ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.C. 1807)

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: beni materiali strumentali nuovi inserire le seguenti: e che sostengono spese per l'accesso a software, sistemi e servizi IT erogati in cloud o via piattaforma web strumentali alla messa in sicurezza del sistema cibernetico dell'impresa e dopo le parole: locazione finanziaria inserire le seguenti: e, limitatamente alle spese di messa in sicurezza, ai canoni o altri corrispettivi.

  Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019 fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 420,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 538,891 milioni di euro l'anno 2020, a 658,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 545,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 683,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 572,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 488,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 354,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 401,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 334,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 337,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 327,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 324,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 324,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 323,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.098,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 448,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 575,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 659,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 557,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 695,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 582,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 498,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede;
   b) dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;.
1. 8. Iovino, Faro, Trano.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,;
   b) al primo periodo sostituire le parole: dal 1o aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, con le seguenti: dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020,;
   c) al primo periodo sostituire le parole: è maggiorato del 30 per cento con le seguenti: è maggiorato del 40 per cento;
   d) sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 544,6 milioni di euro per l'anno 2020, 962,1 milioni di euro per l'anno 2021, 790 milioni di euro per l'anno 2022, 744 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 684 milioni di euro per l'anno 2025, 505,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 93,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 19. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: esclusi con la seguente: inclusi e le parole: 1o aprile 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quando a 45 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50.
1. 1. Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o aprile 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2019.
1. 3. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 4. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero sia stato effettuato il saldo dell'ordine entro la data del 30 settembre 2018, anche mediante il rilascio di fidejussioni bancarie a garanzia».
1. 9. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 02. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 04. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 07. Liuni, Viviani, Bubisutti, Coin, Golinelli, Gastaldi, Lolini, Lo Monte, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 010. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per la parte di investimenti non eccedente 500.000 euro, a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 08. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 01. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 03. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 06. Liuni, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 011. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 40.000»;
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 17 a 22 sono abrogati.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   « g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;
   b) dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:
  «55-bis. – (Imposta sul reddito d'impresa)1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
   2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
   3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
   4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
   5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
   6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto il presente articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.
   7. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo»;
   c) all'articolo 116, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  2. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.
2. 2. Boschi, Marattin, Boccia, De Micheli, Madia, Navarra, Padoan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Riduzione dell'aliquota IRES)

  1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2020, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.
  3. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 460,37 milioni di euro per l'anno 2021 e 63 milioni di euro per l'anno 2022.
2. 1. Marattin.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;
   b) sostituire le parole: 3,5 punti con le seguenti: 4 punti;
   c) sostituire le parole: per i due con le seguenti: per i tre;
   d) dopo le parole: 3 punti percentuali inserire le seguenti: di 3,5 punti percentuali.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 503,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 287,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. 6. Comaroli, Gusmeroli, Cavandoli, Bellachioma.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 3,5 punti con le seguenti: 9 punti;
   b) sostituire le parole: 1,5 punti con le seguenti: 4 punti;
   c) sostituire le parole: 2,5 punti con le seguenti: 6,5 punti;
   d) sostituire le parole: 3 punti con le seguenti: 9 punti.
2. 5. Marattin.

  Al comma 8 premettere le seguenti parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
2. 4. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sterilizzazione dell'aumento delle accise su benzina e gasolio)

  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera c) è abrogata.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 02. Boschi, Marattin.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazioni fiscali per immobili dei soggetti IRES)

  1. La normativa che disciplina le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili si interpreta nel senso che la stessa si applica ai soggetti IRES anche con riferimento ad interventi realizzati su beni oggetto dell'attività da essi esercitata.
2. 03. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

  1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la deduzione ivi prevista è applicata nella misura del 50 per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 435,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. 10. Comaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del cento per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del cento per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del cento per cento». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte di corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Integrale deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 nella misura del cento per cento».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo per gli immobili effettivamente ed esclusivamente utilizzati per l'attività di impresa o professionale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 417 milioni di euro per l'anno 2019, 334 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 5. Benamati.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2020 e sopprimere le parole: e al 31 dicembre 2020.
3. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si considerano strumentali gli immobili utilizzati nell'esercizio di impresa, anche se locati a terzi».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 4. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Nuova IMU)

  1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui alla lettera 0a) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
  5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
  6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, assicurando la neutralità finanziaria nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. 06. Fragomeli, Marattin, Melilli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683, è inserito il seguente:
  « 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
*3. 02. Pastorino, Fassino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683, è inserito il seguente:
  « 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
*3. 05. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Revisione permanente delle tariffe INAIL)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1121, le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
   b) al comma 1122, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
   « e-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255; quanto a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 256; quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   c) al comma 1126 le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse.
3. 012. Comaroli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.
  3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*3. 018. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.
  3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*3. 014. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

  1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
**3. 019. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

  1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
**3. 015. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
   b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».
*3. 020. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
   b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».
*3. 016. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**3. 021. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**3. 017. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

ART. 4.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 39 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
    b) dopo il comma 42-bis inserire il seguente:
  « 42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis»;
    c) il comma 44 è sostituito dal seguente:
  « 44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 4. Porchietto, Barelli, Mandelli, Martino, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Gelmini.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e in quelle fino alla fine del periodo.
4. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi in cui sia oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria la riconducibilità delle attività di ricerca a quelle previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, ma venga comunque verificato l'effettivo sostenimento dei costi da parte del soggetto beneficiario e lo stesso abbia provveduto alla redazione ed alla conservazione della documentazione prevista dal presente articolo ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e senza l'applicazione di sanzioni».
4. 06. Acquaroli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
  « 3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria né a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci».

  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;
   b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».
*4. 07. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
  « 3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria né a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci».

  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;
   b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».
*4. 013. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere, di cui al comma 6-bis»;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  « 6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».

  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**4. 08. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere, di cui al comma 6-bis»;
   b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  « 6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».

  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**4. 014. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
   «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
   h-septies) alle tasse scolastiche».

  2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies e h-septies) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015»;
   b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015».

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  « 143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*4. 09. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
   «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
   h-septies) alle tasse scolastiche».

  2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies e h-septies) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015»;
   b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015».

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  « 143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*4. 015. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  « 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 010. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  « 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 016. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:
  « 4. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».
*4. 011. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:
  « 4. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».
*4. 017. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)

  1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  « 3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
   3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**4. 012. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)

  1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  « 3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
   3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**4. 018. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario»;
   b) all'articolo 6 è premesso il seguente:
  «Art. 06. – (Invito obbligatorio)1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
   2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
   3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
   4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
   5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
   6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 06».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1o luglio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*4. 019. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario»;
   b) all'articolo 6 è premesso il seguente:
  «Art. 06. – (Invito obbligatorio)1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
   2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
   3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
   4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
   5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
   6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 06».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1o luglio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*4. 022. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
4. 023. Gusmeroli, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Ravvedimento parziale)1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
   2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.».
*4. 021. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Ravvedimento parziale)1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
   2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.».
*4. 024. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «5-bis.».
5. 1. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I cittadini di cui al presente comma hanno diritto al rimborso di imposte e sanzioni eventualmente già corrisposte sulla base di contestazioni derivanti dall'applicazione della normativa previgente.
5. 13. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I soggetti la cui residenza fiscale è stata trasferita in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al valore più alto fra euro diecimila e il cinque per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo. I proventi derivanti dal versamento delle somme conseguenti all'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
5. 4. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 75 per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2019 e a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. 6. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 8. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Negli anni 2019 e 2020 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e delle corrispondenti proiezioni triennali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 12. Fitzgerald Nissoli, Mandelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24, comma 4, primo periodo, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera a)» fino a: «esclusivamente con regime di tempo pieno.» sono sostituite dalle seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.».
5. 2. Cavandoli, Murelli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpretano nel senso che si ritiene soddisfatto il criterio del trasferimento della residenza e del domicilio anche nel caso di trasferimento della propria residenza secondaria dal Paese terzo secondo la normativa ivi vigente.
5. 14. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 24-ter dei testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni)

  All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «percepiti da fonte estera o» sono soppresse;
   b) al comma 4, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove»;
   c) il comma 7, è sostituito dal seguente: «L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Analogamente, gli effetti dell'opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsto, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.»;
   d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva.».
5. 01. Cavandoli, Gusmeroli, Gerardi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Misure agevolative per i formatori delle bande musicali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. recante il testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), primo periodo, dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici,» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;
    2) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».
5. 04. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

ART. 6

  Al comma 1, premettere il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione», sono soppresse.
6. 2. Fregolent.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è sostituito dal seguente:
   d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, qualora gli utili distribuiti, cumulativamente con il proprio reddito, superino le soglie previste dal regime forfettario.
6. 4. Colletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di errata applicazione sull'imposta del valore aggiunto».
6. 1. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale;
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
   a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019, 2020, 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   b) per 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
   c) per 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 02. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto, Gelmini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «41-quinquies. Pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli destinati all'infanzia».

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 20 dicembre 2018, n. 145.
6. 010. Calabria, Palmieri, Gelmini, Carfagna, Marrocco, Spena, Versace, Prestigiacomo, Mandelli, Martino, D'Attis, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*6. 06. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*6. 07. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributi figurativi temporali)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, in via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori che avviano una nuova attività e che non hanno superato il trentesimo anno di età, possono richiedere l'esenzione del versamento dei contributi per tre anni.
  2. Il lavoratore può in qualunque momento, richiedere la sospensione dell'esenzione versamenti contributivi e rientrare a pieno titolo nel regime di contribuzione.
  3. Ai fini delle certificazioni di idoneità lavorativa dei soggetti che usufruiscono dell'esenzione di cui al comma 1, è istituito, per tutta la durata del periodo di esenzione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva Figurativo.
  4. Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 1 i soggetti che hanno rapporti lavorativi in appalto o subappalto con la pubblica amministrazione.
  5. Gli anni di esenzione contributiva richiesti dai lavoratori di cui al comma 1, saranno considerati contributi figurativi temporali, utili al raggiungimento temporale di un trattamento pensionistico a carico di un ente previdenziale, pubblico o privato, ma non ne determineranno alcun diritto di accredito.
6. 09. Donno, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Flat tax incrementale)
   l. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 50 per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 013. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Sino al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 40 milioni di euro annui a partire dal 2022, si provvede mediante riduzione di 20 milioni delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, e di 20 milioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritti, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 6. Giacometto, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Al comma 1, dopo le parole: a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare aggiungere le seguenti: anche da parte di soggetti cui si applica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dopo le parole: nonché all'alienazione degli stessi aggiungere le seguenti: anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato.
7. 9. Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Al comma 1, dopo le parole: a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare aggiungere le seguenti: anche da parte di soggetti cui si applica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dopo le parole: nonché all'alienazione degli stessi aggiungere le seguenti: anche se suddivisi in più unità immobiliari.
7. 10. Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro i successivi dieci anni, inserire le seguenti: effettuino interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, ovvero;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 20. Marattin.

  Al comma 1, dopo le parole: provvedano alla aggiungere le seguenti: ristrutturazione ivi compresa la.
7. 3. Rospi, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

  All'articolo 7 comma 1, sostituire le parole: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, con le seguenti: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o, sui medesimi immobili, agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B.
7. 15. Parolo, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: demolizione aggiungere le seguenti: anche parziale.
7. 31. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1 sostituire le parole: con il conseguimento della classe energetica A o B con le seguenti: con il conseguimento della classe energetica NZEB o A o B.
7. 7. Vallascas, De Lorenzis, Trano, Faro.

  Al comma 1 sopprimere le parole: anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche.
7. 26. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, con le seguenti: ove consentito dalle vigenti disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
7. 2. Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Relativamente ai predetti, immobili, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;
   b) dopo le parole: «nei confronti» è aggiunta la parola: «anche»;
   c) alla lettera b) sono aggiunte le parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti.».
*7. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Relativamente ai predetti immobili, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis dello stesso decreto n. 205 del 2009, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» inserire le seguenti: «ovvero, al fine di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;
   b) dopo le parole: «nei confronti» inserire la seguente: «anche»;
   c) alla lettera b) aggiungere le seguenti parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti.».
*7. 43. Bellachioma, Comaroli, Ribolla, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Relativamente ai predetti immobili, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis dello stesso decreto n. 205 del 2009, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» inserire le seguenti: «ovvero, al fine di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;
   b) dopo le parole: «nei confronti» inserire la seguente: «anche»;
   c) alla lettera b) aggiungere le seguenti parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti».
*7. 39. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera e) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari realizzate.

  Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 12. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera e) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari realizzate. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 132 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
7. 37. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 non è applicabile ai centri storici, alle Zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come definite negli strumenti urbanistici vigenti e alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.
7. 30. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio»,
   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» aggiungere le seguenti: «nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio,».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 41. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche nell'ipotesi dell'acquisto di un fabbricato da parte di una impresa che entro dieci anni provveda alla demolizione, anche parziale, e ricostruzione dello stesso, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche e lo adibisca a propria sede aziendale.
7. 25. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1 e comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, le parole: «31 dicembre 2019» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  1-ter. All'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «, 2020 e 2021».
7. 44. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma».
7. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Meccanismo per fruire delle detrazioni fiscali fino a loro esaurimento)

  1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
  2. Agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il seguente comma: «La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
7. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

  1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Per i fabbricati costruiti» fino a: «all'azzeramento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e, in ogni caso, purché non siano locati».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*7. 014. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

  1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Per i fabbricati costruiti» fino a: «all'azzeramento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e, in ogni caso, purché non siano locati».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*7. 013. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma, nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento».
   01-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 01, nei limiti di 400 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 6. Fiorini, Carrara, Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Cortelazzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In alternativa all'agevolazione di cui al comma 1, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.
   1-ter. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.
   1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1-bis. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.
   1-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 milioni nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 milioni nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 7. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In alternativa all'agevolazione di cui al comma 1, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.
   1-ter. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.
   1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1-bis. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.
   1-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 milioni nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 milioni nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 10. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente:
  «1-novies. Qualora gli interventi previsti dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano realizzati contestualmente agli interventi di cui al comma 1-quinquies del presente articolo, per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2019, i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo, possono applicare le disposizioni di cui al comma 1-quinquies o 1-octies del presente articolo.».

