Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444.

EMENDAMENTI SEGNALATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 23 per cento;
   b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.

  Conseguentemente all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo 515 con l'importo 575.515;
  all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione del rapporto costi/fabbisogni standard nei settori dell'istruzione, della difesa e della giustizia, con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine di realizzare un concorso alla riduzione della spesa pubblica pari a 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».
1. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate pari a 1.046 milioni di euro per l'anno 2017, 1.555 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 504 milioni per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 31. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimerlo.
1. 34. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b)  all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c)  all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 4. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:
  1-quater. Per le violazioni alla disciplina di cui al presente articolo che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.
  1-quinquies. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
  1-sexies. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.
*1. 32. Alberto Giorgetti.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:
  1-quater. Per le violazioni alla disciplina di cui al presente articolo che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.
  1-quinquies. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
  1-sexies. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.
*1. 20. Boccadutri, Bernardo.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:
  1-quater. Per le violazioni alla disciplina di cui al presente articolo che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.
  1-quinquies. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
  1-sexies. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.
*1. 12. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 6,5 per cento.
1. 46. Paglia, Marcon, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo, nei confronti di piccole e medie imprese e soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito si applicano nella misura dell'80 per cento dell'IVA applicata in fattura.».
1. 30. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

  1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo.
1. 60. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c),

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b)  all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 6. Ruocco, Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Fico, Pisano, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2017 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 2. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Menorello, Vargiu, Librandi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 21. Zanetti, Galati, Abrignani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, dal decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 35 milioni di euro per l'anno 2017 e di 70 milioni di euro per gli anni successivi.
1. 53. Pelillo, Bernardo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Zampa.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle minori entrate, stimate in 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal comma 1 dell'articolo 66 del presente decreto.
1. 50. Capezzone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e di cassa, pari a 35 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi. Con il medesimo decreto potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
1. 15. Vignali, Causin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c),

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate non inferiori a 40 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, anche attraverso variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
1. 29. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 11. Palese.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 35. Rizzetto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 38. Alberto Giorgetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 44. Crimì.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. «I compensi per prestazioni di servizi erogati ai sensi del comma 1 non sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 9. Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
1. 23. Zanetti, Galati, Abrignani.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo».
*1. 36. Marco Di Maio.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo».
*1. 58. Cenni.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi».
1. 47. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti ai quali si applica l'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Per i medesimi soggetti, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a euro 1 milione e cinquecentomila qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno il 70 per cento da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti individuati dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, tra coloro ai quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 17-ter.
1. 28. Ginato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall'attuazione aggiungere le seguenti: del comma 2-bis dell'articolo 1 e.
1. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come successivamente modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è esteso a tutta la pubblica amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle fatture ricevute dai propri fornitori.
1. 52. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'obbligo di ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è esteso a tutti i soggetti costituiti in forma di impresa in riferimento a tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 51. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole «dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o infrannuale».
1. 7. Villarosa, Sibilia, Alberti, Pesco, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono soggette a sanzioni se gli adempimenti relativi alla fatturazione, alla registrazione e ai versamenti sono regolarizzati entro il 27 dicembre 2017.
1. 65. Misiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2017 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».
1. 68. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
1. 33. Bernardo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole: «prevista dal presente decreto», sono inserite le seguenti: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.»;
   b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono sostituite con le parole: «di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».
**1. 27. Palese.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole: «prevista dal presente decreto», sono inserite le parole: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.»;
   b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».
**1. 72. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto o, alternativamente, effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 22. Marchi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto o, alternativamente, effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 37. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto o, alternativamente, effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 18. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto o, alternativamente, effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 3. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Oliaro, Galgano, Mucci, Menorello, Quintarelli, Catalano, Librandi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2005, n. 304, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 16. Causin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
*1. 1. Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
*1. 10. Vignali, Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del numero 1-ter della tabella A, parte II-bis, e del numero 127-novies della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14, del citato decreto n. 633 del 1972.
1. 25. Marroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari della eventuale stabile organizzazione presente sul territorio dello Stato.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
  3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
  4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto, sono ridotte alla metà.
  7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.
  8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al precedente comma 7 del presente articolo.
  10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
  11. Non possono avvalersi delle previsioni di cui al presente articolo le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al comma 1 del presente articolo.
  12. Resta ferma la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territori dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  13. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.
  15. Le maggiori entrate risultanti nel monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate al fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un ammontare non inferiore a euro 100 milioni di euro annui e per la restante parte al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 05. Boccia, Pelillo, Marchi, Alberto Giorgetti, Palese, Cinzia Maria Fontana, Melilla, Dell'Aringa, Pastorino, Rubinato, Cenni, Altieri, Latronico, Terrosi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. In considerazione della necessità ed opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettivo ristoro dei danni erariali per tutti i giudizi di revocazione in corso in cui vi sia stata condanna per il soggetto che ha promosso tale giudizio, tali soggetti possono chiedere alla competente sezione che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 30 per cento del danno quantificato in sentenza.
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei novanta giorni successivi la data di entrata in vigore del presente decreto, specifica richiesta di definizione dinanzi al giudice presso cui pende il giudizio. Con decreto emesso in camera di consiglio, nel termine perentorio di 30 giorni successivi al deposito della richiesta in caso di accoglimento, viene deliberata, ai fini della definizione del giudizio con le modalità di cui al comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, e viene stabilito il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla comunicazione del predetto decreto, per il versamento all'amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento. Il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria del giudice competente».
1. 015. Abrignani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina della voluntary disclousure).

  1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo decreto;
   b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi, 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) alla lettera g):
    1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera f)»;
    2) al punto 2), partizione 1.2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera»;
    3) al punto 3), partizione 1.2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera».

  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
1. 016. Marroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi).

  1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
  2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
  3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
1. 018. Ginefra.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ed è esercitato fino a: del diritto medesimo, con le seguenti: e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
*2. 13. Zanetti, Galati.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ed è esercitato fino a: del diritto medesimo, con le seguenti: e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
*2. 27. Misiani.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno con le seguenti: e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 31. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, De Mita.

  Al comma 1, sostituire le parole: al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo con le seguenti: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In alternativa il soggetto che non ha usufruito della detrazione può richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'imposta corrisposta entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto o procedere a detrazione oltre il termine della dichiarazione con l'applicazione delle regole del ravvedimento operoso.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
2. 2. Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 1, sostituire le parole: al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo con le seguenti: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. 1. Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta è già divenuta esigibile, ma non è ancora stato esercitato il diritto alla detrazione.
2. 33. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 24 aprile 2017.
2. 9. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Le erogazioni e le donazioni provenienti da persone fisiche in favore dei partiti politici riconosciuti ex articolo 42 della Costituzione effettuati nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio devono considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2-ter. A valere dal 1o gennaio 2008 la norma si interpreta nel senso che la detrazione compete a prescindere dal carattere della liberalità dell'erogazione e della donazione.
  2-quater. Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: dell'IVA.
2. 37. Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2018.
  2-ter. Ai maggiori oneri, pari a circa 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
*2. 26. Misiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2018.
  2-ter. Ai maggiori oneri, pari a circa 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
*2. 14. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2018.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 4. Misiani, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 19. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 12. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 3. Alberti, Villarosa, Sibilia, Pesco, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).

  1. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
  2. La disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione».
**2. 08. Palese.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).

  1. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
  2. La disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione».
**2. 018. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).

  1. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
  2. La disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione».
**2. 06. Parrini, Cenni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. 021. Pagano, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 020. Pagano, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 02. Latronico.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 05. Tancredi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 011. Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).

  1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 04. Parrini, Cenni.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 10. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
   b) al comma 2, lettera a), sopprimere il punto 1;
   c) al comma 2 sopprimere la lettera b);
   d) sopprimere il comma 4.
3. 45. Cristian Iannuzzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «5.000» con la cifra: «10.000»;
   b) al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «5.000» con la cifra: «10.000»;
   c) al comma 2, lettera b), sostituire la cifra: «5.000» con la cifra: «10.000».
3. 47. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, De Mita.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui»;
   b) al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui».
* 3. 5. Librandi, Oliaro, Catalano, Quintarelli, Galgano, Vargiu, Mucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui»;
   b) al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui».
* 3. 35. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I limiti della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e al rimborso da assistenza fiscale 730 di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate dal 1o luglio 2017.
3. 43. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualsiasi utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di crediti acquisiti ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile è consentito esclusivamente in presenza dell'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sia sulla dichiarazione del cessionario che su quella del cedente.
3. 2. Menorello, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Vargiu, Librandi.

  Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al numero 6 le parole: «sono tenuti ad utilizzare esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono anche utilizzare, in caso di crediti fino a 1000 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
3. 3. Vargiu, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Menorello, Librandi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al numero 7:
    1. il primo periodo è sostituito dal seguente: «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.».
    2. al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «o l'istanza».
    3. dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».
   sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.»;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono, altresì, indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».
* 3. 21. Mongiello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al numero 7:
    1. il primo periodo è sostituito dal seguente: «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.».
    2. al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «o l'istanza».
    3. dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».
   sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.»;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono, altresì, indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».
* 3. 51. Ginefra.

  Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 14.000.

  Conseguentemente:
   all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 23 per cento;
    b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.
   all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: 515 con: 271.515.
   all'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
    b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, le occorrenti variazioni di bilancio in riduzione a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro.
  3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione del rapporto costi/fabbisogni standard nei settori dell'istruzione, della difesa e della giustizia, con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine di realizzare un concorso alla riduzione della spesa pubblica pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 335 milioni di euro a decorre dal 2020.
3. 20. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «relativamente alle dichiarazioni» sono inserite le seguenti: «o comunicazioni trimestrali».
3. 7. D'Incà.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 13. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 31. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 27. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «a quello di presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, comunicazioni trimestrali, liquidazioni periodiche IVA».
3. 6. D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 9. Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «per importi superiori a 2.500 euro annui,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 90 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 8. Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , specificando che dai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU sono esclusi i «bonus» e crediti riconosciuti dallo Stato.
3. 34. Carfagna, Alberto Giorgetti.

  Al comma 3, dopo le parole: dei redditi aggiungere le seguenti: e dopo le parole: «servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate» sono aggiunte le seguenti: «e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa».
3. 40. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) per il versamento dell'acconto IVA dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno, previsto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, i contribuenti possono compensare gli importi a debito con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati».

  3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal comma 3-bis.
  3-quater. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.
3. 4.  Mucci, Quintarelli, Galgano, Oliaro, Catalano, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite con le seguenti: «mediante i pagamenti rateali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
3. 48. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «e gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.».
3. 1. Palladino, Librandi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».
*3. 14. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».
*3. 28. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».
*3. 29. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
**3. 12. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
**3. 26. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
**3. 30.  Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225».

  4-ter. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)» è aggiunta la seguente: «f».
3. 22.  Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall'attuazione inserire le seguenti: del comma 4-bis dell'articolo 3 e.
3. 15.  Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, riguardanti la valorizzazione di beni immobili di interesse culturale o artistico di proprietà o in possesso di privati, già concessi ma non ancora erogati ai beneficiari, possono essere utilizzati in compensazione da parte degli aventi diritto, ai fini del pagamento dei debiti di imposta di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, afferenti il periodo impositivo in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed i quattro successivi.
3. 46.  Bernardo, Pelillo.

ART. 4.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 81,3 milioni per l'anno 2017 e 139,3 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
4. 135. Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online.
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 percento in caso di opzione.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico-ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

  4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione on line, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, entro il medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
  5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
  5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
  7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
  8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
  9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione on line, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
   c) devono stipulare una polizia assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  10. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico-alberghiere.
  11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9,10 e 11 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa; in caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti, non iscritti nel registro delle imprese, che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (onorabilità), dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed dagli articoli 11, 92 e 131 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

  15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 agosto 1931, n. 773;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.
4. 73. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

Art. 53.

  1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a due, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi, dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
  2. Gli alloggi di cui al periodo precedente sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione di tale imposta da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
  3. Sono alloggi locati ad uso turistico anche le unità immobiliari in numero superiore a due proposti al pubblico da agenzie immobiliari e intermediari mediante mandato a titolo oneroso.
  4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
  5. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
  6. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di pubblica sicurezza in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
  7. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni on line tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto accordi con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o da chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni. Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al comma precedente venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche verrà applicata la disciplina di cui al comma 2.
  3-ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per il loro tramite, A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
  3-quater. Nel caso in cui non sia esercitata, da parte di chi ne abbia diritto, l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
  L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della Unione europea di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.

   c) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
4. 104. Alberto Giorgetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti terzi, anche attraverso la gestione di portali on line. Le locazioni, di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile, inferiori a 30 giorni, possono prevedere la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.;
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito, in via sperimentale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2017, finalizzato alla riduzione dell'aliquota di cui al comma 2 per le seguenti categorie di titolari di diritti reali di godimento degli immobili di cui al comma 1:
   a) soggetti il cui reddito complessivo derivante dalle locazioni turistiche non sia superiore a 10.000 euro annui;
   b) soggetti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età al termine del periodo d'imposta;
   c) soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento su alloggi ubicati nei comuni classificati come Borghi Storici, nei comuni ubicati lungo il tragitto dei Cammini Storici o in edifici classificati come Dimore o Ville Storiche.

  2-ter. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beneficiari di cui al comma 2-bis, lettere a) e b) nonché i comuni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2-bis in cui concedere il beneficio dell'aliquota ridotta, determinata con il medesimo decreto, in relazione alla dotazione del Fondo e le modalità di recupero delle somme, nonché le sanzioni e gli interessi da applicare nel caso di fruizione del beneficio qualora non se ne abbia titolo.
  2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:
  I soggetti che operano mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite,»;
   d) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere coperti da contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
  4-ter. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 gennaio 2005, Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
  4-quater. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere dotati di una cassetta di pronto soccorso ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.
  4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi da 4-bis a 4-quater, per i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
   e) sostituire il comma 5 con il seguente:
  Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 4, qualora incassino i canoni, i corrispettivi, o una quota di questi, relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero ai contratti di locazioni turistiche ai sensi delle rispettive leggi regionali in materia di attività ricettiva extra-alberghiera, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi complessivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.;
   f) sostituire il comma 6 con il seguente:
  L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che operano nel settore immobiliare, ivi inclusi i soggetti che sono proprietari di portali di intermediazione immobiliare o utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on line, al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso intermediazione dei medesimi nonché di assicurare il contrasto all'evasione fiscale ai sensi del comma 5.
4. 61. Fregolent.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: di immobili ad uso abitativo inserire le seguenti: o di porzioni di essi, con le relative pertinenze,;
   2) al comma 2, sostituire le parole: aliquota del 21 per cento in caso di opzione con le seguenti: aliquota del 10 per cento in caso di opzione. L'opzione per il regime fiscale di cui al presente comma è esercitabile a condizione che:
   a) il versamento delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva, anche cumulativamente, venga eseguito entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;
   b) i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati in favore del locatore siano eseguiti tramite versamento su conti correnti bancari o postali a esso intestati ovvero con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli;
   3) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
  Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali on line e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle ritenute e dei versamenti operati.
   4) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal perìodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
4. 29. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 80. Milanato.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 129. Carrescia, Preziosi, Marchetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 138. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 158. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Al comma 1, dopo le parole: pulizia dei locali aggiungere le seguenti: purché non prestati in presenza del conduttore,.
4. 56. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: da persone fisiche, ai di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,.
4. 54. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,;
   b) dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: o di sublocazione.
4. 53. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: o di sublocazione.
4. 55. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 44. Causin.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 79. Milanato.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 139. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 159. Abrignani, Galati, Zanetti.

  All'articolo 4, sostituire, ovunque ricorrano le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
4. 4. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 45. Causin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 67. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 147. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 113. Crimì.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 161. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 78. Milanato.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche, che locano o concedono in comodato a terzi i loro immobili, che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio.
4. 57. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione con le seguenti: con l'aliquota del 15 per cento in caso di opzione per il primo anno di applicazione e del 10 per cento per gli anni successivi, nei limiti della base imponibile relativa al primo anno di applicazione. Alla base imponibile eccedente il limite di cui al precedente periodo si applica l'aliquota del 15 per cento.;
   b) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente: Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali telematici e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione, mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati.;
   c) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento, del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
4. 30. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sopprimere le parole: , con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: In caso di opzione, la relativa aliquota è del 10 per cento fino a 10.000 euro e del 21 per cento per la parte di reddito annuale da locazioni brevi che supera tale soglia;
   b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 21 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   c) al comma 6, dopo le parole: dell'intermediario aggiungere le seguenti: , nonché all'integrazione di tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata;
   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4. 23. Catalano, Galgano, Librandi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle locazioni turistiche brevi, intese quali locazioni a titolo oneroso, per finalità esclusivamente turistiche, per periodi non superiori a trenta giorni, poste in essere al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa dal proprietario o da altro soggetto avente titolo legittimo di disponibilità di unità immobiliari ad uso abitativo, anche tramite agenzie immobiliari o turistiche o altri intermediari e anche attraverso sistemi di prenotazione on line e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Si considera esercitata in forma imprenditoriale l'attività di locazione turistica, come definita nel periodo precedente, qualora sia effettuata dal medesimo soggetto, anche tramite intermediari, per più di due unità immobiliari o per una durata complessiva superiore a centoventi giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.»;
   b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  «7-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «capoluogo» e: «d'arte» sono soppresse;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»».

  7-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo adotta il regolamento sulla disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal presente articolo, al fine di introdurre criteri di quantificazione dell'imposta omogenei su tutto il territorio nazionale, nonché assicurarne la riscossione da parte di tutte le strutture ricettive. Il regolamento di cui al precedente periodo stabilisce altresì disposizioni dirette ad assicurare l'applicazione dell'imposta di soggiorno anche per le locazioni di cui al presente articolo.
  7-quater. All'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con regolamento da adottare, entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a dettare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale delle locazioni di cui al presente articolo, anche in riferimento al relativo regime fiscale, autorizzatorio e di pubblica sicurezza. Sullo schema di regolamento di cui al presente comma sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata e i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si provvede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.».
4. 22. Fregolent.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
*4. 48. Causin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
*4. 87. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
*4. 166. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
*4. 150. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione on line, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  3-ter. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  3-quater. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
  3-quinquies. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  3-sexies. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 7. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione on line, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  3-ter. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  3-quater. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
  3-quinquies. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  3-sexies. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 93. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione on line, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  3-ter. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  3-quater. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
  3-quinquies. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  3-sexies. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 172. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
*4. 20. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
*4. 21. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
*4. 42. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
*4. 108. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
*4. 25. Giulietti, Lattuca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 33. Arlotti, Benamati, Camani, Taranto, Vico, Paola Bragantini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 38. Bernardo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 49. Causin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 72. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 88. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 109. Crimì.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 144. Ribaudo, Pelillo, Fragomeli, Barbanti, Currò, Lodolini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 163. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 151. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
*4. 50. Causin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
*4. 68. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
*4. 90. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
*4. 153. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
*4. 170. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: per via telematica all'Agenzia delle entrate;
   b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le transazioni di denaro operate mediante i soggetti di cui al comma 4 avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico;
   c) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'integrazione di tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata e le modalità di richiesta di rimborso per i soggetti rientranti nella no tax area. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le procedure per via telematica al fine di attuare le disposizioni previste dal comma 5 e per garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici;
   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del presente articolo i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare attraverso la gestione di portali on line prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4. 118. Tentori, Camani, Donati.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 46. Causin.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 69. Zanetti, Galati.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 81. Milanato.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 176. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Al comma 4, dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati.
4. 58. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 81,3 milioni per l'anno 2017 e 139,3 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
4. 134. Latronico.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali on line, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'ammontare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. 59. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 5, sostituire le parole da: anche attraverso fino a: portali on line con le seguenti: ovvero portali online di prenotazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 5, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
   al medesimo comma 5, sostituire le parole da: con le modalità fino a: titolo di acconto con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo firmato dai portali online con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configurerà alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
*4. 103. Alberto Giorgetti.

  Al comma 5, sostituire le parole da: anche attraverso fino a: portali on line con le seguenti: ovvero portali on line di prenotazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 5, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
   al medesimo comma 5, sostituire le parole da: con le modalità fino a: titolo di acconto con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo firmato dai portali on line con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configurerà alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
*4. 132. Capezzone.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: online, aggiungere le seguenti: ovunque domiciliati.
4. 121. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Al comma 5, sostituire le parole: 21 per cento con le seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 30,96 milioni di euro per l'anno 2017 e 53,07 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4. 24. Mucci, Librandi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo, per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione. In assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato.
4. 60. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 70. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 82. Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 156. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente articolo ha efficacia per i soggetti di cui al comma 4 a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
**4. 106. Alberto Giorgetti.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente articolo ha efficacia per i soggetti di cui al comma 4 a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
**4. 137. Capezzone.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
*4. 5. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
*4. 47. Causin.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
*4. 71. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
*4. 84. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
*4. 140. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
*4. 149. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
*4. 169. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 6. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 85. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 164. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi fornitura di biancheria e pulizia dei locali.
4. 3. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni non sono soggetti all'obbligo di registrazione se vengono conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione on line che applichino le ritenute e effettuino la trasmissione dei dati ai sensi del presente articolo.
4. 168. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 150 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento».
4. 2. Mongiello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunta le seguenti: «con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2017».
4. 1. Mongiello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale della locazione di immobili per uso commerciale).

  1. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili destinati ad uso commerciale stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento;
   b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.
4. 021. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis. – 1. I soggetti che intendano vendere servizi on line, sia mediante operazioni di commercio elettronico, sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad essere titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana e qualsiasi transazione, in cui il soggetto passivo, sia un cittadino di nazionalità italiana, deve essere assoggettata a tale regime fiscale».
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
4. 02. Civati, Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in materia di tassa sui servizi indivisibili).

  1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
4. 05. Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incremento dell'aliquota IRES).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, 22 dicembre 1986, nel primo anno di applicazione.
  3. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1 afferiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.
4. 06. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina, Brignone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili).

  1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.
4. 07. Paglia, Marcon.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
    c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
    d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. 08. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  All'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 3, capoverso comma 1-quinquies, della legge 12 dicembre 2016, n. 232, è soppresso il seguente periodo: «Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».
4. 023. Mucci, Galgano, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  « 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
4. 010. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo).

  1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 013. Laffranco, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
  2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 2, del presente decreto-legge.
4. 024. Oliaro, Mucci, Librandi.

ART. 5

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. L'articolo 62-quater comma 1-bis del decreto legislativo 504 del 1995 introdotto dal decreto legislativo 188 del 2014, articolo 1, comma 1, lettera f) è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5. 4. Prodani.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
* 5. 1. Busin.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
* 5. 3. Tancredi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
* 5. 5. Prodani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante di disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.
5. 10. Marcon, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante revisione del sistema fiscale del settore, da adottarsi mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 7. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: «è consentita» fino a: «altresì» con le seguenti: «contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva».
  2-ter. All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 11 sopprimere la parola: «transfrontaliera»;
   b) al comma 12 sopprimere le parole da: «in difetto» sino a: «dall'Agenzia stessa».
* 5. 8. Melilla.
(Ritirato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: «è consentita» fino a: «altresì» con le seguenti: «contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva».
  2-ter. All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 11 sopprimere la parola: «transfrontaliera»;
   b) al comma 12 sopprimere le parole da: «in difetto» sino a: «dall'Agenzia stessa».
* 5. 9. Pagani, Mognato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225).

  1. L'articolo 5-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 è sostituito dal seguente:
  Art. 5-bis. – (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente). – 1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa sui prodotti di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modifiche e integrazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, verificate le seguenti condizioni:
   a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1o aprile 2010;
   b) il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, sia stato definito senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

  2. Il soggetto passivo d'imposta ha facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
  3. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 2 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 2; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.
  4. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
5. 04. Ginato, Marchi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzato o abilitativo).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50, sono aggiunti i seguenti:
  50-bis. Con le medesime modalità stabilite in attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti:
   a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
   b) pubblicità, diretta od indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) e di cui al comma 50;
   c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima;

  50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. 07. Sanga, Rubinato, Ginato.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.
*6. 9. Palese.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.
*6. 21. Laffranco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 27 per cento.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 8. Palese.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 20. Laffranco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 30. Pelillo, Bernardo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Sanga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 18,3 per cento. A decorrere dalla stessa data la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,8 per cento;
   al comma 2, sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: dieci per cento;
   al comma 3, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017;
   al comma 4, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017.
6. 11. Tancredi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*6. 1. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*6. 18. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 5, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 5.
6. 3. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4-ter. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.
  4-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  4-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
  4-sexies. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.
  4-septies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
  4-opties. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata.
6. 27. Marcon, Paglia, Pastorino, Brignone, Costantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 922, le parole: «è precluso il rilascio di nulla osta per» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista la riduzione degli»;
   b) al comma 923, primo periodo, le parole: «20 mila» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila» e al secondo periodo le parole: «euro 50 mila ad euro 100 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.»;
   c) i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: «938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.»; conseguentemente al comma 940 le parole: «di cui ai commi 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 940»;
   d) al comma 939, primo periodo, la parola: «generaliste» è soppressa; la parola: «22.00» è sostituita dalla seguente: «24.00» e l'ultimo periodo è soppresso;
   e) al comma 942, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «stipula convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro»;
   f) al comma 943, primo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2018» e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: «Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria.».
6. 28. Paglia, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Brignone, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
6. 7. Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 27 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
6. 16. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 500 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
6. 17. Rampelli, Rizzetto, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, infine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
6. 23. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015 n. 208:
   a) ciascun concessionario acquisisce i nulla osta, di durata pari a quella residua della concessione, per gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, in numero massimo pari al 65 per cento di quelli detenuti al 31 dicembre 2016 versando euro 700,00 per ciascun nulla osta in tre rate annuali di pari importo, entro il 31 dicembre 2017, il 31 dicembre del 2018 ed il 31 dicembre del 2019;
   b) la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata da ciascun concessionario riducendo il numero di apparecchi, rispetto a quelli detenuti al 31 dicembre 2016, del 15 per cento entro il 31 dicembre 2017 e del 35 per cento entro il 30 giugno 2018.

  A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono essere installati in punti vendita diversi da bar e rivendite di generi di monopolio la cui attività principale sia diversa da quella dei gioco.
  Qualora il concessionario non effettui la riduzione nei tempi e secondo le modalità indicate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato avvia il processo di decadenza dalla concessione entro 30 giorni.
6. 25. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus).

