Disegno di legge n. 1865

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

BOZZA

EMENDAMENTI
Dal comma 1 al comma 200

COMMA 1

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
1. 2251. Laforgia, Fanucci, Giulietti, Marchetti.

COMMA 3

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della Regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società in house della Regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedure di mobilità, personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, nell'ambito delle risorse assegnate e stanziate e senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per la finanza pubblica nazionale.
1. 713. Manfredi, Tidei.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) comma 3-bis dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio.»;
   b) comma 3-bis.1, in fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione.».
1. 3225. Vignali.

COMMA 4

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per il triennio 2014-2016 sono sospesi gli aumenti aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
  4-ter. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 alla lettera a) le parole: 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: 70 per cento e alla lettera b) le parole: 68 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento.
  4-quater. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, successivamente modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 12 maggio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: 15 ottobre 2006 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente al comma 285, le parole: 700 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 400 per l'anno 2015 e le parole: 1.410 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1.060 milioni per l'anno 2016; e conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui la Tabella C sono ridotte in maniera lineare, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1429. Faenzi, Catanoso, Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», il secondo periodo è sostituito dal seguente: Le funzioni di vigilanza sulla gestione separata, già svolte dalla Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, sono attribuite alla Commissione di cui alla legge n. 88 del 1989.
1. 3293. Di Gioia.

COMMA 5

  Al comma 5, dopo le parole: di natura ambientale aggiungere le seguenti: per l'occupazione.

  Conseguentemente al terzo periodo dopo le parole: per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: dei predetti importi 10 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni per l'anno 2015, 200 milioni per l'anno 2016 sono finalizzati al cofinanziamento di interventi a favore dell'occupazione per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 2281. Airaudo, Migliore, Di Salvo, Placido, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con le seguenti: 50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 2479. Allasia, Borghesi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: di riparto 80 per cento con le seguenti: di riparto 60 per cento.

  Conseguentemente, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
1. 1435. Crippa, Mucci, Fantinati, Della valle, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le parole: 70 per cento.

  Conseguentemente, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 1883. Busin.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: 85 per cento nelle aree del Mezzogiorno, con particolare riferimento alle aree per le quali si rendono necessari interventi di bonifica ambientale e 15 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 484. Rostan, Ribaudo.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 85 per cento.

  Conseguentemente, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
1. 491. Labriola.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con le seguenti: alle regioni in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione.
1. 2483. Allasia, Borghesi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 263. Distaso, Fucci, Marti.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: le risorse di cui al precedente vengono ripartite a livello territoriale secondo una percentuale del 50 per cento per le aree del Centro-Nord e del 50 per cento del Mezzogiorno.
1. 1879. Busin.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020 il CIPE provvede ad assegnare 300 milioni di euro per ciascuno degli anni di riferimento, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, secondo la procedura di cui al comma 66 della presente legge».
* 1. 3318. La VIII Commissione.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020 il CIPE provvede ad assegnare 300 milioni di euro per ciascuno degli anni di riferimento, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, secondo la procedura di cui al comma 66 della presente legge».
* 1. 796. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Tidei.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro delle risorse di cui al comma 5, primo periodo, è destinata a interventi di messa in sicurezza del territorio, in deroga alle percentuali di riparto ivi previste. Il CIPE tiene conto di tale finalità in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1. 1888. De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Mauro Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  Al fine di consentire la promozione delle eccellenze dei prodotti agricoli e agroalimentari della regione Toscana ed in particolare della maremma grossetana, nei mercati esteri, in relazione all'evento Expo 2015, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni: 2014: – 2.000.
1. 1422. Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire agli enti locali il rispetto del termine di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i provvedimenti normativi o esplicativi riguardanti i tributi locali ed i trasferimenti dello Stato devono essere definiti e pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di competenza entro il 31 ottobre di ciascun anno. I provvedimenti non pubblicati nel termine indicato saranno privi di effetti finanziari per l'anno successivo
1. 1302. Castelli, Sorial, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria- Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni conseguenti. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.
  5-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:
  7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.
  7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter c. c.. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.
  7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera.
  7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

  5-quater. I minori oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni previste dal comma 5-bis sono destinati all'avvio dei lavori conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter.
1. 2936. Attaguile.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. I commi seguenti prevedono un piano organico di interventi per la crescita economica delle aree svantaggiate del Paese in osservanza delle prescrizioni e dei limiti attesi dalle disposizioni della Unione europea. Tali interventi prendono il nome di Piano per il sud. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.
  5-ter. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 5-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.
  5-quater. Alle donne lavoratrici di cui al comma 5-ter è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.
  5-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.
  5-sexies. 1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle
famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
  5-septies. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.
  5-octies. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 5- sexies, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.
  5-novies. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.
  5-decies. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, 5-undecies. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.
  5-duodecies. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività, imprenditoriali, così come definite nel comma 15-ter decies, nelle comunità, montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è
attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
  5-ter decies. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.
  5-quater decies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
  5-quinquies decies. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:
   a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;
   b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nullaosta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

  5-sexies decies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. 5-septies decies. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  5-octies decies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 5-duodecies a 5-septies decies. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  5-novies decies. Il comma 290 è sostituito dal seguente:
  37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi di euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

  5-vicies. Il comma 288 è soppresso.
1. 2925. Attaguile.

COMMA 6

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis) Per favorire una migliore efficienza l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale.
1. 1445. Faenzi, Parisi.

COMMA 7.

  Al comma 7, sostituire le parole: ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica con le seguenti: favorendo lo sviluppo della conversione elettrica e la mobilità sostenibile.
1. 1438. Mucci, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Crippa, Catalano, Castelli, Sorial, Caso.

  Al comma 7 dopo le parole: servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari aggiungere le seguenti: di impianti sportivi e strutture da destinare a favore del superamento del disagio sociale.
1. 1247. Currò, Castelli, Caso, Castiello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, un livello adeguato di servizio su tutto il territorio nazionale, il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1o gennaio 2014, anche sulla base dei costi standard. A tal fine il Fondo è suddiviso in una quota base, ripartita secondo i criteri e le modalità previste nel richiamato articolo 16-bis, e in una quota di riequilibrio definita e ripartita, sulla base del costo standard di produzione dei servizi determinato per ciascuna modalità di trasporto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2014.
  7-ter. Al fine di assicurare la necessaria progressività e gradualità nell'introduzione del principio dei costi standard in fase di prima applicazione la quota di riequilibrio di cui al comma precedente dovrà raggiungere il 50 per cento delle risorse stanziate sul Fondo entro il 2018, i cui valori annui di incremento non possono essere inferiori a 10 punti percentuali. Per gli anni successivi la percentuale della quota di riequilibrio viene determinata con ulteriore Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agsoto 1997, n. 281.
  7-quater. Il decreto di cui al comma 7-bis determina i costi standard di produzione dei servizi in base ai seguenti criteri:
   a) determinazione di una funzione di costo standard, espressa in termini di unità di servizio prodotta, per ciascuna modalità di trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviaria, e per ciascun ambito territoriale di trasporto tenendo conto dei fattori di complessità delle aree metropolitane;
   b) definizione delle modalità per cui le voci di costo sono allocate secondo una logica di processo aziendale;
   c) differenziazione dei livelli di costo standard in funzione della velocità commerciale obiettivo da definirsi per ciascuna modalità a ambito di trasporto;
   d) definizione di una funzione di ricavo da traffico standard determinata per ciascuna modalità di trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviaria, e per ciascun ambito territoriale di trasporto nonché in base ai livelli tariffari applicati e delle dinamiche della domanda di trasporto;
   e) definizione di una funzione del costo standard che preveda una quota in conto capitale necessaria all'ammodernamento del materiale rotabile e distinta da quella in conto esercizio, di un ragionevole margine di utile, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento 1370/2007/CE, e di un adeguamento annuale del costo standard in funzione del tasso di inflazione del proprio settore;
   f) definizione delle modalità per cui le compensazioni per obbligo di servizio pubblico sono determinate dalla differenza tra costi standard associati al livello adeguato di servizio, definito dai piani di programmazione regionale di cui al comma 4 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e i ricavi standard unitari di cui alla lettera precedente;
   g) determinazione, ai fini della definizione della funzione di costo standard, di parametri obiettivo di produttività del lavoro (ore effettive di guida annuali), di struttura della forza lavoro (rapporto tra autisti e totale del personale) e di rapporto tra costi totali del personale e totale costi della produzione;
   h) definizione delle modalità per cui gli ambiti territoriali, non in linea con i parametri di cui alla lettera f), conseguono gli obiettivi fissati in un periodo massimo di cinque anni secondo un piano di rientro da definire con l'ente territoriale di riferimento;
   i) definizione delle modalità per cui quota dei risparmi eventualmente ottenuti grazie all'introduzione del sistema dei costi standard sono destinati ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore.

  7-quinquies. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni, nella definizione dei costi standard nell'ambito della ripartizione delle risorse nel proprio territorio, si adeguano ai principi direttivi di cui al precedente comma a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  7-sexies. All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale cooperazione e nel rispetto dei relativi statuti, adottano gli atti necessari a conformarsi entro il 31 gennaio 2014 ai criteri di razionalizzazione ed efficientamento di cui al comma 3 ed ai criteri di riprogrammazione modale di cui al comma 4, a decorrere dall'anno 2014 il rispetto dei suddetti criteri è valutato, ai fini delle determinazione del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito del parametro di virtuosità previsto dall'articolo 20 comma 2 lett. a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
1. 2484. Marchetti, Lodolini.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, è istituito – in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.
  L'incentivo è corrisposto per un periodo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste al Comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare tre Milioni di Euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.
  L'ammontare complessivo massimo dell'incentivo è di Otto milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministero dell'Economia e Finanze stabilisce con proprio atto le modalità di interruzione dell'incentivo quando fossero raggiunte le soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero la soglia massima prevista complessivamente.
  Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
  7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a otto milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
1. 2309. Melilli, Pelillo.

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il «Fondo di sostegno alle Regioni nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale o di crisi», di seguito denominato «Fondo». Il «Fondo» interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta regionale di ciascuna Regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, sia anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 7-ter.
  7-ter. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1990, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   c) pari al 3 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   d) pari all'1 per cento del fatturato fine ad un massimo di:
    4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    6) 13.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 2140. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

COMMA 8

  Al comma 8, dopo le parole: e il Ministero della salute, inserire le seguenti: le regioni e gli enti locali.
1. 2486. Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,.

  Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
  24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
  24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
1. 21. Coppola.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lett. g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
1. 1899. Busin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lett. g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario.
1. 1898. Busin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I valori di turn over previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013 n. 713 assegnati ai singoli Atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I Fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nei ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –20.000;
   2015: –20.000;
   2016: –20.000.
1. 22. Coppola.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 6, interessate dai progetti pilota di cui ai comma 7, sono definiti con l'accordo di partenariato.
1. 1587. De Mita.

COMMA 9

  Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: In coerenza e in continuità con la strategia nazionale dell’e-gevernment e dell’Open-Data, le informazioni riguardanti gli interventi pilota, dovranno essere pubblicati e resi disponibili in un formato dati di tipo aperto così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
1. 1132. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. 1. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 24-ter, le parole: «di cui al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentite dalla normativa vigente»;
   b) dopo il comma 24-ter, è inserito il seguente: «24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei».
1. 2775. Ribaudo, Piccione, Culotta, Moscatt, Ventricelli.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due virgola cinque per cento per il secondo, semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: –2.000;
   2015: –4.000.
* 1. 2615. Fanucci.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due virgola cinque per cento per il secondo , semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: –2.000;
   2015: –4.000.
* 1. 2685. Latronico.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due virgola cinque per cento per il secondo, semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: –2.000;
   2015: –4.000;
   2016: –4.000.
* 1. 572. Taglialatela.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due virgola cinque per cento per il secondo , semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: –2.000;
   2015: –4.000.
* 1. 325. Galati.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due virgola cinque per cento per il secondo, semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: –2.000;
   2015: –4.000.
* 1. 356. Cenni.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle Regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa:
   a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizioni sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220.
   b) Entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della coesione territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle Regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.
   c) Le Regioni di cui alla lettera a) possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a).
1. 262. Distaso, Fucci, Marti.

COMMA 10

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
   134-bis. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, favorendo la conciliazione tra i tempi di vite e i tempi di lavoro, è istituito un contributo per l'acquisto di servizi all'infanzia, destinato alle lavoratrici con figli di età inferiore ai tre anni.
  134-ter. Il contributo è utilizzabile per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati ovvero per fruire di un servizio di baby-sitting, anche cumulativamente. Il contributo ha un importo di 1500 euro per ciascun figlio, anche se nato da parto plurimo. Le lavoratrici a tempo parziale usufruiscono del contributo in misura proporzionale alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
  134-quater. In caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura, dietro esibizione da parte della medesima della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio; il beneficio può essere utilizzato presso qualsiasi struttura della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Il contributo per il servizio di baby-sitting è erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
  134-quinquies. Per accedere al contributo, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico-operative stabilite, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'I.N.P.S, che emana, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un apposito bando annuale. Possono partecipare al bando le lavoratrici madri di figli di età inferiore ai tre anni e quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dal termine di presentazione della domanda.
  134-sexies. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, sulla base di una graduatoria nazionale che tiene conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione. La graduatoria è pubblicata dall'INPS entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
  134-septies. Le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria possono chiedere all'INPS, anche in più soluzioni, il pagamento diretto alla struttura della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati o l'erogazione dei buoni lavoro per il servizio di baby-sitting, anche cumulativamente, fino a concorrenza dell'importo di 1500 euro o dell'importo ridotto per le lavoratrici a tempo parziale.
  134-octies. Per le finalità di cui ai comma 134-bis, al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 32 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria. In tal caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Restano salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.
    b) all'articolo 47, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. I congedi di cui ai commi 1 e 2 possono essere fruiti, con il consenso del datore di lavoro, anche su base oraria. Restano salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.
  134-novies. Per il finanziamento degli interventi per la promozione di azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro ai sensi dell'articolo 9 della legge n, 53 del 2000, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.
  134-decies. Per il finanziamento dei Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 306.
  134-undecies. È istituito, presso la Presidenza del consiglio, il Fondo per gli interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile, dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.
  134-duodecies. All'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, la lettera b) del comma 24, la lettera b) del comma 25 ed il comma 26 sono soppressi. Le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono destinate, per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, all'attuazione dei commi da 134-bis a 134-septies.
  134-terdecies. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 112 del 2013, le parole; «110 milioni di euro a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dal 2014».
  134-quaterdecies. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalia legge n. 307 del 2004 è ridotto di 5 milioni di euro per il 2015 e di 25 milioni di euro per il 2016,

  Conseguentemente:
   al comma 52, sostituire le parole:
330 milioni di euro con le seguenti: 321,5 milioni di euro;
   al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni di euro con le seguenti: 610 milioni di euro;
   al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 212,5 milioni;
   al comma 248, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
   al comma 250, sostituire le parole: 190 milioni di euro con le seguenti: 182,5 milioni di euro.
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
    2014: –13.000;
    2015: – 8.000;
    2016: – 8.000.
1. 2291. Roberta Agostini.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
   134-bis. Per il finanziamento degli interventi per la promozione di azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.
1. 2286. Roberta Agostini.

  Sopprimere il comma 10.
1. 598. Corsaro.

  Sopprimere il comma 10.
1. 1455. Fantinati, Prodani, Mucci, Crippa, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Sopprimere il comma 10.
* 1. 1974. Busin.

  Sopprimere il comma 10.
* 1. 2341. Fedriga, Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Per l'attivazione, in collaborazione con le università italiane, di percorsi formativi e di aggiornamento ai dipendenti dell'Agenzia ICE che seguono le piccole attività imprenditoriali nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.
1. 1464. Polidori.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:
  1. Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., o abbiano prestato lavoro coatto in Germania durante la seconda guerra mondiale, è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica e ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi civili di guerra e, se hanno compiuto gli anni cinquanta, se donne, o gli anni cinquantacinque, se uomini, è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.
  10-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».
  10-quater. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:
  «2. Contro le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima, è ammesso senza limiti di tempo il ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze.»
  10-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:
  «4. Contro i provvedimenti di diniego di concessione dell'assegno vitalizio e contro quelli del Ministero dell'economia e delle finanze di rigetto dei ricorsi amministrativi è ammesso gravame, senza limiti di tempo, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 116 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze, il ricorrente ha facoltà di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni.»
  10-sexies. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e successive modificazioni, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui al citato articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e successive modificazioni, e non hanno fruito del beneficio per non aver presentato la relativa domanda.»

  Conseguentemente:
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis
. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.».
   dopo il comma 384 aggiungere il seguente:
  325-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
1. 2462. Caparini.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 1.500;
   2015: – 1.500;
   2016: – 1.500.
1. 1238. Cenni, Mariani, Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 con le seguenti: 285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 1662. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Dopo il dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella C, di cui al comma 524, voce Ministero dello sviluppo economico – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy – Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14 comma 19: trasferimento risorse già destinate all'Ice in un fondo (4.2 – CAP. 2535) apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2,4 milioni;
   2015: – 2,4 milioni;
   2016: – 2,4 milioni.
1. 571. Caruso.

  All'articolo 1 dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, ai comma 524, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2016».
1. 574. Caruso.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata nell'anno 2014, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali, ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità. A tal fine è autorizzata la spesa di 2, 4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella C, di cui comma 524, voce Ministero dello sviluppo economico – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy – Decreto-legge n. 98 del 2011, aricolo. 14 comma 19: trasferimento risorse già destinate all'Ice in un fondo (4.2 – CAP. 2535) apportare le seguenti variazioni:
   2014 – 2,4 milioni;
   2015 – 2,4 milioni;
   2016 – 2,4 milioni.
1. 569. Caruso.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.500;
   2015: – 1.500;
   2016: – 1.500.
1. 3340. La XIII Commissione.

COMMA 11

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È autorizzata la spesa, di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro per l'anno 2016».
1. 1501. Palese, Galati, Milanato, Prestigiacomo, Latronico.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.
1. 1504. Palese, Galati, Milanato, Prestigiacomo, Latronico.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Ai fini dell'attuazione del piano nazionale della pesca marittima e dell'adozione di misure in materia di credito peschereccio e di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: –6.000;
   2015: –6.000;
   2016: –6.000.
1. 2691. Latronico.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I contratti di sviluppo in ambito turistico-finanziario prioritariamente piani integrati di gestione dei servizi all'accoglienza turistica predisposti dai soggetti istituzionalmente competenti e/o da imprese singole o associate, per il miglioramento del loro grado di qualità.
1. 1590. De Mita.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Dopo l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
  1. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
   a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
   b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire».
1. 2214. Buonanno, Borghesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «stabilimenti balneari» sono inserite le seguenti: «ed i parchi di divertimento».
1. 2216. Buonanno, Borghesi.

COMMA 12

  Al comma 12, aggiungere alla fine il seguente periodo: Le risorse del presente comma sono destinate prioritariamente a sostenere processi di aggregazione e integrazione tra imprese nazionali.
1. 1497. Prodani, Mucci, Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Petraroli.

  Al comma 12 aggiungere, in fine le seguenti parole: limitatamente alle attività di cui siano misurabili i benefici ambientali e sulla salute umana in termini di riduzione della produzione dei rifiuti di ogni tipologia, riduzioni delle emissioni di gas clima-alternati, riduzioni del particolato e dei composti tossici emessi in atmosfera, riduzione dei consumi idrici e della quantità di composti tossici presenti nei reflui liquidi, utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata post-consumo e di materie provenienti dalla filiera del riciclaggio in sostituzione di materie prime, ripristino ambientale di aree contaminate, applicazione di tecnologie per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici e utilizzo di energia rinnovabili da fonti integrate nelle pertinenze dove si svolge l'attività.
1. 1604. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

COMMA 13

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «alle imprese del settore agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese commerciali del settore agroalimentare;»;
   b) le parole: «che si aggregano» sono sostituite dalle seguenti: «anche aggregate»;
   c) le parole: «strutture associative» sono sostituite dalle seguenti: «strutture anche associative»;
   d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La predetta quota sarà stabilita dal competente Comitato Agevolazioni anche con riferimento all'andamento storico delle domande presentate dalle imprese del settore.».
1. 802. Abrignani.

  Al comma 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «imprese» aggiungere: «commerciali»;
   b) le parole: «che si aggregano» sono sostituite dalle seguenti: «anche aggregate»;
   c) le parole: «strutture associative» sono sostituite dalle seguenti: «strutture anche associative»;
   e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La predetta quota sarà stabilita dal competente Comitato Agevolazioni anche con riferimento all'andamento storico delle domande presentate dalle imprese del settore.».
1. 1657. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Al comma 13, dopo le parole: sui mercati esteri, aggiungere le seguenti: dei prodotti di denominazione di Origine Protetta (DOP) e di origine controllata (DOC).
1. 1431. Mucci, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protette, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e per valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché per sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che a livello internazionale garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari Made in Italy ed in tal senso per agevolare il contrasto al fenomeno dell’Italian sounding, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo.

  Conseguentemente, al comma 161, le parole: 285 milioni di euro, sono sostituite con le seguenti: 283 milioni di euro.
1. 221. Mongiello, Di Gioia.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) affinché nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività di promozione e di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo, provveda a promuovere le produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, nonché a valorizzare soprattutto all'estero la cultura enogastronomica italiana basata sui principi della dieta mediterranea.

  Conseguentemente, al comma 161, le parole: 285 milioni di euro, sono sostituite con le seguenti: 283 milioni di euro.
1. 227. Mongiello, Di Gioia.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e di prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine tutelate, nonché per valorizzare all'estero la cultura gastronomica nazionale e sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane anche conosciute come produzioni agroalimentari Made in Italy ed in tal senso per contrastare al meglio il diffondersi del fenomeno della contraffazione dell’Italian sounding, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo.

  Conseguentemente, al comma 161, le parole: 285 milioni di euro, sono sostituite con le seguenti: 283 milioni di euro.
1. 245. Mongiello, Di Gioia.

COMMA 14

  Al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e di internazionalizzazione del sistema produttivo.
1. 1656. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, pari a 60 unità, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del Concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008.

  Conseguentemente alla tabella C, Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy voce Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge 98 del 2011, articolo 14 comma 19, apportare le seguenti variazioni:

  2014:
   CP –2.400;
   CS: –2.400

  2015:
   CP –2.400;
   CS: –2.400

  2016:
   CP –2.400;
   CS: –2.400.

1. 2105. Bobba, Zanin.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili con conseguenti ricadute economiche positive per le imprese, le famiglie e qualsiasi utente o utilizzatore finale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per Fanno 2014 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 Euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definite le modalità attuati ve del presente comma, nonché i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente al comma 52 sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 2108. Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Presso il Ministero dell'economia è istituito il «Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incenti vazione alle energie rinnovabili», con una dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2014. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità di erogazione del contributo ivi previsto.

  Conseguentemente, al comma 52 sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 230 milioni.
1. 2128. Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zaratti, Zan, Pellegrino.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili con conseguenti ricadute economiche positive per le imprese, le famiglie e qualsiasi utente o utilizzatore finale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 Euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014. sono definite le modalità attuati ve del presente comma, nonché i tempi e le modalità di erogazione del contributo.

  Conseguentemente al comma 43 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) le parole: «151 milioni di euro» sono sostituite con: «101 milioni di euro»;
   2) le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite con: «50 milioni di euro»;
   3) le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite con: «21 milioni di euro».
1. 2106. Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 è abrogato con effetto dalla data della sua emanazione.
1. 2170. Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  Al fine di ottimizzare le attività e le sinergie finalizzate all'attrazione degli investimenti diretti esteri sul territorio Italiano, struttura operativa, funzioni e dotazioni finanziarie di Agenzia Invitalia S.p.A. (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), confluiscono interamente in ICE (Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese Italiane). I poteri di controllo e vigilanza dell'ICE sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli Affari esteri per le rispettive competenze, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dispone pertanto la cessazione di Agenzia Invitalia S.p.A. Sono attribuite all'ICE le funzioni dell'Agenzia Desk Italia previste all'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 modificato dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012. L'agenzia Desk Italia è soppressa.
1. 1407. Vallascas, Prodani, Mucci, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

COMMA 15

  Al comma 15, sostituire le parole: agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808 con le parole: al fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
1. 1444. Della Valle, Mucci, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Crippa, Castelli, Caso, Sorial.

  Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).
1. 2111. Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due virgola cinque per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1o luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1o gennaio 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2.000;
   2015: – 4.000.
1. 2717. Giampaolo Galli.

COMMA 16

  Al comma 16, dopo le parole: devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori aggiungere: in maggioranza sia numerica che di quote di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
1. 1244. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 16, sostituire le parole: di età compresa tra i 18 e i 40 anni con le seguenti: in maggioranza sia numerica che di quote di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
1. 1241. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 16, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 «Obiettivo Convergenza».
1. 498. Labriola.

  Al comma 16, dopo le parole: Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, aggiungere le seguenti: , in possesso di beni agricoli e a vocazione agricola non inferiori al compendio minimo di 3 ettari di superficie agricola, ad esclusione dei terreni montani.
1. 117. Zaccagnini.

  Al comma 16, dopo le parole: devono essere prioritariamente rivolti, aggiungere le seguenti: , nella misura del 50 per cento, a cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendono esercitare attività agricola, nella misura del 30 per cento a giovani imprenditori agricoli e ittici per accedere ai fondi in forma di enfiteusi, e.
1. 118. Zaccagnini.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto legge 20 maggio 1993, n. 149.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000;
   2015: – 5,000;
   2016: – 5.000.
1. 218. Mongiello, Oliverio.

  Dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:
  16-bis. Entro il termine perentorio di 30 giorni, l'Agenzia del demanio, individua i terreni agricoli a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, inclusi quelli di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro, L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
  16-ter. L'Agenzia del demanio comunica successivamente al termine di cui al comma precedente, l'elenco dei terreni di proprietà pubblica da rendere disponibili per i giovani imprenditori agricoli al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio di 30 giorni, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al commi 16-bis e 16-ter.
1. 1441. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  1. Al fine di contrastare la presenza e la diffusione di fenomeni mafiosi, conseguenti all'apertura delle nuove sezioni destinate ai detenuti sottoposti al regime speciale 41-bis, nelle nuove carceri di Sassari e Tempio Pausania, afferenti ai tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio, che sovrintendono ad un territorio privo sinora della necessaria esperienza e degli strumenti per bloccare le possibili infiltrazioni, è autorizzata l'istituzione di una nuova direzione distrettuale antimafia presso la sezione distaccata della corte d'appello di Sassari. Conseguentemente, al fine di garantire la massima efficienza nell'azione di contrasto e di prevenzione della diffusione di tali fenomeni, detta sezione è trasformata in corte d'appello.
  2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni e ad adeguare gli organici, istituendo i posti di presidente di corte d'appello di Sassari, contestualmente sopprimendo un posto di presidente di sezione, e istituendo il posto di procuratore generale, contestualmente sopprimendo il posto di avvocato generale.
  3. In ogni caso la pianta organica del personale amministrativo e l'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e della relativa procura generale della Repubblica resta quello esistente al momento dell'approvazione della presente legge, ovvero quello stabilito con legge 30 luglio 1990, n. 219, e del decreto ministeriale 27 marzo 1991.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.000;
   2015: 0;
   2016: 0.
1. 3067. Di Gioia, Cani, Marrocu, Mura, Pes, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Scanu.

COMMA 17

  Sopprimere il comma 17.
* 1. 1458. Prodani, Mucci, Fantinati, Crippa, Petraroli, Della Valle, Da Villa, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 17.
* 1. 1474. Oliverio.

  Il comma 17 è soppresso.
* 1. 357. Russo.

  Sopprimere il comma 17.
* 1. 663. Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 17.
* 1. 2980. Franco Bordo, Palazzotto.

  Sostituire il comma 17, con il seguente:
  17. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 22, comma 13, così come sostituito dall'articolo 1, comma 510, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato;
   b) l'articolo 36, comma 8-bis, è abrogato.
1. 2710. Fanucci.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente comma:
  17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge 311 del 2004, sostituire le parole: «omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente» con le seguenti parole: «indicano nell'autofattura le generalità del cedente» e sostituire le parole: «senza diritto di detrazione» con le parole: «con diritto di detrazione».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 8.000;
   2015: – 8.000;
   2016: – 8.000.
1. 351. Fiorio, Sani.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, sostituire le parole «senza diritto di detrazione» con le parole «con diritto di detrazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 8.000;
   2015: – 8.000;
   2016: – 8.000.
1. 3258. Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 la parola: «gennaio» è sostituita con la seguente: «giugno».
*1. 1141. Corsaro.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 la parola: «gennaio» è sostituita con la seguente: «giugno».
*1. 2301. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 la parola: «gennaio» è sostituita con la seguente: «giugno».
*1. 2754. Latronico.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 la parola: «gennaio» è sostituita con la seguente: «giugno».
*1. 1599. Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente comma:
  1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 i soggetti che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
1. 377. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente comma:
  1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è escluso per quelle non soggette a registrazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 378. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-bis.

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (altrimenti detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie on line esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario.
1. 1702. Fanucci, Boccadutri, Carbone, Castricone, Covello, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 17 inserire il seguente:
  17-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 2 comma 5-sexies della legge 26 febbraio 2011, n. 10, tra i soggetti beneficiari sono ricomprese le imprese aventi diritto delle agevolazioni riferite alla legge 35/95 e s.m.i. e legge 1142/66 con rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda. Nello specifico i soggetti aventi diritto ai sensi delle leggi 17/07, 228/97, 56/06 i quali, alla data di entrata in vigore del presente Decreto godono del requisito di accesso al fondo in questione vengono ricompresi nel previsto Decreto Ministeriale nel rispetto delle priorità cronologiche di cui al capoverso precedente.
1. 2832. Fiorio.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire il comma 109 con il seguente:
  109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I soggetti acquirenti di cui al primo periodo indicano nell'autofattura le generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, con diritto di detrazione del 50% dell'importo dovuto, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. In via sperimentale, il cedente ha diritto di detrazione dell'importo dichiarato, nella misura del 50 per cento, ai fini della dichiarazione dei redditi dell'IRPEF. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
1. 2823. Sani, Fiorio.

  All'articolo 1, dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. All'articolo 1, comma 109, della Legge 311 del 2004, sostituire le parole: «omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente» con le seguenti parole: «indicano nell'autofattura le generalità del cedente» e sostituire le parole: «senza diritto di detrazione» con le parole: «con diritto di detrazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 8.000;
   2015: – 8.000;
   2016: – 8.000
1. 1300. Fiorio, Sani.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: «omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente» con le seguenti: «indicano nell'autofattura le generalità del cedente» e sostituire le parole: «senza diritto di detrazione» con le parole: «con diritto di detrazione».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 8.000;
   2015: – 8.000;
   2016: – 8.000.
1. 3342. La XIII Commissione.

COMMA 18

  Il comma 18, è sostituito dal seguente:
  18. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti: «da locare o cedere in enfiteusi nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
   c) al comma 7, le parole: «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1. 119. Zaccagnini.

  Il comma 18, è sostituito dal seguente:
  18. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti: «da locare nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante» e dopo le parole: «superiore a 100.000 euro.» aggiungere il seguente periodo: «I terreni agricoli individuati dovranno essere suddivisi in tre liste che abbiano come unico criterio di divisione quello determinato dal valore del bene. Per ognuna delle tre liste si applica la suddivisione prevista dell'80 per cento per la locazione o enfiteusi e del 20 per cento per l'alienazione»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
   c) al comma 7, le parole: «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1. 120. Zaccagnini.

  Al comma 18, dopo le parole: i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7, inserire le seguenti: sono concessi, nella misura del 50 per cento, a canone agevolato, a cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendono esercitare attività agricola, secondariamente, nella misura del 30 per cento, sono concessi in forma di enfiteusi a giovani imprenditori agricoli e ittici, e, infine, nella misura del 20 per cento,.
1. 121. Zaccagnini.

  Al comma 18, dopo le parole: al comma 7 aggiungere le seguenti: , per la quota posta in vendita,.

  Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 7, le parole: «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1. 122. Zaccagnini.

  Dopo il comma 18 inserire i seguenti:
  18-bis. Al capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 517-quinquies è aggiunto il seguente:
  «Art. 511-sexies. – (Pena accessoria). – La condanna per taluno dei delitti preveduti dall'articolo 517-quater importa l'interdizione da due a cinque anni dall'esercizio di attività agricole, industriali e commerciali nel settore alimentare».

  18-ter. All'articolo 518 del codice penale, le parole: «e 517» sono sostituite dalle seguenti: «, 517, 517-ter e 517-quater».
  18-quater. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «dagli articoli 473 e 474,» è inserita la seguente: «517-quater,».
1. 1426. Faenzi.

  Dopo il comma 18 inserire i seguenti:
  18-bis. Nell'ambito della razionalizzazione e della riduzione della spesa per il funzionamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di incrementare l'efficienza e la concorrenza dei servizi resi dal settore agricolo e agroalimentare, attraverso la trasparenza e l'economicità delle relative procedure, il Governo è delegato da adottare un o più o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedendo la soppressione e la messa in liquidazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché l'eliminazione delle sovrapposizioni operative e organizzative attraverso la fusione, l'incorporazione o l'unificazione strutturale di enti o loro rami appartenenti allo stesso settore di attività.
  18-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, sono definite le modalità dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle misure indicate dal precedente comma, che devono essere indirizzate a prevedere la riduzione del sistema previdenziale e contributivo nel settore agricolo.
1. 1493. Faenzi.

  Dopo il comma 18 inserire il seguente:
  18-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al periodo precedente è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente.
1. 3388. La XIII Commissione.

COMMA 19

  Al comma 19, capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, al momento della manifestazione di interesse all'affitto o alla concessione, risultino privi di impiego ed iscritti ai centri per l'impiego, che presentino un progetto per la realizzazione di una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'assegnazione dei terreni a giovani inoccupati di cui al periodo precedente è revocata nel caso in cui essi non realizzino, nei tre anni seguenti alla concessione o alla locazione, le attività previste nel progetto.
1. 1545. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 19, capoverso «4-bis», primo periodo, dopo la parola: gara aggiungere infine le seguenti: e con priorità ai giovani agricoltori che si impegnino, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, a realizzare colture di qualità e con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale.
1. 1551. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 19, dopo il capoverso «4-bis» aggiungere il seguente:
   4-ter. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 4 bis non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 4-bis, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria.
1. 1531. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , istituendo, altresì, una graduatoria, che dia priorità ai nuclei familiari con disoccupati e conseguenti parametri ISEE, tra gli esclusi per l'assegnazione di ulteriori terreni resisi disponibili.
1. 123. Zaccagnini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
   19-bis. A decorrere dal 1° giugno 2014 la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro l'1 gennaio 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  2. Sono escluse dall'obbligo previsto al primo comma del presente articolo tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP.
1. 1738. Covello, Castricone.

COMMA 20

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: -20.000;
   2016: -20.000;
  voce: Ministero degli affari esteri
   2015: -12.800;
   2016: -23.700.
* 1. 3345. La XIII Commissione.

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: -20.000;
   2016: -20.000;
  voce: Ministero degli affari esteri
   2015: -12.800;
   2016: -23.700.
* 1. 1180. Pelillo, Oliverio, Petrini, Antezza, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: -20.000;
   2016: -20.000;
  voce: Ministero degli affari esteri
   2015: -12.800;
   2016: -23.700.
* 1. 3071. Bosco.

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: -20.000;
   2016: -20.000;
  voce: Ministero degli affari esteri
   2015: -12.800;
   2016: -23.700.
1. 765. Misuraca, Bosco.

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: -20.000;
   2016: -20.000;
  voce: Ministero degli affari esteri
   2015: -12.800;
   2016: -23.700.
1. 271. Catanoso.

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -20.000;
   2015: -20.000;
   2016: -20.000.

  voce Ministero degli affari esteri
   2014: -27.300;
   2015: -27.300;
   2016: -27.300.
1. 270. Catanoso.

  Sostituire il comma 20 con il seguente:

  20 Al comma 513 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sopprimere le parole «1093».

  Conseguentemente, al comma 1093 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono escluse dalla possibilità di usufruire dell'opzione di cui al primo periodo le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che, pur rivestendo la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, producono e cedono energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili provenienti prevalentemente dal fondo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: -30.000;
   2016: -30.000.
1. 1529. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 20, inserire il seguente:
  20-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, ove più favorevole.
  1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio del 7,5 per cento si applica anche ai trattamenti diretti, pensionistici e di fine rapporto di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, del coniuge e dei figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004.»;
   b) all'articolo 3, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.»;
    c) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il vitalizio mensile di nominali 1033 Euro, di cui al comma 3 e quello mensile di nominali 500 Euro, di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni in ragione delle rispettive decorrenze, sono concessi altresì al coniuge ed ai figli e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento ancora in vita. I vitalizi sono altresì concessi ai medesimi familiari degli invalidi inabili in pari percentuale, deceduti per qualunque causa successivamente al 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. Alte sopra menzionate categorie di familiari, alla morte dell'invalido, comunque non compete duplicazione del beneficio di cui al comma 3.»;
   d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e alloro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato a domanda da presentarsi all'Ente pensionistico competente per territorio, t'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi con percentuale di inabilità non inferiore al 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 ancora in vita, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1o gennaio 2007.
  2. In mancanza della domanda di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, a seconda delle diverse decorrenze del beneficio stabilite per i rispettivi trattamenti pensionistici, accedono d'ufficio al beneficio dell'adeguamento costante dei suddetti trattamenti in forma equipollente e semplificata rispetto a quello previsto dal comma sopra citato. Tale adeguamento è operato applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno l'incremento percentuale pari al tasso di inflazione medio pieno nella misura del cento per cento, facendo riferimento all'Indice Nazionale dei prezzi al consumo, come rilevato dall'ISTAT nella misura media annua definitiva, espressa in percentuale sull'anno solare precedente, salvi i conguagli di eventuali erogazioni provvisorie. Ad ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, come già costituita o ricostituita secondo la legge e rivalutata anno per anno sulla base degli incrementi sopra indicati come derivanti dagli indici rilevati dall'ISTAT. Gli incrementi in parola decorrono dal i settembre 2004 per le pensioni già attive alla data del 26 agosto 2004, mentre per le sole pensioni costituitesi successivamente alla data del 26 agosto 2004, la maturazione sia del primo incremento inflattivo annuale, sia quello dell'incremento biennale del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Tali incrementi, quello annuale e quello biennale, saranno riconosciuti integralmente senza alcuna decurtazione ad ogni effetto di legge con l'esclusione di qualsiasi riduzione, sospensione o blocco di rivalutazione.
  20-ter. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.
  20-quater. Agli effetti del comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, per ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata si intende quella riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione, rappresentata dalla retribuzione lorda come determinata dalla somma delle componenti continuative, quali salari, stipendi, mensilità aggiuntive, nonché delle componenti accessorie anche saltuarie ed occasionali e tra queste gli straordinari, i superminimi, i premi e le gratifiche, gli arretrati, le una tantum, gli incentivi all'esodo, le indennità di mancato preavviso, prescindendo per tutte le voci da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.
  20-quinquies. Agli effetti del comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il beneficio dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, è erogato altresì ai familiari superstiti delle vittIme, compresi i figli anche maggiorenni, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25 per cento, determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1, deceduti per qualunque causa dal 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico.
  20-sexies. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni vigenti, nei rispettivi regimi previdenziali, alta data del 31 dicembre 2007, salva la possibilità, a domanda, di avvalersi delle norme, tempo per tempo in vigore, disciplinanti la materia pensionistica degli appartenenti alle Forze di Polizia.
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: - 5,244;
   2015: - 4,446;
   2016: - 4,533.
1. 3127. Leone.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è finanziato con 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, al comma 525, tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese; programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 266/2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
  2014
   CP: -200.000;
   CS: -200.000.
  2015
   CP: -200.000;
   CS: - 200.000.
  2016
   CP: -200.000;
   CS: -200.000.
* 1. 3007. Franco Bordo, Palazzotto.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è finanziato con 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, al comma 525, tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese; programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 266/2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
  2014
   CP: -200.000;
   CS: -200.000.
  2015
   CP: -200.000;
   CS: - 200.000.
  2016
   CP: -200.000;
   CS: -200.000.
* 1. 787. Palazzotto, Franco Bordo, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis). Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  «3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 deI codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;
   b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;
   c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale».
* 1. 360. Russo.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis). Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  «3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 deI codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;
   b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;
   c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale».
* 1. 3003. Palazzotto, Franco Bordo.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis). Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  «3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 deI codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;
   b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;
   c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale».
* 1. 662. Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  20-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
  alla voce Ministero dell'economia e delle finanze,
   2014: -24.000;
  alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
   2014: -3.000;
  alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
   2014: -3.000;
1. 2134. Fiano, Villecco Calipari, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2014: -4.000.
1. 573. Rampi, Braga, Iannuzzi.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca nel settore della conservazione del germoplasma vegetale ed animale autoctono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca nel settore della conservazione del germoplasma» con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 167 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1546. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1o luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1o gennaio 2015.
  20-ter. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 20-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 20-quater e 20-quinquies.
  20-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»:
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56.82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sorso sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento stilla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56, 82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  50-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 2123. Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 212, comma 19-bis, dopo le parole: «2135 del Codice Civile» sono inserite le seguenti: «gli imprenditori agromeccanici.
1. 1365. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziate risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -5.000;
   2015: -5.000;
   2016: -5.000.
1. 3347. La XIII Commissione.

COMMA 21

  Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la cifra: «40 milioni» con la seguente: «20 milioni»;
   b) sostituire la cifra: «110 milioni» con la seguente: «60 milioni»;
   c) sostituire la cifra: «140 milioni» con la seguente: «40 milioni».

  Conseguentemente, alla tabella 5, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 – articolo 3 comma 4: Dotazione/incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 – cap. 7342)

  Rifinanziamento:

  2014:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.

  2015:
   CP: + 50.000;
   CS: + 50.000.

  2016:
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.
1. 1273. Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Artini, Castelli, Sorial.

  Articolo 1, comma 21, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: ’20 milioni le parole: 110 milioni con le seguenti: 90 milioni le parole: 140 milioni con le seguenti: 110 milioni.
  Le maggiori entrate per un ammontare di 70 milioni di euro sono da destinarsi nel triennio 2014, 2015, 2016 al Fondo di Solidarietà per i cittadini meno abbienti.
1. 2874. Zaccagnini.

  Al comma 21 apportare le seguenti modificazioni:
  a) sostituire la cifra: «40 milioni» con la seguente: «20 milioni»;
   b) sostituire la cifra: «110 milioni» con la seguente: «90 milioni»;
   c) sostituire la cifra: «140 milioni» con la seguente: «120 milioni»;

  Conseguentemente, alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – articolo 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento:

  2014:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.

  2015:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.

  2016:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
1. 1277. Frusone, Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Artini, Basilio, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per le finalità connesse agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 8 bis e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.237, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 178 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000;
  2015: – 25.000;
  2016: – 25.000.
1. 2580. Sereni, Giulietti.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per le finalità connesse agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 8 bis e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.237, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2578. Sereni, Giulietti, Benamati.

COMMA 22

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  Ai fini dello screening per la prevenzione di malattie collegate all'inquinamento ambientale e per la diagnosi precoce di patologie collegate alla situazione di contaminazione ambientale nei siti di interesse nazionale di Bonifica nonché negli ex SIN declassati nel 2013 a Siti di Interesse Regionale per le Bonifiche, sono concessi due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni di euro dal 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015. Il Ministro della Salute, con decreto da emanare antro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto Superiore di sanità e la I Conferenza Stato-Regioni, determina le modalità di riparto della somma e quelle di spesa nonché le patologia d'interesse e le metodologie d'indagine, nonché le procedure di aggiornamento in considerazione della durata del contributo.
1. 1609. Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
* 1. 379. Pisicchio.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
* 1. 1575. Salvatore Piccolo.

  Al comma 22 sostituire le parole: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le seguenti: 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere i seguenti periodi: Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 10 febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale ovviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato allo costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 10 gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere, dall'esercizio 2014.
1. 1570. Salvatore Piccolo.

  Al comma 22 sostituire le parole: 30 milioni, con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1675. Fauttilli, Rossi.

  Al comma 22, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015, aggiungere il seguente periodo: Parte dei fondi è destinata all'acquisto di tre velivoli da destinare alla flotta del servizio anti-incendio dei Vigili del Fuoco.
1. 2837. Prataviera, Molteni.

COMMA 23

  Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22 è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 3305. La IV Commissione.

  Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22 è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 2319. Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciulli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

COMMA 24

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  «24-bis. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le parole: «entro quindici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi», e, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:
   g-bis) prevedere, tra i criteri e le modalità di affidamento, la disponibilità ad offrire canoni in misura superiore rispetto a quella prevista dalia normativa vigente.
  24-ter. Le pendenze giudiziarie in essere alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definite a domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
   a) diretto in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute;
   b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.
  24-quater. La domanda di definizione, ai sensi del comma 24-ter, ove l'istante deve precisare se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del predetto comma, è presentata entro il 31 gennaio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di definizione, dell'intero importo dovuto; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.
1. 2419. Petitti, Pagani, Montroni, Arlotti.

  Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
  24-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le zone demaniali che, dall'Agenzia del demanio, non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello delle finanze sentita la Regione e l'ente locale competente con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 24-quater. Sono comunque escluse dal demanio marittimo le aree occupate da manufatti, in qualsiasi modo ancorati o poggiati sulle medesime, strumentali all'esercizio di attività turistico ricreative e oggetto di concessione demaniale.
  24-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti di cui al comma 1 prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino allo spirare della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.
  24-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative dei concessionari demaniali, con proprio decreto stabilisce le modalità e i criteri di attuazione dei commi 24-bis e 24-ter.
1. 2205. Petrini, Marco Di Maio, Lodolini.

  Dopo il comma 24 aggiungere:
  24. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al periodo precedente sono esonerati dal pagamento di corrispettivi, abbonamenti e commissioni conseguenti alla dotazione e all'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento. Qualora sul mercato non esistano servizi gratuiti per l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, la normativa di cui al primo periodo non si applica».
1. 840. Colletti, Agostinelli, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

COMMA 25

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «per l'anno 2009» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 2014» e le parole «100 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «10 milioni di euro».
1. 673. Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

COMMA 26

  Sopprimere il comma 26.
1. 1494. Della Valle, Fantinati, Prodani, Mucci, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 26 sostituire le lettera da a) a c) con le seguenti:
   a) al primo periodo, le parole: piccole e medie imprese sono sostituite dalle seguenti: imprese, comprese le imprese agricole;
   b) al secondo periodo, le parole: piccole e medie imprese sono sostituite dalle seguenti: imprese, comprese le imprese agricole;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: imprese agricole sono inserite le seguenti: per finalità di sostegno all'economia,.
* 1. 3348. La XIII Commissione.

  Al comma 26, Sostituire la lettera a), la lettera b) e la lettera c) con le seguenti:
   a) al primo periodo, le parole: piccole e medie imprese sono sostituite dalle seguenti: imprese, comprese le imprese agricole;
   b) al secondo periodo, le parole: piccole e medie imprese sono sostituite dalle seguenti: imprese, comprese le imprese agricole;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: imprese agricole sono inserite le seguenti: per finalità di sostegno all'economia,.
* 1. 1114. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  All'articolo 1, comma 26, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al primo periodo, le parole: piccole e medie imprese, sono sostituite dalle seguenti: imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
1. 2488. Allasia, Borghesi.

  Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) al primo periodo, dopo le parole: di sostegno e dell'economia, aggiungere le parole: nonché per finalità di cui al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali, così come disciplinato dal decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256.
1. 1884. Prataviera.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di operazioni finanziabili dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

  26-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326), dopo le parole: «di ciascuna operazione» sono aggiunte le seguenti parole: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la CDP S.p.A. si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari».
1. 1742. Covello, Castricone.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26-bis. L'accesso alle operazioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo e che si impegnano al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, nonché all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano.
1. 2493. Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26-bis. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro.
1. 2500. Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi sulle piccole e medie imprese, è consentita la vendita di giocattoli ai consumatori finali, da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale.
1. 2529. Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
  26-bis. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto decreto legislativo n. 99 del 2009 e dal decreto ministeriale n. 226 del 2011.
1. 465. Caruso.

COMMA 27

  Sostituire il comma 27 con il seguente:
  27. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole «al servizio di SACE s.p.a.» e conseguentemente, al secondo periodo, in fine sono aggiunte le parole «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato o di altra istituzione finanziaria internazionale o sovranazionale o multilaterale».
1. 2541. Causi.

COMMA 29

  Sopprimere il comma 29.
*1. 2294. Marco Di Maio.

  Sopprimere il comma 29.
*1. 1131. Corsaro.

  Al comma 29, lettera 8-quater, dopo le parole: verso piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: che non hanno procedure di riduzione del personale in corso e che adottano piani di riduzione dei compensi per i manager e i dirigenti.
1. 147. Polverini.

COMMA 30

  Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
  30-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:
   a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti e alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
   b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

   b) il comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dai seguenti:
  «2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento:
   a) i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore;
   b) dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta concessione del finanziamento nella Gazzetta Ufficiale, ai crediti derivanti dal finanziamento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2;
   c) ai pagamenti effettuati dal soggetto finanziato ai sensi del finanziamento si applica l'articolo 4, comma 3;
   d) alla revocatoria del finanziamento si applicano i termini abbreviati indicati all'articolo 4, comma 4.».

  2-bis. Il contratto relativo al finanziamento di cui alle operazioni indicate al precedente comma 1, lettera a) prevede che il rimborso del finanziamento e il pagamento dei relativi interessi sia effettuato esclusivamente a valere sugli incassi dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di tutti o parte dei proventi generati nell'esercizio dell'attività del soggetto finanziato o di una parte di essa, inclusi uno o più affari. Resta salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui all'articolo 2447-decies, comma 2, lettera g), del codice civile, ove ne ricorrano le condizioni.
  2-ter. Qualora il soggetto finanziato sia una società di capitali, ai finanziamenti relativi alle operazioni indicate al precedente comma 1, lett. a), si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2447-decies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del codice civile e nell'articolo 72-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. Dalla data di deposito del contratto presso l'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2447-decies, comma 3, lett. a), del codice civile, costituiscono parte del patrimonio separato del soggetto finanziato, in aggiunta ai proventi, anche i crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione e quelli che dovessero sorgere nel corso dell'operazione dall'attività del soggetto finanziato o della parte di essa individuata dal contratto di finanziamento ai sensi del precedente comma 3. A decorrere dalla stessa data, ai creditori del soggetto finanziato che non abbiano eseguito il pignoramento prima di tale data, è preclusa qualsiasi azione sui predetti crediti.».
  2-quater. Le agevolazioni stabilite dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni si applicano, su opzione del soggetto finanziato da esercitarsi per iscritto nell'atto di finanziamento, anche alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 7, comma 4, indipendentemente dalla loro durata. In luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, la società per la cartolarizzazione dei crediti che eroga il finanziamento corrisponde una imposta sostitutiva all'aliquota prevista nel comma 3 dell'articolo 16 del predetto decreto sull'ammontare complessivo di ciascun finanziamento. Con riguardo agli obblighi di dichiarazione e pagamento, si applica l'articolo 20 del predetto decreto, in quanto compatibile.».

  30-ter. All'articolo 2447-decies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento e al pagamento dei relativi interessi siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.»;
   b) la lettera g) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
   «g) le eventuali garanzie, personali e reali, prestate dalla società o da terzi per il rimborso di parte del finanziamento e il pagamento dei relativi interessi».

  30-quater. I commi 2 e 3 dell'articolo 72-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi. In caso di subentro del curatore nel contratto si applica la medesima disciplina di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 104.
  3. Ove il curatore non subentri nel contratto o qualora, in caso di subentro, l'operazione non sia utilmente proseguita, il finanziatore può chiedere, con istanza al giudice delegato, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi. L'istanza del finanziatore indica gli eventuali impegni e garanzie dallo stesso assunti o offerte a copertura dei costi di gestione dell'operazione e contiene un piano finanziario dell'affare che appaia idoneo ad assicurare la copertura dei predetti costi e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista nominato dal finanziatore e munito dei requisiti indicati all'articolo 67, comma 3, lettera d). In caso di accoglimento dell'istanza, il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare eccedenti i costi dell'operazione a rimborso del finanziamento e pagamento dei relativi interessi e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo. Il giudice delegato decide sull'istanza del finanziatore sentito il comitato dei creditori, e può rigettare l'istanza nei soli casi in cui la stessa risulti incompleta o manifestamente inidonea ad assicurare la copertura dei costi di gestione dell'operazione ovvero il fallimento impedisca la realizzazione o la continuazione dell'operazione.».
1. 2141. Nardella.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole «prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A» e dopo le parole «dai medesimi promossa,» sono aggiunte le parole «nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso»;
   b) al comma 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».
1. 2536. Causi.

  Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
  30-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole «predette finalità» e «si applica il regime» sono introdotte le seguenti «nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche».
1. 2538. Causi.

  Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
  30-bis. I veicoli societari o fondi di investimento, già costituiti o da costituire ai sensi dell'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, svolgono attività d'impresa mediante l'impiego di capitale di rischio secondo i criteri dell'investitore privato in un'economia di mercato di cui alla comunicazione della Commissione n. 2001/C235/03.
1. 2543. Causi.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. La Cassa Depositi e Prestiti Spa può procedere, nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, alla ristrutturazione delle operazioni di indebitamento aventi come controparte le Regioni. Le eventuali operazioni di cui al periodo precedente non devono determinare l'applicazione di penali a carico delle Regioni.
1. 2316. Causi, Marco Di Stefano.

COMMA 31

  All'articolo 1, comma 31, apportare le seguenti modifiche:
   a)
all'alinea, sopprimere le parole: «e strumenti di garanzia»;
   b) alla lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «vice presidente», inserire le seguenti: «da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti»;
   c) alla lettera a), sostituire le parole da: «nonché da due esperti» a: «piccole e medie imprese» con le seguenti: «nonché da tre rappresentanti delle associazioni delle piccole e medie imprese rappresentative nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante dell'ABI e da un rappresentante di Assoconfidi designati dal Ministero dello sviluppo economico su indicazione dei soggetti di riferimento»;.
1. 2296. Marco Di Maio.

  All'articolo 1, comma 31, lettera a), il primo e secondo periodo, dalle parole: «il Fondo di Garanzia» fino a: «piccole e medie imprese» è sostituito con la seguente: «il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico di cui uno con funzione di Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle Finanze di cui uno con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni rappresentative a livello nazionale rispettivamente delle banche, delle piccole e medie imprese industriali, delle piccole e medie imprese commerciali, delle piccole e medie imprese artigiane, nonché dei confidi, indicate dalle stesse associazioni di rappresentanza.
1. 2003. Causi.

  All'articolo 1, comma 31, lettera a), il primo e secondo periodo, dalle parole: «il Fondo di Garanzia fino a: piccole e medie imprese è sostituito con la seguente: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico di cui uno con funzione di Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui uno con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni rappresentative a livello nazionale rispettivamente delle banche, delle piccole e medie imprese industriali, delle piccole e medie imprese commerciali, delle piccole e medie imprese artigiane, nonché dei confidi, indicate dalle stesse associazioni di rappresentanza.
1. 2680. Latronico.

  All'articolo 1, al comma 31, alla lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: I componenti del Consiglio di gestione operano a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
1. 1847. Busin.

  Al comma 31, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis)
il Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico. Le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 200 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  31-bis. Le risorse di cui al comma 31, lettera a-bis) sono ripartite tra le regioni che approvano il piano dettagliato degli interventi, corredato dei rispettivi progetti definitivi ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro un anno dalla data di approvazione del decreto di cui al comma 1.
  31-ter. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 è sostituito dal seguente:
  6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
1. 999. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

  Sopprimere la lettera b) del comma 31.
1. 1486. Sorial.

  Al comma 31, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il Fondo di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. Il Fondo è destinato alla concessione/ a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a 500 milioni, costituiti dai finanziamenti concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme di attuazione dei Fondo Progetti di Ricerca e Innovazione, nonché i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, gestione e di escussione della medesima garanzia, le risorse del Fondo «Progetti di ricerca e innovazione» possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
1. 1135. Corsaro.

  Al comma 31, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
il Fondo di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a 500 milioni, costituiti dai finanziamenti concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra li Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI, Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo Progetti di Ricerca e Innovazione, nonché i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo «Progetti di ricerca e innovazione» possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
1. 2298. Marco di Maio.

  Al comma 31, lettera b) sostituire le parole: per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese con le seguenti: per la realizzazione di progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere dalle piccole e medie imprese, dalle reti di imprese e dai raggruppamenti di imprese.
1. 2018. Bini, Cenni.

  Alla lettera b) del comma 31 sostituire le parole da: da imprese fino a: medie imprese con: da micro, piccole e medie imprese.
1. 1485. Sorial, Castelli.

  All'articolo 1, comma 31, lettera c), dopo le parole: efficienza energetica aggiungere le seguenti: nonché alla locazione, e dopo la parola: mutuatario, aggiungere le seguenti: ovvero del conduttore.
1. 2801. Latronico.

  Al primo periodo lettera c), le parole: «di unità immobiliari, site sono sostituite dalle seguenti: di un'unica unità immobiliare, sita.
1. 3207. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 31, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: da parte delle giovani coppie, aggiungere le seguenti: oppure delle famiglie numerose.
1. 1790. Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

  Al comma 31, lettera c), quinto periodo, dopo le parole: contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici inserire le seguenti: nonché i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo.
1. 2496. Martella.

  Al comma 31, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: di concerto, aggiungere le parole: con il Ministro con delega alle politiche giovanili e.
1. 2032. Bonomo, Chaouki.

  Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   b) aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.»
* 1. 1982. Causi.

  Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
   a) all'ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
* 1. 2386. Zanetti, Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli.

  Al comma 31, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008., n,112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare lino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla presente legge.
1. 2153. Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 31, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti lettere:
   d) le dotazioni del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto sulla prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, sono incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2014.
   e) al Decreto ministeriale del 17 Dicembre 2010, n.256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso ai credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le seguenti modifiche:
  All'articolo 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   d) essere cittadini italiani.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 10 milioni.
1. 1878. Prataviera.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente comma:
  All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: «si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la:» sopprimere le parole: «metà della».

  Inoltre, al comma 5, dopo le parole: è determinata applicando la» sopprimere le parole: metà della.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 15.000;
   2015: – 15.000;
   2016: – 15.000.
1. 451. Tino Iannuzzi, Mariani.

  Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
  31-bis. All'articolo 16, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi da 01 a 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
   a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
   b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30,987,41.

  1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
   a) euro 800, se il reddito complessivo non supera euro 15,493,71;
   b) euro 400, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 288, sostituire le parole: 0,000 milioni di euro a decorrere dal 2017» con le seguenti; 0,100 milioni di euro a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1953. Causi, Braga, Baruffi.

  Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 inserire il seguente: «Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130 Codice Civile, primo comma, n. 6), in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
  31-ter. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
1. 1964. Causi, Braga, Baruffi.

  Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
31-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «con una dotazione pari a 20 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «con una dotazione pari a 40 milioni di euro».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 20.000;
   2015: – 20.000.
1. 1966. Causi, Braga, Baruffi.

  Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
  «31-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n, 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «è assegnata una dotazione di 70 milioni di euro».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 20.000;
   2015: – 20.000.
1. 1968. Causi, Braga, Baruffi.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Al fine di rispettare gli impegni comunitari di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è estesa, anche agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Fondo, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto dei pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definiti i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte del Fondo all'Agenzia delle Entrate.
1. 3061. Vignali.

  Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
  31-bis. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con Legge n. 122 del 2010 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» può essere fruita in relazione agli utili conseguiti fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2015, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per gli utili dell'anno 2013 e di 35 milioni di euro per gli utili di ciascuno degli anni 2014 e 2015. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 2.000.000.
  31-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 31-bis, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalia legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: 0 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 1 per cento».
1. 2196. De Micheli.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono modificate come segue: «Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con modifica del regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n, 244 possono essere introdotte particolare forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».
1. 1978. Causi.

  Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
  31-bis. Per il riassetto industriale e ambientale del Sito di interesse nazionale «Polo chimico e laghi di Mantova», sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Regione Lombardia e il Comune dì Mantova provvede alla stesura del Piano di riqualificazione, riconversione e recupero del predetto sito, anche ai fini della tutela della salute e dell'ambiente e della salvaguardia dei posti di lavoro, anche attraverso la riconversione dell'impianto di raffinazione in impianto di bioraffinazione.
  31-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 31-bis, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: 0 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 1 per cento».
1. 2259. Carra, Colaninno, Martelli, Franco Bordo, Zolezzi.

  All'articolo 1, dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese di qualsiasi dimensione con particolare riguardo alle piccole e medie imprese». La garanzia è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 1295. De Micheli.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  21-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 502, si applicano anche a favore delle persone fisiche che hanno prestato fideiussione nei confronti di aziende bancarie e assicurative.
1. 998. Dal Moro.

  Dopo il comma 31, inserire il seguente:
  31-bis«.1 Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «e successive modificazioni» e prima di: «nonché» aggiungere le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto».
  2. All'onere relativo al comma 1, valutato in 8 milioni di euro annui si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 8.000;
   2015: – 8.000;
   2016: – 8.000.

1. 1280. De Micheli.

  Dopo il comma 31, inserire il seguente comma:
  31-bis. All'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 1266. De Micheli.

  Dopo il comma 31, inserire il seguente:
  31-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti «alle imprese di qualsiasi dimensione con particolare riguardo alle piccole e medie imprese». La garanzia è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 1243. De Micheli.

  Dopo il comma 31 inserire il seguente:
  31-bis. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione dì 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 31-ter.
  31-ter. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
   7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
   8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
   9) 15. 00 euro se emittente radiofonica locale.
1. 2149. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è incrementata di 27 milioni di euro per il 2014.

  Conseguentemente, al comma 523, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2014: – 24.000;
   alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
   2014: – 3.000.
* 1. 3322. La VIII Commissione.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n.431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è incrementata di 27 milioni di euro per il 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   alla voce Ministero dell'economia e delle Finanze:
    2014: – 24.000;
   alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 2014: – 3.000.
* 1. 954. Braga, Mariani, Bratti, Gadda, Mazzoli, Cominelli, Dallai, Zardini.

  Dopo il comma 31, inserire il seguente:
  31-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono modificate come segue: «Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con modifica del regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della Legge 24 dicembre 2007, n.244 possono essere introdotte particolare forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».
1. 2390. Zanetti, Librandi.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. La dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni di euro per l'anno 2015 e 600 milioni di euro per l'anno 2016.
  31-ter. I finanziamenti previsti dal comma precedente sono ripartiti tra le diverse Regioni secondo le modalità individuate dall'articolo 18, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e destinati ad interventi di ristrutturazione per l'adeguamento sismico, normativo impiantistico e per l'efficentamento energetico degli edifici.

  Conseguentemente:
   All'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 600 milioni per l'anno 2016.
1. 1482. Della Valle, Crippa, Mucci, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

COMMA 32

  All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 32, secondo periodo, sostituire «600» con «825»;
   b) il comma 33 è sostituito dal seguente:
  «Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. All'attuazione delle misure di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità precitate possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da Regioni, enti pubblici e Camere di commercio sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.».
   c) dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:
  «33-bis. Una somma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014, a 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata dal sistema delle Camere di commercio al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 9 della precitata legge 29 dicembre 1993, n. 580».
1. 3299. La X Commissione.

  Al comma 32, terzi periodo, dopo le parole: anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili aggiungere le seguenti: tenendo conto di quei soggetti beneficiari che operano in territori del mezzogiorno individuati dalla normativa vigente come aree ad alto rischio ambientale e presentano progetti finanziabili per il miglioramento dell'ambiente e del territorio.
1. 1239. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 32, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 5 con le seguenti: 50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 2502. Allasia, Borghesi.

  Al comma 32, terzo periodo, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.
1. 2504. Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 32 inserire il seguente:
  32-bis. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180 sostituire le parole: «stato di avanzamento lavori ovvero» con le seguenti: «stato di avanzamento lavori, se ricomprese nella definizione di cui al medesimo articolo 118, comma 11, primo periodo, ovvero.
1. 1246. De Micheli.

  Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
  32-bis. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti al rispetto dell'obbligo di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato purché siano all'interno di una «sezione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91».
1. 2729. Moscatt.

  Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
  32-bis. Al fine di sostenere iniziative di organizzazioni che operano nel campo dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, dei servizi sociali, della cultura e della cooperazione internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo di sostegno alla finanza etica» con uno stanziamento pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 43, sostituire le parole: 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 91 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, di 11 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 3238. Marcon, Boccadutri, Melilla, Lavagno.

COMMA 33

  Sopprimere il comma 33.
* 1. 98. Morassut.

  Sopprimere il comma 33.
* 1. 365. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 33.
* 1. 2020. Bini, Cenni.

  Sopprimere il comma 33.
* 1. 1716. Fauttilli.

  Sopprimere il comma 33.
* 1. 2768. Rabino, Monchiero, Oliaro, Librandi.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione. Al Fondo straordinario per il sostegno alla patrimonializzazione dei Confidi è attribuita una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi che hanno realizzato operazioni di fusione o di aggregazione nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge o che delibereranno tali operazioni nei 24 mesi successivi ovvero i Confidi che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono un volume di garanzie in essere superiore al limite minimo da stabilire con il decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring. In conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, sono beneficiarie dei predetti fondi di garanzia, come sopra integrati, esclusivamente le imprese consorziate o socie o comunque destinatarie della garanzia ai sensi della normativa vigente.
1. 1262. De Micheli.

  Sostituire il comma 33 con i seguenti:
  33. È istituito, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto dei Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.
  33-bis. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi che hanno realizzato operazioni di fusione o di aggregazione nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge o che delibereranno tali operazioni nei 24 mesi successivi ovvero i Confidi che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono un volume di garanzie in essere superiore al limite minimo da stabilire con il decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla lettera a).
  33-ter. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.
  33-quater. In conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, sono beneficiarie dei predetti fondi di garanzia, come sopra integrati, esclusivamente le imprese consorziate o socie o comunque destinatarie della garanzia ai sensi della normativa vigente.
  33-quinquies. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 125 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 898. Castricone, Giulietti, Parrini, Covello.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 77. Sbrollini.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 143. Cani, Mura.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 255. Distaso, Sisto, Fucci.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 369. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 833. Mura.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 1128. Corsaro.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 1264. Biasotti.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all’ erogazione.
1. 1921. Moretti.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 919. Locatelli, Di Gioia.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 2001. Molteni, Prataviera.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 2289. Marco Di Maio.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
1. 2343. Antezza, Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato, Marco Di Maio.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 2672. Latronico.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 2930. Galgano, Oliaro, Causin, Librandi.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
1. 3137. Vignali, Saltamartini.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 1597. Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.
* 1. 1620. Chiarelli.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 11. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Lattuca, Del Basso De Caro.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 25. Realacci.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 53. Pastorelli.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 71. Galati.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 72. Carrescia, Lodolini, Manzi, Petrini, Luciano Agostini.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di controllo del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 230. Pastorino, Tullo, Oliaro, Biasotti, Carocci.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 238. Zanin.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 1308. Oliverio.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 950. Braga, Guerra.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 968. Galperti.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 1417. Prodani, Fantinati, Mucci, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Crippa, Castelli, Sorial, Caso.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 2474. Lodolini, Bargero, Leva, Venittelli, Portas.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 2914. D'Agostino, Rabino, Monchiero, Librandi.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 1377. Sandra Savino.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 1502. Prodani, Della Valle, Mucci, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Crippa, Castelli, Sorial.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 con la finalità di patrimonializzare i Confidi. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i Confidi.
* 1. 1540. Fabrizio Di Stefano.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per gli anni 2014, 2015, 2016 dal sistema delle camere di commercio a sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento patrimoniale dei Confidi ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1803. Busin, Guidesi.

  Al comma 33 sostituire il primo periodo con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 200 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire Fondi regionali presso le Unioni regionali delle Camere di commercio con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate al 50 per cento in favore delle piccole e medie imprese che, nel corso dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto rispondano ai seguenti requisiti:
   1) non abbiano avviato procedure di delocalizzazione dell'attività produttiva, mantenendo inalterati i livelli occupazionali delle relative aziende e tutelando i diritti dei lavoratori;
   2) oppure abbiano investito, con conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assesto idrogeologico e le bonifiche ambientali.

  Conseguentemente dopo il comma 33 inserire i seguenti:
  33-bis. Agli oneri derivanti dal comma 33-bis si provvede, sino a concorrenza dell'importo ivi previsto, secondo quanto stabilito dai successivi commi 33-ter e 33-quater.
  33-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»:
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56.82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  33-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 2160. Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ricciatti.

  Al comma 33 sostituire il primo periodo con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire Fondi regionali presso le Unioni regionali delle Camere di commercio con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
1. 2156. Marcon, Nardi, Boccadutri, Melilla, Ricciatti.

  Al comma 33, dopo la parola 2016 sostituire il resto del periodo con il seguente: per costituire fondi regionali presso le Unioni regionali delle Camere di commercio con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
1. 97. Morassut.

  Al comma 33, sostituire le parole: un Fondo presso Unioncamere con le seguenti: Fondi regionali presso le Unioncamere regionali.
1. 2159. Abrignani.

  Al comma 33 dopo la parola patrimonializzare inserire le seguenti: i confidi di secondo grado ed.
1. 1116. Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 33 sostituire le parole sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i con le seguenti: con particolare riguardo ai.
1. 2022. Bini, Cenni.

  Al comma 33, al secondo periodo, sostituire le parole previa autorizzazione della con le seguenti: Sentita la.
1. 1848. Busin.

  Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico per gli anni 2014, 2015 e 2016 un Fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
  33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 33-bis che in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive del MISE volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
   a) ricerca e sviluppo software e hardware;
   b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;
   c) creazione di comunità on-line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
   d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
   e) creazione di nuove realtà industriali;
   f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
   g) condivisione di esperienze con il territorio;
   h) sostegno per l'applicazione delle idee;
   i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «markes».

  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità dell'applicazione della presente norma.

  Conseguentemente al comma 527 aggiungere i seguenti:
  527-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  527-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 33-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
1. 1491. Crippa, Della Valle, Mucci, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. Ai fini di attenuare gli effetti della crisi economica e finanziaria mondiale le imprese italiane ed estere presenti nel territorio nazionale che beneficiano di contributi statali verranno da queste restituite in caso di delocalizzazione dei beni ammessi al beneficio e degli impianti produttivi in cui essi sono collocati in un Paese non appartenente all'Unione europea, se a questa consegue riduzione del personale dell'azienda in questione decadono.
  33-ter. Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie prevista al comma 33-bis.
1. 1411. Fantinati, Vallascas, Crippa, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

  Al comma 33 aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
1. 1671. Dellai, Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
  33-bis.
L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito dalla Legge 24 giugno 2013 n. 71 è abrogato.
1. 1002. Carella.

  Dopo il comma 33, inserire il seguente:
  33-bis. All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche.».
1. 1987. Caparini, Busin.

  Dopo il comma 33, inserire il seguente:
  33-bis. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996 sono estesi agli enti di cui all'articolo 2 della legge del 7 dicembre 2000, n. 383 e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, lettera a), che svolgano attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono stabiliti condizioni e criteri di valutazione per l'ammissione alla garanzia dei medesimi organismi di cui al precedente periodo, secondo quanto stabilito per le garanzie in favore delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
1. 2114. Bobba, Zanin.

  Dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:
  33-bis. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, ne’ sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.
  33-ter. La disposizione di cui al comma 33-bis trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1o gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del comma 33-bis può essere adottata entro il 30 giugno 2014.
1. 2908. Galgano, Librandi.

COMMA 34

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. L'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è sostituito dal seguente:
  «Al fine di rispettare gli impegni comunitari di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 e di promuovere la realizzazione di servizi energetici il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica e negli edifici di proprietà pubblica, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite terzi, per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale ai soggetti titolari degli interventi, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. In caso di escussione della garanzia, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Fondo, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definiti i criteri, le apologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte del Fondo all'Agenzia delle entrate».
* 1. 1283. De Micheli.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. L'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è sostituito dal seguente:
  «Al fine di rispettare gli impegni comunitari di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 e di promuovere la realizzazione di servizi energetici il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica e negli edifici di proprietà pubblica, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite terzi, per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale ai soggetti titolari degli interventi, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. In caso di escussione della garanzia, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Fondo, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definiti i criteri, le apologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte del Fondo all'Agenzia delle entrate».
* 1. 3065. Vignali.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. L'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è sostituito dal seguente:
  «Al fine di rispettare gli impegni comunitari di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 e di promuovere la realizzazione di servizi energetici il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica e negli edifici di proprietà pubblica, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite terzi, per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale ai soggetti titolari degli interventi, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. In caso di escussione della garanzia, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Fondo, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definiti i criteri, le apologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte del Fondo all'Agenzia delle entrate».
* 1. 3050. Vignali.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3,comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 2) le parole da: «in ogni caso» a: «fondo comune» sono sostituite dalle seguenti: limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma direte, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»;
   b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:
    1) le parole da: «una situazione patrimoniale» a: «luogo ove ha sede» sono sostituite dalle seguenti: «un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;»;
    2) le parole: «a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto dei Ministro dello sviluppo economico»;
    3) le parole: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità imitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune.
1. 1667. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 2) le parole da: «in ogni caso» a «fondo comune» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»;
   b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:
    1. le parole da: «una situazione patrimoniale» a: «luogo ove ha sede» sono sostituite dalle seguenti: «un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;»;
    2. Le parole: «a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico».
    3. Le parole: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis primo comma, lettera a) del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis. primo comma, lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune.
1. 1276. De Micheli.

COMMA 35

  Sopprimere i commi da 35 a 39.
*1. 2782. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Zanetti, Tinagli, Catania, Librandi, Sottanelli.

  Sopprimere i commi da 35, 36, 37, 38 e 39.
* 1. 870. Agostinelli, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 35, sopprimere la lettera c).
1. 2795. Latronico.

COMMA 36

  Al comma 36, aopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
* 1. 3275. La II Commissione.

  Al comma 36, aopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
* 1. 2721. Vazio, Ferranti.

  Al comma 36, aopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
* 1. 942. Covello.

COMMA 38

  Al comma 28, opo le parole: al netto delle spese di gestione del servizio aggiungere le seguenti: e tutte le somme dovute a titolo di onorari.
1. 1233. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 38, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per gli immobili situati nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni pregiudizievoli, anche solo presentate, diverse da quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti. Si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili.
1. 1677. Fauttilli, De Mita.

COMMA 39

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. È fatto divieto, sul territorio nazionale, di uso delle banconote da 200 e da 500 euro.
1. 140. Coppola, Fanucci.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di completare il processo di rassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale – ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica e con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale.
1. 1448. Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 8-bis della legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6 lettera a) dopo le parole: «di cui al comma 7» è aggiunto il seguente periodo: «e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis»;
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, con esiti istruttori positivi a partire dal 1o gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente.
1. 1350. Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente verso società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota del 50 per cento sul valore della transazione.
  2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora il soggetto residente proceda all'adeguamento di verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma i in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
1. 139. Coppola, Rosato, Fanucci, Madia.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai vincoli sulle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del Concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dello sviluppo economico – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy – decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14, comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo (decreto-legge n. 4.2. cap. 2535) vengono apportati i seguenti stanziamenti:
   euro 2,4 milioni per l'anno 2014;
   euro 2,4 milioni per l'anno 2015;
   euro 2,4 milioni per l'anno 2016.
1. 149. Polverini.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  30-bis. All'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter aggiungere i seguenti:
  «2-quater. Il divieto stabilito al primo comma non trova applicazione per le cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario, con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.
  2-quinquies. Il divieto stabilito al primo comma non trova applicazione per le cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo 1993, n. 385, e quelle detenute nelle seguenti società:
   a) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;
   b) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale, ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
   c) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale, ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

  2-sexies. Il divieto stabilito al primo comma non trova altresì applicazione per le cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo 1993, n. 385, e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale, ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
1. 372. Ottobre, Alfreider, Plangger, Schullian, Nicoletti.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 2014» e le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «10 milioni di euro».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 2127. Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
  39-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  39-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
  39-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000;
   2016: – 2.000.
1. 2135. Molteni, Fedriga, Bragantini, Prataviera.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis.
Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30.06.2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
  39-ter. Sino alla stessa data del 30.06.2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  39-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma:
  «4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000.00 a decorrere dall'anno 2014».
1. 2305. Abrignani.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
  39-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
  39-quater. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma.
  39-quinquies. Nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  39-sexies. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  39-septies. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  39-octies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  39-novies. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo.
1. 2299. Abrignani.

COMMA 40

  Al comma 40, primo periodo sopprimere le parole: la realizzazione di nuove opere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è data priorità a quelli inseriti nel programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA.
1. 3324. La VIII Commissione.

  Al comma 40, sopprimere le parole e di 150 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore 11 punto 1.2 Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento:
  2015:
   CP: + 150.000;
   CS: + 150.000.
1. 2130. Fregolent.

  Al comma 40, primo periodo sopprimere le seguenti parole: la realizzazione di nuove opere e conseguentemente il secondo periodo è sostituito dal seguente: Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è data priorità a quelli inseriti nel programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA.
1. 1611. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 40, inserire, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 16 Adriatica.
1. 3092. Di Gioia, Mongiello.

  Al comma 40, inserire, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitica.
1. 3098. Di Gioia, Mongiello.

  Al comma 40, inserire in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434-Transpolesana.
1. 3037. Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 40, inserire in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309-Romea.
1. 3041. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 40, inserire in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14-Triestina.
1. 3043. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Per la realizzazione del 9 lotto dell'asse autostradale Grosseto-Siena, tratto da Ornate a Svincolo di Orgia, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2014, 45 per l'anno 2015, 34 per l'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, sostituire le parole 50 milioni con le parole 35 milioni; all'articolo 1, comma 43 sostituire le parole 151 milioni con le parole 116 milioni; all'articolo 1, comma 49 sostituire le parole 50 milioni con le parole 35 milioni;

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: - 45.000;
   2016: - 34.000.
1. 70. Dallai, Cenni, Sani, Parrini.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milioni di euro, per la realizzazione di un programma di interventi, in cofinanziamento, finalizzato a provvedere all'adeguamento delle barriere di ritenuta stradale ai più recenti standard di sicurezza nei tratti di strada ad alto tasso di incidentalità, con sistemi idonei a garantire anche l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: - 5.000.
1. 1164. Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali nel Porto canale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 41, sostituire le parole 50 milioni con le parole 45 milioni;
   b) al comma 49, sostituire le parole 50 milioni con le parole 45 milioni;
   c) al comma 57, sostituire le parole 30 milioni con le parole 25 milioni.
1. 2737. Castricone, D'Incecco, Amato.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. Per il ripristino della viabilità lungo la ex ss 176 Pisticci-Craco è autorizzata la spesa di 1 milione di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: - 1.000.
1. 2963. Burtone.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli- Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli prevista dall'intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, sostituire le parole 50 milioni con le parole 46 milioni; all'articolo 1, comma 43 sostituire le parole 151 milioni con le parole 139 milioni; all'articolo 1, comma 49 sostituire le parole 50 milioni con le parole 46 milioni.

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: -10.000;
   2016: - 10.000.
1. 64. Dallai, Parrini.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, sostituire le parole 50 milioni con le parole 46 milioni; all'articolo 1, comma 43 sostituire le parole 151 milioni con le parole 139 milioni; all'articolo 1, comma 49 sostituire le parole 50 milioni con le parole 46 milioni.

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: - 10.000;
   2016: - 10.000.
1. 65. Dallai, Parrini.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Per la realizzazione del 42 lotto dell'asse autostradale Grosseto-Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, sostituire le parole 50 milioni con le parole 40 milioni; all'articolo 1, comma 43 sostituire le parole 151 milioni con le parole 121 milioni; all'articolo 1, comma 49 sostituire le parole 50 milioni con le parole 40 milioni.

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: - 35.000;
   2016: - 18.000.
1. 66. Dallai, Cenni, Sani, Parrini.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. All'articolo 142, comma 12-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 1. 3429. La IX Commissione.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. All'articolo 142, comma 12-bis, decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 1. 558. Meta.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza idrogeologica e ambientale riguardante il bacino del fiume Pescara, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di bonifica lungo l'asse fluviale e nel porto canale di Pescara.

  Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 41 sostituire le parole
50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 con le parole 45 milioni di euro per l'anno 2014, di 165 milioni di euro per l'anno 2015;
   b) al comma 49, sostituire le parole 50 milioni con le parole 45 milioni.
1. 932. Castricone, D'Incecco, Amato, Ginoble.

  Dopo il comma 40 inserire il seguente:
  40-bis. Al fine di completare il finanziamento del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, ed assicurare la realizzazione di un'opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia anche in vista dell'Expo 2015, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: - 13.000.
1. 2522. Biondelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 40, 50 milioni di euro sono destinati al completamento dell'asse viario Grosseto-Siena, inserito nella Legge 29 novembre 1980, n. 922 tra gli itinerari internazionali ed individuato tra le infrastrutture strategiche nazionali dalla Legge 21 dicembre 2001, numero 443.
1. 69. Dallai, Cenni, Sani, Parrini.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:
  «23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
  23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1o gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.».
1. 2605. Miotto, Fabbri.

  Dopo il comma 40, aggiungere infine il seguente:
  40-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:
  «23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
  23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1o gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.
  23-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23».
1. 1886. Busin.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.
1. 2579. Caparini.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
  «23-bis. Il comma 23 va interpretato nel senso che al variare dei parametri delle formule di adeguamento in funzione delle caratteristiche degli accessi, i valori dei canoni così calcolati non possono subire incrementi superiori al limite del 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto».

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2623. De Menech, Rubinato, Rotta, Naccarato, Crimì, Ginato, Casellato, Martella, Dal Moro, Mognato, Narduolo, Zoggia, Miotto, D'Arienzo, Crivellari, Murer.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
  «23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, d'intesa con la regione territorialmente competente, e aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore».

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2626. De Menech, Rubinato, Rotta, Naccarato, Crimì, Ginato, Casellato, Martella, Dal Moro, Mognato, Narduolo, Zoggia, Miotto, D'Arienzo, Crivellari, Murer.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. Al fine di risolvere il problema del contenzioso in merito al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è istituito presso il Ministero infrastrutture trasporti un tavolo di lavoro fra i funzionari del Ministero infrastrutture trasporti, l'Anas, e i rappresentanti dei comitati dei Passi Carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tale periodo sono sospese da parte dell'Anas tutte le attività di riscossione oggetto del contenzioso.
1. 2619. De Menech, Rubinato, Rotta, Naccarato, Crimì, Ginato, Casellato, Martella, Dal Moro, Mognato, Narduolo, Zoggia, Miotto, D'Arienzo, Crivellari, Murer.

  Dopo il comma 40 inserire il seguente:
  40-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che al variare dei parametri delle formule di adeguamento in funzione delle caratteristiche degli accessi, i valori dei canoni non devono subire incrementi superiori al limite del 150 per cento del canone o corrispettivo dovuto alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Annualmente la società ANAS Spa può adeguare esclusivamente il canone al tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
  40-ter. La società ANAS Spa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ricalcolare i valori dei canoni ai sensi del comma 1-bis e aggiorna l'importo dovuto comunicandolo all'interessato.
  40-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,6 punti percentuali».
1. 2995. Fedriga, Matteo Bragantini, Grimoldi.

  Dopo il comma 40 inserire il seguente:
  40-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strade già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale nazionale sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata, al demanio delle regioni, ovvero, con leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali, contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, attualmente detenute da ANAS SpA, ivi comprese quelle delle strutture territoriali. Le leggi regionali attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime. In seguito al trasferimento spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. 2990. Matteo Bragantini, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 40 inserire il seguente:
  40-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a., integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione.

  Allegato A (all'articolo 1, comma 40-bis)
   1) A90 Grande Raccordo Anulare;
   2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
   3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
   4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
   5) A19 Palermo-Catania;
   6) RA2 Salerno-Avellino;
   7) RA3 Siena-Firenze;
   8) RA6 Bettolle-Perugia;
   9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
   10) RA9 di Benevento;
   11) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
   12) RA12 Chieti-Pescara;
   13) RA5 Sicignano-Potenza.
1. 2984. Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che al variare dei parametri delle formule di adeguamento in funzione delle caratteristiche degli accessi, i valori dei canoni non devono subire incrementi superiori al limite del 150 per cento del canone o corrispettivo dovuto alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Annualmente la società ANAS Spa può adeguare esclusivamente il canone al tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
  40-ter. La società ANAS Spa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ricalcolare i valori dei canoni ai sensi del comma 1-bis e aggiorna l'importo dovuto comunicandolo all'interessato.
  40-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,6 punti percentuali».
1. 2822. Fedriga.

  Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. Il trasporto stradale di componenti industriali costituiti da pneumatici premontati su cerchioni, destinati all'allestimento di autovetture presso stabilimenti automobilistici che lavorino a ciclo continuo e con il criterio del just-in-time o del just-in-sequence, qualora avvenga in gabbie sovrapposte e solidamente collegate tra loro, è assimilato, ai fini della circolazione, alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada, così come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1997, n. 38.
  40-ter. A tali trasporti si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 6, lettera b-bis) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada, così come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472.
1. 875. Carella.

COMMA 41

  Sostituire il comma 41 con i seguenti:
  41. Per la realizzazione del progetto «Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234», sulla SS 9 - via Emilia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 e di 110 milioni di euro per l'anno 2015.
  41-bis. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014, di 60 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016».
1. 2978. Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 41 con il seguente:
  41. Per il completamento verso Rivoli della prima linea della metropolitana di Torino e l'avvio dei lavori della seconda linea è autorizzata la spesa di 72 milioni di euro per l'anno 2014, di 202 milioni di euro per l'anno 2015 e di 152 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 22.000;
   2015: – 32.000;
   2016; – 32.000.
1. 3107. Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 41 con il seguente:
  41. Per la realizzazione della «Tangenziale Est di Torino» è autorizzata la spesa di 72 milioni di euro per l'anno 2014, di 202 milioni di euro per l'anno 2015 e di 152 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 22.000;
   2015: – 32.000;
   2016: – 32.000.
1. 3102. Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 41 con il seguente:
  41. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontose» è assegnato alla regione Piemonte un contributo di 72 milioni di euro per l'anno 2014, di 202 milioni di euro per l'anno 2015 e di 152 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 22.000;
   2015: – 32.000;
   2016: – 32.000.
1. 3097. Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 41, sostituire le parole: Per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salemo-Reggio Calabria – tratto tra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – con le seguenti: Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste.
1. 3028. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 41, sostituire le parole: del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – con le seguenti: della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 - Regina.
1. 3044. Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 41, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 40 milioni e le parole: 170 milioni con le seguenti: 143,170 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Ai fini del completamento della realizzazione della «Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte» - lotto «Lavello», da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 26,830 milioni di euro per l'anno 2015».
1. 3080. Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 41 inserire il seguente:
  41-bis. Per la trasformazione della Strada Provinciale SP 46 Rho-Monza in asse autostradale A52, in ragione del suo ruolo di accesso all'area Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione dell'interramento della tratta che insiste sul I lotto.

  Conseguentemente al comma 285, dopo le parole: della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a inserire le seguenti: 50 milioni di euro nell'anno 2014.
1. 111. Cimbro, Laforgia, Gasparini, Rampi, Cova, Casati, Mauri.

  Dopo il comma 41 inserire il seguente:
  41-bis. Al line di finanziare gli interventi tecnici necessari al raddoppio della linea ferroviaria Roma-Avezzano, per fanno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente ai comma 43, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 1 milione.
1. 2095. Marcon, Boccadutri, Melilla, Nardi, Quaranta.

  Dopo il comma 41 inserire il seguente:
  41-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea ferroviaria Avezzano/Roccasecca, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente al comma 43, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 141 milioni.
1. 2097. Marcon, Boccadutri, Melilla, Nardi, Quaranta.

  Dopo il comma 41 inserire il seguente:
  41-bis. Al Fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2014. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:
   a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;
   b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio). Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Uccellina Incrocio con Strada Prov.le n. 56 di San Donato (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
   c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 43, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 98 milioni.
1. 2092. Marcon, Boccadutri, Melilla, Nardi, Quaranta.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Per la realizzazione del 3o Tronco 1o Tratto Lotto 5o dell'asse autostradale della Salerno-Reggio Calabria, tratto dallo Svincolo di Pizzo Calabro incluso e lo svincolo di S. Onofrio incluso, il Cipe provvede ad assegnare 70 milioni di euro per l'anno 2014, di 120 milioni di euro per l'anno 2015 e di 170 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relative alla programmazione Nazionale 2014-2020.
1. 545. Censore, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 41 inserire il seguente:
  41-bis. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno - Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A, a fronte dei lavori già eseguiti. A decorrere dal 1 gennaio 2014, la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'articolo 19 decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, come integrato dall'articolo 15, comma 4, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 conv. dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
   a) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B;
   b) 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5.
1. 2713. Latronico.

  Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.
  41-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 41-bis con i pertinenti dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente.
1. 2581. Caparini.

  Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. Entro il 30 dicembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2014, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.
  41-ter. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2015. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  41-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
1. 2624. Caparini.

  Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
  41-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese» è assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2757. Rabino, Monchiero, Librandi.

COMMA 42

  Sopprimere il comma 42.
1. 1615. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 42, lettera a) dopo le parole: infrastruttura viaria aggiungere le seguenti: con priorità ad opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

  Conseguentemente, al medesimo comma 42, lettera b) dopo le parole: infrastruttura viaria aggiungere le seguenti: con priorità ad opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
1. 3327. La VIII Commissione.

  Al comma 42, lettera a) dopo le parole: infrastruttura viaria aggiungere le seguenti: con priorità ad opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
  Al comma 42, lettera b) dopo le parole: infrastruttura viaria aggiungere le seguenti: con priorità ad opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
1. 886. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 42, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Al comma 4, primo periodo, le parole: sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera sono sostituite con le seguenti: sono utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera, ad esclusione dei lotti relativi al tratto autostradale A12 - Tor de’ Cenci.
1. 2103. Zaratti, Zan, Pellegrino, Quaranta, Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 42, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3, dopo le parole: Rho-Monza aggiungere le seguenti: il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia «Pontremolese».
1. 2104. Nardi, Quaranta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 42 lettera b) dopo le parole: nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria aggiungere: in particolar modo tenendo conto all'adeguamento sismico nelle aree ad alto rischio.
1. 1231. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastrutturale del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.
  42-ter. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della Regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori; la stipula della convenzione unica è subordinata alla preventiva positiva verifica della compatibilità della stessa con le norme vincolanti dell'Unione Europea.
  42-quater. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nei piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.
  42-quinquies. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.
  42-sexies. I lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi sono affidati a terzi dai concessionari, che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; i lavori compresi nelle originarie convenzioni sono affidati con le modalità già previste dalle convenzioni medesime ovvero dagli atti regolanti le gare di affidamento espletate.
  42-septies. La convenzione unitaria di cui al comma 2 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.
  42-octies. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
  42-nonies. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.
  42-decies. Dalla applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da Amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e, nell'ambito del piano finanziario di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.
  42-undecies. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui al comma 2, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato ai sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali; nell'ambito dei relativi piani finanziari deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato di un ammontare a titolo di valore della concessione, nella misura determinata di concerto tra i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7 per quanto compatibile e la stipula delle relative convenzioni è subordinata alla preventiva positiva verifica della compatibilità delle stesse con le norme vincolanti dell'Unione Europea.
1. 958. Dal Moro, Gebhard, Nicoletti, Carra, Alfreider, Matteo Bragantini, Bressa, Dellai, Milanato, Schullian, Gnecchi, D'Arienzo, Rotta, Borghi, Mariani, Ottobre.

  Dopo il comma 42, inserire il seguente:
  42-bis. Nell'articolo 142, comma 12-bis, decreto legislativo n. 285/1992, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3 decreto legislativo n. 152/2006 nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 2703. Latronico.

  Dopo il comma 42, inserire il seguente:
  42-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.»;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
1. 2707. Latronico.

  Dopo il comma 42, inserire il seguente:
  42-bis. All'articolo 3, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole «attivi, di qualunque importo;» sono inserite le parole «fatta eccezione per i casi in cui il controllo preventivo sia già stato esercitato dalla Corte dei Conti sui provvedimenti di cui alla lettera d).
1. 2709. Latronico.

COMMA 43

  Sopprimere il comma 43.
1. 1204. Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Al Capo III, articolo 19, comma 1 viene introdotta la lettera f):
  1. L'articolo 176, comma 9, – (Affidamento a contraente generale) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene così sostituito: «Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori (SAL), il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore dovrà applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto».
1. 1714. Castricone, Covello.

  Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
  43-bis. All'articolo 157 del decreto legislativo 163 del 2006, aggiungere al comma 4 dopo le parole: «nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222» e prima delle parole: «Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.» le seguenti: «ed a quelle titolari delle autorizzazioni per la realizzazione e/o gestione di opere di pubblica utilità».
1. 1726. Castricone, Covello.

  Dopo il comma 43 inserire il seguente:
  43-bis. Per il finanziamento della progettazione per il prolungamento della Metropolitana Milanese verso Paullo e verso Vimercate è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazioni in diminuzione:
   2014: – 20.000.
1. 2720. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 inserire il seguenti:
  43-bis. Per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità sulla SS n. 415 – Paullese, tratti Spino d'Adda-Dovera e Ponte sull'Adda, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro in favore dell'ANAS, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 15.000.

   e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2015: – 20.000;
    2016: – 40.000.
1. 3090. Guidesi, Borghesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 43 inserire il seguente:
  43-bis. Per la realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 «Transpolesana» e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 20.000.
1. 3035. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 inserire il seguente:
  43-bis. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 12.000;
   2015: – 14.000;
   2016: – 20.150.
1. 3031. Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 inserire il seguente:
  43-bis. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 20.000;
    2015: – 30.000;
    2016: – 30.000.

   e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2015: – 30.000;
    2016: – 50.000.
1. 3027. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 inserire il seguente:
  43-bis. Ai fini della realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: Variante di Tirano – tratto Stazzona-Lovero – 4o Lotto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 20.000.

   e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2015: – 50.000.
1. 3016. Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 inserire il seguente:
  43-bis. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padano-Veneto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 20.000.

   e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2015: – 30.000.
1. 3012. Guidesi, Grimoldi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 inserire il seguente:
  43-bis. Per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 20.000;
    2015: – 20.000.

   alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 20.000;
    2015: – 20.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2015: – 20.000.
1. 3008. Grimoldi, Allasia, Guidesi, Borghesi.

COMMA 44

  All'articolo 1, comma 44, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa aggiungere le seguenti: e la realizzazione, con priorità, delle opere necessarie alla ricostruzione, riqualificazione e consolidamento delle tratte danneggiate da eventi calamitosi ed alluvionali,.
1. 922. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 44, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa aggiungere le seguenti: e la realizzazione, con priorità, delle opere necessarie alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento e alla riqualificazione della rete destinata al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nelle regioni,.
1. 929. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  All'articolo 1, comma 44, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa aggiungere le seguenti: e la realizzazione, con priorità, delle opere necessarie alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento e alla riqualificazione della rete destinata al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nelle regioni,.
1. 525. Mariani.

  Al comma 44, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa aggiungere le seguenti: e la realizzazione, con priorità, delle opere necessarie alla ricostruzione, riqualificazione e consolidamento delle tratte danneggiate da eventi calamitosi ed alluvionali,.
1. 528. Mariani.

  Al comma 44, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana (RFI3 Spa) aggiungere le seguenti: e la realizzazione, con priorità, delle opere necessarie alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento e alla riqualificazione della rete destinata al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nelle regioni, nonché delle opere necessarie alla ricostruzione, riqualificazione e consolidamento delle tratte danneggiate da eventi calamitosi ed alluvionali,.
1. 813. Mariani.

  Al comma 44, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa aggiungere le seguenti: e la realizzazione, con priorità, delle opere necessarie alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento e alla riqualificazione della rete destinata al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nelle regioni, nonché delle opere necessarie alla ricostruzione, riqualificazione e consolidamento delle tratte danneggiate da eventi calamitosi ed alluvionali,.
1. 1008. Mariani, Carra.

  Al comma 44, aggiungere, in fine le seguenti parole: Una quota pari a 20 milioni di euro di tali risorse è destinata alla riqualificazione del sistema ferroviario di trasporto delle merci al fine di adottare tutti gli interventi necessari alla riduzione dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni provocati da linee ferroviarie a ridosso di zone urbanizzate ad alta densità abitativa e di zone sensibili ove siano localizzati edifici di interesse artistico, storico, culturale ed archeologico, anche mediante individuazione e realizzazione di collegamenti alternativi per il transito delle merci.
1. 996. Carra.

  All'articolo 1, comma 44, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il 20 per cento di tali risorse è vincolato alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, di adeguamento e riqualificazione della rete di trasporto pubblico locale ferroviario nelle regioni.
1. 531. Mariani.

  Al comma 44, aggiungere, in fine le seguenti parole: Una quota pari a 20 milioni di euro ditali risorse è destinata alla riqualificazione del sistema ferroviario di trasporto delle merci al fine di adottare tutti gli interventi necessari alla riduzione dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni provocati da linee ferroviarie a ridosso di zone urbanizzate ad alta densità abitativa e di zone sensibili ove siano localizzati edifici di interesse artistico, storico, culturale ed archeologico, anche mediante individuazione e realizzazione di collegamenti alternativi per il transito delle merci.
1. 1029. Carra.

  Al comma 44, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il 20 per cento di tali risorse è vincolato alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, di adeguamento e riqualificazione della rete di trasporto pubblico locale ferroviario nelle regioni.
1. 933. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 per l'anno 2015, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 6 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,00 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 6,00 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 2784. Latronico.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente: 44-bis: In previsione dell'apertura della tratta ferroviaria Alptransit svizzera, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015 al fine consentire la realizzazione delle infrastrutture di collegamento della tratta ferroviaria Milano-Como-Chiasso.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: -30.000.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: -10.000;
   2015: -60.000.
1. 2684. Grimoldi.

  Dopo il comma 44 inserire il seguente:
  44-bis. Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sullo stanziamento di cui al comma precedente.
1. 986. Gribaudo, Taricco.

COMMA 45

  Sostituire il comma 45 con il seguente:
  45. Il comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è così modificato:
  «2. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale e’ autorizzata la spesa di 120 Milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 ai 2030, con priorità alla tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, alle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, alla tratta Apice-Orsara e alla tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari, Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. Le opere sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2030.

  Conseguentemente sostituire il comma 47 con il seguente:
  47. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo recupero rete ferroviaria», al fine di finanziare opere volte al completamento e al potenziamento della rete ferroviaria, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di tratte dismesse ove ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la conferenza unificata, sono individuati criteri e l'elenco delle opere cantierabili.

  Conseguentemente al comma 50 sostituire la parola: 100 con la seguente: 200.

  Conseguentemente dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A copertura di tale detrazioni sono stanziati 360 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1111. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 45 con il seguente:
  45. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo recupero rete ferroviaria», al fine di finanziare opere volte al completamento e al potenziamento della rete ferroviaria, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di tratte dismesse ove ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2014 e 120 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. Le opere di completamento e potenziamento nonché di ristrutturazione sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente sopprimere il comma 47.
1. 1154. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
  45-bis. Al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, dopo le parole: «degli interventi relativi» sono aggiunte le seguenti: «al completamento e al potenziamento della rete ferroviaria nazionale, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di tratte dismesse ove ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario».
1. 1136. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

COMMA 46

  Sopprimere il comma 46.
* 1. 1614. Covello, Castricone.

  Sopprimere il comma 46.
* 1. 29. Del Basso De Caro.

  Sostituire il comma 46 con il seguente:
  46. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 11-ter è sostituito dal seguente:
  «11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 “Telesina” tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE per l'esame e la successiva approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità. Le risorse già assegnate
con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 “Telesina”. Il CIPE, qualora non approvi le proposte ad esso pervenute, dispone la revoca delle risorse ad esse già assegnate».
1. 1875. Rubinato.

  Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
  46-bis. Per l'ampliamento del ponte stradale tra Ostiglia e Revere è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1032. Carra.

COMMA 47

  Al comma 47, sostituire il primo periodo con il seguente: Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara, la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari e la direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo AV/AC, sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 3165. Garofalo, Bosco, Minardo.

  Al comma 47, dopo le parole: del 10 per cento del costo complessivo delle opere sono inserire i seguenti periodi: Allo scopo di attuare il disposto dei precedenti commi, RFI presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge e con priorità per la linea AV/AC Napoli-Bari, i progetti preliminari per la tratta Frasso Telesino-Vitulano e la tratta Apice-Orsara. Il CIPE approva ed autorizza i progetti preliminari delle opere, con priorità per le tratte della linea Na-Ba, con le modalità indicate nei commi precedenti.
1. 30. Del Basso De Caro, Famiglietti, Decaro, Ginefra.

  Al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari può avvenire anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 232, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 3240. Vignali.

  Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
  47-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 15 dopo le parole: per essere riassegnate sono inserite le seguenti: nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 460. Misuraca.

  Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
  47-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 15 dopo le parole: per essere riassegnate sono inserite le seguenti: nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 462. Misuraca.

COMMA 48

  Al comma 48 sostituire la parola: 2010 con la seguente: 2011.
1. 1618. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 48 inserire il seguente:
  48-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono estese anche alle opere di importo superiore a 100 milioni di euro, fino all'ammontare complessivo di spesa annua per la compensazione del credito d'imposta pari a 500 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 127, inserire il seguente: 127-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al presente comma sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
1. 3002. Matteo Bragantini, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

COMMA 49

  Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
  49-bis. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della lirica ferroviaria Spezia-Parma la cosiddetta Pontremolese. È autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 43 sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 76 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni e le parole: 71 milioni con le seguenti: 21 milioni
1. 2099. Nardi, Quaranta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 49 inserire il seguente:
  49-bis. Al fine di assicurare la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, attraverso l'erogazione del pubblico servizio di collegamento marittimo veloce diretto tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

  Conseguentemente al comma 40, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: è autorizzata la spesa di 308 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1179. D'Uva, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  49-bis. Allo scopo di consentire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa complessiva di euro venti milioni a favore delle Ferrovie del Sud Est srl, con il ricorso, fino a concorrenza, delle somme non utilizzate e disponibili sul capitolo 7430, per l'anno 2013, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex articolo 16, comma 4 della legge n. 134 del 2012.
1. 3156. Leone.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello Stretto e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il termine perentorio del 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate, sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  49-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di cui al precedente comma.

  Conseguentemente al comma 178 le parole: 100 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 99.800.000.
1. 3170. Garofalo, Bosco, Minardo.

  Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
  49-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
   al comma 178 le parole: « 100 milioni», sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni»;
   al comma 285 le parole: «700 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «690 milioni» e le parole: « 1.410 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 1.400».
1. 3172. Garofalo, Bosco.

  Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
  49-bis. È data piena attuazione all'assegnazione di 8 milioni di euro per la «SS172 dei Trulli 1 stralcio funzionale» disposta per l'anno 2014 con la delibera Cipe 97/2013.

  Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, settore 11 punto 1.2, articolo 1, comma 208, Legge di stabilità n. 228 del 2012. Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione (1.2-cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:
   2014:
   CP: -8.000;
   CS: -8.000.
1. 2101. Pannarale, Nardi, Quaranta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. Le risorse di cui all'articolo 18, comma 2, punto 5), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stanziate per il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, sono assegnate nella misura del 50 per cento alla regione Piemonte.
1. 972. Bonomo, Benamati, Biondelli, Bobba, Boccuzzi, Bonifazi, Borghi, Bragantini, D'ottavio, Fregolent, Mattiello, Patriarca, Piccoli Nardelli, Giorgis.

COMMA 50

  Il comma 50 è sostituito dai seguenti:
  50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile. Al relativo riparto tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con decreto del Ministro dei trasporti, emanato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro il 31 maggio 2014 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi impegni e pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
  50-bis. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50 si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50-ter e 50-quater.
  50-ter. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), dei testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  50-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 708. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Sostituire il comma 50 con i seguenti:
  50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dal maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
  50-bis. Entro il 31 marzo 2014 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e delle aree a domanda debole, della velocità commerciale, dell'economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.
  50-ter. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota, gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.
  50-quater. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è inserito il seguente:
  6-bis. Al fine di consentire la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia del trasporto pubblico locale, di cui al comma 4, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le società e gli enti di trasporto pubblico locale sono tenuti a comunicare i dati relativi ai costi sostenuti, elaborati attraverso il supporto e la collaborazione della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in accordo con l'Agenzia delle Entrate.
1. 3430. La IX Commissione.

  Al comma 50, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;» aggiungere le seguenti: «nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare,»;
   b) dopo le parole: «materiale rotabile su gomma» aggiungere le seguenti: «e di unità navali».
1. 2494. Martella, Mognato.

  Al comma 50, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo le parole: «regionale e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare»;
   2) al primo periodo, dopo le parole: «su gomma» aggiungere le seguenti: «e di vaporetti e ferry-boat».
1. 846. Mognato, Martella, Murer, Zoggia.

  Al comma 50, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni e le parole: all'acquisto di materiale rotabile su gomma con le parole: a contributi per operazione di leasing destinate al rinnovo dei parchi autobus,;
   aggiungere, infine, il seguente periodo: Le regioni interessate, al fine di contribuire al rinnovo del materiale rotabile anche automobilistico nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, sono autorizzate, previa delibera CIPE, ad utilizzare le risorse ad esse rispettivamente assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1. 475. Giulietti, Brandolin.

  Al comma 50 sostituire le parole: è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 con le seguenti: è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e le parole: di 200 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 230 milioni.
1. 1633. Nicola Bianchi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 50, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro e: 200 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 151. Polverini.

  Al comma 50, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
1. 2583. Caparini.

  Al comma 50, dopo le parole: per l'anno 2014 inserire le seguenti: e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, come segue:
   
2015: – 50.000;
   2016: – 50.000.
1. 2585. Caparini.

  Al comma 50, sostituire le parole: del maggiore carico medio per servizio effettuato con le seguenti: della vetustà dei mezzi, nonché della classe di inquinamento.
1. 1126. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 50, ultimo periodo, dopo le parole: i relativi aggiungere le seguenti: impegni e.
1. 2080. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Al comma 50, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 20.000;
   2015: – 20.000;
   2016: – 20.000.
1. 2572. Caparini.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile su gomma è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il retrofit e per il revamping del materiale rotabile su gomma la cui dotazione è di 30 milioni di euro per ogni annualità a partire dal 2014 fino al 2016. Alla dotazione di tale fondo si provvede mediante rimodulazione dell'allegato 4 di cui al comma 289, «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni». Tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i criteri di erogazioni nonché le modalità di accesso, per le aziende che effettuano trasporto pubblico locale su gomma.

  Conseguentemente, all'allegato 4, voce Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni dalla legge 25 febbraio 1999, n. 40, l'autorizzazione di spesa è così ridotta:
   2014: – 37.381;
   2015: – 37.166;
   2016: – 37.403.

  Conseguentemente dopo il comma 50-bis, aggiungere il seguente:
  50-ter. All'Articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».
1. 1147. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed j).

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 1160. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a), capoverso 5-bis del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, premettere le seguenti parole: Tenuto conto della programmazione regionale in materia di trasporto pubblico locale.
1. 3078. Calabrò.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Per l'anno 2014, in favore del progetto definito «mobilità dolce» e finalizzato al recupero di tratte della rete ferroviaria dismesse è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro.
  Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge è istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo istituzionale con la partecipazione di Rfi, enti locali e associazioni di settore per la individuazione di alcuni progetti sperimentali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2.000.
1. 2953. Famiglietti.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Sostituire il comma 6 dell'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente:
  6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 , non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le riduzioni da applicare a ciascun comune per l'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A decorrere dall'anno 2014, le spese per consumi intermedi di cui al periodo precedente desunte dal SIOPE sono da considerarsi al netto delle spese relative al trasporto pubblico locale. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

  Conseguentemente, al comma 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) dopo le parole: registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 aggiungere le seguenti: al netto della spesa registrata in SIOPE quale spesa destinata al trasporto pubblico locale,;
1. 2155. Fiano, Laforgia, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Cova.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Sostituire il comma 6 dell'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente:
  6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 , non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le riduzioni da applicare a ciascun comune per l'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A decorrere dall'anno 2014, le spese per consumi intermedi di cui al periodo precedente desunte dal SIOPE sono da considerarsi al netto delle spese relative al trasporto pubblico locale. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.
1. 2150. Fiano, Laforgia, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Cova.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «proroga di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di cinque anni»;
   b) al comma 3 le parole: «limite massimo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «limite massimo di cinque anni».
*1. 1324. Bini, De Micheli, Cenni, Fanucci, Fontanelli, Fossati, Manciulli, Parrini, Sani, Velo.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «proroga di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di cinque anni»;
   b) al comma 3 le parole: «limite massimo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «limite massimo di cinque anni».
*1. 2026. Bini.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, V installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
**1. 1251. De Micheli.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, V installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
**1. 3091. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, V installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
**1. 2668. Caparini.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le parole: «Manfredonia».
1. 1108. Meta.

  Dopo il comma 50 sono inseriti i seguenti:
  50-bis. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per il trasporto ferroviario e funicolare urbano, di seguito denominato «Piano». Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al periodo precedente ed ha per oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano, nonché interventi di manutenzione finalizzati al rilancio e la riqualificazione delle medesime reti. Il piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano sul territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a euro 500 milioni di euro l'anno.
  50-ter. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50-quater e 50-quinquies.
  50-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 percento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  50-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 2088. Nardi, Quaranta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 50, sono inseriti i seguenti:
  50-bis. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»
  50-ter. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50-quater e 50-quinquies.
  50-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 percento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  50-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 2083. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  50-ter. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50-quater e 50-quinquies.
  50-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 percento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  50-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 700. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  50-ter. Agli oneri derivanti dal comma 50-bis si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 50-quater.
  50-quater. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 698. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  50-ter. Agli oneri derivanti dal comma 50-bis si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 50-quater.
  50-quater. A valere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate».
1. 695. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 40 milioni di euro per l'anno 2014, di 110 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 21 a 23.
1. 705. Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25km/h. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h».
1. 1267. Bergamini.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 201 è aggiunto il seguente:
  «Art. 201-bis. – Tariffa per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale. – 1. Le Città metropolitane, i Comuni, le Unioni di Comuni o le altre forme di aggregazione fra essi o con altri Enti locali ammesse dalla legge hanno la facoltà di istituire una tariffa per l'ingresso con mezzi di trasporto privati in determinate aree del loro territorio, anche coincidenti col territorio stesso, nel rispetto dei principi di seguito stabiliti.
  2. La tariffa è applicata per ciascun ingresso nell'area o su base giornaliera. Il suo importo non può eccedere il doppio dell'importo medio delle tariffe giornaliere applicate nell'anno solare in corso per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto disponibili per attraversare quell'area.
  3. La tariffa può essere istituita se per l'accesso nell'area sono disponibili mezzi di trasporto pubblico alternativi, che rispondano a requisiti minimi definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure se le opere da finanziare con la tariffa siano state avviate per la conclusione entro i due anni successivi.
  4. I proventi della tariffa sono contabilizzati dall'Ente percettore in fondi segregati e destinati inderogabilmente al finanziamento di nuovi servizi o nuove opere per il trasporto pubblico nell'area interessata dalla tariffa stessa, con priorità alla realizzazione delle linee metropolitane, o per l'eccedenza ad opere di efficientamento e di sicurezza della viabilità veicolare, inclusi i percorsi ciclabili.
  5. La tariffa può essere istituita anche congiuntamente da più di uno dei soggetti individuati nel comma 1, in un'area comprendente i territori di loro competenza, mediante accordo che individua quello fra loro incaricato della riscossione e le modalità e le quote per ripartire i proventi e utilizzarli per le opere di cui al comma 4.».
1. 2418. Vitelli, Librandi, Galgano.

COMMA 51

  Sopprimere il comma 51.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 53; sopprimere il comma 57; sopprimere il comma 65; sopprimere il comma 166; sopprimere il comma 173; sopprimere il comma 177; sopprimere il comma 183; sopprimere il comma 186; sopprimere il comma 193; sopprimere il comma 194; sopprimere il comma 195; sopprimere il comma 213; sopprimere il comma 214; sopprimere il comma 219; sopprimere il comma 248.
1. 1507. Villarosa, Castelli, Caso, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'incà, Currò.

  Sopprimere il comma 51.
1. 582. Corsaro.

  Al comma 51, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi sostituire le parole: da revocare con le seguenti: da cui trarre temporaneamente le risorse, riprogrammandone la distribuzione;
   2) al secondo periodo, dopo le parole: Le risorse rivenienti dalle sostituire la parola: revoche con le seguenti: rimodulazioni e sopprimere le parole: con priorità per la metrotramvia di Padova.
1. 533. Cimbro, Casati, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi.

  Al comma 51, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi sostituire le parole: da revocare con le seguenti: da cui trarre temporaneamente le risorse, riprogrammandone la distribuzione;
   2) al secondo periodo, dopo le parole: Le risorse rivenienti dalle sostituire la parola: revoche con: rimodulazioni.
1. 1021. Cimbro, Casati, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi, Pollastrini, Fiano, Quartapelle Procopio.

  Al comma 51 apportare le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, sostituire le parole: da revocare con le seguenti: dai cui trarre temporaneamente le risorse, riprogrammandone la distribuzione;
   2) secondo periodo, sostituire le parole: dalle revoche con le seguenti: dalle rimodulazioni.
1. 3431. La IX Commissione.

  Al comma 51, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione di entrambi lotti della metropolitana M4 di Milano, Linate-Lorenteggio, funzionali all'evento Expo 2015.
1. 2715. Grimoldi.

  Al comma 51, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione del sistema tramviario di Verona.
1. 2726. Matteo Bragantini.

  Al comma 51, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione della metropolitana di Torino.
1. 2751. Allasia.

  Al comma 51, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: con priorità per la metrotramvia di Padova.
1. 1175. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Catalano.

  Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia inserire le seguenti: di Milano-Limbiate e.
* 1. 3432. La IX Commissione.

  Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia inserire le seguenti: di Milano-Limbiate e.
* 1. 1018. Cimbro, Casati, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi, Pollastrini, Fiano, Quartapelle Procopio.

  Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia inserire le seguenti: di Milano-Limbiate e.
* 1. 536. Cimbro, Casati, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi.

  Al comma 51, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di Venezia.
** 1. 3433. La IX Commissione.

  Al comma 51, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di Venezia.
** 1. 849. Mognato, Martella, Murer, Zoggia.

  Al comma 51, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il sistema tranviario su gomma di Venezia.
* 1. 1728. Fauttilli.

  Al comma 51, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il sistema tranviario su gomma di Venezia.
* 1. 2492. Martella, Mognato.

  Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
  51-bis. Allo scopo di consentire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa complessiva pari a 20 milioni di euro, a favore delle Ferrovie del Sud Est srl, con il ricorso, fino a concorrenza, delle somme non utilizzate e disponibili nel capitolo 7430, per l'anno 2013, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ex articolo 16, comma 4 della legge 134/2012.
1. 1673. Palese.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:
  51-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è ripartita tra le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sulla base dei costi standard.
  51-ter Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2014 sono stabiliti i criteri di determinazione dei costi standard tenendo conto, in particolare, della velocità commerciale, dei fattori di complessità delle aree metropolitane, delle caratteristiche della domanda e dei livelli tariffari applicati, degli investimenti, degli adeguamenti inibitivi nonché della destinazione in fase di prima applicazione degli eventuali risparmi ottenuti ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore.
  51-quater Al fine di assicurare la necessaria progressività e gradualità nell'introduzione del dei costi standard in fase di prima applicazione la quota di cui al comma 51-bis, da stabilirsi con il decreto di cui al comma precedente, dovrà raggiungere il 10 per cento delle risorse stanziate sul Fondo entro il 2018, i cui valori annui di incremento non possono essere inferiori a 2 punti percentuali. Per gli anni successivi tale quota viene determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 442. Brandolin, Giulietti.

  Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
  51-bis. Entro il 31 marzo 2014 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. I costi standard sono definiti per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, tenendo conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e a domanda debole, della velocità commerciale, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.
  51-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente di tutte le risorse statali destinate a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.
1. 856. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
  51-bis.1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dopo le parole: «sui carri ferroviari» aggiungere le seguenti: «sulle navi della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
  2. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, dopo le parole: «sui carri ferroviari» aggiungere le seguenti: «sulle navi della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
1. 402. Crivellari, Carra, Martelli.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:
  51-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «riferimento alle autostrade del mare» aggiungere le seguenti: «e alla modalità di trasporto fluviomarittimo».
  51-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2:
    1) alla lettera b), dopo le parole: «il trasporto via mare» sono inserite le seguenti: «o fluviomarittimo»;
    2) alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare», sono inserite le seguenti: «fiume-mare,»;
   b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: «della modalità marittima» aggiungere le seguenti: «e fluviomarittima»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 7, è aggiungere il seguente:
  «7-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al venditore che spedisca la merce con la modalità fiume-mare è riconosciuto un contributo del 20 per cento sul maggior costo sostenuto rispetto alla modalità di trasporto su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di erogazione del contributo.»
1. 552. Crivellari, Carra.

  Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
  51-bis. Al fine di concorrere alla messa in sicurezza del sistema stradale di interesse locale, all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. dopo il comma 12-quater, è aggiunto il seguente:
  «12-quinquies. Gli Enti di cui al comma 12-bis possono avviare contratti sperimentali con oggetto la verifica della funzionalità, sulle strade di propria competenza, dell'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni, nei limiti prescritti dal precedente comma 6-bis. I contratti potranno avere durata massima di mesi 12 ed essere avviati a condizione di saldo positivo per gli enti appaltanti, ovvero senza oneri a fine contratto per gli enti stessi. I contratti possono essere sottoscritti esclusivamente con Società iscritte all'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/1997 a tutela degli Enti appaltanti. Ciascun Ente appaltante trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'Interno, entro il 150o giorno dal termine del contratto sperimentale, una relazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza e i risultati operativi della sperimentazione, evidenziando in particolare i risultati sulla incidentalità nei tratti sperimentali e l'impatto organizzativo sull'Ente del servizio appaltato».
1. 2875. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:
  51-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «riferimento alle autostrade del mare» sono inserite le seguenti: «e alla modalità di trasporto fluviomarittimo».
  51-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2:
    1) alla lettera b), dopo le parole: «il trasporto via mare» sono inserite le seguenti: «o fluviomarittimo»;
    2) alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare», sono inserite le seguenti: «fiume-mare,»;
   b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: «della modalità marittima» sono inserite le seguenti: «e fluviomarittima»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al venditore che spedisca la merce con la modalità fiume-mare è riconosciuto un contributo del 20 per cento sul maggior costo sostenuto rispetto alla modalità di trasporto su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di erogazione del contributo.»
1. 3434. La IX Commissione.

  Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
  51-bis. Al comma 1 dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «un veicolo» inserire le parole: «, o natante elettrico adibito alla navigazione in acque interne e nelle aree lagunari,».
1. 2404. Martella, Mognato.

COMMA 52

  Il comma 52 è sostituito dal seguente:
  «52. Per l'anno 2014 la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. è incrementata di 330 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile».
1. 706. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le parole: 222 milioni.
1. 2589. Caparini.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti parole: 130 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  «68-bis. Al fine di consentire la bonifica dall'amianto dell'Industria “Isochimica Spa” di Pianodarne-Avellino, dichiarata industria insalubre di 1 classe, e il completo risanamento del territorio interessato, sono stanziati 2 milioni di euro per Fanno 2014».
1. 2701. Giancarlo Giordano, Zan, Boccadutri, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 130 milioni.

  Conseguentemente al comma 70, secondo periodo, dopo le parole: A tal fine, aggiungere le seguenti parole: sono stanziati 130 milioni di euro per il 2014, nonché.
1. 2654. Piras, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 130 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  «67-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo speciale per il risanamento idrogeologico da ripartire tra le Regioni tramite accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2014. per il finanziamento di piani regionali straordinari di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine. Gli interventi dovranno riguardare l'attuazione del Servizio Idrico Integrato: programmi di intervento a sostegno del servizio di depurazione; attivazione, implementazione ed adeguamento dei depuratori nei sistemi idrici regionali. Per dette finalità si provvede all'approvazione di un documento tecnico-programmatico relativo ai servizi di depurazione regionale quale utile strumento per la successiva fase di programmazione degli interventi nel settore della depurazione, al fine di individuare le forme di cofinanziamento pubblico alle previste attività dei Piani d'Ambito delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale. Gli interventi sugli impianti di depurazione devono essere individuati tra quelli non immediatamente finanziati e cantierabili nel prossimo biennio a cura del piano degli investimenti da realizzarsi, ove presenti, dai Gestori del Servizio idrico integrato, in esecuzione delle convenzioni di gestione sottoscritte. Le risorse assegnate dovranno prevedere un cofinanziamento da parte delle Regioni nella misura minima del 30 per cento.
1. 2620. Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 180 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  «131-bis. Al fine di avviare un piano per la realizzazione di interventi anche strutturali di alloggiamento a favore di persone senza fissa dimora o che hanno temporaneamente perso la propria abitazione, sono stanziati 150 milioni per l'anno 2014. Le risorse non utilizzate nell'anno sono rese disponibili anche per il 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, individua i comuni dove sono più presenti i suddetti soggetti, e in collaborazione con i medesimi comuni, e con gli enti non profit e le associazioni di volontariato già presenti sul territorio, programmano gli interventi a favore dei medesimi soggetti che comprenda servizi di accoglienza di primo livello, a bassa soglia di accesso, e servizi alloggiativi di secondo livello, capaci di dare risposte che possano trasformarsi in interventi stabili e duraturi nel tempo. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e gli enti locali, sono tenuti ad avviare una ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico sfitto, con particolare attenzione agli edifici non utilizzati del demanio militare, verificandone le condizioni e la possibilità di destinarlo all'accoglienza delle persone senza fissa dimora e al sostegno dell'emergenza abitativa, promuovendo a tal fine appositi accordi con le Regioni e gli Enti locali».
1. 2659. Piazzoni, Marcon, Melilla, Aiello, Boccadutri, Nicchi.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
  221-bis. Al fine di favorire gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori della regione Marche colpiti dai recenti eventi meteorologici del 26 e 27 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2014. Nei medesimi territori è altresì sospeso di dodici mesi il pagamento dell'Imposta municipale propria, dovuta sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7, D/8, D/10, C/2.
1. 2735. Ricciatti.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 280 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
  221-bis. Al fine di favorire gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori della regione Marche colpiti dai recenti eventi meteorologici del 26 e 27 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2014. Nei medesimi territori è altresì sospeso di sei mesi il pagamento dell'Imposta municipale propria, dovuta sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7, D/8, D/10, C/2.
1. 2732. Ricciatti.

  Al comma 52, le parole: 330 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 325 milioni di euro.

  Conseguentemente: dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
  «185-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione elettrica da impianti eolici e idroelettrici di potenza non superiore a 200 KW».
1. 2547. Zan, Franco Bordo, Marcon, Pellegrino, Boccadutri, Melilla, Zaratti, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 328 milioni.

  Conseguentemente.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
  «86-bis. Nell'ottica di sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, e incentivare i soggetti che si fanno promotori di iniziative tecnologiche innovative nel campo ambientale e turistico, al fine di poter divulgare e trasmettere le peculiarità dei territori con modalità interattive, non più statiche o cartacee, sono concessi contributi in favore dei progetti con caratteristiche di interattività, fruibilità e riproducibilità, in grado di accelerare l'utilizzo delle tecnologie e delle tecniche più avanzate di divulgazione, con particolare riferimento alla conoscenza e la divulgazione naturalistica (botanica e zoologica) e storico-artistica collegata al patrimonio culturale amministrato dagli Enti Locali. Con decreto dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente, sentito il Ministero per i Beni e le attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti criteri e modalità per la concessione dei suddetti contributi, dando priorità a tutti quei progetti che a partire dai dati già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni sviluppino nuove banche dati per la promozione e la divulgazione del settore ambientale e turistico attraverso l'impiego di tecnologie di terza generazione sulle maggiori piattaforme tecnologiche presenti oggi sul mercato. Con il suddetto decreto interministeriale, sono altresì individuate le opportune procedure semplificate e informatizzate per garantire idonea pubblicità per l'accesso ai contributi di cui al presente comma.
  Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati 2 milioni di euro per il 2014.
1. 2630. Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 328 milioni.

  Conseguentemente.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  «68-bis. Al fine di garantire un efficace controllo sanitario nelle aree a maggior rischio ambientale, con particolare riferimento alla «terra dei fuochi» in Campania, sono stanziati per il 2014. 2 milioni di euro per l'attività di monitoraggio e sorveglianza sanitaria e l'implementazione dei servizi territoriali di oncologia. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».
1. 2739. Scotto, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano.

  Al comma 52, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: da destinare prioritariamente alle strutture societarie risultanti dall'aggregazione delle imprese di autotrasporto, al fine di favorire progetti miranti alla razionalizzazione del trasporto su gomma.
1. 1140. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 52, primo periodo aggiungerete in fine le seguenti parole: di cui 30 milioni di euro da destinare ad incentivi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus, per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare.
1. 1166. Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazione: riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci; deduzione forfetaria per spese non documentate.
1. 2632. Caparini.

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
   211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5.5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
   Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Per la realizzazione del progetto “logistica digitale” per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014».
   52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

  Conseguentemente, ridurre l'importo di 5,5 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e il 2016 dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A.
*1. 1051. Capodicasa, Amoddio, Iacono.

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
   211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5.5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
   Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Per la realizzazione del progetto “logistica digitale” per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014».
   52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

  Conseguentemente, ridurre l'importo di 5,5 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e il 2016 dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A.
*1. 3213. Leone, Misuraca, Saltamartini.

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
   211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5.5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Per la realizzazione del progetto “logistica digitale” per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014.
   52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 , n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito 1’ IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2014: – 5,500;
   2015: – 3,000;
   2016: – 3,000;
*1. 2476. Andrea Romano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Zanetti, Catania, Sottanelli.

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
   211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5.5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Per la realizzazione del progetto “logistica digitale” per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014.
   52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito 1’ IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2014: – 5,500;
   2015: – 3,000;
   2016: – 3,000;
*1. 1259. Guerra, Fabbri.

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza, obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PIN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 4.000;
   2015: – 3,000;
   2016: – 3,000;
1. 2788. Marchetti, Giulietti.

  Dopo il comma 52 inserire i seguenti:
  52-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  55-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.
1. 1660. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Dopo il comma 52, inserire il seguente:
  51-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 115, comma 2, lettera b), sostituire le parole: sessantotto anni con le seguenti: settanta anni.
1. 2592. Caparini.

  Dopo il comma 52, inserire il seguente:
  «52-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese» è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro».

  Conseguentemente, al comma 256 sostituire le parole: 500 milioni di euro annui, con le seguenti: 500 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e 550 milioni di euro per l'anno 2016».
1. 2113. Bobba, Borghi.

  Dopo il comma 52, inserire il seguente:
  52-bis. Per realizzare la continuità territoriale per la Sardegna, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, nei servizi di trasporto marittimo tra la regione Sardegna e il continente, al fine di promuovere l'interconnessione con la rete primaria nazionale e centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e il collegamento via mare tra i terminali ferroviari inclusi nel Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) o in altre rotte marittime di cabotaggio individuate con le modalità previste dall'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 27, è istituito un apposito fondo di 87 milioni di Euro per l'anno 2014.
  Le disposizioni del presente comma sono finalizzate, in particolare, ad assicurare un servizio di trasporto via mare dei passeggeri, con o senza veicoli al seguito, delle merci, caricate su veicoli commerciali, container o carri ferroviari, efficace, efficiente, sicuro, sostenibile ed economicamente accessibile al fine di ridurre lo svantaggio strutturale dovuto all'insularità della regione Sardegna e di favorire condizioni essenziali per conseguire una crescita sostenibile, una migliore qualità della vita e la coesione economica, sociale e territoriale.
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Presidente della regione Sardegna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
   a) gli oneri di servizio pubblico da imporre sulle rotte marittime di cabotaggio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, e della decisione n. 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, e dei criteri di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 111/2007 del 9 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2008, sui criteri per la fissazione delle tariffe, sulle condizioni minime di qualità, sullo schema di bando di gara e sui diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di oneri di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori europei;
   b) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra i porti della Sardegna e i porti nazionali, qualora nessun armatore abbia istituito servizi con assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblico.

  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione Sardegna, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indice una Conferenza di servizi con la partecipazione della regione, delle amministrazioni pubbliche e delle società di armatori interessate.
  Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto intermodale di cabotaggio tra i porti della regione Sardegna e quelli nazionali è comunicata all'Unione europea.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente: Al Comma 166, le parole: 220 milioni sono sostituite dalle parole: 133 milioni.
1. 3205. Di Gioia, Cani, Marrocu, Mura, Pes, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Scanu.

COMMA 53

  Sopprimere il comma 53.
1. 1172. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Catalano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
  53-bis. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali, trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati.
  53-ter. I gestori aeroportuali comunicano all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 53-bis, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.
1. 513. Saltamartini, Misuraca, Leone.

  Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
  53-bis. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n.134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.
  53-ter. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
  53-quater. Alle minori entrate derivanti dai commi 53-bis e 53-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
1. 3179. Saltamartini, Misuraca, Leone.

  Dopo il comma 53 inserire i seguenti:
53-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7, secondo periodo, è soppresso.
  53-ter. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5, secondo periodo, è soppresso.
  53-quater. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso.
1. 3166. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 53 inserire il seguente:
  53-bis. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: «si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la» sopprimere le parole: «metà della». Inoltre, al comma 5, dopo le parole: «è determinata applicando la» sopprimere le parole: «metà della».

  Conseguentemente alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014.2015 e 2016.
1. 3163. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

COMMA 54

  Al comma 54, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 56 aggiungere il seguente:
  56-bis. Per i dati derivanti dalle funzioni di cui al comma 56, dovrà essere utilizzato un formato dati di tipo aperto così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni. In linea con la strategia nazionale di Open Government e Open Data perseguita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le informazioni verranno pubblicate (e periodicamente aggiornate) in forma di dataset «grezzo» e rielaborabile e visualizzabili tramite strumenti interattivi navigabili.
1. 1151. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  All'articolo 1, comma 54, lettera b), punto 1, apportare le seguenti modifiche:
   al capoverso, lettera f), punto 27, sopprimere le parole: ,con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
   al capoverso 4, lettera f), punto 4, dopo le parole: a livello nazionale inserire le seguenti: in via diretta o mediata attraverso le proprie strutture o articolazioni territoriali;
   sopprimere il capoverso lettera f), punto 6.
1. 102. Ferro.

  Al comma 54, lettera b), sopprimere: i punti 3) e 4) e, al punto 6), eliminare le seguenti parole: , nel corso degli ultimi dieci anni.
1. 152. Polverini.

COMMA 56

  Sopprimere il comma 56.
1. 1763. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 56 apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al secondo periodo sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del periodo con le seguenti: «utilizzando le risorse umane già impiegate per tale funzione in base alla legislazione vigente.» Al terzo periodo sostituire le parole: «relative risorse finanziarie» con le seguenti: «le relative risorse finanziarie e umane.
1. 132. Donati, Marco Di Maio.

  Al comma 56, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «la lettera h) è abrogata», sono sostituite dalle seguenti: «le lettere f) ed h) sono abrogate»;
   b) al secondo periodo dopo le parole: «le funzioni relative», aggiungere le seguenti: «al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e»;
   c) al quarto periodo, le parole: «di cura e di gestione degli Albi provinciali» sono soppresse.
*1. 3033. Misuraca.

  Al comma 56, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «la lettera h) è abrogata», sono sostituite dalle seguenti: «le lettere f) ed h) sono abrogate»;
   b) al secondo periodo dopo le parole: «le funzioni relative», aggiungere le seguenti: «al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e»;
   c) al quarto periodo, le parole: «di cura e di gestione degli Albi provinciali» sono soppresse.
*1. 591. Corsaro.

  Al comma 56, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «la lettera h) è abrogata», sono sostituite dalle seguenti: «le lettere f) ed h) sono abrogate»;
   b) al secondo periodo dopo le parole: «le funzioni relative», aggiungere le seguenti: «al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e»;
   c) al quarto periodo, le parole: «di cura e di gestione degli Albi provinciali» sono soppresse.
*1. 1678. Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 56, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «la lettera h) è abrogata», sono sostituite dalle seguenti: «le lettere f) ed h) sono abrogate»;
   b) al secondo periodo dopo le parole: «le funzioni relative», aggiungere le seguenti: «al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e»;
   c) al quarto periodo, le parole: «di cura e di gestione degli Albi provinciali» sono soppresse.
*1. 961. Velo.

  Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:
   56-bis. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del DL 2 marzo 2012 n. 16, il periodo «In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è soppresso.
   56-ter. Sono nulli gli effetti esplicati dal periodo soppresso dal comma 56-bis fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 256. Pagani.

  Dopo il comma 56, inserire il seguente:
   56-bis. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 inserire il seguente:
    2-bis) Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per rimmissione in circolazione.»
1. 2789. Latronico.

  Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:
   56-bis. Al fine di contrastare il fenomeno delle frodi e dell'evasione assicurativa nel settore automobilistico, nelle more dell'attuazione della dematerializzazione dei contrassegni assicurativi di cui all'articolo 31 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2012 n. 27, i Comuni procedono alla rilevazione delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione o per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, secondo le disposizioni di cui agli articoli 193 e 201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, e successive modificazioni. Per garantire la verifica dei relativi accertamenti sulla base delle risultanze della proprietà dei veicoli, i Comuni, per i servizi di lettura ottica dei dati acquisiti, di riscontro dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo, di gestione del precontenzioso e di consolidamento delle posizioni risultanti non in regola, si avvalgono del sistema informativo del pubblico registro automobilistico, al quale sono resi disponibili dalle compagnie di assicurazione i dati di cui al comma 2 dello stesso articolo 31 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, secondo le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 agosto 2013, n. 110. Con protocollo di intesa tra l'ANCI e l'ACI sono definite le procedure e le modalità tecnico-operative del servizio e regolati i relativi rapporti economici, sulla base dei costi vivi dei servizi erogati. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201 comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
1. 882. Covello, Castricone.

  Dopo il comma 56, inserire il seguente:
   56-bis. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.
1. 515. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:
   56-bis. Nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti è istituita una Struttura speciale per lo sviluppo e la promozione dei partenariati pubblico-privati (SPPP), di seguito struttura speciale, operante in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici ovvero con altri uffici delle Regioni e delle Province autonome allo specifico scopo preposti, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, nel campo delle piccole e medie infrastrutture.
  La struttura speciale ha le seguenti competenze operative:
   1. promuove e supporta la costituzione e la formazione delle Centrali di Committenza regionali, delle Stazioni Uniche Appaltanti e delle strutture consortili con riguardo al procurement pubblico in operazioni di PPP;
   2. promuove e supporta accordi con le associazioni rappresentative del settore delle costruzioni e dei servizi per la formazione delle piccole e medie imprese, con riguardo al procurement pubblico in operazioni di PPP;
   3. promuove, in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la costituzione e l'attivazione di fondi rotativi per il supporto e l'avvio di operazioni di PPP monitorandone l'attuazione tramite gli Osservatori regionali dei contratti pubblici;
   4. nelle operazioni di PPP, compie l'istruttoria per presentare i progetti all'approvazione del CIPE, previo parere del NARS, che accedono alla defiscalizzazione in luogo del contributo pubblico, con riguardo alle opere non ricadenti nella Delibera CIPE 18 febbraio 2013 recante «Linee Guida per l'applicazione delle misure previste dall'articolo 18 della Legge n. 183/2011»;
   5. nelle operazioni di PPP, non ricadenti nella competenza del CIPE e del NARS, può prestare assistenza alle stazioni concedenti e alle centrali di committenza per la verifica del riequilibrio del PEF a seguito di variazioni apportate dalla stazione appaltante, nonché da norme legislative e regolamentari, che hanno stabilito nuovi meccanismi tariffari, modificando i presupposti o le condizioni di base del PEF.
   6. promuove e approva le convenzioni pubblico-pubblico, da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con cui un soggetto aggiudicatore può farsi supportare nelle operazioni di PPP, senza delegare le funzioni di stazione concedente/appaltante;
   7. cura la redazione di schemi-tipo delle clausole contrattuali da inserire nei contratti di PPP, sia di carattere finanziario che relative agli indennizzi, risarcimenti o compensazioni per la cessazione del contratto, per cause di forza maggiore o per il riequilibrio del PEF.

  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse necessarie per l'immediata operatività della struttura, individuate tra esperti di provata professionalità operativa nel settore della finanza di progetto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. 390. Schullian.

  Dopo il comma 56 inserire i seguenti commi:
   56-bis. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
   56-ter. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
   56-quater. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.
   56-quinquies. Nelle more della costituzione del Registro Anagrafico Nazionale (RAN), l'Agenzia delle Entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.
   56-sexies. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.

  Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa.
  Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatoli, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge 689/81 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante.
  Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatoti integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi sei medesimi articoli. Gli agenti accertatoli possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
1. 468. Giulietti, Brandolin.

COMMA 57

  Sopprimere il comma 57.
* 1. 1634. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli.

  Sopprimere il comma 57.
* 1. 928. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'incà, Sorial.

  Dopo il comma 57, aggiungere, il seguente:
  57-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma i dell'articolo 25, del decreto-legge i ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, la parola: «2007» è sostituita dalla seguente: «2014» e le parole: «al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel Comune di Manzano.» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A4 nel tratto Venezia-Trieste.».
* 1. 299. Rosato, Blazina, Brandolin, Coppola, Malisani, Zanin.

  Dopo il comma 57, aggiungere, il seguente:
  57-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 25, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, la parola: «2007» è sostituita dalla seguente: «2014» e le parole: «al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A4 nel tratto Venezia-Trieste».
* 1. 3329. La VIII Commissione.

  Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
  57-bis. All'articolo 8-bis, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, le parole: «adibite alla navigazione in alto mare e» sono soppresse.
  57-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 57-bis, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
1. 2029. Bini.

  Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
  57-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.
1. 2031. Bini.

COMMA 58

  Al comma 58 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2014, 1041 milioni di euro per l'anno 2015, 957 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente dopo il comma 58 inserire i seguenti:
  58-bis. Agli oneri derivanti dal comma 58 si provvede altresì secondo quanto stabilito dai successivi commi 58-ter e 58-quater.
  58-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56.82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota dei 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56.82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013), Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5. dei testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5. del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   i) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  58-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 2133. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Al comma 58 sostituire le parole: 20,75 con le seguenti: 50,75.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 248.
1. 1471. Mucci, Vallascas, Crippa, Della Valle, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Prodani.

  Al comma 58 sostituire le parole: 20,75 milioni di euro con le seguenti: 45,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 193 e al comma 167, sostituire la parola: 50 con la seguente: 35.
1. 1120. Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 58 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: è autorizzata la spesa di 30,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 193.
1. 2137. Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 58, aggiungere i seguenti:
  58-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione in via sperimentale nel medesimo anno di incentivi fiscali per l'acquisto di tecnologie e servizi di connessione a Internet con velocità pari o superiore a 30 Megabit per secondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche e le modalità di fruizione degli incentivi, nel rispetto del limite delle risorse del fondo. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il decreto ai sensi dell'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  58-ter. All'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 le parole: «del dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del trentacinque per cento».
  58-quater. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965 dopo le parole: equiparate sono aggiunte le seguenti: ridotta del venticinque per cento.
1. 85. Coppola.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione in via sperimentale nel medesimo anno di incentivi fiscali per l'acquisto di tecnologie e servizi di connessione a Internet con velocità pari o superiore a 30 Megabit per secondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche e le modalità di fruizione degli incentivi, nel rispetto del limite delle risorse del fondo. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il decreto ai sensi dell'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 87. Coppola.

  Dopo il comma 58, inserire il seguente:
  58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
1. 2671. Caparini.

  Dopo il comma 58, inserire il seguente:
  58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
*1. 3100. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 58, inserire il seguente:
  58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
*1. 1301. De Micheli.

  Dopo il comma 58, è aggiunto il seguente:
  58-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte, infine, le seguenti: «, compreso il collegamento ad internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, in quelle aree dove 1 e condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri, o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili».
1. 1203. Bergamini.

  Dopo il comma 58, inserire il seguente:
  58-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2576. Caparini.

  Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche», e il numero: «200» è sostituito con il seguente: «50»;
   b) al comma 2, le parole comprese tra: «individua» e «determinate» sono sostituite con le seguenti: «determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata»;
   c) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche» e il numero: «200» è sostituito con il seguente: «50».
1. 2548. Causi.

COMMA 59

  Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
  59-bis. All'articolo 8-bis, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, sono soppresse le parole: «adibite alla navigazione in alto mare e».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000;
   2015: –10.000;
   2016: –10.000.
1. 1578. Velo, Beni, Cenni, Fanucci, Fontanelli, Fossati, Manciulli, Parrini, Sani.

  Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
  59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –200;
   2015: –200;
   2016: –200.
*1. 3333. La VIII Commissione.

  Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
  59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –200;
   2015: –200;
   2016: –200.
*1. 970. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
  59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –200;
   2015: –200;
   2016: –200.
*1. 1744. Matarrese, Librandi.

  Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
  59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –200;
   2015: –200;
   2016: –200.
*1. 3221. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Morassut, Realacci.

  Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
  59-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito nella legge n. 148 del 2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.
1. 1577. Parrini, Beni, Cenni, Fanucci, Fontanelli, Fossati, Manciulli, Sani, Velo.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «: non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di allestimenti mobili, quali roulottes, campers e case mobili, destinati alla sosta e al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati all'interno delle strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, conformemente alle specifiche disposizioni regionali a tutela del territorio».
  Ai fini fiscali, le installazioni di cui al comma che precede si considerano prive di autonomia funzionale e reddituale, partecipando al valore unitario delle relative aree attrezzate con servizi energia acqua e scarico che può essere incrementato fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quanto già previsto per le altre aree ricettive prive di tale completa dotazione.
1. 3130. Di Gioia.

COMMA 60

  Al comma 60, capoverso 5, sostituire le parole: revocati e con le seguenti: temporaneamente.
* 1. 555. Mauri, Cimbro, Casati, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi.

  Al comma 60, capoverso 5, sostituire le parole: revocati e con la seguente: temporaneamente.
* 1. 1024. Mauri, Cimbro, Casati, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi, Pollastrini, Fiano, Quartapelle Procopio.

  Al comma 60, capoverso 5, sopprimere le parole: ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia. Conseguentemente, al capoverso 5-bis sopprimere le parole: del tavolo Lombardia.

  Conseguentemente, al comma 133 del medesimo articolo 1, al secondo periodo, le parole: 250 milioni sono sostituite dalle parole: 122 milioni.
1. 583. Corsaro.

  Al comma 60, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora il progetto definitivo delle opere non sia stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 1. 556. Casati, Cimbro, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi.

  Al comma 60, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora il progetto definitivo delle opere non sia stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 1. 1026. Casati, Cimbro, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi, Pollastrini, Fiano, Quartapelle Procopio.

  Al comma 60 capoverso 5-bis sostituire le parole: confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato «Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015» e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento con le seguenti: sono destinate prioritariamente alla realizzazione dell'interramento dell'arteria stradale Rho-Monza, al finanziamento del sistema di trasporto pubblico locale e, per la parte eccedente, confluiscono sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, nonché sulle risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012.
* 1. 3335. La VIII Commissione.

  Al comma 60 capoverso 5-bis sostituire le parole: confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato «Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015» e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento con le seguenti: sono destinate prioritariamente alla realizzazione dell'interramento dell'arteria stradale Rho-Monza, al finanziamento del sistema di trasporto pubblico locale e, per la parte eccedente, confluiscono sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, nonché sulle risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012.
* 1. 1637. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 60, capoverso 5-bis, aggiungere, infine, le seguenti parole: con priorità per le opere relative al trasporto pubblico locale.
1. 1216. Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Al comma 60, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce trimestralmente sulla gestione del fondo di cui al comma 5-bis mediante la pubblicazione di apposita relazione sul sito istituzionale.
1. 1214. Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Al comma 60, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 «Misure urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio» è aggiunto il seguente comma 8-bis:
  8-bis. Per l'anno 2014 è attribuito a Regione Lombardia un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese in conto capitale per la realizzazione di EXPO 2015. Il contributo di cui al periodo precedente non è computato ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» e per i minori interessi attivi derivanti, pari a 850.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 1909. Guidesi.

  Al comma 60, è infine aggiunto il seguente comma:
  60-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 «Misure urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio» è aggiunto il seguente comma 8-bis:
  8-bis. Per l'anno 2014 è attribuito a Regione Lombardia un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese in conto capitale per la realizzazione di EXPO 2015. Il contributo di cui al periodo precedente non è computato ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2014.
1. 1996. Guidesi.

  Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
  60-bis. In via straordinaria e per la realizzazione di quanto previsto dal Master Plan di Agenda Italia 2015, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro da destinare al Servizio Civile Nazionale come quota di co-finanziamento del Bando Straordinario per Expo 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2014: -1.500.
1. 86. Misiani.

  Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:
  60-bis. Al fine di promuovere e sostenere la cultura italiana e lo spettacolo dal vivo in occasione dell'Esposizione Universale prevista per il 2015 a Milano è autorizzata la spesa di 500 mila euro per gli anni 2014 e 2015 per l'attivazione di apposite e straordinarie stagioni teatrali e concertistiche nel periodo dell'Esposizione aggiuntive a quelle ordinarie e con specifica programmazione che preveda caratteri di internazionalità da parte delle istituzioni culturali pubbliche e private della città di Milano e dei Comuni dell'area circostante l'Esposizione.
  60-ter. Al fine di promuovere la presenza di artisti giovani ed emergenti in campo teatrale, musicale e delle arti visive, provenienti dalle varie regioni d'Italia, all'interno del padiglione Italia dell'Esposizione Universale prevista per il 2015 a Milano è autorizzata la spesa e di 500 mila euro per gli anni 2014 e 2015 con contributi dedicati cui accedere secondo apposito bando da definire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  60-quater. A sostegno del Forum UNESCO programmato per il 2015 in occasione dell'Esposizione Universale, presso la Villa Reale di Monza, analogamente a quanto previsto all'articolo 3-bis della legge n. 112 del 2013 è autorizzata una spesa di 500 mila euro per l'anno 2014.
  60-quinques. All'onere derivante dall'attuazione del comma 60-bis, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e ulteriori 500 mila euro per il solo anno 2014 si provvede mediante.
  60-sexies. I contributi ottenuti a norma del comma 60-bis e 60-ter saranno assegnati in forma vincolata al Comune di Milano, Assessorato alla Cultura, che li assegnerà, previa valutazione di una commissione tecnica da lui presediuta e formata da un delegato della Conferenza Stato-Regioni e da un rappresentante del Ministero dei Beni e delle attività Culturali.

  Conseguentemente,
  All'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 619. Coscia, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa, Zoggia.

COMMA 61

  Sopprimere i commi 61 e 62.
1. 1434. Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Brescia, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. È abrogato il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla, spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip SpA fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 2209. Buonanno, Borghesi.

  Dopo il comma 61, l'aggiungere il seguente:
  61-bis. Al fine di accelerare gli interventi di adeguamento e di messa in sicurezza e di bonifica da amianto degli edifici scolastici, le risorse ad essi finalizzati non sono sottoposti al rispetto del vincolo del patto di stabilità limitatamente alle spese sostenute per i relativi interventi, nel limite di 800 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, al comma 525, tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese; Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione Tecnologica, lotta alla contraffazione tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244/2007 articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   C.P: –800.000;
   C.S: –800.000.
  2015:
   C.P: –800.000;
   C.S: –800.000.
  2016:
   C.P: –800.000;
   C.S: –800.000.
1. 2571. Di Salvo, Giancarlo Giordano, Marcon, Zan, Boccadutri, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Piazzoni, Fratoianni, Costantino, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.
1. 2079. Petitti, Montroni, Senaldi, Martella, Galperti, Bini.

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. Per la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
1. 2220. Grimoldi, Borghesi, Buonanno.

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. Per il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio (Co) è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
1. 2217. Molteni, Borghesi, Buonanno.

COMMA 62

  Sostituire il comma 62 con il seguente:

  62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali».
*1. 1385. Centemero, Palese.

  Sostituire il comma 62 con il seguente:

  62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali».
*1. 2981. Antimo Cesaro, Librandi.

  Al comma 62, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Una quota dei predetti stanziamenti è destinata alla ristrutturazione della Certosa di Pavia.
1. 3139. Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Buonanno.

  Al comma 62, capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Quota parte dei predetti stanziamenti sono destinati alla ristrutturazione della Certosa di Pavia.
1. 2211. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 62, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

   4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, una quota parte delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, è destinata alle seguenti Istituzioni: Civico Museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Fondazione Nuto Revelli onlus, Istituto e Museo Alcide Cervi, Memoriale della deportazione a Borgo San Dalmazzo, Museo storico della Liberazione di Roma di via Tasso, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sannt'Anna di Stazzema.
1. 630. Ghizzoni, Rosato, Gribaudo, Incerti, Coscia, Verini, De Maria, Lenzi, Mariani.

  Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:

   62-bis. In attuazione di quanto previsto al comma 62, quota parte delle risorse aggiuntive di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è finalizzata alla riconversione e valorizzazione delle sedi non utilizzate dal Ministero della difesa, con particolare riferimento alle ex caserme dismesse oggetto di accordo interistituzionale fra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, indirizzata a nuove sedi per gli Archivi di Stato. Allo scopo di tutelare lo studio e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e politico del nostro Paese, l'assegnazione della suddetta quota è volta ad agevolare una riqualificazione funzionale delle predette sedi in favore degli Archivi di Stato, con particolare riguardo agli Archivi destinatari di rilevanti versamenti documentali anticipati.
1. 2345. Manzi, Bolognesi.

COMMA 63

  Al comma 63, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le disponibilità finanziarie di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata. A tal fine, la medesima autorizzazione di spesa nonché l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono incrementate, rispettivamente, per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e per l'importo di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare, in diminuzione, le seguenti variazioni:
   2015: -1.000;
   2016: -1.000.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1 comma 249 è ridotto di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
*1. 3176. Bernardo.

  Al comma 63, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le disponibilità finanziarie di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata. A tal fine, la medesima autorizzazione di spesa nonchè l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono incrementate, rispettivamente, per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e per l'importo di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare, in diminuzione, le seguenti variazioni:
   2015: -1.000;
   2016: -1.000.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1 comma 249 è ridotto di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
*1. 2644. Latronico.

  Al comma 63, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le disponibilità finanziarie dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto. A tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al secondo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 50 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'anno 2014 le maggiori entrare derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al secondo periodo pari 40 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 50 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa di cui al l'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.
*1. 3052. Leone.

  Al comma 63, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le disponibilità finanziarie dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto. A tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al secondo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 50 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'anno 2014 le maggiori entrare derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al secondo periodo pari 40 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 50 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa di cui al l'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.
*1. 3059. Bosco, Misuraca.

  Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
  63-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
  15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16 della presente legge, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, favorire i processi di riconversione industriale ed evitare grave pregiudizio all'operatività e l'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivate dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad iniziative a sostegno dell'occupazione, nonchè al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente i cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5 per cento all'anno della manodopera impiegata. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.
1. 557. Tullo, Oliaro, Garofalo, Zoggia, Marco Meloni, Carocci, Quaranta, Biasotti, Mognato, Basso, Velo, Pastorino.

  Dopo il comma 63, inserire il seguente:
  63-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
  15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonchè dell'articolo 16 della presente legge, versi stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, favorire i processi di riconversione industriale ed evitare grave pregiudizio operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonchè al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5 per cento all'anno della manodopera impiegata. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.
1. 3435. La IX Commissione.

COMMA 64

  Dopo il comma 64, inserire il seguente:
  64-bis. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso. All'onere finanziario recato dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge della legge 6 luglio 2012, n. 96.
1. 1317. Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 64,inserire il seguente:
  64-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:
  23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
  23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1o gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.
  23-ter. L'aggiornamento annuale dei canoni e dei corrispettivi di cui al comma 23 comporta altresì, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'esenzione dai canoni di concessione dei passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA.
  23-quater. Alla compensazione degli oneri di cui ai commi precedenti, l'ANAS SpA provvede a carico dei corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali.

  Conseguentemente (ai fini della copertura dei procedimenti in corso) sostituire il comma 132 con il seguente:
  132. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014.
1. 2998. Matteo Bragantini, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

COMMA 65

  Sopprimere il comma 65.
1. 1639. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 65, con il seguente:
  65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità del servizio della Fiera di Verona e della Fiera di Padova.
1. 2165. Zan, Melilla.

  Al comma 65, dopo le parole: Fiera di Verona sono aggiunte le seguenti: Fiera del Levante di Bari, Fiera di Foggia e Fiera di Padova.
1. 264. Distaso, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 65, inserire il seguente:
  65-bis. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1619. Sberna, Gigli, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di sostenere le attività e lo sviluppo delle fiere minori con marchio internazionale è istituito nel Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo la cui dotazione è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 2082. De Micheli.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di finanziare interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Cagliari è istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di Euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente sopprimere il comma 69.
1. 3062. Di Gioia, Cani, Marrocu, Mura, Pes, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Scanu.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di implementare la disponibilità abitativa, con particolare riferimento alle giovani coppie e alle famiglie numerose monoreddito, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convoca una cabina di regia con la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome e delle Parti sociali con l'obiettivo di tenere una Conferenza nazionale sulla casa entro il 31 marzo 2014. Il Ministro provvede al monitoraggio delle risorse disponibili e delle iniziative poste in essere dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali, anche con particolare riferimento all'housing sociale, al fine di predisporre un Piano nazionale di intervento nell'edilizia pubblica.
1. 154. Polverini.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di promozione dell'incremento dei traffici e, ferme rimanendo le competenze dell'Autorità marittima, svolge funzioni di coordinamento verso tale finalità di tutte le attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto;
   b) in considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti pubblici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono non applicabili alle autorità portuali».
   c) all'articolo 8, comma 3, la lettera «h)» è sostituita dalla seguente: «h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55, 64 e 68, e, con riguardo a tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitabili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale».
   d) all'articolo 10, alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici».
   e) all'articolo 10 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'attività di rappresentanza e difesa delle Autorità portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione è attribuita all'ufficio legale interno delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui l'organigramma delle stesse preveda apposito ufficio dedicato a tale attività».
   f) all'articolo 18-bis dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Fatto salvo, ed in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, a decorrere dal 2014 alle Autorità Portuali i cui porti hanno realizzato un incremento delle tonnellate di merci imbarcate e sbarcate superiore del 10 per cento rispetto all'anno precedente, è attribuito un ulteriore 1 per cento dell'IVA dovuta all'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di quel porto. Ove l'incremento superi il 20 per cento la quota di IVA aggiuntivamente attribuita all'Autorità Portuale è pari al 2 per cento.
1. 3259. Oliaro, Librandi.

  Dopo il comma 65, inserire i seguenti:
  65-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  65-ter. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.
  65-quater. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
  65-quinques. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.
  65-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  65-septies. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere.
1. 1085. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 65, inserire i seguenti:
  65-bis. Il presente comma è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.
  65-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
  65-quater. Ai fini del presente comma si intende per:
   a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per Impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;
   b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso multifunzionale;
   c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio;
   d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato Il nuovo Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

  65-quinques. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente deve presentare al Comune una proposta di intervento continente:
   a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;
   b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;
   c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;
   d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

  65-sexies. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.
  65-septies. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.
  65-octies. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.
  65-nonies. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed Il relative provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.
  65-decies. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.
  65-undecies. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti, l'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cd. Project financing.
  65-undecies. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».
  65-duodecies. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di Impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.
  65-terdecies. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'Intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.
  65-quaterdecies. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:
   a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
   b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

  65-quinterdecies. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fini della valorizzazione in termini sociali; occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.
  65-sedecim. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.
  65-septemdecim. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.
  65-decemocto. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
  65-undeviginti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.
1. 1038. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 65, aggiungere i seguenti:
  65-bis. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del «Made in Italy», della creatività e dello stile italiani, la Fondazione Valore Italia, di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 realizza l'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70 della legge 24 dicembre 2003, n.350 secondo aggiornati criteri di politica economica per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie, anche attraverso attività di ricerca e innovazione in collaborazione con Università e centri di ricerca.
  65-ter. Ferma restando l'opportunità di promuovere la partecipazione degli operatori di mercato all'esecuzione del progetto di cui al comma 1, i commi da 59 a 70 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
  65-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori o neri a carico del bilancio dello stato.
1. 2421. Gentiloni Silveri, Rughetti.

COMMA 66

  Al comma 66 sostituire le parole: 600 milioni con le parole: 695 milioni.

  Conseguentemente, al decreto 13 dicembre 2011 del ministero dello sviluppo economico all'articolo 3 le parole: 100 milioni sono sostituite dalle parole: 5 milioni.
1. 690. Zaccagnini.

  Al comma 66, primo periodo, le parole: di 600 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: di 620 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al settimo periodo, le parole: di 30 milioni di euro per l'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2014;
   al comma 40, sostituire le parole: di 335 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: di 315 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 2849. Zaccagnini.

  Al comma 66, primo periodo, sostituire le parole: 130 milioni di euro con le seguenti: 128 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È istituito nello stato di previsione del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare un apposito fondo con una dotazione di due milioni di euro per la verifica, nel territorio nazionale, di situazioni a rischio idrogeologico, per opere di prevenzione di catastrofi per incuria umana.
1. 2879. Zaccagnini.

  Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
* 1. 3338. La VIII Commissione.

  Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
* 1. 800. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 66 dopo le parole: devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili aggiungere: con esclusiva priorità delle zone colpite negli ultimi 5 anni da eventi di dissesto idrogeologico.
1. 1228. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 66, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 459. Caruso.

  Al comma 66, apportare le seguenti modificazioni:
   a) il terzo periodo è soppresso;
   b) al sesto periodo, dopo le parole «sono monitorati» è aggiunta la parola «anche».
1. 1096. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Meloni, Cani.

  Al comma 66 dopo il quarto periodo inserire il seguente: Fermo restando il permanere dell'interesse degli enti territoriali interessati, sono fatti salvi gli accordi di programma già sottoscritti con le regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico in attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010.
1. 3053. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, sostituire il settimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente:
   al comma 525, alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, proseguimento programma di sviluppo unità navali classe FREMM apportare le seguenti variazioni:

   2014:
    CP: – 470.000;
    CS: – 470.000.
   2015:
    CP: – 450.000;
    CS: – 450,000.
   2016:
    CP:– –400.000;
    CS:– –400.000.
   alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 500.000;
    CS: – 500.000.
   2015:
    CP: – 500.000;
    CS: – 500,000.
   2016:
    CP:– –500.000;
    CS:– –500.000.
1. 2501. Zan, Marcon, Migliore, Melilla, Di Salvo, Zaratti, Boccadutri, Pellegrino, Piazzoni, Duranti, Piras, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire il settimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, dopo il comma 173 inserire il seguente:
    «173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi».
1. 2507. Zan, Marcon, Migliore, Melilla, Di Salvo, Zaratti, Boccadutri, Pellegrino, Piazzoni, Duranti, Piras, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 66, ultimo periodo sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere infine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Ricerca e innovazione.
1. 3349. La VIII Commissione.

  Al comma 66 apportare le seguenti modifiche:
   al settimo periodo, all'ultimo periodo, sostituire le parole: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per 2014;
   secondo periodo, dopo le parole: integrazioni e aggiornamenti inserire il seguente periodo: Una quota parte delle risorse rese disponibili in applicazione del presente comma pari a 7 milioni di euro nel triennio 2014-2016 è destinata al rifinanziamento del progetto IFFI (inventario fenomeni franosi italiani);
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di interventi sul reticolo idrografico, le risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alla delocalizzazione degli immobili siti in aree a rischio e ad interventi sinergici e integrati in aree classificate a rischio R3 e R4 e preferibilmente supportati da processi partecipati. In particolare gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario del corso d'acqua e gli interventi di naturalizzazione dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni con le parole: 514 milioni.
* 1. 3344. La VIII Commissione.

  Al comma 66 apportare le seguenti modifiche:
   al settimo periodo, all'ultimo periodo, sostituire le parole: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per 2014;
   secondo periodo, dopo le parole: integrazioni e aggiornamenti inserire il seguente periodo: Una quota parte delle risorse rese disponibili in applicazione del presente comma pari a 7 milioni di euro nel triennio 2014-2016 è destinata al rifinanziamento del progetto IFFI (inventario fenomeni franosi italiani);
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di interventi sul reticolo idrografico, le risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alla delocalizzazione degli immobili siti in aree a rischio e ad interventi sinergici e integrati in aree classificate a rischio R3 e R4 e preferibilmente supportati da processi partecipati. In particolare gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario del corso d'acqua e gli interventi di naturalizzazione dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni con le parole: 514 milioni.
* 1. 1641. Segoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 66, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 256 sostituire le parole da: per il periodo 2014-2016 fino alla fine del comma con le seguenti: per il 2014 non inferiori a 570 milioni di euro, per il 2015 non inferiori a 650 milioni di euro e per il 2016 non inferiori a 600 milioni di euro.
* 1. 3353. La VIII Commissione.

  Al comma 66, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 256 sostituire le parole da: per il periodo 2014-2016 fino alla fine del comma con le seguenti: per il 2014 non inferiori a 570 milioni di euro, per il 2015 non inferiori a 650 milioni di euro e per il 2016 non inferiori a 600 milioni di euro.
* 1. 795. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere infine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Ricerca e innovazione.
1. 789. Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 139 milioni.

  Conseguentemente:
   Sostituire il comma 132 con il seguente:
    «132. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014».
1. 3060. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014. 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente:
   e, dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
  75-bis. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2014-2016, sono autorizzate spese pari a 4.900 milioni di euro per l'anno 2014, ed a 5.800 milioni di euro annui per l'anno 2015 e per l'anno 2016.
  75-ter. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
  75-quater. I regolamenti di cui al comma 75-ter si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) costituzione di un Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
   b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle,attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 75-ter;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d);

  75-quinquies. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 75-ter è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  75-sexies. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  75-septies. Per gli anni 2014, 2015 e 2016. nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 75-quater sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
  75-octies. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 75-septies. sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
  75-nonies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione.del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  75-decies. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze d. servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

   sono soppressi i commi 76, 77, 85, 86, 357 e 509;
   e, dopo il comma 164, sono aggiunti i seguenti:
  «164-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
  164-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi /.ero, sono stanziate risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito,il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri c le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»

   e, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  «395-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008. n. 133. è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  395-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

  395-quinquies. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
  395-sexies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491 primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione» e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole «ad imposta con aliquota dello 0.05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro,»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  395-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-sexies all'imposta sulle transazioni finanziarie.

  ed, inoltre, al comma 525, alla tabella Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm. apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 585.000;
    CS: – 585.000.
   2015:
    CP: – 578.000;
    CS: – 578,000.
   2016:
    CP:– –326.000;
    CS:– –326.000.

  e, alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 504.000;
    CS: – 504.000.
   2015:
    CP: – 525.000;
    CS: – 525,000.
   2016:
    CP:– –375.000;
    CS:– –375.000.

  e, alla medesima tabella E, Missione infrastrutture pubbliche e logistica, legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 490.000;
    CS: – 490.000.
   2015:
    CP: – 242.000;
    CS: – 242.000.
   2016:
    CP:– –140.000;
    CS:– –140.000.
1. 2261. Airaudo, Migliore, Di Salvo, Placido, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 33 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 69.
1. 2763. Rabino, Librandi.

  Dopo il comma 66 inserire il seguente:
  66-bis. All'articolo 3-ter della legge 225 del 24 febbraio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «di vista finanziario» sono introdotte le seguenti: «a partire dall'annualità 2014»;
   2) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Alla disciplina delle modalità per la corresponsione degli oneri dovuti, relativamente alle annualità 2002-2013, per il pagamento dei canoni di cui al presente articolo si provvede con apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».
* 1. 3375. La VIII Commissione.

  Dopo il comma 66 inserire il seguente:
  66-bis. All'articolo 3-ter della legge 225 del 24 febbraio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «di vista finanziario» sono introdotte le seguenti: «a partire dall'annualità 2014»;
   2) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Alla disciplina delle modalità per la corresponsione degli oneri dovuti, relativamente alle annualità 2002-2013, per il pagamento dei canoni di cui al presente articolo si provvede con apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».
* 1. 878. Bratti, Mariani, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 66 inserire i seguenti:
  66-bis. Al fine di favorire gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e le relative misure di prevenzione e conservazione del suolo, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 200 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  66-ter. Le risorse di cui al comma 66-bis sono ripartite tra le regioni che approvano il piano dettagliato degli interventi, corredato dei rispettivi progetti definitivi ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro un anno dalla data di approvazione del decreto di cui al comma 66-bis.
  66-quater. In aggiunta o in alternativa ai finanziamenti di cui al comma 66-bis, per le medesime finalità le regioni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di trenta anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 3.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  66-quinquies. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 è sostituito dal seguente:
  «6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
* 1. 3368. La VIII Commissione.

  Dopo il comma 66 inserire i seguenti:
  66-bis. Al fine di favorire gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e le relative misure di prevenzione e conservazione del suolo, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 200 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  66-ter. Le risorse di cui al comma 66-bis sono ripartite tra le regioni che approvano il piano dettagliato degli interventi, corredato dei rispettivi progetti definitivi ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro un anno dalla data di approvazione del decreto di cui al comma 66-bis.
  66-quater. In aggiunta o in alternativa ai finanziamenti di cui al comma 66-bis, per le medesime finalità le regioni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di trenta anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 3.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  66-quinquies. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 è sostituito dal seguente:
  «6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
* 1. 891. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 66 inserire i seguenti:
  66-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire fra lo Stato e le regioni gli oneri necessari per il funzionamento, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar metereologici utilizzati dai Centri funzionali a supporto del Sistema di allerta statale e regionale, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  66-ter. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 66-bis relativamente alla quota di cofinanziamento di competenza statale per l'annualità 2014, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
* 1. 3359. La VIII Commissione.

  Dopo il comma 66 inserire i seguenti:
  66-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire fra lo Stato e le regioni gli oneri necessari per il funzionamento, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar metereologici utilizzati dai Centri funzionali a supporto del Sistema di allerta statale e regionale, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  66-ter. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 66-bis relativamente alla quota di cofinanziamento di competenza statale per l'annualità 2014, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
* 1. 874. Bratti, Mariani, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 66, è aggiunto il seguente:
  66-bis. È istituto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare un apposito Fondo per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la manutenzione del territorio da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, con una dotazione per ciascun anno del triennio 2014-2016 di 900 milioni di euro, finalizzato a di finanziare un piano straordinario per la tutela e manutenzione del territorio, del patrimonio naturalistico e per contenere il consumo di suolo. Il piano, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.

  Conseguentemente:
   al comma 525, alla tabella E. Missione Competitività e sviluppo delle imprese. Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe FREMM apportare le seguenti variazioni:

   2014:
    CP: – 400.000;
    CS: – 400.000.
   2015:
    CP: – 400.000;
    CS: – 400,000.
   2016:
    CP:– –400.000;
    CS:– –400.000.

   alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Legge finanziaria n. 244/2007, articolo 2, comma 180. Interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 500.000;
    CS: – 500.000.
   2015:
    CP: – 500.000;
    CS: – 500.000.
   2016:
    CP:– –500.000;
    CS:– –500.000.
1. 2695. Zan, Boccadutri, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Piazzoni.

  Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
  66-bis. Le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma precedente o comunque sostenute in occasione di calamità naturali di particolare rilevanza non sono assoggettate ai vincoli del Patto di stabilità interno.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016;
  dopo il comma 108 aggiungere i seguenti:
   «108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
1. 1123. D'Uva, Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
  66-bis. Al fine di avviare i processo di eliminazione della grave situazione di pericolo per l'incolumità pubblica all'interno dei centri storici, ed avviare, quindi, un processo di prevenzione rischio crolli, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per interventi di messa in sicurezza e di recupero degli immobili che versano in stato di degrado, ovvero sono a rischio di crollo.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2828. Moscatt.

  Dopo il comma 66 inserire il seguente:
  66-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163/2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
1. 3021. Grimoldi, Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
  66-bis. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, è aggiunto il seguente periodo: «I consorzi di bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, sono assimilati alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 1.000;
   2015: – 1.000;
   2016: – 1.000.
1. 977. Bratti, Mariani, Braga.

  Dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
  66-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica degli impianti dei Consorzi di Bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti degli oneri generali del sistema elettrico e, previa acquisizione delle apposite autorizzazioni della Commissione Europea, dall'applicazione dell'imposta nazionale erariale di consumo (accisa) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 1.000;
   2015: – 1.000;
   2016: – 1.000.
1. 987. Bratti, Mariani, Braga.

  Dopo il comma 66, aggiungere il seguente;
  66-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica degli impianti dei Consorzi di Bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti da gli oneri generali del sistema elettrico.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 1.000;
   2015: – 1.000;
   2016: – 1.000.
1. 983. Bratti, Mariani, Braga.

  Dopo il comma 66 si aggiunge il seguente:
  66-bis. Al fine di rendere necessarie per la partecipazione delle Autorità di Bacino ai programmi comunitari di prossima attivazione dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione la richiesta, viene istituito un fondo di rotazione a copertura delle quote di cofinanziamento pari al 40 per cento dell'importo complessivo.
* 1. 2727. Latronico.

  Dopo il comma 66 si aggiunge il seguente:
  66-bis. Al fine di rendere necessarie per la partecipazione delle Autorità di Bacino ai programmi comunitari di prossima attivazione dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione la richiesta, viene istituito un fondo di rotazione a copertura delle quote di cofinanziamento pari al 40 per cento dell'importo complessivo.
* 1. 1081. Misiani.

  Dopo il comma 66 si aggiunge il seguente:
  66-bis. Al fine di rendere necessarie per la partecipazione delle Autorità di Bacino ai programmi comunitari di prossima attivazione dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione la richiesta, viene istituito un fondo di rotazione a copertura delle quote di cofinanziamento pari al 40 per cento dell'importo complessivo.
* 1. 3206. Misuraca, Saltamartini, Leone.

  Al comma 66, inserire in fine il seguente periodo: Ad implementazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al presente comma, è altresì autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai fini dell'attuazione di un Piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio della regione Veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'anno 2010.

  Conseguentemente:
  al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 3073. Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
  66-bis. Al fine di favorire immediati interventi di manutenzione, di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione e prevenzione del rischio da dissesto idrogeologico nei territori di Ginosa, Palagianello, Palagiano, Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto, colpiti da recenti eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, al comma 66, penultimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 29 milioni di euro e le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 48 milioni di euro.
1. 2802. Matarrese, Zanetti, Sottanelli, D'Agostino, Vecchio.

  Al comma 66, inserire in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso del versante del lago di Como percorso dalla SS 36 - del Iago di Como e dello Spluga.
1. 3023. Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, inserire in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso e la pulizia e manutenzione del reticolo idrografico della provincia di Lecco.
1. 3066. Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

COMMA 67

  Sostituire il comma 67 con il seguente:
  67. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario finalizzato ad implementare le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee 1991/271/CEE, 2000/60/CE e 1992/43/CE. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati prioritariamente nelle aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura 2000 e, preferibilmente, con l'ausilio della tecnica della fitodepurazione, anche parziale. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente al comma 52 sostituire le parole: 330 milioni con le parole: 240 milioni.
1. 1645. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 67, sostituire la parola: sentita con la parola: d'intesa.
1. 1849. Busin.

  Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 2509. Zaratti, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani con le seguenti: alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque.
*1. 3380. La VIII Commissione.

  Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani con le seguenti: alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque.
*1. 804. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 67, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: con particolare riguardo alle aree maggiormente urbanizzate del territorio nazionale prospicienti i laghi.
1. 3057. Matteo Bragantini, Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 67, secondo periodo, dopo le parole: individua gli interventi necessari inserire le seguenti: , il responsabile unico.
1. 3086. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 67, dopo il secondo periodo inserire il seguente: A valere sul Fondo di cui al presente comma, un importo pari a un milione di euro per l'anno 2014 è destinato all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro.
1. 3084. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 67 inserire il seguente:
  67-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 66 e 67 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60.
  *1. 3384. La VIII Commissione.

  Dopo il comma 67 inserire il seguente:
  67-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 66 e 67 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60.
  *1. 805. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'esercizio 2014, 50 milioni per l'esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l'esercizio 2016 denominato «Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera» al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le parole: 182 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 201 milioni di euro per il 2015, 221 milioni per il 2016, e 151 milioni a decorrere dall'anno 2016.
1. 2513. Pellegrino, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Zaratti.

  Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
  67-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2014.

  Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani con le seguenti: alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque.
1. 1339. Velo, Beni, Cenni, Fanucci, Fontanelli, Fossati, Manciulli, Parrini, Sani, Mariani.

  Dopo il comma 67, inserire il seguente:
  67-bis. Allo scopo di realizzare il progetto di formazione della regione Campania occorrente alla ricollocazione lavorativa del personale dipendente dai Consorzi di bacino costituiti ai sensi della legge regionale della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle società dagli stessi costituite, è autorizzato, a valere sulla quota di spettanza della medesima regione, l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella misura che sarà definita attraverso l'intesa tra la regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. L'intesa definisce i criteri di utilizzo delle predette risorse, che devono essere idonei a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
1. 584. Taglialatela, Manfredi.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma.
*1. 3351. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma.
*1. 1220. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma.
*1. 3040. Causin, Librandi.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma.
*1. 3168. Di Gioia.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma.
*1. 1699. Fauttilli.

  Dopo il comma 67 inserire il seguente:
  67-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.
1. 3184. Caparini, Guidesi, Borghesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 67 inserire il seguente:
  67-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e la tutela del bilancio idrico e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori della val Camonica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale del supporto dell'ISPRA.
1. 3181. Caparini, Guidesi, Borghesi.

COMMA 68

  Sostituire il comma 68, con il seguente:
  68. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, assicurando priorità agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta «Terra dei Fuochi». Il 10% delle risorse di cui al presente comma sono indirizzate, previo accordo con le regioni e le Province autonome, alla mappatura e all'aggiornamento dei siti oggetto di abbandoni e depositi illeciti di rifiuti. I risultati di tali operazioni sono resi noti al pubblico mediante sistemi informativi territoriali facilmente accessibili via WEB. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il piano prevede, altresì, misure di prevenzione di ulteriori abbandoni e depositi illeciti di rifiuti, anche tramite sistemi di sorveglianza in remoto e la chiusura o il traffico regolamentato delle strade di accesso ai siti interessati dalle anzidette operazioni illecite. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente

  Sopprimere il comma 170 e conseguentemente ancora alla tabella A alla voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.
1. 1647. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Mannino, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 200 milioni e dopo le parole: piano straordinario inserire le seguenti: di interventi sull'emergenza «terra dei fuochi» in Campania e.

  Conseguentemente

  dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
   « 290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 1 70 milioni di euro in ragione annua per gli anni 2014 e 2015, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.»
1. 2517. Zan, Scotto, Marcon, Migliore, Zaratti, Melilla, Boccadutri, Pellegrino, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.
1. 2905. Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 68, primo periodo, dopo le parole: procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 aggiungere le seguenti: nonché per un piano straordinario di bonifica del territorio noto come «Terre dei fuochi» ricompreso nei comuni di Qualiano, Giugliano in Campania, Orta di Atella, Caivano, Acerra, Nola, Marcianise, Succivo, Frattaminore, Frattamaggiore, Mondragone, Castelvolturno e Melito di Napoli delle province di Napoli e Caserta e del Basso Lazio».
1. 155. Polverini.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68-bis. Le risorse finanziarie autorizzate ai sensi dei commi 66, 67 e 68 sono destinate ad interventi distribuiti uniformemente sul territorio nazionale.».
1. 3064. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
   All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge conversione 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti i seguenti comma:
   6-bis. Limitatamente alla misura di cui al comma 1, lettera d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing, l'istanza di accesso al fondo può essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento. Il soggetto pubblico nella stessa istanza dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La durata del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. Il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso. Il soggetto privato si impegna a rispettare del disposizioni di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai comma 6 e 7. Il bando di gara per l'individuazione del soggetto privato deve contenere, a pena di nullità, tali indicazioni e quelle contenute nella circolare di cui al comma 5.

  8. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
1. 565. Caruso.

  Dopo il comma 68 inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi» inserire le seguenti: «che hanno più di 3 dipendenti».
1. 3186. Caparini, Matteo Bragantini, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, al fine di finanziare un piano straordinario di messa in sicurezza dei territori noti come «terra dei fuochi» della regione Campania, e di alcune aree delle province della regione Lazio oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti, interessati nel corso degli anni, di smaltimenti illegali di rifiuti. Il fondo di cui al precedente comma, deve finanziare principalmente attività volte all'individuazione e alla perimetrazione delle aree interessate da sversamenti illegali; alla classificazione e caratterizzazione delle aree agricole contaminate; al monitoraggio ambientale e sanitario al fine di salvaguardare la salute pubblica; alle procedure volte alla completa e rapida bonifica delle aree inquinate.

  Conseguentemente

  Al comma 511, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del venticinque per cento».
1. 2521. Scotto, Marcon, Migliore, Zaratti, Melilla, Zan, Boccadutri, Pellegrino, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano, Pilozzi, Piazzoni, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentite le regioni interessate, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di interventi di miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili, previa stipula di appositi accordi di programma con le regioni maggiormente interessate dallo sforamento diffuso dei limiti emissivi imposti dalle direttive comunitarie. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua gli interventi necessari per il rientro nei limiti della qualità dell'aria e le modalità di erogazione del finanziamento alle regioni, con particolare riguardo al rafforzamento delle politiche di supporto alla mobilità sostenibile.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell1 economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione, a decorrere dal 2014:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 3075. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  68-ter. Il Fondo di cui al comma 68-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
  68-quater. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 68-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.
1. 2531. Pellegrino, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Zaratti, Franco Bordo, Palazzotto, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli Enti parco;
   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
    «8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014.»
   c) il comma 9 è abrogato.
    3-ter. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.

  Conseguentemente

  dopo il comma 118, sono aggiunti i seguenti:
   118-bis. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.
   118-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:
   a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
   b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
   c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

  118-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
1. 2525. Zan, Marcon, Zaratti, Melilla, Boccadutri, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68-bis. Dopo l'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente: «Art. 19-bis. – (Programma triennale per le aree marine protette e le riserve marine). — II Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali, nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982. n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

  2. Per l'attuazione del programma di cui al comma l è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2014 delle seguenti imposizioni:
   a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
   b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.»
1. 2535. Pellegrino, Boccadutri, Zan, Melilla, Zaratti, Marcon, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017).
1. 503. Caruso.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di io milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:
   , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e2016.
1. 1518. Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani, Della Valle, Fantinati, Da Villa, Petraroli.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2014, 2015 e 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

  Conseguentemente:
   a) al comma 285, sostituire le parole le parole da: «60 milioni di euro» a: «1410 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro nell'anno 2014, a 720 milioni di euro nell'anno 2015 e 1430 milioni di euro»;
   b) al comma 290, sostituire le parole: «152 milioni» con: «180 milioni» e: «151 milioni» con: «181 milioni» e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
   c) al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2015.
1. 731. Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono, Braga.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68-bis. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cure, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

  Conseguentemente:

  al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2014, 720 milioni nell'anno 2015 e 1.430 milioni;

  al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 182 milioni e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

  alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 20.000;
   2015: – 20.000;
   2016: – 20.000.
*1. 350. Braga, Dallai, Cominelli, Gadda, Scuvera, Carra, Malpezzi, Ferrari, Tentori, Galperti, Fontana, Giuseppe Guerini, Casati, Peluffo, Rampi, Fiano, Berlinghieri, Lorenzo Guerini, Fragomeli, Guerra.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68-bis. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cure, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

  Conseguentemente:

  al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2014, 720 milioni nell'anno 2015 e 1.430 milioni;

  al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 182 milioni e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

  alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 20.000;
   2015: – 20.000;
   2016: – 20.000.
*1. 1053. Braga, Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 68 si aggiungono i seguenti:
  68-bis. «All'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificato all'articolo 1, comma 4, del Decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
  68-ter. «In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  68-quater. «Per le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni, si chiede il subentro dell'amministrazione ordinariamente competente.
*1. 2722. Latronico.

  Dopo il comma 68 si aggiungono i seguenti:
  68-bis. «All'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificato all'articolo 1, comma 4, del Decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014»
  68-ter. «In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri».
  68-quater. «Per le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni, si chiede il subentro dell'amministrazione ordinariamente competente».
*1. 1067. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 68 si aggiungono i seguenti:
  68-bis
. «All'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificato all'articolo 1, comma 4, del Decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
  68-ter. «In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  68-quater. «Per le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni, si chiede il subentro dell'amministrazione ordinariamente competente.
*1. 3209. Misuraca, Saltamartini, Leone.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'accordo di programma 2009 per interventi di riqualificazioni ambientali funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Priolo, così come individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 settembre 2001, n. 468, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».
1. 963. Zappulla.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'accordo di programma sulla chimica e riqualificazione delle attività industriali dell'area industriale di Priolo, Melilli, Augusta Siracusa siglato il 22 dicembre 2005, con particolare riguardo per la realizzazione di un centro di ricerche sulle nuove tecnologie sostenibili da utilizzare nella chimica, nella raffinazione e nell'energia e la realizzazione del Polo Metalmeccanico, è autorizzata la spesa di 30 milioni euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 957. Zappulla.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.

  Conseguentemente, al comma 162 sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 611 milioni.
1. 470. Misuraca.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68-bis. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella regione Sardegna è istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti.

  Conseguentemente sopprimere il comma 69.
1. 3077. Di Gioia, Cani, Marrocu, Mura, Pes, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Scanu.

COMMA 69

  Sopprimere il comma 69.

  Conseguentemente, al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 97 milioni.
1. 1153. Alberti, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 69.
1. 3088. Di Gioia.

  Sostituire il comma 69, con il seguente:
  69. Al fine di rafforzare l'offerta turistica delle aree protette costiere e marine della Sardegna, nazionali e regionali, è autorizzata la spesa nel 2014, anche in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di 3 milioni di euro che vengono allocati in un apposito fondo da istituire presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e ripartiti al 50 per cento per l'attività di bonifica dei fondali marini dell'isola della Maddalena e il restante 50 per cento tra le aree protette di cui sopra.
1. 3316. L'VIII Commissione.

  Sostituire il comma 69, con il seguente:
  69. Al fine di rafforzare l'offerta turistica delle aree protette costiere della Sardegna, nazionali e regionali, è autorizzata la spesa nel 2014, anche in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di 3 milioni di euro che vengono collocati in un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e ripartiti al 50 per cento per l'attività di bonifica dei fondali marini dell'isola della Maddalena e il restante 50 per cento tra le aree protette di cui sopra.
1. 962. Giovanna Sanna, Mura, Borghi, Cominelli, Capelli, Moretto, Scanu, Carrescia, Cicu, Braga, Mariani, Gadda, Cani, Di Gioia, Pinna, Francesco Sanna, Zardini, Arlotti, Mazzoli, Manfredi, Dallai, Vargiu, Vecchio, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
   b) al terzo periodo, sopprimere le parole: «, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
1. 1532. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Al fine di garantire la rapida istituzione delle aree marine protette già previste, nonché di potenziare la gestione delle aree protette già istituite, il Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere f), h) e p) dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 300.000 in ragione d'anno, destinati all'istituzione delle nuove aree, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 1.700.000 in ragione d'anno, destinati alle spese di funzionamento e di gestione delle aree già istituite. Conseguentemente, le parole « 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti « 152 milioni».

  All'articolo 1, il comma 450 è sostituito dal seguente: Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.

  All'articolo 1, il comma 462 è abrogato.

  All'articolo 1, il comma 489 è sostituito dai seguenti:
  489. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
  489-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 469 e ferma restando la facoltà di cui al comma 489, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.
1. 3200. Misuraca, Saltamartini, Leone.

  Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:
  69-bis. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, presenti nella zona di Grotte di Ripalta-Torre Calderina (antistante il litorale tra i comuni di Bisceglie e Molfetta), all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, aggiungere la seguente area marina di reperimento:
   ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
  69-ter. Al fine di garantire la più rapida istituzione dell'area marina protetta di cui al comma precedente e di quelle di cui al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n.394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, a decorrere dal 2014 è incrementata di euro 300.000 annui l'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, per l'istituzione di nuove aree marine protette, e di euro1.700.000 annui l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite.
1. 1595. Ginefra, Covello.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Al fine di garantire la rapida istituzione delle aree marine protette già previste, nonché di potenziare la gestione delle aree protette già istituite, il Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere f), h) e p) dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 è incrementata, decorrere dal 2014, di euro 300.000 in ragione d'anno, destinati all'istituzione delle nuove aree, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93 è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 1.700.000 in ragione d'anno, destinati alle spese di funzionamento e di gestione delle aree già istituite. Conseguentemente, le parole: « 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti « 152 milioni».
1. 2730. Latronico.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Al fine di garantire la rapida istituzione delle aree marine protette già previste, nonché di potenziare la gestione delle aree protette già istituite, il Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere f), h) e p) dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 è incrementata, decorrere dal 2014, di euro 300.000 in ragione d'anno, destinati all'istituzione delle nuove aree, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93 è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 1.700.000 in ragione d'anno, destinati alle spese di funzionamento e di gestione delle aree già istituite. Conseguentemente, le parole: « 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti « 152 milioni».
1. 1098. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

COMMA 70

  Al primo periodo, sostituire le parole da: Sardegna fino a: novembre 2013 con le seguenti: Toscana e della regione Sardegna, interessate dagli eventi alluvionali rispettivamente del mese di novembre 2012 e di novembre 2013.
1. 1409. Faenzi, Parisi.

  Al comma 70, dopo le parole: novembre 2013 aggiungere le seguenti: nonché dei territori della regione Abruzzo, colpiti dall'alluvione del 2 e 3 dicembre 2013,
1. 1542. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 70, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di favorire un'oculata pianificazione territoriale ed urbanistica, compatibile con ima riduzione complessiva del rischio idrogeologico, tale piano deve prevedere meccanismi che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione ubicate in classe R4 e R3 secondo i Piani di Assetto Idrogeologico, o comunque evidentemente a rischio idrogeologico. I fondi per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva, possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei Piani di Assetto Idrogeologico come RI o R2, previa realizzazione di adeguenti interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.
1. 1649. Segoni, Bianchi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 70, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine sono assegnate, per l'anno 2014 risorse pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) al comma 71, capoverso, sostituire la lettera n-quinquies) con la seguente:
  n-quinquies) del complesso delle spese effettuate negli anni dal 2014 al 2020, per l'attuazione del Piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio della regione Sardegna interessato dagli eventi alluvionali del novembre 2013, redatto dal Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza e dal Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nonché delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 82012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014;
   b) sostituire il comma 72 con il seguente:
  72. Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 70, il Commissario delegato, si avvale di ANAS Spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine le citate risorse sono integrate, per l'anno 2014, sino a concorrenza di 300 milioni di euro;
   c) sostituire il comma 73 con il seguente:
  73. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 300 milioni di euro per l'anno 2015 e ulteriori 300 milioni di euro per il periodo 2016-2010, per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 70;
   d) dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:
  73-bis. A decorrere dalla data del 18 novembre 2013 sono sospesi fino al 31 dicembre 2014, per i soggetti danneggiati residenti, nonché per le attività imprenditoriali che hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, o di funzione nelle aree individuate della deliberazione di stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013:
   a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti fiscali, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;
   c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

  73-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 70° a 73-bis, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2014, 300 per l'anno 2015 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede mediante incremento, nella misura del 27 per cento, delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore;

  al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 2577. Pili.

  Al comma 70, ultimo periodo, le parole: sono utilizzate sono sostituite dalle seguenti: possono essere utilizzate.
* 1. 1093. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Meloni, Cani.

  Al comma 70, ultimo periodo, le parole: sono utilizzate sono sostituite dalle seguenti: possono essere utilizzate.
* 1. 1397. Marco Meloni, Cani, Francesco Sanna.

  Al comma 70, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota, pari a 3 milioni di euro, delle risorse di cui al periodo precedente è destinata alle istituzioni scolastiche delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 per consentire la riapertura e la funzionalità in condizioni di sicurezza.
1. 703. Pes.

  Al comma 70 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini relativi ai procedimenti delle autorizzazioni ambientali in ordine agli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e difesa del suolo, di competenza del commissario straordinario, sono ridotti della metà.
1. 3133. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
  70-bis. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali di cui al comma 70 possono essere concessi contributi con le modalità’ del finanziamento agevolato anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per rispondere alle necessità connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nonché per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito.
  70-ter. I contributi pubblici o privati di cui al comma 70-bis sono concessi, su apposita domanda dei soggetti interessati, nei limiti stabiliti dal Commissario delegato per l'emergenza con i provvedimenti di cui al comma 70-septies. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 70 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 1.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti pubblici o privati danneggiati dagli eventi alluvionali sopra menzionati. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
  70-quater. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del comma 70-ter, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 70-octies. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
  70-quinqies. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
  70-sexies. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, ancheparziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
  70-septies. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Commissario delegato sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi da 70-bis a 70-septies, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il Commissario delegato definisce con propri provvedimenti tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.000 milioni di euro di cui al 10-ter e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10-octies.
  70-octies. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 288, sostituire le parole: «10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017» con le seguenti: «10.100 milioni di euro a decorrere dal 2017».
   b) all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».
1. 1891. De Micheli, Rughetti, Scanu, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

  Dopo il comma 70 inserire i seguenti:
  70-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle zone di cui al comma 70, sono sospesi fino al 30 giugno 2014:
   i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
   i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;
   il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli-ed extragricoli;
   l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
   il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
   il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia-bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
   il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

  70-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per le aree sottosviluppate  di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni.
1. 516. Capelli.

  Dopo il comma 70 inserire i seguenti:
  70-bis. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della Regione e il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 stabilisce, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. In particolare, può essere disposta:
   a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
   b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi darmi a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà.
   c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
   d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
   e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
   f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;
   g) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
   h) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
   i) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti 15 nonies. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

  70-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per le aree sottosviluppate di cui all'articolo 61 comma 1 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni.
1. 520. Capelli.

  Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
  70-bis. Al Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse di cui al comma 71.ter.
  70-ter. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, F8 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2013 dell'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro –bando ISI 2013 – ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni viene trasferito sulla contabilità speciale di cui al precedente comma 70-bis, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito della calamità naturale che ha colpito la Sardegna. La ripartizione fra le zone interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonché i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta del Commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.
1. 3069. Di Gioia, Marrocu, Mura, Pes, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Scanu.

  Dopo il comma 70 è aggiunto il seguente:
  Al fine di favorire i processi di ricostruzione, degli interventi per la messa in sicurezza e ripresa economica delle zone della regione Toscana, interessata dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012 e del mese di novembre e dicembre 2013, è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con una dotazione complessiva pari a 60 milioni di euro per il 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente alla Tabella E dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, allegato alla Tabella n. 12 «missione»: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali: Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7499) apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.
  2015:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.
  2016:
   CP: – 20.00.000; CS: – 20.000.000.
1. 1170. Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 70 aggiungere il seguente: 
  70-bis. Al fine ai agevolare io sviluppo di reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3 comma 4-ter, 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 2) le parole da: «in ogni caso» a: «fondo comune» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»;
  b) Al numero 3):
  1. Le parole da: «una situazione patrimoniale» a: «luogo ove ha sede» sono sostituite dalle seguenti: «un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;»;
  2. Le parole: «a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico».
  3. Le parole: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis primo comma lettera a) del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis primo comma lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre del 1993 n. 385 per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune.
1. 1304. De Micheli.

  Dopo il comma 70 inserire il seguente:
  70-bis. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici situati nelle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione e il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, predispongono entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi urgenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, il comma 69 dell'articolo 1 è soppresso.
1. 510. Capelli.

