Doc. II, n. 15



TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA
Art. 87. Art. 87.
  Il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del comma 2 dell'articolo 116.   5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate o di presentazione di articoli aggiuntivi.
Art. 89. Art. 89.
  1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.
  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  2. Il Presidente dichiara irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri quando fra le modifiche proposte non sussiste una evidente consequenzialità logico-normativa.
Art. 116. Art. 116.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

  1. Se nel corso dell'esame di un progetto di legge, dopo che l'Assemblea sia passata alla discussione di cui all'articolo 85, comma 1, il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di un articolo o di un emendamento si procede prioritariamente alla votazione dell'oggetto al quale è riferita la questione di fiducia. Se il voto della Camera è favorevole alla fiducia, si intendono respinti tutti gli emendamenti relativi all'articolo o alla porzione di testo cui si riferisce l'emendamento sottoposto al voto di fiducia.

  1-bis. Se il Governo pone la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione, si procede direttamente alla relativa votazione e, se il voto è favorevole, si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto.
  1-ter. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con il consenso dei presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera, ovvero, in mancanza di tale maggioranza, il Presidente della Camera, stabilisce:
   a) i tempi e le modalità di svolgimento della discussione sulla questione di fiducia, limitata ad un rappresentante per Gruppo e per componente politica del Gruppo misto;
   b) l'orario della votazione fiduciaria;
   c) l'individuazione delle eventuali fasi oggetto di ripresa televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

  2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

  2. Se il Governo, dopo che si è concluso l'esame degli articoli, pone la questione di fiducia sul voto finale di un progetto di legge non si procede all'esame degli ordini del giorno d'istruzione al Governo ma direttamente al voto finale. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo e il Governo pone la questione di fiducia sulla sua approvazione, l'Assemblea procede direttamente alla votazione finale del progetto.

  3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.   3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo per dieci minuti. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
  4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.   4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di legge costituzionale, sulle leggi per le quali norme costituzionali prescrivono maggioranze qualificate, su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.
Art. 154. Art. 154.

  2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.