1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e per la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la scorta tecnica o di polizia stradale e gli eventuali periodi temporali, sia diurni che notturni. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in
a) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 metri, o a 3,20 metri nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombra neve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
b) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 metri;
c) la velocità consentita sia inferiore a 40 chilometri all'ora sulle strade classificate di tipo A o B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni, e a 30 chilometri all'ora sulle altre strade;
d) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai quattro decimi della lunghezza del veicolo;
e) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 metri rispetto al limite anteriore del veicolo.
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice della strada:
a) sulle strade o sui tratti di strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni, ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o per trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 metri o di lunghezza fino a 35 metri;
b) sulle altre strade o sui tratti di strade diversi da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o i trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 metri o di lunghezza fino a 30 metri.
5. Quando le dimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada e successive modificazioni. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del medesimo codice della strada, e successive modificazioni, e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del codice della strada, ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo articolo 12, comma 3-bis, fissandone il numero e le modalità di intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 7 del presente articolo.
6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata a eseguire la scorta tecnica, nel relativo provvedimento sono indicati:
a) l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) la condotta di guida dei veicoli di scorta.
7. La scorta tecnica può essere svolta esclusivamente da imprese autorizzate e da personale abilitato. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte a eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno. Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del codice della strada, e successive modificazioni, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli e per i trasporti di proprio interesse utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui hanno la disponibilità.
8. Per le scorte assicurate dalla polizia della strada, gli oneri stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono posti a carico del richiedente ed è richiesta all'impresa che usufruisce di tale servizio la costituzione di un'apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia di tale servizio, valida un anno e per tutto il territorio nazionale, da depositare presso l'ufficio indicato dal Ministero dell'interno.