Allegato B
Seduta n. 552 del 22/11/2011


Pag. 25796


...

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
anche in riferimento a recenti dichiarazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul valore, peraltro condivisibile in linea di massima, della scuola statale, l'interpellante evidenzia l'opportunità di chiarire in modo inequivocabile la funzione pubblica della scuola paritaria, così come riconosciuta nella legge n. 62 del 2000, anche in relazione all'indispensabile pluralismo educativo che non può più in una società moderna essere fondato sull'antistorico monopolio statale dell'istruzione, che peraltro in questi anni non è sempre stato in grado di garantire l'indispensabile imparzialità della scuola pubblica, di fatto egemonizzata a giudizio dell'interpellante da una cultura di sinistra e da gruppi di docenti particolarmente politicizzati che sovente hanno anteposto gli interessi «di partito» alla funzione educativa che loro compete;
al riguardo, si rileva che, nonostante le meritorie riforme del Ministro Gelmini che ha introdotto nel sistema scolastico italiano significativi elementi di modernità e pluralismo, permangono ancora nella realtà scolastica italiana pesanti discriminazioni


Pag. 25797

nei confronti della scuola paritaria medesima, che in molte zone d'Italia, soprattutto a livello di scuole materne e primarie, svolge un prezioso ruolo sostitutivo dello Stato, spesso assente, e che purtroppo non vede riconosciuto in termini economici il suo impegno -:
se non ritenga opportuno promuovere una modifica della legge n. 62 del 2000 che definisca il cosiddetto «sistema pubblico integrato» per riconoscere, in termini più incisivi degli attuali con le inevitabili conseguenze economiche, la funzione pubblica della scuola paritaria, vero e proprio patrimonio culturale del nostro Paese, che non può assolutamente essere disperso in nome di un concetto di scuola statale superato dall'evoluzione della società contemporanea e non più adeguato nell'attuale configurazione, a farsi carico dei bisogni delle giovani generazioni, scuola che oggi è diventata agenzia occupazionale mentre in realtà dovrebbe essere essenzialmente agenzia educativa.
(2-01273) «Garagnani».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

CALEARO CIMAN. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il bando di concorso per l'ingresso alla facoltà di medicina dell'università di Pavia ha assegnato quest'anno 60 posti agli studenti italiani e 40 agli extracomunitari residenti all'estero. I posti rimasti liberi (dagli studenti che non si sono poi iscritti realmente) sono stati 30 per gli italiani e 29 per gli extracomunitari (10 per il contingente extracomunitario e 19 per gli extracomunitari arabi);
si è quindi formata una lista di studenti «ammessi con riserva» che hanno colmato i 30 posti degli studenti italiani, mentre gli extracomunitari non hanno formato alcuna lista di riserva, in quanto non sono riusciti a raggiungere il punteggio minimo per poter concorrere. Di conseguenza sono rimasti vacanti ben 29 posti tra quelli appunto non assegnati ai cittadini extracomunitari;
il preside della facoltà di Pavia ha, attraverso una lettera inviata al direttore generale per l'università italiana, dato piena disponibilità a colmare i posti vacanti con gli studenti italiani inseriti nella lista degli «immatricolati con riserva». Tuttavia, il direttore generale per l'università italiana ha dato il parere negativo alla richiesta della preside rispettando quanto già deciso in merito dal Consiglio di Stato;
il Ministero, infatti, ha pochi giorni fa attraverso la voce del suo direttore generale, espresso sulla questione parere negativo motivandolo attraverso la considerazione che gli extracomunitari, una volta laureati, «ritornano» al loro Paese di origine e quindi non interagiscono con il numero complessivo dei medici in Italia, a differenza degli studenti italiani;
appare ad avviso dell'interrogante poco convincente la giustificazione fornita dal Consiglio di Stato dal momento che non può essere garantito con certezza che gli extracomunitari, una volta laureatisi, debbano necessariamente ritornare nei luoghi di residenza e, di conseguenza viene a cadere la motivazione del diniego all'utilizzo dei posti vacanti che determinerebbe un incremento degli iscritti alla facoltà di medicina in Italia;
a ciò va aggiunto il dato secondo il quale 17 mila medici lasceranno il servizio sanitario nazionale entro il 2015 che, considerando il numero medio di laureati per anno accademico dal 2013, potrebbe condurre ad un saldo negativo tra pensionamenti e nuove assunzioni;
la forbice tra entrate e uscite tenderà ad allargarsi negli anni (Fimmg Veneto news 29 settembre 2011, n. 29) e tra 15 anni, quando gli attuali medici di medicina generale saranno in pensione (almeno 2/3), ci si troverà senza medici italiani pronti a sostituirli (Avvenire Medico 5/2011 pag. 6) -:
se il Ministro non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto, di intervenire per


