Disegno di legge n. 2220

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 288 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
1. 1. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

  1. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione».

  2. L'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

   «1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alla alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
   2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.
   3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica».

  3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.
  4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle Regioni, Province e Comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle Regioni, Province e Comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 2. Cavandoli, Covolo, Bitonci, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per il pagamento è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante a norma dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che l'accollante presenti apposita istanza in via telematica all'Agenzia delle entrate su modello le cui specifiche sono stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da approvare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge. L'Agenzia delle entrate provvede ai controlli sulla spettanza del credito da compensare entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente; se entro il predetto termine non viene notificato in via telematica un provvedimento di diniego all'istanza, l'accollante può procedere alla compensazione; il provvedimento di diniego è impugnabile innanzi la competente commissione tributaria.
1. 3. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al di sopra dell'importo di euro 200.000 mila annui, salvo che i crediti dell'accollante siano composti dei crediti commerciali verso enti pubblici territoriali o verso l'amministrazione pubblica in generale, regolarmente accertati ed iscritti nei bilanci dei rispettivi enti debitori.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro i termini per l'accertamento previsti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1. 4. Trano, Migliorino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni non si applicano se l'accollo avviene nell'ambito di una procedura concorsuale in esecuzione di un piano asseverato da un professionista indipendente, ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
1. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta confermata la possibilità per l'accollante del rimborso crediti Iva ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero di procedere alla cessione dei crediti relativi alle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 602.
1. 6. Mariani, Migliorino.

  Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento,.

  Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. Nel caso di violazioni del divieto di compensazione di cui al comma 2 del presente articolo utilizzando crediti inesistenti, gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.
1. 7. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 4 sostituire le parole: dell'ottavo con le seguenti: del quinto.
1. 12. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 18 settembre 1997, n. 471 aggiungere le seguenti:, ridotte della metà,.
1. 8. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'accollato comunichi all'accollante, allegando una apposita certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere in attività da almeno due anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale superiori a 2 milioni di euro;

   b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

  5-ter. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5-bis è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dall'accollante mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  5-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione prevista dal comma 5-bis.
*1. 10. Giacometto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'accollato comunichi all'accollante, allegando una apposita certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere in attività da almeno due anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale superiori a 2 milioni di euro;

   b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

  5-ter. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5-bis è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dall'accollante mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  5-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione prevista dal comma 5-bis.
*1. 11. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

  1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano in quanto compatibili»;

   b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo è versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
1. 02. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.
  3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.
  4. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis.
  5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5.
1. 03. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

ART. 2.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. 1. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

  Al comma 1, capoverso 2-quater sostituire le parole: anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento con le seguenti: purché questi ultimi siano maturati, anche ai fini delle imposte sui redditi, con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento.
2. 2. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano nel caso di provvedimenti di cessazione della partita IVA e di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie notificati, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione adempimenti per identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

  1. All'articolo 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo servizio postale mediante raccomandata direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni».

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato d attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante.».
2. 04. Zennaro, Migliorino.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. All'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 dicembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo».
2. 03. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 1.084 milioni di euro nel 2020 e 878 milioni di euro nel 2021 e nel 2022.
3. 1. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli, Mulè.

  Sopprimerlo.
3. 2. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Tiramani.

  Sopprimere i commi da 1 a 3.
*3. 6. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Sopprimere i commi da 1 a 3.
*3. 7. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sopprimere i commi da 1 a 3.
*3. 8. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 1;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».
3. 10. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, previo rilascio da parte di professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.».
3. 11. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'imposta sul valore aggiunto, aggiungere le seguenti: nonché la compensazione, ad esclusione di quelle operate dai contribuenti, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,.
3. 16. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali aggiungere le seguenti: ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. 12. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 5.000 euro annui con le seguenti: 30.000 euro annui;

   b) al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: e le parole «alle ritenute alla fonte»;

   c) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.
3. 13. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

   b) al comma 3 dopo le parole: maturati inserire le seguenti: dai titolari di reddito di impresa. Conseguentemente, all'articolo 59, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 1.001,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 869,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 669,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 668,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 654,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 656,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 1.100 milioni di euro per il 2020 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 336 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni a decorrere dal 2021. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 2.900 milioni di euro per il 2020 e di 2.612 milioni di euro a decorrere dal 2021.
3. 14. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1 sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 59, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 1.001,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 869,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 669,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 668,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 654,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 656,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 1.100 milioni di euro per il 2020 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 336 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni a decorrere dal 2021. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è ridotto di 2.900 milioni di euro per il 2020 e di 2.612 milioni di euro a decorrere dal 2021.
3. 15. Maccanti, Murelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
3. 17. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui, entro la fine del terzo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, non sia ancora possibile per il contribuente procedere alla materiale presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, per mancanza della relativa modulistica o delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica e i crediti tornano ad essere utilizzabili secondo le ordinarie modalità a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, al fine di poter procedere alla compensazione dei crediti, presentano le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive in anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione, resta impregiudicata la possibilità di presentare entro il medesimo termine ultimo una dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente inviata, qualora, successivamente alla prima presentazione, vengano rilasciati aggiornamenti o modifiche delle specifiche tecniche degli indici di affidabilità fiscale relativi all'attività economica esercitata dal contribuente. In tale ultimo caso, l'eventuale adeguamento alle risultanze degli indici di affidabilità fiscale, da cui scaturisse un credito minore di quello evidenziato nella precedente dichiarazione e già utilizzato in compensazione, implica esclusivamente l'obbligo di versamento entro trenta giorni del maggior credito utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi legali, senza applicazione di sanzioni.
3. 19. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle compensazioni con crediti, diversi da quelli dell'imposta sul valore aggiunto, di importi dovuti anche in rateazione a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento e liquidazione, di definizione di adesioni, reclami e mediazioni ex articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, di pagamento delle comunicazioni di irregolarità emesse in seguito ai controlli automatizzati ex articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ai controlli formali ex articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 29 settembre 1973 nonché alle compensazioni delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ex articolo 31, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
3. 18. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modifiche:

   «a) all'articolo 2:

   1. Al comma 1 le parole: “1° maggio” sono sostituite dalle seguenti: “1° marzo”;
   2. Dopo il comma 3-bis) è inserito il seguente:
   “3-ter. I software e i pacchetti applicativi necessari per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno”.

   b) all'articolo 8: nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale” sono inserite le seguenti: i software e i pacchetti applicativi necessari per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio di ciascun anno».
3. 20. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo la parola: «lettera» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,».
3. 21. Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi inferiori in ragione d'anno a 30.000 euro, possono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione.
3. 22. Fornaro, Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «15.000 euro».
3. 25. Bucalo, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi inferiori in ragione d'anno a 30.000 euro, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione.
3. 27. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione qualora il credito d'imposta sia certificato da professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o a quello dei Revisori Contabili. I professionisti di cui al comma precedente possono certificare somme in compensazione pari al massimale della polizza assicurativa per responsabilità civile già regolarmente stipulata per la loro attività professionale.
3. 28. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle compensazioni dei crediti derivanti dal credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ed ai crediti derivanti dal credito d'imposta generato dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Patent Box) di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
3. 29. Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Topo, Mura.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.
3. 30. Porchietto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le compensazioni relative ai crediti con debiti della stessa imposta.
3. 32. Buratti, Topo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle compensazioni di importi dovuti, anche in rateazione, a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento e liquidazione, di definizione di adesioni, reclami e mediazioni, di pagamento delle comunicazioni di irregolarità emesse in seguito ai controlli automatizzati e formali nonché alle compensazioni delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi oneri accessori.
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 33. Buratti, Mura, Topo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
*3. 34. Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
*3. 36. Mura, Buratti, Topo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
*3. 37. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Sopprimere il comma 6.
3. 38. Pastorino, Fassina.

  Al comma 5, sostituire le parole: la sanzione di euro 1.000 per con le seguenti: una sanzione pari al 5 per cento dell'importo.
3. 39. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 6, sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 25.
3. 40. Trano, Migliorino.

  Al comma 6, sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 100.
*3. 41. Ubaldo Pagano, Mura, Buratti, Topo.

  Al comma 6, sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 100.
*3. 42. Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di incrementare le disponibilità liquide delle imprese cui si applicano le disposizioni dei commi precedenti, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 1.000 all'atto della presentazione della dichiarazione:»;

   b) all'articolo 30, comma 3, lettera b), le parole: «ammontare superiore al 25 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «ammontare superiore al 15 per cento»;

   c) all'articolo 38-bis, comma 2, le parole: «per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare superiore al sessanta per cento dell'ammontare complessivo».

  8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 8-bis con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino a 1.000.000 di euro.
  8-quater. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 44. Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. L'Applicazione del presente articolo è esclusa nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo.
3. 47. Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione delle ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi dal 20 per cento al 10 per cento)

  1. All'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento».
3. 01. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al Fondo «Programma sperimentale buono mobilità», per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 1997, n. 241, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. 03. Foti, Osnato, Bignami.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 3. Osnato, Ferro, Rampelli, Bignami, Mollicone.

  Sopprimerlo.
*4. 4. Giannone.

  Sopprimerlo.
*4. 5. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. 1. Marattin, Del Barba, Ungaro, Gadda, Ferri.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 453 milioni di euro nel 2020, 909,8 milioni di euro nel 2021 e 713 milioni a decorrere dal 2022.
4. 2. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*4. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*4. 12. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*4. 13. Marattin, Del Barba, Ungaro, Ferri.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Reverse charge per il settore orafo)

  1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  3. Le modifiche di cui ai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno l'anno 2020.
4. 8. Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Il fondo di cui, all'articolo 1 comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
4. 10. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente agli oneri derivanti, pari a 127 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede:

   quanto a 84 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29,3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020; l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 15,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia quanto a 3,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quanto a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

   quanto a 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   quanto a 31 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 7. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Sopprimere il comma 1.
4. 16. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Bianchi, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Tiramani.

  Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

  1. I committenti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti a trasmettere all'Agenzia dell'entrate gli elementi principali contenuti nei contratti di appalto o subappalto stipulati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso. I dati da trasmettere e le modalità per la trasmissione telematica sono individuati tramite il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Per l'omissione della trasmissione dei dati ovvero per la trasmissione di dati incompleti o infedeli si rende applicabile una sanzione da cinquecento a mille euro.
  2. Nell'ambito della fissazione dei criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, l'Agenzia delle Entrate concentra i controlli sul corretto versamento delle ritenute, sulle imprese in vita da meno di 2 anni che hanno stipulato contratti di appalto.
  2-bis. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto in fine il seguente periodo: «È punito con la reclusione da un anno a cinque anni, qualora l'omesso versamento di ritenute di importo superiore a cinquanta mila euro, si realizza nell'ambito di contratti di appalto.».
4. 15. Mancini, Buratti, Mura, Topo, Bruno Bossio, De Luca.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-bis.
(Ritenuta sui bonifici bancari e postali in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

  1. All'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, commi 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio all'impresa beneficiaria, le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, delle ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
4. 17. Buratti, Mura, Topo, Bruno Bossio, De Luca.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

   1. A decorrere dal 1° luglio 2020 le banche e le Poste Italiane Spa operano all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti dai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, commi 2, 5, comma 3, lettera i) e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa.

   Le ritenute, certificate dalle banche, anche cumulativamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui vengono operate, possono essere portate in compensazione delle ritenute fiscali o previdenziali operate dall'impresa appaltatrice sui redditi di lavoro dipendente e assimilati».

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
4. 18. Buratti, Mura, Topo, Bruno Bossio, De Luca.

  Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, delle persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio.

  Conseguentemente, dopo le parole: che affidano il compimento di un'opera o di un servizio, aggiungere le seguenti: il cui corrispettivo è superiore a 100.000 euro.
4. 38. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, delle persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio.
4. 37. Fassina, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso articolo 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «che affidano il compimento di un'opera o di un servizio» sono aggiunte le parole: «ai sensi degli articoli 1655 e 1656 codice civile»;

    2) al comma 5 dell'articolo 17-bis, sostituire le parole: «Entro il termine di cui al comma 3» con le seguenti: «Con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza di versamento di cui al successivo articolo 18, comma 1,»;

    3) al comma 12 lettera a) dell'articolo 17-bis, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di operatività delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
4. 23. Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 1, dopo le parole: compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa aggiungere le seguenti:, se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro,.
*4. 32. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 1, dopo le parole: compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa aggiungere le seguenti:, se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro,.
*4. 33. Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 1, dopo le parole: compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa aggiungere le seguenti:, se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro,.
*4. 40. Ferri, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 1, dopo le parole: che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa, aggiungere le seguenti:, per un valore complessivo superiore ad euro 200.000,.

  Conseguentemente il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2016, n. 147, come rifinanziato dall'articolo 59, comma 1, è ridotto di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. 19. Buratti, Mura, Topo, Bruno Bossio, De Luca.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 1 dopo le parole: che affidano il compimento di un'opera o di un servizio aggiungere le seguenti: il cui corrispettivo è superiore a 100.000 euro.
4. 36. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1 dopo le parole: che affidano il compimento di un'opera o di un servizio aggiungere le seguenti: per un valore non inferiore a 100.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. 39. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 1, dopo le parole: che affidano il compimento di un'opera o di un servizio aggiungere le seguenti: per un valore non inferiore a 100.000 euro.
4. 41. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 1 dopo le parole: di un'opera o di un servizio aggiungere le seguenti:, di durata non inferiore a tre mesi,.
4. 35. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 1, capoverso 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «sono tenuti al versamento delle ritenute» con le seguenti parole: «sono tenuti alla verifica del versamento delle ritenute»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

   «3. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è sottoposto a verifica definitiva da parte del committente all'atto della maturazione dei corrispettivi dovuti all'impresa affidataria. La documentazione attestante il regolare versamento è fornita l'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente entro dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1.»;

   c) il comma 4 è soppresso;

   d) al comma 5 sostituire le parole: «degli importi ricevuti» con le seguenti parole: «degli importi versati»;

   e) al comma 5, la lettera c) è soppressa;

   f) i commi 6, 8, 10, 15 e 17 sono soppressi;

   g) al comma 7 sopprimere le parole: «, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine di cui al comma 3 non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5»;

   h) il comma 9 è sostituito dal seguente comma:

   «9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al comma 3 e con le modalità indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti, ovvero dai dati trasmessi risultino importi non versati, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria per la quota relativa alle somme dovute al pagamento delle ritenute da parte delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Le somme dovute saranno versate dal committente, che lo perfezionerà, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso di mancata ricezione dei dati di cui al comma 5 il committente comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.».
4. 31. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 capoverso Art. 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «appaltatrice o affidataria»;

    2) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

   «12-bis. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente».

   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».
4. 24. Gadda, Ungaro, Del Barba.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sopprimere le parole: affidatarie;

   b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

   «12-bis. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente».

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. 29. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Qualora il versamento sia di importo inferiore a 50.000 euro, restano esclusi dell'ambito di applicazione del presente articolo: a) le unità immobiliari con un numero inferiore a venti condomini; b) le associazioni; c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni; d) le ditte individuali; e) le persone fisiche che esercitano attività di impresa commerciale; f) le imprese agricole.
4. 25. Trano.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 2, dopo la parola: fiscali aggiungere le seguenti: e contributive a carico del lavoratore.
4. 20. Gagnarli.

  All'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 4, la parola: senza con la seguente: con.
4. 55. Zucconi.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio»;

   b) al comma 12: sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) siano società di capitali con un capitale sociale, versato e non intaccato da perdite di esercizi precedenti, non inferiore a euro 500.000, oppure siano imprese che risultino in attività da almeno tre anni o che abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni»;

   c) alla lettera b) sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro 100.000»;

   d) al comma 13, sostituire le parole: «è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le seguenti: è verificata dall'Agenzia delle Entrate previo inserimento, a cura del committente, dei dati rinvenibili dalla certificazione in un apposito servizio telematico messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. In caso di verifica della mancata autenticità della certificazione, l'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione sia al committente che l'ha ricevuta, sia all'impresa che l'ha emessa».
4. 42. Marattin, Del Barba, Ungaro, Ferri.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 12 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) risultino in attività da almeno 3 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 1 milione.
4. 45. Marattin, Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 12, lettera a) sostituire le parole: almeno cinque anni con le seguenti: almeno due anni.
*4. 30. Martino, Giacometto, Mulè, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Angelucci, Porchietto, Fiorini, Polidori.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 12, lettera a) sostituire le parole: almeno cinque anni con le seguenti: almeno due anni.
*4. 34. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 12, lettera a) sostituire le parole: almeno cinque anni con le seguenti: almeno due anni.
*4. 47. Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 12, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) abbiano ottenuto l'asseverazione della regolarità della manodopera impegnata nell'esecuzione dell'appalto, del servizio affidato e del subappalto e dei relativi adempimenti previdenziali e assicurativi attraverso enti e organismi vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità e i contenuti dell'asseverazione di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
4. 46. Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, il comma 14 è sostituito dal seguente:

  14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinati i modelli di raccolta dei dati previsti dalle lettera a), lettera b) e lettera c) di cui al comma 5; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con ulteriori provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.
4. 56. Moretto, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: Il presente comma non si applica alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che comunicano al committente, allegando apposita certificazione, il possesso dei requisiti previsti dal comma 12.
*4. 48. Giacometto, Mulè, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Porchietto, Fiorini, Polidori.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: Il presente comma non si applica alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che comunicano al committente, allegando apposita certificazione, il possesso dei requisiti previsti dal comma 12.
*4. 49. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2021.

