Allegato B
Seduta n. 578 del 30/1/2012


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SALUTE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la trasmissione «Le Iene» andata in onda il 26 gennaio 2012 ha trasmesso un servizio-denuncia che evidenzia e documenta truffe ai danni del servizio sanitario e mancato rispetto della deontologia professionale ad opera di farmacisti;
tale servizio è disponibile sul seguente link: http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/279537/toffa-truffe-in-farmacia.html;
la truffa consiste nel togliere il fustellato dai medicinali e applicarlo su ricette rilasciate da medici compiacenti, infatti, le farmacie ai fini della liquidazione della quota a carico del servizio sanitario sono tenute alla presentazione della ricetta corredata dalla documentazione, bollino o fustellato, comprovante l'avvenuta consegna all'assistito, che in questo caso invece è ignaro dell'uso strumentale di cui è oggetto;
i medicinali privi di fustella vengono o venduti a prezzo pieno come farmaci da banco, determinando un doppio furto, o destinati al macero come qualsiasi farmaco scaduto;
è stato inoltre documentato un caso in cui la farmacia non disponendo del farmaco corrispondente al dosaggio prescritto dal medico si è resa disponibile alla preparazione provvedendo poi alla polverizzazione del farmaco di cui disponeva e alla ricomposizione della capsula che dopo apposita analisi di verifica è risultata essere 2 volte e mezzo il dosaggio prescritto;
dal servizio andato in onda sembrerebbe la truffa di cui alle premesse un costume diffuso;
sul caso di errate preparazioni galeniche si procura un danno alla salute;
sui casi documentati gli autori del servizio televisivo hanno già provveduto ad interessare le forze dell'ordine -:
se sia a conoscenza del verificarsi degli eventi sopra esposti e in caso positivo quali provvedimenti abbia adottato in merito;
quali provvedimenti intenda adottare per verificare la dimensione del fenomeno;
quali iniziative intenda adottare per modificare il sistema di controllo o la procedura di richiesta del rimborso da parte delle farmacie per evitare tali truffe;
quali iniziative intenda adottare per salvaguardare la salute dei pazienti in occasione di preparazioni galeniche, pur nella consapevolezza che su questo pesa in modo rilevante l'onestà e la professionalità del farmacista.
(5-06038)

DI BIAGIO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
gli impianti di raffineria e le attività petrolchimiche della società Saras di Sarroch, in provincia di Cagliari sono da anni oggetto della preoccupata attenzione dei cittadini e recentemente degli organi istituzionali per questioni che riguardano la salute pubblica;
stando alle testimonianze della popolazione locale, nell'area di Sarroch si manifestano con incidenza drammaticamente elevata patologie tumorali particolarmente aggressive;
la procura di Cagliari ha disposto delle indagini sia sull'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti, sia allo stato