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di unità di micro-cogenerazione sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Le unità di micro-cogenerazione sono definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 03. Marchi.

ART. 7

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
7. 7. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Sopprimerlo.
7. 4. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
7. 3. Pisano, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Rideterminazione delle aliquote ACE).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Dal nono periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,75 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento, al 1,95 per cento e al 2,20 per cento».
7. 6. Boccadutri, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli istituti bancari che hanno registrato, negli ultimi cinque esercizi, crediti fuori bilancio (Dta) non ancora riassorbiti dai piani periodici di recuperabilità.
7. 2. Guidesi.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 76 è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare di fabbricati di proprietà del debitore e delle relative accessioni e pertinenze ai ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
    1) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dell'atto di pignoramento;
    2) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del comune di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano, ceduto a terzi diritti sui predetti immobili;
    3) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore a 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dal presente comma è determinato a norma dell'articolo 79 della presente legge.

  2. L'agente della riscossione, anche qualora non ricorrano i presupposti di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1 non può procedere all'espropriazione immobiliare dei fabbricati di cui al n. 1, del medesimo comma al ricorrere di una tra le seguenti ipotesi:
   a) che l'importo del proprio credito sia inferiore al 20 per cento del valore dei fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 79 della presente legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;
   b) che l'importo del credito per il quale si procede, al netto di interessi e sanzioni sia inferiore a 30.000,00. Tale limite può essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dell'economia.

  3. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
  4. I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di arti, imprese e professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento non sono in ogni caso pignorabili. I medesimi beni non possono inoltre essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86 della presente legge.».

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente.
*8. 2. Marchi, Giulietti.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 76 è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare di fabbricati di proprietà del debitore e delle relative accessioni e pertinenze ai ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
    1) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dell'atto di pignoramento;
    2) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del comune di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano, ceduto a terzi diritti sui predetti immobili;
    3) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore a 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dal presente comma è determinato a norma dell'articolo 79 della presente legge.

  2. L'agente della riscossione, anche qualora non ricorrano i presupposti di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1 non può procedere all'espropriazione immobiliare dei fabbricati di cui al n. 1, del medesimo comma al ricorrere di una tra le seguenti ipotesi:
   a) che l'importo del proprio credito sia inferiore al 20 per cento del valore dei fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 79 della presente legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;
   b) che l'importo del credito per il quale si procede, al netto di interessi e sanzioni sia inferiore a 30.000,00. Tale limite può essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dell'economia.

  3. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
  4. I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di arti, imprese e professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento non sono in ogni caso pignorabili. I medesimi beni non possono inoltre essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86 della presente legge.

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente.
*8. 17. Mongiello, Valiante.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
  a-ter) L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
   b) al comma 1, le parole: «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
**8. 3. Marchi, Giulietti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
  a-ter) L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
   b) al comma 1, le parole: «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
**8. 15. Mongiello, Valiante.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il concessionario può procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari ad almeno duecentocinquantamila euro, con obbligo di espropriazione circoscritta ai soli beni pari al valore del debito e di immediata cancellazione della ipoteca iscritta sugli eventuali altri beni del debitore una volta soddisfatta la pretesa erariale.».
8. 10. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, dopo le parole: dei beni aggiungere la seguente: pignorabili.
8. 7. Ruocco, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «se l'importo complessivo del credito per cui procede» sono inserite le seguenti: «, determinato tenuto conto delle sole somme affidate per la riscossione a titolo di sorta capitale,» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del limite di valore del credito, per i carichi di ruolo relativi a sole sanzioni o interessi si tiene conto del relativo importo al netto degli oneri di riscossione».

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione» inserire le seguenti: «del comma 1-bis dell'articolo 8 e».
8. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Se la mancanza in atto del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero la mancanza dell'allegazione dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga le menzioni omesse. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.».
8. 13. Braga, Paola Bragantini.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la lettera a) è soppressa.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno pari a 6.957 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dagli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del presente decreto.

   dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia, di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta, i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,1 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9-ter.
(Incremento dell'aliquota IRES).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

Art. 9-quater.
(Web-tax).

  1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie online dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.».
9. 1. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto dell'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica e modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera sussistente, salvo prova contraria, una stabile organizzazione in Italia, qualora si realizzi una presenza continuativa di attività on line riconducibili all'impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro.
  2. Nei casi in cui siano superate le soglie di cui al presente comma, spetta agli intermediari finanziari che hanno disposto i pagamenti effettuare relativa segnalazione all'amministrazione finanziaria, con modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Ai fini del presente articolo, si applica la disciplina relativa agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  4. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) i redditi derivanti da transazioni on line relativi a pagamenti effettuati da soggetti residenti, all'atto dell'acquisto di prodotti o di servizi digitali presso un e-commerce provider estero, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software successivamente distribuite sul mercato italiano».

  5. Il comma 4 dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera g-bis) e comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. I redditi derivanti dalle attività on line di cui al citato all'articolo 23, comma 1, lettera g-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettati a ritenuta da parte degli intermediari finanziari residenti, nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. Il prelievo alla fonte è effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente».
  6. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 25-bis. 1. – (Ritenuta su transazioni on line delle persone giuridiche). 1. Nel caso indicato al comma 4 dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti incaricati di eseguire pagamenti verso soggetti non residenti, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, per l'acquisto di beni e di servizi acquisiti on line, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo d'imposta del 24 per cento sull'importo da corrispondere.
  7. La ritenuta di cui al comma 6 è effettuata dagli intermediari finanziari residenti nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.
  8. La ritenuta di cui al comma 6, nei casi in cui si realizzano i presupposti di cui ai commi 6 e 7, è effettuata nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei redditi e flussi finanziari ivi previsti e deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente.
  9. La ritenuta non si applica nei confronti di soggetti non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con le quali i soggetti non residenti, aventi stabile organizzazione in Italia, comunicano agli intermediari finanziari lo status di stabile organizzazione al fine di non essere sottoposti all'applicazione della ritenuta di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo.
  11. Al fine di eliminare i fenomeni della doppia imposizione internazionale dei redditi conseguiti dai soggetti individuati dalle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le norme convenzionali in materia di credito d'imposta.
9. 01. Zanetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizione in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi).

  1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
  2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il paga- mento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
  3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto, della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. 02. Chaouki.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Indici sintetici di affidabilità fiscale).

  1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente e il rafforzamento della collaborazione tra questo e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale di cui all'articolo 6.
  2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.
  3. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
  4. Gli indici sono soggetti a revisione, al massimo, ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.
  6. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l'istituto Nazionale del Lavoro e la Guardia di finanza, nonché da altre fonti.
  7. Le modalità e i termini per l'acquisizione di dati ed elementi dai contribuenti e per la comunicazione di dati ed elementi ai contribuenti sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  8. L'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.
  9. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
   a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
   b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione o revisione.

  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita ma commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.
  12. La commissione di cui al comma precedente, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce.
  13. La commissione di cui al comma 11 del presente articolo esprime altresì il proprio parere sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.
  14. I componenti della commissione di cui al comma 11 partecipano alle sue attività a titolo gratuita. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute.
  15. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al successivo comma 19.
  16. Gli ulteriori componenti positivi indicati ai sensi del comma 15 del presente articolo rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  17. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 15 del presente articolo si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzati, e il volume d'affari dichiarato.
  18. La dichiarazione degli importi di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che:
   a) il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte;
   b) gli ulteriori componenti positivi siano annotati entro il termine di cui alla lettera a), secondo modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  19. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, sono riconosciuti i seguenti benefici;
   a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui;
   b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
   c) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   d) l'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   e) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  20. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 1; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.
  21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
  22. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché dette informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente detta Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  23. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore» sono aggiunte le parole: «degli Indici sintetici di affidabilità fiscale,».
  24. La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvederà, altresì a porre in essere ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto alla sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, ad aggiornare la mappatura del rischio di evasione e ad individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui al precedente periodo ed assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo, la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, dovranno essere adottate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma, ovvero disposte da altre norme.
  25. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al precedente comma possono essere I cedute, in tutto o in parte, ad amministrazioni centrali, in conformità ai princìpi disposti dal decreto i legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  26. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, di cui al comma 7, o di comunicazione inesatta o incompleta del medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  27. Nei casi di cui al comma 26 del presente articolo, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in propria possesso, invitando lo stesso a correggere, spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine indicato dall'Agenzia. Qualora ometta di provvedervi il contribuente decade dai benefici di cui al comma 19; si applicano in tal caso i termini ordinari per l'accertamento.
  28. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con riferimento al periodo d'imposta in cui si applicano gli indici e a quelli successivi per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
  29. L'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017, ferma restando ai fini dell'accertamento, la validità degli studi di settore non revisionati.
  30. L'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è abrogato.
  31. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  32. Fino alla costituzione della commissione di cui al comma 11 del presente articolo, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al comma 11 del presente articolo a decorrere dalla data della sua costituzione.
  33. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 010. Pelillo, Bernardo, Causi, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Sanga.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di indici di affidabilità fiscale).

  1. I contribuenti, cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale, dichiarano, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al comma 1.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica, nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  4. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 il provvedimento di cui al comma 2 è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.
9. 08. Ginefra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 023. Nicoletti, Paris, Giacobbe, De Mita.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 011. Catanoso.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 026. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 027. Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. In funzione sperimentale e di anticipazione di una successiva riforma organica dell'imposizione fiscale sulle persone fisiche, le imprese, le società e gli altri enti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2018, e per i cinque periodi di imposta successivi, la imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche è assoggettata al seguente regime:
   a) applicazione del regime di imposizione fiscale di cui al presente articolo ai redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa, arti o professioni per i soggetti che facciano espressa opzione per tale forma di tassazione entro il 30 giugno 2017; in mancanza di opzione, si intende confermata l'applicazione del regime fiscale vigente alla data predetta;
   b) per la parte eccedente il reddito escluso da imposizione fiscale in quanto superiore alla no tax area, e fino all'importo di 200.000 euro annui di reddito di cui alla lettera a), applicazione di un'unica aliquota pari al 15 per cento;
   c) per la parte di reddito di cui alla lettera a) superiore a 200.000 euro annui, applicazione di un'aliquota di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 20 per cento.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, sono adottate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché sono rideterminati gli importi delle detrazioni e deduzioni spettanti per le tipologie di reddito di cui al comma 1, lettera a) in maniera da assicurare i seguenti obiettivi:
   a) semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie esistenti, eliminando duplicazioni e concentrando gli interventi esclusivamente su misure effettivamente rispondenti ad esigenze di equità e riequilibrio del carico fiscale complessivo;
   b) armonizzazione e parificazione, anche progressiva nel tempo, dell'ammontare delle detrazioni e deduzioni riconosciute a prescindere dalle diverse tipologie di reddito in esame ai sensi del comma 1;
   c) introduzione, anche progressiva nel tempo, di modalità di riconoscimento sostanziale del maggior carico fiscale gravante sui nuclei familiari in funzione dei componenti degli stessi, tenuto conto dei componenti in età minore o avanzata, dei soggetti affetti da gravi infermità o non in grado di svolgere attività di produzione di redditi;
   d) applicazione del nuovo regime sui redditi riferiti al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2018.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione di cui al comma 2 del presente articolo.
9. 021. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriore proroga di termini in materia di definizione agevolata).

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, le parole: «21 aprile 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2017».
  2. Ai debitori che abbiano aderito alla definizione agevolata dopo il 21 aprile 2017, l'agente della riscossione comunica, entro il 31 dicembre 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;
   b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.
9. 022. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riapertura di termini in materia di definizione agevolata).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, si applicano anche a quei debitori che non abbiano manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata entro il 21 aprile 2017 ma che lo facciano entro il 31 ottobre 2017, rendendo apposita dichiarazione.
  2. Entro il 31 dicembre 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;
   b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.
9. 024. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tassazione agevolata dei redditi da pensione).

  1. All'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «7. Indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti a quello in cui avviene il trasferimento di residenza fiscale in Italia, assoggettano i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), se erogati da soggetto estero, a tassazione separata con aliquota del 10 per cento, nel periodo di imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e fino al quattordicesimo periodo di imposta successivo compreso».
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
9. 025. Zanetti, Sottanelli.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: ventimila euro sono sostituite dalle seguenti: cinquantamila euro;
   b) dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. Il provvedimento di rigetto del reclamo non deve essere impugnato dal ricorrente né produce effetto convalidante sul provvedimento oggetto del ricorso.
10. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinquantamila euro con le seguenti: settantacinquemila euro.
10. 2. Librandi, Oliaro, Catalano, Quintarelli, Galgano, Vargiu.

  Al comma 2, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2018 con le seguenti: dal 1o dicembre 2017.
10. 3. Librandi, Oliaro, Galgano, Quintarelli, Vargiu, Menorello, Catalano, Mucci.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Dalla mediazione restano esclusi i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della Decisione 2014/335/EU, EURATOM del Consiglio del 26 maggio 2014.
10. 4. Sanga, Rubinato, Ginato.

ART. 11.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; e all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari al 7,5 per cento.
11. 36. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Sopprimerlo.
11. 38. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).

  1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l'agenzia delle entrate o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
   a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;
   b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
    1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;
    2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
    3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della Corte di cassazione;
    4) per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;
    5) per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.

  2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.
  3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l'atto introduttivo inammissibile.
  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
  6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.
  7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera b), n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
  8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull'importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.
  9. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
  10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'organo competente.
  12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l'opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata definizione, il contribuente deve osservare l'articolo 43 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.
  13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
  14. L'eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell'intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.
  15. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.
  16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.
  17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
*11. 20. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).

  1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l'agenzia delle entrate o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
   a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;
   b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
    1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;
    2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
    3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della Corte di cassazione;
    4) per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;
    5) per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.

  2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.
  3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l'atto introduttivo inammissibile.
  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
  6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.
  7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera b), n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
  8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull'importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.
  9. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
  10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'organo competente.
  12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l'opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata definizione, il contribuente deve osservare l'articolo 43 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.
  13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugna zione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
  14. L'eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell'intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.
  15. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.
  16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.
  17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
*11. 40. Palmizio.

  Al comma 1, sostituire le parole: è parte l'agenzia delle entrate con le seguenti: sono parti le agenzie fiscali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Nei casi di soccombenza dell'agenzia la definizione di cui al precedente comma è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:
   a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
   b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.
   c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

  1-ter. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 con le seguenti: il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

  Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, alle parole: La definizione non da comunque luogo premettere le seguenti: Fuori dai casi di soccombenza dall'amministrazione finanziaria dello Stato,.
11. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, dopo le parole: a seguito di rinvio, inserire le seguenti: nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31 dicembre 2016, il relativo pagamento.
*11. 26. Zanetti, Galati.

  Al comma 1, dopo le parole: a seguito di rinvio, inserire le seguenti: nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31 dicembre 2016, il relativo pagamento.
*11. 28. Galati, Zanetti.

  Al comma 1 sostituire le parole da: col pagamento fino alla fine del comma con le seguenti: col pagamento del tributo senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi impugnati, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il pagamento per l'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1o agosto 2017 con termine ultimo il 1o giugno 2018.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riguardo a tali ultime somme è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019.
11. 1. De Girolamo, Palese.

  Al comma 1 sostituire le parole: col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado con le seguenti: col pagamento del 90 per cento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione, del 70 per cento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna sull'ammissibilità dell'atto introduttivo della pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sul giudizio, del 60 per cento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riguardo a tali ultime somme è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019.
11. 2. Castricone.

  Al comma 1, sostituire dalle parole: di tutti gli importi di cui all'atto impugnato fino alla fine del periodo con le seguenti: delle seguenti somme:
   a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 500 euro;
   b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
    1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
    2) il 70 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
    3) il 50 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
11. 7. Palladino, Librandi.

  Al comma 1, dopo le parole: calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto inserire le seguenti: o del minor importo risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
11. 16. Palese.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Nei casi di soccombenza dell'agenzia dell'entrate la definizione di cui al comma 1 è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:
   a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
   b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.

  1-ter. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
11. 10. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
11. 14. Ruocco, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
*11. 21. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
*11. 25. Palese.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
*11. 32. Melilli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quaranta per cento degli importi in contestazione aggiungere le seguenti: o dei minori importi risultanti dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. 17. Palese.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono altresì definibili le controversie relative alle impugnazioni di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in cui è parte l'Agenzia delle entrate o il concessionario della riscossione.
11. 24. Galati, Zanetti.

  Al comma 3 sostituire le parole: con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31 dicembre 2016 con le seguenti: il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto-legge.
11. 13. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a cinque del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 20 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore venti per cento delle somme dovute, è fissata al 16 dicembre; b) per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno, la scadenza della quarta rata, pari ad un ulteriore venti per cento, è fissata al 30 settembre 2018 e la scadenza dell'ultima rata, pari al residuo venti per cento, è fissata al 16 dicembre 2018.
  5-bis. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. 19. Palese.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a cinque del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 20 per cento del totale delle somme dovute scade il 31 ottobre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
   a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 28 febbraio 2018;
   b) la scadenza della terza rata, pari al 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018;
   c) la scadenza della quarta rata, pari al 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 31 ottobre 2018;
   d) la scadenza della quinta rata, pari al 20 per cento, è fissata al 28 febbraio 2019.

  5-bis. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. 41. Minardo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a tre con le seguenti: a cinque e al terzo periodo, sostituire le parole da: scade il 30 settembre 2017 fino alla fine del periodo con le seguenti: scade il 31 ottobre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
   a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari al quindici per cento delle somme dovute, è fissata al 31 dicembre 2017;
   b) per il 2018, le scadenze della terza, quarta e quinta rata, ognuna pari al 15 per cento delle somme dovute, sono fissate rispettivamente al 28 febbraio 2018, 30 aprile 2018 e 30 giugno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 6. Librandi, Oliaro, Mucci, Galgano, Catalano, Menorello, Vargiu, Quintarelli.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: duemila euro con le seguenti: mille euro.
11. 5. D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 30 dicembre.
11. 4. D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.
11. 18. Palese.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quelli dovuti con le seguenti: i tributi e, in proporzione, i relativi interessi dovuti; e al terzo periodo sostituire le parole: non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo con le seguenti: passate in giudicato dopo la presentazione della domanda di cui al comma 1.

  Conseguentemente
   al comma 9 sostituire la parola:
sei con la seguente: nove.
   al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: può essere impugnata inserire le seguenti: dal contribuente e dopo le parole: quest'ultimo aggiungere le seguenti: ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
11. 45. Chaouki.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
11. 11. Ruocco, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 22. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 30. Palese.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 31. Melilli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «21 aprile 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»;
   b) al comma 3, alinea, le parole: «15 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;
11. 23. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Riapertura termini definizione agevolata dei ruoli).

  1. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è prorogato al 15 settembre 2017 per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il termine del 21 aprile 2017.
  2. Entro il 15 ottobre 2017, l'agente per la riscossione inoltra la comunicazione di cui al comma 3 del citato articolo 6 ai debitori che hanno presentato la dichiarazione ai sensi del precedente comma.
  3. I debitori che presentano la dichiarazione entro il termine di cui al comma 1, effettuano il pagamento delle somme complessivamente dovute nel numero massimo di una rata nel 2017 e due rate nel 2018, nei limiti di importo e secondo le scadenze stabilite dai commi 1 e 3 del citato articolo 6. Per l'anno 2017, la scadenza dell'unica rata prevista è fissata nel mese di dicembre.
11. 033. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: «Relativamente ai carichi» sono aggiunte le seguenti: «che potevano essere».
11. 051. Schullian, Gebhard, Plangger, Pisicchio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «dal 2000 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2000 al 22 aprile 2017».
11. 052. Palmizio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in materia di definizione agevolata).

  1. All'articolo 6, comma 1, alinea, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i debiti fino a centomila euro il pagamento può essere effettuato in venti rate da corrispondere in cinque anni. Per i debiti superiore a centomila euro il pagamento può essere effettuato in quaranta rate da corrispondere in dieci anni.».
11. 049. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa;
11. 053. Palmizio.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).

  1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 marzo 2017 pendevano i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, al 31 marzo 2017 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 marzo 2017, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
  2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.
  3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:
   a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
   b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.

  4. Il pagamento dell'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1o agosto 2017 con termine ultimo il 1o giugno 2018.
  5. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
  6. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472.
11. 047. De Girolamo, Palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 08. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 030. Palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 031. Giulietti.

  Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, sono adottate le seguenti misure urgenti in materia di organico della Corte dei conti:
   a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati, da effettuarsi non prima del 1o luglio 2019, fino al numero massimo di venticinque unità, con modalità organizzative tali da garantire che dette procedure si concludano entro il 31 dicembre 2019;
   b) per la durata delle medesime procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, per il personale di magistratura della Corte dei conti è sospeso, a domanda degli interessati, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
   c) i magistrati di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161, possono essere chiamati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti a svolgere tutte le funzioni intestate alla Corte medesima, fatte salve le incompatibilità di legge;
   d) la composizione nominativa del Consiglio di presidenza della Corte dei conti resta ferma fino al formale insediamento della successiva consiliatura;
   e) la Corte dei conti adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per razionalizzare il funzionamento dei propri uffici.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contabile.
11. 043. Palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  l. Al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «secondo modalità» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento dell'aliquota di riferimento, mentre il restante 30 per cento dell'aliquota di riferimento dovuto seguirà l'attuale normativa in vigore per il riversamento dell'IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate le modalità di applicazione del presente comma».
11. 050. Palese.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure in materia di entrata).

  1. Dopo l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, detti servizi di search advertising, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
  4. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, sino al limite massimo di 2 miliardi di euro annui, affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, commi 386-390, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11. 07. Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure in materia di entrata).

  1. Dopo l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, detti servizi di search advertising, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
11. 05. Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Carbon tax).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2018. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura del sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato afta gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del mercato elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
   f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23, è soppresso.
11. 038. Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le condizioni di accesso al bonus, sostituendo l'indicatore Isee con un indicatore su base reddituale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare degli attuali beneficiari dei bonus.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. 039. Crippa, Sibilia, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12. 6. Petrenga, Rampelli, Cirielli, Taglialatela, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Rizzetto, Totaro.

  Sopprimerlo.
*12. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della rimodulazione delle risorse di cui al presente articolo, s'intende esclusa la regione Sicilia, in considerazione delle oggettive complessità derivanti dal ruolo di territorio frontaliero.
12. 12. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine, alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;

  1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66 del presente decreto.
*12. 3. Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine, alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;

  1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66 del presente decreto.
*12. 9. Ferrara, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al fine di assicurare lo sviluppo delle Università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse stanziate con delibera CIPE n. 78 del 30 settembre 2011, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud-Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono prioritariamente assegnate alle Università alle quali quei fondi erano stati inizialmente destinati.
12. 10. Palese.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere).

  Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.».
12. 01. Tancredi.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo le parole: i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente:
   all'elenco allegato di cui al medesimo comma 1 sopprimere la voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al medesimo elenco aumentare in maniera lineare per un importo complessivamente pari a 51,618 milioni di euro le riduzioni di spesa relative alle missioni e ai programmi del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. 8. Malisani, Rubinato.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per l'anno 2017 di 9,579 milioni di euro.
13. 10. Airaudo, Placido, Pastorino, Marcon.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti modificazioni:
   alla Missione 1. Istruzione scolastica sopprimere le seguenti voci: Programma 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione, Programma 1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio, Programma 1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale, Programma 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione, Programma 1.6 Istruzione del primo ciclo, Programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo, Programma 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione;
   sopprimere la Missione 2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, la Missione 3. Ricerca e innovazione e la Missione 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190, aggiungere le seguenti: è ridotta di 32 milioni di euro per il 2017, ed.
13. 13. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia sopprimere il Programma 3.1 Terzo settore (associazionismo volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.

  Conseguentemente all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014 n. 190 aggiungere le seguenti: è ridotta di 836.000 euro per il 2017, ed.
13. 12. Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Duranti, Roberta Agostini.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Missione 2. istruzione universitaria e formazione post-universitaria, sopprimere il Programma 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190, aggiungere le seguenti: è ridotta di un milione di euro per il 2017, ed. 
13. 14. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 2. Istruzione università e formazione post-universitaria sopprimere il Programma 2.2 Istituzioni dell'alta Formazione artistica, musicale e coreutica e al Programma 2.3 Sistema universitario e formazione postuniversitaria sostituire la cifra: 8.412 con la seguente: 9.523.
13. 3. Vignali.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190 aggiungere le seguenti: è ridotta di 13 milioni di euro per il 2017, ed.
13. 15. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministri competenti trasmettono al Ministero dell'economia e finanze la riduzione delle dotazioni finanziarie per missioni e programmi.

  Conseguentemente:
   all'elenco allegato di cui al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero
2017
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 253.975 23.638
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 30.399 4.843
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14.429 2.671
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21.535 21
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNA ZIONALE 12.205 1.334
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 46.452 24.759
MINISTERO DELL'INTERNO 30.885 8.335
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  MARE 14.302 4.331
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 49.158 33.040
MINISTERO DELLA DIFESA 38.741 358
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 12.871 3.735
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 20.560 7.139
MINISTERO DELLA SALUTE 14.488 5.152
Totale   560.000 119.356

   all'articolo 20 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per 100 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche, e per 100 milioni mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 13.
13. 18. D'Incà, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministri competenti trasmettono al Ministero dell'economia e finanze la riduzione delle dotazioni finanziarie per missioni e programmi.

  Conseguentemente:

   all'elenco allegato di cui al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero
2017
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 253.975 23.638
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 30.399 4.843
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14.429 2.671
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21.535 21
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNA ZIONALE 12.205 1.334
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 46.452 24.759
MINISTERO DELL'INTERNO 30.885 8.335
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  MARE 14.302 4.331
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 49.158 33.040
MINISTERO DELLA DIFESA 38.741 358
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 12.871 3.735
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 20.560 7.139
MINISTERO DELLA SALUTE 14.488 5.152
Totale   560.000 119.356

   all'articolo 20, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per un corrispondente importo mediante i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 13».
13. 19. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, Sorial.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa pari a 440 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati.