COMMA 71

  Dopo il comma 71, aggiungere i seguenti:
  71-bis. L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di allestimenti mobili quali roulottes, campers e case mobili, destinati alla sosta e al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati all'interno delle strutture turistiche - ricettive all'aperto regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, conformemente alle specifiche disposizioni regionali a tutela del territorio.
  71-ter. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del predetto decreto-legge, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come prevista decreto legislativo n. 99 del 2009 e dal decreto ministeriale n. 226 del 2011.
1. 2719. Latronico.

  Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:
  71-bis. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del predetto decreto-legge, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del i 9 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto decreto legislativo n. 99 del 2009 e dal decreto ministeriale n. 226 del 2011.
1. 1073. Misiani.

  Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:
  71-bis. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno, il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 1515. Palese.

COMMA 72

  Il comma 72 è sostituito dal seguente:
  «72. Al fine del ripristino della viabilità statale e provinciale interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 70, il Presidente di ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1. 3247. Vignali.

  Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:
  72-bis. Al fine di favorire la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata dagli eventi alluvionali del mese di novembre, che hanno interessato maggiormente le province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e l'alto Ionio Cosentino, il Cipe provvede ad assegnare per l'anno 2014 per gli interventi di cui sopra la somma di euro 30 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e Coesione relative alla programmazione Nazionale 2014-2020. Le risorse saranno ripartite tra le province e i comuni, sulla base di un piano che sarà predisposto dalla Protezione Civile che indicherà gli interventi più urgenti.
1. 537. Censore, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:
  72-bis. È abrogato l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111
1. 2939. Attaguile.

COMMA 73

  Dopo il comma 73, inserire i seguenti:
  73-bis. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 30 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nelle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 ed il 30 settembre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  73-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.
  73-quater. Per le zone di cui al comma 73-bis la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. L'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
  73-quinquies. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Presidente della Regione Sardegna e del Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, altri comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dalle presenti disposizioni.
  73-sexties. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 73-bis.
  73-septies. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione, per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per le aree sottosviluppate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni.
1. 512. Capelli.

  Dopo il comma 73 aggiungere i seguenti:
  73-bis. Al fine di favorire gli interventi di ricostruzione e di ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Basilicata nel mese di dicembre 2013 è assegnata alla regione medesima la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quinquies), introdotta dal comma 71, è aggiunta la seguente: «n-sexies) delle spese effettuate dalla Regione Basilicata per gli interventi
contro il dissesto idrogeologico, nonché di ripristino della viabilità e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del dicembre 2013, nel limite di 10 milioni di euro».
  73-ter. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 73-bis,.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni a decorrere dal 2015.
1. 2657. Latronico.

  Dopo il comma 73 aggiungere i seguenti:
  73-bis. Al fine di favorire gli interventi di ricostruzione e di ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Basilicata nel mese di dicembre 2013 è assegnata alla regione medesima la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quinquies), introdotta dal comma 71, è aggiunta la seguente: «n-sexies) delle spese effettuate dalla Regione Basilicata per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché di ripristino della viabilità e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del dicembre 2013, nel limite di 10 milioni di euro».
  73-ter. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 73-bis,.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro e 151 milioni di euro, rispettivamente con: 172 milioni di euro e 171 milioni di euro.
1. 2653. Latronico.

  Dopo il comma 73 è inserito il seguente:
  73-bis. Per la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 34, comma 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014.

  Alla tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -9.000.
1. 303. Colletti, Vacca, Agostinelli.

  Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:
  73-bis. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il 2014-2020 per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.
1. 2774. Marchetti, Giulietti.

COMMA 74

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 1016. Mariastella Bianchi, Borghi, Arlotti, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini, Lorenzo Guerini.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 2607. Zan, Melilla, Marcon, Boccadutri, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 2534. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 1751. Mazziotti Di Celso, Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli, Zanetti.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 1651. Terzoni, Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica per i soggetti privati che hanno realizzato l'impianto non in qualità di concessionario pubblico.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 75.
1. 1460. Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
1. 333. Arlotti.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. A partire dal 1o gennaio 2014 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge 99/2009. Conseguentemente viene meno l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della Legge 99/2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/10.
1. 2282. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81» sono soppresse.
1. 1520. Ferraresi, Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani, Della Valle, Fantinati, Da Villa, Petraroli.

COMMA 75

  Sopprimere il comma 75.
1. 3319. L'VIII Commissione.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, ultimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 5 MW», aggiungere le seguenti: «Per emissioni nulle si intende un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana e all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio.»;
   b) al comma 3-bis. 1, in fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico», aggiungere le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione».
*1. 2805. Valiante.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) comma 3-bis, all'ultimo capoverso dopo le parole: «non superiore a 5 MW.» aggiungere le seguenti: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo delle normali condizioni di esercizio.»;
   b) comma 3-bis. 1, in fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico», aggiungere le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione.».
*1. 2292. Abrignani.

  Dopo il comma 75, inserire il seguente:
  75-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente sopprimere il comma 132.
  Dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta», sono sostituite dalle
seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.

  Dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti - dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta e indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

  Dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

  Dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

  Al comma 524, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2436. Caparini.

  Dopo il comma 75 inserire il seguente:
  75-bis. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

  Conseguentemente al comma 254:
   a) aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.;
   b) alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: -20.000;
   2015: -30.000;
   2016: -30.000.

  e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2015: -20.000;
   2016: -70.000.
1. 3118. Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 75 inserire il seguente:
  75-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-quater del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente: al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 80 milioni di euro perì ciascuno agli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: -20.000;
   2015: -20.000;
   2016: -20.000.
1. 3114. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del %5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009 e successive modificazioni.
1. 2288. Abrignani.

COMMA 76

  Sostituire il comma 76, con il seguente:
  76. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di ridurre la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti nella misura di almeno 1.506,9 milioni di euro per il 2014, di 1.734 milioni per il 2015 e di 1.732,1 milioni per il 2016, tenendo conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) Proporzionalità del benefìcio riconosciuto in busta paga;
   b) Riconoscimenti dei carichi familiari;
   c) Erogazione in un'unica soluzione nel mese di giugno di ciascun anno.
  1-bis. Ulteriori risorse, rispetto a quanto già stanziato al comma 1, potranno essere individuate dal contrasto al sommerso.
1. 157. Polverini.

  Sostituire il comma 76, con il seguente:
  76. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alla lettera a), le parole: « 1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: « 1.880 euro»;
   b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    b) 980 euro, aumentata del prodotto tra 900 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
    c) 980 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.
   c) il comma 2 è abrogato.
1. 1916. Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 76, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) le parole: « 1.880» sono sostituite dalle seguenti: « 2.000»;
   b) alle lettere b) e c) le parole: « 669» sono sostituite dalle seguenti: « 750».
1. 2017. Fanucci.

  Al comma 76, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) le parole: « 1.880» sono sostituite dalle seguenti: « 2.000»;
   b) alle lettere b) e c) le parole: « 669» sono sostituite dalle seguenti: « 750».

  Conseguentemente, al comma 391 sostituire per parole: 2 per mille con le seguenti: 3,5 per mille.
1. 2012. Fanucci.

  Al comma 76, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) le parole: « 1.880» sono sostituite dalle seguenti: « 1.920»;
   b) alle lettere b) e c) le parole: « 669» sono sostituite dalle seguenti: « 696».

  Conseguentemente, dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 2 comma 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle parole: « 21 per cento».
1. 1549. Fanucci.

  Al comma 76, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) le parole: « 1.880» sono sostituite dalle seguenti: « 1.960»;
   b) alle lettere b) e c) le parole: « 669» sono sostituite dalle seguenti: « 723».

  Conseguentemente, dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 2 comma 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle parole: « 22 per cento».
1. 1568. Fanucci.

  Al comma 76, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) le parole: « 1.880» sono sostituite dalle seguenti: « 2.000»;
   b) alle lettere b) e c) le parole: « 669» sono sostituite dalle seguenti: « 750».

  Conseguentemente, dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 2 comma 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle parole: « 23 per cento».
1. 1571. Fanucci.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 2.840,51» sono sostituite con le seguenti: « 6.000 euro».
1. 1048. Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) 50 euro se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 108, aggiungere i seguenti:
  108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
  108-ter. Nel patrimonio mobiliare ai fini dell'imposta mobiliari sono inclusi:
   a) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
  108-quater. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, non ché gli immobili destinati ad abitazione principale.
  108-quinquies. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.
  5. Entro il 28 febbraio 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i criteri e parametri ai fini del calcolo del valore dei patrimoni immobiliari.
  108-sexies. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  109-septies. L'imposta è versata in due rate rispettivamente fissate al 16 giugno e al 16 dicembre.
  110-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità applicative dell'imposta progressiva sui grandi patrimoni.
1. 1041. Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Le detrazioni per i carichi di famiglia di cui all'12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono estese, a decorrere dall'anno 2013, anche ai soggetti non residenti a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

  Conseguentemente al comma 391, alla fine, sostituire le parole: a decorrere dal 2014 con le seguenti: per il 2014 e del 2,20 per mille a decorrere dal 2015.
1. 425. Fitzgerald Nissoli, Porta, Caruso, Preziosi, Marazziti.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 la lettera i-septies) è sostituita dalla seguente:
   i-septies) le spese, per un importo non superiore a 9.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 80.000 euro;

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 3256. Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 76, inserire il seguente:
  76-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2014, l'importo del reddito complessivo indicato all'articolo 13, comma 5, lettera a) del testo unico sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è elevato a 6.300 euro.

  Conseguentemente, al maggior onere, valutato in 800 milioni di euro per l'anno 2015 e 480 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente incremento degli importi relativi alle maggiori entrate per variazioni di aliquote d'imposta e riduzione delle detrazioni vigenti indicati dal comma 288, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole: «di maggiori spese ovvero».
1. 1654. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro a partire dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti in Tabella C, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.
1. 1459. Centemero.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica e universitaria, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente della scuola e 500 euro per ogni studente universitario;.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100 milioni di euro a partire dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti in Tabella C, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.
1. 1454. Centemero.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Per gli anni 2014 e 2015, in via sperimentale, l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per il 2014 e 48 milioni di euro per il 2015, si provvede corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 1495. Causi.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. I risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelli che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge, devono essere interamente attribuiti ad un Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto a finanziare interventi per la riduzione strutturale degli oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese. Nel fondo di cui al periodo precedente confluiscono anche le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  76-ter. Al Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese di cui al comma 76-bis della presente legge vengono altresì attribuite tutte le ulteriori maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e tutte le minori spese fiscali derivanti da qualsiasi intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni e detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono interamente attribuiti al fondo di cui al periodo precedente anche i risparmi di spesa derivanti da qualsiasi intervento di riduzione di contributi o incentivi alle imprese.
1. 1566. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Dopo il comma 76, è aggiunto in seguente:
  76-bis. Nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 la lettera i-septies) è sostituita dalla seguente:
   i-septies) le spese, per un importo non superiore a 9.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 80.000 euro;

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 2546. Argentin, Murer.

  Dopo il comma 76, inserire il seguente:
  76-bis. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confidanti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: ”di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta” sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

  Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

  Conseguentemente, dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2346. Fedriga, Molteni, Guidesi, Caparini, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 76, inserire i seguenti:
  76-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014-2016, ai datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i figli di donne vittima dei reati di cui al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, che siano rimaste uccise o gravemente menomate, e rimasti orfani anche di padre, è concesso un incentivo pari a due quinti della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 24 mesi.
  76-ter. L'incentivo di cui al comma 76-bis non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 900 euro per lavoratore assunto ai sensi di cui al comma precedente.
  76-quater. Le assunzioni di cui al comma 76-bis devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016.
1. 2756. Amoddio, Capodicasa, Biondelli, Antezza, Albanella, Piccione, Zappulla, Iacono.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) Le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione secondaria, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 76-bis, quantificati in 30 milioni di euro a partire dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C, fino al raggiungimento dell'importo di cui al citato comma 76-bis.
1. 2985. Galan.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Nell'anno 2014, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del Comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, a 35.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e delle modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 1735. Rossi, Fauttilli.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 149, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alle associazioni sportive dilettantistiche», aggiungere le seguenti parole: «ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite».

  Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 2194. Buonanno, Borghesi.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente:
   i-octies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 2197. Buonanno, Borghesi.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: «millecinquecento euro», con le seguenti: «cinquemila euro»;
   b) dopo le parole: «in favore delle società sportive dilettantistiche», aggiungere le seguenti parole: «e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite,».

  Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 2200. Buonanno, Borghesi.

COMMA 77

  Al comma 77, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Sono escluse dalla hanno registrato infortuni sul lavoro o che abbiano subito sanzioni per la violazione delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1. 767. Boccuzzi, Paris.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 2938. Oliaro, Galgano, Causin.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 2683. Librandi.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 925. Locatelli, Di Gioia.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 2347. Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 2285. Marco Di Maio.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 2473. Molteni.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 1928. Moretti.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 1623. Chiarelli.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 1261. Biasotti.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 1192. Corsaro.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,».
* 1. 836. Mura.

  Al comma 77, sesto periodo apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38».
* 1. 144. Cani.

  Al comma 77, sesto periodo apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38».
* 1. 128. Donati.

  Al comma 77, sesto periodo apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38».
* 1. 78. Sbrollini.

  Al comma 77, sesto periodo apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   2) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38».
* 1. 366. Alfreider, Schullian, Gebhard,
Plangger, Ottobre.

  Al comma 77, sesto periodo, sostituire le parole da: registrata fino alla fine del periodo con le seguenti: complessivo e garantito l'equilibrio assicurativo complessivo delle gestioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
** 1. 2843. Giampaolo Galli, Gutgeld.

  Al comma 77, sesto periodo, sostituire le parole da: registrata fino alla fine del periodo con le seguenti: complessivo e garantendo l'equilibrio assicurativo complessivo delle gestioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
** 1. 643. Damiano.

  Dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:
  77-bis. Alle imprese che nel 2014 e nei due anni successivi effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un Importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa, pari alla misura dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.
  77-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma 3-bis, devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa nonché iniziative pubbliche con la medesima finalità, esclusivamente da imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante pubblicità esterna, pubbliche affissioni e circuiti cinematografici.
  77-quater. L'attestazione della spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 3 bis, è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 254, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 60 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1617. Palese.

  Dopo il comma 77, inserire i seguenti:
  77-bis. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore. Qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al presente comma, medesimo comma 1. Nelle ipotesi in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione. Il beneficio di cui al presente comma trova applicazione fino a concorrenza della spesa massima annua pari a 800 milioni di euro.
  77-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 77-bis, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 10;
   b) sopprimere il comma 132;

  Dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione dalle dichiarazioni in forma congiunta»:

   c) il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;

   d) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

   c) dopo il comma 384, inserire il seguente: 384-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

   f) al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui del periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 206 milioni per Vanno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2351. Fedriga, Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 77, inserire il seguente:
  77-bis). Con effetto dal gennaio 2014, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro dipendente spetta per il triennio 2014- 2016, nel limite massimo annuo di 800 milioni di euro, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 132;
   b) dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi (Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

   c) dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

   d) al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo paria a 200 milioni per l'anno 2014 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2388. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 77, inserire il seguente:
  77-bis. Con effetto dal gennaio 2014 sono prorogati di dodici mesi gli incentivi di cui ai commi da 8 a 10, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 10;
   b) sopprimere il comma 132.

  Dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
   d) al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2355. Fedriga, Borghesi, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 77, è aggiunto il seguente:
  77-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2014, 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1o gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1o gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 1890. Busin.

  Dopo il comma 77, inserire il seguente:
  77-bis). Con effetto dal gennaio 2014, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro dipendente, spetta per un triennio la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al presente comma sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili;

   b) sopprimere il comma 132;
  al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per cento per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2396. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

COMMA 78

  Dopo il comma 78 è inserito il seguente:
  78-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «dall'Inail,» sono inserite le parole: «dall'INPS, dall'ISTAT,» e sono soppresse le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL».
1. 743. Boccuzzi, Paris.

  Dopo il comma 78, aggiungere i seguenti:
  78-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2500, di euro 1875, di euro 1250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».
  78.ter. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
  78-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
  78-quinquies. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.
1. 1901. Busin.

COMMA 79

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. Al fine di evitare la duplicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche gli assegni vitalizi percepiti in base al regime antecedente la soppressione dei vitalizi medesimi dagli ex consiglieri e dagli ex assessori regionali sono assoggettati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tassazione, in deroga alle disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 52, comma 1, lettera b) del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto della media delle percentuali di esenzione sino ad oggi applicata, distintamente per ciascuna regione, negli anni dal 2008 al 2013.
1. 341. Brandolin, Sandra Savino, Giulietti.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi sono altresì sospesi a livello nazionale e per la durata del trattamento economico a favore dei dipendenti esodati, nei confronti delle Aziende che, per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, ricorrono alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996»;
   b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: «I lavoratori che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento in conseguenza di infortunio o malattia o, comunque, sono divenuti invalidi a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3».
1. 3111. Vignali.

  Dopo il comma 79 aggiungere i seguenti:
  79-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, o benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a partire dal 1o gennaio 2014 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  79-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1999, n. 522.
1. 937. Covello.

  Dopo il comma 79 inserire i seguenti:
  79-bis. All'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole da: «, che attendono» fino a: «esercitazioni di lavoro;» sono soppresse.
  79-ter. All'articolo 85, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1) è sostituito dal seguente:
    1) il cinquanta per cento al coniuge o al convivente more uxorio superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio o a nuova convivenza more uxorio; negli ultimi due casi è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
   b) al numero 3), le parole: «se viventi a carico del defunto e» sono soppresse.

  Conseguentemente al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni con: 202 milioni e le parole: 151 milioni con: 201 milioni e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale.
1. 737. Boccuzzi, Carra.

  Dopo il comma 79 aggiungere il seguente:
  79-bis. All'articolo 54, comma del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro».

  Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014.
1. 1330. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. Al n. 4.1.1., lettera d) dell'Allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo le parole: «protezione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «comprese le indagini e le prove di laboratorio sui materiali di costruzione».
1. 1719. Castricone, Covello.

  Dopo il comma 79 è inserito il seguente:
  79-bis. All'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: A partire dal 1o gennaio 2015, le somme non versate ad integrazione del suddetto capitolo regionale vengono assegnate al «fondo di cui all'articolo 52, comma 1, di sostegno a progetti finalizzati alla attività ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, operanti nel medesimo territorio regionale».
1. 745. Boccuzzi, Paris.

  Dopo il comma 79 inserire il seguente:
  79-bis. I benefìci a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono erogati:
   a) ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, comma 1, numeri 1) e 2), del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
   b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli indicati nelle lettere 3) e 4) del medesimo articolo 85.
1. 775. Boccuzzi, Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Dopo il comma 79 è introdotto il seguente:
  79-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) le parole: «e privati» sono soppresse.
1. 1608. De Mita.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.
1. 1478. Prodani, Mucci, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Crippa, Castelli, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:
  527-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

  Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  527-ter. Alle disposizioni di cui al comma 527-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  527-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  527-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  527-sexies. Le disposizioni dei commi da 527-bis a 527-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  527-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-septies, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la finalità di cui al comma 79-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  527-octies. Al decreto legislativo n. 446 del 1997 apportare le seguenti modifiche:
   a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

  527-nonies. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 apportare la seguente modifica: al comma 5-bis dell'articolo 96 sostituire le parole: «96 per cento» con: «99 per cento».
  527-decies. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:
   e) oltre 70.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

  527-undecies. È altresì istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro.
1. 1424. Fantinati, Mucci, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

COMMA 80

  Al comma 80, premettere il seguente capoverso: 0a) al comma 1, lettera a), punto 2), le parole: «pari a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 15.000 euro» e le parole: «aumentato a 13.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato a 20.000 euro».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;
   al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro;
   dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 deH'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

   dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'armo 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati fomiti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

   dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative;

   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2379. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Al comma 80, alla lettera a) premettere la seguente lettera:
   a0) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed interregionale di competenza statale mediante autobus, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 3, e 5-bis, comma 1, secondo periodo del presente decreto legislativo, per le medesime imprese le spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato sono interamente ammesse in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
*1. 868. Bruno Bossio.

  Al comma 80, alla lettera a) premettere la seguente lettera:
   a0) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed interregionale di competenza statale mediante autobus, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 3, e 5-bis, comma 1, secondo periodo del presente decreto legislativo, per le medesime imprese le spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato sono interamente ammesse in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
*1. 560. Bruno Bossio.

  Al comma 80, alla lettera a) premettere la seguente lettera:
   a0) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed interregionale di competenza statale mediante autobus, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 3, e 5-bis, comma 1, secondo periodo del presente decreto legislativo, per le medesime imprese le spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato sono interamente ammesse in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».
**1. 3106. Leone.

  Al comma 80, alla lettera a) premettere la seguente lettera:
   a0) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed interregionale di competenza statale mediante autobus, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 3, e 5-bis, comma 1, secondo periodo del presente decreto legislativo, per le medesime imprese le spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato sono interamente ammesse in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».
**1. 567. Bruno Bossio, Censore.

  Al comma 80, dopo le parole: mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, aggiungere le seguenti: al netto di dimissioni volontarie, decessi e pensionamenti.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 178.
1. 1736. Librandi.

  Al comma 80, lettera a), capoverso comma 4-quater al primo periodo, sostituire le parole: e per i due successivi periodi di imposta con le parole e per i quattro successivi periodi di imposta.
1. 1882. Busin.

  Al comma 80, lettera a) capoverso comma 4-quater, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Le deduzioni di cui al presente comma si applicano a condizione che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), abbiano provveduto preventivamente a comunicare al competente Centro per l'impiego, nel corso dell'anno di riferimento del periodo di imposta, un numero di richieste di segnalazione di candidature di persone attivamente alla ricerca di occupazione, almeno pari all'incremento occupazionale registrato nel periodo. Le richieste di segnalazione di candidature sono effettuate con le stesse modalità telematiche previste per le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro e contengono le informazioni necessarie alla descrizione del profilo professionale corrispondente al posto da ricoprire. Da tali comunicazioni non deriva per l'azienda alcun obbligo di assunzione, ma la sola disponibilità alla valutazione delle candidature. Le Regioni adeguano i sistemi informativi di supporto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; nelle more di tale adeguamento nessun obbligo di richiesta di segnalazione di candidatura grava sui soggetti di cui all'articolo.
1. 62. Gasparini, Casati, Cova.

  Al comma 80, lettera a), aggiungere il seguente periodo: Con riferimento al periodo precedente, la deducibilità del costo del personale non spetta nel caso in cui l'impresa subentrante, pur in mancanza di specifica clausola di salvaguardia, non garantisca la riassunzione di tutto il personale precedentemente impiegato.
1. 159. Polverini.

  Al, comma 80, lettera c) capoverso 4-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 gli importi deducibili ai sensi del presente articolo sono aumentati in maniera progressiva e lineare fino a raggiungere nell'anno 2020 la totale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sul costo del lavoro».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;

   dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»
   dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2383. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. A decorrere dall'anno 2014, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale». Nel Fondo confluiscono le risorse, come valutate dal Documento di economia e finanza, derivanti dalla realizzazione di interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, eccedenti gli importi di cui ai commi 285 e 288 della presente legge, le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo e di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonché le eventuali maggiori entrate derivanti da nuovi provvedimenti fiscali in materia di attività finanziarie e tassazione degli acquisti di servizi per via telematica. Un provvedimento d'urgenza, da emanare annualmente, destina tali maggiori risorse per almeno il 60 per cento all'incremento delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati e per la restante parte alla riduzione del cuneo fiscale gravante sulle imprese, da effettuare a decorrere dal periodo di imposta 2014.
  80-ter. In una apposita sezione del Fondo di cui al comma 80-bis confluiscono le maggiori entrate di natura non strutturale, per essere destinate al finanziamento di misure una tantum aventi le medesime finalità di quelle di cui al comma 80-bis.
  80-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui ai commi 80-bis e 80-ter.
  80-quinquies. Il comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
1. 1912. De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Dopo il comma 80 inserire il seguente:
  80-bis. a) Allo scopo di sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori maturi, pur nella consapevolezza che la misura prevista non risolve la questione della disoccupazione giovanile, ma nella convinzione che possa contribuire a rinnovare le amministrazioni e le aziende e, comunque, a ridurre il numero dei giovani inoccupati e disoccupati è istituito il meccanismo della cosiddetta staffetta generazionale;
  b) Allo scopo di favorire il ricorso al meccanismo di cui alla lettera a) del presente comma, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, sono stabilite misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive in funzione della entità della rimodulazione del l'orario di lavoro determinate contrattualmente;
   c) la maggior misura delle riduzioni e rimodulazioni previste dalla lettera b) del presente comma si applica ai contratti di lavoro a tempo parziale intercorrenti con soggetti di età superiore ai 60 anni di età che conseguono entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, grazie al risparmio conseguito, con contratto di lavoro a tempo parziale, e per un tempo lavorativo non inferiore a quello dei lavoratori predetti, due giovani inoccupati o disoccupati di età superiore ai diciotto anni ed inferiore ai ventinove anni compiuti;
   d) l'adesione del singolo lavoratore in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del presente comma, è su base volontaria, e prevede una riduzione di orario fino al 50 per cento;
   e) ove consentito dalla normativa vigente, uno dei due giovani assunti come previsto dalla lettera c) del presente comma, deve essere figlio del lavoratore che accetta di andare anticipatamente in pensione
1. 35. Formisano.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni;
   b) mediante corrispondente riduzione, in misura lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016 delle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili), come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nonché mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura lineare degli stanziamenti iscritti nei seguenti fondi: Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   c) al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.
1. 1933. Moretti.

  Dopo il comma 80 inserire il seguente:
  80-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell’eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, al comma 523, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000
   2015: –10.000
   2016: –10.000
1. 3320. L'VIII Commissione.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» so rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».

  Conseguentemente:
   a) All'articolo 1 comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   b) mediante corrispondente riduzione, in misura lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016 delle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili), come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nonché mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura lineare degli stanziamenti iscritti nei seguenti fondi: Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;
1. 930. Locatelli, Lello Di Gioia.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».
1. 1626. Chiarelli.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» so rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».

  Conseguentemente:
   a) All'articolo 1 comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   b) mediante corrispondente riduzione, in misura lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016 delle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili), come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nonché mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura lineare degli stanziamenti iscritti nei seguenti fondi: Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;
* 1. 1183. Biasotti.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» so rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».

  Conseguentemente:
   a) All'articolo 1 comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   b) mediante corrispondente riduzione, in misura lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016 delle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili), come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nonché mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura lineare degli stanziamenti iscritti nei seguenti fondi: Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;
* 1. 1187. Biasotti.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» so rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».

  Conseguentemente:
   a) All'articolo 1 comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   b) mediante corrispondente riduzione, in misura lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016 delle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili), come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nonché mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura lineare degli stanziamenti iscritti nei seguenti fondi: Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;
* 1. 1149. Corsaro.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» so rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».

  Conseguentemente:
   a) All'articolo 1 comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   b) mediante corrispondente riduzione, in misura lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016 delle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili), come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nonché mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura lineare degli stanziamenti iscritti nei seguenti fondi: Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;
* 1. 839. Mura.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» so rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».

  Conseguentemente:
   a) All'articolo 1 comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   b) mediante corrispondente riduzione, in misura lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016 delle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili), come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nonché mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura lineare degli stanziamenti iscritti nei seguenti fondi: Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;
* 1. 327. Sbrollini.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» so rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».

  Conseguentemente:
   a) All'articolo 1 comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   b) mediante corrispondente riduzione, in misura lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016 delle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili), come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nonché mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura lineare degli stanziamenti iscritti nei seguenti fondi: Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;
* 1. 127. Donati.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» so rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».

  Conseguentemente:
   a) All'articolo 1 comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   b) mediante corrispondente riduzione, in misura lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016 delle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili), come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nonché mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura lineare degli stanziamenti iscritti nei seguenti fondi: Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;
* 1. 371. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» so rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».

  Conseguentemente:
   a) All'articolo 1 comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   b) mediante corrispondente riduzione, in misura lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016 delle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili), come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nonché mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura lineare degli stanziamenti iscritti nei seguenti fondi: Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;
* 1. 2004. Molteni, Prataviera.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 7.000, euro 5.250, euro 3.500 ed euro 1.750».
  80-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 80-bis valutati in 400 milioni di euro nel triennio 2014-2016, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
1. 2350. Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 80 aggiungere il seguente:
  80-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 2944. Galgano, Oliaro, Causin, Librandi.

  Dopo il comma 80 inserire il seguente:
  80-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell’eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di IO milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000;
   2015: –10.000;
   2016: –10.000.
1. 1653. Zolezzi, Ferraresi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo In caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: –10.000;
   2015: –10.000;
   2016: –10.000.
* 1. 273. Catanoso.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo In caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: –10.000;
   2015: –10.000;
   2016: –10.000.
* 1. 3243. Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Lavagno, Marcon.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo In caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: –10.000;
   2015: –10.000;
   2016: –10.000.
* 1. 1336. Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

COMMA 81

  Dopo il comma 81 aggiungere i seguenti:
  «81-bis Alle spese sostenute per le supplenze nelle scuole dell'infanzia paritaria gestite direttamente dagli Enti Locali non si applica il divieto disposto dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
  81-ter Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1, la spesa del personale, comprensiva di quella sostenuta anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, dev'essere pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti».
1. 323. Faraone.

  Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:
  «81-bis. L'INPS è autorizzata a trattenere in assegnazione temporanea, e fino all'immissione prioritaria in ruolo prevista dall'articolo 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale dipendente proveniente dalla altre pubbliche amministrazioni in organico da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge».
1. 322. Faraone.

COMMA 82

  Dopo il comma 82, aggiungere il seguente comma:
  82-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente comma, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
1. 915. Bargero, Portas.

  Dopo il comma 82, inserire il seguente:
  82-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
  «20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».

*1. 3132. Pizzolante, Arlotti.

  Dopo il comma 82, inserire il seguente:
  82-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
  «20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».

*1. 3289. Palese.

  Dopo il comma 82, inserire il seguente:
  82-bis. A seguito del concorso pubblico bandito nel 2004 relativo al concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda, incarichi di presidenza ai vincitori del suddetto concorso, secondo le previsioni dell'allegato 1 al bando del concorso a dirigente scolastico 2011, approvato con DDG 13.07.2011 e dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 7, e sui posti assegnati in reggenza anche sulle scuole sottodimensionate. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario.
1. 1430. Marzana, Brescia, Vacca, Gallo, D'Uva, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

COMMA 83

  Dopo il comma 83, inserire i seguenti:
  «83-bis. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
   a) nei confronti del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie non trova applicazione alcuna disposizione limitativa all'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione delle visite ispettive è pari ad un terzo del costo della benzina come periodicamente individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
   b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4 lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono incrementati del 30%. La violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
   c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;
   d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale nonché di iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   e) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti è sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   f) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui 200 nel profilo di ispettore del lavoro e 50 di ispettore tecnico da destinare nelle regioni del centro-nord.
  83-ter. I maggiori oneri relativi all'adozione delle misure introdotte alle lettere a) e f) sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10 milioni a partire dall'anno 2016.
1. 971. Damiano, Boccuzzi.

  Dopo il comma 83 sono aggiunti i seguenti:
  «83-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995. n. 335, le percentuali per la prestazione indennitaria previste dall'articolo 2 del Decreto del Ministero del Lavoro 12 gennaio 2001 sono sostituite dalle seguenti:
   12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
   16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
   20% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.

  I suddetti periodi sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa.
   83-ter) Il primo e secondo periodo dell'articolo 1 comma 788 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono sostituiti dal seguente:
  «788. A decorrere dal 1o gennaio 2014, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni previsto in caso di degenza ospedaliera. L'indennità è corrisposta a partire dal primo giorno dell'evento morboso e per la predetta prestazione si applicano le percentuali e i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. I suddetti periodi di malattia sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa.
1. 657. Madia.

  Dopo il comma 83 inserire i seguenti:
  83-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 luglio 1998, n. 230.
1. 269. Catanoso.

  Dopo il comma 83 aggiungere i seguenti commi:
  «83-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile sono applicabili ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   83-ter. A decorrere dall'anno 2014 il maggiore onere finanziario graverà sugli «Interessi attivi sul conto corrente con l'INPS», rappresentanti la remunerazione delle disponibilità del Fondo Gestione Separata utilizzate dall'INPS nelle forme di impiego previste dal «Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dell'INPS. Si tratta di una voce del bilancio gestione separata Inps che solo nel 2012 ha generato risorse pari a circa 1.800 milioni di euro.
1. 658. Paris, Madia, Gribaudo, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Boccuzzi, Albanella, Baruffi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
   83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 2698. Latronico.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
   83-bis. all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
   83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 3174. Di Gioia.

  Dopo il comma 83, inserire i seguenti:
   «83-bis. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano di ridimensionamento delle esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA, da concludersi entro l'anno scolastico 2016-2017. Conseguentemente tale piano prevede l'assunzione di personale ATA relativo ai posti accantonati per le esternalizzazioni. È riconosciuta, altresì, la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del suddetto personale dipendente dalle ditte esterne, assunto anche con contratti di collaborazione, in virtù del servizio prestato presso le scuole, con modalità da definirsi mediante regolamento del MIUR da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   83-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 83-bis, le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.
1. 1399. Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, Valente, Di Benedetto, Battelli, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
   «83-bis. all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»
   83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 1703. Fauttilli.

  Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:
   83-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.» Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 3051. Causin, Librandi.

  Dopo il comma 83, inserire il seguente comma:
   83-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi.»
1. 1731. Fauttilli.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
   83-bis. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 4 e 14 le parole: «entro il 31 ottobre,» sono abrogate;
   b) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;
   c) dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
    19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo le imprese del relativo settore non sono più soggette alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
   19-ter. Qualora alla data del 1o gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 30 aprile 2014.».
   d) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non superiore»;
   e) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
    20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi del comma 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1o gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5%».
1. 1020. Damiano, Gnecchi.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
   «83-bis. Ai rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del primo gennaio 2013, instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato da imprenditori, si applicano i benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; i benefìci non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati, prorogati o trasformati a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2013. Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a decorrere dal primo gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sono iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprenditori; l'iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore licenziato entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento; i lavoratori licenziati nel 2013 hanno facoltà di chiedere riscrizione entro il 28 febbraio 2014; la delibera di iscrizione produce i suoi effetti dal primo gennaio 2014; è prorogata di un anno la scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori iscritti prima del 2013; per tutti i lavoratori riscrizione cessa comunque il 31 dicembre 2014. Al licenziamento è equiparata la risoluzione consensuale successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevista dall'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche e integrazioni.

  Conseguentemente:
   a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
    al comma, sostituire le parole: «152 milioni» con: «202 milioni» e le parole: «151 milioni» con: «201 milioni» e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
    al comma 391, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
    dopo il comma 417, inserire il seguente:
   «417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»
1. 646. Damiano.

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
   83-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226/2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

  Conseguentemente al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e 151 con: 192 milioni di euro annui per l'anno 2014 e 191.
1. 1492. Bobba, D'Ottavio, Bragantini, Zanin.

  Dopo il comma 83, inserire il seguente:
   83-quater. Al comma 4 dell'articolo 15 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: «I prestatori di servizi professionali sono esonerati dal pagamento di corrispettivi, abbonamenti e commissioni conseguenti alla dotazione e all'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento».
1. 844. Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
   83-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è sostituito dal seguente:
   9-bis. Per le finalità di cui al comma 6, in considerazione della peculiarità del fenomeno del precariato nelle regioni a statuto speciale e per l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, i limiti e divieti assunzionali previsti dalla normativa vigente e i vincoli di cui precedente comma 9, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ferma l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla normativa vigente, diversa da quella derogata dal presente comma e afferente alla proroga dei rapporti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all'alt. 1, commi 557 e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006. n. 296 e di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008. n. 133».
1. 1042. Iacono, Capodicasa, Amoddio, Piccione, Burtone, Zappulla, Albanella, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Cardinale.

  Dopo il comma 83, inserire il seguente:
   «83-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui il committente o l'associante non abbia versato in tutto o in parte i contributi dovuti in base ai compensi corrisposti al lavoratore medesimo.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 170 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 1035. Paris, Madia, Gribaudo, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
   83-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche ai soggetti che usufruiscono di trattamento mini aspi.
1. 956. Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 83, inserire il seguente:
   «83-bis. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, in continuità con quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 marzo 2013. I datori di lavoro che abbiano usufruito dei benefici riconosciuti per le assunzioni, effettuate nel 2012, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non sono tenuti alla restituzione delle relative agevolazioni».
1. 1030. Damiano, Gnecchi.

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
  83-bis. Per fa fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell'attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per medesimo settore, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i marittimi imbarcati in regime di impresa familiare. Il trattamento di cui al precedente periodo è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per le ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. 268. Catanoso.

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
   83-bis. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
1. 267. Catanoso.

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
   83-bis. Al fine di tutelare le specificità della pesca tradizionale e stagionale ed evitare i disagi che lo svolgimento di attività di pesca costiera può determinare nei confronti della navigazione da diporto, è consentita la pesca, con l'utilizzo dell'attrezzo denominato «ferrettara», purché di lunghezza non superiore a 2,5 chilometri e con una maglia di apertura non superiore a 180 millimetri, nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto di ogni anno, nei limiti stabiliti dall'atto di abilitazione all'esercizio dell'attività, e comunque a una distanza di più di tre miglia dalla costa. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a modificare il proprio decreto 21 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente comma. I proprietari delle unità di pesca abilitate all'utilizzo della ferrettara e del palangaro, nello svolgimento dell'attività di pesca, possono utilizzare e detenere a bordo uno solo di tali attrezzi. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi delle norme vigenti.
1. 266. Catanoso.

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
   83-bis
. Per fa fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell'attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per medesimo settore, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i marittimi imbarcati in regime di impresa familiare. Il trattamento di cui al precedente periodo è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per le ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. 1479. Faenzi.

COMMA 84

  Dopo il comma 84, inserire i seguenti:
  84-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, è istituito – in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo è corrisposto per un periodo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste al Comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
  84-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
1. 652. Damiano.

  Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;
   dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.;

   dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.;

   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2469. Molteni.

  Dopo il comma 84 aggiungere il seguente:
  84-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente senza alcuna singola limitazione. A partire dall'anno 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relative alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

   b) all'articolo 70, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 è consentito ai giovani dai 18 ai 29 anni ed ai soggetti definiti svantaggiati ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2013 effettuare prestazioni di lavoro accessorio a favore di committenti imprenditori commerciali operanti nel settore del turismo o dei servizi, in deroga al tetto di cui al comma precedente, fino al raggiungimento del limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutato ai sensi del comma 1.

   c) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in agricoltura.

   d) all'articolo 72, comma 1, le parole: «carnet di buoni orari», sono sostituite dalle seguenti: «carnet di buoni».
   e) all'articolo 72, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  4-ter. Qualora l'acquisto e il rimborso del voucher avvenga direttamente presso le sedi INPS o per via telematica è previsto, per il concessionario, un compenso pari al 2 per cento dell'importo del voucher per la gestione del servizio.

   f) all'articolo 72, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, di concerto con l'INPS, le modalità necessarie e gli strumenti atti a potenziare e semplificare l'accesso ai mezzi informatici disponibili e diretti a rendere più snello il flusso di dati necessari a gestire i rapporti; in merito è fissato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per la presentazione di un decreto ministeriale atto a regolare tali modalità».
1. 2424. Vitelli, Librandi, Galgano.

  Dopo il comma 84 aggiungere il seguente:
  84-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e s.m. e i., è aggiunto – alla fine – il seguente periodo:
   Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 15.000;
   2015: – 15.000;
   2016: – 15.000;
1. 1281. Sorial, Fantinati, Crippa, Castelli, Vallascas, Tacconi, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 2948. Oliaro, Galgano, Causin, Librandi.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
* 1. 2352. Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato, Marco Di Maio.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
* 1. 1937. Moretti.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
* 1. 80. Sbrollini.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
* 1. 938. Locatelli, Di Gioia.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
* 1. 1628. Chiarelli.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
* 1. 1279. Biasotti.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
* 1. 841. Mura.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
* 1. 319. Sbrollini.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
* 1. 145. Cani, Mura.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 126. Donati.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 363. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2016, è riconosciuto alle startup rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09 uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 73, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 3261. Quintarelli, Librandi.

  Dopo il comma 84, inserire il seguente:
  84-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, alla tabella G, di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.41, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro del commercio e assimilati è così modificata: le parole: «2,44 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,22 per cento».
  Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 84-bis, quantificati in 200 milioni di euro a partire dal 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelli che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge.
1. 1451. Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 84, inserire il seguente:
  84-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, alla tabella G, di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.41, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro del commercio e assimilati è così modificata: le parole: «2,44 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,22 per cento».
*1. 3026. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 84, inserire il seguente:
  84-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, alla tabella G, di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.41, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro del commercio e assimilati è così modificata: le parole: «2,44 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,22 per cento».
*1. 2771. Latronico.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, inserire il seguente:
  84-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1o gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento, per il settore artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Terziario.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, inserire il seguente:
  290-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
1. 1195. Corsaro.

  Dopo il comma 84, inserire il seguente:
  84-bis. All'articolo 47 comma 3 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, le parole: «per un periodo non inferiore a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni».
1. 944. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 85

  Al comma 85, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
  Le aliquote di cui al periodo precedente sono aumentate di due punti percentuali qualora il nuovo capitale proprio sia costituito da incrementi derivanti da conferimenti in denaro.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 129. Donati, Marco Di Maio, Dallai, Biffoni, Gadda, Fanucci, Coppola.

COMMA 86

  Dopo il comma 86 inserire il seguente comma:
  86-bis:
Le disposizioni di cui al comma 86 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
1. 130. Donati, Gadda, Fanucci, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 86 aggiungere il seguente:
  86-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 100 per cento del valore degli investimenti necessari per acquisire non meno del 80 per cento del capitale sociale di una startup innovativa ai sensi della legge n. 221 del 2012, e successive modifiche, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'incentivo fiscale di cui al presente comma è revocato se la partecipazione è ceduta a terzi prima che siano trascorsi tre periodi di imposta a partire dalla data di assunzione della partecipazione.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 3264. Quintarelli, Librandi.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
  86-bis. Al comma 4, articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1012, n. 221, le parole: «sono tenuti ad accettare,» sono sostituite con le parole: «possono accettare».
1. 2614. Pellegrino, Zan, Brandolin.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
  86-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2012, n. 98, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
  4-quater-bis. La proroga di cui al precedente comma 4-quater, capoverso comma 5.1, è estesa anche agli altari esercenti professioni regolamentate di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 138 del 2011, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137».
1. 2612. Pellegrino, Brandolin.

COMMA 87

  Il comma 87 è così sostituito:
   a) nell'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
   a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
   b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
   a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
   b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016;

  3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 20 del 2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile.
1. 448. Caruso.

  Al comma 87, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera i, sopprimere il capoverso 2);

  dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  «87-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis, comma 1, sono soppresse le lettere h) e i);
   b) all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) sono soppresse le parole: di bonifica dall'amianto e;
   b) dopo l'articolo 76-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 16-ter. – (Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di adeguamento antisismico e di bonifica dall'amianto). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
  2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica anche alle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, per i seguenti interventi:
   a) interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o clic interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
   b) interventi relativi all'adozione delle misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
   c) interventi di bonifica degli edifici dall'amianto, garantendo la certificazione dello smaltimento;

  Alle disposizioni del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 1, comma 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Al comma 288, primo periodo, sostituire le parole da: «3.000 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «3.200 milioni di euro per l'anno 2015, 7.600 milioni di euro per l'anno 2016, di 11.000 milioni di euro dal 2017 al 2020 e 11.600 milioni di euro a decorrere dal 2021».
1. 3323. L'VIII Commissione.

  Al comma 87, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente,
  al medesimo comma, alla lettera c); sopprimere il capoverso 2).
  dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  «87 bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis, comma 1, sono soppresse le lettere h) e i);
   b) all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) sono soppresse le parole «di bonifica dall'amianto e»;
   c) dopo l'articolo 16-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 16-ter. – (Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di adeguamento antisismico e di bonifica dall'amianto). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
  2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica anche alle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, per i seguenti interventi:
   a) interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
   b) interventi relativi all'adozione delle misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
   c) interventi di bonifica degli edifici dall'amianto.
  Alle disposizioni del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 1. comma 48. della legge 13 dicembre 2010. n. 220. e successive modificazioni, all'articolo 29. comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 1. comma 24 della legge 24 dicembre 2007. n. 244. e successive modificazioni e all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

  al comma 288, primo periodo, sostituire le parole da: 3.000 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 3.200 milioni di euro per l'anno 2015, 7.600 milioni di euro per l'anno 2016 , di 11.000 milioni di euro dal 2017 al 2020 e 11.600 milioni di euro a decorrere dal 2021.
1. 704. Realacci.

  Al comma 87, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) punto 1, dopo il periodo: «a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al», sostituire le parole «31 dicembre 2014;» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) alla lettera a) punto 2, dopo il periodo «a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;», sostituire le parole «30 giugno 2015» con le seguenti: «30 giugno 2016»;
   c) dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: «a)-bis: all'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: «4. Le suddette detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 20 del 2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare».

  Conseguentemente:
   a) alla lettera a), punto 1, sopprimere il periodo: b) 50 per cento, alle spese sostenute dal gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
   b) alla lettera a), punto 2, sopprimere il periodo: b) 50 per cento, per le spese sostenute dal luglio 2015 al 30 giugno 2016;.
1. 1181. Corsaro.

  Al comma 87 apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), al numero 1 lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;
   b) alla lettera a), al numero 2 lettera b) sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;
   c) alla lettera c), al numero 1 lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;
   d) alla lettera c), al numero 2 lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

  Conseguentemente per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 87 pari 400 milioni di euro annui a partire dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2026 , dopo il comma 108 aggiungere il seguente:
  «108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento , di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
1. 1074. Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 87, lettera a) premettere la seguente:
  0a) All'articolo 6, comma 3 bis, inserire, all'inizio del comma, il seguente periodo: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al successivo comma 12,».
1. 3235. Vignali.

  Al comma 87, lettera a), l'alinea del numero 2) è sostituito dal seguente:
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, nonché alle spese sostenute per schermature solari (sistemi, prodotti e dispositivi) che – applicati davanti ad una superficie vetrata – permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici ed ottico – luminosi che garantiscano una prestazione energetica della schermatura solare di classe 2 o superiore come definite dalla norma EN UNI 14501: 2006, asseverata dal report di calcolo effettuato con il software ENEA win-shelter riportando i dati della schermatura e del serramento/superficie vetrata soggetti all'intervento ed all'installazione, nella misura del:,

  Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 3125. Bernardo, Vignali.

  Al comma 87, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 1, lettera b), le parole: «dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015», sono sostituite con le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   b) al capoverso 2, lettera b) le parole: «dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016», sono sostituite con le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 290, inserire i seguenti:
  «290-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 2505. Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 1, lettera b), la parola: «50», è sostituita con la parola: «60»;
   b) al capoverso 2, lettera b) la parola: «50», è sostituita con la parola: «60».

  Conseguentemente, all'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:
  «2530-bis. A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
1. 2514. Allasia, Borghesi.

  Al comma 87 lettera a) le parole: al 31 dicembre 2015 sono sostituite con le parole: al 31 dicembre 2016.
1. 906. Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 87, lettera a) dopo il capoverso comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti IRPEF ed IRES per le spese sostenute per interventi relativi ai beni immobili strumentali adibiti a strutture ricettive turistiche, ivi comprese le spese relative all'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere di cui al decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994, e al consolidamento antisismico, nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determini criteri e modalità di fruizione delle detrazioni di cui al periodo precedente nel rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014».

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2014:-20.000;
   2015:-20.000;
   2016:-20.000.
1. 2070. Petitti, Montroni, Senaldi, Martella, Galperti, Bini.

  Al comma 87, lettera a), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  2-bis). Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti IRPEF ed IRES per le spese sostenute per interventi relativi ai beni immobili strumentali adibiti a strutture ricettive turistiche, ivi comprese le spese relative al consolidamento antisismico, nella misura del:
   a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
   b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016.

  Conseguentemente dopo il comma 87 aggiungere il seguente: 87-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro diciotto mesi».
1. 2087. Arlotti.

  Al comma 87, lettera b), le parole: 31 dicembre 2015, sono sostituite dalle parole: 31 dicembre 2014.
1. 2516. Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c), al capoverso 1, lettera b), la parola: 40 è sostituita dalla parola: 45;

  Conseguentemente, all'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:
  530-bis. A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
1. 2520. Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c), dopo il capoverso 1) inserire il seguente:
  1-bis. Al comma 1-bis, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003» inserire le seguenti: «nonché su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con divieto di cumulo con le agevolazioni previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 1. 3326. L'VIII Commissione.

  Al comma 87, lettera c), dopo il capoverso 1) inserire il seguente:
  1-bis. Al comma 1-bis, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003» inserire le seguenti: «nonché su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con divieto di cumulo con le agevolazioni previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 1. 863. Ghizzoni, Baruffi, Bratti, Carra, Crivellari, Lenzi, Marchi, Richetti, Giuditta Pini, Fabbri, Bolognesi, De Maria, Patriarca, De Micheli, Zampa, Iori, Carlo Galli, Braga, Gadda, Cominelli, Arlotti, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al primo periodo, lettera c), numero 2), dopo le parole: al comma 1-bis, sono aggiunte le seguenti: primo periodo le parole: «nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3)» e

  Conseguentemente dopo il comma 173 inserire il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
1. 3210. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 87, lettera c), le parole: dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, sono sostituite dalle parole: a decorrere dal 1o gennaio 2015, ovunque ricorrano.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, inserire i seguenti:
  290-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 2508. Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c) punto 2) premettere il seguente:
  02) al comma 1-bis, le parole da: «su edifici ricadenti» fino a: «maggio 2003» sono soppresse.
1. 711. Realacci.

  Al comma 87, lettera c), sostituire il punto 2) con il seguente:
  2) al comma 1-bis, le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle parole «(zone 1, 2 e 3)» e le parole da «fino al 31 dicembre 2013» a «unità immobiliare» sono sostituite dalle parole «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dell'imposta lorda nella misura del».

  Conseguentemente dopo il comma 272 inserire il seguente:
  272-bis. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «dell'1 per cento». L'imposta di cui all'articolo 1, comma 492 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come definita dalla tabella 3 della citata legge, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
1. 1655. Ferraresi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 87, lettera c), capoverso 2), dopo le parole: al comma 1-bis aggiungere le seguenti: dopo le parole: «Per le spese sostenute per gli interventi di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), relative alla bonifica dall'amianto, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 2.000;
   2015: – 1.500.
* 1. 911. Dallai, Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 87, lettera c), capoverso 2), dopo le parole: al comma 1-bis aggiungere le seguenti: dopo le parole: «Per le spese sostenute per gli interventi di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), relative alla bonifica dall'amianto, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 2.000;
   2015: – 1.500.
* 1. 3328. L'VIII Commissione.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e;

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 361. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, aggiungere le seguenti: le parole: «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
1. 2919. Causin, Oliaro, Galgano, Librandi.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 943. Locatelli, Di Gioia.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 2353. Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato, Marco Di Maio.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 1941. Moretti.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 3241. Vignali.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 2007. Molteni, Prataviera.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 2275. Marco Di Maio.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 1631. Chiarelli.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 1275. Biasotti.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 1390. Biasotti.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 1177. Corsaro.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 843. Romina Mura.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 318. Sbrollini.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 125. Donati.

  Al comma 87, lettera c), punto 2), dopo le parole: comma 1-bis, inserire le seguenti: le parole «(zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4o grado della scala Ricther)», e.
* 1. 81. Sbrollini.

  Al comma 87, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) il comma 2, è sostituito dal seguente: «Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese sostenute dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, documentate per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».
1. 1466. Polidori.

  Al comma 87, lettera c) capoverso 3, dopo le parole: sostenute per l'acquisto sono inserite le seguenti: il montaggio e l'installazione.
1. 2567. Caparini, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c), capoverso 3), dopo le parole: di mobili, sono inserite le seguenti: prodotti da aziende artigianali della filiera del «Made in Italy».
1. 2526. Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c), capoverso 3) le parole: al 31 dicembre 2014, sono sostituite dalle parole: al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  530-bis. A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
1. 2511. Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c), n. 3), le parole: al 31 dicembre 2014 sono sostituite con le parole: al 31 dicembre 2015.
1. 877. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 87, lettera c), punto 3), capoverso comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione sostenuti di cui al comma 1.
1. 1447. Crippa, Della Valle, Mucci, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 87, inserire i seguenti:
  87-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).
  87-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2563. Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 87 aggiungere i seguenti:
  87-bis. All'articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al precedente comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.
  8-ter. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-bis, è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.
  8-quater. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 8-ter, deve richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del d. 1. 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata.
  8-quinquies. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione d'imposta spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
  8-sexies. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e 4 professionali , non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
  8-septies. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro della emittente ai sensi del precedente comma 8-ter, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 8-ter o, in alternativa. Esercitare il sottostante diritto di credito direttamente nei confronti della debitrice, Agenzia dell'Entrate, nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente comma 7).
  8-octies. La disposizione di cui al precedente comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
  8-nonies. Ai certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del T.U.R . Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente comma e dei successivi.
  8-decies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cui rinvia l'articolo 56, TUIR, non costituiscono ricavi, e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme, eccedenti il corrispettivo fatturato, corrisposte dal committente a copertura del costo dello sconto convenuto con l'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  8-undecies. In deroga a quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, a fini IRPEF, nonché 96, comma 1, a fini IRES, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.».

  87-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 87-bis, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo di cui al comma 391.

  Conseguentemente al comma 391, alla fine, sostituire le parole: a decorrere dal 2014 con le seguenti: per il 2014 e del 2,20 per mille a decorrere dal 2015.
1. 1036. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Pesco, Ruocco, Villarosa, Cariello, Currò, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente:
  87-bis. Gli interventi di cui al comma 87 sono effettuati nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) all'interno dei centri storici e degli aggregati storici comunque definiti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani territoriali paesaggistici è vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici su tetti o terrazze;
   b) è consentito esclusivamente l'uso di tegole fotovoltaiche che non alterino forma, colore e configurazione altimetrica dei tetti;
   c) nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 è consentita la realizzazione di impianti solari termici in relazione alle caratteristiche tipologiche dell'impianto urbanistico di cui ai seguenti punti:
    1. negli edifici a tipologia isolata incidenti nelle zone territoriali B di cui al decreto ministeriale 1444/68 o a tale zone riconducibili, è consentita l'installazione di impianti solari termici non superiore a 20 kw, purché non alterino sagoma, inclinazione e caratteristiche dei tetti esistenti;
    2. negli edifici a tipologia aggregata complessa quali schiere o aggregati stratificati ricadenti nelle zone omogenee B ai sensi del decreto ministeriale 1444/68, l'impianto solare termico è consentito soltanto se esteso a porzioni omogenee di tali aggregati complessi e comunque sottoposto al rispetto dei coni visuali definiti dai comuni;
    3. nelle aree di nuova edificazione classificate C ai sensi del decreto ministeriale 1444/68, l'impianto solare termico è consentito nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali;
    4. nelle zone produttive classificate E ai sensi del decreto ministeriale 1444/68, è consentito l'impianto solare termico sui tetti degli annessi rustici esistenti nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali.
1. 1659. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente:
  87-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1o gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate.

  Conseguentemente:
   al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015, 1.510 milioni di euro nell'anno 2016 e 1.410 milioni di euro nell'anno 2017;
   al comma 523, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 40.000;
   2015: – 40.000;
   2016: – 40.000.
1. 3330. L'VIII Commissione.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente:
  87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  Conseguentemente, al comma 523, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 3332. L'VIII Commissione.

  Dopo il comma 87 aggiungere i seguenti:
  87-bis. All'articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al precedente comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.
  8-ter. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-bis, è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.
  8-quater. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 8-ter, deve richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata.
  8-quinquies. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione d'imposta spetta al singolo condòmino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
  8-sexies. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
  8-septies. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro della emittente ai sensi del precedente comma 8-ter, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 8-ter o, in alternativa. Esercitare il sottostante diritto di credito direttamente nei confronti della debitrice, Agenzia dell'Entrate, nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente comma 7).
  8-octies. La disposizione di cui al precedente comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
  8-nonies. Ai certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del T.U.R. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente comma e dei successivi.
  8-decies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cui rinvia l'articolo 56, TUIR, non costituiscono ricavi, e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme, eccedenti il corrispettivo fatturato, corrisposte dal committente a copertura del costo dello sconto convenuto con l'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  8-undecies. In deroga a quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, a fini IRPEF, nonché 96, comma 1, a fini IRES, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.».

  87-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 87-bis, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo di cui al comma 391.

  Conseguentemente al comma 391, alla fine, sostituire le parole: a decorrere dal 2014 con le seguenti: per il 2014 e del 2,20 per mille a decorrere dal 2015.
1. 89. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Pesco, Ruocco, Villarosa, Currò, Cariello, Castelli, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 87, inserire il seguente comma:
  87-bis. All'articolo 33 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «in corso 1o gennaio 2003 e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «in corso 1o gennaio 2013 e per i due successivi»;
   b) al comma 4, le parole: «tra il 1o gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o gennaio 2014 ed il 16 marzo 2014»;
   c) al comma 6, le parole: «in corso al 1o gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato rispetto al periodo d'imposta precedente. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003 questa condizione può essere soddisfatta ...» sono sostitute dalle seguenti: «in corso al 1o gennaio 2011, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 6 per cento; predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 8 per cento per il secondo e terzo periodo d'imposta oggetto di concordato rispetto al periodo d'imposta precedente. Per il periodo d'imposta in corso all'I gennaio 2013 questa condizione può essere soddisfatta ...»;
   d) al comma 7, le parole: «relativamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001» sono sostituire con le parole: «relativamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2011»;
   e) al comma 8, le parole: «relativo ai periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001» sono sostituite con le parole: «relativo ai periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2011», le parole: «alla data del 1o gennaio 2003» sono sostituite con le parole: «alla data del 1 gennaio 2013»;
   f) al comma 8 il periodo: «Per i soggetti che, relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2003, effettuano l'adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo, è esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà, per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini» è soppresso;
   g) al comma 9, le parole: «fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004» sono sostituite con le parole: «fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2015»;
   h) al comma 12 le parole: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2014» sono sostituite con: «per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2014 e 2015»;
   i) al comma 13, le parole: «al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2011, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione pari al 7, ed ulteriormente incrementato, per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 3,5, rispetto al periodo d'imposta precedente.» sono sostituite con le parole: «al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione pari al 5 per cento, ed ulteriormente incrementato, per il secondo ed il terzo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 5 per cento, rispetto al periodo d'imposta precedente.»;
   l) al comma 14, alla lettera:
    a. le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2010»;
    b. «relativamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro» sono sostituite con: «relativamente al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2011 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 500.000 euro»;
   m) al comma 15 è aggiunta la seguente lettera c) «sussistano posizioni debitorie, fiscali, contributive e previdenziali superiori a euro 50.000»;
   n) il comma 18 è soppresso.
1. 2887. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 87, inserire il seguente comma:
  87-bis. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 217/1997 è sostituito dal seguente: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le seguenti modalità:
   a) fino a 8 rate trimestrali per importi fino a 30.000,00 euro;
   b) fino a 16 rate trimestrali per importi superiori a 30.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro;
   c) fino a 24 rate trimestrali per importi superiori a 100.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro;
   d) fino a 32 rate trimestrali per importi superiori a 200.000,00.

  L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
  Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, per il periodo di rateizzazione del detto importo, aumentato di un anno».
1. 2891. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica.

  Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

  Conseguentemente,
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 450 milioni di euro in ragione annua dall'anno 2014. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
   dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
1. 2539. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Boccadutri, Zan, Melilla.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente comma:
  87-bis. Per le spese documentate di bonifica dall'amianto, dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2015, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 20.000;
   2015: – 40.000.
1. 890. Dallai, Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. Le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, limitatamente a quelle applicabili alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere oggetto di cessione, in tutto o in parte, dagli aventi diritto a favore di banche o di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario. La cessione di cui al comma 1 è comunicata per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e al Ministero dell'economia e delle finanze . Al soggetto cessionario è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari alla detrazione ceduta e con la medesima ripartizione in dieci quote annuali di pari importo.
1. 1070. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente:
  87-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 87 della presente legge, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1o gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 40.000;
   2015: – 40.000;
   2016: – 40.000.

  Al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015, 1510 milioni di euro nell'anno 2016 e 1410 milioni di euro nell'anno 2017.
1. 895. Mazzoli, Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 450 milioni, di euro in ragione annua dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.;
   dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
1. 1579. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Boccadutri, Zan, Melilla.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le l stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
* 1. 449. Tino Iannuzzi, Mariani, Braga, Bratti, Realacci, Ginoble.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le l stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
* 1. 1707. Fauttilli.

  Dopo il comma 87, inserire il seguente:
  87-bis. Le detrazioni di cui al comma 87 sono riconosciute anche in caso di preesistente assenza di impianto di riscaldamento.
1. 934. Madia.

  Dopo il comma 87, inserire il seguente:
  87-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente delle Repubblica 6 giugno 2001, n.380 è aggiunto infine il seguente periodo: «ivi compresi mobili e le parti in legno montati fissi su misura».

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 290, inserire i seguenti:
  290-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 2552. Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 87, inserire il seguente:
  87-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) le spese sostenute dal 31 dicembre 2013 e fino al 31 dicembre 2014 da coppie che hanno contratto matrimonio dal 1o gennaio 2013, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di 2.500 euro, purché relative ad acquisti effettuati nell'anno di costituzione del nucleo familiare e nel successivo. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, 110 milioni di euro per l'anno 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2556. Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi.».
1. 3169. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 87, inserire il seguente:
  87-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2014, 94 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2559. Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 87, inserire il seguente:
  87-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in favore delle piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/3 6/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

  Conseguentemente, all'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  530-bis. A decorrere dal 2014, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
1. 2523. Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente:
  87-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
  87-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 87-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di call center con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi, nella misura del 25 per cento e in settantadue mesi».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 9.000;
   2015:;
   2016:.
1. 676. Venittelli, Leva.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1. 443. Caruso.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 che occupino meno di quindici dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1. 433. Caruso.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 ai fini dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non è richiesto il requisito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 368/2001 nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del D. Lgs. 276/2003.
1. 435. Caruso.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, devono intendersi esclusi dal campo di applicazione del Capo Primo, Titolo VII, decreto legislativo 276/2003 in materia di Lavoro a progetto e lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97.
1. 439. Caruso.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente comma:
  87-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi.».
* 1. 450. Tino Iannuzzi, Mariani.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente comma:
  87-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi.».
* 1. 2861. Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. All'articolo 1, decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:
  1-ter. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, altresì, nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un lavoratore ed una organizzazione di volontariato di cui alla L. 266/91 o una organizzazione non lucrativa di cui al decreto legislativo 460/97, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 436. Caruso.

  Dopo il comma 87 aggiungere i seguenti:
  87-bis. L'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7, secondo periodo, è soppresso.
  87-ter. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5, secondo periodo, è soppresso.
  87-quater. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso.
1. 2871. Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, dopo le parole: «si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la» sopprimere le parole: «metà della»;
   b) al comma 5, dopo le parole: «è determinata applicando la» sopprimere le parole: «metà della».

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:  , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 19,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 2873. Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. All'articolo 61, decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
  3-bis. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 o delle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97.
1. 440. Caruso.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. I commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
1. 2414. Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Tinagli, Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Catania.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente:
  87-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 344 al 347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni e proroghe, si applicano, nella misura e fino alle scadenze stabilite dal precedente comma 7, anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, compresi gli alloggi assegnati in godimento ai propri soci, delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.
1. 884. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. All'articolo 15 comma 1-ter del decreto ministeriale 249/2010, le parole: «fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso» sono sostituite dalle seguenti parole: «fino all'anno scolastico 2012/2013 incluso».
1. 431. Caruso.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. In previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 – 2016/2017, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca consente, con proprio decreto, la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato decreto ministeriale 249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013.
1. 595. Caruso.

