Allegato B
Seduta n. 366 dell'8/9/2010

TESTO AGGIORNATO AL 19 OTTOBRE 2010


Pag. 15377


...

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:

SCHIRRU, FADDA, CODURELLI, CALVISI, PES, MARROCU, MELIS, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, BOCCUZZI, GNECCHI e TRAPPOLINO. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
nel numero 190 di ItaliaOggi, a pagina 24 dell'11 agosto 2010 si evidenziano le problematiche inerenti all'eliminazione dell'indennità chilometrica per le missioni di servizio. Tale situazione è stata evidenziata anche dall'Inail, dai comuni, dalla pubblica amministrazione in generale;
l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, stabilisce che «gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi». Le norme disapplicate consentivano il rimborso delle spese per missioni autorizzate con auto del dipendente, nel limite di un quinto del costo del carburante;
tuttavia, la disapplicazione dell'indennità chilometrica per i dipendenti pubblici che utilizzino il proprio mezzo per le missioni di servizio non ha abolito il diritto al rimborso delle spese incontrate;
come ben evidenziato dall'articolo di ItaliaOggi, nell'intento di conseguire risparmi per la spesa pubblica, si è confusa la necessità di limitare le auto blu, con le spese per trasferte;
i dipendenti pubblici sono spesso stati autorizzati in passato ad utilizzare le proprie vetture per le trasferte, essenzialmente per due motivi: in primo luogo, perché il parco delle auto pubbliche, per quanto ampio e diffuso, non consente di assicurare l'impiego dell'auto di servizio ai dipendenti pubblici impegnati in attività esterne. E di dipendenti che svolgono servizi esterni ve ne sono tantissimi in tutte le pubbliche amministrazioni; basti pensare non solo a chi svolge servizi ispettivi nelle direzioni provinciali del lavoro o nelle agenzie fiscali, ma ai dipendenti delle dogane, ai docenti delle scuole impegnati su più sedi, ai dipendenti delle aziende regionali per l'ambiente, a coloro che svolgono i servizi tecnico-manutentivi in reperibilità, alle visite domiciliari di assistenti sociali e medici, alle ispezioni dei tecnici di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, agli archeologi costretti a recarsi nei siti archeologici, alla vigilanza per scongiurare gli abusi edilizi e via discorrendo;
in Sardegna per esempio, data la vastità e la configurazione del territorio, l'inadeguatezza dei mezzi pubblici di collegamento tra i comuni più isolati e la città capoluogo in cui sono ubicati i servizi e gli uffici amministrativi, si rischia la paralisi dell'attività delle pubbliche amministrazioni;
il secondo motivo del ricorso alle auto private dei dipendenti deriva dall'inevitabile assenza in alcune zone di mezzi di trasporto utili o dall'inconciliabilità degli orari; paradossalmente, un dipendente, per effetto dell'articolo 6, comma 12, della manovra finanziaria, dovendo utilizzare un mezzo di trasporto pubblico esistente, a causa degli orari, potrebbe essere costretto


Pag. 15378

al pernottamento in un albergo. Il che non aiuta sicuramente a ridurre i costi delle trasferte;
in ogni caso, l'articolo 6, comma 12, disapplica l'articolo 15 della legge 813 del 1973, ma non il suo articolo 12, ai sensi del quale «per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro». La norma, non attuabile per quanto concerne l'entità (per altro irrisoria) del rimborso spesa, anch'essa per questa parte travolta dalla manovra 2010, è rilevante perché pone un principio generale ovvio: se il pubblico dipendente è comandato a svolgere missioni e non sia possibile utilizzare mezzi pubblici, ha diritto a un rimborso delle spese incontrate per svolgere comunque la missione, nonostante l'impossibilità di utilizzare i trasporti pubblici. Dunque, la manovra 2010 ha inopportunamente reso inoperante le norme poste a determinare l'ammontare del rimborso, senza abolire il principio del rimborso delle spese;
appare evidente il cortocircuito giuridico (oltre che organizzativo) causato dalla frettolosa disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010: da un lato, la norma elimina l'indennità chilometrica per il personale in missione che faccia uso dell'auto propria, ma dall'altro lascia fermo il principio del rimborso delle spese, facendo mancare un parametro per comprendere quale possa essere l'entità di tale rimborso -:
se non si ritenga opportuno predisporre urgentemente delle circolari con cui invitare all'adozione di atti organizzativi interni che facendo leva sull'articolo 12 della legge 836 del 1973 fissino il rimborso delle spese del personale autorizzato all'uso dell'auto propria in misura pari a quelle che avrebbero incontrato se la missione fosse stata condotta utilizzando un mezzo pubblico di trasporto.
(5-03374)

Interrogazione a risposta scritta:

VELTRONI, DAMIANO, MADIA e GATTI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
sono migliaia i giovani che, vincitori di concorso pubblico attendono da tempo di essere assunti;
siamo di fronte infatti ad una nuova categoria di «disoccupati», vale a dire giovani, che pur avendo sostenuto una prova concorsuale ed avendola vinta, si trovano oggi senza poter accedere al posto per il quale hanno studiato e sostenuto sacrifici anche economici. Una volta superate le prove concorsuali, infatti, e pubblicata la graduatoria definitiva, l'immissione nel posto di lavoro che gli spetta viene continuamente rimandata, anche per anni, al punto di poter dire che si è creata una nuova categoria di disoccupati i cosiddetti «vincitori di concorsi pubblici non assunti»;
tale categoria riguarda tutti i comparti della pubblica amministrazione e secondo le notizie diffuse dal «Comitato vincitori non assunti della pubblica amministrazione», attraverso l'omonimo sito Internet, sarebbero circa 70.000 i cittadini vincitori ovvero idonei di concorsi pubblici che si trovano dopo mesi e a volte anni in attesa di assunzione;
nella situazione sopra descritta si trovano, in particolare 404 vincitori di concorso dell'Inail, che da 3 anni attendono il decreto di assunzione;
l'istituto, infatti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2007, ha bandito due concorsi, il primo, a 735 posti, riservato al personale interno per i lavoratori che intendevano effettuare il passaggio a funzionario C1, ed il secondo, a 404 posti sempre per funzionario, riservato ai candidati esterni; a tale seconda determinazione l'Inail è pervenuto in seguito a sentenza del Tar, confermata al Consiglio


Pag. 15379

di Stato nel maggio 2006, che accanto al bando riservato al personale interno, imponeva analogo bando di concorso per il personale esterno all'Istituto medesimo. Vi è da dire che a tale secondo concorso ha partecipato, in realtà, parte del personale a tempo determinato, che non aveva diritto a partecipare al bando riservato al personale interno. Tale personale, però, al momento, non può più usufruire di contratti a termine, in quanto l'Istituto, ad avviso degli interroganti inopinatamente, si rifiuta di rinnovare i contratti a coloro che risultano essere vincitori di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato;
le prove concorsuali si sono tenute a partire dal 21 giugno 2007 e già nel novembre dello stesso anno veniva autorizzata l'assunzione di 738 vincitori interni a cui seguivano altri 232 il 23 giugno 2008 ed ulteriori 31 il 17 novembre 2009; si tratta, dunque di un numero complessivo di 1001 assunzioni di interni, tramite scorrimento graduatoria, contro le 735 unità inizialmente previste dal bando di concorso;
la pubblicazione delle graduatorie per il concorso di 404 unità, veniva resa pubblica solo nel febbraio del 2010, dunque, con un margine temporale ben più ampio, rispetto al concorso degli interni, per il quale si è provveduto all'assunzione in numero molto superiore al previsto;
si apprende che di tali 404 vincitori di concorso l'amministrazione intenderebbe assumerne solo 25, poiché il blocco del turn over non permetterebbe all'istituto, al pari di tanti altri vincitori di concorso in ministeri ed enti, di prevedere un'immissione maggiore di unità, nonostante che il direttore generale dell'Inail, abbia dichiarato in occasione del recente Forum PA 2010 a Roma che l'applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2010 abbia portato alla luce diversi problemi in ordine alla carenza di personale. «Non mi sembra congruo - ha dichiarato il direttore generale - che un dirigente sia costretto a rispondere a standard operativi sempre più elevati sulla base di risorse a disposizione spesso sconosciute, a volte ridotte in corso d'opera. Negli ultimi anni l'Inail ha visto una drastica flessione dei propri dipendenti da 11 mila fino a poco più di 9 mila unità previste a fine 2011, a fronte di un vertiginoso aumento delle funzioni previste dalla legge - soprattutto sul fronte della riabilitazione e della prevenzione - che alle condizioni attuali, di certo non potranno essere assolte con pienezza»;
il blocco del turn over e l'impossibilità per le amministrazioni di procedere alle assunzioni dei vincitori di concorso è stato «sospeso a tempo indeterminato» ad opera dell'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha introdotto un ulteriore blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni dopo che già l'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, aveva previsto il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza di riduzioni degli assetti organizzativi; tale nuovo blocco è venuto meno con l'articolo 2, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; quindi, le amministrazioni che hanno ottemperato alle previsioni di cui all'articolo del decreto-legge n. 112 del 2008, potranno procedere all'assunzione di personale; occorre evidenziare, però, che la legge n. 25 del 2010, all'articolo 2, prevede un nuovo intervento di riduzione degli assetti organizzativi, che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2010. I ministri e gli enti, dunque, possono assumere, ma entro il 30 giugno 2010, oltre quella data scatta di nuovo il blocco a meno che non si attui una nuova razionalizzazione di spesa che prevede il taglio del 10 per cento del numero dei posti di dirigenti di prima e seconda fascia e la riduzione dei non dirigenti del 10 per cento della relativa spesa -:
se non ritenga di dover effettuare un monitoraggio al fine di stabilire il numero effettivo dei vincitori di concorso non


Pag. 15380

assunti nelle varie amministrazioni dello Stato, fornendo alle Camere i relativi dati;
quali iniziative si intendano adottare affinché le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici rispettino le percentuali di assunzioni relativamente ai posti banditi riservati al personale interno ed esterno;
quali iniziative si intenda adottare al fine di garantire ai 404 candidati vincitori del concorso presso l'Inail il diritto all'assunzione, dato che rischiano di veder vanificati i propri sacrifici dopo un ritardo di 2 anni e mezzo rispetto alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori interni;
se non si ritenga di dover stabilire delle forme di assunzione, anche a tempo determinato, in attesa dell'immissione in ruolo in tempi certi a tempo indeterminato, per i vincitori del citato concorso presso l'Inail di cui non si prevede l'assunzione immediata, e che tale possibilità venga estesa anche ai vincitori di concorso delle altre pubbliche amministrazioni.
(4-08417)