  1-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:
  «3.2. Qualora gli interventi previsti dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 siano realizzati contestualmente agli interventi del presente articolo, per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2019, i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono applicare le disposizioni di cui al comma 2-sexies o 3.1 del presente articolo.».
8. 11. Benvenuto, Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o luglio 2019 al 31 dicembre 2020 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
   1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, 35,5 milioni di euro per l'anno 2020, 54,5 milioni di euro per l'anno 2021, 46,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 31 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 9. Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030.
   1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni nel 2025, 235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8 milioni nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 milioni nel 2032, 117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 8. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030.
   1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni nel 2025, 235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8 milioni nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 milioni nel 2032, 117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 12. Cannizzaro, Mandelli, D'Ettore, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Gelmini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 3. Fiorini, Carrara, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Cortelazzo, Gelmini.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto d'immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del 9 per cento, prevista dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, è dimidiata nel caso di acquisto della proprietà di un'abitazione non di lusso, se nell'atto di compravendita l'acquirente s'impegna a:
   a) concludere nell'abitazione almeno uno degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma lettera b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro trenta mesi dall'acquisto e nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41;
   b) locare l'abitazione a soggetti estranei al proprio nucleo familiare, nello stesso termine di cui alla lettera a) e mediante uno dei contratti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  2. All'acquirente di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuta:
   a) la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) la facoltà di beneficiare di tutte le detrazioni riconosciute per legge e relative all'immobile acquistato, in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

  3. In caso di mancata conclusione degli interventi, di mancata osservanza degli adempimenti o di mancata locazione dell'immobile nei termini previsti dal primo comma, l'acquirente decade da tutti i benefici di cui al primo ed al secondo comma ed è tenuto a versare le imposte nella misura ordinaria, maggiorate di una sovrattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa, nonché a restituire in un'unica soluzione le somme portate in detrazione.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
8. 011. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

  1. I contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale non costituiscono corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutti gli atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivo all'aggregazione tra banche di medie e piccole dimensioni e scissioni bancarie)

  1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.
  2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 dei decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.
  3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
  4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.
  5. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. 03. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 1. Butti, Rizzetto, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli, Ciaburro, Caretta, Prisco.

  Sopprimerlo.
*10. 22. Moretto, Benamati, De Micheli, Gadda.

  Sopprimerlo.
*10. 27. Gadda.

  Sopprimerlo.
*10. 29. Toccafondi.

  Sopprimerlo.
*10. 31. D'Ettore, Gagliardi, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Bagnasco, Cassinelli, Fiorini, Nevi, Gelmini, Novelli.

  Sopprimerlo.
*10. 33. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini, Boschi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «o ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   b) al comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   c) al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso;
   d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «ed altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   b) al comma 1-quinquies il terzo periodo è soppresso;
   c) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   d) al comma 1-septies il terzo periodo è soppresso;
   e) dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 101 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 13. Moretto, Gadda, Marco Di Maio, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, quarto periodo e al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «65 per cento» sono inserite le seguenti: «alle spese sostenute per l'acquisto di apparecchi sanitari e rubinetti a ridotto consumo d'acqua, nonché»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
10. 11. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3.1 con il seguente:
  3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo, che a sua volta può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso comma 1-octies con il seguente:
  1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo, che a sua volta può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. 25. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1 capoverso comma 3.1, dopo le parole: Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: realizzati nell'ambito di ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
10. 30. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: a quest'ultimo rimborsato, aggiungere le seguenti: con una maggiorazione del 10 per cento;
   b) al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: a quest'ultimo rimborsato aggiungere le seguenti: con una maggiorazione del 10 per cento;
   c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 15. Bazoli, Fragomeli.

  Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: rimborsato sotto forma di credito d'imposta aggiungere le seguenti: con la facoltà di successiva cessione, e sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: rimborsato sotto forma di credito d'imposta aggiungere le seguenti: con la facoltà di successiva cessione, e sopprimere la parola: esclusivamente.
10. 10. Vallascas, Trano, Faro.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in due quote annuali.
10. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in tre quote annuali.

  Conseguentemente all'articolo 50, comma 2, apportate le seguenti modifiche:
   a) alinea, sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: , pari a 411,025 milioni di euro per l'anno 2019, a 529,291 milioni di euro per l'anno 2020, a 648,891 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.089,375 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 439,375 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 565,541 milioni di euro per l'anno 2020, a 650,391 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:;
   b) dopo la lettera l), inserire la seguente: l-bis) quanto a 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
10. 28. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: in cinque quote annuali di pari importo aggiungere le seguenti: o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: in cinque quote annuali di pari importo aggiungere le seguenti: o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo.
10. 12. Librandi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, capoverso comma 1-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione spettante a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo;
   2) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario;
   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
10. 9. Vallascas, Trano, Faro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine le seguenti parole: oppure con il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo;
   2) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario;
   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da partire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
*10. 18. Bianchi, Binelli, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cestari, Comaroli, Gusmeroli, Gerardi, Murelli, Ribolla, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine le seguenti parole: oppure con il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo;
   2) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario;
   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da partire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
*10. 32. Benamati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2, con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 414 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 16. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il secondo periodo del comma 2-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è soppresso.
10. 3. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029 volto a garantire il pieno ristoro delle spese relative alle operazioni di finanziamento a cui le imprese fornitrici di cui commi 1 e 2 hanno fatto ricorso per mantenere la liquidità necessaria alla continuità dell'attività d'impresa.

  3-ter. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i criteri per accedere al fondo da parte dei soggetti interessati.
  3-quater. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 14. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli 14 e 16.

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 21. Boschi, Marattin, Fregolent, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), dei del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 n. 165110 e del 18 aprile 2019 n. 100372.
*10. 7. D'Incà, Faro, Trano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), dei del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 n. 165110 e del 18 aprile 2019 n. 100372.
*10. 20. Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per cui si è attivato l’iter di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del citato articolo 16. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del citato articolo 16; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445.».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede, nei limiti di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 6. Fiorini, Carrara, Mandelli, Prestigiacomo, Bignami, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Cortelazzo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle prestazioni soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento, ricomprende le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
10. 8. Gagliardi, Cortelazzo, Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Giacometto, Labriola.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».
10. 19. Vallascas, Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Mobilità elettrica)
   1. A coloro che, dal 1o settembre 2019 al 31 dicembre 2020, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie L5e, L6e e L7e o, se di potenza superiore a 11 kW, della categoria L3e e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie o delle categorie L1e e L3e, di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.
   2. In assenza di rottamazione è riconosciuto un importo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto fino a un massimo di 2.000 euro.
   3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
   4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
   5. Nel caso di acquisto con rottamazione, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
   a) entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione;
   b) i veicoli usati di cui al comma 1 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione;
   c) alla data di immatricolazione del nuovo veicolo il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei credetti familiari.
   6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; nel caso di veicoli usati della categoria L1e e L6e, copia del certificato di circolazione o del certificato di idoneità tecnica. In caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura d'acquisto.
   7. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
10. 014. De Lorenzis, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti)
   1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «sia stato oggetto di ritargatura ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2011, n. 76, ad esclusione dei veicoli della categoria euro 2».
10. 016. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Stabilizzazione delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Ecobonus)
   1. La lettera a) del comma 67 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla seguente:
   a) all'articolo 14:
    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2019»;
    2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   2. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui al presente comma è del 65 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013».
   3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2019, e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.

  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota dei 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
  6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
10. 02. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione del Sismabonus)

  1. Al primo periodo del comma 2-quater.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta,» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere da 1o gennaio 2022».
  2. Al secondo periodo del comma 2-quater.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «La predetta detrazione» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati in 420 milioni di euro per l'anno 2022 e in 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
  6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
10. 01. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sismabonus, cessione del credito anche per interventi eseguiti su unità immobiliari)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente: «1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, e 1-quater in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione».
10. 011. Melilli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma».
10. 09. Melilli.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
   b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma,»
11. 01. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del Codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scrittura privata di affitto d'azienda, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili».
11. 02. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:
   « c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;
   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
  «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera e-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti».

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserito dal comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.
  4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserito dal comma 1 del presente articolo, rispettano la loro condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
11. 03. Faro, Zanichelli, Trano.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
*12. 1. Ciaburro, Caretta, Butti, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
*12. 6. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
*12. 7. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.

  1-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. 11. Bignami, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esclusione del pubblico servizio di illuminazione votiva cimiteriale dall'obbligo di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: «6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 la bolletta, che tiene luogo della fattura ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 ottobre 2000, n. 370, può essere emessa in formato diverso da quello elettronico previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1o gennaio 2020.
12. 01. Pastorino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Luci votive)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: «6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1o gennaio 2019.
12. 06. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni sotto i 5.000 abitanti)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste da questo comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni con meno di 5.000 abitanti.».
12. 013. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei Comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste da questo comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.».
12. 015. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

  1. All'articolo 2477, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».
*12. 04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Gelmini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

  1. All'articolo 2477, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».
*12. 011. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
12. 014. Calabria, Palmieri, Gelmini, Carfagna, Marrocco, Spena, Versace, Prestigiacomo, Mandelli, Martino, D'Attis, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)

  1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».
*12. 019. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)

  1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».
*12. 024. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».
**12. 020. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».
**12. 025. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*12. 021. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*12. 026. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;
   b) il comma 2 è abrogato.

  2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:
  «4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**12. 022. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;
   b) il comma 2 è abrogato.

  2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:
  «4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**12. 027. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».
*12. 023. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».
*12. 028. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 13.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel mese di luglio con le seguenti: entro il mese di settembre.
13. 1. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Alla lettera a), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole «ovunque realizzati» sono aggiunte le seguenti: «e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»
13. 01. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Pettarin.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Alla lettera a), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «ovunque realizzati» sono aggiunte le seguenti «e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:
  «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
   a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
   b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);
   c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».
*13. 03. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Pettarin.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Alla lettera a), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «ovunque realizzati» sono aggiunte le seguenti «e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:
  «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
   a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
   b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);
   c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».
*13. 09. Mollicone, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente;
   «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
   a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia; contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
   b) lo svolgimento da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, di cui rispettivamente ai commi 5-octies, lettera c), e 5-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;
   c) lo svolgimento delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di servizi consistenti nell'ausilio alla concessione di prestiti da parte di un soggetto che fornisce servizi di crowdfunding autorizzato ad operare nello Stato o territorio di residenza (o sottoposto a vigilanza nello Stato o territorio di residenza);
   d) la cessione di dati da parte dei soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c);
   e) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte del soggetto che ne dispone.
   f) i servizi delle imprese con una presenza tassabile o con una stabile organizzazione, e con costi di produzione domestici legati ai ricavi tassabili superiori al 50 per cento dei ricavi tassabili.».
13. 04. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 88 è sostituito dai seguenti:
  «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare agli investimenti qualificati indicati al comma 89 nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100, somme entro la quota massima del 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio relativo all'anno precedente.
   88-bis. La quota massima di cui al comma precedente è elevata al 13,5 per cento nel caso in cui risulti investita in strumenti di cui alla lettera b-ter) del comma 89 una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio relativo all'anno precedente»;
   b) al comma 89 dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
   « b-quater) strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2109;».

  2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti, della legge n. 232 del 2016, come modificati dal presente articolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
13. 07. Carabetta, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del fondo per acquisto automobili elettrici per persone con disabilità)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per l'attribuzione di un buono di importo pari al 18 per cento relativamente alla somma di acquisto di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie.
  2. Il buono di cui al comma 1 è corrisposto dall'INPS al richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'acquisizione di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente articolo, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'Inps non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al comma 1.
13. 011. Donno, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.
*13. 017. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.
*13. 019. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

  1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali) – 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
   a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   b) mediante bonifico bancario;
   c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
   d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
   e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
   2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».
**13. 018. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

  1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali) – 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
   a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   b) mediante bonifico bancario;
   c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
   d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
   e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
   2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».
**13. 020. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 8. Fassina, Pastorino, Fornaro, Fratoianni.

  Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.

(Enti associativi assistenziali)
   1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali».
   2. Il comma 4 dell'articolo 89, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:
  «4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”».
14. 4. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Enti associativi assistenziali di derivazione negoziale)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 32, comma 4» sono inserite le seguenti: «e degli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
14. 1. Massimo Enrico Baroni, Menga, D'Arrando, Lapia, Nappi, Bologna, Sapia, Troiano, Sarli, Nesci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il titolo è sostituito dal seguente: (Enti associativi assistenziali e bande musicali);
   b) al comma 1, le parole: è inserita la seguente: «assistenziali,» sono sostituite dalle seguenti: sono inserite le seguenti: «assistenziali, sportive dilettantistiche e per le bande musicali».

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole «compensi erogati ai direttori artistici,» inserire le seguenti: «ai formatori e»;
   b) all'articolo 149, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché alle bande musicali».

  1-ter. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
  1-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole «Comitato olimpico nazionale italiano» inserire le seguenti «, nonché alle bande musicali legalmente costituite».
*14. 11. Emanuela Rossini, Gebhard, Schullian, Plangger.

  Al comma 1, dopo le parole: assistenziali aggiungere le seguenti: bande musicali legalmente costituite,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole «compensi erogati ai direttori artistici,» inserire le seguenti: «ai formatori e»;
   b) all'articolo 149, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché alle bande musicali».

  1-ter. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
  1-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole «Comitato olimpico nazionale italiano» inserire le seguenti: «, nonché alle bande musicali legalmente costituite».
*14. 3. Carbonaro, Belotti, Nitti, Faro, Trano.

  Al comma 1 dopo le parole: assistenziali aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),.
14. 2. Trano, Faro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare gli aiuti alle famiglie per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 le parole «a 2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 4.000 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
14. 14. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

  1. All'articolo 79, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1».
14. 03. Gadda, De Filippo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche)

  1. Il soggetto che percepisce le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può presentare all'associazione sportiva dilettantistica erogante, al momento del primo pagamento, un'unica dichiarazione, con validità per l'intero anno d'imposta, attestante il rispetto della franchigia prevista dall'articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico.
  2. Qualora nel corso dell'anno d'imposta intervenga il superamento della franchigia, il soggetto che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1 deve comunicarlo tempestivamente all'associazione sportiva, a pena di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte l'importo eccedente, con un minimo di euro 200.
  3. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica la disciplina in materia di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di violazioni e continuazione.
  4. Alla contestazione e all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2 provvede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contravventore.
  5. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 05. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Maniero, Tarantino, Migliorino, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni, Martinciglio.

ART. 15.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 2017 con le seguenti: sino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
15. 5. Bignami.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 2017 con le seguenti: al 2018.
15. 4. Bignami.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La misura si applica anche alle ingiunzioni fiscali per le quali sia intervenuta definizione tramite rateizzazione; in tali casi le rate già versate costituiscono acconto degli importi ricalcolati con l'esclusione delle sanzioni, sino a concorrenza delle somme dovute. Non si fa luogo alla restituzione delle somme eccedenti già versate.
15. 3. Bignami.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;

  6-ter. All'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
15. 8. D'Attis, Gelmini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito dell'applicazione, per gli anni 2014 e 2015, delle misure di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018.
15. 6. Speranza, Fornaro, Pastorino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:
   a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   b) per 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   c) per 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15. 04. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

  1. I liberi consorzi comunali è le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:
   a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;
   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;
   d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, applicare l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione. Sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.
15. 05. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponi- bilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15. 01. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'ammontate dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui ai commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
15. 09. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano della performance e relazione sulla performance)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
15. 027. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano triennale della spesa)

  1. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 594 e 599 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
15. 026. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
   In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2018.
15. 020. Bianchi, Gusmeroli, Comaroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
  « 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;
   b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
  «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
   15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
   15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
   15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».

  2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comun- que, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*15. 034. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
  « 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;
   b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
  «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
   15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
   15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
   15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».

  2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*15. 033. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
**15. 035. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
**15. 036. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 16.

