...
con decreto ministeriale 10 novembre 2011, n. 104, protocollo n. 9206, il Ministero ha riaperto la graduatoria di terza fascia ATA con scadenza di presentazione della domanda il 15 dicembre 2011;
ad oggi, nella maggior parte delle province le graduatorie definitive non sono state ancora pubblicate;
le istituzioni scolastiche hanno stipulato contratti ex articolo 40 per la copertura dei posti non assegnati per esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti dopo le operazioni di nomina degli uffici scolastici territoriali;
conseguentemente, il personale nominato rischia di perdere il posto dopo sette mesi di lavoro;
ciò renderebbe molto difficile la gestione delle attività scolastiche svolte dal personale ATA, anche considerando la condizione gravosa in cui versa il settore a causa dei tagli voluti dall'ex Ministro Gelmini;
inoltre a soli circa 90 giorni dalla fine delle attività scolastiche, si creerebbe un ulteriore turn over, meccanismo che da anni affligge la base della scuola;
non da ultimo, l'interruzione dell'operato svolto dagli attuali dipendenti provocherebbe moltissimi disagi a studenti, a famiglie e a tutto il personale della scuola -:
se il Ministro ritenga opportuno consentire al personale attualmente in servizio di ultimare l'anno scolastico in corso, rinviando le nomine al 1o settembre 2012;
quali provvedimenti intenda assumere al fine di evitare i disagi di cui in premessa e se ritenga opportuno fornire ai
dirigenti scolastici indicazioni precise sul comportamento da attuare.
(5-06571)
l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 prevede che il Ministro della pubblica istruzione promuova «progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento»; prosegue specificando che il Ministro «riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi»;
in data 7 novembre 2011 l'istituto tecnico statale ad ordinamento speciale «Albe Steiner» di Milano, nella persona del dirigente scolastico, ha presentato presso l'ufficio scolastico regionale della Lombardia la richiesta di attivazione di un progetto didattico e organizzativo innovativo sulla base del sopraddetto articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999;
l'ITSOS «Albe Steiner» rappresenta una realtà di formazione tecnico professionale nell'ambito della grafica, della multimedialità, del cinema, della TV e della fotografia, il cui ordinamento speciale è stato istituito per decreto del Presidente della Repubblica, e la cui attività di formazione ha rappresentato, a partire dal 1973, un modello all'avanguardia nel campo della comunicazione e delle tecnologie multimediali, riconosciuto e apprezzato dai professionisti del settore;
la richiesta avanzata dall'ITSOS «Albe Steiner» nasce dalla volontà che il progetto da una parte garantisca la continuità con gli indirizzi previgenti (attualmente tre profili: New Media, Foto e Grafica, Cinema e TV), e dall'altra costituisca un'esperienza di innovazione di curricoli, di didattica e di organizzazione, rimanendo sostanzialmente in linea con la recente riforma dell'istruzione superiore e con le richieste del mondo del lavoro dell'area milanese e lombarda -:
se intenda avallare la richiesta presentata dall'istituto tecnico statale ad ordinamento speciale «Albe Steiner» di Milano di attivazione di un progetto didattico e organizzativo innovativo sulla base dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999;
se all'eventuale accettazione della richiesta possa seguire l'avvio operativo del progetto a partire dall'anno scolastico 2012/2013.
(5-06574)
la legge 30 ottobre 1986, n. 738 prevede all'articolo 1, comma 1, che «il diploma di baccellierato internazionale (...) è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale»; al comma 2 ribadisce che «ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale»;
la legge 30 ottobre 1986 n. 738 specifica all'articolo 2, comma 1, che «il diploma di baccellierato internazionale deve essere conseguito presso i collegi del mondo unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere»;
la legge 17 febbraio 1992, n. 202 precisa che le istituzioni scolastiche in cui può essere conseguito il diploma di baccellierato internazionale, possono essere sia statali che paritarie;
il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, riferendosi all'elenco ministeriale relativo alle istituzioni idonee a rilasciare il diploma di
baccellierato internazionale, contempla tra gli iscritti solo «i collegi del mondo unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389», privilegiando di fatto le istituzioni scolastiche straniere e penalizzando quelle italiane statali e paritarie;
il collegio San Carlo di Milano e il liceo Guido Carli di Brescia propongono percorsi di innovazione, approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con espliciti riferimenti alle impostazioni pedagogico didattiche dell'International Baccalaureate, senza tuttavia poter consentire ai loro studenti di sostenere il diploma di baccellierato internazionale, in quanto le due istituzioni non sono iscritte nell'elenco ministeriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 -:
se intenda rimuovere il contrasto normativo verificatosi riaffermando la volontà legislativa della legge 30 ottobre 1986, n. 738, e della successiva legge 17 febbraio 1992, n. 202 che consentiva a tutte le istituzioni scolastiche, italiane e straniere, statali e paritarie, di far conseguire ai propri studenti il diploma di baccellierato internazionale;
se intenda consentire anche alle istituzioni scolastiche italiane, statali e paritarie, di essere iscritte nell'elenco ministeriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, nel quale sono iscritte le istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano.
