nell'anno scolastico in corso (2008/2009) il tempo pieno è stato scelto, rispetto all'anno passato, da ben 13mila alunni in più, che hanno formato 600 nuove classi;
le classi della scuola primaria, cioè delle elementari, sono diminuite di circa 961 unità in generale rispetto all'anno scorso;
da un sondaggio effettuato all'atto d'iscrizione alle classi prime, sulla posizione delle famiglie italiane riguardo al modulo settimanale di 24, 27, 30 o 40 ore, risulta che solo il 3 per cento ha scelto le 24 ore, optando il 7 per cento per le 27, il 56 per cento per le 30 e il 34 per cento per le 40;
i dati evidenziano quindi che soltanto il 10 per cento ha scelto il tempo breve e cioè le 24 e le 27 ore, mentre ben il 90 per cento ha espresso la sua preferenza per le 30 e le 40 ore, evidenziando quindi una netta prevalenza per l'orario settimanale di 30;
secondo il nuovo schema di regolamento appena approvato però, essendo il monte ore da garantire su base settimanale alle famiglie per l'organico delle prima elementare di appena 27 ore, le classi di 30 saranno formate in base alle razionalizzazioni realizzate su quelle di 24 ore;
considerando queste disposizioni e i dati riguardanti le 294 mila famiglie che hanno richiesto un tempo scuola di 30 settimanali, si stima che solo 16 mila di esse potranno accedere a questo servizio, tagliando fuori la scelta di ben 278 mila nuclei familiari;
inoltre i dati raccolti con le iscrizioni registrano un aumento generale delle classi a tempo pieno del 2 per cento rispetto all'anno scorso, passando dalle 34.317 alle 35.000 unità;
le famiglie, infatti, spesso optano per questa soluzione per motivi lavorativi e per garantire ai propri figli una formazione scolastica completa -:
quali misure intenda intraprendere al fine di soddisfare la domanda di tempo pieno e di tempo prolungato richieste dalla maggior parte delle famiglie italiane, considerato il fatto che i tagli previsti per la scuola dalla finanziaria mettono a serio rischio la possibilità di impartire un'istruzione completa e di qualità.
(5-01147)
nei giorni scorsi i genitori e i rappresentanti di istituto della Scuola Media di Claut (Pordenone) hanno espresso la loro perplessità in merito alla paventata chiusura della prima classe dell'anno didattico 2009/2010;
la soppressione deriverebbe dal limitato numero di potenziali iscritti, i quali sarebbero così costretti a spostarsi a Montereale Valcellina;
alla scuola media di Claut fanno capo anche i paesi di Cimolais e di Erto e Casso, ovvero realtà di alta montagna distanti più di trenta chilometri da Montereale Valcellina;
la situazione ha creato un certo allarme anche tra gli amministratori dei Comuni della zona, i quali dovrebbero organizzarsi con un servizio di pullman giornaliero, affrontando delle spese al momento non ancora quantificabili ma sicuramente gravose;
il numero insufficiente di alunni riguarderebbe solamente la prossima annata scolastica, visto che le successive coscrittate
risulterebbero del tutto congrue alla riapertura del ciclo delle tre classi -:
se nell'ambito delle proprie competenze intenda attivarsi per evitare la chiusura della prima classe alla scuola media di Claut nel corso del prossimo anno didattico;
se risulti che le autorità scolastiche locali abbiano tenuto conto degli oneri che i comuni di Claut, Cimolais e Erto e Casso dovrebbero affrontare per il trasporto quotidiano degli allievi interessati all'eventuale provvedimento di chiusura;
se sia ipotizzabile un intervento finanziario da parte delle amministrazioni locali presso il competente provveditorato agli studi, anche a titolo di una tantum, per contribuire al mantenimento in loco del servizio ed evitando così che un provvedimento originato dalla necessità di ridurre la spesa pubblica comporti, in realtà, degli oneri maggiori a carico della collettività.
