Doc. II, n. 11




TESTO DEL REGOLAMENTO

MODIFICA PROPOSTA

Art. 1.

1. I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis

1. I deputati esercitano le loro funzioni in rappresentanza della Nazione con disciplina ed onore.

2. La Camera assicura trasparenza e pubblicità alle attività svolte dai deputati senza pregiudizio alcuno dell'autonomo esercizio del mandato parlamentare e della loro libertà di espressione.

Art. 12.

1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. L'Ufficio di Presidenza, in attuazione dell'articolo 1-bis, adotta il Codice di condotta dei deputati, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare. Il Codice reca in particolare:

a) norme finalizzate a garantire che i comportamenti dei deputati risultino informati a principi di onestà, integrità, trasparenza, responsabilità, diligenza ed esemplarità a tutela del buon nome del Parlamento italiano e delle istituzioni repubblicane, a criteri di serietà e rispetto dell'altro e, nella gestione e nell'utilizzo di risorse pubbliche, di sobrietà, trasparenza ed efficienza;

b) norme e procedure finalizzate ad assicurare trasparenza e pubblicità alle posizioni e alle attività finanziarie dei deputati ed a prevenire e rimuovere situazioni di conflitto di interessi;

c) le procedure di accertamento delle infrazioni al Codice e di applicazione delle sanzioni disciplinari, comprensive, oltre che delle sanzioni stabilite all'articolo 60, anche di sanzioni pecuniarie, applicabili su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, e dell'ammonizione, direttamente applicabile dal Presidente della Camera;

d) l'istituzione di un apposito organo, denominato «Comitato consultivo per l'attuazione del Codice di condotta», con il compito di esprimere pareri in materia di interpretazione e di applicazione del Codice stesso.


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