(5-06575)
le scuole paritarie in Italia sono numerose, circa il 21 per cento del totale degli istituti scolastici, di cui 682 scuole secondarie di primo grado e 1.432 scuole secondarie di secondo grado (Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca anno scolastico 2007-2008), e risultano più diffuse in alcune regioni che in altre quali la Lombardia, la Campania; il Lazio, il Veneto, il Piemonte, l'Emilia Romagna;
l'articolo 1, comma 4 della legge n. 62 del 10 marzo 2000 stabilisce che «il personale docente fornito del titolo di abilitazione» rappresenta un requisito al fine del riconoscimento della parità per le scuole non statali;
il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 istituisce il tirocinio formativo attivo per concedere il titolo di abilitazione all'insegnamento;
il decreto ministeriale 14 marzo 2012 n. 31 rende noti i numeri dei posti disponibili per le immatricolazioni al tirocinio formativo attivo per l'anno accademico 2011/2012: in particolare 4.275 per la scuola secondaria di primo e 15.792 per la scuola secondaria di secondo grado; lo stesso ufficializza la ripartizione dei posti disponibili per classe di concorso nelle diverse regioni e sedi universitarie, come da Tabelle A e B allegate al decreto -:
se i numeri dei posti disponibili per le immatricolazioni al tirocinio formativo attivo e la loro ripartizione regionale tengano conto anche delle esigenze delle scuole paritarie, che già in questi ultimi anni (in seguito alla sospensione delle procedure di accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario a partire dal 2008) hanno avuto difficoltà a reperire personale docente in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento.
(5-06576)
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è l'ente di riferimento per la sorveglianza sismica, il monitoraggio
vulcanico e vari altri rischi naturali, con circa 1000 dipendenti tra ricercatori, tecnici e amministrativi;
si tratta dell'istituzione più importante in Italia per la ricerca nelle geoscienze, cruciale per la sicurezza nazionale;
le finalità dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sono eminentemente scientifiche e, dunque, la sua direzione dovrebbe essere affidata al miglior studioso italiano disponibile nell'ambito delle geoscienze;
nelle ultime settimane intorno alla nomina del Presidente dell'istituto sono sorte vive critiche sulla possibilità di riconfermare il dimissionario professor Giardini e tale vicenda è stata ripresa anche da numerose interrogazioni parlamentari;
forse anche a causa di queste iniziative è stata bloccata l'ipotesi di riconferma del professor Giardini e in tali circostanze le istituzioni della ricerca scientifica competenti auspicavano che la nuova nomina potesse avvenire nell'ambito di profili assolutamente all'altezza del prestigio e delle responsabilità dell'istituto e da scegliere tra i 5 candidati selezionati (cinquina) dall'apposita commissione (Commissione Salamini);
dalla stampa degli ultimi giorni, come ad esempio L'Unità del 3 aprile 2012, si evince, al contrario, che il Ministro abbia nominato al vertice dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un nuovo presidente che sembrerebbe non essere il candidato con i requisiti più elevati;
il presidente nominato dal Ministro è il professor Stefano Gresta, ma parrebbe che tra i 5 candidati proposti non fosse quello con il punteggio più alto;
di tale fatto vi è chiara evidenza nel testo del decreto di nomina del professor Gresta a presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che riporta un passaggio del giudizio espresso dalla commissione Salamini che aveva valutato tale candidato, in modo poco lusinghiero, «di carriera universitaria di medio livello»;
sembra che la nomina del nuovo presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia abbia sollevato e riproposto molte delle critiche che erano sorte in riferimento alla nomina professor Giardini, seppure per motivi differenti -:
se, nel trascrivere il predetto giudizio poco lusinghiero nel testo del decreto di nomina del nuovo presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, come allo scopo espresso dalla «Commissione Salamini», abbia constatato e valutato adeguatamente tale giudizio;
quali siano i maggiori requisiti posseduti dal nuovo presidente rispetto a quelli degli altri candidati valutati dalla «commissione Salamini» in virtù dei quali egli è stato nominato;
se non ritenga che in merito ai criteri riguardanti i «meriti» di altra natura, debbano comunque prevalere quelli di carattere scientifico e conseguentemente riesaminare i curricula dei candidati a presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia selezionati dalla «commissione Salamini» scegliendo fra questi quello effettivamente più idoneo ed utile per gli interessi del Paese.
(4-15657)