Art. 2.
(Sanzioni penali in materia di scommesse).
1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) – 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione
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o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o di raccogliere o comunque di favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o di raccogliere o comunque di favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono all'immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai medesimi commi 1 e 2 le attrezzature sono confiscate.
4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque vende sul territorio nazionale, senza autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi
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1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e con tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, chiunque in qualsiasi modo pubblicizza attività di gioco esercitate senza autorizzazioni o concessioni ovvero pubblicizza i soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 100.000. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, pubblicizza in Italia giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero, ovvero pubblicizza marchi, simboli o denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. Chiunque partecipa a concorsi, giochi o scommesse nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai medesimi commi, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a euro 800».
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