Doc. II, n. 13




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - È sempre più sentita da parte dell'opinione pubblica l'esigenza di garantire in modo concreto l'indipendenza della politica e la trasparenza nei rapporti economici tra la finanza e la politica stessa.
Siamo convinti che non ci si debba limitare a trattare la questione solamente come una questione di moralità o a enunciare dei princìpi in un codice etico, ma occorre, nei fatti, garantire praticamente l'efficacia dei princìpi, in mancanza della quale si rischierebbe di ridurre il tutto ad un'operazione di facciata di stampo populista.
Crediamo che si debba quindi intervenire sulle norme regolamentari con strumenti efficaci di controllo e garanzia, soprattutto inerenti alla trasparenza di quei rapporti potenzialmente suscettibili di condizionare in qualche modo il lavoro dei parlamentari. Le questioni etiche e morali hanno sempre una difficoltà oggettiva ad essere statuite in regolamenti, mentre la limpidezza sui casi di conflitto di interessi e sui rapporti relativi, soprattutto, al finanziamento della politica e allo status giuridico dei parlamentari è l'unico strumento per permettere ai cittadini una scelta e una valutazione consapevole dei propri rappresentanti.
Per questo motivo riteniamo indispensabile che ogni singolo deputato renda una comunicazione chiara su tutti i rapporti che direttamente o indirettamente possano costituire vincoli di natura personale, economica o famigliare tali da condizionare le sue scelte. Al riguardo si tratta di intervenire sul piano delle fonti interne del diritto parlamentare, per specificare con maggiore efficacia obblighi di comunicazione già previsti dall'ordinamento, quali quelli di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, leggi che in vari modi e in più casi sono state eluse nei loro obiettivi essenziali.
Riteniamo quindi non solo ineludibile l'indicazione più specifica possibile di quale tipo di informazioni il deputato debba fornire e rendere pubbliche, ma soprattutto stabilire sanzioni direttamente applicabili nei casi in cui questo non accada o accada solo parzialmente.
Pur comprendendo le esigenze di contemperare il diritto alla privacy dei parenti e affini dei parlamentari con quelle di trasparenza nei rapporti economico-finanziari, riteniamo comunque prevalenti le seconde, considerato che, comunque, la vicinanza con un membro del Parlamento porti di per sé a una inevitabile restrizione della privacy. Facciamo riferimento per esempio ai vincoli, previsti dalle norme bancarie, riferiti alle «persone politicamente esposte».
Crediamo che lo strumento principale per ridurre i fenomeni di corruzione sia non solo prevedere divieti o enunciare principi morali, ma garantire un efficace sistema di trasparenza, controllo e garanzia da parte dell'opinione pubblica rispetto ai rappresentanti eletti.
In tutta Europa i Parlamenti nazionali da anni si stanno muovendo verso l'introduzione di regole che stabiliscano orientamenti di condotta e garanzie di trasparenza per i propri componenti. In particolare riteniamo utile prendere come riferimento le norme previste dal Regolamento del Parlamento tedesco (Bundestag), che risalgono addirittura al 1972, ma che negli ultimi anni hanno registrato un incremento degli obblighi dei singoli deputati, in considerazione del giustificato interesse dei cittadini nei confronti di una maggiore trasparenza all'interno del Parlamento. Si è giunti, infatti, ad una formulazione più chiara inasprendo, nel contempo, le disposizioni concernenti l'obbligo di denunciare e rendere pubbliche le attività e i proventi dei deputati. In particolare sono state stabilite sanzioni importanti, sulle quali si è espressa anche la Corte Costituzionale tedesca, stabilendo che esse non pregiudicano lo status giuridico del parlamentare.
Dal 1999 è istituito in seno al Consiglio d'Europa il «Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO)» allo scopo di migliorare la capacità di contrasto alla corruzione da parte degli Stati che vi aderiscono.
Il 1o gennaio 2012 il GRECO ha dato avvio ad un ciclo di valutazione dei Paesi membri, attraverso il quale sono stati individuati in particolare gli ambiti di intervento su cui i Paesi membri, tra cui l'Italia, dovrebbero lavorare: i princìpi etici e le regole deontologiche; i conflitti di interesse; l'interdizione e limitazione dello svolgimento di determinate attività potenzialmente in contrasto con le funzioni parlamentari; le forme di pubblicità delle dichiarazioni patrimoniali e dei redditi dei parlamentari.
Questa proposta di modifica intende appunto dare seguito anche a questa determinazione.


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