Doc. II, n. 21




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di modifica al Regolamento mira ad una limitata, quanto fondamentale modifica all'articolo 49, comma 1, del Regolamento, che individua i casi nei quali è ammissibile procedere a votazioni con lo scrutinio segreto.
  Come è noto l'articolo 49 è stato oggetto di una radicale riforma nel 1988, quando la Camera stabilì di passare da un regime nel quale la modalità di votazione – a scrutinio segreto o palese – era sostanzialmente indifferente (il comma 1 prevedeva infatti che «le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto» e dunque – a richiesta – era segretabile qualunque voto) ad un sistema, più coerente con un parlamentarismo moderno e con un principio fondamentale di assunzione di responsabilità politica da parte dei parlamentari, nei confronti anzitutto degli elettori, nel quale il voto segreto costituisce una modalità eccezionale di votazione (comma 1-quinquies: Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1) e, conseguentemente, i casi enucleati dall'articolo 49, comma 1, risultano ora di stretta interpretazione. In questo senso è la prassi, attestata dalla pronuncia interpretativa del Presidente della Camera resa in Giunta per il Regolamento il 7 febbraio e il 7 marzo 2002.
  L'eccezionalità dello scrutinio segreto dovrebbe tradursi nella sua applicabilità ai soli casi di coscienza, nei quali cioè il parlamentare deve essere lasciato libero di determinare il suo voto in relazione alle proprie convinzioni ed alla propria coscienza: ma non è così, né nelle norme né nei fatti.
  Senza citare tutte le anomalie dell'elencazione contenuta nell'articolo 49, comma 1 – che comprende votazioni su persone (l'unico caso rimasto di scrutinio segreto obbligatorio) e votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione – ma limitandomi a segnalare l'estensione che tale elencazione raggiunge, non compatibile con il carattere di eccezionalità di tale modalità di votazione (basti pensare al voto segreto sulle norme penali incidenti sull'articolo 25 Cost.), mi soffermo qui soprattutto sul terzo periodo del comma 1, che consente il voto segreto, su richiesta, anche sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.
  Se può riconoscersi una coerenza con il sistema nella possibilità di ammettere il voto segreto sulle modificazioni regolamentari e sulle proposte istitutive di Commissioni d'inchiesta, attesa la stretta pertinenza di queste all'autonomia costituzionale delle Camere – come confermato anche dal divieto di porre su di esse la questione di fiducia (previsto dal comma 4 dell'articolo 116) – assai più discutibile appare, invece, la previsione relativa all'individuazione di specifiche categorie di leggi ordinarie incluse nell'area di ammissibilità del voto segreto e che richiede un primo intervento di riforma, a mio avviso improcrastinabile anche alla luce delle più recenti vicende parlamentari.
  Si tratta di una specifica previsione del Regolamento della Camera, non presente in quello del Senato (articolo 113, comma 4) che approvò la riforma del voto segreto parallelamente alla Camera, e già questo ne segnala l'anomalia.
  Ma vi sono anche ragioni più sostanziali per cui questa previsione appare del tutto incongrua.
  Vi è innanzitutto – come dimostrato dalla prassi – una certa difficoltà ed incertezza interpretativa ad individuare le specifiche disposizioni che siano contenute in questi tipi di legge assoggettabili allo scrutinio segreto, visto che non è possibile accedere ad un'interpretazione che ammetta il voto segreto indiscriminatamente per tutte le norme che siano contenute in questi tipi di leggi. Ciò è, in particolare, confermato ampiamente dalla prassi per le leggi elettorali. L'inclusione di questa ultima categoria appare, nello specifico, incongrua e irrazionale, posto che la materia del sistema elettorale del Parlamento non sembra in nessun modo riconducibile a questioni di coscienza essendo anzi, come, a mio avviso, dimostrano anche le ultime vicende parlamentari ed in particolare il ricorso alla questione di fiducia, un terreno nel quale si rende necessario consentire la verifica della coerenza e della responsabilità dei singoli parlamentari al momento del voto, senza mantenere lo scudo irragionevole del voto segreto.
  Credo che tutte le forze politiche non potranno che convenire sull'assoluto buon senso di queste mie considerazioni e sulla necessità e urgenza di una rapida approvazione della presente proposta di modifica del Regolamento, consistente in un intervento circoscritto che comporta la sola riformulazione del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 49.


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