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di salute dei cittadini di Sarroch, con particolare riferimento al manifestarsi di tumori, linfomi e patologie del tratto respiratorio, la cui incidenza in queste zone è particolarmente alta;
nell'abito di tale indagine sono stati acquisiti i dati dell'ARPAS e la documentazione relativa all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Saras spa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
alcuni dati relativi alla connessione tra attività industriai e patologie in questioni nell'area di Sarroch sono disponibili già dal 2006, quando fu stilato il «rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti in aree interessate da poli industriali, minerari e militari della regione Sardegna». Tale rapporto mette in evidenza «eccessi tra gli uomini del 10 per cento per i ricoveri per malattie respiratorie e del 13/24 per cento per la mortalità e i ricoveri per tumore polmonare», mentre «gli eccessi tra le donne sono dell'ordine del 10/16 per cento per le malattie respiratorie e intorno al 20 per cento per i ricoveri per tumore polmonare»;
in occasione di convegni pubblici esperti oncologi hanno evidenziato che l'insorgere di malattie neoplastiche, di malattie del tratto respiratorio e di malattie della tiroide è da associare all'inquinamento dell'aria dal benzene, anidride solforosa e polveri Sottili, di origine industriale;
nella stessa sede sono stati presentati studi compiuti sulla popolazione infantile della zona, che rilevano come l'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) provenienti dalle polveri sottili (PM10) e dal benzene abbia avuto effetti sulla funzionalità respiratoria dei bambini e provocato un danno reversibile al Dna;
il referente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispondendo a una interrogazione a risposta in commissione presentata dal firmatario del presente atto circa le problematiche ambientali dell'area di Sarroch, ha ricordato il fatto che la verifica di conformità circa le eccedenze giornaliere di emissioni «può essere effettuata solo sulla base di un intero anno di dati». Ha inoltre fatto presente che i dati ufficiali relativi all'anno 2010 non sono ancora stati inviati al Ministero;
tuttavia, stando alle rilevazioni delle centraline dell'Arpas, consultabili mese per mese sul sito della regione Sardegna, nell'anno 2010 i superamenti giornalieri del livello massimo di emissioni consentite per le PM10 sarebbero 61 nella sola centralina CENSA3 (Sarroch-via Rossigni). La vigente normativa in materia prevede che la media giornaliera non debba essere superata per più di 35 volte per anno civile;
i dati dell'Arpas, per l'anno attualmente in corso, mostrano che nel periodo da gennaio a maggio 2011, la sola centralina CENSA3 ha registrato già almeno 19 superamenti;
nella risposta alla citata interrogazione, il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ha riferito che il Ministero della salute non dispone di uno studio epidemiologico sulla zona. L'area non figura neanche all'interno del progetto Sentieri, non essendo inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN);
a Sarroch ci si continua ad ammalare e si continua a morire a causa dell'inquinamento ambientale, ma a dispetto delle tragiche evidenze non sembra essere in atto alcun intervento a tutela della salute dei cittadini;
quanto evidenziato in premessa identifica una serie di priorità urgenti per l'adeguata tutela della salute dei cittadini e per la vigilanza sull'impatto ambientale delle attività industriali -:
quali iniziative si intendano predisporre per avviare un serio studio epidemiologico sull'impatto delle attività industriali dell'area sulla salute dei cittadini;


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quali iniziative di competenza si intendano intraprendere per tutelare la salute dei cittadini di Sarroch dall'inquinamento ambientale di natura industriale e per monitorare la gestione degli scarti e la loro tossicità.
(5-06040)

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la tutela dei pazienti è compito precipuo e preminente delle politiche per la salute cui devono conformarsi le strategie e le scelte che a tal fine le istituzioni adottano se vogliono qualificarsi per modernità ed efficienza;
in questo quadro, alle procedure terapeutiche è richiesto di caratterizzarsi per qualità, sicurezza, trasparenza e le norme a ciò preordinate non solo devono essere chiare ma vanno implementate senza che trascorra inutilmente del tempo prezioso;
il decreto legislativo n. 191 del 2007, da prendere a riferimento unitamente al decreto legislativo n. 16 del 2010, stabiliva che il Ministero della salute e le regioni, di concerto, erano chiamati ad emanare le linee guida per l'accreditamento delle attività degli istituti dei tessuti e dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA);
lo stesso decreto n. 191 fissava anche la scadenza temporale, 6 mesi dalla sua entrata in vigore, entro cui andavano definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti e le linee guida per l'accreditamento;
nel 2009 il Ministero ha deliberato la creazione di un osservatorio che ha svolto il compito di fissare criteri riguardanti una migliore definizione dell'applicazione delle nuove normative al settore della procreazione medicalmente assistita, stilando un proprio documento, che doveva ottemperare alle prescrizioni inerenti ai soli requisiti tecnici dei centri di procreazione medicalmente assistita che per la normativa citata sono equiparati ad istituti dei tessuti;
l'omessa osservanza degli obblighi di legge, fissati nei decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, da parte dei soggetti istituzionali chiaramente individuati dalle norme citate sta determinando una situazione di incertezza che non giova a nessuno, mentre, nel contempo, risulta che l'attività di ispezione dei centri abbia già avuto inizio, in mancanza delle linee guida stesse cui i centri si dovrebbero conformare;
è inequivoco che debbano essere le regioni il livello istituzionale competente per l'attuazione del decreto legislativo n. 191 del 2007, salvo il fatto che esse stesse possano ricercare nell'ambito della propria attività ispettiva la collaborazione di soggetti ricadenti nell'ambito del Ministero quali il Centro nazionale trapianti (CNT) e l'Istituto superiore di sanità (ISS);
infine, appare in tutta evidenza come un inutile e ripetitivo appesantimento burocratico la richiesta di trasmissione al Ministero ed al Centro nazionale trapianti dei dati sui cicli di riproduzione assistita quando gli stessi sono in possesso del registro nazionale della procreazione medicalmente assistita dell'Istituto superiore di sanità che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 40 del 2004, ha competenza esclusiva su tali dati;
ad avviso degli interroganti l'inosservanza di norme riguardanti la salute produce disorganizzazione, incertezze, parzialità, discrezionalità, cioè situazioni che non agevolano il corretto funzionamento di strutture sanitarie essenziali e possono suscitare attenzioni e appetiti da parte di competenze mediche inappropriate per compiti dirigenziali nei centri che si occupano della cura dell'infertilità;
a giudizio degli interroganti lo stato di sofferenza conseguente alla mancata applicazione di disposizioni vigenti non è casuale ma frutto di pressioni e sollecitazioni


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estranee ai criteri di efficienza e qualità largamente invocati -:
per quali ragioni le linee guida per la definizione dei requisiti necessari per gli istituti dei tessuti e i centri di procreazione medicalmente assistita interessati all'accreditamento, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 2007, non vengano tuttora emanate benché richiamate disposizioni aventi forza di legge;
se il Ministro non ritenga ormai necessario presentare il documento, redatto più di un anno fa dall'Osservatorio sulla procreazione assistita insediato nel 2009, alla Conferenza Stato-regioni giungendo, così, alla pubblicazione delle linee guida nonché promuovendo, in parallelo, una moratoria che dia ai centri interessati la possibilità di adeguarsi alle norme;
se non ritenga che debba essere superata ogni ambiguità nel chiarire che sono le regioni ad avere la competenza per ciò che riguarda sia l'accreditamento delle strutture per la procreazione assistita, sia l'attività ispettiva per quanto di competenza stabilito dal decreto legislativo n. 191 del 2007 e dal decreto legislativo n. 16 del 2010;
se non ritenga che debba essere chiarito che la trasmissione dei dati sui cicli di riproduzione assistita non deve essere effettuata in modo ridondante dai centri di procreazione medicalmente assistita, e che è sufficiente l'attivazione ministeriale perché l'Istituto superiore di sanità trasmetta i dati in suo possesso al Centro nazionale trapianti;
se non ritenga necessario assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per ovviare a talune incresciose situazioni nelle quali risulta che abbiano assunto ruoli di direzione di unità operative di medicina della riproduzione figure professionali sprovviste di specializzazione ostetrico-ginecologica con idonea esperienza nella medicina della riproduzione, requisito essenziale per esercitare una responsabilità direttiva in strutture che non trattano singoli aspetti della riproduzione umana ma richiedono competenze alte a proposito di infertilità, endocrinologia riproduttiva, ginecologia dell'adolescenza, diagnostica ecografica, terapia dell'abortività ricorrente nonché genetica riproduttiva.
(5-06042)

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, cosiddetto anticrisi, è stato convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con modifiche, modifiche che non riguardano l'argomento oggetto della presente interrogazione;
nel testo del decreto-legge come modificato dalla legge di conversione, è contenuto un articolo (articolo 20) che, già allora nelle intenzioni del Governo dichiarate in conferenza stampa, avrebbe dovuto consentire tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità, attribuendo all'INPS nuove competenze;
l'articolo 20, riguardante la domanda di accertamento degli stati invalidanti, reca la rubrica: «Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile» e rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, della valutazione, della concessione, e del ricorso giurisprudenziale. L'articolo non fa cenno ad una diversa fissazione dei tempi massimi di accertamento e di concessione, anche se - nelle dichiarazioni governative veniva ventilata una riduzione dei tempi medi - fra la domanda e la definitiva concessione - da 11 mesi a 4 mesi;
l'articolo riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità, sordomutismo) che le domande di accertamento dell'handicap (legge n. 104 del 1992) che quelle per la disabilità (legge n. 68 del 1999);
dal 1o gennaio 2010 le domande vengono presentate esclusivamente all'INPS che deve provvedere all'invio, per via telematica,


