Allegato B
Seduta n. 9 del 27/5/2008


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DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

TOMMASO FOTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il livello professionale delle nostre forze armate ha raggiunto livelli di eccellenza, sicché non è retorico affermare che il nostro Paese può contare sull'apporto di professionisti seri che spesso dedicano la loro vita alla difesa dei diritti dell'uomo e della libertà dei più deboli;
il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate, similmente a quanto accade per le forze di polizia, è legato sia al grado rivestito sia all'anzianità della nomina di ufficiale;
più in particolare nei primi tredici anni di carriera dell'ufficiale, quest'ultimo ha diritto ad un trattamento economico strettamente legato al grado rivestito; detto meccanismo stipendiale viene abbandonato al compimento del tredicesimo anno di servizio a far data dalla nomina ad ufficiale ovvero ad aspirante;
tale forma di omogeneizzazione stipendiale del personale ufficiale delle forze armate se da un lato si pone come il giusto riconoscimento della valorizzazione professionale della figura dell'ufficiale, dall'altra ha creato alcuni aspetti di particolare dissonanza la cui mancata correzione provoca a tutt'oggi aspetti di discriminazione paradossale;
il personale ufficiale, infatti, accede alla carriera militare del servizio permanente tramite gli istituti di Accademia o tramite concorsi riservati al personale Ufficiale in ferma prefissata; detto personale si arruola solitamente in un'età anagrafica che va a seconda dei casi dai 18 ai 22 anni. Tali ufficiali, in ragione del computo dei tredici anni imposto dall'istituto dell'omogenizzazione stipendiale (legge 8 agosto 1990, n. 231) percepiscono il trattamento economico da Colonnello prima dei trentacinque anni di età o ancora prima nel caso risultino vincitori dei concorsi riservati al personale proveniente dalle ferme prefissate;
le forze armate hanno però la necessità, in ragione della sempre maggiore professionalità, di arruolare figure di ufficiali ai quali è richiesto il requisito di base il diploma di laurea: è il caso di figure importanti come l'ufficiale medico, ingegnere, fisico o altro ancora;
in questi casi vengono banditi concorsi pubblici per la nomina diretta a tenente dei ruoli delle forze armate, il cui limite di età anagrafico è stabilito in anni 32 (dieci in più rispetto al limite di accesso all'accademia): anche a detto personale si


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applica il criterio di omogeneizzazione stipendiale basato sul requisito dei tredici anni di carriera;
è evidente che per il personale laureato il criterio dei tredici anni dalla nomina ad ufficiale per il raggiungimento dell'omogenizzazione stipendiale appare come una discriminante fortemente negativa e penalizzante;
come evidenziato, oggetto della questione è la computabilità dei periodi indicati nel regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 ai fini del raggiungimento del periodo minimo per l'attribuzione del beneficio economico dell'omogeneizzazione stipendiale. In forza di detta norma «Agli Ufficiali per la nomina dei quali è richiesta la laurea o titolo equipollente, per quelli nominati in seguito a speciale concorso per titoli di studi universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da Ufficiale, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno»;
le doglianze degli ufficiali a nomina diretta nascono, come più sopra osservato, dalla circostanza che l'attuale sistema retributivo degli ufficiali delle forze armate favorisce e premia solo il personale che riesce ad acquisire in giovane età la qualifica di Aspirante o Sottotenente, a prescindere dall'iter propedeutico all'attribuzione di tale qualifica;
la Direzione Generale per il Personale Militare, argomentando una Circolare dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari finanziari ha escluso dal computo per il raggiungimento dell'omogeneizzazione i periodi indicati dal regio decreto 3458/28: ad avviso di quest'ultima, infatti, la legge istitutiva dell'omogeneizzazione stipendiale richiede che si tratti di «servizio effettivamente prestato senza demerito». In particolare, la Circolare BL/19602/A. 7.1/11-1 del 7 dicembre 1990 precisa che «ai fini del servizio senza demerito si considerano esclusi dal computo i periodi nei quali l'ufficiale:
a) ha riportato la qualifica di inferiore alla media o insufficiente;
b) sia stato giudicato non idoneo all'avanzamento;
c) sia incorso nella sospensione disciplinare o penale del servizio»;
detta circolare, che peraltro non esclude i periodi di cui trattasi dal computo, ha fatto propendere la Direzione Generale per il Personale Militare per l'inapplicabilità dei periodi previsti dal citato regio decreto ai fini del computo per l'omogeneizzazione degli Ufficiali a nomina diretta delle FF.AA. sulla scorta dell'opinabile considerazione che l'effettività del servizio prestato senza demerito si ricollega alla «nozione di demerito indicata nella circolare»;
il Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, nella sentenza n. 18332 del 10 ottobre 2005, ha chiarito che l'effettività del servizio computata per fictio juris deve essere scevra dal presupposto della valutazione del demerito, ai fini del computo dei periodi per il conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale, poiché la valutazione del demerito afferisce alla sola previsione di raggiungimento dell'anzianità mediante la prestazione di servizio effettivo -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di addivenire ad una logica ed opportuna applicazione dell'articolo 10 del regio decreto n. 3458 del 1928, permettendo quindi che gli anni della durata legale del corso di laurea diminuiti di uno siano ritenuti utili per il raggiungimento del trattamento economico stipendiale del personale omogeneizzato.
(5-00039)