Allegato B
Seduta n. 4 del 13/5/2008


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GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

BORGHESI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
gli abitanti di una piccola frazione del Comune di Rosà (Vicenza), San Pietro in Paerno, situata a sud di Bassano del Grappa, da anni segnalano a tutti gli organi preposti al controllo della legalità e della correttezza amministrativa, le gravi anomalie, omissioni, lacune riscontrate nella realizzazione, a ridosso delle abitazioni, di un complesso industriale di 140.000 metri quadrati denominato PIP49,


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destinato a varie attività produttive, ed in particolare quella svolta dalla Zincheria Valbrenta srl;
nel 1990 la società Zincheria Valbrenta, acquistava una grande area di terreno agricolo posta lungo Via Pacelli a San Pietro di Rosà;
all'epoca assessore all'urbanistica del comune di Rosà era tale Beniamino Didonè, futuro progettista e direttore dei lavori del PIP49 nonché fratello del futuro sindaco, Giovanni Didonè;
nel novembre 2001 prot. n. 16207 la Soprintendenza comunicava alla Direzione generale del ministero per i beni e le attività culturali che durante i sopralluoghi effettuati presso l'area archeologica del PIP49 dal soprintendente dottor Luigi Malnati e dal funzionario dottor Elena Pattenò si era riscontrato l'effettivo interesse archeologico del sito;
la Regione, con delibera di Giunta del 23 febbraio 1999, n. 479, accoglieva solo parzialmente quanto proposto dal Comune per le aree del PIP49 in località le Prese a San Pietro di Rosà ritenendo opportuno ridurre la perimetrazione del medesimo PIP49 per motivi paesaggistici;
tale prescrizione contenuta in una fonte normativa di rango superiore allo strumento urbanistico comunale non è mai stata rispettata dal Comune;
nel procedimento penale avanti il Tribunale di Bassano del Grappa n. 1780/01 instaurato a carico di Zincheria Valbrenta srl su esposto di 250 abitanti, il Procuratore di Bassano del Grappa dottor Mario Milanese affidava le indagini all'ispettore della Guardia forestale, dottor Fabrizio Camino nonostante tale Ispettore risultasse iscritto all'Albo degli avvocati della Provincia di Vicenza quale praticante dello studio legale dell'avvocato Danni Lago, difensore dell'indagata Zincheria Valbrenta;
il procedimento penale anzidetto veniva archiviato nel 2002, senza neppure l'audizione dei testimoni indicati;
intanto, i lavori di realizzazione dell'opificio proseguivano e veniva accettata, dapprima, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, poi dal Consiglio di Stato una difformità essenziale dell'altezza del fabbricato rispetto a quella assentita con l'originaria concessione edilizia n. 96 del 2002;
pur trattandosi di un abuso edilizio essenziale come riconosciuto con sentenza passata in giudicato dal Consiglio di Stato, e dunque non sanabile, il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 104 del 2005, in data 8 marzo 2005, decideva «concordemente tra le parti» e, cioè, tra il Comune di Rosà, Zincheria Valbrenta e Pubblico Ministero, per «l'oblazione» del reato previa esclusione del Comitato di San Pietro in Paerno costituitosi parte civile nel correlativo procedimento per le ragioni testualmente riportate in sentenza «...a fronte di una condotta risultante consumata fino al 2 marzo 2004, risulta dall'atto costitutivo allegato all'atto di costituzione che la predetta associazione è stata costituita solo in data 19 ottobre 2004»;
in realtà tale presupposto appare all'interrogante falso poiché l'associazione si era costituita con statuto e regolamento ed era iscritta all'Albo delle associazioni del Comune di Rosà già dal 27 marzo 1999 al n. 4193 ed il documento che lo comprovava era già stato depositato presso la Procura della Repubblica in data 7 maggio 2002 ed allegato alla denuncia n. 4552 dal quale era scaturito il correlativo procedimento penale e depositata al Corpo della Guardia di finanza;