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all'azienda sanitaria locale (ASL) di competenza che provvede, a sua volta, alla convocazione;
tale disposizione presuppone che esista una rete e una modalità di comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale;
per quanto riguarda l'accertamento e la verifica, la procedura è stata cambiata con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Infatti l'accertamento degli stati invalidanti prima veniva effettuato da una specifica commissione presente in ogni ASL, che, una volta redatto il verbale, lo trasmetteva alla commissione di verifica dell'INPS, la quale aveva tempo 60 giorni per confermare l'esito, o infine per sospendere il procedimento richiedendo chiarimenti alla commissione ASL, oppure per convocare a visita l'interessato per approfondimenti;
con la nuova legge, la commissione dell'ASL è integrata con un medico dell'INPS. Questo lascia supporre che il passaggio di verifica - che ora comporta almeno 60 giorni - dovrebbe essere soppresso. L'articolo, tuttavia, sembra contraddittorio quando precisa: «In ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'Inps». Tuttavia, è verosimile che questa sottolineatura stia ad indicare la «facoltà di veto» del medico Inps all'interno della Commissione dell'ASL cui è chiamato a partecipare;
in tal caso, deve essere ridefinito il ruolo dei presidenti delle commissioni e della collegialità delle decisioni assunte dalle stesse;
la successiva permanenza dei requisiti sanitari è affidata all'INPS. Non è chiaro se questa indicazione riguarderà solo le verifiche a campione oppure ogni procedimento di revisione o di rivedibilità anche se stabilito dalla commissione ASL;
altra problematica riguarda la valutazione delle minorazioni civili, in quanto prima della legge le commissioni di accertamento e le commissioni di verifica Inps, per valutare le minorazioni civili, applicavano le modalità e le tabelle riportate nel decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992. La legge n. 328 del 2000 (legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) aveva delegato il Governo alla revisione dei criteri di accertamento dell'invalidità «tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità.» Nel frattempo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha approvato l'ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) che l'Italia ha già recepito. Con l'introduzione del decreto-legge n. 78 del 2009 si stabiliva che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Ministero della salute avrebbe dovuto nominare una Commissione con il compito di «aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 (...)», con la precisazione che tali aggiornamenti non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
per quanto concerne la concessione delle provvidenze economiche, ante legem, se il verbale di invalidità civili, cecità civile e sordomutismo conteneva i presupposti sanitari per l'erogazione di provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni), iniziava l'iter per la concessione che prevedeva un'istruttoria sugli altri requisiti (reddito personale, ricovero). Una volta concluso, il decreto di concessione veniva trasmesso all'Inps per l'erogazione delle provvidenze stesse. La concessione delle provvidenze economiche era espressamente attribuita alle regioni dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;