  Sostituire l'articolo 16, con il seguente:
  Art. 16 – 1. Il comma 924 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «924. Agli esercenti di impianti di distribuzione spetta un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni relative alla cessione di carburanti effettuate a decorrere dal 1o luglio 2019 tramite qualsiasi sistema di pagamento elettronico emesso da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione».

  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero per 45 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 15 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 2. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si estendono anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge n. 22 dicembre 1957, n. 1293, per le cessioni di generi di monopolio, e attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso. Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante dalle cessioni di generi di monopolio ed attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso, e il volume d'affari complessivo, a tal fine integrato delle operazioni di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
16. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 924 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si estendono anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per le cessioni di generi di monopolio, e attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso. Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante dalle cessioni di generi di monopolio ed attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso, e il volume d'affari complessivo.

  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 1. Rotta, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione)

  1. Salvo che per i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, di seguito denominato «Decreto», presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto, ad eccezione del commi 21, 22, 24 e 24-bis:
   a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
   b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto è effettuato:
    1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
    2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto sono dovuti a decorrere dal 1o dicembre 2019;
   c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;
   d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3 del decreto si determinano alla data del 30 novembre 2019;
   e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del decreto possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto sono dovuti a decorrere dal 1o dicembre 2019.

  2. Salvo che per i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
  3. Le disposizioni del presente articolo:
   a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto.
16. 01. Molinari, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Neutralità regime fiscale dell'IVA per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore dei servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero, dal momento di entrata in vigore dello stesso, al codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
   c) al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis»;
   d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'articolo 19, l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;
   e) la lettera c) del comma 12 è sostituita dalla seguente:
   « c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte la procedura di vendita si sia svolta senza offerenti, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».
16. 045. Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
*16. 08. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
*16. 030. Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
*16. 060. Ciaburro, Caretta, Butti, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)

  1. Al comma 3, dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2020 agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nei limiti di spesa individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è da imputare sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali».
16. 019. Casciello, Ascani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)

  1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inserire il seguente:
  «3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1 all'anno 2019, una quota pari a 30 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2019, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line effettuati nel corso dell'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».
16. 013. Mollicone, Casciello, Ascani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
   a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4;
   b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
   c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
   e) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo del beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile»;
   c) il comma 6-bis è abrogato;
   d) al comma 8 le parole: «subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11» sono soppresse;
   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma»;
   f) il comma 11-bis è abrogato;
   g) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 014. Benamati, Marattin, Fregolent.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:
  «1-ter.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».

  2. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 015. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo, Fregolent, La Marca, Schirò, Carè, Bonomo, Enrico Borghi, Boschi, Braga, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Gadda, Mura, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Pini, Andrea Romano, Ascani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni dedicati alle donne)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:
  «1-ter.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 017. Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

  1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha diritto a trattenere un importo pari al 9 per cento delle somme riscosse a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1o luglio 2019.
16. 021. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva, il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 240 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi da assegnare della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
16. 047. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con le modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui.
16. 033. Boschi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(IMU società agricole)

  1. Le agevolazione tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 022. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(IMU società agricole)

  1. Le agevolazione tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 025. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(IMU società agricole)

  1. Le agevolazione tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 042. Golinelli, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lolini, Lo Monte, Viviani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

  1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai programmi operativi nazionali e regionali.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
  4. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.
16. 036. Benamati.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Detrazioni spese per la prima infanzia)

  1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:
   «e-ter.1) le spese sostenute per l'acquisto di pannolini, monouso o riutilizzabili, e di confezioni di latte, in polvere o liquido, destinati alla prima infanzia, per un importo complessivo non superiore a 1.800 euro annui per ciascun minore. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni di cui al presente articolo, di quelle previste negli articoli 12, 13, 16 e 16-bis nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari o a metà della quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta;»

  2. Il credito spettante ai sensi del comma 1 è evidenziato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere computato in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal trentesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 288,4 milioni di euro per l'anno 2020, 464 milioni di euro per l'anno 2021 e 351,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 037. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Murelli, Cavandoli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Legnaioli, Tarantino, Paternoster.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 le parole: «30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019»;
   b) al comma 23 le parole: «entro il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2019» e le parole: «la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «la prima il 30 settembre 2019, la seconda il 31 dicembre 2019».

  2. Al comma 189 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019».
16. 054. Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
   Al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto in fine il seguente periodo «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».
16. 053. Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di acquisti di veicoli per le persone con disabilità)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le cessioni e le importazioni di autocaravan di cilindrata da 2.000 fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina, e da 2.500 a 3.200 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
16. 055. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 17.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 1. Zucconi, Rampelli, Rizzetto, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 2. Boschi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 4. Marco Di Maio.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 5. Moretto, Gadda.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 6. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 7. Toccafondi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo:
    1) sostituire le parole: «di durata ultradecennale» con le seguenti: «di durata non inferiore a 5 anni»;
    2) dopo le parole: «investimenti in beni materiali,» aggiungere le seguenti: «ivi inclusi quelli destinati alla digitalizzazione»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
17. 3. Marattin

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo di Garanzia e Mini Bond)

  1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
  2. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2.500.000 ed euro 7.500.000.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.
  4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 70.000.000 a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
17. 03. Carabetta, Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente.

Art. 17-bis.

  1. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 01. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

ART. 18.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».
   b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 19. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «All'articolo 18, comma 1, del decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».
   b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 12. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «All'articolo 18, comma 1, del decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».
   b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 15. Toccafondi.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «All'articolo 18, comma 1, del decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».
   b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 7. Zucconi, Rampelli, Rizzetto, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «All'articolo 18, comma 1, del decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».
   b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 17. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento, esclusivamente per operazioni al di sopra della soglia del microcredito e sino a euro 150.000, alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva iscritti agli albi ed elenchi pertinenti in conformità al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed all'elenco dei Soggetti Garanti Autorizzati ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le piccole e media imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le regioni definiscono, contestualmente all'attivazione della suddetta limitazione, un sistema di monitoraggio dei flussi di credito e degli effettivi benefici nei confronti delle imprese.”»;
   b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la volontà della regione di rimuovere, con delibera della Conferenza unificata, la medesima limitazione prima del predetto termine o di adeguarla a quanto previsto al presente comma entro il predetto termine».
18. 1. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi, Bordonali.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire le parole: «di social lending e di crowdfunding,» con le seguenti: «di alternative finance, tra cui quelle di social lending e di crowdfunding»;
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Ai fini di cui al comma 3 sono piattaforme di alternative finance:
    1) le piattaforme di social lending. Per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;
    2) le piattaforme di crowdfunding. Per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori;
    3) altre piattaforme di alternative finance. Per altre piattaforme di alternative finance si intende lo strumento attraverso il quale le imprese sono finanziate direttamente tramite piattaforme da una pluralità di investitori, inclusi i mercati di crescita per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 33 della Direttiva 2014/65/UE.».
   c) al comma 5 sostituire le parole: «dai gestori di piattaforme di social lending e di crowdfunding» con le seguenti: «dai gestori di piattaforme di alternative finance, tra cui quelle di social lending e di crowdfunding,».
18. 2. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Apportare le seguenti modifiche:

  al comma 3, sostituire la parola: crowdfunding con le seguenti: equity-crowdfunding;

  al comma 4 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una micro, piccola o media impresa, può richiedere ad una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line fondi rimborsabili per finanziare un progetto nell'ambito dell'attività di impresa;
   b) per equity crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale micro, piccole e medie imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori.
18. 16. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Al comma 3, sostituire le parole: , progetti di investimento realizzati da con le seguenti: e in coerenza con le modalità di intervento del Fondo stesso,.
*18. 20. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 3, sostituire le parole: , progetti di investimento realizzati da con le seguenti: e in coerenza con le modalità di intervento del Fondo stesso,.
*18. 8. Faro, Trano, De Toma.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: finanziatori, aggiungere le seguenti: ivi inclusi investitori istituzionali,.
18. 9. De Toma, Trano, Faro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini del sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo nautico, una quota delle risorse della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pari a un milione di euro, è destinata al finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Ai fini di cui al presente comma, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021». Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
18. 22. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Cavandoli.
(Inammissibile limitatamente
al secondo periodo del comma 6-
bis)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incentivi all'imprenditoria femminile)
   1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 8, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le donne, indipendentemente dalla loro età e dal possesso dei requisiti di cui al comma 2 della medesima legge 3 agosto 2017, n. 123, che avviano un'iniziativa imprenditoriale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia hanno diritto ad un finanziamento così articolato:
   a) 65 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
   b) 35 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, integrato dall'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il prestito è rimborsato entro dodici anni complessivi dalla concessione del finanziamento.
   2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
   3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 12, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da: «le correlate risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le correlate risorse possono confluire nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento, nonché nella Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di promuovere l'imprenditoria femminile nelle regioni del Mezzogiorno.».
18. 07. Gelmini, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piattaforma telematica denominata « Incentivi.gov»)

  1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento, efficientamento e trasparenza delle attività delle Pubbliche Amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti la programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata « Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.
  2. Alla piattaforma telematica di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal decreto di cui al comma 6, il rispetto delle quali costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni.
  3. Alle relative spese per lo sviluppo della piattaforma tecnologica di cui al comma 1 si provvede attraverso lo stanziamento di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di euro 2 milioni per gli anni 2019 e seguenti, a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.
  4. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica è istituita, senza oneri sul bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome e di tutte le altre amministrazioni centrali e locali interessate.
  5. La struttura di cui al comma 4 definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma digitale, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
  6. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. 09. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di fondi

per l'internazionalizzazione)

  1. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
  2. Gli interventi del Fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, ivi incluso il finanziamento soci.
  3. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità e le condizioni di intervento del Fondo.
  4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le partecipazioni».
  5. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali sul territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con successivo decreto regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, nei casi di decadenza di cui al precedente periodo, sono stabilite le modalità e i termini dei rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili.
18. 011. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
  2. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2.500.000 euro e 7.500.000 euro.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.
  4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati 70.000.000 euro a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
18. 01. Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piattaforma digitale per il crowdfunding civico immobiliare)

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio, è istituita una Piattaforma digitale con l'elenco dei beni immobili non utilizzati o sottoutilizzati di proprietà dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni o dello Stato per i quali è stato predisposto un progetto di riutilizzo finalizzato a produrre un beneficio economico e sociale per la collettività.
  2. Per ogni immobile sulla piattaforma digitale è allegata una scheda illustrativa del progetto da realizzare, con l'indicazione dei tempi, dei costi e dell'apporto iniziale dell'Ente.
  3. Il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità di coinvolgimento dei cittadini nell'individuazione degli immobili da riutilizzare e della loro destinazione d'uso.
  4. Alle erogazioni che finanziano i progetti sono applicate le medesime condizioni fiscali in vigore per le erogazioni liberali nei confronti delle Onlus.
18. 016. Dori, Orrico, Invidia, Giuliodori, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo legge n. 394 del 1981)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.».
18. 010. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

  All'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.».
18. 015. Gusmeroli, Andreuzza, Bordonali, Binelli, Dara, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro nell'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 50 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 500,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 718,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 838,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.178,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 528,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 755,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 839,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
   b) dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui al comma 2-bis.
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla Tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 110) e 113).
19. 7. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni nell'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
19. 1. Boschi, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2019 con le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
19. 5. Epifani, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   Al fine di favorire l'insediamento nei comuni montani, il 30 per cento della suddetta assegnazione è destinato alla concessione di garanzie per gli acquirenti della prima casa nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In tale ambito non si applicano le priorità d'accesso di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.
19. 6. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2019, l'ammontare massimo dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del Fondo, è elevato a 300.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e a 350.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti.
19. 2. Marattin.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis, Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo diretto al rilancio del settore dell'edilizia residenziale pubblica e alla riqualificazione del patrimonio esistente, La dotazione iniziale del Fondo è stabilita nell'importo massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza unificata è emanato, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto per disciplinare i criteri di riparto delle risorse del Fondo e le modalità di accesso al medesimo Fondo. Le abitazioni realizzate con le risorse del Fondo sono destinate ai soggetti in stato di disagio come individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3-quater fino all'esaurimento delle risorse disponibili trasferite ai sensi del comma 3-quater.
  3-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge individua i soggetti in stato di disagio di cui al comma 3-bis. Tra i medesimi soggetti sono ricomprese le persone che abbiano un reddito ISEE fino a 10 mila euro annuali o le famiglie con più soggetti a carico in stato di disagio, nonché le famiglie con uno o più soggetti portatori di handicap a carico.
  3-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite al Fondo di cui al comma 3-bis, fino alla concorrenza massima di 500 milioni di euro le disponibilità del Fondo per esigenze indifferibili, del Fondo per l'attuazione del programma di Governo e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
19. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  3-ter. Alle maggiori spese derivanti dal comma 3-bis pari a 30,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo di parte di corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
19. 8. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Aliquota per le locazioni a canone concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento».
19. 05. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

  1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
*19. 011. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

  1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
*19. 010. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

ART. 20.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo le parole «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 1. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo le parole «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 2. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo le parole «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 3. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo le parole «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 4. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo le parole «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 5. Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 78 e 79 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si applicano alle spese sostenute per la formazione nei tre periodi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.
  2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 250 milioni annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, del Fondo per l'attuazione del programma di Governo e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
20. 01. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Credito d'imposta formazione 4.0)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il credito d'imposta, previsto nella misura del 40 per cento, delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente di cui all'articolo 1, comma 46 della legge, si applica, con le medesime modalità, anche alle imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
20. 05. Fregolent, Marattin, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Topo, Ungaro.

