...
durante le perquisizioni svoltesi nell'ambito del contrasto tra le Procure di Salerno e di Catanzaro in merito all'inchiesta Why not è stata, tra l'altro, perquisita a fondo la villetta sita in Soverato del Pubblico Ministero Salvatore Curcio;
nel corso di tale perquisizione, sono stati acquisiti i files del computer del Pm
che contenevano dati sensibili relativi ad inchieste che nulla hanno a che fare con la vicenda Why not ed in particolare i dati riservatissimi relativi ai Carabinieri che sono stati infiltrati nei cartelli dei narcos colombiani e che per tale ragione rischiano ogni giorno la loro vita;
si tratta di un fatto gravissimo in quanto l'eventuale rivelazione di tali nominativi, acquisiti dai magistrati inquirenti in modo secondo l'interrogante improprio, in quanto non riguardano l'oggetto della perquisizione, potrebbe mettere a grave rischio l'incolumità o, peggio, la vita stessa di alcuni Carabinieri e far saltare l'operazione di contrasto ai traffici di droga fra Colombia e Calabria -:
di quali elementi disponga sulla vicenda e quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito dei propri poteri, al fine di evitare che sia messa a rischio la vita di alcuni militari operanti sotto copertura e se, nell'ambito delle iniziative ispettive già disposte, non intenda assumere informazioni più specifiche circa quest'azione, che all'interrogante appare impropria e pericolosa.
(3-00282)
con un bando di gara del 2005 il Dipartimento per la Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia promuoveva un progetto di formazione rivolto al Corpo di Polizia Penitenziaria per il trattamento di una particolare categoria di detenuti (i «tossicodipendenti integrati») sui quali in Italia risultano essere in corso esperienze avanzate di «custodia attenuata»;
il corso si svolgeva durante il 2006 ed era organizzato dall'ATI Iri Management come capofila con la collaborazione di altre aziende e società del settore;
a conclusione del progetto, Iri Management emetteva in data 22 novembre 2006 regolare fattura alla Amministrazione committente per un importo di 128.000 euro, importo che ad oggi non risulta ancora essere stato liquidato;
più volte nel biennio trascorso la società ha sollecitato il pagamento, avendo tra l'altro a sua volta anticipato numerose spese relative al progetto a suo tempo organizzato -:
per quali motivi ancora non si sia dato corso al pagamento di quanto dovuto dal ministero e - ove venisse confermato il ritardo - quando si ritenga che verrà effettivamente liquidata la somma dovuta.
(4-01849)
il sig. Massimo Costarella, detenuto presso la casa di reclusione di Rossano (Cosenza) dal 21 febbraio 2006 per scontare un residuo pena di una condanna complessiva a 6 anni per il reato previsto dall'articolo 416-bis commi 1, 3 e 4 del codice penale, non incontra i suoi figli dell'età di 9 anni dal 28 maggio del 2007, giorno in cui sono stati coinvolti in un incidente automobilistico nel quale hanno riportato gravi lesioni psico-fisiche, proprio nel corso del viaggio di rientro a casa dopo il colloquio con il padre;
nella relazione dell'azienda sanitaria provinciale Reggio Calabria di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) (consultorio familiare - servizio di neuropsichiatria infantile) effettuata il 10 ottobre 2007 a seguito di una visita eseguita sui due minori dal dott. Enrico Conti (neuropsichiatra infantile) si legge:
«In seguito alla disgregazione del nucleo familiare (reclusione del padre, ndr) i minori dimostrano comportamenti ansiosi, difficoltà di relazione e disturbi del sonno. [A.] presentò anche rifiuto del cibo e disturbi dell'alimentazione. [F.] presentò fobie non strutturate. I minori visitavano il padre con cadenza regolare prima a Reggio
Calabria e poi a Rossano (Cosenza), dovendo affrontare un lungo e disagevole viaggio in automobile»;