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 453 milioni di euro nel 2020, 909, 8 milioni di euro nel 2021 e 713 milioni a decorrere dal 2022.
4. 28. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. 50. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera d-quater) è aggiunta la seguente: «e) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;».
4. 51. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quinquies), è inserita la seguente:

   a-sexies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni,.
4. 53. Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Fiorini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abrogazione split payment)

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato,.
4. 04. Giacomoni, Cattaneo, Gelmini, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Split payment e compensazione del credito IVA)

  1. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
4. 05. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Reverse charge per il settore orafo)

  1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020.
4. 09. Topo, Mura, Buratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

   1. In caso di ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi e autorizzatori ai fini del procedimento di cui agli articoli 10 e seguenti, è autorizzata una riduzione pari al 20 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 per ogni quattordici giorni di ritardo.».
4. 014. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3.1 le parole: «Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di efficienza energetica, su parti comuni di edifici condominiali,».
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-octies, è sostituito dal seguente:

   «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare per l'utilizzo diretto delle stesse nella misura dell'80 per cento da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e per un contributo corrispondente alla misura del 20 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
4. 06. Buratti, Rotta, Mura, Topo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Dilazione delle detrazioni ecobonus e sisma bonus per incapienti sopraggiunti)

  1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.».
  2. All'articolo 16, comma, 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente comma si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.».
  3. All'articolo 16-bis, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.».
4. 07. Mura, Buratti, Topo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Comunicazione trimestrale dei dati relativi alle ritenute)

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 3-bis, e inserito il seguente:

   «3-ter. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, possono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa al trimestre solare precedente dei dati e degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. I sostituti di imposta che presentano le comunicazioni trimestrali di cui al periodo precedente sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale relativamente alle ritenute oggetto di comunicazione. Per le ritenute oggetto della comunicazione di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti alla compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né le disposizioni di cui al successivo articolo 17-bis».
4. 08. Buratti, Rotta, Mura, Topo.

ART. 5.

  Al comma 1, alla lettera a), al numero 1, sostituire le parole: entro le 24 ore con le seguenti: entro le 48 ore.
5. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

    2) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.
   6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis non si applicano al titolare del deposito fiscale di alcole e bevande alcoliche».
5. 2. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti e aggiungere dopo le parole: dei prodotti scaricati; il seguente comma: 6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis non si applicano al titolare del deposito fiscale di alcol e bevande alcoliche.
5. 3. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

   «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
   9-ter. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Contrasto alle frodi in materia di accisa con le seguenti: Disposizioni in materia di accisa.
5. 4. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere i punti 1) e 2).
*5. 5. Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere i punti 1) e 2).
*5. 7. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:

    1) al comma 2:

  1.1) nella lettera a), le parole: «25 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi, collegati a serbatoi interrati»;
  1.2) nella lettera c), le parole: «collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi»;

    2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

   «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.».
**5. 11. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:

    1) al comma 2:

  1.1) nella lettera a), le parole: «25 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi, collegati a serbatoi interrati»;
  1.2) nella lettera c), le parole: «collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi»;

    2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

   «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.».
**5. 12. Ungaro, Vitiello.

  Al comma 1, lettera c), al punto 1), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al punto 1.1) dopo le parole: «10 metri cubi» aggiungere le seguenti: «, collegati a serbatoi interrati»;

   b) sostituire il punto 1.2) con il seguente:

  1.2) nella lettera c), sostituire le parole: «collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi» con la seguente: «collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi».
5. 14. Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1.2) con il seguente:

  1.2) la lettera c) è sostituita con la seguente: «c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo.».

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.
5. 15. Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 2) con il seguente:

    2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c); collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».
5. 16. Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire la parola: «punti» con la seguente: «numeri»;

   b) al comma 3, sostituire la parola: «punto» con la seguente: «numero».
5. 17. Perantoni.

  Al comma 4, sostituire le parole: è sempre ordinata con le seguenti: può essere ordinata.
5. 18. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata in euro 1014,81 per ettolitro anidro.
  4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di accisa sui prodotti alcolici intermedi di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata in euro 86,89 per ettolitro anidro.
  4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Contrasto alle frodi in materia di accisa con le seguenti: Disposizioni in materia di accisa.
5. 19. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di contrasto alla evasione dei tributi doganali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante il ricorso a tecniche e strumenti a tecnologia innovativa, procede al rafforzamento dei controlli sulle merci in transito o ingresso ai varchi doganali, nel rispetto dei principi di libera circolazione di persone, merci e servizi e degli altri principi dettati dal diritto dell'UE, secondo priorità di tutela della sicurezza collettiva e dell'ordine pubblico, salvaguardia delle esigenze finanziarie dello Stato e delle entrate dirette UE, tutela della salute e della integrità delle persone fisiche, garanzia dei diritti degli operatori economici, minimizzazione degli oneri ed aggravi a carico di privati ed operatori economici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in modo da garantire maggiori entrate per il bilancio dello Stato.
5. 20. Mancini.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) nel comma 941 le parole da: «Le disposizioni» fino a: «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti e, se il deposito è di capacità inferiore a 3000 metri cubi, per procedere all'immissione in consumo o all'estrazione, questi deve essere titolare di un provvedimento di esonero, totale o parziale, emesso dall'autorità doganale ai sensi dell'articolo 5 del testo unico n. 504 del 1995 o prestare garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 942;».
6. 3. Mancini, Nardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) nel comma 941 le parole da: «Le disposizioni» fino a: «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti, solo quando il medesimo prodotto è destinato a depositi o impianti di proprietà dello stesso gestore titolare del deposito che li ha immessi in consumo.».
6. 1. Buratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) nel comma 941 le parole da: «Le disposizioni» fino a: «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo;».
*6. 4. Mancini, Nardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) nel comma 941 le parole da: «Le disposizioni» fino a: «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo;».
*6. 5. Ungaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) nel comma 941 le parole da: «Le disposizioni» fino a: «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo;».
*6. 6. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 3.000 metri cubi con le seguenti: 2.000 metri cubi.
6. 7. Di Sarno.

  Al comma 1, alla lettera c), al capoverso, sopprimere il comma 941-ter.
*6. 8. Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, alla lettera c), al capoverso, sopprimere il comma 941-ter.
*6. 9. Mancini, Nardi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2020, l'imposta sulle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e il contributo al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono soppressi. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, è istituita un'addizionale all'accisa sul prezzo della benzina e del gasolio da autotrazione nella misura di 0,055 euro per litro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è garantita l'invarianza del trasferimento in favore delle province delle risorse derivanti dalla soppressa imposta sulle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, nei termini di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base dei dati del gettito rispettivamente spettante alla data di efficacia delle disposizioni del presente comma. Con lo stesso decreto, in presenza di scostamenti sull'andamento delle entrate registrate nell'anno precedente per la componente di cui all'addizionale all'accisa sul prezzo della benzina e del gasolio da autotrazione di cui al presente articolo, può essere disposta la variazione della relativa aliquota in maniera da garantire l'invarianza di gettito rispetto alle entrate risultanti alla data di efficacia delle disposizioni del presente comma.
6. 11. Benvenuto, Gerardi, Gusmeroli, Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ferrari, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modalità di classamento degli immobili ubicati nei Punti Franchi di Trieste e nelle Zone Economiche Speciali)

  1. All'articolo 1, comma 578, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «Anche ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 si chiarisce che».
  2. Alla fine dell'articolo 1, comma 578, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, dopo le parole: «della citata legge n. 84 del 1994» è aggiunto il seguente capoverso: «Anche ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si chiarisce che sono parimenti censiti nella categoria E1 i magazzini, le aree scoperte, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le banchine, le piattaforme e ogni altra struttura, anche se affidati a privati e a qualunque titolo, a servizio dei traffici, delle attività commerciali e/o di trasformazione delle merci, situati nelle aree di Punto Franco, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale del 17 luglio 2017 nonché nelle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018 n. 12».
  3. All'articolo 1, comma 579, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono soppresse le parole: «a decorrere del 1° gennaio 2019».
6. 02. Serracchiani, Andrea Romano.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Sono apportate le seguenti modifiche:

  1. Al comma 1, le parole: «un litro» sono sostituite con le seguenti: «un litro e mezzo».
  2. Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

   «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione.
   2-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.».
8. 2. Paternoster, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.

   Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 3. Osnato, Bignami, Foti, Acquaroli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)

  1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Gli esercenti officine costituite da impianti di microcogenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A».
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
8. 03. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Buratti, Mura, Topo.

  Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità del contributo di cui all'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private)

  1. Il comma 76 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, è sostituito dal seguente:

   «76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è interamente deducibile. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020».

  2. Dopo il comma 76, è aggiunto il seguente comma:

   «76-bis. Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, di categoria ecologica pari o superiore ad Euro III, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno solare successivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di 300 euro a veicolo. In tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio” le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma.».
8. 04. Paternoster, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nei casi di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, effettuato da soggetti esercenti imprese, arti, e professioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, può essere assolta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
  1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1-bis specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dai soggetti del comma 1-bis, nei limiti della spesa autorizzata.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 1. Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione del ravvedimento operoso)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-bis è abrogato.
10. 01. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di sostenere il processo di digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto, a partire dall'anno 2020 l'importo di 6 milioni di euro all'anno è destinato al finanziamento, investimenti e spesa corrente, delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e conseguente incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Struttura Tecnica di Missione, stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi. In ogni caso, la quota relativa alla spesa corrente di cui al comma 1, non potrà superare il 50 per cento del valore totale del contributo annuo.
11. 01. Fregolent, Ungaro.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare un efficace controllo nel settore dell'accisa sulla produzione dell'energia da fonti rinnovabili, al comma 2, dell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 504 del 1995».
  1-ter. Per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

  Conseguentemente alla rubrica sono inserite in fine le seguenti parole: nonché trasmissione telematica dei dati di produzione di energia rinnovabile.
12. 1. Pettarin.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), le parole da: anche qualora fino a: dell'articolo 73 sono soppresse.
13. 1. Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  2-ter. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato.
13. 2. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  2-ter. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato.
13. 3. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 101, primo periodo, le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro»; al quarto periodo le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro»;

   b) il comma 106 è sostituito dal seguente:

   «106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno dieci anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei dieci anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro novanta giorni dal rimborso».

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
13. 4. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
13. 5. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 89:

    1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emessi dalle predette imprese»;

    2) le lettere b-bis) e b-ter) sono sostituite dalle seguenti:

   «b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari e di OICR infrastrutturali, nonché prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

   b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati iscritti nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;

   b) al comma 101:

    1) al primo periodo le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro»;

    2) al quarto periodo le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro»;

   c) al comma 112 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996. n. 103».

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo di realizzare tali emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è stabilita con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
13. 01. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Il comma 212 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «212. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30,25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.».

  3. Per quanto non espressamente previsto ai commi 1 e 2 si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018, in quanto compatibili.
13. 03. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

   (Regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani»;

   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «20 per cento».
13. 04. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo complessivo superiore a 10.000 euro».
13. 07. Osnato, Lollobrigida, Lucaselli, Zucconi, Bignami.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati)

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e), si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che dalla data del 30 aprile 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015».
13. 08. Ungaro, Mor, Del Barba, Carè.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati)

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e), si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015».
13. 09. Ungaro, Carè.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso comma 1, le parole: «limitatamente al 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al 10 per cento»;

   b) alla lettera c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori nove periodi di imposta nel caso in cui i lavoratori siano assunti da start-up o PMI innovative, oppure costituiscano una propria start-up innovativa. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
13. 010. Ungaro, Mor.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14. 2. Enrico Costa, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sopprimerlo.
*14. 3. Osnato, Bignami.

  L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14.
(Utilizzo dei file delle fatture elettroniche)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano conservate elettronicamente ai fini fiscali a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle entrate».

   b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

   a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

   b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

   5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
14. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati:

   a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

   b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. In ogni caso se il contribuente presenta tutte le dichiarazioni fiscali entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento i file delle fatture elettroniche acquisiti sono cancellati.

   5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
14. 5. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione» sono sostituite dalle seguenti parole: «dell'anno di emissione del documento ovvero di ricezione del documento comprovante l'operazione».
14. 6. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi con le seguenti: nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
14. 8. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: dell'ottavo anno successivo con le seguenti: del quinto anno successivo.
14. 10. Bignami, Osnato, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non comporta alcuna modifica o deroga ai termini di decadenza dal potere di accertamento previsti dalle singole leggi di imposta.
14. 9. Osnato, Bignami, Zucconi.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Esenzione da obbligo di fatturazione elettronica nei Comuni montani)

  1. Per il triennio 2020, 2021 e 2022, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 01. Bignami, Osnato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.».
15. 02. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete)

  1. I soggetti residenti nei comuni situati in aree senza una copertura a banda larga sono esonerati, per gli anni 2020 e 2021, dall'obbligo della fatturazione elettronica di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
15. 07. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni sotto i 5.000 abitanti)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni con meno di 5.000 abitanti.».
15. 03. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
15. 05. Osnato, Lollobrigida, Bignami, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
  2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a copertura degli oneri derivanti dall'attività di cui ai commi precedenti.
15. 06. Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Detrazione supporti igienici femminili)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «in sede di ritenuta» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della detrazione della spesa sanitaria di cui alla presente lettera sono inoltre contemplati, per soggetti con valore ISEE inferiore a 9.360 euro, i supporti igienici femminili per una spesa annua massima di euro trecento».
15. 09. Ungaro, Fregolent, Del Barba.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Precompilate Iva e dichiarazione dei redditi)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

   a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

   1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».

  2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è aggiunto il seguente comma:

   «5. A decorrere dal 2020 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 si applicano le disposizioni del presente articolo, se compatibili, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega».
16. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
16. 3. Caso, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «17. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 85.000 euro e tra 85.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota, rispettivamente del 20 per cento e del 22 per cento».
16. 32. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è disposta la soppressione del modello dichiarativo 770 e la contestuale integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente nei cui riguardi è stata effettuata la ritenuta d'acconto.
16. 33. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione».
*16. 23. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione».
*16. 21. Buratti, Topo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione».
*16. 4. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per l'anno d'imposta 2018 l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuata solo a richiesta del contribuente.
*16. 7. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per l'anno d'imposta 2018 l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuata solo a richiesta del contribuente.
*16. 20. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
**16. 18. Baratto, Martino, Cattaneo, Giacomoni, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
**16. 29. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  1-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 27. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 19. Martino, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 26. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
**16. 15. Baratto, Giacometto, Martino, Cattaneo, Giacomoni, Angelucci, Porchietto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
**16. 30. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione dell'imposta sostitutiva denominata Irpef Ires Plus)

  1. È istituita l'imposta sostitutiva IRPEF/IRES denominata IrpefIresPlus, disciplinata dal presente articolo, che integra l'imposta IRPEF/IRES prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'imposta sostitutiva IrpefIresPlus di cui al comma 1 si applica a tutti i redditi e soggetti che già subiscono l'imposta IRPEF/IRES di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus è pari al 15 per cento ed è sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionale regionale e comunale.
  4. L'imposta di cui al comma 1 si applica a decorrere dai redditi dichiarati dal 1° gennaio 2020 sui redditi conseguiti nel 2019.
  5. La base imponibile della nuova imposta sostitutiva è l'eccedenza rispetto al reddito dichiarato nell'anno 2019, maggiorato dell'incremento ISTAT per lo stesso anno, ai fini della dichiarazione dei redditi IRPEF e/o IRES presentata nell'anno 2020.
  6. Per il primo anno può applicare l'aliquota ridotta del 15 per cento il contribuente il cui reddito per il 2019 sia superiore a quello del 2018.
  7. L'eccedenza di reddito al verificarsi delle condizioni e per come calcolata al comma 6, non subirà l'applicazione delle aliquote IRPEF/IRES previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma l'imposta sostitutiva IrpefIresPlus pari al 15 per cento.
  8. Per gli anni 2021 e 2022 la base imponibile dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus sarà l'eccedenza rispetto al reddito dichiarato rispettivamente nel 2020 e 2021 maggiorato dell'incremento ISTAT verificatosi nei medesimi anni.
  9. Gli oneri deducibili e le detrazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per l'eccedenza non dedotta dall'IrpefIresPlus potranno essere dedotti dall'imposta sostitutiva (IrpefIresPlus) e/o rimandati per la compensazione o a rimborso se non capienti.
  10. I versamenti dell'imposta sostitutiva sono effettuati con le stesse modalità e gli stessi termini previsti dall'IRPEF progressiva e/o dall'IRES proporzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in sede di dichiarazione dei redditi modello Unico o del modello 730.
  11. Sul reddito eccedente soggetto ad imposta sostitutiva dell'IrpefIresPlus, come calcolato ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8, non sono dovuti, in deroga alla normativa vigente, da parte dei soggetti obbligati i contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la possibilità di optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volontaria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.
  12. Qualora la base imponibile di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 per il primo anno e di cui al comma 8 per i successivi due anni superi il reddito dichiarato lordo di oneri deducibili dell'anno 2019, maggiorato della percentuale Istat dello stesso anno, di una percentuale pari al 10 per cento, il reddito si considererà conforme e non accertabile fatti salvi i casi in cui l'evasione o il mancato reddito dichiarato determinino l'insorgenza di reati penali di natura fiscale, mancata dichiarazione di redditi esteri o altri reati penali previsti dalla normativa fiscale e dalle attuali norme di legge.
  13. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef/Ires plus eccedente la rivalutazione ISTAT su base annua al costo della vita è destinato all'aumento delle detrazioni da lavoro dipendente e da pensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità attuative del presente comma.
  14. Per tutto quanto qui non espresso si fa riferimento integralmente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in quanto compatibile. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le norme esplicative dell'imposta sostitutiva.
16. 02. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001)

  1. All'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole: «entro il 20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 luglio» e le parole: «entro l'ultimo giorno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
16. 04. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri)

  1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:

   «15-bis.1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero».
16. 05. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Dichiarazione d'intento e quadro VI Dichiarazione IVA)

  1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è soppressa.
16. 012. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Scadenza certificazione unica al 16 marzo di ogni anno)

  1. All'articolo 1, comma 952, lettera b) della legge n. 208 del 2015, le parole: «7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo».
16. 013. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Pagamento delle imposte accertate)

  1. Al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa» sono sostituite dalle seguenti: «a quello di ricezione della fattura con l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa».
16. 017. Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abolizione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA)

  1. L'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, è abrogato.
16. 020. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rientro dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «presente decreto», è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al 5 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, e a condizione che mantengano la residenza fiscale nel territorio dello Stato per i tre periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi derivanti dal versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)».
  2. Al comma 1 dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo».
16. 021. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

  1. Sono abrogati:

   a) l'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

   b) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.

  2. All'articolo 13, n. 1, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: «fatture» sono inserite le seguenti: «non elettroniche».
17. 1. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo con le seguenti: il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'invio di un avviso bonario, finalizzato a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni e la regolarizzazione dei versamenti. Decorsi tre mesi dall'invio dell'avviso bonario, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
17. 2. Bignami, Osnato, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può avvenire con un unico versamento annuale nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1000 euro.
17. 3. Porchietto, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

  1. L'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

[Allegato B – Tabella] Art. 28

   Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2020, di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
17. 01. Migliorino.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
*18. 1. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimerlo.
*18. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sopprimerlo.
*18. 3. Giacomoni, Gelmini, Marino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino, Osnato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche al regime di utilizzo del contante)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, non è soggetto ad alcun limite.
18. 5. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 18.
(Abolizione del limite per il trasferimento di denaro contante per acquisti tracciabili e introduzione della possibilità di emettere «scontrino parlante» per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
  3. A decorrere dal 1° luglio 2020, ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuata dai soggetti di cui all'articolo 22 del predetto decreto, se di importo superiore a euro 1.000, è certificata da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o servizi e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente e l'operazione all'atto della sua effettuazione, è trasmessa in forma telematica all'autorità competente.
  4. A decorrere dal 1° luglio 2020, per tutte le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo da cui non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
18. 16. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
18. 6. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «e fino al 31 dicembre 2021» e le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro».

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: al 31 dicembre 2021 e le parole: Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.
18. 8. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il secondo periodo e alla lettera b) sopprimere il secondo periodo.
18. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2021.
18. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n° 92 è soppresso.
18. 10. Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 marzo 2020, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
  1-ter. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 1-bis.
  1-quater. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 1-bis, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
18. 12. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di favorire l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici gli istituti di credito presenti nel territorio dello Stato devono restituire a coloro che utilizzano pagamenti elettronici l'uno per cento sulle transazioni effettuate dai medesimi soggetti che utilizzano i pagamenti elettronici.
18. 13. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle persone fisiche che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
18. 14. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis.
(Riemersione attività detenute sotto forma di denaro contante)

  1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 6 e sino al 30 giugno 2020, le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi attività di lavoro o stabile organizzazione in Italia, possono avvalersi della procedura di cui al presente articolo al fine di far riemergere le attività detenute, anche per interposta persona, sotto forma di denaro contante, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sia in Italia che all'estero a condizione che le attività riemerse non siano provento di reato, salvo quanto previsto dal comma 8, e che le somme, nel caso in cui le somme siano detenute all'estero, siano fatte rientrare nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, fatte salve eventuali ulteriori istruzioni previste dal provvedimento di cui al comma 6.
  2. In relazione al complesso delle somme riemerse, ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo:

   a) di versare un'aliquota unica pari al 15 per cento delle somme dichiarate, secondo le modalità previste dal comma 4;

   b) di destinare, una quota non inferiore al 35 per cento delle somme dichiarate ai Piani individuali di risparmio (P.I.R.) di cui ai commi da 100 a 114 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, o all'acquisto di titoli dello Stato italiano, con vincolo, decorrente dalla data di investimento, di detenere tali partecipazioni o titoli per almeno 5 anni;

   c) di indicare in sede di dichiarazione annuale, senza oneri fiscali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera a), se la residua quota del 50 per cento delle somme dichiarate sia ancora nella sua disponibilità o in alternativa, la sua eventuale destinazione.

  3. Ai fini della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare apposita istanza, fornendo informazioni sulla modalità con le quali si sono formate le attività detenute per contanti. Alla ricognizione delle somme riemerse provvedono, mediante perizia giurata, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al Testo unico delle leggi bancarie e creditizie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, eventualmente depositari delle somme medesime, o i professionisti iscritti, da almeno 10 anni, all'ordine dei notai o dei commercialisti.
  4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, anche per il tramite dei soggetti indicati nel comma 3, al versamento in unica soluzione dell'aliquota unica di cui alla lettera a) del comma 2, entro il 30 settembre 2020, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Ove la somma dovuta sia superiore a 15.000 euro, il versamento può essere ripartito in tre rate trimestrali aventi decorrenza 30 settembre 2020, 31 dicembre 2020 e 31 marzo 2021.
  5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, anche per il tramite dei soggetti indicati nel comma 3, entro i medesimi termini previsti dalla comma 4, ad effettuare gli adempimenti di cui alla lettera b), del comma 2 dandone conto all'Amministrazione finanziaria. Tali obblighi devono essere ottemperati entro il 31 dicembre 2020.
  6. Le modalità applicative e gli adempimenti, anche dichiarativi, dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  7. Se soggetti di cui al comma 1 non provvedono agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 entro i termini previsti dai commi 3 e 4 o vi provvedono in misura insufficiente, fino al 31 dicembre 2020 si applica una sanzione pari al 30 per cento della somma dichiarata. Decorso tale termine si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per i redditi omessi in dichiarazione.
  8. In sede dichiarativa, per l'esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero si applica, salvo fatto più grave, l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Chiunque si avvalga della procedura di riemersione al fine di dichiarare attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti dai reati indicati dall'articolo 407, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dai reati indicati dall'articolo 32-quater del codice penale, come modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è punito, fatte salve le sanzioni già previste, con le modalità indicate dal primo periodo del presente comma.
  9. Il procedimento di riemersione non è ammesso se la richiesta è presentata dopo che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di riemersione indicato nel presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria.
  10. Il perfezionamento della procedura prevista dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta:

   a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, che le attività riemerse costituiscano elemento utilizzabile a sfavore, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente alle disponibilità dichiarate;

   c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente alle disponibilità dichiarate. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3.

  11. Al fine di rendere più stringenti le disposizioni in materia denaro contante trasportato da persona fisica che entra nel territorio dell'Unione europea o ne esce, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «2. Il sequestro è eseguito nel limite: a) del 50 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 5.000 euro; b) dell'80 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro; c) del 100 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi»;

    2) i commi 4, 6, e 8 dell'articolo 6 sono abrogati;

    3) gli articoli 7 ed 8 sono abrogati;

    4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9. (Sanzioni) 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 1.000 euro: a) dal 10 al 30 per cento dell'importo del trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 5.000 euro; b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore non è superiore a 10.000 euro; c) dal 50 per cento al 80 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.

  2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 14.»
  12. Le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, come modificate dal comma 11 del presente articolo si applicano dal 31 marzo 2020. L'Agenzia delle dogane provvede ad informare i soggetti in transito delle disposizioni di cui al comma 11, mediante appositi avvisi redatti nelle principali lingue da essi utilizzate ed esposti con carattere di evidenza nei punti di entrata e di uscita del territorio nazionale.
18. 02. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino.

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 540, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «codice fiscale» sono sostituite con le seguenti: «codice identificativo univoco»;

    2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»;
19. 1. Mura.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 542, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 58,8 milioni di euro e prima delle parole: da attribuire mediante estrazione inserire le seguenti: per l'anno 2020 e 65 milioni di euro annui per gli anni successivi;

   b) al terzo periodo sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 63,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: consumatori finali aggiungere le seguenti: e titolari di partita IVA;

   b) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel 23 per cento con le seguenti: nel 23,5 per cento;

   c) all'articolo 41, comma 1, dopo le parole: per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: 82,7 milioni per l'anno 2020 e 81,4 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
19. 4. Gavino Manca.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), capoverso comma 542, secondo periodo, dopo le parole: del presente comma, prevedendo aggiungere le seguenti: procedure semplificate di partecipazione alle estrazioni aggiuntive, da effettuarsi con frequenza almeno mensile, nonché;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 544, dopo le parole: «d'intesa con l'Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
19. 2. Mura.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: gestione della lotteria, inserire le seguenti: nonché al fine di compartecipare delle maggiori spese sostenute dagli esercenti in fase di iniziale attuazione delle presenti disposizioni.
19. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti espressamente il codice fiscale del contribuente o non trasmetta volontariamente all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
20. 3. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1 premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2021.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
20. 2. Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2021.
20. 4. Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo le parole: al momento dell'acquisto inserire le seguenti: per importi superiori a euro 10.
20. 7. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: codice fiscale del contribuente con le seguenti codice lotteria del contribuente.
20. 9. Migliorino, Trano.

  Al comma 1, sostituire le parole: una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 con le seguenti: la sanzione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del presente decreto, aumentata al doppio ed entro un massimo complessivo di euro 250.
20. 8. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1 sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 10 a euro 50.
20. 6. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1 sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 30 a euro 150.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2020».
20. 22. Martino, Baratto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Al comma 1, sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 30 a euro 150.
20. 10. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2020.
20. 14. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La disposizione non si applica alle prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio di noleggio con conducente».
*20. 12. Pedrazzini, Benigni, Sorte, Gagliardi, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La disposizione non si applica alle prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio di noleggio con conducente».
*20. 13. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, alla lettera l) dopo le parole: «Le prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio taxi» sono aggiunte le seguenti: «e di noleggio con conducente».
**20. 15. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, alla lettera l) dopo le parole: «Le prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio taxi» sono aggiunte le seguenti: «e di noleggio con conducente».
**20. 16. Pedrazzini, Benigni, Sorte, Gagliardi, Silli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
20. 17. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020.
20. 19. Buratti, Mura, Rotta, Topo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2020».
20. 21. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Al comma 2 sostituire le parole: Nel primo semestre con le seguenti: Nel primo anno.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 59 sostituire le parole: 26 milioni con le seguenti: 22,5 milioni.
20. 24. Migliorino.

  Al comma 2, sostituire le parole: Nel primo semestre con le seguenti: Nel primo anno.
*20. 25. Zennaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: Nel primo semestre con le seguenti: Nel primo anno.
*20. 26. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 con le seguenti: di cui al comma 1 e sostituire le parole da: applica sino alla fine del periodo con la seguente: applicano.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 59 sostituire le parole: 26 milioni con le seguenti: 24,52 milioni.
20. 23. Migliorino.

ART. 21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il servizio di bike e di car sharing rientra tra le operazioni esonerate, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.
21. 2. Zardini, Buratti, Mura, Topo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ferma restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati.
21. 5. Pellicani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ferma restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati.
21. 6. Brunetta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea effettuato a mezzo natanti per vie d'acqua di navigazione interna.
21. 8. Brunetta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti.
21. 3. Pellicani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente periodo».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici.
*21. 7. Martino, Giacometto, Baratto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Mulè, Fiorini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente paragrafo».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici.
*21. 9. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente paragrafo».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici.
*21. 10. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020. Dal medesimo termine decorre l'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005».
21. 4. Buratti, Topo.

ART. 22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Disposizioni in materia di commissioni sui pagamenti elettronici)

  1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate, è applicata una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  2. La riduzione di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente articolo sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
22. 1. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22. 4. Deidda, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: «pari al 100 per cento».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: non superiore a 400.000 euro con le seguenti: non superiore a 1.000.000 euro.
22. 2. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità affinché un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e 36,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 del costo delle commissioni incassato dagli operatori di cui al comma 5 affluisca al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e 36,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 6. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.
22. 7. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 40 per cento.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: non superiore a 400.000 con le seguenti: non superiore a 1.000.000.
22. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dal 1° luglio 2020.
22. 13. Zucconi, Osnato, Bignami.

  Al comma 2, sopprimere le parole: a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
22. 10. Zucconi, Osnato, Bignami.

  Al comma 2, sostituire le parole: 400.000 con le seguenti: 1.500.000.
22. 11. Zucconi, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
  2-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2-bis, pari a 1.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 14. Plangger.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
  2-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2-bis pari a 500.00 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 15. Plangger.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il credito di imposta sulle commissioni addebitate, di cui al comma 1, spetta a decorrere dal 1° luglio 2020 per ogni transazione oltre 1.999 euro mediante carte di credito, di debito o prepagate, e a decorrere dal 1° gennaio 2021 per ogni transazione oltre 999 euro mediante carte di credito, di debito o prepagate.
22. 16. Zucconi, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta altresì per l'intero importo delle commissioni addebitate alle imprese turistico ricettive in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
22. 18. Zucconi, Osnato, Bignami.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Trasmettono altresì telematicamente, con cadenza mensile, agli esercenti l'elenco delle transazioni effettuate, ripartite per circuito di pagamento, distinte dagli eventuali oneri aggiuntivi richiesti, nonché le cadenze di accredito delle somme incassate e di prelievo delle commissioni;

   al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che sono improntate a criteri di trasparenza, intelligibilità e analiticità dei dati trasmessi.
22. 19. Gelmini, Giacomoni, Martino, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo di carte di credito, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni, effettuano acquisti tramite carte di credito da soggetti che svolgono attività di prestazioni di beni e di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, sulla base delle condizioni e dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6-ter.
  6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 6-bis, nel limite dello stanziamento di cui al comma 6-quater.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis e nei limiti di cui al comma 6-ter, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede:

   quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

   quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 20. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di attribuire il credito d'imposta di cui al presente articolo anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente alla misura spettante siano superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilirla percentuale annua della misura di credito d'imposta spettante, nei limiti della dotazione del fondo e fino al suo completo esaurimento.
22. 22. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici in favore degli Istituti di moneta elettronica previsti dall'articolo 114-quinquies)

  1. All'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «articoli 65 e 109» sono inserite le seguenti: «, in favore degli istituti di moneta elettronica previsti dall'articolo 114-quinquies».
22. 07. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 1. Porchietto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'obbligo di cui al primo periodo si applica anche alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società che hanno in concessione o affidamento la gestione di servizi pubblici.»;

   alla lettera b), capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di violazioni commesse dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le sanzioni di cui al presente comma. Le violazioni di cui al periodo precedente sono considerate nell'ambito della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile cui l'ufficio afferisce, secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».
23. 2. Rosato, Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le transazioni di importo fino a 15 euro non sono previste commissioni per l'accettazione di pagamenti tramite carte di credito e di debito».
23. 5. Rotta, Buratti, Mura, Topo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*23. 7. Baratto, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Mulè.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*23. 8. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*23. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: A partire dal 1° luglio 2020 con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 2021.
23. 15. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: A partire dal 1° luglio 2020 con le seguenti: a partire dal 30 novembre 2020.
23. 16. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: A partire dal 1° luglio 2020, nei con le seguenti: A partire dal 1° luglio 2020, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di cui al regolamento (UE) 751/15, nonché della direttiva (UE) 2015/2366, non si applicano, in via temporanea e per un triennio, le merchant fee per i pagamenti elettronici sino alla soglia di 5 euro. A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2020, nei.
23. 13. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi importo con le seguenti: di importo superiore a 20 euro.
23. 14. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi importo con le seguenti: superiore a 5 euro.
23. 17. Giannone.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con le seguenti: pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con un minimo di euro 20 euro.
*23. 11. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Tiramani.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con le seguenti: pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con un minimo di euro 20 euro.
*23. 20. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con le seguenti: pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con un minimo di euro 20 euro.
*23. 21. Porchietto, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con le seguenti: pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con un minimo di euro 20 euro.
*23. 22. Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: aumentata del 4 per cento con le seguenti: aumentata dell'1 per cento.
23. 19. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta.
23. 12. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente: «4-quinquies. Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni di cui al comma 4-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:

   a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;

   b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

   c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.