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con la nuova legge è previsto che, con un accordo quadro fra Ministero della salute e conferenza Stato-Regioni, le competenze concessorie sono trasferite all'INPS. L'accordo avrebbe dovuto essere sottoscritto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;
riguardo all'eventuale ricorso contro i verbali e contro la mancata concessione delle provvidenze, esso era possibile solo davanti al giudice ordinario (e con l'assistenza di un legale), non era possibile il ricorso amministrativo né prevista l'istanza di riesame per autotutela;
con la nuova legge l'INPS è unica «controparte». Inoltre nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico (cioè un medico che valuti per conto del tribunale l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre), questi dovrà obbligatoriamente essere affiancato nelle indagini da un medico INPS. Il decreto non prevede l'introduzione del ricorso amministrativo o altre formule di contenimento del contenzioso giudiziario;
la ratio della legge è di portare ordine ad una procedura che, farraginosa e complessa, non offriva garanzia di tempi certi e soprattutto di snellezza burocratica; non valutava inoltre la necessità di verifiche e controlli non solo sulla concessione delle invalidità, ma anche sulla permanenza di essa nel tempo in capo ad un soggetto;
le cronache degli ultimi tempi anche eclatanti sulla scoperta di false invalidità, ed addirittura di sistemi ben collaudati per consentire di ottenere lo stato di invalido in modo fraudolento, inducono a prestare particolare attenzione all'argomento;
tuttora ci troviamo in una situazione in cui coloro che hanno diritto, e semmai che presentano un quadro sanitario obiettivamente invalidante, con gravi ripercussioni per la qualità di vita di se stessi e dei propri familiari, non riescono ad ottenere, nei tempi giusti che un Paese civile richiede, il riconoscimento non di un privilegio ma di un diritto;
sottolineato che al disabile deve essere riconosciuta una dignità di vita come e più degli altri, e lo Stato (come anche la società) devono riconoscere e garantire strumenti e diritti per superare la differenza; in poche parole deve essere garantita la normalità rispetto a qualsiasi altro cittadino -:
se ai Ministri interrogati risulti quanto in premessa, ed in particolare quale sia lo stato di attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
se risulti effettuata la nomina della commissione con il compito di «aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile già approvate con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992»;
se, riguardo alla presentazione delle domande all'INPS, la quale deve provvedere all'invio, per via telematica, all'ASL di competenza, che provvede, a sua volta, alla convocazione, esista una rete e una modalità di comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale;
se risulti che effettivamente i tempi di concessione si siano ridotti ed in ogni caso se vengano rispettati i termini di cui alla legge, ed in particolare quali siano i provvedimenti adottati in caso di inottemperanza;
se, come previsto, sia stato sottoscritto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, l'accordo quadro fra Ministero della salute e la Conferenza Stato-regioni, per cui le competenze concessorie sono trasferite all'INPS;
se, per quanto evidenziato in premessa, sia stato definito il ruolo delle Asl e dell'Inps in sede di commissione, considerato che giungono da più parti informative di contrasti ed incomprensioni in tal senso.
(5-06044)


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FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il paziente affetto da diabete mellito, che presenta un buon compenso glicemico e conduce uno stile di vita adeguato, può condurre una vita normale ed evitare la comparsa di complicanze;
in modo particolare, il diabetico fornito di microinfusore oppure soggetto a terapie insuliniche attuali è nelle condizioni di affrontare la quotidianità al pari di un soggetto sano, ed ha la consapevolezza della gestione della propria malattia, senza incorrere in complicanze invalidanti;
l'associazione Diabete infantile giovanile e adulto (AGDIA) con sede ad Orosei (Nuoro) ha denunciato una situazione fortemente penalizzante e discriminante nei confronti dei giovani affetti da diabete, poiché l'azienda sanitaria locale 3 di Nuoro per l'erogazione del microinfusore richiede il previo rilascio del certificato di invalidità civile;
l'associazione ha, inoltre, denunciato che tale prassi è riscontrabile anche presso la ASL 7 di Iglesias-Carbonia e la ASL 8 di Cagliari, nei confronti dei pazienti di età superiore agli anni 18;
tale prassi registrata in Sardegna si basa sul decreto dell'assessorato all'igiene e sanità e dell'assistenza sociale 28 gennaio 1997, n. 26/III Serv., che all'articolo 1 prevede quanto segue: «Le protesi, i presidi, gli ausili erogabili quali prestazioni straordinarie delle aziende USL ai sensi della legge regionale 1o agosto 1996 n. 34, esclusivamente a favore degli aventi diritto individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1992, sono: (...) 4) apparecchi microinfusori per trattamenti farmacologici di patologie croniche irreversibili e presidi necessari per il funzionamento di tali apparecchi»;
l'articolo 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1992 si riferisce testualmente agli invalidi civili, del lavoro, di guerra, per servizio, ai soggetti privi della vista, ai sordomuti e ai minori di anni 18 che necessitano di intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
la normativa regionale sarda, quindi, richiede l'invalidità civile ai fini del rilascio del microinfusore, ma tale requisito non trova riscontro nella legislazione nazionale e negli altri territori regionali;
il diabete privo di gravi complicanze è una patologia cronica non invalidante;
a conferma di ciò si cita una vicenda svoltasi proprio in Sardegna in cui la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'Inps di Cagliari non ha riconosciuto l'invalidità ad un soggetto affetto da diabete, sebbene l'accertamento medico-legale effettuato dall'azienda U.S.L. 8 di Cagliari avesse riconosciuto a tale paziente un'invalidità del 51 per cento;
subordinare l'erogazione del microinfusore al previo rilascio della certificazione di invalidità è una prassi priva di fondamento normativo e di validità medico-scientifica e, di fatto, impedisce al paziente l'accesso alle cure;
sottoporre il rilascio del microinfusore al requisito dell'invalidità civile, a giudizio degli interroganti, costituisce un ostacolo che impedisce al paziente di accedere alle cure ed è contrario ai principi costituzionali, non è conforme alle leggi nazionali, risulta in contrasto con i dettami della scienza, è lesivo dei diritti fondamentali della persona affetta da una patologia cronica come il diabete -:
se il Ministro sia a conoscenza del fatto che la ASL 3 di Nuoro, la ASL 7 di Iglesias-Carbonia e la ASL 8 di Cagliari richiedano il rilascio della certificazione di invalidità civile ai fini dell'erogazione del microinfusore ai giovani e ai pazienti affetti da diabete;
quali iniziative di monitoraggio e di acquisizione di dati abbia svolto o intenda svolgere al riguardo;