  Conseguentemente all'articolo 20:
   al comma 1, primo periodo sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio;
   sostituire il comma 2 con il seguente: All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 650 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 590 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 440 milioni di euro, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 13, comma 1.
13. 20. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle regioni.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 418, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
13. 1. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al Programma 2.2 dell'elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, all'articolo 1, comma 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 265».
13. 4. Vignali, Tancredi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di tracciabilità e di appalti).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: «articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   d) all'articolo 47, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.

  2. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «assimilabili», sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».

  3. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
  4. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 012. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza sulla dirigenza sanitaria e sul potere sanzionatorio dell'ANAC).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1 lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: «articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 013. Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza e di tracciabilità nella sanità).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1 lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: «articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14».

  2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
13. 015. Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 019. Businarolo, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Crippa, Di Vita, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Colletti, Bonafede.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo”».
13. 020. Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione della corruzione).

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «assimilabili» sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».

  2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
13. 014. Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Razionalizzazione delle spese in campo ambientale).

  1. Al fine di prevenire l'instaurazione di nuove procedure di infrazione europee e l'aggravamento di quelle già in essere, nonché la formazione di oneri a carico del bilancio pubblico per il pagamento delle sanzioni derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono attribuiti compiti di vigilanza, monitoraggio e ispezione in relazione all'esercizio delle competenze in materia di tutela dell'ambiente delle amministrazioni regionali e locali connesse con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, al fine di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di interventi in campo ambientale, nonché di razionalizzare le spese sostenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, cessano alla naturale scadenza senza possibilità di procedere a ulteriori rinnovi. Conseguentemente, per il rafforzamento delle strutture del Ministero, la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 18 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 320 unità di personale non dirigenziale.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 300 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 4.110.400 per l'anno 2017 e a euro 12.331.200 annui a decorrere dall'anno 2018. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è altresì autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 20 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 228.833,33 per l'anno 2017 e ad euro 686.500 annui a decorrere dall'anno 2018. 
  4. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 18 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 666.000 per l'anno 2017 e a euro 1.998.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
  5. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale può essere affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 5.005.233,33 per l'anno 2017 e a euro 15.015.700 annui a decorrere dal 2018, si provvede:
   a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per il 2017 e a 2,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   b) per la restante quota mediante riduzione delle spese di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. 09. Tancredi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione conio monete da 1 e 2 centesimi).

  1. A far data dal 1o gennaio 2018 è sospeso il conio delle monete da 1 e 2 centesimi. Il risparmio derivante dagli effetti della norma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 1o settembre 2017, si stabiliscono le modalità attraverso cui i pagamenti effettuati in contanti sono arrotondati nel periodo di sospensione.
13. 06. Boccadutri, Carbone, Losacco, Coppola.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Razionalizzazione della spesa per la gestione dell'accoglienza).

  1. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.
  2. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, al primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché sono individuati gli obblighi per i soggetti aggiudicatari rispetto alla certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa, effettivamente effettuata, mediante la presentazione di fatture quietanzate.».
13. 07. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90).

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
13. 010. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Deroga norme facoltà assunzionali per Sogei SpA).

  1. Al fine di garantire, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Digitale, lo sviluppo di nuovi progetti informatici e l'efficientamento ed il potenziamento dei servizi innovativi per il contrasto alla evasione ed elusione fiscale, il monitoraggio della spesa e la riforma del bilancio, nonché di permettere il necessario ricambio generazionale e, conseguentemente, di mantenere il livello attuale di operatività gestionale, a decorrere dall'anno 2017, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le vigenti disposizioni inerenti a vincoli e limiti per le assunzioni del personale ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. 011. Sanga, Rubinato, Ginato.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 1. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 4. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 7. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  «450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».
*14. 9. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450 è inserito il seguente:
  «450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 10. Giulietti, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione del Tar del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di attribuzione del gettito derivante dalle predette imposte immobiliari.
14. 2. Castelli, Caso, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di recepire i dettami delle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, riguardanti il metodo di calcolo del fondo di solidarietà comunale e provvedere ad integrare quanto stabilito per l'anno 2017 per i comuni, il Ministero dell'economia e delle finanze emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città, apposito decreto per la revisione del metodo di riparto del Fondo di solidarietà comunale per la risoluzione delle situazioni pendenti, di cui alle predette sentenze.
14. 3. Castelli, Caso, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso, algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
14. 8. Parrini, Fanucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).

  1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il Fondo per assicurare la liquidità dei pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.
  2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:
   a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
   b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   e) dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
14. 01. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.
14. 02. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

  1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-2018 i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
14. 03. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Acquisto immobili pubblici).

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti territoriali che procedano alle operazioni di acquisto degli immobili a valere su risorse stanziate con apposite delibera CIPE».
14. 05. Fanucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali).

  1. In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione del certificato al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il termine di cui all'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono fissati al 31 agosto 2017.
14. 07. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.
14. 010. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:
  462-1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni sono accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
14. 015. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

ART. 15.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 93 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
15. 1. Marcon, Costantino, Pastorino.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste, alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite alle annualità 2015 e 2016, con contestuale esclusione del relativo consolidamento».
*16. 17. De Mita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste, alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite alle annualità 2015 e 2016, con contestuale esclusione del relativo consolidamento».
*16. 10. Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Amato, Marchi, Censore, D'Incecco, Gasparini, Sarro, Rigoni, Petrenga, Pagani, Carloni, Capozzolo, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Argentin, Baruffi, Cuomo, Bargero, Massa, Boccuzzi, Schirò, Miccoli, Marco Meloni, Mazzoli, Ventricelli, Lacquaniti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 2. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 1. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 4. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 3. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 5. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 6. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 18. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 19. Cirielli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 8. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 12. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 14. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
**16. 15. Cominelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018, le province che, per effetto dell'applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e del concorso alla finanza pubblica, presentino uno squilibrio della parte corrente del bilancio di previsione e non dispongano di risorse, anche straordinarie, per la sua copertura, in deroga alle norme di cui agli articoli 243-ter e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le quantificazioni fissate dalla legge, possono ripartire in massimo dieci anni la parte del contributo alla finanza pubblica eccedente rispetto agli equilibri di bilancio. Il piano di rateizzazione è definito con decreto del Ministero dell'interno.
16. 9. Tino Iannuzzi, Covello, Misiani, Capozzolo, Tartaglione.

ART. 18.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 7. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 8. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 14. Senaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 19. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 24. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 25. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 28. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 33. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 36. Cirielli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 37. Cominelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
*18. 44. De Mita.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica lo rispettano qualora il saldo tra le entrate finali e le spese finali sia negativo per una misura non superiore alla somma dell'avanzo libero e destinato applicati al bilancio di previsione.
18. 5. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, Marchi, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) possono utilizzare le risorse derivanti da alienazione di beni mobili, immobili e di attività finanziarie per conseguire l'equilibrio di parte corrente.
18. 41. Cenni, Mariani, Carra, Terrosi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
  3-ter. All'articolo 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
  12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
  3-quater. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2017»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
18. 6. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 10. Palese.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 13. Senaldi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 15. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 18. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 22. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 31. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 34. Cirielli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 39. Cominelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 42. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 11. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 12. Senaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione, Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 16. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 17. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 23. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 26. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 32. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 35. Cirielli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 38. Cominelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 43. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 710-bis è inserito il seguente:
  «710-ter. Nel saldo di cui al comma 710 non rilevano le spese sostenute dal comuni per interventi di investimento relativi alla programmazione dei fondi rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione, fermo restando che il relativo utilizzo è effettuato dopo l'approvazione del rendiconto».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni sui bilanci di province, Città metropolitane e Comuni).
18. 27. Crimì.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. 4. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 463 è inserito il seguente:
  463-bis. Alle province delle regioni a statuto speciale non si applicano, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'esercizio 2017, le sanzioni di cui al medesimo comma 710.
* 18. 40. Cenni, Carra, Terrosi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 463 è inserito il seguente:
  463-bis. Alle province delle regioni a statuto speciale non si applicano, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 22 dicembre 2015, n. 208, per l'esercizio 2017, le sanzioni di cui al medesimo comma 710.
* 18. 45. Cani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 188, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti con oneri a carico dell'ente, è autorizzato dal Ministero dell'interno.».
18. 21. Tino Iannuzzi, Misiani, Covello, Capozzolo, Tartaglione, Valiante.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. All'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
* 18. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. All'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
* 18. 06. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. All'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
* 18. 013. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che presentano un Fondo di solidarietà comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere, pari a 200 milioni per il 2017, si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
18. 03. Allasia, Simonetti, Guidesi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Per gli anni 2017-2018-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma precedente, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici, per gli interventi nella viabilità e impianti di illuminazione pubblica ai fini della sicurezza stradale, effettuati con l'avanzo di amministrazione libero e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017 si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
18. 07. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali).

  1. In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione del certificato al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo n. 267, del 2000, nonché il termine di cui all'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono fissati al 31 agosto 2017.
18. 012. Vico, Rubinato, Rostellato, De Menech, Misiani.

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017, sono adottate le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» sono aggiunte le seguenti: «o procedure di esproprio»;
    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «o a procedure di esproprio»;
    3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 dicembre 2016.»;
    4) al comma 2 le parole: «31 marzo» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno»;
    5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: «Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri»;
   b) all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «in via residuale,»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
    3) al comma 3 le parole: «10 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesimi.
* 19. 1. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017, sono adottate le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» sono aggiunte le seguenti: «o procedure di esproprio»;
    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «o a procedure di esproprio»;
    3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 dicembre 2016.»;
    4) al comma 2 le parole: «31 marzo» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno»;
    5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: «Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri»;
   b) all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «in via residuale,»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
    3) al comma 3 le parole: «10 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesimi.
* 19. 2. Causin, Monchiero, Oliaro, Palese, Tancredi, Rubinato.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria).

  1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «accertate» è sostituita dalla seguente: «riscosse»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata».
  2. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate» sono soppresse;
   b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale».
19. 03. Di Lello, Di Gioia, D'Incecco, Massa, Impegno, Valeria Valente, Dallai.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Tesoreria enti locali in dissesto).

  1. All'articolo 254, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
19. 04. Sanga, Rubinato, Ginato.

ART. 20.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo di 50 milioni di euro alle città metropolitane e di 170 milioni di euro alle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro alle città metropolitane e di 480 milioni di euro alle province delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1;
   b) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 13. Gasparini, Paris, De Maria, D'Ottavio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.
(Deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
20. 4. D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Ferraresi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione allegata allo stato di previsione dell'entrata prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 540 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 33. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.
*20. 14. Senaldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.
*20. 62. Cirielli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1;
   b) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 8. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra, Terrosi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 114 milioni di euro per l'anno 2018, di 134 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2, con il seguente: 2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 134 milioni di euro per l'anno 2017, a 114 milioni di euro per l'anno 2018, a 134 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, del presente decreto, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017, a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al restante onere, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 si provvede ai sensi del comma 2-bis.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 1, comma 589, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato. Le risorse rivenienti dall'attuazione del presente comma sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
20. 35. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 15 giugno 2017.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 15 giugno 2017.
20. 46. Ferro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle particolari specificità delle province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: da definire, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle particolari specificità delle province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
20. 45. De Menech, Borghi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 651 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 651 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per la restante quota pari a 501 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015.
20. 57. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*20. 20. Palese.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*20. 31. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
**20. 58. Cominelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
**20. 65. Senaldi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
**20. 55. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
**20. 59. De Mita.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
**20. 32. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
**20. 41. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
**20. 61. Cirielli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
**20. 9. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.
*20. 73. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.
*20. 74. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
**20. 10. Misiani, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
**20. 56. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
**20. 34. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente».
*20. 42. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente».
*20. 60. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 150-bis dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
**20. 19. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 150-bis dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
**20. 30. Pastorelli, Lo Monte.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 75. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 76. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 7. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 21. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 64. Pastorelli, Lo Monte.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 77. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali.
20. 78. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le regioni che a seguito dell'obbligo di ricollocazione del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non abbiano potuto completare le procedure programmate, in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, volte alla stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si intende riferito anche al personale che ha superato le prove selettive previste dall'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono, in ogni caso, portare a termine le suddette procedure entro un contingente massimo non superiore a novanta unità di personale. A tal fine le regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzate alle assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a carico dei rispettivi bilanci regionali.
20. 36. Melilli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».
*20. 05. Cominelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».
*20. 036. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».
*20. 02. De Mita.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».
*20. 012. Cirielli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».
*20. 017. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».
*20. 034. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».
*20. 024. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».
*20. 029. Palese.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».
*20. 030. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».
**20. 014. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».
**20. 06. Cominelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».
**20. 040. Senaldi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».
**20. 027. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».
**20. 038. Palese.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».
**20. 01. De Mita.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».
**20. 07. Cirielli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».
**20. 021. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».
**20. 035. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*20. 028. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*20. 026. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*20. 022. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*20. 015. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*20. 039. Palese.

ART. 21.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni istituiti a seguito di fusione di cui al comma 485, il termine di cui al primo periodo è anticipato al 20 ottobre dell'anno precedente.»;
   b) al comma 492, lettera a), alinea, dopo le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 492-bis,» e il numero 1) è soppresso;
   c) dopo il comma 492, è inserito il seguente: «492-bis. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuno dei comuni istituiti a seguito di fusione di cui al comma 485 è determinato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,»;
   d) al comma 493, le parole: «del comma 492» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 492 e 492-bis».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in favore delle fusioni di comuni.
21. 5. Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo, comma 450, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in media da ciascun ente nel triennio».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in favore delle fusioni di comuni.
21. 6. Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 132 è sostituito dal seguente: «132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario nel quale hanno diritto al contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in favore delle fusioni di comuni.
21. 7. Fanucci.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di fusioni di comuni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016).

  1. In riferimento agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.
  2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità, attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati ed indicatori territoriali, economici, sui servizi, imprese nonché sui bilanci e personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.
  3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dispongono strumenti normativi volti a semplificare ed accelerare le fasi che ricorrono nelle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21-ter.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale per i comuni oggetto di fusione).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 4-bis della presente legge, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alfa promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  2.  Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione.
  3. In particolare il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;
   e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
   f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
   g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

  4. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
   a) tempi di realizzazione degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  5. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.
  6.  Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

Art. 21-quater.
(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nei comuni colpiti dagli eventi sismici ed oggetto di fusioni).

  1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, ricompresi nei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 1 della presente legge, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.
  2.  Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
  3. Le richieste sono presentate, per via telematica al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.
  4. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa.
  5. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.
  6. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. 02. Ricciatti, Scotto, Zaratti, Nicchi, Duranti, Piras, Melilla, Quaranta, Sannicandro, Ferrara, Kronbichler, Franco Bordo, Folino, Fava, Martelli, D'Attorre, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai comuni e alle loro forme associative non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
   a) all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   c) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133;
   d) all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   e) all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
   f) all'articolo 208, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
21. 09. Misiani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
21. 04. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al comma 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l'anno 2017 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
21. 012. D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Liquidazione delle Unioni di comuni).

  1. Nelle procedure di liquidazione delle unioni di comuni validamente costituite, ciascun comune può estinguere la quota parte del proprio debito scaturente dal Piano di riparto mediante accensione di mutuo con Cassa depositi e prestiti con scadenza fino a trenta anni e in deroga alla normativa vigente in materia di indebitamento degli enti locali.
  2. In seguito alla deliberazione dell'avvio della procedura di liquidazione da parte di tutti i comuni aderenti, sono sospese le procedure esecutive nei confronti dell'unione dei comuni, comprese quelle presso soggetti terzi, fino alla data del deposito della relazione di gestione presso i comuni aderenti da parte della liquidatela.
21. 07. Pilozzi.

ART. 22.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale.
22. 165. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: ad evidenza pubblica inserire le seguenti: senza limiti di età.
22. 108. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: derivanti da fino a: soggetti privati.
22. 198. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

  Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:
  2. Per gli anni 2017 e 2018 i comuni che rispettano il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, ivi inclusi quelli che non erano sottoposti al patto di stabilità interno nell'anno 2015, di cui al secondo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la percentuale stabilita al primo periodo del medesimo comma è innalzata al 100 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
22. 52. D'Incà, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
  «Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia stato inferiore del 50 per cento al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui al l'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata all'80 per cento. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia stato inferiore del 60 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 90 per cento. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia stato inferiore del 70 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento.
22. 15. Rubinato, Rostellato.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018».

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.
22. 174. Marcon, Costantino, Pastorino, Airaudo, Civati, Fratoianni.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018».
*22. 14. Rubinato, Rostellato.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018».
*22. 50. D'Incà, Caso, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 e nei comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti, privi di dirigenti, tale percentuale è innalzata al 100 per cento per gli anni 2017 e 2018 per la sostituzione dei titolari di Posizione di Organizzativa delle aree amministrative, tecniche, finanziarie e di polizia locale a qualsiasi titolo cessati.
**22. 8. Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 e nei comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti, privi di dirigenti, tale percentuale è innalzata al 100 per cento per gli anni 2017 e 2018 per la sostituzione dei titolari di Posizione di Organizzativa delle aree amministrative, tecniche, finanziarie e di polizia locale a qualsiasi titolo cessati.
**22. 36. Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti.
*22. 20. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti.
*22. 28. Giulietti, Rubinato.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti.
*22. 57. Palese.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti.
*22. 175. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il parametro di spesa del personale di cui al comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento.
**22. 48. Palese, Pisicchio.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il parametro di spesa del personale di cui al comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento.
**22. 71. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 3, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.
*22. 51. D'Incà, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Al comma 3, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.
*22. 120. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.
*22. 228. Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di bilancio destinate al finanziamento delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenza vengono definite annualmente nel rispetto della media del limite complessivo di spesa di personale nel triennio 2011-2013 calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
22. 16. Rubinato, Rostellato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «della legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «quelle contenenti i limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 267 del 2000, quelle relative al vincolo di cui al comma 236 della presente legge e quelle limitative all'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL degli enti locali entro il tetto di 45 ore pro capite mensili,»;
   b) le parole: «di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite con le seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzioni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 2, le parole: 40 milioni per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 39 milioni per l'anno 2018 e le parole: 12,5 milioni per l'anno 2019 con le seguenti: 11,5 milioni per l'anno 2019.
22. 10. Antezza, Vico, Covello.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione del territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei medesimi eventi non viene considerato nel calcolo degli straordinari del medesimo personale.

  Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la dalla del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 30 marzo 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
22. 116. Guidesi, Grimoldi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 4.
*22. 38. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, D'Incà, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 4.
*22. 199. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per gli incarichi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali, compresi i titolari di cariche elettive comunali, da parte delle citate pubbliche amministrazioni elettiva comunale, si applica la legge n. 122 del 2010.
22. 166. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali nell'ambito della propria attività professionale e corrisposti da enti diversi da quello di appartenenza».
*22. 90. Rostellato, Rubinato.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali nell'ambito della propria attività professionale e corrisposti da enti diversi da quello di appartenenza».
*22. 91. Zanetti, Galati.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali nell'ambito della propria attività professionale e corrisposti da enti diversi da quello di appartenenza».
*22. 189. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti gli incarichi conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
**22. 12. Rubinato, Rostellato.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti gli incarichi conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
**22. 23. Simonetti, Guidesi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: Regioni ed nonché le parole da: purché la fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del capoverso.
22. 119. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 4, sostituire le parole da: da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché fino alla fine del comma con le seguenti: nell'ambito della propria attività professionale e corrisposti da enti diversi da quello di appartenenza.
22. 43. Palladino, Librandi.

  Al comma 4 sopprimere il seguente periodo: In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.
*22. 35. Giulietti, De Menech.

  Al comma 4 sopprimere il seguente periodo: In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.
*22. 45. Menorello, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Vargiu, Librandi.

  Al comma 4 sopprimere il seguente periodo: In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.
*22. 65. Palese.

  Al comma 4 sopprimere il seguente periodo: In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.
*22. 206. Mura.

  Al comma 4 sostituire il penultimo periodo con il seguente: Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti da comuni o enti pubblici che abbiano rapporti di carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, con il comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.
**22. 73. Tancredi.

  Al comma 4 sostituire il penultimo periodo con il seguente: Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti da comuni o enti pubblici che abbiano rapporti di carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, con il comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.
**22. 89. Sanga, Paola Bragantini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo.
22. 86. Lupi, Tancredi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «non superiore a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore alla scadenza del mandato».
22. 85. Sammarco, Tancredi.

  Sopprimere il comma 5.
22. 109. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
22. 19. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Fragomeli, Baruffi, Ghizzoni, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
22. 134. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 5, dopo le parole: copertura, inserire le seguenti: tramite l'attivazione di procedure di mobilità del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni,.
22. 37. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, D'Incà, Caso, Castelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 99. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 129. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 185. Costantino, Marcon, Pastorino, Airaudo.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 178. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 209. Cirielli.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 214. Cominelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 223. De Mita.

  Dopo il primo periodo del comma 5 aggiungere il seguente:
  Il predetto divieto non si applica altresì per le province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'assunzione del personale necessario all'esercizio di attività e progetti rientranti nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 86, della medesima legge n. 56 del 2014 entro i limiti del valore finanziario della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
22. 137. De Menech, Borghi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater, è inserito il seguente: «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».
  5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti, nonché tra i Comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
22. 31. Marchi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota di recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì procedere alla proroga dei piani di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 15-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19».
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al precedente comma anche attraverso l'utilizzo dei risparmi, certificati dagli organi di revisione, derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa, dal mancato utilizzo, anche in parte, delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e da ogni altra misura comportante un contenimento della spesa per il personale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, nonché attraverso l'integrale utilizzo dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; possono altresì essere destinate a recupero le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente previste in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale decente e certificate dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti».
22. 34. Giulietti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche in deroga ai parametri di cui al presente comma e fermo ogni ulteriore vincolo di bilancio, agli enti ivi considerati è, in ogni caso, consentita l'assunzione, di un numero di dipendenti entro i limiti garantiti agli enti in condizioni di dissesto ai sensi dell'articolo 263, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
22. 46. Menorello, Librandi, Crivellari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
   «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico».
22. 121. Dallai, Lenzi, Miotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine d'incrementare l'organico, la Corte dei conti è autorizzata a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di 20 referendari ogni anno.
  5-ter. All'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, il comma 8-bis è abrogato.
  5-quater. All'articolo 7 del regio decreto n. 1214 del 1934 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono soppresse le parole: «su proposta del capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»;
   b) al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: «, per la metà dei posti,».
   c) al comma 4, sono soppresse le parole: «sulla proposta dei Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,».
   d) al comma 8, sono soppresse le parole: «Previa determinazione del Consiglio dei ministri».
22. 164. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 25. Gasparini, De Maria, D'Ottavio.

  Al comma 6, sostituire le parole: di beni culturali con le seguenti: e amministrazione di beni culturali finalizzate alla costituzione di segreterie tecniche.
22. 200. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: il buon andamento degli istituti, con le seguenti il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura;
   al secondo periodo, sostituire le parole: per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo, con le parole: per ciascun istituto o luogo della cultura, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto o luogo della cultura medesimo.
22. 197. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, è istituito, a partire dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno specifico Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'efficientamento dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 145. Narduolo, Coscia, Manzi, Rampi, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Zardini, Crimì, Blazina, Malisani, Ghizzoni, Carocci, Rocchi, Coccia, Iori, Crivellari, Rubinato, Cominelli, Ascani, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Pes, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, le amministrazioni locali che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano istituito l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, possono istituire tale imposta in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22. 74. Gribaudo.

  Al comma 7, dopo le parole: dei risultati ottenuti, aggiungere le seguenti: effettuata dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali.
22. 39. Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nelle more del processo di razionalizzazione e della loro statizzazione da attuarsi entro il 31 dicembre 2017, e al fine di consentire la prosecuzione della loro attività, a favore degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2017.
  7-ter. All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
22. 202. Nicchi, Scotto, Melilla, Capodicasa, Albini, Duranti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; di 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento e di investimento degli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, in relazione alla attività connesse alla ricostruzione post-sisma; di 3 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; di un milione di euro per le attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo; di un milione di euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a 11 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2017.
22. 143. Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ghizzoni, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dal presente decreto sono apportate, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2016, n. 189, le necessarie modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 140.000 per l'anno 2017 e ad euro 214.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22. 138. Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ghizzoni, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Sopprimere il comma 8.
*22. 40. Di Benedetto, Caso, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 8.
*22. 204. Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Duranti.

  Al comma 8 sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017. con le seguenti: 4 milioni di euro a decorrere dal 2017 e fino al 2018.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
22. 84. Galati, Zanetti.

  Al comma 8, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
*22. 128. Alberto Giorgetti.

  Al comma 8, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
*22. 151. Boccadutri, Pisicchio.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  8-bis. Il contributo in favore del comune di Stazzema di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è incrementato di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  8-ter, Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 226. Parrini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di favorire, attraverso la valorizzazione del patrimonio archeologico, la diffusione della conoscenza relativa alle radici culturali e identitarie delle comunità dei territori dell'antica, Peucezia, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 219. Palese, Altieri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis, L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
22. 193. Nicchi, Bossa, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di implementare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) erogazione di borse di studio.»;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti: «, l'Università popolare di Trieste», e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale.».

  8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 8-bis, all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono aggiunte le seguenti: «, in Montenegro»;
   b) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e», e le parole: «fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto» sono soppresse.
22. 156. Tidei.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa di euro trecentomila annui, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello, partecipata dal medesimo Ministero. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari ad euro trecentomila annui, a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22. 141. Manzi, Narduolo, Rampi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di sostenere la definizione di un accordo di valorizzazione tra il Polo museale della Campania, la regione Campania e la provincia di Caserta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio per rafforzare forme di cooperazione, promozione e gestione tese alla valorizzazione del Museo provinciale Campano di Capua e dell'intero sistema museale dell'area casertana, è concesso al Museo provinciale di Capua un contributo straordinario per l'anno 2017 di cinquecentomila euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro cinquecentomila per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 42. Palladino, Librandi.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Finanziamento straordinario del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica-FIRST).

  1. Al fine di dare il necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo e fatta propria dal Governo, nonché per dare continuità al finanziamento dei progetti di ricerca dei giovani ricercatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, ai sensi del comma 871 dello stesso articolo 1 della medesima legge, di euro 415 milioni per l'anno 2017.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della medesima somma giacente nella Tesoreria dello Stato sulla contabilità speciale n. 25039, intestata all'Istituto Italiano di Tecnologia e corrispondentemente riassegnata al Fondo per gli interventi di ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
  3. Conseguentemente, l'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 15 milioni di euro per il 2011 e di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2015.
22. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali).

