Art. 4.
(Dotazioni impiantistiche industriali).

      1. Fermi restando l'applicazione in via ordinaria delle disposizioni vigenti in materia di localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui alla parte quarta, titolo I, capo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché il rispetto delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, al fine di garantire l'urgente realizzazione degli impianti di termovalorizzazione previsti nel comune di Salerno e nel comune di Napoli, rispettivamente, dall'articolo 5 e dall'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le funzioni di soggetto attuatore sono attribuite ai comuni in cui ricadono tali impianti.
      2. I soggetti attuatori provvedono all'affidamento della costruzione e della gestione

 

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degli impianti di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei servizi pubblici locali, ovvero in appalto o in concessione, stabilite dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti attuatori inviano al presidente della regione Campania e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dettagliato cronoprogramma delle fasi procedimentali di attuazione degli impianti.
      4. Nel caso di inadempimenti che comportano gravi ritardi nel rispetto del cronoprogramma di cui al comma 3 e che risultano imputabili al soggetto attuatore, il presidente della regione Campania intima l'adempimento e, in caso di perdurante inerzia, esercita i provvedimenti di surroga. In caso di inadempimento del presidente della regione, i poteri di surroga sono esercitati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      5. Nelle more dell'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, i comuni compresi nelle province di Napoli e di Caserta e i comuni compresi nelle province di Avellino, di Benevento e di Salerno costituiscono, rispettivamente, due bacini funzionali d'utenza delle dotazioni impiantistiche industriali ricadenti nei rispettivi ambiti territoriali, costituite dai termovalorizzatori di Acerra, di Napoli e di Salerno e dai connessi impianti di tritovagliatura ubicati nei comuni di Caivano, Tufino, Giugliano in Campania, Santa Maria Capua Vetere, Avellino, località Pianodardine, Battipaglia e Casalduni.
      6. La regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove la sottoscrizione di apposite convenzioni obbligatorie, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 10, comma 1-bis, della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, volte a regolare la
 

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gestione delle dotazioni impiantistiche da parte dei comuni utilizzatori.
      7. Nelle more dell'adozione del piano regionale e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà dei comuni utilizzatori, ove ne valutino l'opportunità o la convenienza secondo i princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, delegare con apposita convenzione la gestione di dotazioni impiantistiche alle province, che vi provvedono ai sensi dell'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4.
      8. Il piano regionale definisce la dotazione degli impianti di compostaggio per il recupero della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata, con riferimento ai bacini funzionali d'utenza di cui al comma 5. La gestione degli impianti di compostaggio a utenza sovracomunale è disciplinata con le modalità di cui ai commi 6 e 7. Sono fatte salve in capo ai soggetti attuatori la titolarità delle gestioni degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e la facoltà di singoli comuni di realizzare e di gestire impianti di compostaggio d'utenza comunale.