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quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per porre rimedio alla discriminazione in atto nei confronti delle persone con diabete in parti del territorio nazionale come in Sardegna, dove si subordina l'erogazione del microinfusore al rilascio del certificato di invalidità;
se non ritenga doveroso procedere in tempi brevi alla pubblicazione del piano nazionale per il diabete;
se non ritenga necessario ed urgente assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per garantire che su tutto il territorio nazionale l'erogazione del microinfusore non sia subordinata al previo rilascio del certificato di invalidità e, più in generale, per evitare continue discrepanze in tal senso nell'ambito dei territori regionali.
(5-06045)

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il diabete mellito di tipo 2 è la forma più comunemente diffusa, anche a causa della diffusione dell'obesità e dell'invecchiamento della popolazione, e rappresenta circa il 90 per cento dei casi di questa malattia;
studi accreditati stimano che entro il 2030, nei Paesi industrializzati, il diabete di tipo 2 possa diventare la quarta causa di morte: tra le persone affette da diabete, infatti, le patologie cardiovascolari sono da due a quattro volte più frequenti rispetto ai soggetti non diabetici di pari sesso ed età;
secondo i dati riportati nell'annuario Istat del 2010, in Italia è diabetico il 4,8 per cento della popolazione (5 per cento delle donne e 4,6 per cento degli uomini), pari a circa 2.900.000 persone;
alla base del diabete di tipo 2 vi sono, principalmente, una ridotta ed alterata produzione di insulina e la resistenza agli effetti biologici della stessa: è stato dimostrato che un controllo glicemico ottimale riduce le complicanze croniche di tale patologia;
fino a poco tempo fa, la terapia farmacologica del diabete tipo 2 era basata in via quasi esclusiva sulla metformina, sui secretagoghi (sulfoniluree e glinidi), sui glitazoni (oggi solo pioglitazone) e sull'insulina;
di recente, si è diffusa una nuova classe di farmaci, le cosiddette incretine, che comprendono gli agonisti del recettore del gastrointestinal like peptide (GLP-1), ARGLP-1, exenatide e liraglutide, e le glipitne (inibitori della dipeptil-peptidasi 4-DPP4);
come sostenuto dalla comunità scientifica, queste molecole esercitano un effetto favorevole sul peso corporeo (riduzione con gli ARGLP-1; effetto neutro con le gliptine) e hanno un rischio praticamente assente di ipoglicemia, un effetto positivo sul profilo di rischio cardiovascolare (per gli ARGLP-1), ed un'incidenza di effetti collaterali decisamente poco frequente (per le gliptine) o costituita da temporanei disturbi gastrointestinali (per i soli ARGLP-1);
le favorevoli ripercussioni sulla qualità della vita del paziente, sul compenso metabolico e sulla sua progressione nel tempo, hanno indotto le società scientifiche endocrino-diabetologiche internazionali ad inserire tali farmaci negli algoritmi terapeutici;
la maggior parte delle raccomandazioni e delle linee guida diffuse a livello internazionale introducono questi prodotti come terapia di seconda o di terza linea, prima dell'avvio della terapia insulinica, mentre l'associazione americana degli endocrinologi clinici raccomanda il loro uso in monoterapia ed in prima linea in pazienti selezionati in cui sia importante limitare l'aumento del peso e il rischio di ipoglicemie;
con avviso del 27 dicembre 2011, l'Aifa ha pubblicato l'elenco aggiornato dei medicinali aventi il requisito dell'innovatività