ART. 22.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 26 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. Nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del cessionario o committente assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente a partire dalla data nella quale la stessa è aperta, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, fermo restando il successivo obbligo di versamento dell'Iva per le somme eventualmente corrisposte nell'ambito della procedura concorsuale».
22. 2. Faro, Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente» sono inserite le parole: «e risulti superiore ai 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente».
22. 3. Faro, Trano, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, in deroga ai vincoli assunzionali ivi previsti, per il personale non dirigenziale che risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, abbia maturato, al 31 dicembre 2019, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e sia stato assunto sulla base della normativa emergenziale. Analogamente si dovrà provvedere per il personale non dirigenziale, ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018, assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
22. 6. Epifani, Fassina, Pastorino.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 3. Varrica.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «l'articolo 65 e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 164 primo comma e l'articolo 166 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni.»;

  01a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni.».
    2) al comma 1, lettera c), numero 1), il punto 1.1 è sostituito dal seguente:
  1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo.».
    3) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il punto 1.2 è aggiunto il seguente:
  1.2-bis. all'articolo 7-bis, dopo le parole: «l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, quarto comma, del medesimo decreto legislativo.».
23. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Relativamente ai predetti beni, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;
   b) dopo le parole: «nei confronti» è inserita la seguente: «anche»;
   c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti».
*23. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Relativamente ai predetti beni, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;
   b) dopo le parole: «nei confronti» è inserita la seguente: «anche»;
   c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti».
*23. 6. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Relativamente ai predetti beni, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;
   b) dopo le parole: «nei confronti» è inserita la seguente: «anche»;
   c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti».
*23. 7. Bellachioma, Ribolla, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Tomasi, Cavandoli, Pretto.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'acquisto di titoli cartolarizzati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso imprese di qualunque dimensione, all'articolo 5, comma 8-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Al medesimo fine, Cassa depositi e prestiti S.p.A. può intervenire in operazioni di cartolarizzazione senza cessioni di attivi»;
   c) al secondo periodo, le parole: «dei predetti titoli», sono sostituite dalle seguenti parole: «e gli interventi di cui al presente comma», dopo la parola: «garantiti» sono aggiunte le seguenti parole: «a titolo oneroso» e dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», sono aggiunte le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».
   d) al terzo periodo, dopo le parole: «si provvede», sono aggiunte le seguenti parole: «nel limite individuato dal predetto decreto» tra le parole: «a valere sulle disponibilità» sono inserite le seguenti parole: «di un'apposita sezione» dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti parole: «, dedicata alle garanzie su operazioni di cartolarizzazione di crediti di imprese, nel quale confluiscono i corrispettivi versati per la garanzia dello Stato, nonché le risorse che risultino inutilizzate di anno in anno a partire dal 2019 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed eventuali ulteriori apporti finanziari da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a valere su risorse europee».
**23. 1. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'acquisto di titoli cartolarizzati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso imprese di qualunque dimensione, all'articolo 5, comma 8-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Al medesimo fine, Cassa depositi e prestiti S.p.A. può intervenire in operazioni di cartolarizzazione senza cessioni di attivi»;
   c) al secondo periodo, le parole: «dei predetti titoli», sono sostituite dalle seguenti parole: «e gli interventi di cui al presente comma», dopo la parola: «garantiti» sono aggiunte le seguenti parole: «a titolo oneroso» e dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», sono aggiunte le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».
   d) al terzo periodo, dopo le parole: «si provvede», sono aggiunte le seguenti parole: «nel limite individuato dal predetto decreto» tra le parole: «a valere sulle disponibilità» sono inserite le seguenti parole: «di un'apposita sezione» dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti parole: «, dedicata alle garanzie su operazioni di cartolarizzazione di crediti di imprese, nel quale confluiscono i corrispettivi versati per la garanzia dello Stato, nonché le risorse che risultino inutilizzate di anno in anno a partire dal 2019 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed eventuali ulteriori apporti finanziari da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a valere su risorse europee».
**23. 4. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Dismissioni immobiliari di enti previdenziali pubblici)

  1. Al fine di favorire il processo di alienazione diretta degli immobili ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici e contemporaneamente di garantire le tutele per le fasce deboli, all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'invio della lettera di opzione» e all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «ai sensi di legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431».
23. 01. Morassut, Sensi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Leasing pubblico)

  1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, il comma 17 è sostituito dal seguente:
  «17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1o gennaio 2015 ad eccezione di quelle stipulate ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, purché rispondenti ai criteri di cui agli articoli 3, lettera e), e 180 del medesimo decreto, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.».

  2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 213, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del presente decreto legislativo»;
   b) è aggiunto in fine il seguente comma:
  «8. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario, iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti.».
23. 02. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 24.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
   Il comma 905 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 e i commi 10 e 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è soppresso.
24. 2. Gallo.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede la possibilità per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione a privati delle quote di capitale della medesima società a qualunque titolo».
24. 3. Daga, Ilaria Fontana, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: o a tempo determinato, assunto a seguito di procedura selettiva pubblica.
24. 5. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
*24. 08. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
*24. 010. Melilli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
*24. 03. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
*24. 021. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. In via straordinaria per l'anno 2019 e in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, sono autorizzati in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione. Sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.
24. 06. Navarra, Raciti, Cardinale, Miceli.

ART. 25.

  Sopprimerlo.
*25. 2. Fassina, Muroni, Pastorino.

  Sopprimerlo.
*25. 1. Librandi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 425 è sostituito dal seguente:
  «425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato. Quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti, ad esclusione di quelli territoriali, sono destinate alla riduzione del debito degli stessi ovvero, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato, Le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili degli enti territoriali sono destinate alla riduzione del debito degli stessi ovvero a spese di investimento secondo le vigenti disposizioni in materia.».
25. 3. Marattin.

ART. 26.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza;
   b) al comma 4, lettera d), dopo le parole: nuovi prodotti, processi o servizi inserire le seguenti: che comportino migliori prestazioni ambientali nel corso del loro intero ciclo di vita;
   c) al comma 4, lettera d), numero 1), dopo le parole: trasformazione dei rifiuti inserire le seguenti: non pericolosi e senza finalità di recupero energetico, ivi compresi la loro tracciabilità, raccolta, pesatura, selezione e prevenzione;
   d) al comma 4, lettera d), numero 2), sostituire le parole: allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime con le seguenti: al ripristino del carbonio organico nei suoli per la prevenzione della desertificazione o allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque con recupero del fosforo per la prevenzione del rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali e lacustri;
   e) al comma 4, lettera d), numero 5), sostituire le parole: che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati con le seguenti: che riducano la quantità degli imballaggi attraverso il loro riutilizzo e favorirne la raccolta separata ed il riciclo.
26. 5. Zolezzi, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Faro, Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
   b) al comma 3 sopprimere le parole: fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti;
   c) al comma 4, lettera d):
    al numero 1) dopo le parole: riuso dei materiali aggiungere le seguenti: e lo sviluppo di nuove filiere produttive;
    al numero 2) sostituire le parole: al riciclo delle materie prime con le seguenti: al riciclo e al riuso delle materie prime mediante disassemblaggio e la provenienza e la tracciabilità dei singoli materiali;
    al numero 4) aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riferimento all’ecodesign dei prodotti diretto al disassemblaggio, per favorire la creazione di nuove filiere produttive a partire dal materiale e non dal prodotto;
   d) al comma 6 alla lettera a) sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni e alla lettera b) sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni;
   e) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dello sviluppo economico, mediante apposita relazione al Parlamento, rende noti gli importi concessi e i beneficiari delle agevolazioni».
26. 22. Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti.
26. 1. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Al comma 4, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il numero seguente:
   2-bis) implementazione di sistemi di governance, utilizzabili in particolare dalle PMI, orientati alla qualità ecologica per la gestione dei cicli produttivi e di consumo, secondo criteri dell'economia circolare, anche in connessione con i processi di digitalizzazione riferiti al piano Impresa 4.0.
26. 14. Labriola, Mandelli, Martino, Gelmini.

  Al comma 4, lettera d), dopo il numero 5, aggiungere i seguenti:
   5-bis) soluzioni innovative volte a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;
   5-ter) sviluppo tecnologie per l'aumento del riciclaggio e della biodegradabilità della plastica, riducendo la presenza di sostanze pericolose;
26. 6. Labriola, Prestigiacomo, Mandelli, Cortelazzo, Mazzetti, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Giacometto, Gelmini.

  Al comma 4, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
   5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e riciclo di materiali piccoli e leggeri attraverso, ad esempio, la tecnologia Eddy Current Separator.
*26. 7. Benvenuto, Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Al comma 4, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
   5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e riciclo di materiali piccoli e leggeri attraverso, ad esempio, la tecnologia Eddy Current Separator.
*26. 18. Pettarin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente comma:
   «55-bis. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso una sempre maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse e per il perseguimento degli obiettivi dell'economia circolare, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese anche di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie finalizzate a nuove iniziative di simbiosi industriale, all'utilizzo di materiali riciclati nei propri processi produttivi o, comunque, a ridurre il consumo delle materie prime immesse negli stessi. Per accedere a tali agevolazioni, l'interessato presenta istanza all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) descrivendo le misure che si intendono adottare, l'Enea verifica la rispondenza di queste alle finalità sopra descritte ed entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza comunica all'interessato la conformità alle medesime».
26. 20. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a partire dal 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:
   a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le risorse già destinate ad interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;
   b) i dati ad essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sul bandi per i quali al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione siano chiusi i termini di presentazione delle domande, le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, le risorse rinvenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati, e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni non comunichino, entro due mesi dalla relativa richiesta, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;
   c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio del ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
   c) al comma 4 le parole: «le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché» sono soppresse le parole «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».
*26. 2. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a partire dal 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:
   a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le risorse già destinate ad interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;
   b) i dati ad essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sul bandi per i quali al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione siano chiusi i termini di presentazione delle domande, le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, le risorse rinvenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati, e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni non comunichino, entro due mesi dalla relativa richiesta, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;
   c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio del ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
   c) al comma 4 le parole: «le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché» sono soppresse le parole «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».
*26. 16. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 6 è destinato a progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio di uno o più Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
26. 25. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le lettere a) e a-bis) sono sostitute dalla seguente: « a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4».
26. 07. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

  1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*26. 022. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

  1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*26. 024. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
   a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
   b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

  2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
   a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
   b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**26. 023. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
   a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
   b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

  2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
   a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
   b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**26. 025. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 27.

  Al comma 1, capoverso i-quater), sopprimere le parole: riservato a investitori professionali.
27. 3. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, capoverso i-quater), dopo le parole: a investitori professionali aggiungere le seguenti: alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 del presente decreto legislativo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
    4-bis) sussistendo i requisiti di cui al presente articolo, la Banca d'Italia autorizza la costituzione della SIS entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.
27. 2. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 215 è inserito il seguente:
  «215-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 210 a 214 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  2-ter. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2019 è abrogato.
27. 4. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 88 è sostituito dal seguente:
  «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
    2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;
   b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:
   « b-bis) quote o azioni di OICB di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
   b-bis.1) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996»;
    3) il comma 92 è sostituito dal seguente:
  «92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
    4) al comma 101 le parole: «30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

  2. I commi da 210 a 214 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  3. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  4. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 01. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 210, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
   « b-quater) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICE PIR compliant)».

  2. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
  3. All'attuazione degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 03. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

ART. 28.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: della predetta direttiva, con le seguenti: del decreto di cui al secondo periodo.
28. 2. I Relatori.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale ricadenti nei medesimi territori in cui sono stati attivati i patti territoriali dell'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse.
28. 3. Boccia.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , inclusi i servizi innovativi dedicati alla raccolta del capitale di rischio ed agli investitori.
28. 1. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Credito d'imposta investimenti Mezzogiorno)

  All'articolo 1, dopo il comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente il seguente:
  «98-bis. Le imprese che hanno ricevuto dall'Agenzia delle entrate comunicazione dell'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta entro il 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione entro la data del 31 dicembre 2020.».
28. 01. Carfagna.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro, si fa fronte: per 300 milioni di euro, relativamente alle tipologie di imprese finanziabili, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo, mediante intesa tra le amministrazioni interessate; per 200 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rifinanziate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. 02. Carfagna.

ART. 29

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, con le seguenti: Nei casi di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi o di imprese agricole a conduzione femminile, ivi comprese le imprese agricole in cui la compagine societaria sia composta in prevalenza da donne.
29. 9. Spena, Martino, Mandelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire la costituzione di imprese sotto forma di società a responsabilità limitata all'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
   «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.».
   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
29. 8. Nevi, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle seguenti tecnologie: soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori, software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio e altre tecnologie quali: sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi EDI, electronic data interchange, geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
   b) al comma 7, sopprimere la lettera b);
   c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione incluso il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-Digital innovation Hub o un EDI-Ecosistema Digitale per l'innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, di tutti i soggetti proponenti.
29. 4. Vallascas, Faro, Trano.

  Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'implementazione delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e dell’internet of things.
29. 2. Liuzzi, Faro, Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 200 mila euro con le seguenti: 50 mila euro;
   b) al comma 7, sopprimere la lettera b);
   c) al comma 7, lettera c), sostituire le parole: almeno a euro 500 mila con le seguenti: almeno a euro 100 mila;
   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2019 con uno stanziamento di 350 milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti nella misura del 50 per cento dell'investimento.
29. 10. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 200 mila euro con le seguenti: 50 mila euro;
   b) al comma 7, sopprimere la lettera b);
   c) al comma 7, lettera c) sostituire le parole: 500 mila con le seguenti: 100 mila.
29. 6. De Toma, Trano, Faro.

  Al comma 7, lettera b), dopo la parola: manifatturiero aggiungere, in fine, le seguenti: nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità in favore dei soggetti portatori di handicap;.
29. 5. Masi, Faro, Trano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell'interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere ai servizi della pubblica amministrazione in forma semplificata, ottimizzandone la fruizione, considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale, nonché evoluti in mobilità a domicilio nelle aree urbane, decentrate e rurali, consentendo ai cittadini e alle imprese la semplificazione nell'accesso universale ai nuovi servizi anche di comunicazione elettronica e il sostegno allo sviluppo del commercio elettronico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali della pubblica amministrazione, che possono essere oggetto di convenzione con il fornitore del servizio universale, il livello e le modalità delle relative prestazioni. La convenzione, cui possono aderire le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, regola i rapporti tra la pubblica amministrazione delegante e il suddetto fornitore. All'onere derivante dai periodi precedenti, determinato nella misura non inferiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, a decorrere dall'anno 2019, attraverso le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo nei confronti del fornitore del servizio universale. Le disposizioni del presente comma includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate. Con protocollo aggiuntivo alla convenzione sarà determinato l'onere per l'erogazione del servizio a carico della pubblica amministrazione locale aderente, che vi provvederà mediante apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente. Qualora i servizi delegati necessitino della identificazione personale degli aventi diritto, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. L'utente, oltre al servizio standard previsto dalla convenzione, potrà chiedere l'effettuazione dei servizi digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio e di servizi aggiuntivi indicati dai fornitore del servizio universale sul proprio sito internet. Per tali servizi, l'utente provvederà al pagamento al suddetto fornitore del relativo onere reso preventivamente noto attraverso apposita informativa sul medesimo sito internet. Il servizio di interesse economico generale di cui al presente comma è garantito dal fornitore del servizio universale per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.
29. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis.
(Riduzione del cuneo contributivo sulle nuove assunzioni ed esenzione fiscale per i neo-assunti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 1 a 6, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.
  4. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.
  5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.
  6. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
  7. L'esonero contributivo di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  8. L'esonero di cui ai commi da 1 a 7 non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  9. Ai beneficiari di cui al presente articolo è riconosciuta la detassazione, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche e nei limiti di 30.000 euro su base annua, dell'importo lordo del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, sempre nel limite dei trentasei mesi.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2019, in 3.300 milioni di euro per l'anno 2020 e in 6.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per gli anni successivi al 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
29. 01. Carfagna, Gelmini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

  1. All'articolo 2 dell'Allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera d), la cifra: «0,25» è sostituita con la seguente: «0,28»;
   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Unicamente per reti radio pari o inferiori a complessivi 50 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento è ridotto del 50 per cento».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 011. Capitanio, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Sostegno alla sperimentazione e alla realizzazione di progetti in materia di nuove tecnologie digitali)

  1. Al fine di sviluppare e favorire la realizzazione di progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti locali territoriali relativi alle tecnologie emergenti, quali Blockchain, intelligenza artificiale e internet of things, collegati allo sviluppo delle reti di nuova generazione è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per l'anno 2020.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
29. 010. Liuzzi, Faro, Trano.