(4-02568)
l'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale n. 509 del 1999, stabilisce che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale;
con decreto interministeriale 5 maggio 2004 recante «Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici» è stata approvata una tabella di equiparazione tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;
in base al suddetto decreto i diplomi di laurea in Biotecnologie a indirizzo farmaceutico, medico e veterinario (Cls 9 S) che non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», all'articolo 32, comma 2, lettera d) prevede l'ammissione all'esame di Stato tra coloro che sono in possesso della laurea specialistica nella classe 9/S (Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche) ai fini dell'iscrizione all'Albo, sezione A;
l'università di Milano e l'Ordine Nazionale dei biologi sembra deroghino dai citati decreti, non consentendo agli interessati di iscriversi all'esame di Stato;
anche nel caso in cui un bando di concorso non dovesse prevedere espressamente la possibilità di ritenere validi titoli di studio equipollenti a quelli indicati, costituisce un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, ancorché con talune sporadiche eccezioni, quello secondo cui detta equipollenza debba essere comunque riconosciuta ove espressamente prevista da norme di legge o da altre disposizioni (Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9269);
nel caso di specie, in ordine alla certificazione, non possono quindi essere l'università o l'Ordine Nazionale dei biologi a rilasciare la certificazione dell'equipollenza, essendo stati emanati provvedimenti specifici al riguardo, attraverso l'iter legislativo e l'iter ministeriale: il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 ha attuato un riconoscimento a tutti gli effetti tra il corso di laurea in Biotecnologie Vecchio ordinamento con il Nuovo ordinamento universitario, «con valore universale», ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, mentre con i decreti ministeriali in parola è stato riconosciuto
sia l'identico valore legale, sia l'equipollenza dei titoli al solo fine dell'ammissione ai pubblici concorsi;
non si tratta quindi di una fattispecie che consenta di escludere «titoli assimilabili in base a valutazioni discrezionali delle amministrazioni interessate» -:
se, alla luce di quanto espresso in premessa, non ritenga opportuno intervenire, in quanto nel caso di specie si ravvisa secondo gli interroganti un eccesso di potere e violazione del decreto interministeriale del 5 maggio 2004, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, poiché i biotecnologi in parola hanno conseguito il diploma di laurea in biotecnologie (Vecchio Ordinamento), titolo equipollente alla laurea in biotecnologie a indirizzo medico, farmaceutico e veterinario, e sussumibile nella classe CLS-9/S (Nuovo Ordinamento) aventi tutte identico valore legale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 -:
quali iniziative intenda intraprendere a favore di coloro che sono stati illegittimamente esclusi dall'ammissione all'esame di Stato per carenza di titoli di studio equipollenti.
(4-02575)
la normativa vigente ha previsto una serie di disposizioni per facilitare e garantire il diritto allo studio degli studenti portatori di handicap visivi e psichici (non vedenti, ipovedenti, dislessici, ecc.);
le suddette disposizioni di legge non hanno comunque garantito pari opportunità ai citati portatori di handicap, poiché i testi di studio adottati dalle singole scuole sono in formato cartaceo e, conseguentemente fruibili «esclusivamente» dai ragazzi normodotati;
le famiglie degli studenti in parola sarebbero paradossalmente costrette ad aspettare fino alla metà, o alla fine dell'anno scolastico la messa a disposizione dei testi rielaborati per l'accessibilità ai ragazzi portatori dei succitati handicap, preferendo spesso attuare in formato «casalingo» la rielaborazione dei relativi testi scolastici, attraverso un faticoso processo di scannerizzazione, di cui bisogna conoscere l'uso dell'OCR, attuare la correzione ortografica e infine procedere all'adattamento specifico, disponendo del proprio tempo libero (feriale e notturno);
l'adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell'attività della scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'articolo 4 del Regolamento sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
il decreto legislativo n. 112 del 2008 ha previsto che a partire dall'anno scolastico 2008-2010, in ogni scuola ed istituto universitario, nell'adozione dei testi, sia data preferenza a quelli che sono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore;
è inoltre prevista, nelle scuole primaria e secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, la produzione dei testi scolastici nella doppia versione, a stampa e on line, al fine di ampliarne la disponibilità e la fruibilità da parte di istituti scolastici, alunni e relative famiglie -:
se non ritenga opportuno intervenire per garantire l'utilizzazione nelle scuole del «formato digitale» dei libri scolastici, in PDF e Win Word, o attraverso la realizzazione informatica di mappe mentali o altri strumenti per la comunicazione, onde consentire ai non vedenti, ipovedenti e altri soggetti con diverse disabilità di poter usufruire pienamente del «diritto allo studio» garantito dalla nostra Costituzione.
(4-02576)