  1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori di studi musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.
  2. I processi di cui al comma 1 sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 4.
  3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.
  4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  5. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 4 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
  6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede:
   a) quanto all'importo minimo di euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente per le Accademie di Belle arti non statali di cui al comma 1;
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 7.

  7. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»;
   b) al comma 298, dopo le parole «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
22. 08. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D'Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana, Mariani.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Scuole innovative).

  1. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «triennio 2015-2017» sono inserite le seguenti: «nonché ulteriori 70 milioni nell'anno 2018»;
   b) dopo le parole «a decorrere dall'anno 2018» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 2,1 milioni annui a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 204».
22. 014. Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Bonaccorsi, Ascani, Manzi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
22. 019. Palese.

ART. 23.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more della revisione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, da adottarsi previo parere dell'Assemblea regionale siciliana e della determinazione degli importi di cui all'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per le finalità sancite dall'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2017, un importo di euro 500 milioni e corrispondente a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.
  1-ter. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2017 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1-bis, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1-bis, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito rinveniente dalle entrate devolute.
  1-quater. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati.
23. 3. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti inerenti il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).

  1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allettamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra amministrazione.
  2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliscono le modalità valutative, anche speciali, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o a contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 9, comma 1-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e nell'ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione.
  3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
23. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'operatività delle strutture di protezione civile delle regioni interessate dal sisma Centro Italia 2016).

  1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche mediante proroghe di contratti in essere a tempo determinato, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 9, comma 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
23. 02. Tancredi.

ART. 24.

  Al comma 1, capoverso 534-bis, dopo le parole: a statuto ordinario inserire le seguenti: , nonché delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
24. 3. Menorello, Librandi.

ART. 25.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 264 milioni di euro per l'anno 2017, 318 milioni di euro per l'anno 2018, 280 milioni di euro per l'anno 2019 e 544 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020 e fine all'anno 2032, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica.
25. 31. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Al comma 1, al capoverso comma 140-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
*25. 5. Cariello, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Caso.

  Al comma 1, al capoverso comma 140-ter, sostituire il primo periodo con il seguenti: Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
*25. 35. Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Scotto, Zaratti, Duranti.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente al medesimo capoverso comma 140:
   al primo periodo sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
   dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le province e le città metropolitane inviano le richieste corredate da progetti validati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il termine di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il 15 luglio per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. La ripartizione delle risorse avviene con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 luglio 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
25. 2. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;
   eliminare, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 11. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;
   eliminare, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 33. Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;
   eliminare, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 23. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
   eliminare le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 37. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
   eliminare, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 39. Cominelli.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;
   eliminare, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 41. De Mita.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo, sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 18. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo, sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 12. Guidesi, Simonetti, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo, sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 24. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo, sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 34. Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo, sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 36. Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Scotto, Zaratti, Duranti.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo, sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 38. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo, sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 40. Cominelli.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente al medesimo primo periodo, sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 42. De Mita.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:
  140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.
  Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
   a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;
   b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
25. 10. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: «488-bis. Non saranno accolte richieste di spazi finanziari per opere già concluse. I comuni facenti parte di una Unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica possono chiedere spazi finanziari, ai sensi del commi 487 e 488, per la quota di contributi trasferiti all'Unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al comma 488»;
   b) il comma 489 è sostituito con il seguente: «489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;
   c) al comma 492, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite con le seguenti: «20 febbraio»;
    2) alla lettera 0a), le seguenti parole sono soppresse: «, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa»;
    3) alla lettera a), il numero 2, è sostituito con il seguente: «2) dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti»;
    4) la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite con le seguenti: «alle lettere 0a), a), c) e d)».
25. 21. Fragomeli, Marchi, Malpezzi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 487, dopo le parole: «dell'edilizia scolastica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.»;
   b) al comma 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole: «attribuisce a» sono sostituite con le seguenti: «individua per»;
    2) alla lettera a), le parole: «nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016», sono sostituite con le seguenti: «nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017»;
    3) la lettera b) è sostituita con la seguente: « b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge»;
    4) la lettera c) è sostituita con la seguente: « c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
    5) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: « c)-bis. interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; c)-ter altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP».
25. 22. Malpezzi, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  All'articolo 80 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito con il seguente:
  1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
25. 08. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  Per gli anni 2017 e 2018 i comuni, le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:
   a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
   b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
25. 09. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

ART. 26.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 466 è inserito il seguente:
  466-bis. Se il rendiconto di un anno registra un saldo positivo, superiore a quello obiettivo eventualmente richiesto agli enti di cui al comma 465 dalle norme vigenti in materia di contributo alla finanza pubblica, la differenza positiva costituisce componente positiva a partire dall'anno successivo, nella determinazione del saldo di cui al comma 466 e nei limiti del conseguimento del saldo non negativo previsto dal medesimo comma.
26. 1. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Province e le Città metropolitane, per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
26. 4. Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al solo fine di favorire gli investimenti in conto capitale per l'implementazione della sicurezza nel territorio, nell'ambito dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2017 e 2018, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari, in deroga ai patti nazionali di cui all'articolo 10 comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite del dieci per cento della somma complessiva degli avanzi disponibili di ciascun ente locale.
26. 12. Bernardo.

ART. 27.

  Al comma 1, capoverso 534-quater, sostituire le parole: 4.789.506.000 euro con le seguenti: 5.789.506.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 47, sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Le risorse di cui al comma 208 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stanziate a legislazione vigente per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, destinati alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, sono ridotte di 1.000 milioni di euro.
27. 5. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso 534-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:
4.789.506.000 euro con le seguenti: 5.289.506.000 euro;
   b) sostituire le parole: 4.932.554,000 euro con le seguenti: 5.432.554.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis) Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse attribuite al Fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
27. 6. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso 534-quater, sostituire le parole: 4.789.506.000 con le seguenti: 5.089.506.000.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 50.
27. 4. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso 534-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 4.789.506.000 euro con le seguenti: 4.859.506.000 euro;
   b) sostituire le parole: 4.932.554.000 euro con le seguenti: 5.032.554.000 euro.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, derivante dal maggior gettito, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento, con le seguenti: 7 per cento.
27. 46. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso, 534-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2018 la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso di inflazione effettivo di settore (ISTAT NIC072). All'onere di cui al precedente periodo, pari complessivamente a 83,8 milioni di euro, a decorrere dal 2018, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di cui al primo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*27. 77. Gandolfi.

  Al comma 1, capoverso, 534-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2018 la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso di inflazione effettivo di settore (ISTAT NIC072). All'onere di cui al precedente periodo, pari complessivamente a 83,8 milioni di euro, a decorrere dal 2018, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di cui al primo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*27. 59. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, capoverso, 534-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2018 la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso di inflazione effettivo di settore (ISTAT NIC072). All'onere di cui al precedente periodo, pari complessivamente a 83,8 milioni di euro, a decorrere dal 2018, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di cui al primo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*27. 84. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il cinquanta per cento delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 affluiscono al «Fondo per la mobilità sostenibile», istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono destinate al finanziamento di interventi realizzati dalle Regioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile, per il sostegno al mobility management e per le iniziative in ambito di smart city.
27. 27. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
27. 18. Menorello, Librandi.

  Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
27. 17. Menorello, Librandi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel riparto di tale quota non si tiene conto dell'incidenza degli oneri connessi alla gestione dell'infrastruttura;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente: d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati secondo la disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) e c);
   b) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A questo scopo è autorizzata la modifica, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dei contratti di servizio in essere.
27. 19. Palese.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale, anche attraverso il graduale rinnovo delle flotte e il mantenimento del parco mezzi in corretto stato manutentivo, ricorrendo altresì alla conversione tecnologica dei mezzi (retrofit) e alla loro rigenerazione (revamping). Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo.
27. 14. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità, affidabilità e garanzia di accessibilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo.
27. 15. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'adozione di misure volte a incentivare lo sviluppo di sistemi intelligenti di trasporto e a migliorare l'utilizzo delle tecnologie di bordo dei veicoli in modo da agevolare la comunicazione tra veicolo e veicolo e tra veicolo e infrastruttura.
27. 12. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base degli interventi volti alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione modale e tariffari dei servizi medesimi.
27. 13. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'attuazione di misure efficaci per il contrasto dell'evasione tariffaria, quali la predisposizione sui mezzi di un sistema di validazione in salita, ad eccezione delle realtà dove il servizio di trasporto pubblico locale è fornito a titolo gratuito, e presso le stazioni di un sistema di filtraggio all'ingresso e all'uscita.
27. 11. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al tre per cento dell'importo del Fondo qualora nei contratti di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale vi sia il riconoscimento dell'accesso gratuito per i disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a sei mesi, che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e delle eventuali disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
27. 10. Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
27. 2. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: cinque per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: tre per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente;
   b) al secondo periodo, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: decennio e sopprimere le parole: ove l'importo fino alla fine del periodo.
27. 63. Bruno Bossio, Oliverio.

  Al comma 6, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
27. 68. Mognato, Franco Bordo, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: privilegiando, aggiungere le seguenti: le strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa e.
27. 25. Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I livelli di cui al comma precedente sono comunque individuati prestando particolare attenzione ad assicurare il diritto alla mobilità sostenibile, lo sviluppo del trasporto a basso costo per i pendolari, nonché in riferimento agli strumenti per il decongestionamento delle città e la determinazione delle regole fondamentali per una gestione efficiente ed economica del servizio.
27. 67. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi dal traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato del ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
* 27. 41. Carloni, Mura.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi dal traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato del ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
* 27. 28. Gasparini, Casati.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi dal traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato del ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
* 27. 23. Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi dal traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato del ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
* 27. 20. Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 9 sostituire le parole: anzianità massima di dodici anni con le seguenti: categoria Euro 4.
27. 16. Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 10, dopo le parole: adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei requisiti dell'onorabilità e della professionalità.
27. 8. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, definisce nuove linee guida nazionali per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile.
27. 7. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 11, in fine, aggiungere le seguenti parole: con modalità tali da assicurare la partecipazione al mercato delle commesse delle piccole e medie imprese diffuse sul territorio.
27. 71. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. I contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 e M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 e 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.
  11-ter. I contratti di servizio di cui al comma precedente prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.
  11-quater. I comuni, in sede di definizione dei Piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizioni dall'Unione europea.
  11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica, a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I predetti contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un Piano economico finanziario (PEF) che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine, leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al dieci per cento del corrispettivo contrattuale. I predetti contratti di servizio prevedono l'adozione a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.
27. 78. Gandolfi.

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:
  12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».

  12-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: «Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese, anche nel caso in cui l'abbia una singola impresa facente parte della medesima riunione di imprese. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.».
27. 39. Covello.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  12-ter. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.
  12-quater. Sono abrogati il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativo allegato A, la legge 24 maggio 1952, n. 62, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054. Le disposizioni di cui al periodo precedente restano in vigore sino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  12-quinquies. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» è inserito il seguente periodo: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 27. 34. Castricone, Valiante.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  12-ter. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.
  12-quater. Sono abrogati il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativo allegato A, la legge 24 maggio 1952, n. 62, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054. Le disposizioni di cui al periodo precedente restano in vigore sino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  12-quinquies. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» è inserito il seguente periodo: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 27. 40. Covello.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Quando l'autorizzazione allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di competenza statale è concessa in favore di un raggruppamento di imprese, il mandatario è responsabile dei danni cagionati dalle condotte illecite anche delle altre imprese del raggruppamento che risultino in contrasto con gli impegni ovvero con le qualità del servizio offerti al pubblico mediante il portale informatico gestito, anche indirettamente, dal medesimo mandatario.
  12-ter. Il mandatario, di cui al comma 12-bis, è altresì obbligato in solido, entro il limite di un anno dallo scioglimento, anche parziale, del raggruppamento, con gli operatori economici che eseguono le attività di trasporto di passeggeri su strada a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del servizio oggetto di autorizzazione, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il mandatario che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
27. 24. Ventricelli.

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:
  12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

  12-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: «Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese, anche nel caso in cui l'abbia una singola impresa facente parte della medesima riunione di imprese. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.».
27. 30. Castricone, Valiante.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I comuni istituiscono, in favore dei proprietari di veicoli totalmente elettrici e nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, aree a parcheggio nei centri storici da destinare, su richiesta degli interessati, a locazione agevolata e comunque con un canone annuo non superiore a 300 euro. I comuni, altresì, stipulano convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica al fine di installare, in tali aree adibite a parcheggio, colonnine di ricarica elettrica, senza oneri per la finanza pubblica. Ai titolari della locazione agevolata l'uso delle colonnine di ricarica elettrica viene concesso a titolo gratuito.
27. 91. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
27. 90. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il car pooling è l'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi, informatici e non, forniti da gestori intermediari, pubblici o privati. Il car pooling non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse solo forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, che non possono essere superiori al costo complessivo del trasporto, non determinando profitti. La compartecipazione alle spese di viaggio sostenute è valutata sulla base dei costi chilometrici di esercizio, come definiti nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale a cui si aggiungono eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade e imbarco del veicolo su treni e traghetti. Tale contribuzione non costituisce reddito imponibile a fini fiscali. L'attività di intermediazione, anche attraverso piattaforme digitali, può essere svolta anche a titolo oneroso e può configurarsi come un'attività di impresa ma non può essere considerata come servizio di trasporto di persone.
27. 64. Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «anche»;
   b) le parole: «alla riqualificazione elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «al miglioramento dell'efficienza energetica»;
   c) dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità» è aggiunta la parola: «anche».
* 27. 22. Garofalo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «anche»;
   b) le parole: «alla riqualificazione elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «al miglioramento dell'efficienza energetica»;
   c) dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità» è aggiunta la parola: «anche».
* 27. 26. Biasotti, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente.
27. 44. Carloni, Mura.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 613, 614 e 615 sono sostituiti dai seguenti:
  «613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato “Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare” con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5 milioni di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono, altresì, rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  614. Agli oneri di cui al comma 613, pari complessivamente a 2 miliardi e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 615-quater che affluiscono al Fondo di cui al comma 613.
  615. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 250 milioni di euro l'anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  615-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 615, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefìci degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 615.
  615-ter. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato, entro il 30 giugno 2017, il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 615, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.
  615-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
27. 03. Franco Bordo, Folino, Mognato, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

  1. Lo stanziamento del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è integrato fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro. Lo stanziamento del Fondo per il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è intergrato per 37 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
** 27. 06. Palese.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

  1. Lo stanziamento del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è integrato fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro. Lo stanziamento del Fondo per il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è intergrato per 37 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
** 27. 08. Guidesi, Saltamartini, Busin.

ART. 28.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  2. La riduzione dei trasferimenti indicati alla tabella 3 dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 febbraio 2017, sancita ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridefinita, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base di una successiva intesa volta a recuperare le risorse del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze.
28. 1. Colonnese, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
28. 3. Lenzi, Carnevali, Miotto.

ART. 29.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, garantendo la privacy dei pazienti secondo la normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: informativi inserire le seguenti: e monitoraggio.
29. 1. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci e per la riduzione del costo dei farmaci, l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'assimilabilità dei princìpi attivi.
29. 3. Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.
29. 6. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le determinazioni dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di quantificazione del ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, costituiscono titolo per l'iscrizione delle relative entrate nei bilanci regionali.
  3-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 3-bis, le regioni accertano ed impegnano nel bilancio dell'anno 2017, per la quota non iscritta nei bilanci relativi alle annualità precedenti, il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera relativo all'anno 2015, come quantificato dalla determinazione dell'AIFA, adottata ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
  3-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 3-bis, le regioni accertano ed impegnano nel bilancio dell'anno 2017 il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera relativo all'anno 2016, come quantificato dalla determinazione dell'AIFA adottata ai sensi dell'articolo 21, commi 19 e 20, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
  3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano indipendentemente dall'effettivo versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, delle risorse quantificate ai sensi dei commi 8, 19 e 20 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nel Fondo di cui al comma 23 dell'articolo 21 del predetto decreto-legge ovvero a favore delle singole regioni.
  3-sexies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le somme di cui ai commi precedenti nel proprio conto economico, dandone evidenza nel modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
29. 9. Gelli, Carnevali, Beni, Miotto.

ART. 30.

  Al comma 1, capoverso 402-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: per un periodo massimo di diciotto mesi.
30. 18. Miotto, Lenzi.

%

  Al comma 1, capoverso 402-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392 del presente articolo.
30. 1. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 399 è inserito il seguente:
  «399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399 del presente articolo, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento dell'altro tetto sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato;»;
   b) al comma 406 le parole: «di ciascuno» sono sostituite dalla seguente: «complessivo».
*30. 16. Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 399 è inserito il seguente:
  «399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399 del presente articolo, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento dell'altro tetto sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato;»;
   b) al comma 406 le parole: «di ciascuno» sono sostituite dalla seguente: «complessivo».
*30. 17. Rondini, Guidesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 399 è inserito il seguente:
  «399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399 del presente articolo, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento dell'altro tetto sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato;»;
   b) al comma 406 le parole: «di ciascuno» sono sostituite dalla seguente: «complessivo».
*30. 21. Latronico.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

  1. Al fine di assicurare un'adeguata aderenza dell'assistenza protesica alle esigenze delle persone con disabilità grave e complessa, il decreto di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, per l'acquisto degli ausili di serie di cui all'articolo 2, allegato 5, fissa le tariffe massime per gli ausili di cui all'allegato 1 al presente articolo, posti a carico del Servizio Sanitario nazionale, già individuati quali livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che, per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati, devono essere specificamente individuati ed allestiti, ad personam attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un'equipe multidisciplinare.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica di cui al presente articolo.

  Allegato 1
   04.48.21.006/015/018;
   12.22.03.009/012;
   12.22.03.015/018;
   12.22.18.012;
   12.23.06.009/015 se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);
   12.23.06.012;
   12.27.07.006;
   18.09.39.003/006/009/012;
   18.09.21.003/006; più i relativi accessori.
   22.36.21;
   22.36.21.003/006/009/012/015;
   22.06.00;
   22.06.15.
30. 04. Carnevali, Lenzi, Beni, Sbrollini, Miotto, Vico.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

  1. Per consentire il monitoraggio del prezzo di mercato ed appropriatezza dei percorsi di erogazione degli ausili di assistenza protesica, inclusi nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che, pur essendo di serie, sono remunerati a tariffa in quanto necessitano di percorsi individuali di fornitura, è istituito entro il 31 dicembre 2017 lo specifico repertorio dei dispositivi protesici ed ortesici, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 292, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Il repertorio di cui al comma 1, consistendo nella registrazione, approvata da apposito organismo, di marca, modello e prezzo dei dispositivi erogabili per ciascuna tipologia inclusa nel nomenclatore di cui all'allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, permette di ricavare gli elementi economici essenziali per un'adeguata definizione delle tariffe; fornisce all'assistito informazioni certe sul valore del prodotto e sul livello di contribuzione qualora intenda esercitare il diritto di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; elimina forniture improprie di dispositivi non appartenenti alla tipologia prescritta.
30. 011. Mucci, Oliaro, Catalano, Galgano, Menorello, Quintarelli, Librandi.

ART. 31.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: è incrementata con le seguenti: è ridotta di 100 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata.
31. 1. Guidesi, Saltamartini.

ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 495-bis inserire il seguente: 495-ter. Le regioni in cui hanno sede i Comuni diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura, destinano prioritariamente una quota degli spazi di cui al comma 495-bis, ai progetti di rete elaborati dai medesimi Comuni. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.
33. 5. De Menech.

  Al comma 1, capoverso 495-bis, sostituire le parole: Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475 con le seguenti: Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
*33. 2. Palese.

  Al comma 1, capoverso 495-bis, sostituire le parole: Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475 con le seguenti: Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
*33. 3. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera b) è sostituita con la seguente:
    «b) interventi di edilizia scolastica, ivi inclusi per gli anni 2018 e 2019 quelli di adeguamento sismico, messa in sicurezza e efficientamento energetico degli edifici, non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489»;
   b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
    « d-bis) per gli anni 2018 e 2019 interventi sulla viabilità e sugli impianti di illuminazione pubblica per garantire la sicurezza stradale;
    d-ter) per gli anni 2018 e 2019 le spese per la progettazione esecutiva delle opere di cui alle lettere a), b), c), d), e d-bis) dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni e degli enti locali).
33. 1. Rubinato, Rostellato.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

(Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito del Ministero della difesa).

  1. All'articolo 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.»;
   b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
    «4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.».
33. 02. Fanucci.

ART. 34.

  Al comma 3, capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse correlate a condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini della effettiva erogabilità e non impiegate per le finalità indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
34. 2. Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Dotazione del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per le politiche sociali).

  1. A decorrere dall'anno 2017, sono incrementate di 100 milioni di euro le risorse a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza domiciliare ai nuclei con persone non autosufficienti.
  2. Dall'anno 2017, le risorse per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono incrementate di 250 milioni di euro.
  3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
34. 07. Fossati, Murer, Nicchi, Melilla, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Duranti, Roberta Agostini.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

  1. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 2017 è incrementato di 220 milioni di euro.
  2. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 40 milioni di euro.
  3. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2017.
  4. Al maggior onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 460 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari al 9 per cento.
34. 013. Brignone, Marcon, Pastorino.

ART. 35.

  Sopprimerlo.
35. 14. Guidesi, Saltamartini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Misure urgenti in tema di riscossione).

  1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016 n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   2) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   3) all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, le parole da: «dei comuni» a: «essi» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse»;
   4) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis».
   5) all'articolo 1, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
   6) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1o luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate».
* 35. 23. Fusilli, Ginoble, D'Incecco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Misure urgenti in tema di riscossione).

  1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016 n.225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   2) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   3) all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, le parole da: «dei comuni» a: «essi» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, con esclusione delle società di riscossione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, della società da esse»;
   4) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis».
   5) all'articolo 1, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competente tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
   6) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1o luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate».
* 35. 30. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   a-ter) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quinquies) all'articolo 1, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
** 35. 20. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   a-ter) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quinquies) all'articolo 1, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnalo alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
** 35. 10. Castricone.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: nazionale inserire le seguenti: , ovvero alle società beneficiarie dei rami d'azienda di fiscalità locale delle cessate aziende concessionarie di cui all'articolo 3, commi 24 e 25, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,.
35. 9. Tancredi, Castricone.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: riscossione nazionale inserire le seguenti: o ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,.
35. 18. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo e ovunque ricorrano dopo le parole: «conto corrente di tesoreria dell'ente impositore» sono inserite le seguenti: «ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati».
35. 4. Rubinato, Rostellato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate possono essere affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50. Sono fatti salvi i contratti di affidamento in essere ancorché sottoscritti con le società derivanti dalla trasformazione di società miste ai sensi della normativa vigente, le quali, per il periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono partecipare alle gare di affidamento dei servizi.
35. 22. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
35. 3. Palese.

ART. 36.

  Prima del comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. In deroga al precedente comma 5 agli enti sottoposti a piano di riequilibrio è data facoltà entro il 30 settembre 2017 di rivedere il piano stesso prevedendo il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni a quote costanti».
36. 16. Carfagna, Alberto Giorgetti.

  Prima del comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, l'ente locale interessato può concordare con l'erario, per mezzo delle agenzie fiscali, accordi transattivi riferiti ai debiti erariali e ai relativi costi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso l'Erario non possono avere una durata superiore ai trent'anni. Nell'ipotesi in cui le rateizzazioni dovessero avere durata superiore a quella residua del piano di riequilibrio, l'ente locale provvede alla rimodulazione o riformulazione del piano stesso, che se già approvato, rimane comunque esecutivo ed è sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano anche ai debiti previdenziali. Le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi sono definite con decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 60 per cento del capitale sociale. In tal caso, gli accordi transattivi con l'ente locale e con l'azienda o società interessata la posizione debitoria individuale seguono le regole del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente locale, per la quota parte di sua competenza, assume il debito fiscale o previdenziale delle aziende o società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui ai precedenti periodi ed ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.».
36. 17. Carfagna, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in vigenza del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
36. 33. Michele Bordo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «30 settembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2017»; dopo le parole: «debiti fuori bilancio» sono aggiunte le seguenti: «anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto».
36. 15. Carfagna, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714-bis è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le Province, che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.».
*36. 1. D'Incà, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714-bis è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.».
* 36. 2. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714-bis è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.».
* 36. 14. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.».
* 36. 18. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.».
* 36. 22. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.».
* 36. 26. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.».
* 36. 28. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.».
* 36. 31. Cominelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.».
* 36. 34. De Mita.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.».
* 36. 36. Pastorelli, Lo Monte.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sui fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 3. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 8. Senaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 10. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 13. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 19. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 23. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 27. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 29. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 30. Cominelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 35. De Mita.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 37. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente;

Art. 36-bis.
(Potenziamento delle funzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti).

  1. Al fine di potenziare le funzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con particolare riferimento alle esigenze di efficienza dell'attività della Corte dei conti che interessa gli enti locali, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: «quattro magistrati eletti» sono sostituite dalle seguenti: «otto magistrati eletti».
36. 01. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Al fine di fornire un sostegno finanziario agli enti locali che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, per far fronte ai relativi oneri, hanno ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2. Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per la concessione di contributi agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, aventi specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale.
  3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti nonché per la ripartizione del fondo, che tengano prioritariamente conto della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36. 07. Carfagna, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Al fine di potenziare le funzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con particolare riferimento alle esigenze di efficienza dell'attività della Corte dei conti che interessa gli enti locali, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: «quattro magistrati» sono sostituite dalle parole: «otto magistrati».
36. 015. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 37.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;
   b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;
   c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;
   d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;
   e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».
*37. 11. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;
   b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;
   c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;
   d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;
   e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».
*37. 10. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;
   b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;
   c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;
   d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;
   e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».
*37. 9. Guidesi, Saltamartini.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;
   b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;
   c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;
   d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;
   e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».
*37. 6. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;
   b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;
   c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;
   d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;
   e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».
*37. 2. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466, è inserito il seguente:
  «466-bis. A decorrere dal 2017, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente».