Pag. 25798

consentire agli studenti italiani ammessi con riserva di ricoprire i posti lasciati vacanti dagli studenti extracomunitari che non hanno raggiunto il punteggio minimo consentito.
(5-05727)

CAVALLOTTO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
a seguito di un sopralluogo effettuato presso l'istituto Italo Calvino di Torino dall'interrogante, i servizi igienici della mensa della predetta istituzione scolastica risultano essere fuori servizio da svariati mesi;
a causa di un soffitto pericolante nella palestra del medesimo istituto, è stato consigliato ai bambini di tirare piano la palla durante l'ora di educazione fisica per evitare un probabile crollo del soffitto -:
quali iniziative si intendano intraprendere per verificare se le gerarchie periferiche competenti e gli altri soggetti istituzionali interessati siano a conoscenza della gravità e della situazione di estrema emergenza in cui versa l'istituto Italo Calvino, al fine di tutelare il diritto alla salute e la vita stessa dei bambini che frequentano l'istituzione in parola.
(5-05728)

Interrogazioni a risposta scritta:

EVANGELISTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4a serie speciale «concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2007 un concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a 230 posti, per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, area C, posizione economica C1, del ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica;
le ultime assunzioni effettuate di cui si ha notizia riguardano la regione Emilia-Romagna, mentre per la regione Toscana, cui spettano 16 posti, come stabilito dal citato concorso, non si hanno notizie;
le persone risultate idonee e facenti parte della graduatoria relativa alla Toscana attendono da tempo l'assunzione -:
di quali notizie disponga in merito all'espletamento delle assunzioni previste dal concorso di cui alla premessa;
se non ritenga di sollecitare quelle circoscrizioni che ancora non abbiano provveduto alle assunzioni previste a completare l'iter.
(4-13977)

CAZZOLA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con nota 30 marzo 2010 il direttore amministrativo dell'università degli studi di Bologna, dottor Giuseppe Colpani, inoltrava un «quesito in merito alla eleggibilità alla carica di preside della Facoltà di un docente di I fascia in regime di tempo definito», accompagnandolo con «un articolato parere reso dal professor G. della Cananea il quale conclusivamente depone per la eleggibilità di un professore ordinario a tempo definito alla carica di Preside di Facoltà». A detta nota rispondeva il Capo del dipartimento per l'università e l'A.F.A.M. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottor Antonello Masia, con proprio parere espresso in data 22 aprile 2010;
non è dato sapere se nel quesito si dava notizia della facoltà interessata, cioè di giurisprudenza, per la quale il regolamento didattico era appena stato approvato con, a verbale, l'esplicita previsione di una siffatta ineleggibilità; e neppure se si precisava la provenienza del parere del professor G. della Cananea, del tutto privato, perché a quanto consta all'interrogante, richiesto dallo stesso interessato


