Doc. II, n. 1




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 24.
Art. 24.
  Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni. 5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve termine possibile. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.
Art. 26.
Art. 26.
  L'articolo è sostituito dal seguente:
1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. 1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva, sulla base del programma e del calendario vigenti. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stampato e distribuito. In calce ad esso sono pubblicati i testi degli atti di indirizzo e di controllo il cui svolgimento è previsto nell'ordine del giorno medesimo.
2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.2. Soppresso.
Art. 63.
Art. 63.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico. 2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera un resoconto sommario e un resoconto stenografico.
 Tali resoconti, in forma stampata, sono consultabili in Assemblea, presso le Commissioni e le Giunte e nella Biblioteca della Camera. L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri e le condizioni per la stampa.
Art. 65.
Art. 65.
  I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. 1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.
2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico in formato elettronico sul sito internet della Camera. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
 2-bis. I resoconti, in forma stampata, sono consultabili in Assemblea, presso le Commissioni e le Giunte e nella Biblioteca della Camera. L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri e le condizioni per la stampa.
  Dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:
 
Art. 65-bis.
  1. Ogni documento o relazione per i quali il Regolamento non prescriva la stampa è, di norma, pubblicato esclusivamente in formato elettronico sul sito internet della Camera. L'Ufficio di Presidenza stabilisce di quali categorie di documenti e relazioni, in ragione della loro rilevanza, debba essere comunque disposta la stampa, indicandone i criteri e le condizioni.
Art. 68.
Art. 68.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annunzio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale. 1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annunzio all'Assemblea, sono pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale. La Presidenza della Camera dispone la stampa dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea, dei progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, dei progetti di legge trasmessi dal Senato, dei progetti di legge di cui all'articolo 71, dei progetti per i quali sia avanzata richiesta di deliberazione dell'urgenza ai sensi dell'articolo 69 e di quelli dei quali sia proposta all'Assemblea l'assegnazione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 1. Può altresì disporre la stampa di un progetto di legge ove ne faccia richiesta il proponente ovvero un gruppo parlamentare, secondo i criteri e le condizioni individuati dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 73.
Art. 73.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto. 2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.
Art. 108.
Art. 108.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali. 1. Le sentenze della Corte costituzionale sono pubblicate in formato elettronico sul sito internet della Camera e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.
Art. 109.
Art. 109.
  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa. 3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.
Art. 125.
Art. 125.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari. 1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone la pubblicazione in formato elettronico sul sito internet della Camera e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.
Art. 127-bis.
Art. 127-bis.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea. 1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono pubblicate in formato elettronico sul sito internet della Camera e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.
Art. 129.
Art. 129.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate. 1. Le interrogazioni sono pubblicate in formato elettronico sul sito internet della Camera in apposito allegato al resoconto della seduta in cui sono annunziate.
Art. 137.
Art. 137.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate. 1. Le interpellanze sono pubblicate in formato elettronico sul sito internet della Camera in apposito allegato al resoconto della seduta in cui sono annunziate.
Art. 145.
Art. 145.
  L'articolo è sostituito dal seguente:
1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. 1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.
2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera non appena trasmessi dall'ISTAT.
Art. 147.
Art. 147.
  L'articolo è sostituito dal seguente:
1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL. 1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.
2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi e indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi e indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera non appena trasmessi dal CNEL.


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