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terapeutica, indicando questi prodotti come innovativi potenziali, in aperta contraddizione con la precedente comunicazione del 18 febbraio 2011, in cui si rende nota la perdita dello status di innovazione, rendendo questi farmaci soggetti ai ribassi come tutti i farmaci in commercio non ritenuti innovativi;
nonostante le comprovate e consolidate evidenze scientifiche, il comitato prezzi e rimborsi dell'Aifa, in una nota del 10 ottobre 2011, ha reso nota la spesa per i farmaci incretinici, prospettando un unico tetto di spesa per i DDP-4 e i GPLI-1 pari a 57 milioni di euro, a fronte dei 69 milioni di euro di consumo registrati negli ultimi 12 mesi (dato del mese di ottobre 2011), assoggettando indistintamente a tale limitazione due classi di farmaci con diverso codice anatomico, terapeutico e chimico (ATC) e con diverse caratteristiche;
alla luce di tale misura, l'Associazione dei medici diabetologi (AMD) e la Società italiana di diabetologia (SID), con nota del 12 dicembre 2011, hanno inviato al direttore generale dell'Aifa un position statement sulla terapia incretinica, evidenziando i benefici connessi a tale approccio terapeutico e manifestando altresì la disponibilità a collaborare per l'elaborazione di linee guida condivise sull'uso di questi farmaci, nonché per costituire un osservatorio sull'appropriatezza prescrittiva;
i farmaci incretinici sono da alcuni anni inseriti nel prontuario farmaceutico e, sebbene la comunità scientifica abbia dimostrato la validità terapeutica degli stessi, tale ventilata misura, che agirebbe sulla riduzione del tetto di spesa da parte dell'Aifa, rischia di non garantire per tutti i pazienti che già ne traggono beneficio il mantenimento della terapia, e di ostacolarne o negarne l'utilizzo per altri potenziali pazienti che a giudizio del diabetologo dovrebbero farne uso;
il perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa sanitaria non può andare a discapito dell'innovazione farmaceutica e non può ledere il diritto fondamentale alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione;
le società scientifiche di diabetologia nel documento, peraltro, hanno dimostrato che l'utilizzo dei farmaci incretinici può dar luogo, nel tempo, a significativi risparmi di spesa per il Servizio sanitario nazionale;
al riguardo, è stato evidenziato che il 50 per cento dei costi connessi al diabete è legato alla gestione delle complicanze (solo il 10 per cento è legato alla spesa farmaceutica): gli agonisti del ricettore GLP-1 e le gliptine possono ridurre in maniera decisiva i costi associati alle ipoglicemie da sulfaniluree o da insulina, che rappresentano una frequente causa di ricovero per effetti collaterali da farmaci nelle persone con età superiore a 65 anni;
una recente valutazione di health technology, richiesta dal Sistema sanitario nazionale britannico in previsione dell'aggiornamento delle linee guida per la gestione del diabete di tipo 2 del National institute for health and clinical excellence, ha dimostrato che la terapia con gli ARGLP-1 e quella con gliptine offrono un buon rapporto costo-efficacia, soprattutto se raffrontate con le alternative terapeutiche più comunemente utilizzate nella terapia di seconda o terza linea del diabete di tipo 2 (rispettivamente: analoghi basali dell'insulina e pioglitazone) ed ha dimostrato, altresì, come l'aumento di un punto percentuale del peso comporti un aumento dei costi sanitari del 2-4 per cento -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti segnalati;
quali urgenti iniziative intenda adottare per garantire a tutti i pazienti diabetici di tipo 2 che ne hanno bisogno una corretta gestione della terapia, la piena disponibilità dei farmaci incretinici e l'accesso ai farmaci innovativi, anche alla luce della nota dell'AMD e della SID trasmessa all'Aifa in data 12 dicembre 2011, nonché alla luce delle raccomandazioni e delle linee guida diffuse a livello internazionale;
quale sia l'attuale status dei farmaci incretinici.
(5-06046)


