Art. 4.
(Provvedimento di autorizzazione).

      1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e per la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la scorta tecnica o di polizia stradale e gli eventuali periodi temporali, sia diurni che notturni. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in

 

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modo da evitare la perdita di carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice della strada, e successive modificazioni. Il provvedimento deve altresì contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. Nel provvedimento di autorizzazione deve essere prescritto che il conducente, o il responsabile dell'eventuale scorta, deve conoscere la lingua italiana.
      2. Sulle strade, anche temporaneamente a una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o di veicolo eccezionale, avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratte di strada regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuare a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della scorta tecnica.
      3. La scorta tecnica è prescritta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

          a) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 metri, o a 3,20 metri nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombra neve o in caso di trasporto di carri ferroviari;

          b) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 metri;

          c) la velocità consentita sia inferiore a 40 chilometri all'ora sulle strade classificate di tipo A o B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni, e a 30 chilometri all'ora sulle altre strade;

          d) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai quattro decimi della lunghezza del veicolo;

          e) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 metri rispetto al limite anteriore del veicolo.

 

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      4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice della strada:

          a) sulle strade o sui tratti di strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni, ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o per trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 metri o di lunghezza fino a 35 metri;

          b) sulle altre strade o sui tratti di strade diversi da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o i trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 metri o di lunghezza fino a 30 metri.

      5. Quando le dimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada e successive modificazioni. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del medesimo codice della strada, e successive modificazioni, e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del codice della strada, ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo articolo 12, comma 3-bis, fissandone il numero e le modalità di intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 7 del presente articolo.
      6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata a eseguire la scorta tecnica, nel relativo provvedimento sono indicati:

          a) l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

 

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          b) la condotta di guida dei veicoli di scorta.

      7. La scorta tecnica può essere svolta esclusivamente da imprese autorizzate e da personale abilitato. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte a eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno. Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del codice della strada, e successive modificazioni, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli e per i trasporti di proprio interesse utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui hanno la disponibilità.
      8. Per le scorte assicurate dalla polizia della strada, gli oneri stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono posti a carico del richiedente ed è richiesta all'impresa che usufruisce di tale servizio la costituzione di un'apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia di tale servizio, valida un anno e per tutto il territorio nazionale, da depositare presso l'ufficio indicato dal Ministero dell'interno.

 

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      9. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta è tenuto ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.
      10. In ogni caso, l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.
      11. Sulle autorizzazioni singole e multiple rilasciate per i tratti eccezionali per massa ai sensi dell'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio.
      12. L'ente concedente il titolo autorizzativo può, su richiesta motivata dell'impresa esecutrice del trasporto eccezionale, modificare le caratteristiche dimensionali o il percorso già autorizzato o sostituire i veicoli impiegati per il trasporto o aggiungere targhe di riserva nel rispetto dell'articolo 1, commi 4 e 5. Eventuali oneri supplementari rimangono a carico del richiedente.
      13. I documenti di autorizzazione in originale devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada. Gli organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada.
      14. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato a condizione che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da un apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale motorizzazione.
      15. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse ammessa per ciascun veicolo,
 

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quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulta annotato sui predetti documenti.
      16. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni, possono essere stabilite con il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri in caso di emergenza.