i lavori di realizzazione della Zincheria proseguivano e l'opificio cresceva in volume e nel numero delle campate (divenute 5 rispetto alle 3 previste negli elaborati grafici della concessione edilizia). Nell'ottobre 2003 la Zincheria Valbrenta comunicava una DIA al Comune di Rosà e contemporaneamente riprendeva i lavori e l'amministrazione comunale ometteva, da un lato, di notificare l'ordine motivato a non eseguire i lavori, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, testo unico n. 380 del


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2001, nonostante fosse stata più volte sollecitata in tal senso dai cittadini e dal comitato, e dall'altro, di emanare il provvedimento finale a seguito del diniego alla sanatoria del 23 aprile 2003, prot. 2783;
proprio a causa di tale comportamento omissivo, il Tribunale del riesame di Vicenza disponeva il dissequestro del cantiere deciso in data 20 novembre 2003 dal Tribunale penale di Bassano del Grappa;
di fronte ad una simile omissione in atti d'ufficio, il Tribunale di Bassano del Grappa, attraverso i suoi organi inquirenti, si asteneva dall'avviare qualsivoglia procedimento penale nei confronti dei responsabili dell'omissione in parola;
il Tribunale di Bassano con celerità che all'interrogante appare quanto meno sospetta, procedeva prima, attraverso il Procuratore, dottor Mario Milanese (n. 905 del 2004 Mod. 21 P.M. e n. 1167 del 2004 Mod. 20 G.I.P) e condannava, poi, con decreto penale di condanna n. 371 del 2004, a firma del Gip dottor Massimo Morandini i signori Lorenzo Signori e Daniele Pasinato per il reato previsto e punito dall'articolo 18 regio-decreto 18 giugno 1931 n. 773 perché ritenuti responsabili di aver promosso, senza avvisare il Questore, una riunione in luogo pubblico;
il relativo giudizio di opposizione si è poi concluso con sentenza n. 94 del 2007 di assoluzione giacché «il fatto non sussiste» posto che, come si legge in sentenza «nessun obbligo in tal senso, a ben vedere, si poneva» trattandosi di «riunioni in luogo aperto al pubblico»;
con la stessa celerità - secondo l'interrogante inspiegabile - il Tribunale di Bassano procedeva penalmente prima, attraverso il Procuratore dottor Mario Milanese, e condannava, poi, con provvedimento a firma del dottor Massimo Morandini, il signor Luigi Pasinato, proprietario del terreno in via Pacelli nella cui area è installata la tenda del presidio per abuso edilizio, per l'installazione della tenda;
su denuncia al Comune di Rosà di tale fatto da parte del signor Bordignon Giuseppe, legale rappresentante della Zincheria Valbrenta, il Comune sanzionava cotanto abuso con l'esproprio del terreno del Pasinato: l'impianto della Zincheria Valbrenta è annoverato tra le industrie insalubri di prima classe inclusa al n. 27, lettera C, dell'elenco approvato con decreto ministeriale sanità 5 settembre 1994 ed esso è collocato nelle vicinanze di numerose abitazioni residenziali del centro abitato a Borgo Brega (oltre 80 abitazioni) alcune addirittura poste a pochi metri (le separa la sola via Pacelli); basti pensare che la distanza tra l'abitazione del signor Mirco Dalla Rizza, residente in via Brega a San Pietro di Rosà, ed il fabbricato della Zincheria è pari a circa 130 metri;
in data 27 novembre 2003 il Presidente del Comitato, Stefano Zulian, veniva aggredito brutalmente e rimaneva in coma per circa un mese. Veniva aperto un procedimento penale per reato di tentato omicidio a carico di ignoti: a più di quattro anni nulla si sa sull'esito delle indagini e l'individuazione dei responsabili; mentre il magistrato inquirente avrebbe rifiutato di audire la parte lesa che lo aveva richiesto;
dal dicembre 2003 al marzo 2004 gli abitanti del luogo constatavano un continuo via vai di mezzi pesanti che carichi di materiali di riempimento, si dirigevano verso lo scavo delle fondazioni dell'opificio scendendo ad una profondità al di sotto del piano di campagna di circa 9-10 metri;