  Dopo il comma 87, inserire il seguente:
  87-bis. All'articolo 17, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (TU dell'edilizia) la parola: «unifamiliari» è sostituita con «uni- e bi-familiari».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, in fine, aggiungere quanto segue: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800.000 euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1602. De Mita.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180 sostituire le parole: «stato di avanzamento lavori ovvero» con le seguenti parole: «stato di avanzamento lavori, se ricomprese nella definizione di cui al medesimo articolo 118, comma 11, primo periodo, ovvero».
1. 2885. Matarrese, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente comma:
  87-bis. Per le spese documentate di bonifica dall'amianto, dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2015, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 20.000;
   2015: – 40.000.
1. 1627. Dallai.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. L'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 23, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalle 17 dicembre 2012, n. 221, già gravante sulle società cooperative di mutuo soccorso, è differito a far data dal 1o gennaio 2015.
1. 1015. Tullo, Capone, Beni.

  Dopo il comma 87 aggiungere i seguente:
  87-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 360 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1013. Tullo, Mauri.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, nell'articolo 5, commi 9 e 14, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di P.R.G., anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi non ancora approvati, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11,secondo periodo, decreto-legge n. 70/11, convertito in Legge n. 106/11.
1. 1089. Sottanelli, Librandi.

COMMA 88

  Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
  A decorrere dall'esercizio 2014, le risorse derivanti dall'attuazione di interventi di revisione della spesa conseguenti all'attività del commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che risultino eccedenti rispetto a quelle derivanti dall'attuazione del comma 285, sono versate con autonoma evidenziazione contabile, al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per essere utilizzate al fine di adottare ulteriori misure di riduzione del cuneo fiscale sui costo del lavoro.
1. 107. Tabacci, Andrea Romano.

COMMA 89

  Al comma 89, aggiungere infine il seguente periodo: Per i soggetti di cui al comma 88, il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio che risulti approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge.
1. 2686. Fanucci.

COMMA 90

  Dopo il comma 90, è aggiunto il seguente comma:
  90-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009 sostituire le parole: «30 Giugno 2010» con le seguenti: «31 Dicembre 2014» e le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
  La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 1957. Busin.

  Dopo il comma 90, è aggiunto il seguente comma:
  90-bis. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1. 1893. Busin.

  Dopo il comma 90, è infine aggiunto il seguente comma:
  90-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1° Luglio 2009 sostituire le parole «30 Giugno 2010» con le parole «31 Dicembre 2014». La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1956. Busin.

  Dopo il comma 90, è aggiunto il seguente comma:
  90-bis. Sono escluse, ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti e gli imprenditori per i quali non ricorre l'autonoma organizzazione. La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
1. 1955. Busin.

COMMA 92

  Al comma 92, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui la cessione dei beni rivalutati si verifichi per effetto dell'applicazione di una norma di legge.
1. 1975. Causi.

COMMA 93

  Al comma 93, sostituire le parole: sono versate in tre rate annuali di pari importo, con le seguenti: sono versate in dodici rate trimestrali di pari importo.

  Conseguentemente al medesimo comma 93 sopprimere le parole: , e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
1. 1750. Busin.

COMMA 95

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. 1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2013 detiene in regime di impresa beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società può, entro il 31 dicembre 2014, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
  95-ter. Per gli immobili, il valore normale è determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dall'articolo 52, IV comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
  95-quater. In alternativa al pagamento della imposta sostitutiva entro il termine di versamento delle imposte dirette riferite all'esercizio in cui avviene la esclusione dei beni dal patrimonio della impresa, l'imprenditore potrà versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il predetto termine e la restante parte in quote di pari importo entro il medesimo termine riferito ai due esercizi successivi. Gli importi rinviati saranno maggiorati degli interessi legali. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  95-quinquies. Ai fini del disposto di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte dirette, gli immobili esclusi dal patrimonio della impresa in applicazione del presente articolo, si presumono acquisiti dalla persona fisica con la medesima data di acquisizione da parte della impresa.
1. 580. Corsaro.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
  95-bis. Le somme dovute ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462 possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo.
  95-ter. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di tre rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
  95-quater. Il tardivo pagamento di tre rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
1. 1004. Dal Moro.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
  95-bis. Le quote di partecipazione al capitale sociale della Banca d'Italia possono essere rivalutate dai soggetti detentori. Il maggior valore attribuito alle quote di partecipazione si considera ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale, mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del venti per cento. Si applicano, in quanto compatibili, le misure di cui ai commi precedenti.

  Di conseguenza, apportare le seguenti modifiche:
   al comma 122, sostituire le parole «600» con «850» e «50» con «90»;
   al comma 128, sostituire le parole «275» con «350»;
   al comma 130, sostituire le parole «20» con «30»;
   al comma 134, sostituire le parole «10» con «30»;
   al comma 139, sostituire le parole «5» con «15».
1. 160. Polverini.

  Dopo 11 comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle parole «1o gennaio 2014»;
   b) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2014»;
   c) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2014».
1. 581. Corsaro.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
  95-bis. All'articolo 162 TUIR, dopo il comma 5, è inserito il comma 5-bis:
  «Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, costituisce stabile organizzazione l'utilizzo abituale della rete nazionale, sia essa fissa, mobile o satellitare, per trasmettere dati da elaboratori elettronici, localizzati anche al di fuori del territorio nazionale, verso indirizzi IP italiani, al fine di fornire servizi online, ivi inclusi quelli consistenti in tutte le azioni poste in essere al fine di attribuire maggiore visibilità sulla rete internet al fruitore del servizio, compresi banner o finestre di pop up visualizzati nelle pagine web, indicizzazione e visualizzazione di link sponsorizzati sui motori di ricerca, annunci pubblicitari trasmessi via email, visualizzati all'interno di social network o per mezzo di applicazioni su dispositivi mobili».
1. 642. Carbone.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
  95-bis. All'articolo 162 TUIR, dopo il comma 5, è inserito il comma 5-bis:
  «Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, costituisce stabile organizzazione l'utilizzo abituale della rete nazionale, sia essa fissa, mobile o satellitare, per trasmettere dati da elaboratori elettronici, localizzati anche al di fuori del territorio nazionale, verso indirizzi IP italiani, al fine di fornire servizi online, ivi inclusi quelli consistenti in tutte le azioni poste in essere al fine di attribuire maggiore visibilità sulla rete internet al fruitore del servizio».
1. 660. Carbone.

COMMA 98

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione dei reddito imponibile di impresa, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
   a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;
   b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
   c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.

  98-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
  98-quater. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 3262. Quintarelli, Librandi.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. L'agevolazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271-279 della legge n. 296 del 2006, deve intendersi applicabile anche per le opere incorso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.
1. 910. Castricone.

  Dopo il comma 98, inserire il seguente comma:
  98-bis. Sostituire il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993. n. 537 con il seguente:
  «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi, le spese dei beni o delle prestazioni di servizio e le imposte direttamente connessi al il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
1. 2772. Borghesi.

  Dopo il comma 98, inserire il seguente:
  98-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 31 dicembre 2013 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2014, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di Imposta in corso alla data del 1o gennaio 2014, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli Immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del V gennaio 2013 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2014 e il 16 marzo 2015, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2016: – 20.000.
1. 940. Monaco.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».

  2. Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 541. Caruso.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».

  2. Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.300;
   2015: – 4.700.
1. 544. Caruso.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli Esteri, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 4.700.
1. 538. Caruso.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».

  2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 534. Caruso.

COMMA 99

  Sopprimere il comma 99.
*1. 1527. Crippa, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 229. Taricco.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 936. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 1173. Corsaro.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 2894. Zaccagnini, Labriola.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 2271. Marco Di Maio.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 2562. Zan, Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Boccadutri, Lacquaniti, Pilozzi.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 819. Realacci, Mariastella Bianchi, Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Donati, Basso, Bini.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 518. Caruso.

  Il comma 99 è sostituito dal seguente:
  99. L'autorità per l'energia elettrica ed il gas, con effetto dal 2014, per il mantenimento del sistema elettrico nazionale, definisce le modalità per la renumerazione della disponibilità di capacità produttiva in grado di fornire adeguata flessibilità, sulla base delle necessità del sistema elettrico ed in considerazione di criteri di efficienza ed economicità, senza nuovi o maggiori oneri per i prezzi e le tariffe dell'energia elettrica.
1. 2997. Benamati, Realacci, Taranto.

  Al comma 99 sostituire le parole: definisce le modalità fino alla fine del comma, con le seguenti: nella definizione delle tariffe relative ai consumi degli utenti del Servizio efficiente utenza (SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relative all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in merito alla regolazione dell'accesso al sistema elettrico, che stabiliscono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.
1. 2566. Zan, Boccadutri, Marcon, Lacquaniti, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Pilozzi.

  Al comma 99 sostituire le parole da: anche fino a: sistema elettrico con le seguenti: destinandola alla disponibilità di capacità produttiva in grado di fornire adeguata flessibilità, al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.
*1. 1109. Benamati, Realacci.

  Al comma 99 sostituire le parole da: anche fino a: sistema elettrico con le seguenti: destinandola alla disponibilità di capacità produttiva in grado di fornire adeguata flessibilità, al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.
*1. 820. Realacci, Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 99, sostituire le parole: dell'energia elettrica fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'energia elettrica. Le risorse eventualmente necessarie per la suddetta integrazione del corrispettivo, sono coperte dai corrispondenti riduzioni agli incentivi di cui al Provvedimento Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, numero 6.
1. 2569. Pilozzi, Marcon, Zan, Boccadutri, Lacquaniti, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 99, sopprimere le parole da: anche disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.
1. 2549. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 99, sostituire le parole da: anche disponendo a: sistema elettrico con le seguenti: destinandola alla disponibilità di capacità produttiva in grado di fornire adeguata flessibilità, al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.
1. 699. Realacci.

  Dopo il comma 99 è aggiunto il seguente:
  99-bis. Al comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: «del medesimo soggetto giuridico» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di società controllate, controllanti, controllate dalla medesima controllante».
1. 26. Realacci.

  Dopo il comma 99 è aggiunto il seguente:
  99-bis. Alla lettera t) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 le parole: «con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, ...» sono soppresse e alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 le parole: «... o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico...» sono soppresse.
1. 27. Realacci.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:
  99-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di Conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 7-bis con il seguente:
  «I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1o settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE». Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 521. Caruso.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:
  99-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di Conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 7-bis con il seguente:
  «I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1o settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE».
1. 530. Caruso.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:
  99-bis. La produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 KWp, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è considerata attività connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.
1. 1306. Marrocu, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 99, aggiungere i seguenti:
  99-bis. In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.
  99-ter. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.
  99-quater. Ai sensi del precedente comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
  99-quinquies. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.
  99-sexies. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.
1. 1473. Fantinati, Mucci, Vallascas, Crippa, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Prodani, Castelli, Sorial, Caso.

COMMA 100

  Il comma 100 è sostituito dal seguente:
  100. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia per gli impianti non iscritti che per quegli impianti già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opera connesse agli impianti suindicati ed è concessa anche per quegli impianti non ancora autorizzati ma il cui iter è stato avviato prima dell'evento calamitoso.
1. 3056. Di Gioia.

  Al comma 100, primo periodo, sostituire le parole da: I termini fino a: per quegli impianti, con le seguenti:
  I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge se autorizzati con provvedimenti abilitativi idonei alle potenze da installare e che abbiano dato comunicazione di inizio lavori entro il 31 luglio 2013. Tale proroga è estesa anche agli impianti di cui all'articolo 4, comma 8, dello stesso decreto.
1. 150. Pagano, Vignali.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100-bis. Al fine di ridurre l'impatto derivante dall'emissione in atmosfera nonché al fine di agevolare la valorizzazione energetica del biogas prodotto da rifiuti biodegradabili, il GSE assicura l'immediata conclusione delle relative istruttorie necessarie per la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili, anche per gli impianti di discarica la cui conduzione avviene per parti o moduli rispetto al complessivo impianto di discarica autorizzata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
1. 2596. Pagano.

  Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:
  100-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è sostituito dal seguente:
   7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2014, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici GSE SpA trattiene la maggiorazione erogata mediante la riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di esercizio. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 258. Pagani.

  Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:
  100-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è sostituito dal seguente:
   7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2014, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici GSE SpA trattiene la maggiorazione erogata mediante la riduzione dell'incentivo ancora spettante, distribuita linearmente sul residuo periodo di incentivazione. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 259. Pagani.

  Dopo il comma 100 inserire il seguente:
  100-bis I distretti industriali, qualora regolarmente costituiti in base alla normativa vigente, sono considerati come unico soggetto giuridico destinato a fruire degli effetti conseguenti alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. 2142. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 100 inserire il seguente:
  100-bis. All'articolo 5 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
  7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 10 settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'incremento di cui al periodo precedente si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata al GSE dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 2423. Del Basso De Caro, Manciulli, Leva, Amendola.

  Dopo il comma 100 inserire il seguente:
  100-bis. Al fine di ridurre gli oneri per il sistema, con riflessi positivi quanto a riduzione delle componenti tariffarie nella fornitura di energia elettrica e gas per le famiglie ed imprese, e per evitare che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE, per le attività inerenti i meccanismi di sostegno ed incentivazione alle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica ed ai biocarburanti ricadano sui consumatori finali, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto ministeriale definisce i corrispettivi a valere su tutti i soggetti che beneficiano dei suddetti meccanismi, avente l'obiettivo di razionalizzazione e uniformare i vari corrispettivi amministrativi ad oggi applicati ai diversi regimi di incentivazione gestiti dallo stesso Gestore.
  100-ter. Il decreto di cui al comma 100-bis deve, in particolare, prevedere la definizione di un corrispettivo unico, corrisposto dai soli soggetti beneficiari, che si compone di un contributo fisso, inteso a copertura dei costi fissi di istruttoria, e di un contributo annuo, variabile e in funzione del meccanismo di incentivazione, a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo. Per l'emissione di titoli energetici, deve essere previsto un contributo per ciascuna operazione di emissione, ritiro e annullamento effettuata dal Gestore.
  100-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura in ogni caso la copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici, non già coperti dal corrispettivo di cui al comma 100-ter, mediante le componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas, e garantisce, al contempo, l'equa remunerazione del capitale investito per la gestione delle attività istituzionali affidate al medesimo Gestore.
  100-quinquies. Le eventuali eccedenze del gettito raccolto, in attuazione del comma 100-ter, sono accantonate, su base annuale, dal Gestore dei Servizi Energetici, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di garantire inadempienze da parte dei soggetti beneficiari nel versamento dei corrispettivi, anche al fine di non gravare ulteriormente sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas.
1. 2255. Abrignani.

  Dopo il comma 100 inserire il seguente:
  100-bis. Il GSE, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di monitoraggio e di erogazione di incentivi alla produzione elettrica ed in particolare dei controlli previsti all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, predispone un'anagrafica unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione con potenza nominale inferiore a 10 MVA. Per tale finalità, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il produttore è tenuto a censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco identificativo del medesimo.
  100-ter. Il GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i produttori ed i gestori di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 1 anche per impianti già entrati in esercizio, secondo le modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.
  100-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti per le finalità di cui al comma 100-bis, garantendo una razionalizzazione dei flussi informativi tra il GSE, i gestori di rete e Tema, e determina altresì le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per la gestione del sistema di anagrafica, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.
1. 2265. Abrignani.

  Dopo il comma 100 inserire il seguente:
  100-bis. Al fine di razionalizzare le attività di ricerca nel settore dei combustibili, favorire lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici che svolgono servizi di monitoraggio e controllo nell'ambito del settore energetico e facilitare l'attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi europei in termini di uso delle fonti rinnovabili e di utilizzo di carburanti di origine biologica, sono trasferiti alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. i compiti ed le attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili che, ai sensi dell'articolo 7, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono assegnati alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.
  100-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.
  100-quater. All'attuazione dei commi 100-bis e 100-ter, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. 2270. Abrignani.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100-bis. Al fine di ridurre il rischio di aumento degli oneri per il sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità con le quali il Gestore dei Servizi Energetici, adotta opportune strategie di vendita sul mercato nazionale ed estero dell'energia elettrica ritirata nell'ambito dei regimi di incentivazione gestiti e degli articoli 6 e 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, anche attraverso la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, su mercati a termine ed eventualmente al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di norma utilizzato dallo stesso Gestore. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura, in ogni caso, l'equilibrio economico del Gestore dei Servizi Energetici mediante specifiche disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
1. 2279. Abrignani.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100-bis. Fatta salva l'applicazione delle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico vigenti al momento della presentazione dei relativi atti presso l'autorità Comunale, vista la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, gli impianti fotovoltaici ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ed autorizzati in regime di inizio attività ex articolo 22 e 23 del decreto legislativo 380/2001 abilitati entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 Marzo 2011, realizzati a distanza non superiore a metri 500 tra loro hanno l'obbligo di dichiarare entro il 31 dicembre 2013 al OSE la potenza cumulativamente istallata e previo pagamento delle spese di istruttoria quantificate in euro 70.000,00 cadauno, saranno riordinati alla tariffa corrispondente alla potenza cumulativamente istallata in relazione al conto energia già acquisito. Ad essi non applicano le norme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 380/2001.

  Conseguentemente dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
   419-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. necessarie ad assicurare maggiori risorse per 5 milioni di euro dal 2014.
1. 2711. Zan, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 100 è aggiunto il seguente:
  100-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 115/2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 e dall'articolo 12 comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2 comma 1 lettere q) e s) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale.
1. 314. Bruno.

  Dopo il comma 100 è aggiunto il seguente:
  100-bis. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 6, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita».
1. 313. Bruno.

  Dopo il comma 100 è aggiunto il seguente:
  100-bis. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
   All'articolo 6, comma 2, la lettera a) è soppressa.
1. 312. Bruno.

  Dopo il comma 100 è aggiunto il seguente:
  100-bis. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 4, comma 1, lettera a) è aggiunto infine il seguente punto: 3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto la corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.
1. 309. Bruno.

  Dopo il comma 100 è aggiunto il seguente:
  100-bis. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «15 per cento»;
   all'articolo 5, comma 1, lettera c) le parole: «5 per cento» sono sostituite con le parole: «10 per cento».
1. 310. Bruno.

  All'articolo 1, dopo il comma 100 è aggiunto il seguente:
  100-bis. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 5, comma 3, lettera b) le parole: «un contratto servizio energia Plus ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche» sono soppresse.
1. 311. Bruno.

COMMA 101

  Al comma 101, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Alla lettera a), sostituire le parole «1° gennaio 2014» con le parole «30 giugno 2014»;
   b) Alla lettera b), sostituire le parole «30 giugno 2014» con le parole «31 dicembre 2014»;
   c) Alla lettera c), sostituire le parole «30 giugno 2014» con le parole «31 dicembre 2014».
1. 1814. Busin.

COMMA 102

  Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
  102-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 137 è abrogato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –13.000;
   2015: –14.000;
   2016: –16.000.
1. 3300. La X Commissione.

  Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
  102-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento».

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro a decorrere dal 2014.
* 1. 3175. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
  102-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento».

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
* 1. 2856. Matarrese, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
  102-bis. Il Magistrato alle Acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge i canoni per le concessione di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato alle Acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009, resta definitiva fino alla scadenza della concessione.
1. 136. Martella, Mognato, Murer, Moretto, Zoggia, Crivellari, Causin, Prataviera, Cozzolino.

COMMA 103

  Sopprimere il comma 103.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 104, 105 e 106.
1. 620. Corsaro.

  Dopo il comma 103 aggiungere il seguente:
  103-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli intermediari finanziari che risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1. 1720. Gitti, Fauttilli.

  Dopo il comma 103 inserire il seguente:
  103-bis. Al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sostituire le parole da «possono prevedere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».
1. 2124. Fedriga, Busin.

COMMA 104

  Al comma 104, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alle imprese che non hanno procedure di riduzione del personale in corso, escluse quelle concordate con le organizzazioni sindacali, e che adottano piani di riduzione dei compensi per i manager, garantendo un rapporto massimo di uno a venti con le retribuzioni dei lavoratori dipendenti del comparto.
1. 162. Polverini.

COMMA 105

  Al comma 105, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) All'articolo 51, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative».
1. 1717. Castricone, Covello.

  Al comma 105, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: internazionali e dei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.
1. 2010. Causi.

  Al comma 105, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 106:
  1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;
1. 2897. Marco Di Stefano.

COMMA 106

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 101, comma 5, primo periodo sono soppresse le seguenti parole «, e le perdite su crediti» nonché le parole da «e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi».
   b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le svalutazioni e le perdite su crediti iscritte in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Tale disciplina di applica anche agli accantonamenti per rischi su crediti. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio»;
  2. il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
  3. i commi 2, 3-bis e 5 sono abrogati;
  4. al comma 4 dopo la parola «crediti» sono aggiunte le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e sono soppresse le parole «nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112.».
1. 1981. Fanucci.

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma I, le parole «lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  « 1-bis. Le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, nonché le perdite su crediti, concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».
   c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «; le perdite su crediti».
1. 1985. Fanucci.

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. I commi da 103 a 106 trovano applicazione previa definizione da parte del sistema creditizio-finanziario ed assicurativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
1. 164. Polverini.

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. Gli eventuali risparmi d'imposta conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 103 a 106 del presente disegno di legge devono essere destinati a riserva legale e possono essere utilizzati esclusivamente come impieghi a favore delle piccole e medie imprese e microimprese.
1. 1113. Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

COMMA 108

  Sopprimere il comma 287.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015,2016.

  Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
  108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
1. 1130. Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 288.
  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015,2016.

  Dopo il comma 108, aggiungere i seguenti:
  108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
  108-ter. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati mediante transazioni finanziarie concluse entro 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento.
1. 1125. Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 108, aggiungere il seguenti:
  108-bis. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:
   a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;
   b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;
   c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

  108-ter. La tassazione di cui al comma 108-bis non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.
  108-quater. Le disposizioni di cui al comma 108-bis, decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  108-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 108-bis il quale opera fino al limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1977. Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
  108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati mediante transazioni finanziarie concluse entro 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento.
1. 1054. Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
  108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
1. 1058. Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
  108-bis. Al comma 1, dell'articolo 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 98, in fine aggiungere le seguenti parole: Il predetto limite di età non si applica agli esercenti le attività di conduzione dei nidi per l'infanzia presso domicili privati.
1. 1197. D'Incà, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò.

COMMA 111

  Dopo il comma 111, aggiungere i seguenti:
  111-bis. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dal 2014, l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo, si applica limitatamente ai veicoli di nuova immatricolazione, con esclusione degli autoveicoli per trasporto promiscuo ad alimentazione elettrica o ibrida».
  111-ter. Il primo periodo del comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso».
  111-quater. Al relativo onere, valutato in 110 milioni di euro per il 2014, 80 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196 del 2009 nel programma: «Programmazione economica-finanziaria e politiche di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 3161. Garofalo.

  Dopo il comma 111, aggiungere i seguenti:
  111-bis. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dal 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo si applica limitatamente ai veicoli di nuova immatricolazione, con esclusione degli autoveicoli per trasporto promiscuo ad alimentazione elettrica o ibrida».
  111-ter. Il primo periodo del comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  111-quater. Il relativo onere, valutato in 110 milioni per il 2014, 80 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di pane corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
1. 1297. Biasotti.

  Dopo il comma 111, aggiungere i seguenti:
  111-bis. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dal 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo si applica limitatamente ai veicoli di nuova immatricolazione, con esclusione degli autoveicoli per trasporto promiscuo ad alimentazione elettrica o ibrida».
  111-ter. Il primo periodo del comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  111-quater. Al relativo onere, valutato in 110 milioni per il 2014, 80 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di pane corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
1. 5. Biasotti.

  Dopo il comma 111 aggiungere il seguente:
  111-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. I trasferimenti gratuiti di beni effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima organizzazione politica, sindacale e di categoria, religiosa, assistenziale e culturale, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate entro il 1o gennaio 2013, nonché alle scritture private non autenticate e presentate per la registrazione a decorrere da tale data.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 2453. Arlotti.

  Dopo il comma 111 aggiungere il seguente:
  111-bis. Al comma 2 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:
   o-ter) la cessione a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e agli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avente per oggetto apparecchiature informatiche, fisse o portatili, alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l'attività del cedente, per un ammontare pari al 50 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 30 mesi prima dal momento della cessione, pari al 40 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 36 mesi prima dal momento della cessione, pari al 30 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 42 mesi prima dal momento della cessione e pari al 20 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 48 mesi prima dal momento della cessione, e comunque complessivamente non superiore all'uno per cento del reddito d'impresa dichiarato.
  Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che il soggetto beneficiario, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo, realizzi l'effettivo utilizzo diretto.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , 16, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 3260. Quintarelli, Librandi.

  Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
  111-bis. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
  Al relativo onere, quantificato in 164,8 milioni a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 2994. Galan.

COMMA 116

  Dopo il comma 116, aggiungere i seguenti:
  116-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia, ove sussistano i requisiti, apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana».
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute».

  116-ter. All'articolo 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e prima di aver riscontrato l'autenticità della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».
  116-quater. Le disposizioni di cui ai commi 116-bis e 116-ter hanno effetto per le dichiarazioni di intento relative alle operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° luglio 2014. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.
1. 2676. Giampaolo Galli, Causi.

  Dopo il comma 116, aggiungere i seguenti:
  116-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole: comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;
   b) le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000».

  116-ter. Le modifiche di cui al comma 116-bis si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 2694. Giampaolo Galli, Causi.

  Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
  116-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1. 2670. Giampaolo Galli, Causi.

COMMA 117

  Sopprimere il comma 117.
1. 599. Corsaro.

  Al comma 117, al primo periodo, dopo la parola: sono aggiungere le seguenti: abrogati e, e al quarto periodo dopo la parola n. 633 aggiungere le seguenti: viene ripristinato.
1. 523. Censore, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 117, aggiungere i seguenti:
  117-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la predetta aliquota è rideterminata nella misura del 20 per cento.
  117-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, rispettivamente, entro il 15 gennaio ed entro il 15 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4.000 milioni di euro per l'anno 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quello indicati nel medesimo periodo, ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante la piena attuazione del principio dei costi standard e la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali.
1. 1563. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
  «7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) entro 15 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, l'Ufficio può’ emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
   b) il comma 15-quater è sostituito dal seguente:
  «15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione o di revoca delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. In applicazione del citato Regolamento, l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle Entrate comunica agli stessi che provvederà alla revoca d'ufficio. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.»
1. 2702. Giampaolo Galli, Causi.

  Dopo il comma 117 aggiungere i seguenti:
  117-bis. All'articolo 1 comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «65.000».
  117-ter. Le disposizioni di cui al comma 117-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016.
1. 901. Baldassarre, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'incà, Sorial.

  Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:
  117-bis. All'articolo 20 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° Gennaio 2014. A decorrere dal 1° Gennaio 2014 i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20.»

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1748. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Zanetti, Sottanelli, Librandi, Catania.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto,».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –8.000;
   2015: –8.000;
   2016: –8.000.
* 1. 1271. De Micheli.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto,».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –8.000;
   2015: –8.000;
   2016: –8.000.
* 1. 146. Pagano.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata nella fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, primo comma ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'imposta relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'imposta relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.
  5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al settimo comma, il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.
  5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, primo comma, per gli importi comunicati o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.
  5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al nono comma sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1. 1979. Caparini.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 23, non si applicano ai servizi, di cui al numero 41-bis della tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il riaffidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al medesimo numero 41-6/5, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 23, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2014.
1. 1970. Causi.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. L'articolo 55 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: «55. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anch'essi residenti fuori dall'Unione Europea. Tale norma si applica a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti.»
1. 2389. Fedi, Porta, Garavini, Gianni Farina, La Marca, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Tacconi, Caruso.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. L'articolo 55 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: «55. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia. Tale norma si applica a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti.»
1. 2391. Fedi, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Porta, Fitzgerald Nissoli, Marazziti, Picchi, Rabino, Caruso.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. 2708. Giampaolo Galli, Causi.

  Dopo il comma 117 inserire il seguente:
  117-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
1. 398. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 117 inserire il seguente:
  117-bis. A fini di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri per le imprese, tenuto conto della proposta di modifica formulata dalla Commissione europea degli articoli 250, 251 e 252 della direttiva IVA 2006/112/CE, entro la data del 1° gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le informazioni richieste al contribuente nella dichiarazione IVA entro la soglia di 50 voci, entro la conclusione dell'esercizio fiscale corrente.
1. 2669. Librandi.

COMMA 118

  Dopo il comma 118, aggiungere i seguenti:
  118-bis. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.
  118-ter. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
  118-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
  118-quinquies. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
  118-sexies. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
  118-septies. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'Imposta di Registro la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate.
  L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
  118-octies. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  118-novies. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
1. 517. Caruso.

  Dopo il comma 118, inserire i seguenti:
  118-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquemila»;
   b) al comma 1-bis le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
  118-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquemila».
  118-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
  «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:
   a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;
   b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;
   c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis.».
1. 1652. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Dopo il comma 118, aggiungere i seguenti:
  118-bis. Le disposizioni di cui alle lettere f) e f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche quando le somme, i servizi e le prestazioni sono erogati dal datore di lavoro attraverso un documento di legittimazione; anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile.
  118-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo Unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 51, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici anche con ferme di abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale;
   b) al comma 1 dell'articolo 100 è soppressa la parola: «volontariamente»;

  Conseguentemente,
   al comma 178, sostituire le parole:
100 milioni con le seguenti: 80,4;
   al comma 179, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le seguenti: 10 milioni di euro per il 2015, 5, milioni per il 2016, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
1. 2542. D'Incecco, Donati, Fanucci.

  Dopo il comma 118, inserire il seguente:
  118-bis. Per sostenere l'attività imprenditoriale nell'attuale situazione di crisi economica, con effetto dal 1o gennaio 2014 e per un triennio, per gli immobili ad uso produttivo non trova applicazione l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
  Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti:

  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  255-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

  Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2394. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paese limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 0;
   2015: – 30.700;
   2016: – 24.400;

  Alla tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 0;
   2015: – 12.000;
   2016: – 0;
*1. 3290. Palese.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paese limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 0;
   2015: – 30.700;
   2016: – 24.400;

  Alla tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 0;
   2015: – 12.000;
   2016: – 0;
*1. 481. Pizzolante, Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali, Costa, Bernardo, Alli, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Minardo, Pagano, Piccone, Piso, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015.

  Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.700;
   2016: – 24.400.
1. 2472. Arlotti, Braga, Borghi, Marantelli, Guerra, Senaldi, Gadda, Petitti, Gianni Farina, Brandolin, Morani, Marchetti, Manzi, Montroni, Lodolini, Carrescia, Bratti, Marco Di Maio, Lattuca, Pagani, Preziosi, Richetti, Basso, Roberta Agostini, Plangger.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi d'impresa, con il compito di assicurare il monitoraggio e l'orientamento delle politiche di settore, di favorire lo sviluppo di investimenti, anche esteri, e di garantire raccordo fra le parti sociali ed istituzionali in merito alla risoluzione delle crisi aziendali e territoriali. La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Possono essere invitati a partecipare alla riunione della cabina di regia, rappresentanti dell'ABI, dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps. La Cabina di regia si avvale della struttura per le crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 dicembre 2007. Le funzioni di segreteria sono assicurate, dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della propria dotazione organica e finanziaria. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso e alla sua istituzione e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. 167. Polverini.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. L'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 si interpreta nel senso che l'agevolazione richiamata nel testo suindicato permane in capo al soggetto richiedente a prescindere dalle caratteristiche della costruzione, dalle caratteristiche del soggetto attuatore o realizzatore, dalla non coincidenza tra soggetto beneficiario e soggetto che materialmente effettua la costruzione e dai passaggi di proprietà dell'area in oggetto, purché nel rispetto della condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Al maggior onere si provvede mediante corrispondente incremento dell'importo relativo alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi di cui al comma 290.
1. 1562. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. Le somme dovute a seguito della liquidazione di appuramenti per decadenza da agevolazioni fiscali possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 51.645,69 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione. Entro dieci giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio competente ai sensi dell'articolo 4, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la relativa quietanza di pagamento ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto.
1. 254. Balduzzi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è sospeso fino al 31 dicembre 2014 allo scopo di definire con la Commissione Europea la soluzione del contenzioso in essere per addivenire all'individuazione dei corretti importi relativi agli aiuti iniziali e agli interessi da applicare. Non maturano interessi nei periodo di sospensione.
1. 137. Martella, Mognato, Murer, Moretto, Zoggia, Crivellari.

  Dopo il comma 118, è inserito il seguente:
  118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite. L'ammontare degli interessi verrà calcolato in forma semplice a partire dal 1o gennaio 2014.
*1. 3352. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 118, è inserito il seguente:
  118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite. L'ammontare degli interessi verrà calcolato in forma semplice a partire dal 1o gennaio 2014.
*1. 1193. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Martella, Mognato, Murer, Moretto, Zoggia, Pesco.

  Dopo il comma 118, è inserito il seguente:
  118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite. L'ammontare degli interessi verrà calcolato in forma semplice a partire dal 1o gennaio 2014.
*1. 3024. Causin, Zanetti, Librandi.

  Dopo il comma 118, è inserito il seguente:
  118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite. L'ammontare degli interessi verrà calcolato in forma semplice a partire dal 1o gennaio 2014.
*1. 2687. Latronico.

  Dopo il comma 118, è inserito il seguente:
  118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite. L'ammontare degli interessi verrà calcolato in forma semplice a partire dal 1o gennaio 2014.
*1. 3134. Di Gioia.

  Dopo il comma 118, è inserito il seguente:
  118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite. L'ammontare degli interessi verrà calcolato in forma semplice a partire dal 1o gennaio 2014.
*1. 1693. Fauttilli.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in dieci rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite. L'ammontare degli interessi verrà calcolato in forma semplice a partire dalla esecutività dell'avviso di addebito a seguito della procedura prevista dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, commi 351 e seguenti.
1. 138. Martella, Mognato, Murer, Moretto, Zoggia, Crivellari.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitino l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione.
1. 2712. Giampaolo Galli, Causi.

  Dopo il comma 118, inserire il seguente:
  118-bis. Il comma 1, lettera e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 122, non si applica al personale della scuola in riferimento agli incrementi contrattuali disposti attraverso le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010.
1. 824. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento.
1. 410. Ottobre, Alfreider, Plangger, Gebhard, Schullian, Pisicchio, Dellai, Nicoletti, Marguerettaz.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuate nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento».
1. 405. Ottobre, Alfreider, Plangger, Gebhard, Schullian, Pisicchio, Dellai, Nicoletti, Marguerettaz.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento.
1. 401. Ottobre, Alfreider, Plangger, Gebhard, Schullian, Pisicchio, Dellai, Nicoletti, Marguerettaz.

  Dopo il comma 118, inserire il seguente:
  118-bis. I commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono soppressi.
1. 3146. Borghesi, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. All'articolo 247, comma 2, del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, sostituire le parole: «di valore esiguo» con le seguenti: «di valore pari o inferiore ad euro 250».
1. 644. Ghizzoni.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o del pensionato, da parte del sostituto di imposta, può avere ad oggetto solo le somme effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore o del pensionato. Conseguentemente, è fatto divieto assoluto, al sostituto di imposta, pretendere la restituzione delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali operate nei confronti del lavoratore o del pensionato. Il sostituto di imposta regolerà tali ritenute con gli enti impositori. La disposizione si applica anche per i rapporti di restituzione degli indebiti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 3068. Causin, Librandi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
1. 3072. Causin, Librandi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i soggetti esercenti le attività professionali possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
1. 3076. Causin, Librandi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. I titolari di partita IVA inattive che, sebbene obbligati, non abbiano presentato le prescritte dichiarazioni fiscali ovvero adempiuto agli obblighi previsti in materia societaria e della CCIAA, possono sanare le violazioni versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un importo unico pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica anche alle violazioni già contestate con atto portato a conoscenza del contribuente, in tal caso l'importo indicato è aumentato del cinquanta per cento. La disposizione si applica purché, entro i successivi 90 giorni dal termine prescritto per il pagamento dell'importo unico, vengano formalizzati tutti gli atti di cessazione dell'attività anche in materia societaria e della CCIAA.
1. 3081. Causin, Librandi.

COMMA 119

  Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:
  119-bis. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 34 a 39 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o novembre 2013.
  119-ter. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
  119-quater. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
  119-quinquies. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 33 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
  119-sexies. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 33 a 36 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
  119-septies. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
  119-octies. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
1. 1770. Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli.

  Dopo il comma 119, inserire i seguenti:
  119-bis. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei presente decreto-legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
  119-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
   b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
   c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
   d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
   e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari ai fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

  119-quater. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
1. 2187. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:
  119-bis. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa di cui all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione dei reddito di impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo decreto, le società che operano nei settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n, 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  119-ter. L'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.
1. 1643. Covello.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
   119-bis. I commi da 491 a 500 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, b. 228, sono sostituiti dai seguenti:
  491. Il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dei l'articolo 2346 del codice e ivi le, di obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore della transazione; l'imposta non si applica ai titoli di Stato. L'imposta, inoltre, non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. L'imposta si applica, peraltro, anche alle transazioni che non danno luogo al trasferimento della proprietà a causa di transazioni contrarie aventi stessa data di regolamento. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato o, con riferimento al periodo precedente, che avrebbe dovuto essere versato se non fossero intervenute transazioni contrarie. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di futuri di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.
  492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis. lettere e) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto, L'imposta e dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nei caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati al comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento e soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta, ridotta della metà, potrà essere determinata con riferimento ai valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio dei contratto standard (lotto) trimestre precedente.
  Le operazioni sugli strumenti finanziari di cui ai comma 491 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello stato nonché su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere e) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari non indicati ai comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati al precedente comma, inclusi warrants, cover ed warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto nel caso in cui una delle controparti sia residente in Italia ovvero una delle controparti sia controllata, direttamente o indirettamente, da soggetto residente in Italia.
  L'imposta di cui al periodo precedente non è dovuta nei caso in cui le operazioni siano poste in essere ad esclusivo scopo di copertura nell'esercizio della propria attività commerciale o di gestione della tesoreria.
  493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  494. L'imposta di cui al comma 491 e quella di cui al comma 492 sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle controparti delle operazioni.
  Nel caso di cui al penultimo periodo del comma 492 l'imposta è dovuta solo dalla controparte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni, Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui ai comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici dei mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492.
  L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:
   a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
   b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e dei Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004.

  495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati, con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
  496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al Legge del 24 dicembre 2012 n. 228 – medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.
  497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1o marzo 2014. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui ai commi 491. 492 e 495 è versata entro il 16 del mese successivo.
  498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché, per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.
  499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi».
1. 866. Bobba, Marcon, Tabacci, Andrea Romano, Misuraca, Borghesi, Castricone, Fanucci, Zanin.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai comma 121, dopo il secondo periodo aggiuntivo il seguente periodo:
  «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel successivo comma 131 e i relativi proventi formati con i risultati di gestione derivanti dall'attività di locazione immobiliare».
   b) al comma 121, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
  «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate».
   c) al comma 131, secondo periodo, è aggiunto, in fine, (1 seguente periodo:
  «, ovvero i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'ottanta per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altre parti di fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni SIIQ o SIINQ, nonché le plusvalenze derivanti dall'alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, ovvero delle quote o partecipazioni previsti dai precedenti periodi».
1. 3317. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 121, dopo il secondo periodo aggiunto il seguente periodo:
  «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nel fondi immobiliari indicati nel successivo comma 131 e i relativi proventi».
   b) al comma 131, secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché il totale di tali investimenti non ecceda il 20 per cento dell'attivo patrimoniale, nonché le plusvalenze derivanti dall'alienazione degli immobili e dei diritti reati su immobili destinati alla locazione, ovvero delle quote o partecipazioni previsti dai precedenti periodi».
1. 3321. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 121, dopo il secondo periodo aggiunto il seguente periodo:
  «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel successivo comma 131 e i relativi proventi».
   b) Il comma 131 è sostituito dal seguente:
  «Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente dall'imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nei reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nei comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società, nonché i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, purché il totale di tali investimenti non ecceda il 20 per cento dell'attivo patrimoniale. Parimenti, si comprendono nel reddito esente le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili, di diritti reali su immobili, Ivi inclusi quelli classificati tra le attività correnti, o di partecipazioni di cui al comma 121, al netto delle eventuali minusvalenze, se e nel limite in cui siano reinvestite in immobili, diritti reali su immobili o partecipazioni di cui al comma 121 entro in termine del secondo esercizio successivo a quello di realizzo. A tal fine, la SIIQ iscrive nel bilancio d'esercizio un'apposita riserva, da denominarsi «riserva per nuovi investimenti», di importo pari alla parte di utile corrispondente alle plusvalenze realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze. Gli utili accantonati nella riserva non possono essere distribuiti prima del decorso di due anni successivi a quello di realizzo e, se distribuiti prima di tale termine, sono soggetti alle ordinarie regole di imposizione. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attività di locazione immobiliare, nonché della parte del valore della produzione attribuibile alte cessioni di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni di cui al comma 121. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente».
1. 3325. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 123:
    1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».
    2) ai primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «o di quote di partecipazione a fondi immobiliari indicati».
1. 3331. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, è apportata la seguente modificazioni e al comma 123 al primo periodo, dopo le parole: «Indicate al comma 121» sono aggiunte le seguenti: «al netto delle quote di ammortamento del costo dei beni immobili, o di altro diritto reale, di cui al predetto comma 121, da determinarsi con modalità extracontabili secondo principi contabili nazionali».
1. 3336. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite con: «tre esercizi»;
   b) dopo il comma 124 è aggiunto il seguente: «124-bis. I requisiti partecipativi di cui ai comma 119 possono essere soddisfatti anche entro la chiusura del terzo esercizio successivo a quello in cui la società ha manifestato l'opzione per il, regime speciale, in caso di mancata soddisfazione di detti requisiti nel termine indicato, sono dovute le imposte sulle imposte sul redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive secondo le regole ordinarie con 1 relativi interessi, senza applicazione di sanzioni».
1. 3343. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai comma 13.9 le parole: «51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento» e «51 per cento» con le parole: «25 per cento»;
   b) al comma 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato, il regime speciale di cui al precedente periodo è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi nel cui termine detto requisito deve essere ripristinato»;
   c) dopo il comma 124 è aggiunto il seguente comma: « 124-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 121 possono essere soddisfatti anche entro la chiusura del terzo esercizio successivo a quello in cui la società ha manifestato l'opzione per il regime speciale. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni fiscali contenute nei successivi commi 137 e seguenti, il regime di esenzione, di cui al comma 131, ha effetto al raggiungimento del requisiti partecipativi con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione».
1. 3350. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 134:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «possesso delle partecipazioni» sono aggiunte «o quote»;
    2) al secondo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al OPCM 16 luglio 2009. La precedente disposizione fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2011, n. 148».
1. 3354. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, è apportata la seguente modifica: al comma 134, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Agli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti non residenti, derivanti dal possesso di partecipazioni in SIIQ o SIINQ, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni contenute negli accordi internazionali contro la doppia imposizione».
1. 3361. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 36 è sostituito dal seguente:
  «Non assumono rilevanza, ai fini dell'articolo 96 dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca, iscritta su immobili di proprietà del soggetto passivo, su immobili destinati alla locazione delle imprese di costruzione, ristrutturazione o gestione, contratti anche per fini diversi dall'acquisto, anche in locazione finanziaria, o dalla costruzione dell'immobile».
1. 3371. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 6 della legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguente modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
  «Non si applicano le ritenute previste dall'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, relativamente a titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso».
1. 3294. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti attività prevalente di locazione immobiliare secondo la definizione stabilita dall'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, in cui i fondi di cui al precedente comma posseggano almeno il 95 per cento del diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, sono soggette al regime tributario proprio del fondo partecipante, ai fini delle imposte sui redditi è dell'imposta regionale sulle attività produttive».
1. 3295. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo terzo periodo è aggiunto il seguente:
  «La ritenuta non è, altresì, operata sul proventi percepiti dalle Società di investimento immobiliare quotate che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, nonché dalle Società di investimento immobiliare non quotate a condizione che abbiano manifestato l'opzione congiunta ai sensi del comma 125 dell'articolo 1 della predetta legge; per quest'ultime società non si applica, in ogni caso, il regime di trasparenza fiscale previsto dall'articolo 32, commi 3-bis, 4 e 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1. 3296. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo le parole: «organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,» è aggiunto il seguente periodo: «ivi inclusi soggetti od enti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentino i requisiti sostanziali e le stesse finalità di Investimento dei fondi e degli organismi, nonché delle SIIQ e SIINQ italiani prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi soggettività tributaria; a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo od organismo, sul REIT – Real Estate Investment Trust, ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso,»;
   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ivi inclusi i veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale, residenti in Stati esteri e da quest'ultime partecipate, anche in via indiretta, in misura superiore al cinquanta per cento del capitale o patrimonio o del diritto di partecipazione agli utili, e sui proventi percepiti da società od enti residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dei comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale ultimo caso, non si applica il comma 4, secondo periodo, dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1. 3297. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni,» sono apportate le seguenti modificazioni: «nonché fondi immobiliari esteri, sempreché istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».
1. 3298. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella lettera b), dopo la parola: «Organismi d'Investimento collettivo del risparmio» sono aggiunte: «e SIIQ».
1. 3301. Vaccaro.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. All'articolo 10, comma 1, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: «gestione di fondi comuni di investimento,» è aggiunto il seguente periodo. «salvo che l'intermediario abbia manifestato, nell'atto di attribuzione del servizio, l'opzione per l'imposizione».
1. 3304. Vaccaro.

COMMA 120

  Sopprimere il comma 120.
1. 3009. Boccadutri.

  Al comma 120, premettere le seguenti:
  120. Nelle more della approvazione della normativa in materia di attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.
1. 168. Polverini.

  Al comma 120, ovunque ricorrono, sostituire la parola: 2 con: 15 e: 5 con: 15.
1. 169. Polverini.

  Al comma 120, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Nella determinazione dei criteri di cui al periodo precedente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali incentiva in particolare il subentro dei lavoratori dipendenti nella proprietà in caso di fallimento o dismissione della impresa.
1. 171. Polverini.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  120-bis. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro in ragione d'anno, al fine di incentivare iniziative di investitori esteri in Italia, gli investimenti effettuati negli anni 2014, 2015 e 2016 in campagne pubblicitarie attraverso mezzi di comunicazione di massa, effettuate da organi di stampa di qualsiasi periodicità, radio, televisioni, pubblicità esterna, sale cinematografiche e siti internet, compresi i motori di ricerca, italiani e esteri nonché da imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, relativo a pubblicità esterna, pubbliche affissioni e circuiti cinematografici, per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa, in misura pari all'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2622. Pagano.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  120-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti a sostegno delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla ipotesi in cui i lavoratori dipendenti subentrino nella gestione della azienda. Nello specifico, l'intervento della Cassa depositi e prestiti può avvenire sul capitale di rischio, con un investimento fino al doppio del capitale sociale raccolto dai lavoratori.
1. 172. Polverini.

  Dopo il comma 120 inserire il seguente:
  120-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazioni, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per i contribuenti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dopo il quinto anno d'attività, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è portata al 20 per cento.
  1-ter. All'articolo 12 del decreto legge numero 39 del 28 aprile 2009 convertito in legge numero 77 del 24 giugno 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 1, dopo la parola 2009, è aggiunta la frase: «ed ulteriori 100 milioni annui a decorrere dal 1o gennaio 2014»;
   b) La frase: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» è sostituita da «entro il 31 gennaio 2014»;
   c) Dopo la lettera (g1 Al fine di raggiungere gli obiettivi finanziari di cui al presente comma, diminuire fino ad un massimo dell'1 per cento, la quota di montepremi, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, dei giochi di sorte a quota fissa a distanza con vincita in denaro – con esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari – , e dei giochi di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo.
1. 640. Damiano.

  Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
  120-bis. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite in forma di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, le quali occupano complessivamente più di duecento lavoratori dipendenti e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
  120-ter. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui al comma 120-bis, il calcolo è basato sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili qualora il contratto abbia durata superiore a nove mesi. Per i datori di lavoro che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.
1. 1419. Fantinati, Prodani, Mucci, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Crippa.

COMMA 121

  Sopprimere il comma 121.
1. 1598. De Mita.

  Al comma 121 sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
1. 873. Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
  121-bis. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 90 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti, a carattere ambientale, per la manutenzione straordinaria del territorio nelle regioni del Mezzogiorno. Le relative risorse sono assegnate dal CIPE alle Regioni, previa presentazione di progetti immediatamente cantierabili, volti al prioritario utilizzo dei lavoratori già addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie.
1. 902. Paris, Bonavitacola, Amendola, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Valiante.

  Dopo il comma 121, aggiugere il seguente:
  121-bis. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, al comma 5-bis aggiungere infine il seguente periodo: «Per le sedi dei tribunali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega è invece differito di cinque anni».
1. 1538. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
  121-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»
1. 2132. Marroni.

  Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
  121-bis. Allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto da parte dei gestori sono stanziati, in via sperimentale, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai soggetti che gestiscono immobili alberghieri da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto d'azienda, in forma di impresa individuale o di società, sono concessi mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali, anche prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata, nonché mediante la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri ai sensi della presente legge. Alle medesime agevolazioni possono accedere i gestori, singoli o associati, che intendono acquistare immobili alberghieri confinanti allo scopo di gestire congiuntamente le strutture a o di realizzare servizi gestionali in comune. 
  121-ter. Le agevolazioni di cui al comma 121-bis sono revocate se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa alberghiera prima della scadenza del quindicesimo anno a decorrere dalla concessione del mutuo, formalizzata mediante apposito atto scritto dell'acquirente depositato presso la sezione registri immobiliari dell'Agenzia delle entrate. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. In caso di interruzione della gestione, i soggetti interessati decadono dai benefici di cui al presente comma. È consentito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.
  121-quater. Le plusvalenze derivanti al venditore dell'immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile ai soggetti di cui all'articolo 121-bis sono defiscalizzate. Qualora il venditore dell'immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita IVA, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.
  121-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei beni culturali e del turismo, sono determinati criteri e modalità di fruizione delle agevolazioni di cui ai commi da 121-bis a 121-quater.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 10.000
   2015: – 10.000
   2016: – 10.000
1. 2085. Arlotti.

  Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
  121-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.
  121-ter. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.
  121-quater. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, per investimenti superiori a 500.000 mila euro e che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 25 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d'imposta.
  121-quinquies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
  121-sexies. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione al sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  121-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
  121-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante utilizzo di risorse europee e nazionali, in particolare a valere sulla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali europei per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2014 e a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  121-nonies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per lo sviluppo economico e la Coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce, per la parte di finanziamento derivante dai fondi strutturali, con proprio decreto di natura non regolamentare i limiti di finanziamento per tipologia di regioni e le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei.
  121-decies. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui lo strumento sarà reso operativo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  121-undecies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
  121-duodecies. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 178 e abrogare i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 490. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
  121-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.
  121-ter. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.
  121-quater. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, per investimenti superiori a 500.000 mila euro e che non possono superare l'importo di 25 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d'imposta.
  121-quinquies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
  121-sexies. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  121-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
  121-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante utilizzo di risorse europee e nazionali, in particolare a valere sulla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali europei per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2014 e a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  121-nonies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per lo sviluppo economico e la Coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce, per la parte di finanziamento derivante dai fondi strutturali, con proprio decreto di natura non regolamentare i limiti di finanziamento per tipologia di regioni e le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei.
121-decies. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui lo strumento sarà reso operativo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  121-undecies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
  121-duodecies. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo.

  Conseguentemente sopprimere il comma 178 e abrogare i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 2838. Gutgeld, Galli.

COMMA 122

  Sostituire il comma 122 con il seguente:
  122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014,100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-nonies dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 395-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  395-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
  395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  395-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 395-quinquies e 395-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
  395-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
  395-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 395-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
1. 3109. Airaudo, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Placido, Melilla.

  Al comma 122, sostituire le parole: 600 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
  Conseguentemente sopprimere il comma 132.
  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014.
1. 2358. Fedriga, Molteni, Guidesi, Caparini, Borghesi.

  Al comma 122, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014.
1. 507. Caruso.

  Al comma 122, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: a copertura fino al 31 dicembre 2014 di coloro che al 31 dicembre 2013 risultano essere in mobilità in deroga. Tale periodo deve essere altresì utilizzato per la predisposizione da parte delle regioni di politiche attive per il reinserimento occupazionale dei soggetti beneficiari.
1. 2395. Burtone.

  Dopo il comma 122, inserire i seguenti:
  122-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo di 400 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti princìpi:
   a) Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
   b) l'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;
   c) l'Inps provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;
   d) l'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;
   e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;
   f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;
   g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al Comune di residenza. Il progetto personalizzato di cui alla lettera c) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del Comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2009, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.

  Con il medesimo decreto sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  122-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 1  gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

  Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;
   h) al comma 29, le parole: « 1o gennaio 2012» e le parole: « 31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014», « 31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012» e le parole: « 16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014», « 16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  122-quater. Alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  122-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento».
  122-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento».
  122-septies. Le disposizioni di cui al comma 122-bis esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014».
1. 1679. Fauttilli, Gigli, Binetti, Sberna, Santerini, De Mita.

  Dopo il comma 122 inserire i seguenti:
  122-bis. In via sperimentale per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 2, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, consistenti in un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, trovano applicazione, alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o, qualora correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, ovvero collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale o territoriali. Ciò, entro il limite di 10.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, di 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.
  122-ter. L'agevolazione di cui al comma 1 trova applicazione nel limite massimo di onere di 900 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e di 1 miliardo di euro per l'anno 2016.
  122-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134-bis, 136 e 139 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-ter del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede altresì mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:
   articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
   articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
   articolo 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 – articolo 1, commi 460 e 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311 – articolo 2, comma 28, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
   articoli 10-11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 – articolo 1, commi 460, 461, 462 e 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 – articolo 2, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1. 1028. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 122 inserire il seguente:
  122-bis. Dopo l'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-bis si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e software, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.
  3. Le misure di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'articolo 19-bis del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233.
  5. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto.
1. 1066. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 122 inserire il seguente:
  122-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il entro il 30 aprile 2014, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è disposta una ricognizione della normativa in materia di videosorveglianza che contenga:
   a) limitazioni alle finalità di videosorveglianza e impegni di riservatezza, in linea con le disposizioni stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) e dei successivi provvedimenti del Garante;
   b) modalità di accesso alle informazioni e alle registrazioni;
   c) modalità di controllo e di richiesta di cancellazione delle registrazioni;
   d) distinzione tra rilevazione del movimento e/o della figura intera;
   e) modalità di utilizzo delle web-cam ai fini di sicurezza;
   f) criteri di trasparenza sulla conservazione e distruzione delle registrazioni;
   g) criteri di qualificazione e formazione del personale addetto;
   h) modalità di accreditamento delle strutture di prova e di certificazione dei sistemi;
   i) introduzione di dispositivi elettronici di registrazione dei dati e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblici.
1. 1079. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
  122-bis. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dall'articolo 1 comma 6 del decreto-legge 1o luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 78 è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 80 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.

  Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, gli importi relativi alle rubriche sono ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza dell'onere complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 80 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 1544. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 122 è inserito il seguente:
  122-bis. Al fine di potenziare le iniziative, e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:
   a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste dal Piano»;
   b) al fine di agevolare l'accesso al Fondo Sociale Europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee. L'importo della anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione Europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;
   c) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le Province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle Regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a valere carico del bilancio delle Comunità europee, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
   d) all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso.
1. 1005. Damiano, Gnecchi.

  Dopo il comma 122 inserire il seguente:
  122-bis. A decorrere dall'anno 2014, gli ammortizzatori sociali in deroga di cui al comma 122 sono riconosciuti anche agli operai avventizi del settore agricolo, agroalimentare e saccarifero che siano stati utilizzati nel corso degli ultimi tre anni da imprese successivamente sottoposte a procedure concorsuali o da imprese da esse derivate e che, per tale ragione, non abbiano potuto conseguire i requisiti minimi per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
1. 923. Venittelli.

  Dopo il comma 122, inserire il seguente:
  122-bis. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale, il limite di 35 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 405, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è incrementato di 20 milioni di euro, nell'ambito delle risorse già disponibili nel fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 1017. Damiano, Gnecchi.

  Dopo il comma 122 aggiungere il seguente:
  122-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.
* 1. 3158. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 122 aggiungere il seguente:
  122-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese a 56 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.
*1. 2882. Matarrese, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Dopo il comma 122, è aggiunto il seguente:
  122-bis. Il primo comma bell'articolo del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, si interpreta nel senso che le società per azioni nelle quali lo Stato o gli Enti Locali detengono il controllo, la contribuzione per CIG, CIGS e mobilità è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso al mese di maggio 2005. La regolarizzazioni contributive intervenute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore delle presente legge non saranno gravate né da somme aggiuntive né da interessi.

  Conseguentemente, al comma 178, sostituire le parole: « 100 milioni» con: «90 milioni».
1. 913. Bargero, Portas.

  Dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
  122-bis. Il primo comma dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, si interpreta nel senso che nelle società per azioni nelle quali lo Stato o gli enti locali detengono il controllo, la contribuzione CIG, CIGS e mobilità è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso, al mese di maggio 2005. Le regolarizzazioni contributive intervenute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, non saranno gravate né da somme aggiuntive, né da interessi.
1. 1523. Palese.

  Dopo il comma 122 aggiungere il seguente:
  122-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 la parola: « 2014» è sostituita dalla seguente: « 2015».
1. 1287. Giammanco.

  Dopo il comma 122 aggiungere il seguente:
  122-bis. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 novembre 2003, n. 375, è prorogato di cinque anni.
1. 1289. Giammanco.

COMMA 123

  Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:
  123-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 47, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  123-ter. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera c) è abrogata.
  123-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 123-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114.
1. 472. Saltamartini, Misuraca, Leone.

  Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:
  123-bis. Per l'anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  123-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 123-bis, si provvede a valere sulle risorse devolute dall'ENAV S,p,A all'entrata del bilancio dello Stato, riscosse per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile.
1. 3074. Leone.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Ai fini del computo di cui al precedente comma i singoli anni lavorati nell'ambito della fascia di età che va da 18 a 40 anni di età anagrafica del singolo lavoratore si intendono raddoppiati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».
1. 577. Taglialatela.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. La previsione di cui al comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori della Acciai Speciali Terni - ILVA Laminati Piani.
  I lavoratori della Azienda «Acciai Speciali Terni» con sito produttivo in Terni devono intendersi ricompresi negli atti di indirizzo n. 471 dell'8 marzo 2001, n. 476 del 20 febbraio 2001 e n. 562 del 17 aprile 2001 già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I relativi oneri sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
1. 576. Rampelli.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 123, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 3355. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 123, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 1227. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 123, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 3046. Causin, Librandi.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 123, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 1701. Fauttilli.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 123, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 2696. Latronico.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 123, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 3164. Di Gioia.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-bis. Alla Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3 dopo le parole «trasporto delle merci,» inserire le seguenti parole: «, alla pesca».
1. 1965. Guidesi.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'importo del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni è equiparato ad alla corrispondente indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori residenti in Svizzera. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della gestione con contabilità separata di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni.
1. 2025. Molteni.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Al fine di consentire la liquidazione delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 52 sostituire le parole: 330 milioni di euro con le seguenti: 311 milioni di euro.
1. 3048. Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-bis. Il comma 5-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è sostituito dal seguente:
  «5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca registrati al CNEL e gli enti bilaterali previsti da ciascun contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale».
1. 1969. Guidesi.

COMMA 124

  Dopo il comma 124 aggiungere i seguenti:
  124-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione separata ordinaria e dalla Gestione separata speciale. Alla Gestione separata speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione separata ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
  124-ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-bis, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
  124-quater. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
  124-quinques. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al presente comma, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 90 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 960. Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
  124-bis. All'artico1o 20, primo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 15.000;
   2015: – 15.000;
   2016: – 15.000.
*1. 100. Morassut.

  Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
  124-bis. All'artico1o 20, primo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 15.000;
   2015: – 15.000;
   2016: – 15.000.
*1. 1700. Tacconi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 124 aggiungere il seguente:
  124-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) per l'anno 2014, 2015, 2016 la parte del reddito eccedente l'importo corrispondente al 35 per cento del reddito complessivo. Il limite massimo della quota di esenzione è di 25.000 euro».

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2752. Rabino, Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
  124-bis.
All'articolo 56, comma 2, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: sull'utilizzo dei fondi disponibili aggiungere le seguenti: anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.

  Conseguentemente, all'articolo 56, comma 2, lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: sulla coerenza del sistema aggiungere le seguenti: previdenziale allargato.
1. 3029. Di Gioia.

  Dopo il comma 124 inserire il seguente:
  124-bis. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.
1. 2946. Attaguile.

COMMA 125

  Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
  125-bis: Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
   10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 nonché di tutte le tipologie elencate all'articolo 24 comma 14, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico, cd finestre, e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1. 1646. Chiarelli.

COMMA 126

  Sostituire il comma 126 con il seguente:
  126. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14:
    1) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto», sono inserite le seguenti: «,escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,», e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,», sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e», e le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
    2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
    3) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223», sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni«;
    4) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
    5) alla lettera c):
     5.1) dopo le parole: «3 dicembre 1996, n. 662,», sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
     5.2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;
     5.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionisticO secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter»;
    6) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
     d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
    7) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
     e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo;
     b) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: «del settore privato», sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico»;
     c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.

  Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire il seguente:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014 la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da e-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

  Conseguentemente, dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2360. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Al comma 126, aggiungere la seguente lettera:
   e)
al comma 231 dopo le parole: «anche ai seguenti lavoratori» aggiungere: «, ancorché in aspettativa non retribuita,».
1. 173. Polverini.

  Dopo il comma 126 inserire i seguenti:
  126-bis. Al fine di consentire la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori che non rientrano nel contingente di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017».

  L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 72.312.677 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 4.683 di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Gli oneri derivanti, sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  126-ter. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 126-bis, pari a euro 72.312.677, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1006. Barbanti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 126, inserire i seguenti:
  126-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
  126-ter. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
   c) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 dicembre 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;

  126-quater. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza deI trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»; (per eliminare discriminazioni tra soggetti a pari requisiti di diritto che, a causa della differente finestra pensionistica, non verrebbero tutti salvaguardati);
   c) le parole: «entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro un periodo non superiore a trentasei mesi»; (salvaguardia se maturazione del diritto pensionistico entro 36 mesi anziché entro 24 mesi dall’ entrata in vigore della riforma);
   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea successiva al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali o della stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo intervenuti ai sensi del primo periodo del presente comma». (supera i paletti del decreto ministeriale 1o giugno che imponevano ai cessati unilaterali, individuali e collettivi di non aver rilavorato anche solo per lavori di natura temporanea, che per altro rappresentava l'unico modo, per questi soggetti, di avere un sostegno economico).

  126-quinquies. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa, (necessità di eliminare la discriminazione tra coloro che avevano accordi sottoscritti in regione o in Direzione Territoriale del Lavoro e quelli che avevano invece accordi sottoscritti in sede governativa).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all’ articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.

  Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminaziOne comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

  Conseguentemente, dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2420. Fedriga, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 126, inserire il seguente:
  126-bis. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.»

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

  Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire il seguente:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

  Conseguentemente, dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»
1. 2363. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 126, inserire il seguente:
  126-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257, nonché».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, al comma 133, sopprimere il primo periodo ed al secondo periodo sostituire le parole: «250 milioni» con: «220 milioni».

  Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis
. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all’ articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»

  Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo li, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.»

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare omnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.»

  Conseguentemente, dopo il comma 384, inserire i seguenti:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  384-ter. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1o gennaio 2013 a seguito dell'operazione «case fantasma» condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7».

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2403. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 126, inserire il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   f) entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013;
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»

  Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire il seguente:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.»

  Conseguentemente, dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2370. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 126, inserire il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
   f) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all’ articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»

  Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire i seguente:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

  Conseguentemente,dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 % l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2367. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. I segretari generali provinciali che entro il 31 dicembre 2013 maturano i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, se collocati in posizione di disponibilità perché non confermati, ai sensi dell'articolo 101 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in seguito all’ elezione del nuovo presidente della provincia, hanno diritto, a domanda, al trattamento pensionistico.
  La suddetta disposizione si applica soltanto ai segretari che sono collocati in posizione di disponibilità dopo che hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico. Ai fini del trattamento pensionistico che non può essere erogato comunque, prima del compimento del sessantaduesimo anno di età, si fa riferimento al trattamento economico percepito dal segretario comunale o provinciale prima della collocazione in posizione di disponibilità.»

