1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'istituzione e alla disciplina di articolazioni organizzative degli uffici giudiziari denominate «uffici notificazioni e protesti».
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) procedere al riassetto degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti mediante l'istituzione degli uffici notificazioni e protesti;
b) prevedere che agli uffici notificazioni e protesti siano adibiti gli ufficiali giudiziari, appartenenti alle aree funzionali B e C, di cui all'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, che non si avvalgono o che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, fatte salve l'anzianità di servizio, l'area funzionale e la posizione economica di provenienza e nel rispetto del principio della conservazione della retribuzione complessiva;
c) prevedere che a capo degli uffici notificazioni e protesti siano posti i dirigenti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 ricoprono la medesima funzione negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;
d) prevedere la sostituzione degli ufficiali giudiziari dirigenti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7;
e) prevedere che gli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti svolgano le proprie attribuzioni presso gli
f) prevedere la competenza degli uffici notificazioni e protesti per le notificazioni degli atti civili, penali e amministrativi, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di tribunale e di corte d'appello, da effettuare a richiesta dei soggetti pubblici e privati;
g) attribuire agli uffici notificazioni e protesti il servizio protesti di cambiali e di assegni bancari ai sensi delle norme di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e delle disposizioni di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
h) prevedere che i diritti, le tasse e ogni altro tributo corrisposto dalle parti all'ufficio notificazioni e protesti siano depositati, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, presso un conto corrente, bancario o postale, intestato all'ufficio e che siano versati dallo stesso alle casse dello Stato con evidenza quindicinale;
i) prevedere che una percentuale dei diritti riscossi per l'elevazione dei protesti cambiari e degli assegni sia trattenuta e conferita agli ufficiali giudiziari appartenenti all'ufficio notificazioni e protesti a compensazione del lavoro svolto oltre le ore 14;
l) prevedere, a compensazione del lavoro eseguito oltre le sei ore giornaliere, che sia stabilito un compenso forfetario in ragione di una percentuale sui diritti di notificazione riscossi nel mese;
m) prevedere che ogni ufficiale giudiziario appartenente all'ufficio notificazioni e protesti comunichi al rispettivo dirigente l'utilizzo della propria autovettura per l'espletamento dell'attività;
n) prevedere che le indennità di trasferta incassate per la notificazione degli atti siano ripartite dal dirigente tra i componenti dell'ufficio notificazioni e protesti
o) prevedere il pagamento dell'indennità di trasferta per gli atti penali con cadenza mensile, secondo la procedura di liquidazione prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in base alle stesse tariffe previste per gli atti civili richiesti dalle parti private;
p) prevedere la detassazione delle indennità di trasferta o, in alternativa, la deducibilità delle spese di manutenzione, di carburante e di assicurazione dell'autovettura utilizzata dall'ufficiale giudiziario notificatore;
q) prevedere che le retribuzioni degli ufficiali giudiziari appartenenti all'ufficio notificazioni e protesti siano liquidate dalla competente sezione della Ragioneria generale dello Stato;
r) prevedere che lo Stato fornisca i registri e quanto altro occorre per il funzionamento dell'ufficio notificazioni e protesti, in analogia a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.