Doc. II, n. 16



TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA

  L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14. Art. 14.

  01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

  1. Identico.

  1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.   2. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati eletti in liste aventi il medesimo contrassegno. Con riferimento ad un contrassegno non può essere costituito più di un Gruppo parlamentare. I deputati che aderiscono ad un Gruppo non corrispondente al contrassegno delle liste in cui sono stati eletti non sono computati ai fini del numero minimo richiesto per la costituzione del Gruppo e per la sua permanenza.
  2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.   3. L'Ufficio di Presidenza accerta lo scioglimento di un Gruppo quando vengano meno i requisiti di cui al comma 2.
  3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.   4. Entro due giorni dalla prima seduta o dalla data di proclamazione, se successiva, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo aderiscono.
  4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.   5. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 4, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
  5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.   6. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di cinque, i quali rappresentino una forza politica che abbia presentato proprie liste con lo stesso contrassegno in almeno venti circoscrizioni, accedendo alla ripartizione dei seggi ai sensi della legge che disciplina l'elezione della Camera dei deputati. Per ciascun contrassegno può essere autorizzata la formazione di un'unica componente. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.