Allegato B
Seduta n. 45 del 30/7/2008


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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

SIRAGUSA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il 9 luglio 2008 il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza rispondeva ad una interrogazione presentata dalla medesima interrogante in Commissione Cultura sui «Corsi abilitanti riservati a varie categorie di docenti»;
nella interrogazione sopra citata si chiedeva al Ministro se non ritenesse anomala la procedura messa in atto che pone come termine ante quem il 6 giugno 2004, nonostante il decreto attuativo della legge n. 143 del 2004 sia datato 18 novembre 2005 e se non intendesse porre soluzione ad una situazione discriminatoria nei confronti di coloro che avevano maturato l'anzianità di servizio di 360 giorni alla data di entrata in vigore del decreto e che sono stati ammessi con riserva ai corsi abilitanti istituiti dalle università;
nella sua risposta il sottosegretario rispondeva che: «(...) il problema sollevato non può trovare soluzione con un provvedimento di carattere amministrativo, posto che non è dato modificare con atto di natura amministrativa il periodo temporale stabilito dalla legge ai fini della maturazione del requisito di servizio richiesto dalla legge stessa (...)»;
con l'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005 n. 168 legge omnibus, il legislatore ha regolato le controversie come quella descritta nella interrogazione sopra citata emanando disposizioni in materia di abilitazioni e di titoli professionali: «( ...) conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esami scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela (...)»;
tale disposizione riguarda gli esami di tutte le professioni, anche quelle non regolate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, e quindi anche le abilitazioni dei docenti -:
se non ritenga opportuno, alla luce di quanto disposto dall'articolo 4 sopra citato, emanare con urgenza un provvedimento volto allo scioglimento della riserva per i docenti ammessi ai corsi abilitanti.
(5-00275)

Interrogazione a risposta scritta:

BARBARO e BELLOTTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con la legge n. 127 del 15 maggio 1997, articolo 7, comma 115, si è provveduto a trasformare gli Istituti superiori di educazione fisica in Facoltà e ad istituire i Corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie;
con il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 è stato stabilito che il corso di laurea in scienze motorie ha durata quadriennale;
nell'ambito della riforma del sistema universitario, il decreto 4 agosto 2000 emanato dal Ministro dell'università e


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della ricerca scientifica e tecnologica ha determinato che la classe di laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive è la numero 33;
la legge n. 136 del 18 giugno 2002, «Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive» non attribuisce equipollenza al vecchio diploma ISEF rilasciato dall'Istituto Superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e alla laurea classe 33, di cui al decreto 4 agosto 2000 emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ma equipara gli stessi ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali -:
se ritenga opportuno provvedere a rendere equipollenti a pieno titolo il diploma ISEF (rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e la laurea classe 33 (decreto 4 agosto 2000 emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), consentendo ai diplomati ISEF di assumere il titolo di «dottore», venendo meno la pregiudiziale riguardante l'insufficiente numero di esami e la durata triennale del vecchio ordinamento.
(4-00843)