nella primavera del 2004, su iniziativa degli esponenti del Comitato, veniva accertato a seguito di esami chimici eseguiti nei laboratori Ecoricerche e Chelab, che si trattava di materiale non conforme al disposto del decreto ministeriale 479;
in data 28-29 dicembre 2004 e 18 febbraio 2005 dai pavimenti della Zincheria fuoriusciva una strana gelatina, che la stessa ditta accertava essere acrilamide, sostanza classificata dalla Gazzetta Ufficiale come cancerogena, mutagena, teratogena


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e tossica solo all'inalazione tanto che la Zincheria tentava di correre prontamente ai ripari presentando una denuncia a carico di ignoti;
nel frattempo il già citato ingegner Beniamino Didonè, assessore all'urbanistica, all'epoca dei fatti di cui si discute e direttore dei lavori nella realizzazione dell'intervento edificatorio denominato PIP49, veniva indagato ed arrestato nel mese di luglio del 2005 nell'ambito di indagini condotte dalla Magistratura di Vicenza sullo smaltimento di rifiuti nocivi;
avanti il Tribunale di Bassano del Grappa veniva promosso (R.G. n. 1976 del 2004) un procedimento cautelare ex articolo 700 codice di procedura civile nel corso del quale il giudice delegato, dapprima dottor Montini Trotti, poi sostituito dal dottor Massimo Morandini, affidava al dottor Giorgio Berto l'incarico peritale di eseguire i carotaggi per accertare la natura del materiale conferito nel sito della Zincheria Valbrenta;
come risulta all'interrogante, in altro procedimento penale, pendente avanti il medesimo giudice, che rivestiva anche il ruolo di Gip, emergeva che il dottor G. Berto aveva già certificato per conto della ditta Eco.Men, ossia di una delle ditte fornitrici del materiale di riempimento del sottofondo, l'idoneità del materiale medesimo. In altri termini, il perito nominato dal giudice doveva accertare e certificare al Tribunale di Bassano del Grappa l'idoneità del materiale che lui aveva già certificato su incarico privato per conto della ditta Eco.Men e Zincheria Valbrenta;
risulta sempre all'interrogante che a carico del dottor Giorgio Berto inoltre era pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia il procedimento penale n. 2039 del 2004 mod. 21 per il reato di cui agli articoli 483-481 e 61 n. 2 codice penale (falso ideologico in perizia) in ordine al quale il pubblico ministero in data 26 giugno 2006 aveva richiesto e ottenuto il rinvio a giudizio;
il giudice dottor Massimo Morandini solo con ordinanza del 2 novembre 2006 provvedeva alla sostituzione del perito dichiarando inutilizzabile la consulenza dallo stesso svolta perché, fra l'altro, l'aveva svolta ... basandosi unicamente sulle informazioni fornite dalla Direzione dei Lavori (ingegner Beniamino Didonè) e sulla documentazione planimetrica fornita dalla stessa, omettendo ... di assumere gli informatori indicati in ricorso i quali avevano assistito alle operazioni di scarico dei materiali in questione ... pertanto ... «avendo essi recepito acriticamente le indicazioni di una delle parti in causa, disattendendo nel contempo immotivatamente le osservazioni di controparte, l'accertamento peritale si rivela inutile ai fini della decisione in considerazione della scarsa rappresentatività dei carotaggi, e ciò tenuto conto peraltro che trattasi di perforazioni eseguite alla profondità di metri 2 ... a dispetto di quanto richiesto dal ctp di parte ricorrente ...» ragione per cui «l'accertamento peritale si rivela inutile ai fini della decisione ...». Si osserva per altro che alla dichiarazione di inutilizzabilità della consulenza perché «inutile ai fini della decisione» non si accompagnava la decisione di restituire ai ricorrenti, almeno in parte, la somma di euro 10.000, stabilita dal giudice, quale compenso per il CTU;
appare quanto meno discutibile che a tutto oggi, a ben quattro anni di distanza, tale procedimento ex articolo 700 avente natura cautelare e dunque fondato sull'urgenza della decisione risulti ancora aperto;