Pag. 25799

all'eleggibilità, fatto, peraltro deducibile dal non esserne destinatario il rettore o altra autorità accademica dell'università degli studi di Bologna;
il parere 22 aprile 2010 del Capo del dipartimento recita come segue: «In merito lo scrivente, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 la materia di incompatibilità tra regime a tempo pieno e a tempo definito dei professori, nonché delle pertinenti disposizioni statutarie dell'Ateneo di Bologna, ritiene che il predetto regime d'impegno del docente non possa ostare alla eleggibilità del medesimo alla carica di Preside di facoltà essendo la relativa disciplina rimessa all'autonomia dei singoli statuti universitari attualmente regolati dalla legge n. 168 del 1989 e dalle norme che vi fanno espresso riferimento»;
a giudizio dell'interrogante il parere fornito rischia di apparire approssimativo ed in contraddizione con la legislazione vigente, nonché con la giurisprudenza di merito. Va dunque segnalato quanto segue:
a) il richiamato articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, al comma quarto, lettera a) stabiliva esplicitamente che il regime di tempo definito fosse «incompatibile con le funzioni di Rettore, Preside, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Direttore dei corsi di Dottorato di ricerca»; ed al comma settimo, aggiungeva che «le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina»;
b) lo statuto dell'università degli studi di Bologna non introduce alcuna deroga all'articolo 11 citato, limitandosi a stabilire articolo 17, comma secondo, che «il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia del Consiglio di Facoltà», nulla prevedendo né qui né altrove in merito all'ineleggibilità, dando, dunque, per scontata la vigenza dell'articolo 11. Né l'articolo 33 della Costituzione, né la richiamata legge n. 168 del 1989 sono in grado di smentire questa conclusione, dato che in base al primo l'autonomia universitaria deve esercitarsi «nei limiti stabiliti dalla legge»; ed in forza della seconda l'autonomia può riguardare l'organizzazione, ma non lo status dei professori;
c) chiarissima in tal senso è la giurisprudenza costituzionale: Corte costituzionale 14 maggio 1985, n. 145, e Corte costituzionale 26 ottobre 1988, n. 1017, da cui si deduce non solo la piena legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma quarto, lettera a), perché rispondente alla necessità di assicurare che il preside possa espletare la sua attività senza doverla sacrificare a quella professionale, ben più impellente e pressante (Corte costituzionale n. 145 del 1985); ma anche l'appartenenza di tale materia a «norme generali» dettate dalla Repubblica, in specie per il sistema universitario in quanto costituito da «ordinamenti autonomi» nei limiti stabiliti da leggi dello Stato: pertanto la «riserva di legge assicura il monopolio del legislatore nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative secondarie, sia imponendo all'autorità normativa primaria di non sottrarsi al compito che solo ad essa è affidato» (Corte costituzionale n. 383 del 1988);
d) data tale giurisprudenza costituzionale, per cui l'articolo 33 della Costituzione escluderebbe che l'autorità primaria possa sottrarsi «al compito che solo ad essa è affidato», la legge n. 168 del 1989 non avrebbe potuto delegare la fonte statutaria, né, contrariamente a quanto asserito nel parere citato, l'ha fatto: il suo articolo 16, comma quarto, lettera d), disponeva che gli statuti sono tenuti alla «osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente»: su questa base si è più volte


Pag. 25800

affermato che «la materia dell'elettorato attivo e passivo a cariche accademiche nell'Università degli studi inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate (docenti di prima e seconda fascia, ricercatori, personale non docente) e in quanto tale, è sottratta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario» (Consiglio della giustizia amministrativa della Regione Calabria n. 564 del 14 ottobre 1999; Consiglio di Stato, n.1269 del 23 settembre 1998, Tar Marche-Ancona, n. 5 del 10 gennaio 2002);
e) esemplare in tal senso è la sentenza del Tar Lazio, sezione III, 14 aprile 2005, n. 2744, secondo cui l'impossibilità per gli statuti d'intervenire sulla materia dell'elettorato, in quanto rientrante per intero nella disciplina dello status giuridico del personale è corroborata dalla «stessa legge n. 56 del 2002 di conversione del decreto-legge n. 8 del 2002», che «costituisce conferma del principio esposto (circa i limiti della autonomia statutaria), consentendo - evidentemente sul presupposto della insussistenza di una specifica competenza - agli Statuti delle Università di intervenire (soltanto) in materia di elettorato attivo (l'articolo 4, comma 2, decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2002, n. 56, dispone che "gli statuti delle università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione egli organi collegiali. Nel caso d'indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia")». Quindi «emerge in tutta evidenza che le norme statutarie non possono interferire, ampliandone o diminuendone la portata, sull'elettorato passivo dei professori universitari, trattandosi di materia che, inerendo allo stato giuridico, è sottratta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario»;
l'interrogante ritiene che il parere sopra citato si discosti dal disposto dell'articolo 6, comma 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema Universitario», la dove dispone che «La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche» -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, attivarsi al fine di verificare la piena rispondenza del parere fornito con la normativa vigente al tempo della formulazione del parere, dato l'effetto negativo da esso prodotto sullo svolgimento dell'elezione del preside della Facoltà di Giurisprudenza, verificando nel contempo i requisiti e le competenze professionali del personale apicale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca incaricato di rispondere ai quesiti proposti da soggetti terzi, come legittimati.
(4-13981)