ART. 30.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Istituzione del Fondo «Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nei comuni italiani»)

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo «Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nei comuni italiani», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Il fondo è finanziato con 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione.
  2. Il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a finanziare i comuni per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, realizzati anche attraverso le ESCo (Energy Service Company) il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla conclusione dei lavori, le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di dieci anni. I beneficiari restituiscono un minimo del 50 per cento del risparmio energetico conseguito mediante una ritenuta diretta dalle somme incassate a titolo di IMU da riversare ai comuni da parte dello Stato. Le somme ottenute da comuni a valere sul fondo non incidono sulla capacità di indebitamento degli enti. I progetti cantierabili di valore non superiore ad un milione di euro saranno prioritariamente finanziati.
  3. Il Fondo finanzia le opere pubbliche comunali in materia di efficientamento energetico volte dell'illuminazione pubblica.
  4. Il comune beneficiario del contributo può finanziare le opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
   a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
   b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

  5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
  6. Il contributo è corrisposto ai comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nei limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  8. Per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.
  9. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contri buto di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  10. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche».
  11. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Fondo Interventi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei comuni – decreto-legge crescita».
  12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
  14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000.
*30. 8. De Luca.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Istituzione del Fondo «Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nei comuni italiani»)

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo «Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nei comuni italiani», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Il fondo è finanziato con 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione.
  2. Il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a finanziare i comuni per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, realizzati anche attraverso le ESCo (Energy Service Company) il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla conclusione dei lavori, le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di dieci anni. I beneficiari restituiscono un minimo del 50 per cento del risparmio energetico conseguito mediante una ritenuta diretta dalle somme incassate a titolo di IMU da riversare ai Comuni da parte dello Stato. Le somme ottenute da comuni a valere sul fondo non incidono sulla capacità di indebitamento degli enti. I progetti cantierabili di valore non superiore ad un milione di euro saranno prioritariamente finanziati.
  3. Il Fondo finanzia le opere pubbliche comunali in materia di efficientamento energetico volte dell'illuminazione pubblica.
  4. Il comune beneficiario del contributo può finanziare le opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
   a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
   b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

  5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
  6. Il contributo è corrisposto ai comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nei limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  8. Per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.
  9. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  10. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche».
  11. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Fondo Interventi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei comuni – decreto-legge crescita».
  12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
  14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000.
*30. 13. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 625 milioni;
   b) dopo il comma 14 aggiungere il seguente: 14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, le risorse di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 125 milioni di euro per l'anno 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. A tal fine i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto per l'importo di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
30. 1. Bellachioma, Comaroli, Frassini, Ribolla, Cestari, Tomasi, Pretto, Vanessa Cattoi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun comune con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
   a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 51.260;
   b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 71.260;
   c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 91.260;
   d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 131.260;
   e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 171.260.
   c) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
   d) al comma 4, sopprimere la lettera b);
   e) al comma 5, sostituire le parole: ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019 con le seguenti: ad indire la gara per l'affidamento dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 luglio 2019.

  Conseguentemente, sostituire la tabella di riparto con la seguente:

TABELLA DI RIPARTO

  Tipologia

  Enti

  Importo

  Totale

50.001-100.000

100

171.260

17.125.999

20.001-50.000

379

131.260

49.747.537

10.001-20.000

707

91.260

64.520.815

5.001-10.000

1.183

71.260

84.300.571

2.001-5.000

2.050

51.260

  282.545.078

<2.000

3.462

7.881

498.240.000

30. 6. Marattin.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica aggiungere le seguenti: e di edilizia residenziale pubblica.
30. 12. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Sopprimere il comma 10.
30. 16. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle province e alle città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nelle materie di cui al comma 3. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:
   a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;
   b) agli enti con popolazione compresa tra 500.000 e 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;
   c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contributi agli enti locali per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
30. 2. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle province e alle città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:
   a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;
   b) agli enti con popolazione compresa tra 500.000 e 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;
   c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: ai comuni con le seguenti: agli enti locali.
30. 14. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni di modifiche di impianti termici)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Non costituiscono modifiche ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, le modifiche di impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici che non comportano un aumento della potenza, installata e che sono riconosciute non sostanziali dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto, in tali casi, non si applica il procedimento di cui al successivo comma 2. Il parere reso dal comune e dalle altre amministrazioni interessate all'interno del procedimento di cui all'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati per la realizzazione delle modifiche. In tal caso il gestore, fatte salve le altre normative applicabili, procede ai sensi dell'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede a dare tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle modifiche progettate. Il presente comma si applica anche alle modifiche che comportano la demolizione di parti di impianto dismesse e non più utilizzate».
30. 08. D'Attis.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica come criterio di accesso e alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile considerato criterio per il calcolo dei titoli di efficienza energetica».
30. 025. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio)

  1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, di Consip S.p.A. e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, di Invitalia S.p.A., che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
  2. Decorsi i novanta giorni di cui al medesimo comma 1, gli enti locali possono affidare tutti i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
  3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
30. 026. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2, e dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4, ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle norme tecniche per la costruzione (NTC) 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate nelle lettere da a) a e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse Norme tecniche per le costruzioni (NTC), le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Fino all'adozione dell'ordinanza di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche prendono a riferimento la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 e circolari esplicative. Le stesse amministrazioni pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
  3. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a due anni. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.
30. 027. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Split payment)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano nei confronti delle piccole e medie imprese.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
30. 031. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Split payment)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di piccole e medie imprese si applicano nella misura dell'80 per cento dell'IVA applicata in fattura.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
30. 032. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 234 è sostituito dal seguente:

«Articolo 234.

(Organo di revisione economico-finanziaria)
   1. Negli enti locali la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio composto da tre membri. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle loro forme associative, salvo quanto previsto dal comma 2, la revisione è affidata ad un solo revisore. I soggetti sono scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23.
   2. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
   3. Entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, l'ente locale emana un avviso da pubblicare nel proprio sito istituzionale, nonché nei siti della prefettura-UTG territorialmente competente e, se diversa, della prefettura-UTG del capoluogo di regione. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, l'ente locale emana l'avviso di cui al presente comma entro quindici giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.
   4. Nell'avviso sono determinati almeno i seguenti elementi:
   a) eventuali ulteriori funzioni rispetto a quelle previste dall'articolo 239;
   b) modalità di svolgimento dell'incarico;
   c) eventuale presenza di istituzioni dell'ente;
   d) compenso spettante.
   5. I soggetti iscritti nella relativa articolazione regionale dell'elenco di cui al comma 1, entro venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentano domanda per l'affidamento dell'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale. Entro i dieci giorni successivi si procede al sorteggio tra i soli soggetti che hanno presentato domanda. In caso di domande assenti o insufficienti il sorteggio è effettuato tra gli iscritti all'elenco su base regionale.
   6. A seguito degli esiti del sorteggio l'organo consiliare dell'ente provvede alla nomina dell'organo di revisione.
   7. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dell'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
   8. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5».

  2. Il nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2019. A decorrere da tale data è abrogato il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e sono disapplicate le altre disposizioni in contrasto con la nuova disciplina.
30. 037. Bordonali, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

  1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle singole leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e l'attività di vendita di articoli sessuali (« sex shop»), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
  5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
  6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.
  7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
  9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune di residenza, dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.
  10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  12. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 11, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*30. 038. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

  1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle singole leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e l'attività di vendita di articoli sessuali (« sex shop»), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
  5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
  6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.
  7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
  9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune di residenza, dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.
  10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  12. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 11, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*30. 039. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 31.

  Sopprimerlo.
31. 14. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: Marchio storico di interesse nazionale, ovunque ricorrano, con le seguenti: Marchio storico nazionale di alto valore territoriale;
   b) al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 11-ter con il seguente:

«Art. 11-ter.
(Marchio storico nazionale di alto valore territoriale)

  1. I marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata a uno specifico luogo di produzione, sono iscritti nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis»;
   c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
    1) al capoverso Art. 185-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione dei marchi di cui all'articolo 11-ter, le modalità di tenuta e di aggiornamento del Registro speciale di cui al comma 1 e le procedure per la dichiarazione della decadenza dei diritti sul marchio nei casi previsti dall'articolo 185-quater, comma 1, per la tutela del marchio a seguito della dichiarazione di decadenza e per la successiva riassegnazione a terzi del diritto di utilizzo, con garanzia di tutela dell'insediamento produttivo principale e dei livelli occupazionali ad esso connessi.»;
    2) sostituire il capoverso Art. 185-ter, con i seguenti:

«Art. 185-ter.

(Comitato per il controllo sui marchi storici di alto valore territoriale)
   1. Con il regolamento previsto dall'articolo 185-bis, comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Comitato per il controllo sui marchi storici di alto valore territoriale, con il compito di vigilare sui livelli produttivi degli stabilimenti principali delle imprese titolari di marchi storici e sulle conseguenze dell'eventuale apertura di nuovi stabilimenti in altre aree, in relazione a quanto previsto dall'articolo 185-quater. Il regolamento disciplina altresì la composizione e il funzionamento del Comitato e gli obblighi di informazione nei riguardi di esso a carico delle imprese titolari dei marchi storici.
   2. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, il Comitato si avvale di personale e dotazioni della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, secondo quanto stabilito nel regolamento previsto dall'articolo 185-bis, comma 2.

Art. 185-quater.

(Decadenza del marchio in caso di delocalizzazione dello stabilimento produttivo principale)
   1. I diritti sui marchi iscritti nel Registro dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, di cui all'articolo 185-bis, decadono se il titolare del marchio cessa la produzione nel territorio del comune in cui lo stabilimento produttivo principale era situato alla data di registrazione del marchio.
   2. È sempre consentita l'apertura di nuovi stabilimenti, purché non si determini, in conseguenza di essa, la riduzione della produzione nello stabilimento principale di cui al comma 1».
31. 1. Molinari, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo le parole: storicamente collegata al territorio nazionale, aggiungere le seguenti: nonché le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa,.

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso Art. 185-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o delle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa produttrice nazionale storicamente collegata al territorio nazionale.
31. 16. Gribaudo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso Art. 185-ter, con il seguente:

«Art. 185-ter.
(Obblighi informativi nelle crisi di impresa dei marchi storici)

  1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:
   a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;
   b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;
   c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
   d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

  2. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro a 50.000 euro».
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di finanziamenti erogati ad imprese titolari o licenziatarie di un marchio storico iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per interventi volti a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. A tal fine, la dotazione del Fondo è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia;
   c) sopprimere il comma 3;
   d) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
31. 2. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Bazoli, Gadda.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 185-ter, comma 2, dopo le parole: iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis aggiungere le seguenti: , o comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter,.
31. 6. Paxia, Faro, Trano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 185-ter, comma 2 sopprimere le parole: o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale.
31. 5. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato.

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese titolari di marchi storici identitari italiani iscritti all'Albo e autorizzate all'utilizzo del marchio, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 200 per cento, anche al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale applicata ai medesimi titoli di proprietà intellettuale. Il regime di cui al presente comma si applica, a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli investimenti inerenti ai progetti di valorizzazione di prodotti o servizi afferenti l'ambito di protezione del marchio, con specifico riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti o servizi per le quali il marchio risulta registrato. Sono altresì ammesse le attività volte al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello di Unione europea o internazionale, nonché all'ampliamento della sua protezione mediante la registrazione in ulteriori classi di prodotti e servizi, coerentemente con l'oggetto sociale dell'impresa. Sono considerate ammissibili le spese per:
   a) la realizzazione di prototipi e di stampi;
   b) l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché di hardware, software e tecnologie digitali funzionali all'ammodernamento e all'efficientamento produttivo, strettamente connessi allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio;
   c) la consulenza tecnica finalizzata all'ammodernamento e all'efficientamento della catena produttiva, strettamente connessa allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio, anche dal punto di vista energetico-ambientale;
   d) la consulenza specializzata nell'approccio al mercato: progettazione della strategia commerciale, nonché di azioni di marketing e di comunicazione connesse allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio;
   e) la consulenza per l'attività di sorveglianza del marchio effettuata al fine di monitorare e di prevenire azioni di contraffazione;
   f) la consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio;
   g) la consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio finalizzate alla sua estensione a livello di Unione europea e internazionale;
   h) la consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi in coerenza con l'oggetto sociale dell'impresa;
    2) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2019, 75 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
    3) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
31. 13. Porchietto, Barelli, Rossello, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Pettarin, Battilocchio, Vietina, Marrocco, Elvira Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dalla lettera a) del comma 1, si applicano previo espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea prevista ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, in materia di procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.
31. 12. Rossello, Mandelli, Martino, Pettarin, Battilocchio, Vietina, Marrocco, Elvira Savino, Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Gelmini.

  Sopprimere il comma 3.
31. 7. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Bazoli, Gadda.

ART. 32.

  Premettere i seguenti commi:
  01. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa comunitaria, di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al comma 2, la dizione « Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, finalizzati al contrasto alla contraffazione e alla tracciabilità del prodotto. A tal fine i soggetti interessati, anche riuniti in consorzi, possono avvalersi di un sistema telematico di controllo, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 2, che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni confezione, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatico/digitali equivalenti, ivi compresi i sistemi a radiofrequenza, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun prodotto immesso sul mercato. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.

  01-bis. Il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina:
   a) le caratteristiche tecniche minime che devono possedere i contrassegni, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione e alle modalità tecniche necessarie a garantire la tracciabilità;
   b) le modalità e i criteri con cui le imprese, anche riunite in consorzi, possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;
   c) i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
   d) le competenze tecniche e le garanzie di affidabilità e sicurezza che devono possedere le imprese produttrici dei contrassegni e dei sistemi informatici di tracciabilità.
32. 25. Paolo Russo, Martino, Mandelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali aggiungere le seguenti: e alle organizzazioni collettive delle imprese.
*32. 5. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali inserire le seguenti: e alle organizzazioni collettive delle imprese.
*32. 13. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali aggiungere le seguenti: e alle organizzazioni collettive delle imprese.
*32. 30. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole: dell'originalità dei prodotti italiani con le seguenti: del made in Italy;
    2) aggiungere, in fine, le parole: , nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;
   b) al comma 2, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
32. 11. Gallinella, Bella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Trano.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
32. 21. Martina.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: né parole, figure o segni raffiguranti la bandiera italiana, se la società richiedente non ha sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 46 del codice civile;
   b) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché dello scorretto uso della bandiera italiana da parte delle società non aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana.
32. 1. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 sostituire le parole da: è concesso fino a: Innovazione con le seguenti: sono concessi il Voucher 3I – Investire in innovazione – e il voucher ST – Sviluppo tecnologico brevetti –;
   b) sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. Il voucher ST – Sviluppo tecnologico brevetti – può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 7 per l'acquisizione di servizi di sviluppo tecnologico di invenzioni brevettate, di cui le imprese possiedono la proprietà o il diritto di sfruttamento, finalizzate all'attrattività di investimenti nell'impresa.

