Allegato B
Seduta n. 18 del 17/6/2008


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ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
l'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione Sicilia, prevede che le quote di competenza fiscale dello Stato siano trasferite alla Regione e che alla definizione delle modalità applicative del trasferimento si provveda con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
ad oggi non si conosce ancora lo schema di provvedimento o la proposta ministeriale ai fini della prevista intesa;
risulta apparire pretestuosa la richiesta rivolta alla Regione Sicilia nell'unica comunicazione effettuata da parte statale nel corso di un'audizione svoltasi lo scorso 21 aprile 2006, secondo la quale sarebbe la stessa regione a dover avanzare proposte più puntuali rispetto a quelle già avanzate e che «è stata esaminata l'opportunità di individuare meccanismi di calcolo che consentano di rendere ragionevolmente stabile nel tempo il gettito da attribuire alla Regione, considerata la variabilità del gettito IRES e tenuto conto che simmetricamente dovranno essere trasferite alla stessa funzioni amministrative, i cui oneri hanno per natura carattere di stabilità»;
il criterio proposto dalla Regione è lo stesso applicato per la ripartizione regionale dell'ex gettito IRPEG e, relativamente al trasferimento delle funzioni, la portata della norma è di carattere programmatico, atteso che tale trasferimento comporta l'esame dei costi delle trasferende funzioni accompagnato all'esame di tutte le entrate spettanti alla Regione, comprese quelle tuttora non trasferite;
la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 145 del 2008, ha reso un'interpretazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 241 del 2005 del tutto diversa da quella assunta dai rappresentanti ministeriali, espressamente affermando che il «criterio di simmetria [...] riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione, delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di "quote di competenza fiscale" e non [...] l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle della riscossione»;
la Regione Sicilia manifesta preoccupazione circa la possibilità di pervenire in tempi brevi alla definizione delle modalità applicative del decreto legislativo in questione -:
quali informazioni risultino al Ministro in merito all'attuazione delle disposizioni sopraesposte e quali iniziative in suo potere intenda adottare per indirizzare le strutture ministeriali ad occuparsi della questione per la risoluzione della problematica.
(2-00052)
«Romano, Mannino, Drago, Naro, Ruvolo, Vietti».

Interrogazioni a risposta scritta:

FEDI e BUCCHINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'Italia ha stipulato una serie di Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni fiscali;
tali Convenzioni stabiliscono quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in uno di essi che abbiano maturato redditi nell'altro;
tali Convenzioni si applicano anche alle pensioni e di norma stabiliscono che le pensioni debbano essere tassate una sola volta e, se pensioni private, dallo


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Stato di residenza - sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani (ad esempio Inps) preposti all'erogazione del trattamento pensionistico;
la Convenzione con il Thailandia contro le doppie imposizioni fiscali è in vigore dal 31 maggio 1980;
tale Convenzione, all'articolo 18, stabilisce che:
«Articolo 18 - Pensioni.
1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente se l'onere di tali pagamenti è sostenuto da un'impresa di detto altro Stato o da una stabile organizzazione ivi situata».
dal comma 1 dell'articolo 18 si evince in maniera palese il principio di tassazione esclusiva delle pensioni dell'Inps nel Paese di residenza sono tassate invece alla fonte le pensioni «pubbliche» (dello Stato o di Enti locali) e quelle aziendali;
tale interpretazione è stata suffragata dal parere espresso il 9 novembre 2005 dall'Agenzia entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, Ufficio fiscalità internazionale, Prot. 2005/160021, ove ad uno specifico quesito risponde che nel caso delle pensioni dell'Inps «non può revocarsi in dubbio l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione, in cui si stabilisce il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza»;
nonostante la chiarezza della normativa ed il parere dell'Agenzia delle Entrate, l'Inps continua impropriamente, secondo gli interroganti in maniera difforme dalla normativa, a tassare alla fonte le pensioni dei pensionati italiani residenti in Thailandia;
siamo di fronte ad una evidente ingiustizia ed inosservanza della Convenzione che si protraggono da quasi dieci anni e che hanno generato così una assurda situazione di doppia tassazione delle pensioni degli italiani che vivono in Thailandia -:
quale urgente misura od iniziativa si intenda adottare per chiarire in maniera inequivocabile e definitiva, a 28 anni dalla entrata in vigore della Convenzione italo-thailandese contro le doppie imposizioni fiscali, il significato dell'articolo 18 di tale Convenzione e prescrivere all'Inps il rispetto della normativa che prevede la detassazione delle pensioni dell'Istituto pagate in Thailandia e la tassazione solo dal Paese di residenza.
(4-00372)

TOMMASO FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nella seduta del 31 luglio 2003 la Camera dei Deputati approvava con 444 voti favorevoli (2 contrari ed uno astenuto) la proposta di legge 3705 recante modifiche alla tassazione del trattamento di fine rapporto;
la proposta di cui sopra, inserendo un nuovo comma 10-bis all'articolo 2 della legge finanziaria per il 2003, introduceva una clausola di salvaguardia anche ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al momento della erogazione del trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del TUIR;
detto nuovo comma 10-bis prevedeva infatti l'applicazione, al momento della erogazione del TFR, cioè nella fase di determinazione dell'IRPEF in via transitoria, dell'aliquota di imposta determinata in base alle disposizioni del TUIR vigenti al 31 dicembre 2002, se più favorevole;


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l'iter legislativo della proposta di legge si è, dopo l'approvazione della Camera, arenato senza che per altro sia stato posto rimedio all'abnorme aggravio della tassazione del TFR, soprattutto se di importo contenuto, in contraddizione con lo spirito della norma che voleva tutelare i percettori di redditi più bassi -:
se nell'ambito dei futuri provvedimenti, anche di carattere legislativo, che si intendono emanare, sarà data risposta, ancorché tardiva, alla situazione più sopra rappresentata.
(4-00377)

TOMMASO FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma 91 dell'articolo 1 della legge 244 del 2007 ha prorogato al prossimo 30 giugno il termine entro cui i soggetti privati hanno la possibilità (introdotta dall'articolo 7 della legge 448 del 2001) di rideterminare, attraverso una perizia giurata ed il versamento di un'imposta sostitutiva, il valore di acquisto dei terreni edificabili ed agricoli ai fini delle imposte sui redditi, nonché di registro, ipotecaria e catastale;
l'agenzia delle entrate con la risoluzione 236/E del 10 giugno 2008 ha precisato che il rimborso dell'imposta sostitutiva versata sulla precedente rivalutazione dei terreni (o partecipazioni) non può essere richiesto se sono trascorsi più di 48 mesi dal termine di versamento;
ne segue che il contribuente che ha rideterminato il valore di terreni o partecipazioni alla data del 1o gennaio 2002, con termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva al 31 dicembre 2002, se ora vuole aderire alla nuova rivalutazione non vedrà accolta la richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la precedente, essendo trascorsi più di 48 mesi dal versamento -:
se e quali eventuali iniziative, se del caso anche di ordine legislativo, intenda assumere al riguardo atteso che si verifica allo stato una disparità di trattamento fra i contribuenti (tra coloro per i quali sono trascorsi oltre quattro anni dal primo versamento e coloro per i quali tale termine non è invece decorso) e che risultano a rischio gli obiettivi di entrata che si poneva la proroga dei termini in premessa evocata.
(4-00378)