  Conseguentemente:
   alla rubrica dell'articolo 37, sostituire le parole: comma 467 con le seguenti: commi 466 e 467;
   all'articolo 66, apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine del comma con le seguenti: è ridotta di 19 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2018, di 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per 1 anno 2021, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 67 milioni di euro per l'anno 2023 e di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
    b) al comma 2, sopprimere le parole da: e di 10 milioni fino alla fine del comma;
    c) dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Ai restanti oneri derivanti dal comma 01 dell'articolo 37, si provvede:
   a) per la quota pari a 190 milioni euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
   b) per la quota pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 milioni di euro a decorre dal 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 a decorre dal 2020. Entro la data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 268 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 30 marzo 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 268 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed entro il 30 marzo 2019 provvedimenti normativi che assicurano di 481 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
   c) per la quota pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro.
37. 8. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
37. 7. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Debiti fuori bilancio).

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio».

  2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile dei procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».
*37. 030. Rubinato.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Debiti fuori bilancio).

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio».

  2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile dei procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».
*37. 013. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Debiti fuori bilancio).

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio».

  2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile dei procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».
*37. 022. Palese.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Debiti fuori bilancio).

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio».

  2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile dei procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».
*37. 03. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).

  1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
**37. 010. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).

  1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
**37. 014. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).

  1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
**37. 026. De Menech, Giulietti.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).

  1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
**37. 019. Palese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).

  1. All'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016».
*37. 021. Palese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).

  1. All'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016».
*37. 06. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
  «1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
  1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 aprile 2015, n. 89».
37. 027. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni per gli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  4-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare».
  4-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  4-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  4-sexies. Le modifiche introdotte da commi da 4-bis a 4-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
37. 028. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati, previa verifica della sussistenza di cause di nullità e illegittimità dei contratti relativi ai suddetti strumenti finanziari, sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.
37. 031. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
   a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria».
*37. 024. Giulietti.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
   a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria».
*37. 020. Palese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
   a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria».
*37. 015. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
   a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria».
*37. 05. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 232, comma 2, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018»;
   b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».
**37. 04. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 232, comma 2, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018»;
   b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».
**37. 09. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 232, comma 2, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018»;
   b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».
**37. 018. Palese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 232, comma 2, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018»;
   b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».
**37. 025. Giulietti, Rubinato.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza»;
   b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da: «per i quali gli enti» fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti;»;
   c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite da «a), b) e d)».
*37. 029. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza»;
   b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da: «per i quali gli enti» fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente:
  «2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti;»;
   c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite da «a), b) e d)».
*37. 016. Palese.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza»;
   b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da: «per i quali gli enti» fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti;»;
   c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite da «a), b) e d)».
*37. 011. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza»;
   b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da: «per i quali gli enti» fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti;»;
   c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite da «a), b) e d)».
*37. 01. Pastorino, Marcon, Costantino.

ART. 38.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di accelerare il processo di dismissione, i diritti di opzione, prelazione e prezzo, nonché le tutele di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estesi ai titolari di contratto di locazione scaduto, anche se disdettato, in regola con il pagamento del canone previsto dal contratto, degli oneri accessori, nonché degli aggiornamenti ISTAT dovuti, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, sono prorogati al 23 aprile 2017.
  2-ter. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'alienazione o conferimento a terzi».
38. 25. Morassut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Al fine di incrementare la redditività del loro patrimonio immobiliare non strumentale, gli enti previdenziali pubblici possono procedere, per le unità residenziali loro retrocesse in forza di quanto previsto dal presente articolo, alla messa a reddito delle unità libere, nonché al rinnovo dei contratti in scadenza o scaduti, applicando i canoni di locazione determinati sulla base degli accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli enti previdenziali pubblici. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle unità residenziali di pregio, i cui contratti scaduti sono rinnovati sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare della Agenzia delle entrate riferite al semestre precedente quello di scadenza del contratto».
38. 17. Marcon, Costantino, Pastorino, Pellegrino, Airaudo, Fratoianni, Civati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'INPS è autorizzato a procedere all'alienazione di immobili da reddito, liberi o occupati, di proprietà dell'istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei comuni delle Città Metropolitane mediante l'inclusione nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle entrate, è computato ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso.
38. 20. Marcon, Costantino, Pastorino, Pellegrino, Airaudo, Fratoianni, Civati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole da: «detta disposizioni» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «formula, tenendo conto della specificità dei singoli enti previdenziali di diritto privato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, linee guida per l'impiego del patrimonio, costituito dai contributi degli iscritti, in funzione dei vincoli derivanti dalle passività dei predetti enti, per l'adozione di efficienti procedure di gestione del portafoglio, per la prevenzione di conflitti di interesse e per il deposito delle risorse presso una banca depositaria».
38. 26. Morassut.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di cui all'articolo 33 comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».
38. 1. Chaouki, Sottanelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire il migliore utilizzo del patrimonio disponibile dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione»;
   b) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A far data dal 1o gennaio 2018 l'ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio Decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi restano in carica per tre anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, dal ministero vigilante, per ulteriori due anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1o gennaio 2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione»;
   c) all'articolo 8, comma 2, al secondo periodo, le parole: «Alla medesima data» e le parole: «salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico, alla gestione liquidatoria» sono soppresse.
38. 11. Pilozzi, Lenzi, Carnevali, Miotto, Laffranco.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Previdenza completare pubblica presso INPS).

  1. È istituita presso l'INPS la forma pensionistica complementare chiamata «INPS Previdenza Complementare», alla quale possono aderire i lavoratori e le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
  2. L'adesione alla forma complementare, su base esclusivamente volontaria e per una durata minima di un anno, consente di versare contributi destinati a risparmio previdenziale aggiuntivo, al fine di assicurare un importo più alto della pensione. L'adesione non comporta alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica complementare. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi antecedenti alla scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento. Il mancato pagamento dei contributi destinati alla forma complementare non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.
  3. La forma pensionistica complementare è gestita direttamente dall'INPS, con evidenza contabile separata ed applicando l'articolo 2117 del codice civile, nell'osservanza dei seguenti princìpi:
   a) criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e con l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione;
   b) rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché l'inderogabilità della destinazione dei fondi derivanti dai versamenti previsti dal comma 1 all'erogazione delle prestazioni agli aderenti;
   c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni;
   d) applicazione alla contribuzione volontaria integrativa, la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali, delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori;
   e) applicazione della disciplina propria delle forme di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo.

  4. Il finanziamento della forma di previdenza complementare INPS è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.
  5. La forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
  6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni.
38. 01. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Fratoianni, Civati.

ART. 39.

  Sopprimerlo.
*39. 1. Catalano, Oliaro, Mognato, Crivellari, Franco Bordo, Carloni, Pagani, Minnucci, Catalano.

  Sopprimerlo.
*39. 5. Palese, Pisicchio.

  Sopprimerlo.
*39. 11. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.
*39. 20. Carloni, Mura.

  Sopprimerlo.
*39. 22. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.
  2. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
**39. 17. Melilli, Gasparini, Bargero.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.
  2. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
**39. 18. Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 6. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 7. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 9. Senaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 10. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 19. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 23. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 24. Cirielli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 25. Cominelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 26. De Mita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 27. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 28. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.
**39. 12. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.
**39. 3. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.
**39. 21. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

39-bis.
(Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali).

  1. In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione dei certificati al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché il termine di cui all'articolo 9 comma 1-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono fissati al 31 agosto 2017.
39. 05. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

ART. 40.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 5. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 6. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 14. Sottanelli, Zanetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 15. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 22. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 24. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 28. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 32. Cominelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 36. De Mita.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 4. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 7. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 13. Sottanelli, Zanetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 16. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 21. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 25. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 29. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 33. Cominelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 37. De Mita.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 1. D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Caso, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 2. Marchetti, Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 9. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 11. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 18. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 20. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 27. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 31. Cirielli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 35. Cominelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 39. De Mita.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni relative al Sistema statistico nazionale).

  1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
**40. 07. Sanga, Fragomeli, Rubinato, Cinzia Maria Fontana.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni relative al Sistema statistico nazionale).

  1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
**40. 015. Palese.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni relative al Sistema statistico nazionale).

  1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
**40. 016. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. è ridotto di 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.
40. 017. Giulietti, Rubinato.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

  1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti S.p.A., con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 2004, n. 207.
40. 018. Giulietti, Rubinato.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di potenziare le funzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con particolare riferimento alle esigenze di efficienza dell'attività della Corte dei conti che interessa gli enti locali, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: «quattro magistrati» sono sostituite dalle parole: «otto magistrati».
40. 019. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 41.

  Al comma 1, sostituire le parole: la somma di 1000 milioni di euro con le seguenti: 1500 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2017, 800 milioni di euro per l'anno 2018 e 750 milioni di euro per l'anno 2019;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2017, 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo;
   all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8,5 per cento.
41. 34. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con il Dipartimento della protezione civile relativamente ai criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), punti 1) e 2) e lettera c).

  Conseguentemente:
   al comma 4, sopprimere le parole: , su richiesta delle Amministrazioni interessate;
   al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottato previa intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. Al fine di garantire il proseguimento degli interventi per le attività di prevenzione del rischio sismico, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è rifinanziato con quota parte delle risorse di cui al comma 2 pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
*41. 27. Laffranco.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con il Dipartimento della protezione civile relativamente ai criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), punti 1) e 2) e lettera c).

  Conseguentemente:
   al comma 4, sopprimere le parole: , su richiesta delle Amministrazioni interessate;
   al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottato previa intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. Al fine di garantire il proseguimento degli interventi per le attività di prevenzione del rischio sismico, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è rifinanziato con quota parte delle risorse di cui al comma 2 pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
*41. 29. Braga, Mariani, Cenni.

  Al comma 3, lettera a), numero 1) e ovunque ricorra, sostituire la parola: progetti con la seguente: interventi.
41. 2. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Massimiliano Bernini, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 3, lettera a), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:
   alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui all'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di interventi di ripristino dei danni e adeguamento sismico. Tale misura e estesa anche agli edifici scolastici per i quali è stata dichiarata la temporanea inagibilità (esito di agibilità «B») anche se interessati da lavori di ripristino immediato per garantire la ripresa delle attività scolastiche;
   alla lettera a) dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) Le misure di cui al punto 1) possono applicarsi, altresì, anche agli edifici scolastici pubblici danneggiati ubicati nei comuni non ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e per i quali gli Enti interessati dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
   alla lettera b), dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;
   alla lettera b), numero 1), dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;
   alla lettera b), numero 2), dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per la realizzazione omogenea sul territorio nazionale delle verifiche di vulnerabilità di cui al comma 3, lettere a) e b), il Dipartimento di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alla stesura di apposite linee guida operative ed alla definizione dei criteri di priorità per la programmazione degli interventi strutturali.
41. 17. Tancredi.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dei mese di gennaio 2017.
  2. A tal fine i Presidenti delle regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.
  3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2017».
  Sopprimere l'articolo 63.
41. 40. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: cantieri pilota inserire le seguenti: nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
41. 3. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Massimiliano Bernini, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 2 si intendono destinate anche ai finanziamenti di interventi di messa in sicurezza degli impianti di servizio degli edifici di cui al comma 3, nelle modalità ivi previste.
*41. 15. Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 2 si intendono destinate anche ai finanziamenti di interventi di messa in sicurezza degli impianti di servizio degli edifici di cui al comma 3, nelle modalità ivi previste.
*41. 35. Borghi.

  Al comma 4, sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: è destinata.
41. 4. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Massimiliano Bernini, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, individuata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata, nel rispetto della normativa nazionale e europea vigente, alle imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, per interventi miranti al ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti e causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017.
41. 33. Venittelli, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Zanin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 5. Melilli, Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 38. De Mita.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 26. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 7. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 20. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 14. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 37. Cominelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 36. Cirielli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12».
41. 11. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, i comuni del territorio della regione Abruzzo interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 possono assumere con contratti a tempo determinato ulteriore unità di personale con professionalità di tipo tecnico-amministrativo per un periodo di due anni, esclusivamente al fine di sopperire alle esigenze degli uffici tecnici.
41. 22. Tancredi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro dall'anno 2017, è destinata allo studio e monitoraggio dell'attività sismica in atto, e alle finalità di cui all'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
41. 28. Dallai, Coscia, Ghizzoni, Mariani, Crimì, Malisani, Rocchi, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ascani, Manzi, Carocci, Blazina, Coccia, D'Ottavio, Iori, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «26 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dei contributi di cui al periodo precedente, almeno 1 milione di euro è destinato al sostegno delle attività di promozione turistica da realizzarsi nei comuni ricompresi nel cratere».

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: e comma 4-bis;
   all'alinea, sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.304,9 alla lettera a) sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.304,9.
41. 39. Gallinella, Cariello, Caso.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in tema di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali).

  1. Ai fini dell'individuazione degli interventi di verifica di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), numero 2, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), realizza una mappatura aggiornata relativa ai livelli di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali, dando priorità a quelli presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed aggiorna periodicamente le raccomandazioni e le linee guida esistenti, tenendo conto delle buone pratiche già avviate presso le regioni.
  2. Il Ministero della salute trasmette, per le valutazioni di competenza, i dati e le informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 1, al Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché al tavolo tecnico di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche per la realizzazione delle reti di emergenza urgenza regionali di cui al paragrafo 9 dell'Allegato n. 1 del citato decreto ministeriale.
  3. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza delle cure sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e sono svolte in collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.
  5. Per il biennio 2017-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.
  6. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in euro 2.372.167,33 per l'anno 2017 ed in euro 4.740,378,49 a decorrere dall'anno 2018, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
41. 05. Tancredi.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
*41. 010. Palese.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
*41. 02. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
*41. 09. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
*41. 011. Giulietti.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
*41. 012. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

ART. 42.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le richieste sono soddisfatte nella misura del 100 per cento nei limiti della dotazione complessiva del Fondo di cui al comma 1. Nel caso in cui l'importo delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'importo delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata proporzionalmente ai comuni fino a soddisfare il 100 per cento dell'importo delle singole richieste pervenute dal 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
  Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di cui al decreto-legge n. 113 del 2016.
42. 9. Venittelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis All'articolo 1, allegato 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2015, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «9) Fano Adriano (TE)» sono aggiunte le seguenti: «10) Penne».
42. 4. Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis dopo le parole: «continuità aziendale» sono inserite le seguenti: «, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale,»;
   b) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «ai fornitori» sono soppresse le seguenti: «con posa in opera»;
   c) al comma 1-ter dopo le parole: «previa disposizione» sono inserite le seguenti: «del Commissario delegato o»;
   d) al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «ai fornitori» sono soppresse le seguenti: «con posa in opera».
42. 10. Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Esclusione dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio dei comuni e delle province colpite dal sisma delle spese finanziate con erogazioni liberali, assicurazioni).

  1. Per l'anno 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascuna annualità. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 20 milioni di euro annuali e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 2,5 milioni di euro annuali per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2017 ed entro il 30 giugno 2018, gli importi di cui al periodo precedente,
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42. 01. Ghizzoni, Baruffi, Carra, Crivellari.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Esonero pagamento tasse scolastiche e universitarie).

  1. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni del cratere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede, nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

42. 03. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Duranti.

ART. 43.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.

  Conseguentemente:
   al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati.
43. 3. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili».
*43. 21. Melilli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili».
*43. 9. Palese.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili».
*43. 5. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «contabili e certificativi» sono aggiunte le seguenti: «e per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario».
43. 7. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge all'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, che all'epoca dei fatti non avevano stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, previa deliberazione, ai sensi del comma 6-ter, della regione di riferimento, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
  6-ter. Le regioni, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 6-bis possono deliberare la dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
43. 24. Placido, Marcon, Pastorino.

  Al comma 3, sostituire le parole: 9 rate con le seguenti: 18 rate.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Al maggior onere derivante dal comma 3 pari a complessivi 120 milioni per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;
   all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento, con le seguenti: 7 per cento.
43. 26. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 3, sostituire le parole: 9 rate con le seguenti: 18 rate.

  Conseguentemente,
   all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 5.150,5 milioni di euro con le seguenti: 5.185,5 milioni di euro;
    2) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.150,5 milioni di euro con le seguenti: 5.185,5 milioni di euro;
    3) al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziata ai sensi del comma 1.
43. 28. Carrescia, Sereni, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani.

  Al comma 3, sostituire le parole: 9 rate con le seguenti: 18 rate.
43. 31. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Duranti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.
43. 20. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il pagamento di somme riferite a debiti maturati anteriormente al 31 dicembre 2016 a carico di società cooperative esercenti il credito, che abbiano esclusiva sede in una delle città comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, verso uno degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 15, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è sospeso fino al 31 dicembre 2018.
43. 6. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 37. De Mita.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 34. Cominelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 32. Cirielli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 30. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 2. Palese.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 8. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione agli eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, per i quali sia stata dichiarata l'estensione dello stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e vista l'eccezionalità degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse stanziate allo scopo sono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza danneggiata dai citati eventi.
43. 1. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
   «6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.
   6-ter. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
43. 25. Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, dopo le parole: «per dodici mesi» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2018».
43. 27. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo avviene mediante rateizzazione in diciotto rate mensili di pari importo ed è disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
43. 29. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
  2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
43. 06. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Albini, Capodicasa.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 43. 07. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 43. 032. Giulietti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 43. 05. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 43. 08. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 43. 031. Palese.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  2. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
43. 014. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 52.».

  2. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
43. 036. Giulietti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
*43. 035. Giulietti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
*43. 028. Palese.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
*43. 024. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
*43. 013. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
*43. 04. Melilla, Ricciatti, Albini, Zaratti, Capodicasa.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 370, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» sono inserite le seguenti: «le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012»;
   b) al comma 371, le parole: «al comma 369» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
   c) dopo il comma 371, è aggiunto il seguente:
  «371-bis. Le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, , possono concorrere al finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici ed urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   d) al comma 372, le parole: «comma 369» sono sostituite dalle seguenti: «comma 370»;
   e) al comma 372, dopo le parole: «dei danni riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e favoriscono la riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici ed urbani».
43. 010. Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Risorse per la ricostruzione).

  1. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2017 e 2018 sono autorizzati 50 milioni di euro in favore della regione Emilia-Romagna e 50 milioni di euro in favore della regione Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
43. 011. Ghizzoni, Baruffi, Carra, Crivellari.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, nelle regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   d) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le previsioni di cui al comma 9».
43. 015. Tancredi, Castricone.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Finanziamenti per tributi, contributi e assicurazioni obbligatorie precedentemente sospesi).

  1. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
43. 017. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Microcredito).

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per gli anni 2017 e 2018, ai soggetti ubicati nei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, i finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, possono essere concessi anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 111 e del requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.».
43. 021. Ginato.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole da: «Fermo restando» a «due rate nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento è effettuato in 10 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1o agosto 2017 con termine ultimo 31 marzo 2019».
  2. I termini di cui al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono riaperti ed il nuovo termine, per aderire o confermare l'adesione alla definizione agevolata di cui al suddetto articolo, è posto entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge. I termini di cui al comma 3, del citato articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, vengono prorogati al 15 ottobre 2017.
43. 038. Palese, Valiante.

ART. 44.

  Sostituirlo con il seguente:
  «1. L'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

Art. 18-quater.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
  3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 1, devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro il 31 maggio 2017. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta».
44. 1. Giampaolo Galli, Auci.

  Sostituirlo con il seguente:
  «1. L'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

Art. 18-quater.
(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).

  1. Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
  3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 1 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta».
44. 2. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: 31 dicembre 2016, sono sostituite con le seguenti: 31 dicembre 2017.
   b) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: . L'indennità è concessa anche ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel caso in cui le fonti normative ed istitutive dei suddetti fondi non prevedano come causale di intervento gli «eventi sismici»;
44. 6. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo il comma, 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali,» sono sostituite con le seguenti: «ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionale, nonché i soci e i collaboratori familiari ed i soci di società a responsabilità limitata,»;
   b) le parole: «per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno,» sono sostituite con le seguenti: «per l'anno 2016, nel limite di 144,8 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, nel limite di 144,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come rifinanziata ai sensi del comma 2 dell'articolo 66.
44. 5. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo il comma, 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «23 milioni» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni».
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
44. 8. Sereni, Carrescia, Melilli, D'Incecco, Braga, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Stella Bianchi, Castricone, Ferranti, Fusilli, Galgano, Ginoble, Giulietti, Gutgeld, Lodolini, Manzi, Marchetti, Pierdomenico Martino, Mazzoli, Morani, Petrini, Pilozzi, Terrosi, Verini.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Proroga dell'utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
44. 01. Carra.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione).

  1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5 della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018.
44. 03. Arlotti, Paola Bragantini.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Personale dei comuni terremotati).

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile sono inserite le seguenti: o di polizia locale.
44. 06. Giulietti.

ART. 45.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «da regioni o da enti locali, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, lettere a) e b),»;
   b) dopo le parole: «iscritta nei bilanci pluriennali» sono inserite le seguenti: «dei comuni, delle province e».

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
45. 1. Melilli.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Comuni terremotati: erogazione del 90 per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
* 45. 02. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Comuni terremotati: erogazione del 90 per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
* 45. 03. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Comuni terremotati: erogazione del 90 per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
* 45. 07. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Comuni terremotati: erogazione del 90 per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
* 45. 08. Palese.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Comuni terremotati: erogazione del 90 per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
* 45. 011. Giulietti.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:
   « 0aa) investimenti dei comuni, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e beneficiari delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di rimborso ai comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, pari a 17,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, nonché a 19 milioni di euro per l'annualità 2017, finanziati con avanzo di amministrazione, ed impegnabili ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 annesso 1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;».
45. 013. Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari.

ART. 46.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione (CE) n. 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;
   c) essere già costituite entro la data del 30 giugno 2018;
   d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234».
46. 12. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, possono individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, prioritariamente nelle seguenti aree:
   Abruzzo: Valle Peligna, Val Vibrata, Complesso Val Pescara;
   Basilicata: Matera, Maratea;
   Campania (Napoli, interporto di Nola, interporto di Marcianise);
   Calabria (Tropea, Soverato, Roccella, Gioia Tauro, Cosenza, Sibaritide);
   Puglia (Bari area industriale – ASI, Taranto – per imprese nell'indotto ILVA, Bari, Lecce);
   Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa).

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis e sopprimere le parole: a causa degli eventi sismici;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Per le finalità di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 394,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 367,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 341,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
   all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati. Ulteriori riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, saranno definite con la legge di bilancio 2018.
46. 14. Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Laffranco.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Le imprese che hanno la sede con le seguenti: Le imprese, comprese le micro imprese, come individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, che hanno sede.
46. 33. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Duranti.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento,.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e che hanno subìto nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016;
   al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto applicativo delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.;
   dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.
(Modifiche agli interventi per la ripresa economica).

  All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3 le parole: «, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono soppresse.».
*46. 6. Tancredi.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento,.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e che hanno subìto nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016;
   al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto applicativo delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.;
   dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.
(Modifiche agli interventi per la ripresa economica).

  All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3 le parole: «, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono soppresse.».
*46. 4. Giampaolo Galli, Auci.

  Al comma 2, alinea sostituire le parole da: a causa degli eventi sismici fino a: l'evento con le seguenti: nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento di quello relativo al corrispondente periodo precedente agli eventi sismici.

  Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 con le seguenti: dal 1o febbraio 2017 al 30 aprile 2017.
46. 20. Melilli.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento;
   al comma 6, sostituire le parole: di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: di 294,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 267,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 241,7 milioni di euro per l'anno 2019;
   all'articolo 66, comma 3, apportare le seguenti modificazioni, all'alinea, sostituire le parole: 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 1.401,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.250,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.570 milioni di euro per l'anno 2019. dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
46. 8. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 2 alinea, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento.
   al comma 6, sostituire le parole: 194,5 milioni di euro con le seguenti: 311,2 milioni di euro, le parole: 167,7 milioni di euro con le seguenti: 268,32 milioni di euro e le parole: 141,7 milioni di euro con le seguenti: 226,72 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 66:
   al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.418,6, le parole: 5.150,5 con le seguenti: 5.251,12 e le parole: 5.470 con le seguenti: 5.555,02.
   al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) quanto a 116,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 100,62 milioni di euro per l'anno 2018, a 85,02 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dal comma 1 del presente articolo.
46. 32. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: della media relativa ai tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento con le seguenti: nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.
46. 19. Melilli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) applicazione del regime della cedolare secca nella misura del 10 per cento ai canoni di locazione corrisposti in relazione a contratti di locazione di immobili ad uso commerciale e relative pertinenze locate congiuntamente all'immobile, in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il contrasto alle società di comodo).

  1. Al comma 36-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: «10,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «21 punti percentuali».
  2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera h-ter) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
46. 35. Gallinella, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: L'esonero fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano alle medesime condizioni anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
46. 21. Melilli, Pilozzi.

  Al comma 3, dopo le parole: che avviano la propria attività aggiungere le seguenti: d'impresa.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono revocate nel caso in cui l'attività d'impresa venga trasferita al di fuori della zona franca di cui al comma 1 prima che siano decorsi quattro anni dalla data di accoglimento dell'istanza o qualora l'impresa non abbia proceduto ad assunzioni.
46. 29. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 4, sostituire le parole: e per quello successivo con le seguenti: e per i nove periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
46. 22. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: per quello successivo con le seguenti: per i due successivi.
46. 1. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche alle province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, come indicato nella allegata tabella 1.
  8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione allegata allo stato di previsione dell'entrata prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali a economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 211 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
46. 7. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3, 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
* 46. 34. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3, 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
* 46. 18. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3, 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
* 46. 3. Melilli, Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3, 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
* 46. 30. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.
(Fondo per il social lending garantito)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il social lending» garantito preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominati «cittadini utilizzatori», residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  2. Il Fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 30 giugno 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al «Fondo per il social lending garantito» nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dalle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini finanziatori», spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.
  4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
  5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, possono accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal «Fondo per il social lending garantito» al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione relativamente agli edifici ubicati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 maggio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
  6. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di ricostruzione e adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista, non collegato, direttamente o indirettamente, né alla suddetta impresa né al progettista.
  7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 settembre 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei «cittadini utilizzatori richiedenti» disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del «Fondo per il social lending garantito». L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.
  8. Il «Fondo per il social lending garantito» concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a 100.000 euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia delle entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.
  9. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.
  10. L'intermediario finanziano di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.
  11. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.
  12. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 46-bis, pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede attraverso le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'85 per cento del loro ammontare».
   b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'85 per cento del loro ammontare»;
    2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'85 per cento del loro ammontare»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'85 per cento».