  Conseguentemente:

  Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 800;
   2015: – 800;
   2016: – 1800.
1. 797. Guerra, Fabbri.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Al comma 231 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è aggiunta la seguente lettera:
   d-bis) sottoscrittori di accordi individuali con le Aziende per esodo incentivato sottoscritti prima del 6 dicembre 2011 e fuoriusciti dal mondo del lavoro entro il 31 dicembre 2011, nonché i soggetti che anno richiesto ed ottenuto entro gennaio 2012 l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, almeno un contributo versato.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2618. Pagano.

  Dopo il comma 126 aggiungere 11 seguente:
  126-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo il comma 13 aggiungere il seguente: 13-bis. Le disposizioni in materia di incremento della speranza di vita per l'accesso alla pensione, di cui al presente articolo, non si applica alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1953, per le quali si applica la normativa previgente.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni cli parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2613. Pagano.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Alla lettera a) del comma 231 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «il periodo di godimento dell'indennità di mobilità, in deroga, sono aggiunte le seguenti: ”o del periodo di diritto di fruizione»;
   b) le parole: «e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse».

  Conseguentemente al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le parole: sono ridotte di 162 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 161 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 2606. Pagano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1. 36. Formisano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle;»,

  Conseguentemente al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le parole: sono ridotte di 160 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 159 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 156. Pagano, Bosco.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 dicembre 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
1. 41. Formisano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sostituire alle parole: «4 dicembre 2011, ovunque ricorrono, le seguenti: «31 dicembre 2011».
1. 37. Formisano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: «all'alinea,» dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,».
1. 38. Formisano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: all'alinea, dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
1. 39. Formisano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
1. 40. Formisano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
1. 42. Formisano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro un periodo non superiore a trentasei mesi»;
1. 43. Formisano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
1. 44. Formisano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea successiva al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali o della stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo intervenuti ai sensi del primo periodo del presente comma».
1. 45. Formisano.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.
1. 46. Formisano.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi abbiano percepito, nell'anno 2013, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro. Qualora i soggetti residenti all'estero, che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui presente comma, abbiano percepito, nell'anno 2013, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'IRPEF, di importo superiore a 9.370,34 euro, non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo indebitamente percepito. Tale recupero è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo».

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014.
1. 2382. Porta, La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Rabino, Tacconi, Caruso.

  Dopo il comma 126, è aggiunto il seguente:
  126-bis. «Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 1892. Busin.

  Dopo il comma 126, inserire il seguente:
  126-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
*1. 3112. Di Gioia.

  Dopo il comma 126, inserire il seguente:
  126-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
*1. 2035. Fedriga.

  Dopo il comma 126, inserire il seguente:
  126-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: includendo inserire le seguenti: i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».
1. 1253. Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
   10-bis. Alle lavoratrici che accedono al trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».».

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.»

  Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis
. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 in comma i è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento.

  Al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall’ abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 2224. Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

  Dopo il comma 126 inserire il seguente:
  126-bis
. Al comma 231 dell'articolo 1 della legge 228 del 24 dicembre 2012 alla lettera a) sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2012» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014» e abrogare le parole: «e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014».
1. 2221. Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

COMMA 127

  Il comma 127 è sostituito dal seguente:
  127. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. Al comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole da: «è istituito» alle parole «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché di provvedere alla concessione della prestazione di cui all'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è istituita una apposita evidenza contabile nell'ambito del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013»;
   b) al secondo periodo, le parole: «Le modalità di utilizzo del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di utilizzo della predetta evidenza contabile»;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nella predetta evidenza contabile confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma»;
   d) al quarto periodo:
    1) le parole: «e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto ministeriale 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 28 maggio 2013»;
    2) le parole: «tali economie» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tali economie sono destinate ad alimentare l'evidenza contabile di cui al primo periodo del presente comma».
1. 967. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Fabbri.

  Al comma 127, primo periodo, inserire in fine le seguenti parole: , nonché al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 127, inserire i seguenti:
  127-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  127-ter. Il beneficio di cui al comma 127-bis è riconosciuto, a decorrere dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate, secondo modalità telematiche, dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 127-bis.
  127-quater. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 127-bis, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 127-bis.
  127-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 127-bis e 127-ter, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, commi 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
1. 790. Incerti, Ghizzoni, Paris.

  Al comma 127, aggiungere in fine le parole: da emanarsi entro 15 giorni dal termine del monitoraggio da parte dell'Inps.
1. 174. Polverini.

  Dopo il comma 127, inserire i seguenti:
  127-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono tutte le risorse finanziarie, ancora disponibili, stanziate per le singole operazioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i., all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e di cui al comma 127-quinquies.
  127-ter. Le risorse confluite nel Fondo sono destinate al finanziamento complessivo delle operazioni di salvaguardia di cui al comma 127-bis.
  127-quater. Fermi restando i criteri di priorità stabiliti nei decreti attuativi delle norme di cui al comma 127-bis, il monitoraggio dei beneficiari delle salvaguardie viene effettuato tenendo conto degli stanziamenti annuali complessivi previsti per ciascun anno dalle suindicate disposizioni di salvaguardia, nonché dei contingenti numerici unificati.
  127-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2014 nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori come individuate dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n 124, anche in considerazione dell'istituzione e delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono da intendersi ricompresi i lavoratori precedentemente esclusi dal beneficio di cui alle suesposte disposizioni per effetto:
   a) dell'applicazione dei meccanismi di incremento della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come disposto dall'articolo 24, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i.;
   b) dell'incremento del requisito dell'età pensionabile previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.;
   c) del posticipo della decorrenza della pensione di anzianità o vecchiaia contributiva previsto dall'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   d) dello svolgimento di attività lavorativa dopo il 4 dicembre 2011 con reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500;
   e) dello svolgimento di attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500;
   f) della cessazione dell'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012;
   g) della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in data anteriore al 1o gennaio 2009 o successiva al 31 dicembre 2011 e non oltre il 31 dicembre 2012 con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500;
   h) della mancata richiesta di autorizzazione alla contribuzione volontaria ante 6.12.2011 per i lavoratori in mobilità;
   i) del mancato versamento o accreditamento di un contributo volontario ante 6.12.2011;
   l) di uno più contratti di lavoro a termine durante il periodo di mobilità, per effetto dei quali si sia verificata l'esclusione dalle salvaguardie.

  Si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dei 6 dicembre 2011.
  127-sexies. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nei decreti attuativi del 1o giugno 2012, dell'8 ottobre 2012 e del 22 aprile 2013 relativi alle salvaguardie di cui alle disposizioni richiamate al comma 127-quinquies.
  127-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 127-quinquies.
1. 637. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Fabbri.

  Dopo il comma 127, inserire i seguenti:
  127-bis. 1 commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-sexies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.
  127-ter. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente: 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
1. 2427. Fedriga, Caparini, Molteni, Guidesi.

  Dopo il comma 127, inserire i seguenti:
  127-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
  127-ter. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1 – Tabella F.

Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio
Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti: 254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta».

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente: 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

  Conseguentemente, dopo il comma 384, inserire il seguente: 384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2429. Fedriga, Matteo Bragantini, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;

  Conseguentemente:
   a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
    1) Al comma 285 sostituire le parole da «60 milioni» a 1410 milioni» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1.510 milioni»;
    2) Al comma 29 sostituire le parole: 152 milioni» con: 202 milioni» e le parole: 151 milioni» con: 201 milioni» e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
    3) Dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
    4) Al comma 391, sostituire le parole: 2 per mille» con le seguenti: 2,1 per mille»;
    5) Dopo il comma 391, inserire il seguente:
  391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale dei compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
    6) Dopo il comma 417, inserire il seguente:
  «417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
    7) Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  «419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: 20 per cento» sono sostituite dal seguente: 22 per cento»;
   b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
1. 661. Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Fabbri.

  Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:
  127-bis. All'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 216 dei 2011 convertita nella Legge 14/2012 aggiungere il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano sottoscritto con l'impresa datrice di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con data certa di cessazione, e che abbiano concordato un periodo di aspettativa non retribuita tale per cui, pur terminando a tuffi gli effetti la prestazione lavorativa entro il 31 dicembre 2011, il rapporto di lavoro rimasto quiescente è venuto a cessazione dopo il 30 giugno 2012. La disposizione stessa non si applica qualora il lavoratore dopo il 31 dicembre 2011 abbia instaurato altri rapporti di lavoro con datori diversi da quello con cui ha concordato la risoluzione».
  127-ter. Ai nuovi e maggiori oneri che dovessero essere generati dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 127-bis si fa fronte con quanto disposto dal comma 127.
1. 648. Damiano.

  Dopo il comma 127, è inserito il seguente:
  127-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese di cui al primo comma che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2014: -3.000;
   2015: -3.000;
   2016: -3.000.
1. 1601. De Mita.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;
   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Anzianità di servizio). – 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.
  2. Gli anni dei rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi dei comma 1, non sono computati ai fini dei trattamento economico-pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; l'azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di riserva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire con testualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
  3. Nei caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.
  4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
  5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
  6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

  Conseguentemente, dopo il comma 288 inserire il seguente:
«288-bis. Le disponibilità di compeenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
1. 666. Cenni.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. 1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 214, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. n. dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi 449, e successive dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. modificazioni,».
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e dei regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del 201, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto legge 22 dicembre 2011, n. di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo dei presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) 95, numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, 2012, n. 126, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
1. 1467. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. È disposto il pensionamento anticipato nei casi di lavoratori che in possesso di certificazioni rilasciate dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 comma 7 della legge 257/1992 siano titolari di rendite concesse ai sensi del D.P.R 1124/1965 per patologie asbesto correlate. Le modalità applicative sono disciplinate con decreto del ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente disposizione.

  Conseguentemente,
   al comma 290 sostituire le parole da
di 152 milioni fino a dall'anno 2015 con le seguenti: 157 milioni per l'anno 2014 e di 156 milioni a decorrere dall'anno 2015 e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;.
1. 900. Paris, Giancarlo Giordano, Scuvera, Boccuzzi, Gribaudo, Famiglietti.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del reddito è disposto il pensionamento anticipato nei casi di lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano ai sensi dell'articolo 13, comma 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257 in possesso di certificazioni concernenti siti oggetto di sequestro dall'autorità giudiziaria ovvero in cui l'esposizione è stata accertata anche in relazione a siti produttivi, caratterizzate dalle medesime lavorazioni, appartenenti alla stessa proprietà pur se non congiuntamente interessati da atti di indirizzo. L'individuazione dei siti e delle concrete modalità d'attuazione del presente comma è disposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole da di 152 milioni fino a dall'anno 2015 con le seguenti: 157 milioni per l'anno 2014 e di 156 milioni a decorrere dall'anno 2015 e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;.
1. 897. Paris, Giancarlo Giordano, Scuvera, Boccuzzi, Gribaudo, Famiglietti.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. A far data dal 1o gennaio 2014, ai fini della determinazione del diritto e della misura del reddito è disposto il pensionamento anticipato nei casi di lavoratori che all'entrata in vigore della presente legge siano in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 relative ai siti che, non individuati in atti di indirizzo, siano oggetto di accertamento e sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. L'individuazione dei siti e delle concrete modalità d'attuazione del presente comma è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole da di 152 milioni fino a dall'anno 2015 con le seguenti: 157 milioni per l'anno 2014 e di 156 milioni a decorrere dall'anno 2015 e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;.
1. 894. Paris, Giancarlo Giordano, Scuvera, Boccuzzi, Gribaudo, Famiglietti, Damiano, Braga.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. L'articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente:
   d) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario per raggiungere i requisiti utili al trattamento pensionistico, anche se autorizzati alla contribuzione volontaria successivamente alla predetta data a condizione che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico non oltre i 24 mesi dal termine della mobilità, e comunque entro il 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 665. Gnecchi, Fabbri.

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 1. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al primo periodo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo primo periodo. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al primo periodo, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
1. 175. Polverini.

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127-bis. All'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 216 del 2011 convertito nella Legge 14/2012 aggiungere il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano sottoscritto con l'impresa datrice di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con data certa di cessazione, e che abbiano concordato un periodo di aspettativa non retribuita tale per cui, pur terminando a tutti gli effetti la prestazione lavorativa entro il 31 dicembre 2011, il rapporto di lavoro rimasto quiescente è venuto a cessazione dopo il 30 giugno 2012. La disposizione stessa non si applica qualora il lavoratore dopo il 31 dicembre 2011 abbia instaurato altri rapporti di lavoro con datori diversi da quello con cui ha concordato la risoluzione».
  Ai nuovi e maggiori oneri che dovessero essere generati dall'applicazione della presente disposizione si fa fronte con quanto disposto dal comma 127.
1. 776. Gnecchi, Damiano, Fabbri.

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127-bis. All'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 216 del 2011 convertito nella legge 14/2012 è aggiunto il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano sottoscritto con l'impresa datrice di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con data certa di cessazione, e che abbiano concordato un periodo di aspettativa non retribuita tale per cui, pur terminando a tutti gli effetti la prestazione lavorativa entro il 31 dicembre 2011, il rapporto di lavoro rimasto quiescente è venuto a cessazione dopo il 30 giugno 2012. La disposizione stessa non si applica qualora il lavoratore dopo il 31 dicembre 2011 abbia instaurato altri rapporti di lavoro con datori diversi da quello con cui ha concordato la risoluzione».
1. 1730. Tinagli, Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Catania, Sottanelli.

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127-bis. Ogni 6 mesi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario in relazione agli effetti finanziari prodotti dalle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli eventuali scostamenti verificatisi rispetto agli effetti stimati dal medesimo provvedimento.
1. 628. De Micheli, Bobba, Boccia, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Rughetti.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «al presente comma».
1. 669. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Braga, Fabbri.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. L'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 è abrogato.
1. 825. Gnecchi, Naccarato, Fabbri.

COMMA 128

  Al comma 128, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014 con le parole: sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro per il 2014, e 400 milioni per ciascun anno 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 2415. Piazzoni, Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

  Al comma 128, dopo le parole: ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica aggiungere le seguenti: e dei pazienti post-comatosi.
1. 2901. Marco Di Stefano.

  Al comma 128, sostituire le parole: 275 milioni con le seguenti: 375 milioni.

  Conseguentemente, al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
1. 1185. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 128 aggiungere il seguente:
  128-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'articolo 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, spettano ai componenti del nucleo familiare.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  290-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
1. 3173. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

COMMA 129

  Al comma 129, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 175 milioni.

  Conseguentemente, al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni, con le seguenti: 120 milioni.
1. 2422. Nicchi, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Melilla, Aiello.

  Al comma 129, sostituire la parola: 75 con la seguente: 125, dopo le parole: per l'anno 2014 aggiungere le seguenti: e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 246.
1. 2844. Rondini.

  Al comma 129 dopo le parole: ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica aggiungere le seguenti parole: e quelle post-comatose.
1. 2906. Marco Di Stefano.

  Al comma 129, sostituire le parole: 75 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
1. 1188. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  129-bis. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 90 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari. I conseguenti risparmi sono attribuiti al Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
1. 2158. Nardella.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  «129-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011 che regolamenta il “Fondo per le vittime dell'amianto” previsto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 177 milioni e sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 176 milioni;
   b) all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
   c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 25.000;
    2015: – 25.000;
    2016: – 25.000.
1. 1043. Braga, Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Scuvera, Carra, Malpezzi, Ferrari, Tentori, Galperti, Cinzia Maria Fontana, Giuseppe Guerini, Casati, Peluffo, Rampi, Mauri, Fiano, Berlinghieri, Lorenzo Guerini, Fragomeli, Guerra.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  «129-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011 che regolamenta il “Fondo per le vittime dell'amianto” previsto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)».

  Conseguentemente:
   a) al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 177 milioni e sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 176 milioni;
   b) all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
   c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 25.000;
    2015: – 25.000;
    2016: – 25.000.
1. 346. Braga, Dallai, Cominelli, Gadda, Scuvera, Carra, Malpezzi, Ferrari, Tentori, Galperti, Cinzia Maria Fontana, Giuseppe Guerini, Mauri, Casati, Peluffo, Rampi, Fiano, Berlinghieri, Lorenzo Guerini, Fragomeli, Guerra.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  «129-bis. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

  Conseguentemente all'articolo al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 177 milioni e sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 176 milioni. All'Elenco n. 1, gli Importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale
  Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 25.000;
    2015: – 25.000;
    2016: – 25.000.
1. 1049. Braga, Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  «129-bis. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge».

  Conseguentemente:
   a) al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 177 milioni e sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 176 milioni. All'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
   b) al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2015.
1. 724. Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono, Braga.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
  «129-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di “Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci” delle persone dichiaratesi esposte all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.
  129-ter. Il Ministro della salute, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.
  129-quater. Il Ministro della salute e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.
  129-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali del lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
    2014: – 5.000;
    2015: – 5.000;
    2016: – 5.000.
1. 349. Braga, Carra, Malpezzi, Dallai, Cominelli, Gadda, Scuvera, Ferrari, Tentori, Galperti, Cinzia Maria Fontana, Giuseppe Guerini, Casati, Peluffo, Rampi, Mauri, Fiano, Berlinghieri, Lorenzo Guerini, Fragomeli, Guerra.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
  «129-bis. Presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone dichiaratesi esposte all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.
  129-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.
  129-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.
  129-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali del lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
    2014: – 5.000;
    2015: – 5.000;
    2016: – 5.000.
1. 1040. Braga, Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
  «129-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di “Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci” delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.
  129-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.
  129-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.
  129-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali del lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2015.
1. 720. Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono, Braga.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  «129-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011 che regolamenta il “Fondo per le vittime dell'amianto” previsto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)».

  Conseguentemente:
    a) al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 177 milioni e sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 176 milioni e all'Elenco n. 1, incrementare gli Importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
    b) al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2015.
1. 723. Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono, Braga.

  Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:
  «129-bis. L'articolo 1, comma 109 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
   109. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1. 2545. Argentin.

  Dopo il comma 129 inserire i seguenti:
  «129-bis. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare con uno stanziamento annuo a decorrere dal 2014 pari a 150 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
   a) finanziamento di programmi di intervento, realizzati da associazioni e da altri organismi senza scopo di lucro, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza di tali persone, con particolare attenzione ai casi di non autosufficienza;
   b) sviluppo di piani di apprendimento o di recupero di capacità di gestione della vita quotidiana da parte delle persone affette disabilità grave in vista del momento in cui la famiglia non sarà più in grado di assisterle;
   c) finanziamento di progetti volti alla costituzione di famiglie-comunità, di case-famiglia, o di soluzioni alloggiative di tipo familiare in cui inserire progressivamente le persone affette da disabilita grave.

  Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni».

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2014.
1. 2540. Argentin.

  Dopo il comma 129 inserire i seguenti:
  «129-bis. All'articolo 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessantanni aggiungere le seguenti: , gli inoccupati di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297».

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 300 milioni a decorrere dal 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi».
1. 2454. Nicchi, Melilla, Piazzoni, Marcon, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 129 inserire i seguenti:
  «129-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 60 milioni per il 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi».
1. 2452. Piazzoni, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Melilla, Aiello.

  Dopo il comma 129 inserire i seguenti:
  «129-bis. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è finanziato con 200 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016».

  Conseguentemente al comma 166, sostituire le parole: 220 con le seguenti: 120.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi».
1. 2448. Piazzoni, Melilla, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Aiello.

  Dopo il comma 129 inserire i seguenti:
  «129-bis. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

  Conseguentemente dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 391-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All’ articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.   391-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

  391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
1. 2444. Piazzoni, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Melilla, Aiello.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  «129-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'articolo 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, spettano ai componenti del nucleo familiare».

  Conseguentemente dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  «419-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare maggiori risorse per 20 milioni di euro dal 2014».
1. 2425. Airaudo, Boccadutri, Piazzoni, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

COMMA 130

  Sopprimere il comma 130.
1. 600. Corsaro.

  Al comma 130, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014 e 15 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
1. 3307. La XII Commissione.

  Al comma 130, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: di 80 milioni di euro e dopo le parole: ciascuno degli anni inserire le seguenti: 2014,. Al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuate le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2014, e 60 milioni per ciascun anno 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 2428. Nicchi, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Melilla, Aiello.

  Al comma 130, sostituire le parole: di 20 milioni di euro con le seguenti: di 80 milioni di euro e dopo le parole: ciascuno degli anni inserire le seguenti: 2014.

  Al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo:
  Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.

  Conseguentemente al comma 290 aggiungere in fine il seguente periodo: Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 2139. Guidesi, Borghesi, Molteni.

  Al comma 130, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 35 milioni e dopo le parole: ciascuno degli anni aggiungere le seguenti: 2014.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014 e 15 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
1. 2829. Lenzi, Murer, Scuvera, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Capone, Sbrollini, Amato, Zampa, D'Incecco, Iacono, Giuseppe Guerini, Miotto, Fabbri.

  Al comma 130, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 35 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 15,000;
   2016: – 15.000.
1. 2489. Zampa.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale». Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione, Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al presente comma a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente, In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila. Il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di complessivi euro duecentomila per il 2014, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato nel 2011 le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 200.
*1. 2767. Chaouki, Fiano.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale». Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione, Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al presente comma a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente, In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila. Il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di complessivi euro duecentomila per il 2014, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato nel 2011 le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 200.
*1. 3286. La II Commissione.

  Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
  130-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinata ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementata di 12 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 12.000;
   2015: – 12:000;
   2016: – 12.000.
1. 2503. Zampa, Scuvera.

  Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
  130-bis. Al fine di incentivare i programmi solidaristici di accoglienza temporanea di minori stranieri in situazione di difficoltà in Italia, così come previsto dal decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per il 2013 una detrazione pari al 19 per cento dell'importo versato a copertura delle spese di trasporto del minore in Italia.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.000;
   2015: – 1.000;
   2016: – 1.000.
1. 2848. Grassi, Scuvera, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati, Capone, Sbrollini, Amato, D'Incecco, Miotto.

  Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
  30-bis. Al cittadino straniero, residente in Italia, la cui famiglia sia in regola con il permesso di soggiorno, è consentito partecipare ai campionati sportivi organizzati dalle federazioni.
1. 3253. Molea, Librandi.

  Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:
  130-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche e integrazioni, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative proroghe e trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.
  130-ter. È prorogata, per gli anni 2013 e 2014 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

  Conseguentemente:
   a) al comma 290, sostituire le parole:
152 milioni con le seguenti: 202 milioni s sostituire le parole: 151 milioni con: 201 milioni e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi alle singole voci in misura proporzionale;
   b) dopo il comma 325, aggiungere il seguente: 325-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo sono soppresse»;
   c) Al comma 391, sostituire le parole: 2 per mille con le seguenti: 2,1 per mille;
   d) dopo il comma 417 aggiungere il seguente:
  417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
   e) dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento.
1. 112. Cimbro, Laforgia, Gasparini, Rampi, Casati, Mauri.

  Dopo il comma 130 aggiungere i seguenti:
  130-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 10, comma 1 sopprimere la lettera e-bis);
   b) dopo l'articolo 15 inserire il seguente:
  Art. 15-bis (Detrazioni per adozione internazionale). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'Ente Autorizzato nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.

  130-ter. Sopprimere la lettera m), comma 3, dell'articolo 31, Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
  130-quater: «Sopprimere l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni a decorrere dal 2014.
1. 2865. Patriarca, Beni, Biondelli, Burtone, Fossati, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Amato, Sbrollini, Capone, Scuvera, D'Incecco, Miotto.

  Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:
  130-bis. Ai rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del primo gennaio 2013, instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato da imprenditori, si applicano i benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; i benefici non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati, prorogati o trasformati a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2013. Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a decorrere dal primo gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sono iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprenditori; l'iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore licenziato entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, i lavoratori licenziati nel 2013 hanno facoltà di chiedere l'iscrizione entro il 28 febbraio 2014; la delibera di iscrizione produce i suoi effetti dal primo gennaio 2014, è prorogata di un anno la scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori iscritti prima del 2013; per tutti i lavoratori l'iscrizione cessa comunque il 31 dicembre 2014. Al licenziamento è equiparata la risoluzione consensuale successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevista dall’ articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche e integrazioni.

  Conseguentemente:
   a)
al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 200 milioni e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
   al comma 391, sostituire le parole: 2 per mille con le seguenti: 2,1 per mille;
   dopo il comma 417, aggiungere il seguente: «417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabile in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
   dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: 0 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento.
1. 113. Cimbro, Laforgia, Gasparini, Rampi, Casati, Mauri.

  Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
  130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 3.000;
   2015: – 3.000;
   2016: – 3.000.
1. 3426. Misuraca, Leone.

  Dopo il comma 130, aggiungere 11 seguente:
  130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 3425. Misuraca, Leone.

COMMA 131

  Sopprimere il comma 131.
1. 601. Corsaro.

  Al comma 131, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.
1. 1189. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 131 con i seguenti:
  131. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  131-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.
1. 3201. Paglia, Lavagno, Aiello, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 131 con i seguenti:
  131. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  131-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base della totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.
1. 3234. Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 131 con i seguenti:
  131. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalia legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  131-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione deir articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dal 2014.
1. 2465. Patriarca, Iacono, Giuseppe Guerini.

  Sostituire il comma 131 con i seguenti:
  131. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari ai cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta dei contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  131-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1685. Fauttilli, Santerini, Binetti.

  Sostituire il comma 131 con i seguenti:
  131. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta dei contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  131-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente dei Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

  Conseguentemente, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento».
1. 1199. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 131, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1683. Fauttilli, Santerini, Binetti.

  Al comma 131 sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 2854. Patriarca, Beni, Biondelli, Burtone, Fossati, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Bobba, Capone, Amato, Sbrollini, Scuvera, D'Incecco, Iacono, Giuseppe Guerini, Miotto.

  Al comma 131, terzo periodo, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 160 milioni.
1. 2107. Bobba, Rubinato.

  Al comma 131, terzo periodo, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 285, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate per l'anno 2014 all'incremento dello stanziamento di cui al comma 131.
1. 2110. Bobba, Rubinato.

  Al comma 131, le parole: 400 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 500 milioni.
1. 3202. Paglia, Lavagno, Aiello, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 131 inserire il seguente:
  131-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Ai trasferimenti a favore organizzazioni non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 2449. Patriarca.

  Dopo il comma 131 inserire i seguenti:
  131-bis. Al fine di favorire l'accoglienza e il recupero presso le comunità e gli Enti del Terzo settore di soggetti detenuti in esecuzione penale esterna è istituito presso il Ministro del lavoro e della politiche sociali un Fondo con una dotazione per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 pari a 25 milioni di euro.
  131-ter. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 131 bis sono adottati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
1. 2858. Patriarca, Beni, Biondelli, Burtone, Fossati, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Sbrollini, Capone, Amato, Scuvera, D'Incecco, Miotto.

  Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. Al comma 5, articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;
   b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni, sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo;».

  Conseguentemente, al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 2432. Piazzoni, Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

  Dopo il comma 131 aggiungere i seguenti:
  131-bis. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».
  131-ter. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».
1. 1044. Cariello, Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 131 aggiungere i seguenti:
  131-bis. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si intende attribuita allo Stato e le relative somme sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 48, primo comma. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.
  131-ter. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli».
1. 1218. Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

COMMA 132

  Sopprimere il comma 132.
1. 2373. Fedriga, Molteni, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Sostituire il comma 132 con i seguenti:
  132. Ciascuna regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.
  132-bis. La delibera della giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l'ambito territoriale, esteso o no all'intera regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della giunta, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.
  132-ter. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla regione. Esso prevede:
   a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;
   b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;
   c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;
   d) l'affidamento della persona interessata a un tutor designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b) e c);
   e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 6;
   f) l'obbligo per il tutor – quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare alla Direzione provinciale per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b) e e), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;
   g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f) entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;
   h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f), l'agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

  132-quater. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f), la Direzione provinciale per l'impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.
  132-quinquies. In ogni sede individuata dalla delibera di giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) del comma 3. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l'impiego accreditate dalla regione, secondo le regole che seguono:
   a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;
   b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione provinciale per l'impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f) del comma 3;
   c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;
   d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.

  132-sexies. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante voucher regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della giunta regionale di cui al comma 1.
  132-septies. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.
  132-octies. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 articolo 4 della presente legge, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del Ministro della funzione pubblica.
  132-nonies. La delibera della giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata:
   a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;
   b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

  132-decies. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee.
  132-undecies. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo, che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti.

  Conseguentemente, al comma 122, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 500 milioni.
1. 1715. Tinagli, Andrea Romano, Librandi, Zanetti, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 132 con il seguente:
  132. È autorizzata la spesa di i 10 milioni di euro per il pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, attivate o prorogate nel corso dell'anno 2013. A tal fine, gli enti utilizzatori, così come definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, dovranno inviare, entro e non oltre il 31 gennaio 2014, la lista delle mensilità non corrisposte per ciascuno dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale provvederà a erogare, dopo aver espletato le opportune verifiche, le somme corrispondenti. Le somme non impegnate sono destinate al reintegro delle riduzioni di cui al comma 7, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, e utilizzate dagli enti per le spese di competenza concernenti il funzionamento delle scuole pubbliche.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, dopo le parole: con l'esclusione di quelle relative alle spese inserire le seguenti: per il funzionamento delle scuole pubbliche.
1. 1312. Castelli, Sorial, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Nesci, Parentela.

  Sostituire il comma 132 con il seguente:
  132. È autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per il pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, attivate o prorogate nel corso dell'anno 2013. A tal fine, gli enti utilizzatori, così come definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, dovranno inviare, entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2014, la lista delle mensilità non corrisposte per ognuno dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale provvederà a erogare, dopo aver espletato le opportune verifiche, le somme corrispondenti. Gli eventuali residui non impiegati sono destinati alle finalità di cui ai commi 8 e 8-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. 1186. Nuti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sostituire il comma 132 con il seguente:
  132. È autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per il pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, attivate o prorogate nel corso dell'anno 2013. A tal fine, gli enti utilizzatori, così come definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, dovranno inviare, entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2014, la lista delle mensilità non corrisposte per ognuno dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale provvederà a erogare, dopo aver espletato le opportune verifiche, le somme corrispondenti. I residui non impiegati costituiscono economie di bilancio.
1. 1184. Nuti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

   Il comma 132 è sostituito dal seguente:
  132. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di 1 milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014. Le risorse che risultino eccedenti rispetto all'effettivo fabbisogno degli interventi di cui al primo periodo, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate di cui al secondo periodo, la regione Calabria provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.
1. 1535. Salvatore Piccolo, Tartaglione, Di Lello, Palma, Rostan, Bonavitacola, Impegno, Manfredi.

  Al comma 132, primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: nel limite di 20 milioni e sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 130 milioni.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 989. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 132, primo periodo, dopo le parole: lavori socialmente utili inserire le seguenti: ex LSU di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 24.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
1. 257. Marti, Distaso, Sisto, Fucci.

  Al comma 132, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2014, con le seguenti: 130 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 130 milioni per gli anni 2015 e 2016.
1. 3101. Aiello, Marcon, Boccadutri, Melilla, Bruno Bossio, Stumpo, Censore, Bruno, Covello, Bindi, Magorno, Battaglia.

  Al comma 132 sostituire le parole: 110 milioni di euro, con le seguenti: 130 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 3096. Aiello, Marcon, Boccadutri, Melilla, Bruno Bossio, Stumpo, Censore, Bruno, Covello, Bindi, Magorno, Battaglia.

  Al comma 132, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nell'ambito di tale spesa si destinano 30 milioni di euro alla regione Calabria al fine di contrattualizzare i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, negli enti utilizzatori e in altri enti pubblici ricadenti nel territorio della regione Calabria, a partire dal 1o gennaio 2014, anche in posizioni soprannumerarie ed in deroga ai vincoli normativi vigenti in materia di assunzioni nella P.A., con un contratto a tempo indeterminato e parziale di 26 ore settimanali, se utilizzati in attività socialmente utili e di pubblica utilità da almeno 10 anni negli ultimi 12.
1. 575. Bruno Bossio, Censore.

  Al comma 32, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla proroga fino alla fine del periodo e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme eccedenti sono destinate alle finalità di cui ai commi da 132 a 132-duodecies.

  Conseguentemente, dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
  132-bis. Ciascuna regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.
  132-ter. La delibera della giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l'ambito territoriale, esteso o no all'intera Regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.
  132-quater. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla regione. Esso prevede:
   a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;
   b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;
   c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;
   d) l'affidamento della persona interessata a un tutor designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b) e c);
   e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 6;
   f) l'obbligo per il tutor – quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare alla Direzione provinciale per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b) e c), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;
   g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f), entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;
   h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f), l'agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

  132-quinquies. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f) la Direzione provinciale per l'impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.
  132-sexies. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) del comma 3. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l'impiego accreditate dalla regione, secondo le regole che seguono:
   a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;
   b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia a alla persona interessate, nonché alla Direzione provinciale per l'impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f) del comma 3;
   c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;
   d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del Lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.

  132-septies. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante voucher regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.
  132-octies. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.
  132-nonies. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 articolo 4 della presente legge, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del Ministro della funzione pubblica.
  132-decies. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata:
   a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;
   b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

  132-undecies. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee.
  132-duodecies. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti.

  Conseguentemente, al comma 122, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 500 milioni.
1. 1740. Tinagli, Andrea Romano, Librandi, Zanetti, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 132, inserire i seguenti:
  132-bis. Chiunque residente anagraficamente in Italia, vi circola con veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, deve essere in grado di documentare la regolare detenzione e circolazione del veicolo in base alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti.
  132-ter. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 132-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione, e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle conseguenti verifiche, oppure decorso il periodo suddetto senza che siano stati adottati provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata la circolazione è consentita attraverso apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione.
  132-quater. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di locazione senza conducente in disponibilità a persona fisica residente anagraficamente in Italia, o a persona giuridica, anche di diritto estero, con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti sul territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 94.
1. 242. Pagani.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 30 milioni di euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego connessi all'attuazione della «Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato-regioni, che differenzi l'ammontare a seconda che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del lavoro, tramite INPS.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: 182 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 181 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.
1. 650. Damiano.

  Dopo il comma 132 aggiungere i seguenti:
  132-bis. Al decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Le attività di cui al comma 1 includono le prestazioni di attività in lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo7»;
   b) al comma 1, lettera d), dell'articolo 2 dopo le parole: «degli edifici a rischio» sono aggiunte le seguenti: «di scuole, università o edifici penitenziari»;
   c) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «5. I progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 468 del 1997, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio»;
   d) all'articolo 2 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 6 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato»;
   e) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 3-bis. – 1. Fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono esser utilizzati nei lavori di pubblica utilità i lavoratori destinatari di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro.
  Art. 3-ter. – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3-bis da assegnare ai lavori di pubblica utilità si tiene conto preliminarmente della corresponsione tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.
  2. L'assegnazione ai progetti di LSU dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei servizi per l'impiego competenti o attraverso richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. I lavoratori sono tenuti a rispondere alla convocazione da parte dei soggetti abilitati entro un termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione»;
   f) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  «1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di L.S.U. mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego o per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici»;
   g) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali di cui all'articolo 3-bis non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. L'Ente utilizzatore o l'Organismo gestore fornisce tutte le informazioni necessarie, includenti il luogo di impiego, la data di inizio del rapporto, la durata del rapporto, la descrizione dell'attività.
  2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 3-bis, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore».

  132-ter. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 40, 41, 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
  «40. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatario del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospeso dall'attività lavorativa e beneficiano di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:
   a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente;
   b) di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
   c) non accetti di essere impiegato nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468 del 1997, come modificato dal presente emendamento;
   d) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;
   e) non riprenda in caso di richiamato in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale.

  41. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili della attività formativa o dei L.S.U., i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
  42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione o le attività offerte per i LSU si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
  43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati»;
   b) dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:
  «43-bis.
La mancata comunicazione di cui al comma 41 è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
1. 2439. Vitelli, Librandi, Galgano.

  Dopo il comma 132, inserire il seguente:
  132-bis. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione della puntuale offerta del servizio scolastico, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alla data di entrata in vigore della presente legge sia impegnato senza soluzione di continuità in detti compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, su posto part time al cinquanta per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sono definiti modalità e termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano ad essere prorogati. Alla relativa spesa si fa fronte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alle scuole che si avvalgono di dette collaborazioni.
1. 756. Ribaudo, Culotta, Moscatt, Ventricelli, Paris, Rocchi, Albanella, Iacono, Capodicasa, Rostan, Zappulla, De Maria, Rigoni.

  Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:
  132-bis. All'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto il seguente periodo: «I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1. 3005. Capodicasa.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. All'articolo 15, comma 1, primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «personale docente, educativo e ATA», aggiungere le seguenti: «inclusi quanti prestano la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e le cooperative formate dagli ex lavoratori socialmente utili,».
1. 2798. Fratoianni, Duranti, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa apertura di un tavolo interistituzionale tra regione Campania, provincia e comune di Napoli, è autorizzato a trasferire le somme accantonate per i progetti occupazionali BROS e I.SO.LA. Ulteriori risorse possono essere individuate a valere sulle somme di cui al comma 132.
1. 177. Polverini.

  Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:
  132-bis. All'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto il seguente periodo: «I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1. 3423. Misuraca.

COMMA 133

  Al comma 133, sopprimere il primo periodo.
* 1. 2372. Fedriga, Molteni, Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 133, sopprimere il primo periodo.
* 1. 602. Corsaro.

  Al comma 133, sostituire il primo periodo con il seguente: I commi da 2 a 5, dell'articolo 3, del decreto legge del 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono soppressi.

  Conseguentemente, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni, e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.
1. 2880. Rondini.

  Al comma 133, sostituire il primo periodo con il seguente: I commi da 2 a 5, dell'articolo 3, del decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono soppressi.
1. 2855. Rondini.

  Al comma 133, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
1. 1850. Busin.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 3356. La XIII Commissione.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 514. Caruso.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 1121. Ferrari, Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 76. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Lattuca.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 3. Palmieri, Centemero, Squeri.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 114. Cimbro, Laforgia, Gasparini, Rampi, Casati, Mauri.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 2987. Catania, Santerini, Gigli, Matarrese, Librandi.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 2949. Attaguile.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 1472. Palmieri.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 682. Venittelli, Leva.

  Al comma 133, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero di sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
1. 1037. Damiano, Gnecchi.

  Al comma 133, ultimo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2014 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
1. 3135. Bosco, Misuraca.

  Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:
  133-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 la misura degli assegni al nucleo familiare da corrispondere a cittadino italiano lavoratore di un Paese membro dell'Unione europea, stabilita ai menti gli assegni familiari, di cui al decreto de Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aumentata del 15 per cento in presenza di tre o più figli.
  133-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 133-bis, valutati in 37.500.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte cocente de e missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1771. Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:
  133-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   c-bis) per ogni figlio a carico un importo pari alla soglia di povertà relativa calcolata dall'ISTAT annualmente. La presente disposizione si applica all'IRPEF statale, all'IRPEF regionale e all'IRPEF comunale. Nel caso di figli disabili si aumenta l'importo in percentuale identica alla invalidità determinata dalle commissioni deputate;

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.”
1. 1766. Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente. 133-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. sono sostituite dalle seguenti: 8.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, importo che deve essere aggiornato ogni tre anni.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 1762. Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente: 133-bis. Il comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è modificato come segue: L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 50 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 1774. Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente: 133-bis. È istituita la «carta della famiglia» per nuclei con almeno tre figli a carico età non
superiore a ventisei anni, che dà diritto a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni su tariffe, concordate con soggetti pubblici e privati che aderiscano all'iniziativa. La Carta Famiglia Nazionale e emessa dai singoli comuni, che attestano lo status della Famiglia previsto al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione. I Comuni che già possiedono Carte Famiglie o Family Card locali possono utilizzarle come «Carta Famiglia Nazionale» dopo aver uniformato gli standard grafici minimi e le modalità di adesione, da definire con apposito regolamento. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale alla creazione di uno o più GAF (Gruppi di acquisto Famigliare) o Gas (Gruppi di acquisto Solidale) nazionali, nonché alla fruizione dei Biglietti Famiglia e Abbonamenti Famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici turistici e altro.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole. , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 1760. Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:
  133-bis.
Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui articolo 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n, 39, è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , IVI comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 693. Pilozzi, Kronbichler, Fratoianni, Costantino, Pellegrino, Palazzotto, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente: 133-bis. Per i servizi pubblici e privati fruibili dalle famiglie con più figli di età non superiore a ventisei anni, quali:
   a) trasporti di qualsiasi genere;
   b) musei;
   c) cinema, teatri, spettacoli ed eventi vari soggetti a Siae (ad eccezione degli spettacoli vietati ai minori);
   d) eventi sportivi;
   e) servizi turistici ed alberghieri;
   f) strutture ludiche (es. parchi divertimenti), sportive (es. impianti skypass) e ricreative;
   g) altri servizi a fruizione famigliare;

  Sono istituiti i Biglietti Famiglia e gli Abbonamenti Famiglia, con i quali il soggetto erogante il servizio riconosce tariffe agevolate per le famiglie fino a due figli di età non superiore a ventisei anni a carico, oltre alla completa gratuità dal terzo figlio in poi.
  Per usufruire dei Biglietti Famiglia e degli Abbonamenti Famiglia è necessario esibire uno tra i seguenti documenti:
   a) stato di famiglia;
   b) autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   c) carte famiglia o family card, emessi dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni o da altri enti i locali, espressamente riconosciute attraverso apposito elenco.
1. 1758. Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:
  133-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da osso svolta, a precorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro.

  Conseguentemente al comma 246, primo periodo, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 48.
1. 2902. Borghesi.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:
  133-bis. Al comma 1, lettera i-sexies), primo periodo, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: almeno 100 chilometri sono sostituite dalle seguenti: almeno 60 chilometri.
1. 1769. Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

COMMA 134

  Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, favorendo la conciliazione tra i tempi di vita i tempi di lavoro, è istituito un contributo per l'acquisto di servizi all'infanzia, destinato alle lavoratrici con figli di età inferiore ai tre anni.
  134-ter. Il contributo è utilizzabile per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati ovvero per fruire di un servizio di baby-sitting, anche cumulativamente. Il contributo ha un importo di 1500 euro per ciascun figlio, anche se nato da parto plurimo. Le lavoratrici a tempo parziale usufruiscono del contributo in misura proporzionale alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
  134-quater. In caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura, dietro esibizione da parte della medesima della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio; il beneficio può essere utilizzato presso qualsiasi struttura della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Il contributo per il servizio di baby-sitting è erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  134-quinquies. Per accedere al contributo, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico-operative stabilite, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'I.N.P.S, che emana, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un apposito bando annuale. Possono partecipare al bando le lavoratrici madri di figli di età inferiore ai tre anni e quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dal termine di presentazione della domanda.
  134-sexies. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, sulla base di una graduatoria nazionale che tiene conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione. La graduatoria è pubblicata dall'INPS entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
  134-septies. Le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria possono chiedere all'INPS, anche in più soluzioni, il pagamento diretto alla struttura della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati o l'erogazione dei buoni lavoro per il servizio di baby-sitting, anche cumulativamente, fino a concorrenza dell'importo di 1500 euro o dell'importo ridotto per le lavoratrici a tempo parziale.
  134-octies. Per le finalità di cui al comma 134-bis, al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 32 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria. In tal caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Restano salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.»;
   b) all'articolo 47, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I congedi di cui ai commi 1 e 2 possono essere fruiti, con il consenso del datore di lavoro, anche su base oraria. Restano salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.»;
  134-novies. All'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, la lettera b) del comma 24, la lettera b) del comma 25 ed il comma 26 sono soppressi. Le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono destinate, per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, all'attuazione dei commi da 134-bis a 134-septies.
  134-decies. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 112 del 2013, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dal 2014».
  134-undecies. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 5 milioni di euro per il 2015 e di 25 milioni di euro per il 2016,.

  Conseguentemente, al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni di euro con le seguenti: 321,5 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni di euro con le seguenti: 610 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 212,5 milioni.

  Conseguentemente, al comma 250, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 182,5 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000;
   2015: –5.000;
   2016: –5.000.
1. 2246. Roberta Agostini.

  Dopo l'articolo 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  134-ter. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2277. Roberta Agostini.

  Dopo il comma 134 dell'articolo 1, inserire i seguenti:
  134-bis. Dopo il numero 5) dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:
  5-bis) l'avere commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età;.
  134-ter. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  2-ter) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5-bis).
1. 2331. Caparini.

  Dopo il comma 134 aggiungere il seguente:
  134-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 2, le parole «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;
   b) l'articolo 5, comma 1, dopo le parole «introdotto dall'articolo 1, comma 3,» sono aggiunte le seguenti: «e delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3».
  Agli oneri aggiunti derivanti dall'articolo 10-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 1099. Coccia.

  Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: –3.000;
   2015: –3.000;
   2016: –3.000.
1. 2273. Roberta Agostini.

  Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
  134-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2014.

  Conseguentemente, al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 217 milioni.
1. 2266. Roberta Agostini.

  Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni di euro con le seguenti: 611 milioni di euro.
1. 2283. Roberta Agostini.

  Dopo il comma 134 aggiungere il seguente:
  134-bis. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. Di questi, almeno milioni annui sono vincolati alle misure di cui alle lettere a) e b) del punto 2 ovvero alle misure volte alla prevenzione e all'educazione.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000;
   2015: –10.000;
   2016: –10.000.
1. 2560. Giuliani.

  Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
  134-bis. È istituito, presso la Presidenza del consiglio; il Fondo per gli interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile, dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 248, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
1. 2262. Roberta Agostini.

COMMA 135

  Al comma 135, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) all'articolo 3 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dopo la parola: «giovani» è aggiunto il seguente periodo: «al fine di assicurare, prioritariamente, il finanziamento di tutte le istanze positivamente istruite a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione “Giovani per il sociale” e “Giovani per la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno”»; alla lettera b), il periodo dalle parole: «e da soggetti» fino alle parole: «n. 159» è soppresso;

  b) al comma 1-bis, dopo la lettera a) sopprimere la lettera b) dovunque ripetuta.
1. 2028. Bonomo, Chaouki.

  Al comma 135, aggiungere dopo le parole: le province le seguenti: per i soli uffici di loro diretta gestione,.
1. 179. Polverini.

  Al comma 135, lettera c) dopo le parole: hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa vanno aggiunte le parole: nonché altre forme e tipologie contrattuali.

  In tal senso il testo del comma emendato risulterebbe come segue:
  135. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:
   c) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché altre forme e tipologie contrattuali strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
1. 61. Gasparini, Casati, Cova.

  Dopo il comma 135, inserire i seguenti:
  135-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste al Comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea.
  135-ter. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2014: – 9.000.
1. 2783. Giulietti, Marchetti.

  Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
  135-bis. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, concorrendo ad un miglioramento degli standard formativi culturali e linguistici, i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, istituzioni a ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assumono la denominazione di collegi italiani internazionali. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adottati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei collegi stessi. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. I regolamenti di funzionamento dei collegi si conformano ai seguenti criteri e principi direttivi:
   a) caratterizzare i collegi nel senso della loro proiezione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d'Europa e del mondo, innalzando la qualità dell'offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all'integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale delle politiche educative dell'istruzione e della formazione e coniugando i processi in predicato con flessibilità e modularità in virtù della residenzialità e semi residenzialità, anche attraverso l'utilizzo dei periodi estivi; in tali collegi è applicata la metodologia del Content and Language Integrated Learning (Clil) fin dal primo anno della scuola secondaria superiore;
   b) prevedere l'ammissione di studenti frequentanti i corsi di studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133, nonché di studenti provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità;
   c) stabilire, ferme restando le ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di mobilità del personale, modalità e termini che comportino, in fase di assegnazione dei docenti e del personale educativo, anche la valutazione preventiva da parte dei collegi dei curricula professionali degli interessati con particolare riguardo alle specificità di cui alla lettera a) del presente comma.

  Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2, sono fatti salvi gli incarichi dei rettori-dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e ATA attualmente in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogati:
   a) i commi da 1 a 7 e da 9 a 12 dell'articolo 203 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
   b) i commi da 1 a 8 e i commi 12 e 13 dell'articolo 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
1. 2911. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 135 aggiungere il seguente
  135-bis. Al fine di favorire il recupero di imposte evase, in via sperimentale e fino a verifica dei risultati tra un anno, è autorizzata la possibilità di detrarre dal reddito imponibile il 75 per cento delle spese sostenute dalle famiglie per le cure odontoiatriche dei figli minori a carico, per i contratti di assunzione delle badanti per figli disabili e anziani conviventi non autosufficienti, per le prestazioni a favore di figli minori da parte di babysitter e di insegnanti di ripetizione, nonché per l'affitto di alloggi per i figli minori di 26 anni iscritti a corsi di laurea presso università distanti più di 50 chilometri dalla residenza della famiglia.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
* 1. 1817. Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 135 aggiungere il seguente
  135-bis. Al fine di favorire il recupero di imposte evase, in via sperimentale e fino a verifica dei risultati tra un anno, è autorizzata la possibilità di detrarre dal reddito imponibile il 75 per cento delle spese sostenute dalle famiglie per le cure odontoiatriche dei figli minori a carico, per i contratti di assunzione delle badanti per figli disabili e anziani conviventi non autosufficienti, per le prestazioni a favore di figli minori da parte di babysitter e di insegnanti di ripetizione, nonché per l'affitto di alloggi per i figli minori di 26 anni iscritti a corsi di laurea presso università distanti più di 50 chilometri dalla residenza della famiglia.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
* 1. 1792. Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

  All'articolo 1, dopo il comma 135, è aggiunto il seguente:
  135-bis: All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».
1. 535. Censore.

COMMA 136

  Sopprimere il comma 136.
1. 1202. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 136 sostituire le parole: 1.000.000 di euro con le seguenti: 2.000.000 di euro.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 2233. Palese.

  Dopo il comma 136 aggiungere il seguente: 136-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore dell'istituto Gaslini di Genova.

  Conseguentemente, all'articolo h comma 524 aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1011. Tullo.

COMMA 137

  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e del regolamento di cui ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013), gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta di cui all'articolo 3, lettera b), del citato decreto sono garantiti dal Ministero della salute secondo le procedure previste dall'articolo 7. Le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali saranno definite nel citato regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 86, della citata legge.
1. 547. Caruso.

  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati di 121 milioni di euro. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e del regolamento di cui ai commi 85 e 86 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta sono garantiti, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, dal Ministero della salute. Nel regolamento di cui all'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 24 dicembre 2012, 228, sono altresì definite le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali.
* 1. 337. Marazziti, Gianni Farina, Fedi, Fitzgerald Nissoli, Garavini, Picchi, Giuditta Pini, Porta, Rabino, Sberna, Tacconi.

  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati di 121 milioni di euro. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e del regolamento di cui ai commi 85 e 86 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta sono garantiti, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, dal Ministero della salute. Nel regolamento di cui all'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 24 dicembre 2012, 228, sono altresì definite le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali.
* 1. 2608. Chaouki.

  Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
  137-bis. La lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente: «b) per l'anno 2014 la parte del reddito eccedente l'importo corrispondente al 35 per cento del reddito complessivo. Il limite massimo della quota di esenzione è di 25.000 euro. Alla copertura degli oneri derivanti, pari a 23,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1. 1353. Biasotti.

COMMA 138

  Dopo il comma 138 aggiungere i seguenti:
  138-bis.
Al fine del perseguimento dell'autosufficienza nazionale di medicinali emoderivati e della valorizzazione del dono del sangue, le Regioni e Province autonome sono tenute ad utilizzare, in via prioritaria, i medicinali emoderivati, inclusi gli intermedi di lavorazione, prodotti dalla lavorazione del plasma nazionale in base alle convenzioni di cui all'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
  138-ter. Ai fini di cui al comma 138-bis, le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), istituito dall'articolo 18 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e regolamentato con decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, attraverso il meccanismo di compensazione interregionale della mobilità sanitaria, sono tenute a mettere a disposizione le eccedenze di plasma da destinare alla lavorazione industriale, di intermedi e di medicinali emoderivati o, in caso di carenza, a verificare obbligatoriamente la disponibilità dei medicinali emoderivati da plasma nazionale e ad approvvigionarsi degli stessi, ove equivalenti agli analoghi commerciali.
  138-quater. Con accordo, da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni e al fine di garantire il coordinamento nazionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219 possono essere anche destinate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 2975. Calabrò, Leone.

COMMA 139

  Sostituire il comma 139 con il seguente:
  139. All'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   b) al comma 3, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   c) al comma 4, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   d) al comma 5, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

  Conseguentemente, dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1556. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni inoltre aggiungere in fine il seguente periodo: La provvista del suddetto Fondo posto a carico del fondo sociale europeo nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti per il periodo di programmazione 2014-2020, è stabilita nella misura del 40 per cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia.

  Conseguentemente al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni, con le parole: 175 milioni.
1. 2438. Piazzoni, Marcon, Melilla, Boccadutri, Nicchi, Aiello, Franco Bordo, Pellegrino.

  Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le parole: 35 milioni;

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014
1. 2537. Piccione, Patriarca.

  Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 75 milioni per l'anno 2014 e 10 milioni per l'anno 2016.
  Conseguentemente, sostituire il comma 193 con il seguente:
  193. A far data dal 1o gennaio 2014 è sospesa la Convenzione in essere tra il Ministero dello Sviluppo economico, il centro di produzione SPA, stipulata in via transitoria ai sensi dell'articolo 1 comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari. Dalla stessa data le sedute parlamentari saranno trasmesse dal GR Parlamento della RAI.
1. 1805. Gigli, Fauttilli, Binetti, Sberna.

  Al comma 139, le parole: 5 milioni sono sostituite da: 15 milioni.
   Conseguentemente al comma 15 dopo le parole: per essere riassegnate, sono inserite le seguenti: nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1437. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000;
   2015: – 5.000;
   2016: – 5.000.
1. 3357. La XIII Commissione.

  Al comma 139, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte di cui al periodo precedente dovrà essere riservata ad iniziative di contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro.
1. 181. Polverini.

  Al comma 139, aggiungere in fine il seguente periodo:
  All'articolo 58, comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sostituire le parole: Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con le seguenti: Ministro per il lavoro e le politiche sociali.
1. 2862. Beni, Biondelli, Burtone, Fossati, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Patriarca, Lenzi, Bobba, Amato, Capone, Sbrollini, Scuvera, D'Incecco, Miotto.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un apposito Fondo denominato “Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile” da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2014,
30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica.

  Conseguentemente, al comma 505, lettera b), numero 2, le parole: , e delle pertinenze della stessa, fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ad esclusione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alle quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, pari allo 0,76 per cento.
1. 2459. Nicchi, Marcon, Melilla, Boccadutri, Piazzoni, Aiello.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  
139-bis. Al Testo Unico delle imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, del la lettera 1-bis) è abrogata:
   b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: «Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».
   11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
   11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 2441. Nicchi, Marcon, Melilla, Piazzoni, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 139 dell'articolo 1 aggiungere il seguente:
  139-bis. L'anno scolastico 2012/2013 è incluso nei requisiti di accesso ai Percorsi abilitanti speciali (PAS). Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 2867. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 139, dell'articolo 1 aggiungere i seguenti:
  139-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.
  139-ter. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento come la gestione della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite di istruzione e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.
  139-quater. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  139-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 139-bis a 139-quater si provvede quanto a 200 milioni di euro riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 2863. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 139, inserire i seguenti:
  139-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;
   b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: dopo l'articolo 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale) – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.

  139-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera o) è abrogata.
  139-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole:
  ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 2664. Latronico.

  Dopo il comma 139, inserire i seguenti:
  «139-bis. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 139-ter.
  139-ter. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità».
   a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di esposizione;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;
   c) il comma 3 è abrogato;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale curriculum lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione;
   e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1;
  5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'Inps competenti territorialmente;
   f) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:
  6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sodali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e a quanto disposto del comma 6-ter del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
  Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.
  6-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.
  6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
  6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della medesima legge.
  6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.
  6-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6-duodecies. 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
   «e-ter) ai lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni».

  139-quater. Il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35-quinquies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

  Conseguentemente:
   a) al comma 285, sostituire le parole da: «60 milioni di euro a 1410 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro nell'anno 2014, a 720 milioni di euro nell'anno 2015 e 1430 milioni di euro»;
   b) al comma 290, sostituire le parole: «152 milioni» con: «182 milioni» e le parole: «151 milioni» con «181 milioni» e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
   c) al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2015.»
1. 727. Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono, Braga.

  Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
  139-bis Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.500;
  2015: – 2.000;
  2016: – 2.000.
1. 1379. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 139, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:
   a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 139-ter;
   b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;
   c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

  139-ter. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 139-bis.
1. 1533. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. i commi 1 e 2 sono abrogati.
1. 2203. Buonanno, Borghesi.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  «139-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 dei decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia ed il potenziamento dei servizi territoriali delle Regioni, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

  Conseguentemente al comma 162 sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 414 milioni.
1. 2466. Aiello, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Piazzoni.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, all'articolo 15, comma 1, alla lettera i-sexies), sostituire le parole: «non superiore a 2.633 euro» con le seguenti: «non superiore a 4.500 euro».

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni a decorrere dal 2014. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa del le spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 2457. Piazzoni, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 139 dell'articolo 1 aggiungere il comma:
  139-bis. Gli enti pubblici di ricerca e le università, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato, il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario, in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4 bis del Decreto legislativo n. 368 del 2001.

  Conseguentemente, dopo il comma 251 aggiungere il comma:
  251-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  «395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
1. 2834. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  «139-bis. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
  6. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio è riconosciuto agli operai agricoli che abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso beneficio si applica a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità».

  Conseguentemente, al comma 285, sostituire le parole: «60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno
2014, a 730 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.440 milioni.»
1. 1316. Grassi, Oliverio.

COMMA 140

  Dopo il comma 140 inserire i seguenti:
  140-bis. Invia sperimentale per il biennio 2014 e 2015, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge il. 335 del 1995. i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
   a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi del Fanno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;
   b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  140-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 140-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
   a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

  140-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 140-ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
  140-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  140-sexies. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati.

  Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse.

  Conseguentemente, dopo il comma 419 inserire i seguenti:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
  419-ter. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti «60 per cento» e le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

  Conseguentemente la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
1. 781. Madia, Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
  140-bis. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2, dopo il comma 22, sono inseriti i seguenti:
  «22-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, altresì ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.
  22-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2014, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 22-bis.
  22-quater. L'indennità di cui al comma 22-bis è riconosciuta a valere sulle somme di cui al comma 22-ter. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono preordinate le somme di cui ai contributi definiti al comma 22-ter nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso all'indennità di cui al comma 22-bis.
  22-quinquies. Per il solo anno 2014 l'indennità di cui al comma 20-bis sarà erogata a partire dal 1o gennaio 2015».

  140-ter. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 all'articolo 2, all'articolo 2, i commi 51, 52, 53 sono sostituiti con i seguenti:
  «51. A decorrere dall'anno 2014, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 40 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in favore dei soggetti: che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  52. L'accesso all'indennità di cui al comma 51, è riconosciuta ai soggetti che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
   1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   2) siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 da almeno 2 anni.

  53. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda.».

  Conseguentemente:
   a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
    1) al comma 419, sostituire le parole: «151 milioni» con: «201 milioni» e le parole: «152 milioni» con: «202 milioni e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale»;
    2) dopo il comma 325 inserire il seguente:
  325-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
    3) al comma 391 sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
    4) dopo il comma 391 inserire il seguente:
  391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 417, inserire il seguente:
  417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
   dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
1. 784. Damiano, Madia, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Dopo il comma 140 inserire i seguenti:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  140-ter. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
1. 2175. Rondini, Prataviera.

  Dopo il comma 140 inserire il seguente:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei bambini privi di famiglia e residenti nelle strutture denominate «case famiglia».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
1. 2177. Rondini, Prataviera.

  Dopo il comma 140 inserire il seguente:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
1. 2179. Rondini, Prataviera.

  Dopo il comma 140 inserire il seguente:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati a sostenere economicamente i figli di famiglie con reddito minimo che intendono proseguire il percorso scolastico terminata la scuola dell'obbligo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
1. 2180. Rondini, Prataviera.

  Dopo il comma 140 inserire il seguente:
  140-bis. In via sperimentale per l'anno 2014, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare. Per la realizzazione del piano è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Dopo di noi», la cui dotazione per l'anno 2014 è pari a 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
1. 2173. Rondini, Prataviera.

  Dopo il comma 140 inserire il seguente:
  140-bis. In via sperimentale per l'anno 2014, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
1. 2163. Rondini, Prataviera.

  Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:
  140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate di cui all'articolo 2359 del codice civile, nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1351 per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto delle società di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.
1. 2971. Calabrò, Leone.

  Dopo il comma 140 inserire il seguente:
  140-bis. Le imprese che assumono dal 1o gennaio 2014 con contratto di lavoro subordinato – a tempo determinato o indeterminato - lavoratori di età compresa tra i 30 e i 50 anni deducono il costo del lavoro integralmente ai fini della determinazione della base imponibile Irap per un periodo di due anni.
1. 939. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 141

  Al comma 141 sopprimere le parole: su richiesta delle imprese interessate,.
1. 1207. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 141 inserire il seguente:
  141-bis. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 20, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Le domande di primo rinnovo, corredate della documentazione di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, sono presentate all'Agenzia italiana del farmaco entro il 30 giugno 2015;
  1-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo di cui al precedente comma 1-bis, l'Agenzia italiana del farmaco attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e avvia l'istruttoria per la valutazione ai fini del rilascio del provvedimento finale di rinnovo;
  1-quater. I medicinali muniti di numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del perfezionamento del procedimento di valutazione della domanda di rinnovo. Ad ogni modo, qualora entro la data del 31 dicembre 2020 non sia stato comunicato alcun provvedimento, il rinnovo si intende accordato. In caso di esito positivo o di silenzio-assenso, il numero provvisorio di registrazione acquista carattere definitivo;
  1-quinquies. A partire dal 1o gennaio 2016, i medicinali omeopatici provvisti di numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 12 dell'articolo 158 del presente decreto. Il diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro cui è notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione;
  1-sexies. In caso di diniego di registrazione, è consentito lo smaltimento delle scorte per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di notifica del diniego medesimo;
  1-septies. 1 medicinali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16 del presente decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione e/o di rinnovo. In tal caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le aziende produttrici comunicano all'Agenzia italiana del farmaco le vendite dell'anno precedente per ciascun medicinale. La produzione e la commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è autorizzata da AIFA mediante il rilascio di un numero unico di notifica. A partire dal 1o gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è stabilito un diritto annuale complessivo pari a 50 mila euro da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento del diritto annuale di cui al periodo precedente determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione;
  1-octies. I medicinali di cui al precedente comma 1-septies non sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 158 del presente decreto;
   b) al comma 12 dell'articolo 158, prima delle parole: «A decorrere dal 2014» sono inseriti i seguenti periodi: «In ogni caso, per il rinnovo dell'autorizzazione dei medicinali di cui all'articolo 20 del presente decreto la tariffa riferita a medicinale omeopatico unitario è di euro 800 valido per tutte le diluizioni e la tariffa riferita a medicinale omeopatico complesso è di 1.200 euro indipendentemente dal numero dei componenti. Le tariffe di cui al periodo precedente si applicano anche per le nuove registrazioni di medicinali omeopatici».

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 2437. Fossati.

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
   b) alla lettera i) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
   c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.
*1. 3309. La XII Commissione.

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
   b) alla lettera i) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
   c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.
*1. 3254. Binetti, Monchiero, Gigli, Vargiu, Librandi.

  Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
  141-bis. All'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h) dopo le parole «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli»;
   b) alla lettera i) dopo le parole «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli»;
   c) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
   i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai cosiddetti «farmaci orphan-like» registrati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n.141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n.141/2000.
*1. 1809. Binetti, Monchiero, Fauttilli.

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   «i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento».
**1. 2481. D'Incecco.

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   «i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento».
**1. 907. Bargero.

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   «i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento».
**1. 2800. Bargero.

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h) dopo le parole: «relativi ai medicinali» inserire le seguenti: «non orfani e a quelli»;
   b) alla lettera i) dopo le parole: «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli».
1. 2485. D'Incecco.

  Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
  141-bis. Per l'anno 2014 il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 178 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 85 milioni.
1. 1206. Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Currò, D'Incà.

COMMA 142

  Al comma 142, primo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, aggiungere le seguenti: e della sordità infantile e al terzo periodo, dopo le parole: affetti da patologie metaboliche ereditarie inserire le seguenti: da un membro della Società italiana audiologia e foniatria.
1. 2461. Nicchi, Marcon, Aiello, Boccadutri, Piazzoni, Melilla.

  Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali.
* 1. 3311. La XII Commissione.

  Al comma 142, primo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali.
* 1. 2927. Lenzi, Miotto, Grassi, Amato, Patriarca, Sbrollini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Lenzi.

  Al comma 142, terzo periodo, sostituire dalle parole: Centro di coordinamento fino alle parole: in materia con le seguenti: Comitato di coordinamento sugli screening neonatali, la cui struttura tecnico-scientifica, coordinata dal Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha sede presso l'ISS. Il Comitato di coordinamento è composto dal Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; dal Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'ISS; da due membri designati dall'Age.Na.s, dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro designato dall'ISS.
1. 2982. Calabrò, Leone.

  Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:
  142-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione rinnovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative.
  142-ter. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento i riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.
1. 2550. Argentin.

COMMA 144

  Sostituire i commi 144 e 145 con i seguenti:
  144. Dopo l'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è aggiunto il seguente:

Art. 62-ter.
(Sistema nazionale anagrafe degli assistiti).

  1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di innovazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituito in connessione con il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, 269 il sistema di anagrafe nazionale degli assistiti (SANA).
  2. Il SANA costituito dalle anagrafi degli assistiti delle Regioni, dal sistema di interoperabilità e dalle connessioni con l'anagrafe della popolazione residente per questi ultimi due punti realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze in accordo con il ministero della Salute e le Regioni in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA e per le ricadute in termini di migliori servizi per i cittadini, costituisce il basamento informativo nazionale alimentato dalle singole aziende sanitarie locali che mantengono la titolarietà dei dati di propria competenza e ne assicurano di concerto con la Regione di riferimento l'adeguato livello di aggiornamento.
  3. Il SANA assicura ad ogni azienda sanitaria locale per il tramite della Regione di riferimento la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative attività istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58 comma 2 del presente decreto.
  4. Con il subentro del SANA l'azienda sanitaria cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978 n.833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri contenuti nel SANA secondo le modalità di cui al comma I dell'articolo 64 del presente decreto ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale copia cartacea degli stessi.
  5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino o di modifica di qualsiasi altra componente del suo profilo anagrafico registrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Il SANA nel suo complesso ne garantisce immediata fruibilità per via telematica alle aziende sanitarie locali interessate. Nessuna altra informazione in merito è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali.
  6. Il SANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal ministero della Salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 con le modalità definite dal decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15 comma 25-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
  7. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province di Trento e Bolzano, sono stabiliti:
   a) i contenuti del SANA, tra i quali debbono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice di esenzione e il domicilio;
   b) il piano graduale di subentro del SANA alle anagrafi e elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie a favore della loro convergenza entro i sistemi di anagrafe degli assistiti delle Regioni partecipanti al SANA stesso, da completare entro il 30 giugno 2015;
   c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare i criteri per l'interoperabilità del SANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale.

  145. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 821 è aggiunta la seguente lettera: «g) Sistema anagrafico nazionale degli Assistiti (SANA)».
1. 2941. Gelli.

  Al comma 144, capoverso, punto 7), la parola: sentita è sostituita dalle seguenti: d'intesa con.
1. 2889. Lenzi, Fabbri.

  Al comma 144, capoverso, punto 4, aggiungere infine le parole: senza maggiori aggravi per il cittadino.
1. 182. Polverini.

COMMA 145

  Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
  145-bis. Al fine di semplificare le procedure di detrazione e agevolare il cittadino in materia di oneri deducibili per le spese mediche, come stabilito dagli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i rivenditori di prodotti deducibili dal reddito complessivo effettuano comunicazione in forma elettronica delle spese sostenute dall'utente alla Agenzia delle Entrate, tramite apposito server.
  145-ter. Al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La fattura o scontrino fiscale e il corrispondente flusso dati sono inviati contestualmente all'acquisto, in formato elettronico direttamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate e catalogate tramite codice fiscale, in apposito server»;
   b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La fattura o scontrino fiscale e il corrispondente flusso dati sono inviati, contestualmente all'acquisto, in formato elettronico direttamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate e catalogate tramite codice fiscale, i apposito server».

  145-ter. Gli scontrini cartacei di farmacie, parafarmacie e esercizi commerciali con prodotti deducibili non sono più emessi e sostituiti da comunicazione in formato elettronico.
1. 234. Coppola, Catalano, Rosato, Donati, Fanucci.

  Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
  145-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.

  Conseguentemente, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento».
1. 1205. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

COMMA 150

  Dopo il comma 150 aggiungere il seguente comma:
  150-bis. A decorrere dall'anno 2014, è incrementata di euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.

  Conseguentemente, al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 325 milioni.
1. 2368. Lavagno, Pilozzi, Franco Bordo, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 150, aggiungere i seguenti:
  150-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la CDP S.p.A. il Fondo per le Politiche Abitative (d'ora in avanti FPA) con dotazione annuale pari a un miliardo di euro. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza ad un prezzo pari al 50 per cento della residua quota capitale, acquisendo la titolarità della relativa ipoteca.
  150-ter. Gli immobili acquisiti dal FPA gravati da ipoteca di cui al comma 150-bis sono concessi in affitto a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Le entrate derivanti dai canoni sono destinate al servizio del debito relativo all'immobile oggetto dell'operazione. Fino a che persista la condizione di affitto di cui al presente comma le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  150-quater. I crediti acquisiti di cui al comma 150-bis sono riscadenzati in un termine di 15 anni, con ammortamento a rate costanti a scadenza trimestrale. Il tasso applicato è quello determinato da CDP S.p.A. per i mutui fondiari agli enti locali maggiorato di 50 punti base.
  150-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 150-bis-150-quater. Il decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 2290. Paglia, Piazzoni, Marcon, Boccadutri, Melilla.

COMMA 151

  Al comma 151, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico, nonché delle altre fattispecie di riduzione e/o soppressione dei contributi previsti dal Regolamento CE n. 1083/2006, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della ragioneria Generale dello Stato, con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.
1. 1309. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

COMMA 156

  Al comma 156, dopo le parole: responsabili del coordinamento per i singoli fondi, aggiungere le seguenti parole: Il Parlamento svolge un'azione di orientamento e impulso diretta a garantire la corretta applicazione dei sistemi di gestione e di controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l'emanazione di linee guida sugli adempimenti, sulle procedure e metodologie, finalizzate ad assicurare una sana gestione finanziaria.
1. 1314. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 156, aggiungere il seguenti:
  156-bis. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione europea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte sono esclusi, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma e sono inclusi tra le spese soggette all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis della legge 12 novembre 2011, n. 183 per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma.
  156-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 5156-bis, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
1. 2039. Bini.

COMMA 158

  Sopprimere il comma 158.
1. 1661. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  All'articolo 1, dopo il comma 158, inserire il seguente:
  158-bis. 1. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate. A decorrere dall'anno 2016, al relativo onere pari ad euro 5.520.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 2793. De Micheli.

COMMA 159

  Al comma 159, primo periodo sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000:
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
*1. 334. La III Commissione.

  Al comma 159, primo periodo sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000:
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
*1. 2778. Marchetti, Giulietti.

  Al comma 159, è aggiunto il seguente periodo:
  Una somma aggiuntiva nella misura di 300 milioni di euro è destinata favore delle medesime azioni di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2014.

  Conseguentemente al comma 162 le parole: 614 milioni sono sostituite dalle seguenti: 314 milioni.
1. 1674. Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Grande, Del Grosso, Tacconi, Castelli, Sorial.

COMMA 160

  Al comma 160, primo periodo, dopo le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa tempestiva informativa dei competenti organi parlamentari.
1. 1328. Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 160 inserire il seguente:
  160-bis. A valere sui fondi per il programma di cessione 2014-2020, con appositi provvedimenti ministeriali, sentita la Conferenza Stato, città, autonomie, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili», prevedendo anche il finanziamento di tutti i progetti presentati sul programma 2013.
1. 793. Guerra, Lorenzo Guerini, Marchetti, Giulietti, Gribaudo, Scuvera, Fragomeli, Pastorino, Fabbri.

COMMA 161

  Dopo il comma 161 inserire il seguente:
  161-bis. L'artico1o 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
  «1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:
   a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
   b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti e organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
   c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
   d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
   e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione Generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie;
   f) dagli stanziamenti determinati annualmente dalla legge di stabilità, con una autorizzazione di spesa di euro 250.000.000 per l'anno 2014.

  2. Le somme di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di bilancio.
  3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime i finalità».

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni di euro per l'anno 2014, con le seguenti: 364 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 2761. Marcon, Boccadutri, Melilla, Scotto, Duranti, Fava, Piras.

COMMA 162

  Al comma 162, premettere il seguente:
  0.162. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 7.000;
   2015: – 7,000;
   2016: – 7.000.
1. 692. Venittelli, Leva.

  Dopo il comma 162 inserire il seguente:
  162-bis. Per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001. n. 64 è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 2779. Marcon, Boccadutri, Melilla, Fava, Piras, Scotto, Duranti.

  Dopo il comma 162 inserire il seguente:
  162-bis. Per le Finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

  Conseguentemente dopo il comma 290. aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2014, 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 2786. Marcon, Boccadutri, Melilla, Scotto, Piras, Fava, Duranti.

COMMA 163

  Al comma 163 dopo le parole: Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 aggiungere le seguenti: e per la celebrazione nell'anno 2015 del centenario del terremoto di Avezzano ed i Comuni della Marsica.
1. 1761. Sottanelli, Librandi.

  Al comma 163 aggiungere in fine il seguente periodo: Gli interventi di cui al presente comma finalizzati al restauro e ricostruzione di edifici danneggiati o di efficientamento antisismico di edifici pubblici sono esclusi dal vincolo del patto di stabilità per un importo complessivo massimo di un milione di euro per ogni comune.
1. 1664. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

COMMA 164

  Al comma 164, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti:
   a) impedire un peggioramento degli obiettivi del Patto di Stabilità che si avrebbe se le spese sostenute a causa delle calamità pesassero sugli stessi, per il calcolo di tali obiettivi si considerano i certificati di conto consuntivo al netto delle spese sostenute a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.
   b).
1. 317. Sbrollini.

  Al comma 164, dopo la parola: Basilicata aggiungere le parole: e al sisma del 20 maggio 2012 in Emilia-Romagna.
1. 1854. Busin.

  Al comma 164, sostituire le parole: 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 10 milioni di euro e le parole: 7,5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
1. 543. Censore, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 164, inserire il seguente:
  164-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili.

  Conseguentemente:
   a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
    al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410, con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1510 milioni;
    al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni per l'anno 2014 e 151 milioni annui a decorrere, con le seguenti: 202 milioni per l'anno 2014 e 201 milioni annui a decorrere e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;.
1. 133. Rigoni, Mariani.

  Dopo il comma 164 è aggiunto il seguente: 164-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi di ricostruzione e della messa in sicurezza dei territori della regione Toscana, colpiti dall'alluvione del novembre 2012, i comuni e le province interessati dall'evento calamitoso possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, nel limite massimo di 200 milioni di euro complessivi per gli anni 2014 e 2015, si provvede, a valere sulle seguenti risorse:
   a) il comma 178 è soppresso.
   b) al comma 285 la parola:
700 è sostituita dalla seguente: 600.
1. 1413. Faenzi, Parisi.

  All'articolo 1, dopo il comma 164 aggiungere i seguenti: 164-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente: 318-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.
  164-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 809. Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  All'articolo 1, dopo il comma 164 aggiungere i seguenti: 164-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 2992, n. 163, nonché un'ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.
  164-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 812. Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:
  164-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.
  164-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e diedi 7,5 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 1573. Sani, Beni, Cenni, Fanucci, Fontanelli, Fossati, Manciulli, Parrini, Velo.

  Dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:
  164-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.
  164-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 1341. Sani, Beni, Cenni, Fanucci, Fontanelli, Fossati, Manciulli, Parrini, Velo.

  Dopo il comma 164 aggiungere i seguenti: 164-bis., È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.
  164-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014,.
1. 2642. De Menech, Borghi.

  Dopo il comma 164 aggiungere i seguenti: 164-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente: 318-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.
  164-ter. All'articolo 1, comma 319, dello legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 2640. De Menech, Borghi.

  Dopo il comma 164, è aggiunto il seguente:
  164-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 170, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
  I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento.
  391-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

  301-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
1. 2544. Zan, Boccadutri, Giancarlo Giordano, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Piazzoni, Fratoianni, Costantino, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 164 dell'articolo 1, è aggiunto il seguente:
  164-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016.

  e, conseguentemente dopo il comma 290 aggiungere il seguente:
  290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  e, dopo il comma 391 aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.
  391-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6 comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
1. 2860. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon.

COMMA 165

  Sostituire il comma 165 con il seguente:
  165. Il fondo di finanziamento ordinario dell'Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n 537, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1376. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Valente, Di Benedetto, Marzana, Brescia, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 165 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 190 milioni.

  Conseguentemente al comma 246 sostituire le parole 50 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 2840. Fratoianni, Costantino, Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Al comma 165 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 10 per cento delle risorse di cui al presente comma è destinato a finanziare progetti di ricerca FIRB e PRIN finalizzati alla previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico.
1. 1666. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.361.750 euro, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato quanto ad euro 22.000.000 nell'anno 2014 e quanto ad euro 18.361.750 nell'anno 2015 per la successiva riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.361.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
1. 702. Coppola.

  Dopo il comma 165 aggiungere il seguente:
  1655-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 653. Ghizzoni.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Al fine di destinare risorse aggiuntive alle università statali per le finalità premiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è autorizzata la spesa di euro 6.639.904 per l'anno 2014, da iscrivere nel «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese eccetera» per l'esercizio finanziario 2014. Al maggior onere di cui al presente comma si provvede con le risorse di cui al periodo seguente. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 1694 «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese ecc.» per l'importo di euro 4.379.733 per l'anno 2011 e di euro 2.260.171 per l'anno 2012, relative agli interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore nonché per l'integrazione dell'indennità corrisposta dall’ INPS nel periodo di astensione obbligatoria per la maternità degli assegnisti di ricerca, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 per la successiva riassegnazione a fini premiali e nel medesimo anno al «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese ecc.». Alla compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2014, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 6.639.904 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 1 89 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
1. 639. Coppola.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagare relative agli anni 2011-2012-2013 a valere sul «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory», sono assegnate al «Fondo per l'edilizia universitaria» dello stesso Ministero e attribuite alle Università Statali con decreto del Ministro secondo criteri che tengano conto degli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010.
1. 2227. Buonanno, Borghesi.

  Dopo il comma 165 inserire il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1745. Busin.

  Dopo il comma 165 inserire il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente alla Tabella A ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni per l'anno 2014.
1. 3153. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 165 aggiungere il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: - 5 milioni di euro;
   2015: - 5 milioni di euro;
   2016: - 5 milioni di euro.
1. 1382. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 165 inserire il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni per l'anno 2014.
1. 2639. Latronico.

  Dopo il comma 165 aggiungere il seguente:
  165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti 206 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 205 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 606. Speranza, Coscia, Ghizzoni, Meloni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Mariano.

  Dopo il comma 165 aggiungere il seguente:
  165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, per gli anni 2014, 2015 e 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma, finanziati con le risorse statali erogate dalle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, esclusi dal patto di stabilità interno delle Regioni.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 604. Speranza, Coscia, Ghizzoni, Meloni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Mariano.

  Dopo il comma 165, inserire il seguente:
  165-bis. Al fine di contenere il rischio di morosità dei conduttori a basso reddito, il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: - 20.000;
   2015: - 20.000;
   2016: - 20.000.
1. 1208. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

COMMA 166

  Sostituire il comma 166 con i seguenti:
  166. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008 è autorizzata la spesa la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014 per le seguenti finalità:
   1) 100 milioni di euro a favore degli asili nidi e scuole materne comunali;
   2) 120 milioni di euro a favore del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) a beneficio delle istituzioni scolastiche e degli alunni delle scuola pubblica.
  166-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce le somme di cui al comma 166 tra gli enti locali. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interna nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 2853. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 166 con i seguenti:
  «166. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2014.
  166-bis. Per le finalità di cui al comma 630 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come successivamente modificato dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014».
1. 1404. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 166 con il seguente:
  166. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2338. Rubinato, Bobba, Fioroni, De Menech, Dal Moro, Rotta, Mognato, Casellato, Malpezzi, Ginato, Martella, Moretto, Zoggia, Crivellari.

  Sostituire il comma 166 con il seguente:
  166. Per le finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le spese delle regioni a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano come non applicabili alle risorse destinate alle finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2340. Rubinato, Bobba, Fioroni, De Menech, Dal Moro, Rotta, Mognato, Casellato, Malpezzi, Ginato, Martella, Moretto, Zoggia, Crivellari.

  Sostituire il comma 166 con il seguente:
  166. Per le finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le spese delle regioni a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono escluse dal patto di stabilità interno. Alle risorse di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2342. Rubinato, Bobba, Fioroni, De Menech, Dal Moro, Rotta, Mognato, Casellato, Malpezzi, Ginato, Martella, Moretto, Zoggia, Crivellari.

  Sostituire il primo periodo del comma 166 con i seguenti:
  È autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014 per incrementare le risorse destinate al Fondo delle Istituzioni scolastiche pubbliche statali (FIS). È autorizzata la spesa di 110 milioni di euro, per l'anno 2014, destinata ad incrementare il contingente di immissioni in ruolo del personale docente educativo ed ATA, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge del 12 settembre 2013, n 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n 128.
1. 1373. Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, Battelli, Simone Valente, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sostituire il primo periodo del comma 166 con il seguente.
  È autorizzata, per il 2014, la spesa di 100 milioni di euro da destinare alle scuole comunali per l'infanzia e di 120 milioni di euro per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole statali di ogni ordine e grado.
1. 2471. Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Boccadutri, Piazzoni, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 166, primo periodo, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 110 milioni;

  Conseguentemente, le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate alla copertura dei costi per il reclutamento del personale docente ed educatori e del personale ATA nelle scuole pubbliche statali dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.
1. 1370. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, D'Uva, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni, con le parole: 217 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
  «185-bis. Al fine di debellare il Cinipede del castagno, le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, programmano e realizzano i centri per lo sviluppo dell'antagonista naturale del Cinipide del castagno: il Torymus sinensis. Nei centri di sviluppo di cui al presente comma si svolgeranno attività per ottenere la moltiplicazione del parassitoide naturale del cinipide Torymus sinensis. Negli stessi centri si svolgerà la formazione di tecnici periti agrari e agronomi per perfezionare le operazioni di lancio dell'antagonista biologico.
  Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati 3 milioni di euro per il 2014».
1. 2616. Zaratti, Franco Bordo, Boccadutri, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Palazzotto, Aiello, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 166, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 220 milioni.

  Conseguentemente all'ultimo periodo, le parole: di 100 milioni sono sostituite con le seguenti: di 220 milioni.
1. 2116. Guidesi.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
  166-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.
  166-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «1.400 milioni» sono sostituite con: «1.420 milioni».
1. 1858. Molteni.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
  166-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.
  166-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, al l'articolo 1, comma 524 aggiungete, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
1. 1863. Molteni.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
  166-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126. Misure urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio è aggiunto il seguente comma 9-bis:
  9-bis. Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro».
  166-ter. Al relativo onere di cui al comma 166-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2014.
1. 1998. Molteni.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
  166-bis A decorrere dal 1o gennaio 2014, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio sloveno, è attribuita alle regioni confinanti con la Slovenia una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.
  166-ter La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni confinanti con la Slovenia, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.
  166-quater La compartecipazione di cui al comma 166-bis è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.
  166-quinquies Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 166-quater, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 166-bis.
  166-sexies Conseguentemente, al minor gettito derivante dall'applicazione dei commi dal 166-bis al comma 166-quinquies, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e fino al 2016, si provvede come segue:

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle l autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1861. Fedriga.

  Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
  166-bis. Ai sensi dell'articolo 2 comma 47 della legge n. 203 del 2008, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero delle regioni e il ministero dell'economia, sentita la conferenza stato/regioni, vengono fissati i criteri per la distribuzione alle regioni dei fondi di cui al comma 166; le regioni procedono al riparto tenendo comunque conto di un criterio di proporzionalità riferito al numero di alunni iscritto presso ciascun istituto.
1. 1594. De Mita.

  Dopo il comma 166 aggiungere i seguenti:
  «166-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le università che hanno proceduto alla stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle proprie disponibilità di bilancio e quindi in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa, procedere alla stabilizzazione, a domanda del personale non dirigenziale che abbia superato almeno una procedura selettiva o prevista dalle norme di legge e che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.
  166-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 166-bis, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
1. 2498. D'Ottavio, Paola Bragantini.

  Dopo il comma 166 aggiungere i seguenti:
  166-bis. Al fine di implementare l'educazione fisica nelle scuole primarie, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca con successivo decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce:
   1. la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2. le modalità di insegnamento;
   3. i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere;
  166-ter. L'attività motoria di cui al precedente comma è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.

  Conseguentemente: dopo il comma 391, aggiungere I seguenti:
   391-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
    b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
    c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
    d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
    e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
    f) al comma 27:
   1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
   2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
    g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quater, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
   Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
    h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
    i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
    l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare»;
    m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.».
   391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
   391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
   391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
   391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
1. 1477. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 166 aggiungere il seguente:
  166-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 sono abrogati.

  Conseguentemente dopo il comma 301, inserire il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 25 milioni di euro nel 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 2912. Fratoianni, Pannarale, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 166 aggiungere il seguente:
  166-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 58 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 sono abrogati.
  Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire il seguente:
   300-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
1. 2909. Fratoianni, Pannarale, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 166 inserire il seguente:
  166-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 187, sono destinate, fino al limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di messa in sicurezza del territorio attraverso interventi integrati di riduzione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità realizzate in coerenza e a completamento della politica europea in materia di acque e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, in materia di acque e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
1. 3334. L'VIII Commissione.

  Dopo il comma 166 inserire il seguente:
  166-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 187, sono destinate, fino al limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di messa in sicurezza del territorio attraverso interventi integrati di riduzione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità realizzate in coerenza e a completamento della politica europea in materia di acque e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, in materia di acque e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
1. 806. Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

COMMA 167

  Sopprimere il comma 167.
1. 603. Corsaro.

  Al comma 167, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'1 per cento di tali fondi deve essere destinato ad attività inerenti air informazione italiana per l'estero e le comunità italiane all'estero.
1. 331. La III Commissione.

  Alla fine del comma 167, aggiungere le parole: Per aumentare la penetrazione culturale, linguistica e commerciale italiana all'estero, nonché incrementare il turismo di ritorno degli italiani all'estero, viene stanziato 1 milione di euro aggiuntivo, per l'anno 2014, all'attuale dotazione prevista all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.

  Conseguentemente, al comma 178 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 99 milioni.
1. 444. Fitzgerald Nissoli, Porta, Gianni Farina, Preziosi, Picchi, Rabino, Marazziti, Fedi, Garavini, Cera, Nastri, Valiante, Schirò, Caruso, Cesa, Pastorino, Vargiu, Vezzali, Vaccaro, Fauttilli, La Marca.

  Dopo il comma 167, inserire il seguente:
  167-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  «e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 649. Ghizzoni, Rocchi, Carocci.

  Dopo il comma 167, inserire il seguente:
  167-bis. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  «e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica e universitaria, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente della scuola e 500 euro per ogni studente universitario».

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 647. Ghizzoni, Rocchi, Carocci.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 178 dell'articolo 1, sostituire la parola: 100 con la parola: 70 e al comma 179 dell'articolo 1, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 25 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 2306. Caparini, Caon.

  Dopo il comma 167, inserire il seguente:
  167-bis
. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 178, sostituire la parola: 100 con la parola: 50 e al comma 179 dell'articolo 1, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 2674. Caparini.

  Dopo il comma 167, è aggiunto il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 178 dell'articolo 1, sostituire la parola: 100 con la parola: 55 e al comma 179 dell'articolo 1, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 25 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 2675. Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2014, 10 per l'anno 2015 e 10 per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 178, sostituire la parola: 100 con la parola: 75 e al comma 179 dell'articolo 1, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 30 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 2679. Caparini.

  Dopo il comma 167, inserire i seguenti:
  167-bis. Al comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione «bandi e avvisi di gara».
  167-ter. Al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo periodo è soppresso.
  167-quater. In seguito all'applicazione dei comma 167-bis e 167-ter della presente legge, le maggiori risorse disponibili, sono destinate, in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, alla realizzazione di progetti finalizzati alla implementazione o alla istituzione, da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi, di servizi di trasporto intermodale urbano sostenibile, con particolare attenzione ai viaggi di prossimità per i quali i mezzi pubblici non riescono a garantire il servizio. Nella fattispecie, tali progetti dovranno prevedere la realizzazione di:
   a) servizi di bike sharing di ultima generazione che prevedano la presenza di stazioni videosorvegliate di biciclette elettriche a pedalata assistita;
   b) servizi di accompagnamento pedonale a scuola per gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori;
   c) forme di promozione della cultura e della pratica del car-pooling attraverso piattaforme web, anche in rete con altri comuni, integrate con applicazioni smartphone e tablet;
   d) sistemi di agevolazioni economiche rivolte ai cittadini che si avvalgono del sistema di mobilità sostenibile;
   e) interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in ambito comunale

  167-quinquies. Ogni progetto promosso da comuni o reti di comuni è corredato dalla documentazione dettagliata che dimostri la congruità e la fattibilità del progetto da realizzare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, con apposito decreto, a regolamentare e a gestire ogni aspetto che riguardi l'utilizzo delle apposite risorse.
1. 3422. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, D'Uva, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Marzana, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 167 con il seguente:
  167. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per lo sviluppo di nuovi sistemi di informazione», con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, di nuova costituzione, diretti unicamente all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti, di età inferiore a 35 anni e free-lance, qualificati nel campo dei nuovi media. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il ministro dello sviluppo economico ed il ministro dell'economia e delle finanze, è definita la ripartizione delle risorse. Con le maggiori risorse rese disponibili dall'applicazione della presente disposizione il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1380. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vacca, Marzana, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 167 con il seguente:
  167. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2595. Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
1. 2666. Caparini, Caon.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
   b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
  2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2662. Caparini, Grimoldi, Fedriga, Gianluca Pini, Molteni.

  Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:
  167-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
  167-ter. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
  167-quater. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. 290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 2655. Caparini, Caon, Grimoldi, Fedriga, Gianluca Pini, Molteni.

  Dopo il comma 167, aggiungere seguenti:
  167-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.
  167-ter. Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.
1. 2635. Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 2682. Caparini.

  Dopo il comma 167, inserire il seguente:
  167-bis. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo le parole: «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le parole: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;
   b) le parole: «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;
   c) l'ultimo periodo sono soppresse le parole da: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali» fino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.».
1. 2318. Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale.» aggiungere il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).».
1. 2308. Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 633. Coscia, Zampa, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zoggia, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli.

  Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:
  167-bis
. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le attività di vendita dei giornali e delle riviste, tra le attività escluse dalla libera concorrenza, restando fermo restando l'applicazione della vigente disciplina prevista dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni ed integrazioni.
  167-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le parti sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto di natura regolamentare i criteri cui le Regioni dovranno attenersi nel processo di adeguamento degli ordinamenti locali, al fine di garantire il diritto all'informazione attraverso una rete omogenea e capillare di punti vendita dedicati alla diffusione della carta stampata, precisando che, sino alla determinazione di siffatti criteri, restano valide le norme indicate dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
  167-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto, 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogate.
  167-quinques. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il sistema autorizzatorio e di pianificazione nel settore della diffusione della stampa quotidiana e periodica tenendo conto di tutti gli interessi di rilevanza costituzionale coinvolti.
1. 1167. Faenzi, Parisi, Sandra Savino.

  Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versati all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
  167-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 167-bis valutati in 110 milioni di euro negli anni 2014, 2015, 2016, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 1 per cento».
1. 2210. De Micheli.

  Dopo il comma 167, inserire il seguente:
  167-bis. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 621. Coscia, Zampa, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zoggia.

  Dopo il comma 167, inserire il seguente:
  167-bis. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica e universitaria, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente della scuola e 500 euro per ogni studente universitario.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1860. Fregolent, Piccoli Nardelli.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1862. Fregolent, Piccoli Nardelli.

  Dopo il comma 167, inserire il seguente:
  167-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani»
1. 2598. Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 2195. Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 18.000;
   2015: – 16.000;
   2016: – 16.000.
1. 2091. Giulietti.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.
1. 2094. Giulietti.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014, è destinata alle emittenti televisive locali e alle emittenti radiofoniche locali e nazionali una quota non inferiore ai tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone, quali la tassa di concessione governativa e l'IVA.
1. 2042. Bini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2199. Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva totale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 788. Peluffo, Laforgia, Misiani, Guerra, Ginefra, Grassi, Losacco, Bellanova, Decaro, Capone, Pelillo, Piepoli.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di sostenere il diritto d'autore e le attività dello spettacolo, dall'entrata in vigore della presente legge, i compensi previsti per ciascuno degli apparecchi o supporti di cui al comma 1 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiornati, con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al medesimo articolo 71-septies, in misura almeno pari alle corrispondenti medie europee accertate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Società Italiana Autori Editori (S.I.A.E.), e calcolate con esclusivo riguardo ai Paesi Europei nei cui ordinamenti è prevista la remunerazione della riproduzione privata ad uso personale. Il 50 per cento dell'eventuale incremento rispetto all'esercizio 2012 dei compensi ripartibili annualmente alla S.I.A.E ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è destinato dalla S.I.A.E. stessa, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al sostegno delle attività previste dal comma 2 dall'articolo 2 dello statuto della S.I.A.E.
1. 754. Ribaudo, Culotta, Moscatt, Ventricelli.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 760. Losacco, Carella, Pastorino, Tullo, Blazina, Biasotti.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17, della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 959. Rotta, Rubinato.

  Dopo il comma 167, è aggiunto il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2014, 10 per l'anno 2015 e 10 per l'anno 2016.
  Conseguentemente, al comma 178 dell'articolo 1, sostituire la parola: 100 con la parola: 75 e al comma 179 dell'articolo 1, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 30 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 955. Rotta, Rubinato.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 178 dell'articolo 1, sostituire la parola: 100 con la parola: 70 e al comma 179 dell'articolo 1, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 25 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 953. Rotta, Rubinato.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 178 dell'articolo 1, sostituire la parola: 100 con la parola: 55 e al comma 179 dell'articolo 1, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 25 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 948. Rotta, Rubinato.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis
. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 178 dell'articolo 1, sostituire la parola: 100 con la parola: 50 e al comma 179 dell'articolo 1, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 945. Rotta, Rubinato.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le parole: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 2643. Caparini, Caon.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le parole: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 921. Scalfarotto.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le parole: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 768. Bellanova, Capone, Decaro, Ginefra, Grassi, Losacco, Pelillo, Piepoli.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le parole: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 3010. Di Gioia.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le parole: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 1106. Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014.
1. 2304. Caparini, Caon.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali. Le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli o decurtazioni, né diretti né lineari. Quota parte delle risorse occorrenti, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è reperita mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente:
   al comma 285, sostituire le parole:
60 milioni per l'anno 2014 con le parole: 90 milioni per l'anno 2014;
   al comma 288, sostituire le parole: pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le parole: pari a 3.063 milioni di euro per l'anno 2015, 7.058 milioni di euro per l'anno 2016;
   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni per l'anno 2014 con le parole: 172 per l'anno 2014;
   alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze ridurre di 10,484 milioni lo stanziamento relativo all'anno 2014.
1. 935. Scalfarotto.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali. Le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli o decurtazioni, né diretti né lineari. Quota parte delle risorse occorrenti, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è reperita mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente:
   al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni per l'anno 2014 con le parole: 90 milioni per l'anno 2014;
   al comma 288, sostituire le parole: pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le parole: pari a 3.063 milioni di euro per l'anno 2015, 7.058 milioni di euro per l'anno 2016;
   al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni per l'anno 2014 con le parole: 172 per l'anno 2014;
    alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze ridurre di 10,484 milioni lo stanziamento relativo all'anno 2014.
1. 780. Bellanova, Capone, Decaro, Ginefra, Grassi, Losacco, Pelillo, Piepoli, Giacomelli.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali. Le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli o decurtazioni, né diretti né lineari. Quota parte delle risorse occorrenti, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è reperita mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente:
   al comma 285, sostituire le parole:
60 milioni per l'anno 2014 con le parole: 90 milioni per l'anno 2014;
   al comma 288, sostituire le parole: pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le parole: pari a 3.063 milioni di euro per l'anno 2015, 7.058 milioni di euro per l'anno 2016;
   al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni per l'anno 2014 con le parole: 172 per l'anno 2014;
   alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze ridurre di 10,484 milioni lo stanziamento relativo all'anno 2014.
1. 3020. Di Gioia.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali. Le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli o decurtazioni, né diretti né lineari. Quota parte delle risorse occorrenti, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è reperita mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  conseguentemente:
   al comma 285, sostituire le parole:
60 milioni per l'anno 2014 con le parole: 90 milioni per l'anno 2014;
   al comma 288, sostituire le parole: pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le parole: pari a 3.063 milioni di euro per l'anno 2015, 7.058 milioni di euro per l'anno 2016;
   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni per l'anno 2014 con le parole: 172 per l'anno 2014;
   alla tabella A, rubrica: ”Ministero dell'economia e delle finanze ridurre di 10,484 milioni lo stanziamento relativo all'anno 2014.
1. 2647. Caparini, Caon.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali. Le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli o decurtazioni, né diretti né lineari. Quota parte delle risorse occorrenti, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è reperita mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente:
   al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni per l'anno 2014 con le parole: 90 milioni per l'anno 2014;
   al comma 288, sostituire le parole: pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le parole: pari a 3.063 milioni di euro per l'anno 2015, 7.058 milioni di euro per l'anno 2016;
   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni per l'anno 2014 con le parole: 172 per l'anno 2014;
   alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze ridurre di 10,484 milioni lo stanziamento relativo all'anno 2014.
1. 1102. Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, e 107,437 milioni di euro nel 2016.
1. 2651. Caparini, Caon.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 926. Scalfarotto.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2890. Matarrese, Librandi.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis
. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 1110. Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 3014. Di Gioia.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 770. Bellanova, Capone, Decaro, Ginefra, Grassi, Losacco, Pelillo, Piepoli, Giacomelli.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 772. Bellanova, Capone, Decaro, Ginefra, Grassi, Losacco, Pelillo, Piepoli, Giacomelli.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, e 107,437 milioni di euro nel 2016.
1. 3022. Di Gioia.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1091. Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, e 107,437 milioni di euro nel 2016.
1. 1104. Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 3017. Di Gioia.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per l'anno 2014 è quantificato un onere prudenzialmente di 20 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014.
1. 3229. Leone, Misuraca.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-«bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, e 107,437 milioni di euro nel 2016.
1. 782. Bellanova, Capone, Decaro, Ginefra, Grassi, Losacco, Pelillo, Piepoli, Giacomelli.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, e 107,437 milioni di euro nel 2016.
1. 941. Scalfarotto.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 931. Scalfarotto.

COMMA 168

  Sostituire il comma 168 con il seguente:
  168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 3389. La I Commissione.

  Il comma 168 è sostituito dai seguenti:
  168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco il programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  168-bis. Al fine di potenziare il contrasto agli incendi boschivi di cui al comma precedente e al fine di eliminare le aree di sovrapposizione esistenti nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, all'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2.
 Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa»;
   b) al comma 2-bis il primo periodo è sostituito dal seguente:
  «La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile».
   c) al comma 3:
    1) alla lettera a), le parole: ce del Corpo forestale dello Stato sono soppresse;
    2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , il cui elenco deve essere messo a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   d) al comma 4, le parole: il Centro operativo di cui al comma 2 sono sostituite dalle seguenti: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
   e) al comma 5, le parole: del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo sono sostituite dalle seguenti: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. 282. Rosato, Fiano.

  Il comma 168 è sostituito dai seguenti:
  168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  168-bis. In considerazione del processo di razionalizzazione di cui al comma precedente, e di riorganizzazione ed eliminazione delle aree di sovrapposizione esistenti nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni volte alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi agroforestali, il Corpo Forestale dello Stato è trasferito alle dipendenze del Ministero dell'Interno.
  168-ter. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, le risorse strumentali, umane e finanziarie del Corpo Forestale dello Stato sono trasferite al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.
  168-quater. Il posto di capo del Corpo Forestale dello Stato è trasformato in posto di livello dirigenziale generale, con conseguente aumento della dotazione organica dell'amministrazione incorporante. I dipendenti trasferiti del Corpo Forestale dello Stato mantengono l'inquadramento previdenziale e retributivo di provenienza. L'attuazione del presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  168-quinquies. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 168-bis, le strutture centrali e periferiche del Corpo Forestale dello Stato continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali dello stesso. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, subentra, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 168-bis per la loro residua durata.
  168-sexies. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 168-bis, il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente al trasferimento del Corpo Forestale dello Stato operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
  168-septies. Le disposizioni dei commi da 168 a 168-quinquies devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa. I relativi risparmi sono assegnati al Ministero dell'interno e, in particolare, al Dipartimento della pubblica sicurezza e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
  168-octies. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 168-quinquies, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 168-sexies, il Ministro dell'interno promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 168 e redige una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
  168-novies. Il Ministro dell'interno predispone altresì un piano, sentiti il Ministero dell'Ambiente e
il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per l'istituzione presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, della Direzione centrale per la polizia ambientale, di seguito denominata «Polizia ambientale» specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, nonché nella sicurezza agroalimentare, e nella prevenzione e alla repressione dei reati connessi. Il piano prevede il trasferimento alla Polizia ambientale dei compiti istituzionali svolti dal Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e contestuale soppressione del Corpo medesimo. Nel piano è contenuta una ricognizione delle funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferimento delle stesse alla Polizia ambientale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle regioni, la razionalizzazione, riorganizzazione ed eliminazione delle aree di sovrapposizione derivanti dal trasferimento delle funzioni e la quantificazione dei risparmi di spesa.
  168-decies. Il Piano di cui al comma 168-octies è adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 294. Rosato, Fiano.

  Il comma 168 è sostituito dal seguente:
  168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 293. Rosato, Fiano.

  Al comma 168, sostituire le parole: al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. con le seguenti: al fondo istituito presso il Ministero dell'interno finalizzato al trasferimento di risorse all'opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Ona), per le esigenze di stipula di una o più polizze assicurative sanitarie spettante al personale, permanente e volontario, in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Conseguentemente, nell'ultimo periodo sostituire le parole: è autorizzato con le seguenti: e il Ministro dell'interno sono autorizzati.
*1. 3390. La I Commissione.

  Al comma 168 sostituire le parole: al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. con le seguenti: al fondo istituito presso il Ministero dell'interno finalizzato al trasferimento di risorse all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Ona), per le esigenze di stipula di una o più polizze assicurative sanitarie spettante al personale, permanente e volontario, in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Conseguentemente, nell'ultimo periodo sostituire le parole: è autorizzato con le seguenti: e il Ministro dell'interno sono autorizzati.
* 1. 286. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

  Dopo il 168, aggiungere il seguente:
  168-bis. Al fine di consentite interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  20-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente,

  Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   alla voce
Ministero dell'economia e delle finanze,:
   2014: -24.000;
   alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
   2014: -3.000;
   alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
   2014: -3.000.
1. 3391. La I Commissione.

  Dopo il comma 168 aggiungere il seguente: 168-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «nell'anno 2009», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «Detto limite non si applica al personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, impiegato per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Unione europea.
* 1. 1235. Cenni, Mariani, Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 168 aggiungere il seguente:
  168-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, dopo le parole: nell'anno 2009», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «Detto limite non si applica al personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, impiegato per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Unione europea.
* 1. 3360. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 168 aggiungere il seguente:
  168-bis. Per i medesimi fini di collaborazione scientifica e tecnologica all'attività di protezione civile in campo sismico e vulcanico, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono estese all'istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce i contingenti assunzionali disponibili tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale.
1. 716. Blazina, Rosato.

COMMA 169

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente al comma 248 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 70 milioni.
1. 3394. La I Commissione.

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente, al comma 302, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite massimo di 40 milioni di euro.
1. 295. Rosato, Fiano.

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente, al comma 309 le parole: 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: 60 milioni e le parole: 120 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni, e dopo le parole: di finanza sono aggiunte le seguenti: 400 unità della Polizia penitenziaria e 100 educatori carcerari.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
   2015: – 30.000;
   2016: – 28.000.

  E alla medesima Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apportare le seguenti modifiche:
   2016: – 2.000.
1. 301. Rosato.

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente, dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono aggiunte le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nel limite massimo di 40 milioni di euro.
1. 2065. Fiano, Rosato.

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente, dopo il comma 310 aggiungere il seguente:
  310-bis. Al fine di garantire al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i livelli di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno finalizzato al trasferimento di risorse all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Ona), è incrementato di 40 milioni, per le esigenze di stipula di una o più polizze assicurative sanitarie spettante al personale, permanente e volontario, in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. 288. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

  Sopprimere il comma 169.
1. 2049. Fiano, Rosato.

  Al comma 169, dopo le parole: piano di impiego inserire le seguenti: da attuarsi prioritariamente in zone ad alto tasso di criminalità organizzata.
1. 497. Labriola.

  Al comma 169, ultimo periodo, le parole: 40 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 77 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 37 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1737. Rossi, Fauttilli.

  Dopo il comma 169 aggiungere il seguente:
  169-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante «approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
  169-ter. Fino alla data di emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 2-bis, restano sospesi i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
1. 2024. Bini, Petitti.

  Dopo il comma 169 aggiungere il seguente:
  169-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è aggiornata la regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti prescritti per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, sospendendo i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012 e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione del decreto medesimo.
1. 2086. Arlotti.

COMMA 170

   Al comma 170, secondo periodo, dopo le parole: risorse disponibili inserire il seguente periodo: e di disporre che il rifinanziamento di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, recato dalla Tabella E di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e C integrazioni, possa essere destinato nel limite massimo del 20 per cento alla ricostruzione pubblica e le spese obbligatorie.
1. 973. Castricone.

COMMA 171

  Sopprimere il comma 171.
1. 852. Agostinelli, Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 171 inserire il seguente: 171-bis. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare seguenti variazioni:
   2014: -30.000;
   2015: -;
   2016: -.
1. 8. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Petrini, Morani, Marchetti, Manzi.

  Dopo il comma 171 inserire il seguente:
  171-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
   al primo periodo le parole: 20.000 sono sostituite dalle seguenti: 50.000 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2012;
   alla lettera a) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   alla lettera b) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   alla lettera c) le parole: 30 giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014;
   alla lettera d) le parole: 15 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 2014 e ove ricorrano le parole: 30 settembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.
*1. 2673. Fanucci.

  Dopo il comma 171 inserire il seguente:
  171-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
   al primo periodo le parole: 20.000 sono sostituite dalle seguenti: 50.000 e le parole. 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2012;
   alla lettera a) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   alla lettera b) le parole. 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   alla lettera c) le parole: 30 giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014;
   alla lettera d) le parole: 15 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 2014 e ove ricorrano le parole: 30 settembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.
*1. 551. Censore, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 171 inserire il seguente:
  171-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
   al primo periodo le parole: 20.000 sono sostituite dalle seguenti: 50.000 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2012;
   alla lettera a) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   alla lettera b) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   alla lettera c) le parole: 30 giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014;
   alla lettera d) le parole. 15 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 2014 e ove ricorrano le parole: 30 settembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.
*1. 2245. Abrignani.

  Dopo il comma 171, inserire il seguente:
  171-bis. In accertati casi di crisi di liquidità, previo accertamento della solvibilità è abrogata la rilevanza penale della mera omissione di versamenti IVA.
1. 225. Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti.

COMMA 172

  Al comma 172, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo per le esigenze di funzionamento della Polizia di Stato con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2161. Molteni.

  Al comma 172, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno è aumentata di 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 4, lettera C del decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120.
1. 2154. Molteni.

  Al comma 172, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dotazione del fondo di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, è aumentato di 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera A del decreto legge 15 ottobre 2013 n. 120.
1. 2157. Molteni.

  Dopo il comma 172 è aggiunto il seguente:
  172-bis. Al fine di garantire gli interventi di soccorso pubblico, da espletare anche in contesti emergenziali è istituito, nell'ambito del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con una dotazione di 12,8 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti modifiche:
   2014: -12.800;
   2015: -12.800;
   2016: -12.800.
1. 272. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

  Dopo il comma 172 aggiungere il seguente:
  172-bis. Per l'anno 2014 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al pagamento delle prestazioni straordinarie e delle indennità spettanti al personale operativo sul territorio della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza, nonché alla copertura di oneri indifferibili a carico delle relative amministrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al presente comma tenendo conto delle esigenze prospettate dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa.
1. 2841. Saltamartini, Andrea Romano.

COMMA 173

  Dopo il comma 173, inserire i seguenti:
  173-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero da un titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
  173-ter. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
1. 2333. Caparini.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. A tutela del Corpo Militare della Croce Rossa Militare sono apportate le seguenti modifiche al Decreto Legislativo 28 settembre 2012 n. 178:

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    alla lettera h sono eliminate le seguenti parole «i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché”;
    conseguentemente aggiungere la seguente lettera: «i) i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie restano proprietà dei corpi ausiliari alle forze armate».

  All'articolo 5:
   al comma 1, sostituire le parole «Il Corpo militare della CRI che» con le seguenti «Dalla data di liquidazione dell'Ente di cui articolo 2, comma 1, il Corpo militare della CRI che»;
   al comma 2:
    il primo periodo è soppresso;
    al secondo periodo le parole «Il Corpo delle Infermiere Volontarie di Croce rossa resta disciplinato» sono sostituite dalle seguenti «I Corpi della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze Armate, restano disciplinati»;
    al terzo periodo, dopo le parole «articolo 986, comma 1, lettera b),», sono inserite le seguenti «del decreto legislativo di cui al precedente periodo,»;
   al comma 3:
    al primo periodo, dopo le parole «Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di», le parole «entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale» sono sostituite con le seguenti «liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2 comma 1, è costituito anche da personale»;
    conseguentemente dopo le parole «volontario in congedo» eliminare le restanti parole;
    al secondo periodo, dopo le parole «il personale» sono aggiunte le seguenti «in servizio» e sono eliminate le parole «appartenente al ruolo», conseguentemente dopo le parole «primo periodo è eliminata la seguente «non»;
   al comma 4:
    dopo le parole «Il servizio prestato dal» sono aggiunte le seguenti «personale in congedo del»;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «Il personale del Corpo militare già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato, nonché il personale militare della C.R.I. già in servizio alla data del 1o luglio 2013 richiamato continuamente e senza soluzione di continuità almeno a far data 1o agosto 2007, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, transita a domanda in un ruolo ad esaurimento dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, conservando il proprio stato, grado rivestito e trattamento economico spettante.
  Il personale militare di cui al periodo precedente, dalla data della liquidazione del predetto Ente, è immesso a domanda, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei ruoli del personale militare o civile dello Stato o delle Amministrazioni Pubbliche, anche in eccedenza agli organici e senza pregiudizi per il personale già in servizio, conservando il grado rivestito e relativo trattamento economico spettante ed è iscritto in coda all'ultimo nominativo dei pari grado o di pari qualifica.
  Fatti salvi i casi di incompatibilità, il personale di cui al precedente periodo potrà permanere iscritto nel Corpo Militare volontario ed essere richiamato temporaneamente in servizio con le modalità previste dal Codice dell'ordinamento militare.»;
   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Al personale del Corpo Militare in servizio continuativo, ai fini della determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al periodo precedente, si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
   al comma 6:
    al primo periodo:
     dopo le parole «contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione» la parola «massima» è sostituita con le seguenti «minima temporanea»;
     dopo le parole «personale civile della CRI» le parole «e quindi» sono sostituite da «, quindi»;
     dopo le parole «della CRI e quindi dell'Ente» sono aggiunte le seguenti «, e dell'Associazione»;
     dopo le parole «qualifica di militare in congedo,» sono aggiunte le seguenti «che potrà accedervi a domanda – mediante concorso pubblico–»;
     dopo le parole «militare in congedo, è stabilita in» la parola «trecento» è sostituita con «seicento»;
    l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  Dalla data della liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, il personale già appartenente al contingente di cui al presente comma transita nell'Agenzia Centrale Coordinamento Operativo e Gestionale (A.C.C.O.Gest), di cui al comma 6-bis, conservando il proprio stato, grado rivestito e trattamento economico spettante;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  6-bis. Dalla data della liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, è istituita l'Agenzia Centrale Coordinamento Operativo e Gestionale (A.C.C.O.Gest.), avente personalità giuridica di diritto pubblico.
  L'Agenzia Centrale Coordinamento Operativo e Gestionale (A.C.C.O.Gest.) cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana nonché l'impiego – sia in ausilio alle Forze armate che in supporto alle attività dell'Associazione Italiana della Croce Rossa – ed è sottoposto agli atti di indirizzo ed alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'Agenzia Centrale Coordinamento Operativo e Gestionale (A.C.C.O.Gest.) le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del contingente di cui all'articolo 5, comma 6, nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate.
  Con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sarà disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento Agenzia Centrale Coordinamento Operativo e Gestionale (A.C.C.O.Gest.).

  All'articolo 6:
   al comma 2:
    al secondo periodo dopo le parole «l'Associazione definisce» sono aggiunte le seguenti «, in eccedenza al contingente di cui all'articolo 5 comma 6,»;
   al comma 4:
    al primo periodo:
    dopo le parole «l'organico a regime» sono inserite le seguenti «, in eccedenza al contingente di cui all'articolo 5 comma 6,»;
    dopo le parole «iscritto o che si iscrive nei Corpi ausiliari» sono aggiunte le seguenti «, atta a implementare l'organico del contingente di cui all'articolo 5 comma 6»;
    dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
  «La dotazione massima del contingente di cui all'articolo 5 comma 6, superiore a quella prevista dal citato articolo, è fissata di concerto tra il Ministero della Salute e quello della difesa, entro il 30 giugno 2015, sentito l'ispettore nazionale del Corpo militare il quale, entro tale data, relazionerà quale sia il fabbisogno di personale da dislocarsi in ogni centro di mobilitazione in funzione alle diverse attività da questi esercitate».
1. 54. D'Arienzo, Zardini, Crimì.

  Dopo il comma 173 inserire il seguente:
  113-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

  Conseguentemente:
   al comma 524, alla tabella C, Missione Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 230 del 1998: nuove norme in materia di obiezione di coscienza, articolo 19: fondo nazionale per il servizio civile, apportare le seguenti variazioni:
   2014
    CP: 305.277;
    CS: 305.277.
   2015
    CP: 273.350;
    CS: 273.350.
   2016
    CP: 273.519;
    CS: 273.519.

  alla medesima tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Cooperazione allo sviluppo, Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
   2014
    CP: 370.818;
    CS: 370.818.
   2015
    CP: 364.297;
    CS: 364.297.
   2016
    CP: 364.533;
    CS: 364.533.
1. 2747. Marcon, Boccadutri, Melilla, Scotto, Fava, Duranti, Piras.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000.
*1. 3306. La IV Commissione.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000.
*1. 2328. Villecco Calipari, Epifani, Speranza, Dellai, Scanu, Bressa, Fiano, De Maria, Baruffi, Schirò, Montroni, La Marca, Carlo Galli, Malpezzi, Manzi, Quartapelle Procopio, Beni, Grassi, Scuvera, Gasbarra, Gadda, Blazina, Carra, Mazzoli, Ghizzoni, Arlotti, Giuditta Pini, Rosato, Mongiello, Marco Di Maio, Lodolini, D'Arienzo, Piccoli Nardelli, Coccia, Giorgis, Rubinato, Senaldi, Roberta Agostini, Gozi, Moretto, D'Ottavio, Iori, Lattuca, Laforgia, Damiano, D'Incecco, Fregolent, Carnevali, Borghi, Melilli, Gasparini, Biffoni, Mognato, Mauri, Bargero, Biondelli, Giacobbe, Malisani, Fabbri, Cominelli, Peluffo, Maestri, Garavini, Fedi, Porta, Valeria Valente, Rossi, Fitzgerald Nissoli, Narduolo, Bolognesi, Locatelli, Gribaudo, Capodicasa, Ginato.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000.
*1. 2773. Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Scotto, Fava, Piras.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è incrementato il Fondo di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 24 dicembre 2012, n. 92, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ulteriore dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000.
1. 1223. Villecco Calipari, Epifani, Speranza, Dellai, Scanu, Bressa, Fiano, De Maria, Baruffi, Schirò, Montroni, La Marca, Carlo Galli, Malpezzi, Manzi, Quartapelle Procopio, Beni, Grassi, Scuvera, Gasbarra, Gadda, Blazina, Carra, Mazzoli, Ghizzoni, Arlotti, Giuditta Pini, Rosato, Mongiello, Marco Di Maio, Lodolini, D'Arienzo, Piccoli Nardelli, Coccia, Giorgis, Rubinato, Senaldi, Roberta Agostini, Gozi, Moretto, D'Ottavio, Iori, Lattuca, Laforgia, Damiano, D'Incecco, Fregolent, Carnevali, Borghi, Melilli, Gasparini, Biffoni, Mognato, Mauri, Bargero, Biondelli, Giacobbe, Malisani, Fabbri, Cominelli, Peluffo, Maestri, Garavini, Fedi, Porta, Valeria Valente, Rossi, Fitzgerald Nissoli, Narduolo, Bolognesi, Locatelli, Gribaudo, Capodicasa, Ginato.

COMMA 174

  Sopprimere il comma 174.
1. 605. Corsaro.

  Al comma 174, la cifra: di euro 56.000.000 è sostituita dalla seguente: di euro 45,000.000 per l'anno 2014 e 2015 mentre la cifra: e di euro 2.000.000 per l'anno 2015 è soppressa.
1. 1333. Nesci, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 174, sostituire le parole: euro 56.000.000 con le parole: euro 40.000.000.
1. 607. Corsaro.

  Al comma 174, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente periodo: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del Semestre di presidenza e in ogni caso entro e non oltre il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative.
1. 1358. Spessotto, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 174, sopprimere il periodo: Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 1349. Pinna, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Spessotto, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 174, dopo le parole: dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere il seguente periodo: La Delegazione per l'organizzazione del Semestre che si occupa dell'organizzazione degli eventi ed assume le relative responsabilità di gestione dei fondi, informa i competenti organi parlamentari, attraverso relazioni periodiche e puntuali, sulla programmazione e la relativa certificazione di avvenuta spesa dei fondi che accompagnano il semestre di Presidenza italiana.
1. 1337. Nesci, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 174, dopo le parole: per l'acquisto di mobili e arredi sopprimere la parola: non.
1. 1351. Spessotto, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 174, sopprimere il periodo: Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
1. 1352. Vignaroli, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Al comma 174, sostituire le parole da: Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza fino a: previsti dalla medesima disposizione con le seguenti: Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, la Delegazione di Presidenza italiana è autorizzata ad impiegare per tali finalità, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, personale occupato alla data di presentazione del presente Decreto presso le Amministrazioni centrali dello Stato.
1. 1855. Busin.

  Al comma 174, dopo le parole. in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione aggiungere il seguente periodo: Il personale da assumere deve dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovrà essere preposto, tra le quali sarà indispensabile la conoscenza delle lingue italiana, inglese e francese. La sussistenza di tali requisiti verrà verificata tramite apposito concorso per titoli ed esami.
1. 1343. Di Maio, Fico, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Nesci, Carinelli, Colonnese, Castelli, Sorial.

  Al comma 174, sopprimere, in fine, le parole:, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.
1. 1355. Spessotto, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
  174-bis. Al fine di favorire il processo di partecipazione diffusa sui territori e un maggiore coinvolgimento delle comunità alle politiche dell'Unione europea, anche in vista del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea nel 2014, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzata alla promozione della cosiddetta «Europa partecipata», da realizzare sia mediante l'attivazione di progetti di informazione e formazione dei cittadini e del personale degli enti territoriali, volti a un migliore e pieno utilizzo dei fondi strutturali europei, sia attraverso l'attivazione di iniziative e strumenti volti a favorire la piena conoscenza delle azioni europee e del loro impatto sulle politiche nazionali e territoriali.

  Conseguentemente:
  Alla tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -5.000.
1. 2348. Moscatt, Ventricelli, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 174, inserire il seguente:
  174-bis. Al fine di sostenere e valorizzare in Italia e in Europa la promozione e la diffusione della cultura contemporanea, anche in occasione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro da destinare al Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa e la spesa di 1 milione di euro da destinare alla Fondazione Romaeuropa – Arte e Cultura per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -2.000;
   2015: -2.000;
   2016: - 2.000.
1. 684. Orfini, Rampi.

COMMA 176

  Sopprimere il comma 176.
1. 1209. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 176 sostituire le parole: 3,5 milioni di euro con le seguenti: 1,5 milioni di euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: A far data dal 2014 le prestazioni sanitarie assicurate dall'IME sono finanziate con il sistema ordinario previsto dal SSN.

  Conseguentemente, dopo il comma 284, aggiungere il seguente:
  284-bis. A decorrere dall'anno 2014 è incrementato di 2 milioni di euro il fondo del MIUR a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 1794. Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti.

  Dopo il comma 176 aggiungere il seguente:
  176-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle Isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale.

  Conseguentemente, al comma 179, sostituire le parole: 5 milioni con le parole: 4,2 milioni conseguentemente, al comma 191 sostituire la parola: 24.631.245 con la seguente: 25.431.245.

  Conseguentemente, all'elenco 1 aggiungere la seguente voce:

Finalità 2014
Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52) 800.000

1. 158. Pagano.

  Dopo il comma 176, articolo 1 aggiungere il seguente:
  176-bis. Per l'anno 2014, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 50 milioni di euro. Il Fondo eroga finanziamenti ai richiedenti al medesimo tasso di interesse applicato dalla BCE alla data del 30 ottobre 2013.

  Conseguentemente, al comma 178 sostituire la parola: 100 con la parola: 50.
1. 1963. Busin.

COMMA 177

  Sopprimere il comma 177.
1. 1213. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
  177-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle Isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine, è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale.
  177-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 800 mila euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni.

  Conseguentemente, all'elenco 1, di cui al comma 191, dopo la voce «Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti» aggiungere la seguente:

Finalità 2014
Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52) 800.000

1. 413. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
  177-bis. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per gli anni 2014/2015 e 70 milioni di euro per gli anni 2015/2016. per il finanziamento di contratti di formazione medica specialistica. Sono altresì finanziati per gli anni 2014/2016, con 25 milioni di euro annui. I contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982. n. 162.

  Conseguentemente:

  al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 con le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016;

  dopo il comma 419 aggiungere il seguente:
  419-bis Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare risorse per 70 milioni di euro per il 2014 e 80 milioni dal 2015.
1. 2434. Nicchi, Melilla, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 177 aggiungere il seguente:
  177-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare ai contratti di formazione medica specialistica a finanziamento ministeriale, nonché per consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente:
  dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  «419-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 2482. Nicchi, Marcon, Piazzoni, Melilla, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 177 inserire il seguente:
  177-bis. Alla legge 14 agosto 1991 n. 281, così come modificata dall'articolo 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. I proprietari o detentori di cani non sterilizzati sono tenuti al pagamento di una tassa comunale annuale, istituita da ciascun comune con propria delibera con previsione di esenzioni, riduzioni, detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.
  2. La certificazione di sterilizzazione chirurgica definitiva è rilasciata da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, i quali contestualmente provvedono alla registrazione della sterilizzazione dell'animale presso 1 anagrafe.
  3. Sono esentati dall'imposta:
   a) i cani di proprietà di allevatori professionali di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349;
   b) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
   c) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
   d) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai Comuni.
1. 2518. Cova.

  Dopo il comma 177, aggiungere il seguente: Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014 -2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'istituto italiano per gli studi storici e dall'istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività; per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014.1 programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.
1. 57. Calabrò.

  Dopo il comma 177 aggiungere il seguente:
  177-bis. All'articolo 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis. Provvedono, sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa, alla diretta amministrazione dei fondi destinati all'investimento finalizzati ad assicurare:
    la manutenzione straordinaria delle infrastrutture per il tramite del Centro di Responsabilità Amministrativa e degli organi tecnici infrastrutturali di Forza Armata;
    la costituzione e l'adeguamento delle scorte e delle dotazioni per il tramite del Centro di Responsabilità Amministrativa e degli organi tecnici di Forza Armata».
1. 1746. Rossi, Fauttilli.

  Dopo il comma 177, aggiungere il seguente comma:
  177-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2013 e 2014», sono sostituite con le parole: «per l'anno 2015 e a seguire».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000;
   2016: – 2.000.
1. 2335. Moscatt.

COMMA 178

  Sopprimere il comma 178.

  Conseguentemente al comma 166, primo periodo sostituire le parole 220 milioni con le seguenti: 120 milioni.
1. 1176. Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 178.
1. 609. Corsaro.

  Sostituire il comma 178 con il seguente: Al Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base, istituito presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è assegnato, oltre alla dotazione ordinaria, un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 2678. Librandi.

  Al comma 178, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 100 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 25 milioni di euro; le risorse rese disponibili dall'applicazione della presente disposizione, pari a 75 milioni di euro, sono destinate a incrementare gli investimenti nella formazione specialistica di area sanitaria, ovvero all'aumento dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione di area sanitaria.
1. 1465. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Marzana, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 178, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per la realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e con comuni, di un piano straordinario di verifiche e controlli sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive uniche del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), presentate dai cittadini per la fruizione di prestazioni sociali agevolate e altri sussidi e agevolazioni anche di carattere tariffario. I soggetti che non forniscono i dati eventualmente richiesti a seguito delle attività di controllo di cui al periodo precedente sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di euro 1.000 e massima di euro 5.000, ferma restando in caso di dichiarazioni mendaci l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini delle attività di verifica e controllo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento e controllo delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
1. 106. Tabacci, Andrea Romano.

  Al comma 178, aggiungere, in fine, le seguenti parole: rendicontate e pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate.
1. 1138. Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 178, in fine, aggiungere le seguenti parole: , allo scopo di rafforzare l'attività di contrasto all'evasione fiscale.
1. 3226. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 178, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte del contributo integrativo di cui al periodo precedente deve essere destinata al personale dipendente di Equitalia spa.
1. 185. Polverini.

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-bis. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;
   b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi».

  178-ter. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sopprimere le parole: «ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
1. 1999. Causi.

  Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:
  178-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, limitatamente alle cause di importo non superiore a quello indicato nell'articolo 12, i funzionari dei centri di assistenza fiscale o delle società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
   b) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164».
1. 2000. Causi.

  Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:
  178-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate e tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.
1. 1994. Causi, Melilli.

  Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:
  178-bis. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, l'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 1992. Causi, Melilli.

  Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:
  178-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5-bis Le somme dovute ai sensi dell'articolo 6 possono essere rateizzate con le medesime modalità di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
1. 2446. Iacono.

COMMA 179.

  Sopprimere il comma 179.

  Conseguentemente,

  alla tabella E, missione Relazioni finanziarle con le autonomie territoriali, programma Rapporti finanziari con enti territoriali, Ministero economia e finanze, decreto legge n. 148 del 1993, articolo 3, interventi difesa del suolo e tutela ambientale, (2.5-7499) apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento:

  2014:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000;

  2015:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000;

  2016:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.
1. 1625. Cesa, Fauttilli, De Mita.

  Sopprimere il comma 179.
1. 1165. Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 179, dopo le parole: in materia fiscale, inserire le parole: da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 2019 con la parola: 2015.
1. 1887. Busin.

  Al comma 179 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le parole: 40 milioni di euro.

  Conseguentemente,

  al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 65 milioni.
1. 2120. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 179, sostituire le parole: 5 milioni con le parole: 4,2 milioni.