   In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni per l'accettazione di cui al suddetto decreto, la mancata accettazione del pagamento non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.».
23. 23. Buratti, Mura, Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente: «4-quinquies. La sanzione di cui al comma 4-quater non trova applicazione nei confronti dei soggetti obbligati, la cui attività ha sede nel territorio di un comune, o in una frazione di esso, non servita dalla rete internet».
23. 24. Deidda, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente: «4-quinquies. Le sanzioni di cui al comma 4-quater non si applicano ai soggetti che esercitano la propria attività in comuni situati in aree ad alta marginalità socio-economica. Le aree di cui al presente comma saranno individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
23. 25. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I soggetti titolari di aziende agricole con consistenza aziendale prevalentemente sita in zone svantaggiate titolari di partita IVA sono esentati dall'utilizzo di qualsiasi carta di pagamento o di altri strumenti di pagamento elettronico di ricevimento del medesimo pagamento.
23. 26. Cunial.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Obbligo di invio telematico dei corrispettivi)

   All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2021».
23. 04. Zucconi, Osnato, Bignami.

ART. 24.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all'infiltrazione mafiosa, in particolare sulla composizione azionaria delle società concorrenti e sul rafforzamento della responsabilità in vigilando ed in eligendo da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento,.
24. 1. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il versamento degli importi di cui al comma 1 è raddoppiato per i giochi a base sportiva.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 3, lettera c), numero 3), sostituire le parole: lettere a), c), c-bis) e c-ter) con le seguenti: lettera c-bis), con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
24. 2. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile da trasferirsi situato nella stessa provincia, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
24. 3. D'Attis.

ART. 25.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
25. 1. Bellucci, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Salva l'applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con esclusione del comma 1-ter, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso le dichiarazioni sono considerate valide ed il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si considerano omesse, anche ai fini penali, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.».

  1-ter. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6.1. Salva l'applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con esclusione del comma 1-ter, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso le dichiarazioni sono considerate valide ed il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano omesse, anche ai fini penali, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.».

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 25 è così sostituita: Disposizioni in materia di termini degli adempimenti.
25. 2. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate misure di incentivazione per i gestori e gli esercenti che dismettono gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9 per cento con le seguenti: 10 per cento.
25. 4. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. L'onere per la richiesta di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), è a carico dei concessionari.
25. 5. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Lombardo.

ART. 26.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il 10 per cento sui maggiori introiti del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento è destinato a iniziative di prevenzione e cura delle dipendenze.
26. 4. Bellucci, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite dovranno essere concluse entro e non oltre la scadenza della concessione in essere.
26. 3. D'Attis.

ART. 27.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a):

   a) al n. 1), dopo la parola: «produttori» inserire le seguenti: «degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

  Conseguentemente, al n. 2), dopo la parola: proprietari inserire le seguenti: degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

    2) alla lettera c):

   a) al n. 1), dopo la parola: «produttori» inserire le seguenti: «degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

   b) al n. 2), dopo la parola: «proprietari» inserire le seguenti: «degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
27. 1. Perantoni.

  Al comma 3, lettera h) eliminare le seguenti parole: a quota fissa e;

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera p) prima della parola: ogni premettere le seguenti: ad eccezione dei punti vendita dei giochi numerici a quota fissa;

   al comma 4, alinea, dopo le parole: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ove previste,.
27. 2. Vitiello, Ungaro.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente;

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 6;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

   «7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.».
27. 3. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dagli articoli 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere, il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro 30 giorni dalla richiesta.
27. 7. D'Attis.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
27. 5. Gemmato, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
27. 6. Moretto, Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
27. 8. D'Attis.

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo)

  1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.
29. 02. Francesco Silvestri, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Bologna, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano.

ART. 30.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al sesto periodo, dopo le parole «degli Enti territoriali» sono inserite le seguenti: «nonché da parte di enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna Regione».
*30. 2. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al sesto periodo, dopo le parole «degli Enti territoriali» sono inserite le seguenti: «nonché da parte di enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna Regione».
*30. 3. Melilli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Split payment)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di piccole e medie imprese si applicano nella misura dell'ottanta per cento dell'IVA applicata in fattura.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
30. 09. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Introduzione dell'obbligo del versamento di un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale delle attività imprenditoriali esercitate da soggetti non appartenenti all'Unione europea)

  1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini dell'apposizione del nullaosta di cui al comma 5, è richiesta la presentazione alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3, della ricevuta del versamento anticipato di una quota cauzionale di garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00, da versare presso il fondo di garanzia istituito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

   b) al comma 4 le parole: «e l'attestazione di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, l'attestazione di cui al comma 3 e la ricevuta di cui al comma 3-bis»;

   c) al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «e la ricevuta di cui al comma 3-bis»;

   d) al comma 7, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3», sono aggiunte le seguenti: «3-bis».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso lo stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini extraeuropei che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono stabilite le modalità mediante le quali:

   a) i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento della quota cauzionale per garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00;

   b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai medesimi soggetti è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

   c) le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.
31. 01. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

ART. 32.

  Sopprimerlo.
32. 1. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 10, comma 1, alinea 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle» sono sostituite dalle seguenti: «le prestazioni, sportive, educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle».
32. 27. Mariani.

  Al comma 1, alle parole: le prestazioni d'insegnamento premettere le seguenti: quelle sportive, nonché.
32. 3. Garavaglia, Belotti, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, alle parole: le prestazioni d'insegnamento premettere le seguenti: dello sport,.
32. 2. Barelli.

  Al comma 1, dopo le parole: le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario aggiungere le seguenti:, di insegnamento e perfezionamento delle discipline natatorie, svolte presso impianti sportivi pubblici o privati riconosciuti dal CONI e dalla Federazione Italiana Nuoto.
32. 5. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, dopo le parole: le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario aggiungere le seguenti:, di insegnamento e perfezionamento delle discipline e attività motorie, svolte presso impianti sportivi pubblici o privati.
32. 4. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Al comma 2, dopo le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere la parola: non e sostituire le parole: delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 con le seguenti: di tutte le patenti di guida e dei certificati ed attestazioni professionali per l'esercizio della guida in genere.
*32. 9. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

  Al comma 2, dopo le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere la parola: non e sostituire le parole: delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 con le seguenti: di tutte le patenti di guida e dei certificati ed attestazioni professionali per l'esercizio della guida in genere.
*32. 11. Covolo, Donina, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Belotti.

  Al comma 2, dopo le parole: non comprendono, aggiungere le seguenti: le lezioni pratiche di guida e dopo le parole: categorie B e C1, aggiungere le seguenti: non professionale (cod. 97).
32. 10. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

  Al comma 2, dopo le parole: categorie B e C1 aggiungere le seguenti: per le quali si applica l'imposta nella misura del 10 per cento. Rimangono esenti dall'IVA le altre prestazioni didattiche delle autoscuole.
32. 8. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Rimangono esenti dall'IVA le altre prestazioni didattiche delle autoscuole. Agli allievi iscritti alle autoscuole per l'ottenimento delle patenti di categoria B e C1 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda dovuta, per gli oneri sostenuti, in misura del 19 per cento da calcolare su un massimo di 500 euro per allievo.
32. 7. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di riconoscere forme di vantaggio fiscale per le spese sostenute nel corso dell'anno 2020 per le lezioni di guida di cui al primo periodo, per l'anno 2021 è autorizzata una spesa di euro 2 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità attuative di quanto previsto al secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'onere di cui all'articolo 32, comma 2, pari ad euro 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
32. 13. Bergamini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, le prestazioni di insegnamento relative al conseguimento delle patenti di guida possono essere esenti IVA ai sensi del presente articolo, qualora ordinariamente preordinate all'esercizio di una attività professionale.
32. 14. Novelli, Bergamini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla Tabella A, parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

   «1-quinquies. Lezioni relative all'insegnamento della guida automobilistica ai fini del conseguimento della patente di guida per i veicoli delle categorie B e C1».
32. 16. Ruggiero.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione dai contribuenti che hanno assoggettato a IVA le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente di guida per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
32. 18. Buratti, Carnevali.

  Al comma 3, sopprimere la parola: difformi e dopo la parola: contribuenti aggiungere le seguenti: che hanno applicato l'imposta sul valore aggiunto.
*32. 19. Bergamini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 3, sopprimere la parola: difformi e dopo la parola: contribuenti aggiungere le seguenti: che hanno applicato l'imposta sul valore aggiunto.
*32. 20. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni provvedimento tributario emesso ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17, anteriormente al 1° gennaio 2020, è nullo e non produce alcun effetto giuridico. Il contribuente che, nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, abbia applicato l'IVA sulle operazioni di cui al comma 2 può avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, ovvero di istanza di rimborso, ai fini del recupero dell'imposta non dovuta.
32. 21. Ruggiero.

  Sopprimere il comma 4.
*32. 23. Bianchi, Covolo, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tiramani.

  Sopprimere il comma 4.
*32. 24. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Sopprimere il comma 4.
*32. 25. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Al comma 5, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2020 con le seguenti: dal 1° gennaio 2021.
32. 26. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

  1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge».

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.
   3-ter. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera e-bis), per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.».
*32. 03. Zennaro.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

  1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge».

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.
   3-ter. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera e-bis), per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.».
*32. 06. Pastorino.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

  1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge».

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.
   3-ter. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera e-bis), per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.».
*32. 07. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

  1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge».

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.
   3-ter. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera e-bis), per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.».
*32. 020. Centemero, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

   (Adeguamento a sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (Direttiva 95/7/Ce) – (Modifica dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 28 del 18 febbraio 1997)

  1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi» sono sostituite con le seguenti: «per navi destinate all'esercizio di attività commerciali non devono intendersi»;

   b) le parole: «destinati all'attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino.» sono sostituite con le seguenti: «in quanto non destinati all'agevolazione del trasporto internazionale, alla navigazione o ad opere a servizio della navigazione.».
32. 05. Ruggiero.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 010. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.
32. 08. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Esenzione dall'imposta per reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie)

  1. All'articolo 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:

    «12-bis) reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

   b) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 013. Magi, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Iva per i servizi di pompe funebri)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

   b) alla tabella A, parte II-bis, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «1-quinquies) prestazioni proprie di onoranze funebri e relativi accessori funerari rese da imprese di onoranze funebri.».

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad un fondo, appositamente costituito, la cui dotazione è finalizzata alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali dismesse nel 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978 n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale, ed etnoantropologico di tali strutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri della salute e per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti modalità e criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle predette risorse.
32. 014. Grimaldi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Split payment)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano nei confronti delle piccole e medie imprese.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32. 011. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento»;

   b) al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di contribuenti di età superiore ad anni 71 al momento del trasferimento della residenza in Italia, l'opzione di cui al comma 1 è valida per un numero illimitato di periodi d'imposta, a meno che non venga revocata dal contribuente ai sensi del comma 7.»;

   c) dopo il comma 8-bis, è inserto il seguente comma: «8-ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al sette per cento per le persone fisiche che si trasferiscono in un comune, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, appartenente ad una regione diversa da quelle indicate nel medesimo comma.».
32. 015. Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino, Billi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(IVA su assorbenti igienici)

  1. Alla tabella A – Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter è aggiunto il seguente:

    1-quater) prodotti per la protezione dell'igiene femminile, degli anziani, dei neonati, dei disabili, compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, di 68 milioni di euro a decorrere dal 2020;

  Conseguentemente:

   a) alla tabella A – Parte I (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) Prodotti agricoli e ittici – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i seguenti numeri:

    6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

    42) Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

   b) alla tabella A – Parte II – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18) sono soppresse le parole: «materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica»;

   c) alla tabella A – Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento sono soppressi i seguenti numeri:

    127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli.

   d) all'articolo 1, comma 698 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppresse le lettere b), c) e d).
32. 021. Martinciglio, Cancelleri.

ART. 33.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diciotto con le seguenti: trentasei.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2020 e di 800 mila euro per il 2021.
33. 1. Losacco, Miceli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP29 a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la rata in scadenza il 16 dicembre 2019.
  2-ter. Ai minori oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in 440 mila euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, con proprio decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ad eventi alluvionali.
33. 2. Parolo, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

   b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento.
33. 4. De Maria, Benamati.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021.
33. 01. Cavandoli, Cestari, Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Il termine di cui alla circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 73726 del 2019, relativo alla presentazione delle istanze d'accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2019.
33. 03. Rotta, Vazio.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, le parole: «2016, 2017, 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2016 al 2020».
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
33. 06. Ungaro, Paita, Pastorino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 08. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

  1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «Per gli interventi di efficienza energetica», sono aggiunte le seguenti: «e di tutela dell'ambiente ai quali devono ritenersi assimilate ed equiparate ai fini fiscali le spese per acquisto di box e parcheggi auto pertinenziali».
33. 021. Mancini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
33. 022. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Tiramani.

ART. 34.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli enti locali che hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel triennio 2016, 2017 e 2018 e che hanno rinnovato i propri organismi nel medesimo triennio, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali enti non si applica, altresì, il divieto di incremento delle risorse decentrate per il personale dipendente di cui all'articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 aprile 2008.
34. 1. D'Ettore, Ripani, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Limiti all'incremento della tassazione locale)

  1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2019. Restano ferme le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
34. 01. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

ART. 35.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)».
35. 2. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 600,00»;

   b) le parole: «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito» sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 51 e 96 del TUIR).
35. 7. Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo in corso al 1° gennaio 2019.
35. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 36.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.

  1. La fruizione della detassazione prevista dall'articolo 36, commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può essere definita con la rinuncia al 15 per cento della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dai tempi della richiesta e dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) con restituzione della quota di beneficio eventualmente fruito in eccesso.
  2. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, in sede fiscale con l'Agenzia delle Entrate ed amministrativa con il GSE, con riconoscimento del beneficio fiscale a spese compensate e/o la prevenzione di nuove liti e il riconoscimento delle eventuali perdite residue da portare in dichiarazione. Nell'ambito della definizione, i rimborsi d'imposta saranno erogati senza applicazione di interessi.
  3. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2020 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30 giugno 2020, il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022.
36. 1. Cavandoli, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche per i consumatori mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), l'Agenzia delle entrate provvede a versare, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), le somme riscosse dai contribuenti ai sensi del comma 2 per rinuncia al beneficio fiscale goduto e non spettante in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 4 su apposito conto per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi in cui il contribuente eserciti la specifica facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il GSE non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.
36. 3. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
36. 02. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

   All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma 3.1, le parole: «rimborsato sotto forma di credito d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «con la facoltà di successiva cessione Istituti bancari»;

   b) la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   c) al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: «rimborsato sotto forma di credito d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «con la facoltà di successiva cessione ad Istituti bancari»;

   d) la parola: «esclusivamente» è soppressa.
36. 03. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami.

ART. 37.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
37. 1. Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° al 31 gennaio 2018, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  1-ter. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;

   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2020; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.

  1-quater. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  1-quinquies. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  1-sexies. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
  1-septies. Nella dichiarazione di cui al precedente comma il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  1-octies. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 1-sexies, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  1-novies. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1-bis, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1-bis, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 1-sexies.
  1-decies. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  1-undecies. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  1-duodecies. Entro il 30 giugno 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1-sexies l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  1-terdecies. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 1-sexies;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 1-duodecies se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  1-quaterdecies. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 1-sexies:

   a) alla data del 31 luglio 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  1-quindecies. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1-ter, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  1-sedecies. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 1-quindecies, non si produce e non sono dovuti interessi.
  1-septiesdecies. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  1-octiesdecies. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1-bis i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  1-noviesdecies. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  1-vicies. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-vicies semel. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1-bis l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
37. 4. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 538, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;

   b) alla lettera a), alla fine dell'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «con la notifica della cartella di pagamento»;

   c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

  1-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il comma 539-bis è aggiunto il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538 lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore».

  1-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 al comma 540 sostituire le parole: «duecentoventi» con le seguenti: «cento».