  8-bis. I criteri e le modalità di attuazione dei voucher 3I – Investire in Innovazione – e ST – Sviluppo tecnologico brevetti – sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione dei voucher 3I e ST, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
32. 12. Invidia, Faro, Trano.

  Al comma 8, sostituire le parole: di cui al comma 10 con le seguenti: di cui al comma 7.
32. 15. I Relatori.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
32. 16. I Relatori.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si provvede quanto a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 23,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
32. 19. Mor.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, in congiunzione con la dizione « Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del presente comma. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese nazionali ed estere che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al comma 17-ter, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme alla dizione « Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci. Ai fini della tutela e del decoro dell'emblema dello Stato i contrassegni di cui al presente comma sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. I contrassegni di cui al presente comma sono inclusi con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze nell'elenco delle carte valori di cui all'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri provvedimenti assicura nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura dei contrassegni di cui al presente comma alle imprese a prezzi allineati a quelli di mercato.

  17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito per i profili di competenza il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con propri decreti disciplina:
   a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al medesimo comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;
   b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;
   c) i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
   d) le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato.

  17-quater. Sono apportate le seguenti abrogazioni e modificazioni:
   a) sono abrogati:
    1) la legge 8 aprile 2010, n. 55;
    2) l'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
    3) l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
    4) gli articoli 9, 10, 11, 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;
   b) all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «la stampigliatura Made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese»;
    2) le parole: «la merce sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la merce sia di origine diversa da quella indicata»;
   c) l'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: «49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull'origine. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000»;
   d) all'articolo 4, comma 49-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole da: «salvo che le indicazioni ivi previste» fino alla fine del comma sono soppresse.
32. 10. Paxia, Faro, Trano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 in congiunzione con la dizione « Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del comma 17-ter. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese, nazionali ed estere, che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al comma 17-ter, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme alla dizione « Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.

  17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti disciplina:
   a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al medesimo comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;
   b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;
   c) i settori merceologici ovvero le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
   d) le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri provvedimenti assicura altresì nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura alle imprese a prezzi di mercato dei contrassegni di cui al comma 17-bis.

  17-quater. Sono apportate le seguenti modifiche e abrogazioni:
   a) sono abrogati:
    1) la legge 8 aprile 2010, n. 55;
    2) l'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
    3) l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
    4) gli articoli 9, 10, 11, 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;
   b) all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
    1) le parole: «la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese»;
    2) le parole: «la merce sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la merce sia di origine diversa da quella indicata»;
   c) l'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: «Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull'origine. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000»;
   d) all'articolo 4, comma 49-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole da «salvo che le indicazioni ivi previste» fino alla fine del comma sono soppresse.
32. 36. Scalfarotto, Marattin, Fregolent, Moretto, Gadda, Padoan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, in congiunzione con la dizione « Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del successivo comma. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese nazionali ed estere che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al comma 17-bis, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme alla dizione « Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.

  17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti disciplina:
   a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al medesimo comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;
   b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;
   c) i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
   d) le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato.

  17-quater. Ai fini della tutela e del decoro dell'emblema dello Stato i contrassegni di cui al comma 17-bis sono inclusi con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze nell'elenco delle carte valori di cui all'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri provvedimenti assicura nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura alle imprese a prezzi di mercato dei contrassegni di cui al comma 17-bis.
32. 35. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca, forestale e del turismo, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione di competenza, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo Ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067,809 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32. 34. Benedetti.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di promozione strategica del made in Italy)

  1. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, primo periodo, le parole da: «con proprio decreto» fino a: «degli investimenti in Italia», sono sostituite dalle seguenti: «con proprio decreto il Piano strategico per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è redatto su base triennale con aggiornamento annuale.».
32. 05. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Istituzione del marchio collettivo «100% Made in Italy»)

  1. Al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, è istituito il marchio collettivo «100% Made in Italy» corredato da logo figurativo, il quale può essere affiancato ad ogni altra certificazione di qualità o marchio collettivo, nonché alle dichiarazioni di origine conformi alle prescrizioni del codice doganale dell'Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 e ai relativi regolamenti delegati e di esecuzione.
  2. L'istituzione del marchio collettivo «100% Made in Italy» è volta a contraddistinguere merci e prodotti provenienti da una filiera interamente nazionale. Per tali si intendono le merci e i prodotti interamente ottenuti nel territorio nazionale, ai sensi delle norme doganali di cui al comma 1, che siano realizzati da operatori iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano e che:
   a) utilizzino esclusivamente materie prime di origine italiana;
   b) siano il risultato di procedimenti di produzione e di lavorazione interamente svolti nel territorio nazionale;
   c) siano lavorati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza ricorrere al lavoro minorile.

  3. La titolarità del marchio collettivo di cui ai commi precedenti spetta al Consorzio per la tutela del marchio collettivo «100% Made in Italy». Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Consorzio è soggetta a indirizzo e controllo del Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità definite nello statuto.
  4. Il Consorzio è persona giuridica di diritto pubblico e, in tale qualità, cura la registrazione del marchio collettivo «100% Made in Italy» ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale) e/o dell'articolo 74 del Regolamento UE/1001/2017 sul marchio dell'Unione europea. Il Consorzio adotta altresì tutte le iniziative necessarie per ottenere la tutela internazionale del marchio presso Paesi terzi, ai sensi delle norme vigenti in materia.
  5. Il Consorzio definisce, sentite le associazioni di categoria interessate, uno o più regolamenti d'uso del marchio collettivo. Tali regolamenti dispongono le modalità di produzione e commercializzazione a cui devono attenersi gli operatori autorizzati all'uso del marchio collettivo di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli, da effettuarsi da parte di una società di certificazione individuata in base a selezione con procedura ad evidenza pubblica indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  6. Possono essere ammessi al Consorzio e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo di cui al presente articolo tutti gli operatori, qualunque sia la forma giuridica con cui esercitano l'attività di impresa, che si impegnino a rispettare i regolamenti di cui al comma 4. Possono ottenere l'ammissione e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo anche le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  7. Ai fini della riconoscibilità del marchio collettivo di cui al presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposito decreto, un sistema di tracciabilità ed etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio collettivo «100% Made in Italy».
  8. Il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne semestrali di promozione del marchio collettivo «100% Made in Italy» nel territorio nazionale, nonché sui principali mercati esteri, per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
  9. Le imprese facenti parte di reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e i consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti, contrassegnati dal marchio collettivo di cui alla presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.
  10. Il Consorzio di cui al comma 3 garantisce la pubblicità, sul proprio sito internet, dell'elenco dei consorziati abilitati ad utilizzare, per uno o più prodotti, il marchio collettivo «100% Made in Italy».
  11. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua attività di controllo di cui al comma 3, acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio collettivo «100% Made in Italy», segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, secondo le modalità stabilite nello statuto consortile e nei regolamenti d'uso del marchio.
  12. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 10 facciano emergere a carico dell'interessato violazioni nell'utilizzo del marchio collettivo o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo dello stesso, a seguito della segnalazione ministeriale di cui al comma precedente, il Consorzio revoca immediatamente l'autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo.
  13. Gli operatori ai quali è stata revocata la facoltà di uso del marchio collettivo «100% Made in Italy» non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi sette anni.
  14. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio collettivo di cui al presente articolo. Si applicano altresì le disposizioni, in materia di contraffazione, previste dalle leggi vigenti, nonché gli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
32. 010. Paxia, Faro, Trano.

ART. 33.

  All'articolo 33, premettere il seguente:

Art. 033.
(IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli, destinati all'infanzia».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 120 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 10. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
   b) al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
33. 21. Marattin.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: riferito all'anno 2018 aggiungere le seguenti: al netto della RIA del personale andato in quiescenza.
*33. 44. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: riferito all'anno 2018 aggiungere le seguenti: al netto della RIA del personale andato in quiescenza.
*33. 45. Mandelli, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le seguenti: gli enti locali;
   b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 845, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   b) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nei comuni con le seguenti: negli enti locali.
**33. 49. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le seguenti: gli enti locali;
   b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 845, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   b) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nei comuni con le seguenti: negli enti locali.
**33. 26. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le seguenti: gli enti locali;
   b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 845, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   b) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nei comuni con le seguenti: negli enti locali.
**33. 12. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le seguenti: gli enti locali;
   b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 845, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   b) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nei comuni con le seguenti: negli enti locali.
**33. 20. Melilli.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di favorire il turn over secondo le modalità previste dal presente comma, ai comuni sotto i 5.000 abitanti non si applicano i commi 361 e 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 22. Ribolla, Cavandoli, Bordonali.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: al valore medio per fascia demografica aggiungere le seguenti: , al netto delle spese sostenute per il personale delle scuole e dei nidi,.
33. 29. Epifani, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».

  2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.
  2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
33. 23. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2-ter. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle regioni, le province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.
*33. 27. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2-ter. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.
*33. 11. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2-ter. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.
*33. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al comma 2 sono disapplicate, per i comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 557 a 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
33. 4. Iezzi, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga ai vincoli del patto di stabilità.
33. 13. Trancassini, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme per gli enti locali le previsioni di cui al comma 362».
*33. 34. Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme per gli enti locali le previsioni di cui al comma 362».
*33. 40. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per la funzionalità delle province)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072» sono sostituite dalle seguenti: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076, ferma restando la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».
  2. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento di attività di progettazione, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario.».

  3. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono soppresse;
   b) all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014» sono soppresse.

  4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste,» sono sostituite dalle seguenti: «due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e uno designato dall'Unione delle Province d'Italia».
  6. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo.».
33. 058. Iezzi, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Infrastrutture viarie delle province)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato dall'Unione delle Province Italiane (UPI), non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato. Gli enti sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Al relativo onere, pari a 560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 030. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Infrastrutture viarie delle province)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato dall'Unione delle Province Italiane (UPI), non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarate decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
*33. 015. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Infrastrutture viarie delle province)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato da UPI, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarate decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
*33. 051. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Infrastrutture viarie delle province)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato da UPI, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarate decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
*33. 026. Melilli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati, alle province delle regioni a statuto ordinario 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 2018, n. 615, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato. Al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 031. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e al secondo periodo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostitute dalle seguenti: «e il servizio effettivo nelle unità cinofile alla data del 31 dicembre 2018». Le predette disposizioni sono applicate attraverso le procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. 056. Cestari, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro stagionale – esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

  1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono soppresse;
   b) dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) ai lavoratori di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
*33. 029. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro stagionale – esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

  1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono soppresse;
   b) dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) ai lavoratori di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
*33. 039. Boschi.

ART. 34.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnovo Bariano e Melara.
34. 3. Milanato, Baratto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di incentivare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nel comune di Venezia e negli altri comuni della regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  4-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 4-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
34. 4. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Cavandoli, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri, per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.
  4. Ai fini del presente articolo, per area marginale montana deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
  5. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPE, zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) altimetria;
   b) rischio di desertificazione economica e commerciale;
   c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

  6. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane;
   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;
   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
   d) offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.
  8. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:
   a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;
   b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;
   c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

  9. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
  11. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10 le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.
  12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2008, che iniziano, dopo il 1o gennaio 2019, una nuova attività economica nelle zone di cui al comma 1 possono fruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;
   b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 5 a 10.

  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.
  14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni di riferimento per il cui territorio l'agevolazione viene concessa.
  15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle aree montane, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.
  16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei costi derivanti. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e 35 milioni di euro mediante 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge.
34. 01. Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Istituzione della zona economica speciale «Parco degli Appennini Meridionali»)

  1. È istituita la zona economica speciale «Parco degli Appennini Meridionali» comprendente i parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.
  2. Il Consiglio dei ministri, su proposta de Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli Appennini meridionali.
  3. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l'autorizzazione dell'Unione europea per le Aree Protette insistenti nel Parco degli Appennini meridionali, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «arrestare la perdita di biodiversità», «garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
  4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l'autorizzazione in sede dell'Unione europea per le Aree Protette, il Community Led Local Development CLLD, previsto dagli articoli 32-35 del Regolamento UE N. 1303/2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.
  5. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la No Tax per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.
  6. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili.
  7. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34. 02. Conte, Fornaro, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure per sostenere lo sviluppo nelle regioni che istituiscono le AREE ZES)

  1. Le regioni che istituiscono le Zone Economiche Speciali in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono autorizzate a disporre le riduzioni di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive previste dall'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in deroga ai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 5, anche differenziando selettivamente per le nuove iniziative produttive, per settori di attività, per categorie di soggetti passivi e per aree geografiche.
34. 04. De Luca.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, al fine di prevedere che nell'area delle Zone economiche speciali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, siano ricompresi, ove individuati, i siti di interesse nazionale limitrofi di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
34. 06. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Minardo, Scoma, Siracusano.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni in cui sono presenti più di due aree portuali sedi di Autorità di sistema portuale è possibile presentare una proposta aggiuntiva di istituzione di una ulteriore ZES».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
34. 08. D'Uva, Papiro, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure di premialità per favorire gli investimenti)

  1. Le risorse previste al comma 844, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 10 milioni di euro annui dal 2021 fino al 2033 con le medesime finalità. All'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse residue di cui al comma 126 della medesima legge.
34. 020. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Norme per lo sviluppo del sistema portuale e retroportuale del Mar Ligure Orientale)

  1. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 7 comma 2-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2016, n. 130, l'elenco dei retroporti di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende integrato da tutti i punti di origine e destinazione ferroviaria collegati con il nodo logistico e portuale genovese, Per i servizi ferroviari internazionali previsti dal citato articolo 7, comma 2-ter, le origini e destinazioni di cui al precedente comma 1 vengono integrate con le stazioni ferroviarie di confine. Il contributo di cui al presente comma è erogato in relazione ai primi 250 km di percorrenza ferroviaria.
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai nuclei familiari dei proprietari, usufruttuari e titolari di diritti personali di godimento delle unità immobiliari ricadenti in zone limitrofe o comunque connesse alle aree ove praticare gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura viaria conseguenti all'evento, così come individuate con apposita ordinanza del sindaco del comune di Genova da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, è assegnato un contributo di autonoma sistemazione, finalizzato alla ricollocazione abitativa, stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. I contributi di autonoma sistemazione, alternativi all'eventuale concessione gratuita di alloggi da parte della Regione Liguria o del comune di Genova, sono concessi a decorrere dalla data di adozione dell'ordinanza di cui al periodo precedente e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione in ragione della conclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura viaria, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione sono stabiliti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8.».

  3. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado-Ligure.
34. 023. Di Muro, Viviani, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

ART. 35.

