1. La qualifica di sala d’essai si ottiene a seguito della dichiarazione del titolare attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d’essai o equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota è ridotta al 50 per cento per le sale e le multisala con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. Nell'ambito di tali quote, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di
a) nel caso di mancato rinnovo della dichiarazione di cui ai commi 1 e 2, come previsto al comma 4;
b) nel caso di richiesta dell'interessato;
c) nel caso di mancata effettuazione, accertata dall'autorità competente, della programmazione di cui ai commi 1 e 2.
6. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per giorno di effettiva programmazione si intende quello nel quale, nella fascia oraria dalle ore 18,30 alle ore 23,00, hanno inizio esclusivamente proiezioni di film di lungometraggio riconosciuti d’essai o equiparati.
7. L'autorità svolge verifiche a campione sulla veridicità dei dati riportati nell'elenco della programmazione inviata. Nel caso in cui da tali verifiche emergano dichiarazioni false, l'autorità fatte salve le ordinarie conseguenze di legge, provvede alla cancellazione della sala dall'elenco di cui al comma 3. La medesima sala non può altresì essere inserita in tale elenco per i successivi tre anni.
8. Su istanza dei titolari delle sale qualificate ai sensi dei commi 1 e 2 e a seguito delle opportune verifiche sulle condizioni di ammissibilità, sono concessi premi per l'attività d’essai.
9. Sono condizioni di ammissibilità ai premi:
a) l'aver svolto la programmazione alle condizioni previste dai commi 1 o 2;
b) l'aver svolto, nell'anno solare cui si riferisce l'istanza di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione se trattasi di sala cinematografica, o di sessanta giorni se trattasi di arena, di sala della comunità ecclesiale o religiosa o di sala ad attività stagionale operante in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
c) l'aver programmato film d’essai per un numero minimo di fine settimana (sabato e domenica) pari a sedici per le sale al chiuso ubicate in comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ovvero pari a dodici per le sale al chiuso ubicate in comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti. Per le sale della comunità ecclesiale o religiosa e per le sale ad attività stagionale operanti in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la programmazione deve essere pari ad almeno cinque fine settimana. Le multisala con più di cinque schermi devono in ogni caso programmare film d’essai per un numero minimo di sedici fine settimana;
d) nel caso di sala della comunità ecclesiale o religiosa, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente a livello nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film di produzione italiana o di Stati membri dell'Unione europea.
10. L'istanza di premio d’essai, redatta in duplice copia sugli appositi moduli pubblicati dall'autorità competente tramite il proprio sito internet, completa degli allegati richiesti e ivi indicati, sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente titolare dell'esercizio cinematografico, è presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d’essai per la quale si richiede il premio.
11. All'istanza di premio per le sale della comunità ecclesiale o religiosa è altresì allegata la relativa autocertificazione del titolare circa la conformità della programmazione alle indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente a livello nazionale.
12. La programmazione svolta è trasmessa all'autorità competente, unitamente all'istanza di cui ai commi 1 e 2, tramite procedura informatica.
13. Ai fini della conformità della programmazione sono conteggiati i film riconosciuti
a) un punto per ogni giornata di programmazione di lungometraggi d’essai;
b) un punto per ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi d’essai, purché abbinati a lungometraggi d’essai, fino a un massimo di cinquanta punti;
c) quattro punti per ogni giornata di programmazione di lungometraggi di eccezionale interesse culturale o di film d’essai prodotti in Stati membri dell'Unione europea;
d) due punti per ogni giornata di programmazione di film d’essai in lingua straniera originale, fino a un massimo di cinquanta punti;
e) due punti per ogni giornata di programmazione di documentari d’essai, fino a un massimo di cinquanta punti;
f) dieci punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai pari al 5 per cento oltre la quota del 70 per cento, come previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, fino a un massimo di sessanta punti;
g) quaranta punti se la sala è ubicata in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
h) venti punti se la sala è ubicata in comuni con popolazione compresa tra 40.000 e 150.000 abitanti o in zone urbane periferiche di comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti;
i) fino a un massimo complessivo di cinquanta punti per:
1) le iniziative collaterali svolte dal titolare, indicate nelle schede appositamente predisposte dall'autorità competente e allegate all'istanza di premio;
2) la programmazione di film d’essai nel periodo dal 1o giugno al 31 agosto;
l) fino a un massimo di cento punti per la sala il cui titolare ha conseguito il premio ininterrottamente da almeno cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti scaglioni:
1) premio ottenuto negli ultimi cinque anni consecutivi;
2) per ogni anno ulteriore consecutivo: cinque punti.
16. I punteggi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 15 sono raddoppiati qualora la percentuale programmata di film di eccezionale interesse culturale e di lungometraggio o cortometraggio d’essai di produzione nazionale o di Stati membri dell'Unione europea raggiunga o superi il 50 per cento del totale delle giornate di programmazione annue, ovvero il 40 per cento per le sale operanti in comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti.
17. Il valore di ciascun punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d’essai e alle sale della comunità ecclesiale o religiosa per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto.
18. L'autorità competente procede al calcolo dei punti e alla definizione di ciascun premio e ne dà informazione tramite pubblicazione nel proprio sito internet.
19. L'autorità competente seleziona, con apposito bando, quindici sale nell'ambito delle capozona nazionali e concede un