  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma 3-bis, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-quater. Le modifiche introdotte dal precedente comma 3-bis, lettere a) e b), rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
46. 050. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017).

  1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.
46. 012. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente comma:
  «1-septies. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, qualora le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta all'acquirente delle unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari».
46. 028. Marchi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Utilizzo avanzi comuni terremotati).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli» sono soppresse.
*46. 010. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Utilizzo avanzi comuni terremotati).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli» sono soppresse.
*46. 037. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Utilizzo avanzi comuni terremotati).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli» sono soppresse.
*46. 018. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Utilizzo avanzi comuni terremotati).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli» sono soppresse.
*46. 053. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni urgenti per il personale regionale di proiezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).

  1. Al fine di assicurare la continuità ed il regolare svolgimento delle attività relative all'allertamento, al soccorso ed all'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché garantire l'attività delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture, anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra amministrazione.
  2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in deroga alle norme vigenti in materia di limitazioni di assunzioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, comma 1-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, possono indire, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nell'ambito delle strutture regionali della Protezione civile, per assicurare le funzioni del sistema di Protezione civile, riservato al personale in servizio che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con le medesime strutture regionali di Protezione civile.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono a carico dei rispettivi bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
46. 017. Ginoble, Fusilli, D'Incecco, Castricone, Amato.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
46. 05. Carra.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428, sono aggiunti i seguenti:
  «428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità ed i termini temporali con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate dalle imprese agricole che, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422, hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una diversa modulistica, garantendo l'omogenea definizione dei massimali previsti nella scheda C allegata alle ordinanze di Protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.
  428-ter. Alle imprese agricole di cui al comma 428-bis, i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai successivi provvedimenti attuativi, sono riconosciuti con apposite e specifiche delibere del Consiglio dei ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo comunicate dal competente Ministero dell'economia e delle finanze».
46. 033. Vazio, Giacobbe, Carocci, Tullo, Fiorio, Mariani, Basso.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici speciali e del finanziamento approvato.
  2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella regione Abruzzo, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.
  4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanaza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, così come modificata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 3822. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni, della legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c), dell'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. All'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.
  7. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà».
  8. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile».

  9. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle richieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.
  10. Per quanto attiene alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e alla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori si osservano i seguenti criteri:
   a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;
   b) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;
   c) ai fini di cui alle lettere a) e b), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;
   d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera a). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
46. 035. Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Personale Uffici Speciali dell'Aquila e dei comuni del cratere).

  1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c), dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tale personale dirigenziale si applicano le previsioni di cui all'articolo 18, comma 4, lettera a-bis), capoverso 3-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
  Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  Il trattamento economico del predetto personale viene corrisposto secondo le seguenti modalità:
   a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;
   b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, ivi compresi ogni altro emolumento accessorio.
46. 046. Castricone.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2012 dopo le parole: «presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «e al finanziamento di progetti inerenti la sicurezza pubblica ricadenti nel cosiddetto cratere».
46. 040. Castricone.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «degli interventi sulle strutture» sono aggiunte le seguenti: «, sugli impianti, sulle rifiniture interne se connesse all'intervento», dopo le parole: «di professionisti abilitati» sono aggiunte le seguenti: «per il compenso all'amministratore/presidente di consorzio/procuratore e per le indagini GEO-STRU» e dopo le parole: «legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle alienate in data successiva al 6 aprile 2009».
46. 039. Castricone.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «13-ter. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto: a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto; b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi; c) gli atti di cessione allo Stato e agli enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.
  13-quater. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei comuni colpiti.
  13-quinquies. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 13-ter e 13-quater in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
46. 011. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  «4-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.
  4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2017 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».
46. 038. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 15-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3-bis le parole: «, ovvero» sono sostituite dalla seguente: «e».
46. 09. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Ulteriori misure per la ripresa economica).

  1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, converito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «23 milioni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «33 milioni».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46. 024. Giulietti, Sereni, Ascani, Verini.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

«Art. 50-ter. 1. In qualità di autorità comunale di protezione civile e nell'ambito dell'attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, n. 255, i sindaci dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, con durata non superiore al 31 dicembre 2018, ad esperti o tecnici di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza.
  2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale di servizio in possesso della necessaria professionalità ed è attuato mediante procedure negoziate con almeno tre esperti, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale.
  3. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di una spesa massima pari a 5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
46. 041. Baldelli.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno).

  1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.
  2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese, ivi insediate, possono beneficiare di regimi particolari.
  3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.
  4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
  5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.
  6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:
   a) operazioni di importazione;
   b) operazioni di deposito;
   c) operazioni di confezionamento;
   d) operazioni di trasformazione;
   e) operazioni di assemblaggio;
   f) operazioni di riesportazione.

  7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.
  8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
  9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:
   a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;
   d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
   e) la lottizzazione dei terreni;
   f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
   g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;
   h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;
   i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

  11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione (CE) n. 361 del 2003 della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

  12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.
  13. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse; 3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio; 4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.
  14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: a) imprese insediate; b) occupazione creata; c) volume di affari; d) entità consuntivata dei benefìci.
  16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo comma 17.
  17. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
46. 08. Duranti, Melilla, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

ART. 47.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
*47. 9. Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
*47. 24. Palese.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
*47. 25. Crimì.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
*47. 36. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
*47. 44. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
  3. Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali a favore del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.
**47. 10. Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
  3. Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali a favore del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.
**47. 27. Crimì.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
  3. Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali a favore del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.
**47. 45. Bruno Bossio.

  Al comma 3, dopo le parole: linee ferroviarie regionali, aggiungere le seguenti: con priorità alle strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa.
47. 14. Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ovvero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T.
47. 37. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.

  Conseguentemente sopprimere il comma 5.
*47. 11. Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.

  Conseguentemente sopprimere il comma 5.
*47. 46. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*47. 26. Crimì.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.

  Conseguentemente sopprimere il comma 5.
*47. 38. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, per l'anno 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario per l'anno 2017 di 150 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
  5-ter. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale. Entro il 31 maggio 2017, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni con le seguenti: 263 milioni.
47. 33. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Capodicasa, Albini, Duranti.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre di ogni anno, è obbligato a presentare alle Camere una relazione dettagliata che evidenzia in modo puntuale il quadro finanziario, lo stato di attuazione aggiornato dei progetti, con annesse varianti, di cui alle delibere citate, nonché sullo stato delle verifiche effettuate presso i cantieri delle opere.
47. 34. Mognato, Franco Bordo, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Sopprimere il comma 7.
47. 12. Guidesi.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: alla società con le seguenti: al patrimonio della società.
47. 30. Carloni, Fanucci, Mura, Capone.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché l'impegno di Ferrovie dello Stato Italiano s.p.a. a provvedere, ai sensi del medesimo decreto, alla completa rimozione dello squilibrio patrimoniale della società trasferita e al mantenimento dei livelli occupazionali.
47. 8. Palese.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, ad esclusione delle misure già previste dal medesimo articolo nei riguardi della regione Siciliana e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2017, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2017 e di 40 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Sicilia integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari. Per l'erogazione del contributo relativo alle annualità 2016 e 2017, la regione Sicilia deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2017, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2016 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al presente comma.
47. 48. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Sopprimere il comma 9.
*47. 31. Marcon, Pastorino, Gregori.

  Sopprimere il comma 9.
*47. 5. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 9, sostituire le parole: della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della con le seguenti: del perfezionamento della delibera CIPE relativa alla.
**47. 16. Garofalo.

  Al comma 9, sostituire le parole: della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della con le seguenti: del perfezionamento della delibera CIPE relativa alla.
**47. 13. Biasotti, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono altresì autorizzati studi per l'avvio della Alta Velocità ferroviaria nella tratta Bologna-Padova.
47. 4. Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nei limiti degli stanziamenti ivi assentiti e delle somme residue rispetto al soddisfacimento delle finalità ivi previste possono essere destinate alla corresponsione di indennizzi in favore di soggetti che dimostrino di aver subito danni di natura patrimoniale conseguenti a vincoli apposti a qualsiasi titolo da pubbliche autorità all'esercizio dei diritti connessi alla proprietà di aree interessate ai progetti per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Gli indennizzi non possono in ogni caso eccedere il 30 per cento del valore da riconoscersi nel caso di sottoposizione a procedure d'esproprio delle aree e costituiscono acconto da detrarsi dalle somme a tale titolo dovute nel caso di effettivo futuro esproprio dell'area.
  9-ter. Ai fini del riconoscimento degli indennizzi di cui al citato comma 7-bis i soggetti interessati devono:
   a) dimostrare l'effettiva connessione tra il danno reclamato ed i vincoli apposti in relazione alle attività progettuali della nuova linea ferroviaria Torino-Lione;
   b) fornire evidenza documentale di aver reclamato i danni nei confronti dei soggetti attuatori delle opere ovvero del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prima della entrata in vigore della presente legge;
   c) presentare una stima giurata da un professionista abilitato in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale subito, nonché della stima del valore da riconoscersi nel caso di esproprio delle aree;
   d) inoltrare, nel termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata da tutti i documenti necessari ad ottemperare alle richieste di cui al presente comma.

  9-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti di cui al citato comma 7-bis, al riconoscimento dell'indennizzo previa acquisizione di un parere di congruità da parte dei soggetti attuatori delle opere, nonché della stipula di un atto transattivo, da sottoporre al preliminare parere dell'Avvocatura di Stato, in cui sia contenuta la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa anche futura da parte dei soggetti interessati con la contestuale accettazione da parte degli stessi che la somma riconosciuta può essere portata in detrazione degli importi da riconoscersi a titolo di eventuale espropriazione delle aree.
47. 43. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci relative agli anni 2018 e seguenti, sono destinate a tali imprese, al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea.
  11-ter. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di Sistema Portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile. Obiettivi specifici di traffico ferroviario, entità e modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.
47. 41. Gandolfi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci relative agli anni 2018 e 2019, sono destinate a tali imprese, al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea.
  11-ter. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di Sistema Portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile. Obiettivi specifici di traffico ferroviario, entità e modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.
47. 32. Gandolfi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato e da impiegare in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione a tempo indeterminato di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante parziale riduzione del fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
47. 3. Oliaro, Librandi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
*47. 1. Catalano, Librandi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
*47. 19. Garofalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
*47. 39. Gandolfi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto merci relative agli anni 2018 e 2019 sono destinate a tali imprese, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea alle condizioni e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
**47. 15. Biasotti, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto merci relative agli anni 2018 e 2019 sono destinate a tali imprese, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea alle condizioni e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
**47. 18. Garofalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto merci relative agli anni 2018 e 2019 sono destinate a tali imprese, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea alle condizioni e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
**47. 29. Carloni, Fanucci, Mura.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano ad essere corrisposte alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto merci su ferrovia per gli anni 2018, 2019 e 2020, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei criteri adottati negli anni precedenti e subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea.
*47. 2. Catalano, Oliaro, Librandi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano ad essere corrisposte alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto merci su ferrovia per gli anni 2018, 2019 e 2020, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei criteri adottati negli anni precedenti e subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea.
*47. 40. Gandolfi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuarsi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte Servizi tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
**47. 17. Garofalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuarsi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma parte-Servizi tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
**47. 28. Carloni, Fanucci, Mura.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.
47. 35. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di cessioni delle detrazioni dovute per interventi di efficientamento energetico e ristrutturazioni edilizie nei condomini).

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 14:
    1) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. Ai fini dell'operatività della cessione, le condizioni di cui al periodo precedente devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito di imposta nella misura della detrazione ceduta, fruibile in 10 quote annuali di pari importo. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   2) I commi 2-quinquies e 2-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  «2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L'Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, effettua su tali attestazioni controlli, anche a campione, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, a favore di ENEA, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2017 al 2021.
  2-sexies. I soggetti cessionari di cui al comma 2-ter, con oneri a proprio carico, possono avvalersi di Enea, o di altro ente pubblico convenzionato con lo stesso, per verificare l'ammissibilità tecnica degli interventi di cui al comma 2-quater»;
  b) all'articolo 16, comma 1-quinquies, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2017, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. Ai fini dell'operatività della cessione, le condizioni di cui al periodo precedente devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito di imposta nella misura della detrazione ceduta, fruibile in 5 quote annuali di pari importo. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni concernenti la cessione del credito e la fruizione del credito d'imposta sono definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2-ter dell'articolo 14.».

  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4,3 milioni di euro nel 2018, 9 milioni di euro nel 2019, 22 milioni di euro nel 2020, 29,4 milioni di euro nel 2021, 37,1 milioni di euro nel 2022, 30,9 milioni di euro nel 2023, 22,8 milioni di euro nel 2024, 17,7 milioni di euro nel 2025, 12,6 milioni di euro nel 2026, 7,5 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 5,1 milioni di euro nel 2029, 2,8 milioni di euro nel 2030 e 0,6 milioni di euro nel 2031.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 5,7 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 è ridotto di 5,8 milioni di euro nel 2017, 63,9 milioni di euro nel 2018, 27,8 milioni di euro nel 2019, 20,5 milioni di euro nel 2020, 13,1 milioni di euro nel 2021 e 6,8 milioni di euro nel 2022.
  5. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), numero 2), pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
47. 03. Misiani, Marchi.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Fondo treni pendolari).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5 milioni di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.
  2. Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire, le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8,5 per cento.
47. 01. Marcon, Gregori, Pastorino.

ART. 48.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 7. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 8. Palese.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 26. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Nelle more dell'approvazione delle delibere disciplinanti le citate eccezioni, le motivazioni di eccezione sono specificate dall'Ente affidante attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla legge.
48. 6. Palese.

  Al comma 11, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 9 e 10.

  Conseguentemente dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In caso di mancata esibizione di idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con idonea documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento.
48. 12. Causi.

  Al comma 11 le parole: dai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: dai commi 9 e 10.

  Conseguentemente al comma 12, dopo le parole: le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. aggiungere le seguenti: Gli agenti accertatori acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati, la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel titolo VII del presente decreto e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
48. 27. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 12, sostituire il secondo capoverso, con il seguente:
  Gli agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria già in servizio sui mezzi pubblici di trasporto, svolgono funzioni di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente. I Ministeri competenti possono stipulare specifici programmi di supporto con i gestori dei servizi di trasporto pubblico con copertura dei costi a carico dell'ente richiedente, fatti salvi gli oneri stipendiali del personale con qualifica di polizia giudiziaria impiegato.
48. 11. Causin.

  Al comma 12, dopo le parole: possono affidare aggiungere le seguenti: nei soli casi in cui la dotazione organica del personale, dirigenziale e non, non fosse sufficiente.
48. 4. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:
  «La competenza amministrativa in materia di sanzioni relativamente agli articoli 19, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è attribuita rispettivamente al gestore dell'infrastruttura ovvero al soggetto esercente il servizio ferroviario in relazione ai compiti dagli stessi esercitati.
  I ricavi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente sono rendicontati annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinati dal gestore dell'infrastruttura ovvero dal soggetto esercente il servizio ferroviario ad interventi in materia di sicurezza ferroviaria, rendicontati biennalmente ai richiamati ministeri. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rideterminate le sanzioni comminate in attuazione degli articoli 19, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato triennalmente.»

  Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale con cadenza semestrale possono trasmettere, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) ed l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all'Osservatorio sull'efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, a richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili.
  13-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371 del 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, quando un servizio di trasporto pubblico regionale e locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, o di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, in caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di validazione secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.
*48. 22. Gandolfi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:
  «La competenza amministrativa in materia di sanzioni relativamente agli articoli 19, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è attribuita rispettivamente al gestore dell'infrastruttura ovvero al soggetto esercente il servizio ferroviario in relazione ai compiti dagli stessi esercitati.
  I ricavi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente sono rendicontati annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinati dal gestore dell'infrastruttura ovvero dal soggetto esercente il servizio ferroviario ad interventi in materia di sicurezza ferroviaria, rendicontati biennalmente ai richiamati ministeri. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rideterminate le sanzioni comminate in attuazione degli articoli 19, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato triennalmente.»

  Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale con cadenza semestrale possono trasmettere, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) ed l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all'Osservatorio sull'efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, a richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili.
  13-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371 del 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, quando un servizio di trasporto pubblico regionale e locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, o di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, in caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di validazione secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.
* 48. 25. Paola Bragantini.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14), del citato decreto n. 633 del 1972.
48. 05. Marchi.

ART. 49.

  Sopprimerlo.
*49. 2. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Sopprimerlo.
*49. 5. Menorello, Librandi.

  Sopprimerlo.
*49. 25. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Sopprimere i commi da 2 a 11.
49. 6. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera b), le parole: dal comma 5 sono sostituite dalle seguenti: dai commi 7 e 8.

  Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: fermo restando aggiungere le seguenti: fintantoché Anas risulti inclusa nel suddetto elenco ISTAT,.
49. 19. Carloni, Fanucci, Mura.

  Al comma 6, le parole: comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato sono sostituite dalle seguenti: il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati.
*49. 11. Galati, Zanetti.

  Al comma 6, le parole: comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato sono sostituite dalle seguenti: il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati.
*49. 23. Mariani, Realacci, Braga.

  Al comma 6, le parole: comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato sono sostituite dalle seguenti: il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati.
*49. 35. Ciracì, Latronico.

  Al comma 7 sostituire le parole: apposita preventiva informativa all’ con le seguenti: apposito preventivo parere dell’.
49. 1. Carinelli, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 8, sopprimere le parole: , con esclusione delle somme cadute in perenzione,.
*49. 24. Mariani, Realacci, Braga.

  Al comma 8, sopprimere le parole: , con esclusione delle somme cadute in perenzione,.
*49. 12. Galati, Zanetti.

  Al comma 8, sopprimere le parole: , con esclusione delle somme cadute in perenzione,.
*49. 30. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
   a) al comma 1, le parole: «strumentali alle sue attività» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché dai beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali della società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto dalla Società medesima e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per atti di trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali atti sono esenti dai tributi speciali catastali e sono soggetti al pagamento di imposte e tasse in misura fissa»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità».
**49. 20. Mariani, Realacci, Braga.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
   a) al comma 1, le parole: «strumentali alle sue attività» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché dai beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali della società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto dalla Società medesima e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per atti di trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali atti sono esenti dai tributi speciali catastali e sono soggetti al pagamento di imposte e tasse in misura fissa»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità».
**49. 31. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
   a) al comma 1, le parole: «strumentali alle sue attività» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché dai beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali della società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto dalla Società medesima e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per atti di trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali atti sono esenti dai tributi speciali catastali e sono soggetti al pagamento di imposte e tasse in misura fissa»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità».
**49. 13. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le parole: «strumentali alle sue attività» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché i beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, come risultanti dall'elenco predisposto, sentita l'Agenzia del Demanio, entro il 30 settembre 2017 e certificato dal Collegio Sindacale della Società, L'elenco costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali attività sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa».
49. 29. Pisicchio.

  Al comma 11, sopprimere le parole da: fermo fino alla fine del comma.
*49. 21. Mariani, Realacci, Braga.

  Al comma 11, sopprimere le parole da: fermo fino alla fine del comma.
*49. 32. Ciracì, Latronico.

  Al comma 11, sopprimere le parole da: fermo fino alla fine del comma.
*49. 14. Galati, Zanetti.

  Al comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di un ulteriore 10 per cento per attività di verifica strutturale, progettazione e manutenzione straordinaria dei ponti e dei viadotti delle strade ex statali.
49. 7. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 12, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: con particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e similari, al fine di agevolare il rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali.
49. 37. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. L'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente al 1o ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi, esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quelle afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A.
* 49. 15. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. L'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente al 1o ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi, esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quelle afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A.
* 49. 22. Mariani, Realacci, Braga.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. L'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente al 1o ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi, esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quelle afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A.
* 49. 33. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 868, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «a qualunque titolo destinate all'ANAS S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  12-ter. Le risorse di cui al comma 12-bis sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale delle rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.
  12-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: «Lavori di ammodernamento» fino a: «Laureana di Borrello» sono soppresse.
** 49. 26. Oliverio, Covello, Bruno Bossio, Battaglia, Magorno.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 868, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «a qualunque titolo destinate all'ANAS S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
  12-ter. Le risorse di cui al comma 12-bis sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale delle rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.
  12-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: «Lavori di ammodernamento» fino a: «Laureana di Borrello» sono soppresse.
** 49. 16. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 868, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «a qualunque titolo destinate all'ANAS S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
  12-ter. Le risorse di cui al comma 12-bis sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale delle rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.
  12-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: «Lavori di ammodernamento» fino a: «Laureana di Borrello» sono soppresse.
** 49. 34. Ciracì, Latronico.

ART. 50.

  Sopprimerlo.
*50. 1. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Sopprimerlo.
*50. 2. Guidesi.

  Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure finanziarie per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta).

  1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, è attribuito alla regione Veneto, per l'anno 2018, un contributo una tantum di 300 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39.
50. 04. Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure finanziarie per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta).

  1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, da realizzarsi attraverso il ricorso al debito, per l'anno 2018 alla regione Veneto è assegnato uno spazio finanziario di 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39.
50. 05. Guidesi, Busin.

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni a favore dello sviluppo del trasporto per vie d'acqua interne).

  1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  2. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  3. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle “autostrade del mare”» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f) dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
   b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole».

  5. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento UE n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare.».

  6. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al primo periodo nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 104,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 34,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 37,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 82,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 53,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
51. 02. Guidesi, Saltamartini.

ART. 52.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ciclovia EuroVelo 5 (Campania, Basilicata e Puglia).
52. 5. Palese, Pisicchio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ciclovia del Lago di Varese.
52. 4. Librandi, Catalano, Mucci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ciclovia Vesuviano-Torrese (San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata).
52. 9. Galati, Zanetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ciclovia dei Tre Mari, ciclovia Francigena.
52. 2. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ciclovia del Santerno.
52. 3. Mucci, Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Province individuano e realizzano, nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e senza oneri per la finanza pubblica, aree per la ricarica dei veicoli elettrici stipulando convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica nelle intersezioni delle strade provinciali con le piste ciclabili e lungo le strade provinciali, con un intervallo massimo di 30 Km.
52. 11. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
  3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano, i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile e della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino prioritariente:
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Fino al limite massimo di 12.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono abrogati.
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, 22 dicembre 1986, è abrogato.
  9. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
  10. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è abrogato.
  11. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  12. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  13. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
  14. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva CGM(2013)71 del Consiglio del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  16. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento».
  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.».

  17. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  18. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

«Art. 17.1
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

  19. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
  21. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    «a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    «b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificati, nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    «b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
     b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse»;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) il comma 681 è sostituito dal seguente: “681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”»;

  20. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
52. 07. Airaudo, Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino, Fassina.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Lavoro Breve).

  1. Per lavoro breve si intendono tutte le prestazioni lavorative che non danno luogo, per ciascun committente, a compensi superiori a 900 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere lavori brevi nel limite complessivo di 2000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del periodo che precede. Il lavoro breve è regolato esclusivamente dalle disposizioni che seguono.
  2. Il committente iscrive preliminarmente, in via telematica e su idonea piattaforma dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, il lavoratore, indicandone dati anagrafici o codice fiscale e nello stesso modo comunica, almeno 60 minuti prima, il luogo, il giorno, l'ora di inizio e di fine della prestazione. La comunicazione comprende l'accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore orario minimo e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore orario minimo. Nel caso di prestazioni di lavoro brevi rese ad un nucleo familiare, il premio assicurativo contro gli infortuni è determinato nella misura del 4 per cento.
  3. Il valore orario del lavoro breve è fissato in 10 euro, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto aggiorna il valore orario del lavoro breve sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e fissa le modalità di attuazione del presente articolo prevedendo procedure semplificate e tenendo conto anche di modalità di iscrizione massiva.
  4. Il prestatore di lavoro breve percepisce il proprio compenso dal committente con modalità tracciabili.
  5. Il valore orario del lavoro breve è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore o sugli indicatori di reddito ed è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro breve nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.
52. 012. Lupi, Pizzolante, Tancredi.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina, del lavoro a orario ridotto e del lavoro occasionale).

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente: «Art. 13-bis(Lavoro a orario ridotto). – 1. Il contratto di lavoro a orario ridotto è il contratto a tempo determinato mediante il quale il lavoratore concorda con un datore di lavoro l'utilizzo della sua prestazione lavorativa in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. Il contratto di lavoro a orario ridotto è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a settanta giornate di effettivo lavoro nell'arco di un anno civile e per un numero di ore non superiore a 500, anche variamente distribuite tra le giornate lavorative. In caso di superamento del predetto periodo di settanta giorni, il rapporto di lavoro a orario ridotto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Il contratto di lavoro a orario ridotto non può dare luogo per il lavoratore a compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.500 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun datore di lavoro per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui.
  4. Il costo orario della prestazione di lavoro a orario ridotto è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell'emanazione del decreto, il costo orario è fissato in 12 euro.
  5. Il compenso per la prestazione di lavoro del contratto di lavoro a orario ridotto è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il lavoratore ha diritto alle garanzie sociali in caso di malattia o di infortunio.
  6. Il datore di lavoro provvede per conto del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misuri pari al 13 per cento del costo orario, e dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento.
  7. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalli data di entrata in vigore della presente disposizione Per agevolare l'utilizzo diffuso del contratto di lavoro a orario ridotto, con il medesimo decreto sono individuate forme semplificate di gestione, anche utilizzando procedure telematiche avanzate».

  2. Dopo il capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:
  «Capo V-bis – Lavoro occasionale – Art. 47-bis(Definizione). – 1. Per lavoro occasionale si intendono le attività lavorative saltuarie rese in favore di famiglie, organizzazioni di volontariato o altri committenti non imprenditori o professionisti relative a:
   a) lavori domestici a carattere temporaneo;
   b) assistenza domiciliare a bambini o assistenza di carattere temporaneo, per periodi non superiori a trenta giorni, a persone anziane, malate o con disabilità;
   c) insegnamento privato supplementare;
   d) lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
   e) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritative o manifestazioni destinate allo sviluppo del turismo locale, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
   f) collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di attività di solidarietà;
   g) esecuzione di lavori nei settori dell'agricoltura e della pesca in favore di soggetti non professionali.