  Al comma 1, capoverso 125, sostituire le parole: A partire dall'esercizio finanziario 2018 con le seguenti: A partire dall'esercizio finanziario 2021.
35. 5. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, capoverso 125, sostituire le parole: A partire dall'esercizio finanziario 2018, con le seguenti: A partire dall'esercizio finanziario 2019.
*35. 1. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, capoverso 125, sostituire le parole: A partire dall'esercizio finanziario 2018, con le seguenti: A partire dall'esercizio finanziario 2019.
*35. 13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso 125, lettera c), dopo le parole: alle associazioni aggiungere la seguente: riconosciute.
**35. 6. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, capoverso 125, lettera c), dopo le parole: alle associazioni aggiungere la seguente: riconosciute.
**35. 15. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 2. Ciaburro, Caretta, Butti, Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 3. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 10. Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 17. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 21. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 19. Toccafondi.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 24. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 4. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 7. Caretta, Ciaburro, Butti, Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 11. Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 18. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 20. Toccafondi.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 22. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 23. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, secondo periodo, dopo la parola: pubblicazione aggiungere le seguenti: e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
35. 8. Perantoni, Faro, Trano.

  Al comma 1, capoverso 127, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
35. 16. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Moratoria contributi editoria)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso.
35. 04. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Moratoria contributi editoria)

  1. All'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera b) è soppressa.
35. 05. Fornaro, Fassina, Pastorino.

ART. 36.

  Sopprimere il comma 1.
36. 1. Marattin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «8 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «30 miliardi».
36. 2. Gusmeroli.

  Al comma 2, lettera h), capoverso «502-bis», sostituire le parole: indennizzo forfettario con le seguenti: anticipo di indennizzo ovunque ricorrano.
36. 5. Marattin.

  Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», primo periodo, dopo le parole: obbligazioni subordinate aggiungere le seguenti: o convertibili poi convertite in azioni, senza il consenso specifico.
36. 11. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella, Gelmini.

  Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: Per i possessori di obbligazioni convertibili emesse negli anni 2013 e 2014 dalle banche di cui al precedente comma 493, l'indennizzo è commisurato al 95 per cento come regolato al precedente comma n. 497 con esclusione di chi abbia manifestato l'intenzione di conversione delle obbligazioni.
36. 13. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella, Gelmini.

  Al comma 2, lettera h), capoverso «502-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
36. 17. D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 2, lettera h), capoverso «502-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'erogazione degli indennizzi ai sensi del presente comma è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.
36. 6. Marattin.

  Al comma 2, lettera h), dopo il capoverso «502-ter» aggiungere il seguente:
  502-quater. Gli aventi diritto a ricorrere al FIR potranno richiedere la liquidazione dell'intero danno già riconosciuto con lodo dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ex articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con la legge n. 108 del 21 settembre 2018, o con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il limite della competenza quantitativa vigente per l'ACF.
36. 14. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella.

  Al comma 2, lettera h), dopo il capoverso 502-ter, aggiungere il seguente:
  502-quater. Resta salva la facoltà di esperire l'azione contrattuale o extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile a tutela dei risparmiatori di cui ai precedenti commi nei confronti delle banche subentranti o succedute agli istituti di credito, anche soggetti a procedura di risoluzione.
36. 18. D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 2, lettera h), dopo il capoverso «502-ter», aggiungere il seguente:
  502-quater. Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all'integrale liquidazione dei risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR.
36. 7. Marattin.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di promuovere e supportare l'imprenditoria, stimolare la competizione sul mercato, assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché favorire il raccordo tra le Istituzioni, le Autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di esercizio di un periodo di sperimentazione per le attività che perseguono – o che intendono perseguire – innovazione mediante nuove tecnologie – quali ad esempio intelligenza artificiale e registri distribuiti – di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo, e dei mercati regolamentati (tecno-finanza o fintech).

  2-ter. Il periodo di sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea ed è caratterizzato da:
   a) un periodo massimo di diciotto mesi;
   b) requisiti patrimoniali ridotti;
   c) adempimenti proporzionati e semplificati alle attività che si intendono svolgere;
   d) tempi ridotti per le procedure autorizzative;
   e) perimetri di operatività.

  2-quater. I regolamenti stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
   a) i requisiti di ammissibilità al periodo di sperimentazione;
   b) i requisiti patrimoniali;
   c) gli adempimenti proporzionati e semplificati alle attività che si intendono svolgere;
   d) i perimetri di operatività;
   e) gli obblighi informativi;
   f) le tempistiche per l'ottenimento di autorizzazioni;
   g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
   h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
   i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   l) eventuali garanzie finanziarie;
   m) l’iter successivo al termine del periodo di sperimentazione.
   Le misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate ed adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.

  2-quinquies. Il periodo di sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di esso. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti e delle finalità del periodo di sperimentazione, ciascuna Autorità, nell'ambito delle proprie competenze e materie, anche eventualmente congiuntamente con le altre Autorità, ha facoltà di avviare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis. In attesa di eventuali modifiche normative, al termine del periodo di sperimentazione le Autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti che siano stati ammessi al suddetto periodo ad operare sul mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.
  2-sexies. La Banca d'Italia, la CONSOB, e l'IVASS producono annualmente, ciascuna per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessari per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio, e la stabilità finanziaria.
  2-septies. Il numero dei partecipanti al Comitato di Coordinamento per il Fintech, istituito con Protocollo d'intesa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è ridotto a sette ed è composto da: Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dello sviluppo economico, Ministro per gli affari europei, Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, entità e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis possono modificare, anche aumentando, le attribuzioni del Comitato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato realizza un portale telematico specificamente dedicato al periodo di sperimentazione ed alle iniziative di tecno-finanza, anche al fine di favorire il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e le autorità. Dall'attuazione delle disposizioni dal comma 2-bis al comma 2-septies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-octies. Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale e di registri contabili criptati e la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.
36. 3. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel caso in cui sopraggiunga una posizione di dissenso o una richiesta di modifica o integrazione da parte della Commissione europea in relazione ai contenuti del comma 2 del presente articolo, anche successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati a porre in essere tempestivamente ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a indennizzare gli azionisti e gli obbligazionisti truffati di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché a tutela dei risparmiatori interessati, in conformità alla normativa europea.
36. 16. D'Ettore, Mugnai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 relative all'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori non si applicano nei confronti di coloro che abbiano acquistato bond e azioni dopo il 31 dicembre 2016.
36. 15. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella, Gelmini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 493 a 502-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tra i risparmiatori in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione si intendono ricompresi i possessori degli stessi strumenti finanziari alla data della risoluzione della medesima banca, che abbia preceduto la messa in liquidazione.
36. 4. Marattin.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), e comma 1-quater del medesimo testo unico, conseguiti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato («ELTIF»), che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4, anche realizzati mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni di fondi ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4 («Fondi di ELTIF»).
  2. All'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che hanno effettuato un investimento, anche realizzato mediante la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4 si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita nei suddetti fondi nel medesimo periodo di imposta.
  3. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme per la sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4 o di uno o più Fondi di ELTIF.
  4. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
   a) il patrimonio raccolto non è superiore a 200 (duecento) milioni di euro;
   b) investono almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2015/760, riferibili ad imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabilì organizzazioni nel territorio dello Stato.

  5. Al rispetto da parte degli ELTIF del requisito di cui al comma 4, punto 2, si applica l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2015/760. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/760 è le relative norme nazionali di esecuzione.
  6. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei Fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno 5 anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei Fondi di ELTIF prima del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni ed il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello di cessione. In caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima del quinquennio, non si decade dal regime fiscale di favore di cui al comma 1 del presente articolo, laddove il controvalore venga integralmente investito in un altro ELTIF o Fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.
  7. Il venir meno delle condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal precedente comma 6.
  8. Il trasferimento delle quote o azioni degli ELTIF o dei Fondi di ELTIF, effettuato in conformità alla normativa applicabile, non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.
  9. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei Fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
  10. Le persone giuridiche di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono beneficiare di una deduzione dall'imponibile IRES pari al 30 per cento dell'investimento, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai precedenti commi.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai precedenti commi, definendo, in particolare:
   a) le regole e le modalità per l'esercizio della vigilanza sul rispetto da parte degli ELTIF dei requisiti di cui al comma 4;
   b) le forme di pubblicità relative al rispetto da parte degli ELTIF dei requisiti di investimento di cui al comma 4;
   c) le conseguenze derivanti dalla perdita del regime fiscale speciale;
   d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in ELTIF o nei Fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime fiscale speciale.
36. 02. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Finanziamenti agevolati)

  1. Al fine di rilanciare l'offerta turistica, per consentire il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture alberghiere, le imprese alberghiere che operano in una struttura non di loro proprietà possono accedere a finanziamenti agevolati finalizzati all'acquisto della medesima struttura.
  2. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
  6. L'importo complessivo per gli stanziamenti da autorizzare è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
36. 03. Zucconi, Rampelli, Osnato, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Applicazione QR code su prodotti alimentari e vinicoli tipici della tradizione italiana)

  1. Al fine di estendere la conoscenza del patrimonio turistico italiano e al fine di incentivare la domanda di turismo, a decorrere dal 1o gennaio 2020, tutti i prodotti italiani, alimentari e vinicoli, contrassegnati dal marchio D.O.C., D.O.P. I.G.P. e I.G.T., devono riportare sulla propria confezione un QR code che consenta il collegamento ad una pagina internet contenente informazioni sul territorio d'origine del prodotto e sulle principali attrattive turistiche ivi presenti.
  2. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo provvede, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione delle pagine internet di cui al comma 1 e alla loro pubblicazione sul portale Italia.it.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità di attuazione del presente articolo.
36. 05. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. L'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è così sostituito: «La misura dell'indennizzo a titolo di acconto per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'acquisto entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, elevabile in caso di ulteriori riparti.».
36. 06. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
   All'articolo 1, comma 493, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «indennizzi a favore dei risparmiatori» sono aggiunte le seguenti: «che hanno acquistato e detenuto gli strumenti finanziari».
36. 010. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

ART. 37.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: di natura non regolamentare.
37. 2. I Relatori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I decreti attuativi previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo devono essere emanati entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
37. 1. Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
37. 3. Moretto, Paita, Bonomo, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Gavino Manca, Mor, Nobili, Nardi, Noja, Pizzetti, Andrea Romano, Zardini, Gadda.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
37. 5. Paita, Moretto, Bonomo, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Gavino Manca, Mor, Nobili, Nardi, Noja, Pizzetti, Andrea Romano, Zardini.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
37. 4. Moretto, Benamati, Paita, Bonomo, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Gavino Manca, Mor, Nobili, Nardi, Noja, Pizzetti, Andrea Romano, Zardini, Gadda.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore della mobilità collettiva)

  1. II Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.
  2. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo stilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
37. 06. Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

ART. 38.

  Al comma 1, capoverso 932-bis, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera d) del presente comma, alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267;
   c-bis) Roma Capitale non può avvalersi dell'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 14, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   c-ter) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.
   Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS018I673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
  2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.
  2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
   2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.
   2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alta stessa gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la gestione commissariale.
38. 18. Giachetti, Madia, Mancini, Melilli, Morassut, Nobili, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sensi.

  Al comma 1, capoverso 932-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
  2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.
  2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
   2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.
  2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.
38. 20. Giachetti, Madia, Mancini, Melilli, Morassut, Nobili, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sensi.

  Al comma 1, capoverso 932-bis, lettera c), dopo le parole: non destinate annualmente inserire le seguenti: alla copertura degli oneri di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
  2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.
  2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
  2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.
  2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.
*38. 19. Giachetti, Madia, Mancini, Melilli, Morassut, Nobili, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sensi.

  Al comma 1, capoverso 932-bis, lettera c), dopo le parole: non destinate annualmente inserire le seguenti: alla copertura degli oneri di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
   2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.
  2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
  2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.
  2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.
*38. 32. Fassina, Pastorino, Fornaro, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.
  1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
  1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 1-bis.
38. 4. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge costituzionale per disciplinare l'ordinamento di Roma, conferendole i poteri, le risorse e le condizioni di autonomia necessari all'esercizio delle sue funzioni di Capitale della Repubblica.
  1-ter. Nelle more dell'attuazione della riforma di cui al comma 1-bis, Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
  1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-ter, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048.
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.
  1-quinquies. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-ter, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
  1-sexies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-ter, la dotazione del fondo di cui al comma 1-quater è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  1-septies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-ter, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 1-ter.
38. 35. Barelli, Brunetta, Angelucci, Battilocchio, Calabria, Giacomoni, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Spena, Mandelli, Martino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 2-quater intestati agli enti locali, compresi quelli gestiti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. per conto del medesimo ministero.
  2-ter. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi vita residua pari o superiore a cinque anni, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di un'apposita contabilità speciale.
  2-quater. Sono oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 2-bis i mutui che alla data del 1o gennaio 2019 presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
   g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
  2-quinquies. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 2-bis e 2-ter trasmettendo entro il 30 settembre 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
  2-sexies. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 2-ter avvengono con le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al presente comma, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze
  2-septies. Per l'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2014.
  2-octies. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione della Società per il Mercato dei titoli di Stato (MTS S.p.A.) il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  2-novies. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei ai sensi del comma 2-ter è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 2-octies.
  2-decies. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione, compresa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-ter, non devono determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.
  2-undecies. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi dei commi da 2-bis a 2-novies comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordato sul mutuo originario.
  2-duodecies. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-novies si applicano anche alle anticipazioni agli enti locali, comunque denominate, da parte di altre amministrazioni pubbliche, qualora tali anticipazioni comportino un onere finanziario ritenuto dagli enti medesimi non compatibile con la corretta gestione dell'onere del debito.
  2-terdecies. I commi da 961 a 963 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e il comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono abrogati.
38. 36. Barelli, Pella, Brunetta, Angelucci, Battilocchio, Calabria, Giacomoni, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Spena, Vietina, Giacometto, Mandelli, Martino, Gelmini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «vincolata», è soppressa ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.».
  2-ter. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
38. 1. Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: degli anni 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: degli anni dal 2017 al 2020;
   b) al comma 2, le parole: ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 marzo per gli anni 2017 e 2018 ed entro il 31 luglio per gli anni 2019 e 2020;
  2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede:
   a) quanto a 48 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 48 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38. 15. Fragomeli, Marattin.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Sezione regionale competente, devono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente.
  2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, che è costituito dal disavanzo da revisione straordinaria dei residui ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Le passività complessive che formano il disavanzo così rideterminato devono essere ripianate secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, in ragione dell'urgenza e in via eccezionale, sono autorizzate dal Ministro dell'interno e non sospendono le azioni esecutive.
38. 7. Faro, Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema semplificato determinato da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Arconet)».
38. 5. Faro, Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019».
38. 6. Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Contabilità finanziaria)

  1. Al punto 3.3 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020».
*38. 07. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Contabilità finanziaria)

  1. Al punto 3.3 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020».
*38. 022. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Condizioni per l'utilizzo di avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

  1. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «vincolata,» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente».
38. 010. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli Comuni)

  1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema semplificato determinato da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Arconet)».
*38. 011. Pella, Mandelli, Bignami.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli Comuni)

  1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema semplificato determinato da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Arconet)».
*38. 014. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Contributo per i Comuni)
   1. Per l'anno 2019, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 15 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 15.000 abitanti che hanno subìto tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.
38. 025. Belotti, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Applicazione delle norme inerenti alle anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento debiti della PA)

  1. All'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non hanno richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «hanno richiesto»;
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 859 è inserito il seguente: «859-bis. Le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, risulta rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».
38. 028. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazione della procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni)

  1. All'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera e), le parole: «preventivo» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La Giunta regionale riconosce con propria deliberazione, da comunicare al Consiglio entro dieci giorni, la legittimità dei debiti fuori bilancio qualora le spese di cui al comma 1 trovino copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio»;
   c) al comma 4, dopo le parole: «il Consiglio regionale» sono aggiunte le seguenti: «e la Giunta regionale» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
38. 029. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 39.

