1. È istituito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore assicurativo, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva. Il sistema si avvale di un archivio informatico, basato sulla banca dati dei sinistri, istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con altre banche di dati pubbliche e private individuate ai sensi del comma 3, e organizzato secondo i moduli informatici indicati nel comma 2.
2. L'archivio informatico di cui al comma 1 si articola nei seguenti strumenti informatici:
a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione (data mining), le informazioni presenti nella banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con le informazioni esistenti nelle banche di dati pubbliche e private di cui al comma 1, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;
b) un modulo informatico di allerta che, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a) e delle relative elaborazioni, fornisce all'autorità giudiziaria, al nucleo speciale di polizia di cui al comma 4 e alle imprese
3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione di cui al comma 1 da parte dell'ISVAP, sono definite le strutture e i livelli di accesso all'archivio informatico, il contenuto delle interrogazioni all'archivio medesimo e le tipologie dei dati che sono forniti all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia e alle imprese di assicurazione, le modalità di conservazione dei dati nell'archivio, nonché le modalità per l'attivazione, a titolo gratuito, dei collegamenti con le altre banche di dati di cui al comma 1, individuate con il medesimo decreto.
4. Allo scopo di rafforzare il dispositivo di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore assicurativo, l'ISVAP, in ordine ai suoi rapporti con l'autorità giudiziaria e con le forze di polizia, relativamente ai dati acquisiti dall'archivio e dalle altre banche di dati di cui al comma 1, si avvale della collaborazione di un nucleo speciale di polizia, ai fini delle indagini giudiziarie relative ai delitti di cui all'articolo 642 del codice penale, nonché a fini di prevenzione dei medesimi delitti.
5. In relazione alle necessità connesse al funzionamento del sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo previsto dalla presente legge, all'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente il ruolo organico dell'ISVAP, le parole: «che non può eccedere le quattrocento unità» sono sostituite dalle seguenti: «che non può eccedere 410 unità».
6. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri per il funzionamento del sistema di prevenzione di cui alla presente legge, compresi gli oneri relativi al personale, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP, incrementa in misura corrispondente il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione e di riassicurazione ai sensi degli articoli 335 e 336 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le modalità previste dai medesimi articoli 335 e 336.