Doc. II, n. 9




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 49.

Art. 49.
  Il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.1-quater. La votazione degli articoli e la votazione finale delle leggi avviene in Assemblea e in Commissione a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.
  Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico in Assemblea o in Commissione, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

Art. 53.

Art. 53.

3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del comma 3 dell'articolo 54.

Il comma 3 è soppresso.

Art. 65.

Art. 65.
 Al comma 1 dell'articolo 65 è premesso il seguente:
 01. Le sedute delle Giunte e delle Commissioni sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta sulla web-tv o sul canale satellitare, è disposta dal presidente della Giunta e della Commissione.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. 1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. Quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Giunta o della Commissione o del Comitato per la legislazione si provvede alla redazione di un resoconto stenografico.


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