Doc. II, n. 5


TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA

Art. 22.

Art. 22.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:   1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
  I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;   I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
  II – Giustizia;   II – Giustizia;
  III – Affari esteri e comunitari;   III – Affari esteri e comunitari;
  IV – Difesa;   IV – Difesa;
  V – Bilancio, tesoro e programmazione;   V – Bilancio, tesoro e programmazione;
  VI – Finanze;   VI – Finanze;
  VII – Cultura, scienza e istruzione;   VII – Cultura, scienza e istruzione;
  VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;   VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;
  IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;   IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;
  X – Attività produttive, commercio e turismo;   X – Attività produttive, commercio e turismo;
  XI – Lavoro pubblico e privato;   XI – Lavoro pubblico e privato;
  XII – Affari sociali;   XII – Affari sociali;
  XIII – Agricoltura;   XIII – Agricoltura;
  XIV – Politiche dell'Unione europea.   XIV – Politiche dell'Unione europea;
  XV – Diritti e pari opportunità.

  1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

  1-bis. Identico.

  Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-ter. Ai deputati designati a far parte della XV Commissione permanente Diritti e pari opportunità non si applica il primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.