Doc. II, n. 4




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - In una democrazia matura e moderna il Parlamento, oltre alla funzione legislativa, è capace di svolgere in maniera efficace e tempestiva anche la funzione di controllo, in particolare sull'operato del Governo.
Tale funzione si viene a configurare attraverso una pluralità di modalità, tra le quali la più tradizionale è composta da tutta quella serie di strumenti cui si fa comunemente riferimento con il termine di “Sindacato ispettivo”.
Adesso essa ruota, prevalentemente, attorno a due strumenti tradizionali: l'interpellanza e l'interrogazione, che può essere, a sua volta, sia a risposta orale, in Assemblea o in Commissione, sia a risposta scritta. A queste si aggiunge l'interrogazione a risposta immediata, il cosiddetto question time e il Premier question time, cioè lo spazio dedicato alle domande dirette, mutuato dal sistema inglese e modificato con la riforma del 1997 (Art. 135-bis).
Molti tuttavia sono gli strumenti che mostrano il segno degli anni e molti sono dunque i profili su cui è necessario intervenire per rendere questa pluralità di strumenti realmente capace di assicurare maggiore efficacia all'azione di controllo e garantire al singolo parlamentare il diritto di vedere ascoltate le proprie richieste.
Rafforzare la funzione di controllo del Parlamento attraverso quegli strumenti che più direttamente incidono sulla possibilità di chiedere al Governo di rendere conto della sua azione, in maniera efficace e tempestiva, è importante perché avvicinerebbe, tra le altre cose, la nostra forma di governo alle esperienze parlamentari più avanzate come quella della House of Commons in Gran Bretagna, garantendo non solo maggiore efficacia ma anche una maggiore trasparenza dell'azione del Governo.
La presente proposta non si propone dunque di stravolgere l'attuale assetto degli strumenti di sindacato ispettivo, ma, al contrario, intende razionalizzare e rendere più efficienti gli strumenti già presenti, confermando quelli che hanno mostrato la loro efficacia nel corso degli anni e revisionando quelli che invece non risultano più utili.
Il primo punto fermo è quello costituito dalla conferma delle interrogazioni a risposta scritta, che diventano il “modo normale” di proporre le interrogazioni, a disposizione di ciascun singolo deputato. La parte che più evidentemente è risultata lacunosa nel corso degli ultimi anni è stata la tempistica con la quale il Governo ha risposto alle interrogazioni medesime, essendo spesso impossibile vedere una risposta prima di mesi se non addirittura di anni e, non da ultimo, molto frequenti sono risultati i casi di interrogazioni cui non sia mai giunta risposta.
Per intervenire su questo problema la presente proposta di modificazione stabilisce che il Governo sia obbligato a rispondere in forma scritta entro un tempo massimo di venti giorni (Art. 128), assicurando in tal modo un tempo congruo al Governo per poter formulare una risposta adeguata e, al contempo, una maggiore “probabilità” di avere risposta per il singolo deputato.
Il singolo deputato, inoltre, continua ad avere la facoltà di richiedere risposta in Commissione (Art. 133), una prerogativa importante che si ritiene utile mantenere, a maggior ragione nei confronti di interrogazioni molto settoriali e tecniche che potrebbero essere utili allo svolgimento dei lavori istruttori della Commissione medesima.
La risposta alle interrogazioni può altresì avvenire in forma orale in Assemblea (Art. 129), ma per poter accedere a tale facoltà, è necessario che esse siano sottoscritte da almeno venti deputati, a garanzia di maggior funzionalità dello strumento. Nella medesima ottica, è previsto che ciascun parlamentare non possa sottoscrivere più di due interrogazioni a risposta orale per ogni mese di lavoro parlamentare.
In caso di presentazione di un'interrogazione a risposta orale, il Governo è tenuto a rispondere entro quindici giorni dalla presentazione dell'interrogazione e in ciascuna settimana almeno un'intera parte antimeridiana o pomeridiana di seduta è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta orale. Si tratta di un'importante innovazione, considerando che la prassi ha mostrato in tempi recenti una decisa contrazione delle risposte del Governo sino alla situazione attuale in cui l'obbligo di risposta è di fatto completamente disatteso.
La presente proposta opera dunque un bilanciamento importante: da un lato obbliga il Governo a rispondere entro quindici giorni, dall'altro si interviene sul lato della legittimazione alla presentazione, introducendo il numero minimo di firme di venti deputati.
La presente proposta di modificazione del Regolamento - nell'ottica di razionalizzazione dei procedimenti cui essa si ispira - sopprime poi l'istituto delle interpellanze. Pensate per chiedere conto al Governo su determinati aspetti della sua politica, esse in realtà hanno finito per sovrapporsi alle interrogazioni sia per l'oggetto sia per l'ambito materiale su cui intervengono, sino a far venire meno la necessità di una loro distinzione.
Conseguentemente, non esisteranno più le interpellanze, e le interpellanze urgenti saranno sostituite dalle interrogazioni urgenti, presentate secondo le nuove modalità stabilite dall'articolo 135 del Regolamento.
La presente proposta, infatti, interviene anche a disciplinare le interrogazioni urgenti a risposta orale (Art. 135): viene stabilito che o un presidente di Gruppo, a nome del Gruppo di appartenenza, ovvero un numero di deputati non inferiore a quindici possano presentarle e che il presidente del Gruppo e ciascun deputato possano sottoscrivere due interrogazioni urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare, aumentando sensibilmente il numero di atti urgenti rispetto a quello attualmente previsto. Solo per le interrogazioni urgenti viene prevista la possibilità di illustrarle per non più di cinque minuti; esse inoltre saranno presentate entro il martedì di ciascuna settimana e discusse il giovedì successivo.
Va rilevato che questa assimilazione fra interrogazioni urgenti e interpellanze urgenti rende sensibilmente più operativo lo strumento, consentendo un impiego più deciso da parte dei singoli parlamentari, pur nell'ottica di complessiva razionalizzazione che caratterizza tale proposta: oltre ai capigruppo, i sottoscrittori necessari per presentare un'interrogazione urgente sono infatti quindici, e non trenta come nelle interpellanze urgenti previste dall'abrogando articolo 138-bis; è raddoppiato il potere di firma mensile attribuito a ciascun singolo deputato.
La presente proposta non interviene, invece, sull'istituto del question time previsto dall'articolo 135-bis del Regolamento, così come modificato dalla novella regolamentare del 1997. Sono invece modificati per coordinamento alla prevista soppressione dell'istituto delle interpellanze ulteriori articoli del Regolamento che a queste si riferiscono.
Si prevede inoltre che nel sito internet della Camera vengano pubblicati i dati, anche percentuali, relativi alle risposte del Governo, suddivisi per Ministero.
Non si intende sostenere che le modifiche del Regolamento avanzate da sole siano sufficienti per rendere la funzione di controllo del Parlamento efficiente e puntuale, ma si è comunque consapevoli che anche una riforma puntuale e mirata come quella che si propone la rafforzi in maniera significativa. La proposta che qui si offre alla Camera intende garantire una maggiore trasparenza dell'attività di Governo e al contempo incentivare anche una maggiore tempestività e costanza nelle risposte dei singoli Ministri, privilegiando al contempo gli atti che potenziano la funzione ispettiva piuttosto che garantire la visibilità individuale.


Frontespizio Testo articoli