  2. Le attività lavorative di natura occasionale di cui al comma 1 non possono dare luogo a compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.500 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro annui. Gli importi indicati al primo periodo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

  Art. 47-ter. – (Accesso alle prestazioni di lavoro occasionale. Coupon lavoro). – 1. I committenti che intendono usufruire delle prestazioni di lavoro occasionale, di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, acquistano attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più pacchetti di coupon lavoro orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro occasionale. I dati identificativi degli acquirenti e il numero dei coupon acquistati sono trasmessi dai soggetti presso i quali è stato effettuato l'acquisto, alla banca dati di cui all'articolo 47-quater. I coupon lavoro non possono essere ceduti a terzi.
  2. Il valore nominale dei coupon lavoro orari è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell'emanazione del decreto il valore nominale dei coupon orari è fissato in 12 euro.
  3. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale sono tenuti a comunicare, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro occasionale percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7 successivamente all'accreditamento dei coupon orari da parte del beneficiano della prestazione di lavoro occasionale. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro occasionale.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i coupon lavoro orari, effettuando altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del coupon lavoro, e dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del coupon lavoro, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 2 a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi dell'aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata presso l'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei coupon lavoro orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con proprio decreto, il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa dell'emanazione del decreto i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui all'articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  Art. 47-quater. – (Coordinamento informativo a fini di controllo e previdenziali. Sanatori). – 1. Al fine di contrastare l'utilizzo improprio delle forme di lavoro occasionale di cui all'articolo 47-bis, comma 1, i dati sull'acquisto dei coupon lavoro e sul loro utilizzo, acquisiti ai sensi dell'articolo 47-ter, confluiscono in un'apposita banca dati informativa, tramite la quale i dati sono trattati a fini conoscitivi, di controllo e previdenziali. I concessionari di cui al comma 7 dell'articolo 47-ter, le rivendite autorizzate, le sedi territoriali competenti dell'ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL inseriscono nella suddetta banca dati informativa i dati in loro possesso sull'acquisto e sull'uso dei coupon lavoro. A tale fine l'INPS e l'INAIL stipulano una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, in caso di superamento dei limiti quantitativi o di inosservanza delle condizioni previste per l'utilizzo delle forme di lavoro occasionale di cui all'articolo 47-bis, comma 1, accertati anche mediante l'utilizzo dei dati incrociati tramite la banca dati di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a carico del responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.600».
52. 013. Lupi, Pizzolante, Tancredi.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro intermittente).

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente: «Art. 13 – (Lavoro intermittente). – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con la possibilità di svolgimento delle prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Nei periodi nei quali non è utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».
52. 014. Lupi, Pizzolante, Tancredi.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma).

  1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   ;a-bis) l'identificazione di standard minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica, pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione;».
52. 026. Catalano, Mucci, Librandi.

  Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

Art. 52-bis.
(Detrazioni fiscali per i «tetti verdi»).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:
  «1-septies. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2019, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del Codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo, anche finalizzati all'insediamento di attività di orti urbani, e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro.
  1-octies. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi.»;

  2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   «2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1-septies sono fruibili nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 8 milioni di euro per l'anno 2020.».

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 2, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 39 milioni di euro per l'anno 2018, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 66,8 milioni di euro per l'anno 2020.
52. 010. Gadda, Braga, Mariani, Fiorio, Vazio, Fanucci, Galperti, Moretto, Parrini, Ascani, Manfredi, Marco Di Maio, Fregolent, Dallai, Cominelli, Iori, Rotta, Coppola, Donati, Arlotti.

ART. 53.

  Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: dodici con la parola: ventiquattro e sopprimere le parole da: e a condizione fino alla fine del periodo.
53. 19. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, provvede ad individuare altresì le mansioni usuranti svolte da talune figure di lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai settori dell'artigianato, del commercio, dell'autotrasporto e del lavoro autonomo agricolo, nonché del personale sanitario delle aree critiche, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, con i medesimi requisiti di cui al comma 1.
53. 1. Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, D'Incà, Caso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 179 le parole: «al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni» sono sostituite con le seguenti: «al compimento del requisito anagrafico dei 61 anni»;
   b) al comma 186, le parole: «nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023», sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 1209 milioni di euro per l'anno 2018, di 1247 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 1062 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 683 milioni di euro per l'anno 2022 e di 608 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle seguenti: pari al 9 per cento.
53. 16. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 179, lettere a), b) e c), le parole: «30 anni» sono sostituite con le seguenti: «25 anni» e alla lettera d) le parole: «36 anni» sono sostituite con le seguenti: «30 anni»;
   b) al comma 186, le parole: «nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 1209 milioni di euro per l'anno 2018, di 1247 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 1062 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 683 milioni di euro per l'anno 2022 e di 608 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari al 9 per cento.
53. 15. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: «hanno concluso» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi ovvero, nel caso in cui non abbiano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti o si tratti di operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 28 aprile 2015, n. 150;».
53. 8. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».
*53. 2. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».
*53. 4. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».
*53. 5. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».
*53. 6. Damiano, Incerti, Marchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».
*53. 7. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1015 milioni di euro per l'anno 2018, di 1079 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 770 milioni di euro per l'anno 2020, di 477 milioni di euro per l'anno 2021, di 139 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari all'8 per cento.
53. 13. Marcon, Airaudo, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 199, alinea le parole: «è ridotto a 41 anni per i lavoratori» sono sostituite con le seguenti: «è ridotto a 40 anni per i lavoratori»;
   b) al comma 203, le parole: «è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.», sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto a domanda nel limite di 660 milioni di euro per l'anno 2017, di 1150 milioni di euro per l'anno 2018, di 1170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari al 9 per cento.
53. 17. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 199, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nel caso in cui non abbiano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti o si tratti di operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015».
53. 9. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma, 3 aggiungere, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'INPS certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge, il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico.».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere, pari a 200 milioni per il 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto dall'articolo 6, comma 1, primo periodo,

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
53. 21. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1, 6 e 6-bis del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente 1,5 per i lavoratori che sono impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore.
53. 032. Damiano.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori precoci).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT.
  2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
  3. Per gli assegni che eccedono otto volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di pensionamento effettivo e l'età di pensionamento stabilita sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  4. Il maggior risparmio proveniente dalle risorse ottenute dalla riduzione di cui al comma 3 costituisce parte della copertura per il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori di cui al comma 1.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
53. 045. Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, D'Incà, Caso.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Estensione della durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa).

  1. All'articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: «sino al limite massimo di 12 mesi», sono inserite le seguenti: «per ciascun anno di riferimento».
53. 07. Leva, Martelli, Zappulla, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Le disponibilità finanziarie previste, per gli anni 2016 e 2017, dall'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1o agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1o gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
  2. Le regioni, prima di trasmettere all'INPS l'elenco nominativo dei lavoratori beneficiari del trattamento, devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il programma di misure di politiche attive del lavoro a cui sono adibiti i lavoratori interessati al trattamento in questione unitamente all'onere di spesa complessivo.
53. 042. Pilozzi, Melilli, Carella, Pastorino.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica del capo VI è sostituita dalla seguente: «Prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti»;
   b) all'articolo 48:
    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Nel rispetto del predetto limite, nei confronti dei committenti imprenditori e professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.»;
    2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; le aziende che impiegano più di quindici dipendenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente in favore di soggetti disoccupati o percettori di trattamenti pensionistici.
  4-ter. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.»;
   c) all'articolo 49:
    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; in assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 7,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali»;
    2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ispettorato nazionale del lavoro» sono inserite le seguenti: «e all'INPS».
53. 019. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 12 del 25 marzo 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
  2. Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: 1) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso; 2) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del Contratto collettivo nazionale di lavoro e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali; 3) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, determina le regole per l'accesso alla dirigenza; 4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive; 5) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito all'illegittimità della revoca dell'incarico dirigenziale in precedenza conferito.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
  4. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provveda con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 09. Ribaudo.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
  «1-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, anche al fine di consentire ai lavoratori di esercitare il principio dell'autotutela riguardo ai propri crediti, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al comma 1-bis è rilasciato previa certificazione documentale da parte del datore di lavoro sulla regolarità contrattuale e retributiva, nel rispetto dei seguenti elementi, derivanti dalla contrattazione collettiva:
   a) effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti paga, ossia:
    1) retribuzione tabellare-tredicesima mensilità;
    2) quattordicesima mensilità ove prevista;
    3) retribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari-scatti di anzianità;
    4) permessi retribuiti.

  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'istituzione sulle piattaforme INPS e INAIL del libretto elettronico del lavoratore, concernente la relativa mansione, qualifica, percorso formativo e sorveglianza sanitaria, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse stanziate a legislazione vigente.
  1-quinquies. In ordine alle evidenze documentali di cui al comma 1-ter si applicano le seguenti modalità:
   a) l'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 1) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico; 2) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo che precede, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro;
   b) l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto;
   c) l'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui alla lettera a);
   d) il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore;
   e) le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o dell'appalto.».
53. 044. Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, D'Incà, Caso.

ART. 54.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con proprio decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiorna le disposizioni relative al Documento unico di regolarità contributiva al fine di rafforzare nell'ambito dell'appalto il controllo dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale di cui al comma 1. I committenti che rilevano irregolarità possono sospendere con effetto immediato il pagamento dei corrispettivi ed a seguito di verifica ispettiva degli enti previdenziali possono da questi essere esentati dalla responsabilità solidale.
54. 2. Centemero.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Lavoro occasionale).

  1. Nelle more di una più ampia revisione della normativa sul lavoro accessorio, entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, possono essere svolte prestazioni di lavoro di natura meramente occasionale, intendendosi per tali:
   a) le attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
    1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    2) dell'insegnamento privato supplementare;
    3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
    4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
    5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
    6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;
   b) le attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti, ad esclusione del settore dell'edilizia e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
   c) le attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'Università.

  2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Per le attività lavorative di cui al comma 1, si prevedono i seguenti limiti:
   a) per ciascuna persona, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
   b) per ciascun committente con riferimento alla totalità delle persone impiegate, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
   c) per ciascuna prestazione resa da una singola persona in favore di un singolo committente a compensi di importo non superiore a 1.500 euro.

  4. Possono svolgere le prestazioni di lavoro occasionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'Università;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;
   d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, le persone e i committenti devono registrarsi, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, all'interno di una piattaforma informatica gestita dall'INPS. I committenti acquistano, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPIO) o equivalente, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro occasionale il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Per le attività di cui al comma 1, lettera a) l'acquisto può avvenire in forma cartacea presso gli uffici postali e le sedi INPS.
  6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 12 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 5, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  7. La vendita dei buoni di cui al comma 5 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicati dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  8. Il prestatore di lavoro occasionale, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  9. Fermo restando quanto disposto dal comma, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transizione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.
  10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il concessionario del servizio è individuato nell'INPS.
  12. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
54. 09. Di Salvo, Rotta, Tinagli.

ART. 55.

  Sopprimerlo.
*55. 5. Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Damiano.

  Sopprimerlo.
*55. 6. Paglia, Marcon, Pastorino, Airaudo, Placido.

  Sopprimerlo.
*55. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

  Al comma 1 capoverso 189, sostituire le parole: è ridotta di venti punti percentuali con le seguenti: è ridotta di 15 punti percentuali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 189 sopprimere il terzo periodo.
55. 10. Dell'Aringa, Misiani.

  Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole: Sulla medesima quota, inserire le seguenti: previa esplicita rinunzia dell'interessato.
55. 3. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole: a carico del lavoratore inserire le seguenti: senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

  Conseguentemente:
   sopprimere il terzo periodo del capoverso 189;
   all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
55. 2. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso 189, aggiungere in fine il seguente periodo: Il lavoratore può rinunziare alla riduzione della contribuzione.
55. 7. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai contratti collettivi che abbiano definito forme di coinvolgimento paritetiche dei lavoratori prima dell'entrata in vigore del presente decreto qualora, in attuazione dei suddetti contratti, i lavoratori non abbiano maturato il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
55. 1. Misiani, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500».
  2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
55. 4. Mauri.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Formazione teorico pratica per iscritti ai corsi di laurea in materie economiche).

  1. Gli iscritti ai corsi di laurea in materie economiche che consentono di sostenere l'Esame di Stato necessario ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possono svolgere formazione teorico pratica presso i professionisti iscritti a tale ordine.
  La prestazione si dovrà svolgere fino ad un massimo di 4 ore al giorno.
  I professionisti riconosceranno un contributo indeducibile per le spese universitarie, sostenute dallo studente, fino ad un massimo di 500 euro mensili.
55. 01. Di Gioia, Pisicchio, Latronico, Galati.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 s'interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.
55. 024. Damiano.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Disciplina delle prestazioni meramente occasionali Libretto Famiglia).

  1. Per prestazioni meramente occasionali si intendono le attività lavorative rese a favore di committenti non professionali, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione dell'abitazione;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro o da Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dar luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività occasionali possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 1.500 euro. Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può corrispondere compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro.
  3. La retribuzione oraria delle attività lavorative occasionali è fissata in 12 euro ed è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In caso di mancata emanazione del predetto decreto, l'importo della retribuzione oraria è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  4. Per ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, segnalando le forme prescelte, rispettivamente, di pagamento e di accreditamento diretto dei compensi. Il prestatore può richiedere l'accreditamento dei compensi su un'apposita carta di debito emessa dall'INPS e inviata a domicilio.
  5. Ciascun utilizzatore può acquistare, con modalità telematiche attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero in forma cartacea presso gli uffici postali e le sedi INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», spendibile entro dodici mesi dalla data di acquisto, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, numerati progressivamente, per prestazioni meramente occasionali.
  6. Al termine della prestazione, l'utilizzatore comunica, attraverso la piattaforma informatica INPS, i dati anagrafici del prestatore, la durata oraria della prestazione e il numero di titoli di pagamento complessivamente spettanti. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze, effettuando altresì per conto dell'utilizzatore il versamento dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 25 per cento del valore nominale del titolo di pagamento, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello stesso. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  7. Il compenso delle prestazioni meramente occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sull'eventuale stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le spettanze per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6.
  9. Nei casi in cui venga accertato l'improprio ricorso alle attività lavorative occasionali, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
*55. 029. Giovanna Sanna, Casellato.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Disciplina delle prestazioni meramente occasionali Libretto Famiglia).

  1. Per prestazioni meramente occasionali si intendono le attività lavorative rese a favore di committenti non professionali, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione dell'abitazione;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro o da Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dar luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività occasionali possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 1.500 euro. Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può corrispondere compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro.
  3. La retribuzione oraria delle attività lavorative occasionali è fissata in 12 euro ed è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In caso di mancata emanazione del predetto decreto, l'importo della retribuzione oraria è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  4. Per ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, segnalando le forme prescelte, rispettivamente, di pagamento e di accreditamento diretto dei compensi. Il prestatore può richiedere l'accreditamento dei compensi su un'apposita carta di debito emessa dall'INPS e inviata a domicilio.
  5. Ciascun utilizzatore può acquistare» con modalità telematiche attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero in forma cartacea presso gli uffici postali e le sedi INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», spendibile entro dodici mesi dalla data di acquisto, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, numerati progressivamente, per prestazioni meramente occasionali.
  6. Al termine della prestazione, l'utilizzatore comunica, attraverso la piattaforma informatica INPS, i dati anagrafici del prestatore, la durata oraria della prestazione e il numero di titoli di pagamento complessivamente spettanti. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze, effettuando altresì per conto dell'utilizzatore il versamento dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 25 per cento del valore nominale del titolo di pagamento, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello stesso. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  7. Il compenso delle prestazioni meramente occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sull'eventuale stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le spettanze per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6.
  9. Nei casi in cui venga accertato l'improprio ricorso alle attività lavorative occasionali, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
*55. 016. Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Lavoro occasionale).

  1. Al Capo VI del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25, convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017 n. 49, inserire i seguenti articoli:

Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro.
  2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica dell'Inps, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:
   a) le generalità, il codice fiscale e il codice Iban di un conto corrente dello stesso datore o committente, nonché del prestatore;
   b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
   c) la sua durata complessiva;
   d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a euro 7,5 orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

  3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.
  4. È vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 12 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.
  5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il quarto mese di disoccupazione.

Art. 49
(Disciplina del rapporto).

  1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 48 sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per rassicurazione pensionistica e antinfortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'Inps entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento.
  3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 48 è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
  4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 48, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.
  5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 48 si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro.
  2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1, capoverso articolo 48, comma 3, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
55. 038. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Card di lavoro saltuario e temporaneo).

  1. Per le prestazioni lavorative di natura temporanea e saltuaria, a carattere meramente occasionale, rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, è istituita la carta di lavoro saltuario e temporaneo, di seguito denominata card.
  2. La card è personale, nominativa, non cedibile ed è rilasciata, a domanda, ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge da parte di un ufficio postale.
  3. Sulla card possono essere accreditati compensi per attività lavorative temporanee, svolte anche in favore di più committenti, non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Inps e le Poste italiane spa sottoscrivono apposita convenzione per le modalità di rilascio della card di lavoro temporaneo, l'identificazione dei soggetti richiedenti e l'attivazione della piattaforma tecnologica TW (temporary work) di cui al comma 13 del presente articolo.
  4. La card può essere utilizzata nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
   e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;
   f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   g) delle prestazioni a carattere stagionale rese nei settori turistico-alberghiero e ricettivo;
   h) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

  5. Possono essere titolari della card:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe e i pensionati;
   c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
   d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

  6. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prima di richiedere la card alle Poste.
  7. La card può essere utilizzata dai titolari come strumento di pagamento elettronico.
  8. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea oraria è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  9. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea è fissato in 10 euro per le attività rese in favore di committenti non imprenditori o non professionisti ovvero in 15 euro per prestazioni rese in favore di committenti imprenditori o professionisti. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  10. Il committente effettua il pagamento della prestazione di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica di cui all'articolo 5 ed il prestatore di lavoro saltuario e temporaneo percepisce il proprio compenso, al netto delle ritenute, mediante accredito sulla propria card. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo.
  11. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario Poste provvede ad eseguire, per conto del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo il versamento dei contributi previdenziali all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale della prestazione oraria, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale della prestazione oraria, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.
  12. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  13. Con la convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge è attivata la piattaforma tecnologia TW (Temporary work), a cui i committenti accedono con le credenziali fornite dalle Poste per il tramite dell'Inps.
  14. I committenti procedono al pagamento delle prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica all'interno dell'applicativo TW. I pagamenti degli importi dovuti per l'accesso ai servizi e per la costituzione anticipata di un castelletto, cioè un deposito a scalare dal quale vengono detratti i pagamenti effettuati, devono essere eseguiti con:
   a) F24, dal soggetto munito di firma digitale;
   b) carta di credito;
   c) carta prepagata postepay;
   d) bonifico da conto Bancoposta;
   e) bonifico bancario.

  15. Ciascun committente può caricare il proprio castelletto per un valore non superiore a 15.000 euro all'anno.
  16. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
55. 049. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Le prestazioni di lavoro complementare sono quelle prestazioni svolte da lavoratori, non professionisti, come mera attività complementare all'attività di lavoro o fonte di reddito principale. Rientrano in tali prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piccoli lavori domestici, l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura.
  2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte tra privati cittadini o rese da privati cittadini a favore di professionisti o imprese.
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 esclusivamente per prestazioni rientranti nel volontariato, manifestazioni sociali, sportive, culturali o per lavori di emergenza o di solidarietà.
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, nel loro complesso, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7000 euro lordi annui. Non è consentito il superamento di tale limite.
  5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro complementare, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica da parte dell'INPS, consentendo l'identificazione mediante Sistema Pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente. Con la procedura devono essere registrati tutti i dati relativi all'attività lavorativa: prestatore, il luogo di svolgimento, l'ammontare lordo e orari di inizio e termine di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico. La riscossione avviene da parte del prestatore, sempre mediante procedura telematica o presso un concessionario pagatore, individuato mediante decreto dal Ministro del lavoro entro trenta dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. La prestazione di lavoro complementare non produce imponibile ai fini fiscali. Il lordo della prestazione, di cui al comma 4, è determinato in conformità con l'articolo 71, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo percepito deve essere indicato come reddito diverso nella dichiarazione dei redditi. Al lordo, così calcolato, è trattenuto dall'INPS, alla fonte, il 13 per cento dell'importo, per i contributi previdenziali e il 1 per cento per fini assicurativi contro gli infortuni. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti dai concessionari e dell'INPS, relativi alle prestazioni di lavoro complementare, sono archiviati presso l'INPS, in formato di tipo aperto nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale e sono disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accesso la piattaforma telematica. I dati, tramite il consenso del lavoratore possono essere resi disponibili a terzi nel rispetto della privacy.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro complementare e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6000 ad euro 36.000.
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 7.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma precedente.
  10. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione da parte dell'INPS è coperta dal bilancio interno dell'ente o dalla possibilità di introdurre una commissione per il servizio.
55. 059. Catalano, Mucci, Librandi.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Le prestazioni di lavoro complementare sono le prestazioni svolte da lavoratori, non professionisti, come mera attività complementare all'attività di lavoro o fonte di reddito principale. Rientrano in tali prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piccoli lavori domestici, l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura.
  2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte tra privati cittadini o rese da privati cittadini a favore di professionisti o imprese. Le attività lavorative possono essere svolte anche da disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia.
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 esclusivamente per prestazioni rientranti nel volontariato, manifestazioni sociali, sportive, culturali o per lavori di emergenza o di solidarietà.
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, nel loro complesso, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7000 euro lordi annui. Non è consentito il superamento di tale limite. Per le imprese il ricorso a prestazioni di lavoro complementare può essere effettuato nella misura massima del 10 per cento rispetto alla spesa per il personale.
  5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro complementare, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica da parte dell'INPS, consentendo l'identificazione mediante Sistema Pubblico dell'identità digitale (SPID) o firma digitale o equivalente. Con la procedura devono essere registrati tutti i dati relativi all'attività lavorativa: prestatore, il luogo di svolgimento, l'ammontare lordo e orari di inizio e termine di svolgimento. Tali dati devono essere comunicati almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione all'ispettorato del lavoro. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico. La riscossione avviene da parte del prestatore, sempre mediante procedura telematica o presso un concessionario pagatore, individuato mediante decreto dal Ministro dei lavoro entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. La prestazione di lavoro complementare non produce imponibile ai fini fiscali. Il lordo della prestazione, di cui al comma 4, è determinato in conformità con l'articolo 71, comma 2, del testo unico delle imposte dirette di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo percepito deve essere indicato come reddito diverso nella dichiarazione dei redditi. Al lordo, così calcolato, è trattenuto dall'INPS, alla fonte, il 13 per cento dell'importo per i contributi previdenziali e il 7 per cento per fini assicurativi contro gli infortuni. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  8. I compensi per le prestazioni di lavoro complementare, proprio per la natura eccezionale e limitata, prevedono il riconoscimento di un compenso orario minimo del valore di 12 euro, comprensivo della contribuzione di cui al comma 6.
  9. I dati raccolti dai concessionari e dall'INPS, relativi alle prestazioni di lavoro complementare, sono archiviati presso l'INPS, in formato di tipo aperto nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale e sono disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accesso la piattaforma telematica. I dati, tramite il consenso del lavoratore possono essere resi disponibili a terzi nel rispetto della privacy.
  10. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro complementare e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6000 ad euro 36.000.
  11. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 7.000, Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma precedente.
  12. Il lavoro complementare rientra tra le forme di lavoro ammesse nel programma di Garanzia Giovani (definito dal Titolo IV, del Regolamento (UE) n. 1303/2013) ed altri programmi ad esso assimilabili. In tale circostanza il taglio minimo del compenso è mensile e del valore lordo di 500 euro.
  13. L'impresa acquisisce il buono mensile per il tirocinante che avrà il valore nominale dell'indennità completa e sarà invece acquistato scontato del rimborso previsto dal dispositivo.
  14. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione da parte dell'INPS è coperto dal bilancio interno dell'ente o dalla possibilità di introdurre una commissione per il servizio.
55. 056. Mucci, Catalano, Librandi.

  Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga).

  1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data».
55. 030. Pilozzi, Melilli, Carella, Pastorino.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nel 2017. Lo stanziamento dello specifico Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, come modificato dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, è corrispondentemente ridotto.
*55. 06. Raciti, Vico.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nel 2017, Lo stanziamento dello specifico Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, come modificato dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, è corrispondentemente ridotto.
*55. 021. Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nel 2017. Lo stanziamento dello specifico Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, come modificato dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, è corrispondentemente ridotto.
*55. 041. Bargero.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nel 2017, Lo stanziamento dello specifico Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, come modificato dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, è corrispondentemente ridotto.
*55. 054. Gribaudo, Paris.

  Dopo l'articolo 55, inserire il seguente articolo:

Art. 55-bis.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri).

  1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al comma 1 si applica mediante ritenuta, operata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento, anche dall'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed in qualunque forma erogate.
  2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 13 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis. L'esonero degli obblighi dichiarativi previsto dalla precedente lettera b) si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso».
55. 09. Borghi.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Disposizioni a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi verificatesi tra il 2013 e il 2015).

  1. Al fine di fronteggiare in modo omogeneo i danni subiti dalle imprese agricole e quelli subiti dalle altre tipologie di imprese a seguito degli eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 della Delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, con Ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono disciplinate le modalità e i termini temporali con i quali le imprese agricole possono procedere ad allineare le proprie istanze, che hanno già reso preliminarmente ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004, a quelle presentate dalle altre tipologie di imprese garantendo l'adeguata definizione delle procedure e dei regimi di aiuto.
  2. I benefici previsti dal comma 1 sono riconosciuti con apposite e specifiche delibere del Consiglio dei ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
55. 050. Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi.

ART. 56.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: brevetti industriali aggiungere le seguenti: da marchi registrati per la tutela del Made in Italy,.
56. 1. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure per favorire gli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della moda).