«durante uno di questi viaggi, nel maggio 2007, [F.] e [A.] furono coinvolti in grave incidente stradale che comportò come conseguenza il ricovero di entrambi in struttura Ospedaliera. Dopo l'incidente le problematiche presenti subirono un aggravamento, [F.] le fobie divennero più pervasive e strutturate, si isolò ulteriormente dai coetanei e mostrò una conversione psicosomatica dell'ansia (alopecia). [A.] mostrò un acuirsi dei disturbi dell'alimentazione e delle relazioni con i coetanei, anche lei ebbe una conversione psicasomatica dell'ansia (dermatite seborroica). I minori strutturarono, anche, un netto rifiuto per i lunghi tragitti in automobile, rifiutando di fare il viaggio fino a Rossano (Cosenza) per le visite al padre»; «la mancanza degli incontri con la figura paterna ha aggravato i disturbi presentati da [F.] e [A.], che si presentano ansiosi, insicuri, con scarsa partecipazione all'ambiente circostante e con fobie, specie [F.];
«si pone quindi per il minore Costarella [F.] la diagnosi di «Disturbi del comportamento, delle relazioni, fobie ed alopecia da disgregazione del nucleo familiare e mancanza della figura paterna», per la minore [A.] la diagnosi di «disturbi del comportamento, delle relazioni, dell'alimentazione e dermatite seborroica da disgregazione del nucleo familiare e mancanza della figura paterna»;
«si consiglia di riprendere al più presto i colloqui con il padre»;
la sopra riportata diagnosi è stata confermata in una successiva visita del 14 gennaio del 2008;
Melito Porto Salvo, luogo di residenza della famiglia Costarella, dista dalla casa di Reclusione di Rossano dove si trova il sig. Massimo Costarella ben 298 chilometri;
il sig. Massimo Costarella ha inoltrato, in più di un'occasione, domanda di trasferimento dalla casa di reclusione di Rossano ove si trova, alla casa circondariale di Reggio Calabria ove sarebbe più vicino ai suoi familiari e, in particolare, ai figli che non vede da un anno e mezzo;
tali domande di avvicinamento alla famiglia, rivolte in passato sia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sia al giudice civile mediante ricorso d'urgenza ex articolo 700 codice di procedura civile, sono sempre state respinte;
la drammatica situazione in cui versa il detenuto e lo stato di abbandono e di impotenza nel quale si sentono relegati i figli minori del sig. Costarella, contrasta apertamente con quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero con il principio per cui il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità ed essere attuato per quanto possibile favorendo il contatto del detenuto con i propri familiari;
il mancato trasferimento del sig. Costarella presso una struttura penitenziaria più vicina al luogo di residenza dei suoi bambini, essendo dovuta esclusivamente a modalità di esecuzione della pena orientate unilateralmente a criteri retributivi nonché di prevenzione generale e difesa sociale, contrasta non solo con i principi costituzionali posti a tutela e presidio della conservazione dei legami familiari, ma anche con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 (Principio n. 6: «Il bambino, per lo sviluppo pieno e armonico della sua personalità, necessita di amore e comprensione. Egli deve, se possibile, crescere nelle cure e sotto la responsabilità dei suoi genitori e, in ogni caso, in un'atmosfera di affetti e di sicurezza morale e materiale»); e con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo adottata dall'ONU a New York il 20 novembre 1989 (articolo 9, comma 3: «Gli Stati parti debbono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori,
salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo»);
il sig. Massimo Costarella deve ancora scontare un residuo pena inferiore ai due anni -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere con la massima tempestività tutte le possibili iniziative affinché le modalità di esecuzione della pena a cui è sottoposto il sig. Massimo Costarella non ledano il diritto costituzionale di quest'ultimo alla conservazione del legame familiare con i suoi figli e non comportino un sacrificio sproporzionato dei diritti dei minori riconosciuti dagli ordinamenti giuridici e dalle Convenzioni internazionali.
(4-01862)