Art. 17.
(Coproduzioni).
1. Possono essere riconosciuti nazionali dall'autorità competente i lungometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.
2. Le opere cinematografiche a carattere manifestamente pornografico, quelle che fanno l'apologia della violenza o che pregiudicano apertamente la dignità umana non possono essere ammesse al regime di coproduzione.
3. In caso di coproduzione multilaterale europea con imprese straniere ciascuna avente sede negli Stati membri del Consiglio d'Europa e negli Stati parti della Convenzione culturale europea, la quota di partecipazione del coproduttore nazionale non può essere inferiore al 10 per cento e la partecipazione più elevata dello
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stesso non può superare il 70 per cento del costo totale di produzione dell'opera cinematografica.
4. In caso di coproduzione multilaterale con imprese straniere che non hanno sede in Stati membri del Consiglio d'Europa o negli Stati parti della Convenzione culturale europea, la quota di partecipazione del coproduttore nazionale non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film.
5. In caso di coproduzione bilaterale con imprese straniere che hanno sede in Stati membri del Consiglio d'Europa o in Stati parti della Convenzione culturale europea, la quota di partecipazione del coproduttore nazionale non può essere inferiore al 20 per cento e la partecipazione più elevata dello stesso non può superare l'80 per cento del costo totale di produzione dell'opera cinematografica.
6. In caso di coproduzione bilaterale con imprese straniere che non hanno sede in Stati membri del Consiglio d'Europa o in Stati parti della Convenzione culturale europea, la quota di partecipazione del coproduttore nazionale non può essere inferiore al 30 per cento del costo del film.
7. La ratifica degli accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere che prevede la deroga alle quote di cui ai commi 3 e 4, deve essere autorizzata con legge.
8. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui ai commi 3 e 4, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
9. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
10. Il saldo della quota minoritaria, con l'eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia e, in ogni caso, entro centoventi giorni dalla prima
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uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, pur senza pregiudicare l'approvazione del film richiesta ai sensi dell'articolo 7.
11. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la comproprietà del negativo fotografico originale audio-visivo. Il contratto include una norma affinché il negativo originale sia depositato in un luogo selezionato di comune accordo tra i coproduttori e ne sia garantito il libero accesso agli stessi. Il contratto di coproduzione deve inoltre garantire a ciascun coproduttore il diritto ad un internegativo o ad ogni altro supporto che consente la riproduzione dell'opera coprodotta.
12. Il contributo di ciascun coproduttore deve obbligatoriamente comportare una partecipazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima e nel rispetto degli obblighi internazionali cui gli Stati parti sono soggetti, il contributo dei coproduttori in materia di personale creativo, di tecnici, di artisti, di interpreti e di industrie tecniche deve essere proporzionale al loro investimento.
13. Con riserva degli obblighi internazionali cui gli Stati parti sono soggetti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale della squadra tecnica per le riprese cinematografiche deve essere costituito da cittadini degli Stati soci nella coproduzione e la post-produzione deve essere realizzata, in linea di massima, in questi Stati.
14. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, possono essere ammesse ai benefìci di legge le coproduzioni che rispondono ai seguenti requisiti:
a) prevedono una o più partecipazioni minoritarie che possono essere limitate al settore finanziario, in conformità al contratto di produzione, a condizione che la quota nazionale non sia inferiore al 10 per cento, o superiore al 25 per cento del costo di produzione;
b) vi sia un coproduttore di maggioranza che fornisca una partecipazione tecnica
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ed artistica effettiva e soddisfi le condizioni richieste per la concessione all'opera cinematografica della nazionalità del proprio Paese. Il regime di coproduzione è concesso alle coproduzioni finanziarie solo previa autorizzazione, rilasciata caso per caso, dall'autorità competente.
15. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono contenere, nella loro presentazione, la menzione dei Paesi coproduttori. Tale menzione deve essere chiaramente indicata nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche e all'atto della loro presentazione.
16. Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente articolo, il coproduttore nazionale deve presentare all'autorità competente, due mesi prima dell'inizio delle riprese cinematografiche, istanza di ammissione al regime di coproduzione, allegando i seguenti documenti:
a) una copia del contratto di acquisizione del diritto di autore o qualunque prova che consenta di accertare l'acquisizione del diritto di autore ai fini dello sfruttamento economico dell'opera;
b) la sceneggiatura nella sua versione finale;
c) la lista degli elementi tecnici e artistici forniti dalle imprese di produzione dei Paesi interessati;
d) un preventivo di spesa e un piano di finanziamento dettagliati;
e) un programma di elaborazione dell'opera cinematografica;
f) il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori, che deve contenere clausole che prevedono la ripartizione dei proventi o dei contratti tra i coproduttori.
17. Per il riconoscimento dell'identità europea, si applica la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992, resa esecutiva dalla legge 5 novembre 1996, n. 596.
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