Art. 2.
(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

      1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

      2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione».