Doc. II, n. 17



TESTO DEL REGOLAMENTO

MODIFICA PROPOSTA

Art. 14.

Art. 14.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico che abbia ottenuto voti alle elezioni della Camera dei deputati, presentando proprie liste di candidati e conseguendo l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un Gruppo per ogni suddetto partito o movimento politico.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. Non è ammessa in ogni caso, neanche in via transitoria e temporanea, la costituzione di un Gruppo o la permanenza, in deroga al requisito della consistenza numerica minima, di un Gruppo costituito all'inizio della legislatura rappresentativo di un partito con contrassegno nuovo o comunque non presente alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati con proprie liste di candidati.