Doc. II, n. 9




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La finalità della proposta è quella di rimediare alla grave insufficienza nella pubblicità dei lavori delle Commissioni e delle Giunte che non consente ai cittadini di essere adeguatamente informati sull'attività e le scelte politiche svolte dai propri rappresentanti nei passaggi chiave del lavoro legislativo.

  La pubblicità dell'attività ordinaria delle Commissioni - ossia quando sono in sede referente - è limitata solo ai resoconti sommari, mentre non c'è alcuna rendicontazione pubblica delle presenze dei componenti della Commissione alle sedute e, soprattutto, dei voti eventualmente espressi. Manca dunque una parte essenziale dell'informazione necessaria per seguire e verificare l'esercizio della rappresentanza proprio nei passaggi deliberativi, quando i singoli deputati contribuiscono attraverso la loro presenza, i loro interventi, e le loro decisioni ad impostare, preparare e formare le leggi; laddove, dunque, la documentazione puntuale, completa, tempestiva e pienamente accessibile di tutta l'attività svolta dagli eletti nelle istituzioni, è premessa decisiva per recuperare il rapporto di fiducia con gli elettori, che dipende anche dalla possibilità di conoscere e verificare come in concreto venga interpretata la delega democratica.

  La presente proposta, pertanto, si articola in poche ma essenziali modifiche al Regolamento che garantiscano la trasparenza e l'accountability del ruolo svolto dai singoli rappresentanti in Parlamento, senza portare intralcio alla funzionalità del loro lavoro.

  Il principio della pubblicità delle sedute delle Commissioni e delle Giunte

  L'articolo 64 della Costituzione stabilisce che le sedute parlamentari «sono pubbliche». Più avanti l'articolo 72 affida al Regolamento parlamentare il compito di determinare «le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni».

  Nel Regolamento della Camera il principio della piena pubblicità delle sedute, che l'articolo 64 della Costituzione afferma senza distinguere l'Assemblea dagli altri organi parlamentari, viene invece ristretto alla sola Assemblea. Nel Capo XII del Regolamento Camera, intitolato appunto «Della pubblicità dei lavori», all'articolo 63, comma 1, si afferma che «Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche». Una pubblicità piena in Assemblea dunque, distinta da quella del tutto parziale che l'articolo 65 stabilisce per le Commissioni e le Giunte, per le quali la «pubblicità dei lavori» si risolve nei resoconti sommari.

  Con questa proposta di riforma si vuole innanzitutto affermare che il principio costituzionale della pubblicità delle sedute valga anche per le Commissioni e gli altri organi parlamentari, tranne le eccezioni previste. Pertanto si propone di modificare l'articolo 65 per riproporre per le Commissioni in sede referente lo stesso enunciato che l'articolo 63, comma 1, stabilisce per l'Assemblea. Poi si mantiene la norma del resoconto sommario ma si introduce la possibilità del resoconto stenografico su richiesta di un numero minimo di componenti.

  Pubblicità del voto del singolo parlamentare

  Questa condizione deve essere garantita attraverso l'adozione del voto palese, tranne le eccezioni già previste, nominale ed elettronico come regola in tutte le votazioni degli articoli e nelle votazioni finali delle leggi. Del resto l'articolo 72 della Costituzione definisce un procedimento unico di approvazione dei disegni di legge, che è appunto «articolo per articolo e con votazione finale», a significare che l'assunzione di responsabilità del legislatore e dei singoli deputati riguarda il provvedimento nella sua interezza e ciascuna delle disposizioni in cui si articola. A questo scopo si propone la modifica del comma 1-quater dell'articolo 49 per estendere la regola del voto nominale elettronico dal caso delle votazioni finali delle leggi - com'è ad oggi - anche alle votazioni degli articoli e, contemporaneamente, la modifica del comma 5 del medesimo articolo 49, per generalizzare la procedura anche alle Commissioni.

  Dal punto di vista tecnico, per assicurare la funzionalità delle operazioni di voto e al fine di garantire l'effettiva e tempestiva pubblicità dei dati, è necessario che le aule delle Commissioni siano dotate del sistema di voto elettronico. Il costo dell'adeguamento è certamente compatibile e adeguato ai benefici di sistema in termini di trasparenza e informazione, se si considera che anche le assemblee dei Comuni di qualche migliaio di abitanti sono dotate di sistemi di registrazione elettronica delle votazioni.

  L'introduzione del sistema di voto elettronico anche nelle Commissioni comporterebbe l'esigenza di introdurre modifiche volte a coordinare la nuova disciplina con le ulteriori disposizioni del Regolamento, quale quella di cui al comma 3 dell'articolo 53, che prevede, in assenza di voto elettronico, la controprova per alzata di mano.


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