Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini di cui alla presente legge si intende:

          a) per «certificazione etica», la manifestazione di volontà, promossa pubblicamente nel corso di un apposito convegno, dell'imprenditore, del dirigente o di chi ha la rappresentanza legale dell'impresa, di seguito denominato «rischio-apportatore», di impegnarsi pubblicamente nei confronti dei propri interlocutori socio-economici, di seguito denominati «rischio-esposti», a diminuire, nell'ambito degli accordi liberamente e direttamente presi con gli stessi, sia in termini temporali che in termini percentuali di risorse da impiegare, i rischi individuati nella specifica relazione. Tale certificazione è rilasciata da una società di certificazione etica, definita ai sensi della lettera d), che

 

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ufficializza l'impegno etico assunto dal «rischio-apportatore» che, per ottenere lo status di «impresa certificata etica», deve dimostrare di possedere indice di fiducia e profilo etico adeguati ovvero conformarsi allo schema formativo proposto dalla società stessa. In assenza dei requisiti relativi all'adeguatezza dell'indice di fiducia e del profilo etico deve essere concordato tra l'impresa e la società di certificazione etica l'impegno a sostenere il percorso formativo qualificante la competenza professionale, la conoscenza dei limiti etici della professione o dell'attività, la trasparenza negli atti e nelle procedure informali e formali, nonché la censura sociale come volontà espressa di non collaborare con terzi il cui comportamento non rispetti i contenuti del processo di certificazione etica. Tale certificazione ha un ciclo di sviluppo suddiviso in cinque livelli individuati dalla lettera «E» seguita dal relativo livello. I livelli sono attribuiti dalla società di certificazione etica sulla base del calcolo dell'indice di fiducia e del programma concordato, effettuato ai sensi di quanto disposto con il regolamento di attuazione della presente legge, adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato «regolamento di attuazione», prevedendo l'accertamento dello stato etico denominato «AS IS» e il raggiungimento del livello etico denominato «TO BE». La procedura di certificazione etica, a partire dall'atto della sottoscrizione del primo capitolato d'oneri, riserva all'impresa l'accesso alle concessioni previste dall'articolo 5. Per il mantenimento o per il passaggio ai successivi livelli, l'impresa deve svolgere le attività previste dal capitolato d'oneri sottoscritto all'inizio della procedura. Il recesso da parte dell'impresa è sempre liberamente permesso a partire dalla conclusione dell'accertamento dello stato etico «AS IS» e prevede sia il mantenimento del livello raggiunto, sia la cancellazione definitiva dall'elenco delle imprese etiche istituito dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
 

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di seguito denominato «elenco», comunicando la propria motivazione da inserire nell'inserzione pubblicitaria relativa all'emissione di titoli da parte dell'impresa. Il recesso dal gruppo delle imprese etiche preclude l'accesso a tutte le prerogative, concessioni e agevolazioni previste dallo status di impresa certificata etica. Le modalità del recesso sono stabilite dal regolamento di attuazione;

          b) per «rischio-apportatore», chi è preposto al governo dell'impresa e le cui decisioni originano potenziali rischi, manifesti od occulti, per i rischio-esposti;

          c) per «rischio-esposti», i partner dell'azienda che per la natura del rapporto sono soggetti al rischio della mancata ottemperanza degli obblighi assunti da parte della stessa, manifesta od occulta, nell'ambito degli accordi relativi alle proprie obbligazioni. I rischi di ciascun «rischio-esposto» sono individuati dal regolamento di attuazione;

          d) per «società di certificazione etica», un'organizzazione di uomini e di mezzi indipendente, costituita come società di capitali, che ha come oggetto lo svolgimento di attività di formazione che promuovono l'etica nei comportamenti socio-politico-economici, per il perfezionamento della competenza etica, attraverso la consulenza tecnica, la ricerca scientifica o altri supporti di formazione specifica. Tale società è costituita in base ai seguenti requisiti:

              1) organi societari costituiti da rappresentanti di organismi di chiara fama etica, quali comitati, fondazioni, enti o università che hanno istituito una facoltà di scienze sociali che rilascia una laurea con indirizzo etico che prevede, da almeno cinque anni, insegnamenti di etica sociale, di etica pubblica e di etica economica, nonché da organismi e da associazioni che promuovono l'etica, che non hanno al loro interno partecipazioni di società commerciali e che non hanno ricevuto negli ultimi cinque anni sponsorizzazioni da imprese coinvolte in scandali giuridicamente accertati o autrici di malversazioni nei confronti

 

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del fisco, dei dipendenti, dell'ambiente, dei consumatori o della pubblica amministrazione;

              2) avere esperienza di certificazione etica, anche a seguito dell'incorporazione di enti, società o comitati che hanno operato nei precedenti tre anni in qualità di organizzazioni o di comitati di promozione o di certificazione etica anche no profit, in via autonoma o a seguito di collaborazione effettuata in base a un'apposita convenzione con organizzazioni ed enti riconosciuti come tali in base ai requisiti di cui al numero 1), che hanno rilasciato contrassegni e attestati di certificazioni etiche distinte dalle certificazioni di qualità, anche se denominate etiche;

              3) avere effettuato negli ultimi cinque anni specifici corsi e attività inerenti l'etica socio-politico-economica, quali corsi di formazione, consulenze finalizzate alla redazione di codici etici o pubblicazioni concernenti l'etica socio-politico-economica;

              4) avere personale, consulenti ed esperti interni ed esterni che sono o sono stati dipendenti dei soggetti incorporati di cui al numero 2) o che hanno conseguito diplomi di etica socio-politico-economica rilasciati dagli organismi di cui al numero 2);

              5) avere ottenuto il riconoscimento dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni di categoria;

              6) essere iscritta nel registro nazionale delle società di certificazione etica, di seguito denominato «Registro», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto disposto dal regolamento di attuazione.