  1. Per le imprese del settore tessile e abbigliamento, calzaturiero e degli articoli in pelle identificati dai codici ATECO 2007 C.13, C.14, C.15 le quali in ragione del settore merceologico di appartenenza sostengono annualmente, ovvero ciclicamente, costi connessi alla realizzazione di campionari con specifico riferimento alle spese relative alla ricerca e ideazione estetica, ovvero alla realizzazione di prototipi, è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa complessiva annua di 15 milioni di euro per l'anno 2018, nella misura del 15 per cento per tali categorie di spesa, elevabile al 20 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con Università e Enti Pubblici di ricerca.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  3. Le modalità attuative del comma 1 sono identificate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Alla copertura degli oneri per l'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
56. 01. Benamati, Petrini.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
  3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE».
  4. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
56. 05. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Per i beni di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il termine del 30 giugno 2018 di cui al comma 8 del medesimo articolo è prorogato al 30 giugno 2019.
56. 07. D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

ART. 57.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25, comma 5, lettera a), dopo le parole: «anche immobiliari,» è inserita la parola: «complessivamente»;
   b) all'articolo 25, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Il peso degli indicatori e relativi valori minimi stabiliti sulla base dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 5 non può essere superiore, proporzionalmente, al 25 per cento del totale dei requisiti autocertificabili nella dichiarazione di cui al comma 6.»;
   c) all'articolo 26, commi 2, 5 e 6, le parole: « start-up innovative» e « start-up innovativa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «PMI».
57. 3. Gribaudo.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a) premettere la seguente:
   «0a) al comma 88 inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo, fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente»;
  2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 92 inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo, fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente»;
  3) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma.
57. 16. Giacomoni.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) premettere la seguente: « 0a) al comma 88 inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;
   2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 92 inserire, in fine, le seguenti parole: “nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo”»;
   3) alla lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma”.».
57. 17. Giacomoni, De Girolamo.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   g) al comma 88, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103», sono aggiunte le parole: «nonché per gli Enti di cui al comma 82 della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;
   h) al comma 89, lettera b), dopo le parole «strumenti finanziari di cui alla lettera a)» sono aggiunte le parole: «oppure in crediti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18»;
   i) al comma 102, primo periodo, dopo le parole: «valore complessivo in strumenti finanziari», sono aggiunte le parole: «ivi compresi anche i crediti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,»;
   l) al comma 102, primo periodo, dopo le parole: «30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari,» sono aggiunte le parole: «ivi compresi anche i crediti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,».
57. 1. Dal Moro, Valiante.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'Articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 1o gennaio 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di 6 anni a partire dal 1o gennaio 2017».
57. 23. Pilozzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10, comma 1, le parole «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»;

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 2. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»;

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 18. Fratoianni, Marcon, Pannarale.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni».

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 24. Ferrara, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»;

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 26. Ginefra, Grassi, Losacco, Vico.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»;

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 30. Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni».

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 13. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «dagli articoli 24 e 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25».
57. 7. Giulietti, Marchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di strutturare operazioni di controgaranzia degli impegni assunti dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in relazione a portafogli di nuovi finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese, il Ministero dello sviluppo economico potrà utilizzare, nel 2017, per un ammontare fino a 150 milioni di euro, le disponibilità del Fondo per la crescita disponibile e/o quelle derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3-ter. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare con l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apposita convenzione nella quale siano anche stabilite modalità, criteri e condizioni alle quali lo stesso Istituto possa apportare ulteriori risorse al fine di ampliare il portafoglio contro garantito di nuovi finanziamenti alle PMI.
  3-quater. Le risorse liberate attraverso le operazioni di cui ai precedenti commi sono utilizzate per istituire, in via sperimentale, una riserva all'interno dello stesso Fondo di garanzia, destinata a garantire imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti fino a 499 e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro in relazione a operazioni finanziarie, realizzate con qualsiasi forma, ivi inclusa l'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Con la riserva anzidetta potranno inoltre essere garantite PMI per la quota eccedente i massimali di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti dell'importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa di cui sopra.
57. 4. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per favorire il microcredito).

  1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, purché costituite da almeno 1 anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti, recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente articolo.
57. 01. Zanetti.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
*57. 06. Misiani.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
*57. 030. Vignali.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
*57. 036. Benamati, Basso, Giampaolo Galli, Taranto.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
*57. 039. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
*57. 043. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga dell'iper-ammortamento).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,»;
   b) al comma 10, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 551 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023, si provvede, quanto a 68 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023, con l'attuazione delle seguenti modifiche normative:
   a) all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».
   b) nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

  3. Le modifiche recate dal comma 2 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
  4. Ai maggiori oneri residui, pari a 24 milioni di euro nel 2019, 76 milioni di euro nel 2020, 37 milioni di euro dal 2021 fino al 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
**57. 07. Misiani.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga dell'iper-ammortamento).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,»;
   b) al comma 10, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 551 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023, si provvede, quanto a 68 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023, con l'attuazione delle seguenti modifiche normative:
   a) all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».
   b) nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

  3. Le modifiche recate dal comma 2 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
  4. Ai maggiori oneri residui, pari a 24 milioni di euro nel 2019, 76 milioni di euro nel 2020, 37 milioni di euro dal 2021 fino al 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
**57. 035. Basso, Giampaolo Galli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga dell'iper-ammortamento).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,»;
   b) al comma 10, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 551 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023, si provvede, quanto a 68 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023, con l'attuazione delle seguenti modifiche normative:
   a) all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».
   b) nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

  3. Le modifiche recate dal comma 2 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
  4. Ai maggiori oneri residui, pari a 24 milioni di euro nel 2019, 76 milioni di euro nel 2020, 37 milioni di euro dal 2021 fino al 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
**57. 041. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga dell'iper-ammortamento).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,»;
   b) al comma 10, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,».

  2. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  3. Nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  4. Le modifiche recate dai commi 2 e 3 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
57. 040. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 1, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 20. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è abrogato.
  9. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
  10. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  13. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 13.
  15. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  « 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  16. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  17. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.»

  18. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   «b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   «b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
  «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
   b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
  «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.»;

  19. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
  20. I commi 585, 586 e 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.
57. 08. Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Estensione iper-ammortamento ai servizi IT forniti mediante contratti di cloud computing).

  1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considera applicabile anche all'importo dei canoni sostenuti per l'accesso ad un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain, compresi nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, maturati nel periodo di cui al medesimo comma 10.
* 57. 05. Misiani.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Estensione iper-ammortamento ai servizi IT forniti mediante contratti di cloud computing).

  1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considera applicabile anche all'importo dei canoni sostenuti per l'accesso ad un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain, compresi nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, maturati nel periodo di cui al medesimo comma 10.
* 57. 037. Basso, Benamati, Giampaolo Galli, Taranto.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Estensione iper-ammortamento ai servizi IT forniti mediante contratti di cloud computing).

  1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considera applicabile anche all'importo dei canoni sostenuti per l'accesso ad un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain, compresi nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, maturati nel periodo di cui al medesimo comma 10.
* 57. 038. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 14, comma 2-sexies, dopo le parole: «per gli interventi di cui» sono aggiunte le seguenti: «ai commi 1, 2 e».
57. 013. Castricone.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento»;
   b) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento».
57. 014. Palese.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
  all'articolo 14, comma 2-sexies, prima delle parole: «Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento» sono inserite le seguenti: «Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sul Valore Aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.»;
   all'articolo 16, al comma 1-quinquies, prima delle parole: «Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento», sono inserite le seguenti: «Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sui Valore Aggiunte o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.».
57. 015. Palese.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
57. 016. Palese.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 149, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
57. 017. Palese.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus).

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « c) per l'acquisto e la posa in opera di unità di micro-cogenerazione sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Le unità di micro-cogenerazione sono definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1 milione di euro annui per il periodo 2017-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
57. 023. Dellai.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Considerato che la creazione di zone economiche speciali consente la catalizzazione di nuovi investimenti soprattutto nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, da cui discende un considerevole sviluppo in termini di produzione di valore aggiunto, di opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico, di volume delle esportazioni, di migliori condizioni salariali e di lavoro, e al fine di consentire al sistema portuale e logistico nazionale l'acquisizione di una maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, sono istituite con legge e, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, ai sensi delle disposizioni previsti dai regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, per stimolare l'insediamento di imprese estere che svolgono attività nel comparto logistico-industriale o in quello dei servizi, e di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, di imprese di servizi per le «città intelligenti» (smart cities) e di PMI. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con la disciplina prevista dall'Unione europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato (in particolare con: gli articoli 107-109 TFUE; gli «Orientamenti per gli aiuti regionali della Commissione per il periodo 2014-2020»; il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ed anche con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell'Italia approvata il 16 settembre 2014 dalla Commissione europea, nonché con il «Codice di condotta sulla tassazione delle imprese»), con proprio decreto approva le delimitazioni delle zone, stabilisce gli organismi di gestione e le corrispondenti funzioni, le tipologie, l'entità e la durata delle agevolazioni e degli incentivi di natura doganale, fiscale, nonché le caratteristiche delle agevolazioni di tipo amministrativo/burocratico ed infrastrutturale, le operazioni commerciali consentite.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del precitato regolamento (UE) n. 651/2014, è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3 dei Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
57. 049. Oliaro, Galgano, Mucci, Librandi.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per l'internazionalizzazione).

  1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di mi presa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.
  2. Al fine dei riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con partner esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.
  4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307.
57. 050. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 151, dopo le parole: «il piano di approvvigionamento dette materie prime» sono aggiunte le seguenti: «considerata la decisione della Commissione C(2016) 2726 final del 28 aprile 2016 autorizzativa dell'aiuto di Stato per il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia anche», è soppressa la parola: «nonché» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente al riscontro della compatibilità di cui ai punti 132, 133 e 134 del paragrafo 3.3.2.3 riguardante gli aiuti agli impianti esistenti a biomassa dopo l'ammortamento degli impianti».
57. 044. Castricone.

ART. 60.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Utilizzo in compensazione dei tributi per mancata erogazione di contributi ministeriali).

  1. I contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, già concessi ma non ancora erogati ai beneficiari, possono essere utilizzati in compensazione da parte degli aventi diritto, ai fini del pagamento dei debiti di imposta di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, afferenti il periodo impositivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i quattro successivi.
60. 03. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente:
  1-septies. La detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nel fatto pubblico di compravendita e comunque, entro l'importo massimo di 96.000 euro. In tale ipotesi, in luogo della detrazione, soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.
*60. 08. Tancredi, Vignali, Garofalo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente:
  1-septies. La detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nel fatto pubblico di compravendita e comunque, entro l'importo massimo di 96.000 euro. In tale ipotesi, in luogo della detrazione, soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.
*60. 012. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni inerenti l'inquadramento giuridico ed economico del personale ANAC).

  1. Al personale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si applica il trattamento giuridico ed economico sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, il nuovo ordinamento delle carriere provvedendo al correlato inquadramento del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione in ruolo. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al precedente periodo al trattamento economico del personale dell'Autorità continua ad applicarsi quello già definito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 1o febbraio 2016, emanato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
60. 016. Labriola, Palese.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma 2.
  2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.
  3. Il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP), istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3 e del medesimo comma, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo, previa analisi e valutazione da parte del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, da parte degli enti previdenziali interessati. Al Comitato è affidato altresì, il compito di coordinare le iniziative di promozione e informazione, poste in essere dai Fondi pensione e dagli enti c associazioni previdenziali interessati, nonché di attivare consorzi volontari per le iniziative di investimento dei Fondi pensione che, per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace le iniziative medesime.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2018 e 2019, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
60. 018. Francesco Saverio Romano, Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Integrazione delle attività istituzionali delle cooperative sociali).

  All'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «sanitari ed educativi» sono inserite le seguenti parole: «nonché le seguenti attività:
   1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
   2) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;
   3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
   4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
   5) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
   6) formazione universitaria e post-universitaria;
   7) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
   8) organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche o ricreative di particolare interesse sociale;
   9) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
   10) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
   11) commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;
   12) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
   13) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.
60. 021. Dell'Aringa, Misiani, Marchetti.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivi ai pagamenti nelle transazioni commerciali).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il «Contrasto al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali», con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, le cui risorse sono utilizzate per le finalità di cui ai successivi commi del presente articolo.
  2. In via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge di conversione, è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle imprese che, nelle transazioni commerciali disciplinate dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, provvedono al pagamento anticipato dell'importo dovuto rispetto ai limiti di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata la misura del credito d'imposta in relazione all'importo della fattura, ai giorni di anticipo del pagamento rispetto ai termini di legge e il volume complessivo dei pagamenti effettuati.
  4. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
  5. È vietato inserire nei contratti di fornitura di beni e servizi clausole che limitino la possibilità di effettuare operazioni finanziarie su fatture presso istituti di credito terzi rispetto ad istituti di credito convenzionati con il committente ovvero partecipati direttamente o indirettamente dal committente.
  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 60-bis, pari a 1.000 milioni di euro, si provvede mediante le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 88 per cento del loro ammontare»;
   b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
    2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  3-quater. Le modifiche introdotte dal precedente comma 3-bis rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  3-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
60. 057. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente comma:
   1-septies. La detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente ove consentita, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'importo massimo di 96.000 euro. In tale ipotesi, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 32,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge.
60. 060. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Mucci, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. L'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è innalzato a 5 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e successivi, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni, dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
60. 061. D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,»;
    2) le parole: «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse;
   b) all'articolo 3 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo, possono acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti stessi e concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati, senza che agli stessi si applichino le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
  3-ter. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni a garanzia dei crediti dalla stessa vantati, nonché quelli oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti, concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti, e/o può autorizzarla ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti.».

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di acquisizione dei titoli e degli strumenti partecipativi di cui al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, la destinazione degli attivi e delle somme rivenienti dagli stessi, modalità e condizioni delle operazioni di cui al comma 1, capoverso 3-ter, anche con riferimento alla cessione congiunta di beni oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti e definire le caratteristiche di un soggetto che eserciti i diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
*60. 063. Valiante.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,»;
    2) le parole: «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse;
   b) all'articolo 3 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo, possono acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti stessi e concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati, senza che agli stessi si applichino le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
  3-ter. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni a garanzia dei crediti dalla stessa vantati, nonché quelli oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti, concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti, e/o può autorizzarla ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti.».

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di acquisizione dei titoli e degli strumenti partecipativi di cui al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, la destinazione degli attivi e delle somme rivenienti dagli stessi, modalità e condizioni delle operazioni di cui al comma 1, capoverso 3-ter, anche con riferimento alla cessione congiunta di beni oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti e definire le caratteristiche di un soggetto che eserciti i diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
*60. 065. Abrignani.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in).

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) le passività delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
60. 066. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,»;
   b) all'articolo 1, comma 1-ter, le parole: «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo possono:
   a) acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti;
   b) concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati.

  3-ter. Ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera b), non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies dei codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
  3-quater. Ai titoli e agli strumenti partecipativi di cui al comma 3-bis, lettera a), si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Gli attivi e le somme rivenienti dai titoli e dagli strumenti di cui al periodo precedente:
   a) sono soggetti al trattamento previsto dalla presente legge per i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;
   b) sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, delle controparti di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), nonché al pagamento dei costi dell'operazione;
   c) possono essere utilizzati, entro limiti prefissati nel programma dell'operazione, anche per gli oneri connessi all'acquisto o sottoscrizione dei titoli e strumenti partecipativi di cui al presente comma ed all'erogazione dei finanziamenti ai debitori.

  3-quinquies. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, costituite nella forma di società di capitali ovvero nella forma di stabili organizzazioni di società di capitali costituite in stati appartenenti allo spazio economico europeo, anche partecipate da uno o più dei portatori dei titoli emessi dalle società di cui al comma 1, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma la garanzia dei crediti dalla stessa vantati, e i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti. Può altresì autorizzare la società veicolo ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti. Al trasferimento di diritti, beni e rapporti giuridici alla società veicolo anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3, 4, 5, e 6 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con l'esclusione, per i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, degli obblighi di pubblicità ivi previsti.
  3-sexies. Qualora la cessione di cui al comma precedente abbia ad oggetto sia i beni oggetto di locazione finanziaria, sia i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere costituita per singole operazioni di acquisto, essere liquidata una volta conclusa l'operazione, ed essere consolidata integralmente nel bilancio di una banca. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono svolti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da una banca o un intermediario, anche diversi da tale soggetto, autorizzati all'esercizio del fattività di locazione finanziaria.
  3-septies. La società di cartolarizzazione individua un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica a cui può essere anche conferito il potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli di capitate, nei casi previsti dai commi precedenti, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
  3-octies. La società veicolo di cui al comma 3-quinquies individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo sia proprietaria.».
*60. 039. Bernardo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,»;
   b) all'articolo 1, comma 1-ter, le parole: «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo possono:
   a) acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti;
   b) concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati.

  3-ter. Ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera b), non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies dei codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
  3-quater. Ai titoli e agli strumenti partecipativi di cui al comma 3-bis, lettera a), si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Gli attivi e le somme rivenienti dai titoli e dagli strumenti di cui al periodo precedente:
   a) sono soggetti al trattamento previsto dalla presente legge per i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;
   b) sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, delle controparti di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), nonché al pagamento dei costi dell'operazione;
   c) possono essere utilizzati, entro limiti prefissati nel programma dell'operazione, anche per gli oneri connessi all'acquisto o sottoscrizione dei titoli e strumenti partecipativi di cui al presente comma ed all'erogazione dei finanziamenti ai debitori.

  3-quinquies. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, costituite nella forma di società di capitali ovvero nella forma di stabili organizzazioni di società di capitali costituite in stati appartenenti allo spazio economico europeo, anche partecipate da uno o più dei portatori dei titoli emessi dalle società di cui al comma 1, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma la garanzia dei crediti dalla stessa vantati, e i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti. Può altresì autorizzare la società veicolo ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti. Al trasferimento di diritti, beni e rapporti giuridici alla società veicolo anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3, 4, 5, e 6 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con l'esclusione, per i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, degli obblighi di pubblicità ivi previsti.
  3-sexies. Qualora la cessione di cui al comma precedente abbia ad oggetto sia i beni oggetto di locazione finanziaria, sia i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere costituita per singole operazioni di acquisto, essere liquidata una volta conclusa l'operazione, ed essere consolidata integralmente nel bilancio di una banca. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono svolti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da una banca o un intermediario, anche diversi da tale soggetto, autorizzati all'esercizio del fattività di locazione finanziaria.
  3-septies. La società di cartolarizzazione individua un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica a cui può essere anche conferito il potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli di capitate, nei casi previsti dai commi precedenti, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
  3-octies. La società veicolo di cui al comma 3-quinquies individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo sia proprietaria.».
*60. 053. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. All'articolo 7 della legge del 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:
  «2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti, oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i suddetti crediti, nonché beni, rapporti giuridici e diritti al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione e dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare le operazioni di cui alla stessa lettera a), dei crediti delle controparti di contratti derivati e di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), oltre che per il pagamento dei costi dell'operazione. Il soggetto finanziato può altresì costituire sui medesimi beni oggetto del patrimonio destinato un pegno a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione. Si applicano a detto pegno le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
  2-nonies. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel comma precedente e relative disposizioni attuative. Gli organi della procedura possono trasferire i crediti ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla stessa.».

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le caratteristiche del patrimonio destinato di cui al comma 1, capoverso 2-octies, e le modalità di costituzione, e di gestione dello stesso nonché le formalità necessarie per l'opponibilità del vincolo di destinazione, anche attraverso il coinvolgimento della società di cartolarizzazione, e di soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge del 30 aprile 1999, n. 130, nonché i soggetti beneficiari, i diritti agli stessi attribuiti, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia assoggettato ad una procedura concorsuale.
60. 052. Alberto Giorgetti.

ART. 61.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) alla progettazione e alla realizzazione del raddoppio e dell'elettrificazione della linea ferroviaria Padova-Calalzo.
61. 1. Marchi, Giulietti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e al Ministro per lo Sport aggiungere le seguenti: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'ultimo periodo dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 4 dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 10 dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 15 primo periodo, dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 17 dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 22 primo periodo, dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
61. 6. Malisani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti.

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti;
   al comma 10, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti;
   al comma 15, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti;
   al comma 22, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti.
61. 2. Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 2 primo periodo sostituire le parole: entro trenta giorni, con le seguenti: entro sessanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: predispone, aggiungere le seguenti: , sentito il comitato organizzatore locale.
61. 5. De Menech.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Matera 2019 – Capitale Europa della Cultura).

  Al fine di assicurare la realizzazione delle opere infrastrutturali funzionali all'evento Matera 2019 Capitale Europa della cultura, i termini procedurali relativi ai procedimenti autorizzativi delle opere che saranno individuate con apposita delibera del Consiglio dei ministri su proposta del comune sono ridotti della metà.
61. 01. Antezza, Vico, Covello.

ART. 62.

  Sopprimerlo.
* 62. 9. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimerlo.
* 62. 28. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Sopprimerlo.
* 62. 25. Albini, Melilla, Capodicasa, Zaratti, Nicchi, Duranti.

  Sopprimerlo.
* 62. 18. Pellegrino, Fassina, Marcon, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto. inserire il seguente periodo: In tal caso, l'eventuale previsione di insediamenti destinati alla grande distribuzione organizzata deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti, connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
   2) al comma 2, sopprimere le parole da: il verbale conclusivo fino a: prima seduta utile.
62. 15. Vignali, Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto. Tale studio.
62. 26. Zaratti, Melilla, Capodicasa, Albini, Kronbichler, Nicchi, Duranti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: complementari fino alla fine del periodo con le seguenti: purché strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto.
62. 2. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto., aggiungere le seguenti:
  In tal caso, l'eventuale previsione di insediamenti destinati alla grande distribuzione organizzata deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
62. 23. Carrescia, Braga, Carella, Mariani, Senaldi, Preziosi.

  Al comma 1 dopo le parole: Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1 comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto aggiungere le seguenti: ad esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.
62. 20. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ferma restando l'esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale prevista dal citato articolo 1, comma 304, lettera a), della legge n. 147 del 2013.
62. 19. Braga, Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , anche con diversa volumetria e sagoma,.
62. 3. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , comunque nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
62. 27. Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Kronbichler, Nicchi, Duranti.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La volumetria totale degli immobili con destinazione d'uso commerciale e/o residenziale e/o per uffici privati, non correlata alle attività della società sportiva e meramente funzionale al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa, non può essere superiore al 30 per cento della complessiva volumetria dell'intervento.
62. 11. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Lo studio comprende anche la realizzazione, con oneri a carico del soggetto proponente, delle infrastrutture di accesso all'impianto e quelle di collegamento con la rete infrastrutturale locale.
62. 12. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.
62. 5. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 3.
* 62. 6. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 3.
* 62. 16. Squeri.

  Sopprimere il comma 3.
* 62. 14. Vignali, Tancredi.

  Sopprimere il comma 3.
* 62. 22. Fassina, Marcon, Pastorino.

  Sopprimere il comma 3.
* 62. 31. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio entro il perimetro dell'area delimitata dall'impianto, fermo restando che le associazioni o le società sportive utilizzatrici dello stadio possono, con apposite convenzioni e/o contratti, subconcedere tale facoltà.
** 62. 1. Marchi, Giulietti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio entro il perimetro dell'area delimitata dall'impianto, fermo restando che le associazioni o le società sportive utilizzatrici dello stadio possono, con apposite convenzioni e/o contratti, subconcedere tale facoltà.
** 62. 13. Vignali, Tancredi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio entro il perimetro dell'area delimitata dall'impianto, fermo restando che le associazioni o le società sportive utilizzatrici dello stadio possono, con apposite convenzioni e/o contratti, subconcedere tale facoltà.
** 62. 24. Carrescia, Braga, Carella, Mariani, Senaldi, Preziosi.

  Al comma 3, dopo le parole: per attività commerciali inserire le seguenti: diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande.
62. 7. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma, 3 sopprimere il secondo periodo.
62. 10. Taranto.

  Sopprimere il comma 5.
* 62. 8. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 5.
* 62. 33. Mannino, Di Vita, Nuti.

ART. 63.

  Sopprimerlo.
* 63. 1. Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimerlo.
* 63. 6. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.
* 63. 10. Paglia, Marcon, Fassina, Pastorino.

  Sopprimerlo.
* 63. 11. Albini, Melilla, Capodicasa, Zaratti, Nicchi, Duranti.

  Sopprimerlo.
* 63. 12. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: la concessione della garanzia di cui al presente comma è subordinata alla pubblicazione del bilancio previsionale di spesa relativo alla realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo Sport.
63. 2. Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fornire annualmente con le seguenti: fornire ogni sei mesi.
63. 4. Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: nonché alle commissioni parlamentari competenti.
63. 5. Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

ART. 64.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Gli Istituti scolastici sono autorizzati ad assumere coloro che già prestano la propria attività nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nei limiti di spesa di cui al comma 4. Tale assunzione, non provoca per i lavoratori assunti dagli istituti scolastici, la perdita del diritto alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non determina la perdita del diritto di assunzione, derivante dalla clausola sociale in caso di affidamento del servizio di pulizia degli istituti scolastici a un soggetto giuridico diverso da quello che lo svolgeva prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».
64. 10. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini della futura stabilizzazione del personale impiegato nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, sono istituiti dei bacini di assunzione del suddetto personale corrispondente alla sede delle istituzioni scolastiche stesse.
64. 11. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, che quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b).
64. 6. Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Malpezzi, Ascani, Bonaccorsi, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell'anno 2017; 14 milioni di euro nell'anno 2018; 21 milioni di euro nell'anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede:
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6;
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»;
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
*64. 05. Nicchi, Bossa, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell'istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell'anno 2017; 14 milioni di euro nell'anno 2018; 21 milioni di euro nell'anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede:
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6;
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»;
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
*64. 012. Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell'istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell'anno 2017; 14 milioni di euro nell'anno 2018; 21 milioni di euro nell'anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede:
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6;
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»;
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
*64. 017. Palese.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.
**64. 011. Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.
**64. 018. Palese.

ART. 65.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
65. 03. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.».
65. 05. Mariani, Realacci, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

ART. 66.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 211 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato in termini di competenza e cassa, pari a 211 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati.
66. 4. Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
66. 5. Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
66. 6. Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I finanziamenti del fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di euro 40 milioni. Al relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
66. 7. Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
66. 3. Carfagna, Russo, Prestigiacomo, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 3-ter.
  3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
66. 8. Fossati, Murer, Melilla, Fontanelli, Capodicasa, Albini, Nicchi, Duranti, Luciano Agostini.