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 2018, aggiungere il seguente periodo: , nonché disposizioni in materia di riscossione.
37. 10. Corda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 si applicano, con le medesime modalità, anche alle comunicazioni di irregolarità emesse, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatico o documentale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e alle comunicazioni di irregolarità ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche qualora vi sia una procedura di rateizzazione in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Agenzia delle entrate, per le quali non risultino scadute più di due rate consecutive.
  1-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative di cui al comma 1-bis ivi incluse le modalità per il ripristino in bonis e il prolungamento della rateazione di cui al comma 1-bis.
37. 2. Topo, Buratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, gli interessi di mora non dovuti per il perfezionamento di tale procedura si intendono comprensivi degli interessi che maturano, dopo l'affidamento dei carichi agli agenti della riscossione, a seguito della concessione in via amministrativa ovvero giudiziale della sospensione della riscossione.
  1-ter. Non si fa luogo al rimborso degli interessi di sospensione di cui al comma 1 eventualmente già corrisposti.
37. 3. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

   b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai fini del diritto e del calcolo».
37. 5. Claudio Borghi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente:

   «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine di scadenza della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce. Se il tardivo versamento avviene oltre il quinto giorno dalla scadenza sono dovuti gli interessi per il ritardato pagamento nella misura prevista dal comma 3»;

   b) al comma 24-bis le parole: «non superiore a cinque giorni», sono sostituite dalle parole: «entro il termine di scadenza della rata successiva».
*37. 6. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente:

   «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine di scadenza della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce. Se il tardivo versamento avviene oltre il quinto giorno dalla scadenza sono dovuti gli interessi per il ritardato pagamento nella misura prevista dal comma 3»;

   b) al comma 24-bis le parole: «non superiore a cinque giorni», sono sostituite dalle parole: «entro il termine di scadenza della rata successiva».
*37. 7. Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 marzo 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;

   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 3 giugno 2020.
37. 8. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata, il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, da versarsi entro il 30 novembre 2019; le restanti di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020».
37. 9. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di disporre immediatamente lo sblocco dei conti correnti pignorati, e di darne tempestiva comunicazione agli Istituti bancari interessati, a favore di tutti i soggetti che abbiano aderito alla definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, e che abbiano pagato la prima rata nei termini previsti dal comma 1.
37. 11. Lollobrigida, Osnato, Bignami, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di disporre immediatamente la revoca del fermo amministrativo disposto su ogni genere di veicolo, a favore di tutti i soggetti che abbiano estinto il debito, anche aderendo alla definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, e che abbiano pagato la prima rata nei termini previsti dal comma 1.
37. 12. Lollobrigida, Osnato, Bignami, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.

  1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e agli articoli 54, quinto comma e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, 34 e 35 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.

Art. 37-ter.

  1. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 37-quater.

  1. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specialmente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui all'articolo 37-bis.

Art. 37-quinquies.

  1. Le disposizioni degli articoli da 37 a 37-quater si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui all'articolo 37-bis, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.
37. 09. Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Rivalutazione beni d'impresa)

  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 7.
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  6. In caso di opzione per il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis della legge n. 296/2006 che dia luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, comma 126, con gli effetti e le opzioni di cui ai commi da 127 a 130 della medesima legge, prima che il valore fiscale dei beni rivalutati ai sensi delle disposizioni precedenti sia divenuto efficace, il credito derivante dai pagamenti eventualmente effettuati ai sensi delle presenti disposizioni può essere immediatamente compensato con il debito per la predetta imposta d'ingresso.
  7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  9. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
  10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.
37. 03. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda».

   b) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020».
37. 04. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. L'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta, in relazione ai tributi periodici per i quali è previsto il versamento di acconti e di un eventuale saldo annuale, nel senso che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dalla scadenza del termine di versamento del saldo. Il suddetto termine decorre dal versamento dell'acconto solo nei casi di totale inesistenza, fin dal momento del versamento di tale acconto, dell'obbligazione tributaria.
37. 02. Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente)

   1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
   2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta».
37. 06. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acqua di navigazione interna con codice attività 50.30.00».
*37. 08. Brunetta.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acqua di navigazione interna con codice attività 50.30.00».
*37. 012. Pellicani.

ART. 38.

  Sopprimerlo.
38. 1. Piastra, Morrone, Patassini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi con le seguenti: ogni piattaforma, ponteggio, pontoni di sollevamento, pontoni posatubi e posacavi, chiatte o qualsiasi altra struttura emersa destinata per natura o per ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 2;

   b) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, che si avvalgono, a seguito di apposita deliberazione, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale.

   c) sopprimere il comma 7.
38. 3. Ruggiero.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione, per l'anno 2020, con il decreto di cui al presente comma, il Ministero dell'interno attribuisce ai comuni interessati un anticipo pari al 40 per cento delle somme prevedibilmente accertabili, come risultanti dai dati in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze.
*38. 5. Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin, Madia, Navarra.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione, per l'anno 2020, con il decreto di cui al presente comma, il Ministero dell'interno attribuisce ai comuni interessati un anticipo pari al 40 per cento delle somme prevedibilmente accertabili, come risultanti dai dati in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze.
*38. 6. Pastorino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riversamento Tefa)

  1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolita»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».
*38. 02. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riversamento Tefa)

  1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolita»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».
*38. 028. Migliorino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Fusione IMU TASI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 639, le parole: «ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella» sono soppresse;

   b) al comma 639, dopo le parole: «di una componente riferita», è aggiunta la seguente: «alla»;

   c) i commi 640, 669, dal 671 al 679, 681, 687 sono abrogati e la lettera b) del comma 682 è soppressa;

   d) al comma 683, le parole: «le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili» sono soppresse;

   e) al comma 688 sopprimere:

  1. al primo periodo, le parole: «della TASI e»;
  2. al secondo periodo le parole: «e alla TASI».
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.».

  3. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019»;

   b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro trenta giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo.».

  4. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 come modificato dal presente decreto, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato.
38. 03. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Estensione del controllo dei pagamenti a fronte di crediti degli enti locali)

  1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.
   2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta, con proprio decreto, un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter».
38. 06. Pastorino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di imposizione fiscale locale per le aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

  1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi.
38. 07. Azzurra Pia Maria Cancelleri, Migliorino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
38. 016. Novelli, Fiorini, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Polidori, Pastorino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Residenziale in locazione)

  1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano come oggetto dell'attività la finalità di locare unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze e il cui patrimonio sia costituito da più di cento unità immobiliari ad uso abitativo, possono considerare tali unità immobiliari beni strumentali per l'esercizio di impresa ai fini della determinazione del reddito.
38. 018. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità Imu)

  1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

   «Art. 3. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi, l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.».

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022.
38. 019. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disciplina della TARI – coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

   b) dopo il comma 683, è aggiunto il seguente:

   «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.».
38. 020. Pella.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

   «1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
38. 021. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Esenzioni IMU enti non commerciali)

  1. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate a offrire alloggio o ospitalità dietro il pagamento di un prezzo».
38. 024. Magi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA)

  1. A far data dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
38. 030. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.
(Società sportive dilettantistiche ordinarie)

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate in una delle forme societarie di cui al Libro V, Titolo V, Capo V e Capo VII del codice civile.
  2. A pena di nullità, l'atto costitutivo e lo statuto delle società sportive dilettantistiche di cui al comma precedente devono contenere:

   a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica ordinaria»;

   b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

   c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

   d) l'obbligo di iscrizione nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI e di osservare le norme e le direttive del CONI, nonché gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

  3. Possono trasformarsi in società sportive dilettantistiche ordinarie esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.
  4. Il CONI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone l'apposita sezione per le società sportive dilettantistiche ordinarie del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 38-ter.
(Disposizioni tributarie relative alle Società sportive dilettantistiche ordinarie)

  1. I ricavi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche ordinarie riconosciute dal CONI, al netto dei costi di diretta imputazione, concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il 50 per cento del loro ammontare.
  2. I ricavi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche ordinarie sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Gli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche ordinarie.
  4. I diritti connessi di cui legge n. 633 del 22 aprile 1941 non sono dovuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, comprese le società sportive dilettantistiche ordinarie riconosciute dal CONI o in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI.
  5. Alle società sportive dilettantistiche ordinarie iscritte nel registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, l'imposta di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota prevista per gli immobili inclusi nella categoria catastale D6, in relazione ai quali la medesima società sportiva dilettantistica ordinaria è titolare di un diritto reale.
  6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «e gestite senza fini di lucro» sono soppresse e dopo le parole: «adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché delle società sportive dilettantistiche ordinarie riconosciute dal CONI».
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38. 033. Lotti, Mancini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Abrogazione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero)

  1. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
38. 035. Quartapelle Procopio, Boldrini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Agevolazioni fiscali per lavoratori rimpatriati)

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), si applicano a decorrere dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, articolo 16».
38. 040. Schirò.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Esenzione TARI per iscritti all'AIRE)

  1. Al comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), la lettera d) è soppressa e, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) Il comune sulla base del regolamento di cui all'alinea prevede l'esenzione nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno tre anni all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire) che non siano locate o date in comodato d'uso».
38. 042. Schirò.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Regime IVA delle prestazioni di accoglienza)

  1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020.
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
38. 044. Gadda.

ART. 39.

  Sopprimerlo.
*39. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimerlo.
*39. 2. Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sopprimerlo.
*39. 3. Giannone.

  Sopprimerlo.
*39. 4. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), ed l).
39. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p).
39. 8. Del Barba, Ungaro, Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), n), o), p) e q).
39. 6. Del Barba, Ungaro, Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), n), o), e p).
39. 7. Del Barba, Ungaro, Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e g).
*39. 9. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e g).
*39. 10. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e), g), o) e p).
39. 11. Del Barba, Ungaro, Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*39. 12. Del Barba, Ungaro, Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*39. 14. Bartolozzi, Enrico Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).
**39. 15. Magi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).
**39. 16. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
39. 17. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sopprimere le lettere o) e p).
39. 18. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a otto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), sostituire le parole: da un anno e sei mesi a sei anni con le seguenti: da sei mesi a due anni;

   b) alla lettera c), sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: due a otto;

   c) alla lettera d), sostituire le parole: due a cinque con le seguenti: uno a quattro;

   d) sopprimere le lettere e), f) e g);

   e) alla lettera h), sostituire le parole: due a sei con le seguenti: due a quattro;

   f) alla lettera i), sostituire le parole: due a sei con le seguenti: due a quattro;

   g) alla lettera l), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a otto;

   h) alla lettera m), sostituire le parole: da un anno e sei mesi a sei anni con le seguenti: da sei mesi a due anni;

   i) alla lettera n), sostituire le parole: tre a sette con le seguenti: due a sei;

   l) sopprimere le lettere o) e p).
39. 19. Enrico Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a sei.

  Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: due a sei;

   b) alla lettera l), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a sei.
39. 20. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a sette.
39. 21. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da un anno e sei mesi a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), sostituire le parole: da un anno e sei mesi a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni.
39. 22. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: un anno e sei mesi a sette.
39. 23. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: due a sei con le seguenti: due a cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera i), sostituire le parole: due a sei con le seguenti: due a cinque.
39. 24. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: tre a sette con le seguenti: due a sei.
39. 25. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

   n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).
*39. 26. Buratti, Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

   n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).
*39. 28. Bartolozzi, Enrico Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere o) e p).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) l'articolo 240-bis del codice penale non si applica ai casi di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
39. 29. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere o) e p).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», al primo comma, dopo le parole: diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter aggiungere le seguenti:, nonché da quelli previsti dall'articolo 4.
39. 30. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

   p) all'articolo 10-ter, la parola: «duecentocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila».

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera p), che hanno efficacia a valere sugli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.
39. 31. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: centocinquantamila con la seguente: duecentomila.
39. 32. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
*39. 33. Enrico Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
*39. 34. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera q), sostituire il capoverso «Art. 12-ter» con il seguente: Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca) – 1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.

  2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
39. 35. Enrico Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), sostituire il capoverso «Art. 12-ter» con il seguente: Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca) – 1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.
39. 36. Enrico Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, alinea, sopprimere le parole: o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
39. 38. Enrico Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, alinea, sopprimere le parole: diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e), e alla lettera h) sostituire le parole: i delitti previsti dagli articoli 4 e 10 con le seguenti: il delitto previsto dall'articolo 10.
*39. 37. Bartolozzi, Enrico Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, alinea, sopprimere le parole: diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e), e alla lettera h) sostituire le parole: i delitti previsti dagli articoli 4 e 10 con le seguenti: il delitto previsto dall'articolo 10.
*39. 40. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, alinea, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si può applicare.
39. 39. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, alinea, sostituire le parole: articoli 10-bis e 10-ter con le seguenti: articoli 4, 10-bis e 10-ter.

  Conseguentemente, alla lettera h), sostituire le parole: per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10 con le seguenti: per il delitto previsto dall'articolo 10.
39. 43. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, lettera a), sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettere b), c), d), f) e g), sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.
39. 45. Enrico Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
39. 42. Enrico Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

   q-bis) l'articolo è sostituito dal seguente:

   «Art. 13. – (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario) – 1. I reati di cui al presente decreto non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
   2. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine corrispondente a quello previsto nel piano di rateizzazione per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.
   3. La previsione di cui al comma 2 si applica anche dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione.».

   q-ter) all'articolo 13-bis, i commi 1 e 2 sono soppressi.
39. 46. Martino.

  Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

   q-bis) all'articolo 13, comma 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle parole: «sei mesi».
39. 47. Bartolozzi, Enrico Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sopprimere il comma 2.
*39. 48. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimere il comma 2.
*39. 50. Bartolozzi, Enrico Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

   «Art. 25-quaterdecies.1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione si applica all'ente qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 di euro».
39. 51. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies» sostituire le parole: del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 con le seguenti: dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8.
39. 52. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila.
39. 53. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»;

   b) il comma 4 è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 3, le parole: di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
39. 55. Bartolozzi, Enrico Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento.
   1-bis. Il rapporto di cui al comma 1 evidenzia:

   a) i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni;

   b) il recupero di somme collegato alle condanne per i reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; al riguardo devono essere indicati distintamente per anno:

    1) numero e valore, in termini di maggiori imposte, dei procedimenti penali instaurati;

    2) esito dei procedimenti penali di cui al numero 1 in termini di soggetti condannati, di pene complessivamente erogate e di imposte effettivamente versate;

    3) numero di soggetti sottoposti a misure cautelari o detenuti esclusivamente o principalmente per i reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000;

   c) il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento volontario da parte dei contribuenti, ove stimabile;

   d) le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

   2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo».
39. 59. Del Barba, Ungaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
39. 61. Enrico Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non valgono per le imprese e i professionisti che, per ragioni di difficoltà economiche, pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette e indirette, abbiano richiesto o ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle Entrate a seguito del mancato pagamento.
  3-ter. Le difficoltà economiche di cui al comma 3-bis devono necessariamente essere comprovate da un revisore dei conti iscritto all'Albo dei revisori o da un dottore commercialista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
39. 63. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

   «25-bis. Per le disposizioni previste dal comma 25, i Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti hanno la facoltà di abolire il Revisore contabile.».
39. 02. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 40.

  Sopprimerlo
40. 1. Librandi, Ungaro.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.
*40. 4. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Benigni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.
*40. 5. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, e successive modificazioni all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), allo stesso non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia del contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelli previsti per i compensi assemblea determinati per gli obblighi collegiali. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile conserva le autonomie previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 250 del 1997, fermo restando la funzione di vigilanza governativa prevista dall'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
40. 8. Scagliusi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), allo stesso non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia del contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) conserva le autonomie previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ferma restando la funzione di vigilanza governativa prevista dall'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
*40. 12. D'Ettore, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), allo stesso non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia del contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) conserva le autonomie previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ferma restando la funzione di vigilanza governativa prevista dall'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
*40. 2. Migliorino, Scagliusi.

ART. 41.

  Al comma 1, sostituire le parole: 670 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 800 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021.
41. 4. Mor, Ungaro, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: 670 milioni con le seguenti: 1 miliardo.
41. 3. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 670 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 pari a 230 milioni, si provvede a valere sulle risorse disponibili del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 30 dicembre 2018.
41. 5. Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti mediante tecnologie blockchain, nonché per favorire misure che garantiscano maggiore selettività alle attrezzature da pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca nel limite di 30.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
41. 6. Gallinella.

  Al comma 2, dopo le parole: delle tecnologie innovative, le garanzie aggiungere la seguente: dirette e dopo le parole: sono a titolo gratuito per imprese agricole aggiungere le seguenti: in forma singola o associata.
41. 7. Incerti, Enrico Borghi, Buratti, Mura, Topo, Ungaro, Gadda.

  Al comma 2, dopo le parole: imprese agricole aggiungere le seguenti: in forma singola o associata.
41. 13. Gallinella.

  Al comma 2, dopo le parole: imprese agricole, inserire le seguenti: della pesca e dell'acquacoltura.
41. 10. Cadeddu.

  Al comma 2, dopo le parole: per lo sviluppo di tecnologie innovative inserire le seguenti: anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole.
41. 8. Cenni, Incerti.

  Al comma 2, dopo la parola: precisione aggiungere le seguenti: , delle nuove tecniche di irrigazione.
41. 12. Gallinella.

  Al comma 2, sostituire le parole: tecnologie blockchain con le seguenti: tecnologie innovative.
41. 9. Giuliodori, Zanichelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in relazione a operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero in relazione alla sottoscrizione di titoli di debito delle medesime imprese.
  2-ter. Al comma 6-bis, primo periodo dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge n. 130 del 1999, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni, i cosiddetti basket bond, emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2-ter, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché all'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
*41. 14. Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in relazione a operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero in relazione alla sottoscrizione di titoli di debito delle medesime imprese.
  2-ter. Al comma 6-bis, primo periodo dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge n. 130 del 1999, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni, i cosiddetti basket bond, emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2-ter, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché all'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
*41. 24. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: «ultradecennale» è sostituita dalle seguenti: «pari o superiore a 5 anni».
**41. 16. Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: «ultradecennale» è sostituita dalle seguenti: «pari o superiore a 5 anni».
**41. 17. Buratti, Topo.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: «ultradecennale» è sostituita dalle seguenti: «pari o superiore a 5 anni».
**41. 20. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «2 milioni e cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni e cinquecentomila euro»;

   b) al comma 4, le parole: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro» sono soppresse.
41. 22. Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle singole operazioni.
41. 23. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».
41. 32. Gadda, Ungaro.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Mutui ipotecari per l'acquisto di immobili destinati a «prima casa» ed oggetto di procedura esecutiva)

  1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi di più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo comma 2, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento da una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di Garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
  2. Il presente articolo si applica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

   a) il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206;

   b) il creditore sia un soggetto che eserciti l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società veicolo di cui di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

   c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, ed il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;

   d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito ed il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;

   e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o comunque sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;

   f) l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021;

   g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura di cui alla lettera d) ed oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore ad euro 250.000;

   h) l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della prossima asta ovvero del valore del bene come determinato nella Consulenza Tecnica D'Ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto non potrà essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento;

   i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tassativamente non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di 80;

   j) applicazione alla dilazione dei pagamenti di un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento rispettivamente per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso;

   k) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;

   l) non sia pendente in capo al debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  3. Se il debitore non riesce ad ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso potrà essere accordato ad un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità dettate dal decreto di cui al successivo comma 5.
  4. Le rinegoziazioni ed i finanziamenti ai fini del presente articolo sono assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di Garanzia prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
  5. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo:

   il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione;

   le modalità d'esame dell'istanza da parte del giudice;

   gli elementi ostativi alla concessione della richiesta di rinegoziazione ovvero di rifinanziamento e alla formalizzazione dell'accordo;

   la possibilità che sia concesso un nuovo finanziamento da una banca diversa dal creditore ipotecario.

   Con il medesimo decreto di cui al presente comma è adeguato, per le finalità di cui al presente articolo, il decreto 31 luglio 2014 recante la «Disciplina del Fondo di garanzia prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
41. 01. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Piani di risparmio a lungo termine)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 212 è sostituito dal seguente:

   «212. In ciascun anno solare di durata del piano le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine possono essere investiti in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo, in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e in Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.».

  2. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato.
41. 05. Buratti, Padoan, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Piani di risparmio a lungo termine)

  1. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  2. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato.
41. 02. Padoan, Buratti, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Piani di risparmio a lungo termine)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro» ovunque ricorrano e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro» ovunque ricorrano.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2020, 25,7 milioni di euro per l'anno 2021, 46,3 milioni di euro per l'anno 2022, 72,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 07. Buratti, Padoan, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Aliquota IVA per le opere di difesa idraulica e in particolare le opere di difesa della costa)

  1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-quinquies), è inserito il seguente:

    121-quinquies-bis) opere di difesa idraulica e di difesa della costa.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
41. 014. D'Alessandro, Rosato, Ungaro, Moretto, Vitiello, Paita.

ART. 42.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché di ulteriori 15 milioni per l'anno 2020 destinanti ai comuni che esercitano le funzioni in forma associata.

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 3:

   a) sostituire le parole: 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 5.451,296 milioni di euro per l'anno 2020;

   b) dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
42. 2. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Riscossione degli avvisi di accertamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica)

  1. I Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.
  2. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui al comma 1, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.
  3. Al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
  4. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui ai commi precedenti, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.
42. 01. Pella.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni)

  1. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», sopprimere le parole da: «al fine fino al termine del periodo»;

   b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
*42. 02. Navarra, Ubaldo Pagano, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin, Madia, Pastorino.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni)

  1. All'articolo 1, comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», sopprimere le parole da: «al fine fino al termine del periodo»;

   b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
*42. 03. Pella.

ART. 44.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, resta vigente, con carattere di assoluta priorità per le permute con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, per le quali siano pervenute all'Amministrazione, entro il termine del 1° ottobre 2019, anche in via autonoma e spontanea, proposte e/o manifestazioni di interesse, ai sensi del medesimo comma 6-ter, che siano a totale finanziamento privato e senza oneri per lo Stato nel triennio 2020-2022».
44. 2. Tateo, Sasso, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 45.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: «5 per cento» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
*45. 13. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: «5 per cento» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
*45. 15. Boldi, Comaroli, Garavaglia, Gusmeroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito delle misure di cui al comma 515 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, a decorrere dall'anno 2020 la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,5 per cento. L'incremento di cui al presente comma è utilizzato per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata di cui alla lettera a) del medesimo articolo 12, comma 2.
45. 6. Lorefice, Mammì, Bologna, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)

  1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: «114» è aggiunto il seguente:

    «114-bis) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali».

  Conseguentemente all'articolo 59, comma 1:

   a) sostituire la parola: «5.337,946» con la seguente: «5.125,946»;

   b) sostituire la parola: «4.381,756» con la seguente: «4.169,756»;

   c) sostituire la parola: «4.181,756» con la seguente: «3.969,756»;

   d) sostituire la parola: «4.180,756» con la seguente: «3.968,756»;

   e) sostituire la parola: «4.166,516» con la seguente: «3.954,516»;

   f) sostituire la parola: «4.168,136» con la seguente: «3956,136»;
45. 02. Boldrini, Annibali, Ascari, Benedetti, Berlinghieri, Braga, Bruno Bossio, Casa, Cenni, Ciampi, D'Arrando, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Frate, Giannone, Giordano, Gribaudo, Incerti, Lorenzin, Madia, Martinciglio, Muroni, Noja, Papiro, Pini, Pollastrini, Polverini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rostan, Schirò, Suriano, Carnevali, Ungaro, Sensi, Pezzopane, Rotta, Cancelleri.

ART. 46.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

   «1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero dieci volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e locale.
46. 6. Nardi.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES))

  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite al comma 4.
  2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

   a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;

   c) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
46. 01. Prestigiacomo, Minardo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

ART. 47.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole «Fino al 31 dicembre 2003» sono soppresse.
  1-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 17 dicembre 1999, n. 472 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori è effettuata, a decorrere dall'anno 2007, al lordo delle quote spettanti alle predette regioni in base alla normativa vigente».
47. 1. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

  1. Alla lettera l) del comma 1 articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, al comma 1 dopo le parole: «le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi», sono aggiunte le seguenti: «e di noleggio con conducente.».
47. 03. Bruno Bossio, Gariglio.

ART. 48.

  Al comma 1, premettere il seguente:

    «01) Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   855. Le anticipazioni di liquidità possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2019, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori: La posizione debitoria degli enti non rileva ai fini dei limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
48. 1. Bruno Bossio, Raciti, Nardi.

ART. 49.

  Al comma 1, lettera b), alla lettera c-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche destinate all'inclusione degli anziani.
49. 2. Rampelli, Osnato, Bignami, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera b), dopo la lettera c-quinquies), inserire la seguente:

   c-sexies) progetti per la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
49. 1. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), dopo la lettera c-quinquies), inserire la seguente:

   c-sexies) progetti volti a favorire la residenzialità e la presenza di attività commerciali e servizi nei centri storici.
49. 3. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 95, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al primo periodo, dopo le parole: «rating di legalità e di impresa» sono inserite le seguenti: «e alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
49. 4. Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
*49. 5. Migliorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
*49. 8. Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin, Madia, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al periodo precedente si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019».
**49. 6. Migliorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al periodo precedente si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019».
**49. 7. Ubaldo Pagano, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin, Madia, Navarra, Padoan.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Piano investimenti per il sostegno della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di ridurre l'uso individuale del mezzo di trasporto privato motorizzato negli spostamenti sistematici e di favorire una migliore organizzazione degli orari di lavoro per limitare la congestione del traffico e le emissioni inquinanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo denominato «Fondo a sostegno della mobilità sostenibile», per la progettazione e la realizzazione di interventi, alimentato dalle risorse di cui al comma 2.
  2. In caso di mancata presentazione al Mobility Manager di Area entro il 28 febbraio di ogni anno del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998 si applica una sanzione pecuniaria pari a euro 10 per ciascuno dei dipendenti dell'impresa o ente pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, da destinarsi al «Fondo a sostegno della mobilità sostenibile». Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di riparto del fondo a favore di quei comuni che partecipano a bandi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della transizione ecologica per il finanziamento di Piani di Spostamento Casa-Lavoro e dei relativi interventi.
49. 02. Mancini.

  Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

  1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FISE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FISE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
  3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive integrazioni e modificazioni, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.
  4. Fermo restando che agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano con efficacia immediata a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e, pertanto, non necessitano di ulteriori disposizioni attuative.
49. 05. Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Covolo, Gerardi, Bitonci, Paternoster, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 104 sono aggiunti i seguenti:

   «104-bis. Sono considerati altresì investimenti qualificati, le quote o azioni di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1) del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, di durata superiore a 5 anni, che investano almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.
   104-ter. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 104-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e Consiglio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.
   104-quater. Per gli investimenti qualificati ai sensi del comma 104-bis, gli importi indicati al comma 101, rispettivamente pari a 30.000 euro e 150.000 euro sono elevati, il primo a 150.000 ed il secondo a 1.500.000 euro».

  2. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
49. 04. Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Bitonci, Paternoster, Alessandro Pagano, Tarantino.

ART. 50.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;

   b) al comma 855 le parole: «del 30 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 marzo 2020».
50. 1. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli Ordini, ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica e a tali enti le disposizioni normative che fanno riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applicano esclusivamente qualora li richiamino in modo esplicito.
*50. 4. Martino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli Ordini, ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica e a tali enti le disposizioni normative che fanno riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applicano esclusivamente qualora li richiamino in modo esplicito.
*50. 6. Bordo, Fregolent.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

   «2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.».

  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui a presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
50. 03. Gelmini, Baldelli, Mandelli, Giacomoni, Brunetta, Mulè, D'Attis, D'Ettore, Pella, Vietina, Cappellacci, Ruggieri, Giacometto, Napoli, Della Frera, Ruffino, Pittalis, Cassinelli, Novelli, Bergamini, Ripani, Mazzetti, Pettarin, Minardo, Bagnasco, Bartolozzi, Zanella, Milanato, Marin, Porchietto, Saccani Jotti, Nevi, Battilocchio, Calabria, Maria Tripodi, Rossello, Palmieri, Rotondi, Versace, Scoma, Carrara, Zangrillo, Musella, Rosso, Fatuzzo, Cannatelli, Squeri, Sozzani, Elvira Savino, Labriola, Prestigiacomo, Fiorini.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione dei pagamenti della pubblica amministrazione)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, di seguito denominato Ministero, al fine di diminuire i costi gestionali e di semplificare e ridurre i tempi delle procedure, può stipulare con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura convenzioni per l'erogazione dei pagamenti nell'ambito dei settori agricolo-agroalimentare, ippico e ittico, a seguito di stanziamenti nazionali di bilancio ordinari e straordinari a favore di un numero rilevante di operatori.
  2. Il Ministero, al fine di velocizzare i tempi di pagamento e procedere alla liquidazione degli importi spettanti, ha la facoltà di ricorrere alla emissione di documenti contabili quali le autofatture in tutti i casi in cui, a seguito di stanziamenti nazionali di bilancio ordinari e straordinari, si riscontrano pagamenti periodici a favore di un numero rilevante di operatori.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono regolamentate le modalità di trasferimento delle risorse nonché i criteri di verifica e controllo.
50. 05. Gagnarli.

ART. 52.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'adeguamento dei produttori alle previsioni del decreto di cui al comma 2, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2020.
   3-ter. I provvedimenti di accertamento e contestazione della violazione di cui al comma 3-bis adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione si intendono revocati; l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, dà diritto alla ripetizione dell'indebito.»
52. 1. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'adeguamento dei produttori alle previsioni del decreto di cui al comma 2, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020.
   3-ter. I provvedimenti di accertamento e contestazione della violazione di cui al comma 3-bis adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione si intendono revocati; l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, dà diritto alla ripetizione dell'indebito.»
52. 2. Paita, Nobili, Ungaro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

    01) All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le sanzioni previste dal comma 10 dell'articolo 172 per il mancato uso del dispositivo di allarme di cui al comma 1, lettera b) si applicano a decorrere dal 1° giugno 2020.»
52. 3. Scagliusi, Migliorino.

  Al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di contributi» aggiungere le seguenti: «, riconosciuti anche per acquisti antecedenti al decreto di cui al comma 2 del presente articolo».
52. 5. Murelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la parola: «contributi» aggiungere le seguenti: «ovvero euro trenta per l'acquisto del primo dispositivo, euro ottanta per l'acquisto di due dispositivi, euro centotrentacinque per l'acquisto di tre dispositivi».
52. 6. Ungaro, Del Barba.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente:

   «296. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, denominato “Fondo per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono”, con una dotazione pari a euro 21.000.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.300.00 per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui al suindicato articolo 3 consistono nel riconoscimento di un contributo, fino a esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, di una somma fino a euro 45 per ciascun dispositivo antiabbandono, come previsti dal decreto ministeriale 2 ottobre 2019, n. 122. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, garantendo il rispetto del limite di spesa e che il contributo sia assegnato prioritariamente a coloro che possiedono un valore dell'indicatore ISEE complessivamente non superiore a euro 9.360. Il decreto ministeriale può altresì modulare la misura del singolo contributo sulla base di parametri ulteriori in modo da assicurare la maggiore tutela delle fasce deboli della popolazione e dei nuclei familiari in difficoltà economiche.».

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 3, lettera d), sostituire la parola: «14.1» con la seguente: «22.3».
52. 7. Bilotti, Migliorino.

  Al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «15 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1, sostituire le parole: «5.337,946 milioni» con le seguenti: «5.323,946 milioni».
52. 8. Rampelli, Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sostituire le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;

   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
52. 9. Gariglio, Madia.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «3 milioni di euro»;

   b) aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «Agli oneri derivanti della presente disposizione, pari a 2 milioni, si provvede a valere sulle risorse disponibili del “Fondo per il reddito di cittadinanza” di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 145 del 30 dicembre 2018.»
52. 10. Meloni, Foti, Lollobrigida, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 2, capoverso dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: le risorse stanziate per l'anno 2019 ed eventualmente non utilizzate nel corso del medesimo anno, sono interamente utilizzabili per l'erogazione dei contributi nel corso dell'anno 2020 in aggiunta alle risorse già stanziate per il medesimo anno.
52. 11. Bergamini, Rosso, Sandra Savino.

  All'articolo 52 sostituire le parole: «euro 30» con le seguenti: «euro 60».
52. 12. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «15,1 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro» e sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro»;

   b) dopo le parole: «per ciascun dispositivo di allarme acquistato» aggiungere le seguenti: «ovvero della somma di euro 60 per ciascun sistema di ritenuta per bambini, con dispositivo di allarme integrato all'origine, acquistato»;

   c) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le risorse del “Fondo per il reddito di cittadinanza” di cui all'articolo 1 comma 255 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.».
52. 13. Osnato, Meloni, Lollobrigida, Bignami, Zucconi.