  Conseguentemente:

  al comma 191, sostituire la parola: 24.631.245 con la seguente: 25.431.245.

  all'elenco 1, di cui all'articolo 1, comma 191, aggiungere la seguente voce: Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52), con il seguente importo: 800.000.
1. 458. Misuraca.

  Dopo il comma 179 inserire il seguente:
  179-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, sono prorogate al 31 dicembre 2016. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, copre le prora e carenze nei profili professionali di terza area assumendo i candidati inseriti in dette graduatorie regionali, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014-2015-2016.
1. 2972. Attaguile.

  Dopo il comma 179 inserire il seguente:
  179-bis. All'articolo 1 comma 4-bis del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2016».
1. 2976. Attaguile.

COMMA 180

  Sopprimere il comma 180.
1. 2374. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 180, inserire i seguenti:
  180-bis. Il GSE, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di monitoraggio e di erogazione di incentivi alla produzione elettrica ed in particolare dei controlli previsti all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, predispone un'anagrafica unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione con potenza nominale inferiore a 10 MVA. Per tale finalità, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il produttore è tenuto a censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco identificativo del medesimo.
  Il GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i produttori ed i gestori di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 1 anche per impianti già entrati in esercizio, secondo le modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.
  L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti per le finalità di cui al comma 1, garantendo una razionalizzazione dei flussi informativi tra il GSE, i gestori di rete e Tema, e determina altresì le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per la gestione del sistema di anagrafica, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.
  180-ter. Al fine di razionalizzare le attività di ricerca nel settore dei combustibili, favorire lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici che svolgono servizi di monitoraggio e controllo nell'ambito del settore energetico e facilitare l'attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi europei in termini di uso delle fonti rinnovabili e di utilizzo di carburanti di origine biologica, sono trasferiti alla società Gestore dei Servizi Energetici SpA i compiti ed le attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili che, ai sensi dell'articolo 7, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono assegnati alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.
  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.
  All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. 1553. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

COMMA 181

  Al comma 181, dopo le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: e a dar seguito, per le esigenze di supporto funzionale degli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria, alla convenzione stipulata con la regione Calabria denominata «Patto Calabria Sicura».
1. 290. Bruno.

  Dopo il comma 181, inserire i seguenti:
  181-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all’ articolo 1, comma 25, lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia.
  181-ter. Agli oneri derivanti dal comma 181-bis e pari a 500.000.000 euro per ciascun anno del triennio, 2014, 2015 e 2016, si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi da 181-quater a 181-sexies.
  181-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  181-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
  181-sexies. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 181-quater e 181-quinquies, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono in un «Fondo» istituito a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione dello stesso ministero e finalizzato alla corresponsione, da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un bonus annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 244/2007, la cui imposta netta sia pari a zero.
1. 709. Marcon, Melilla, Boccadutri, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  181-bis. Nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato civile, e per far fronte alle carenze di personale, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere a tempo determinato, previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche, da concludersi entro il 31 dicembre 2014, lavoratori cassa integrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati, nonché gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, abbiano partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari e coloro che abbiano svolto il tirocinio formativo presso lo stesso Ministero in virtù dello stanziamento di cui all’ articolo 1, comma 25, lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  181-ter. Agli oneri derivanti dal comma 181-bis e pari a 100.000.000 euro per ciascun anno del triennio, 2014, 2015 e 2016, si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 181-quater.
  181-quater. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 714. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  181-bis. Il personale del DAP del comparto ministeri di tutte le aree e profili professionali esistenti è inquadrato a domanda, nei Ruoli Tecnici del Corpo di POLIZIA PENITENZIARIA, mediante l'ampliamento dei profili esistenti. Il governo è delegato ad emanare entro 90 giorni, dall'approvazione del presente comma apposito decreto legislativo che ne regolamenterà l'accesso.
1. 49. Catanoso.

  Dopo il comma 181, inserire il seguente:
  181-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno, 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  181-ter. All'articolo 14, comma 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole: «450» sono sostitute con: «510».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 2.400;
   2015: – 2.400;
   2016: – 2.400.
1. 1530. Palese.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2014 e di 27,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 20.000;
   2015: – 28.000;
   2016: – 28.000.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 8.000.
1. 867. Colletti, Agostinelli, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  181-bis. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2014 e di 27,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 24.779;
   2015: – 28.000;
   2016: – 28.000.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente dell'economia e finanze, apportare apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 3.000.
1. 864. Colletti, Agostinelli, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quelle in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
   a) gli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, possono essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovra numero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
   b) i provvedimenti di cui al comma 2 assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenza giuridiche, secondo le modalità stabilite con Decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza;
   c) in ogni caso le decorrenze giuridiche vengono assegnate dando priorità alle graduatorie più datate e decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della nomina al grado. Le decorrenze economiche sono congelate fino al 31 dicembre 2014;
   d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi.
1. 50. Catanoso, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 1, comma 2, consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AICIG, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce, altresì, le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno, dalla data della sua entrata in vigore, di applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza. Per consentire un efficace espletamento delle attività di contrasto previste dal precedente comma 1, anche attraverso un'adeguata razionalizzazione delle risorse economiche ed umane delle strutture del MIPAAF già operanti nel settore, l'ICQRF è accorpato al Corpo forestale dello Stato. La dotazione organica definitiva del CFS, conseguente all'accorpamento, è ridefinita con l'aggiunta delle unità effettivamente transitate nel Corpo. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali verranno definite le modalità di passaggio del personale dell'ICQRF nei ruoli Tecnico-Scientifico, Tecnico-Strumentale e Amministrativo del CFS in base ai profili professionali e ai parametri economici corrispondenti. Con lo stesso Decreto ministeriale sono istituiti all'interno dell'organigramma del CFS i ruoli ad esaurimento del personale Dirigente e del personale Direttivo in cui confluiranno i Direttivi ed i Dirigenti dell'ICQF. A suddetto personale è applicata la normativa contrattuale e retributiva in godimento al personale del CSF avente pari funzioni. Nello stesso decreto verranno definite le modalità di accorpamento delle strutture ricadenti sul territorio provinciale, mantenendo prioritariamente attive solo quelle di proprietà o comunque non soggette a locazione. L'attuazione delle disposizioni inerenti il presente articolo è effettuata con le risorse economiche di competenza sui relativi capitoli del CFS e dell'ICQF e non devono comportare ulteriori aggravi di spesa.
1. 51. Catanoso.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al 2 per cento della somma dovuta e non pagata. Detta penale si applica sugli assegni impagati alla seconda presentazione. La seconda presentazione dovrà avvenire entro 4 giorni lavorativi bancari. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia è autorizzato a modificare i termini di scadenza in 90 giorni per il pagamento del titolo presentato. Detto termine decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno – 8 gg. ovvero 15 gg. dalla data di emissione – a seconda che si tratti di assegno su piazza ovvero fuori piazza, il termine per il pagamento tardivo è pertanto di 98 gg. (90 + 8) ovvero di 105 gg. (90 + 15) giorni dall'emissione, senza che avvenga alcuna iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria.
1. 265. Catanoso.

  Dopo il comma 181 inserire il seguente:
  181-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello di cui sopra, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

  Conseguentemente: Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di cui al periodo precedente.
1. 464. Saltamartini, Misuraca, Leone.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  181-bis. Il Ministero di giustizia e autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a dar seguito, per le esigenze di supporto funzionale degli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria, alla convenzione stipulata con la regione Calabria denominata «Patto Calabria Sicura».

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 307 del 2004, è ridotto di 250.000 mila euro per l'anno 2014.
1. 292. Bruno.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di fare fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti di pena, l'amministrazione competente può procedere, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato nell'area degli educatori carcerari, corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, assicurando la priorità agli idonei del concorso da educatore (area C, posizione economica C2), indetto con PDG 23 novembre 2003, pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – n.30 del 16 aprile 2004.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni per gli anni 2015 e 2016.
1. 729. Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. In deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, le università statali possono nominare nel ruolo dei professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che hanno conseguito la relativa idoneità nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e svolti secondo le modalità di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, a condizione che esse provvedano alla copertura del differenziale della spesa annua con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Resta ferma l'inapplicabilità alle predette nomine in ruolo dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
1. 738. Leva, Venittelli.

COMMA 182

  Al comma 182, aggiungere le parole: nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo le parole: comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; sono inserite le seguenti: fino alla riforma organica della magistratura onoraria, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, il cui mandato non può più essere rinnovato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge 21 novembre, 1991, n. 374 e successive modificazione, o che sia stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 ovvero il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014, può essere confermato per un ulteriore mandato di due anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della legge 21 novembre 1991 n. 374, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.
1. 857. Turco, Bonafede, Sarti, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 182 sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2014 ovunque ricorrano con le seguenti: non oltre il 31 dicembre 2015.
1. 9. Carrescia, Tartaglione, Manfredi.

  Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:
  182-bis. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 8 è sostituito dai seguenti:
  8. Lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di 400 euro mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
  182-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 182-bis, pari ad euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 182-quater.
  182-quater. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 718. Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:
  182-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto Legge del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, sono estese al Ministero della giustizia, in tutte le sue articolazioni.
  182-ter. Agli oneri derivanti dal comma 182-bis e pari a 150.000.000 euro per ciascun anno del triennio, 2014, 2015 e 2016, si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi da 181-quater a 181-sexies.
  182-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. Nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c- bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.”;
   h) al comma 29, le parole: «1° gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  182-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 725. Marcon, Melilla, Boccadutri, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 182 aggiungere il seguente:
  182-bis. Il personale del DAP, attualmente in servizio, che rivestiva, alla data del 27 luglio 2005, la qualifica di direttore, posizione economica C2 ex profilo professionale di direttore penitenziario, non inquadrato nella dirigenza penitenziaria ai sensi della legge 27 luglio 2005, n. 154, la cui nomina è avvenuta per effetto di normative di leggi o contrattuali è inquadrato, nei limiti di tre unità, quale dirigente penitenziario, dalla data di approvazione del presente comma.
1. 47. Catanoso.

  Dopo il comma 182 inserire il seguente:
  182-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del Concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008. Pertanto, in base all'articolo 14 del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 e successive integrazioni e modifiche, la dotazione organica dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane viene ampliata da 450 a 510 unità con l'immissione nei ruoli del Personale dei Vincitori di concorso. A tale fine è autorizzata la spesa di 2, 4 milioni di Euro per l'anno 2014, di 2,4 milioni di Euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di Euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:
   2014: – 2.400 migliaia di euro;
   2015: – 2.400 migliaia di euro;
   2016: – 2.400 migliaia di euro.
1. 2176. Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 182 è inserito il seguente:
  182-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei Conti, in presenza di ingenti coperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti a seguito dell'emanazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012. n. 213. è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni a decorrere dall'anno 2015 per consentire l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei Conti può acquisire nel corso dell'anno 2014, dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguato alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 1. comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5, 53 milioni di euro per Panno 2014, 6, 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 6, 5 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2174. Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 182, inserire il seguente:
  182-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei Conti, in presenza di ingenti coperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti a seguito dell'emanazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per Vanno 2014 e di 6,5 milioni a decorrere dall'anno 2015 per consentire l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei Conti può acquisire nel corso dell'anno 2014. dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguato alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:
   2014: – 5.053 migliaia di euro;
   2015: – 6.500 migliaia di euro;
   2016: – 6.500 migliaia di euro.
1. 2172. Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 182, inserire il seguente:
  182-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:
   Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità e al fine di realizzare tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2016.
1. 495. Misuraca, Leone.

  Dopo il comma 182, aggiungere il seguente:
  182-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, sono estese ai soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla legge 6 luglio 2012, n. 96 e alla legge 3 giugno 1999, n. 157.
1. 88. Misiani.

  Dopo il comma 182, inserire i seguenti:
  182-bis. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, le parole; «persone detenute o internate» sono sostituite con le seguenti: «persone detenute, anche presso il domicilio, internate o affidate in prova».
   b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «lavoratori detenuti o internati» sono sostituite con le seguenti: «lavoratori detenuti, anche presso il domicilio, internati o affidati in prova».

  182-ter. Per le finalità di cui al comma 182-bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 457. Morani.

  Dopo il comma 182, inserire il seguente:
  182-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna ed il migliore svolgimento delle attività indicate dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, anche tenuto conto della normativa volta al potenziamento delle misure alternative alla detenzione in carcere, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro annui a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 4.000;
   2015: – 4.000;
   2016: – 4.000.
1. 455. Morani.

  Dopo il comma 182, aggiunto il seguente:
  182-bis Al fine di contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria, per il solo anno 2014, è consentito il completamento del percorso formativo ai lavoratori interinali impegnati nel progetto Calabria Patto Sicura.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 307 del 2004, è ridotto di 250.000 mila euro per l'anno 2014.
1. 489. Bruno.

  Dopo il comma 182 inserire il seguente:
  182-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14. della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino a un massimo di 500 mila euro annue a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
1. 769. Albanella.

  Dopo il comma 182 inserire il seguente:
  182-bis. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola: «pubblici registri» sono inserite le seguenti: «nonché materiale ed attrezzature di soccorso».
1. 771. Albanella.

  Dopo il comma 182 inserire il seguente:
  182-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è differito di trentasei mesi.
1. 773. Albanella.

COMMA 183

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
  183-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
  183-quater. Le aree individuate ai sensi del comma 183-bis sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 183-quinquies. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  183-quinquies. L'assegnazione di cui al comma 183-quater dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restante il diritto di opzione per il concessionario attuale.
  183-sexies. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 183-bis e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  183-septies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e Finanze.
  183-opties. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 183-bis confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente.
*1. 3273. Palese.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
  183-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
  183-quater. Le aree individuate ai sensi del comma 183-bis sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 183-quinquies. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  183-quinquies. L'assegnazione di cui al comma 183-quater dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restante il diritto di opzione per il concessionario attuale.
  183-sexies. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 183-bis e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  183-septies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e Finanze.
  183-opties. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 183-bis confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*1. 487. Pizzolante, Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali, Costa, Bernardo, Alli, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Minardo, Pagano, Piccone, Piso, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:
   e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti.
  183-ter. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, al comma 2, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente lettera:
   f) le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti.
  183-quater. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articoli 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:
  d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore.
1. 2081. Petitti, Montroni, Senaldi, Martella, Galperti, Bini.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, le controversie aventi ad oggetto le annualità del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, radicate innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria dello Stato, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2013, possono essere integralmente definite a domanda del concessionario indirizzata all'ente gestore mediante il versamento di:
   a) un importo pari al 25 per cento delle somme dovute con un tetto massimo di euro 200.000,00, in un'unica soluzione da corrispondersi entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma che segue;
   b) un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore che può consentire la rateizzazione dell'importo fino ad un massimo di 60 rate mensili.

  A tal fine il concessionario interessato dovrà presentare apposita istanza presso l'amministrazione competente alla riscossione del canone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la modalità prescelta tra quelle di cui al comma che precede, lettere a) o b), per la definizione del contenzioso. Il provvedimento dell'amministrazione che ammette il concessionario alla definizione della controversia deve essere adottato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza decorsi i quali la stessa deve intendersi accolta. Entro i successivi 30 giorni, l'istanza del concessionario viene depositata a cura di quest'ultimo, unitamente al provvedimento dell'amministrazione, qualora adottato, presso la cancelleria del Tribunale competente che dichiara l'estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite.
  Qualora il concessionario che si avvale della facoltà prevista dal presente articolo abbia già provveduto al pagamento dell'importo stabilito secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) di cui al prima comma, avendo pagato all'Ente Gestore ovvero all'agente incaricato alla riscossione, in tutto o in parte, i canoni richiesti nonostante la contestazione in sede giudiziaria, lo stesso potrà richiedere l'estinzione del giudizio pendente, previo rilascio da parte dell'Amministrazione competente alla riscossione del canone o dell'Ente Gestore di un provvedimento attestante il versamento dell'importo anzidetto. Le somme eventualmente corrisposte in eccedenza saranno imputate quale acconto sui canoni demaniali marittimi per le annualità successive non oggetto di contenzioso. Nell'ipotesi in cui invece i canoni sino a quel momento corrisposti dovessero risultare inferiori alla cifra risultante dalla definizione del contenzioso secondo uno dei criteri di cui al primo comma, lettere a) e b), il concessionario provvederà al saldo versando all'ente gestore la somma residua.
 Qualora siano state emesse delle cartelle di pagamento da parte del soggetto incaricato alla riscossione in relazione ai canoni demaniali oggetto di contenzioso poi definiti secondo le modalità indicate dalle lettere a) e b) del primo comma, le stesse cartelle devono intendersi annullate nel momento in cui l'amministrazione ammette il concessionario alla definizione della controversia come sopra indicato.
  L'ammissione alla definizione del contenzioso di cui ai commi precedenti sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Con il puntuale adempimento da parte del concessionario dell'obbligazione di pagamento di cui sopra, gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono revocati di diritto e annullati.
  183-ter. Al fine di evitare l'insorgenza di nuovo contenzioso, l'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.1) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve ritenersi privo di effetto qualsiasi provvedimento emesso dalle amministrazioni in data successiva al 30 giugno 2013 adottato sulla scorta dei criteri indicati dalla norma ora abrogata.
  183-quater. Per coprire il minor gettito derivante dalle misure di cui agli articoli precedenti, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma «4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo, a decorrere dall'anno 2014, non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 per qualsiasi tipologia di concessione e ad euro 5.000,00 per le concessioni relative a pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi, oltre che per le aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione, limitatamente a quelle destinate alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e f).
*1. 483. Pizzolante, Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali, Costa, Bernardo, Alli, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Minardo, Pagano, Piccone, Piso, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, le controversie aventi ad oggetto le annualità del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, radicate innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria dello Stato, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2013, possono essere integralmente definite a domanda del concessionario indirizzata all'ente gestore mediante il versamento di:
   a) un importo pari al 25 per cento delle somme dovute con un tetto massimo di euro 200.000,00, in un'unica soluzione da corrispondersi entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma che segue;
   b) un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore che può consentire la rateizzazione dell'importo fino ad un massimo di 60 rate mensili.

  A tal fine il concessionario interessato dovrà presentare apposita istanza presso l'amministrazione competente alla riscossione del canone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la modalità prescelta tra quelle di cui al comma che precede, lettere a) o b), per la definizione del contenzioso. Il provvedimento dell'amministrazione che ammette il concessionario alla definizione della controversia deve essere adottato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza decorsi i quali la stessa deve intendersi accolta. Entro i successivi 30 giorni, l'istanza del concessionario viene depositata a cura di quest'ultimo, unitamente al provvedimento dell'amministrazione, qualora adottato, presso la cancelleria del Tribunale competente che dichiara l'estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite.
  Qualora il concessionario che si avvale della facoltà prevista dal presente articolo abbia già provveduto al pagamento dell'importo stabilito secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) di cui al prima comma, avendo pagato all'Ente Gestore ovvero all'agente incaricato alla riscossione, in tutto o in parte, i canoni richiesti nonostante la contestazione in sede giudiziaria, lo stesso potrà richiedere l'estinzione del giudizio pendente, previo rilascio da parte dell'Amministrazione competente alla riscossione del canone o dell'Ente Gestore di un provvedimento attestante il versamento dell'importo anzidetto. Le somme eventualmente corrisposte in eccedenza saranno imputate quale acconto sui canoni demaniali marittimi per le annualità successive non oggetto di contenzioso. Nell'ipotesi in cui invece i canoni sino a quel momento corrisposti dovessero risultare inferiori alla cifra risultante dalla definizione del contenzioso secondo uno dei criteri di cui al primo comma, lettere a) e b), il concessionario provvederà al saldo versando all'ente gestore la somma residua.
 Qualora siano state emesse delle cartelle di pagamento da parte del soggetto incaricato alla riscossione in relazione ai canoni demaniali oggetto di contenzioso poi definiti secondo le modalità indicate dalle lettere a) e b) del primo comma, le stesse cartelle devono intendersi annullate nel momento in cui l'amministrazione ammette il concessionario alla definizione della controversia come sopra indicato.
  L'ammissione alla definizione del contenzioso di cui ai commi precedenti sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Con il puntuale adempimento da parte del concessionario dell'obbligazione di pagamento di cui sopra, gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono revocati di diritto e annullati.
  183-ter. Al fine di evitare l'insorgenza di nuovo contenzioso, l'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.1) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve ritenersi privo di effetto qualsiasi provvedimento emesso dalle amministrazioni in data successiva al 30 giugno 2013 adottato sulla scorta dei criteri indicati dalla norma ora abrogata.
  183-quater. Per coprire il minor gettito derivante dalle misure di cui agli articoli precedenti, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma «4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo, a decorrere dall'anno 2014, non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 per qualsiasi tipologia di concessione e ad euro 5.000,00 per le concessioni relative a pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi, oltre che per le aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione, limitatamente a quelle destinate alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e f).
*1. 3274. Palese.

  Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:
  183-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dai seguenti:
   Nelle more dell'approvazione di una normativa chiara e congrua volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime, sino alla data del 30 settembre 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
  183-ter. Sino alla stessa data del 30 settembre 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente; al comma 166 sostituire le parole: «220» con: «120» e al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 1394. Ruocco, Mucci, Prodani, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

  Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:
  183-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dai seguenti:
  Nelle more dell'approvazione di una normativa chiara e congrua volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime, sino alla data del 30 settembre 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
  183-ter. Sino alla stessa data del 30 settembre 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1391. Ruocco, Mucci, Prodani, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

  Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:
  183-bis. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzioni incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.
  183-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzioni incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistiche alberghiere»; semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a 50 posti letto.
* 1. 3138. Pizzolante, Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali, Costa, Bernardo, Alli, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Minardo, Pagano, Piccone, Piso, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.

  Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:
  183-bis. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzioni incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.
  183-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzioni incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistiche alberghiere»; semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a 50 posti letto.
* 1. 3291. Palese.

  Dopo il comma 183, inserire i seguenti:
  183-bis. Al fine di incrementare il sostegno alla ricerca scientifica applicata al settore della pesca e deir acquacoltura nel rispetto del principio di pari opportunità tra differenti soggetti che svolgono attività di ricerca e con l'obiettivo di evitare il formarsi di situazioni di disparità con la ricerca istituzionale, non meno del 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura in favore della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
  183-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 183-bis per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento.
1. 1298. Mongiello.

  Dopo il comma 183, aggiungere il seguente:
  183-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzioni incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistiche alberghiere»; semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a 50 posti letto.
1. 3292. Palese.

  Dopo il comma 183, aggiungere il seguente:
  183-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, unicamente alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a far data dalla sua entrata in vigore.
1. 2431. Vitelli, Librandi, Galgano.

COMMA 184

  Dopo il comma 184, inserire il seguente:
  184-bis. Nella tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel punto 5, dopo le parole: «oli vegetali non modificati chimicamente» sono aggiunte le seguenti: «impiegati a fini energetici o come carburanti. L'agevolazione relativa all'olio vegetale non modificato chimicamente è sempre concessa, senza la definizione di limiti, quando tale prodotto è impiegato come carburante a fini di autoconsumo da imprese agricole singole o associate, fermo restando il requisito della sostenibilità».
1. 248. Mongiello.

  Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:
  184-bis. Al comma 12-bis del codice della strada alle parole: «alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater aggiungere il seguente periodo: «la suddivisione delle somme viene effettuata detraendo dall'ammontare totale il 30 per cento quale ristoro delle spese sostenute dall'ente accertatore».
1. 2118. Melilli.

  Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:
  184-bis. Alla attività di cui al punto 12 dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, ogni riferimento alla misura della capacità geometrica di 1 mc è sostituito dalla misura di 5 mc.
1. 374. Schullian, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:
  184-bis. Al fine di promuovere ed incentivare l'utilizzo di tecniche di agricoltura conservativa, una percentuale pari al 5 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2014 è destinata a finanziare progetti sperimentali di informazione e diffusione sull'impiego di tali tecniche, realizzati da organismi senza scopo di lucro operanti nel settore agricolo ed enti di ricerca pubblici.

  Conseguentemente:
   L'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato per il 2014 è conseguentemente rideterminato.
1. 1548. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

COMMA 185

  Al comma 185 le parole: 4 milioni di euro sono sostituite da: 14 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 15 dopo le parole: per essere riassegnate, sono inserite le seguenti: nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1433. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro, e le parole: della restante parte con le parole: di una parte.
* 1. 3115. Bosco.

  Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro, e le parole: della restante parte con le parole: di una parte.
* 1. 757. Misuraca.

  Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro, e le parole: della restante parte con le parole: di una parte.
* 1. 437. Russo.

  Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
** 1. 3363. La XIII Commissione.

  Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
** 1. 1171. Venittelli, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Zanin.

  Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
* 1. 1457. Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
* 1. 749. Misuraca.

  Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
* 1. 3126. Bosco.

  Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
* 1. 3271. Russo.

  Dopo il comma 185, è inserito il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 523, nella Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000.
** 1. 170. Pagano.

  Dopo il comma 185, è inserito il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 523, nella Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000.
** 1. 1695. Fauttilli.

  Dopo il comma 185, è inserito il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 523, nella Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000.
** 1. 3141. Di Gioia.

  Dopo il comma 185, è inserito il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 523, nella Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000.
** 1. 2688. Latronico.

  Dopo il comma 185, è inserito il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 523, nella Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000.
** 1. 3030. Causin, Librandi.

  All'articolo 1 dopo il comma 185 aggiungere il seguente:
  185-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.
* 1. 511. Caruso.

  All'articolo 1 dopo il comma 185 aggiungere il seguente:
  185-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.
* 1. 1440. Fanucci.

  Dopo il comma 185, inserire il seguente;
  185-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA – per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni.
* 1. 696. Venittelli, Leva.

  Dopo il comma 185, inserire il seguente:
  185-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA – per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni.
* 1. 499. Caruso.

  Dopo il comma 185, aggiungere inseguente:
  185-bis. Ai fini della ripartizione dell'importo di cui al comma 185, il Comitato interministeriale di cui al decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, formula specifiche direttive volte ad incentivare progetti di riconversione produttiva degli ex zuccherifici che realizzano azioni finalizzate alla promozione dello sviluppo rurale e all'incremento dell'occupazione, in un'ottica di filiera territoriale che privilegi l'ottimale utilizzo della materia prima agricola rispetto alla produzione di energia.
1. 1550. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

COMMA 186

  Al comma 186, sopprimere le lettere a), d), e).

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire la cifra: 1 milione con la seguente: 2 milioni c) la cifra: 600.000 è sostituita dalla seguente: 2 milioni.
1. 1697. Di Battista, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Sibilia, Del Grosso, Tacconi, Scagliusi, Cecconi, Castelli, Sorial.

  Al comma 186, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire la cifra: 1 milione con la seguente: 2 milioni alla lettera c) sostituire la cifra: 600.000 con la seguente: 1.600.000.
1. 1689. Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Sibilia, Del Grosso, Tacconi, Scagliusi, Cecconi, Castelli, Sorial.

  Al comma 186, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;
   2) alla lettera b) sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «3 milioni»;
   3) alla lettera c) sostituire le parole: «600.000 euro» con le seguenti: «1,7 milioni di euro»;
   4) alla lettera d) sostituire le parole: «200.000» con le seguenti: «500.000 euro».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.400;
   2015: – 3.400;
   2016: – 3.400.
1. 2371. Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Caruso.

  Al comma 186, lettera a), sostituire le parole: pari a 2 milioni di euro con le seguenti: pari a 4 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 307 del 2004 è ridotto di 2 milioni di euro.
1. 306. Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera b), sostituire le parole: pari a 1 milione di euro con le seguenti: pari a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 307 del 2004 è ridotto di 1 milione di euro.
1. 305. Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera c), sostituire le parole: pari a 600.000 di euro con le seguenti: pari a 1 milione e 200.00 euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 307 del 2004 è ridotto di 600.000 euro.
1. 308. Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera c), sostituire la cifra: 600.000 con la seguente: 1 milione 200 mila.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 186, sopprimere la lettera e) e, alla lettera f), sostituire la cifra 1 milione con la cifra: 600 mila e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.
1. 332. La III Commissione.

  Al comma 186, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la cifra: 600.000 con la seguente: 800.000.
1. 1694. Tacconi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Sibilia, Del Grosso, Scagliusi, Cecconi, Castelli, Sorial.

  Al comma 186, lettera d), sostituire le parole: pari a 200.000 euro con le seguenti: pari a 400.000 di euro.

  Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 307 del 2004 è ridotto di 200.000 euro.
1. 304. Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, sopprimere le lettere e), ed f).
1. 1439. Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 186, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la cifra: 600.000 con la seguente: 800.000.
1. 1696. Cecconi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Sibilia, Del Grosso, Tacconi, Scagliusi, Castelli, Sorial.

  Al comma 186, lettera e), sostituire le parole: pari a 200.000 euro» con le seguenti: pari a 400.000 euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli Interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 307 del 2004 è ridotto di 200.000 euro.
1. 302. Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
  e-bis) per un ammontare pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 per il potenziamento delle traduzioni dei programmi televisivi italiani sottotitolati all'estero.

  Conseguentemente, alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2014: -2,6;
   2015: –;
   2016: –.
1. 1820. Marazziti, Fauttilli.

  Al comma 186, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) per un ammontare pari a 1.800.000 euro per l'anno 2014 per il potenziamento delle traduzioni dei programmi televisivi italiani sottotitolati in italiano e nella principale lingua locale all'estero.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2014: -1.800.
1. 336. Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Fedi, Garavini, Gianni Farina, Picchi, La Marca.

  Al comma 186, sopprimere la lettera f).
1. 1691. Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Sibilia, Del Grosso, Tacconi, Scagliusi, Cecconi, Castelli, Sorial.

  Al comma 186, lettera f) sostituire le parole: pari a 1 milione di euro con le seguenti: pari a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cut all'articolo 10, comma 5 , del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 307 del 2004 è ridotto di 1 mifione di euro.
1. 307. Merlo, Borghese, Bueno.

  Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:
  186-bis. La lettera b), dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è sostituita dalla seguente: b) per l'anno 2014 la parte del reddito eccedente l'importo corrispondente al 35 per cento del reddito complessivo. Il limite massimo della quota di esenzione è di 25.000 euro.
  186-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 186-bis, pari a 23,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1269. Biasotti, Piso.

  Dopo il comma 186, inserire il seguente:
  186-bis. Il secondo comma dell'articolo 6- decies del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 è sostituito con effetto dal 25 giugno 2013 dal seguente: I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia non potranno ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi iniziati dopo il 25/6/2013.
1. 1442. Bobba.

  Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:
  186-bis. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»; b) al comma 1 dopo la parola: «straniero» sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno»; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente ima conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di as-sunzione di detto personale.»; d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis». Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 1547. Centemero.

  Dopo il comma 186, inserire il seguente:
  186-bis. Al fine proseguire gli interventi di restauro della Rocca dei Rossi, darmeggiata dagli eventi sismici del 2012, sono destinati, per l'anno 2014, 850.000 euro al Comune di San Secondo (Pr).

  Conseguentemente, ridurre di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale di cui alla allegata tabella B, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 1196. Bergamini.

COMMA 187

  Sopprimere il comma 187.
* 1. 2256. Caon, Guidesi.

  Sopprimere il comma 187.
* 1. 1552. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 187, con il seguente:
  187. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in liquidazione. È istituita l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dal presente comma, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni del presente comma e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea, A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento. L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine le regioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari. L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2014 ogni regione deve indicare al Ministero dello sviluppo economico se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti princìpi e criteri:
   a) l'attività e l'organizzazione si ispirano a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell'imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
   b) coincidenza dei dipartimenti interregionali dell'Agenzia, con particolare riguardo all'attività di organismo pagatore, con i bacini territoriali omogenei per quanto attiene le condizioni socio-economiche della popolazione, lo sviluppo delle attività agricole e le caratteristiche geomorfologiche del territorio;
   c) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia, che è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali;
   d) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti delle direzioni ministeriali aventi per oggetto i principali settori di attività dell'Agenzia, scelti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite. Il comitato direttivo è integrato con la partecipazione di un direttore generale regionale delegato da ogni dipartimento interregionale;
   e) previsione delle modalità di costituzione e di funzionamento dei consigli direttivi;
   f) svolgimento delle riunioni dei consigli direttivi presso le sedi istituzionali delle regioni che compongono il bacino territoriale di ogni dipartimento interregionale e sono presiedute, a rotazione, dall'assessore regionale competente per territorio. Gli assessori regionali che compongono il consiglio direttivo, nonché i direttori generali delegati dai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali che compongono il comitato direttivo non percepiscono nessuna ulteriore indennità oltre a quella già prevista per l'incarico di assessore regionale e di direttore generale;
   g) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti componenti il comitato direttivo dei poteri e della responsabilità della gestione dell'Agenzia. Essi rispondono del loro operato al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi;
   h) definizione dei poteri di indirizzo e di vigilanza esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dai consigli direttivi che comprendono, oltre a quelli previsti dalle disposizioni citate all'articolo 2, comma 2: 1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia; 2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; 3) l'acquisizione di dati e di notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; 4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
   i) definizione, tramite un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministro dello sviluppo economico, i consigli direttivi e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da concedere all'Agenzia, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero dello sviluppo economico la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
   l) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo, nonché di poteri autonomi per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla lettera p);
   m) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione tra l'Agenzia e altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro approvate dal Ministro dello sviluppo economico;
   n) previsione di un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità, previsione di un membro supplente e attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   o) istituzione di un apposito organismo preposto ai controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   p) determinazione di un'organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e attribuzione della facoltà di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, tramite regolamenti interni, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i consigli direttivi, devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione, nonché applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   q) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e di proporre all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

  Compete all'Agenzia lo svolgimento delle attività relative alle seguenti funzioni:
   a) gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti. A tale fine, l'Agenzia istruisce le domande di aiuto nel settore agricolo, verifica la loro eleggibilità, controlla il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, esegue i pagamenti, recupera i debiti e esercita tutte le altre attività necessarie e previste per una buona gestione degli aiuti stessi;
   b) assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione delle politiche agricole e per la formazione e l'assistenza tecnica alle amministrazioni e agli enti deputati alla gestione degli aiuti;
   c) monitoraggio e valutazione delle politiche e valorizzazione dei risultati raggiunti;
   d) esecuzione delle forniture dei prodotti agro alimentari disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi. Svolge, inoltre, gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AGEA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti europei;
   e) intervento sul mercato agricolo e agro alimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di coprire la temporanea sovraccapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
   f) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con altri Paesi. Il direttore generale dell'Agenzia, di concerto con il comitato direttivo, redige e presenta annualmente al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, una relazione sull'attività svolta, che è trasmessa alle Camere dal medesimo Ministro, recante l'indicazione delle somme erogate e degli interventi effettuati. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede, nell'ordine:
    a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri competenti e dall'AGEA;
    b) mediante le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

  Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di lavoro dell'Agenzia. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
   a) mediante le risorse finanziarie trasferite dagli enti, dalle amministrazioni e dagli organismi di cui al comma 2;
   b) mediante le entrate derivanti dai contratti stipulati con enti, amministrazioni o altri soggetti per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;
   c) mediante un finanziamento annuale, calcolato tenendo conto dei vincoli di servizio, relativo alle spese di investimento e alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
1. 2258. Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 187, inserire il seguente:
  187-bis. Le legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata.
1. 947. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 188

  Sostituire il comma 188 con il seguente:
  188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'implementazione del fondo crediti nazionale per le imprese agricole di cui di cui alla Decisione della Commissione europea C(2011)2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. 1555. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 188 con il seguente:
  188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  Conseguentemente, dopo il comma 188 aggiungere il seguente:
  188-bis. Le somme di cui al comma 188 sono destinate per gli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e vengono assegnate agli organismi già operanti nel settore della tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e della acquacoltura e nel contrasto alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica.
1. 1554. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 188, le parole: alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999 sono sostituite dalle seguenti: per l'attivazione entro il 31 marzo 2014 dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
1. 3034. Di Gioia, Mongiello.

  Al comma 188, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e per il cui rafforzamento è autorizzata la spesa ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000.
*1. 3365. La XIII Commissione.

  Al comma 188, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e per il cui rafforzamento è autorizzata la spesa ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
   2014: – 5.000.
*1. 1250. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
  188-bis. Il comma 2 dell'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 è sostituito con effetto dal 25 giugno 2013 dal seguente: «I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia non potranno ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi iniziati dopo il 25 giugno 2013.
1. 2098. Bobba.

  Dopo il comma 188, inserire il seguente:
  188-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 3.000.
1. 2942. Attaguile.

COMMA 189

  Al comma 189, apportare la seguente modificazione:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da:
con fino a fastidiosa con le seguenti: con particolare riferimento alle fitopatie più rilevanti riscontrate nel territorio nazionale.
1. 1539. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 189, sostituire le parole: dal batterio Xyella fastidiosa con le parole: dalla Flavescenza dorata della vite presente nel nord Italia.
1. 2264. Caon, Guidesi.

  Al comma 189, alle parole: dal batterio Xylella fastidiosa sostituire le seguenti: dai batteri Xylella fastidiosa e Pseudomonas syringae e dagli imenotteri Vespa Velutina e Dryocosmus Kuriphilus.
1. 228. Taricco.

  Al comma 189, al primo periodo, dopo le parole: Xylella fastidiosa inserire le seguenti: e da altri batteri ed imenotteri che saranno individuati dal Ministero della salute in relazione al riscontro di specifiche emergenze, e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 6 milioni; al secondo periodo sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: si provvede, per la quota di 5 milioni di euro, mediante riduzione.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.000;
   2015: – 1.000;
   2016: – 1.000.
1. 3367. La XIII Commissione.

  Al comma 189, apportare le seguenti modifiche:
   al primo periodo, dopo le parole:
Xylella fastidiosa inserire le seguenti: e dal fitofago del Cinipide del castagno, Dryocosmus Kuriphilus e dalla vespa velutina;
   sostuire le parole: 5 milioni con le seguenti: 6 milioni;
   al secondo periodo sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: si provvede, per la quota di 5 milioni di euro, mediante riduzione.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 1.000.
1. 1242. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 189, dopo la parola: Xylella Fastidiosa aggiungere: la flavescenza dorata.
1. 2267. Caon, Guidesi.

  Al comma 189, dopo la parola: Xylella Fastidiosa aggiungere le seguenti: e dal marciume nero o black-rot.
1. 2268. Caon, Guidesi.

  Al comma 189 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il capitolo di spesa di 5 milioni di euro di cui al presente comma, si intende ripartito, per la parte relativa alla ricerca scientifica delle cause del «complesso di disseccamento rapido degli ulivi» (CDRO) tra le varie Università del territorio regionale e nazionale e, che ad esse vengano affiancati osservatori indipendenti non di nomina ministeriale, per indagare le concause nel CDRO dell'utilizzo massiccio di fitofarmaci negli ultimi decenni.
1. 124. Zaccagnini.

  Dopo il comma 189, inserire il seguente:
  189-bis. Al fine di sostenere e tutelare il made Italy con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014, le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.
*1. 252. Distaso, Fucci.

  Dopo il comma 189, inserire il seguente:
  189-bis. Al fine di sostenere e tutelare il made Italy con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014, le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.
*1. 1588. Palese.

COMMA 190

  Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
  190-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione del piano di rientro delle situazioni debitorie pregresse dell’ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi) previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2013, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentarri e forestali per l'anno 2014, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro mediante le procedure di cui al comma 190.
1. 742. Misuraca, Bosco.

  Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
  190-bis.
Per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di sotto dei 40 anni, è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e concesso ed e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 5.000.
*1. 3370. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
  190-bis.
Per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di sotto dei 40 anni, è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e concesso ed e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 5.000.
*1. 3079. Bosco, Misuraca.

  Dopo il comma 190 è inserito il seguente: 190-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al pagamento dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'ex ASSI, relativamente all'anno 2012, per un importo pari a 20 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 178 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni.
1. 1415. Faenzi, Russo.

  Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
  190-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente:
  « 1-septies. Ai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 30 anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute negli anni 2014 e 2015 per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 140 euro per ciascun ettaro preso in affitto e entro il limite complessivo di 2000 euro annui.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 0;
   2015: – 20.000;
   2016: – 20.000.
1. 764. Misuraca, Bosco.

  Dopo il comma 190, inserire il seguente:
  190-bis. Per il miglioramento genetico del bestiame previsto dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 e svolto dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale quali uffici periferici dell'Associazione italiana Allevatori, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascun anno 2014 e 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 14.000;
   2015: – 14.000.
1. 3376. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 190, inserire il seguente:
  190-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di miglioramento genetico del bestiame da parte delle Associazioni Nazionali Allevatori, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 11.000.
1. 3373. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 190 inserire il seguente:
  190-bis. Per il miglioramento genetico del bestiame previsto dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 e svolto dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale quali uffici periferici dell'Associazione Italiana Allevatori, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno 2014 e 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 523, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modificazioni:

  Ministero dell'economia e delle finanze:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000.
1. 1293. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 190 inserire il seguente:
  190-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di miglioramento genetico del bestiame da parte delle Associazioni Nazionali Allevatori, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 523, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modificazioni:

  Ministero dell'economia e delle finanze:
   2014: – 1.000.
1. 1294. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 190 inserire il seguente:
  190-bis. Per garantire la tenuta dei registri e dei libri genealogici e il programma annuale dei controlli funzionali di cui alle finalità della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2014: – 2.000.

  e voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 2014:
   2014: – 23.000;
   2015: – 25.000;
   2016: – 25.000.
1. 2274. Caon, Guidesi.

COMMA 191

  All'elenco di cui al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sopprimere la voce «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)»;
   b) alla voce «Vittime del terrorismo» (legge 3 agosto 2004, n. 206) sostituire il numero: «1.000.000» con il seguente: «7.000.000».
1. 1342. Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  All'elenco 1, di cui al comma 191, sopprimere la finalità Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n, 10);

  Conseguentemente: le risorse rese disponibili dall'applicazione della presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), paragrafo 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
1. 1388. Gallo, Marzana, Brescia, Battelli, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Valente, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  All'elenco 1, di cui all'articolo 1, comma 191, nella colonna Finalità è aggiunta la seguente: «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Nella corrispondente colonna 2014 è aggiunto il seguente importo: 3.000.000.

  Conseguentemente, nella colonna finalità l'importo destinato a: Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) è ridotto per 3.000.000 in euro.
1. 1210. Centemero, Palese.

  Al comma 191, sostituire le parole 24.631.245 euro con le parole 18.631.245 euro, e, conseguentemente, all'elenco 1 sopprimere la voce Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
1. 610. Corsaro.

  All'articolo 1, dopo il comma 191, è aggiunto il seguente comma:
  191-bis. Il comma 12 dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.
1. 1961. Busin.

COMMA 192

  Al comma 192, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni, con le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2014, 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni,;
   al secondo periodo, sopprimere le parole: sviluppo e.
1. 2690. Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Giancarlo Giordano.

  Al comma 192, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: ottenuto il parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città;.
1. 2038. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: destinandoli per una quota pari ad almeno l'80 per cento a società od associazioni sportive dilettantistiche che non perseguano fini di lucro,.
1. 2048. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: destinandoli prioritariamente a società od associazioni sportive che non perseguano fini di lucro,.
1. 2043. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, dopo le parole: dell'esigenza di, aggiungere le parole: garantire una equa ripartizione dei fondi su base regionale e.
1. 2041. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 192, secondo periodo, sostituire le parole: nonché per il loro sviluppo e ammodernamento, con le seguenti: nonché per gli interventi di adeguamento per la sicurezza, purché non prevedano aumenti di cubatura o nuovo consumo di suolo.
*1. 3337. L'VIII Commissione.

  Al comma 192, secondo periodo, sostituire le parole: nonché per il loro sviluppo e ammodernamento, con le seguenti: nonché per gli interventi di adeguamento per la sicurezza, purché non prevedano aumenti di cubatura o nuovo consumo di suolo.
*1. 1669. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, le parole: , assicurando inoltre che tali interventi non possano in nessun caso configurarsi come contributi a fondo perduto a società od associazioni che perseguano fini di lucro.
1. 2046. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, le parole: destinando a ciascun impianto e a ciascun beneficiario una quota non superiore al 2 per cento della dotazione annuale della gestione separata di cui al secondo periodo del presente comma.
1. 2051. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un fondo con una dotazione di 110 milioni di euro per l'anno 2014. Il Dipartimento dello Sport, di concerto con le regioni interessate, destina contributi a fondo perduto, fino all'80% dell'ammontare dell'investimento e per quote non superiori a 500 mila euro per ciascun intervento e per ciascun beneficiano, alle ASD dei campionati dilettanti iscritte alle Federazioni aderenti al CONI che abbiano un settore giovanile, per progetti di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi di proprietà di enti locali. Gli enti locali proprietari degli impianti sportivi beneficiari dei contributi di cui al precedente periodo concedono in uso gratuito la struttura per un periodo commisurato all'investimento.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
1. 2787. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al periodo precedente sono indirizzate nella percentuale dell'80 percento verso le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno.
1. 189. Polverini.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 204, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il controllo sulla permanenza del requisito sportivo dilettantistico attribuito mediante l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche è esteso alla permanenza delle clausole previste dall'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è demandato in via esclusiva al CONI. Su richiesta di associazioni o società sportive il CONI è analogamente chiamato ad esprimersi anche in merito agli accessi, ispezioni o verifiche già avvenuti, per i quali non sia stata ancora pronunciata sentenza passata in giudicato e il cui responso sarà vincolante ai fini dell'istruttoria.
1. 2650. Fossati, Coccia.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. In attesa dell'emanazione dei Regolamenti previsti all'articolo 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e ai sensi legge 23 agosto 1988, n. 400, con il termine «attività sportiva» di cui all'articolo 90, comma 18, lettera a), punto 3) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.
1. 2652. Fossati, Coccia.

  Dopo il comma 192, aggiungere i seguenti:
  192-bis. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «costituisce», aggiungere la parola: «, comunque,» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e conserva, del pari, la natura di pubblicità per il soggetto percipiente ai sensi dell'articolo 74, sesto comma, del D.P.R, n. 633».
  192-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione ed iscritte nel registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES, IRAP ed IVA o per i quali non è stato instaurato, alla medesima data di entrata in vigore della presente legge,un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
  192-quater. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:
   a) in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce;
   b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con l'ulteriore versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a debito o con il versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a credito per ciascuna annualità risultante dalla dichiarazione annuale o, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, della somma algebrica delle liquidazioni trimestrali dell'anno. In caso di omissione della dichiarazione o di non regolare effettuazione delle liquidazioni trimestrali da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, l'importo da versare ammonta ad euro 2.000 per ciascuna annualità. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo i possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 1, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 25 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 10 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.

  I soggetti di cui al precedente articolo 1, possono procedere alla regolarizzazione, prevista dal precedente comma 1, delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:
   a) 25 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
   b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) 40 per cento del valore della lite e del 15 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

  Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.
  Il modello di regolarizzazione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di n. sei rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
  Il modello di regolarizzazione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 2093. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 192, aggiungere i seguenti:
  192-bis. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sui proventi medesimi, ivi compresi quelli di sponsorizzazione, fino allo stesso importo complessivo annuo di euro 200.000, i soggetti percipienti che fruiscono delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991, applicano l'imposta sul valore aggiunto e la detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al 40 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
  192-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione ed iscritte nel registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES, IRAP ed IVA o per i quali non è stato instaurato, alla medesima data di entrata in vigore della presente legge,un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
  192-quater. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:
   a) in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce;
   b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con l'ulteriore versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a debito o con il versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a credito per ciascuna annualità risultante dalla dichiarazione annuale o, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, della somma algebrica delle liquidazioni trimestrali dell'anno. In caso di omissione della dichiarazione o di non regolare effettuazione delle liquidazioni trimestrali da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, l'importo da versare ammonta ad euro 2.000 per ciascuna annualità. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo i possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 1, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 25 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 10 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.

  I soggetti di cui al precedente articolo 1, possono procedere alla regolarizzazione, prevista dal precedente comma 1, delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:
   a) 25 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
   b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) 40 per cento del valore della lite e del 15 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

  Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado. Il modello di regolarizzazione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di n. sei rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
  Il modello di regolarizzazione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 2102. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 192, aggiungere i seguenti:
  192-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma i inserire i seguenti:
   1-bis. Il controllo sulla permanenza del requisito sportivo dilettantistico attribuito mediante l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, anche ai fini della permanenza delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è demandato in via esclusiva al CONI. Qualora, in conseguenza di accessi, ispezioni o verifiche di natura fiscale e previdenziale nei confronti dei soggetti iscritti al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, emerga la necessità di verificare, in relazione al complesso delle attività svolte, la natura sportiva del soggetto sottoposto ai controlli questa dovrà essere richiesta in via esclusiva al CONI e il responso sarà vincolante per l'autorità che procede al controllo.
   1-ter. Su richiesta di associazioni o società sportive il CONI è chiamato ad esprimersi anche in merito agli accessi, ispezioni o verifiche già avvenuti, per i quali alla data di entrata in vigore del presente comma non sia stata ancora pronunciata sentenza passata in giudicato e il cui responso sarà vincolante ai fini dell'istruttoria.
  192-ter. All'articolo 90 comma 18 lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, dopo la parola «didattica» inserire: «dove per attività sportive si intende: qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli»;
  192-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, inserire i seguenti:
   3-bis. Per i soggetti costituiti in forma giuridica di associazione o società sportiva dilettantistica, affiliati a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate e iscritti al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del decreto-legge 136/2004 e successive modificazioni, non sono in nessun caso considerati commerciali le somme, i contributi e i proventi versati dagli associati e tesserati, a titolo di corrispettivi specifici, per tali attività sportive;
   3-ter. Il principio generale di detassazione assoluta delle somme, contributi e proventi versati nei casi descritti assume valore di interpretazione autentica anche nei contenziosi in corso derivanti da verifiche fiscali presso i soggetti costituiti in forma giuridica di associazione e società sportiva dilettantistica.
1. 733. Fossati, Coccia, Molea.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. In via sperimentale, al fine al fine di migliorare le condizioni psico-fisiche dei detenuti, le società sportive territori, con apposito protocollo di intesa con il Ministero di Giustizia, organizzano per il triennio 2014-2016 corsi e attività sportiva negli istituti di pena.

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2014: – 10;
   2015: – 10;
   2016: – 10.
1. 2451. Vezzali, Librandi.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 64 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «alle regioni con particolare riferimento alla densità di popolazione».
1. 2447. Vezzali, Librandi.

COMMA 193

  Sostituire il comma 193, con il seguente:
  193. A far data dal 1o gennaio 2014 è sospesa la Convenzione in essere tra il Ministero dello Sviluppo economico, il centro di produzione SPA, stipulata in via transitoria ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge 11 luglio 1998, n. 224, allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari. Dalla stessa data le sedute parlamentari saranno trasmesse dal GR Parlamento della RAI. L'impegno di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 previsto per prorogare la convenzione, sarà riallocato al MIUR, per incrementare il fondo a disposizione per le finalità di CUI al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 1797. Gigli, Fauttilli, Crimì.

  Sostituire il comma 193 con il seguente:
  193. I servizi le cui finalità previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono conferiti in carico alla RAI Radiotelevisione Italiana Spa in assenza di oneri di servizio e/o altri oneri sopravvenienti.
1. 1452. Vallascas, Fantinati, Crippa, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Al comma 193, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire la parola 10 con 6;
   b) sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: per l'anno 2014.
1. 1315. Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 193, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 1, dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera h-bis) è abrogata.
1. 758. Losacco, Tullo, Biasotti.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. È costituito il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni.
1. 3276. Russo.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
  2. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del comminato.
1. 419. Russo.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione.
1. 382. Russo.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni.
1. 408. Russo.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.
1. 414. Russo.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. Il comma 2, articolo 73-bis, legge 633 del 22 aprile 1941 è modificato come segue: «Tale compenso è riscosso in via primaria dalla SIAE e determinato e ripartito secondo le norme del regolamento.
1. 430. Russo.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. All'articolo 18, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e le emittenti radiotelevisive, operatori di rete e fornitori di servizi media».
1. 432. Russo.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché a decorrere dal 2014, è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi;
   b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a 1 milione di euro a decorrere dal 2014,».

  Conseguentemente:
  all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 761. Maestri, Orfini, Ghizzoni.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. Dopo il comma 2, articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza.
*1. 373. Russo.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza.
*1. 486. Caruso.

COMMA 194

  Al comma 194, dopo le parole: Centenario della prima guerra mondiale, aggiungere le seguenti: ivi compresi gli eventi previsti per il Centenario 1914-1918 nei territori appartenenti all'ex impero austro-ungarico,.
1. 376. Ottobre, Nicoletti.

  Al comma 194, sostituire la parola: 8 con la seguente: 10.

  Conseguentemente, al comma 174, sostituire la parola: 56.000.000 con la seguente: 54.000.000.
1. 191. Polverini.

  Al comma 194, aggiungere, in fine, le parole: Tali interventi si attuano secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.
1. 1757. Busin.

  Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
  194-bis. Il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, costituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78, «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», è integrato con la partecipazione dei presidenti delle Regioni coinvolte dal conflitto, cioè Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, nonché dei Presidenti delle provincie autonome di Trento e di Bolzano ovvero con loro rappresentanti allo scopo delegati. Tale Comitato dura in carica quattro anni dalla nomina, dopodiché viene rinnovato.
1. 1759. Busin.

  Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
  194-bis. Al fine di promuovere la celebrazione del decennale della riapertura del teatro La Fenice è autorizzato, per l'anno 2014, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro a sostegno della Fondazione teatro la Fenice;
  All'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del: lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 786. Zoggia, Martella, Mognato, Murer.

  Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
  194-bis. Al fine di promuovere la celebrazione del centenario del primo ciclo di spettacoli classici al teatro greco di Siracusa è autorizzato, per l'anno 2014, un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro a sostegno dell'attività svolta dalla fondazione dell'istituto nazionale per il dramma antico;
  all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 785. Zappulla.

  Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
  194-bis. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente relativamente all'anno 2014, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per la realizzazione e l'allestimento, in collaborazione con la Regione Lazio e Roma Capitale, presso l'edificio sito in Roma, Via Michelangelo Caetani, 9, di proprietà dell'istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata «Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma Capitale», di un luogo della memoria permanente in onore di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo.
1. 2918. Marco Di Stefano.

COMMA 195

  Al comma 195, dopo le parole: attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, aggiungere le seguenti: da organizzare avvalendosi di enti, fondazioni ed associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nel settore della memoria storica della prima guerra mondiale.
1. 2924. Marco Di Stefano.

  Al comma 195, sostituire la parola: 1,5 con 3.

  Conseguentemente: al comma 174, sostituire la parola: 56.000.000 con 51.500.000.
1. 193. Polverini.

  Al comma 195, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I materiali sono pubblicati e resi disponibili in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
1. 232. Coppola, Catalano, Fanucci.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il museo dell'ebraismo e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive modificazioni, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un ulteriore contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
1. 2164. Fiano.

  Dopo il comma 195, inserire il seguente:
  195-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È altresì autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
1. 2168. Fiano.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

  Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –5.000;
   2015: –5.000.
1. 90. Sanga, Misiani, Carnevali.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Ferme restando le attribuzioni già previste, il Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale», di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 2012, è integrato con la partecipazione dei presidenti delle Regioni coinvolte dal conflitto, cioè Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, nonché dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero con loro rappresentanti allo scopo delegati.
1. 1753. Busin.

  Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:
  195-bis. In occasione della celebrazione, presso il museo Antonio Canova di Possagno (Treviso), del bicentenario della realizzazione dell'opera scultorea «Le Tre Grazie» di Antonio Canova, è attribuito al predetto museo un contributo di 50.000 euro per l'anno 2014, al fine di svolgere le attività di promozione della figura dell'artista e di realizzare le attività culturali connesse al suddetto bicentenario.
  195-ter. All'onere derivante dal comma 195-bis, pari a 50.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 2991. Galan.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2014. Le risorse di cui al primo periodo, ripartite con le modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 7-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, sono destinate alle infrastrutture viarie e alla valorizzazione dei luoghi legati alla vita e alla memoria di Papa Giovanni XXIII, nonché alla realizzazione e al miglioramento delle strutture esistenti per l'accoglienza e l'accesso dei visitatori e dei pellegrini.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000.
1. 91. Sanga, Misiani, Carnevali.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000.
1. 93. Sanga, Misiani, Carnevali.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse di cui al primo periodo, ripartite con le modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 7-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, sono destinate alle infrastrutture viarie e alla valorizzazione dei luoghi legati alla vita e alla memoria di Papa Giovanni XXIII, nonché alla realizzazione e al miglioramento delle strutture esistenti per l'accoglienza e l'accesso dei visitatori e dei pellegrini.

  Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -5.000;
   2015: -5.000.
1. 92. Sanga, Misiani, Carnevali.

  Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:
  195-bis. Al fine di completare il processo di razionalizzazione e di riordino delle scuole pubbliche di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e di rafforzare la qualità e l'efficienza del sistema didattico, con decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione della disciplina concernente i doveri dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze al fine di assicurare lo svolgimento, da parte dei docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e dei docenti con incarichi temporanei, di attività di ricerca, di studio e di insegnamento in termini omogenei a quanto previsto per i docenti del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica titolari di analoghi incarichi.
  195-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono rideterminati il trattamento economico annuo onnicomprensivo e il trattamento giuridico dei docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al fine di renderli omogenei a quelli dei docenti a tempo pieno del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica. 1 docenti iscritti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, non possono essere iscritti nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se titolari di rapporti in regime di diritto pubblico. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione i docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento comunicano la presenza di eventuali condizioni di incompatibilità ai sensi del periodo precedente e, qualora intendano permanere nei medesimi ruoli, entro i successivi 30 giorni, trasmettono una documentazione idonea ad attestare l'avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro incompatibili. Nel caso venga omessa la comunicazione di cui al secondo periodo e risulti accertata l'esistenza di cause di incompatibilità ovvero nel caso non venga trasmessa la documentazione di cui al medesimo periodo, è disposta la cancellazione dai ruoli ad esaurimento di cui al primo periodo. Qualora venga meno l'iscrizione nei ruoli ad esaurimento in applicazione del presente comma, ai docenti possono essere attribuiti incarichi di docenza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  195-quater. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
   b) il comma 4-bis è soppresso.

  195-quiquies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 1983. Causi, Giampaolo Galli.

COMMA 196

  Al comma 196, le parole: normativa vigente, aggiungere le seguenti: comprese le norme tecniche di settore richiamate direttamente o indirettamente,.
1. 1488. Crippa, Mucci, Prodani, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Vallascas, Petraroli, Sorial, Caso.

  Al comma 196, dopo le parole: Presidente della Camera dei deputati aggiungere le seguenti: nonché con la Conferenza dei Presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
1. 3392. La I Commissione.

  Al comma 196, secondo periodo, dopo le parole: Camera dei deputati inserire le seguenti: e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
1. 109. Tabacci, D'Ottavio, Lavagno, Ferrari, Monchiero, Mazzoli, Prataviera, Mucci, Petrenga, Taricco.

  Al commi 196, dopo il quarto periodo inserire il sentente: La convenzione di cui al periodo precedente disciplina altresì il trasferimento allo Stato della banca dati dei testi normativi statali in multivigenza.
1. 110. Tabacci, D'Ottavio, Lavagno, Ferrari, Mazzoli, Monchiero, Prataviera, Petrenga, Taricco.

  Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
  196-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici,.
1. 2728. Ferranti, Leva, Verini, Bazoli, Ermini, Amoddio, Morani, Tartaglione, Magorno, Scalfarotto, Mattiello, Marzano, Giuliani, Biffoni, Picierno, Marroni, Campana, Greco, Tidei.

  Dopo il comma 196, inserire il seguente:
  196-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici.
1. 3277. La II Commissione.

COMMA 198

  Dopo il comma 198, inserire il seguente:
  198-bis. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normativa ex leges e sulle loro prospettive di sviluppo.
1. 108. Tabacci, D'Ottavio, Ferrari, Lavagno, Mazzoli, Monchiero, Prataviera, Mucci, Petrenga, Taricco.

COMMA 199

  Sopprimere il comma 199.
* 1. 1320. Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 199.
* 1. 2899. Zaccagnini, Labriola.

  Sopprimere il comma 199.
* 1. 691. Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

COMMA 200

  Sopprimere il comma 200.
*1. 3393. La I Commissione.

  Sopprimere il comma 200.
*1. 2776. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Librandi, Catania, Tinagli, Zanetti.

  Dopo il comma 200 inserire il seguente:
  200-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «per conto e nell'interesse dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non suscettibili di cessione,»;
   b) le parole: «che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto,» sono soppresse;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme derivanti dai suddetti crediti dovranno essere destinate a soddisfare le posizioni creditorie dei lavoratori già dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi Agrari in conformità al decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9 dicembre 2010».
1. 2627. Melilli.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200-bis. Al fine di contrastare l'evasione ai tributi locali attraverso l'omogeneizzazione delle banche dati su cui era calcolata la base imponibile IMU e TARES è autorizzato il trasferimento di 100 milioni di euro nel 2014 al sistema dei comuni, vincolati al raggiungimento di pari obiettivi in termini di lotta all'evasione.
  200-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».
1. 674. Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:
  200-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004, è autorizzata la spesa di euro 70.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 561. Caruso.

  Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:
  200-bis. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014, di 70.000 euro per l'anno 2015 e di 70.000 euro per l'anno 2016 alla Società di studi fiumani. Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 9 comma 20 della presente legge».
1. 519. Caruso.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200-bis. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n, 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.
  200-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 290 aggiungere il seguente periodo: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 2369. Pilozzi, Lavagno, Franco Bordo, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200-bis. A decorrere dall'anno 2014 è autorizzato la spesa di 2 milioni di euro annui per consentire al Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo la realizzazione di interventi per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000;
   2016: – 2.000.
1. 2820. Capodicasa.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 282, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, è incrementato, per l'anno 2014, di 5 milioni di euro.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000;
   2015: – 0;
   2016: – 0.
1. 2821. Capodicasa.

  Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:
  200-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, si applica anche nella fase di liquidazione, ai Piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, secondo l'interpretazione autentica datane dal Parlamento con l'articolo 44 della legge n. 144 del 1999, con cui si è disposto che «per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.
1. 794. Agostinelli, Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200-bis. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.
  200-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2014.
1. 675. Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200-bis. A far data dal 1o gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono all'acquisizione di autovetture di servizio esclusivamente attraverso la stipulazione di contratti di noleggio a lungo termine, comprensivi di qualsiasi onere, anche per responsabilità derivante da colpa non grave del conducente, connesso alla circolazione dei veicoli, ed incluso il costo del carburante necessario per le percorrenze chilometriche contrattualmente determinate.
  200-ter. I contratti di cui al periodo precedente sono stipulati nell'ambito delle convenzioni quadro negoziate dalla Consip Spa ovvero al di fuori di esse qualora risultanti più convenienti per l'amministrazione dal punto di vista economico a parità di servizio reso.
  200-quater. Ciascuna autovettura di servizio è assegnata, di norma, ad un solo conducente, che risponde sotto ogni aspetto della regolarità del servizio reso.
  200-quinquies. A far data dal 1o gennaio 2014 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono soppressi tutti gli uffici, le strutture o le articolazioni amministrative comunque denominate deputate alla gestione dei buoni-carburante o delle carte-carburante, con conseguente riassegnazione delle relative unità di personale ad altre funzioni istituzionali.
  200-sexies. Entro il 31 dicembre 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono alla dismissione di tutte le autovetture di servizio di proprietà, privilegiando il sistema telematico delle aste on-line, ed alla rescissione di tutti i contratti di noleggio a lungo termine in corso che non rispondono ai requisiti di cui al presente articolo.
1. 707. Carbone.

  Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:
  200-bis. All'articolo 6 comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 dopo le parole: «del personale di magistratura» aggiungere le seguenti: «e dell'ENIT». Resta fermo il limite previsto con riferimento ai costi intermedi dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 5.000;
   2015: – 5.000;
   2016: – 5.000.
1. 2064. Petitti, Montroni, Senaldi, Martella, Galperti, Bini, Mariano.

  Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:
  200-bis. Il fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 20.
1. 467. Caruso.

  Dopo il comma 200, inserire il seguente:
  200-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello, dell'indennità percepita dai membri del Parlamento».
*1. 1374. Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 200, inserire il seguente:
  200-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello, dell'indennità percepita dai membri del Parlamento».
*1. 1278. Sorial, Caso, Castelli.