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Interrogazioni a risposta scritta:

MANCUSO, DE LUCA, GIRLANDA e BOCCIARDO. - Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la Commissione europea in vista dell'applicazione della direttiva (CE) 1999/74, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 267 del 2003, aveva richiesto a tutti gli Stati membri di fornire dati ufficiali relativamente alle consistenze di galline destinate alla produzione di uova e allevate in gabbie di batteria convenzionali alla data del 1° aprile e la stima del numero di galline ovaiole che alla data del 1° gennaio 2012 sarebbero state detenute in gabbie di batteria convenzionali, che da quella data sono illegali secondo il disposto della direttiva (CE) 1999/74, come è illegale la vendita delle uova prodotte in tali allevamenti;
secondo i dati forniti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativi alla consistenza degli animali detenuti in gabbie di batteria convenzionali al 1° aprile 2011, il nostro Paese non rispetta il divieto di allevamento delle galline in gabbie di batteria convenzionali dal 1° gennaio 2011. Inoltre il nostro Paese non ha fornito alla Commissione europea nessun dato sulla stima di non conformità dei sistemi di allevamento alla data del 1° gennaio 2012 come espressamente richiesto da Bruxelles;
gran parte del mondo degli allevatori, nonostante tredici anni di tempo per adeguarsi, non ha rispettato quanto previsto dalla norma ed oggi afferma che preferiranno pagare le sanzioni irrisorie previste dal decreto legislativo n. 267 del 2003, piuttosto che adeguare i propri impianti -:
quali iniziative siano state intraprese per:
a) ottenere dai produttori gli adeguamenti degli impianti alle previsioni normative, eliminando quindi le gabbie di batteria convenzionali dal il 1° gennaio 2012;
b) assicurare che tutte le uova prodotte negli allevamenti illegali dal 1° gennaio 2012, cioè in gabbie convenzionali, non vengono immesse sul mercato italiano ed estero;
c) evitare che negli allevamenti registrati con entrambi i sistemi di gabbie presenti, convenzionali e arricchite, le uova derivanti da sistemi illegali non siano immesse sul mercato mescolando queste uova con quelle derivanti dai sistemi di gabbie arricchite o da sistemi alternativi.
(4-14665)

BRAMBILLA. - Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
dal 1o gennaio 2012, in forza della direttiva CE 1999/74, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 267 del 2003, è illegale detenere in gabbie di batteria convenzionali le galline ovaiole;
la ferma volontà di applicare il bando delle batterie convenzionali è stata ribadita a Bruxelles il 19 gennaio 2011 durante il «multi-stakeholder meeting» organizzato dalla Commissione europea, al quale hanno partecipato rappresentanti degli Stati membri e dei vari portatori d'interesse;
la Commissione europea ha già chiesto al nostro Paese di stimare il numero degli allevamenti che alla data del 1o gennaio 2012 non risultavano conformi alla direttiva;
ad agosto, secondo notizie di stampa, sarebbero state ancora 28 milioni, in Italia, le galline ovaiole allevate fuori norma;
i media, da ultimo la trasmissione Striscia la notizia e il quotidiano Il Corriere della sera, denunciano frequentemente casi di allevamenti-lager -:
con quale frequenza e con quale esito vengano effettuati controlli sugli allevamenti


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di polli e galline sotto il profilo del «welfare» animale;
quanti allevamenti in Italia, alla data del 1o gennaio, risultassero ancora fuori norma e quanti polli e galline vi siano allevate;
quali provvedimenti, anche sanzionatori, si intendano adottare per favorire l'adeguamento agli standard europei degli allevamenti che ancora non abbiano provveduto ad adeguarsi;
quali iniziative si intendano assumere per garantire che sul mercato italiano siano immediatamente riconoscibili le uova prodotte in allevamenti conformi alle disposizioni di cui alla citata direttiva.
(4-14666)