  All'articolo 52, comma 2, dopo le parole: «del limite di spesa» aggiungere le seguenti: «e riconoscere il beneficio anche per gli acquisti effettuati dall'entrata in vigore dell'obbligo per dispositivi antiabbandono».
52. 15. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 172, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, per il mancato utilizzo del dispositivo di cui al comma 1-bis del medesimo articolo ovvero per l'utilizzo di un dispositivo non conforme alle specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  2-ter. Le sanzioni di cui al comma 2-bis irrogate dal giorno dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 fino al giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono nulle.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e disposizioni sull'applicazione di sanzioni per il mancato uso dei medesimi dispositivi».
52. 16. Bergamini, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire l'adeguamento a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 172, comma 10, del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a coloro che violino l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, introdotto dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117, dal 7 novembre 2019, data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, fino al 6 marzo 2020.
52. 17. Gariglio, Madia, Bruno Bossio, Cantini, Giacomelli, Pizzetti, Andrea Romano, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Gebhard, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Braga, Campana, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, Dal Moro, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Fassino, Fiano, Frailis, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Losacco, Lotti, Lorenzin, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Minniti, Morgoni, Nardi, Navarra, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Ubaldo Pagano, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Rossi, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Soverini, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

   Al fine di consentire ai destinatari di conformarsi alle misure previste previa adeguata informazione sulla entrata in vigore della norma, la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada è oggetto di sanzione da parte degli organi accertatori a far data dal 1° marzo 2020.»
52. 01. Meloni, Lollobrigida, Foti, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

   1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

“Art. 16-ter.
(Detrazione delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

   1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, ad attivazione meccanica o elettronica, compresi quelli integrati in capi di abbigliamento.
   2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, ad attivazione meccanica o elettronica, compresi quelli integrati in capi di abbigliamento, qualora tale spesa sia sostenuta successivamente e nel medesimo anno d'imposta nel quale l'avente diritto abbia acquistato un ciclomotore o un motociclo nuovo di fabbrica, elettrico o con motore a scoppio che sia conforme alla normativa europea antinquinamento Euro 5 o successive.
   3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 spettano nell'anno di sostenimento della spesa e non sono cumulabili tra loro.
   4. Ai fini della detraibilità di cui ai commi 1 e 2, il dispositivo di protezione individuale ad attivazione meccanica deve essere certificato CE secondo la normativa europea di omologazione ENI621-4, mentre il dispositivo ad attivazione elettronica deve essere certificato CE secondo la normativa europea di omologazione ENI621-4 limitatamente alla parte applicabile a detta tipologia di dispositivi, ovvero secondo specifica normativa europea di omologazione qualora vigente.
   5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6.
   6. Al comma 2 dell'articolo 353, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: ‘è prevista un'aliquota pari al dieci per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘è prevista un'aliquota pari all'undici per cento.’”.»
52. 02. Angiola, Grimaldi, Durigon, La Carra.

ART. 53.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci aggiungere le seguenti: e passeggeri, nonché sostituire le parole: 12,9 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro ed, infine, dopo le parole: Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e, aggiungere le parole: altresì, nel caso di imprese esercenti attività di trasporto merci,;

   b) al comma 2, dopo le parole: finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, aggiungere le seguenti: nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e di categoria M2 o M3 e dopo le parole: autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate aggiungere le seguenti: e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3;

   c) al comma 4 dopo le parole: modalità di alimentazione aggiungere le seguenti: ovvero, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, è compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila per ciascun veicolo ed è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

  Conseguentemente all'articolo 59, comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

   a) nell'alinea sostituire le parole: pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: pari a 2.649,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.448,396 milioni di euro per l'anno 2020;

   b) alla lettera e) sostituire le parole: quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: quanto a 24,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.438,956 milioni di euro per l'anno 2020.
53. 1. Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo le parole: Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci aggiungere le seguenti: e passeggeri, nonché sostituire le parole: 12,9 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro ed, infine, dopo le parole: Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e, aggiungere le seguenti: altresì, nel caso di imprese esercenti attività di trasporto merci,;

   al comma 2, dopo le parole: finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate aggiungere le seguenti: nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e di categoria M2 o M3 e dopo le parole: autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate aggiungere le seguenti: e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3;

   al comma 4 dopo le parole: modalità di alimentazione aggiungere le seguenti: ovvero, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, è compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila per ciascun veicolo ed è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
53. 4. Gemmato, Osnato, Bignami.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci aggiungere le seguenti: e passeggeri, nonché sostituire le parole: 12,9 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro;

   b) al comma 2, dopo le parole: finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a Euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, aggiungere le seguenti: nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e di categoria M2 o M3 e dopo le parole: autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate aggiungere le seguenti: e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3;
53. 3. Scagliusi, Migliorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2019 e, con le seguenti: per l'anno 2019 e a 20 milioni per l'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

   «2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 7,1 milioni di euro per l'anno 2020»;

   al comma 3, lettera g), sostituire le parole: 12,9 milioni con le seguenti: 20 milioni.
53. 2. Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto su strada, una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata all'incentivazione delle misure previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 «Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1.»;

   b) al comma 3. sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 2-bis.
53. 6. Bilotti, Migliorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I contributi di cui ai commi precedenti possono altresì essere riconosciuti, nel limite di 10 mila euro per ogni veicolo, alle imprese di cui al comma 1 che richiedano l'installazione di dispositivi avanzati di frenata assistita e dispositivi di avvertimento di abbandono della corsia di marcia.
53. 7. Amitrano, Migliorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «concessi in locazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o in locazione a lungo termine senza conducente»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai sensi del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente, si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata infrannuale conclusi fra le stesse parti, ivi incluse le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla sommatoria di quelle dei singoli contratti.»;

   c) al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «gli utilizzatori» sono inserite le seguenti: «di veicoli» e dopo le parole: «a titolo di locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «nonché, dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente»;

    2) le parole: da: «contratto» fino a: «regionale» sono sostituite dalle seguenti: «contratto che deve essere annotato al Pubblico Registro Automobilistico, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo;»;

    3) dopo le parole: «società di leasing», sono aggiunte le seguenti: «e della società di locazione a lungo termine senza conducente» e le parole: «questa abbia» sono sostituite dalle seguenti: «queste abbiano»;

   d) al comma 3, dopo le parole: «locazione finanziaria del veicolo» sono aggiunte le seguenti: «a titolo di locazione del veicolo a lungo termine senza conducente».

  5-ter. All'articolo 5, comma trentaduesimo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel primo periodo dopo le parole: «locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «e di locazione a lungo termine senza conducente»;

   b) nel terzo periodo dopo le parole: «locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «e di locazione a lungo termine senza conducente».
53. 9. Melilli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2019 e di euro 5 milioni per l'anno 2020 da destinare all'erogazione di contributi per l'istallazione di sistemi guida assistita e di sistemi anticollisione ADAS «retrofit» e «aftermarket» su autotreni e autoarticolati immatricolati antecedentemente l'anno 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile.

  Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'onere di cui all'articolo 53, comma 5-bis, pari ad euro 1 milione per l'anno 2019 e 6 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
53. 11. Zanella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il Piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di trasporto.
*53. 8. Gariglio, Madia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il Piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di trasporto.
*53. 10. Scagliusi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Condivisione di veicoli tra privati)

  1. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, in deroga ai commi 5, 7 e 8, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata l'attività di condivisione, dietro corrispettivo, di autoveicoli tra privati per il tramite di piattaforme digitali. Alle transazioni effettuate ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede all'attuazione del presente articolo.
53. 02. Ruggieri.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi)

  1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».
  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».
  3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo in uso esclusivo dei velocipedi concessi ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
53. 03. Noja, Del Barba, Ungaro.

ART. 54.

  Sopprimerlo.
54. 1. Magi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il finanziamento di cui al comma 1 deve essere restituito al termine della durata di sei mesi di cui al comma 1, obbligatoriamente allo Stato che lo ha concesso senza alcuna conversione del medesimo finanziamento in obbligazioni o azioni o altro strumento finanziario.
54. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di consentire il trasferimento dei rami d'azienda operativi, senza cessazione o discontinuità delle operazioni di volo, Alitalia in amministrazione straordinaria è autorizzata a costituire un nuovo veicolo societario al quale trasferire, dopo aver conseguito le necessarie autorizzazioni e licenze aeronautiche e secondo le indicazioni del Ministero vigilante sulla procedura, la proprietà dei compendi aziendali. I commissari straordinari provvedono con immediatezza e comunque non oltre il 30 novembre 2019 alla costituzione della predetta società e a richiedere all'Enac per essa il certificato di operatore aereo e la licenza di esercizio per il trasporto aereo.
  2-ter. Entro l'ultimo giorno del mese successivo al conseguimento da parte della società di cui al comma 2-bis delle certificazioni e licenze che ne consentono la piena operatività aeronautica, il finanziamento di cui al comma 1 e il finanziamento stabilito dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, successivamente incrementato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono integralmente restituiti allo Stato da Alitalia in amministrazione straordinaria.
  2-quater. Nel caso di disponibilità di cassa insufficienti, i prestiti sono restituiti in natura, trasferendo allo Stato la proprietà del nuovo veicolo societario di cui al comma 2-bis del presente articolo, al quale sono conferiti tutti gli attivi aziendali, inclusivi dei crediti e delle disponibilità liquide, sino alla concorrenza del valore dei prestiti e degli interessi maturati. I complessi aziendali, comprensivi di marchi, brevetti, licenze e autorizzazioni, incluse quelle relative all'esercizio del trasporto aereo, sono trasferiti nella loro piena funzionalità e operatività. È altresì trasferito il personale con i relativi contratti e diritti, incluso il trattamento di fine rapporto. È abrogato l'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2-quinquies. Al nuovo veicolo societario di cui al comma 2-bis, dopo il trasferimento di cui al comma 2-quater, sarà assicurata una gestione pubblica per un periodo transitorio compreso tra diciotto e ventiquattro mesi. Tale gestione avrà l'obiettivo di creare le condizioni per il rilancio aziendale attraverso la definizione di un piano industriale di ristrutturazione e l'avvio del medesimo. Il piano d'impresa, da predisporsi entro tre mesi, dovrà essere in grado di individuare il miglior modello di business, descrivendone condizioni e tappe di realizzazione e dimostrandone la sostenibilità economico-finanziaria. Conformemente agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» il piano sarà sottoposto alla valutazione della Commissione Europea ai fini dell'approvazione da parte della medesima della partecipazione pubblica transitoria al capitale. Il piano sarà inoltre proposto, entro il termine della gestione pubblica provvisoria, a nuovi soggetti economici disponibili a partecipare al capitale e ad acquisire eventualmente la titolarità della gestione aziendale.
54. 3. Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I commissari della società Alitalia – Società Aerea Italiana – S. p. A. in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere, entro il 31 gennaio 2020, l'aggiornamento al 31 dicembre 2018 della relazione prevista dal comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2018, n. 77, integrata dal bilancio e dallo stato patrimoniale della società, in essere alla medesima data.
54. 4. Carrara.

ART. 55.

  Sostituire l'articolo 55 con il seguente:

Art. 55.
(Disposizioni per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria nazionale dei materiali d'ammortamento)

  1. Al fine di accrescere la redditività del comparto ed incrementare il gettito fiscale, l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria dei materiali d'armamento sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede nell'interesse dello Stato con l'ausilio di un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri cui delegare le funzioni di cui al comma 1 e l'ufficio della Presidenza del Consiglio incaricato delle attività di supporto, coordinamento e segreteria.
  3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato è coadiuvato da un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Comitato».
  4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato ed è composto dai Ministri della difesa, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. I Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.
  5. All'atto del proprio insediamento, il Comitato adotta il proprio regolamento interno, che ne disciplina le attività ed organizza altresì il Nucleo tecnico-operativo, di seguito NTO, posto alle sue dipendenze, di cui ai commi 9-12.
  6. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia ritenuta utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione.
  7. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
  8. Nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato:

   a) nel rispetto dei limiti di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce gli indirizzi del Governo in materia di fabbricazione ed esportazione dei materiali d'armamento, con particolare riferimento alla tutela delle capacità nazionali rispetto al rischio di acquisizioni estere ostili, alla promozione del settore nei mercati esteri, alle partnership industriali, alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle relative ricadute sul settore;

   b) individua le misure per l'incentivazione dell'innovazione tecnologica nel settore, anche tramite lo sfruttamento economico dei brevetti, individuando modalità di equa remunerazione dei prodotti dell'ingegno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 65, comma 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

   c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione dei materiali d'armamento tra le amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca, le strutture universitarie e l'industria, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

   d) incoraggia la collaborazione tra le imprese italiane operanti nel campo della produzione dei materiali d'armamento, allo scopo di rafforzarne la competitività internazionale anche ai fini della partecipazione in posizione vantaggiosa ai consorzi multinazionali costituiti in vista della realizzazione di programmi complessi;

   e) orienta le attività operative di sostegno alla penetrazione nei mercati esteri, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni sensibili, alla loro successiva diffusione alle imprese nazionali del comparto, nonché al supporto politico e logistico delle candidature italiane nelle gare internazionali d'appalto;

   f) promuove lo sviluppo dei programmi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

   g) predispone ed invia entro il 30 giugno di ogni anno una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati ottenuti nel campo della tutela e della promozione dell'industria dell'aerospazio e difesa nazionale;

   h) promuove altresì il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, ove possibile, con riferimento alla previsione e prevenzione dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo.

  9. Per l'espletamento dei compiti affidatigli, il Comitato si avvale del supporto fornito dall'NTO, composto da personalità designate da ciascuna delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato ed integrato da esperti del settore, provenienti anche dall'industria nazionale dei materiali d'armamento, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente.
  10. L'NTO agisce da organo di staff del Comitato ed è strutturato in modo tale da assicurarne l'operatività permanente sulla base del regolamento adottato dal Comitato.
  11. L'NTO ha una segreteria permanente, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e dispone di due divisioni, una competente per l'analisi di situazione ed una, operativa, per la promozione sui mercati internazionali dei beni ad alta intensità tecnologica ed impieghi militari o duali prodotti dall'industria italiana, anche tramite la partecipazione a consorzi multinazionali. Il predetto regolamento adottato dal Comitato determina la consistenza dei contingenti di personale destinati alle divisioni dalle Amministrazioni coinvolte.
  12. Ai componenti dell'NTO non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione o alla remunerazione di eventuali straordinari si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
55. 1. Ferrari, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
55. 2. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, sostituire le parole: tramite proprie articolazioni, con le seguenti: tramite propri enti o articolazioni.
55. 3. Deidda, Galantino, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: natura finanziaria aggiungere le seguenti: anche con la collaborazione delle Agenzie di cui alla legge 124 del 2007.
55. 4. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la parola: attività, aggiungere la seguente: precontrattuale.
55. 5. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la parola: supporto, aggiungere le seguenti: politico e.
55. 6. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La stessa facoltà può essere esercitata anche a nome e per conto dei medesimi Stati.
55. 7. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «nei capi III e IV» sono inserite le parole: «e salvo in ogni caso l'affidamento diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale»;

   b) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «interessati alla concessione» sono inserite le parole: «, salvo il rinnovo diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale».
*55. 9. Pellicani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «nei capi III e IV» sono inserite le parole: «e salvo in ogni caso l'affidamento diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale»;

   b) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «interessati alla concessione» sono inserite le parole: «, salvo il rinnovo diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale».
*55. 10. Bergamini.

  All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiunto il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: «atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati» sono sostituite dalle seguenti: «imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.»;

   b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis» sono eliminate.
55. 11. Trano.

  All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'export, all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: «banche, nazionali o estere» sono aggiunte le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
*55. 12. Trano.

  All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell’export, all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: «banche, nazionali o estere» sono aggiunte le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
*55. 13. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: «atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati» sono sostituite dalle seguenti: «imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.»;

   b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis» sono eliminate.
55. 15. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: «atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati» sono sostituite dalle seguenti: «imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.»;

   b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis» sono eliminate.
55. 16. Topo.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali e aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Al decreto 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di 42 mesi»;

   c) all'articolo 7, è aggiunto, infine, il seguente comma:

   «8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo»;

   d) all'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;

   e) all'articolo 8, è aggiunto, infine, il seguente comma:

   «8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo».

  2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti fitosanitari per uso non professionale è aumentata di 12 punti percentuali.

  Conseguentemente, alla tabella A, parte III, n. 100), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: prodotti fitosanitari sono aggiunte le seguenti parole: ad uso professionale.
55. 01. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure a sostegno dei titolari e/o gestori degli impianti di carburante)

  1. A far data dal 1° gennaio 2020, è istituito un fondo per l'introduzione di agevolazioni ed incentivi fiscali di sostegno ai titolari e/o gestori degli impianti di carburante, il cui contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2020 e 2021 è determinato, in via provvisoria, nell'importo di euro 500.000.000.
  2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 500 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, Programma 24, Azione 12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) – Reddito di cittadinanza, sono apportate le seguenti modificazioni:

   2020:

   CP: – 500.000.000;

   CS: – 500.000.000.

