Allegato B
Seduta n. 447 del 10/3/2011


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INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:

LOLLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
ormai da anni il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, richiama personale in servizio «discontinuo» per sopperire alle carenze di organico e per permettere il corretto funzionamento del sistema di soccorso pubblico del nostro Paese;
in riferimento anche alla lettera della Federazione nazionale coordinamenti vigili del fuoco Fnc-vigili del fuoco a firma del suo presidente Matteo Zoppi, trasmessa all'attenzione del Ministro interrogato il 30 giugno 2010, è noto che i richiami del personale volontario-discontinuo vengono effettuati ai sensi dell'articolo 70, comma 1 e 2 della legge n. 469 del 1961 e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006;
le conclamate carenze di personale operativo, inoltre, hanno indotto l'amministrazione ad intensificare i richiami di personale discontinuo, arrivando in diversi comandi a coprire il 30 per cento di tutto il personale in servizio nel turno provinciale;
leggendo i citati riferimenti normativi i richiami per carenza di personale sarebbero possibili solo ad una interpretazione dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 che amplia ai «casi di particolare necessità delle strutture centrali e periferiche del corpo», esulando così dall'originario criterio di straordinarietà derivante da catastrofi e calamità naturali precedentemente previsto dall'articolo 70 della legge n. 496 del 1961;
pare utile osservare, però, che tale principio sia comunque in contrasto con il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 il quale esplicita il limite di tali richiami a 160 giorni l'anno solo per le emergenze di protezione civile; appare così assai improbabile che il massivo richiamo di personale discontinuo rientri in questa casistica specifica;
in ogni caso, le linee generali sulla modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio temporaneo sono dettate dal regolamento emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, quindi, dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 che prevede il richiamo «a rotazione e sulla base dei criteri di anzianità d'iscrizione negli elenchi dei comandi provinciali, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati»;
è stato più volte segnalato che tale norma non può trovare concreta ed omogenea applicazione nei rispettivi comandi provinciali, non essendo ancora stato emanato il relativo regolamento ai sensi del


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comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006;
appare evidente che, vigendo il principio della rotazione e non essendo previste le modalità di valutazione dei criteri di anzianità di iscrizione, stato di disoccupazione e carico familiare, i comandi provinciali in linea teorica, possono richiamare personale basandosi solamente solo su una lista ordinata per anzianità di iscrizione, annullando così tutti gli altri parametri previsti;
tale considerazione è supportata, tra l'altro dalle continue proteste che giungono, da diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco, da parte dei vigili del fuoco «discontinui», i quali, registrano quotidianamente comportamenti assai poco chiari e trasparenti dei competenti uffici del personale delegati al richiamo in servizio temporale;
risulta, altresì, all'interrogante che in alcuni comandi siano in corso controversie legali dopo la denuncia da parte di personale volontario «discontinuo» di atteggiamenti discriminatori, poco chiari -:
se il Ministro, al fine di evitare il perpetuarsi nel tempo di queste situazioni, intenda attivarsi affinché, nei tempi più celeri che il caso richiede, si possa procedere ad emanare l'apposito regolamento, che chiarisca definitivamente le modalità operative di avvicendamento nei richiami del personale discontinuo.
(4-11229)