nel procedimento 1633 del 2005 mod. 21 (pubblico ministero dottor Linda Arata) iscritto nei confronti di Loro Anna e Bordignon Giuseppe, legali rappresentanti Zincheria Valbrenta, Segafredo Massimo, titolare dell'impresa edile che ha eseguito i lavori di edificazione della Zincheria e Meneghini Luciano, titolare della ditta Eco.Men che fornisce il materiale oggetto dell'indagine, si perveniva alla richiesta, datata 21 febbraio 2006 del pubblico ministero Linda Arata, di procedere con


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incidente probatorio alla verifica, tramite carotaggi, dell'eventuale esistenza di rifiuti tossici posti in profondità sotto il terreno su cui stava sorgendo la Zincheria Valbrenta;
a tale incombente provvedeva il Gip del Tribunale di Bassano del Grappa, il dottor Massimo Morandini, che con ordinanza 31 marzo 2006 affidava l'incarico al dottor Vladimiro Bonamin;
il CTU chiedeva una proroga del termine per il deposito della relazione peritale, motivandola «in considerazione di telefonate e comunicazioni verbali che lo consigliavano di abbandonare l'incarico, ma che di fatto lo minacciavano di ritorsioni, anche personali, qualora non avesse desistito dall'accettare e proseguire l'incarico ricevuto». Nella lettera il perito si riferisce ad un periodo vissuto tra dubbi e timori e contiene un riferimento ad un precedente colloquio diretto tra il Gip e il perito con il quale egli metteva al corrente dell'accaduto il giudice, nell'ufficio dello stesso, e affermava di aver raccolto informazioni sulla vicenda, ribadendo di essere seriamente preoccupato con i suoi familiari per la situazione molto difficile che psicologicamente lo aveva molto turbato ed affermando che nonostante ciò riteneva di poter espletare il suo incarico con la dovuta professionalità e serietà;
in buona sostanza, il dottor Bonamin era vittima di un grave reato, ossia quello di aver subito, con minacce, un tentativo di costringerlo a rifiutarsi di adempiere alle proprie funzioni di perito nominato dal giudice. La lettera sopra descritta, contenente il racconto delle minacce ricevute, veniva allegata agli atti dell'incidente probatorio, a conclusione del quale il Gip restituiva gli atti al pubblico ministero il quale provvedeva, poi, a richiedere l'archiviazione;
ad avviso dell'interrogante, nel caso in esame non è stata rispettata l'obbligatorietà dell'azione penale;
il procedimento penale in commento veniva archiviato adducendo la motivazione della morte di uno degli indagati (segnatamente Meneghini Luciano) definito in provvedimento non indagato ma reo e rilevando altresì che la presenza delle sostanze rinvenute era imputabile ad atti dolosi;
per completezza, risulta all'interrogante che nel fornire materiale per la risposta ad altra interrogazione parlamentare sulla questione l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente avrebbe dichiarato che «le numerosissime verifiche fin qui effettuate da questa agenzia, su sollecitazione, nel tempo, del Comune di Rosà, dei Comitati locali, della ditta interessata e a più riprese dalla stessa Magistratura, hanno portato alla tranquilla certezza che nulla di quanto denunciato risponde al vero» e che «l'Agenzia non ha notizie di interruzione dei lavori di costruzione dello stabilimento né controversie promosse da Presìdi locali»;
evidentemente egli ignora l'esistenza della sentenza del Consiglio di Stato 6038 del 2004; così come l'ordinanza comunale di sospensione dei lavori di costruzione del fabbricato 31 gennaio 2003 n. reg. ord. 2734 -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;
se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno assumere iniziative ispettive per valutare se sussistano i presupposti per la promozione dell'azione disciplinare;
se il Ministro dell'ambiente non intenda accertare se sussista il potenziale pericolo di un danno ambientale e - laddove ne sussistano i presupposti - esercitare i poteri sostitutivi previsti nell'ipotesi di inerzia degli enti competenti.
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