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Seduta del 10/3/2010


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ALLEGATO

Documentazione trasmessa dal Commissario straordinario dell'INAIL, dottor Marco Fabio Sartori.

Come anticipato nel corso dell'audizione del 10 marzo, le fornisco i maggiori dettagli richiesti dall'onorevole Pietro FRANZOSO, in relazione alla problematica relativa alla trattazione delle domande di esposizione all'amianto dei lavoratori ex Belleli e delle ditte operanti presso l'Arsenale Militare di Taranto.
Premetto, innanzitutto, che la questione è stata oggetto di accurati approfondimenti da parte delle competenti strutture territoriali, le cui conclusioni sono state condivise dagli uffici centrali dell'Istituto e sono state portate a conoscenza sia del Ministero del Lavoro che delle Organizzazioni sindacali di Taranto.
Al riguardo, rappresento quanto segue.
Nel 2009, in occasione di una prima riunione tenutasi nel mese di luglio presso la Direzione regionale INAIL per la Puglia, su richiesta della Federazione Lavoratori Metalmeccanici (F.L.M.) di Taranto, è emersa l'opportunità di procedere ad approfondimenti in merito ai pareri emessi dalla Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) regionale (1) con specifico riguardo alla individuazione della data termine del periodo di esposizione sia per i lavoratori della ex Belleli che di alcune ditte operanti presso l'Arsenale Militare di Taranto.
In tale occasione, le OO.SS. hanno espresso la convinzione che il termine di riconoscimento di esposizione individuato dalla Consulenza (31 dicembre 1992).
In tale occasione, le OO.SS. hanno espresso la convinzione che il termine di riconoscimento di esposizione individuato dalla Consulenza (31 dicembre 1992), fosse frutto esclusivamente di una «presunzione normativa» conseguente al divieto di manipolazione dell'amianto intervenuto in tale periodo (2), piuttosto che di una riscontrata ed


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accertata esposizione «qualificata» (3) ed hanno chiesto di conoscere le motivazioni per cui tali indagini tecniche hanno portato ad individuare la fine dell'esposizione qualificata in coincidenza con tale data.
La Direzione regionale, dopo aver coinvolto la CONTARP per le ulteriori verifiche di competenza, rinnovava l'incontro in data 25 settembre 2009, al fine di fornire le necessarie ed esaustive argomentazioni di replica.
Per i lavoratori della ditta Belleli, il riconoscimento era avvenuto a causa dell'utilizzo di materiale di consumo contenente amianto come protezione dal calore durante le operazioni di saldatura e come guarnizioni frenanti per i carroponte.
In sintesi, la Consulenza tecnica ha evidenziato che le indagini svolte a più riprese in passato (per Belleli sono stati emessi ben sette pareri) sono da ritenere assolutamente esaustive ed addirittura le conclusioni di tali pareri si basano su un verbale sottoscritto da azienda e OO.SS. nel lontano 1998, «nel quale si dichiara che sia i ferodi dei freni dei carriponte, sia i caminetti spegni arco non contenevano più amianto a partire dal 1992. Si precisa che questi componenti erano quelli per i quali le aziende hanno trovato maggiori difficoltà di sostituzione per mancanza di prodotti alternativi sul mercato. (4)»
Ulteriore documentazione (bolle di acquisto, contratti, eccetera) in possesso della Consulenza stessa attesta che l'esposizione è cessata per i dipendenti Belleli entro il 1992.
Per le ditte operanti all'interno dell'Arsenale, il riconoscimento è avvenuto per le maestranze a bordo nave in quanto, a causa degli spazi limitati, non vi era netta demarcazione tra le diverse lavorazioni svolte a bordo, per cui sia quelle che prevedevano coibentazione o scoibentazione di manufatti di amianto tanto altre che viceversa non comportavano tali attività, avvenivano negli stessi ambienti, senza particolari procedure di sicurezza fino alla redazione delle stesse, avvenuta intorno al 1992.
Anche in tale caso la CONTARP ha confermato i pareri precedentemente resi. Ciò sulla base sia di incontri a suo tempo effettuati con rappresentanti dei lavoratori e con l'Amministrazione Militare dell'Arsenale, sia di riscontri effettuati su relazioni e documentazione raccolta presso la locale A.S.L., nella quale si afferma che «dal 1986 si era iniziato a redigere le prime procedure per la corretta bonifica dell'amianto presente sulle unità navali, che trovarono una applicazione più generalizzata a partire dal 1992».


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A riscontro di tali affermazioni, la CONTARP ha raccolto molteplici schede di indagini igenico-ambientali contenenti i livelli di fibre aerodisperse prima, durante e dopo le attività di bonifica ed ha riconosciuto esposti tutti i lavoratori che, a diverso titolo, lavoravano a bordo delle unità navali, fino alla data in cui, azienda per azienda, è stato possibile valutare l'effettiva esposizione «qualificata» (per quattro ditte l'esposizione «qualificata» si estende al 1997 e per tutte le altre cessa al 1992).
Stanti gli elementi acquisiti, è stato ribadito alle OO.SS. locali ed all'onorevole Vico, presente all'incontro, che la data termine già fissata dai vari pareri tecnici emessi per i «riconoscimenti» è riconducibile esclusivamente alla verifica effettiva della cessazione della esposizione «qualificata» sulla base della documentazione tecnica acquisita dall'Istituto, peraltro nota da tempo ai rappresentanti dei lavoratori e non ad una «presunzione normativa» così come ipotizzato da questi ultimi.
Le OO.SS., ritenute insufficienti tali argomentazioni, hanno avviato manifestazioni di protesta presso la Direzione regionale, terminate solo con l'intervento del Prefetto di Bari che, a sua volta, ha convocato l'INAIL per ottenere i chiarimenti del caso.
Nel mese di dicembre, su sollecitazione dell'Assessore regionale al Lavoro, dottor Michele Losappio, si è tenuto un ulteriore incontro presso la Prefettura di Bari, durante il quale è stato rinnovato l'invito all'INAIL ad estendere a periodi successivi al 31 dicembre 1992 i riconoscimenti già effettuati nei confronti dei lavoratori delle ditte sopra indicate, sulla base di documentazione consistente nell'elenco, fornito dalla A.S.L., delle bonifiche effettuate successivamente al 1992 presso la Belleli e presso le Unità navali della Marina presenti nell'Arsenale Militare di Taranto.
Nel corso di tale incontro è stata ribadita la richiesta sindacale già avanzata nel settembre scorso: secondo i rappresentanti dei lavoratori, le maestranze della ditta Belleli avrebbero continuato a far uso di materiali di consumo contenenti amianto anche dopo il 31 dicembre 1992, in quanto di essi non vi è traccia nei piani di bonifica presentati alla locale A.S.L.. Le OO.SS., tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'Assessore regionale al Lavoro, a sostegno della tesi propugnata non hanno portato nuovi elementi rispetto a quelli già in possesso della Direzione regionale INAIL che ha prontamente dichiarato di non modificare le determinazioni già assunte.
Invece, per quanto attiene le maestranze delle ditte in appalto presso l'Arsenale della Marina Militare riconosciute esposte dalla CONTARP regionale fino al 1997, le OO.SS., sulla base di una interpretazione del tutto singolare del quadro normativo, hanno chiesto l'estensione dei riconoscimenti sulla base di dichiarazioni rese dai lavoratori (5).
Secondo i Sindacati, pertanto, in entrambi i casi non si dovrebbe fare riferimento - per l'oggettiva impossibilità di dimostrarlo -


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all'esposizione dei lavoratori ad una concentrazione non inferiore alle 100/fl media annua per otto ore al giorno (6).
Vista la posizione ferma assunta dalla Direzione regionale dell'Istituto, i rappresentanti dei lavoratori da un lato hanno minacciato di adire la magistratura penale ed hanno rivolto pesanti accuse contro il Coordinatore regionale ed i professionisti CONTARP e, dall'altro - sottolineando il momento di grave crisi socio economica - hanno preannunciato iniziative di protesta di ampia risonanza.
Il rappresentante del Prefetto di Bari, intervenuto in riunione, ha invitato la Direzione regionale INAIL a sottoporre la problematica all'esame degli Organi centrali dell'Istituto, ai fini di verificare la possibilità di accoglimento delle istanze sopra indicate e di avviare un percorso di confronto a livello centrale con i rispettivi dicasteri di riferimento.
Sulla vicenda sono pervenute sollecitazioni, oltre che dall'Assessore regionale dottor Losappio, anche dalle Organizzazioni sindacali di Taranto (FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL), nonché dalle Prefetture di Bari e Taranto, le quali hanno altresì segnalato numerose manifestazioni, anche «plateali», organizzate dai lavoratori.
Per completezza di esposizione, si evidenziano alcune osservazioni formulate da questo Istituto al Ministero vigilante a seguito di quanto affermato dall'Assessore regionale Losappio con propria nota indirizzata all'INAIL e al Ministero del Lavoro.
L'Assessore sostiene che nella riunione dell'11 dicembre «è stata consegnata (all'INAIL) dalla Regione documentazione della A.S.L. di Taranto dalla quale emerge che nelle situazioni in premessa (n.d.r.: le ditte in oggetto) l'opera di rimozione e bonifica dell'amianto connesse ai materiali di consumo sia stata poco o nulla, determinando così la credibile ipotesi di maestranze che hanno continuato a lavorare con esposizione per diversi anni dopo il 1992». Come sopra ampiamente illustrato, si conferma che le accurate verifiche della esposizione «qualificata» svolte dall'INAIL hanno dato esito negativo per l'estensione dei riconoscimenti di esposizione all'amianto oltre il 1992 per le ditte in esame, sulla base degli elementi già da tempo resi noti ai lavoratori.
L'Assessore aggiunge che «la Direzione regionale INAIL non si è dimostrata in grado né di smentire né di confermare simile possibilità ed i rischi ad essa connessi»: anche in tal caso, la puntuale partecipazione da parte delle Strutture dell'Istituto alle riunioni richieste dalle OO.SS., dal Prefetto e dalla Regione, le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta non danno adito a equivoci sulla posizione assunta dall'Istituto in sede locale.

Il rappresentante politico regionale continua: «L'attuale situazione di stato determina forti tensioni fra i lavoratori alcuni dei quali colpiti da asbestosi. Ci sono dunque timori di un conflitto sociale molto acuto.» Ora, è ben noto che il riconoscimento della tecnopatia


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asbesto correlata ai sensi del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 è il presupposto per il rilascio della certificazione di esposizione all'amianto da parte dell'INAIL per la rivalutazione dei periodi lavorativi con esposizione a rischio, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992. I lavoratori che si trovino in questa situazione hanno quindi un percorso «privilegiato» per ottenere la certificazione. Si condivide con l'Assessore, viceversa, il timore di un forte conflitto sociale, nel caso di specie accresciuto purtroppo da interferenze esterne, che ingenerano nei lavoratori aspettative non fondate, a fronte di chiare prese di posizione dell'Istituto di segno opposto.
Le strutture territoriali dell'INAIL, infatti, nonostante le condizioni ambientali non favorevoli, hanno assunto una posizione chiara e motivata, coerente con i compiti attribuiti all'Istituto dalla normativa vigente. Non risulta, infatti, praticabile, come prospettato dalle OO.SS., la soluzione di estendere i riconoscimenti sino alla «data di avvio bonifica», in quanto quest'ultimo presupposto è utilizzabile esclusivamente nel diverso contesto normativo che riguarda le aziende destinatarie di atti di indirizzo ministeriali con data termine di riconoscimento al 31 dicembre 1992, come previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 2008 attuativo dell'articolo 1, commi 20, 21 e 22 della legge n. 247 del 2007 e confermata dalla recente disposizione di legge intervenuta (7).
Tali disposizioni di legge, infatti, danno la possibilità di estendere i riconoscimenti dei periodi lavorativi successivamente al 31 dicembre 1992 sino all'avvio dell'azione di bonifica ai soli lavoratori ai quali, in possesso di determinati requisiti, sono applicabili gli atti di indirizzo ministeriali con la predetta data termine; a tutti gli altri lavoratori è oggi legislativamente preclusa tale possibilità.



(1) Come è noto, in assenza di atto di indirizzo ministeriale, la verifica della esposizione «qualificata» all'amianto ai fini del rilascio della certificazione di esposizione ai sensi della legge n. 257/1992, articolo 13, comma 8, è effettuata dalle CONTARP regionali. Una volta emesso il parere, la certificazione positiva viene rilasciata dalla Sede in presenza di domanda trasmessa dal lavoratore entro i termini di legge (15 giugno 2005), di curriculum professionale sottoscritto dal datore di lavoro, in cui vengano indicati i periodi lavorativi, i reparti e le mansioni svolte dal lavoratore nell'azienda, per i quali è appunto rinvenibile l'esposizione «qualificata» sulla base del predetto parere. In assenza di esposizione ovvero in presenza di esposizione non «qualificata» viene rilasciata certificazione negativa.
(2) Vale a dire collegata alla entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e s.m.i., il quale recita: «Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto... [omissis].
(3) L'esposizione si intende «qualificata» quando le fibre aerodisperse sono presenti in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 27 ottobre 2004, recante norme di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).
(4) Parere del 24 settembre 2009, CONTARP Puglia.
(5) Cfr. nota 1.
(6) Si ricorda che la verifica dell'esposizione «qualificata» è prevista dalla procedura concordata con il Ministero del lavoro nel 1995 ed è stata ribadita dalla normativa vigente in materia (articolo 47 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 3, comma 132, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2004).
(7) Come di recente confermato dall'articolo 6, comma 9-bis della Legge 26 febbraio 2010, n. 25 relativa alla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

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