   2021:

   CP: – 500.000.000;

   CS: – 500.000.000.
55. 010. Deidda, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure a favore della competitività delle imprese italiane e del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore)

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «, relativo» è sostituita dalle seguenti: «e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 3 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi»;

   b) le parole: «della medesima tipologia» sono sostituite dalle seguenti: «, anche di diversa tipologia».
55. 011. Caso, Grimaldi, Topo, De Luca.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure per favorire la mobilità sostenibile)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e nel limite delle disponibilità del Fondo di cui al comma successivo, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito dei piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane e comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convezioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso esclusivo ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo in uso esclusivo dei velocipedi concessi ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.
  3. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
55. 016. Ungaro.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Implementazione in Italia del cosiddetto «Investment Management Exemption»)

  1. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 6-bis, 6-ter e 7».
  2. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

   «6-bis. Nonostante quanto previsto dal comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto residente, o non residente tramite propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome e/o per conto dell'impresa non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili e immobili, di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
   6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano a condizione che:

    1) l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, sempreché istituiti o residenti in uno Stato o territorio incluso nell'articolo 11 comma (4), lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

    2) l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali sia, alternativamente, partecipata da più di cinque soggetti (non correlati fra di loro), ovvero non abbia alcun beneficiario finale (tenendo conto di soggetti ad esso correlati) con una partecipazione superiore al 20 per cento;

    3) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente cui al punto 1 che precede, non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto;

    4) il soggetto residente, o la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mercato supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

  3. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 9 è inserito il seguente;

   «9-bis. Salva l'applicazione dell'articolo 110 comma 7, ai fini del comma 9 dell'articolo 162 la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda.».
55. 020. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Riduzione minimo di spesa TFS)

  1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, prima delle parole «Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea» premettere le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2020»;

   b) al primo periodo sostituire le parole «a lire 300 mila» con le seguenti «70 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
55. 021. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 57.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il secondo periodo con il seguente: La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 10 per cento annuo dall'anno 2020, fino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2025;

   b) sostituire il quinto periodo con il seguente: Nell'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento e a decorrere dal 2021 è incrementata del 10 per cento annuo fino a raggiungere la quota del 100 per cento a decorrere dall'anno 2025.
57. 1. Marattin, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni dal 2015 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2015 al 2023».
*57. 8. Migliorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni dal 2015 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2015 al 2023».
*57. 2. Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le sanzioni economiche accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non trovano applicazione nel caso di recuperi finanziari non ancora effettuati. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute effettuate a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.
57. 7. Migliorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, fermo restando i criteri di riparto di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2020, qualora risulti un saldo negativo nel Fondo di solidarietà comunale, calcolato in deroga all'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016, è istituita una franchigia di 100.000 euro.
57. 4. Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

   a) alla lettera d-bis), le parole: «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2030» e le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2031»;

   b) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

   «d-ter) per gli anni dal 2020 al 2030, ripartito per l'importo di 14.170.000 euro sulla base degli stessi criteri di cui alla lettera d-bis)».
57. 5. Pella.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
57. 6. Pella.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

   a) articolo 27, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

   d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

   e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  2-bis. A decorrere dall'anno 2020, sono abrogati l'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
57. 9. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

  Al comma 2, sostituire le parole: alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, con le seguenti: alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti.
*57. 35. Migliorino.

  Al comma 2, sostituire le parole: alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, con le seguenti: alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti.
*57. 30. Mancini, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin, Madia, Navarra, Ubaldo Pagano, Buratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non si applicano nei confronti degli enti locali le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il raggiungimento del saldo obiettivo previsto per l'anno 2017 sia stato certificato successivamente al 31 marzo 2018 e comunque entro il 31 dicembre 2018.
57. 12. Melilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere agli enti locali comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma.
  2-ter. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazione relativo agli stessi.
  2-quater. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, gli enti locali, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, accedono gratuitamente a tutte le banche di dati pubbliche.
57. 38. Migliorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per una efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione dei disposti di cui alla legge 6 ottobre 2017 n. 158 nonché per attuare i disposti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e della legge 28 dicembre 2015 n. 221 ed assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle suddette normative, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) organizza le relative attività strumentali. A tale scopo impiega il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 959 del 27 dicembre 1953. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi e per l'attribuzione delle suddette risorse.
57. 16. Enrico Borghi, Buratti, Mura, Topo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1091, della legge 145 del 2018 le parole: «che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono soppresse.
57. 17. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Miceli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. La rilevazione e la pubblicazione dei dati contenuti nel conto annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale dell'ente locale tiene luogo di ogni altro adempimento relativo alla comunicazione di tabelle e altri dati inerenti alla spesa di personale, che i comuni siano tenuti a inviare ad altre amministrazioni pubbliche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato un modello uniforme per la rilevazione dei dati relativi alla spesa di personale.
  2-ter. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, a partire dal 1° gennaio 2020 non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2-quater. Al fine di eliminare adempimenti contabili a carico degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:

   a) il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994;

   b) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze 31 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000.

  2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere agli enti locali comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma.
  2-sexies. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazione relativo agli stessi.
57. 40. Migliorino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di supportare i processi di investimento dei Comuni, la Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata ad utilizzare gli accantonamenti, risultanti nel proprio bilancio, relativi alle economie di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le azioni di supporto sono individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
57. 21. Mancini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferiti al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati fino a tale data secondo la normativa vigente.
57. 31. Mancini, Mura, Topo, Navarra, Ubaldo Pagano, Buratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al terzo periodo, le parole: «entro la data di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresa la Tari, entro la data di cui al comma 2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'adeguamento della Tari decorre dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione della deliberazione».
57. 32. Melilli, Braga, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura.

  Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Applicazione dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021)

  1. I nuovi parametri di deficitarietà strutturale approvati per il triennio 2019/2021 con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2019, si applicano a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.
  2. Il comma 1 si applica esclusivamente agli enti locali che, con riferimento al rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, avrebbero presentato meno della metà dei valori deficitari calcolati sulla base dei parametri vigenti per il triennio 2013/2015 approvati con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 6 marzo 2013.
57. 34. Melilli, Mancini, Navarra, Miceli.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2019. Per l'anno 2022 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2021 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
57. 37. Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
  2-ter. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
  2-quater. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse;

   b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  2-quinquies. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «che approvano» a: «dell'anno precedente» sono abrogate;

   b) la lettera d) è abrogata.

  2-sexies. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: «fino all'esercizio 2019»;

   b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente».

  2-septies. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 «Condizioni di legittimità dei pagamenti» sono abrogati;

   b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.
*57. 10. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
  2-ter. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
  2-quater. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse;

   b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  2-quinquies. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «che approvano» a: «dell'anno precedente» sono abrogate;

   b) la lettera d) è abrogata.

  2-sexies. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: «fino all'esercizio 2019»;

   b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente».

  2-septies. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 «Condizioni di legittimità dei pagamenti» sono abrogati;

   b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.
*57. 39. Migliorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
  2-ter. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
  2-quater. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse;

   b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  2-quinquies. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «che approvano» a: «dell'anno precedente» sono abrogate;

   b) la lettera d) è abrogata.

  2-sexies. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: «fino all'esercizio 2019»;

   b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente».

  2-septies. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 «Condizioni di legittimità dei pagamenti» sono abrogati;

   b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.
*57. 45. Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
  2-ter. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
  2-quater. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse;

   b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  2-quinquies. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «che approvano» a: «dell'anno precedente» sono abrogate;

   b) la lettera d) è abrogata.

  2-sexies. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: «fino all'esercizio 2019»;

   b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente».

  2-septies. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 «Condizioni di legittimità dei pagamenti» sono abrogati;

   b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.
*57. 46. Pastorino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «i comuni,» sono inserite le seguenti: «le unioni di comuni,».
57. 41. Migliorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni, limitatamente al bilancio di previsione per l'anno 2020, approvano le tariffe e i regolamenti relativi alla TARI entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
57. 43. Migliorino.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE))

  1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento». Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

   le parole: «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

   le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».
*57. 014. Pella.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE))

  1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento». Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

   le parole: «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

   le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».
*57. 03. Pastorino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disciplina della TARI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2014 al 2020»;

   b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

   «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dall'anno 2019, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti relativi alla TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
57. 04. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Organo di revisione economico-finanziario)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;

   b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

  2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, secondo i seguenti princìpi:

   a) prevedere che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale;

   b) prevedere, fermi restando i termini di scadenza dell'organo di revisione economico finanziario, che gli enti locali possano rinnovare, per una sola volta, l'incarico dell'organo medesimo per un ulteriore triennio, dandone comunicazione alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo che, in ogni altro caso, procede alla scelta dei revisori.
*57. 017. Migliorino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Organo di revisione economico-finanziario)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;

   b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

  2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, secondo i seguenti princìpi:

   a) prevedere che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale;

   b) prevedere, fermi restando i termini di scadenza dell'organo di revisione economico finanziario, che gli enti locali possano rinnovare, per una sola volta, l'incarico dell'organo medesimo per un ulteriore triennio, dandone comunicazione alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo che, in ogni altro caso, procede alla scelta dei revisori.
*57. 09. Pastorino.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Riversamento diretto TEFA)

   All'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

  7-bis. Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il tributo è determinato in misura pari al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2»;
  7-ter. Nel caso di pagamenti effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la struttura di cui al comma 1, dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede alla suddivisione fra Tributo/Tariffa comunale sui rifiuti e Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, riversando alla provincia ovvero alla città metropolitana il tributo di propria competenza al netto della commissione di cui al comma 5.
57. 011. Lepri.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Ridefinizione dei meccanismi alla base del Fondo di solidarietà comunale)

  1. Al fine di garantire in linea generale meccanismi più equi nel prelievo fiscale a carico dei Comuni e consentire lo svolgimento delle funzioni e il mantenimento dei servizi, nonché revisionare il sistema di redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, anche con riguardo ai piccoli comuni sotto i tremila abitanti colmandone il divario infrastrutturale e geografico, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) definire una soglia massima, non superiore al 10 per cento delle entrate correnti, del prelievo fiscale, per i comuni sotto i tremila abitanti, al fine di alimentare il Fondo di solidarietà comunale, arrivando all'azzeramento del prelievo entro il 2022 per i comuni sotto i tremila abitanti;

   b) definire nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, sulla base dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale, volti a prevedere l'incremento dell'entità dei trasferimenti perequativi al fine di assicurare le funzioni fondamentali ai comuni sotto i tremila abitanti;

   c) revisionare i criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, al fine di tenere conto dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale dei comuni sotto i tremila abitanti;

   d) incrementare la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni sotto i tremila abitanti che presentino fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali;

   e) introdurre nuovi criteri per il calcolo del prelievo fiscale a carico dei comuni volto ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale tenendo conto:

   a) del flusso turistico invernale ed estivo;

   b) dei costi sopportati dai comuni nei mesi invernali per lo spazzamento delle strade, il riscaldamento e le emergenze in caso di eventi atmosferici avversi;

   c) dell'estensione territoriale del comune;

   d) dei servizi atti a garantire e preservare una buona qualità della vita;

   f) ridefinire le capacità fiscali, utilizzando metodi di stima puntuali anche per entrate residuali, anche con riguardo alla tassa di sbarco e tassa di soggiorno;

   g) individuare tra i criteri di calcolo, ai fini del prelievo fiscale volto ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, la «turisticità» del comune, onde ricomprendere tra la popolazione non solo quella residente ma anche quella derivante dal flusso di non residenti a cui il comune deve far fronte, tenendo conto del «surplus» di risorse necessarie ai comuni per l'organizzazione dei servizi;

   h) sterilizzare gli effetti del Fondo di Solidarietà Comunale doppiamente negativo e identificare una soglia massima di trasferimenti di risorse proprie verso il Fondo di Solidarietà Comunale;

   i) prevedere un fondo perequativo statale per colmare il divario tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
57. 013. Bignami, Osnato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti provincia)

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

   «8-bis. L'indennità di funzione dei sindaci non può in ogni caso essere inferiore a 1.500 euro netti mensili».

  2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e percepisce un'indennità pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco»;

   b) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,» sono soppresse.
57. 018. Melilli, Mancini, Orlando, Lorenzin, Madia, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , è sostituito dal seguente: «5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.

   Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma.

   Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

   Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

   Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.».

  Conseguentemente:

   a) al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti:, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

   b) al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera sono sostituite dalle seguenti: alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
57. 019. Melilli.

ART. 58.

  Sopprimerlo.
58. 1. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Ai fini di eventuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate per il primo anno di applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le risultanze degli indicatori in termini di inaffidabilità per il periodo d'imposta 2018 sono da considerarsi sperimentali, per cui non si dà luogo alla selezione di liste con punteggio che determina l'accertamento.
58. 2. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  All'articolo 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per far fronte ai disagi derivanti dall'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il primo anno di applicazione la presentazione dei relativi modelli è facoltativa.
58. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere i seguenti:

Art. 58-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane)

   Il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente: «Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.

   Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma.

   Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

   Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

   Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.»

Art. 58-ter.
(Ulteriori modifiche normative in materia fiscale)

  1. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo la parola: «finanze» sono aggiunte le seguenti: «previo parere tecnico della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
  2. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Commissione tecnica per i Fabbisogni Standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
58. 022. Migliorino.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

   All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.».

   All'articolo 10, comma 1 del decreto-legge del 26 ottobre 2018, n. 119:

   a) le parole: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019» sono sostituite con le seguenti: «Per l'anno d'imposta 2019»;

   b) le parole: «Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.» sono abrogate.

   All'articolo 11, comma 1, alla lettera b) del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119 sostituire le parole: «La fattura è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione determinata ai sensi dell'articolo 6» con le seguenti: «La fattura è emessa entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e comunque non oltre il giorno 12 del mese successivo all'effettuazione».
58. 02. Currò, Trano, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Abrogazione obblighi informativi contribuenti forfetari)

  1. Al comma 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta» sono soppresse.
58. 04. Currò.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Tributi locali e disciplina catastale)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-bis è abrogato.
58. 07. Currò, Trano, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Tributi locali e disciplina catastale)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 688, aggiungere il seguente: «688-bis, A decorrere dall'anno 2019 i comuni sono tenuti a rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati e a procedere autonomamente all'invio degli stessi ai contribuenti. A tal fine, ai sensi del successivo comma 689, il direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento del decreto direttoriale 23 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2014, n. 122.».
58. 010. Currò, Trano, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 3-bis, e inserito il seguente: «3-ter. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, possono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa al trimestre solare precedente dei dati e degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. I sostituti di imposta che presentano le comunicazioni trimestrali di cui al periodo precedente sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale relativamente alle ritenute oggetto di comunicazione. Per le ritenute oggetto della comunicazione di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti alla compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né le disposizioni di cui al successivo articolo 17-bis».
58. 012. Currò, Trano, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 935, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 devono intendersi applicate anche alle operazioni non imponibili, esenti o non soggette all'imposta sul valore aggiunto, erroneamente assoggettate al tributo.
58. 013. Currò, Trano, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano a partire dal 1° gennaio 2020, parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza, Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
  5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e per i successivi anni 2021 e 2022, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dal comma 6 pari a 16 milioni di euro per il 2019, a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede come segue:

   a) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 4 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
58. 014. Osnato, Rizzetto, Bignami, Zucconi, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

   Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
58. 015. Stumpo, Pastorino.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

   (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238 in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.
58. 016. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238 in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia).

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.
58. 017. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1953, n. 4)

  1. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore».
58. 018. Della Frera.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

   All'articolo 66, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. La tariffa unitaria può essere, altresì, ridotta di un importo non superiore alla metà qualora all'interno delle unità immobiliari di cui all'articolo 62, comma 4, vengano svolte le attività legali e di contabilità di cui alla lettera M codici attività ATECO.»
58. 019. Colletti, Zennaro, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, è soppresso.
  2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
  3. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES), una quota parte, nella misura dell'8,7 per cento è destinata alle regioni al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRES dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e le relative norme incompatibili.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.400,7 per il 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per il 2020, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
58. 021. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Interpretazione autentica in materia di equiparazione degli interessi di sospensione amministrativa e giudiziale agli interessi di mora a seguito della adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione)

  1. Ai fini della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, gli interessi di mora non dovuti per il perfezionamento di tale procedura si intendono comprensivi degli interessi che maturano, dopo l'affidamento dei carichi agli agenti della riscossione, a seguito della concessione in via amministrativa ovvero giudiziale della sospensione della riscossione.
  2. Non si fa luogo al rimborso degli interessi di sospensione di cui al comma 1 eventualmente già corrisposti.
58. 023. Currò.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

   d-ter) le somme indicate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.
58. 025. Noja, Ungaro.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

  2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

   «1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma».
58. 026. Fregolent, Ungaro.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Competenza delle Province e delle Città metropolitane sul gettito RC auto)

  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, comma 1, le parole: «dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo».
  2. Al decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, comma 1, le parole: «nelle quali hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore» sono sostituite dalle seguenti: «ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo»
58. 032. Lepri.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Sanzione aggiuntiva fissa a favore della provincia nel caso di un veicolo senza assicurazione)

  1. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata del 10 per cento, con un massimo di 100 euro. Tale sanzione, riscossa in uno dallo stesso organo di polizia stradale, viene riversata bimestralmente alla tesoreria delle province ovvero delle città metropolitane ove ha sede legale o residenza l'intestatario del veicolo.
58. 033. Lepri.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che la tariffa dell'imposta applicata ai motocicli risulti non inferiore a euro 50.»
58. 034. Lepri.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

   Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e dell'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
58. 036. Mancini.

ART. 59.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: pari a 2.649,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.448,396 milioni di euro per l'anno 2020;

   b) alla lettera e) sostituire le parole: quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: quanto a 24,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.438,956 milioni di euro per l'anno 2020.
59. 1. Gemmato, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*59. 04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*59. 06. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Sutto.