  Sopprimerlo.
39. 1. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Al fine di attuare il Reddito di cittadinanza, attesa la situazione di necessità e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisisce appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza dei programma e l'allocazione del lavoro mediante procedura di evidenza pubblica».
39. 4. Marattin, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole da: può avvalersi fino alla fine del periodo, con le seguenti: si avvale degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip.
39. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in sostegno delle fusioni di Comuni)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro» sono soppresse;
   b) al comma 1-bis, primo periodo, le seguenti parole: «e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario» sono soppresse;
   c) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «le somme»;
   d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 1-ter. Al fine di incentivare le fusioni di comuni medio-grandi è previsto un ulteriore sfangamento, ai comuni di cui al comma 1, e con popolazione all'esito della fusione o incorporazione superiore a 150.000 abitanti, di 3 milioni di euro per l'anno a decorrere dall'anno 2022 e per i successivi 10 anni. La ripartizione avverrà in maniera proporzionale in base al numero degli abitanti.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) Agli oneri derivanti dall'articolo 39-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».
39. 01. Colletti.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in sostegno delle fusioni di Comuni)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro» sono soppresse;
   b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario» sono soppresse;
   c) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo», sono sostituite dalle seguenti: «le somme».
39. 03. Colletti.

ART. 40.

  Al comma 2, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere l'attività» aggiungere le seguenti: «ovvero la cui attività abbia subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 17 gennaio 2019 al 16 maggio 2019, ovvero nel medesimo periodo dimostrino di aver sostenuto maggiori costi derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2018.».
40. 3. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Alle imprese con sede operativa nelle aree delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria definite ai sensi del comma 2-ter, che nel periodo dal 16 dicembre 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dei triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2-ter. Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, anche con il supporto di Unioncamere ed Uniontrasporti, individuano con proprio decreto le aree maggiormente interessate ai fini dell'accesso alla misura di cui al comma 2-bis.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;
   b) al comma 5, sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro con le seguenti: pari a 30 milioni di euro, e le parole: pari a 6 milioni di euro con le seguenti: pari a 26 milioni di euro;
   c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 7. D'Ettore, Mugnai, Carrara, Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A ristoro dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese di autotrasporto che operano nella tratta interessata dalla chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna dal chilometro 168+200 al chilometro 162+698, è riconosciuto un contributo di un milione di euro a valere sul fondo di cui al comma 5 del presente articolo. I criteri e le modalità di riparto sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
40. 1. Marchetti, Caparvi, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 41.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente ai lavoratori impiegati nelle aree di crisi industriale complessa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 novembre 2017, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 1o gennaio 2017.
41. 1. Maglione, Faro, Trano.

ART. 43.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis). Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modifiche»;
43. 17. Fassina, Pastorino, Fornaro, Speranza.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) il comma 4 è abrogato.
43. 6. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, lettera c) capoverso 4 lettera a), sopprimere le parole: o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
43. 22. Carnevali, De Filippo, Rossi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c) capoverso 4, lettera a), sostituire le parole da: o l'attività, fino alla fine della lettera con le seguenti: o le cui attività sono programmate e svolte sotto il potere direzione di questi ultimi, in virtù di previsioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto o nei regolamenti adottati;
   b) al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), sostituire le parole da: di partiti, fino alla fine della lettera con le seguenti: direttivi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali, provinciali o di città metropolitane, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale, provinciale o di città metropolitana;
   c) al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera c), sostituire le parole da: o servizi, fino alla fine stessa della lettera, con le seguenti: o rendano servizi a titolo gratuito del medesimo valore in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi direttivi o di articolazioni con funzioni direttive comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo;
   d) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «o altre forme di sostegno di valore equivalente,» sono aggiunte le seguenti parole: «purché facilmente ed univocamente determinabile,»;
   al comma 11, al terzo periodo, le parole: «entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere,;»;
   al comma 11, al quarto periodo, le parole: «e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione,» sono soppresse; all'ultimo periodo, le parole: «per tutte le elargizioni,» sono sostituite con le seguenti: «per tali elargizioni»;
   b) il comma 14, è abrogato;
   c) al comma 15, primo periodo, le parole: «di cui al comma 14,» sono sostituite dalle parole: «di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti» e le parole: «già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo,» sono sostituite dalle parole: «a tal fine, gli enti di cui al precedente periodo, richiedono a ciascun candidato, anche per il tramite dei delegati di lista, la trasmissione, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, del curriculum vitae e del certificato penale»;
   d) al comma 21, dopo le parole: «e 12» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo;»; alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13»; in fine, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.»;
   e) al comma 28, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;
   f) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: «28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500.»;
   e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 9, terzo comma, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge, la Commissione si avvale di otto unità di personale, dipendenti dalla Corte dei conti, di cui almeno quattro esperti nella revisione legale del partiti e movimenti politici, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile»;
43. 15. Iezzi, Bordonali.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sopprimere la lettera b).
43. 23. Carnevali, De Filippo, Rossi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4 lettera b), sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi, e, ove ricompaiano, ovunque presenti, le parole: 15.000 con le seguenti: 100.000.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, alle fondazioni, associazioni e comitati iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche.».
43. 18. Fassina, Pastorino, Fornaro, Speranza

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), sostituire le parole: in comuni con più di 15.000 abitanti con le seguenti: e l'attività dei quali si coordina con i partiti o movimenti politici anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;.
43. 8. Migliore.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) le fondazioni, le associazioni, i comitati nonché le persone giuridiche che abbiano come scopo l'elaborazione di piattaforme online o che comunque offrano tali servizi;
43. 29. Migliore.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle fondazioni e agli istituti eretti in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica.
43. 30. Piccoli Nardelli, Ascani, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Prestipino, Rossi, Ciampi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente capoverso:
  4-ter. Presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è istituito il registro nazionale delle fondazioni, associazioni e comitati equiparati ai partiti e movimenti politici. Agli effetti dell'iscrizione nel predetto registro, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inoltrano alla Commissione una dichiarazione sostitutiva, nella forma e con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alle condizioni di equiparazione ai partiti e movimenti politici e recante l'indicazione della sede e del legale rappresentante.
43. 5. Macina, Faro, Trano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
   2. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021,».
43. 31. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   « a-bis) Il comma 14 è sostituito dal seguente:
  14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma, il consenso degli interessati si considera implicitamente accolto con l'accettazione della candidatura.
   Il casellario giudiziale dovrà produrre il certificato penale, su richiesta degli interessati ovvero dei delegati della lista, che tali risultino dal verbale di deposito della stessa, nel termine di 24 ore; i certificati in questione, cui va apposta la dicitura “per uso elettorale”, dovranno essere prodotti in esenzione totale di spese bolli, oneri e diritti, e potranno essere utilizzati al solo scopo di rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione delle candidature.».
43. 19. Fassina, Pastorino, Fornaro, Speranza.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
  26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo del rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni.
43. 10. Macina, Faro, Trano.

  Al comma 3, lettera d), capoverso comma 28-bis, aggiungere i seguenti periodi: Alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13, è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo del presente comma in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco.
   Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 28-bis aggiungere il seguente:
  28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.
43. 9. Macina, Faro, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9, commi 1 e 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «o in almeno 3 consigli regionali compresi i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».
43. 20. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali sono prorogati al 30 giugno 2020.
43. 2. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi, Belotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, le parole: «il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve, se non si tratta di versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identità dell'autore, sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, anche in formato digitale, depositato presso la presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC».
43. 12. Macina, Faro, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «salvo che tali finanziamenti o contributi» sono aggiunte le seguenti: «siano complessivamente nell'anno pari o inferiori a 500 euro verso il medesimo beneficiario ovvero».
   b) sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando gli obblighi di trasparenza e rendicontazione previsti dalla normativa vigente».
43. 13. Macina, Faro, Trano.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dopo le parole «nel proprio sito internet» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale,».
43. 14. Macina, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile)

  1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda, è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:
   a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

  5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.
  6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
43. 03. Carfagna, Gelmini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Imposta zero sul reddito delle società nel Mezzogiorno)

  1. Per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;
   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;
   b) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
43. 04. Carfagna.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso.
43. 011. Sensi.

ART. 44.

  Al comma 1, dopo le parole: all'approvazione del CIPE, inserire le seguenti: per ciascuna delle amministrazioni sopra richiamate,.
44. 2. Cestari.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: autorità delegata per la coesione, inserire le seguenti: di concerto con i Ministri interessati;
   b) al comma 9, sostituire le parole: e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con le seguenti: e dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
   c) al comma 10, dopo le parole: su proposta del Ministro per il Sud inserire le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
   d) al comma 13, sostituire le parole: alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con le seguenti: ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
*44. 4. Scagliusi, Faro, Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: autorità delegata per la coesione, inserire le seguenti: di concerto con i Ministri interessati;
   b) al comma 9, sostituire le parole: e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con le seguenti: e dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
   c) al comma 10, dopo le parole: su proposta del Ministro per il Sud inserire le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
   d) al comma 13, sostituire le parole: alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con le seguenti: ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
*44. 6. Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) gli interventi per i quali l'Amministrazione titolare del Piano Operativo abbia già assunto nei confronti del beneficiario una obbligazione con una delibera di giunta regionale di assegnazione del finanziamento FSC e la sottoscrizione di una convenzione.;
   b) dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 10 ed al comma 12, fermo restando il vincolo territoriale di cui al comma 11, è destinato all'istituzione di una riserva di premialità cui potranno accedere le Regioni titolari di risorse FSC 2007-2013 che hanno già garantito la spesa e la rendicontazione delle totalità delle risorse FSC 2007-2013 loro assegnate.;
   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15-bis. Per il ciclo di programmazione 2021-2027, le Amministrazioni regionali che hanno garantito la spesa e rendicontazione delle totalità delle risorse FSC 2007-2013, avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC destinate al territorio regionale.
44. 3. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Sopprimere il comma 13.
44. 7. Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.
44. 8. Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Fasano, Ferraioli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Pella.

ART. 46.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disciplina di cui al secondo periodo del comma 6, articolo 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
46. 5. Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
46. 8. Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «La disciplina di cui al presente comma trova applicazione non oltre il 6 settembre 2019».
   b) all'articolo 1-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di sviluppare adeguatamente la componente sanitaria nell'ambito delle procedure di autorizzazione ambientale, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede a modificare e integrare il decreto di cui al periodo precedente, indicando i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario in funzione preventiva in modo da combinare procedure, metodi e strumenti per stimare gli effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 46, dopo le parole: 2015, n. 1 aggiungere le seguenti: e agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, comma 2 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.
46. 2. Vianello, Cassese, De Giorgi, Ermellino, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Ulteriori disposizioni per l'ex Ilva di Taranto)

  1. Con riferimento al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2012, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono apportate le opportune modifiche al decreto interministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS venga redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA), e che a seguito del suddetto rapporto di valutazione del danno sanitario, l'AIA possa essere soggetta a riesame.
  2. Al fine di assicurare un'efficace attività di monitoraggio e controllo ambientale e impiantistico, e garantire adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, autorizza l'Arpa Puglia, e in particolare il dipartimento provinciale di Taranto, a procedere, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, ad assunzioni e stabilizzazioni di personale per il pieno svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
  3. Al fine di assicurare l'attività di controllo e monitoraggio ambientale svolta dall'Arpa Puglia, anche implementando le attuali stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione degli inquinanti PM10, PM2.5, NOx, O3, Benzene, CO, SO2, sono stanziati 50 mila euro annui per il 2019 e il 2020.
  4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3, si provvede mediante riduzione di 8 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2029, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
46. 02. Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

ART. 47.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: architetti aggiungere le seguenti: , dottori agronomi, dottori forestali.
47. 1. Gallinella, Faro, Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente:
   «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario.».
*47. 2. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente:
   «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario.».
*47. 5. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente:
   «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario.».
*47. 6. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente:
   «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario.».
*47. 8. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la possibilità di avvalersi della propria società in house o di altri enti pubblici o privati per l'affidamento di specifiche attività, provvede alla riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico specialistico in maniera progressiva e proporzionale alla assunzione in servizio del contingente di personale individuato con le procedure concorsuali pubbliche di cui al precedente periodo»;
   b) al quinto periodo, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2024» sono soppresse;
   c) al quinto periodo, dopo la parola: «convenzioni» sono aggiunte le parole: «stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico specialistico».
47. 4. Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

ART. 48.

  Al comma 1, dopo le parole: Piano Nazionale Integrato Energia e Clima aggiungere le seguenti: avviando, nel contempo, il processo di integrale decarbonizzazione da concludere entro il 2040.
48. 12. Boccia.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti, è determinato:
   a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse ricadenti fra le tipologie, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto ministeriale 6 luglio 2012;
   b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.
   1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati nelle tabelle 15 e 16 dell'Allegato 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016.
   1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.
48. 3. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla Tabella A – Parte 11-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere in fine il seguente punto:
   1-quinquies) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;

  1-ter) Al n. 122 della Tabella A-Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituire le parole: «alle forniture di energia da altre fonti» con le seguenti: «alla quota di fornitura di energia da altre fonti».
48. 1. Fidanza, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «sono incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni».
48. 7. Patassini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 49.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
49. 5. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. Nell'ambito delle sperimentazioni che perseguono finalità di miglioramento della pratica clinica e accesso alle cure e forme di finanziamento alla ricerca indipendente è prevista la detraibilità dell'IVA afferente la messa a disposizione a titolo gratuito del farmaco per uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica – uso cosiddetto compassionevole – (di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017 recante «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2017.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 036. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.
   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».
*49. 02. Toccafondi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.
   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».
*49. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.
   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».
*49. 022. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.
   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».
*49. 038. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.
   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».
*49. 043. Ciaburro, Caretta, Butti, Rizzetto, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica ai parametri per la nomina degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile come modificato dall'articolo 379, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
   “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
   c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3 milioni di euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 3 milioni di euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità.
   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”».
49. 020. Librandi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito d'imposta agricoltura sociale)

  1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favole degli enti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in associazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, un progetto per sostenere il recupero, la riqualificazione e la messa a norma di fabbricati agricoli e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d), della legge 18 agosto 2015, n. 141. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolati di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione e messa a norma dei fabbricati agricoli, comunicano trimestralmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del fabbricato, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 09. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

ART. 50.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
50. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Prestipino, Rossi, Ciampi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
50. 01. Schullian, Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger.