EDIZIONE PROVVISORIA

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

TOMO I

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme per la destinazione delle somme del Fondo Unico di garanzia, ex articolo 2, comma 2, del decreto legge 16 settembre 2008, n.143)

  1. Con finalità di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dei beni immobili sottoposti a confisca definitiva e per l'adeguamento alle necessità derivanti dalle assegnazioni dei beni alle associazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, è destinata annualmente una somma pari al 5 per cento dei proventi derivanti dall'impegno finanziario del Fondo Unico di Giustizia di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni , dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 ed è posto a disposizione degli enti locali che provvedono a stilare e verificare, di concerto con i nuclei territoriali istituiti presso le Prefetture, l'elenco dei fabbisogni.
1.01. Penna, Licatini, Giarrizzo, Sodano, Davide Aiello, Grillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Introduzione della flat tax al 15 per cento)

  1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività)1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.
   2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

   a) da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;

   b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

   c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento».

  2. All'articolo 11 del testo unico, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento»;

   b) il comma 3 è abrogato.

  3. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: «del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui al medesimo articolo.
  5. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, sono abrogati.
  6. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 1-ter.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica, da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  11. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2021, e le modalità di versamento, da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  13. A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
  14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  15. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate:

   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 1-quater.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-quinquies.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 39-octies:

   a) al comma 1, le parole: «b),» sono soppresse;

   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

   a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

   b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

   3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023.
   3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.
   3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.
   3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.
   3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.
   3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere lo schema del decreto di cui al comma 3-quinquies, unitamente alla relativa relazione tecnica, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»;

   c) il comma 4 è abrogato;

   d) al comma 6, secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita con la seguente: «2021» e le parole: «96,22 per cento» sono sostituite con le seguenti: «100,00 per cento»;

   e) all'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», la lettera c) è soppressa.

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 169 milioni di euro per l'anno 2021, 359 milioni di euro per l'anno 2022 e 491 milioni di euro per l'anno 2023 sono destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-sexies.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 in materia di riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi e per contante)

  1. Dopo l'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

Art. 5-novies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)

  1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-opties del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 per cento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del de cuius, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
  2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
  3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
  4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del de cuius, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
  5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del de cuius.

Art. 5-decies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)

  1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-opties della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2021 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
  2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2021.
  3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-opties, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

   a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;

   b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2021; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-quater, comma 5;

   c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 per cento, rispettivamente, degli accrediti e degli addebiti di cui gli stessi interessati non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;

  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
  5. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 5.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-septies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, valutati in 50.000 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2021, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, nonché a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, per un importo non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nonché attraverso:

   a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 36.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

   b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

   c) le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2021 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica. Tali entrate sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 209.
1.03. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione della flat tax al 20 per cento per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.
  2. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.
  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 109 milioni di euro nel 2021, 1.100 milioni di euro nel 2022 e 826 milioni di euro a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 8.000 milioni di euro con le seguenti: 6.900 milioni di euro e le parole: 7.000 milioni di euro con le seguenti: 6.174 milioni di euro.;

   b) all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 691 milioni di euro.
1.04. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di IRAP)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 14 miliardi e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei commi 6, 7.
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  7. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
  8. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
  9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ridotto di 1.600 milioni di euro nel 2021 e 1600 milioni di euro nel 2022.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2 comma 1 sostituire le parole: 8.000 con le seguenti: 7.000 e le parole: 7.000 con le seguenti: 6.000.

   sopprimere l'articolo 209.
1.06. Giacomoni, Gelmini, Martino, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470)

  1. All'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di residenza per i cittadini iscritti all'AIRE)

  1. Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare.
1.02. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione dell'accesso al regime forfettario di determinazione del reddito con flat tax al 15 per cento per le imprese arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro)

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, lettera a) sopprimere il comma 55.
  2. Agli oneri derivati dal presente articolo si provvede, per una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante;

   a) corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

   b) corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della presente legge a decorrere dall'anno 2023
1.05. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
  1-bis. Nell'introduzione dell'assegno universale di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico e assegni per nucleo familiare, abrogate a seguito dell'introduzione del medesimo assegno.
2.31. Palmieri, Mandelli, Bagnasco, Novelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
*2.26. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
*2.18. Giannone.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.».

  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 8.000 milioni per l'anno 2022 e 7.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
2.13. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 sostituire:

   a) «8000» con: «8500»;

   b) «7000» con: «7500»;

   c) «5000» con: «5500»;

   d) «6000» con: «6500».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000.

   2022:

    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000.

   2023:

    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000.
2.12. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Al fine di rispondere all'emergenza socio-sanitaria causata dal COVID-19, mediante decreto del Ministero dello Sviluppo economico possono essere istituite, secondo la disciplina dettata dal decreto interministeriale 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, Zone Franche Urbane nei territori sottoposti a misure restrittive degli spostamenti in entrata ed in uscita dal comune disposti con atti governativi o regionali;
   1. Al comma 2 dopo le parole: “Al Fondo di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e per le finalità di cui al comma 1-bis”.»
2.21. Maraia, Caso, Buompane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'introduzione dell'assegno universale di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.
2.27. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'ammontare dell'assegno universale dovrà essere tale da risultare più favorevole, per i genitori, rispetto alle vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.
*2.28. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'ammontare dell'assegno universale dovrà essere tale da risultare più favorevole, per i genitori, rispetto alle vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.
*2.15. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'ammontare dell'assegno universale dovrà essere tale da risultare più favorevole, per i genitori, rispetto alle vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.
*2.14. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'ammontare dell'assegno universale dovrà essere tale da risultare più favorevole, per i genitori, rispetto alle vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.
*2.19. Giannone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le imprese che vantano crediti verso la pubblica amministrazione centrale, quando questi sono portati da titoli definitivi e non impugnabili, se hanno subito una diminuzione di fatturato nell'anno 2020 almeno di un terzo rispetto al fatturato conseguito nell'anno 2019, possono compensare detti crediti con il pagamento delle imposte dovuto allo stato centrale.»

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, Fondo per la fedeltà fiscale e Fondo per l'assegno universale, di compensazione fiscale e i servizi alla famiglia).
2.6. Cantalamessa, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate in favore di nuclei familiari anche per disporre la sospensione ovvero la rateizzazione del secondo acconto Irpef, Irap, Ires, nonché delle addizionali Irpef, contributi previdenziali a percentuale oltre il minimale».
2.20. Licatini.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali».
*2.4. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali».
*2.5. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

   «4-bis. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017”, sono sostituite con le seguenti: “Dal 1° gennaio 2021 e sino al 1° settembre 2021.”
   4-ter. In coerenza con quanto proposto nel Rapporto “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022”, predisposto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, le disposizioni in materia di riapertura della collaborazione volontaria di cui al comma 4-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai contanti o ai valori al portatore detenuti nel territorio nazionale, a condizione che una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme regolarizzate sia investita nei Titoli di solidarietà emessi ai sensi dell'articolo 77 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
   4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i restanti termini procedurali di cui al citato articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché stabilite le altre disposizioni occorrenti ai fini della riapertura della procedura di collaborazione volontaria anche con riguardo a quanto previsto dal comma 4-ter.
   4-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, sono accertate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e con i medesimi contestualmente riassegnate al Fondo di cui al comma 1 ai fini dell'avvio della riforma del sistema fiscale ovvero per l'adozione, attraverso appositi provvedimenti normativi, di ulteriori interventi volti a incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici.»
2.9. Tabacci, Pastorino.

  Al comma 6, sostituire: 3.012,1 con: 3.540,36092.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: –528.260.923;
    CS: –528.260.923.

   2022:

    CP: –528.760.923;
    CS: –528.760.923.

   2023:

    CP: –528.760.923;
    CS: –528.760.923.
2.11. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2.10. Albano, Osnato, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –20.000.000;
   2022: –20.000.000;
   2023: –20.000.000.
2.2. Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per le pari opportunità, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di donne, ove si svolgano e si promuovano attività sociali e culturali e si eroghino servizi gratuiti volti alla promozione della libertà femminile ovvero alla prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –10.000.000.
2.3. Siani, Pezzopane.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis). Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 417 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.»
2.23. Annibali, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   «6-bis. Al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative.»

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.29. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   «6-bis. Ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti «794 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti «494 milioni».
2.17. Noja, Del Barba.

  Dopo il comma 6 aggiungere, il seguente:

   «6-bis. Il fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –10.000.000.
2.8. Carnevali, Rotta, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Campana, Pezzopane.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Dall'imposta lorda relativa a spese per i consumi culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali, spettacoli dal vivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritto d'autore, si detrae un importo pari all'80 per cento.»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
2.30. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis). Per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 10 milioni di euro da destinare ad azioni omogenee, su tutto il territorio nazionale, per la prevenzione del fenomeno della violenza, anche economica, contro le donne attraverso l'informazione, la sensibilizzazione della collettività ed una adeguata formazione sia degli operatori dei settori dei media per una comunicazione che rispetti la rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, sia del personale della scuola, contro la violenza e la discriminazione di genere».
2.24. Annibali, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6 inserire il seguente

  6-bis) All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

   «6-ter. I contributi versati dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano, e ad altre forme mutualistiche per l'assistenza sanitaria e il welfare, gestiti attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole «800 milioni» con le parole «790 milioni» e le parole «500 milioni» con le parole «480 milioni».
2.7. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Agevolazioni IVA per giovani coppie)

   1. Per i due anni successivi alla data di celebrazione del matrimonio gli acquisti di mobilio, arredamento e accessori di uso domestico a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, comma 1, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 4 per cento.
   2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
   3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»
2.015. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Abolizione IRAP)

  1. Gli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 13.036 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 13.036 milioni di euro a decorrere dal 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2.010. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assicurazioni casa relative a calamità naturali)

  1. Per l'anno 2021 con una dotazione di 300 milioni di euro è istituito un fondo dedicato all'incremento delle detrazioni relative alle spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, di cui all'articolo 15 lettera f-bis) del TUIR sono pari al 24 per l'ammontare del premio.
  2. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili)
2.018. Mantovani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime del dovere e del personale dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nell'emergenza epidemiologica COVID-19)

   1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
   2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 i lavoratori dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore all'80 per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
   3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
   4. Parimenti, le elargizioni di cui alla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
   5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».
2.03. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Adeguamento assegno vitalizio delle vittime del dovere)

   1.L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».
2.04. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle vittime del dovere)

   1. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
   2. Il coniuge e i figli della persona riconosciuta vittima del dovere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
   3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
   4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
2.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Rottamazione-quater delle cartelle)

  1. Al fine di sostenere la liquidità di famiglie, imprese e lavoratori e agevolare il rilancio economico del Paese a seguito della pandemia da COVID-19 i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti senza l'applicazione di sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 marzo 2021;

   b) nel numero massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 marzo 2021.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° aprile 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2.
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 31 gennaio 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  11. Entro il 1° marzo 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 31 gennaio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero, ferma restando la possibilità di attivare la rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine, per temporanea situazione di obiettiva difficoltà si intende l'avere sofferto nell'ultimo periodo d'imposta una riduzione del fatturato o dei redditi pari ad almeno il 25 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.
  15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21 e 23, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
  21. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 31 dicembre 2020 ai sensi della definizione agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 marzo 2021, sulle quali sono dovuti, dal 1° aprile 2021, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 31 gennaio 2021, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
  22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 marzo 2021, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
  23. Le disposizioni del comma 15 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.
  24. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

   a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

   b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;

   c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine

  25. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 98 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209».
2.08. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

   1. Al comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «, di gomma e plastica» sono aggiunte le seguenti: «, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet.».
*2.012. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino, Pezzopane, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

   1. Al comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «, di gomma e plastica» sono aggiunte le seguenti: «, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet.».
*2.01. Benamati, Braga, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione di misure premiali condizionate all'affidabilità fiscale del contribuente)

  1. L'Agenzia delle entrate elabora un meccanismo premiale, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti e della lotta all'evasione fiscale, attribuendo un determinato punteggio a ciascun contribuente a seconda del comportamento fiscale virtuoso tenuto nei precedenti sei anni fiscali.
  2. A seconda di quanto stabilito nel comma 1, l'Agenzia delle entrate assegna un punteggio di affidabilità fiscale (c.d. patente fiscale) che garantisce – in caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi, nonché ai connessi obblighi di versamento, nei sei anni fiscali successivi al periodo di imposta di riferimento un bonus fiscale che – proporzionalmente al punteggio ottenuto – azzera aggio, riduce interessi di mora e dimezza sia le spese di notifica sia i termini di accertamento previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. L'Agenzia delle entrate predispone determinate linee guida per il riconoscimento dell'affidabilità fiscale del contribuente, tra cui: la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento delle imposte sui redditi nei termini previsti dalle relative disposizioni tributarie, ovvero l'assenza di irregolarità tributarie rilevate in avvisi di accertamento o di liquidazione o in processi verbali di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
  4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la SOGEI, predispone un portale internet per tramite del quale ogni contribuente, previa identificazione personale di sicurezza, potrà verificare il suo punteggio di affidabilità fiscale suddiviso in tre fasce: da 0 a 4 punti «contribuente non censito o non affidabile», da 5 a 7 punti contribuente soggetto a normale monitoraggio – da 8 a 10 punti «contribuente affidabile».
  5. È istituita dall'anno 2020, ogni 13 novembre, la «Giornata nazionale del Contribuente». In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche adottano iniziative incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla materia dell'equa tassazione, dell'affidabilità fiscale e dell'educazione finanziaria.
  6. Il Governo, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel periodo immediatamente precedente la sessione di bilancio relaziona alle Camere sullo stato dell'affidabilità fiscale e dell'obbedienza media del contribuente nazionale.
2.09. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.
(Cedolare secca agevolata su immobili senza barriere architettoniche)

  1. All'articolo 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

   6-ter. Nei contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locati congiuntamente all'abitazione a disabili, con grado di invalidità compreso tra il 74 per cento e il 100 per cento, nei quali siano stati realizzati interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi e per gli effetti della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nel caso di opzione per la cedolare secca, si applica l'aliquota prevista dal comma 2, quarto periodo, nella misura agevolata del 7,5 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche da effettuare negli immobili ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante quota parte della dotazione del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 10 della Legge 13 del 9 gennaio 1989, n. 13, così come incrementata dalle disposizioni di cui al comma 3.
   6-quater. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. I portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, proprietari o locatari di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, possono installare a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili ovvero modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages, previa notifica al condominio, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. Nel caso in cui le innovazioni da attuare negli edifici privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche siano realizzate da proprietari che intendano locare a soggetti portatori di handicap, le deliberazioni del condominio di cui al comma 1 sono assunte entro 30 giorni dalla richiesta fatta per iscritto; la mancata pronuncia entro tale termine equivale ad assenso.
  3. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

  5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli.
  5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 200 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e di euro 400 per i restanti veicoli. Entro il 31 dicembre di ogni anno il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma è riversato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato all'incremento della dotazione del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 1inammissibile per estraneità di materia limitatamente a parte del testo ai commi 2 e 30 della legge 13 del 9 gennaio 1989, n. 13.
2.07. Penna, Rizzo, Licatini, Giarrizzo, D'Orso, Davide Aiello, Cancelleri, Grillo, Zanichelli.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 2 e 3)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Bonus per i servizi di sostegno psicologico)

  1.Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ai soggetti fiscali persone fisiche è riconosciuto un «bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge 56/89.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro.
  3. Agli oneri derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 3. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al secondo comma, è disciplinato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.02. Rizzo Nervo, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme per la dilazione dei pagamenti aventi ad oggetto l'accordo previsto e disciplinato dalla legge n. 3 del 2012)

  1. Il debitore, ammesso alla procedura prevista e disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, può presentare istanza attraverso l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) al giudice competente, per poter ottenere il differimento del pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso e in scadenza, nel caso in cui possa dimostrare la temporanea indisponibilità economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2.019. Penna.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sospensione del regime dello split payment)

   Il regime di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sospeso, per l'anno 2020, con riferimento alle prestazioni rese dalle imprese e dai consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
2.06. Scerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme a favore dei green bonds)

   Dal 1° giugno 2021 alle obbligazioni associate al finanziamento di progetti che hanno ricadute in termini ambientali si applicano le norme dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2014, n. 164.
2.020. Ungaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga lotteria scontrini)

  1. L'articolo 20 della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal seguente:

   All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2021»;
2.011. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica in merito al comma 935, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Le disposizioni di cui al comma 935, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 devono intendersi applicate anche alle operazioni non imponibili, esenti o non soggette all'imposta sul valore aggiunto, erroneamente assoggettate al tributo.
2.016. Lupi, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 54, lettera a) sostituire il periodo «non superiori a euro 65.000» con il seguente: «non superiori a euro 100.000»

   b) al comma 57, lettera d-ter) sostituire il periodo «eccedenti l'importo di 30.000 euro» con il seguente: «eccedenti l'importo di 35.000 euro»

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023.
2.017. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

   1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento».

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento».

   2. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da COVID-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e, quanto a 6.000 milioni di euro mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 6.000 milioni di a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2.014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento».

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento».

  2. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da COVID-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante:

   a) la riduzione di 7 miliardi di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa;

   b) a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 209;

   b) aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F;

  c) nella Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti, fatta eccezione per quello per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.013. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

ART. 3.

  All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 1.200 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.476 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Dopo il comma 2-bis, articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

   “2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50, di importo complessivo non superiore a 8.000 euro, l'imposta non è dovuta. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50, di importo complessivo eccedente gli 8.000 euro e non superiore a 15.000 euro, l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo, l'aliquota del 23 per cento.”».
3.2. Cubeddu.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro, che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
3.3. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ai redditi annuali non superiori ai 10.000 euro derivanti dall'utilizzazione delle proprie opere, che costituiscono il loro unico mezzo di sostentamento, classificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, si applica l'aliquota agevolata del 10 per cento.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
3.4. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  1. È consentito il cumulo reddituale dei compensi, comunque denominati, derivanti dalle attività svolte per la presentazione e la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, con i redditi di lavoro dei pubblici dipendenti, purché tali compensi siano a carico, anche come quota parte, dei finanziamenti destinati alla realizzazione di tali progetti e siano corrisposti agli interessati direttamente o per il tramite delle amministrazioni pubbliche, o degli altri soggetti da esse incaricati. Sono, inoltre, posti a carico dei medesimi finanziamenti gli oneri relativi alle assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di pensione, riferiti a trattamenti sia di anzianità sia di vecchiaia, senza che alcuna penalizzazione o decurtazione stipendiale o previdenziale possano essere applicate. Rimangono fermi tutti gli obblighi di natura fiscale.
3.5. Pettarin, Mandelli.

  Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  3-bis. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
3.1. Del Barba.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

   1. Limitatamente al periodo d'imposta 2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46 per gli anni 2021 e 2022.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
3.021. Costanzo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

   1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: «al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo d'imposta 2020 e 2021». Al medesimo articolo 112, comma 2, le parole: «e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022».
   2. All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.020. Costanzo, Manzo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di regime IVA dei prestiti e distacchi di personale)

  1. Il comma 35, dell'articolo 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è sostituito dai seguenti:

   «35. Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso, anche parziale, del relativo costo, sempre che tali operazioni realizzino un interesse produttivo o comunque qualificato, anche di carattere non economico, del datore di lavoro, ulteriore e prevalente rispetto al mero rimborso del costo stesso.
   35-bis. L'interesse di cui al comma 35 si presume esistente per i prestiti o distacchi di personale disposti fra l'impresa distaccante e le imprese che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa distaccante.
   35-ter. Non sono in ogni caso rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le somme versate a fronte dei prestiti o dei distacchi di personale disposti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2020.
3.06. Buratti, Sani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di regime IVA dei prestiti e distacchi di personale)

  1. Al'articolo 8, il comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è sostituito dai seguenti:

   «35. Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso, anche parziale, del relativo costo, sempre che tali operazioni realizzino un interesse produttivo o comunque qualificato, anche di carattere non economico, del datore di lavoro, ulteriore e prevalente rispetto al mero rimborso del costo stesso.
   35-bis. L'interesse di cui al comma 35 si presume esistente per i prestiti o distacchi di personale disposti fra l'impresa distaccante e le imprese che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa distaccante.
   35-ter. Non sono in ogni caso rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le somme versate a fronte dei prestiti o dei distacchi di personale disposti ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2020.
  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni e le parole 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.
3.027. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, alla lettera a), sostituire le parole: «300» con le seguenti: «600» e alla lettera b), sostituire le parole: «150» con le seguenti: «300»;

   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lire 960.000» con le seguenti: «euro 1.000» e alla lettera b), sostituire le parole: «lire 480.000» con le seguenti: «euro 500».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
*3.03. Topo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, alla lettera a), sostituire le parole: «300» con le seguenti: «600» e alla lettera b), sostituire le parole: «150» con le seguenti: «300»;

   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lire 960.000» con le seguenti: «euro 1.000» e alla lettera b), sostituire le parole: «lire 480.000» con le seguenti: «euro 500».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
*3.07. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

   1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
   2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.
3.026. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Detraibilità spese di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ad uso privato)

   1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 relative a manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione dei veicoli ad uso privato. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per un ammontare non superiore a 400 euro.
   2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
3.08. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-19 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

  1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000.
3.04. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Detrazioni fiscali per alloggi sociali)

  1. Per il triennio 2020-2022 sono riconosciute le detrazioni fiscali di cui all'articolo 7 comma 1 e 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  2. Le detrazioni fiscali di cui al presente comma sono fruibili anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento o in locazione a canone concordato di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 del citato articolo 7.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
3.014. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

  1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 12 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
3.023. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

  1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 12 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
3.010. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 40 milioni di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.017. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 40 milioni di euro annui.

  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 40 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 208.
3.012. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regime fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti)

   1. L'articolo 1, comma 633, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, deve essere interpretato nel senso che l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate entro il 1° luglio 2020, concesse in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020.
*3.011. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regime fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti)

   1. L'articolo 1, comma 633, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, deve essere interpretato nel senso che l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate entro il 1° luglio 2020, concesse in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020.
*3.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69)

  1. Al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole "inferiore al 70 per cento del reddito complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 50 per cento del reddito complessivo".
  2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per le medesime finalità, l'Inps, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà chiamato ad aggiornare le relative tabelle ANF (Assegno al Nucleo Familiare).
3.018. Corneli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di patronati)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.015. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per l'ISEE)

  1. A decorrere dal 2021, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per l'ISEE", con una dotazione annuale pari ad euro 122.000.000.
  2. Al finanziamento della dotazione annuale del Fondo di cui al comma 1 concorrono l'INPS attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 97 milioni di euro, a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, nonché delle risorse aggiuntive previste dall'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un ammontare pari ad euro 20.000.000, il cui utilizzo è subordinato all'effettivo trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e ulteriormente di quelle previste dall'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, pari ad euro 5.000.000.
  3. All'alimentazione del Fondo medesimo, altresì, contribuiscono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i misuratori del diritto al beneficio. A tal fine, è individuata una quota percentuale, quale spesa di funzionamento, da applicare sullo stanziamento per il finanziamento delle singole misure.
  4. Con riferimento al comma precedente, dall'anno 2021, la quota percentuale è stabilita nella misura dello 0,75 per cento per ogni singolo stanziamento.
  5. La gestione del "Fondo per l'ISEE", di cui ai commi 2 e 3, è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
  6. Per le annualità successive al 2021, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è possibile rideterminare la dotazione annuale del "Fondo per l'ISEE" a seguito dell'istituzione o soppressione delle misure di cui al comma 3, nonché la quota percentuale di cui al comma 4, per spese di funzionamento al "Fondo per l'ISEE" da parte dei Ministeri.
  7. L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3.013. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per l'ISEE)

  1. A decorrere dal 2021, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'ISEE», con una dotazione annuale pari ad euro 122.000.000.
  2. Al finanziamento della dotazione annuale del Fondo di cui al comma 1 concorrono l'INPS attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 97 milioni di euro, a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, nonché delle risorse aggiuntive previste dall'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un ammontare pari ad euro 20.000.000, il cui utilizzo è subordinato all'effettivo trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e ulteriormente di quelle previste dall'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, pari ad euro 5.000.000.
  3. All'alimentazione del Fondo medesimo, altresì, contribuiscono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i misuratori del diritto al beneficio. A tal fine, è individuata una quota percentuale, quale spesa di funzionamento, da applicare sullo stanziamento per il finanziamento delle singole misure.
  4. Con riferimento al comma precedente, dall'anno 2021, la quota percentuale è stabilita nella misura dello 0,75 per cento per ogni singolo stanziamento.
  5. La gestione del «Fondo per l'ISEE», di cui ai commi 2 e 3, è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
  6. Per le annualità successive al 2021, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è possibile rideterminare la dotazione annuale del «Fondo per l'ISEE» a seguito dell'istituzione o soppressione delle misure di cui al comma 3, nonché la quota percentuale di cui al comma 4, per spese di funzionamento al «Fondo per l'ISEE» da parte dei Ministeri.
  7. L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.016. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. L'aliquota contributiva ai fini pensionistici pari al 23,81 per cento a carico del datore di lavoro è ridotta nella misura del 45 per cento per l'annualità 2021.
  2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 50 miliardi di euro si provvede con le risorse del fondo dell'articolo 184.
3.01. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Stabilizzazione del personale pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
3.05. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme in favore dei lavoratori marittimi)

  1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parole: «rappresentative a livello nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai lavoratori marittimi, limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi relativi alla propria retribuzione, fino ad un massimo di euro 500 per ogni contratto, per i soli periodi di navigazione, laddove risulti impossibile o comunque difficoltoso utilizzare forme di pagamento elettronico come certificato dal comandante dell'imbarcazione».
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare», tramite la digitalizzazione e l'implementazione della vigente anagrafe della gente di mare, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
  3. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL, è gestita dal Comando generale delle Capitanerie di porto, ed è accessibile alle capitanerie di porto, al personale della gente di mare e agli armatori, per le parti di propria competenza.
  4. La piattaforma di cui al comma 1 è finalizzata a garantire agli utenti la possibilità di espletare rapidamente e in sicurezza gli adempimenti burocratici necessari per lo svolgimento di attività lavorative da parte del personale della gente di mare.
  5. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e all'articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle istituzioni scolastiche che erogano i percorsi formativi dell'indirizzo trasporti e logistica, opzioni «Conduzione del mezzo navale» e «Conduzioni di apparati e impianti marittimi», devono includere, eventualmente come quota parte di altro insegnamento del piano dell'offerta formativa, il conseguimento di certificati della formazione di base di cui alla sezione A- VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016, n. 51, si interpretano nel modo seguente:

   a) al comma 1, lettera g), per «navi» si intendono «unità»;

   b) al comma 3, lettera a), i «trenta mesi continuativi di servizio» si intendono anche non continuativi;

  7. A decorrere dall'anno 2021 alle persone con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 20.000 euro, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro annui, per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatorie volte all'ottenimento o al rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nonché dei certificati di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del medesimo decreto legislativo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «697 milioni di euro per l'anno 2021 e di 397 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
3.019. Gallo, Scagliusi, Luciano Cantone, Barbuto, Davide Aiello, Manzo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Commissione di studio sulla razionalizzazione delle aliquote contributive dell'indennità economica di malattia)

   1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito di una generale revisione del costo del lavoro, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla razionalizzazione delle aliquote contributive dell'indennità economica di malattia. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute, dell'ISTAT e dell'INPS, nonché da esperti designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma.
   2. Con il medesimo decreto sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
3.022. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esclusione delle indennità dalla base imponibile)

   1. Le agevolazioni e i contributi a fondo perduto riconosciuti da parte delle regioni e degli enti locali alle imprese e ai professionisti non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi dei beneficiari.
3.025. Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito)

   1. Le indennità a qualunque titolo riconosciute dalle regioni o dagli enti locali in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3.024. Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e 31 dicembre 2022.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
4.34. Pentangelo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: nel biennio 2021-2022 con le seguenti: nel periodo 2021-2025;

   b) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante una uguale riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza».
4.24. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1 sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi;

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 3;

   b) sopprimere l'articolo 209;

   c) aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   d) nella tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti, fatta eccezione per quello per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4.36. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le assunzioni di cui al presente comma devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
4.7. Mura, Lacarra.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

    1-bis) Per le imprese che nel corso dell'anno 2020 hanno registrato un incremento del fatturato superiore dal 10 al 30 per cento rispetto alla media dei tre anni precedenti, la decontribuzione di cui al comma 1 è riconosciuta nella misura del 75 per cento. Per le imprese che nel corso dell'anno 2020 hanno registrato un incremento del fatturato superiore al 30 per cento rispetto alla media dei tre anni precedenti, la decontribuzione di cui al comma 1 è riconosciuta nella misura del 50 per cento.

  1-ter. Per le sole imprese con più di 15 dipendenti, le percentuali previste dai commi 1 e 2 sono riconosciute nella misura del 75 per cento con riferimento ai contratti stipulati con orario di lavoro settimanale superiore a 30 ore settimanali e inferiore a 20 ore settimanali.
4.8. Lepri, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Mura, Lacarra.

  All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. In deroga all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per l'assunzione di soggetti che siano stati in precedenza occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che gli stessi abbiano perso la propria occupazione per cause involontarie.
4.12. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura, Pezzopane.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. dopo la parola: «soggetti» è aggiunta la parola: «di sesso maschile»;
  2. dopo le parole: «anno di età,» sono aggiunte le seguenti: «e, a sostegno della maternità, ai soggetti di sesso femminile che non abbiano compiuto il trentasettesimo anno di età,».
4.3. Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esonero di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi anche con riferimento alla prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero contributivo è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023 del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
4.14. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. L'esonero di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi anche con riferimento alla prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero contributivo è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: alle prosecuzioni di contratto e sostituire le parole: commi 106 e 108 sono sostituite dalle parole: comma 108.
4.13. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. L'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata sul territorio dello Stato.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle minori entrate di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, in 50 milioni di euro per l'anno 2022, in 40 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4.6. Frassini, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo la parola: Sardegna aggiungere le seguenti: ed inoltre Marche, Umbria e Lazio, quali regioni quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
4.20. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo la parola: Sardegna aggiungere le seguenti: od ubicate nei territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4.19. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo la parola: Sardegna sono aggiunte le seguenti: e nei comuni rientranti negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4.2. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo la parola: Sardegna aggiungere le seguenti: e le regioni divenute «zona rossa» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
4.27. Mantovani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo la parola: Sardegna aggiungere la seguente: Lombardia.
4.18. Frassinetti, Albano, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il periodo di quarantotto mesi di cui al comma precedente è riconosciuto, altresì, ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in comuni montani e/o aree interne. L'esonero contributivo è riconosciuto entro il limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'esonero non è più riconosciuto sulle ulteriori assunzioni e l'INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 4, valutati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
4.29. Lucchini, Cavandoli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 3, sostituire le parole da: che non abbiano proceduto, fino alla fine del comma con le seguenti: le cui assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupanti verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
4.31. Epifani, Pastorino.

  Al comma 3, sostituire le parole: nei nove mesi successivi con le seguenti: nei sei mesi successivi.
*4.38. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole: nei nove mesi successivi con le seguenti: nei sei mesi successivi.
*4.17. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare dell'articolo 27 della Convenzione medesima di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire l'occupazione delle persone con disabilità, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, nonché le condizioni di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto ai soli datori di lavoro che siano in regola, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli obblighi di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, alla legge 21 luglio 1961, n. 686, alla legge, 29 marzo 1985, n. 113 e alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabili.
4.22. Pastorino.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis dell'articolo 4, valutati in 67 milioni di euro per l'anno 2021 e 164 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.28. Guidesi, Durigon, Galli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 67 milioni di euro per l'anno 2021, e 164 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
4.30. Gava, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, all'articolo 45 sostituire le parole: 600 milioni con le parole: 533 milioni e le parole: 200 milioni con le parole: 46 milioni.
4.11. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente alla Tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze:

   2021: –67 milioni;
   2022: –164 milioni
4.26. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*4.23. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*4.32. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*4.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*4.35. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano per i contratti di apprendistato previsti dall'articolo 41, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
4.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Al comma 5, sostituire le parole: il beneficio previsto dal presente articolo con le seguenti: il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo.
*4.21. Pastorino.

  Al comma 5, sostituire le parole: il beneficio previsto dal presente articolo con le seguenti: il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo.
*4.9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 5, sostituire le parole: il beneficio previsto dal presente articolo con le seguenti: il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo.
*4.37. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino.

  Al comma 5, sostituire le parole: il beneficio previsto dal presente articolo con le seguenti: il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo.
*4.10. Navarra.

  Al comma 5, sostituire le parole: il beneficio previsto dal presente articolo con le seguenti: il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo.
*4.16. Marattin, Del Barba.

  Al comma 5, sostituire le parole: il beneficio previsto dal presente articolo con le seguenti: il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo.
*4.25. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è apportata la seguente modifica: al comma 57, lettera d-ter) la parola: 30.000 è sostituita con la seguente: 100.000.
4.33. Trano, Zennaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «esclusivamente» sono sostituite dalla seguente: «con priorità»;

   b) il seguente periodo finale «La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento» – è abrogato.
4.028. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori over 50)

  1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti di età non inferiore a cinquanta anni, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  3. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
4.026. Invidia, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che avviano nel corso degli anni 2021-2023 attività imprenditoriali)

  1. In via sperimentale, ai datori di lavoro privati che avviano un'attività imprenditoriale nel corso degli anni 2021-2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nelle medesime annualità 2021-2023, di lavoratori che, al momento dell'assunzione, non abbiano ancora compiuto 35 anni di età, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 785 milioni di euro per l'anno 2021, 485 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4.027. Manzo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, è inserito seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4.012. Mor, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 4, è inserito seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.019. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

   1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
   2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
   3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
   4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
   5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
   6. La composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4.030. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il settore termale)

   1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentita, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
   2. In via eccezionale, per gli anni 2021e 2022 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
   3. È consentito alle regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2021-2023.
   4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul termalismo sociale finalizzato alla prevenzione di malattie invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1, comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2021, 2022 e 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.
   5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono sospese le disposizioni di cui alla legge n. 724 del 1994 articolo 22 comma 25.
4.011. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   c) le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.08. Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio post lauream che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
   2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4,8 milioni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
4.017. Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022 e 74 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
4.022. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.021. Guidesi, Durigon, Galli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022 e 74 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
4.010. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 790 milioni e le parole: e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le parole: , 474 milioni di euro per l'anno 2022 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
4.09. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 26 milioni di euro per il 2022 ed a 74 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
4.018. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
*4.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
*4.013. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
*4.07. Frate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del cento per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto annualmente di 50 milioni di euro.
4.01. Frate.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente alla tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze:

   2021: –10 milioni;
   2022: –26 milioni;
   2023: –74 milioni.
4.020. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.032. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nei Comuni marginali montani e di quelli ricompresi nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
   2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
4.05. Enrico Borghi, Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nei comuni marginali montani e di quelli ricompresi nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
4.03. Bruno Bossio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.
(Incentivi start up)

   1. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano, in quanto compatibili, alle start up innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 3,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
4.016. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

4-bis.
(Interpretazione autentica in materia di contribuzione)

   1. L'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza si ha solo in assenza di proroghe.
4.04. D'Alessandro, De Filippo, Del Barba, Librandi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misura a favore dei nuovi imprenditori denominata «riparti Italia»)

  1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese in Italia, con delibera CIPE di cui al comma 18, per gli anni 2021, 2022 e 2023, è attivata la misura «riparti Italia».
  2. La misura è rivolta a tutti i soggetti che presentino i seguenti requisiti:

   a) siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 120 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5 se residenti all'estero;

   b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 17 e 18.
  4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
  6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 17, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro trenta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche:

   a) impresa individuale;

   b) società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

  7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 100.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 100.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis.
  8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:

   a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

   b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 15. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 10.

  9. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
  10. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:

   a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;

   b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 16 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 17. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.

   11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

  12. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
  13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.
  14. Per le Società di cui al comma 6, per gli anni 2021, 2022 e 2023, SACE s.p.a. concede garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE s.p.a. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro.
  15. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché' i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 16. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
  16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
  17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 3.000 milioni di euro, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 1.000 milioni di euro per l'anno 2021; 1.000 milioni di euro per l'anno 2022; 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.
  18. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 17, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 10 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 10 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 10, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
  19. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per regione, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.
  20. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso l'utilizzo del Fondo previsto dall'articolo 184.
4.025. Corneli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivo all'occupazione)

  1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra 31 gennaio 2020 e 31 dicembre 2022, al fine di promuovere l'occupazione stabile è riconosciuto, prescindendo dall'età del lavoratore, l'esonero contributivo previsto all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
  3. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 5. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 finale, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

  A quelli derivanti per gli anni 2021 e 2022, è autorizzata una spesa nel limite di 2.800 milioni, a cui si provvede si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
4.031. Pentangelo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogate.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
4.029. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

   1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogate.
*4.024. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

   1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogate.
*4.033. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale incentivante per i lavoratori residenti nelle aree di confine e dipendenti da imprese aventi sede nelle medesime aree)

   1. Con l'obiettivo di contrastare il dumping salariale nelle aree di confine e di rinforzare in tali territori la presenza di manodopera specializzata, in via sperimentale, per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dai commi 5 e 6 concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento per il primo anno, del 60 per cento per il secondo anno e del 50 per cento per gli anni dal terzo al quinto.
   2. L'incentivo di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna agevolazione fiscale in materia di assunzioni di lavoratori con contratti di lavoro subordinato prevista da altre disposizioni di legge.
   3. La retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al comma 1 non concorre alla formazione del valore della produzione netta dell'impresa ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il suo intero ammontare nell'arco dell'anno solare in corso.
   4. Ai lavoratori assunti nel corso del quinquennio di cui al comma 1 l'incentivo di cui al medesimo comma si applica per la durata residua del quinquennio medesimo.
   5. L'incentivo di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che:

   a) i lavoratori siano assunti con contratto di lavoro subordinato;

   b) i lavoratori abbiano la residenza in Italia da almeno tre mesi alla data di richiesta dell'incentivo e la mantengano per l'intera durata del periodo della sua fruizione;

   c) il lavoratore mantenga la residenza in uno dei comuni indicati alla lettera d) per almeno tre anni decorrenti dalla data di assunzione;

   d) l'impresa, alla data di richiesta dell'incentivo, abbia sede legale da almeno dodici mesi in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia;

   e) l'attività lavorativa sia prestata nel territorio italiano per più di 183 giorni in ciascun periodo d'imposta;

   f) il lavoratore comunichi in forma scritta al datore di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi la decisione, irrevocabile per il quinquennio di vigenza, di avvalersi del regime fiscale incentivante di cui all'articolo 1.

   6. Il mancato rispetto della condizione della permanenza nei comuni di cui al comma 5, lettera d), comporta la decadenza dall'incentivo e il recupero delle agevolazioni già fruite, oltre che l'applicazione delle relative sanzioni e interessi per omesso versamento.
   7. Il contratto di cui al comma 5, lettera a), costituisce rapporto di lavoro esclusivo. Il beneficiario dell'incentivo decade dal diritto al medesimo qualora, oltre al rapporto di lavoro con l'impresa di cui al comma 5, lettera d), è titolare di altri rapporti di lavoro subordinato di qualsiasi tipologia contrattuale.
   8. Il beneficiario dell'incentivo decade, altresì, dal diritto allo stesso in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa in un comune diverso da quelli indicati al comma 5, lettera d), dalla data dell'annotazione della variazione nei registri della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
   9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
   10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.06. Bianchi, Di Muro, Cavandoli, Molteni, Parolo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivo alle borse lavoro per giovani con disabilità)

  1. Alla fine dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente frase: «il predetto limite di 4.000 euro è elevato a 7.500 euro quando il reddito del figlio è costituito dalle somme indicate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
4.023. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio- dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
4.015. Moretto, Paita, Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207.
4.014. Moretto, Mor, Del Barba.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.000 euro annui con le seguenti parole: 8.500 euro annui.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2.500 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
5.2. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per le assunzioni di cui al comma 1, verificate da imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia, l'esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 10.000 euro annui.».

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 10 mila per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
5.3. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare dell'articolo 27 della Convenzione medesima di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire l'occupazione delle persone con disabilità, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, nonché le condizioni di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto ai soli datori di lavoro che siano in regola, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli obblighi di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, alla legge 21 luglio 1961, n. 686, alla legge, 29 marzo 1985, n. 113 e alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabili.
5.1. Pastorino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva)

  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto per l'intero anno 2021 l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva nella misura massima del 100 per cento.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione dell'esonero contributivo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 3.800 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
5.020. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

   Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

   L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni per l'anno 2022 e 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 201, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 209 della presente legge.
*5.016. Costanzo, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

   Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

   L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni per l'anno 2022 e 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 201, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 209 della presente legge.
*5.015. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

   Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

   L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni per l'anno 2022 e 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 201, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 209 della presente legge.
*5.014. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

   Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

   L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

   Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

   Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 60 milioni di euro per il 2021, 120 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5.013. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
  2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5.012. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
  2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 740 milioni, e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 380 milioni di euro per l'anno 2022, di 440 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5.021. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
  2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
*5.010. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
  2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
*5.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
  2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
*5.05. Frate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per l'assunzione di personale stagionale nelle aree sciistiche)

  1. Per le assunzioni a carattere stagionale effettuate dalle aziende attive nel settore degli impianti di risalita, e delle attività commerciali con codici Ateco di durata non inferiore a quattro mesi e che vengono a concludersi entro la data del 31 maggio 2021 è stabilito l'esonero per l'intero periodo dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 80 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. In caso di assunzione di lavoratrici donne o di giovani fino a 35 anni l'esonero contributivo sarà nella misura del 100 per cento.
5.07. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per le assunzioni di persone con disabilità)

  1. Al fine di incentivare la politica del lavoro per persone con disabilità, in attuazione a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è riconosciuto l'esonero contributivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento nel limite massimo dell'importo di 10.000 euro annui.
  2. Il beneficio previsto dal comma 1, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto allo Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 10 mila per ciascuno degli anni 2021 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
5.011. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Incentivo reinserimento)

  1. Al fine di garantire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori uomini di età compresa fra i trentasei ed i cinquanta anni, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento degli oneri contributivi a carico azienda, escluso INAIL, per la durata massima di ventiquattro mesi.
  2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
  3. L'esonero non è cumulabile con altre agevolazioni, esoneri o sgravi.
  4. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.
  5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5.023. Brunetta.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)

  1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: «114» è aggiunto il seguente:

    «114-bis) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
5.019. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)

  1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 5 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: «1-quinquies» è aggiunto il seguente:

    «1-sexies) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali».
5.024. Ungaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)

  1. Al numero 1-quinquies) della Tabella A Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, le parole: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali», sono sostituite con le seguenti: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile, prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 72 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
5.06. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili)

  1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-quinquies) è sostituito dal seguente:

    «1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti igienici esterni e tamponi interni, coppette mestruali.».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
5.03. Boldrini, Frate, Muroni, Pini, Bruno Bossio, Quartapelle Procopio, Fitzgerald Nissoli, Casa, Pezzopane, Benedetti, Cancelleri, Bonomo, Elisa Tripodi, Martinciglio, Ascari, De Lorenzo, Cenni, Schirò, Gribaudo, Gagnarli, Emanuela Rossini, Ehm, Giordano, Deiana, Noja, Occhionero, Mura, Annibali, Spadoni, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per l'anno 2021, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un voucher di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
  2. Il voucher di cui al comma 1 è riconosciuto, altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.
  3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dal 2021, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.
  4. Il beneficio di cui al comma 3 si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
5.08. Del Barba, Marco Di Maio, Ungaro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero pagamento tributi locali)

  1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
5.02. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di sostegno per le farmacie rurali)

  1. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per l'anno 2020, l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali situate in località con meno di 3000 abitanti.

   Alla copertura del relativo onere, valutato in 4.160.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.
5.09. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

  1. Al fine di rendere effettivi gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile e a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d) della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, in caso di insufficienza della disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza, le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
5.017. Barzotti, Testamento, Giordano, Ascari, Elisa Tripodi, Spadoni, Suriano, D'Arrando, Ehm, Iovino, Sarli, Martinciglio, Casa, Papiro, Amitrano, Invidia, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Segneri, Ciprini, Tucci, Villani, Manzo, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure a sostegno del lavoro giornalistico)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'INPGI piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, gli incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione consistenti nel riconoscimento di sgravi o esoneri contributivi, disposti con legge in favore della generalità dei datori di lavoro, devono ritenersi applicabili, salva diversa indicazione, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri.
  2. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione del contagio da Covid-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), fino al 31 dicembre 2025 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto sulla base del quale viene disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resterà acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2025.
  3. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è prorogato al 30 aprile 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati in 29,65 milioni di euro per il 2021, 30,15 milioni di euro per il 2022, 31,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 5,15 milioni di euro a decorrere dal 2026.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 29,65 milioni di euro per il 2021, 30,15 milioni di euro per il 2022, 31,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 5,15 milioni di euro a decorrere dal 2026.
5.04. Sensi, Serracchiani, Viscomi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i redditi fino a 55.000 euro, per la quota relativa ai soli redditi da lavoro dipendente e autonomo, le aliquote di cui al comma 1 sono ridotte di tre punti a vantaggio del genere con il più basso tasso di occupazione, come riportato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.»

Art. 5-ter.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali – Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 5-bis.

Art. 5-quater.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 in materia di riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi e per contante)

  1. Dopo l'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-novies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)

   1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-opties del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 per cento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del de cuius, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
   2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma precedente a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, comma 2.
   3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
   4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del de cuius, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
   5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'art. 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del de cuius.

Art. 5-decies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)

   1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-opties della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2021 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, comma 2.
   2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2021.
   3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-opties, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

   a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;

   b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2021; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-quater, comma 5;

   c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 percento, rispettivamente degli accrediti e degli addebiti di cui non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;

   2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
   3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 5.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 5-bis.».

Art. 5-sexies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis valutati in 10.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2021, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, nonché attraverso le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 2500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;
5.022. Carfagna, Paolo Russo.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Stabilizzazione esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

  1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2021».

  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 15 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
6.8. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Stabilizzazione esonero contributivo per i giovani agricoltori diretti e imprenditori agricoli)

  1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2021».
6.10. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 31 dicembre 2025.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2022, 35,5 milioni di euro per l'anno 2023, 56 milioni di euro per l'anno 2024, 56 milioni di euro per l'anno 2025, 49 milioni di euro per l'anno 2026, 21,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2028.
6.3. Dal Moro, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole: e il 31 dicembre 2021 con le seguenti: e il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
6.5. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è altresì riconosciuto all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 con età inferiore a quarant'anni.
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
6.9. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è altresì riconosciuto all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 con età inferiore a quarant'anni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
6.4. Scoma, Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è altresì riconosciuto all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 con età inferiore a quarant'anni.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: e imprenditori agricoli con le seguenti: , imprenditori agricoli e ittici.
6.6. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è altresì riconosciuto all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 con età inferiore a quarant'anni.
6.7. Benedetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto il seguente:

   «Art. 4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. All'esito della procedura di cui al terzo periodo del comma 1, l'agente della riscossione invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato che dovrà manifestare, entro 30 giorni dalla notifica, la volontà di procedere al versamento integrale, anche in forma rateale fino ad un massimo di 60 rate mensili, delle quote comprese nell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione all'ente previdenziale. Trascorso tale termine, in assenza di manifestazione di volontà, le quote annullate sono definitivamente discaricate ed eliminate dalle scritture patrimoniali».
*6.1. Cenni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto il seguente:

   «Art. 4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. All'esito della procedura di cui al terzo periodo del comma 1, l'agente della riscossione invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato che dovrà manifestare, entro 30 giorni dalla notifica, la volontà di procedere al versamento integrale, anche in forma rateale fino ad un massimo di 60 rate mensili, delle quote comprese nell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione all'ente previdenziale. Trascorso tale termine, in assenza di manifestazione di volontà, le quote annullate sono definitivamente discaricate ed eliminate dalle scritture patrimoniali».
*6.2. Sani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

  1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  2. L'esonero di cui al comma 1, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
6.05. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero dell'IVA per le zone agricole svantaggiate)

  1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10.000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/ CEE e successive modificazioni».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
6.014. Maglione, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Perantoni, Papiro, Giarrizzo, Bilotti, Segneri, Zanichelli, Manzo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia riscossione dei contributi dei Consorzi di Bonifica)

  1. Ai Consorzi di Bonifica di cui agli articoli 54 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non si applicano per la riscossione dei contributi le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette a mezzo di ruolo esattoriale e cartelle di pagamento.
6.015. D'Ippolito.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sgravi contributivi)

  1. A decorrere dall'anno 2021, i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 50 per cento.
6.013. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi ed epidemici)

  1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: «e che abbiano» a: «n. 102,»;

   b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:

   «6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
   6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è il 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.
   6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020».
6.08. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

  1. All'articolo 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento» con le seguenti: «di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è del 4 per cento».
6.011. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nell'anno 2019)

  1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle iscrizioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 791,7 milioni di euro per l'anno 2021, 472,8 milioni di euro per l'anno 2022, 479,5 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
6.016. Berardini, Gagnarli, Alberto Manca, Lombardo, Gallinella, Cadeddu, Pignatone, Zanichelli, Manzo, Paxia, Maglione.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

  1. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
6.06. Liuni, Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Paxia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di coadiuvanti familiari)

  1. All'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «al medesimo nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «come definito ai fini contributivi Inps,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.018. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
  2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
6.020. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo lavoratori comparto pesca)

  1. L'esonero di all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è altresì riconosciuto per la quota a carico dei lavoratori imbarcati a qualunque titolo su imbarcazioni da pesca adibite alla navigazione in acque marittime, interne e lagunari, ivi compresi i soci di cooperative.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
6.07. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

  1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis, le parole: «e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
   6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è fissato al 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.
   6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
6.017. Alemanno, Gagnarli, Lombardo, Cassese, Pignatone, Gallinella, Maglione.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Promozione del lavoro agricolo)

  1. Al comma 1 dell'all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel limite di 2000 euro per l'anno 2020», sono inserite le seguenti: «e di 2000 euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
6.023. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e successive modificazioni, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 marzo 2021.
  2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
6.025. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. È riconosciuto, a carico dei datori di lavoro, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'articolo 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
6.09. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: «naturali» è inserita la seguente: «ed epidemiologici» e dopo le parole: «ufficio delle imposte» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, qualora non disponibile, di raccomandata con ricevuta di ritorno. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato»;

   b) all'articolo 32, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis) Al verificarsi degli eventi naturali ed epidemiologici ai sensi dell'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2:

   a) per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività;

   b) ai fini del calcolo della media di cui alla precedente lettera a), l'imprenditore agricolo è tenuto a redigere un prospetto, da conservare per il periodo di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la quantità ed il valore, per tipologia, dei prodotti ottenuti dalle attività coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, per singola annualità, nel periodo preso a riferimento per il calcolo della media.

   2-ter) Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2-bis) il reddito dominicale ed il reddito agrario dei terreni interessati dagli eventi ivi previsti concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito complessivo».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2-bis) e 2-ter), si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 abbiano subìto, a causa dell'emergenza epidemiologica «Covid-19», una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno due terzi rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.
  3. La disposizione di cui all'articolo 32, comma 2-bis, si applica anche ai fini dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
6.012. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo per i settori del florovivaismo e del vitivinicolo)

  1. A favore delle imprese delle filiere florovivaistiche e vitivinicole è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
6.010. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)

  1. Le disposizioni del comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e di comodato per le finalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. Il presente articolo trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
6.03. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. Le somme versate per l'anno 2020 sono scomputate dai versamenti al medesimo titolo versate nell'anno 2021

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 350 milioni di euro per l'anno 2021.
6.021. Spena.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Agevolazioni contributive datori di lavoro agricolo relative alle gestioni previdenziali e assistenziali)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
6.024. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le modalità di cui all'articolo 177, commi 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. Il Fondo ivi previsto è parimenti incrementato di 8,5 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto per l'anno 2021 di 8, 5 milioni di euro per l'anno 2021.
6.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
6.019. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.04. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Cancellazione di IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

  Conseguentemente ridurre il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021.
6.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga dell'esonero dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro)

  1. All'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 1 le parole: «con esclusione del settore agricolo» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. A quelli derivanti per l'anno 2021, valutati in 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

  Conseguentemente all'articolo 54, comma 8, le parole: con esclusione del settore agricolo sono soppresse.
6.022. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.5. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022;

   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro titolari di un diritto reale sugli immobili nei quali si svolge l'attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, e all'articolo 91-bis commi 2 e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

  Conseguentemente:

   alla rubrica, sostituire le parole: Esonero contributivo per il con le seguenti: Misure in favore del;

   ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
7.1. Mancini.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire la parola: 50 con la seguente: 100.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

   2021: -50.000.000;
   2022: -50.000.000.
7.2. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: dilettantistiche inserire le seguenti: anche del settore della danza.
7.4. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la parola: ai inserire le seguenti: nuovi o preesistenti.
7.3. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 189, è aggiunto il seguente:

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

   «189-bis – In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo dal 1° febbraio al 15 ottobre 2020, sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.01. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:
  189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo il 1 febbraio e il 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici.

   Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
7.011. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

  1. All'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungere il seguente comma:

   «189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio-15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici».
7.010. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art.7-bis.
(Disposizioni tributarie relative alle associazioni musicali)

  1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dopo le parole «che svolgono attività sportive dilettantistiche» sono aggiunte le parole: «e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali».
7.019. Lombardo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detassazione degli utili reinvestiti nelle reti d'impresa)

  1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili destinati dalle imprese alle finalità di cui al primo periodo del predetto comma a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, nel limite complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2021 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. All'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

   al primo periodo, le parole da , preventivamente asseverato a medesimo decreto sono soppresse;

   il secondo periodo è soppresso;

   al quarto periodo, le parole euro 1.000.000 sono sostituite dalle seguenti: euro 2.000.000.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7.013. Del Barba.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 31 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;

   c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per l'anno 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno per l'anno 2021;

   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 luglio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 luglio 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021.
7.015. Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche)

  1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021;

   c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021;

   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021.

  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3. Il fondo di cui all'articolo 207 è integrato di 234 milioni di euro per l'anno 2022 e di 89 milioni di euro per l'anno 2023.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 323 milioni di euro per l'anno 2021, 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto a 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 323 milioni di euro per l'anno 2021.
7.023. Mancini, Rossi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per l'esonero contributivo nel settore culturale)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7.02. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per l'esonero contributivo nel settore culturale)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7.012. Del Barba.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Iniziative a sostegno delle sponsorizzazioni e del mecenatismo sportivo)

  1. Alle spese di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle erogazioni effettuate ai sensi dell'art. 90, comma 8, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostenute in favore di società, associazioni e fondazioni sportive, riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del medesimo TUIR. I corrispondenti importi costituiscono, per il soggetto erogante, credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ovvero del 100 per cento delle erogazioni effettuate.
  182-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 182-bis è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede in quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 13,2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021-2023.
7.07. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite di cinque milioni di euro. A tale fine è autorizzata alla spesa di cinque milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti e le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
  3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1 lettera a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.
  4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.
7.016. Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)

  1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 184.
7.09. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Indennità per i lavoratori sportivi)

  1. Ai lavoratori sportivi, anche iscritti in gestione separata presso l'INPS, è riconosciuta un'indennità di 1200 euro mensili fino alla cessazione dello stato d'emergenza.

   Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
7.05. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)

  1. In ragione della mancata possibilità di esercizio ed utilizzo della licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da COVID-19, la tassa di concessione governativa di cui alla tariffa di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 230 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
7.014. Caretta, Ciaburro, Trancassini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Indennità per i lavoratori della danza)

  1. Ai lavoratori della danza è riconosciuta un'indennità mensile di 1200 euro fino alla cessazione dello stato d'emergenza.

   Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
7.04. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*7.06. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*7.026. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*7.024. Gelmini, Spena.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga per i contribuenti in regime di aliquota agevolata)

  1. All'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   d) non si verifichi, nell'arco di uno dei cinque anni dall'avvio dell'attività, un evento straordinario ed imprevisto quali guerre mondiali, calamità naturali, o pandemie, della durata superiore a 8 mesi, per effetto del quale il computo dei 5 periodi d'imposta è automaticamente prorogato di un anno.
7.018. Sodano, Davide Aiello, Suriano, Alaimo, Penna, Licatini, Papiro, Martinciglio, Giarrizzo, Pignatone, Serritella, Currò, Perconti, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero contributivo nel settore culturale)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
7.025. Fornaro, Pastorino, Cancelleri, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

  1. Al fine di supportare i redditi dei pensionati di guerra, colpiti dall'emergenza epidemiologica, il comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 1 non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.500.000 euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
7.03. Vinci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), aggiungere la seguente:

   «f-quinquies) una quota pari al 10 per cento della tredicesima mensilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 1960;».

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
7.08. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 81, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020 le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021», le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021». 3. All'articolo 81, comma 4, decreto-legge n. 104 del 2020 le parole: «periodo d'imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «periodo d'imposta precedente».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 755 milioni e le parole 500 milioni con le seguenti 455 milioni.
7.017. Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

Art. 7-bis.
(Accesso alla giustizia ai fini della tutela ambientale)

  1. Al fine di facilitare l'accesso alla giustizia in tema di tutela dell'ambiente, al comma 6-bis, articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole «informazione ambientale», aggiungere, le seguenti: «nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42 del 2004».
  2. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole «esercitano attività economica» sono aggiunte le seguenti: «ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali».
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo la parola «atti» sono aggiunte le seguenti: «procedimentali, amministrativi e giudiziari».
7.027. Brambilla.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero contributivo per le imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi)

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi che bel 2020 hanno subito una contrazione del fatturato del 70 per cento è finanziato con 150 milioni di euro per l'anno 2021 l'esonero del versamento dei contributi previdenziali (ad eccezione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) a carico dei datori di lavoro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7.022. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per iscritti Aire)

  1. All'articolo 1, comma 152, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole «all'Importo di euro 100», è aggiunto il seguente periodo: . Gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) non sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al presente comma, per l'apparecchio utilizzato nella prima casa posseduta in Italia e non locata.

  Conseguentemente, all'onere derivanti dal presente articolo, quantificato in 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.028. Fitzgerald Nissoli.

ART. 8.

  Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

  1. I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
  2. L'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
8.6. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 2020» con le seguenti: «, 2020, 2021, 2022 e 2023».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina).
*8.4. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 2020» con le seguenti: «, 2020, 2021, 2022 e 2023».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina).
*8.5. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio, Golinelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga dei termini per le disposizioni agevolative per i trasferimenti della proprietà di terreni destinati all'attuazione di programmi urbanistici a scopo residenziale)

  1. In considerazione dei gravi effetti sull'attuazione dei programmi urbanistici determinati dalla fase emergenziale per epidemia da COVID-19 , nonché al fine di mantenere condizioni agevolative per l'accesso al mercato immobiliare anche per finalità antirecessive, all'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «sei anni», introdotte dall'articolo 6 comma 6 del decreto-legge n. 102 del 2013 convertito in legge n. 124 del 2013, sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».
8.01. De Luca.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri)

  1. I redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
8.02. Di Muro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione bonus pensionati frontalieri)

  1. All'articolo 50, comma 1, del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) Agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
8.04. Di Muro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Trattamento pensionistico dei lavoratori frontalieri in quiescenza)

  1. I redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
8.03. Di Muro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge».
8.06. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucentini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di Iva nel settore apistico)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: «12-bis pappa reale o gelatina reale»;

   b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 sono aggiunti i seguenti:

    i. 16-bis) Servizio di impollinazione;

    ii. 16-ter) pappa reale o gelatina reale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
8.023. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*8.025. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*8.039. Gelmini, Spena.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917;
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.011. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
8.047. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

  1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2021» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –2.000.000;

   2022: –2.000.000.
8.07. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.010. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione imposte fabbricati inagibili terremoto Centro Italia)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021».
  2. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».
  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 4 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 e all'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
8.08. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucentini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 350 milioni di euro per l'anno 2021.
8.038. Spena.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati)

  1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2021, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.
8.018. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, in misura tale da generare corrispondenti maggiori entrate a decorrere dall'anno 2021.
8.042. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori del lavoro agricolo)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».
8.027. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Imu agricola)

  1. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
8.021. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Imu agricola)

  1. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
8.022. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Di Muro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione IMU per coniugi)

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale».
8.09. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per il sostegno dei rimborsi assicurativi in agricoltura)

  1. Per mitigare la mancanza di liquidità per i rimborsi assicurativi in agricoltura nel quadro del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo per il sostegno dei rimborsi assicurativi in agricoltura».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1 per garantire la piena erogazione dei rimborsi assicurativi in agricoltura per l'anno 2020 nella forma del 70 per cento del costo dell'assicurazione stipulata dagli operatori.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
8.028. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Canoni enfiteusi rustiche)

  1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato, con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi al 30 giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.
  2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati, fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.
  3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.
  4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi 1 e 2, è assicurata mediante l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
  5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.
  7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato.
8.033. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Parentela, Alberto Manca, Pignatone, Aresta, Palmisano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)

  1. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell'ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è soppressa.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798,8 milioni.
8.031. Pignatone, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Giarrizzo, Rizzo, Scerra, Cancelleri, Martinciglio, Davide Aiello, Papiro, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno per il settore agricolo)

  1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
8.037. Gadda, Scoma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 181, comma 1-bis, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite con: «31 dicembre 2020»;
  2. dopo le parole: «dal pagamento della tassa dell'occupazione temporanea» aggiungere le parole: «e permanente»;
  3. dopo le parole: «e del canone per l'occupazione temporanea» aggiungere le parole: «e permanente»;
  4. dopo le parole: «15 dicembre 1997, n. 446» aggiungere le parole: «nonché dal versamento di ogni tipologia di canone o corrispettivo a titolo di servizio a domanda individuale per le occupazioni nei mercati in sede propria con strutture fisse e/o mobili».
  2.Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di autorizzazioni, sono esonerati per l'anno 2021 dal versamento del canone unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all'articolo 1, commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 ed 844 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8.05. Lacarra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

  1. All'articolo 30 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «maggio, giugno e luglio» sono aggiunte le seguenti: «e per i mesi di novembre e dicembre e gennaio».

  Conseguentemente, al comma 3 la parola: 600 è sostituita dalla seguente: 1.000.
8.034. Corneli, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esonero contributivo straordinario)

  1. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 77, dopo la parola: «vitivinicole» aggiungere le seguenti: «orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
8.026. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esonero contributivo straordinario)

  1. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 77, dopo la parola: «vitivinicole» aggiungere il seguente periodo: «orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
  3. Agli oneri per l'anno 2021, valutati in 250 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
8.040. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente

Art. 8-bis.
(Esoneri contributivi)

  1. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 77, dopo la parola: «vitivinicole» sono aggiunte le seguenti: «orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, della selvicoltura e frutticole».
8.016. Gadda, Scoma, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga della riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all'imboschimento)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 794,5 milioni di euro per l'anno 2021.
8.032. Donno.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

  1. Le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
8.024. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

  1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e,» con le seguenti: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e,».
8.019. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Decontribuzione sud)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «del settore agricolo è» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
8.041. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga dell'esonero dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro)

  1. All'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 1 le parole: «con esclusione del settore agricolo» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 54, comma 8, sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.
8.020. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: «naturali» è aggiunta la seguente: «ed epidemiologici» e dopo le parole: «ufficio delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, qualora non disponibile, di raccomandata con ricevuta di ritorno. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato»;

   b) all'articolo 32 sono inseriti i seguenti commi:

   «2-bis. Al verificarsi degli eventi naturali ed epidemiologici ai sensi dell'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2:

   a) per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività;

   b) ai fini del calcolo della media di cui alla precedente lettera a), l'imprenditore agricolo è tenuto a redigere un prospetto, da conservare per il periodo di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la quantità ed il valore, per tipologia, dei prodotti ottenuti dalle attività coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, per singola annualità, nel periodo preso a riferimento per il calcolo della media.

   2-ter. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2-bis il reddito dominicale ed il reddito agrario dei terreni interessati dagli eventi ivi previsti concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito complessivo.».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2-bis e 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 abbiano subìto, a causa dell'emergenza epidemiologica «COVID-19», una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno due terzi rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.
  3. La disposizione di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 si applica anche ai fini dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
8.015. Gadda, Scoma, Del Barba.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione dall'Irpef dei redditi dei canoni di locazione a uso commerciale non percepiti)

  1. I redditi derivanti da canoni di locazione a uso commerciale non percepiti dai proprietari a causa dei mancati pagamenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
8.029. Corneli, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.012. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, alla quale si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2017».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede nel limite di 50 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
8.044. Montaruli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sospensione ritenuta d'acconto sui contributi dei Comuni a favore delle imprese in difficoltà economica a seguito della pandemia causata dal COVID-19)

  1. Per gli anni di imposta 2021 e 2022, ai contributi deliberati dai Comuni a favore delle imprese in difficoltà economica a seguito della pandemia causata dal COVID-19 non si applicala ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
8.013. Toccalini, Colla, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Tarantino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Welfare aziendale)

  1. All'articolo 51, comma 3, del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «servizi prestati» sono aggiunte le seguenti: «volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale»;

   b) le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500».

  2. La norma entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
  3. Gli oneri di cui al presente articolo sono determinati in 32 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
8.014. Serracchiani, Viscomi, Lepri, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Versamento TOSAP/COSAP)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 1-bis le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; e dopo le parole: «dal pagamento della tassa dell'occupazione temporanea» sono aggiunte le seguenti: «e permanente»; dopo le parole: «e del canone per l'occupazione temporanea» sono aggiunte le seguenti: «e permanente»; dopo le parole: «15 dicembre 1997, n. 446» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal versamento di ogni tipologia di canone o corrispettivo a titolo di servizio a domanda individuale per le occupazioni nei mercati in sede propria con strutture fisse e/o mobili».
  2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di autorizzazioni, sono esonerati per l'anno 2021 dal versamento del canone unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all'articolo 1 commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
8.030. Grimaldi, Iorio, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Poligrafici)

  1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.8 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
8.035. Tripiedi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga esonero TOSAP e COSAP)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   c) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   d) al comma 5 dopo le parole: «127, 5 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 93 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
8.045. Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione reddito imponibile giovani contribuenti lavoro autonomo forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età».
8.043. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione reddito imponibile giovani contribuenti lavoro autonomo forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
8.036. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione reddito imponibile giovani contribuenti lavoro autonomo forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 64 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 3.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età».
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
8.017. Buratti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contributo a fondo perduto per i liberi professionisti)

  1. Al fine di consentire una ripartenza economica delle attività professionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività professionale risulti cessata alla data di pubblicazione della presente legge.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai liberi professionisti titolari di partita IVA che abbiano un fatturato per l'anno 2020 inferiore a 60.000 euro a condizione che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato dell'anno 2019.
  4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato del 2020 e l'ammontare del fatturato del 2019 come segue:

   a) 20 per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 non superiore a diecimila euro;

   b) 15 per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 superiore a diecimila euro e fino a ventimila euro;

   c) 10 per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 superiore a ventimila euro e fino a sessantamila euro.

  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 3, per un importo non inferiore a mille euro.
  6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  7. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 8.
  8. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  9. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 7, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
8.046. Papiro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Disciplina fiscale e monitoraggio sulle valute virtuali)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) alla lettera c-ter), dopo le parole: «di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,» sono aggiunte le seguenti: «di valute virtuali» e, dopo le parole: «Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso» sono aggiunte le seguenti: «, per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso»;
  2) alla lettera c-quater), dopo le parole: «valute,» sono aggiunte le seguenti parole: «valute virtuali,» e dopo le parole: «di valute estere,» sono aggiunte le parole: «di valute virtuali,».

   b) all'articolo 67, comma 1-bis, dopo le parole: «nonché le valute», sono aggiunte le seguenti: «, le valute virtuali»;

   c) all'articolo 67, comma 1-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente»;

   d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;».

  2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.».
  3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-bis è inserito il seguente: «18-ter. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali.»

Art. 9-ter.
(Definizioni ai fini del riconoscimento fiscale delle valute virtuali)

  1. Si definisce «Unità Matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.
  2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente: «ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»;

   b) all'articolo 1, comma 2, la lettera qq) è sostituita dalla seguente: «qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»;

   c) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa»;

   d) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: «5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di euro 150; 5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di euro 150».

  3. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: «, comprese le unità matematiche».
  4. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

   1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le unità matematiche possedute alla data del 30 ottobre 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
   2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2021.
   3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre 2021. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
   4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre 2021.
   5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
   6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi».
9.019. Zanichelli, Pastorino, Carabetta, Giuliodori, Scagliusi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2021. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 16 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*9.01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2021. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 16 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*9.06. Sani, Spena.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Detassazione alle attività professionali degli enti di previdenza di diritto privato)

  1. Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, erogati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

   a) quanto a 700 milioni di euro, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209;

   b) quanto a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9.014. Ficara.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di scissione dei pagamenti)

  1. All'articolo 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente:

   «1-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies ed erogate dalle piccole e medie imprese cosi come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il decreto del Ministero della attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia».
9.015. Corneli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale per la rideterminazione dei valori delle partecipazioni)

  1. All'articolo 137, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «15 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 137, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per il periodo dal 16 novembre 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
9.012. Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Determinazione del costo dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 110, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, con le medesime modalità, anche alle rivalutazioni di beni d'impresa e di partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, se approvato successivamente al 1° gennaio 2021, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2023, 254,3 milioni di euro per l'anno 2024, 172 milioni di euro per l'anno 2025 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
9.05. Sani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga pagamento seconda rata Imu)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
9.023. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

  1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi.»

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA, ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante».
9.010. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale delle società di investimento semplice)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso numero 1), le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;

   b) al comma 1-quater, le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
9.02. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale delle società di investimento semplice)

  1. All'articolo 27, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso numero 1), le parole «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;

   b) al comma 1-quater, le parole «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».
9.018. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione del regime fiscale della cedolare secca)

  1. A decorrere dall'anno 2021, il canone di locazione riveniente da contratti aventi ad oggetto immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo può essere assoggettato al regime della cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, su opzione facoltativa del locatore, in alternativa al regime ordinario per la tassazione dei redditi fondiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A tal fine è autorizzata la spesa, che costituisce limite massimo di spesa, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure applicative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
9.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione del regime fiscale della cedolare secca)

  1. A decorrere dall'anno 2021, il canone di locazione riveniente da contratti aventi ad oggetto immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo potrà essere assoggettato al regime della cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, su opzione facoltativa del locatore, in alternativa al regime ordinario per la tassazione dei redditi fondiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
*9.08. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione del regime fiscale della cedolare secca)

  1. A decorrere dall'anno 2021, il canone di locazione riveniente da contratti aventi ad oggetto immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo potrà essere assoggettato al regime della cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, su opzione facoltativa del locatore, in alternativa al regime ordinario per la tassazione dei redditi fondiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
*9.021. Brunetta.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
**9.011. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
**9.024. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 90 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
9.020. Gelmini, Spena.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Conferma delle detrazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47)

  1. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. dopo le parole «triennio 2014-2016», sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2021-2023».
  2. le parole «adibita ad propria abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «e ai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento o in locazione a canone concordato di alloggi, purché adibiti a propria abitazione principale».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
9.04. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'articolo 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applica alle cooperative di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 250 mila euro per l'anno 2021 e 250 mila euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 209.
9.016. Trizzino, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento o di laurea di primo livello del nuovo ordinamento, degli istituti a indirizzo musicale, scuole di musica e gli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado, è istituito un «Bonus strumenti musicali» una tantum del 65 per cento, per l'acquisto di uno strumento musicale di manifattura italiana, coerente al corso di studi. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
9.022. Giuliodori, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Applicazione del regime fiscale di maggior favore alle indennità operative del personale militare)

  1. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
9.07. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per l'autonomia e la libertà delle donne)

  1. Al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, con particolare riguardo agli articoli 1, commi 1, lettere a) ed e), 7, comma 3, 8 e 9 della Convenzione, e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni di cui al comma 2.
  2. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1, le associazioni del Terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le quali:

   a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere con un approccio laico e femminista;

   b) abbiano almeno tre anni di attività e presentino un programma che contenga attività documentate in attuazione delle finalità di cui al comma 2, punto a).

  3. È concesso l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), che gestiscano luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte, native e migranti e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza, culturali dedicate alle questioni di genere e erogazione di servizi alla comunità di riferimento promozione di attività culturali e erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
  4. Il Dipartimento Pari Opportunità, entro il mese di marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
9.09. Boschi, Del Barba.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione della tassazione per le fondazioni bancarie e gli enti filantropici)

  1. Gli utili percepiti dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e dagli enti filantropici di cui agli articoli 37, 38 e 39 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale come definite dalle rispettive leggi istitutive, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
  2. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. I soggetti di cui al comma 1 destinano l'imposta sul reddito non dovuta, in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1, al finanziamento delle attività d'interesse generale come definite dalle rispettive leggi istitutive, accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.
10.7. Lepri, Viscomi, Pezzopane, Ciampi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Gli accantonamenti di cui ai commi 3 e 4 sono utilizzati per le finalità di cui al comma 2 entro 12 mesi dagli accantonamenti stessi. Ove ciò non fosse possibile, l'importo accantonato e non utilizzato deve essere versato nelle casse dell'erario entro i 3 mesi successivi.
  4-ter. L'accantonamento di cui al comma 3 e 4, rientra tra i fondi indisponibili e non è aggredibile da nessuno dei creditori dell'ente.
10.19. Currò.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sopprimere le parole: per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2;

   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sopprimere le parole da: e di 500 sino alla fine del periodo.
10.25. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1 che non abbiano percepito utile, per l'anno 2021, l'imposta sull'IRES è ridotta del 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 780.
10.22. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, lettera a), alle parole: assistenza agli anziani;, premettere le seguenti: assistenza alle persone con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 484 milioni.
10.16. Noja, Del Barba.

  Al comma 2, lettera a), alle parole: assistenza agli anziani;, premettere le seguenti: assistenza alle persone con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;.
10.34. Casciello, Versace, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: assistenza agli anziani, aggiungere le seguenti: assistenza alle persone con disabilità,.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 792 milioni di euro per l'anno 2021 e 485 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
10.28. Stumpo, Pastorino.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;, inserire le seguenti: sicurezza sul lavoro;.
10.8. D'Alessandro, Librandi, Del Barba.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: ambiente aggiungere le seguenti: riduzione, monitoraggio, prevenzione del rischio di pandemia.
10.10. Frassinetti, Albano, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Il beneficio relativo alla riduzione della tassazione dei dividendi di cui al comma 1 si applica, a decorrere dal 2021, anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente:

   a) sostituire la rubrica con la seguente: (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali e gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103);

   b) all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 440 milioni.
10.32. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

  1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2021, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel registro delle imprese alla data del 30 settembre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.
  2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 6 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento.
  3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2021, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.
  8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690 della legge n. 160 del 2019.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52,1 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.063. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Camera di compensazione delle fatture elettroniche)

  1. È istituita la piattaforma informatica dei pagamenti tra i soggetti emittenti fatture elettroniche di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, allo scopo di compensare tra loro pagamenti ed incassi di fatture elettroniche riferenti allo stesso soggetto.
  2. L'Agenzia delle entrate provvede a compensare i pagamenti e gli incassi verso lo stesso soggetto derivanti da fatture di cui al comma 1, che siano state emesse e ricevute.
  3. Gli emittenti e i debitori delle fatture elettroniche hanno la facoltà di optare per la compensazione per ogni fattura emessa o ricevuta, sia al momento della emissione e della ricezione, sia entro le 24 ore successive alla scadenza determinata per legge a fine mese ai sensi del successivo comma 7.
  4. I soggetti di cui al comma 1 possono versare, attraverso pagamento modello predisposto dall'Agenzia delle entrate, l'eventuale saldo passivo derivante dalla compensazione, entro il quarto giorno lavorativo di ciascuna mensilità.
  5. In caso di saldo negativo, non compensato per intero dal versamento di cui al comma 4, si provvede alla compensazione delle fatture ricevute autorizzate al pagamento, in ordine cronologico di autorizzazione alla compensazione di cui al comma 3.
  6. L'Agenzia delle entrate provvede ad implementare il software delle fatture elettroniche in modo tale da rendere consultabili i movimenti di compensazione e con modalità adeguate ad assicurare il regolare funzionamento della piattaforma di compensazione.
  7. Per ogni fattura compensata è applicata un'imposta di bollo dello 0,1 per cento sull'imponibile fino ad un limite massimo di 3 euro.
  8. La compensazione avviene l'ultimo giorno del mese, compensando tutte le fatture autorizzate di cui al comma 3 con scadenza determinata per legge a fine mese anche per fatture con scadenze inframese.
  9. La compensazione vale per gli effetti di legge come avvenuto pagamento.
  10. I saldi attivi dei conti di compensazione vengono resi disponibili al trasferimento su richiesta del titolare entro il giorno 5 del mese successivo.
10.0102. Currò, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti (TARI))

  1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

   «645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.»;

   b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

   «649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa.»;

   c) il comma 652 è sostituito dal seguente:

   «652. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.».
10.047. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure fiscali in favore di persone con disabilità)

  1. Le persone disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sostengono, nell'anno 2021, spese legate al relativo stato di disabilità, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal venditore e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro.
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
10.0117. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

  1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
  2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2021:

   a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

   b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

  3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
10.071. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dell'imposta per la rivalutazione dei beni)

  1. Al comma 943 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili.».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10.0112. Manzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
10.066. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Regolarizzazione infrazioni formali)

  1.Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 30 ottobre 2020, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Con tale versamento, per il primo anno di applicazione della fattura elettronica obbligatoria, periodo d'imposta 2019 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le sanzioni per omessa o infedele documentazione e registrazione delle operazioni imponibili o delle operazioni non soggette ad IVA, commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, sono sanate se la fattura è emessa con le corrette modalità entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e l'IVA è stata versata entro il medesimo termine. Se la tardiva emissione della fattura ha comportato un minore versamento di imposta, nelle liquidazioni periodiche IVA di competenza, il ravvedimento operoso dei minori versamenti, effettuato entro il termine previsto per il pagamento della prima rata di cui al comma 2, sana anche le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, senza nuovi ed ulteriori oneri per il contribuente.
  2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 30 aprile 2021 ed entro il 28 febbraio 2022. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, ovvero rimesse entro 30 giorni dalla constatazione degli uffici competenti. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10.098. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi agli acquisti, tramite payback, verso attività che abbiano subito perdite fatturato nel periodo pandemico)

  1. I rimborsi di cui all'articolo 1, comma 288, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono incrementati del 100 per cento, con plafond autonomo di rimborso pari a 1.000 euro annuali sulle transazioni relative agli acquisti al dettaglio effettuati nell'anno 2021 verso partite IVA che abbiano subìto nel corso dei primi tre trimestri 2020 un calo di fatturato superiore al 33 per cento rispetto al corrispettivo periodo 2019. Entro il 31 gennaio 2021 i titolari di partita IVA effettuano l'iscrizione presso un elenco gestito dall'Agenzia delle entrate ed espongono al pubblico il numero di registrazione e la percentuale di rimborso concessa.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
10.0101. Currò.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 741, lettera c), numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»;

   b) al comma 749, il secondo periodo è abrogato.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
10.0167. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di mancato pagamento di tributi)

  1. Al fine di sostenere i contribuenti, per i ritardi maturati dal 3 marzo 2020 al 16 novembre 2020, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 471 del 1997, la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 365 giorni dalla data della sua commissione.
10.0148. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure fiscali a favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale)

  1. A decorrere dall'anno 2021 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0121. Ungaro, Del Barba, Nobili, Marco Di Maio, Schirò, La Marca.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Utilizzo dei crediti fiscali cedibili per annualità future in compensazione debiti fiscali)

  1. Al decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

   «17-ter. Per le compensazioni di cui all'articolo 17 sono utilizzabili i saldi attivi di crediti fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, detenuti nel cassetto fiscale del contribuente e con scadenza in anni successivi, attraverso una loro conversione in liquidità ad un valore attuale con percentuali di sconto aggiornate trimestralmente dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate stipula accordi e convenzioni con istituti di credito e società di assicurazioni per l'ulteriore cessione dei crediti fiscali compensati.».
10.0103. Currò, Manzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure di assistenza per gli iscritti delle casse ed enti di previdenza obbligatoria)

  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le parole: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.».

  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
10.023. Zennaro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sviluppo di attività di vendita on line)

  1. Allo scopo di sostenere l'attività di vendita di prodotti e servizi da parte di esercenti, professionisti e titolari di partita IVA in genere, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60 per cento, nel limite massimo di 10.000 euro, delle spese sostenute nei primi nove mesi dell'anno 2021 per la realizzazione e la gestione di siti web finalizzati alla vendita online di prodotti e servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – ;
   2022: –10.000.000;
   2023: –.
10.0114. Sut, Zanichelli, Scanu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estromissione agevolata immobile strumentale dell'imprenditore individuale)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 30 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021.

  Agli oneri di cui al presente articolo, pari 2,4 milioni nell'anno 2023, 3,1 milioni nel 2024 e 3,8 milioni nel 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.064. Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cessione agevolata di beni ai soci)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 ed entro il 16 giugno 2022.

   Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 57,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 49,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.067. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica dell'articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1. All'articolo 112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono aggiunte le parole «e 2021».

  Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge, è ridotta di 11 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021.
10.0166. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700, della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e dell'10 per cento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 18,6 milioni per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.062. Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

  1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.

  Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
10.072. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione delle ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi dal 20 per cento al 10 per cento)

  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
10.059. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse.
10.022. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Selezione dei gestori degli investimenti)

  1. In ordine alla selezione dei gestori degli investimenti, gli enti di diritto privato gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle disposizioni in materia di subappalto. Nell'ambito delle suddette procedure è assicurata la massima pubblicità e trasparenza.
10.0181. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ristoro per gli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessile nel periodo 1° gennaio 2020/30 novembre 2020)

  1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 agli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessili per tutto il periodo 1° gennaio 2020/30 novembre 2020 senza interruzione e senza cassa integrazione per i lavoratori addetti allo specifico servizio è riconosciuto un ristoro, nel limite massimo di 3 milioni di euro quantificato in base ai quantitativi raccolti e documentati dal registro carico e scarico o in base ai formulari emessi nel suddetto periodo.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che gli enti, di cui al comma 1, devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del ristoro, determinato in funzione delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 797 milioni per l'anno 2021.
10.0127. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Definizione di mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per i lavoratori autonomi)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione, ai fini dell'imposta, nel caso di lavoratore autonomo o nel caso di imprenditore individuale, con un ammontare di compensi o ricavi non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, per prestazioni di servizi e per acquisizione o gestione di beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi o dei ricavi e, comunque, nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2021.
*10.0183. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Definizione di mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per i lavoratori autonomi)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione, ai fini dell'imposta, nel caso di lavoratore autonomo o nel caso di imprenditore individuale, con un ammontare di compensi o ricavi non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, per prestazioni di servizi e per acquisizione o gestione di beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi o dei ricavi e, comunque, nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2021.
*10.0153. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Definizione di mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per i lavoratori autonomi)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione, ai fini dell'imposta, nel caso di lavoratore autonomo o nel caso di imprenditore individuale, con un ammontare di compensi o ricavi non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, per prestazioni di servizi e per acquisizione o gestione di beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi o dei ricavi e, comunque, nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2021.
*10.046. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2.014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.085. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.».
10.07. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

  1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

   1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2008 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2021, 633,6 milioni di euro nel 2022 e 400,8 milioni di euro nel 2023.
10.013. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detraibilità spese legali)

  1. L'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.000.
  2. La detrazione è ripartita in tre annualità in quote di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione spetta, se giustificata con fattura del difensore, munita del visto di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, recante l'esplicita indicazione della causale e quietanza di pagamento.
  4. La detrazione di cui al comma 1 non spetta, nelle ipotesi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. L'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo è quantificato in euro 12 milioni di euro per l'anno 2021, e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 778 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 475 milioni.
10.0213. Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure fiscali per l'utilizzo di sistemi di pagamento tramite circuiti di credito commerciale su piattaforme informatiche)

  1. All'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» aggiungere, in fine, le seguenti: «, ovvero mediante l'utilizzo di circuiti di credito commerciale per il tramite di apposite piattaforme informatiche».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 .
10.0107. Cabras, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, seggiolini per automobili destinati all'infanzia.».

  Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.0116. Paolin, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Il reddito dei fabbricati derivante da contratti di locazione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e delle relative pertinenze locate congiuntamente può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, qualora il locatore conceda o abbia concesso, a far data dal 31 gennaio 2020, una riduzione anche temporanea del canone altrimenti spettante in base al contratto di locazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione deve essere di ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del canone pattuito per un periodo di 12 mesi.
  2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo d'imposta 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione nonché di versamento della cedolare secca per il 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0146. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sgravi fiscali per immobili posseduti da cittadini italiani e degli Stati dell'Unione europea non residenti in Italia che mantengano legami familiari e affettivi con il luogo in cui è ubicato l'immobile)

  1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani o da cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, che dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situata l'unità immobiliare, secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

  2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano o cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Paesi non appartenenti all'Unione europea che dimostri di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situato l'immobile».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0212. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per alimenti per cani e gatti e per le prestazioni veterinarie)

  1. Agli alimenti per cani e gatti e alle prestazioni veterinarie si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il numero: «91» è sostituito dal seguente:

    «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

  3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero «114» è aggiunto il seguente: «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».
  4. Alla Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  5. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –20.000.000;
   2022: –20.000.000;
   2023: –20.000.000.
10.021. Topo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure a favore delle detrazioni fiscali per le prestazioni veterinarie)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede a 129,11 euro».

  All'onere derivante di cui alla lettera a) previsto con una spesa di 20 milioni all'anno si provvede con la soppressione delle norme su prodotti fitosanitari e sui fertilizzanti generici di cui all'articolo 10-ter.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Soppressione sussidi ambientamento dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso.
10.0200. Sarli, Flati.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «euro 129,11» con le seguenti: «euro 50,00».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.035. De Filippo, Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: euro 129,11 con le seguenti: euro 50,00.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni per ciascun anno 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0193. Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito di imposta associazioni di volontariato)

  1. È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dalle organizzazioni di volontariato, reti associative e la generalità degli enti del terzo settore impegnate nell'attività di supporto assistenziale per la cura e la prevenzione dal contagio da COVID-19, pari al 70 per cento delle spese sostenute per gli anni 2020 e 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:

   a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

   b) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

   c) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
10.041. Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di aliquota IVA delle cessioni di caviale e succedanei)

  1. Al Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, n. 58), al n. 58) la parola: «escluso» è sostituita con la seguente: «compreso» e le parole: «ex 16.04» sono sostituite con la seguente: «16.04».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 121.560 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.0151. Caon.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, 1.950 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.960 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al fondo di cui all'articolo 207.
10.0175. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, 650 milioni di euro per l'anno 2022 e 650 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al fondo di cui all'articolo 207.
10.0174. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
10.0176. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione indennità e contributi assistenziali)

  1. In esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021, le indennità e contributi riconosciuti dalle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si considerano proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi e pertanto non costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, come disciplinati dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro nell'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
10.0179. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica alla disciplina fiscale dei lavoratori autonomi dello spettacolo)

  1. All'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:

   «9. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, a prescindere che siano in regime IVA forfettario o meno, le cui attività artistiche, tecniche o amministrative rientrano nell'elenco riportato nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente a euro 46,48 al giorno, elevata a euro 77,46 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo degli importi suddetti. Detti limiti sono ridotti di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal lavoratore autonomo, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevato ad euro 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi spese di trasporti comprovati da documenti emessi dal vettore, concorrono a formare il reddito.
   10. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal soggetto che si avvale della prestazione lavorativa, o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.».

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10-bis pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.020. Acunzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riscossione su beni privi di rendita catastale)

  1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano, senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione e lastrici solari, aree urbane, il debitore ha facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'agente della riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, entro 30 giorni dalla manifestazione del predetto consenso, con le modalità definite nel Protocollo d'Intesa per attività di valutazione immobiliare tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione finalizzato alla redazione di perizie di stima.».
10.099. Cassese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA relativa ai prodotti sanitari o igienici destinati alle donne)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «127-vices) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali.».

  2. All'onere recato, stimato in 212 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0163. Versace, Prestigiacomo, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tampox tax)

  1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 5 per cento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 1-quinquies) è sostituito dal seguente: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 728 milioni di euro per l'anno 2021 e 428 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
10.0106. Ascari, Martinciglio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ridefinizione delle aliquote IVA per premiare l'economia circolare, le filiere locali di qualità, i prodotti per l'infanzia, quelli sanitari e igienici femminili)

  1. A partire dal 1° gennaio 2020 l'aliquota IVA di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ridotta per i seguenti beni e servizi:

   a) 4 per cento per latte di origine vegetale;

   b) 10 per cento servizi di sharing mobility; pellet di legno; biometano prodotto come da DM 2 marzo 2018; attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati; pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari; Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 450 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
10.0115. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Adeguamento della tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

  1 Al fine di prevedere il corretto allineamento al testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI), alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1, comma 645, sono eliminate parole: «e assimilati»;

   b) all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Per i produttori di rifiuti speciali urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.»

    2) al terzo periodo le parole: «non assimilabili» sono soppresse

    3) al quarto periodo le parole: «di rifiuti speciali non assimilati» sono soppresse;

   c) all'articolo 1, comma 662, primo periodo la parola: «assimilati» è soppressa.
*10.0161. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Adeguamento della tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

  1 Al fine di prevedere il corretto allineamento al testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI), alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1, comma 645, sono eliminate parole: «e assimilati»;

   b) all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Per i produttori di rifiuti speciali urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.»

    2) al terzo periodo le parole: «non assimilabili» sono soppresse

    3) al quarto periodo le parole: «di rifiuti speciali non assimilati» sono soppresse;

   c) all'articolo 1, comma 662, primo periodo la parola: «assimilati» è soppressa.
*10.086. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle disposizioni sull'economia circolare)

  1 Al fine di prevedere il corretto allineamento delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI) al testo unico ambientale, alla legge 127 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1, comma 645, le parole: «e assimilati» sono soppresse;

   b) all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:

   i. al secondo periodo, dopo le parole: «Per i produttori di rifiuti» sono eliminate le parole: «assimilati agli»; dopo le parole: «proporzionali alle quantità di rifiuti» sono eliminate le parole: «speciali assimilati»; dopo le parole: «di aver avviato» sono eliminate le parole: «al riciclo» e sono sostituite con le parole: «a recupero»;

   ii. al terzo periodo, dopo le parole: «rifiuti speciali» sono eliminate le parole: «non assimilabili»; dopo le parole: «attività produttive» sono eliminate le parole: «ai quali si stende il divieto di assimilazione»;

   iii. il quarto periodo è eliminato;

   c) all'articolo 1, comma 662, è eliminata la parola: «assimilati».
10.0162. Mazzetti, Labriola, Prestigiacomo, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

  1. All'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungere il seguente comma:

   «189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio-15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici».
10.070. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio-15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici.
10.095. Scerra, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di Irpef)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11:

    1. al comma 1, lettera c), le parole: «38 per cento» sono sostituite dalle parole: «32 per cento»;

    2. al comma 1, lettera d), le parole: «41 per cento» sono sostituite dalle parole: «38 per cento»;

    3. al comma 1, lettera e), dopo le parole: «75.000 euro» sono aggiunte le parole: «e fino a 150.000 euro»;

    4. al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «f) oltre 150.000 euro, 45 per cento»;

   b) all'articolo 13:

    1. al comma 5 le parole: «53, 66» sono soppresse;

    2. dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

   «5-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 53 e 66 spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, pari a:

   a) 2.760 euro, se il reddito complessivo non supera 12.000 euro;

   b) 2.760 euro, se il reddito complessivo è superiore a 12.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 43.000 euro.».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 acquistano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2021.
  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale indicati nell'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ridurre, eliminare o riformare i regimi fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in conseguenza delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, comunque garantendo la tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

   b) prevedere che le disposizioni introdotte ai sensi della lettera a) del presente comma acquistino efficacia a decorrere dal periodo d'imposta indicato all'articolo 2, comma 1;

   c) assicurare che dall'attuazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a) del presente comma derivino maggiori entrate per un importo annuo almeno pari a quello previsto all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno ivi indicato.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in 5,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 184.
10.060. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Regolamentazione in materia di investimenti delle casse di previdenza)

  1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

   «3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, gli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, adottano regolamenti interni, sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la COVIP in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché gli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.».
10.0180. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'AIRE o che siano cittadini UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al dieci per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
   2-quater. La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797,1 milioni per l'anno 2021, 490,1 milioni di euro per l'anno 2022, 483 milioni di euro per l'anno 2023, 475, 8 milioni di euro per l'anno 2024, 471,2 milioni di euro per l'anno 2025, 477,4 milioni di euro per l'anno 2026, 484,4 milioni di euro per l'anno 2027, 491,5 milioni di euro per l'anno 2028, 498,6 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
10.0105. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Cancelleri, Davide Aiello, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo, Zanichelli, Manzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al dieci per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 794,4 milioni per l'anno 2021, 480,1 milioni di euro per l'anno 2022, 466,1 milioni di euro per l'anno 2023, 451, 9 milioni di euro per l'anno 2024, 443,3 milioni di euro per l'anno 2025, 454,7 milioni di euro per l'anno 2026, 468,9 milioni di euro per l'anno 2027, 483,1 milioni di euro per l'anno 2028, 497,1 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
10.0104. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Rizzo, Penna, Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Marzana, Perconti, Pignatone, Grillo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Agevolazioni fiscali a favore del volontariato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. All'articolo 20, comma 1, della Legge 24 novembre, n. 236, le parole: «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'acquisto di autoambulanze, di beni mobili iscritti in pubblici registri, di materiale ed attrezzature di soccorso».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.0123. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme in materia di lavoratori impatriati)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 3 la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «nove»;

   c) il comma 3-bis è soppresso;

   d) al comma 5-bis, prima della parola: «Abruzzo» è premessa la seguente: «Lazio».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 750 e la parola: 500 con la seguente: 450.
10.0192. Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
  2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono valutati in 900 milioni di euro per il 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede quanto a 500 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 e quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10.0137. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Obblighi dei sostituti di imposta)

  1. All'articolo 32-quater del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate e gli altri obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, sono adempiuti dai rispettivi sostituti di imposta sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice».
10.061. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ristoro per gli operatori della filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento)

  1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 in modo da contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati in modo da poter proseguire nel raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute dei cittadini, alla filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 il rimborso del 40 per cento dei costi sostenuti per la TOSAP e le concessioni ai comuni, nel limite massimo di 3 milioni di euro.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a individuare, con apposito decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che gli operatori della filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del contributo, determinato in funzione delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 795 milioni per l'anno 2021 e 495 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
10.0126. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo ai due periodi di imposta precedenti. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
  2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   all'allegata Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
10.0143. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Abolizione superbollo)

  1. Il comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 3 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0208. Benigni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione imposta sui capital gain)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
  2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 3 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
10.08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Nuove norme di detrazione per l'assistenza)

  1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-septies) è sostituita dalla seguente:

   «i-septies) le spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e per gli addetti all'assistenza e alla sorveglianza dei figli minori fino a 14 anni di età, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro;».

  2. All'onere derivante dall'applicazione delle misure contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.076. Noja, Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le società e gli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano la quota del proprio reddito complessivo netto dichiarato corrispondente all'incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, del maggior costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di nove punti percentuali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione dei costi del personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente o dallo stesso datore di lavoro nelle situazioni di disoccupazione al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
  4. A decorrere dal 2024 si provvede agli derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   all'allegata Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
10.0138. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti parole: «e al 31 dicembre 2020»;

   b) al comma 2:

    1) nel primo periodo, le parole: «nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

    2) nel secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti parole: «e al 31 dicembre 2020».
*10.0154. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti parole: «e al 31 dicembre 2020»;

   b) al comma 2:

    1) nel primo periodo, le parole: «nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

    2) nel secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti parole: «e al 31 dicembre 2020».
*10.0186. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti parole: «e al 31 dicembre 2020»;

   b) al comma 2:

    1) nel primo periodo, le parole: «nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

    2) nel secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti parole: «e al 31 dicembre 2020».
*10.036. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Braga.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti parole: «e al 31 dicembre 2020»;

   b) al comma 2:

    1) nel primo periodo, le parole: «nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

    2) nel secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti parole: «e al 31 dicembre 2020».
*10.090. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le operazioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alle condizioni ivi stabilite, possono essere effettuate anche nel bilancio o rendiconto degli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
  2. L'articolo 12-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0139. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

   «8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0140. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis.1 decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di tale misura, previsti in euro 50 milioni per l'anno 2021, ridurre del corrispondente importo il Fondo di cui all'articolo 126, comma 2.
10.012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Rimodulazione i.p.t.)

  1. All'articolo 56, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono abrogate.
  2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

  Agli oneri conseguenti, stimati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.010. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detrazione fiscale per l'acquisto di motocicli)

  1. A chiunque acquisti un ciclomotore o motociclo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è concessa una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta per l'acquisto comprensiva dell'IVA.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso altresì a chi acquista pezzi di ricambio o componenti di tali veicoli.
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di tale misura, previsti in euro 50 milioni per l'anno 2021, ridurre del corrispondente importo il Fondo di cui all'articolo 126, comma 2.
10.011. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure fiscali per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. Al fine di assicurare l'abbattimento delle barriere architettoniche, offrendo un reale sostegno alle persone con disabilità, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, sostituire le parole «si applica anche» con le seguenti «si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia»;

   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente «b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 non è cumulabile con la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo.»

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 485 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
10.0199. Grillo, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica dell'articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1. All'articolo 112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.», sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono aggiunte le parole «e 2021».
10.0219. Bruno Bossio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), comma 1, la frase «non superiore a 20.000 abitanti» è sostituita dalla frase «non superiore a 70.000 abitanti».
10.025. Schirò, La Marca.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)

  1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell'agevolazione di cui all'articolo 6 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  2. Il comma 5 dell'articolo 89 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica.
10.0207. Rospi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Applicazione del «de minimis» agli enti del terzo settore)

  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, codice del Terzo settore, dopo le parole «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”,» inserire le seguenti: «del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale,».
10.0198. Scerra.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terzo settore)

  1. All'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la lettera e) è soppressa.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
10.019. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore)

  1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione.
  2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

  Agli oneri conseguenti, stimati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge
10.09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di euro tre milioni.

  Conseguentemente:

   all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 300 milioni;

   all'allegata tabella A sopprimere gli accantonamenti della parte relativa all'annualità 2021, fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10.0142. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Dopo l'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

«Art. 71-bis.

   1. I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d'età, vincolati fino al compimento del 18° anno d'età, non concorrono al reddito patrimoniale mobiliare, e quindi a decorrere dal 2021 sono esclusi dalla certificazione dell'ISEE.».
10.0100. Adelizzi, Costanzo, Invidia, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, comma 3, le parole: «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

   a) il 50 per cento è destinato all'associazione di enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo Settore a essa aderenti;

   b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziare attività informative e formative poste in essere dagli enti del Terzo Settore in materia di raccolta fondi.

  La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è regolata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
10.056. Tabacci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono eliminate.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0136. Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. L'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

«Art. 42-bis.

   1. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi.».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   all'allegata tabella A sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10.0145. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione delle casse di previdenza)

  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di 650 milioni di euro per l'anno 2021 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».
10.077. Durigon, Murelli, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse.
10.0202. Rizzetto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione del regime forfetario a società tra professionisti e associazioni professionali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e 31 dicembre 2022, i commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti e alle associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 e in 900 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.087. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione del regime forfetario a società tra professionisti e associazioni professionali)

  1. I commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti e alle associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione.
10.045. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 39-octies:

    1) al comma 1, la parola «b),» è soppressa;

    2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

   a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

   b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

   3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57,00 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023.
   3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.
   3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.
   3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.
   3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.
   3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.»;

    3) il comma 4 è soppresso;

    4) al comma 6, secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021» e le parole: «96,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

   b) all'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», la lettera c) è soppressa.

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 169 milioni di euro per l'anno 2021, 359 milioni di euro per l'anno 2022 e 491 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al fondo di cui all'articolo 207.
10.0177. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 39-octies:

    1) al comma 1, la parola «b),» è soppressa;

    2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

   a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

   b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

   3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57,00 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023.
   3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.
   3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.
   3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.
   3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.
   3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.»;

    3) il comma 4 è soppresso;

    4) al comma 6, secondo periodo, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2021» e le parole «96,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

   b) all'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», la lettera c) è soppressa.

  2. Il maggior gettito derivante dalle misure di cui al presente articolo concorre al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 209 del presente disegno di legge.
10.017. Sangregorio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni di igiene personale)

  1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114, è aggiunto il seguente: «114-bis. Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; shampoo; preparazioni prebarba, da barba o dopobarba; deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore; preparazioni per il bagno; preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti (dentifrici; collutori); prodotti dermoigienici per bambini; prodotti igiene intima; prodotti igiene piedi; solari; protettori e stick solari labbra;».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0119. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni di igiene personale)

  1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114, è aggiunto il seguente: «114-bis. Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; shampoo; preparazioni prebarba, da barba o dopobarba; deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore; preparazioni per il bagno; preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti (dentifrici; collutori); prodotti dermoigienici per bambini; prodotti igiene intima; prodotti igiene piedi; solari; protettori e stick solari labbra;».

  Conseguentemente sostituire l'articolo 209 con il seguente: «Art. 209. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 499 milioni di euro per l'anno 2021 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».
10.053. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasferimento di attività produttive in Italia)

  1. Al fine di favorire il trasferimento in Italia di attività produttive, i redditi derivanti dalle attività di impresa trasferite sono esenti nella misura del 50 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore della produzione netta derivante da tali attività è interamente esente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. Per trasferimento di attività produttive si intende lo svolgimento in Italia di attività di impresa precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione europea.
  3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai redditi e al valore della produzione netta realizzati dalle attività trasferite nel periodo di imposta in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.
  4. Per la determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile il contribuente può presentare istanza all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. In alternativa, il contribuente può determinare e dichiarare il reddito e il valore della produzione netta agevolabile, fornendone specifica indicazione nella dichiarazione relativa a ciascun periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. Il contribuente deve altresì predisporre idonea documentazione secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica del reddito e del valore della produzione netta agevolabile, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta e la stessa sia idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.
  6. Il regime di esenzione viene meno se nei dieci periodi di imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento in Italia il contribuente trasferisce in uno Stato non appartenente all'Unione europea, anche parzialmente, le attività oggetto di precedente trasferimento in Italia. In tal caso, dovrà essere versato un importo pari alle minori imposte pagate nel tempo per effetto del regime di esenzione di cui al presente articolo e ai relativi interessi.
10.052. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Il saldo attivo della rivalutazione può essere liberamente distribuito senza applicazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, a partire [dall'ottavo] esercizio successivo rispetto a quello della sua iscrizione. Il periodo precedente si applica anche alle riserve in sospensione di imposta previste in caso di ricorso alla disciplina di riallineamento ai sensi dei commi successivi del presente articolo».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0141. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Promozione del green public procurement)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di GPP, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 dopo il periodo: «l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo» il periodo successivo è sostituito con il seguente: «e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del presente codice».

   c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «5 Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
10.0128. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ecotassa per il conferimento a discarica e spinta al green public procurement)

  1. A partire dal 1° gennaio 2021 l'ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti urbani e degli inerti è pari a 50 euro a tonnellata. Regioni e Enti locali possono introdurre articolazioni del contributo, a parità di gettito, in funzione di obiettivi di riciclo realizzati. I proventi dell'Ecotassa possono essere utilizzati senza limiti per le politiche di prevenzione e riuso e di sostegno della filiera degli acquisti verdi.
  2. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'ambiente di intesa con il Ministero delle infrastrutture un decreto legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno il 15 per cento nel 2021, 25 per cento nel 2022, 35 per cento nel 2023. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche, e per quelle in concessione.
10.0113. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione percentuale di redditività, ai fini del regime forfetario, a favore dei professionisti)

  1. Nell'Allegato 2, annesso alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «78 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

   b) le parole: «86 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».
*10.0184. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione percentuale di redditività, ai fini del regime forfetario, a favore dei professionisti)

  1. Nell'Allegato 2, annesso alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «78 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

   b) le parole: «86 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».
*10.088. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sospensione versamenti tributari e concessori per le strutture turistiche e termali)

  1. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.
  2. L'imposta municipale sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137.
  3. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole: «l'attività alberghiera» sono aggiunte le seguenti: «l'attività termale,».

  Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze modificare come segue gli importi previsti:

   2021: – 70.000.000.
10.0164. Mandelli, Baldini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

  1 Al fine di prevedere il corretto allineamento al testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI), alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 645, parole: «e assimilati» sono soppresse;

   b) all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Per i produttori di rifiuti speciali urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.».

    2) al terzo periodo le parole: «non assimilabili» sono soppresse;

    3) al quarto periodo le parole: «di rifiuti speciali non assimilati» sono soppresse;

    4) all'articolo 1, comma 662, primo periodo la parola: «assimilati» è soppressa.
10.014. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Nuovi limiti di deduzione delle spese relative ai veicoli aziendali)

  1. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) nella misura del 50 per cento, relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai motocicli e ai ciclomotori, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1), con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2). La predetta percentuale è ridotta al 40 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km e al 30 per cento qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.

   Se i veicoli indicati al precedente comma sono utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, le percentuali suindicate sono aumentate del doppio. Nel caso di esercizio di arti o professioni in forma di società semplice o associazione, di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

   Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 50 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 8 mila per i motocicli, euro 4 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.500 per i motocicli, euro 800 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, devono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.».

  2. La disciplina dettata dal comma 1 trova applicazione per i contratti di acquisto, leasing, locazione e noleggio posti in essere nel periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 2020.
  3. All'articolo 19-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.225 milioni per l'anno 2021 e per i successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10.0182. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Nuovi limiti di deduzione delle spese relative ai veicoli aziendali)

  1. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) nella misura del 50 per cento, relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai motocicli e ai ciclomotori, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1), con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2). La predetta percentuale è ridotta al 40 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km e al 30 per cento qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.

   Se i veicoli indicati al precedente comma sono utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, le percentuali suindicate sono aumentate del doppio. Nel caso di esercizio di arti o professioni in forma di società semplice o associazione, di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

   Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 50 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 8 mila per i motocicli, euro 4 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.500 per i motocicli, euro 800 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, devono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.».

  2. La disciplina dettata dal comma 1 trova applicazione per i contratti di acquisto, leasing, locazione e noleggio posti in essere nel periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 2020.
  3. All'articolo 19-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.
  4. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 1.225 milioni a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 5.
  5. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 1.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
10.0152. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure fiscali a favore delle attività sportive)

  1. Limitatamente all'anno 2021, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive non dilettantistiche di cui al Codice Ateco 93.13, si intendono interamente detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0205. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure fiscali a favore delle attività sportive)

  1. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, ai costi di iscrizione sostenuti per la partecipazione ad attività sportive non professionistiche di cui al Codice Ateco 93.13, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ridotta al 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0206. Del Barba.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all'AIRE)

  1. All'articolo 18 (Esenzioni) del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo: «Il canone di abbonamento non è inoltre dovuto in relazione agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'Estero) a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».
  2. Agli oneri derivanti dall'emendamento, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella Tabella A «Indicazioni delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente – Accantonamenti per nuove e maggiori spese o riduzioni di entrate per l'anno 2021», allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
10.027. Schirò, La Marca.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione dal pagamento della TARI per gli iscritti all'AIRE)

  1. Al comma 659 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» dopo la lettera e) è aggiunto il seguente paragrafo: «Il comune sulla base dello stesso regolamento citato nel precedente paragrafo prevede l'esenzione nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che non siano locate o date in comodato d'uso».
10.028. Schirò, La Marca.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0197. Foti, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

   «g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 57 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge
10.0135. Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole: «millecinquecento euro» con le seguenti: «quindicimila euro».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
10.0215. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per gli anni di imposta 2020, 2021, 2022 per tutti i soggetti che abbiano avuto un calo del fatturato o del reddito pari al 20 per cento almeno rispetto all'anno di imposta 2019, a seguito della pandemia COVID-19 e che si trovino nella condizione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito di poter compensare le cartelle esattoriali con i crediti di imposta.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
10.0216. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 gennaio da parte dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui all'articolo 1, comma 1, penultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
  2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al comma 1, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti eseguiti nel mese di dicembre, come risultanti da documento di accompagnamento o atto equipollente, concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di cessione dei beni o di effettuazione della fornitura.
*10.0188. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 gennaio da parte dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui all'articolo 1, comma 1, penultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
  2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al comma 1, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti eseguiti nel mese di dicembre, come risultanti da documento di accompagnamento o atto equipollente, concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di cessione dei beni o di effettuazione della fornitura.
*10.0159. Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)»;

   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   d) al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «67,55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «367,55 milioni».
10.037. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Braga.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants»;

   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   d) al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
10.091. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)»;

   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   d) al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 67,55 milioni sono sostituite dalle seguenti: 367,55 milioni.
10.0187. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)»;

   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   d) al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente:

   all'articolo 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 67,55 milioni sono sostituite dalle seguenti: 367,55 milioni.

   all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 500.
10.0155. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80».
*10.089. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80».
*10.0185. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 come sostituito dal comma 692 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si applica ai redditi forfetari percepiti a decorrere dall'anno 2020 in avanti, e non trova applicazione in relazione al disposto di cui al comma 502-bis, primo periodo, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
10.0194. Zanettin, Milanato.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge
10.0133. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

  1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 15 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.
  2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
*10.0118. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

  1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 15 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.
  2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
*10.074. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 502-bis, è inserito il seguente:

   «502-quater. Resta salva la facoltà di esperire l'azione contrattuale o extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile a tutela dei risparmiatori di cui ai precedenti commi nei confronti delle banche subentranti o succedute agli istituti di credito, anche soggetti a procedura di risoluzione.».
10.0195. D'Ettore, Zanettin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di rivalutazione di beni)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e al 31 dicembre 2020»;

   b) al comma 2:

    1) nel primo periodo, le parole: «nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

    2) nel secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e al 31 dicembre 2020».
10.0110. Raduzzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tassazione dei rendimenti finanziari delle Casse di previdenza obbligatoria)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 24 per cento per l'anno 2021, del 22 per cento per l'anno 2022 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2023».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 38,332 milioni di euro per l'anno 2021, di 104,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 143 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
10.054. Serracchiani.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Compensazione orizzontale delle perdite)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «sottraendo le perdite derivanti» sono aggiunte le seguenti: «dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti»;

   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sottrazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66, è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta successivi, di cui al comma 3.».

  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già optato per il computo in diminuzione di cui al comma 3.
10.051. Fragomeli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esonero Tosap per le attività di spettacolo viaggiante itinerante)

  1. In relazione al pregiudizio arrecato dalle misure restrittive emanate per contenere il contagio da COVID-19 e susseguitesi nel corso dell'anno 2020, nonché in relazione alla loro funzione sociale, alle attività di spettacolo viaggiante itinerante è riconosciuto per l'anno 2021 l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
10.097. Scanu.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Rivalutazione beni strumentali cooperative)

  1. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse.
10.031. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione del contributo unificato per le udienze da remoto e tenute con trattazione scritta)

  1. Il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle cause ordinarie civili, amministrative e tributarie di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 ed al decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, è ridotto della metà se, al momento della iscrizione del procedimento, la parte procedente dichiara di consentire che la procedura venga svolta da remoto con strumenti telematici o mediante trattazione scritta.
  2. La parte chiamata in causa, qualora non acconsenta alla trattazione con le modalità di cui al comma 1, deve espressamente dichiararlo al momento della costituzione ed integrare la metà non ancora corrisposta del contributo unificato.
  3. Resta sempre salva la facoltà dell'organo giudicante di richiedere la presenza delle parti in udienza per motivi istruttori od altre finalità processuali.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai procedimenti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per cui è già prevista la riduzione, nella misura della metà, del contributo unificato.
10.0218. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Aliquota IVA al 4 per cento per il settore delle cerimonie e degli eventi privati)

  1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza COVID-19, rilanciare il commercio e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, per gli operatori del settore delle cerimonie e degli eventi privati si applica l'aliquota IVA al 4 per cento per il biennio 2021 e 2022.
  2. La riduzione di cui al comma 1 spetta alle imprese identificate secondo i seguenti codici ATECO 01.19.00, 32.99.9, 46.22, 46.22.00, 47.76.10, 74.10.90, 74.87.5, 74.90.99, 47.24.20, 56.10.11, 56.10.41, 56.21.00, 63.99.00, 70.21.00, 70.22.09, 73.11.01, 74.90.99, 79.90.19, 82.99.99, 90.01.09, 93.29.9, 96.09.05, 96.09.09, 16.29.19, 31.01.20, 43.29.09, 43.99.09, 56.21, 56.29.20, 70.22, 74.10.9, 77.29.1, 77.29.9, 77.39.94, 77.39.99, 81.3, 82.30, 82.99.99, 90.02.01, 77.11, 55.20.51, 55.20.52, 56.10.12, 68.20.01, 68.32.00, 82.11.02, 82.30.00, 91.03.00, 94.99.20, 95.39.20, 96.09.05, 59.11, 59.12, 74.20.19, 74.20.20, 90.01.09, 74.90.99, 96.02.01, 96.02.02, 96.09.09, 47.71.10, 14.13.10, 18.12, 20.51.02, 10.82, 18.12.00, 23.41, 32.13.09, 32.99.9, 46.49.9, 46.19.01, 47.24.2, 47.59.20, 47.59.99, 47.78.34, 47.78.35, 47.78.36, 47.91.10, 74.10.29, 74.10.21, 74.90.99, 82.19 e 79.11.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
10.0147. Trancassini, Zucconi, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Aliquota IVA al 4 per cento per il settore della ristorazione)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica e per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali e produttive connessa alla medesima emergenza, gli operatori del settore della ristorazione che organizzano o riconvertono le attività di somministrazione di cibi o bevande nella forma della consegna a domicilio o asporto, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
10.073. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per spese sostenute in favore dei concorrenti concorsuali)

  1. Ai concorrenti under 35 che sostengono procedure concorsuali di bandi pubblici espletati entro il 31 dicembre 2021, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spese sostenute in vitto e alloggio per raggiungere la sede di convocazione delle prove di selezione così come stabilite.
  2. È costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2020 e 2021 denominato «Fondo a sostegno dei concorrenti per concorsi pubblici», finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio per le finalità di cui al comma 1. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione dei regolari titoli di viaggio e delle ricevute o fatture attestanti il motivo dello spostamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.042. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Imputazione dei redditi fondiari nel periodo di emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «salvo quanto stabilito» sono aggiunte le seguenti: «dal comma 1-bis e»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, se non percepiti in tutto o in parte nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, non concorrono a formare il reddito imponibile, purché la mancata percezione sia comprovata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore, sotto la propria responsabilità, dichiari che l'attività lavorativa o professionale ovvero gli introiti, a qualunque titolo riscossi, ovvero le attività di impresa sono state limitate o interrotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza. Tale dichiarazione è trasmessa dal locatore all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui canoni venti a scadenza e non percepiti relativi agli immobili di cui al primo periodo».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5.000 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
10.0201. Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, D'Orso, Rizzo, Scerra, Grillo, Marzana, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione IMU per gli immobili posseduti dalle ex IPAB)

  1. A decorrere dall'anno 2021, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

   «a-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 490 milioni.
10.0196. Novelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esclusione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. In ragione dell'assoluta eccezionalità del periodo d'imposta in corso e dei dati e informazioni a esso relativi, è esclusa l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per l'anno 2020.
10.069. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di imprese che partecipano a gare d'appalto)

  1. All'articolo 80 comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro»;

   b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».

   c) Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.
10.0122. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trattamento fiscale casse di previdenza private)

  1 All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 la parola: 800 è sostituita dalla seguente: 730 e la parola: 500 è sostituita dalla seguente: 430.
10.0149. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Iva al 10 per cento per prodotti sostenibili)

  1. A partire dal 1° gennaio 2022 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: «Per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con plastica biodegradabile o con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per tutti i prodotti e i bioprodotti, certificati Ecolabel, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni a decorrere dall'anno 2022.
10.0129. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione indennità e contributi assistenziali)

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: «invalidità permanente o da morte» sono aggiunte le seguenti: «e le indennità e contributi riconosciuti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti».
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
10.0178. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Aliquota IVA per le opere di difesa idraulica e in particolare le opere di difesa della costa)

  1. Alle opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano, di cui alla legge n. 991 del 1952 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto indicato al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo archeologico (regio decreto-legge n. 3267 del 1923), è applicata l'aliquota agevolata IVA del 10 per cento.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
10.0203. D'Alessandro, Librandi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Aliquota IVA per le opere di difesa idraulica e in particolare le opere di difesa della costa)

  1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-quinquies), è inserito il seguente:

    «127-quinquies-bis) opere di difesa idraulica e di difesa della costa».

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
10.0204. D'Alessandro, Librandi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze)

  1. All'articolo 68, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67» sono soppresse.
  2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 20 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze)

  1. All'articolo 68, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite dalle parole: «non oltre l'ottavo».
  2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 20 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge
10.0217. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

  1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: «delle spese sostenute nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021» e le parole: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 4.
  4. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
10.0157. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

  1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: «delle spese sostenute nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021» e le parole: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
10.093. Guidesi, Durigon, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Ribolla.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

  1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: «delle spese sostenute nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021» e le parole: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77.
*10.039. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

  1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: «delle spese sostenute nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021» e le parole: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77.
*10.0190. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modalità di tassazione dei contributi riconosciuti per l'emergenza COVID-19 erogati in più esercizi)

  1. I contributi riconosciuti alle imprese in relazione agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per i quali è prevista l'erogazione in più esercizi concorrono, pro quota, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell'esercizio in cui sono incassati.
**10.049. Marattin, Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modalità di tassazione dei contributi riconosciuti per l'emergenza COVID-19 erogati in più esercizi)

  1. I contributi riconosciuti alle imprese in relazione agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per i quali è prevista l'erogazione in più esercizi concorrono, pro quota, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell'esercizio in cui sono incassati.
**10.0109. De Girolamo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modalità di tassazione dei contributi riconosciuti per l'emergenza COVID-19 erogati in più esercizi)

  1. I contributi riconosciuti alle imprese in relazione agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per i quali è prevista l'erogazione in più esercizi concorrono, pro quota, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell'esercizio in cui sono incassati.
**10.0108. Ficara.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
  5. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.520 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 11.
  8. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.520 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 1.520 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali
10.0156. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
  5. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
10.0189. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
  5. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi del successivo articolo 207.
10.038. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Braga.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a sostegno del settore zootecnico)

  1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 2020» con le seguenti: «, 2020, 2021, 2022 e 2023».
  2. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 5), dopo le parole: «e 4», sono inserite le seguenti: «nonché quelle suine,». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di carni suine di cui al citato numero 5, come modificato dal presente comma, effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per il comma 1 e in 200 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*10.0170. Nevi, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a sostegno del settore zootecnico)

  1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 2020» con le seguenti: «, 2020, 2021, 2022 e 2023».
  2. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 5), dopo le parole: «e 4», sono inserite le seguenti: «nonché quelle suine,». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di carni suine di cui al citato numero 5, come modificato dal presente comma, effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per il comma 1 e in 200 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*10.048. Gadda, Scoma, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a sostegno del settore zootecnico)

  1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 2020» con le seguenti: «, 2020, 2021, 2022 e 2023».
  2. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 5), dopo le parole: «e 4», sono inserite le seguenti: «nonché quelle suine,». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di carni suine di cui al citato numero 5, come modificato dal presente comma, effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per il comma 1 e in 200 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*10.0165. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a sostegno del settore zootecnico)

  1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 2020» con le seguenti: «, 2020, 2021, 2022 e 2023».
  2. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 5), dopo le parole: «e 4», sono inserite le seguenti: «nonché quelle suine,». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di carni suine di cui al citato numero 5, come modificato dal presente comma, effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per il comma 1 e in 200 milioni di euro per il comma 2, si provvede ai sensi del successivo articolo 207.
10.0160. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Mandelli, Sandra Savino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

  1. All'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui alla lettera f), dell'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono riferite anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1.»;

   b) al comma 7, lettera b), le parole: «enti del Terzo settore non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1».
10.057. Tabacci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sospensione versamenti tributari e concessori per le strutture turistiche e termali)

  1. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta fino al 30 giugno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole: «l'attività alberghiera» sono aggiunte le seguenti parole: «l'attività termale».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni.
10.0111. Raduzzi, Businarolo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di equiparazione degli interessi di sospensione amministrativa e giudiziale agli interessi di mora a seguito della adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione)

  1. Ai fini della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, gli interessi di mora non dovuti per il perfezionamento di tale procedura si intendono comprensivi degli interessi che maturano, dopo l'affidamento dei carichi agli agenti della riscossione, a seguito della concessione in via amministrativa ovvero giudiziale della sospensione della riscossione.
  2. La disposizione di cui al comma 1 che precede non trova applicazione in relazione agli interessi connessi a procedure di definizione agevolata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
  3. Non si fa luogo al rimborso degli interessi di sospensione di cui al comma 1 eventualmente già corrisposti.
10.018. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modalità di riparto ed erogazione del 5 per mille)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

   a) il 50 per cento è destinato all'associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti;

   b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi.

  La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
10.024. Lepri, Viscomi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

   a) il 50 per cento è destinato all'associazione di enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo Settore a essa aderenti;

   b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziare attività informative e formative poste in essere dagli enti del Terzo Settore in materia di raccolta fondi.

  La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è regolata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
10.055. Tabacci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio)

  1. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
10.0150. Mulè.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio)

  1. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni con le parole: 116,3 milioni.
10.058. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio)

  1. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore».
10.030. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga pagamento seconda rata Imu)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10.0124. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga pagamento seconda rata Imu)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
10.033. Librandi, Fregolent, Marattin, Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Imu immobili commerciali sfitti da almeno due anni)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.083. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Imu immobili commerciali sfitti da almeno due anni)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
10.05. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione da imposta immobili inutilizzati)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

   «g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».
10.04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:

   «g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0134. Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione da imposta immobili inutilizzati)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:

   «g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».
10.03. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione destinatari esonero pagamento IMU)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

   «g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 57 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.082. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione dall'IMU per i pensionati residenti all'estero)

  1. Al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «h) una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti all'estero, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

  2. Agli oneri derivanti dall'emendamento, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella Tabella A del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», recante «Indicazioni delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente – Accantonamenti per nuove e maggiori spese o riduzioni di entrate per l'anno 2021», allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
10.026. Schirò, La Marca.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. La disciplina di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e quella di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non si applicano per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello precedente.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0144. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione della cedolare secca agevolata al 10 per cento sulle locazioni abitative a tutti i comuni d'Italia)

  1. Allo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sui contratti di locazione ad uso abitativo ed al fine di prevenire l'aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrata dall'Accordo nazionale sottoscritto il 25 ottobre 2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, per il triennio 2020-2022 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta in tutti i comuni italiani al 10 per cento.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F.
10.0169. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione della cedolare secca agevolata al 10 per cento sulle locazioni abitative a tutti i comuni d'Italia)

  1. Allo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sui contratti di locazione ad uso abitativo ed al fine di prevenire l'aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, come integrata dall'accordo nazionale sottoscritto il 25 ottobre 2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, per il triennio 2020-2022 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta in tutti i comuni italiani al 10 per cento.

  All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
10.0130. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione della cedolare secca agevolata al 10 per cento sulle locazioni abitative a tutti i comuni d'Italia)

  1. Allo scopo di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché al fine di prevenire l'aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrata dall'Accordo nazionale sottoscritto il 25 ottobre 2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, per il triennio 2020-2022 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta in tutti i comuni italiani al 10 per cento.
10.043. Topo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione della cedolare secca agevolata al 10 per cento sulle locazioni abitative a tutti i comuni d'Italia)

  1. Allo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sui contratti di locazione ad uso abitativo ed al fine di prevenire l'aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrata dall'accordo nazionale sottoscritto il 25 ottobre 2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, per il triennio 2020-2022 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta in tutti i comuni italiani al 10 per cento.
10.016. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cedolare secca per le locazioni commerciali)

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto uno specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
  2. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 1, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed alla presente legge di stabilità per l'anno 2020.
  3. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 1, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma 2.
  4. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle entrate, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato pdf riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.
  5. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed alla presente legge di stabilità per l'anno 2020.
  6. Entro il 31 marzo 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia – già firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge n. 431 del 1998 sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 25 ottobre 2016 – e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 e della presente legge, il modello-tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 1, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale.
  7. Con l'approvazione dell'Accordo nazionale di cui al precedente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a predisporre ed approvare l'elenco nazionale delle associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge.
  8. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022, salvo possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
10.015. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cedolare secca per le locazioni commerciali)

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il canone relativo ai contratti sottoscritti successivamente alla predetta data per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto uno specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 10 per cento per l'intera durata della riduzione accordata e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca di cui al comma 1, sono assistiti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dalle organizzazioni produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392, nonché alla presente legge.
  3. Ai fini della validità del beneficio fiscale di cui al comma 1, le parti procedono alla registrazione, anche in modalità telematica, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma 2. Qualora i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate non siano abilitate alla registrazione telematica, la comunicazione di cui al precedente periodo può essere trasmessa all'Agenzia delle entrate anche mediante le rispettive organizzazioni di categoria esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, allegando copia dell'accordo stesso e riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.
  4. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il canone relativo ai contratti sottoscritti successivamente alla predetta data per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento per l'intera durata della riduzione accordata e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  5. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca di cui al comma 1, sono assistiti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dalle organizzazioni produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché alla presente legge.
  6. Entro il 31 marzo 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia – già firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge n. 431 del 1998 sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 25 ottobre 2016 – e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 e della presente legge, il modello-tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 1, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale.
  7. Con l'approvazione dell'accordo nazionale di cui al precedente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a predisporre ed approvare l'elenco nazionale delle Associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2022, o comunque non oltre il termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
10.044. Navarra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
  5. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
10.092. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale strumentali per lo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per il 2021.
  2. I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10 per cento, sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 471 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10.0191. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è possibile, su base contrattuale e pattizia, convenire una riduzione pari almeno al 30 per cento dei canoni di locazione dovuti nel 2021 relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell'attività produttiva.
  2. I canoni di locazione contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 470 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 207 per l'anno 2021.
10.0158. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione convenzionale dei canoni di locazione per gli immobili destinati ad attività produttiva e applicazione di imposta sostitutiva in favore del locatore)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è possibile, su base contrattuale e pattizia, convenire una riduzione pari almeno al 30 per cento dei canoni di locazione dovuti nel 2021 relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell'attività produttiva.
  2. I canoni di locazione contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.
10.029. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0214. Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale strumentali per lo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per il 2021. I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10 per cento, sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.
10.040. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cedolare secca per le locazioni commerciali)

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto uno specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento, sono sostituiti con le seguenti: 15 per cento.
10.0168. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

  Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.065. Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione del regime della cedolare secca per i contratti stipulati di locazione breve)

  1. Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di locazioni brevi, ad esclusione delle pertinenze, e delle relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel solo caso in cui il pagamento avvenga con modello f24 entro 15 giorni dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
10.096. Scanu, Manzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cedolare secca negozi – stabilizzazione)

  1. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 160 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.081. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca sui negozi)

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.034. Marattin, Librandi, Del Barba, Fregolent, Marco Di Maio, Trano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione da uso abitativo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai titolari di contratti di locazione ad uso abitativo che non abbiano percepito nell'anno 2020, in tutto o in parte, il canone dovuto per tale annualità, spetta, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'importo non versato.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.032. Fregolent, Librandi, Marattin, Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10.078. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10.079. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse.
10.0210. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo», sono soppresse.
  2. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020», sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0171. Mazzetti, Occhiuto, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
10.0209. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
  2. A parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti di 600 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede per 500 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100.000.000;
   2022: –100.000.000;
   2023: –100.000.000.
10.0172. Mazzetti, Occhiuto, D'Attis.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0132. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. All'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0131. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2021 e in 174 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0173. Mazzetti, Prestigiacomo, Gelmini, D'Attis.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
  2. I commi 2-bis e 2-bis.1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, come convertito in legge, sono abrogati.
*10.06. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
  2. I commi 2-bis e 2-bis.1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, come convertito in legge, sono abrogati.
*10.084. Gava, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.080. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
10.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
10.0125. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

  1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.».
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
10.0211. Topo.

ART. 11.

  All'articolo 11, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: , in maniera da garantire in ogni caso che, per il prossimo periodo di programmazione 2021/2027, le risorse complessive disponibili a valere del Quadro Finanziario Pluriennale e delle risorse nazionali previste per il co-finanziamento siano non inferiori a quelle disponibili nel periodo 2014-2020.
*11.3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo 11, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: , in maniera da garantire in ogni caso che, per il prossimo periodo di programmazione 2021/2027, le risorse complessive disponibili a valere del Quadro Finanziario Pluriennale e delle risorse nazionali previste per il co-finanziamento siano non inferiori a quelle disponibili nel periodo 2014-2020.
*11.4. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  All'articolo 11, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: , in maniera da garantire in ogni caso che, per il prossimo periodo di programmazione 2021/2027, le risorse complessive disponibili a valere del Quadro Finanziario Pluriennale e delle risorse nazionali previste per il co-finanziamento siano non inferiori a quelle disponibili nel periodo 2014-2020.
11.1. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 85 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 15 per cento.
11.2. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 le parole: «a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «a dieci anni».
11.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 4 le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   c) al comma 5 le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 50 milioni.
12.127. Polidori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 4 le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   c) al comma 5 le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
12.96. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2024.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2024;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

    2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2024», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024».

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021,2022, 2023 e 2024».

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2021, per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.58. Albano, Osnato, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.275 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per la parte di 490 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per la parte di 785 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.71. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1.275 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
12.76. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».

   sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12.78. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».

   sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».
*12.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».

   sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».
*12.67. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

   «b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1, comma m), del decreto interministeriale “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali, di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro».

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
**12.44. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

   «b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1, comma m), del decreto interministeriale “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali, di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro».

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
**12.55. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

    1-bis) all'articolo 1120, del codice civile, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «3-bis) le opere e gli interventi necessari per consentire l'uso degli spazi comuni, come posteggio per le biciclette dei condomini».

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
12.85. De Lorenzis, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

   «2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro, delle seguenti attrezzature: – rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; – soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; – cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni con le parole: 46,3 milioni.
12.61. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 500 con la seguente: 100.
12.43. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 siano finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del centodieci per cento;».

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2 aggiungere seguenti:

  2-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «lettere a) e b)» sono sostituite con le parole «lettere a), b) e e)».
  2-ter. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo «Le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile».

   all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
12.79. Noja, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: «ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 5 milioni annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 209.
12.68. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse;

   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato.»

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 450 milioni e: 150 milioni.
12.121. Mandelli, Gelmini, Mazzetti, Pella, D'Attis, Labriola.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.»

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12.77. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione».
*12.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione».
*12.66. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione».
*12.70. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione».
*12.75. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione».
*12.105. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti «cinque quote annuali»,

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.35. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti «cinque quote annuali»,

   Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 85 Milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.92. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1 lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti «cinque quote annuali»,

   Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 85 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
12.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti «cinque quote annuali.»

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 lettera b) punto 2), pari a 85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
12.41. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «16.000 euro».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.34. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lorenzin, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «16.000 euro».

   Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
12.15. Lorenzin.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 2, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «16.000 euro».

   Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 21,25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.91. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 euro»

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 lettera b) punto 2), pari a 21,25 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
12.42. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2) inserire il seguente:

    3) dopo il comma 2 inserire il seguente:

   «2.1. Per le spese sostenute nell'anno 2021, il soggetto avente diritto alla detrazione di cui al comma 2 può optare in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, alternativamente:

   a) per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

   I crediti d'imposta di cui al presente comma sono utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Si applicano in quanto compatibili i commi da 4 a 7 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34».
12.86. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Rizzo, Penna, Davide Aiello, D'Orso, Perconti, Pignatone, Grillo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 16-ter:

    1) al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria»;

    2) al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria.».

  Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, 9,3 milioni di euro per l'anno 2023, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026.
12.81. Currò, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola «2021» è sostituita con la seguente «2025». Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza.
12.65. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter: Per i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese per gli interventi di efficienza energetica elencati al comma 2, lettera b), sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022; con le seguenti: 480 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
12.33. Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter: Per i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese per gli interventi di efficienza energetica elencati al comma 2, lettera b), sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 480 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
12.16. Lacarra.

  Sostituire il comma 2 è sostituito con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 219 le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

   «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
12.122. Brunetta, Mandelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 219, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

   «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali, laddove prevista, l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, interviene entro il 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni.
12.19. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 219 le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

   «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma 220-bis, si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.
   220-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».
12.97. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 219 le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

   «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.».
*12.9. Lattanzio, Nitti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 219 le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

   «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.».
*12.12. Fusacchia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 219 le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

   «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.».
*12.56. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 219 le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

   «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.».
*12.125. Mulè.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito con il seguente:

   «219. Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative a tutti i tipi di intervento di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12.109. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 2 aggiungere in fine le parole: e le parole «zona A o B» sono sostituite dalle seguenti: «zona A, B o C.».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.106. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e al comma 222, la parola: «dieci», è sostituita con la seguente: «un minimo di 5 anni ed un massimo di dieci anni».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
12.110. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. I benefici previsti dal comma 1 sono estesi agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.89. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, in 80 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni per gli anni 2023, 2024, 2025 e in 15 milioni per gli anni 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.59. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito dalla legge n. 89 del 2018 si applicano anche agli edifici privati, seppur non ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, che siano stati dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti per i quali sia stata emessa dallo stesso comune ordinanza di inagibilità a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n.405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, e in 10 milioni per gli anni 2023, 2024, 2025 e in 10 milioni per gli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.60. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In via sperimentale, per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento delle spese documentate sostenute dai contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di materiali, beni o altri articoli e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori in economia, senza l'ausilio di professionisti o imprese, necessari agli interventi di manutenzione ordinaria individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati nell'ambito di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze possedute o detenute sulla base di idoneo titolo e adibite ad abitazione principale, con l'eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1 e A/8. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatari a prescindere dalla quota di possesso e a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, compreso l'elenco dei suddetti materiali, beni e prodotti finiti. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i materiali, beni e prodotti finiti ai quali si applica la presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità attuative. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
12.64. Galantino, Gagliardi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all'accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all'adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, all'ammodernamento dei sistemi di stoccaggio sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da assegnare al Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
12.100. Spena.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici agricoli e di sostituzione delle coperture con impianti fotovoltaici, fino ad un valore massimo della detrazione 20 mila euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.46. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. I benefici di cui al comma 1 sono estesi agli Enti Pubblici Ipab, Asp e simili con finalità sociosanitarie o sociale per interventi su immobili, di loro proprietà appartenenti al patrimonio indisponibile.
12.88. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) dopo le parole: «articolo 3», sono aggiunte le seguenti: «e di cui alla lettera c) dell'articolo 10»;

   b) alla lettera b) dopo le parole: «articolo 3», sono aggiunte le seguenti: «e di cui alla lettera c) dell'articolo 10»;

   c) alla lettera i), secondo periodo, dopo la parole: «Gli interventi» sono aggiunte le seguenti: «di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 e di cui alla lettera c) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
12.40. Dal Moro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di installazione di generatori di emergenza a gas».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 765 milioni di euro e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 465 milioni di euro.
12.49. Nobili, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 770 milioni di euro e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 470 milioni di euro.
12.50. Nobili, Del Barba, Marco Di Maio, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nei confronti dei proprietari di immobili classificati quale abitazione principale, esclusi gli immobili di cui alle categorie catastali A1, A8, A9, il limite di cui al comma 1 è elevato al 5 per cento.».

  Conseguentemente, ai commi 2 e 3, le parole: di cui al comma 1, sono sostituite con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
12.108. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2-bis dell'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, in ottemperanza di quanto definito, individua:

   a) le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (Pniec) da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Via regionale o a Via in sede statale ai sensi del comma 2;

   b) l'elenco dei Progetti Strategici per ciascuna regione, in linea con i principi del burden sharing, da avviare con procedura di urgenza per il raggiungimento degli obiettivi minimi di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili elettriche e da stoccare in sistemi di accumulo;

   c) le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, e quindi senza valore retroattivo per progetti già presentati, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, in attuazione delle Linee guida Nazionali del decreto ministeriale del 10 settembre 2010;

   d) gli obiettivi minimi definiti per ciascun anno dal 2021 sino al 2030 con decreti devono affermare il principio dell'obbligatorietà e uniformità relativo ai criteri, alle modalità e alle tempistiche del rilascio dell'autorizzazione degli impianti;

   e) attraverso specifici decreti attuativi, l'implementazione delle azioni di cui sopra attraverso il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi nazionali, regionali e l'utilizzo di sanzioni proporzionate al mancato raggiungimento degli obiettivi con l'avvio, previa discussione con le autorità competenti, di una procedura straordinaria per lo sblocco dei progetti in oggetto.»;

   b) il comma 2-bis dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è istituita la Commissione Tecnica Pniec, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del Cnr, dell'Ispra, dell'Enea e dell'Iss, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica Pniec sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica Pniec restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Inoltre si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle Associazioni di settore che possa essere coinvolto nella Commissione secondo modalità da definire in un apposito decreto attuativo. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto. La Commissione, nel caso di Progetti Strategici di cui alla lettera c) punto 1 bloccati o con ritardi su procedimenti autorizzativi, su richiesta del proponente, ha il potere di intervenire secondo modalità da definire con apposito decreto e comunque in linea con la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;»;

   c) al comma 7 dell'articolo 27, le parole: «Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quindici giorni, solo qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni» e dopo le parole: «novanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe»;

   d) dopo il comma 1 dell'articolo 27-bis inserire il seguente:

   «1-bis. Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la regione, ad eccezione del caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale»;

   e) dopo il comma 1-bis dell'articolo 27-bis inserire il seguente:

   «1-ter. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto previsto al presente articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando le disposizioni dell'articolo 12, decreto legislativo n. 387 del 2003 e del decreto 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, valgono le seguenti disposizioni:

   a) per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi nel procedimento di cui all'articolo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal comma 2 del presente articolo;

   b) per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dal precedente punto i), così come per tutti i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 3 e 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, esplicitando le eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo specifico progetto;

   c) decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al precedente punto ii), sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.»;

   f) al comma 2 dell'articolo 27-bis dopo l'ultimo periodo è inserito: «L'Autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

   g) il comma 3 dell'articolo 27-bis è sostituito dal seguente:

   «3. Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.»;

   h) il comma 4 dell'articolo 27-bis è sostituito dal seguente:

   «4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di “quarantacinque giorni”, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.»;

   i) al comma 5 dell'articolo 27-bis dopo le parole: «eventuali integrazioni,» aggiungere: «esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della pubblicazione di cui al comma 4,»;

   l) al comma 8 dell'articolo 27-bis si aggiunge: «Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri»;

   m) dopo il comma 9 dell'articolo 27-bis inserire il seguente:

   «10. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di quest'ultimo sul Bollettino regionale della regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in deroga a quanto previsto all'articolo 14-quater, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.».
12.112. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle volumetrie di servizio non superiore a quelle necessarie per ragioni tecniche legate alle strutture, alla conversione e trasmissione dell'energia».

   b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di 10MW, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo, e/o collegato all'allevamento di prodotti animali.».

  2-ter. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è apportata la seguente modificazione, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.».

  2-quater. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

«Art. 27-ter.

   1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:

   a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

   b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.

   2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:

   i) il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;

   ii) trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i) senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;

   iii) le regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.

   3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
   4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto.».

  2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le tempistiche dei Bandi GSE previste dal DM FER 4 luglio 2019 con l'incremento del numero delle aste da 7 a 9.
*12.107. Mazzetti, Cortelazzo, Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle volumetrie di servizio non superiore a quelle necessarie per ragioni tecniche legate alle strutture, alla conversione e trasmissione dell'energia».

   b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di 10MW, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo, e/o collegato all'allevamento di prodotti animali.».

  2-ter. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è apportata la seguente modificazione, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.».

  2-quater. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

«Art. 27-ter.

   1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:

   a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

   b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.

   2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:

   i) il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;

   ii) trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i) senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;

   iii) le regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.

   3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
   4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto.».

  2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le tempistiche dei Bandi GSE previste dal DM FER 4 luglio 2019 con l'incremento del numero delle aste da 7 a 9.
*12.113. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono inserite le seguenti: «ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.28. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dal 1° gennaio 2021 le detrazioni sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia. La sostituzione di impianti esistenti con caldaie a condensazione a gas accede all'ecobonus con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate;

   b) dal 1° gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o che non producono emissioni inquinanti e climateranti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero.
12.95. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «in dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «in cinque quote annuali».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12.52. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

  2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

   Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.500 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo.
12.62. Galantino, Trancassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119:

    1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 3.000 milioni annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12.115. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Butti, Rotelli, Galantino, Rizzetto, Zucconi, Caiata, Delmastro Delle Vedove, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
12.63. Galantino, Trancassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento, sono sostituite con le seguenti: 15 per cento.
12.114. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

   all'alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente sopprimere il comma 3-bis;

   alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;

   alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;

    2) dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

   «9-ter. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente comma:

   1. la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;

   2. la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.

   9-quater. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

   a) quanto a 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 800 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033 e 290 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante incremento del 20 per cento di tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   c) quanto a 302 milioni di euro per l'anno 2023, 2.571 milioni di euro per l'anno 2024, 3.431 milioni di euro per l'anno 2025, 1.989 milioni di euro per l'anno 2026, 1.990 milioni di euro per l'anno 2027 e 620 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.23. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, quantificati, per l'anno 2022, in 50 milioni di euro e per l'anno 2023, in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
12.69. Aprile, Fioramonti.

  All'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 le parole: «sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023».
12.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
12.84. Palmisano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo lettera a), è aggiunta la seguente:

   a-bis) interventi di rifacimento della copertura tetto degli edifici ad uso abitativo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del materiale di copertura sostituito;.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.22. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

   b) alla lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.74. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

   b) alla lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
*12.31. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

   b) alla lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
*12.101. Squeri, Barelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero» sono inserite le seguenti: «generatori di emergenza a gas ovvero».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 733 milioni di euro.
12.48. Nobili, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

   b) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.73. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

   b) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
*12.32. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

   b) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
*12.102. Squeri, Barelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «. La spesa per gli interventi di cui alla presente lettera è altresì riconosciuta per la singola unità immobiliare, per un importo massimo di 30 mila euro, anche se non dotata di accesso autonomo dall'esterno.»;

   2) al comma 3, dopo le parole: «dell'edificio» inserire le seguenti: «e dell'unità immobiliare come previsto al comma 1, lettera b)» e dopo le parole: «più alta» inserire le seguenti: «rispetto a quella precedente».
12.98. Pastorino, Muroni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) interventi sugli edifici, ivi incluse le parti comuni degli stessi, a favore di opere di impermeabilizzazione per contrastare ed eliminare la presenza di fenomeni di umidità nelle murature quale causa di dispersione termica negli edifici provocate da risalita capillare di acqua dal terreno, condensa e infiltrazioni. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.».

   Agli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1, valutati in 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, 539,86 milioni di euro per il 2022, in 471,3 per l'anno 2023, in 443,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 215 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 8,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12.20. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli interventi di efficientamento energetico realizzati su fabbricati destinati ad attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.».
12.8. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 4-ter sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) il comma 1-ter è soppresso;

  Conseguentemente:

   al comma 9, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   «e-bis) dai proprietari degli edifici danneggiati da eventi sismici, per le spese necessarie alla ricostruzione o al ripristino degli immobili che non trovano coperture all'interno del contributo concedibile previsto per la ricostruzione.».

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 6,1 milioni di euro per l'anno 2022, 9,7 milioni di euro per l'anno 2023, 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.25. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo il comma 2, inserire in seguente:

  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, al primo capoverso dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente» aggiungere le parole: «nonché agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 6 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e di 2,4 milioni di euro nell'anno 2026.
12.37. Braga, Muroni, Sut, Rizzo Nervo, Pezzopane, Terzoni, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo il comma 2 inserire in seguente:

  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 119 della legge numero 77 del 2020, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «Nei limiti previsti per ciascun intervento, sono detraibili nella misura del 110 per cento anche le spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dal codice dei contratti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 61,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 44 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e di 18,5 milioni di euro nel 2026.
12.38. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

  Dopo il comma 2, inserire in seguente:

  2-bis. Al comma 3 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui all'articolo 119 comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono assicurare il miglioramento di almeno una classe energetica.».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro nell'anno 2021, di 8,5 milioni di euro nell'anno 2022, di 6 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e di 2,4 milioni di euro nell'anno 2026.
12.13. Pellicani, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Rotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli edifici ubicati nelle zone A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e costruiti prima dell'anno 1940, è sufficiente assicurare il miglioramento di una classe energetica, ferme restando le restanti disposizioni previste dal presente articolo.».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.
12.94. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o Eternit) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5»;

   b) al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le seguenti: «di cui ai commi 5, 5-bis e 6»;

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5.6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
12.21. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti».
*12.18. Moretto, Paita, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti».
*12.90. Paita, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera a), dopo le parole: «dai condomini» inserire le seguenti: «e dai proprietari o comproprietari di plurime unità immobiliari, diversamente accatastate, sulle parti comuni dell'edificio;».
12.130. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera b), dopo le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «e sulle parti comuni di più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un edificio residenziale».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1 della presente legge.
12.26. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dalle aziende di servizi alla persona (Asp), dagli enti del terzo settore e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti che possiedono immobili a uso abitativo o che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo».
12.11. Lepri, Viscomi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   «c-bis) le Aziende di servizi alla Persona, soggetti fornitori di servizi pubblici sociali e sanitari con contratti di servizio con regioni e comuni, relativamente al patrimonio indisponibile e a quello, funzionalmente indipendente, utilizzato per l'assistenza alloggiativa e i servizi socio-sanitari per la popolazione svantaggiata».
12.54. Tabacci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera d-bis, è inserita la seguente:

   «d-ter) agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive;»;

   b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. L'agevolazione fiscale di cui alla lettera d-ter, del comma 9, è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute.».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.
12.93. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente: «d-ter dai soggetti imprenditoriali che esercitano attività di agriturismo, in relazione agli edifici nei quali sia condotta l'attività».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 2024, 2025 e 2026, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
12.99. Spena.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:

   «d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
12.17. Moretto, Paita, Del Barba.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate».
12.129. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mollicone.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

   «e-bis) dagli amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro o facenti parte di complessi aziendali di imprese sottoposte a sequestro nell'ambito di procedimento penale ordinario ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale o ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale o ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o nell'ambito di procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, se gli interventi sono stati autorizzati dal giudice delegato al sequestro;

   e-ter) dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per i beni sequestrati e per i beni confiscati e dai soggetti ai quali tali beni siano stati eventualmente destinati ai sensi dell'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 90 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026.
12.14. Pellicani, Verini, Miceli, Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività».

  2-ter. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
  2-quater. All'onere di cui ai commi 2-bis e 2-ter valutato in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

   Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle finalità dei commi 2-bis e 2-ter del presente articolo.
12.103. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività».

  4. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.

   Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.72. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività».

  2-ter. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
12.45. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai comuni per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
12.7. Gavino Manca, Frailis, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 comma 9-bis dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere: «nonché di cui agli articoli 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 14 e 16; commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90».
*12.30. Cavandoli, Garavaglia, Guidesi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 comma 9-bis dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere: «nonché di cui agli articoli 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 14 e 16; commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90».
*12.119. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 comma 9-bis dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere: «nonché di cui agli articoli 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 14 e 16; commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90».
*12.120. Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Cortelazzo, Rosso, Gregorio Fontana, Occhiuto, Tartaglione.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «numero massimo di due unità immobiliari,» sono aggiunte le seguenti: «ubicate nello stesso edificio composto da più unità immobiliari, anche se non costituito in forma di condominio, e/o in più edifici,».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.27. Parolo, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Cavandoli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:

   «10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni, sempre che rispetti i requisiti della medesima legge, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022 a condizione che il parere della Soprintendenza venga acquisito entro il 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
   10-ter. Conseguentemente, all'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni”».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»;

   b) il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

   «15-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alle categorie catastali A/9, e nel caso di unità immobiliari sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche alle categorie catastali A/1 e A/8».

  Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: (Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus facciate e modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
*12.10. Lattanzio, Nitti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:

   «10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni, sempre che rispetti i requisiti della medesima legge, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022 a condizione che il parere della Soprintendenza venga acquisito entro il 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
   10-ter. Conseguentemente, all'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni”».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»;

   b) il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

   «15-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alle categorie catastali A/9, e nel caso di unità immobiliari sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche alle categorie catastali A/1 e A/8».

  Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: (Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus facciate e modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
*12.126. Mulè.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:

   «10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni, sempre che rispetti i requisiti della medesima legge, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022 a condizione che il parere della Soprintendenza venga acquisito entro il 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
   10-ter. Conseguentemente, all'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni”».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»;

   b) il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

   «15-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alle categorie catastali A/9, e nel caso di unità immobiliari sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche alle categorie catastali A/1 e A/8».

  Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: (Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus facciate e modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
*12.47. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:

   «10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni, sempre che rispetti i requisiti della medesima legge, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022 a condizione che il parere della Soprintendenza venga acquisito entro il 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
   10-ter. Conseguentemente, all'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni”».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»;

   b) il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

   «15-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alle categorie catastali A/9, e nel caso di unità immobiliari sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche alle categorie catastali A/1 e A/8».

  Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: (Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus facciate e modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
*12.57. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'articolo 119:

   a) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni, sempre che rispetti i requisiti della medesima legge, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022 a condizione che il parere della Soprintendenza venga acquisito entro il 31 dicembre 202, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.»;

   b) il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

   «15-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alle categorie catastali A/9, e nel caso di unità immobiliari sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche alle categorie catastali A/1 e A/8.»;

    2) all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

   «f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.»;

  2-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus facciate e modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
12.123. Brunetta, Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 15-bis, dopo le parole: «categorie catastali A1» aggiungere le seguenti: «per le unità immobiliari non ricomprese in un condominio».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, 9,55 milioni di euro per l'anno 2022, 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 6,65 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 1,875 milioni di euro per l'anno 2026, euro 50.000 per l'anno 2031 ed euro 245.000 per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.24. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso» sono sostituite dalle seguenti: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.».
12.80. Currò.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «al comma 1-quinquies».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  3. Al comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola: «dodicivirgolacinquepercento» è sostituita dalla parola: «dodicivirgolaottopercento» a decorrere dall'anno 2021. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A – parte prima, la tariffa di cui alla voce n. 4 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall'anno 2021; alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A – parte seconda, la tariffa di cui alla voce n. 19 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall'anno 2021.
12.072. Romaniello, Zanichelli, Angiola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

  1. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
*12.022. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

  1. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
*12.0124. Baratto, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis dopo le parole: «per unità immobiliare per ciascun anno.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso di interventi su immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, l'ammontare complessivo delle spese si considera riferito per ogni 100 metri quadri».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12.045. Gava, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche legislative in materia di efficientamento energetico degli edifici)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche gli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo».
12.090. Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti o di minore rilevanza per la pubblica incolumità, la segnalazione anzidetta, esclusa in ogni caso la necessità dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è corredata da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione e alla denuncia di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è subito trasmessa al competente ufficio tecnico della regione dallo stesso ufficio che riceve la segnalazione anzidetta. Al termine dei lavori, viene inviata la prevista documentazione al medesimo ufficio che riceve la segnalazione anzidetta».
12.0119. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Deducibilità IMU per le persone fisiche)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
12.0148. Polidori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Deducibilità IMU per le persone fisiche)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4.
12.098. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comma 4-bis la parola: «100» è sostituita con la seguente: «250».
12.0120. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di fotovoltaico in aree agricole ed agrofotovoltaico)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti agrofotovoltaici, di cui al successivo comma e gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o su terreni in aree marginali.
   1-quinquies. Per impianti agrofotovolatici sono da intendersi quegli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreno agricolo, la cui installazione a terra non compromette il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali e non interferisce con lo svolgimento dell'ordinaria attività agricola. Per i suddetti impianti di potenza fino ad 1 MW, di proprietà di imprese agricole, saranno individuati specifici meccanismi di incentivazione.
   1-sexies. Le regioni, laddove non già previsto, sono chiamate a definire entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'identificazione delle aree marginali. Sono invece da considerarsi abbandonate quelle aree agricole sulle quali non è condotta alcuna attività agricola da almeno 5 anni. Per quest'ultime, le regioni sono tenute a definire entro 4 mesi la documentazione da produrre per l'attestazione di tale condizione.
   1-septies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, anche con il supporto di Enea e CREA, ulteriori requisiti generali degli impianti agrofotovoltaici e degli impianti fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o marginali, volti a garantirne il corretto inserimento nelle aree agricole e laddove possibile il recupero delle aree con attività agricole o di allevamento da affiancare alla produzione di energia.
   1-octies. In relazione agli obiettivi al 2030 fissati dal PNIEC ed al fine di accompagnare adeguatamente lo sviluppo dei nuovi impianti fotovoltaici in ambito agricolo, con decreto Ministero dello sviluppo economico-Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stabilito uno specifico contingente di potenza per gli impianti agrofotovoltaici ed uno specifico livello di incentivazione».
*12.057. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di fotovoltaico in aree agricole ed agrofotovoltaico)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti agrofotovoltaici, di cui al successivo comma e gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o su terreni in aree marginali.
   1-quinquies. Per impianti agrofotovolatici sono da intendersi quegli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreno agricolo, la cui installazione a terra non compromette il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali e non interferisce con lo svolgimento dell'ordinaria attività agricola. Per i suddetti impianti di potenza fino ad 1 MW, di proprietà di imprese agricole, saranno individuati specifici meccanismi di incentivazione.
   1-sexies. Le regioni, laddove non già previsto, sono chiamate a definire entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'identificazione delle aree marginali. Sono invece da considerarsi abbandonate quelle aree agricole sulle quali non è condotta alcuna attività agricola da almeno 5 anni. Per quest'ultime, le regioni sono tenute a definire entro 4 mesi la documentazione da produrre per l'attestazione di tale condizione.
   1-septies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, anche con il supporto di Enea e CREA, ulteriori requisiti generali degli impianti agrofotovoltaici e degli impianti fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o marginali, volti a garantirne il corretto inserimento nelle aree agricole e laddove possibile il recupero delle aree con attività agricole o di allevamento da affiancare alla produzione di energia.
   1-octies. In relazione agli obiettivi al 2030 fissati dal PNIEC ed al fine di accompagnare adeguatamente lo sviluppo dei nuovi impianti fotovoltaici in ambito agricolo, con decreto Ministero dello sviluppo economico-Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stabilito uno specifico contingente di potenza per gli impianti agrofotovoltaici ed uno specifico livello di incentivazione».
*12.0125. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art 12-bis.
(Sostegno agli investimenti per la decarbonizzazione)

  1. L'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è sostituito dal seguente: «È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica».
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.046. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sostegno agli investimenti per la decarbonizzazione)

  1. L'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è sostituito dal seguente: «È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.».
12.0159. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Efficientamento energetico degli edifici)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 14:

   al comma 2.1, terzo periodo, dopo le parole: «dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e» sono inserite le parole: «, fatta eccezione per impianti di tipo centralizzato»;

   al comma 2.1, infine, è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di installazione di unità di ventilazione residenziali bidirezionali con recupero di calore.»;

   al comma 2-quater, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione di cui al periodo precedente si applica per gli interventi di sostituzione della canna fumaria collettiva mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, e contestuale sostituzione di tutti gli apparecchi da riscaldamento individuali con gli impianti termici, collegati alla medesima canna fumaria, con generatori a condensazione aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 installati contestualmente a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A+ di prodotto o di insieme prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013»;

    2) all'articolo 16, comma 1, infine sono aggiunte le seguenti parole: «Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento.».

  2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Qualora non siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali è riconosciuta la detrazione del 65 per cento, cogenerativi ad alto rendimento e/o che utilizzano in tutto o in parte energia rinnovabile, la detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica nella misura dell'80 per cento».
12.032. De Menech.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi per impianti di riscaldamento da fonti fossili, da fonti rinnovabili e a emissioni zero)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dal primo gennaio 2021 le detrazioni sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia o pompe di calore elettriche. La sostituzione di impianti esistenti con tecnologie che utilizzano combustibili fossili accede all'ecobonus con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate;

   b) dal primo gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi o in ristrutturazioni rilevanti possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero.
12.092. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

  1. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili».
12.0109. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'art 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» inserire: «anche in locazione finanziaria»;

   b) al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» inserire: «anche in locazione finanziaria».

  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1,012 milioni di euro per entrambi gli anni 2021 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.068. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è apportata la seguente modifica:

   la parola: «esclusivamente» è sostituita dalle seguenti «con priorità».
*12.099. Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è apportata la seguente modifica:

   la parola: «esclusivamente» è sostituita dalle seguenti «con priorità».
*12.0149. Polidori.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione onere gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici)

  1. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
12.0126. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione dell'onere di gestione di rifiuti RAEE da pannelli fotovoltaici)

  1. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».
12.058. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sportelli territoriali per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   «m) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai Comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica»;

   b) al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «4 milioni di euro».
12.077. Sut, Scanu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche legislative in materia di efficientamento energetico degli edifici)

  1. All'articolo 14, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo le parole: «dei rapporti di copertura» sono inserite le seguenti: «e non costituisce modifica di sagoma».
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche gli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo».
  3. All'allegato A di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, punto A2, le parole da: «interventi di coibentazione» fino a: «sulle falde di copertura» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici necessari per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura».
12.088. Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche legislative in materia di efficientamento energetico degli edifici)

  1. All'articolo 14, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo le parole: «dei rapporti di copertura» sono inserite le seguenti: «e non costituisce modifica di sagoma».
12.089. Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «effettuato entro il 31 dicembre 2017» con le seguenti parole: «effettuato entro il 31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 209. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12.050. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Iper-ammortamento per gli interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 9 inserire il seguente:

   «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il costo portato in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto previsto dal citato comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013.».
12.042. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure di riqualificazione urbana)

  1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle provenienti dall'articolo 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,».
12.047. Madia, Mancini, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art 12-bis.
(Biometano)

  1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028» e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;

   b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

   c) all'articolo 8, comma 2 aggiungere il seguente periodo: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati»;

   d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

   «5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto»;

   e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentarie forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi».

  2. In coerenza con le finalità di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il «Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano» sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
12.0129. Nevi, Spena.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di biometano)

  1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028» e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;

   b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

   c) all'articolo 8, comma 2 aggiungere il seguente periodo: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati»;

   d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

   «5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto»;

   e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentarie forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi».

  2. In coerenza con le finalità di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il «Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano» sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore.
12.061. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

   le parole: «e giugno» sono sostituite dalle seguenti: «giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per l'intero anno 2021» e le parole: «e luglio», sono sostituite dalle seguenti: «luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per l'intero anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.097. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   all'articolo 28, comma 5, le parole: «e giugno» sono sostituite dalle seguenti: «giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per l'intero anno 2021» e le parole: «e luglio», sono sostituite dalle seguenti: «luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per l'intero anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 e le parole: a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023.
12.0147. Polidori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione alla disciplina del cd. Superbonus 110 per cento)

  1. L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 119.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

   1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 si applica nella misura pari al 110 per cento delle spese sostenute dal contribuente a far data dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
   2. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al comma 1, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
   3. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. La detrazione spettante ai sensi del periodo precedente è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
   4. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ed assicuri unitamente ad uno o più interventi di cui al comma 1, il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
   5. La detrazione di cui al comma 4 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 4, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
   6. La detrazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
   7. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
   8. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini;

   b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 9;

   c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in houseproviding” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

   9. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
   10. I soggetti di cui al comma 7, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui al comma 1 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
   11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e a coloro che possono assistere i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.
   12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 10, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

   a) per gli interventi di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

   b) per gli interventi di cui al comma 3, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

   14. L'asseverazione di cui al comma 12, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 12, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
   15. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
   16. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
   17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 2 e 12 e del visto di conformità di cui al comma 10.
   18. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
   19. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni del comma 1 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

   a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”.
   20. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
   21. Le disposizioni del comma 4 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 4 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto».
*12.037. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione alla disciplina del cd. Superbonus 110 per cento)

  1. L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 119.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

   1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 si applica nella misura pari al 110 per cento delle spese sostenute dal contribuente a far data dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
   2. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al comma 1, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
   3. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. La detrazione spettante ai sensi del periodo precedente è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
   4. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ed assicuri unitamente ad uno o più interventi di cui al comma 1, il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
   5. La detrazione di cui al comma 4 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 4, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
   6. La detrazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
   7. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
   8. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini;

   b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 9;

   c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in houseproviding” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

   9. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
   10. I soggetti di cui al comma 7, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui al comma 1 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
   11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e a coloro che possono assistere i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.
   12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 10, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

   a) per gli interventi di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

   b) per gli interventi di cui al comma 3, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

   14. L'asseverazione di cui al comma 12, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 12, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
   15. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
   16. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
   17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 2 e 12 e del visto di conformità di cui al comma 10.
   18. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
   19. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni del comma 1 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

   a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”.
   20. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
   21. Le disposizioni del comma 4 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 4 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto».
*12.0150. Tartaglione, Brunetta.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Superbonus 110 per cento)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119:

    1) al comma 1, le parole fino a: «31 dicembre 2021», sono soppresse;

    2) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021», sono soppresse;

    3) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021», sono soppresse;

   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.029. Binelli, Vanessa Cattoi, Frassini, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) il comma 2, le parole da: «a condizione» fino a: «di cui al citato comma 1» sono soppresse;

   c) al comma 4, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2025»;

   d) il comma 4-bis è modificato come segue: «4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione: a) di attività di monitoraggio del processo progettuale e costruttivo da eseguirsi secondo le linee guida che dovranno essere emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici entro 90 giorni dall'approvazione del presente dispositivo; b) di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi»;

   e) al comma 4-ter, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «entro il 31dicembre 2025»;

   f) al comma 13 sono aggiunte le seguenti parole: «L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b) del presente articolo sostituisce, con medesimi effetti giuridici, la certificazione di conformità urbanistica prevista per le richieste di permesso di costruire o le comunicazioni di inizio lavori da presentare agli enti competenti»;

   g) al comma 13-ter, sono aggiunte le seguenti parole: «In ogni caso, per attuare tutte le tipologie di intervento previste dal presente articolo, è sufficiente la conformità degli immobili stessi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data del 31 agosto 2020. Al medesimo scopo, per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 non sono richieste attestazioni di conformità urbanistico-edilizia»;

   h) il comma 14 è sostituito dal seguente: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 138/279 rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata ai danni dell'attività di cui all'articolo 119, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico»;

   i) dopo il comma 14 è inserito il seguente comma: «14-bis. In ogni caso, le prestazioni rese dai professionisti iscritti in albi o collegi od ordini svolte ai fini del presente articolo sono remunerate in ossequio al principio dell'equo compenso, fermo il rispetto del principio di terzietà delle prestazioni professionali svolte nel processo realizzativo dei singoli interventi.»;

   l) il comma 15-bis è sostituito dal seguente: «15-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli immobili adibiti ad attività produttive, anche se gli interventi ivi previsti sono effettuati da soggetti non ricompresi tra quelli indicati al comma 9.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2.500.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui alle lettere a) per il 2022, e b) per i successivi anni:

   a) per il 2022, mediante riduzione 2.500.000 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digital»;

    2) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 2, lettera b), affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.
12.0140. Mazzetti, Gelmini, Rosso, Mandelli, Bagnasco, Pella, D'Attis, Cortelazzo, Occhiuto, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2025»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «le parole da: “a condizione” a: “di cui al citato comma 1” sono soppresse»;

    3) al comma 4, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2025»;

    4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione:

     1) di attività di monitoraggio del processo progettuale e costruttivo da eseguirsi secondo le Linee Guida che dovranno essere emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici entro 90 giorni dall'approvazione del presente dispositivo;

     2) di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi»;

    5) al comma 4-ter, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2025»;

    6) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b) del presente articolo sostituisce, con medesimi effetti giuridici, la certificazione di conformità urbanistica prevista per le richieste di permesso di costruire o le comunicazioni di inizio lavori da presentare agli enti competenti»;

    7) al comma 13-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, per attuare tutte le tipologie di intervento previste dal presente articolo, è sufficiente la conformità degli immobili stessi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data del 31 agosto 2020. Al medesimo scopo, per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 non sono richieste attestazioni di conformità urbanistico edilizia»;

    8) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 138/279 rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n .137, purché questa:

   a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

   b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

   c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata ai danni dell'attività di cui all'articolo 119, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.»;

    9) dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

   «14-bis. In ogni caso, le prestazioni rese dai professionisti iscritti in albi o collegi od ordini svolte ai fini del presente articolo sono remunerate in ossequio al principio dell'equo compenso, fermo il rispetto del principio di terzietà delle prestazioni professionali svolte nel processo realizzativo dei singoli interventi.»;

    10) il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

   «15-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli immobili adibiti ad attività produttive, anche se gli interventi ivi previsti sono effettuati da soggetti non ricompresi tra quelli indicati al comma 9».
12.052. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 32 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119:

    1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

    2) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di edificio unifamiliare, l'ammontare complessivo delle spese sul quale calcolare la detrazione, è pari a 100 mila euro.»;

    3) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
12.0136. Rosso, Gelmini, Mandelli, Mazzetti, Pella, D'Attis, Occhiuto, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani, Ruffino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alle misure di incentivo per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;

   c) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.039. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1 All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 9, lettera b) dopo le parole: «arti e professioni» inserire le seguenti: «su edifici plurifamiliari,»;

   c) al comma 10 dopo le parole: «unità immobiliari» aggiungere le seguenti: «anche se una è locata ad un soggetto diverso dal proprietario ovvero concessa in comodato d'uso anche gratuito».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 e le parole: 500 milioni con le parole: 50 milioni.
12.0112. Giacometto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga Superbonus)

  1. Al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2.700 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

   Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle finalità del presente articolo.
12.0107. Nevi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga Superbonus 110 per cento)

  1. Al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.018 milioni di euro nel 2022, 2.197 milioni di euro nel 2023, 6.367 milioni di euro nel 2024, 6.151 milioni di euro nel 2025, 4.600 milioni di euro nel 2026, 4.000 milioni di euro nel 2027, 1012 milioni di euro nel 2028 e 850 milioni di euro nel 2029 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 3.
  3. A decorrere dall'anno 2022 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
12.0104. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga Superbonus 110 per cento)

  1. Al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.0143. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ecobonus e sismabonus)

  1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 1, alla lettera a), al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;

    3) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati»;

    4) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete per interventi anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale.»;

    5) al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie»;

    6) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono ricomprendere anche quello di cui alla lettera a), del presente comma, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A»;

    7) al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», aggiungere le seguenti: «nonché agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni»;

    8) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    9) al comma 4-ter, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», e dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77.», sono aggiunte le seguenti: «ed a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008»;

    10) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

    11) al comma 9, alla lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, e dagli edifici composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari»;

    12) al comma 9, alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;

    13) al comma 9, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;

    14) al comma 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui dal verbale di approvazione risulti la disponibilità piena, di uno o più condomini intervenuti in assemblea, all'accollo della spesa eventuale riferita all'intervento deliberato, è altresì riconosciuta all'assemblea condominiale, con le stesse modalità di cui al periodo precedente, la possibilità di modificare i criteri di ripartizione delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo, anche in deroga alla normativa vigente.»;

    15) il comma 14 è sostituito dal seguente:

   «14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

   a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

   b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

   c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.»;

    16) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia»;

  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno una delle installazioni o di manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva.
  3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: «e cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione» aggiungere le seguenti: «ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio»;

   b) dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente: «16-quinquies. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento».

  4. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l'edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 23,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1091,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3999,2 milioni di euro per l'anno 2023, 5813,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5542,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5395,93 milioni di euro per l'anno 2026, 3949,1 milioni di euro per l'anno 2027, 330,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo corrispondente a quello sopra quantificato a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  6. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. Agli oneri di cui al comma 6, le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, nel limite di 10 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 209, attribuite dal Ministero dell'interno sulla base delle motivate richieste dei comuni di cui al comma 1.
12.0106. Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Nardi, Deiana, Pezzopane, Fregolent, Muroni, Rotta, Pastorino, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Mor, Serracchiani, Fassino, Sensi, Ubaldo Pagano, Fragomeli, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Viscomi, Incerti, Carnevali, Enrico Borghi, Gribaudo, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Braga, Berlinghieri, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Carla Cantone, Cenni, Ciampi, Critelli, De Giorgi, De Menech, Frailis, Losacco, Madia, Miceli, Navarra, Pellicani, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Sani, Topo, Zan, Del Barba, De Maria, Spadoni, Gagnarli, Gallinella, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Berti, Sarti, De Carlo, Romaniello, Olgiati, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Scerra, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Troiano, Maglione, Zanichelli, Ascari, Saitta, Grippa, Dori, Terzoni, Serritella, Alaimo, Galizia, Barbuto, Villani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo»;

   b) all'articolo 121, al comma 2, lettera f), dopo le parole: «di cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «e 8-bis».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
12.081. De Lorenzis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'alinea, le parole: “31 dicembre 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

   b) alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

   “a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio. I nuovi infissi deve avere un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020'”;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche agli edifici in cui non sia presente un impianto di climatizzazione invernale.”;

   c) dopo le parole: “funzionalmente indipendenti” sono inserite le seguenti: “, a meno dell'allaccio alla rete idrica e alla rete fognaria,”;

   c) alla lettera c) dopo le parole: “funzionalmente indipendenti” inserire le seguenti: “, a meno dell'allaccio alla rete idrica ed alla rete fognaria,”;

   b) al comma 1-ter dopo le parole: “eventi sismici”, sono inserite le seguenti: “verificatisi a far data dal 1° aprile 2009”»;

   c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
   2-ter. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche ai seguenti interventi nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

   a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

   b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

   c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 5.000 euro ad unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

   d) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

   e) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   f) per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2, dell'articolo 1120 del codice civile.

  Conseguentemente, al comma 3, le parole: di cui ai commi 1 e 2, sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter»;

   d) Al comma 3, per locuzione: «conseguimento della classe energetica più alta» si intende il passaggio dalla classe di partenza a quella immediatamente successiva.

   e) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno»;

   f) al comma 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) le parole: «dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009»;

   c) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

   «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
   4-quinquies. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente. La detrazione è riconosciuta anche per le relative spese fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro ad edificio.».

   g) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) dopo le parole: «26 agosto 1993, n. 412», sono inserite le seguenti: «ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici»;

   c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che sia stato eseguito uno degli interventi di cui al comma 1 o al comma 4.»;

   h) al comma 6, le parole: «agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5» sono soppresse;

   i) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: di euro 2000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; di euro 1.500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di euro 1.200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare»;

   l) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

   «8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, lettera f), dopo le parole “di cui al comma 8” sono aggiunte le seguenti: “e 8-bis”».

   m) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) sulle parti comuni di edifici e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari, ivi compresi i fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché con destinazione prevalente residenziale.»;

   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;»;

   c) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;

   e-ter) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitati);

   e-quater) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.»;

   n) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

   «14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo nel cartello esposto presso il cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza e/o interventi antisismici”»;

   o) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio»;

   p) dopo il comma 15-bis inserire il seguente:

   «15-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di Università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro».

  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023»;

   b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) interventi relativi a “sistemazione a verde”, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

   c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis Non fanno decadere dalla detrazione violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.».

  3. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede per l'anno 2021 con il corrispettivo definanziamento del fondo di cui all'articolo 209, comma 1, e per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 ai sensi dell'articolo 184 del presente decreto.
12.074. Terzoni, Sut, Raduzzi, Vallascas, Deiana, Ilaria Fontana, Zolezzi, Vianello, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Varrica, Alberto Manca, Federico, Licatini, Maraia, Micillo, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Currò, Gallinella, Gagnarli, De Lorenzis, Serritella, Zanichelli, Prisco, Spadoni, Berti, Sarti, De Carlo, Romaniello, Olgiati, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Scerra, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Troiano, Maglione, Ascari, Saitta, Alaimo, Grippa, Dori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3-bis, è soppresso;

   c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.028. Frassini, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Guidesi, Piastra, Ribolla, Di Muro, Fogliani, Covolo, Patelli, Fiorini, Maggioni, Andreuzza, Murelli, Cecchetti, Cavandoli, Tombolato, Lucentini, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione al 31 dicembre 2023 del Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) il comma 3-bis è soppresso;

   c) al comma 4, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
12.0100. Trano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga bonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 32 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119:

    1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
12.0133. Gelmini, Mazzetti, Rosso, Pella, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani, Giacometto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si apportano le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   b) ovunque ricorrono le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) interventi di installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto e la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione e gestione dell'impianto di illuminazione delle unità abitative».

  2. agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12.010. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroghe in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 119, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

    2) all'articolo 119 dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

   «15-ter. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le agevolazioni ivi disposte sono applicabili anche agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, sempre che venga costituito il condominio minimo.»;

    3) all'articolo 121, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

   a) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   b) quanto a 650 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.056. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga della detrazione nella misura del 110 per cento per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) all'articolo 121, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12.070. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga della detrazione nella misura del 110 per cento per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   all'articolo 119, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   all'articolo 121, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».
12.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga della detrazione nella misura del 110 per cento per gli interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) all'articolo 121, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».
12.049. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Rizzetto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023». Conseguentemente ovunque ricorrono nel medesimo articolo le parole: al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2023.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 e le parole: 500 milioni con le parole: 50 milioni.
12.0113. Sozzani, Mandelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023». Conseguentemente ovunque ricorrono nel medesimo articolo le parole: al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2023.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati.
12.0114. Ripani, Mugnai.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023».

  Conseguentemente, ovunque ricorrono le parole: al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2023.

   Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12.07. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si apportano le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) ovunque ricorrono le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) interventi di installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto e la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione e gestione dell'impianto di illuminazione delle unità abitative».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12.011. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 ovunque ricorrono con le seguenti: al 31 dicembre 2022.

   Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.000 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12.09. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ecobonus)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «I materiali isolanti utilizzati devono», inserire il seguente periodo: «derivare, per almeno il 20 per cento in peso, da materie prime rinnovabili è»;

   alla fine della lettera a), dopo il periodo: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017», aggiungere il seguente: «Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi»;

   alla lettera b), dopo il periodo: «al Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013» aggiungere il seguente: «ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015»;

   alla lettera b) dopo il periodo: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,» aggiungere il seguente: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

   alla lettera c), dopo il periodo: «ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,» aggiungere il seguente: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

   al comma 9, è aggiunta la seguente lettera: «e) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
12.0128. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ecobonus)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1,

   alla lettera a), dopo le parole: «I materiali isolanti utilizzati devono», inserire le seguenti parole: «derivare, per almeno il 20 per cento in peso, da materie prime rinnovabili e»;

   alla fine della lettera a), dopo le parole: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017», aggiungere le seguenti parole: «Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi»;

   alla lettera b), dopo le parole: «al Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013» aggiungere le seguenti parole: «ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015»;

   alla lettera b) dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,» aggiungere le parole: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

   alla lettera c), dopo le parole: «ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,» aggiungere le parole: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

    2) al comma 9, è aggiunta la seguente lettera:

   «e) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, decreto- legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.».
12.060. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. All'articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di edificio unifamiliare, l'ammontare complessivo delle spese sul quale calcolare la detrazione, è pari a 100 mila euro».
  2. Le occupazioni di suolo pubblico conseguenti agli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esenti dal pagamento delle relative tasse comunali.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 300 milioni e: 50 milioni.
12.0134. Rosso, Cortelazzo, Gelmini, Prestigiacomo, Labriola, Giacomoni, Tartaglione, Gregorio Fontana.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 della legge 17 luglio 2020 n. 77, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «agli interventi su parti comuni di edifici plurifamiliari condominiali tesi a installare rampe di accesso per disabili e/o sistemi di sollevamento anche sulle scale per portare ai piani persone diversamente abili o con ridotta capacità di deambulazione.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 12-bis, valutati in euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.069. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) interventi di installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto e la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione e gestione dell'impianto di illuminazione delle unità abitative».
12.08. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. L'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute, negli anni precedenti al 2020, per gli interventi elencati al comma 2. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue».

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1 della presente legge.

   Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12.018. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

   «1-quater. Gli edifici plurifamiliari di cui al presente articolo, sono funzionalmente indipendenti anche se possiedono impianti comuni che però non riguardano l'efficientamento energetico quali acqua potabile, fognatura, antenne tv nonché: illuminazione di strade interne private, giardini, cancelli o sbarre comandate elettricamente e dotati di proprio contatore».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le seguenti: 400 milioni e: 50 milioni.
12.0142. Ruffino, Paolo Russo, Casciello, Napoli, Gagliardi, Silli, Pedrazzini, Sorte, Benigni, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo capoverso dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente» aggiungere le parole: «nonché agli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, esclusivamente per altri interventi effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche o per i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna di persone aventi più di 65 anni o siano portatrici di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.».
*12.066. Nobili, Paita, Gadda, Noja.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo capoverso dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente» aggiungere le parole: «nonché agli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, esclusivamente per altri interventi effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche o per i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna di persone aventi più di 65 anni o siano portatrici di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.».
*12.093. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sismabonus)

  1. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 l'ultimo periodo è soppresso.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 11,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
12.051. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi fiscali ecobonus e sismabonus nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici)

  1. All'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) dopo le parole: «elenchi allegati» sono aggiunte le seguenti: «al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con riferimento ai comuni della provincia di Campobasso, e».
12.0166. Federico.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi fiscali ecobonus e sismabonus nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2018)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

   «4-quater. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2021, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni della provincia di Campobasso di cui all'elenco allegato al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.».
12.0167. Federico.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alle misure di incentivo per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

   «4-quater. Al comma 1-bis, articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale o altri immobili strumentali, l'ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile.”».
12.040. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alle misure di incentivo per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire il comma 9 con il seguente:

   «9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini;

   b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

   c) dai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

   d) dalle associazioni tra professionisti;

   e) dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

   f) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in houseproviding” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   g) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.».
12.038. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Definizione di condominio ai fini dei Superbonus)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.0160. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Definizione di condominio ai fini dei Superbonus)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 500 milioni con le parole: 50 milioni.
12.0138. Mazzetti, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cortelazzo, Rosso, Ruffino, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Definizione di condominio ai fini dei Superbonus)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti».
12.0155. Cavandoli, Guidesi, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Inclusione delle imprese tra i beneficiari del Superbonus 110 per cento)

  1. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

   b) dopo la lettera d) aggiungere le seguente: «d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.005,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.140,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 3.
  3. A decorrere dall'anno 2022 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
12.0103. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Inclusione delle imprese tra i beneficiari del Superbonus 110 per cento)

  1. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera b), le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

    2) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.0144. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Inclusione delle imprese tra i beneficiari del Superbonus 110 per cento)

  1. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera b), le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

    2) dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».
12.071. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, Si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12.075. Manzo, Scanu.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «al di fuori dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'esercizio».
  2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.026. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione dei soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «al di fuori dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'esercizio».
  2. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12.063. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione agevolazioni efficienza energetica)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter) dalle strutture religiose, su edifici destinati alle attività ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie e altri enti ecclesiastici.»
12.024. Lorenzo Fontana, Locatelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione dei bonus potenziati ai fabbricati posseduti dalle imprese)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:

   «d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

  Conseguentemente:

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 500 milioni con le parole: 50 milioni;

   alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 80.000.000;
   2022: – 80.000.000;
   2023: – 80.000.000.
12.0137. Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, Cortelazzo, Occhiuto, Labriola, Rosso, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione dei bonus potenziati ai fabbricati posseduti dalle imprese)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:

   «d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: e 500 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: , 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 486,2 milioni di euro per l'anno 2024, 472,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 481,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
12.0161. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
12.104. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi» sono soppresse.
12.080. Mariani, Casa, Tuzi, Testamento, Bella, Carbonaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere la seguente:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 12-bis, valutati in 40 milioni per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20232, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.030. Alessandro Pagano, Sasso, Colmellere, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Applicabilità articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

  1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12.043. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dopo la lettera e) è aggiunta le seguente:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.».

  2. Agli oneri derivanti da presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.094. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
12.0152. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione Superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è aggiunta in fine la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
12.033. De Menech.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119 comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209
12.091. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli, Belotti, Toccalini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. A tal fine è autorizzata la spesa che costituisce limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
12.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119 comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  Conseguentemente:

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12.0162. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119 comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  Conseguentemente, aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
12.0117. Mazzetti, Mandelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».
*12.031. Bisa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».
*12.0163. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».
*12.054. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».
*12.0164. Cappellacci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».
*12.0153. Frassinetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».
*12.0154. Toccafondi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».
*12.0156. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Superbonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

   «9-ter. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale».

  2. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 inserire la seguente lettera:

   «g) eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 9-ter dell'articolo 119».

  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2031.
12.0145. Polidori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Superbonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

   «9-ter. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale»;

   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 9-ter dell'articolo 119».
12.095. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detrazione fiscale 110 per cento per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche)

  1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

   «10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori, elevatori e montacarichi e gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.»;

   b) all'articolo 121, al comma 2, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

   «f-bis) interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori, elevatori e montacarichi e gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.084. Locatelli, Lucentini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Superbonus 110 per cento agli edifici agibili)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere dopo il comma 11 il seguente:

   «11-bis. Gli edifici dotati di certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono idonei a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo.».
12.0121. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni per l'accertamento dello stato legittimo)

  1. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

   «13-ter. Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data».
*12.023. Garavaglia, Cavandoli, Guidesi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni per l'accertamento dello stato legittimo)

  1. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

   «13-ter. Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data».
*12.0123. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di RC professionale)

  1. Dopo il comma 14 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, aggiungere il seguente:

   «14-bis. L'obbligo di cui al comma precedente si considera rispettato qualora i professionisti abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un'ultrattività pari ad almeno 10 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 10 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata ai danni dell'attività di cui all'articolo 119, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra».
12.0108. Nevi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 15, dopo le parole: «e del visto di conformità di cui al comma 11», aggiungere le seguenti: «nonché gli onorari relativi alle consulenze legali inerenti alla validazione di fattibilità legale dei progetti e alla loro attuazione degli stessi, nei limiti di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55 e sue successive modificazione e integrazioni»;

   b) al comma 13-ter, dopo le parole: «sono riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici» aggiungere le parole: «limitatamente alle porzioni direttamente interessate», e sopprimere la parola: «interessati».
12.0116. Mazzetti, Cortelazzo, Prestigiacomo, Labriola.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Dopo l'articolo 119-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 119-ter.
(Fascicolo del fabbricato)

   1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è istituito il fascicolo del fabbricato.
   2. Il fascicolo del fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni, gli ordini ed i collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo di intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del fascicolo del fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.
   3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico ed amministrativo, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione ed aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto in formato digitale, su supporto informatico e, sulla base delle informazioni ivi contenute, è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.
   4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano nelle spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 400 milioni e: 50 milioni.
12.0141. Mazzetti, Ruffino, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. Dopo l'articolo 119-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.
(Fascicolo del fabbricato)

   1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è istituito il fascicolo del fabbricato.
   2. Il fascicolo del fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni, gli ordini ed i collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo di intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del fascicolo del fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.
   3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico ed amministrativo, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione ed aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto in formato digitale, su supporto informatico e, sulla base delle informazioni ivi contenute, è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.
   4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano nelle spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 che precede.».
12.053. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita a condizione che l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi sia conforme alle norme urbanistico-edilizie nonché nel caso in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2.
  2. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
  3. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.
12.0101. Biancofiore.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione interventi beneficiari del Superbonus 110 per cento)

  1. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 119, sostituire il comma 13-ter con il seguente:

   «13-ter. Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data».
12.0139. Mazzetti, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Cortelazzo, Rosso, Labriola, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi per la bonifica dell'amianto negli edifici privati)

  1. La detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica alle spese sostenute per l'attività di bonifica e rimozione di amianto o eternit, nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

   Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di 300 milioni per l'anno 2021, 600 milioni per l'anno 2022 e 550 milioni per l'anno 2023 si provvede con il ricorso ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2021-2027.
12.065. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)

  1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso dell'anno 2021.
  2. All'onere recato, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2021, in 150 milioni di euro per l'anno 2022, in 150 milioni di euro per l'anno 2023, in 140 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025, in 130 milioni di euro per l'anno 2026, in 120 milioni di euro per l'anno 2027, in 20 milioni di euro per l'anno 2028, in 5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 40 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.0115. Versace, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Bagnasco, Dall'Osso, Tartaglione, Labriola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici interventi effettuati dai condomìni)

  1. Il termine «condomini» di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
12.0157. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati su edifici condominiali)

  1. Il termine condomìni di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.
*12.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati su edifici condominiali)

  1. Il termine condomìni di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.
*12.027. Enrico Borghi, Buratti, Pezzopane.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati su edifici condominiali)

  1. Il termine condomìni di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.
*12.048. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati su edifici condominiali)

  1. Il termine condomìni di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.
*12.064. Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati su edifici condominiali)

  1. Il termine condomìni di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.
*12.0111. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

  1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119,121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – ecobonus, nell'ambito per le procedure previste per detrazioni fiscali in materia di edilizia energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, è fatto obbligo nei confronti di questi ultimi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunque determinato secondo i criteri di cui al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il ministro della Pubblica Amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di previsto dal presente articolo.
12.0110. Nevi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione bonus facciate)

  1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «g) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, sottoposti a tutela dell'interesse culturale di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
12.035. Gribaudo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione uso credito imposta non utilizzata negli anni successivi)

  1. All'articolo 121, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso».
12.019. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incremento della misura di detrazione fiscale ai fini della neutralizzazione di oneri amministrativi e bancari)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), la misura della detrazione relativa a ciascuno degli interventi di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. L'incremento della detrazione vale ai fini della maggiorazione del credito d'imposta spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi». A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni che costituisce limite massimo di spesa di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente all'articolo 209 il Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dalla presente legge è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
12.036. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), la misura della detrazione relativa a ciascuno degli interventi di cui al comma 2, è aumentata di 10 punti percentuali. L'incremento della detrazione vale ai fini della maggiorazione del credito d' imposta spettante ai fornitoti che hanno effettuato gli interventi».

  2. A tal fine è autorizzata la spesa, che costituisce limite massimo, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.034. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dell'esenzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica)

  1. All'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.085. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2020»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2020»;

   c) al comma 1, terzo periodo, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019»;

   d) al comma 2, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2020».

  2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria, pari a 20 milioni annui, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.0151. Brunetta.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivazione della produzione elettrica da impianti a biogas fino a 300 kW realizzati da agricoltori)

  1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2021, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.
12.0130. Nevi, Spena.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione incentivi su impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

  1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, la definizione di azienda agricola di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 «Conto Termico» all'articolo 2, comma 1 lettera b) comprende anche le imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
12.0132. Nevi, Spena.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

  1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese del settore agroenergetico, al fine di promuovere la filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo della produzione di energia elettrica rinnovabile, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:

   «526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024.
   526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 600 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile.
   526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.
   526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.
   526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.
   526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a 526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa».

  2. Agli impianti di produzione elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, riconvertiti, anche parzialmente, alla produzione di biometano, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 20 per cento in peso di effluenti zootecnici.
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: «a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il “Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano” sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12.062. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

  1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese del settore agroenergetico, al fine di promuovere la filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo della produzione di energia elettrica rinnovabile, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:

   «526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024.
   526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 600 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile.
   526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.
   526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.
   526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.
   526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a 526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa».

  2. Agli impianti di produzione elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, riconvertiti, anche parzialmente, alla produzione di biometano, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 20 per cento in peso di effluenti zootecnici.
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: «a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il “Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano” sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».
12.0131. Nevi, Spena.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione del fascicolo del fabbricato)

  1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici, in via sperimentale a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 63 del 2013 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è istituito il Fascicolo del fabbricato.
  2. Il fascicolo del fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni e gli ordini e collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo d'intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del fascicolo del fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, nel quale siano contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.
  4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2023, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12.073. Vallascas, Sut, Terzoni, Deiana, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga termini in materia di edifici a «energia quasi zero»)

  1. Il termine per l'adeguamento alla normativa «edificio a energia quasi zero» di cui al del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, è prorogato al 31 dicembre 2021.
12.0118. Rosso, Cortelazzo, Mandelli, Occhiuto, Labriola.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ridefinizione dei massimali per Ecobonus in caso di interventi su immobili alberghieri)

  1. Nel caso in cui gli interventi di efficienza energetica siano sostenuti su immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa il valore massimo della detrazione e della spesa ammissibile di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 196 del 2006 e all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 si considerano riferiti per ogni 100 metri quadri.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12.044. Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Impianti fotovoltaici su fabbricati rurali)

  1. In caso di interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali ad uso abitativo e/o strumentale, realizzati da imprese agricole anche nell'ambito di attività d'impresa nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici di cui alla lettera h, articolo 16-bis del TUIR e successive modificazioni e integrazioni, è innalzata all'80 per cento e si applica su impianti di potenza fino a 100 KW. L'importo massimo di spesa al beneficio è pari a 180.000 euro. La misura è cumulabile con altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, incluso l'incentivo per impianti realizzati all'interno di comunità per l'energia rinnovabile.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

   A quelli derivanti per l'anno 2021, valutati in 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
12.0127. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici su fabbricati rurali)

  1. In caso di interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali ad uso abitativo e/o strumentale, realizzati da imprese agricole anche nell'ambito di attività d'impresa nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici di cui alla lettera h, articolo 16-bis del T.U.I.R. e successive modificazioni e integrazioni, è innalzata all'80 per cento e si applica su impianti di potenza fino a 100 KW. L'importo massimo di spesa al beneficio è pari a 180.000 euro. La misura è cumulabile con altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, incluso l'incentivo per impianti realizzati all'interno di comunità per l'energia rinnovabile.
*12.059. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici su fabbricati rurali)

  1. In caso di interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali ad uso abitativo e/o strumentale, realizzati da imprese agricole anche nell'ambito di attività d'impresa nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici di cui alla lettera h, articolo 16-bis del T.U.I.R. e successive modificazioni e integrazioni, è innalzata all'80 per cento e si applica su impianti di potenza fino a 100 KW. L'importo massimo di spesa al beneficio è pari a 180.000 euro. La misura è cumulabile con altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, incluso l'incentivo per impianti realizzati all'interno di comunità per l'energia rinnovabile.
*12.079. Cadeddu, Gagnarli, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interventi Cassa depositi e prestiti in materia di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili)

  1. Dall'anno 2020 e fino a tutto il 2025, al fine di favorire ulteriormente gli investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti costituisce uno specifico fondo a garanzia per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico – sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, consentendo, al fine di velocizzare gli investimenti, la possibilità che il sistema creditizio possa provvedere ad anticipazioni del finanziamento richiesto, nelle more dell'autorizzazione del Medio Credito Centrale o di SACE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
12.041. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detrazioni per progettazione, realizzazione e installazione case in legno)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l'utilizzo per la produzione di semilavorati per l'industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio «Legno Clima – 100 per cento italiano», spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50 mila euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
  2. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

    1) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

    2) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO2 stoccata entro l'edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.

   La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 34 milioni di euro per l'anno 2022 e 34 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.017. Del Barba, Fregolent.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure in materia edilizia)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 in via sperimentale i termini per il silenzio assenso di cui all'articolo 20, decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni sono dimezzati.
  2. A copertura degli oneri necessari ad una campagna informatica anche tramite sito internet è autorizzata una spesa di un milione di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.0122. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per interventi di accesso al credito alle famiglie per interventi di efficientamento energetico)

  1. Per favorire l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie.
  2. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dell'ambiente da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.
  3. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni per l'anno 2023, e possono convergervi ulteriori contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario, Poste Italiane e regioni, allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie.
  4. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni per il 2022 e 500 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
12.067. Nobili, Paita, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Creazione di un fondo per l'efficienza energetica e l'accesso al credito da parte delle famiglie)

  1. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni per gli anni 2022 e 400 milioni per il 2023, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni per l'anno 2021, 300 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
12.076. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Bonus idrico)

  1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, agli interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

   a) la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

   b) la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021.
12.013. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni, Maglione, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Nuove norme per il risparmio delle risorse idriche)

  1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

    1) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

    2) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

  2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650 per singolo vaso sanitario e di euro 500 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

    1) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

    2) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

  3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16,25 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.016. Del Barba, Fregolent.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Digital bonus)

  1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.
  6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
*12.04. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Digital bonus)

  1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.
  6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
*12.05. Bruno Bossio, Gariglio, Madia, Serritella, Rosso, Maccanti, Rotelli, Luciano Cantone, Nobili, Pezzopane, Maglione, Cenni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Digital bonus)

  1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.
  6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
*12.012. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga per l'entrata in esercizio degli impianti geotermici)

  1. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, n. 150, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. La proroga si aggiunge alle ulteriori proroghe precedentemente concesse. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12.020. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: e di 500 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: , 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 197,6 milioni di euro annui dal 2024 al 2026, 298,4 milioni di euro per l'anno 2027, 399,2 milioni per l'anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
*12.0135. Mazzetti, Rosso, Mandelli, Pella, D'Attis, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: e di 500 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: , 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 197,6 milioni di euro annui dal 2024 al 2026, 298,4 milioni di euro per l'anno 2027, 399,2 milioni per l'anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
*12.0158. Vallascas, Manzo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: e di 500 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: , 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 197,6 milioni di euro annui dal 2024 al 2026, 298,4 milioni di euro per l'anno 2027, 399,2 milioni per l'anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
*12.0165. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.096. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2031.
12.0146. Polidori.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio residenziale pubblico)

  1. Al fine di favorire l'elaborazione di progetti e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Regioni e dei Comuni sono assegnati contributi soggetti a rendicontazione pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2021, 200 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023. Gli interventi dovranno garantire il raggiungimento dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 «Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici».

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni per l'anno 2021, 300 per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2024.
12.083. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Definizione delle tariffe incentivanti per gli impianti geotermici)

  1. All'Allegato 1, Capitolo «Determinazione degli incentivi per impianti nuovi», Paragrafo 3 «Rideterminazione della tariffa per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale» del decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», è aggiunto infine il seguente periodo: «Per gli impianti geotermoelettrici che utilizzano tecnologie avanzate e che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, il parametro R è posto convenzionalmente pari a 0.».
12.021. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni per il personale delle strutture residenziali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il cinquanta per cento degli emolumenti percepiti dagli operatori e dai professionisti, sanitari e sociosanitari, che svolgono attività lavorativa presso le residenze sanitarie assistenziali e le altre strutture residenziali pubbliche e private, comunque denominate dalle normative regionali, di qualsiasi tipologia e natura, che erogano prestazioni per anziani, persone con disabilità o altri soggetti in condizione di fragilità.
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2021 e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, e in 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.087. Locatelli, Belotti, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di RC professionale)

  1. Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

   «14-bis. L'obbligo di cui al comma 14 si considera rispettato qualora i professionisti abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5, del decreto del presidente della repubblica 7 agosto 2012, n . 137, purché questa:

   a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

   b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

   c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un'ultrattività pari ad almeno 10 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 10 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per la stipula di una polizza dedicata ai danni per le attività di cui al presente articolo, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui al comma 14.»
12.082. Vallascas.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito d'imposta per il noleggio a breve termine di autovetture senza conducente)

  1. Alle persone fisiche spetta un credito d'imposta in misura pari al 3 per cento delle spese sostenute nel 2021 relative ai contratti di noleggio a breve termine di autovetture senza conducente stipulati presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie ubicate sul territorio nazionale. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
12.055. Del Barba.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Aumento ammontare complessivo bonus mobili)

  1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.015. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto gli immobili strumentali e le merci, effettuata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
12.014. Siani, Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per l'acquisto di servizi professionali)

  1. Al fine di promuovere, sostenere ed incentivare la riqualificazione e l'ammodernamento e la competitività del sistema economico, in una prospettiva di sostenibilità ed internazionalizzazione, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a finanziare progetti per servizi di comunicazione e marketing, ricerche di mercato, consulenza relativa all'analisi del rischio e all'introduzione di misure tecniche e organizzative di mitigazione, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane e ai processi operativi, interventi di formazione e consulenza aziendale finalizzata alla ripresa economica delle imprese, anche con riferimento all'introduzione di modelli di business atti a favorire la loro tenuta sul mercato e alla creazione di reti d'impresa.
  2. Al Fondo possono accedere le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, compresi i professionisti. Ogni impresa o professionista richiedente può ottenere finanziamenti, per uno o più progetti, fino ad un massimo di 10.000 euro.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 750.
12.0102. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

  1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a. l'acquisto di macchinari per la conservazione, la lavorazione e la vendita degli alimenti;

   b. l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;

   c. l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;

   d. l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione, la trasformazione e l'esposizione dei prodotti alimentari.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro con le parole: di 650 milioni di euro.
12.0105. Squeri, Barelli, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito d'imposta spese test diagnostici per infezione da SARS-CoV-2)

  1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori, nonché in considerazione delle misure di prevenzione e contenimento per l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai titolari attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 e 2021 per espletamento obbligatorio ai propri lavoratori di test diagnostici, antigenici o molecolari per la ricerca di COVID-19 (SARS-CoV-2), fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:

   a) tamponi molecolari;

   b) tamponi rapidi con metodo Antigenico;

   c) test sierologici quantitativi per evidenziare la presenza di anticorpi IgG e IgM anti COVID-19.

  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.025. Durigon, Murelli, Cavandoli, Gerardi, Giaccone, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rifinanziamento e proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede alla riapertura del termine di proposizione delle domande di accesso al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di consentire l'accesso al beneficio in questione a favore di nuovi soggetti che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza. A tal fine, le risorse destinate al credito d'imposta di cui al primo periodo sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 400.
12.086. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

  1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento di programmi e interventi finalizzati ad incentivare la competitività del settore dell'artigianato.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti gli interventi di cui al comma 1 e stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «790 milioni di euro per l'anno 2021, di 480 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».
12.078. Sut.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Bonus verde)

  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
  2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
  3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  4. Agli oneri del presente articolo, pari a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
13.5. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono abrogati i commi da 12 a 14 e sono sostituiti con i seguenti:
  12. Per gli anni 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
13.38. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Proroga bonus verde)

  1. All'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

   12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  Conseguentemente: al comma 15, le parole: in dieci quote annuali sono sostituite dalle seguenti: in cinque quote annuali costanti; all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni;
13.3. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Proroga del bonus verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023»;

   b) le parole «36 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;

   c) le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle parole «10.000 euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
13.12. Dara, Liuni, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Proroga del bonus verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023»;

   b) le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti «90 per cento»;

   c) le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «10.000 euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
13.13. Liuni, Dara, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» e «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021» e «non superiore a 10.000 euro».

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 3 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 208.
13.19. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Proroga del bonus verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «Per l'anno 2021»

   b) le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti «50 per cento»

   c) le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «10.000 euro»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
13.14. Liuni, Dara, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Proroga e potenziamento del bonus verde)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

   12. Per gli anni 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

   c) al comma 13, le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «10.000 euro»;

   d) al comma 15, le parole «dieci quote annuali» sono sostituite con le seguenti «cinque quote annuali».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti 799,4 milioni.
13.9. Gadda, Scoma, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Bonus verde)

  1. All'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

   12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  Conseguentemente:

   al comma 15, le parole: in dieci quote annuali, sono sostituite dalle seguenti: in cinque quote annuali costanti.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
13.28. Maglione, Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dai seguenti:

   12. Per gli anni 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
   13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
   14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12 a 14, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.21. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 475 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2031 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
13.37. Fornaro, Pastorino, Gagnarli, Gallinella, Galizia, Cenni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. All'articolo 1 sostituire il comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il seguente:

   12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

   a) recinzioni ecosostenibili;

   b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;

   c) coperture a verde e di giardini pensili;

   d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;

   e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;

   f) acquisto di biotrituratori;

   g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;

   h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.
13.29. Deiana.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021»;

   b) le parole «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a 10.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti 799,4 milioni.
13.20. Nobili, Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» e «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021» e «non superiore a 10.000 euro».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.22. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1 sostituire le parole: Per l'anno 2021 con le seguenti: per gli anni dal 2021 al 2024.

   All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.16. Albano, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1, dopo le parole: Per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: , e le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2021.
13.17. Galantino, Trancassini.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.
*13.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.
*13.18. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.

   All'onere del presente articolo che si quantifica in 18 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
13.24. Rizzetto, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti 782 milioni.
13.36. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «pari al 36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 65 per cento».

  Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.
13.30. Deiana.

  Al comma 1 sostituire le parole: Per l'anno 2021 con le seguenti: Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
13.11. Dara, Liuni, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Sono altresì agevolabili le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la cura e la manutenzione del verde, con motori a partire da euro 5 o a batteria, regolarmente installati, se necessario.».
*13.26. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Liuni, Loss.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Sono altresì agevolabili le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la cura e la manutenzione del verde, con motori a partire da euro 5 o a batteria, regolarmente installati, se necessario.».
*13.6. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Braga.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors.

   Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.4. Del Barba, Fregolent.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i soggetti che effettuano gli interventi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'agevolazione è prevista anche per le spese relative all'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors, fermo restando l'ammontare complessivo di spesa pari a 5.000 euro Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.33. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i soggetti che effettuano gli interventi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'agevolazione è prevista anche per le spese relative all'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors, fermo restando l'ammontare complessivo di spesa pari a 5.000 euro.

   Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*13.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i soggetti che effettuano gli interventi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'agevolazione è prevista anche per le spese relative all'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors, fermo restando l'ammontare complessivo di spesa pari a 5.000 euro.

   Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*13.8. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 500 euro annue per unità immobiliare ad uso abitativo, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
13.10. Liuni, Dara, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «delle operazioni» inserire «ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».
*13.15. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «delle operazioni» inserire «ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».
*13.32. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per i soggetti che effettuano gli interventi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'agevolazione è prevista anche per le spese relative all'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors, fermo restando l'ammontare complessivo di spesa pari a 5.000 euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.7. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Sono altresì agevolabili le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la cura e la manutenzione del verde, con motori a partire da euro 5 o a batteria, regolarmente installati, se necessario.».

  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
13.34. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Sono altresì agevolabili le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la cura e la manutenzione del verde, con motori a partire da euro 5 o a batteria, regolarmente installati, se necessario.».

   Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 76 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.39. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse; b) dopo il primo capoverso, è inserito il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato».
13.27. Currò, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «36 per cento delle spese documentate» sono aggiunte le parole: «e pari all'80 per cento nel caso di realizzazione di coperture a verde intensivo o estensivo e pavimentazioni permeabili»;

   b) tra le parole: «recinzioni,» e «impianti» della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: «rifacimento di pavimentazioni esterne e di quelle dei parcheggi con materiali drenanti e erbosi»;

   c) la parola: «pozzi» è sostituita dalle seguenti parole: «di sistemi di raccolta delle acque meteoriche».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Proroga del bonus verde» aggiungere le seguenti: «e modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
13.31. Di Lauro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

«Art. 16-quater.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)

   1. Ai contribuenti, con ISEE inferiore a euro 45.000, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con prezzo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa. La medesima detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ai contribuenti con ISEE inferiore a euro 35.000, per veicoli con prezzo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa.
   2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e nella misura del 36 per cento delle spese sostenute successivamente fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.
   3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L, di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;

   b) che la detrazione si riferisca alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria di cui al comma 1, ogni cinque anni;

   c) che alla durata della detrazione d'imposta corrisponda per lo stesso periodo la proprietà dei beni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione del beneficio, per la medesima categoria di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.

   4. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà per alienazione, decade dal beneficio di cui al comma 1, ferme restando le annualità già corrisposte. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, mantiene il beneficio fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione di cui al comma 1 e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.».

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 62,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 30 milioni di euro per l'anno 2028, a 20 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per l'anno 2030 e a 10 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 13-ter.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

  1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 13-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

   a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 13-quater.
(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali ad alta potenza nei parcheggi privati ad uso pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*13.015. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Gariglio, Martinciglio, Cancelleri, Chiazzese, Sut, Ungaro, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo, Pezzopane, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

«Art. 16-quater.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)

   1. Ai contribuenti, con ISEE inferiore a euro 45.000, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con prezzo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa. La medesima detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ai contribuenti con ISEE inferiore a euro 35.000, per veicoli con prezzo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa.
   2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e nella misura del 36 per cento delle spese sostenute successivamente fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.
   3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L, di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;

   b) che la detrazione si riferisca alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria di cui al comma 1, ogni cinque anni;

   c) che alla durata della detrazione d'imposta corrisponda per lo stesso periodo la proprietà dei beni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione del beneficio, per la medesima categoria di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.

   4. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà per alienazione, decade dal beneficio di cui al comma 1, ferme restando le annualità già corrisposte. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, mantiene il beneficio fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione di cui al comma 1 e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.».

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 62,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 30 milioni di euro per l'anno 2028, a 20 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per l'anno 2030 e a 10 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 13-ter.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

  1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 13-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

   a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 13-quater.
(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali ad alta potenza nei parcheggi privati ad uso pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*13.01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per acquisto autovetture usate a bassa emissione di CO 2 )

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui al presente articolo.
  2. Alle persone fisiche che tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un'autovettura usata omologata nelle classi da Euro 0 a Euro 4 con contestuale acquisto, anche a favore di persone conviventi, di un'autovettura usata omologata in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 90 g/km è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino ad esaurimento delle risorse, un credito d'imposta per ogni autovettura rottamata da utilizzare entro i successivi tre anni. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 1.500.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

   Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
**13.05. Del Barba.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per acquisto autovetture usate a bassa emissione di CO 2 )

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui al presente articolo.
  2. Alle persone fisiche che tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un'autovettura usata omologata nelle classi da Euro 0 a Euro 4 con contestuale acquisto, anche a favore di persone conviventi, di un'autovettura usata omologata in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 90 g/km è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino ad esaurimento delle risorse, un credito d'imposta per ogni autovettura rottamata da utilizzare entro i successivi tre anni. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 1.500.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

   Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
**13.027. Nobili, Paita, Gadda.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020)

  1. Dopo l'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente:

Art. 119-bis.
(Superbonus verde)

  1. La detrazione di cui al comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applica, nella misura del 110 per cento, agli interventi per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di cui ai commi 12, 13 e 14 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Ai fini dell'accesso alla detrazione di cui al comma 1 si rispettano i requisiti minimi previsti dal comma 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 789 milioni di euro per l'anno 2021, 489 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
13.019. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

  1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede nel limite di 10 milioni di euro all'anno, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
13.028. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Maglione.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni per lo smart working dei professionisti)

  1. In via eccezionale, per i periodi d'imposta 2020 e 2021, dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, le spese per i servizi di connessione inerenti all'abitazione principale e al domicilio anche qualora non sia stabilita la sede dell'attività sono deducibili nella misura dell'80 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
13.012. Topo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni per lo smart working dei professionisti)

  1. Ai titolari di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è riconosciuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 un contributo fino a un massimo di 150 euro annui sulle spese, documentate con le modalità di cui al comma 2, per i servizi di connessione ad internet. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1 da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
13.013. Topo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi all'efficientamento energetico)

  1. L'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è soppresso.
  2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
13.07. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

  1. All'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: «Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati», sono inserite le seguenti parole: «da Aziende o enti, comunque denominati, che gestiscono attività ed interventi di Edilizia Residenziale Pubblica».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
13.029. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 509 è sostituito dal seguente:

   «509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».
13.017. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi)

  1. All'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di incrementare l'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «di determinare risparmi di energia non rinnovabile»;

   b) alla lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012», sono aggiunte le seguenti: «e quelle contenute nei combustibili derivati da rifiuti e nei rifiuti combustibili».
13.011. Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi)

  1. All'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: «di incrementare l'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «di determinare risparmi di energia non rinnovabile».
  2. All'articolo 48, lettera a), comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012» sono aggiunte le seguenti: «e quelle contenute nei combustibili derivati da rifiuti e nei rifiuti combustibili».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
13.022. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il settore ortofrutticolo)

  1. Per la finalità di cui all'articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*13.09. Marco Di Maio, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il settore ortofrutticolo)

  1. Per la finalità di cui all'articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*13.026. Nevi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020)

  1. All'articolo 121, comma 2, del decreto decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   g) interventi relativi a sistemazione a verde, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
13.018. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera b), sono soppresse le parole: «al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
13.025. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
13.023. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

Art. 13-bis.
(Riduzione di ritenuta d'acconto su ecobonus)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole: «4 per cento».

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 6,4 milioni dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
13.016. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Verde tecnologico)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis) interventi di verde tecnologico: verde pensile su tetti, solai, terrazze, lastrici solari e sulle pareti verticali che più di ogni altra tipologia di interventi, unisce alla ristrutturazione dell'edificio, la mitigazione delle temperature offerta dalle piante e non altrimenti surrogabili.».
13.014. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni a sostegno dell'attività ortoflorovivaistica)

  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza della normativa igienico-sanitaria ed urbanistica.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13.010. Scoma, Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Ai fini dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, una unità immobiliare si ritiene funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva, fatto salvo gli impianti per l'acqua.
13.08. Lacarra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sugli incentivi per l'efficienza energetica e sull'adeguamento sismico degli immobili)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «2021» è sostituita con la seguente: «2024»;

   b) al comma 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) dalle cooperative edilizie di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati o destinati ad essere assegnati in godimento o locazione ai propri soci.».

   c) al comma 9, alla lettera d-bis), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché dagli enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, su immobili utilizzati come sede o in cui si svolgano attività di interesse generale statutariamente previste».
13.020. Scerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Gli incentivi del Conto termico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, relativi ai generatori a biomassa, sono soppressi
  2. All'articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto-legge 34 del 2020 le parole: «o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186» sono soppresse.
  3. Il decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 è abrogato
13.02. Cunial.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Imballaggi legnosi)

  1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l'applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio «Legno Clima – 100 per cento italiano», è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell'accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

   a) 0,888 chilogrammi CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli

   b) 31,05 chilogrammi CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021
13.03. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per interventi di recupero e manutenzione dei terrazzamenti)

  1. Al fine di favorire l'equilibrio idrogeologico dei territori e la mitigazione dei fenomeni di erosione dei pendii e delle inondazioni dei fondovalle, ai soggetti passivi all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle società che effettuano interventi di recupero e manutenzione dei terrazzamenti costituiti da murature e altre opere in pietra a secco, riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità, dal periodo di imposta in corso il 31 dicembre 2021 e per i quattro periodi di imposta successivi, si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali interventi. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2021 al 2025.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.
  3. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021
13.04. Zardini, Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Anche al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico degli edifici, gli immobili realizzati in periodo antecedente i quaranta anni dall'entrata in vigore la presente legge, e oggetto di lavori di integrale ristrutturazione, anche tramite demolizione e ricostruzione, che garantiscono il miglioramento di almeno due classi energetiche, o il raggiungimento della classe energetica più alta, sono esentati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le parole: 350 milioni e 50 milioni.
13.024. Rosso, Mandelli, Cortelazzo, Labriola.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:

  1-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per l'anno 2021, per il finanziamento della cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2021: –20.000.
14.1. Rachele Silvestri, De Toma, Zennaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2021».
14.6. Raduzzi, Businarolo.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, sono da considerarsi situazioni di crisi industriale ad impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione gli interventi connessi con la riconversione e la bonifica di impianti e siti destinati alla produzione di energia elettrica da bioliquidi esclusi dai sussidi di mercato e dal conteggio tra le fonti rinnovabili in ragione delle evidenze sugli impatti causati dalla deforestazione.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 190-bis. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 190-bis, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al comma 2-bis del presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 190 aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

   1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
   2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
14.8. Stumpo.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Per il finanziamento degli interventi di riconversione dell'industria bellica di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
14.7. Ehm.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 40 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano sostenuto maggiori costi documentati a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuto il rimborso di tali maggiori costi fino all'importo massimo di 15.000 euro.
   2-ter. L'indennità riconosciuta ai sensi del comma 2 non può essere cumulata al rimborso di cui al comma 2-bis».
14.3. Benamati, Soverini, Gavino Manca, Bonomo, Zardini, Bignami.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Con il decreto di cui al comma precedente sono disciplinate le modalità attraverso le quali i territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono essere individuati come in situazione di crisi industriale complessa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134 e sono determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei relativi progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
*14.4. Mor, Del Barba.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Con il decreto di cui al comma precedente sono disciplinate le modalità attraverso le quali i territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono essere individuati come in situazione di crisi industriale complessa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134 e sono determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei relativi progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
*14.9. Mandelli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione alle aree di crisi complessa di benefici fiscali e semplificazioni per ZES)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   5-bis. Alle aree di crisi industriale complessa localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli incentivi fiscali e alle misure di semplificazione amministrativa previste per le Zone Economiche Speciali (ZES) dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
14.013. Maglione.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Concessione del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori dell'area industriale di crisi complessa Piceno, Valle del Tronto, Val Vibrata)

  1. Al fine di garantire omogeneità dei trattamenti in favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val Vibrata, è assegnato alla Regione Marche, per le competenze relative all'annualità 2020, un contributo di 7 milioni di euro per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 793 milioni.
14.020. Invidia.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi all'investimento da parte degli Enti e delle altre forme di previdenza complementare nelle PMI con stabile organizzazione in Italia)

  1. Per gli anni dal 2021 al 2025, agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40 per cento degli investimenti in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito emessi da PMI. Il credito d'imposta complessivo, in caso di investimenti in obbligazioni e in titoli di debito di durata fino a cinque anni, è riconosciuto nella misura dell'8 per cento per ogni anno intero di durata del titolo. Le eventuali frazioni di anno non sono considerate nella determinazione del credito d'imposta complessivo.
  2. Il credito di imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non oltre il terzo e non può essere richiesta a rimborso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione di cui al comma 2, per la successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il medesimo provvedimento regola anche le modalità di restituzione dell'intera agevolazione nel caso di cui al comma 5. La cessione del credito di cui ai commi precedenti non pregiudica i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. La decadenza del beneficio fiscale, ai sensi del comma 5, non comporta alcuna conseguenza in capo ai cessionari.
  4. Per PMI si intendono le società residenti nel territorio dello Stato, in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, con stabile organizzazione in Italia, i cui prodotti finanziari non sono negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 euro; e fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 euro.
  5. L'investimento in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito ai sensi del comma 1 deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Nel caso di obbligazioni e di titoli di debito di durata fino a cinque anni l'investimento agevolabile deve essere mantenuto fino alla scadenza del titolo. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta, in capo agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari, la decadenza dal beneficio e l'obbligo di riversare all'erario l'intero importo del credito compensato o ceduto a terzi, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di 60 giorni dalla data della cessione anticipata.
  6. Fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti in termini di tipologia di attività finanziarie ed emittente, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari possono investire in PMI entro il limite complessivo del 2 per cento del totale attivo risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente a quello di effettuazione dell'investimento. Gli investimenti in una stessa PMI e nei soggetti appartenenti al medesimo gruppo non possono eccedere l'importo complessivo di 10.000.000 euro.
  7. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche agli investimenti effettuati dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari per il tramite di OICR alternativi italiani o UE, di fondi europei per il venture capital (EuVECA), di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) e di società di investimento semplice (SIS), come definiti dall'articolo 1 del TUF, che investono almeno il 70 per cento del totale attivo in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito emessi da PMI di cui al comma 4.
  8. Non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi precedenti gli investimenti, effettuati direttamente o indirettamente, dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari in società immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
  9. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i principi e i criteri relativi all'istituzione, alle norme di funzionamento e di finanziamento di un osservatorio, anche attraverso la definizione di una convenzione quadro di collaborazione con Università o centri di ricerca, dedicato all'analisi, allo studio e alla pubblicazione di una relazione annuale concernente le attività di investimento effettuate dagli Enti e dalle altre forme pensionistiche complementari in PMI come definite dal comma 4. La prima relazione successiva all'entrata in vigore della presente disposizione è pubblicata entro il 1° giugno 2022. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente comma, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
14.014. Manzo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione)

  1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni per l'anno 2022.
  2. All'articolo 17, comma 5-bis, della legge del 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali.».

  Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2022.
*14.010. Pastorino.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione)

  1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni per l'anno 2022.
  2. All'articolo 17, comma 5-bis, della legge del 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali.».

  Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2022.
*14.03. Topo, Buratti.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione)

  1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni per l'anno 2022.
  2. All'articolo 17, comma 5-bis, della legge del 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali.».

  Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2022.
*14.05. Ubaldo Pagano, Pezzopane.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione)

  1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni per l'anno 2022.
  2. All'articolo 17, comma 5-bis, della legge del 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali.».

  Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2022.
*14.06. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi a sostegno delle imprese colpite da calamità)

  1. Alle imprese di lavorazione e/o trasformazione, comprese le cooperative, nel settore ortofrutticolo che hanno subito nell'annualità in corso un calo dei volumi di produzione proveniente dai territori colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 24 marzo al 3 aprile 2020 in misura pari almeno al 20 per cento rispetto al valore mediano dei volumi di produzione del triennio 2016-2019 provenienti dalle medesime aree, è concesso per l'anno 2020 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.
  2. La determinazione del contributo di cui al comma 1 nonché i criteri, le procedure e le modalità per la sua concessione e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata della presente legge di conversione, nel rispetto del limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
14.022. Nevi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2019 come segue:

   a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. Con riferimento alle procedure per il riconoscimento del contributo e successive attività di controllo si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  8. Per i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 190 in attività alla data del 30 giugno 2020, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro. L'indennità viene erogata secondo i criteri di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
  9. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14.012. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID- 19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2019 come segue:

   a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. Con riferimento alle procedure per il riconoscimento del contributo e successive attività di controllo si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  8. Per i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 190 in attività alla data del 30 giugno 2020, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro. L'indennità viene erogata secondo i criteri di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
  9. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
14.021. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di rilanciare gli investimenti relativi all'erogazione di servizi di formazione, innovazione e trasferimento tecnologico per ridare forza alla competitività delle imprese aventi sede nel territorio piemontese, la cui area, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, è stata definita, con decreto 16 aprile 2019 del Ministero dello sviluppo economico, area di crisi industriale complessa, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
14.024. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.».

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 209;

   b) aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   c) sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
14.07. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.».
*14.01. Bruno Bossio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.».
*14.023. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.».
*14.011. Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.».
*14.09. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.».
*14.04. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifica del decreto legislativo 9 giugno 20120 n. 47 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»)

  1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 8, primo periodo, le parole da «La quota annua dei proventi derivanti dalle aste» fino a: «con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, prevedendo fino a 10 milioni per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e per la restante parte per le finalità di cui al comma 2, dell'articolo 29, nonché per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al “Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone” istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico»;

   b) all'articolo 29, al comma 1, dopo le parole: «delle risorse del Fondo» sono inserite le seguenti: «, che sarà gestito da Invitalia SpA mediante convenzione con remunerazione nella misura massima del 2 per cento dell'ammontare del fondo stesso,»;

   c) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «limitatamente all'effetto istitutivo del fondo ivi previsto».
14.018. Sut, Manzo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al Governo per ridisegnare, semplificare e adeguare la tassazione in materia di estrazione di petrolio e gas e misure per il supporto alla transizione verde per i settori produttivi legati all'estrazione di idrocarburi in mare e terraferma)

  1. Al fine di ridisegnare, semplificare e adeguare la tassazione in materia di estrazione di petrolio e gas, il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto legislativo.
  2. A partire dal 1° luglio 2021 le royalties per le estrazioni di petrolio e gas sono aumentate dal 10 per cento al 20 per cento su terraferma, e dal 4 al 14 per cento in mare, con eliminazione di tutte le esenzioni ed esclusione della la deducibilità delle royalties versate alle regioni.
  3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo per la transizione nei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo», alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al precedente alinea, con lo scopo di finanziare interventi di riconversione industriale e riconversione occupazionale.
  4. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del medesimo fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
14.019. Sut.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica del decreto legislativo del 13 marzo 2013 n. 30 e ss. mm.e i. «Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra», come modificato dall'art. 13, comma 2 del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101, convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128)

  1. All'articolo 27, comma 2, primo periodo, le parole: «dando priorità» sono sostituite dalle seguenti: «e ad».
14.017. Sut.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
14.02. Moretto, Paita, Del Barba.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

  1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo ed incentivare l'imprenditoria giovanile nei territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura è estesa ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 e sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.».
14.016. Berti, Manzo, Scanu, Emiliozzi, Tuzi, De Carlo, Pallini, Maniero, Gallinella, Sut, Trano, Giuliodori, Maglione.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Patti per l'insediamento produttivo)

  1. Al fine di sostenere il processo di rilancio e sviluppo dei territori colpiti da particolari situazioni di crisi economico-occupazionale, anche connesse ad intervenute calamità naturali, attraverso l'attrazione di nuovi investimenti produttivi o il consolidamento di attività già esistenti che rivestano particolare rilevanza in relazione al contesto territoriale di riferimento e che siano in grado di determinare rilevanti ricadute occupazionali, il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici patti per l'insediamento produttivo.
  2. Possono accedere ai patti per l'insediamento produttivo di cui al comma 1 le imprese, italiane o estere, che intendono realizzare programmi di investimento produttivi che prevedono l'adozione di soluzioni e tecnologie coerenti con il piano Transizione 4.0 nonché nuova occupazione incrementale, per la quale deve essere garantita la stabilità per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di conclusione dell'investimento. I programmi di investimento possono prevedere, in misura subordinata e con la partecipazione di organismi di ricerca, attività di ricerca e sviluppo e di formazione del personale nonché la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, strettamente connesse con i programmi di investimento.
  3. L'importo delle spese e dei costi ammissibili dei singoli programmi di investimento di cui al comma 2 non può essere inferiore ad euro 500.000, con l'esclusione delle eventuali opere infrastrutturali.
  4. L'ambito territoriale di riferimento di ciascun patto per l'insediamento produttivo di cui al comma 1 è individuato con il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico attuativo del patto medesimo, sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: qualificazione del territorio quale area di crisi industriale complessa; presenza sul territorio di interventi di riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; situazione di crisi di imprese di medio-grandi dimensioni con importanti ripercussioni occupazionali; intervenute calamità naturali che hanno determinato importanti ripercussioni sul sistema economico-occupazionale. Con il provvedimento di cui al comma 7 possono essere forniti ulteriori criteri e specificazioni per l'individuazione della situazione di crisi economico-occupazionale qualificante gli ambiti territoriali di cui al presente comma.
  5. Il sostegno agli investimenti di cui al comma 2 previsto dai singoli patti per l'insediamento produttivo è attuato, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato di volta in volta applicabile in funzione della dimensione d'impresa e dell'ubicazione dell'investimento, attraverso la concessione di benefici di natura fiscale e contributiva, commisurati agli investimenti realizzati e all'occupazione incrementale generata, nella misura e con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 7. Per i soli, eventuali, programmi di ricerca e sviluppo e di formazione del personale possono essere concesse agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto, nella misura e con le modalità definite con il medesimo provvedimento di cui al comma 7.
  6. Possono aderire ai patti per l'insediamento produttivo le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate, al fine di apportare risorse aggiuntive per l'attuazione del patto, anche con riferimento alla copertura degli oneri connessi alla realizzazione di eventuali opere infrastrutturali, ovvero sostenere la realizzazione del medesimo attraverso l'integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.
  7. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione dei singoli patti per l'insediamento produttivo e sono individuate le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili, nei limiti consentiti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato applicabile, le modalità e i criteri di valutazione delle istanze e del necessario impatto occupazionale. Con il medesimo provvedimento sono inoltre individuate specifiche premialità in favore dei programmi che prevedono il rientro sul territorio nazionale di lavorazioni precedentemente trasferite all'estero.
  8. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che costituisce limite annuale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000

   2022: –20.000.000

   2023: –20.000.000
14.015. Cataldi, Emiliozzi.

ART. 15.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) Al primo periodo, dopo le parole: «del turismo» aggiungere le seguenti: «e il settore termale»;

   b) Alla lettera a), dopo le parole: «nelle aree interne del Paese» aggiungere le parole: «ovvero nelle località termali»;
15.22. Raduzzi, Businarolo, Zanichelli.

  Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: e quello termale.
*15.27. Mandelli, Baldini.

  Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: e quello termale.
*15.12. Mor, Del Barba.

  Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: e quello termale.
*15.14. Moretto, Mor, Del Barba.

  Al comma 1, dopo le parole: territoriali del Paese aggiungere le seguenti: valorizzando itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, sostenendo le iniziative che coinvolgono attivamente lo svolgimento di spettacoli delle arti performative,.

  Conseguentemente, al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

   le parole: 100 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni;

   le parole: 30 milioni sono sostituite dalle seguenti: 45 milioni.

  Agli oneri aggiuntivi di cui al comma due si prevede mediante le risorse Fondo di cui all'articolo 209 del presente atto.
15.5. Lattanzio, Nitti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

  1. dopo le parole: «patrimonio immobiliare nazionale,» aggiungere le parole: «anche mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire percorsi di turismo accessibile alle persone con disabilità»;
  2. alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «edilizie dismesse» inserire le seguenti: «, nel rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche»;
  3. alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «all'accoglienza dell'utente,» inserire le seguenti: «nel rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche,»;
15.16. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

  1. sostituire le parole: «7,5 milioni di euro» con le seguenti: «1,5 milioni di euro»;
  2. sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «0,5 milioni di euro»;

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
15.18. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nelle aree interne del Paese inserire le seguenti: ovvero nelle località termali.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.17. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nelle aree interne del Paese inserire le seguenti: ovvero nelle località termali.
*15.9. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nelle aree interne del Paese inserire le seguenti: ovvero nelle località termali.
*15.24. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture edilizie dismesse aggiungere le seguenti: nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.
**15.30. La X Commissione.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture edilizie dismesse aggiungere le seguenti: nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.
**15.13. Noja, Moretto, Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e agroalimentari.
*15.15. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e agroalimentari.
*15.25. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e agroalimentari.
*15.20. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e agroalimentari.
*15.19. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e agroalimentari.
*15.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e ittici.
**15.8. Scoma, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e ittici.
**15.11. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'utente, aggiungere le seguenti: ed alla loro promozione.
15.10. Potenti, Patassini.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 31 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 31 agosto 2019.
  3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 31 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 31 agosto 2019.»

  3-ter. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, dopo le parole: «euro 150.000» sono inserite le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.».
  3-quater. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole: «551000-Alberghi,» aggiungere le seguenti: «960420-Stabilimenti termali,».

  La rubrica dell'articolo 15 è quindi sostituita dalla seguente:

   «Sostegno al settore turistico e termale tramite i contratti di sviluppo e l'adeguamento del contributo a fondo perduto per le aziende termali».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15.26. Mandelli, Baldini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire le parole: per gli anni 2019-2020 con le seguenti: per gli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
15.23. Masi, Manzo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»
15.4. Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di accompagnamento professionale in montagna)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, le prestazioni per attività ricadenti nei settori professionali di montagna, guide alpine, accompagnatori di media montagna, ovvero delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 6 del 1989, esercitate entro il 31 dicembre 2021 sono da intendersi in regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2021 e 2022.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi di quanto disposto dal Titolo XI della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
  3. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
15.04. Rixi, Parolo, Badole, Cavandoli, Patassini, Plangger, Invernizzi, Vietina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di accompagnamento professionale in montagna)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, infine, le seguenti: «, nonché le prestazioni proprie dell'attività, svolta anche individualmente, da guide turistiche, guide alpine e accompagnatori di media montagna accreditati».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
15.08. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di accompagnamento professionale in montagna)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: «zoologici e simili» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni proprie dell'attività, svolta anche individualmente, da guide turistiche e alpine abilitate».
  2. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
15.05. Rixi, Parolo, Badole, Cavandoli, Patassini, Plangger, Invernizzi, Vietina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Incentivi ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e alla riqualificazione energetica delle strutture turistico-ricettive)

  1. Per favorire la riqualificazione energetica e l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture turistico-ricettive, anche mediante Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) necessari per la sicurezza sanitaria di tali strutture, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, entro un limite massimo di 200.000 euro, per interventi nelle singole unità immobiliari. Le spese ammesse in detrazione includono sia i costi per i lavori edili necessari per l'intervento di riqualificazione energetica e di adeguamento igienico-sanitario, sia quelli per realizzare tali interventi e acquisire la certificazione di cui al comma 3.
  2. I soggetti che gestiscono strutture turistico-ricettive a qualsiasi titolo e che sostengono, negli anni 2021, 2022 e 2023 spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro della salute entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di spesa eleggibili quali Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) ad integrazione delle tipologie di spesa previste a norma dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché le modalità per la concessione, alle strutture turistico-ricettive che abbiano eseguito interventi di adeguamento igienico-sanitario, della Certificazione Sanitaria per struttura turistico-ricettiva dotata di Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 760 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 360 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
15.024. Grimaldi, Iorio.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti)

  1. In considerazione dei danni subìti dai gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici sulle strade e autostrade, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
15.027. Molinari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Supercredit turismo)

  1. Al fine di sostenere il settore del turismo, per l'anno 2021, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico- alberghiere di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 100 per cento, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020, con le seguenti limitazioni:

   a) per strutture fino a fino a 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro;

   b) per strutture oltre le 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta di cui al primo periodo, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.
  3. I soggetti che sostengono, nel 2021, spese per gli interventi elencati al comma 1, possono optare, oltre all'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  4. Per l'attuazione del presente articolo, in aggiunta a quanto già stanziato ai sensi del comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per il 2021.
  5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
15.028. Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Nardi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Mor, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno al settore sportivo)

  1. Le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, possono iscrivere in apposito conto tra le componenti attive dello stato patrimoniale nel primo bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso dell'organismo di controllo societario, l'ammontare delle perdite da botteghino, pari alla differenza tra le corrispondenti entrate registrate a bilancio rispettivamente nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2020/2021.
  2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
15.09. Nobili, Del Barba.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 600 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle parole: 100 milioni.
15.015. Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto decreto-legge n. 137 del 2020 per le imprese turistico-alberghiere e termali)

  1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato per le quali la determinazione di cui al comma 7 è effettuata sui periodi di vigenza dei provvedimenti di cui di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*15.013. Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto decreto-legge n. 137 del 2020 per le imprese turistico-alberghiere e termali)

  1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato per le quali la determinazione di cui al comma 7 è effettuata sui periodi di vigenza dei provvedimenti di cui di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*15.014. Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto decreto-legge n. 137 del 2020 per le imprese turistico-alberghiere e termali)

  1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato per le quali la determinazione di cui al comma 7 è effettuata sui periodi di vigenza dei provvedimenti di cui di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*15.012. Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno per gli operatori del settore eventi)

  1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, entro il 31 marzo 2021 è erogato un contributo a fondo perduto non inferiore a quattromila euro per le persone fisiche e a seimila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Fino al 31 dicembre 2021 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 31 marzo 2021, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile.
  5. Sino al 31 dicembre 2021 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 4 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 106 del TUIR, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1.
  7. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

   a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

   b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un «periodo di grazia» in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

   c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

   d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 superiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

  8. Alle operazioni di cui al comma 7 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.
  9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 8 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'intesa di cui al comma 6, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
15.025. Grimaldi, Iorio.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

  1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) l'acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;

   b) l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;

   c) l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;

   d) l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
15.03. Lacarra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta altresì una riduzione del 15 per cento sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia per gruppi non inferiori a 2 persone e del 20 per cento per gruppi non inferiori a 5 persone.
  3. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con riferimento alla misura di cui al precedente comma, stipula apposita convenzione con la società Alitalia e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo previsto dal presente articolo.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
15.016. La Marca.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nello stato di previsione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta altresì una riduzione del 15 per cento sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia per gruppi non inferiori a 2 persone e del 20 per cento per gruppi non inferiori a 5 persone.
  3. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con riferimento alla misura di cui al precedente comma, stipula apposita convenzione con la società Alitalia e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo previsto dal presente articolo.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
15.034. La Marca, Schirò, Fassino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nello stato di previsione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di 1,5 milioni di euro per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
15.017. La Marca, Ubaldo Pagano, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Regime fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti)

  1. L'articolo 1, comma 633, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, deve essere interpretato nel senso che l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate entro il 1° luglio 2020, concesse in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020.
15.033. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis:.
(Istituzione del Fondo per la promozione del «turismo delle radici»)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per il 2021, di 5 milioni di euro per il 2022, di 5 milioni di euro per il 2023 al fine di incentivazione e potenziare il «turismo della radici» degli italiani all'estero e degli italodiscendenti.
  2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al cofinanziamento di progetti presentati da regioni, enti locali, soggetti associativi e imprese, incluse in un apposito albo predisposto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni, attività culturali e turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, emana il regolamento di gestione del Fondo di cui ai precedenti commi.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2021, 5 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
15.035. La Marca, Schirò, Fassino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno delle attività agrituristiche)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la valutazione del rapporto di connessione.».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2021 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
15.030. Fornaro, Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno delle attività agrituristiche)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la valutazione del rapporto di connessione».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15.011. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno ai progetti di sviluppo nel campo dell'innovazione finanziaria promossi dalle Associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità ivi indicate, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi.».
15.010. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

   a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

   c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico.
*15.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

   a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

   c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico.
*15.018. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

   a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

   c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico.
*15.019. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

   a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

   c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico.
*15.032. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

   a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

   c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico.
*15.02. Benamati, Soverini, Gavino Manca, Bonomo, Zardini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

   a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

   c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico.
*15.022. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Potenziamento del contributo a fondo perduto per le attività di spettacolo viaggiante e i parchi divertimento)

  1. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in conversione, dopo le parole: «2019» sono inserite le seguenti: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo di cui al comma 1 per l'anno 2021 è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
15.023. Scanu.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Riconoscimento dei parchi divertimento come imprese turistiche)

  1. All'articolo 4, comma 1) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: balneari sono aggiunte le seguenti: e i parchi divertimento e parchi tematici.
15.036. Brambilla.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

  1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, anche nella forma di copertura delle prime perdite, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea e a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese o che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali.
15.029. Mandelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «o di città metropolitana», sono inserite le seguenti: «e dei comuni dove sono situati santuari religiosi»;

   b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia», sono inserite le seguenti: «e per i comuni dove sono situati santuari religiosi».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.
15.06. Ubaldo Pagano, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Promozione del turismo sostenibile)

  1. All'articolo 179 del decreto-legge n. 34 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: per l'anno 2020 e per l'anno 2021;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Con riferimento alle iniziative da finanziare, una quota del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro, è destinata a progetti di promozione e sensibilizzazione del turismo sostenibile e responsabile realizzati dalle associazioni nazionali che si occupano di turismo sostenibile e responsabile e dai distretti turistici riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I progetti finanziati dovranno valorizzare tematiche legate alla carta per il turismo sostenibile di Lanzarote, alla Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (CEST), all'agenda per lo sviluppo sostenibile 2020, con precisi riferimenti al turismo. Ogni progetto potrà essere finanziato con un contributo a fondo perduto per un massimo di 10.000 euro a campagna. Ogni soggetto beneficiario delle risorse di cui al presente comma potrà chiedere fondi per non più di due campagne nello stesso anno solare.
  2. Alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12 sostituire le parole: «svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile» con le seguenti: «sono impegnati nel promuovere i valori del turismo sostenibile e del turismo responsabile o si occupano di incrementare forme di turismo sociale in Italia»;

   b) dopo l'articolo 12 inserire il seguente: Art. 12-bis: «le realtà di cui all'articolo 12 possono proporre attività di sensibilizzazione rivolte a turisti e/o comunità locali e operatori turistici; attività culturali legate alla diffusione dei valori del turismo responsabile e sostenibile improntate prioritariamente sugli aspetti sociali, economici e ambientali del turismo; attività legate all'inclusione sociale».

  3.All'articolo 1 della legge n. 702 del 1955, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ma anche di sensibilizzazione sugli impatti del turismo e/o sulla responsabilità degli attori coinvolti nella filiera turistica, o volte a promuovere i valori del turismo sostenibile e responsabile».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799 milioni di euro di euro per l'anno 2021.
15.026. Masi, Di Lauro, Scanu.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di cui al presente comma, l'Agenzia delle entrate provvede, su istanza del concessionario, alla registrazione degli atti di concessione riconoscendo la durata di cui all'articolo 1, comma 682, delle legge n. 145 del 30 dicembre 2018, a fronte del versamento o dell'imposta di registro a norma di legge e previa verifica del pagamento del canone demaniale secondo quanto stabilito nell'atto di concessione».
15.021. Molinari, Gava, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Vanessa Cattoi, Panizzut, Paternoster.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:

   a) un contributo a fondo perduto a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 5 milioni di euro;

   b) un contributo a fondo perduto a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 milione di euro.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato:
  3. nella misura di complessivi di 40 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera a);
  4. nella misura di complessivi 10 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera b).
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.
  6. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
15.020. Del Barba.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo per l'acquisto di servizi professionali)

  1. Al fine di promuovere, sostenere ed incentivare la riqualificazione e l'ammodernamento e la competitività del sistema economico, in una prospettiva di sostenibilità ed internazionalizzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a finanziare progetti per servizi di comunicazione e marketing, ricerche di mercato, consulenza relativa all'analisi del rischio e all'introduzione di misure tecniche e organizzative di mitigazione, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane e ai processi operativi, interventi di formazione e consulenza aziendale finalizzata alla ripresa economica delle imprese, anche con riferimento all'introduzione di modelli di business atti a favorire la loro tenuta sul mercato e alla creazione di reti d'impresa.
  2. Al Fondo possono accedere le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, compresi i professionisti. Ogni impresa o professionista richiedente può ottenere finanziamenti, per uno o più progetti, fino ad un massimo di 10.000 euro.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.013. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione platea dei destinatari «Nuova Sabatini»)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, le parole: «come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dal numero degli occupati ovvero se titolari di partita Iva».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
16.011. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno ai giovani agricoltori)

  1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefìci di cui al comma 1.
  3. I benefìci di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16.05. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, residenti nel territorio dello Stato, che alla data del 31 dicembre 2020 possiedono una partita IVA attiva.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2020 sia pari o inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al precedente comma esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
  4. L'ammontare del contributo è determinato come quota pari al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 dai soggetti beneficiari e correttamente certificati da quest'ultimi.
  5. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, sono previste le modalità ed i criteri di ripartizione in favore dei soggetti beneficiari.
  6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere inferiore ad euro 6.000 e superiore ad euro 180.000.
  7. Per il contributo di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  8. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
16.07. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, residenti nel territorio dello Stato, che alla data del 31 dicembre 2020 possiedono una partita IVA attiva.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2020 sia pari o inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al precedente comma esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
  4. L'ammontare del contributo è determinato come quota pari al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 dai soggetti beneficiari e correttamente certificati da quest'ultimi.
  5. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, sono previste le modalità ed i criteri di ripartizione in favore dei soggetti beneficiari.
  6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere inferiore ad euro 6.000 e superiore ad euro 180.000.
  7. Per il contributo di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021.
16.014. Mandelli, D'Attis, Porchietto, Squeri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, residenti nel territorio dello Stato, che alla data del 31 dicembre 2020 possiedono una partita IVA attiva.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2020 sia pari o inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al precedente comma esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
  4. L'ammontare del contributo è determinato come quota pari al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 dai soggetti beneficiari e correttamente certificati da questi ultimi.
  5. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, sono previste le modalità ed i criteri di ripartizione in favore dei soggetti beneficiari.
  6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere inferiore ad euro 6.000 e superiore ad euro 180.000.
  7. Per il contributo di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
16.08. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali)

  1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Il Fondo di cui al comma precedente è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 1° gennaio 1991.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
16.03. Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incentivi per l'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici ad uso agricolo e forestale)

  1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nella misura del 40 cento per cento dei costi sostenuti per l'acquisto, con contestuale rottamazione, di nuovi trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale caratterizzati da ridotte emissioni inquinanti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  2. Per le finalità di cui al precedente comma, nello stato di previsione del Mistero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 130 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
16.012. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Cessione credito d'imposta impresa 4.0)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 191, sopprimere il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale»;

   b) al comma 204, sopprimere il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale»;

   c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente: «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».
16.02. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Stabilizzazione credito d'imposta impresa 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire il comma 185 con il seguente:

   «185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.».
16.01. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Bonus per i servizi di sostegno psicologico)

  1. Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 alle persone fisiche è riconosciuto un bonus per i servizi di sostegno psicologico per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge n. 56 del 1989. Il bonus erogato sotto forma di contributo è pari al 50 per cento della spesa e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili.
  2. Al fine di consentire la fruizione del buono di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
16.04. Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Per gli anni 2021 e 2022, è riconosciuto, alle imprese che partecipano ad eventi fieristici, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa massimo di 40 milioni di euro, pari al 30 per cento delle spese sostenute. L'erogazione del contributo è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 2000, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
16.06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi)

  1. Per i titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per il 2021.
  2. I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal loro reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10 per cento, sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 29 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
16.010. Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi)

  1. I locatori che, a prescindere dalla loro forma giuridica, per l'anno 2021, applicano una riduzione di almeno il 30 per cento dei canoni relativi agli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, optare per il regime di cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento. Gli stessi canoni non concorrono a formare il reddito complessivo dei locatori.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 29 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
16.09. Currò, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno al mercato automobilistico)

  1. Al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44, le parole: «le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta percento» sono soppresse.
  2. Al comma 6 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere il seguente capoverso: «Per la vendita delle autovetture non inferiori allo standard euro 6 fino a 53 kw ed oltre 53 kw, come meglio individuati nella Tabella Importi del regolamento di attuazione previsto dal decreto 27 novembre 1998, n. 435, da chiunque effettuata e nei confronti di qualunque contribuente, l'importo dell'imposta viene ridotto in misura percentuale del 10per cento per ogni anno successivo all'immatricolazione del veicolo, per un massimo di nove anni dall'immatricolazione».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: –4.000.000;
   2022: –4.000.000;
   2023: –4.000.000.
16.015. Scanu.

ART. 17

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

   b) al comma 2, sostituire le parole: Il Fondo di cui al comma 1 con le seguenti: Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a: ;

   c) al comma 6, sostituire le parole: Il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

   d) al comma 7, sostituire le parole da: del Ministro dello sviluppo a opportunità e la famiglia con le seguenti: del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

   e) al comma 8, sostituire: presso il Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: presso il Ministero per le pari opportunità e la famiglia;

   f) sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato.
17.8. Fregolent, Del Barba.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1, dopo le parole: allo sviluppo economico e sociale del Paese aggiungere le seguenti: nonché al settore dello sviluppo sostenibile.
17.6. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia.
17.4. Potenti, Patassini.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: ai settori dell'alta tecnologia aggiungere le seguenti: e dello sviluppo sostenibile.
17.7. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modifiche:

    1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia», inserire le seguenti: «della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità».

    2) al comma 4, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   «e-bis) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità.».

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
17.9. Marco Di Maio, Del Barba.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) Al comma 2, lettera a) dopo le parole: con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia, aggiungere le seguenti: della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità

   b) Al comma 4 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità.
*17.3. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) Al comma 2, lettera a) dopo le parole: con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia, aggiungere le seguenti: della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità

   b) Al comma 4 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità.
*17.10. Di Lauro.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) Al comma 2, lettera a) dopo le parole: con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia, aggiungere le seguenti: della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità

   b) Al comma 4 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità.
*17.12. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Alla lettera a), comma 2, dopo le parole: dell'alta tecnologia aggiungere le seguenti: e della sostenibilità ambientale.
17.11. Masi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: popolazione femminile, aggiungere le seguenti: , anche con disabilità o vittima di violenza, ;

   b) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile anche con riferimento al lavoro delle donne con disabilità o vittime di violenza, nelle scuole e nelle università;»

   c) al comma 5, dopo le parole: con le associazioni di categoria, aggiungere le seguenti: le associazioni nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, .
17.15. Carfagna, Paolo Russo.

  Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) iniziative a sostegno della partecipazione alle imprese femminili e alle imprese creative promosse da donne con disabilità e dalle donne vittime di violenza.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 .
17.13. Muroni, De Lorenzo, Stumpo, Pastorino.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
17.2. Giannone, Corneli.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: trentasei con la seguente: diciotto .
17.5. Frassinetti, Albano, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: associazioni di categoria aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative a livello nazionale ;

   b) sostituire le parole: , con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile con le seguenti: e con i comitati per l'imprenditoria femminile all'interno del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
*17.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: associazioni di categoria aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative a livello nazionale ;

   b) sostituire le parole: , con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile con le seguenti: e con i comitati per l'imprenditoria femminile all'interno del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
*17.14. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Contributo a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

  1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche, codice ATECO 4780 - 4781 - 4782 - 4789, ivi inclusi coloro che esercitano il commercio in forma ambulante, che non hanno potuto svolgere attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, nel periodo da marzo a novembre 2020, è riconosciuto nell'anno 2021 un ulteriore contributo devoluto una tantum nella misura minima di 3.000 euro, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di 5.000 euro se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di 15.000 euro se la perdita è superiore all'80 per cento, erogato dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni .
17.05. Grimaldi, Iorio.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione)

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, un fondo speciale d'integrazione di fondi d'investimento di venture capital volti a fornire maggiore capitale di rischio a progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione ovvero a contenuto d'innovazione tecnologica, con periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini della Repubblica Italiana da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne.
  2. Il finanziamento erogato dal Fondo speciale non può superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del singolo fondo da integrare e non può essere superiore a dieci anni.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione e la restituzione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.
17.06. Carfagna, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;

   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni e integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefìci.
  4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
17.04. Scerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

  1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. È fatto divieto di rilascio di documenti e informazioni di cui al comma 1 relativi ad una persona offesa da uno dei reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero relativi a un suo parente o affine di primo o secondo grado, se la richiesta proviene dall'autore o dal presunto autore del reato del reato, sin dal momento in cui viene esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o archiviazione.».

  2. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis.
(Obbligo di comunicazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

   1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, quando le indagini preliminari riguardano i reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, su richiesta motivata della persona offesa o del suo difensore, con l'esercizio dell'azione penale, dà immediata comunicazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le attività di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

  3. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con proprio decreto, regolamenta l'accesso, per i fini di cui al presente articolo, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle informazioni riguardanti l'esercizio dell'azione penale e i procedimenti penali aventi per oggetto uno dei reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.
17.01. Ascari, Baldino, Corneli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere)

  1. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo alla dipendenza economica delle vittime e dei minori dai soggetti maltrattanti, presso il Dipartimento per le pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere, d'ora in poi «Fondo».
  2. Obiettivo del Fondo è quello di sostenere e tutelare economicamente i soggetti che denunciano uno dei reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, e contrastare la dipendenza economica dal soggetto maltrattante, tramite l'erogazione di indennità economica, prestiti agevolati e altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità.
  3. Possono accedere al Fondo le vittime di reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nel caso in cui sia stata emessa una misura di prevenzione personale ovvero una misura cautelare personale nei confronti del soggetto denunciato, ovvero lo stesso sia stato rinviato a giudizio ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui alla medesima legge.
  4. Nel caso in cui sia stata ritirata la denuncia, per i procedimenti ad istanza di parte, ovvero il procedimento penale si concluda con l'archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione, l'istante che ha ottenuto accesso ai benefici, ha l'obbligo di restituire quanto ricevuto.
  5. L'accesso al Fondo è stabilito entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso.
  6. Presso il dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Comitato di solidarietà per i soggetti denuncianti violenza di genere, d'ora in poi «Comitato». Il Comitato è presieduto dal capo del Dipartimento medesimo ed è composto:

   a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

   b) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

   c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

   d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

   e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

   f) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

  7. Il Commissario e i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
  8. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.
  9. La corresponsione delle indennità economica, dei prestiti agevolati e delle altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità è disposta con deliberazione del Comitato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 3. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria.
  10. L'ammontare dei benefici di cui al presente articolo è commisurata in base alla situazione economica e finanziaria dell'istante.
  11. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.
  12. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguardante il presente Fondo.
  13. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare uno o più atti volti a disciplinare il funzionamento del Fondo e del Comitato di cui al presente articolo.
  14. I benefìci di cui al presente articolo sono inseriti tra le informazioni di cui all'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale.
  15. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in euro 5 milioni a partire dall'anno 2021, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 .
17.02. Ascari, Baldino.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per la tutela delle vittime di violenza di genere)

  1. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo alla dipendenza economica delle vittime e dei minori dai soggetti maltrattanti, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, tramite un'apposita sezione, è destinato ad erogare indennità economica, prestiti agevolati e altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità in favore delle vittime di reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nel caso in cui sia stata emessa una misura di prevenzione personale ovvero misure cautelari personali nei confronti del soggetto denunciato, ovvero lo stesso sia stato rinviato a giudizio ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui alla medesima legge.
  2. Nel caso in cui sia stata ritirata la denuncia, per i procedimenti ad istanza di parte, ovvero il procedimento penale si concluda con l'archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione, l'istante che ha ottenuto accesso ai benefìci ai sensi del comma 1, ha l'obbligo di restituire quanto ricevuto.
  3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.
  4. La corresponsione dei benefìci di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, previa verifica della sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 1.
  5. L'ammontare dei benefìci di cui al presente articolo è commisurata in base alla situazione economica e finanziaria dell'istante.
  6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare uno o più atti volti a disciplinare i benefìci e la sezione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti di cui al presente articolo.
  7. I benefìci di cui al presente articolo sono inseriti tra le informazioni di cui all'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale.
  8. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, e dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 .
17.03. Ascari.

ART. 18.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la parola: 20 con la seguente: 100.

   b) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) all'individuazione delle attività dei settori indicati al comma 4»;

   c) al comma 5, lettera c), dopo le parole: concessione delle agevolazioni aggiungere le seguenti: , garantendo un'adeguata proporzionalità delle agevolazioni rispetto al fatturato medio annuo e alla dimensione dell'impresa.

  Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*18.3. Lattanzio, Nitti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la parola: 20 con la seguente: 100.

   b) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) all'individuazione delle attività dei settori indicati al comma 4»;

   c) al comma 5, lettera c), dopo le parole: concessione delle agevolazioni aggiungere le seguenti: , garantendo un'adeguata proporzionalità delle agevolazioni rispetto al fatturato medio annuo e alla dimensione dell'impresa.

  Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*18.8. Mollicone, Frassinetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la cifra: 20 con la seguente: 50.

   b) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) all'individuazione delle attività dei settori indicati al comma 4»;

   c) al comma 5, lettera c), dopo le parole: concessione delle agevolazioni aggiungere le seguenti: , garantendo un'adeguata proporzionalità delle agevolazioni rispetto al fatturato medio annuo e alla dimensione dell'impresa.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla lettera a), pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.12. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo anche con riguardo al rispetto dei criteri di piena accessibilità e fruibilità delle realizzazioni da parte delle persone con disabilità, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;».
18.18. Carfagna, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   «b-bis) definire un piano straordinario per la creatività e la sostenibilità, attraverso il quale sostenere progetti ed idee innovative che possano consolidare l'idea di una sostenibilità applicata ai luoghi e alle manifestazioni dello spettacolo. Il Piano di cui al paragrafo precedente può essere strutturato attraverso la cooperazione con le università e le istituzioni di alta formazione artistica presenti sul territorio nazionale».
18.2. Lattanzio, Nitti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 lettera c), dopo le parole: imprese del settore aggiungere le seguenti: attraverso investimenti nel capitale,;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. È Istituito il Centro di eccellenza per le industrie culturali e creative, al fine di favorire l'analisi dell'impatto sull'economia delle imprese creative, studiare i diversi settori della creatività e promuovere misure di policy dirette a valorizzare l'incidenza dell'economia creativa nella società ed in particolare il suo contributo all'aumento della produttività del sistema produttivo e industriale italiano. Il Centro promuove in particolare:

   a) attività di ricerca, specificatamente sui punti di convergenza tra settori e competenze creative con i settori manifatturieri, servizi evoluti, tecnologie digitali e processi della PA;

   b) definizione di proposte di policy di settore;

   c) identificazione di modelli di business evoluti per le ICC, con specifica attenzione ai modelli che favoriscono la diffusione, la contaminazione e la collaborazione tra i valori e le attività proprie dei settori creativi con gli altri settori produttivi e industriali».

  2. Il Centro può ricevere anche contributi di enti pubblici e privati per finanziare le proprie attività e può avere in concessione in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono definiti il modello organizzativo del Centro e approvato il suo statuto.

   c) al comma 5 lettera a), dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: e al comma 4-bis.
18.1. Madia, Piccoli Nardelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti».

   b) al comma 4, dopo la parola: conservazione aggiungere le seguenti: e valorizzazione.
*18.4. Topo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti».

   b) al comma 4, dopo la parola: conservazione aggiungere le seguenti: e valorizzazione.
*18.5. Marco Di Maio, Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti».

   b) al comma 4, dopo la parola: conservazione aggiungere le seguenti: e valorizzazione.
*18.9. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti».

   b) al comma 4, dopo la parola: conservazione aggiungere le seguenti: e valorizzazione.
*18.10. Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti».

   b) al comma 4, dopo la parola: conservazione aggiungere le seguenti: e valorizzazione.
*18.17. Fornaro.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   «d-bis) sostenere e valorizzare l'attività culturale nei borghi e nelle città, congiuntamente alle associazioni locali»;
18.7. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: per «settore creativo» si intende aggiungere le seguenti: , ai sensi del Regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1295 del 2013,;

   b) al comma 5, dopo le parole: di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sopprimere le parole: sono adottate ed aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite.
18.15. Buompane, Maraia, Manzo, Caso.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: prevedendo una quota minima riservata a ciascun settore indicato al comma 4.
18.14. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Davide Aiello, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. Al comma 1 le parole: “Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “Una quota pari a complessivi 70 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4”;
   2. Al comma 2 le parole: “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze”».
18.01. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Aliquota IVA straordinaria a sostegno del settore culturale)

  1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riguardo in particolare al settore dello spettacolo e della cultura, per il solo anno 2021, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli eventi di pubblico spettacolo, cinematografici, teatrali e musicali, la musica, l'editoria audiovisiva, l'ingresso ad eventi culturali sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  2. Sono fatti salvi dalla disposizione di cui al comma 1 i prodotti esenti IVA ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, nonché quelli per cui già si applica un'aliquota inferiore a quanto previsto ai sensi del comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 650.
18.02. Pellicani, Nitti, Pezzopane.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per attività di organizzazione di eventi fieristici)

  1. Al fine di sostenere il comparto relativo alle attività di organizzazione di eventi fieristici è istituito un apposito Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti esercenti di attività d'impresa di organizzazione convegni ed eventi fieristici in proprio che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 abbiano organizzato eventi culturali, ludici e ricreativi con presenza di musica dal vivo, sale da ballo e locali assimilati e della durata minima di 60 giorni.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2020.
  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, nel limite massimo di 100.000 euro, è determinato nella misura del 60 per cento tra la differenza dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020.
  4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, coerentemente con le norme presenti nei commi 2, 3 e 4.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
18.04. Nardi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di ristoro degli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19, dotato di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
18.041. Gelmini, Nevi, Perego Di Cremnago, Marrocco, Porchietto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alla filiera della moda)

  1. Al fine di sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-quater sono aggiunti i seguenti:

   «18-quinquies. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

   a) hanno sede in Italia;

   b) presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità;

   c) non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, alla data del 31 dicembre 2019.

   18-sexies. Agli interventi di cui al comma 18-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 5.».
18.05. Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore della moda)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71-commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72-commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell'e-commerce e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita online, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.06. Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende aventi sede legale nel territorio nazionale, nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'effettuazione degli acquisti di cui al medesimo comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.07. Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributi per il settore attività montane)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo in località in località sciistiche e montane, nonché per la gestione delle piste da sci, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di marzo e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra marzo e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18.09. Binelli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Lucchini, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Social card carburante per i soggetti residenti in aree montane)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card carburante per i soggetti residenti in aree montane, per le spese carburante documentate.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefìci previsti dal presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.036. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta locali commerciali ubicati in aree montane)

  1. Alle imprese che hanno la sede operativa nelle aree montane del territorio nazionale, con riferimento all'anno di imposta 2020, è riconosciuto un credito di imposta del 75 per cento per le spese sostenute dalle predette imprese per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del credito d'imposta di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.037. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui alla Tabella 2-bis, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Tabella 2-bis
(articolo 18-bis))

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati

  01.19.10

  Coltivazione fiori in piena area

  200 per cento

  01.19.20

  Coltivazione di fiori in colture protette

  200 per cento

  10.71.20

  Produzione pasticceria fresca

  200 per cento

  14.13.10

  Confezione di serie di abbigliamento

  200 per cento

  14.13.20

  Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

  200 per cento

  20.51.02

  Fabbricazione di articoli esplosivi

  200 per cento

  32.99.90

  Fabbricazione di altri articoli

  200 per cento

  46.16.01

  Rappresentanti vestiario e accessori

  200 per cento

  46.22

  Commercio ingrosso fiori e piante

  200 per cento

  46.90.00

  Commercio all'ingrosso non specializzato

  200 per cento

  47.24.20

  Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria

  200 per cento

  47.76.10

  Commercio al dettaglio di fiori e piante

  200 per cento

  56.21.00

  Fornitura pasti preparati/catering

  200 per cento

  68.20.01

  Locazione immobiliare beni propri o leasing

  200 per cento

  74.20.20

  Lavoratori fotografici

  200 per cento

  74.90.99

  Altre attività professionali

  200 per cento

  77.11.00

  Noleggio autovetture

  200 per cento

  77.29.10

  Noleggio biancheria tavola, letto etc.

  200 per cento

  77.29.90

  Noleggio altri beni per uso personale e domestico

  200 per cento

18.010. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni, degli eventi privati e dell'organizzazione di feste e cerimonie che abbiano subito pregiudizio a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 207.
18.029. Amitrano, Grippa, Barbuto, Alemanno, Iorio, Ruggiero.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i seguenti codici ATECO 01.19.00, 32.99.9, 46.22, 46.22.00, 47.76.10, 74.10.90, 74.87.5, 74.90.99, 47.24.20, 56.10.11, 56.10.41, 56.21.00, 63.99.00, 70.21.00, 70.22.09, 73.11.01, 74.90.99, 79.90.19, 82.99.99, 90.01.09, 93.29.9, 96.09.05, 96.09.09, 16.29.19, 31.01.20, 43.29.09, 43.99.09, 56.21, 56.29.20, 70.22, 74.10.9, 77.29.1, 77.29.9, 77.39.94, 77.39.99, 81.3, 82.30, 82.99.99, 90.02.01, 77.11, 55.20.51, 55.20.52, 56.10.12, 68.20.01, 68.32.00, 82.11.02, 82.30.00, 91.03.00, 94.99.20, 95.39.20, 96.09.05, 59.11, 59.12, 74.20.19, 74.20.20, 90.01.09, 74.90.99, 96.02.01, 96.02.02, 96.09.09, 47.71.10, 14.13.10, 18.12, 20.51.02, 10.82, 18.12.00, 23.41, 32.13.09, 32.99.9, 46.49.9, 46.19.01, 47.24.2, 47.59.20, 47.59.99, 47.78.34, 47.78.35, 47.78.36, 47.91.10, 74.10.29, 74.10.21, 74.90.99, 82.19 e 79.11 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18.032. Trancassini, Zucconi, Caiata, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla Tabella A del testo unico IVA)

  1. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e indicazioni, dopo il punto 119), è inserito il seguente:

    «119-bis) contratti di noleggio per opere audiovisive destinate alla sala cinematografica»;

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2021.
*18.021. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla Tabella A del testo unico IVA)

  1. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e indicazioni, dopo il punto 119), è inserito il seguente:

    «119-bis) contratti di noleggio per opere audiovisive destinate alla sala cinematografica»;

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2021.
*18.033. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Colmellere.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo promozione commercio locale)

  1. Al fine di consentire alle istituzioni regionali di sostenere e rilanciare le imprese che svolgono attività di produzione e commercio locale attraverso campagne di promozione e pubblicizzazione, anche mediante l'utilizzo della comunicazione digitale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.08. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore degli ambulanti)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli ambulanti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui alla Tabella 2-bis a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà; dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Tabella 2-bis
(articolo 18-bis))

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per il settore degli ambulanti

  47.81.01

   Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

  200 per cento

  47.81.02

   Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

  200 per cento

  47.81.03

   Commercio al dettaglio ambulante di carne

  200 per cento

  47.81.09

   Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

  200 per cento

  47.82 .01

   Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

  200 per cento

  47.82.02

   Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

  200 per cento

  47.89.01

   Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

  200 per cento

  47.89.02

   Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;

   attrezzature per il giardinaggio

  200 per cento

  47.89 .03

   Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri

   detergenti per qualsiasi uso

  200 per cento

  47 .89.04

   Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

  200 per cento

  47.89.05

   Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

  200 per cento

  47.89.09

   Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

  200 per cento

18.011. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Legnaioli, Cecchetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è; subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18.012. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno per il settore pubblicitario e il commercio)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 816, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 2022»;

   b) al comma 836, le parole: «dal 1° dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° dicembre 2022»;

   c) al comma 837 le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022»;

   d) al comma 843 le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «Per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
18.013. Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

  1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Tabella 2-bis
(articolo 18-bis))

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere

  552010

   Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

  200 per cento

  552020

   Ostelli della gioventù

  200 per cento

  552030

   Rifugi di montagna

  200 per cento

  552040

   Colonie marine e montane

  200 per cento

  552051

   Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

  200 per cento

  552052

   Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

  200 per cento

  553000

   Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

  200 per cento

  559020

   Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

  200 per cento

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18.014. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

  1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO 7.71.30 – Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, e 47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.015. Frassini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività artigianali di tintolavanderia)

  1. Al fine di sostenere le attività artigianali di tintolavanderia a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO 96.01.20 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.016. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
  3. Il Fondo è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento di contributi:

   a) per le spese di ristrutturazione, di ammodernamento e di messa in sicurezza degli esercizi commerciali;

   b) per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili pubblici e privati.

  4. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.017. Andreuzza, Binelli, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese di gestione di strutture destinate alla nautica da diporto)

  1. Al fine di sostenere le imprese di gestione di strutture destinate alla nautica da diporto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo il codice ATECO 52.22.09 – Altri servizi per il trasporto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.018. Piastra, Andreuzza, Binelli, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

  1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Tabella 2-bis

(articolo 18-bis))

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere

  32.40.20

   Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

  200 per cento

  31.01.21

   Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi

  200 per cento

  31.01.22

   Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi

  200 per cento

  13.92.10

   Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

  200 per cento

  94.11.00

   Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni

  200 per cento

  85.59.20

   Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

  200 per cento

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18.019. Dara, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento dei marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in quanto in possesso di tutti i requisiti come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di rullino di cui all'articolo 31-73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.
18.020. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rifinanziamento del Fondo «First Playable Fund»)

  1. Il fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è rifinanziato nella misura pari a 4 milioni di euro nell'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207.
18.023. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rifinanziamento del Fondo «First Playable Fund»)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 766 milioni.
18.028. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Penna, Davide Aiello, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Deducibilità contribuenti IRES che investono in start up innovative)

  1. Per i periodi d'imposta 2021, 2022, 2023, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 40 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
  2. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 52 milioni di euro per l'anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
18.024. Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz)

  1. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande musicali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz», con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  2. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
18.025. Carbonaro, Cimino, Vacca, Casa, Bella, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Nitti, Manzo, Gagnarli, Galizia, Fusacchia, Maglione, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Scerra, Piccoli Nardelli, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo Centri Commerciali Naturali)

  1. Al fine di rivitalizzare la competitività economica dei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di turismo e di servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo a sostegno dei Centri Commerciali Naturali.
  2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, per «Centro Commerciale Naturale» si intende un'area urbana con una propria vocazione commerciale effettiva, da valorizzare o da creare, in cui opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, di attività artigianali, di turismo e di servizi, che svolgono, anche nella forma del Consorzio o dell'Associazione, attività comuni dirette a determinare un'offerta integrata di prodotti e di servizi in grado di attrarre consumatori, cittadini o turisti.
  3. Il Fondo sostiene:

   a) interventi che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato nei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di attività artigianali, di turismo e di servizi;

   b) azioni in favore dell'associazionismo tra imprese del sistema distributivo tradizionale, delle reti di imprese e di servizi in ambito commerciale e turistico anche al fine di condividere attività e servizi in comune;

   c) misure per l'avvio di un processo di rigenerazione e di rilancio del tessuto urbano, commerciale e turistico del territorio.

  4. Gli interventi previsti dal presente fondo devono interessare i centri storici, le aree dei quartieri, anche periferici, le frazioni e le località, connotati dalle caratteristiche identitarie, sociali, culturali e territoriali locali e, comunque, caratterizzati dall'integrazione consolidata tra la funzione residenziale di tali aree territoriali e la diffusione di imprese commerciali, artigianali, di servizi e turistiche che offrono prevalentemente un servizio di prossimità.
  5. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e possono essere utilizzate nei Comuni che avvieranno entro il 31 dicembre 2021 bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi o per la concessione di misure di agevolazione fiscale nonché di semplificazione degli adempimenti fiscali ed amministrativi per l'avvio delle attività economiche in favore dei centri commerciali naturali. Le regioni provvedono alla ripartizione dei fondi ai comuni sulla base dei bisogni e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi.
  6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle relative alla ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi di cui al comma 3, alle modalità di elargizione dei fondi, all'individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari e delle aree territoriali interessate, dei compiti attribuiti alle regioni e ai comuni addetti all'erogazione dei finanziamenti previa pubblicazione di bandi pubblici, dei criteri generali di accesso ai finanziamenti a fondo perduto o alle misure di fiscalità agevolata nonché di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio dell'attività di commercio, di turismo e di servizi in favore degli operatori economici facenti parte del centro commerciale naturale. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei bandi regionali che definiscono le condizioni che consentono l'accesso ai finanziamenti o alle misure alternative a questi.
  7. Nell'ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 3, e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche prevedendo forme di cofinanziamento, tra le regioni, gli enti locali, le associazioni di categoria e le Camere di Commercio.
  8. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in euro dieci milioni complessivamente per gli anni 2021 e 2022.
18.026. D'Orso.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di incentivare la ripresa produttiva del comparto del wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute nel 2020 e 2021, per un massimo di 100.000 euro, in relazione alla realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali volte a rilanciare l'immagine del comparto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge.
18.027. Amitrano, Cimino, Alemanno, Ruggiero, Olgiati, Iorio, Barbuto, Grippa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Buono per gli acquisti nei negozi di vicinato)

  1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in favore di un solo componente per nucleo familiare, un buono per gli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021. Il buono è riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'importo degli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato nel predetto periodo e, comunque, in misura non superiore a 500 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
18.030. Manzato, Andreuzza, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate con codice ATECO principale o secondario 82.30.00; il contributo è concesso per un importo minimo tale da compensare il 10 per cento della differenza di fatturato calcolato nel periodo 1 Gennaio – 30 Novembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il contributo a Fondo Perduto destinato all'industria dei congressi e degli eventi è esteso al Codice ATECO 85.59.20 – Corsi di Formazione ed Aggiornamento Professionale.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18.031. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di disapplicazione dello split-payment per il settore cinematografico e audiovisivo)

  1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza pandemica da COVID-19, con particolare riferimento al settore cinematografico e audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, per il solo anno 2021, ai contratti, prestazioni e servizi connessi di pubblico spettacolo cinematografico, audiovisivo, culturale nonché di editoria audiovisiva e musicale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del testo unico IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633, e successive modificazioni e indicazioni.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definite le modalità applicative di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.034. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Colmellere.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di disapplicazione dello split-payment per il settore cinematografico e audiovisivo)

  1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza pandemica da COVID-19, con particolare riferimento al settore cinematografico e audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, per il solo anno 2021, ai contratti, prestazioni e servizi connessi di pubblico spettacolo cinematografico, audiovisivo, culturale nonché di editoria audiovisiva e musicale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del testo unico IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633, e successive modificazioni e indicazioni.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definite le modalità applicative di cui al comma 1.
18.022. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno al settore pirotecnico italiano)

  1. Al fine di sostenere gli operatori del settore pirotecnico interessati dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, è riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di essere in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 sia inferiore ai due terzi / un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei rispettivi mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2019 sulla base dei criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  4. All'importo calcolato in base al comma 3 va detratto l'eventuale contributo già erogato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per consolidare e favorire lo sviluppo del settore pirotecnico italiano.
  9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
18.035. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Concessione di un contributo a fondo perduto per il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici)

  1. Al fine di ristorare le perdite subite a causa delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle attività economiche rientranti nel codice ATECO 47.99.20, è concesso un contributo a fondo perduto nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il contributo di cui al comma 1, è corrisposto in proporzione alle perdite di fatturato subite nel corso dell'anno 2020.
  3. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.038. Capitanio, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni montani o nelle aree interne, per come definiti dalla legislazione vigente, le disposizioni in materia di accisa sul carburante di cui all'articolo 24-ter, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano per gli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 520 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.039. Capitanio.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali in favore dei cuochi professionisti)

  1. Al fine sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente, che come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

   b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

   c) partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta ai soggetti in esso individuati fino ad un massimo di 6.000 euro, nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa e nei due periodi d'imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro con le seguenti: di 792 milioni di euro.
18.042. Spena, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali in favore dei cuochi professionisti)

  1. Al fine sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 5.2.2.1.0 (Cuochi in alberghi e ristoranti, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

   b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo di 6 mila euro, nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa e nei due periodi d'imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro con le seguenti: di 792 milioni di euro.
18.040. Spena, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riequilibrio dei contratti in corso)

  1. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.
18.043. Nevi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzioni del Fondo di solidarietà per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte dei maestri presepiali)

  1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo di solidarietà per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte dei maestri presepiali, di seguito denominato «Fondo solidarietà», con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con le Regioni, stabilisce, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo a favore delle botteghe d'arte nelle quali sono svolte esclusivamente attività artistiche consistenti nel realizzare creazioni, produzioni ed opere ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione manuale che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica presepiale italiana. A valere sul Fondo possono essere finanziati altresì progetti finalizzati alla formazione e all'inserimento lavorativo dei giovani NEET nell'ambito delle storiche botteghe dei maestri presepiali.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 della presente legge.
18.044. Amitrano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per le piccole e medie imprese per la tutela e valorizzazione della biodiversità, il restauro degli ecosistemi e il mantenimento dei servizi ecosistemici)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese per la tutela e valorizzazione della biodiversità, il restauro degli ecosistemi e il mantenimento dei servizi ecosistemici», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

   a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

   b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli dell'agricoltura multifunzionale, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità ovvero per favorire processi di innovazione;

   c) sostenere la crescita delle imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2020-2030;

   d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

  3. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia, con gli Enti gestori delle aree naturali protette della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e le Associazioni di protezione ambientale riconosciute dell'articolo 13 legge 8 luglio 1986, n. 349.
  4. Ai fini dei commi da 1 a 3, per «settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici» si intende il settore che comprende le attività dirette alla conservazione e restauro del patrimonio naturale del paese, allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi funzionali alla tutela di specie ed habitat e al restauro, fruizione e valorizzazione di ecosistemi ed aree ad elevato valore naturale, in particolare, quelli relativi ad interventi per la riduzione delle minacce per specie ed habitat, interventi d'ingegneria naturalistica e ripristino di ecosistemi, all'allestimento e gestione di musei naturalistici, centri visita, centri di educazione ambientale, in particolare nelle aree naturali protette e siti Natura 2000, di archivi e biblioteche specializzate, all'audiovisivo naturalistico e contenuti multimediali, all'editoria, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità per la conoscenza e valorizzazione del capitale naturale del paese.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli interventi di cui al comma 2;

   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 3;

   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;
18.045. Di Lauro.

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 30 milioni di euro e: di 40 milioni di euro con le seguenti: di 70 milioni di euro e: di 90 milioni di euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
19.3. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , assegnando priorità alle imprese che possono certificare la sostenibilità delle attività economiche e degli impianti produttivi.
19.2. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di attivare e garantire un'assistenza tecnica qualificata alla struttura amministrativa della direzione del Ministero dello sviluppo economico competente della gestione della legge 24 dicembre 1985, n. 808, volta ad assicurare una efficiente ed efficace gestione della stessa, inclusa la digitalizzazione delle procedure di gestione, di rendicontazione e di archiviazione, il rafforzamento delle attività di programmazione e delle attività di monitoraggio e controllo sui progetti finanziati, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, a valere sui finanziamenti della medesima legge 24 dicembre 1985, n. 808.
19.1. Madia.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, all'articolo 1, terzo comma della legge 24 dicembre 1985, n. 808 aggiungere in fine, le seguenti parole: «e le imprese iscritte al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

  Conseguentemente, alla Tabella n. 3, Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 11.5, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: —
    CS: —

   2022:

    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.

   2023:

    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
19.4. Manzo, Maglione.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro interforze di munizionamento avanzato di Aulla)

  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro interforze di munizionamento avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale, con un profilo tecnico, mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

   a) 90 unità di area seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   b) 90 unità di area seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

   c) 83 unità di area seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023;

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481.6, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
19.031. Paita, Ferri, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Cumulabilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici)

  3-bis. All'articolo 26, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 relative alla realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, spetta la detrazione di cui al comma 1, del citato articolo 16-bis. Gli incentivi di qualsiasi natura, incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e di 490 milioni di euro annui.
19.024. Sut, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure a sostegno del settore italiano dell'automotive)

  1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, le imprese italiane operanti nel settore automobilistico, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2021, all'acquisto o al noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada prodotti in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. All'attuazione delle misure di cui al presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che, negli anni 2021 e 2022, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, prodotto in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto, dal venditore, mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  4. Le imprese costruttrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
  5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

   a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

   b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

   c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 5, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

  7. Per la concessione del contributo di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
  8. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
19.027. Molinari.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rifinanziamento del fondo per gli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. A decorrere dall'anno 2021 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento, la gestione e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  3. L'erogazione avverrà in un'unica tranche annuale con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno uguale a quello previsto da detta ripartizione.
  4. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
19.011. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle regioni a statuto ordinario, il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.
19.010. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Aggiornamento dell'aliquota IVA)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: «12-bis) pappa reale o gelatina reale»;

   b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: «16-bis) pappa reale o gelatina reale».

   c) alla Parte III della tabella A dopo il numero 15 è aggiunto il seguente: «15-bis) servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli e loro cooperative».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
19.09. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure a vantaggio dell'economia circolare mediante produzione di biogas e biometano avanzato utilizzando le sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari di imprese agricole)

  1. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano avanzato facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile».
19.029. Nevi, Spena.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure di sostegno e per la continuità del comparto biogas)

  1. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018:

   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.»;

   c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.»;

   d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».
19.016. Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure di sostegno e per la continuità del comparto biogas)

  1. Gli impianti per fondi energie rinnovabili (FER) partecipano in forma singola o aggregata (fra loro o con altre tipologie impiantistiche) al mercato dei servizi di dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire al parco impianti FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

   a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2009, n. 1, possono continuare a beneficiare della tariffa omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

   b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del citato decreto 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del citato decreto 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

   c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del citato decreto 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

   d) per gli impianti incentivati ai sensi del citato decreto 18 dicembre 2008, del decreto 6 luglio 2012, del decreto 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto 18 dicembre 2008, dall'articolo 7, comma 6 del decreto 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto 23 giugno 2016;

   e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto 6 luglio 2012 e del decreto 23 giugno 2016 possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le «soglie» che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.
19.015. Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Valorizzazione del legno italiano tramite incentivazione degli imballaggi legnosi)

  1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l'applicazione del metodo di calcolo «Legno Clima – 100 per cento italiano» in conformità alla normativa UNI EN 16499, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell'accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati secondo l'applicazione del metodo di calcolo «Legno Clima – 100 per cento italiano» in conformità alla normativa UNI EN 16499:

   a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno;

   b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023.
19.04. De Menech.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sviluppo delle filiere del legno di prossimità)

  1. Il reddito complessivo netto dichiarato da micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, anche di nuova costituzione, con sede legale in Italia e appartenenti ai codici ATECO 16.10.00, 16.23.20, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
  2. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo destinato all'acquisto di crediti di carbonio certificati mediante il metodo di calcolo legno-clima ed in conformità con la norma UNI EN 16499, generati dai semilavorati legnosi prodotti dalle segherie aventi sede legale in Italia.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di acquisto dei certificati e di erogazione dei contributi tariffari.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
19.03. De Menech, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Valorizzazione del legno italiano tramite incentivazione della bioedilizia)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l'utilizzo per la produzione di semilavorati per l'industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio «legno clima – 100 per cento italiano», spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50 mila euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e nel limite di spesa complessivo di 34 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.
  2. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO2 stoccata entro l'edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.
  4. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 34 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.
19.05. De Menech, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
  2. Le cooperative di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.
  4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*19.01. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
  2. Le cooperative di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.
  4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*19.023. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sostegno al settore automotive)

  1. Al fine di garantire il sostegno del settore automobilistico e con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali a quello più vantaggioso dei principali paesi europei, all'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «costo di acquisizione che eccede euro 50.000» e le parole: «costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan» sono sostituite dalle seguenti: «costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan»;

   b) le parole: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 70.000 e euro 10.000»;

   c) le parole «possono essere variati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere variati» e le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;».

  2. All'articolo 19-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 675 milioni di euro per l'anno 2021 a 400 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.
19.013. Andreuzza, Guidesi, Murelli, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subìti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*19.012. Frassini, Fiorini, Durigon, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subìti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*19.019. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Comitato per gli obiettivi di domanda energetica della pubblica amministrazione)

  1. nell'ambito del Green Public Procurement (GPP), al fine di definire obiettivi di medio/lungo periodo per i volumi di domanda elettrica della Pubblica Amministrazione, e di attivare accordi commerciali di lungo periodo (PPA) da sottoscrivere con impianti FER di nuova costruzione è attivato presso la Presidenza del Consiglio un comitato tecnico nazionale permanente, denominato «Comitato per gli obiettivi di domanda energetica della pubblica amministrazione».
  2. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, da 6 membri indicati da:

   a) Ministero dello sviluppo economico;

   b) Ministero della funzione pubblica;

   c) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

   d) Conferenza delle regioni e delle Province autonome;

   e) ANCI Associazione Nazionale comuni Italiani;

   f) UPI – Unione delle Province d'Italia.

  3. Gli obiettivi individuati dal Comitato tecnico di cui al comma 1 dovranno riguardare:

   a) gli acquisti diretti di energia da parte della pubblica amministrazione;

   b) la domanda di fornitura di servizi pubblici da parte della pubblica amministrazione;

   c) la domanda energetica delle imprese compartecipate dallo Stato.

  3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la nomina a membri del Comitato tecnico di cui al comma 1 non dà diritto a indennità, gettoni o rimborsi.
19.07. Fregolent, Moretto, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Credito di imposta transizione 4.0)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 211 è sostituito dal seguente: «Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, all'80 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.»;

   b) al comma 216, sostituire le parole: «autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti parole: «autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 300 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
19.022. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di energia rinnovabile)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri»;

   b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro».
19.032. Labriola.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 30 giugno 2021 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia termica prodotta dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
19.028. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo tecnologie emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale)

  1. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività di centri di eccellenza sulle tecnologie emergenti è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, denominato «Fondo Tecnologie Emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale», da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  2. A fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'università e della ricerca, con successivi decreti interministeriali, sono autorizzati alla costituzione di una o più fondazioni, sottoposte a vigilanza congiunta, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca applicata, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo e dello sviluppo delle tecnologie individuate ai sensi del comma 3, avuto particolare riguardo ai settori delle tecnologie quantistiche, dell'idrogeno e delle tecnologie green, nonché alla creazione e sostenimento di una filiera industriale e commerciale che porti tali tecnologie sul mercato, strumentali alla promozione dello sviluppo economico del Paese, al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale e all'attuazione dei programmi europei, tra i quali Horizon Europe e Digital Europe.
  3. Con uno o più decreti, sono definiti specificamente le tecnologie e i settori di intervento, gli obiettivi di ciascuna fondazione, il modello organizzativo, gli organi e la relativa composizione, la disciplina delle attività di vigilanza.
  4. Lo Statuto delle fondazioni è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto è individuato il patrimonio iniziale della fondazione che può essere incrementato da successivi apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività delle fondazioni, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alle fondazioni possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, le fondazioni instaurano rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicurano l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
  6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione delle Fondazioni e di conferimento e devoluzione alle stesse sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 del presente articolo si provvede con le risorse destinate ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto del Fondo di cui all'articolo 184.
19.025. Sut, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

  1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelli per i quali almeno un terzo dei terreni acquisiti per la realizzazione dell'impianto, siano dedicati a coltivazioni agricole o pascolo, integrate all'impianto, attraverso uno specifico piano agronomico approvato dal CREA, al fine di preservare la vocazione agricola del terreno».
19.06. Fregolent, Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per la promozione dell'idrogeno)

  1. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'idrogeno», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 273,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 274,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 274,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 275,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 276,2 milioni di euro per l'anno 2026.
19.02. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Spettacolo viaggiante)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: «balneari» sono inserite le seguenti: «e i parchi divertimento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
19.021. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Spettacolo viaggiante)

  1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole: «aprile 2019» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
19.020. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di procedure di revisione periodica dei serbatoi di gas naturale installati a bordo dei veicoli)

  1. La riqualificazione periodica dei serbatoi metano installati sui veicoli M1 e N1 per i quali è prevista l'ispezione visiva deve essere svolta con cadenza quadriennale, come prescritto dal Costruttore, fino al sedicesimo anno di età, come da Regolamento ECE/ONU R.110 e successive modificazioni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, con proprio decreto direttoriale, le procedure di attuazione dei controlli, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19.017. Moretto, Mor, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di procedure di revisione periodica dei serbatoi di gas naturale installati a bordo dei veicoli)

  1. Nel settore GPL e metano per autotrazione sono affidate alle imprese artigiane di installazione e manutenzione di impianti GPL e metano per autotrazione, in presenza dei requisiti di cui al comma 2, le attività finalizzate alla riqualificazione periodica dei serbatoi metano per i quali è prevista l'ispezione visiva. L'ispezione visiva viene svolta con cadenza quadriennale fino al sedicesimo anno di età per bombole di tutte le tipologie.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le imprese artigiane di installazione e manutenzione devono possedere i seguenti requisiti:

   a) iscrizione alla CCIAA territoriale secondo la legge 5 febbraio 1992, n. 122 come officine di autoriparazione nella categoria MECCATRONICA;

   b) autorizzazione alla prova idraulica secondo la circolare del Ministero trasporti 190/84 e firma depositata come installatore e manutentore di impianti GPL e metano per autotrazione, rilasciate dalla competente MCTC territoriale;

   c) requisiti di competenza, costituiti da crediti formativi (da individuare con il decreto di cui al comma 3) e/o esperienza pregressa (da individuare, anche in funzione dei crediti formativi), richiesti secondo livelli diversi in capo al responsabile tecnico e ai suoi collaboratori;

   d) svolgimento di corsi di formazione teorico/pratici (modulati in funzione dei crediti formativi e dell'esperienza maturata), anche di aggiornamento, secondo le normative UNI11623-1:2016 e UNI 11623-2:2016, richiesti secondo livelli diversi in capo al responsabile tecnico e ai suoi collaboratori, con superamento di esame come prescritto alla successiva lettera e);

   e) superamento di esame di abilitazione eseguito da soggetti di parte terza accreditati presso ACCREDIA, come predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutti i soggetti operanti nell'ambito delle attività di installazione e manutenzione di impianti GPL e Metano per autotrazione;

   f) iscrizione dei soggetti abilitati in apposito registro nazionale tenuto e aggiornato dal suddetto Ministero;

   g) l'azienda deve garantire ambienti adeguati secondo le normative vigenti;

   h) possedere le attrezzature minime indicate dalla nuova Tabella CUNA 190-50 per la Sezione MECCATRONICA e Sottosezione impianti GPL, GNC, LNG;

   i) garantire tariffe di servizio minime e massime concordate con il Ministero e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto, le procedure di attuazione per l'autorizzazione delle imprese artigiane di installazione per le finalità di cui al comma 1 e le modalità di verifica.
19.018. Moretto, Mor, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Produzione di energia da biomasse)

  All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Fino all'emanazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui al comma 8, per gli impianti alimentati da biomasse continuano a essere erogati gli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica».
19.014. Vitiello, Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
  2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
  3. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.
  4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.030. Nevi.

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissequestrate).

  1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.
*20.3. La II Commissione.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissequestrate).

  1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.
*20.9. Siracusano, Cristina, Pittalis.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Le aziende di cui al comma 1, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297, del 21 dicembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
   1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1-bis».
20.4. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 48 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del trenta per cento al Ministero, dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del trenta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e nella misura del trenta per cento alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vincolo di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata».
20.8. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del 20 per cento delle somme oggetto di confisca per il medesimo titolo nell'annualità precedente a valere sul Fondo unico della giustizia.
20.7. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le assegnazioni dei finanziamenti di cui al comma 1 devono essere proporzionali alla distribuzione territoriale delle imprese.
20.6. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire le vittime di usura nel percorso di risanamento delle proprie attività il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di ulteriori 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
20.2. Buratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le Regioni possono accedere al programma operativo nazionale legalità 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione C(2015) n. 7344 del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.
20.5. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori e coadiutore dei beni confiscati o sequestrati)

  1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

   «1. L'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi del comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca.».
20.05. Siracusano, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Improcedibilità dello sfratto nei confronti del conduttore di un pubblico esercizio in caso di sanatoria sino alla prima udienza dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. Al fine di assicurare sostegno alle imprese, nei casi di morosità dovuti al mancato pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale siti nell'intero territorio nazionale in ossequio al disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, nonché siti nelle aree indicate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre 2020, in deroga all'articolo 1453 del codice civile, al titolare di un pubblico esercizio, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, si applicano le disposizioni dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il pagamento entro i termini di cui al periodo precedente esclude la risoluzione del contratto e rende improcedibile la domanda del locatore di rilascio dell'immobile.
20.02. Giuliano.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Nuove disposizioni in materia di rating di legalità delle imprese)

  1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 mila euro».
20.06. Topo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Finanziamento progetti di ritorno volontario assistito e reintegrazione)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000 e tali somme sono versate nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno per finanziare o potenziare progetti di ritorno volontario assistito e reintegrazione.
20.03. Ascari, Baldino, Maglione.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 750.000 euro per l'anno 2021 e di euro 500.000 per l'anno 2022, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 2 e 3, con particolare riguardo alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 1 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 2.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 750.000 euro per l'anno 2021 e a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
20.01. D'Orso, Ascari.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e successive modificazioni, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 marzo 2021.
  2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
21.31. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: per lo sviluppo, ovunque ricorrono, è aggiunta la seguente: sostenibile;

   b) al comma 1 dopo le parole: dell'acquacoltura sono aggiunte le seguenti: in coerenza con il

   Green Deal europeo;

   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

   2-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 522 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno e lo sviluppo delle filiere agricole biologiche.

  Conseguentemente:

   alla rubrica dopo le parole: per lo sviluppo aggiungere la seguente: sostenibile;

   all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.
21.44. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: per lo sviluppo, ovunque ricorrono, è aggiunta la seguente: sostenibile;

   b) al comma 1 dopo le parole: dell'acquacoltura sono aggiunte le seguenti: in coerenza con il

   Green Deal europeo;

   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

   2-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 522 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno e lo sviluppo delle filiere agricole biologiche.
21.5. Cenni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e agroalimentari;

   b) al comma 2, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
*21.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e agroalimentari;

   b) al comma 2, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
*21.36. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e agroalimentari;

   b) al comma 2, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
*21.47. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e agroalimentari.
21.33. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire la cifra: 150 con la seguente: 678.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: –528.000.000;
    CS: –528.000.000.

   2022:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.

   2023:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.
21.25. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 450 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.15. Bubisutti, Viviani, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 450 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari a 300 milioni di euro del Fondo è da destinarsi alle disposizioni di cui all'articolo 21 della presente legge.
21.51. Fornaro, Pastorino.

  Al comma 1 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 450 milioni.
21.60. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 346,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473, 7 milioni di euro per l'anno 2022, 474, 1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477, 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: privilegiando le imprese che assumeranno percettori del beneficio economico di cui all'articolo 2 e 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 o comunque soggetti con età superiore ai 35 anni e che al momento dell'assunzione risultino inoccupati.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 68.
21.29. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 346,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473, 7 milioni di euro per l'anno 2022, 474, 1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477, 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente, all'articolo 68, sopprimere il primo periodo.
21.28. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
21.42. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.16. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
   1-ter. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata.;

   c) sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
21.32. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
   1-ter. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata.

   c) sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
*21.59. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

   1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
   1-ter. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata.

   c) sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
*21.12. Gadda, Scoma, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
**21.30. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
**21.34. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 180 milioni.;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Il 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato ad accordi e progetti di filiera all'interno dei Distretti del cibo, istituiti con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge numero n. 194 del 2015.;

   c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed al comma 1-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
21.3. Cenni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 165 milioni.;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 19 per cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana e locale, DOP, IGP e Biologico, nel limite massimo di spesa di 1.000 euro ed effettuati nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2021.
   2-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative delle norme di cui al comma 2-bis, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
   2-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario, si considerano locali, i prodotti provenienti da ambiti contenuti dentro i confini regionali.
   2-quinquies. Per le finalità di cui al comma 2-bis è utilizzato il 15 per cento del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
21.9. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 70 per cento del fondo di cui al primo periodo sarà destinato a sostenere le aziende certificate dagli organismi di controllo della filiera delle produzioni biologiche.
*21.24. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 70 per cento del fondo di cui al primo periodo sarà destinato a sostenere le aziende certificate dagli organismi di controllo della filiera delle produzioni biologiche.
*21.37. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento del fondo di cui al primo periodo sarà destinato a sostenere le aziende certificate dagli organismi di controllo della filiera delle produzioni biologiche.
21.4. Cenni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo viene utilizzato anche per l'acquisto di macchinari agricoli di ultima generazione a bassa emissione di CO2.
21.65. Cenni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. L'1 per cento delle risorse di cui al comma 1 sono destinate a start-up innovative che elaborano e sviluppano piattaforme e portali per la promozione, la vendita, e la consegna di prodotti agricoli o della pesca.;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed al comma 1-bis.
21.2. Cenni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.
   2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.
   2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.
   2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.
   2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
   2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
   2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.
   2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mercato elettronico agroalimentare sostenibile.
*21.52. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.
   2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.
   2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.
   2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.
   2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
   2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
   2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.
   2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mercato elettronico agroalimentare sostenibile.
*21.48. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.
   2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.
   2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.
   2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.
   2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
   2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
   2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.
   2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mercato elettronico agroalimentare sostenibile.
*21.62. Brunetta, Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.
   2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.
   2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.
   2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.
   2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
   2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
   2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.
   2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mercato elettronico agroalimentare sostenibile.
*21.13. Buratti, Mancini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.
   2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.
   2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.
   2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.
   2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
   2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
   2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.
   2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mercato elettronico agroalimentare sostenibile.
*21.20. Scoma, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2021 è determinata in 25 milioni di euro.
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le parole: 775 milioni di euro.
21.58. Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: mutui a tasso zero sono aggiunte le seguenti: di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.
  2-ter. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.».

  2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
21.40. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Il sostegno alla filiera agroalimentare, di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intende esteso al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2-ter. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «agroalimentare» sono inserite le seguenti: «nonché del settore ittico» e dopo la parola: «agroalimentari» sono inserite le seguenti: «nonché del settore ittico».
  2-quater. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
21.19. Benedetti.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».
  2-ter. All'articolo 40, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   «l-bis) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.».
21.41. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».
21.18. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al precedente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2021, nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2022 e 2023, nel limite di 5 milioni di euro in ragione d'anno, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
21.63. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Mandelli, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera per il settore agroalimentare ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, con una durata temporale di almeno quattro anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2021, nel limite di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2022 e 2023, nel limite di 5 milioni di euro in ragione d'anno, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
21.64. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Mandelli, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il termine per la denuncia dei pozzi previsto dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, limitatamente alla denuncia dei pozzi agricoli è differito al 31 dicembre 2021. È conseguentemente sospesa l'applicazione delle sanzioni ivi previste e sono annullate le sanzioni in corso per le quali non sia ancora effettuato il relativo pagamento. All'onere di cui al presente comma, nel limite di in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.46. D'Attis.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

  1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) dopo le parole: «nonché a promuovere innovazione» sono aggiunte le seguenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
21.57. Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A valere sulle risorse del comma 1, in sede di applicazione dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di ridurre le emissioni nell'ambiente al fine di ridurre del settore zootecnico mediante azioni volte a ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, è avviata una sperimentazione tramite l'utilizzo di integratori alimentari e miscele di batteri in grado di favorire la digestione animale, riducendo le fermentazioni e gli impatti delle deiezioni. Alla sperimentazione di cui al comma 1 sono assegnate risorse pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022. La sperimentazione è avviata mediante contributi alle imprese agricole in forma singola o associata come cooperative, consorzi di scopo o comunioni a scopo di godimento. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali sono individuate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alle modalità di accesso ai fondi, alla misurazione della riduzione dell'emissione di gas serra realizzata, alla qualità delle miscele utilizzate e all'entità degli importi di sostegno.
21.45. Caon, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Spena, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «in scadenza nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «e nei primi tre mesi del 2021». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.43. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «in scadenza nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «e nei primi tre mesi del 2021».
21.17. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire una priorità nell'aiuto della filiera della pesca, entro i termini di cui al comma 2 il Ministero delle politiche agricole e forestali è tenuto alla ricognizione dei territori comunali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale e vicino ai quali non sia garantito, in favore dei pescatori residenti e ad ogni impresa di pesca con sede legale e il domicilio fiscale nel comune, idoneo diritto di stazionamento. I decreti di cui al comma 2 dovranno stabilire priorità tenendo conto delle condizioni di cui al periodo precedente.
21.14. Potenti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. L'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

   1. A decorrere dall'anno 2021 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno triennale di euro 50.000.000 annuali a decorrere dal 2021.
   2. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.
   3. L'erogazione avverrà in un'unica tranche annuale con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno uguale a quello previsto da detta ripartizione.».
21.0140. Del Barba, Fregolent.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è inserito dal seguente:

Art. 8-bis.
(Norme in merito alla messa in sicurezza delle piste da sci)

  1. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori (reti, materassi di protezione eccetera ancorché ancorati al suolo tramite apposite installazioni) rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 280.
21.0142. Del Barba, Fregolent.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è inserito dal seguente:

«Art. 8-bis.
(Esonero contributivo per l'assunzione di personale stagionale nel settore degli impianti di risalita e nelle attività commerciali che hanno sede operativa in comuni montani così definiti dalla legge n. 991 del 1952)

   1. Per le assunzioni a carattere stagionale effettuate dalle aziende attive nel settore degli impianti di risalita, e delle attività commerciali con codici Ateco di cui all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di durata non inferiore a quattro mesi e che vengono a concludersi entro la data del 31 maggio 2021 è stabilito l'esonero per l'intero periodo dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 80 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. In caso di assunzione di lavoratrici donne o di giovani fino a 35 anni l'esonero contributivo sarà nella misura del 100 per cento.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.0144. Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rifinanziamento settore frutta a guscio)

  1. Al fine di un rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  2. Una quota pari al 40 per cento della dotazione di cui al comma 1 è riservata al sostegno di progetti di ricerca gestiti dal CREA-OFA relativi al trattamento della filiera castanicola e studio shelf-life del frutto.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie attivabili per l'esecuzione delle azioni previste dagli stessi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2021: –1.000.000;
   2022: –1.000.000;
   2023: –1.000.000.
21.0145. Del Sesto, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

  1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
  3. I piani di contenimento di cui al comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità forestali, ambientale ed agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
  4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
  5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.046. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

  1. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo e l'esigenza di garantire un efficiente sistema di tutela delle produzioni nazionali, al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2021, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2021 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
21.088. Parentela, Gagnarli, Pignatone, Marzana, Maglione, Alberto Manca, Lombardo, Lovecchio, Galizia, Gallinella, Del Sesto, Cillis, Cassese, Cadeddu.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dagli ungulati)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni arrecati dagli ungulati alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati dagli ungulati con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2021: –10.000.000;
   2022: –10.000.000;
   2023: –10.000.000.
21.098. Del Sesto, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.
  2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.047. Golinelli, Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.
  6. Per le esigenze della ricognizione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo al quale sono assegnate risorse pari a Euro 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di accesso al fondo da parte dei comuni interessati.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.040. Bubisutti, Manzato, Gastaldi, Viviani, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, dalla presente legge.
21.043. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

  1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della filiera bieticolo-saccarifera la cui attività ricade nelle aree maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, gli aiuti erogati nell'ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, di cui al regolamento (CE) 320 del 20 febbraio 2006, alle aziende tuttora in esercizio, sono da intendersi concessi a titolo definitivo e non ripetibili.
21.0138. Vietina.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno del settore bieticolo-saccarifero)

  1. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari», sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
21.0116. Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di un fondo per il sostengo della filiera Horeca e delle aziende del comparto distributivo del Food and Beverage)

  1. Al fine di sostenere il settore Horeca e il comparto della distribuzione Food and Beverage, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di Covid-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, uno specifico fondo a sostegno delle imprese della distribuzione Food and Beverage dei codici Ateco 46.34 e 46.39, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera (ristorazione, bar, agriturismi, alberghi, locali di intrattenimento, eccetera, del canale Horeca), che hanno causato nell'anno 2020 perdite di fatturato oltre il 50 per cento verso il 2019 e non ristorate nei decreti ristori emanati.
  2. Con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono regolate le modalità di attuazione del fondo e i criteri di calcolo. Viene istituito inoltre, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un credito di imposta per le aziende della distribuzione Food and Beverage calcolato sulle perdite su crediti.
21.0108. Vignaroli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di un fondo per il sostengo della filiera Horeca e delle aziende del comparto distributivo del Food&Beverage)

  1. Al fine di sostenere il settore Horeca e il comparto della distribuzione Food&beverage, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 100 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione Food&beverage dei codici Ateco 46.34 e 46.39, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera (ristorazione, bar, agriturismi, alberghi, locali di intrattenimento, ecc. del canale Horeca), che hanno avuto nell'anno 2020 perdite di fatturato oltre il 50 per cento verso il 2019.
  2. Con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
21.0139. Carfagna, Casciello, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell'Ho.re.ca.)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di Covid-19 e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito di imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 16 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*21.0146. Nevi, Spena, Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell'Ho.re.ca.)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di Covid-19 e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito di imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 16 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*21.0147. Lovecchio, Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Pignatone, Parentela, Zanichelli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell'Ho.re.ca.)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19 e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021un credito di imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2022: –16.000.000.
21.0148. Nevi, Spena, Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali)

  1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge n. 1354 del 1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subìto danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato «Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali» con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subìto a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle dogane, dai carichi per confezionamento. Nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.
  4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
*21.07. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali)

  1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge n. 1354 del 1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subìto danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato «Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali» con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subìto a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle dogane, dai carichi per confezionamento. Nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.
  4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
*21.095. Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Zanichelli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della ristorazione e della birra)

  1. Al fine di sostenere la ripresa economica e la continuità delle attività di ristorazione e di produzione della birra, alle imprese esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande, in attività alla data di entrata in vigore della presente in legge, è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di birra come definita ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.
  2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è pari al 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di birre artigianali, come definite dall'articolo 2, comma 4-bis, della citata legge n. 1354 del 1962, e al 5 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno per l'acquisto di tipologie di birre diverse da quelle artigianali. Il credito di imposta non può essere comunque superiore a 10 mila euro.
  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i codici ATECO delle attività esercitate dai soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, nonché le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5.
  5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare minori entrate superiori a 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 475 milioni di euro per l'anno 2022.
21.039. Cenni, Pezzopane.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria e della filiera del «fuori casa»)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2021: –35.086.299;
   2022: –10.737.810;
   2023: –10.457.235.
*21.06. Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria e della filiera del «fuori casa»)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2021: –35.086.299;
   2022: –10.737.810;
   2023: –10.457.235.
*21.0137. Cattaneo, Pettarin, Ruffino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria e della filiera del «fuori casa»)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2021: –35.086.299;
   2022: –10.737.810;
   2023: –10.457.235.
*21.024. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –10.000.000;
   2022: –10.000.000;
   2023: –10.000.000.
21.0149. Nevi, Spena, Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.0150. Nevi, Spena, Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per la competitività delle filiere agricole)

  1. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2021, 2022 e 2023 con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
  2. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
21.0103. Grimaldi, Iorio, Gagnarli, Gallinella, Pignatone, Lombardo, Cadeddu.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Energia da fonti rinnovabili – Estensione incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

  1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
21.05. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche in materia di accesso al Conto termico)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, dopo le parole: «Amministrazione competente» inserire le seguenti: «o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
21.02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rivalutazione terreni agricoli)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n 27, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
21.03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, n. 36, alinea, le parole: in massa superiori a 50.000 kg sono sostituite dalle seguenti: in massa superiori a 100.000 kg.
  2. Al decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 12 kw o qualora la superficie superi i 600 mq;».
21.04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di accelerare il rimborso sostenuto dalle Regioni che hanno anticipato risorse a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti è incrementato per l'esercizio finanziario 2021 di euro 20.000.000 il capitolo 7650 «Somma da destinare per il rimborso alle regioni delle anticipazioni effettuate a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti» del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190, del 2014.
21.0151. Lorenzin, Rossi, Gariglio, Miceli, Navarra.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme per lo sviluppo della Bioedilizia)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l'utilizzo per la produzione di semilavorati per l'industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio «Legno Clima – 100% italiano», spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50.000 euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
  2. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO2 stoccata entro l'edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.
  4. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 27 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
21.026. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme per lo sviluppo della Bioedilizia)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l'utilizzo per la produzione di semilavorati per l'industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio «Legno Clima – 100% italiano», spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50.000 euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
  2. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO2 stoccata entro l'edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.
  4. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 27 milioni per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
21.0118. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme per lo sviluppo della bioedilizia)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l'utilizzo per la produzione di semilavorati per l'industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio «Legno Clima – 100% italiano», spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50 mila euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
  2. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO2 stoccata entro l'edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.
  4. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 27 milioni per gli anni 2021 e 2021, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*21.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme per lo sviluppo della bioedilizia)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l'utilizzo per la produzione di semilavorati per l'industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio «Legno Clima – 100% italiano», spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50 mila euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
  2. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO2 stoccata entro l'edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.
  4. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 27 milioni per gli anni 2021 e 2021, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*21.027. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Smaltimento delle eccedenze di prodotti agroalimentari tipici)

  1. Al fine di consentire lo smaltimento delle eccedenze di prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari di cui al Regolamento UE 1151/2012, è costituito Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo modalità che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner, nonché la commercializzazione on line. La misura si attua attraverso accordi di commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti, nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi abitualmente praticati, come rilevati dalle principali Camere di Commercio. La misura si sostanzia:

   a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito dagli accordi o stabilito per la vendita on line;

   b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per l'allestimento dei corners, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;

   c) nell'adozione di una misura di sostegno alle organizzazioni dei produttori destinata a sostenere le spese di organizzazione per la vendita on-line dei prodotti dei propri associati.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Una quota parte delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro, è destinata per l'anno 2021 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Sono vietate e costituiscono pratica commerciale sleale, le pratiche commerciali svalorizzanti quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al comma 1 nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali «low cost». Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. All'onere di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
21.0124. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni in favore delle aziende della filiera del legno)

  1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e che provvedono alla gestione e alla manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio-ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, è soggetto all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 9 punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al primo periodo le aliquote di cui all'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.053. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.
  2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

   a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;

   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*21.089. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.
  2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

   a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;

   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*21.068. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali)

  1. Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 1° gennaio 1991.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 209.
**21.015. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali)

  1. Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 1° gennaio 1991.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 209.
**21.036. Gadda, Scoma, Moretto, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali)

  1. Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 1° gennaio 1991.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 209.
**21.078. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali)

  1. Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 1° gennaio 1991.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 184.
21.066. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Start-up a vocazione sociale)

  1. Le organizzazioni, costituite in società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persona, che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge n. 134 del 2015, sono imprese sociali, qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017.
  2. La qualifica di cui al comma 1 si determina quando l'impresa impiega, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.
  3. Alle imprese sociali di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2021.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
21.070. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito “raccolta dei dati” il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
   2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito “prelievo dei campioni” il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
   2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita “analisi dei campioni” l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'ente selezionatore.
   2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti “elaborazione dei dati” il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'ente selezionatore.
   2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica.».

  2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute».
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le attività inerenti alla raccolta dei dati, al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni, l'analisi dei campioni e l'elaborazione dei dati sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

   a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività sugli allevamenti aderenti allo stesso programma genetico: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione dei dati;

   b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine, asinine e suine, e Accredia per i dati prodotti dai laboratori di analisi;

   c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio nazionale in maniera tracciata ed omogenea, e che possa garantire la sicurezza informatica del dato;

   d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

   e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

   f) personalità giuridica senza fini di lucro;

   g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto»;

   c) al comma 3, dopo la parola: «zootecnica» sono inserite le seguenti: «con scopi diversi da quelli di cui al comma 1»;

   d) al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite dalle seguenti: «prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati»;

   e) al comma 6, primo periodo, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014».

  4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN».
  5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che godono di piena autonomia e indipendenza»;

    2) alla lettera b), dopo le parole: «essere aggregati» sono inserite le seguenti: «, in forma stabile,»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «parere preventivo» è inserita la seguente: «vincolante».
21.091. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina della riproduzione animale)

  1. Al fine di armonizzare l'attività di programmazione svolta dagli enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti Enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, nell'ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3.
  2. Le fusioni di cui al comma 1 devono concludersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli Enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*21.0123. Bond.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina della riproduzione animale)

  1. Al fine di armonizzare l'attività di programmazione svolta dagli enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti Enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, nell'ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3.
  2. Le fusioni di cui al comma 1 devono concludersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli Enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*21.063. Scoma, Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Revisione del fondo di solidarietà nazionale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di per la revisione e l'integrazione del Titolo I (Fondo di solidarietà nazionale – FSN) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) definizione di eventuali soglie di accesso alle misure compensative tenendo conto delle diverse tipologie di avversità catastrofali, ivi inclusi le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, le epizoozie ed i danni da organismi nocivi ai vegetali;

   b) differenziazione della base temporale per la quantificazione della perdita di reddito e del danno indennizzabile in funzione della diversa natura degli eventi calamitosi, revisione dei massimali di danno indennizzabile e delle possibilità di cumulo tra diverse tipologie di interventi, coerentemente con la legislazione comunitaria in tema di aiuti di Stato;

   c) messa a punto di una piattaforma informatica unica per la gestione armonizzata sul territorio nazionale delle misure di intervento, ivi inclusi gli aspetti relativi alla delimitazione delle aree interessate, alla stima del danno, alla raccolta delle domande di accesso agli interventi ed alla loro istruttoria nonché alla attività di controllo ed erogazione degli aiuti.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
21.073. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Revisione Fondo di solidarietà nazionale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di per la revisione e l'integrazione del Titolo I (Fondo di solidarietà nazionale – FSN) del decreto legislativo n. 102 del 29.03.2004 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole» nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) definizione di eventuali soglie di accesso alle misure compensative tenendo conto delle diverse tipologie di avversità catastrofali, ivi inclusi le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, le epizoozie ed i danni da organismi nocivi ai vegetali;

   b) differenziazione della base temporale per la quantificazione della perdita di reddito e del danno indennizzabile in funzione della diversa natura degli eventi calamitosi, revisione dei massimali di danno indennizzabile e delle possibilità di cumulo tra diverse tipologie di interventi, coerentemente con la legislazione comunitaria in tema di aiuti di Stato;

   c) messa a punto di una piattaforma informatica unica per la gestione armonizzata sul territorio nazionale delle misure di intervento, ivi inclusi gli aspetti relativi alla delimitazione delle aree interessate, alla stima del danno, alla raccolta delle domande di accesso agli interventi ed alla loro istruttoria nonché alla attività di controllo ed erogazione degli aiuti.
21.0129. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rifinanziamento Fondo Solidarietà Nazionale)

  1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
21.0101. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Accordo di foresta)

  1. Ai sensi degli articoli 2, 3, comma 2, 9, comma 2, 41, 42, comma 2, e 44 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove, su tutto il territorio nazionale, gli Accordi di Foresta quali strumenti per lo sviluppo di filiere forestali e la valorizzazione delle superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici connessi al bosco.
  2. Gli Accordi di cui al comma 1 possono essere altresì rivolti alla definizione di sinergie tra quanti a diverso titolo operano, sia quali proprietari o titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali, sia in quanto esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. L'Accordo di foresta è il contratto tramite il quale due o più soggetti singoli o associati, aventi il requisito di cui al comma 3, si obbligano a collaborare per gli scopi di cui al comma 1, individuando le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti.
  3. Almeno la metà dei contraenti dell'Accordo di foresta deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali, oppure in alternativa almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
  4. Nell'individuazione delle soluzioni di cui al primo comma le parti possono anche promuovere:

   a) la gestione associata, sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie, pubbliche o private, singole o associate, nonché dei terreni abbandonati o silenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018;

   b) la redazione e attuazione di uno strumento di pianificazione di cui ai commi 3 e 6, articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, delle superfici interessate;

   c) la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio;

   d) la realizzazione di interventi e progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti agro-silvo-pastorali, e che coinvolgano diversi attori del territorio.

  5. L'Accordo di foresta può essere aperto all'adesione di altre parti oltre ai contraenti originari ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile, e può trasformarsi in società, consorzio, associazione o altro ente con o senza personalità giuridica ai sensi degli articoli 42-bis o 2500-octies del codice civile in ragione del tipo risultante dalla trasformazione.
  6. L'Accordo di foresta deve contenere:

   a) il nome, la ragione sociale, o la denominazione di ogni contraente, iniziale o successivamente aderente;

   b) il termine di durata;

   c) l'elenco dei beni agrosilvopastorali classificati in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti;

   d) l'indicazione degli obiettivi condivisi e perseguiti dai contraenti;

   e) le modalità concordate fra gli stessi per dare attuazione al contratto, tempo per tempo, entro il termine di durata convenuto;

   f) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi di ciascun contraente.

  7. L'Accordo di foresta può prevedere:

   a) le modalità di adesione di altri contraenti;

   b) la nomina di uno dei contraenti, o di un terzo, quale mandatario per l'esecuzione del contratto, o di una o più parti o fasi di esso, nonché i poteri di rappresentanza conferiti a tale soggetto, e le regole relative alla sua eventuale revoca, in deroga all'articolo 1726 del codice civile;

   c) le regole per l'assunzione delle decisioni dei contraenti su ogni materia o aspetto di interesse comune, nonché per l'individuazione di uno o più gestori per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite;

   d) la modificabilità a maggioranza delle clausole contrattuali, e le regole relative alle modalità di assunzione della stessa modifica, salvo il diritto di recesso del contraente che non ha consentito alla modifica, da esercitarsi entro giorni quindici dalla notifica dell'atto modificativo;

   e) l'istituzione di un fondo comune in denaro.

  8. Le regioni e le provincie autonome promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione e attuazione degli Accordi di foresta nel proprio contesto territoriale e socioeconomico.
21.022. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno del settore agricolo per il controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli oneri relativi alle attività di cui all'articolo 12, comma 2, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, con proprio provvedimento, le relative tariffe minime e massime.»;

   b) il comma 3 è abrogato.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
21.0113. Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo crisi corilicoltura)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Fondo nazionale per la corilicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, 499 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
21.0105. Bilotti, Gagnarli, Lombardo, Pignatone, Gallinella.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Equiparazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo a quella degli altri cereali)

  1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II:

    1) al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;

    2) al numero 10), dopo le parole: «di frumento» è inserita la seguente: «, orzo»;

   b) alla parte III:

    1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse ;

    2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000;
   2023: –2.000.000.
21.093. Cillis, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Equiparazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo a quella degli altri cereali)

  1. Al fine di equiparare la tassazione dell'orzo a quella degli altri cereali alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II, al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;

   b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce: «1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo»;

   c) alla parte III:

    1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse;

    2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
21.0121. Spena, Gallinella, Cillis.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disciplina della vendita di asporto e consegna in agriturismo)

  1. Al comma 3, lettera b), articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo la parola: «somministrare» aggiungere le seguenti: «, anche con modalità di asporto e consegna»
  2. Al punto 121), parte III, tabella A), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «distributori automatici» aggiungere le seguenti: «, ovvero mediante asporto o consegna a domicilio».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 209.
21.013. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Credito di imposta per piani di comunicazione dei prodotti agroalimentari)

  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori e degli esercizi commerciali. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni.
21.092. Cadeddu, Gagnarli, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno alla resilienza e allo sviluppo delle aziende agricole)

  1. Con le procedure attivate ai sensi dell'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020. Per le finalità del presente comma è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 204, le parole: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale» sono soppresse;

   c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

   «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
21.021. Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209.
21.0152. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contratti di filiera e di distretto agroalimentari)

  1. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti nel settore agroalimentare a seguito della crisi determinata dalla diffusione del COVID-19, la dotazione del Piano operativo agricoltura del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è incrementato di 350 milioni di euro a favore della misura relativa ai contratti di filiera e di distretto, istituiti dall'articolo 66 della legge n. 289 del 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede attraverso rimodulazione della dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
  3. All'articolo 23.1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la parola: «ovino» è sostituita dalla seguente: «ovicaprino».
*21.025. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contratti di filiera e di distretto agroalimentari)

  1. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti nel settore agroalimentare a seguito della crisi determinata dalla diffusione del COVID-19, la dotazione del Piano operativo agricoltura del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è incrementato di 350 milioni di euro a favore della misura relativa ai contratti di filiera e di distretto, istituiti dall'articolo 66 della legge n. 289 del 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede attraverso rimodulazione della dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
  3. All'articolo 23.1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la parola: «ovino» è sostituita dalla seguente: «ovicaprino».
*21.0117. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contratti di filiera e di distretto agroalimentari)

  1. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti nel settore agroalimentare a seguito della crisi determinata dalla diffusione del COVID-19, la dotazione del Piano operativo agricoltura del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è incrementato di 350 milioni di euro a favore della misura relativa ai contratti di filiera e di distretto, istituiti dall'articolo 66 della legge n. 289 del 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede attraverso rimodulazione della dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
  3. All'articolo 23.1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la parola: «ovino» è sostituita dalla seguente: «ovicaprino».
*21.0132. Nevi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Gestione delle sanse umide denocciolate ottenute dai frantoi oleari)

  1. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile».
21.099. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Parentela, Pignatone, Maglione, Marzana, Alberto Manca.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Vertical farming)

  2–bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.
   2-ter. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

    1) «prodotto lavato e pronto per il consumo»;

    2) «prodotto lavato e pronto da cuocere»;

    3) «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere»;

    4) «per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
21.0127. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minori)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere minori, quali apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 40 milioni per l'anno 2021.
  2. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni.
21.083. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo, Zanichelli, Scerra.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità)

  1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di chiusura, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità» con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.
  4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 40 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 209
21.0153. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione del Fondo a favore delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzate da forte stagionalità per il sostegno dell'integrazione delle filiere agroalimentari)

  1. Al fine di garantire l'integrazione delle filiere agroalimentari attraverso l'acquisto e la valorizzazione di materie prime di origine italiana da parte delle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari per mezzo della trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo, denominato «Fondo a favore delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzate da forte stagionalità per il sostegno dell'integrazione delle filiere agroalimentari» con una dotazione pari 30 milioni di euro per gli anni 2021-2023.
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 30 milioni per gli anni 2021-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
21.0131. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la promozione dei piani di rigenerazione urbana)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo denominato Fondo per la promozione dei piani di rigenerazione urbana sostenibile con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Per rigenerazione urbana sostenibile si intende un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali nelle aree urbanizzate, che non determinano consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, e volti alla tutela delle aree naturali e seminaturali ancora presenti in ambito urbano, finalizzati alla sostituzione, al riuso e alla riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri di sostenibilità ambientale, di salvaguardia del suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate e degradate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di riduzione dei consumi idrici ed energetici, di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari e di miglioramento della qualità architettonica e della bellezza dei contesti urbani.
  3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le Linee guida ministeriali per i piani di rigenerazione urbana sostenibile, le modalità di verifica dell'attuazione dei piani, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse fra le regioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 500 milioni per l'anno 2021 e 1.000 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generetion EU-Italia di cui all'articolo 184.
21.018. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per l'agricoltura di precisione e utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: «vietata», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)»;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR di cui al comma 1 in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci.»;

   c) al comma 2, alinea, dopo le parole: «può essere autorizzata» sono inserite le seguenti: «, con mezzi diversi da quelli di cui al comma 1,».

  2. Al fine di promuovere sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole il «Fondo per l'agricoltura di precisione e l'utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura» con una dotazione finanziaria iniziale di 500.000 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799.5 milioni di euro per l'anno 2021.
21.0100. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da danni eccezionali gelate nella regione Emilia-Romagna)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna, che hanno subito danni dall'eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole emiliano romagnole, danneggiate dall'eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale –interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.058. Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i seguenti criteri:

   a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Il contributo, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione dell'articolo 25, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti comunicazioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
21.029. Scoma, Gadda, Moretto, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli operatori dei settori economici che hanno subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia «Covid-19», sono riconosciuti, nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
21.0135. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli operatori dei settori economici che hanno subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia «COVID-19», sono riconosciuti, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, ivi incluse quelle florovivaistiche, apistiche e vitivinicole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le filiere agroalimentari.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.042. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2021 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*21.012. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2021 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*21.076. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2021 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*21.082. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2021 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*21.0136. Nevi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno alle imprese del settore frutticolo)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
**21.069. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno alle imprese del settore frutticolo)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
**21.081. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno alle imprese del settore frutticolo)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
**21.056. Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno alle imprese del settore frutticolo)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
**21.016. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.
21.0154. Lorenzin, Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri finanziari dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 209.
*21.014. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane, Muroni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri finanziari dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 209.
*21.0102. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri finanziari dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 209.
*21.035. Gadda, Scoma, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri finanziari dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 209.
*21.065. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri finanziari dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 209.
*21.077. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure in materia agricola e di sfalci e potatura)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 5) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f);

   b) all'articolo 185, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   “f) paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature, utilizzati, direttamente o con cessione a terzi, nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»
21.0114. Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

  1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) dopo le parole: «nonché a promuovere innovazione» sono aggiunte le seguenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*21.08. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Gallinella, Gagnarli, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

  1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) dopo le parole: «nonché a promuovere innovazione» sono aggiunte le seguenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*21.051. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

  1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) dopo le parole: «nonché a promuovere innovazione» sono aggiunte le seguenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*21.097. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione del fondo per il sostegno della filiera suinicola)

  1. Al fine di contrastare le ripercussioni economiche negative prodotte dall'emergenza da COVID-19, rilanciare il mercato suinicolo nazionale italiano ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo speciale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo per il sostegno della filiera suinicola».
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere mirati, tra le altre, a fornire forme di ristoro economico per la perdita di fatturato per gli allevatori del comparto suinicolo, ed in ogni caso devono privilegiare le produzioni e gli allevamenti di carne italiana, intesa come proveniente da animali nati, allevati e macellati in Italia.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
21.075. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo nazionale per la suinicoltura)

  1. Il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Al fine di prevenire la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale nonché per individuare le aree maggiormente a rischio diffusione, gestire e controllare la specie cinghiale (Sus scrofa) ed incrementare il livello di biosicurezza dell'allevamento suino, il fondo di cui al comma 1 viene incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.050. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

  1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera».
   «1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte».
   «1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto».
   «1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.».

   b) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies.».
21.052. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di apicoltura)

  1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

   b) all'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».

  2. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313,».
  3. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro».

  4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero».

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte I, dopo il numero 12) aggiungere il seguente:

    «12-bis) pappa reale o gelatina reale»;

   b) alla parte III, dopo il numero 15) aggiungere il seguente:

    «15-bis) servizi di impollinazione»;

   c) alla parte III dopo il numero 16 aggiungere il seguente:

    «16-bis) pappa reale o gelatina reale».

  Conseguentemente, per l'attuazione dei commi 5 e 6, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021 e 498 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
21.087. Parentela, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Zanichelli, Scanu.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro)

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
  2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di cui al medesimo comma è incrementato di 1,5 milioni per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
21.030. Scoma, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

  1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ubicate su un territorio nel quale si siano verificati eventi naturali che ne abbiano danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale e sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito nell'anno 2021 e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.
  2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un limite massimo di 50.000 euro.
  3. La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*21.028. Fregolent, Gadda, Del Barba, Marco Di Maio, Cadeddu.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

  1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ubicate su un territorio nel quale si siano verificati eventi naturali che ne abbiano danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale e sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito nell'anno 2021 e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.
  2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un limite massimo di 50.000 euro.
  3. La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*21.038. Gadda, Scoma, Del Barba, Marco Di Maio, Maglione.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

  1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ubicate su un territorio nel quale si siano verificati eventi naturali che ne abbiano danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale e sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito nell'anno 2021 e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.
  2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un limite massimo di 50.000 euro.
  3. La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*21.067. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

  1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ubicate su un territorio nel quale si siano verificati eventi naturali che ne abbiano danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale e sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito nell'anno 2021 e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.
  2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un limite massimo di 50.000 euro.
  3. La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*21.080. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

  1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ubicate in comuni che in seguito ad eventi calamitosi straordinari che hanno danneggiato irrimediabilmente le produzioni, ovvero compromesso la funzionalità aziendale, per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, è sottoscritta da ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito e finalizzato a ripristinare la funzionalità aziendale.
  2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nella dichiarazione IVA nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un massimo di 50 mila euro.
  3. La durata del finanziamento è stabilità in 84 mesi di cui 24 di preammortamento.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
21.020. Lacarra.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modalità di identificazione dei destinatari delle misure di sostegno a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Le misure di sostegno adottate nel periodo di emergenza sanitaria causata dal COVID-19 riferite alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per le quali si rimanda ai codici ATECO ai fini dell'individuazione dei relativi beneficiari nell'ambito di predette filiere, sono da intendersi a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
*21.031. Scoma, Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modalità di identificazione dei destinatari delle misure di sostegno a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Le misure di sostegno adottate nel periodo di emergenza sanitaria causata dal COVID-19 riferite alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per le quali si rimanda ai codici ATECO ai fini dell'individuazione dei relativi beneficiari nell'ambito di predette filiere, sono da intendersi a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
*21.061. Benedetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento»;
  2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono attribuite risorse pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 209.
21.064. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Esonero da fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» aggiungere le seguenti: «, nonché gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aventi un fatturato netto annuale inferiore ai 10.000 euro.».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
21.062. Benedetti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000.
21.011. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Gallinella, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Quarta gamma)

  1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

Art. 58-bis.

  1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni nonché a tutte le imprese agricole singole ed associate che producono ortofrutticoli destinati al mercato della quarta gamma, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
  2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo non è concesso qualora la suddetta riduzione di fatturato sia pari o inferiore al 15 per cento. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.034. Gadda, Scoma, Del Barba.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rideterminazione modalità di utilizzo del fondo per la quarta gamma)

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni nonché a tutte le imprese agricole singole ed associate che producono ortofrutticoli destinati al mercato della quarta gamma, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente».
   «2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo non è concesso qualora la suddetta riduzione di fatturato sia pari o inferiore al 15 per cento. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari».
   «3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».
21.071. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

  1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

Art. 58-bis.

  1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni nonché a tutte le imprese agricole singole ed associate che producono ortofrutticoli destinati al mercato della quarta gamma, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
  2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo non è concesso qualora la suddetta riduzione di fatturato sia pari o inferiore al 15 per cento. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
21.0126. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo)

  1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «strutture ricettive», sono inserite le seguenti: «, delle imprese turistiche e della ristorazione», e le parole: «fino ad otto lavoratori», sono sostituite dalle seguenti: «fino a quindici lavoratori, nonché delle aziende del settore agricolo»;

   b) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
21.041. Vanessa Cattoi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani)

  1. E' istituito un Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 che sarà erogata dal Ministero stesso, in base all'impatto economico documentabile subito in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All'ammontare necessario per la costituzione di detto fondo si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte del prelievo unico erariale di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e destinato al settore per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.057. Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, il comma 509 è sostituito dal seguente:

   «509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022.
21.0125. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno per le organizzazioni di produttori)

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».
*21.074. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno per le organizzazioni di produttori)

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».
*21.0130. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno per le organizzazioni di produttori)

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».
*21.0106. Parentela, Gagnarli, Cillis, Cassese, Cadeddu, Gallinella, Del Sesto, Lombardo, Galizia, Maglione, Marzana, Lovecchio, Pignatone, Alberto Manca.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno per le organizzazioni di produttori)

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».
*21.045. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Il sostegno alla filiera agroalimentare di cui all'articolo 66, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intende esteso al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
**21.059. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Il sostegno alla filiera agroalimentare di cui all'articolo 66, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intende esteso al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
**21.0122. Scoma, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disciplina delle attività agrituristiche)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la valutazione del rapporto di connessione».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21.084. Gallinella, Gagnarli, Cassese, Cillis, Cadeddu, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disciplina delle attività agrituristiche)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la valutazione del rapporto di connessione»;
21.09. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo per le stazioni sperimentali per l'industria)

  1. L'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, è sostituito dal seguente:

   «b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
21.072. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo Stazioni Sperimentali per l'Industria)

  1. L'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 è sostituito dal seguente:

   «b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo. 2135 comma 3».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
21.0128. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni .

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718, con esclusione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 2135.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.044. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali importati da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi terzi)

  1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate sul territorio nazionale, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali o farine di cereali, è tenuto a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue, in apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  2. Le entrate e le uscite per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 1, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.
  3. Le modalità di applicazione del presente articolo, per il quale sono previsti oneri pari ad 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite dal decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni.
  5. Il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
21.086. Cillis, Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico».

  2. All'articolo 2, comma 3, della legge del 2 dicembre 2016, n. 242, le parole da: «esclusivamente» ad: «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».
  3. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, aggiungere infine, il seguente comma:

   «8. I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

  4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  5. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 4 sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*21.096. Gallinella, Parentela, Deiana, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Zanichelli, Termini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico».

  2. All'articolo 2, comma 3, della legge del 2 dicembre 2016, n. 242, le parole da: «esclusivamente» ad: «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».
  3. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, aggiungere infine, il seguente comma:

   «8. I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

  4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  5. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 4 sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*21.010. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno della filiera della canapa)

  1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da esse derivati».

  2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
21.017. Magi, Termini, Di Lauro, Gagnarli, Gallinella, Galizia, Maglione, Trano, Zanichelli, Sarli, Sodano, Saitta.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la filiera della ristorazione)

  1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.».
21.0134. Nevi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)

  1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, allegato Elenco n. 1, alinea 13 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la seguente voce è soppressa: «Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 59, comma 2».
  2. Il comma 3 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

   «3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato versamento del contributo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto. In caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto. Se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni».
21.085. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

  1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, limitatamente all'attività di produzione agricola, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B) allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. Gli adempimenti per il Piano Annuale di Produzione, di cui all'articolo 71 del Regolamento (CE) n. 889/2008, sono soddisfatti dalla compilazione del Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
21.090. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Gagnarli, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Denominazioni di «carne»)

  1. Il termine «carne» è riferito a tutte le parti commestibili degli animali, compreso il sangue, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
  2. Sono riservate alle carni, alle carni macinate, alle preparazioni di carni, alle carni separate meccanicamente e alle preparazioni a base di carne ed ai prodotti a base di carne nonché a tutti gli alimenti contenenti carne le denominazioni di «bistecca», «salame», «salsiccia», «prosciutto», «burger», «hamburger» e, comunque usuali, descrittive o tradizionalmente impiegate per indicare prodotti contenenti carne, anche in lingua diversa da quella italiana.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
  5. Al fine di promuovere campagne di informazione e di comunicazione volte a illustrare le caratteristiche dei prodotti a base di carne nonché a tutti gli alimenti contenenti carne è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2021.
  6 Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 209.
21.0155. Martina, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Gallinella.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure del settore agricolo in favore del settore delle carni)

  1. Il termine «carne» è riferito a tutte le parti commestibili degli animali, compreso il sangue, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
  2. Sono riservate alle carni, alle carni macinate, alle preparazioni di carni, alle carni separate meccanicamente e alle preparazioni a base di carne ed ai prodotti a base di carne nonché a tutti gli alimenti contenenti carne le denominazioni di «bistecca», «salame», «salsiccia», «prosciutto», «burger», «hamburger» e, comunque usuali, descrittive o tradizionalmente impiegate per indicare prodotti contenenti carne, anche in lingua diversa da quella italiana.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21.0111. Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Denominazioni di «carne»)

  1. Il termine «carne» è riferito a tutte le parti commestibili degli animali, compreso il sangue, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
  2. Sono riservate alle carni, alle carni macinate, alle preparazioni di carni, alle carni separate meccanicamente e alle preparazioni a base di carne ed ai prodotti a base di carne nonché a tutti gli alimenti contenenti carne le denominazioni di «bistecca», «salame», «salsiccia», «prosciutto», «burger», «hamburger» e, comunque usuali, descrittive o tradizionalmente impiegate per indicare prodotti contenenti carne, anche in lingua diversa da quella italiana.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
21.033. Scoma, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 recante «Sistema di qualità nazionale benessere animale»)

  1. All'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «a legislazione vigente» sono aggiunte le seguenti: «I prodotti agroalimentari conformi al Sistema sono riconoscibili da parte dei consumatori grazie a una specifica etichetta applicata sui prodotti che indichi, in maniera specie-specifica e tramite chiara distinzione visiva:

   i livelli disponibili per quella specie in ordine crescente di benessere animale;

   il metodo di allevamento per ciascun livello;

   il livello a cui appartiene il prodotto.

  Per ogni specie saranno disponibili almeno un livello che indichi il rispetto dei requisiti minimi di legge, un livello al coperto migliorato e un livello all'aperto. Sarà sempre indicato in etichetta l'eventuale uso di gabbie lungo l'intera filiera relativa al prodotto.».
21.0119. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 marzo 2021.
  2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*21.037. Gadda, Scoma, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 marzo 2021.
  2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*21.079. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola: «vulcanica» sono aggiunte le seguenti: «e per le coltivazioni di frutta in guscio, in qualsiasi terreno ubicate,».
21.0104. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Pignatone, Parentela, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Cassette biodegradabili)

  1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11 è inserito il seguente codice: «15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: «128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
21.032. Scoma, Gadda, Fregolent, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni a sostegno delle filiere ortofrutticole)

  1. Al fine di favorire il superamento della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore delle imprese appartenenti alla filiera ortofrutticola, rimasta esclusa dai benefici di cui all'articolo 222 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 58-quater del decreto-legge n. 104 del 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo dedicato con una dotazione pari a euro 50 milioni per l'anno 2021 con la finalità di riconoscere un rimborso parziale del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese ortofrutticole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
21.094. Marzana, Galizia, Gallinella, Gagnarli, Lombardo, Lovecchio, Cadeddu, Cassese, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Del Sesto, Pignatone, Ficara, Scerra, Grillo, Penna, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell'accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
  2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all' ordinamento previdenziale di appartenenza.
  3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
  4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.
  5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n.190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, è aggiunta la seguente tabella:

TABELLA A
(articolo 21-bis, comma 3)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

  Età di pensionamento effettivo

  Anni di contribuzione

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  62

  -8,0

  -7,8

  -7,5

  -7,2

  -6,6

  -3,6

  63

  -6,0

  -5,8

  -5,5

  -5,2

  -4,4

  -2,4

  64

  -4,0

  -3,8

  -3,5

  -3,2

  -2,7

  -1,4

  65

  -2,0

  -1,8

  -1,5

  -1,2

  -0,6

  -0,4

  66

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  67

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  68

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  69

  4,5

  4,5

  4,5

  4,5

  4,5

  4,5

  70

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

21.0156. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rinnovo dello strumento della cambiale agraria)

  1. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: «la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.», sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2021. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
21.0120. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di semplificazione per i prodotti ad accisa assolta)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 490 milioni.
21.019. Navarra.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

  1. A decorrere dal 10 gennaio 2021 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nell'ambito della «CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura» di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il «Fondo Pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.
  3. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
21.060. Benedetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
21.048. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni agricole in materia di digestato)

  1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 52, comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro di cui all'articolo 22 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, in ingresso di impianti di produzioni biogas prodotti da impianti aziendali e interaziendali, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e conformemente alle condizioni di utilizzazione agronomica previste dal Titolo IV del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica;

   b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

   2-ter. Sono condizioni di equiparabilità del digestato per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica:

   a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

   b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

   c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

   d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

   e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

   «2-quater. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, anche per il digestato equiparato devono essere rispettate le indicazioni previste dall'articolo 40 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e le quantità di azoto efficiente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per ogni singola coltura».
   «2-quinquies. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. Le analisi di cui al precedente periodo sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica della Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) n. 2015/1535 del parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.
  3. Al fine di assicurare la riduzione dei quantitativi di rifiuti organici avviati a discarica o ad altre forme di smaltimento, garantendo al contempo la massima protezione della salute, dell'ambiente e della qualità del territorio e dei prodotti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute definisce altresì, con decreto, le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già previste dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016. Nelle more dell'adozione della disciplina di cui al presente comma, l'utilizzazione agronomica del digestato che non risulta regolamentato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016, fermo restando quanto ivi previsto, può essere effettuata con le modalità, alle condizioni e nel rispetto dei limiti e dei divieti fissati nel decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.
  5. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e di semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione, nonché delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari, fermo restando quanto previsto della legge 11 novembre 1996, n. 574, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21.0109. Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Potenziamento e crescita della ricerca nel settore agroalimentare)

  1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.
  2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
  3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.
  4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «n. 190», sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124»;

   b) le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2021: – 5 milioni;
   2022: – 5 milioni;
   2023: – 5 milioni.
*21.0110. Gadda, Del Barba, Fioramonti, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Potenziamento e crescita della ricerca nel settore agroalimentare)

  1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.
  2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
  3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.
  4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «n. 190», sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124»;

   b) le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2021: – 5 milioni;
   2022: – 5 milioni;
   2023: – 5 milioni.
*21.0157. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo delle imprese artigiane)

  1. All'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti».
21.0107. Ciprini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al comma 3, dell'articolo 222, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: «90 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestino nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.049. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di un Fondo di qualità settore cerealicolo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il miglioramento della qualità ed il risparmio energetico nel settore cerealicolo destinato a finanziare l'ammodernamento e l'automazione dei centri di essiccazione/stoccaggio, comprese le attività connesse all'accettazione, alla pulitura, all'essiccazione, alla conservazione e alla selezione delle partite conferite.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.054. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di un Fondo per l'agricoltura di precisione)

  1. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, al miglioramento del benessere animale, alla riduzione dell'impatto dei trattamenti fertilizzanti e fitosanitari nonché alla diffusione dell'agricoltura di precisione, è istituito, presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
21.055. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno delle attività agricole in materia di biomasse vegetali)

  1. Le biomasse vegetali derivanti da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde del reticolo idrografico nazionale, effettuate previa regolare autorizzazione delle autorità competenti, allo scopo di assicurare il corretto regime dei deflussi idrici e ridurre il rischio di dissesti, sono classificate di Tipologia IV ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2010.
  2. La certificazione della biomassa di cui al comma 1, finalizzata alla tracciabilità, potrà avvenire in presenza di autorizzazioni rilasciate dagli organi pubblici preposti che contengano il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, una relazione tecnica, eventuale documentazione fotografica, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
21.0115. Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno del settore agricolo in materia di rafforzamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica)

  1. Le disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 rappresentano un oggettivo caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nell'ambito delle procedure dei pagamenti diretti ai detentori di animali. Conseguentemente, per l'intero periodo emergenziale, non trovano applicazione a carico dei detentori di animali le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per tutti gli eventi connessi agli animali le cui notifiche nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica sono effettuate entro i quattordici giorni successivi agli ordinari termini, nonché per tutti gli eventi connessi agli animali, i cui termini di notifica non sono scaduti al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti emergenziali adottati. Resta fermo l'obbligo per il detentore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
21.0112. Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per l'aggregazione in agricoltura)

  1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.
  2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.
21.0133. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 23

  Sopprimerlo.
23.1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le somme eventualmente inutilizzate per l'anno 2020, sono mantenute a bilancio per essere utilizzate nell'anno 2021 per le medesime finalità.»,

   b) all'articolo 209 la parola: 800 è sostituita dalla seguente: 799.
23.4. Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   b-bis) al comma 12, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di categoria» aggiungere le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo,».
23.3. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione» sono inserite le seguenti: «Nei casi in cui il rimborso sia effettuato direttamente dall'Agenzia delle entrate, il cessionario dimostra l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione».

   b) al secondo periodo, dopo le parole «Il rimborso è effettuato» sono inserite le seguenti: «direttamente dall'Agenzia delle entrate ovvero».
23.2. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari italiani)

  1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione dei vini e delle birre artigianali di produzione italiana, alle imprese agricole esistenti alla data del 1° gennaio 2020 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 30.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono all'estero, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
  3. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.
  5. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  6. Al fine di sostenere la partecipazione a fiere digitali del settore agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per il 2021. Il fondo di cui al precedente periodo è volto a erogare un contributo a fondo perduto alle imprese agricole e agroalimentari in forma di voucher che permetta alle aziende di acquistare servizi di adeguamento della propria impresa alla fiera virtuale, per il rimborso fino all'80 per cento delle spese sostenute per nuove azioni di adeguamento prodromiche alla partecipazione alle fiere virtuali, come adeguamento etichette, brochure, presentazioni aziendali.
  7. Il contributo di cui al comma 6 è erogato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
  8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 6.
  9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni per il 2021 e 10 milioni per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 209.
23.01. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art 23-bis.
(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

   1. Per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.
   2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo comma è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.
   3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.
   4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000;
   2023: – 10.000.000.
*23.02. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art 23-bis.
(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

   1. Per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.
   2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo comma è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.
   3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.
   4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000;
   2023: – 10.000.000.
*23.03. Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;

   b) il comma 44, è sostituito dal seguente:

   «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
  4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le seguenti: 650 e 300.
23.04. Perego Di Cremnago, Gelmini, Nevi, Porchietto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interpretazione autentica in materia di patent box)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all'estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le parole: 760 e 460.
23.05. Nevi, Porchietto, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Incentivi per attività imprenditoriali avviate sul territorio nazionale da cittadini italiani all'estero iscritti all'Aire)

  1. Negli anni 2021 e 2022 per i cittadini italiani iscritti all'Aire e alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000, ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50% sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.06. Fitzgerald Nissoli.

ART. 24.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della compilazione dell'elenco dei piani di cui al comma 2 la struttura di Missione Investitalia valuta le proposte sulla base dei seguenti criteri:

   a) la coerenza della proposta con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigenti;

   b) la entità degli incrementi di qualità insediativa assicurati dalla proposta in termini di spazi e attrezzature pubbliche;

   c) la consistenza degli incrementi di qualità ambientale assicurati dalla proposta in riferimento alle componenti ambientali aria, acqua, suolo, ecosistemi.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   l) il quadro delle coerenze con gli strumenti di governo del territorio vigenti;

   m) il bilancio degli effetti sulla qualità insediativa e ambientale nel sito specifico della proposta e nel suo contesto.
24.3. Di Lauro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 36 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 34.000.000.
24.1. Lucchini, Maggioni, Ferrari, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Cavandoli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Un importo non superiore al 50 per cento dei fondi previsti annualmente dal comma 5 è assegnato alle regioni e alle province autonome che presentano entro il 30 marzo 2021 progetti con le medesime finalità del comma 1.
24.2. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine del riposizionamento competitivo e della rigenerazione del territorio nonché della riqualificazione delle aree produttive, attraverso il recupero degli immobili industriali dismessi o degradati, da trasformare da costo ambientale, sociale ed economico, a patrimonio da rivitalizzare, nel contesto più ampio di rigenerazione urbana e di recupero e riuso del suolo, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro nazionale informatico degli immobili industriali dismessi, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al quale sono indirizzati i dati raccolti dai comuni, ai sensi del comma 7-ter.
  7-ter. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini della realizzazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della ricognizione puntuale, in base alla interoperabilità delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti, delle aree e degli edifici produttivi dismessi, rilevandone proprietà, stato ed eventuale utilizzo attuale e dell'invio dei dati raccolti. In base ai dati forniti, il Registro di cui al comma 7-bis genera un codice identificativo della singola opera.
  7-quater. Ai fini dell'attuazione del comma 7-ter, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2021, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –6.000.000;
   2022: –6.000.000;
   2023: –6.000.000.
24.4. Giarrizzo, Alaimo, Perconti, Rizzo, Pignatone, Suriano, Grillo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Dichiarazione di carattere non finanziario)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

   a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;

   b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro.

   1-bis. A partire dal 1° gennaio 2021 il medesimo obbligo di redigere una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 sussiste per le altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il medesimo obbligo si estende alle altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 250.».

  2. Al fine di promuovere la corretta redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario (DNF) da parte delle imprese di cui al comma 1, è prevista la realizzazione di iniziative di comunicazione, realizzate dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'art. 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, mirate alla completa informazione delle attività di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.03. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni, Fusacchia.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Incentivi per la valorizzazione del patrimonio dei piccoli comuni)

  1. Al fine di promuovere gli investimenti per la valorizzazione dei borghi antichi e la riqualificazione delle aree disagiate, ai soggetti che investono in start-up e PMI operative su progetti innovativi volti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato dei piccoli comuni come definiti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui con le seguenti: 490 milioni di euro annui.
24.013. Deiana.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti e per le rimpatrio delle attività precedentemente delocalizzate)

  1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «investimenti esteri in Italia», sono inserite le seguenti: «, nonché per favorire il rimpatrio delle imprese che hanno delocalizzato»;

   b) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di ricollocamento degli investimenti in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori italiani la cui attività risulta precedentemente delocalizzata, anche mediante la previsione di idonei incentivi fiscali e contributivi;»;

   c) al comma 3-bis, le parole: «e dell'attrazione degli investimenti all'estero», sono sostituite dalle seguenti: «dell'attrazione investimenti dall'estero e delle attività poste in essere per favorire il rientro delle imprese che hanno precedentemente delocalizzato».

  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
24.07. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche alla disciplina delle aree Zone economiche speciali)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «Le modalità per l'istituzione» sono inserite le seguenti: «o la sua modifica»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «in transizione» sono inserite le seguenti: «ovvero dal Ministero dello sviluppo economico»;

   c) al comma 5, dopo le parole: «regione interessate» sono inserite le seguenti: «o il Ministero dello sviluppo economico»;

   d) al comma 6:

    1) dopo le parole: «o le regioni nel caso di ZES interregionali,» sono inserite le seguenti: «o il Ministero dello sviluppo economico»;

    2) dopo le parole: «la proposta di istituzione» sono inserite le seguenti: «o di modifica».
24.014. Maraia, Caso, Buompane.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Programma straordinario periferie)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978, è inserito il seguente:

   «978-bis. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario”, di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzati dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziati o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari.».
*24.010. Businarolo, Baldino, Corneli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Programma straordinario periferie)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978, è inserito il seguente:

   «978-bis. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario”, di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzati dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziati o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari.».
*24.05. De Menech.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Programma straordinario periferie)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978, è inserito il seguente:

   «978-bis. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario”, di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzati dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziati o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari.».
*24.016. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Programma straordinario periferie)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978, è inserito il seguente:

   «978-bis. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario”, di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzati dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziati o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari.».
*24.04. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Lavori pubblici e crescita)

  1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'ultimo periodo, dopo le parole: «scadenza del termine per la presentazione delle domande» sono aggiunte le seguenti: «ovvero entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande sia intervenuto un provvedimento giudiziale di sospensione dell'efficacia del provvedimento di accertamento tributario o previdenziale».
24.06. Marattin, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

   «5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
   5-ter. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

   5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
   5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
   5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
   5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
   5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».
24.01. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana)

  1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.»;

   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»;

   c) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole: «dell'insediamento» sono inserite le seguenti: «, sempreché la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale».
24.015. Barelli, Gelmini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Concessione e locazione di beni immobili dell'INPS)

  1. I beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) destinati ad uso diverso da quello abitativo, non idonei ovvero non suscettibili di uso strumentale, possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato, in favore dei soggetti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero degli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli stessi, per le finalità individuate nel regolamento di cui al comma 5.
  2. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui al comma 1, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero degli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli stessi:

   a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

   b) le regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le finalità individuate nel regolamento di cui al comma 5;

   c) l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per le finalità individuate nel regolamento di cui al comma 5 del presente articolo;

   d) i soggetti che esercitano le attività di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206.

  3. Fermo quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e), g) e g-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, possono richiedere anche a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui al presente articolo.
  4. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 è fissata in 10 anni salvo che, per particolari finalità perseguite dal richiedente, non sia stabilita una durata diversa con provvedimento motivato dell'INPS. La durata di cui al primo periodo non può comunque eccedere 15 anni.
  5. Con regolamento dell'INPS, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

   a) i criteri e i termini di decadenza e revoca della concessione;

   b) i criteri e i termini di risoluzione e recesso della locazione;

   c) gli effetti della concessione o locazione;

   d) i criteri di presentazione delle domande di concessione e locazione;

   e) la misura del canone agevolato di cui al comma 1 e le relative modalità di determinazione;

   f) le specifiche finalità per le quali gli immobili sono concessi o locati.

  6. Alla cessazione della concessione o della locazione, le addizioni o le migliorie apportate ai beni immobili di cui al comma 1 sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS.
24.012. Baldino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per le piccole e medie imprese per la tutela e valorizzazione della biodiversità, il restauro degli ecosistemi e il mantenimento dei servizi ecosistemici)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese per la tutela e valorizzazione della biodiversità, il restauro degli ecosistemi e il mantenimento dei servizi ecosistemici», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

   a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

   b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli dell'agricoltura multifunzionale, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità ovvero per favorire processi di innovazione;

   c) sostenere la crescita delle imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli obiettivi della strategia nazionale per la biodiversità 2020-2030;

   d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

  3. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia, con gli Enti gestori delle aree naturali protette della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le associazioni di protezione ambientale riconosciute dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  4. Ai fini dei commi da 1 a 3, per «settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici» si intende il settore che comprende le attività dirette alla conservazione e restauro del patrimonio naturale del paese, allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi funzionali alla tutela di specie ed habitat e al restauro, fruizione e valorizzazione di ecosistemi ed aree ad elevato valore naturale, in particolare, quelli relativi ad interventi per la riduzione delle minacce per specie ed habitat, interventi d'ingegneria naturalistica e ripristino di ecosistemi, all'allestimento e gestione di musei naturalistici, centri visita, centri di educazione ambientale, in particolare nelle aree naturali protette e siti Natura 2000, di archivi e biblioteche specializzate, all'audiovisivo naturalistico e contenuti multimediali, all'editoria, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità per la conoscenza e valorizzazione del capitale naturale del paese.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli interventi di cui al comma 2;

   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 3;

   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefìci nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
24.09. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 150 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.
  2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
24.08. Paita, Marco Di Maio, Del Barba, Nobili.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e cessione degli immobili)

  1. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia dell'entrate.».
24.011. Baldino, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Scerra.

ART. 25

  Al comma 1 sostituire le parole: è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 con le seguenti: è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2031.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 dell'importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.
25.2. De Menech.

  Al comma 1 sostituire le parole: è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 con le seguenti: è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024, e 400 milioni a decorrere dall'anno 2025.
25.4. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Rizzo, Penna, Davide Aiello, D'Orso, Perconti, Pignatone, Grillo.

  Al comma 1 sostituire le parole: dal 2025 al 2035 con le seguenti: dal 2021 al 2031.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 dell'importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
25.1. De Menech.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 2025 al 2035 con le seguenti: dal 2021 al 2031.

   Ai maggiori oneri quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
25.3. Tabacci, Pastorino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Nuove norme sull'innovazione di servizi e prodotti nel settore finanziario, creditizio e assicurativo – FinTech)

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica al regolamento per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo in attuazione dell'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».
  3. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  4. L'Ente è dotato di un Consiglio direttivo composto da undici membri, compreso il direttore che lo presiede.
  5. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 10.
  6. I membri del Consiglio direttivo diversi dal direttore, sono nominati dal Ministero dell'economia e delle Finanze, sulla base delle seguenti designazioni: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), tre dalle associazioni di categoria attive, che si occupino specificatamente di FinTech e di InsurTech, promuovendone la conoscenza tra gli imprenditori del settore, come individuate dal Ministero dell'economia e delle Finanze. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato.
  7. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo. L'ente collabora e si coordina altresì con il comitato FinTech di cui all'articolo 36, comma 2-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58.
  8. All'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende FinTech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma 1.
  9. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che lo approva entro 30 giorni dalla sua trasmissione.
  10. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
25.09. Topo, Fragomeli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Nuove norme sull'innovazione di servizi e prodotti nel settore finanziario, creditizio e assicurativo – FinTech)

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica al regolamento per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo in attuazione dell'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».
  3. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  4. L'Ente è dotato di un Consiglio direttivo composto da undici membri, compreso il direttore che lo presiede.
  5. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 10.
  6. I membri del Consiglio direttivo diversi dal direttore, sono nominati dal Ministero dell'economia e delle Finanze, sulla base delle seguenti designazioni: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), tre dalle associazioni di categoria attive, che si occupino specificatamente di FinTech e di InsurTech, promuovendone la conoscenza tra gli imprenditori del settore, come individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato.
  7. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo. L'ente collabora e si coordina altresì con il comitato FinTech di cui all'articolo 36, comma 2-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58.
  8. All'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende FinTech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma 1.
  9. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che lo approva entro 30 giorni dalla sua trasmissione.
  10. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*25.021. Cattaneo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Nuove norme sull'innovazione di servizi e prodotti nel settore finanziario, creditizio e assicurativo – FinTech)

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica al regolamento per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo in attuazione dell'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».
  3. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  4. L'Ente è dotato di un Consiglio direttivo composto da undici membri, compreso il direttore che lo presiede.
  5. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 10.
  6. I membri del Consiglio direttivo diversi dal direttore, sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle seguenti designazioni: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), tre dalle associazioni di categoria attive, che si occupino specificatamente di FinTech e di InsurTech, promuovendone la conoscenza tra gli imprenditori del settore, come individuate dal Ministero dell'economia e delle Finanze. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato.
  7. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo. L'ente collabora e si coordina altresì con il comitato FinTech di cui all'articolo 36, comma 2-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58.
  8. All'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende FinTech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma 1.
  9. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che lo approva entro 30 giorni dalla sua trasmissione.
  10. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*25.015. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Ente FinTech per la promozione e il monitoraggio del settore della tecnofinanza)

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, trasmette alle Camere una relazione relativa alle attività di tecnofinanza (FinTech) con un'analisi del settore finalizzata ad individuare integrazioni e modifiche della legislazione vigente e dei provvedimenti regolamentari e amministrativi in materia, per favorire lo sviluppo, anche mediante sperimentazione, delle attività di tecno-finanza (FinTech) con nuove tecnologie e innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo in attuazione dell'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore della tecnofinanza e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito l'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».
  3. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente non superiore a 20 unità di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici ed istituzioni, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, in posizione di comando, fuori ruolo, o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. L'Ente è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso. I componenti del consiglio nazionale dell'Ente sono indicati nel numero di 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero di 5 dal Ministero dello sviluppo economico, esercitano l'attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il direttore è componente di diritto del consiglio direttivo.
  4. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziari, creditizi e assicurativi. L'ente collabora e si coordina anche con il comitato Fintech di cui al comma 2-octies dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  5. All'Ente sono attribuite funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le competenze, le iniziative e le esperienze maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende Fintech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche per le finalità di cui al comma 1.
  6. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 399 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
25.014. Fantinati, Zanichelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

  1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è sostituita dalla seguente:

   «e) partecipazioni, in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale o per la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti».
25.013. Elisa Tripodi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2020, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 68 sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 146,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 468,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 424,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 425,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 426,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 426,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 427,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 4277,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
25.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Semplificazione nelle comunicazioni tra imprese ed utenti)

  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per l'adesione al contratto o per il recesso dallo stesso».
25.010. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Rivalutazione dei beni delle imprese)

  1. Al comma 696, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.022. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)

  1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
25.023. Ungaro, Del Barba, Mor.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'innovazione lavoratori autonomi e professionisti)

  1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, sia in forma individuale che associata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 8,8 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 239.
25.011. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Facilitazioni per l'accesso al credito e la cessione dei crediti)

  1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'art. 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
25.017. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 1, dopo le parole: “è stabilito quanto segue” è aggiunto il seguente periodo: “Il predetto termine non si applica alle disposizioni di cui al successivo comma 2-bis”».
*25.03. Bruno Bossio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 1, dopo le parole: “è stabilito quanto segue” è aggiunto il seguente periodo: “Il predetto termine non si applica alle disposizioni di cui al successivo comma 2-bis”».
*25.08. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Patent box – interpretazione autentica dell'articolo 165, comma 10,
del TUIR)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all'estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.06. Navarra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modalità digitali di comunicazione con utenti)

  1. All'articolo 291, comma 1, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «o tramite qualsiasi altra modalità digitale».
25.04. Bruno Bossio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche al codice civile)

  1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è inserito il seguente:

   «Art. 1677-bis. – (Contratto di logistica) – 1. Con il contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
   2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone».
25.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Voucher digitalizzazione PMI)

  1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle PMI e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10 mila, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultra larga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette PMI.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore «de minimis».
  3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste dai pertinenti regolamenti.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 460 milioni di euro. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
  5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziate da apposito Programma operativo nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 460 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
25.012. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Voucher digitalizzazione PMI)

  1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore «de minimis».
  3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste dai pertinenti regolamenti.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 460 milioni di euro. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
  5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziate da apposito Programma operativo nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione.
*25.019. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Voucher digitalizzazione PMI)

  1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore «de minimis».
  3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste dai pertinenti regolamenti.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 460 milioni di euro. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
  5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziate da apposito Programma operativo nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione.
*25.020. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Semplificazioni per la cessione dei crediti di impresa)

  1. Il comma 13 dell'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è sostituito dal seguente:

   «13. In deroga alle previsioni di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 e al Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato».

  2. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 117 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono abrogati.
  3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, ivi inclusi i contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si considerano come non apposte, non producendo effetto tra le parti, e non sono opponibili al terzo cessionario».
25.016. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Accordi per la realizzazione della banda ultra larga)

  1. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del piano banda ultra larga, la Presidenza del Consiglio dei ministri può nominare il Presidente della regione o della provincia autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.
  2. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del piano banda ultra larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione di concessione con Open Fiber autorizza la stessa a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia FWA.
25.07. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 26

  Al comma 1, dopo la parola: detenuti, aggiungere le seguenti: , per l'istallazione di macchine per il compostaggio di comunità.
26.13. Alberto Manca.

  Al comma 1, dopo la parola: detenuti aggiungere le seguenti: e della polizia penitenziaria.
26.6. Potenti, Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo le parole: degli istituti penitenziari aggiungere le seguenti: e degli alloggi di servizio.
26.7. Potenti, Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: proporzionalmente alla distribuzione territoriale della popolazione carceraria.
26.14. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2021 da destinare alla sperimentazione di cui al comma 3 del presente articolo.
  3. Previo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica, degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 5. Il medesimo decreto disciplina altresì la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione, se necessario e previa intesa con il Ministro competente, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.
  4. Per le ulteriori esigenze del Corpo di Polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi, di vestiario ed equipaggiamenti è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
26.8. Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Potenti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza del carcere, una quota delle risorse di cui al comma 1, non inferiore a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, è destinata alla realizzazione, in ciascun istituto penitenziario che ne sia sprovvisto, di un teatro da utilizzare per lo svolgimento di spettacoli teatrali realizzati dai detenuti e come spazio comune per lo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.
  1-ter. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, finalizzato allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, nonché per la promozione e l'esecuzione, anche all'esterno del carcere, di spettacoli teatrali, volto a finanziare la partecipazione di professionisti dello spettacolo, imprese, enti e associazioni, nonché forme incentivanti per il personale interno che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, nel limite di spesa di 2 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021 e 498 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
26.12. Bruno, Maglione, Penna, Nesci, Salafia, Dieni, D'Arrando, Frusone, Dori, Grimaldi, Corneli, Brescia, Gallo, Sarli, D'Uva, Papiro, Sportiello, Scerra, Giordano, Di Lauro, Grippa, Scanu, Suriano, Ehm, Vacca, Del Sesto, Galizia, Di Sarno, Leda Volpi, Casa, Micillo, Nappi, Aresta, Villani, Olgiati, Caso, Tripiedi, Barbuto, Lorefice, Amitrano, Zanichelli, Ianaro, Grande, Torto, Giovanni Russo, Francesco Silvestri, Romaniello, Carbonaro, De Girolamo, Iorio, Ascari, De Carlo, Manzo, Forciniti, Maraia, Alaimo, Buompane, Menga.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al fine di realizzare interventi straordinari sulle carceri per l'adeguamento di spazi da adibire e la costruzione di strutture provvisorie finalizzate all'isolamento e alla quarantena conseguenti all'emergenza COVID-19, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo ammontanti a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
26.4. Turri, Potenti, Morrone, Bisa, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al fine di realizzare interventi straordinari per conseguire il contenimento della diffusione dei contagi da epidemia COVID-19 nelle carceri, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo ammontanti a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
26.5. Turri, Potenti, Morrone, Bisa, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
26.3. Annibali, Del Barba, Marco Di Maio, Ferri, Barbuto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
26.2. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare l'attività di verifica e ispezione di competenza, ai direttori amministrativi che svolgono le funzioni ispettive presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, in luogo dell'indennità prevista al comma 10 dell'articolo 11 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, è attribuita la retribuzione di posizione, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nella misura stabilita per i dirigenti assegnati all'Ispettorato generale del medesimo Ministero dal decreto ministeriale 10 giugno 2003 e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 414.000 euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: istituti penitenziali inserire le seguenti: e di ispezione.
26.9. Vitiello, Del Barba, Pezzopane, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

  1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26.025. Sarti, Ascari.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
*26.03. La II Commissione.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
*26.036. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine del completamento del progetto di conversione delle ex caserme San Paolo e dell'area di via IV Novembre di Monza come nuove e ulteriori sedi degli uffici giudiziari e del polo archivistico giudiziario della città, è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
26.034. Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Fondo per la digitalizzazione del processo civile e penale)

  1. Al fine di potenziare e semplificare la telematizzazione delle attività processuali, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per la digitalizzazione del processo civile e penale, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è finalizzato a favorire il più ampio impiego possibile della posta elettronica certificata nell'ambito del processo civile e penale. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 798 milioni di euro.
26.07. Annibali, Del Barba, Vitiello, Ferri, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di realizzare interventi straordinari per la digitalizzazione degli uffici giudiziari e la formazione specifica del personale amministrativo, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 240 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
26.015. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. È autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 di ulteriori 5 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: -5.000.000;
   2022: -5.000.000;
   2023: -5.000.000.
26.02. Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Gli articoli 74 e 77 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.
  2. I Consigli di aiuto sociale e i comitati per l'occupazione degli assistiti dal Consigli di aiuto sociale sono soppressi.
  3. Alle funzioni di cui all'articolo 75, della legge n. 354 del 1975, anche in riferimento a quanto previsto dagli articoli 43, 45 e 46 della medesima legge n. 354 del 1975, nonché al soccorso e assistenza delle vittime del delitto e alle iniziative per la formazione e l'inserimento lavorativo dei dimessi dal carcere e delle persone in esecuzione penale in misura alternativa alla detenzione, provvede il Centro di servizio sociale per adulti, con la collaborazione degli istituti di prevenzione e pena e degli enti locali territorialmente competenti, nonché di altri enti pubblici o privati qualificati nel campo dell'assistenza e del reinserimento dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale.
  4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attivati e proseguiti anche nei confronti delle persone in esecuzione della pena in misura alternativa alla detenzione.
  5. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo si provvede:

   a) con i fondi ordinari di bilancio;

   b) con le assegnazioni della Cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che le effettua, previa valutazione della finalizzazione e della congruità degli interventi, in base a progetti predisposti dai centri di servizio sociale per adulti, anche in collaborazione con gli enti locali territorialmente competenti o con altri Enti pubblici e privati, qualificati nel campo dell'assistenza;

   c) con i proventi delle manifatture carcerarie che annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riassegnate alla Cassa delle ammende con le modalità.
26.038. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

  1. All'onore derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209 .
*26.04. La II Commissione.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

  1. All'onore derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209 .
*26.037. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Iscrizione fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

   Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, le parole: «8 m²», sono sostituite dalle seguenti: «50 m²»

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e di 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
26.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Interventi straordinari per il rinnovo dell'equipaggiamento in dotazione al personale di polizia degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

  1. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 1.
  3. Il Ministero della giustizia trasferisce al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 209 della presente legge.
26.053. Prisco, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Aula bunker del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro)

  1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di acquistare i locali della Fondazione Mediterranea Terina di Lamezia Terme, di proprietà della regione Calabria, da destinare alla realizzazione di una aula bunker per lo svolgimento delle udienze del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 3 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
26.017. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Per l'attività di osservazione e trattamento viene istituito un apposito servizio, cui sono assegnati, con rapporto organico con la amministrazione penitenziaria, professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
  2. È predisposto il ruolo organico degli esperti della osservazione e trattamento, calcolato per i vari istituti in ragione di un esperto ogni 100, o frazione di 100, detenuti e internati. Nel ruolo organico sono anche previsti i vari livelli di carriera fino a quelli dirigenziali.
  3. Alla copertura di tale ruolo si provvede inizialmente, a loro richiesta, con gli esperti attualmente operanti negli istituti con rapporto libero professionale, previa valutazione del servizio svolto. Il provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria provvede agli atti necessari per lo svolgimento della procedura di assunzione, secondo i tempi, la progressione e i criteri definiti dal dipartimento della amministrazione penitenziaria, che, all'esito della procedura, decide la assunzione.
  4. Sono inseriti nell'area i servizi già esistenti e comunque denominati, svolti da esperti in psicologia con rapporto libero-professionale con la amministrazione penitenziaria.
  5. Il servizio degli esperti dell'osservazione e trattamento opera di intesa con gli operatori delle altre aree nel quadro della attività di coordinamento svolta dalla direzione dell'istituto. In particolare, coadiuva gli operatori dell'area educativa nel gruppo di osservazione e trattamento, svolgendo le attività di propria competenza.
  6. Inoltre, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 11 della presente legge, il servizio coopera con tutti i servizi dell'istituto che svolgono attività di assistenza e cura alla persona dei detenuti e degli internati, compresi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale. Tale cooperazione è realizzata attraverso la presa in carico di ogni detenuto e internato all'arrivo nell'istituto e sviluppando da questa tutti gli interventi successivi. È redatta una cartella apposita, che viene tenuta dal servizio degli esperti dell'osservazione e trattamento.
  7. Il responsabile operativo dell'area e dirigente della stessa, organizza e coordina l'attività degli esperti. La direzione dell'area è assegnata tenendo presente il livello di carriera dei singoli esperti e, nel caso in cui non sia utilizzabile tale criterio, il livello della anzianità di servizio, calcolato anche il periodo di attività con rapporto libero-professionale con la amministrazione penitenziaria.
26.05. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Interventi straordinari per il potenziamento della sorveglianza negli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

  1. È istituito presso ogni istituto penitenziario del Ministero della giustizia un gruppo di intervento operativo (G.I.O.), costituito da unità di polizia penitenziaria debitamente formate, equipaggiate ed addestrate al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza interna in caso di situazioni emergenziali di particolare rilevanza.
  2. La consistenza numerica del personale assegnato al G.I.O. è quantificata nel 10 per cento della forza presente negli istituti. Il personale assegnato al G.I.O. è formato per le finalità di cui al comma 1, con corsi predisposti dall'amministrazione penitenziaria, anche avvalendosi di personale qualificato in tecniche di base previste dal metodo globale di autodifesa.
  3. Il personale assegnato al G.I.O., appositamente addestrato e in possesso delle abilitazioni in materia di uso delle armi, è dotato dei seguenti dispositivi:

   a) dissuasori elettrici;

   b) dispositivo mobile di video sorveglianza.

  4. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede a redigere apposite linee guida per l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 3.
  5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione dei dispositivi necessari per le finalità di cui al comma 3.
  6. Il Ministero della giustizia trasferisce al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al comma 3.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'art. 209 della presente legge.
26.051. Prisco, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione)

  1 Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 600 e la parola: 500 con la seguente: 300.
26.043. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Bonus strumenti musicali)

  1. In favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento, gli istituti a indirizzo musicale, scuole di musica e gli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado, è istituito una tantum un «bonus strumenti musicali» pari al 65 per cento, per l'acquisto di uno strumento musicale di manifattura italiana, coerente al corso di studi. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione, deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto.
  2. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
26.030. Giuliodori, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Indennizzi per le imprese colpite dalla cimice asiatica)

  1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
26.045. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Riscossione coattiva mediante ruolo)

  1. Al fine di garantire un corretto uso dello strumento della riscossione coattiva e incentivare comportamenti improntati alla trasparenza da parte dei soggetti autorizzati, a tutela dei consumatori, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, dopo le parole: «previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti» sono aggiunte le seguenti: «e dell'assenza, in capo alle medesime società richiedenti l'autorizzazione, di sanzioni erogate da organi di vigilanza ovvero da organismi statali aventi la funzione di tutela dei consumatori. L'autorizzazione è soggetta alla verifica triennale della permanenza dei citati presupposti necessari al suo rilascio.»

   b) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

  3-ter. – L'autorizzazione di cui al comma precedente è revocata ovvero decade e perde di efficacia, anche prima della scadenza triennale, qualora la società autorizzata incorra in violazioni, del proprio regolamento o di quello che regola il relativo servizio, accertate dai medesimi organismi sopra richiamati.
26.026. Vallascas.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi economica prodotto dalla pandemia da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
26.033. Ruffino, Napoli, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Proroga sospensione esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

  1. Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus e sostenere le imprese all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
26.09. Dal Moro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Proroga sospensione esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

  1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da COVID-19 e sostenere le imprese fortemente colpite il termine di cui al comma 6 è prorogato al 31 dicembre 2021 per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili non ad uso abitativo assunti per morosità iniziata nell'anno 2020».
26.012. Dal Moro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. In considerazione situazione di crisi economica prodotta a seguito della pandemia da COVID-19, ai fini dell'accesso alle misure di ristoro, indennizzo e risarcimento previste dalla legge per fronteggiare la predetta emergenza, non si applicano i requisiti previsti in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) .
26.039. Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Siracusano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:

Art. 26-bis.
(Fondi immobiliari aperti)

  1. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

   a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

   b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

    1) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20 per cento in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

    2) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5 per cento del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5 per cento non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5 per cento deve essere eseguito entro 12 mesi;

   c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazioni parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

Art. 26-ter.
(Investimenti degli attivi delle imprese di assicurazione in FIA immobiliari a copertura delle riserve tecniche di polizze unit linked)

  1. Fermo restando il rispetto del principio della persona prudente, le imprese di assicurazione possono investire gli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative a contratti che prevedono prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, ovvero al valore di attivi contenuti in un fondo interno di dette imprese, in quote o azioni rappresentativi di FIA immobiliari costituiti in Italia ovvero in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia.
26.028. Adelizzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per il sostegno delle persone con disabilità)

  1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 650.000 euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
26.023. Noja, Del Barba, Marco Di Maio, Maglione, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Fregolent, Bologna, Gribaudo, Fioramonti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 177, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture» sono sostituite dalle seguenti: «concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» e dopo le parole: «contratti di lavori, servizi e forniture», sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 233 è soppresso.
26.08. Navarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere, il seguente:

Art. 26-bis.
(Piano di digitalizzazione nazionale)

  1. Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 800 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione di un Piano straordinario di investimenti nella banda ultra-larga per la copertura totale dell'intero territorio ai fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione del territorio nazionale.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
26.016. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Piano southwork)

  1. Al fine di rilanciare l'occupazione nelle regioni del meridione d'Italia nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «southwork» con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di incentivi a sostegno di imprese che in Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, assumono lavoratori di età inferiore a trentacinque anni o che nelle medesime regioni aprono una sede operativa. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate all'erogazione di contributi pluriennali finalizzati all'acquisto della prima casa per lavoratori residenti o che spostano la propria residenza in una delle predette regioni.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
26.035. Biancofiore.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Sgravi contributivi per chi mantiene l'occupazione)

  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in via eccezionale, per le imprese che hanno registrato nell'anno 2020, un costo del personale dipendente non inferiore al 25 per cento dei ricavi, ai datori di lavoro privati ad eccezione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, per 24 mesi dalla mensilità di febbraio 2021, un esonero dal versamento dei contributi pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del 10 per cento per i successivi 12 mesi.
  2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è vincolata ai seguenti requisiti: a) aver sostenuto un costo del personale dipendente almeno pari al 25 per cento dei ricavi complessivi risultanti dall'ultimo bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019; b) aver subito una riduzione dei ricavi, nel periodo marzo-dicembre 2020, non inferiore al 20 per cento, rispetto all'analogo periodo del 2019.
  3. La fruizione del beneficio di cui al comma 1 è subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi per dimissioni volontarie e per cambi di appalto in ossequio alle clausole sociali contenute dai CCNL maggiormente rappresentativi. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore contrattualmente pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  4. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 209.
26.010. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di titoli di Stato «Salute»)

  1. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti «Salute», il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:

   a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;

   b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;

   c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;

   d) la rete delle cure palliative;

   e) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;

   f) la sanità digitale;

   g) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;

   h) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;

   i) il rinnovo della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;

   l) la formazione e l'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;

   m) la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

  2. Le emissioni di titoli di Stato «Salute» di cui al comma 1, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.
  3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui al comma 1.
  4. Con i decreti di cui al comma 3 sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dal comma 1. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e impatto sanitario, sociosanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Per ciascuna delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.
  7. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 1, rispetto alle finalità di cui al medesimo comma 1, nonché la quantificazione del relativo impatto.
  8. Dalle disposizioni di cui la presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26.029. Zanichelli, Nesci, Gabriele Lorenzoni, Manzo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca, e dei rispettivi equipaggi, proprietarie di motopescherecci sequestrati nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata 300 mila euro per il 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,7 milioni.
26.040. Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi, Marrocco, Spena.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca proprietarie dei motopescherecci Antartide e Medinea, e dei rispettivi equipaggi, sequestrati dalla Libia nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata di 150 mila euro per il 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,8 milioni.
26.041. Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi, Marrocco, Spena.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

  1. Al comma 2, dell'articolo 136, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: b-bis). Dopo il comma 114, sono aggiunti i seguenti commi:

   «114-bis. È istituito, a decorrere dal 31 dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2022, il piano di risparmio a lungo termine obbligazionario, di seguito definito PIR-O, con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 114-ter del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma. In riferimento ad ogni anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine obbligazionario denominato PIR-O devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in titoli di Stato italiani o di titoli obbligazionari pubblici italiani, diversi ma equipollenti ai titoli di Stato italiani, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in titoli di Stato italiani o in titoli obbligazionari pubblici italiani, diversi ma equipollenti ai titoli di Stato italiani, aventi scadenza non inferiore a 10 anni.
   114-ter. Ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 114-bis si applicano i commi 104, 105, 106, 107, con esclusione del richiamo al comma 103, nonché i commi 108, 109, 110, 111, 113 e 114. Fatto salvo quanto previsto dal comma 112, ciascuna persona fisica può essere contemporaneamente titolare di un piano di risparmio a lungo termine di cui al comma 101 e di un piano di risparmio a lungo termine obbligazionario denominato PIR-O di cui al comma 114-bis.
   114-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.031. Raduzzi, Giuliodori, Maniero.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1 I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2019 che investono in società o PMI operanti su progetti innovativi volti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato dei piccoli comuni come definiti dalla legge n. 158 del 6 ottobre 2017, accedono alle agevolazioni di cui alla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso l'utilizzo e la valorizzare di borghi antichi e la riqualificazione delle aree disagiate implementando al contempo le attuali necessità occupazionali di smart working e smart mobility.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
26.032. Manzo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

  1. Per sostenere l'industria del tessile, pesantemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria prevista dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è integrata di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni.
26.042. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   c-bis) «interventi di interramento di cavi e tubature».

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2026.
26.044. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate – SIIQ)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 125 le parole: «almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento»;

   b) dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

   «125-bis. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento sia detenuta, anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.
   125-ter. L'opzione di cui al comma 125-bis si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020, l'opzione di cui al comma 125-bis è esercitata entro il 30 giugno 2021 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta.
   125-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del comma 125-bis, incluso l'elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ.»;

   c) al comma 126, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle parole «10 per cento»;

   d) al comma 137, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle parole «10 per cento».

   e) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

   «141-ter. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2021 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che esercitino l'opzione di cui al comma 125-bis non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter».
26.027. Adelizzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti di locazione di natura transitoria e a canone concordato di lunga durata)

  1. Al fine di ridurre oneri e costi in materia di locazione immobiliare di natura transitoria, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017, nonché dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato di lunga durata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e disciplinati per quanto concerne i criteri generali dall'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, le parti contrattuali, anche nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, preposti gratuitamente alla verifica della presenza nel contratto del contenuto economico e normativo dell'accordo, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali, senza i costi relativi alle attestazioni di conformità applicati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto del 16 gennaio 2017.
  2. I contratti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 non sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, in caso di inadempimento delle modalità di stipula dei contratti stessi previste dai commi 1, 2, 4, 5 del citato articolo 2 del suddetto decreto.
  3. Nella definizione dei canoni di locazione per studenti universitari, di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle entrate, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto interministeriale.
26.024. Scanu.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Tax credit riqualificazione pubblici esercizi)

  1. Al comma 2 dell'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 e».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
26.021. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Procedura di infrazione per irregolarità fiscali in materia di appalti – adeguamento alla direttiva UE)

  1. Al fine di garantire maggior gettito derivante dal pagamento di imposte e contributi previdenziali, all'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 80, comma 4:

    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

    2) il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

   b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,»;

   c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
*26.014. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Procedura di infrazione per irregolarità fiscali in materia di appalti – adeguamento alla direttiva UE)

  1. Al fine di garantire maggior gettito derivante dal pagamento di imposte e contributi previdenziali, all'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 80, comma 4:

    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

    2) il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

   b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,»;

   c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
*26.046. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
**26.048. D'Attis, Porchietto, Squeri, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
**26.019. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

  1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l'anno d'imposta 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 209;

   b) aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   c) sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
26.022. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

  1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l'anno d'imposta 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a diecimila euro.

  Conseguentemente all'articolo 209 sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021.
26.047. Mandelli, D'Attis, Porchietto, Squeri, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

   Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l'anno d'imposta 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.

   Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 334 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
26.018. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di riordino per gli istituti di patronato)

  1. Gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dell'attività svolta nell'anno 2020 dagli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, che consegue da maggiori somme versate agli Istituti, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 16, comma 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le lettere c-bis) e c-ter) sono abrogate.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
26.050. Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Porchietto, Squeri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di riordino per i centri autorizzati di assistenza fiscale)

  1. L'articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

   1. Il comma 591 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
   2. Il comma 3 dell'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è abrogato.
   3. Il comma 1 dell'articolo 38, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è sostituito dal seguente:
   “1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:

   a) 16,90 euro, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefìci;

   b) 17,70 euro, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;

   c) 18,30 euro, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.”».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
26.049. Porchietto, Squeri, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di riordino per i centri autorizzati di assistenza fiscale)

  1. L'articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

   1. Il comma 591 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
   2. Il comma 3 dell'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è abrogato.
   3. Il comma 1 dell'articolo 38, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è sostituito dal seguente:
   “1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:

   a) 16,90 euro, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefìci;

   b) 17,70 euro, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;

   c) 18,30 euro, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.”».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Fondi da ripartire, Programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: -170.000.000;
    CS: -170.000.000.

   2022:

    CP: -170.000.000;
    CS: -170.000.000;

   2023:

    CP: -170.000.000;
    CS: -170.000.000;
26.020. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Efficientamento Agenzia Industrie Difesa)

  1. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'iscrizione dell'Agenzia industrie difesa al Registro nazionale delle imprese, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) non è richiesta».
26.052. Enrico Borghi, Pagani, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Miceli, Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 27.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) sostituire la parola: «30» con la parola: «50»;

    2) alla lettera b) sostituire la parola: «20» con la parola: «30»;

    3) alla lettera c) sostituire la parola: «10» con la parola: «20»;

   b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 sono valutati in 8.870,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.697,4 milioni di euro per l'anno 2022, in 9.783,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 9.869, 8 milioni di euro per l'anno 2024, in 9.956, 2 milioni di euro per l'anno 2025, in 8.269,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 8.111,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 4.718 milioni di euro per l'anno 2028, in 4.412 milioni di euro per l'anno 2029 e in 583,4 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 per 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse del fondo previsto all'articolo 184.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1 sostituire le parole: «e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023,» con le seguenti: «, di 6.000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

   b) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

   Art. 68-bis. – 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole: «e di 7.425,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «, di 7.425,9 milioni di euro per l'anno 2022, e di 3.245,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

   c) all'articolo 209 sostituire le parole: «e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
27.13. Prestigiacomo.

  Al comma 1, sostituire le parole: aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio economico con le seguenti: aree di crisi industriale complessa.
27.8. Potenti, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: si applica fino al 31 dicembre 2029 aggiungere le seguenti: e, in ogni caso, nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni,.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

   «7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»;

   b) alla rubrica sopprimere le parole: Decontribuzione per il Sud.
27.11. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2029 inserire le seguenti: anche alle aree interne delle zone di montagna e di collina del territorio nazionale,.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

   b) sostituire la rubrica: Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud con la seguente: Agevolazione contributiva per l'occupazione.
27.7. Lucchini, Murelli.

  Al comma 1, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2029 inserire le seguenti: su tutto il territorio nazionale,.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

   «7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione:

   a) quanto a 900 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) quanto a 7.100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»;

   b) sostituire la rubrica: Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud con la seguente: Agevolazione contributiva per l'occupazione.
27.6. Frassini, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1 dopo le parole: si applica fino al 31 dicembre 2029 aggiungere le seguenti: anche alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 620 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
27.10. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: si applica fino al 31 dicembre 2029 aggiungere le seguenti: anche all'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
27.9. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le misure di cui al comma 1 si applicano nei comuni rientranti negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
27.1. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esonero contributivo di cui al presente articolo non si applica:

   a) agli enti pubblici economici;

   b) agli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

   c) agli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

   d) alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

   e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   f) ai consorzi di bonifica;

   g) ai consorzi industriali;

   h) agli enti morali;

   i) agli enti ecclesiastici.
27.3. Mancini, Segneri, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. Fino al 31 dicembre 2023, l'agevolazione di cui al presente articolo si applica altresì, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, ferme restando le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ricompresi nelle regioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni, e dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 145 milioni di euro per l'anno 2023, di 450 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni di euro per l'anno 2025 e sostituire la parola: 2022 con la seguente: 2026.
27.2. Mancini, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Trano, Cataldi, Occhiuto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
27.5. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucentini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «regioni» è sostituita dalle seguenti: «province o città metropolitane».
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico costituite dai comuni del cratere sismico del centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 725,3 milioni di euro per l'anno 2021, 413 per l'anno 2022, 411,7 per l'anno 2023, 410,3 per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
27.12. Gabriele Lorenzoni, Segneri, Frusone, Ilaria Fontana, Grande, Cataldi, Ciprini, Emiliozzi, Gallinella, Giuliodori, Parisse, Roberto Rossini, Terzoni, Manzo, Trano.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

  1. Al comma 2 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, che inviano o hanno inviato, entro la data del 28 febbraio 2021, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla disattivazione gratuita dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2023 la riattivazione gratuita del punto».
27.05. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

  1. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi».
  2. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
27.04. Caparvi, Patassini, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

  1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.
27.03. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Barelli, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

   1. All'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 comma 1, dopo le parole: «regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» sono inserite le seguenti: «comprendendo interamente l'area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, relativa al cratere sismico del Centro Italia del 2016 per un periodo di 3 anni».
27.01. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

  1. L'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.
27.06. Lucentini, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per il contrasto al fenomeno dei giovani NEET nel Sud Italia)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno dei giovani NEET (Neither in Employment or in Education or Training), ossia in supporto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione, e residenti nelle regioni del Sud Italia (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per il contrasto al fenomeno dei giovani NEET nel Sud Italia», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri per la gestione e l'erogazione del suddetto fondo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
27.08. Iovino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per la Formazione professionale dei giovani nel Sud Italia)

  1. Al fine di promuovere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze avanzate per i cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle regioni del Sud Italia (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per la Formazione dei giovani nel Sud», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri per la gestione e l'erogazione del suddetto fondo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
27.09. Iovino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Estensione defiscalizzazione lavoro identica a quella approvata al Sud)

   1. Al comma 1 dell'articolo 27, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale», con le seguenti: «comunque compreso tra il 75 per cento e il 95 per cento».
27.07. Marchetti, Caparvi, Patassini, Saltamartini, Paolini, Benvenuto, Lucchini, Badole, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifica alla misura «Resto al Sud»)

   1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «55 anni».
27.010. Sodano, Davide Aiello, Suriano, Alaimo, Penna, Licatini, Papiro, Martinciglio, Giarrizzo, Pignatone, Serritella, Raduzzi, Perconti, Invidia, Cominardi, Scanu, Amitrano, Ciprini, Barzotti, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Tripiedi, Villani, Manzo, Grippa, Palmisano.

ART. 28.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e;

  Conseguentemente dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie», sono inserite le seguenti: «ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole».
28.6. Scoma, Gadda, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera b) dopo le parole: «degli anni 2021 e 2022» inserire le seguenti: «e 2023»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «2021 e 2022,» inserire le seguenti: «e 2023».
28.13. Sodano, Davide Aiello, Alaimo, Suriano, Penna, Licatini, Papiro, Martinciglio, Giarrizzo, Pignatone, Serritella, Perconti.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti parole: fino al 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 1, pari a 674 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.9. Ferro, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, la lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e al secondo periodo dopo le parole: “dell'11 dicembre 2013”, sono aggiunte le seguenti: “indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito”».
28.12. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Parentela, Maglione, Pignatone, Marzana, Alberto Manca.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive,».

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera b) e al comma 2 sostituire la parola: «1.053,9» con la parola: «1.153,9»;

   b) conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2021 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
28.15. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie» aggiungere le seguenti: «, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive,».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
28.10. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie» aggiungere le seguenti: «, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive,».
*28.7. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie» aggiungere le seguenti: «, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive,».
*28.5. Sani, Verini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie» aggiungere le seguenti: «, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive,».
*28.4. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) al comma 98, dopo le parole: «Unione Europea», la «e» è soppressa e dopo la parola: «Abruzzo» sono aggiunte le seguenti: «nei comuni rientranti negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
28.1. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede a valere sul rifinanziamento di cui al comma 1, lettera b);
  2-quater. L'efficacia dei commi 2-bis e 2-ter è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
*28.14. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede a valere sul rifinanziamento di cui al comma 1, lettera b);
  2-quater. L'efficacia dei commi 2-bis e 2-ter è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
*28.2. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede a valere sul rifinanziamento di cui al comma 1, lettera b);
  2-quater. L'efficacia dei commi 2-bis e 2-ter è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
*28.8. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 209.
28.11. Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Ciprini, Emiliozzi, Gallinella, Giuliodori, Parisse, Roberto Rossini, Terzoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Estensione al commercio di «Resto al Sud»)

  1. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «le attività imprenditoriali relative al commercio, alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, e alla vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa».
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorre dall'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
28.012. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Estensione al commercio di «Resto al Sud»)

  1. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «le attività imprenditoriali relative al commercio, alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, e alla vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa».
28.08. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento)

  1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
28.09. Caso, Buompane, Maraia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente articolo:

Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione)

  1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita del 50 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
  2. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo di 5 milioni di euro per le piccole imprese, di 15 milioni di euro per le medie imprese e di 20 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
  3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
  5. Il credito di imposta è concesso, secondo l'ordine delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  6. All'onere recato dal presente articolo, stimato in 1.000 milioni di euro per il 2020 e in 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 209.
28.04. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 31.000.000
28.03. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Estensione delle misure vigenti per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno a tutte le imprese agricole)

  1. All'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98 dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti: «ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale»;

   b) al comma 98 sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «21 dicembre 2022»;

   c) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie», inserire le seguenti: «ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026
28.011. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Integrazione delle agevolazioni per il credito d'imposta agricolo nel Sud Italia)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. Al comma 98, dopo la parola: «imprese», sono inserite le seguenti parole: «ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale»;
   2. Al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie», sono inserite le seguenti: «ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole».
28.07. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Zona economica speciale – sisma 2016)

  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole «funzionamento dell'Unione europea» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016, in ragione della grave crisi dell'area appenninica interessata».
28.010. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

  1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

Art. 161-bis.
(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

   1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.
   2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

  Conseguentemente all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle royalties e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni.
28.01. De Luca, Ubaldo Pagano, Scerra.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. L'articolo 1, comma 326, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
28.05. Ferro, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di «Resto al sud» per far fronte all'emergenza sanitaria)

  1. Il fondo di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
28.06. Del Barba.

ART. 29

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Mezzogiorno aggiungere le seguenti: e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
29.5. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la parola: Mezzogiorno aggiungere le seguenti: e dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
29.4. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di sostenere gli interventi per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il 20 per cento delle risorse previste nell'anno 2021 è accantonato e ripartito con decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale fra le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – «zone rosse» – così come individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.
29.3. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole missioni previste nel «Piano Sud 2030» e inserire le seguenti: Piano Nazionale per il Sud nonché delle opere di interesse strategico;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) sostituire le parole: nel Piano con le seguenti: nei Piani e per le opere di interesse strategico.
29.7. Maraia, Caso, Buompane.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dei seguenti obiettivi:

   1) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

   2) riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

   3) riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche.

   4) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per l'utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.
29.8. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dei seguenti obiettivi:

   1) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

   2) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per l'utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.
29.9. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo della realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 133 inserire il seguente:

Articolo 133-bis.
(Interventi strategici in materia di dighe e invasi).

  1. Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta, disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche è incrementato fino a 100 milioni di euro per l'anno 2021, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.
  2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli enti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso procedure di selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni per il 2021, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall'articolo 29.
29.11. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Pentangelo, Casciello, Cosimo Sibilia, Fasano, Ferraioli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i) secondo periodo, dopo le parole: approvati dal CIPE, aggiungere le seguenti: ed alle Regioni e Province autonome per i programmi di competenza regionale,.
29.2. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: approvati dal CIPE, aggiungere le seguenti: e alle regioni e province autonome per i programmi di competenza regionale,.
29.6. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le regioni e le province autonome che ne facciano richiesta, possono utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
  2-bis. La facoltà di cui al comma precedente è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi Fondo di Sviluppo e Coesione e fino al loro completamento.
29.1. De Luca.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Benefici fiscali e sostegno ai grandi investimenti nelle ZES)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e dopo le parole: «nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.» sono aggiunte le parole: «Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell'investimento nonché quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile.»;

   2) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell'impresa beneficiaria per un periodo di almeno 7 anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.»;

   3) al comma 4, dopo le parole: «in particolare di quanto disposto dall'articolo 14» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2»;

   4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

   «4-bis. Entro il 31 gennaio 2021, ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, definisce le linee di intervento denominate “Piano grandi investimenti – ZES” a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.
   4-ter. Il piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.
   4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021, 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 29 della presente legge. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
29.07. Scerra, Adelizzi, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Vignaroli, Leda Volpi, Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Giarrizzo, Penna, Pignatone, Alaimo, Marzana, Luciano Cantone, Perconti, Manzo, Grippa, Maglione.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Credito d'imposta nelle ZES)

   1.All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e dopo le parole: «nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.» sono aggiunte le seguenti: «Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell'investimento nonché quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile.»;

   2) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell'impresa beneficiaria per un periodo di almeno 7 anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.»;

   3) al comma 4, dopo le parole: «in particolare di quanto disposto dall'articolo 14» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 150 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 29 della presente legge. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
29.08. Scerra, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Penna, Vignaroli, Leda Volpi, Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Giarrizzo, Pignatone, Alaimo, Marzana, Luciano Cantone, Perconti.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Grandi investimenti nelle ZES)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

   «4-bis. Entro il 31 gennaio 2021, ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, definisce le linee di intervento denominate “Piano grandi investimenti – ZES” a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.
   4-ter. Il piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.
   4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021; 200 milioni di euro nel 2022, 200 milioni di euro nel 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 29 della presente legge. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
29.09. Scerra, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Penna, Vignaroli, Leda Volpi, Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Giarrizzo, Pignatone, Alaimo, Marzana, Luciano Cantone, Perconti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Articolo 29-bis.
(Istituzione delle zone franche urbane nella regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Il presente articolo, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, istituisce zone franche urbane nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, finalizzate a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e a sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la delimitazione territoriale delle zone franche urbane di cui al comma 1.
  3. Ferme restando le disposizioni attribuite all'autorità doganale e alle altre autorità competenti nell'ambito dell'Unione europea e nazionale, la gestione delle zone franche urbane istituite ai sensi dell'articolo 1 è affidata alla società Friulia Spa a cui possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito, di assicurazione o di intermediazione finanziaria e singoli investitori.
  4. Alla società Friulia Spa sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) valutazioni ed eventuali autorizzazioni delle richieste di insediamento e di realizzazione di immobili nelle zone franche urbane da parte di imprese e di società;

   b) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);

   c) verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse nelle zone franche urbane con le disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia;

   d) costituzione di società miste o partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo delle zone franche urbane;

   e) stipulazione di convenzioni con imprese o con enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati nelle zone franche urbane;

   f) elaborazione dei dati sulla funzionalità e individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo delle zone franche urbane;

   g) controllo, con il personale dell'amministrazione finanziaria, compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché verifica dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia.

  5. Le imprese nazionali, estere o miste, operanti nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 accedono ai benefìci, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile.
  6. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale dell'Unione europea è consentito il differimento fino a sei mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
  7. Per le imprese e per le società operanti esclusivamente nelle zone franche urbane è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo.
  8. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nelle zone franche urbane godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.
  9. Nei limiti perimetrali delle zone franche urbane possono essere insediate attività produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.
  10. Le piccole e microimprese, individuate dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2016, una nuova attività economica nelle zone franche urbane possono fruire delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi due periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi tre anni, al 60 per cento, per il quarto e il quinto anno, al 40 per cento e, per il sesto e per il settimo anno, al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di 50.000 euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2014 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di 80.000 euro per ciascun periodo d'imposta, del valore della produzione netta;

   c) esenzione dall'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2016, per i soli immobili situati nelle zone franche urbane posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

   d) esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi tre anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque anni, al 30 per cento, per il quarto e per il quinto anno, al 40 per cento e, per il sesto e per il settimo anno, al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
  12. Nei territori di cui all'articolo 1 si applica il regime di zona franca urbana per quanto concerne:

   a) i diritti di confine, i dazi doganali, le sovrimposte di confine, i prelievi agricoli, le restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

   b) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive;

   c) l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte catastali, le imposte ipotecarie, le imposte di fabbricazione e le imposte erariali di consumo.

  13. Le agevolazioni previste dal presente articolo s'intendono concesse nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1407/2013.
  14. All'onere recato dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.012. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

   a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle regioni ricomprese dell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi da 1 a 3 pari a 800 milioni di euro nel 2021, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2024 si provvede:

   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge;

   b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   c) quanto a 2 miliardi di euro per l'anno 2023 e a 1 miliardo e 200 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
29.010. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

  1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.
  2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.
  3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.
  4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
  6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 26 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
29.02. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Istituzione di una Zona franca urbana nei comuni della regione Siciliana colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018 di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018)

  1. Nei territori dei comuni delle Regione Siciliana colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 28 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021 ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 26 dicembre 2018 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui al comma 1.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2, nonché quelle in favore dei professionisti, sono concesse per il periodo di imposta in corso e per i quattro anni successivi.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, 180 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per l'anno 2023, 170 milioni per l'anno 2024 e 160 milioni per l'anno 2025 che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2023 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 310 milioni di euro per l'anno 2024, 340 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
29.06. Paxia, Manzo.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.
29.03. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1° febbraio 2020.
29.04. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Fondo innovazione sociale)

  1. Le risorse finanziarie residue stanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 205, per il triennio 2018-2020, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, capitolo 243 «Fondo per l'innovazione sociale», sono riassegnate al medesimo capitolo sino al completamento del Programma triennale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2018 per comuni capoluogo e città metropolitane.
29.05. Corneli, Baldino, Berti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Riqualificazione delle aree degradate)

  1. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all'abitazione e alla tutela dell'ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della città di Messina di cui alla legge regionale siciliana 6 luglio 1990, n. 10.
  2. Agli interventi volti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina, è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall'articolo 4, commi 2, 3 e 6 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni. Il Commissario straordinario, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con la Regione siciliana. Il Commissario straordinario programma gli interventi previsti dalla presente legge d'intesa con la Regione siciliana.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono stabiliti i termini, le modalità, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri gravano sui fondi stanzianti dal presente articolo. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti s.p.a. o di società controllate dallo Stato o dalla Regione siciliana.
  4. Per le finalità e la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2021-2027.
29.01. Navarra, Miceli, Raciti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  40

ART. 31.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Parte del personale tecnico sarà utilizzato ai fini dell'evasione delle pratiche di condono giacenti presso le Amministrazioni Comunali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
31.2. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
31.1. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nelle regioni di cui al comma 1 è disposta la proroga di tre anni dei termini di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di garantire la possibilità di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati per le necessarie assunzioni presso gli uffici delle Motorizzazioni civili.
31.3. Marino, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, per i comuni delle isole minori che esercitano anche in via sostitutiva l'attività di gestione del SII, le entrate derivanti dalla riscossione della tariffa a copertura del costo del servizio non concorrono alla determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCD) di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118.
31.01. Stumpo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 32.

  Al comma 1 dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
32.6. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: e dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.
32.5. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: e nei comuni rientranti negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
32.1. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire la rubrica con la seguente: Proroga del credito di imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle aree di crisi industriale complessa.

  Conseguentemente, al comma 1 dopo la parola: Sicilia, aggiungere le seguenti: e nelle aree di crisi industriale complessa.
32.4. Potenti, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Credito di imposta per agenti di commercio)

  1. A coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza, abbiano subito una diminuzione del fatturato pari al 75 per cento nel quarto trimestre 2020, rispetto allo stesso trimestre del 2019, e riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
  2. Il credito di cui al comma 1 e utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
32.01. Frassini, Patassini.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Istituzione di un «Fondo per il Sostegno ed il Rilancio del Settore Fieristico nel Mezzogiorno»)

  1. Al fine di sostenere il rilancio, la valorizzazione e la crescita delle imprese operanti nel Mezzogiorno, duramente colpite dall'emergenza COVID-19, è istituito un «Fondo per il Sostegno ed il Rilancio del Settore Fieristico nel Mezzogiorno» con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 150 della presente legge, e destinati al recupero della rete fieristica esistente, in favore di Comuni al di sotto dei 50 mila abitanti, insistenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  2. Il contributo è destinato alla realizzazione di interventi di ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di immobili e aree di pertinenza già esistenti, aventi le seguenti caratteristiche:

   a) immobili e relative aree esterne già di proprietà delle singole amministrazioni comunali alla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) aree precedentemente destinate ad ospitare eventi fieristici ed altre manifestazioni, attualmente in stato di abbandono;

   c) aree aventi con superficie complessiva non inferiore a 40.000 metri quadrati tra aree coperte e scoperte.

  3. I comuni di cui al comma 1, aventi i requisiti richiesti nel comma 2, presentano le richieste di contributo al dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La richiesta deve essere corredata delle informazioni relative alla tipologia dell'intervento ed alla sua fattibilità tecnica ed economica. La singola amministrazione comunale, proprietaria della struttura, può richiedere un contributo fino ad un massimo di 15 milioni di euro complessivi totalmente a fondo perduto.
  4. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con apposita delibera CIPE; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e sulla base della valutazione dei progetti, garantendo comunque un equilibrio territoriale, prevedendo ove possibile il finanziamento di almeno un comune per regione.
  5. Il progetto di cui al comma 3 deve prevedere l'uso dell'immobile per finalità di promozione delle imprese del territorio, come tale deve essere atto ad ospitare fiere, eventi di formazione, convegni, spettacoli dal vivo, ed ogni altra attività che favorisca un miglioramento competitivo delle imprese medesime, nonché la promozione dei prodotti tipici, e dell'artigianato locale, favorendo il Made in Italy e lo sviluppo del territorio anche dal punto di vista turistico.
  6. L'erogazione delle risorse avviene per il 50 per cento al momento dell'aggiudicazione dei lavori. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto su autorizzazione del dipartimento per le politiche di coesione all'esito del monitoraggio sul collaudo e sulla regolare esecuzione dei lavori.
  7. I comuni beneficiari del finanziamento di cui al presente articolo si impegnano a non cedere a terzi la proprietà dell'immobile interessato dal finanziamento per un periodo non inferiore a 25 anni.
32.02. Donno, Misiti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 773 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;

   b) al comma 774 le parole: «entro il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 32-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
32.03. Giaccone, Boldi, Benvenuto, Caffaratto, Gastaldi, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 33.

  Al comma 1, dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189/2016.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
33.8. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: e dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189/2016.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
33.7. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: e nei comuni rientranti negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con legge 15 dicembre 2016, n. 229.
33.2. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Al fine di migliorare la produttività dei territori di cui al comma 1, con il decreto vengono altresì individuate le aree tematiche di interesse, tra cui quelle riguardanti le disuguaglianze di genere, sociali e territoriali che caratterizzano la prima infanzia e il percorso di crescita di bambine e bambini.
33.10. Carfagna, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di implementare la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle Regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici del 2016, presso il dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e università esistenti sul territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
33.6. Ubaldo Pagano, Pezzopane, Morgoni, Verini, Gabriele Lorenzoni, Giuliodori, Terzoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 1 è istituito un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore ed aumentare l'attenzione degli stessi alle tematiche della sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le regioni del comma 1 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte delle realtà individuate nel comma 1, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro del Sud e della coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le modalità di accesso al Fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
33.9. Masi, Scanu, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Scerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita delibera del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed all'articolo 29, comma 1, lettera f), della presente legge, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027. Sono altresì adottati i necessari provvedimenti attuativi, anche con riferimento alla definizione delle amministrazioni partecipanti.
33.5. Ubaldo Pagano, Pezzopane, Morgoni, Verini, Gabriele Lorenzoni, Giuliodori, Terzoni.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga contributi enti locali agli enti locali per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le domande ritenute ammissibili, ai fini dell'erogazione dei contributi previsti in favore degli enti locali, relativamente agli anni 2020 e 2021, in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, s'intendono valide anche attraverso strumenti programmatici, approvati successivamente alla data di scadenza della presentazione del 14 maggio 2020 e riferite all'anno 2020. Il Ministero dell'interno, provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 dicembre 2020.
33.01. Zennaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché per sostenere lo sviluppo turistico e la gestione ambientalmente sostenibile del patrimonio culturale ed ambientale dei territori delle regioni del Mezzogiorno, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica siti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, degli interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni di cui al comma 2 sul cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

   a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

   b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

   c) ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC).

  4. Le regioni di cui al comma 2 individuano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le modalità di trasferimento delle risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 3.
33.02. Ubaldo Pagano, Pezzopane.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Fondo per gli incubatori universitari di start-up nel Sud Italia)

  1. Al fine di costituire e sovvenzionare incubatori di start-up nelle università pubbliche statali ubicate nelle regioni del Sud Italia (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), viene istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da attuare entro 60 giorni, vengono definite le modalità di ripartizione e i criteri di accesso al fondo da parte delle università o degli incubatori stessi.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
33.03. Iovino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Ridislocazione Enti e Reparti delle Forze Armate nelle regioni del Sud per favorire lo sviluppo e la coesione sociale)

  1. Al fine di realizzare una diversa e più diffusa presenza nelle regioni del Sud il Ministero della difesa è autorizzato ad utilizzare parte dei proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 164 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 completando nel corso del 2021 il progetto, già avviato, per la costruzione di due caserme a Cutro, in Calabria e il conseguente insediamento in loco di unità dell'Esercito.
  2. Il Ministro della difesa è autorizzato ad anticipare le risorse inizialmente necessarie per un importo pari a cinque milioni di euro tratti di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
33.04. Carè, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Miceli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Opere finalizzate all'esercizio di attività industriali e logistiche nelle zone economiche speciali del Mezzogiorno)

  1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere portuali, le opere finalizzate all'esercizio di attività industriali e logistiche nelle zone economiche speciali del Mezzogiorno sono di rilevante interesse strategico nazionale e sono autorizzate, sotto tutti i profili rilevanti, ivi inclusa la localizzazione urbanistica, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dal Commissario straordinario della Zona economica esclusiva, ai sensi dell'articolo 14- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Commissario Straordinario opera ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, quale unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le amministrazioni statali.
  2. Alla conferenza di servizi partecipano le Amministrazioni competenti, anche ai fini dell'acquisizione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela doganale, ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio e di tutela della salute dei cittadini.
  3. L'approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere relative al progetto approvato.
  4. In caso di motivato dissenso, espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, demaniale, antincendio ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  5. Al fine di semplificare e accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo, è disposta la riduzione della metà della durata dei termini perentori di cui agli articoli 14-bis, 14-quinquies e 17-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
  6. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, è altresì disposta la riduzione di un terzo della durata dei seguenti termini perentori:

   a) di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

   b) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ed autorizzazione integrata ambientale (AIA);

   c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

   d) del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   e) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;

   f) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

  7. Tutte le autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro i termini, da considerarsi perentori, di cui al comma 5 del presente articolo e, nei casi non contemplati, comunque entro il termine perentorio di 30 giorni. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La vigilanza sulle opere realizzate nelle zone economiche speciali è esercitata dai provveditorati interregionali per le opere pubbliche territorialmente competenti.
  8. Gli ambiti costieri delle zone economiche speciali, come delimitati dai vigenti decreti del presidente del Consiglio dei ministri, in sede di elaborazione nonché attuazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in occasione dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni degli stessi piani paesaggistici ai sensi del successivo articolo 145, sono equiparati, in quanto concretamente realizzati, ai fini della applicabilità della disciplina di cui all'articolo 142, comma 2, del medesimo decreto, alle aree delimitate come zone territoriali omogenee A e B negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
33.05. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 34.

  Al comma 1, dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: agricole, artigianali e commerciali.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole: finalizzati a sviluppare le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche ed agroalimentari, attraverso la creazione di relazioni di filiera e di interfiliera con il settore commerciale, artigianale e turistico anche attraverso la realizzazione di distretti del cibo e della bioeconomia.
*34.9. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: agricole, artigianali e commerciali.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole: finalizzati a sviluppare le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche ed agroalimentari, attraverso la creazione di relazioni di filiera e di interfiliera con il settore commerciale, artigianale e turistico anche attraverso la realizzazione di distretti del cibo e della bioeconomia.
*34.24. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Ministro per il Sud e la coesione territoriale, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per il Sud e la coesione territoriale aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
34.20. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto legislativo n. 259 del 2003, allegato 10, articolo 2, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere infine la seguente lettera:

   «d-bis) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'articolo 5 del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale:

    1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;

    2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

    3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

    4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Coesione sociale, sviluppo economico e digitalizzazione nei comuni marginali).
34.1. Nardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati nel corso dell'anno 2020 interruzioni alla viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è stanziato un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  4-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797 milioni.
34.2. Nardi, Ferri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.4. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane con particolare riguardo alle aree montane e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica sociale e territoriale ed equi rapporti sociali tra tutti i residenti sul territorio italiano, l'Unione nazionale comuni comunità enti montani supporta gli enti locali, ricompresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi comunitari. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2021.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209 comma 1 di 400.000 euro per l'anno 2021.
34.5. Mancini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il fondo di cui al comma 1 è accessibile anche alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
34.7. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il fondo di cui al comma 1 è accessibile anche all'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
34.6. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Zone economiche speciali)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate «ZES» e meglio regolamentate dal presente articolo.
  2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Tent). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
  3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
  5. Ciascuna regione o gruppo di regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuale aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.
  6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal presente articolo.
  7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
  8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

   a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

   b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

   c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

  9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.
  10. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

   a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

   b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

  11. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
  12. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

   b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

  13. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
  14. L'Agenzia per la coesione territoriale, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.
  15. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

   a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'area portuale e/o aeroportuale;

   b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

   c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

   d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

   e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

   f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

   g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

   h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

   i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

   j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.

  16. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
34.037. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Zone economiche speciali)

  1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES in particolare alla logistica ed ai trasporti in considerazione delle nuove disposizioni anti COVID-19 contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero dei trasporti ed infrastrutture e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziaro interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra Ministero dello sviluppo economico e la Confederazione italiana per lo sviluppo economico relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle regioni obiettivo convergenza.
  2. Il modello di cui al comma 1 è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – C.I.S.E. –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2020. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
  3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento che sono: a. digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity; b. urbanizzazione e logistica; c. ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
  4. Allo scopo di rafforzare la piena operatività di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
34.026. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Zone economiche speciali)

  1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES in particolare alla logistica ed ai trasporti in considerazione delle nuove disposizioni anti COVID-19 contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero dei trasporti ed infrastrutture e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N.1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra Ministero dello sviluppo economico e la Confederazione italiana per lo sviluppo economico relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle regioni obiettivo convergenza.
  2. Il modello di cui al comma 1 è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – C.I.S.E. –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2020. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
  3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento che sono: a. digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity; b. urbanizzazione e logistica; c. ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
34.027. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

  1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.
  2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
*34.028. Mazzetti, Cortelazzo, Mandelli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

  1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.
  2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
*34.032. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nei comuni montani a vocazione sciistica)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni montani a vocazione sciistica, per gli anni 2021, 2022 e 2023, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
  2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
  4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata una spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
34.03. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Contributo per lo sviluppo economico dei comuni montani)

  1. Al fine di consentire la promozione e l'ammodernamento degli esercizi commerciali attivi alla data del 31 dicembre 2019 e che hanno sede legale nei comuni montani nei quali siano presenti impianti di risalita o anelli di fondo attivi alla medesima data, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto di euro 5.000, nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
34.02. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente.

Art. 34-bis.
(Misure a favore dei piccoli comuni montani a vocazione sciistica)

  1. Al fine di ristorare i comuni montani a vocazione sciistica, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e indice di vecchiaia superiore a 300 alla data del 1° gennaio 2021, delle mancate entrate derivanti da tributi locali, concessioni d'uso dei beni immobili di proprietà e dei servizi pubblici a tariffa, connesse ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
34.04. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure a favore dei piccoli comuni montani a vocazione sciistica)

  1. Al fine di ristorare i comuni montani a vocazione sciistica, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e indice di vecchiaia superiore a 330 alla data del 1° gennaio 2021, delle mancate entrate derivanti da tributi locali, concessioni d'uso dei beni immobili di proprietà e dei servizi pubblici a tariffa, connesse ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
34.05. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1.Il comma 315 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

   «315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al terzo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di pali o tralicci, dotati di apposito locale tecnico per l'alloggiamento degli apparati, entro il 31 marzo 2021. Per consentire l'erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al terzo periodo anche per effettuare lavori atti a garantire che tali infrastrutture siano raggiunte da fibra ottica e cavi per l'energia elettrica. A tale fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro per lo sviluppo economico e della Conferenza Stato-regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2021, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo».
34.013. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al comma 315 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo la parola «montane», sono aggiunte le seguenti parole: «, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari»;

   2) al primo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021»;

   3) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per consentire l'erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al quarto periodo, per effettuare lavori di rilegatura in fibra ottica e di posa di cavi per l'energia elettrica.»;

   4) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;

   5) al terzo periodo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per lo sviluppo economico».
*34.07. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al comma 315 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo la parola «montane», sono aggiunte le seguenti parole: «, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari»;

   2) al primo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021»;

   3) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per consentire l'erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al quarto periodo, per effettuare lavori di rilegatura in fibra ottica e di posa di cavi per l'energia elettrica.»;

   4) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;

   5) al terzo periodo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per lo sviluppo economico».
*34.038. Bergamini, Mulè.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al comma 315 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo la parola «montane», sono aggiunte le seguenti parole: «, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari»;

   2) al primo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021»;

   3) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per consentire l'erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al quarto periodo, per effettuare lavori di rilegatura in fibra ottica e di posa di cavi per l'energia elettrica.»;

   4) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;

   5) al terzo periodo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per lo sviluppo economico».
*34.031. Brunetta, Bergamini.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

   Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
34.022. Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
34.023. Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Istituzione di una Zona franca produttiva nei piccoli comuni montani e nelle isole minori)

  1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, nonché di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, è istituita una zona franca produttiva nei Comuni insistenti nelle seguenti Isole Minori: Lampedusa, Linosa, Capraia, San Domino, San Nicola, Giannutri, Giglio, Capraia, Gorgona, Elba, Pianosa, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Capri, Ischia, Procida, Ustica, Palmaria, Asinara, Caprera, La Maddalena, Molara (Olbia), Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano, Spargi, Tavolara, San Pietro, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria.
  2. È altresì istituita la medesima zona franca produttiva in tutti i Comuni il cui territorio sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare, avente una popolazione residente, all'ultimo censimento, non superiore ai 3.000 abitanti.
  3. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alla Commissione Europea la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 del presente disegno di legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

   2021:

    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.

   2022:

    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.

   2023:

    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.
34.039. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Estensione defiscalizzazione lavoro identica a quella approvata al sud)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 104 del 2020 al primo comma, dopo le parole «regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» aggiungere le seguenti: «comprendendo interamente l'area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, relativa al cratere sismico del Centro Italia del 2016 per un periodo di 3 anni».
34.030. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.014. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni nel meridione d'Italia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla costruzione di scuole di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti ricompresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  2. L'attuazione del comma 1 è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 470 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
34.036. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Inserimento delle comunità del cibo tra i distretti del cibo)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   i) le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015.

    2) al comma 6 le parole: «e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per gli anni 2019, 2020» e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
34.01. Cenni, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
34.06. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucentini.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Calcolo Isee zone terremotate)

  1. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
  2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 202, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
34.021. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure per garantire il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia ed Emilia-Romagna)

  1. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'articolo 57, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito in legge n. 126 del 2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all'articolo 57, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito in legge n. 126 del 2020 presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.
  2. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».
  3. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

  4. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola «privata» è soppressa.
  5. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
34.017. Zolezzi, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure per garantire il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia ed Emilia-Romagna)

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  5. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni.
34.018. Zolezzi, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure per garantire il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia ed Emilia-Romagna)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,8 milioni.
34.016. Zolezzi, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche all'articolo 119 comma 4-ter del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 4-ter dell'articolo 119 è sostituito dal seguente:

   4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2021, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni della provincia di Catania di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.
34.033. Epifani, Fornaro, Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Cedolare secca comuni colpiti da eventi calamitosi)

  1. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
34.09. Del Barba.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle regioni in applicazione dell'esenzione Irap di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall'articolo 29.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
34.040. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 luglio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per il 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
34.041. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Reddito di eccellenza)

  1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.
  3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.
  4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
  5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.
  8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
  10. Le regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
34.043. Occhiuto, Paolo Russo, Gelmini, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sviluppo del lavoro agile nel Mezzogiorno e nelle aree interne del Paese)

  1. Al fine ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese, perseguendo obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle aree interne del Paese, nonché al fine di favorire il potenziamento di forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a tutti i datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede dell'impresa sia presente al di fuori delle regioni ivi elencate, e che riconoscano ai dipendenti con domicilio fiscale nelle regioni ivi elencate la possibilità di stabilirvisi stabilmente, attivando postazioni che consentano di lavorare da remoto o postazioni in spazi coworking – è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, che effettuino investimenti in dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ovvero destinati all'attivazione di postazioni condivise, è riconosciuto, alle condizioni previste dall'articolo 185, comma 4 della presente legge, un credito d'imposta pari al 30 per cento del costo di acquisizione dei beni o servizi.
  3. Le spese sostenute dai dipendenti di cui al comma 1, sono deducibili ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 se interessano lo spostamento dalla regione di residenza alla sede di lavoro, ovvero se hanno ad oggetto l'acquisto di dispositivi informatici o servizi di connessione necessari all'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile.
  4. Il beneficio previsto dal comma 1 del presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo a sostegno del lavoro agile nel Mezzogiorno e nelle aree interne del Paese», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 6 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione e i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
34.019. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Cancelleri, D'Orso, Marzana, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo, Masi, Manzo, Grippa, Davide Aiello, Maglione.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Riqualificazione della città di Messina)

  1. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all'abitazione e alla tutela dell'ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della città di Messina di cui alla legge regionale siciliana 6 luglio 1990, n. 10.
  2. Agli interventi volti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina, è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall'articolo 4, commi 2, 3 e 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. Il Commissario straordinario, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con la Regione Siciliana. Il Commissario straordinario programma gli interventi previsti dalla presente legge d'intesa con la regione Siciliana.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono stabiliti i termini, le modalità, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario che è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa o di società controllate dallo Stato o dalla Regione Siciliana.
  4. Per le finalità e la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2021-2027.
34.020. D'Uva, Papiro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore zootecnico)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela produttiva delle imprese del settore zootecnico, in particolare di quelle operanti in zone marginali, la declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione europea nei seguenti casi: a) le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda; b) il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
34.08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il numero 20 è sostituito dal seguente:

    20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
34.010. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il numero 91 è sostituito dal seguente:

    91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
34.011. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
34.012. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

  1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2021 e 2022, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore Isee non superiore a 40.000. Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 3.
  3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 600 milioni per il 2021 e di 600 milioni di euro per il 2022 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall'articolo 29.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche.
34.044. Paolo Russo, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

  1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2021 e 2022, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore Isee non superiore a 40.000. Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 3.
  3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 500 milioni per il 2021 e di 500 milioni di euro per il 2021 si provvede a valere sul Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
34.045. Paolo Russo, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita IVA, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
  2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito Testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico.
  3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.
  4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.
  5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:

   a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;

   b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;

   c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;

   d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;

   e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

  6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021 Al relativo onere si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

   b) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto 4.000 milioni di euro mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

    2) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «21 per cento»;

   d) quanto a 15.000 milioni di euro mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica tali da assicurare il suddetto importo per l'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano corrispondenti minori spese. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15.000 milioni di euro per il medesimo anno. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

   d) quanto a 9.000 milioni di euro mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa. A tal fine con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni da adottare. Le predette risorse, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere entro il 15 gennaio 2021 per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 300 milioni.
34.046. Gelmini, Porchietto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Brunetta, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico di ogni commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
  3. Entro 30 giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
34.029. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Principi per il riequilibrio territoriale)

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento dei princìpi per il riequilibrio territoriale, all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

   «2-quater. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al criterio di ripartizione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo.».

   b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo».
34.047. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015».
34.034. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1 Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l'attuazione dell'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015.
34.035. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Verifica di impatto macroregionale)

  1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. L'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 1 e la verifica dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 4 devono riguardare altresì i costi e gli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali, con particolare riferimento alle attività dei cittadini e delle imprese, all'organizzazione e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché ai parametri di reddito e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati nel Mezzogiorno».

  2. Al comma 8 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo le parole «di AIR e di VIR», sono aggiunte le seguenti parole: «, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento delle politiche di coesione per la valutazione dei costi e degli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali.».
34.048. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita Iva, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
  2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico.
  3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.
  4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.
  5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:

   a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;

   b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;

   c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;

   d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;

   e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

  6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.
34.049. Gelmini, Porchietto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Brunetta, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita Iva, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
  2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico.
  3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.
  4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.
  5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:

   a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;

   b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;

   c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;

   d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;

   e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

  6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.
34.050. Gelmini, Porchietto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Brunetta, Perego Di Cremnago.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Rateizzazione del debito fiscale e contributivo generatosi negli anni 2020 e 2021 )

  1. Limitatamente all'anno 2021, l'Agenzia delle entrate concede al contribuente che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dall'emergenza sanitaria in atto, la rateizzazione delle somme dovute, se imputabili agli anni 2020 e 2021, sino ad un massimo di duecento quaranta mesi, secondo la modalità previste dall'articolo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La misura si applica altresì alle somme iscritte a ruolo affidate all'agente della riscossione, se riferite a imposte o contributi relativi agli anni 2020 e 2021. Ai procedimenti di rateizzazione di cui al presente comma, che sono avviati su istanza del contribuente medesimo, non si applicano more, sanzioni o aggi. Si applica il tasso d'interesse legale.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alla procedura per la presentazione e l'accoglimento delle istanze, all'individuazione dei casi in cui è ammesso l'accesso al beneficio, dei casi in cui esso è escluso o il contribuente debba prestare garanzia, nonché dei casi di perdita del beneficio.
  3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo nel limite di 800 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 si provvede:

   a) quanto a 800 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   b) quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
34.025. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza)

  1. All'articolo 103 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2021».
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i documenti unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza nei termini di cui al comma 1, conservano la propria validità sino alla medesima data nell'ambito di tutti i procedimenti in cui ne è richiesto il possesso.
34.024. Occhiuto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifica all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69)

  1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 3 febbraio 1963 n. 69 , la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantadue».
34.015. Elisa Tripodi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

  1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2021, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, assicurando l'invarianza della spesa.
34.051. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

ART. 35.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «84 mesi» e dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   a-bis) la garanzia è altresì rilasciata entro il 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 9 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi, In tal caso, la garanzia di cui alla lettera d) copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti percentuali:

    1) 80 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

    2) 70 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

    3) 60 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
35.6. Gavino Manca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «15 anni».
35.7. Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

   b-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «12 anni»;

   b-ter) dopo il comma 14-sexies è inserito il seguente:

  «14-septies. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE Spa per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni».

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «144 mesi»;

   b) al comma 1, lettera m), le parole: «120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «144 mesi»;

   c) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

  13-bis. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni.

   all'articolo 40, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026.

   all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
35.14. Librandi, D'Alessandro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

   l) L'impresa che intende beneficiare delle garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis assume l'impegno di gestire la variazione in difetto dei livelli occupazionali attivando sempre una preventiva fase di confronto sindacale idoneo al raggiungimento di accordi. L'impegno permane fino alla completa restituzione dell'importo ricevuto e comunque non oltre il termine di durata del finanziamento e comporta che, prima di dare attuazione alla variazione, debba essere data sintetica informazione scritta sui contenuti della variazione alle RSA/RSU costituite, o in difetto alle Organizzazioni sindacali provinciali, e, laddove la variazione possa coinvolgere più province, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL applicato. Su espressa richiesta scritta del sindacato, che dovrà pervenire all'impresa entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, verrà avviato il confronto che dovrà in ogni caso concludersi, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti sul termine, entro e non oltre i 15 giorni successivi a detto termine; l'esito del confronto andrà immediatamente comunicato per scritto all'Ispettorato territoriale del lavoro competente. Le disposizioni che precedono non si applicano in tutti i casi in cui la gestione dei livelli occupazionali sia disciplinata da norme di legge o di contratto collettivo applicato nella singola impresa che prevedano una preventiva fase di confronto sindacale.
35.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
35.11. Ferri, Del Barba, Ungaro, Marco Di Maio, Lorenzin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, e di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019, nonché entro il 31 dicembre 2020.
35.31. Davide Aiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dello stesso decreto legislativo» sono aggiunte le seguenti: «di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,» e, in fine, dopo le parole: «dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212.».
35.30. Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'allegato 1 (Articolo 1) del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, gestione e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è integrato con le seguenti righe:

   «73.12.00 – Attività delle concessioni e degli altri intermediari di servizi pubblicitari –200 per cento»;
   «47.71.20 – Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati –200 per cento»;
   «47.71.30 – Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie –200 per cento».
35.18. Aprile.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'allegato 1 (Articolo 1) del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020 è integrato con la seguente riga:

   «73.12.00 – Attività delle concessioni e degli altri intermediari di servizi pubblicitari –200 per cento»;

   L'allegato 2 (Articolo 2) del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020 è integrato con le seguenti righe:

   «47.71.20 – Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati –200 per cento»;
   «47.71.30 – Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie –200 per cento».
35.17. Aprile.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 3, capoverso Art. 1-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: non inferiore a 250 e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, medesimo periodo, dopo le parole: 90 per cento del finanziamento aggiungere le seguenti: , senza l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), l), m), n) e n-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
35.28. Raduzzi, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Scerra.

  Al comma 3, capoverso Art. 1-bis, comma 1, primo periodo dopo le parole: 90 per cento del finanziamento aggiungere le seguenti: , senza l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), l), m), n), n-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.
35.34. Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
   3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.».
35.19. Dara, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  4-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nella misura del 100 per cento.
  4-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  4-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  4-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*35.21. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  4-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nella misura del 100 per cento.
  4-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  4-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  4-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*35.38. Squeri, D'Attis, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  4-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nella misura del 100 per cento.
  4-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  4-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  4-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*35.26. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e promuovere lo sviluppo socio-economico del Paese nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, finalizzato alla concessione di contributi volti a mettere in sicurezza e potenziare i relativi percorsi, con una dotazione di 5 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i percorsi, le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al predetto fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
35.12. Ferri, Del Barba.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e promuovere lo sviluppo socio-economico del Paese nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per la via Francigena, finalizzato alla concessione di contributi volti a mettere in sicurezza e potenziare il relativo percorso, con una dotazione di 2,5 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i percorsi, le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al predetto fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797,5 milioni.
35.13. Ferri, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I Confidi ex articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono svolgere, oltre alla attività già previste per legge, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti ulteriori attività:
  1. gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di fondi pubblici di agevolazione;
  2. stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
35.20. De Filippo, Del Barba.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 4. «Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità indicate nel medesimo comma 1, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi».
35.39. Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le imprese turistico ricettive e termali la garanzia si applica alle operazioni che prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino a 240 mesi».
  6-ter. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
*35.10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le imprese turistico ricettive e termali la garanzia si applica alle operazioni che prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino a 240 mesi».
  6-ter. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
*35.23. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le imprese turistico ricettive e termali la garanzia si applica alle operazioni che prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino a 240 mesi».
  6-ter. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
*35.16. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la cifra 500.000 sono aggiunte le seguenti parole: «nonché per le medesime operazioni nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,».
35.32. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Marzana, Pignatone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera m), le parole: «non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi»;

   b) al comma 1, lettera n), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi».
*35.22. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera m), le parole: «non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi»;

   b) al comma 1, lettera n), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi».
*35.35. Squeri, Barelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Al comma 1, lettera n), secondo periodo dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
**35.15. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Al comma 1, lettera n), secondo periodo dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
**35.37. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Cristina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Al comma 1, lettera n), secondo periodo dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
**35.8. Sani, Verini.

  Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

   «12-ter. Fino al 30 giugno 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m) ed n), del presente articolo in favore di imprese operanti nel settore ATECO R 92 e R 93 aderenti ad un circuito riconosciuto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»
*35.36. D'Attis, Mandelli.

  Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

   «12-ter. Fino al 30 giugno 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m) ed n), del presente articolo in favore di imprese operanti nel settore ATECO R 92 e R 93 aderenti ad un circuito riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.»
*35.40. Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo la parola: «2019» è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019».
  6-ter. All'articolo 4, comma 1) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: «balneari» sono aggiunte le parole: «e i parchi divertimento».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
35.4. Gavino Manca, Bonomo, Zardini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'incremento del limite di finanziamento delle operazioni di microcredito aumentato a 40 mila euro dal comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. È abrogato il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020.
35.27. Emiliozzi, Currò, Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Maurizio Cattoi, Carelli, Roberto Rossini, Cataldi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di un rafforzamento patrimoniale delle micro e piccole imprese costituite in società di capitali, il conferimento di fabbricato strumentale e/o sue pertinenze effettuato da soci è soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa di euro 200.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
35.2. Sani.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
35.9. Navarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
35.1. Cenni, Frailis, Berlinghieri, Benamati.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Nell'ambito delle misure volte ad agevolare l'operatività di società di persone e di capitali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli intermediari bancari, tenuto conto anche delle norme nazionali e comunitarie regolanti i sistemi di pagamento tracciabile ed i derivanti obblighi, sono tenute a dare corso, senza necessità di istruttoria, alla costituzione di rapporti bancari attivi.
35.5. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parole: «rappresentative a livello nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai lavoratori marittimi, limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi relativi alla propria retribuzione, fino ad un massimo di euro 500 per ogni contratto, per i soli periodi di navigazione, laddove risulti impossibile o comunque difficoltoso utilizzare forme di pagamento elettronico come certificato dal comandante dell'imbarcazione».
35.33. Gallo, Scagliusi, Luciano Cantone, Barbuto, Davide Aiello.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

  1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le parole: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.09. Del Barba, Marattin, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

  1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le parole: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».
  2. All'onere di cui al comma 1 pari a 22 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
35.017. Buratti, Sani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

  1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le seguenti: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
35.059. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

  1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le parole: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 22 milioni di euro a decorrere dal 2021.
35.038. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

  1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le parole: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».
35.021. Marattin, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre 2020.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2021 e in 174 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.011. Del Barba, Marattin, Librandi, Fregolent.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incentivi in materia di locazioni a uso non abitativo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire alle imprese un canale diretto di sostegno alla liquidità, ai contratti di locazione di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in corso alla data del 18 novembre 2020, può applicarsi il regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 32, con l'aliquota del 21 per cento, a condizione che il locatore applichi una riduzione pari ad almeno il 15 per cento del canone di locazione pattuito fino alla predetta data.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240 milioni per l'anno 2021, e 143 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
35.012. Del Barba.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi)

  1. Per i titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per il 2021.
  2. I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal loro reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10 per cento, sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.
35.049. Squeri, Barelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione gli incentivi fiscali a tutte le società italiane volta a favorire la dotazione di liquidità attraverso l'Equity)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
35.062. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

   «101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 con le seguenti: 480.
35.058. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

  1. Al fine di favorire l'intervento delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto un credito d'imposta, fino all'importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione sostenuti dalla SPAC fino al 31 dicembre 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. A questo fine esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale ne è concluso l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e
  3. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  4. Con regolamento della CONSOB, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese, di strumenti finanziari aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, nel rispetto dei princìpi di tutela degli investitori e di semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
35.063. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni concernenti l'attività del microcredito e la formazione)

  1. Nell'ambito delle attività destinatarie di finanziamenti del microcredito, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, rientrano anche le società a responsabilità limitata ordinaria, il cui capitale sociale non superi la soglia prevista di 10 mila euro.
  2. In deroga alla disciplina prevista dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società di cui al comma 1, s'intendono escluse dall'applicazione del modello di valutazione del Fondo medesimo.
  3. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal microcredito, che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, con riferimento al livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro, tale parametro s'intende limitato soltanto alle esposizioni debitorie verso gli intermediari finanziari.
  4. In relazione agli effetti economici negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra i beneficiari dei finanziamenti del microcredito, le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, che al momento della domanda possiedono il solo requisito relativo ai ricavi annui lordi superiori complessivi annui pari ad un massimo di euro 200.000.
  5. Fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, la concessione dei finanziamenti per il microcredito, è destinata anche ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del finanziamento, non sono qualificabili come imprenditori o aspiranti tali e che, pertanto, non devono essere in possesso di partita IVA ai fini dell'accesso al credito e, conseguentemente, alla garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
35.040. Emiliozzi, Currò, Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Maurizio Cattoi, Carelli, Roberto Rossini, Cataldi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in favore dei servizi ausiliari, di assistenza e monitoraggio del microcredito)

  1. L'operatore di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, presta, intensificandone la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio sono erogati dai tutor iscritti nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
35.041. Emiliozzi, Currò, Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Maurizio Cattoi, Carelli, Roberto Rossini, Cataldi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

   «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con provvedimento del direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato provvedimento; detto provvedimento individua anche azioni mirate di verifica.».
35.055. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Ulteriori misure in favore delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia COVID-19)

  1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernenti le esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, in via transitoria, le misure di sostegno finanziario al microcredito per i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni, s'intendono comunque valide.
35.039. Emiliozzi, Currò, Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Maurizio Cattoi, Carelli, Roberto Rossini, Cataldi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese mediante cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
  2. SACE S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dell'impresa ai sensi del comma 1 l'ammontare dei crediti trasferiti.
35.044. Cancelleri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art 35-bis.
(Misure straordinarie in materia di concessione di liquidità alle imprese)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a favorire sul territorio nazionale la ripresa economica delle attività imprenditoriali, migliorando la solidità finanziaria delle imprese e contrastando l'effetto negativo generato dalle misure di contenimento del COVID-19. Il sostegno economico di cui al presente articolo è attuato mediante la combinazione di prestiti con garanzia statale, per liquidità o per investimenti, e sovvenzioni, concessi secondo le condizioni stabilite dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (o Quadro Temporaneo), con riferimento alle sezioni 3.1 e 3.3, e dagli articoli 54 e 56 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono in ogni caso realizzate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, del Regolamento (UE, Euratom), n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, del Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale di 500 milioni di euro per l'anno 2021, denominato: «Fondo di garanzia per l'attività d'impresa».
  4. Il fondo di cui al comma 3 opera su linee di finanziamento di breve, medio e lungo termine, dedicate a:

   a) Investimenti, sotto forma di prestiti per il sostegno e il rafforzamento della produzione delle imprese impegnate direttamente al contrasto del COVID-19 o appartenenti alle filiere strategiche per le quali occorre garantire il mantenimento della capacità produttiva;

   b) Liquidità, sotto forma di prestiti per il supporto alle spese operative e di gestione, generate da esigenze di liquidità e per sostenere le imprese nella fase di rilancio delle proprie attività.

  5. Possono beneficiare delle misure di sostegno di cui al presente articolo i lavoratori autonomi, le Micro, Piccole e Medie Imprese di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 14 giugno 2014 e le Grandi Imprese, che dimostrano di aver avuto ricadute economiche negative a seguito dell'emergenza da COVID-19, o imprese rappresentano la necessità di realizzare investimenti per garantire la continuità societaria o per rilanciare la propria attività d'impresa.
  6. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non si applicano per i seguenti settori o tipologie d'intervento:

   a) settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

   b) settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

   c) settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

    1. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

    2. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

   d) Settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

   e) attività finanziarie ed assicurative;

   f) attività destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate;

   g) attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo.

  7. I prestiti, di durata massima di 15 anni, compresi 24 mesi di preammortamento, si dividono in due tipi:

   a) di importo massimo per singola impresa fino a 5.000.000 euro per gli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dei manufatti necessari al funzionamento della propria attività, nonché degli immobili dove questa viene svolta;

   b) di importo massimo per singola impresa fino a 2.500.000 euro per il consolidamento di situazioni debitorie esistenti verso privati o verso lo Stato.

  8. Al fine dell'erogazione dei prestiti di cui ai commi 1, 3 e 7, lo Stato concede, fino al 31 dicembre 2021, garanzie, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9. L'impegno di garanzia di cui al presente comma è garantito nelle disponibilità di cui al comma 3, e limitatamente agli importi di cui al comma 7.
  9. Le garanzie, fatti salvi i commi 2, 4, 5, 6 e 7, sono rilasciate alle seguenti condizioni:

   a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021;

   b) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento copre il:

    1. 100 per cento dell'importo complessivo del finanziamento per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore di fatturato fino a 1 miliardo di euro;

    2. 80 per cento dell'importo complessivo del finanziamento per tutte le altre imprese.

   c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile;

   d) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

   e) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi ed il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, come documentato ed attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. A tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

   f) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione dei dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2021;

   g) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

  10. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia di cui al comma 9, lettera b), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa richiedente faccia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 9, lettera b) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
  11. Le sovvenzioni di cui al comma 1, finalizzate a favorire la ripresa economica delle attività imprenditoriali migliorando la solidità finanziaria delle imprese, deve essere richiesta contestualmente al finanziamento di cui al presente articolo e presenta le seguenti caratteristiche:

   a) è di importo massimo equivalente a 300.000 euro, ed in ogni caso non può superare il 33 per cento della differenza tra il fatturato dei migliori tre mesi dell'attività nel 2020 rapportati ai medesimi dati nel 2019, con riferimento, come risultante dal bilancio, ovvero dalla dichiarazione fiscale;

   b) è condizionata alla regolare restituzione delle rate, e commisurata all'entità delle stesse;

   c) è riservata esclusivamente alle imprese che accedono al prestito di cui al comma 7;

   d) sono erogate a fronte delle risorse di cui al comma 3, entro il limite massimo di 100.000.000 euro.

  12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo, anche sulla base delle analoghe disposizioni vigenti di cui al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  13. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
35.032. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

  2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.
  3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione.
35.028. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata.
35.03. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione ZES Montante)

  1. A decorrere dell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione non inferiore di 500 milioni di euro, destinato a finanziare interventi a favore della lotta alla desertificazione commerciale delle montagne, in particolar modo attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le attività commerciali e d'impresa che operano nei territori dei comuni in cui operano non più di 5 esercizi commerciali.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti, sono individuate le zone economiche speciali montane, ricomprendenti i territori ad alta e altissima marginalità socio-economica anche sulla base delle classificazioni redatte dalla strategia nazionale per le aree interne.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: –528.260.923;
    CS: –528.260.923.

   2022:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.

   2023:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.
35.027. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.033. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2021 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
35.052. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.
*35.018. Sani, Verini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.
*35.025. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 1 le parole: “Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle parole: “Una quota pari a complessivi 75 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4”;

   b) al comma 2 le parole: “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze”».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2021 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
35.053. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento Fondo Centrale di Garanzia)

  1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 4, all'articolo 13, lettera m), le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «60.000 euro».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
35.024. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione mutui e leasing)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera b), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» con le seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2021».
35.065. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione. Alla tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze:

   2021: –100.000.
*35.04. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione. Alla tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze:

   2021: –100.000.
*35.066. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno di start-up e PMI innovative)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati possono chiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a tre anni, nel caso in cui intendano costituire una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero svolgere attività manageriali presso le medesime imprese.
  2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1 il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo non è computato ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può versare i relativi contributi, calcolati in base alla disciplina in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione.
  3. I contratti collettivi di lavoro individuano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo il periodo di congedo di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo.
  5. Ai datori di lavoro privati, titolari di start-up innovative, di PMI innovative, di FVC o di fondi promossi da incubatori certificati italiani o da angel network, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori che non hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro annui per ciascun lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  6. L'esonero di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e di quelle relative a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.
  7. L'esonero di cui al comma 5 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
  8. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da angel network o in società di investimento.
  9. Gli enti e i fondi di cui al comma 8 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 8.
  10. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 8 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative.
  11. All'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato, prima che siano trascorsi due anni. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti prima di tale termine, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «non concorrono alla formazione del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi,»;

   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  5-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016, e agli strumenti finanziari emessi dai medesimi organismi e società che investono prevalentemente in PMI innovative.
  12. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono compresi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono, direttamente o indirettamente, almeno il 51 per cento del valore degli attivi in società non quotate su mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing) o di sviluppo del progetto d'impresa (expansion financing)»;

   c) al comma 3, la lettera c) è abrogata;

   d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 15 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di sessanta mesi».

  13. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «9-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), possedute da almeno quattro anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti alle medesime lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui ai citati articoli 5 e 73, comma 1, lettera a), che sono start-up innovative ai sensi della normativa vigente, mediante conferimenti iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle medesime. L'esenzione si applica esclusivamente per gli importi delle plusvalenze in relazione ai quali non si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

  14. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società che acquisiscono imprese che sono o sono state start-up innovative o PMI innovative è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore dell'acquisizione, per un importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro.
  15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 15.
  16. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018 e 2019»;

   b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018 e 2019»;

   c) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. A decorrere dall'anno 2021, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi dalle start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, piccole o medie imprese innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 3.000.000 per le persone fisiche e di euro 6.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali».

  17. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.
  18. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, non concorrono alla formazione del reddito imponibile gli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.
  19. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione.
  20. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 70 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o di PMI innovative.
  21. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 90 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o di PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.
  22. Le imprese che investono in FVC ovvero costituiscono un fondo di CVC possono dedurre il 70 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei tre periodi d'imposta successivi.
  23. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «218. Le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 50 al 60 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate dal 50 per cento al 60 per cento».

  24. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi da 17 a 21 del presente articolo e di cui al comma 7-ter dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 218 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'articolo 9 della presente legge, nonché gli incentivi di cui all'articolo 29-bis del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e al comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, si applicano anche agli incubatori certificati.
  25. Il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 2023, destinati a interventi per incentivare lo sviluppo di start-up innovative.
  26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le tipologie di interventi da attuare mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 25.
  27. Alla copertura degli oneri e delle mancate entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e, quanto ai commi 14 e 25, in 200 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35.014. Centemero, Guidesi, Toccalini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera c), convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» con le seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2021».
35.01. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Deducibilità spese autovetture)

  1. Le spese per carburante per autotrazione utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 100 per cento se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione dell'esonero contributivo di cui al comma 1.
  4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
35.047. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette Zone Rosse)

  1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
35.031. Del Barba.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere la liquidità delle imprese, per l'anno 2021 i crediti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, si intendono certi, liquidi ed esigibili ai fini della compensazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora non contestati nel termine perentorio di 60 giorni, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 di euro a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35.054. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.»

  2. L'individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio di cui al comma 1 è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
  3. Agli oneri derivanti dall'adeguamento della piattaforma di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
35.046. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese del settore zootecnico)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori zootecnico e agricolo delle zone montane e svantaggiate del Paese, che si trovano a fronteggiare maggiori difficoltà dovute ai fenomeni siccitosi straordinari dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, e anche ai maggiori costi causati dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura di 100 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, spetta ai soggetti che abbiano subito nell'aprile 2020 una riduzione pari al 30 per cento del fatturato rispetto al fatturato del mese di aprile 2019 e che siano contraddistinti dai seguenti codici Ateco:

   01.41.00 – allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

   01.42.00 – allevamento di bovini e bufalini da carne

   01.45.00 – allevamento di ovini e caprini.

   01.50.00 – coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

   01.26.00 – coltivazione di frutti oleosi (olivi per olio extravergine e per olive da tavola).

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 1 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
35.037. Tasso.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica dell'allegato 1 del decreto legge 149 del 9 novembre 2020)

  1. All'Allegato 1 del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020, aggiungere i seguenti codici Ateco:
  01.41.00 – allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 200 per cento
  01.42.00 – allevamento di bovini e Bufalini da carne 200 per cento
  01.45.00 – allevamento di ovini e caprini. 200 per cento
  01.50.00 – coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali. 200 per cento
  01.26.00 – coltivazione di frutti oleosi (olivi per olio extravergine e per olive da tavola). 200 per cento
35.036. Tasso.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

   b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

   c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

  6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
35.02. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno delle start-up per lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

  1. Al fine di favorire l'implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica per gli anni 2021, 2022 e 2023, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up per lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
  2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
  3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  3-bis. A decorrere dall'anno 2021, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000.
  4. Per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up per lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
  5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
  6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
  8. Alla copertura degli oneri e delle mancate entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35.035. Vanessa Cattoi, Binelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

  1. Al fine di favorire l'implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica, è riconosciuto alle aziende che investono nella riconversione produttiva, per gli anni dal 2021 al 2023, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla produzione di idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
35.034. Vanessa Cattoi, Binelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di fatturazione dei consumi di energia elettrica, gas e servizi idrici)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 291 le parole: «agli utenti» sono sostitute con le parole: «ai consumatori»;

   b) al comma 291 dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento.» aggiungere le seguenti: «o tramite modalità telematiche. Tale termine può essere ridotto dalle Autorità di regolazione di settore in particolare in caso di ripetuta morosità dell'utente.»;

   c) al comma 292 dopo le parole: «competente ovvero» inserire le seguenti parole: «nel caso in cui non siano presenti organismi di risoluzione delle controversie tra gestori e consumatori»;

   d) al comma 292 le parole: «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro» sono abrogate;

   e) il comma 295 è abrogato.
35.056. Baratto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Accesso dei c.d. «grandi emittenti» ai mercati finanziari internazionali)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*35.030. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Accesso dei c.d. «grandi emittenti» ai mercati finanziari internazionali)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*35.060. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente

Art. 35-bis.
(Parametri affidamenti bancari)

  1. Al fine di garantire misure di liquidità alle imprese a causa della crisi epidemiologica da COVID-19, e di favorirne l'accesso al credito, gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese e persone fisiche che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating manifestati fino al 1° marzo 2020.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 1° marzo 2020.
35.013. Vanessa Cattoi, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Abrogazione del termine di cinque anni per compensare le minusvalenze di natura finanziaria)

  1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 4, dopo le parole: «l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi», le parole: «ma non oltre il quarto» sono abrogate;

   b) al comma 5, dopo le parole: «fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi di imposta successivi», le parole: «ma non oltre il quarto» sono abrogate;

  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 100 milioni.
35.061. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «negli anni 2020 e 2021».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
35.029. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati alla attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli nella presente legge vanno riferiti ai finanziamenti ed i riferimenti ai portatori dei titoli vanno riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.»

  2. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.
35.064. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche al contrasto alle indebite compensazioni fiscali)

  1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
35.045. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riapertura dei termini per la concessione del Fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020)

  1. I termini per la presentazione dell'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1° al 31 gennaio 2021. Vi accedono, con le modalità ivi previste, i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che pur avendone diritto non ne hanno usufruito.
  2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
35.050. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

  1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103» sono abrogate.
  2. Il contributo a fondo perduto spettante ai professionisti è liquidato, secondo le modalità previste dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, entro il mese di febbraio 2021.

   All'onere dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
35.051. Nevi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Ristoro per i risparmiatori delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno accesso anche i risparmiatori persone fisiche, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e bancaria, iscritte nell'elenco tenuto dalla Consob degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui, all'articolo 130 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.
  2. L'indennizzo è concesso nella misura del 30 per cento e nel limite massimo complessivo pari a 100 mila euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, a condizione che i risparmiatori abbiano subìto un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritiere, ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
35.042. Gallo, Manzo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Cartolarizzazioni)

  1 All'articolo 1 comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati alla attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti ai titoli nella presente legge vanno riferiti ai finanziamenti, ed i riferimenti ai portatori dei titoli vanno riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.»

  2. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 si interpreta nel senso che l'acquisizione dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, da parte delle società veicolo di appoggio può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 80 milioni di euro per l'anno 2021.
35.019. Buratti.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Cartolarizzazioni)

  1. All'articolo 1 comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati alla attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti ai titoli nella presente legge vanno riferiti ai finanziamenti, ed i riferimenti ai portatori dei titoli vanno riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.»

  2. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 si interpreta nel senso che l'acquisizione dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, da parte delle società veicolo di appoggio può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.
*35.020. Lacarra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Cartolarizzazioni)

  1. All'articolo 1 comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati alla attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti ai titoli nella presente legge vanno riferiti ai finanziamenti, ed i riferimenti ai portatori dei titoli vanno riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.»

  2. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 si interpreta nel senso che l'acquisizione dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, da parte delle società veicolo di appoggio può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.
*35.043. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Aumento degli ammortamenti per l'acquisto di beni materiali)

  1. In conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'importo deducibile di cui all'articolo 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197, è aumentato per l'anno 2021 fino a 10.000 euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge .
35.048. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riapertura dei termini per l'accesso credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro)

  1. I termini per l'accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1° a 31 gennaio 2021. Vi accedono, con le modalità previste dalla Circolare attuativa n.20/E del 10 luglio 2020 emessa dall'Agenzia delle entrate, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 che pur avendone diritto non ne hanno usufruito.
  2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
35.026. Del Barba.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. L'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica versata ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 e nei limiti dalla stessa disposizione stabiliti è rimborsata ai soggetti sostituti d'imposta dai rispettivi contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d'imposta 2010 e 2011 dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione. La richiesta di rimborso è soggetta alla presentazione di richiesta inoltrata mezzo PEC al fornitore o venditore di energia elettrica indicante almeno: i) il riferimento al contratto stipulato ed alla sua durata; ii) i consumi in Kwh annui maturati dal consumatore per le annualità 2010-2011.
  2. I contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d'imposta 2010-2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione, che rimborsino od abbiano rimborsato le somme di cui al comma 1 nei periodi d'imposta 2019-2020-2021, hanno diritto di portare in deduzione i rispettivi versamenti.
35.057. Baratto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo le parole: «e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono inserite le seguenti: «– ivi compreso il comparto distributivo –».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
35.016. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Estensione moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i seguenti limiti di spesa annuali:

   a) quanto al 2021: 2.320 milioni di euro;

   b) quanto al 2022: 1.605 milioni di euro;

   c) quanto al 2023: 1635 milioni di euro;

   d) quanto al 2024: 965 milioni di euro;

   e) quanto al 2025: 965 milioni di euro;

   f) quanto al 2026: 965 milioni di euro;

   g) quanto al 2027: 965 milioni di euro;

   h) quanto al 2028: 965 milioni di euro;

   i) quanto al 2029: 965 milioni di euro;

   l) quanto al 2030: 965 milioni di euro;

   m) quanto al 2031: 965 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «3.800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «856,5 milioni di euro per l'anno 2021»;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

   sopprimere l'articolo 68, comma 1, primo periodo;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100.000.000;
   2022: –100.000.000;
   2023: –100.000.000;

   alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100.000.000;
   2022: –20.000.000;
   2023: –20.000.000;

   alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

   2022: –50.000.000;
   2023: –50.000.000;

   alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

   2022: –23.500.000;
   2023: –30.000.000.
35.015. Andreuzza, Guidesi, Galli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Boniardi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione mutui e leasing)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera b), convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» con le seguenti: «è sospeso sino al 30 giugno 2021».

   Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
35.010. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo)

  1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta 2020 e 2021.
  2. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
  3. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
35.05. Zennaro.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure di sostegno per l'accesso al credito al consumo)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19 agevolando il ricorso al credito al consumo delle famiglie, rendendo certe le condizioni di ristoro nei relativi finanziamenti, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo l'articolo 120-quarterdecies è inserito il seguente:

«Art. 120-quater decies.1
(Rimborso)

   1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.»

   b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente: «1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120 comma 2, 120-ter, 120-quater

   c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies.
(Rimborso anticipato)

   1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte.
   2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionale lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.
   3. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
   4. L'indennizzo di cui al comma 3 non è dovuto:

   a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

   b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura del credito;

   c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

   d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a diecimila euro.»

  2. L'articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo si applica anche ai contratti sottoscritto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
35.022. Anzaldi, Marattin, Del Barba.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione)

  1. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
35.067. Alemanno, Raduzzi, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Scerra.

ART. 36.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al presente comma è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.».
*36.1. La VI Commissione.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al presente comma è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.».
*36.2. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria per le imprese turistico-ricettive e termali)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

   a) immobili degli stabilimenti termali;

   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi.

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
36.022. Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava.

  Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

Art. 36-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali, sciistici e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell'articolo 207.
36.02. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico-ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico-ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico-ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell'articolo 207.
*36.016. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico-ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico-ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico-ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell'articolo 207.
*36.030. Moretto, Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico-ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico-ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico-ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell'articolo 207.
*36.042. Raduzzi, Businarolo, Manzo.

  Dopo l'articolo 36, inserire seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
36.032. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente articolo:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 640 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
36.07. Sani, Verini.

  Dopo l'articolo 36, è inserito seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico-ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico-ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico-ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 637,10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
36.049. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, D'Attis, Polidori, Squeri, Barelli, Caon, Baldini.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche esenzione IMU settore turistico-alberghiero)

  1. All'articolo 78, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» sono soppresse;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche»;

   c) al comma 3, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e d)».

  2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 lettera b), le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» sono soppresse;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
36.023. Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esonero pagamenti IMU per le imprese turistico –ricettive)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive. Per il medesimo anno, la seconda rata dell'imposta di cui al periodo precedente è ridotta del 70 per cento.
  2. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege, sino a concorrenza, di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 311 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
36.044. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili turistico-alberghieri e termali)

  1. Per le imprese turistico-alberghiere e termali il credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta fino al 31 dicembre 2021.
  2. La disposizione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
36.020. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – modifica della sezione del Temporary Framework)

  1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

   «Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.»
36.021. Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini.

  Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 207.
*36.013. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 207.
*36.017. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 207.
*36.031. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 36, inserire seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
36.033. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
36.08. Sani, Verini.

  Dopo l'articolo 36, è inserito seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.
36.050. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini, Cristina.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
36.038. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole «è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020», aggiungere le seguenti: «e 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 2050 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
36.039. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole «è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020», aggiungere le seguenti: «e 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
36.034. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: «è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020», sono aggiunte le seguenti: «e 2021».
*36.09. Sani, Verini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: «è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020», sono aggiunte le seguenti: «e 2021».
*36.018. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: «è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020», sono aggiunte le seguenti: «e 2021».
*36.026. Mor, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: «è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020», sono aggiunte le seguenti: «e 2021».
*36.051. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Estensione credito d'imposta sugli affitti degli immobili artigianali)

  1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre ai locali che rientrano all'interno della categoria C3, nel limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge
36.043. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esenzione IRAP per le imprese del settore turistico-alberghiero e termali)

  1. Per le imprese dei settori turistico-alberghiero e termale il versamento degli acconti e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 non è dovuto.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
36.025. Claudio Borghi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico-alberghiero)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
36.024. Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le imprese del settore turistico e del commercio)

  1. Per i mesi da agosto a dicembre 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, per le imprese del settore turistico e del commercio, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.
  2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, in modo che:

   a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

   b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
36.019. Vanessa Cattoi, Binelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga e rafforzamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. Al fine di ampliare l'efficacia del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire la parola «limitatamente» con le seguenti: «per il» e dopo le parole «9 marzo 2020» aggiungere le parole «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021»;

   b) ai commi 1 e 6 sostituire le parole «45 milioni» con le seguenti: «500 milioni»;

   c) sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
36.014. Guidesi, Fiorini, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga e rafforzamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. Al fine di ampliare l'efficacia del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 6 le parole: «45 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni»;

   b) al comma 1 la parola: «limitatamente» è sostituita dalle seguenti: «per il» e dopo le parole: «9 marzo 2020» sono aggiunte le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021»;

   c) al comma 6 le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

  Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
36.04. Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga e rafforzamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. Al fine di ampliare l'efficacia del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «45 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 500 milioni di euro per l'anno 221»;

   b) al comma 1, dopo le parole: «n. 62 del 9 marzo 2020» sono inserite le seguenti: «e il periodo d'imposta successivo.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
36.027. Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 36, è aggiungere il seguente:

Articolo 36-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: «non può essere utilizzata negli anni successivi» sono sostituite con le seguenti: «può essere utilizzata nell'anno successivo».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
36.028. Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: «non può essere utilizzata negli anni successivi» sono sostituite con le seguenti: «può essere utilizzata nell'anno successivo».
*36.010. Sani, Verini.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: «non può essere utilizzata negli anni successivi» sono sostituite con le seguenti: «può essere utilizzata nell'anno successivo».
*36.035. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: «non può essere utilizzata negli anni successivi» sono sostituite con le seguenti: «può essere utilizzata nell'anno successivo».
*36.040. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: «non può essere utilizzata negli anni successivi» sono sostituite con le seguenti: «può essere utilizzata nell'anno successivo».
*36.015. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: «non può essere utilizzata negli anni successivi» sono sostituite con le seguenti: «può essere utilizzata nell'anno successivo».
*36.052. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Cristina.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale.».
36.06. Vanessa Cattoi, Frassini, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni per la cessione dei crediti di impresa)

  1. L'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è sostituito dal seguente:

   «13. In deroga alle previsioni di cui al Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e al regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1999, n. 130. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.»

  2. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 117 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.
  3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «4. Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, ivi inclusi i contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si considerano come non apposte, non producendo effetto tra le parti, e non sono opponibili al terzo cessionario.».
36.037. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d'imposta tramite modello F24)

  1. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».

   b) dopo le parole: «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni con le seguenti: 194,3 milioni.
36.029. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

Art. 36-bis.
(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d'imposta tramite modello F24)

  1. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo le parole: «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e le parole: a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023.
36.055. D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d'imposta tramite modello F24)

  All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo le parole «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».
*36.011. Lacarra, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d'imposta tramite modello F24)

  All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo le parole «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».
*36.041. Scagliusi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d'imposta tramite modello F24)

  All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo le parole «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».
*36.048. D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per l'accertamento dell'infezione da COVID-19)

  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, per le imprese turistico-ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'effettuazione di test per accertare l'infezione da COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per l'effettuazione di test certificati dal Ministero della salute presso strutture pubbliche e private per individuare l'infezione con il COVID-19 nelle imprese di cui al comma 1.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
36.012. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

  1. Il comma 4-ter dell'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

   «4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, alle imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle spese superiori a 100.000 euro e inferiori o pari a 500.000 euro sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2021.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 600 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
36.05. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

   L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

   «4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, alle imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle spese superiori a 100.000 euro e inferiori o pari a 500.000 euro sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2021.
   4-ter-bis). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 600 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».
*36.01. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

   L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

   «4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, alle imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle spese superiori a 100.000 euro e inferiori o pari a 500.000 euro sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2021.
   4-ter-bis). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 600 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».
*36.036. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
  3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia Spa le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
36.047. Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Riapertura dei termini per l'accesso al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. I termini per l'accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1° a 31 gennaio 2021. I soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, pur avendone diritto, non ne hanno usufruito accedono al credito d'imposta di cui al primo periodo, con le modalità previste dalla circolare attuativa dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 10 luglio 2020.
  2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
36.046. Napoli, Ruffino, Porchietto.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di formazione e consulenza a favore delle imprese agricole)

  1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
36.045. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo la parola: «leasing» è inserita la seguente: «finanziario»;

   b) al comma 4 dopo la parola: «leasing» è inserita la seguente: «finanziario».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
37.01. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Al fine di sostenere l'economia circolare e le piccole e piccolissime imprese che svolgono attività nella filiera del settore tessile e in particolare sul recupero e riutilizzo industriale di materiali tessili, per l'anno 2021 è stanziato 1 milione di euro a favore dei suddetti soggetti imprenditoriali che hanno accumulato scorte di rimanenze finali di magazzino di prodotti tessili riciclati in conseguenza della ridotta attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto.
  2. Con decreto del ministero dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione delle misure di cui al comma 1.

  Conseguentemente alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.000.000
   2022: –
   2023: –
37.02. Mazzetti.

ART. 38.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

  1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
  2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.
  3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.
  4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.
  5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.
  6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.
  8. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 200.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: 8.000 con la seguente: 7.400 e la parola: 7.000 con la seguente: 6.400.
38.03. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole «le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ogni altro ristorante o attività di ristorazione, anche mobile,»;

    2) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   c) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   d) al comma 5 dopo le parole: «un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 92,5 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 707,5 milioni.
38.01. Scanu.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Sospensione applicabilità del regolamento delegato (UE) 2018/171)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto l'operatività del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, è posposta al 1° gennaio 2022.
38.02. Porchietto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 39.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: In caso di operazioni di aggregazione aziendale aggiungere le seguenti: che riguardano almeno un soggetto che impiega fino a 50 addetti e dopo le parole: con le modalità aggiungere le seguenti: e nei limiti.

  Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: senza limiti di importo con le seguenti: nei limiti di cui al comma 2.
39.8. Zanichelli, Pastorino, Raduzzi, Currò, Maniero, Cabras, Martinciglio, Cancelleri, Giuliodori, Fantinati.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con le modalità aggiungere le seguenti: e nei limiti.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento con le seguenti: per un ammontare complessivo non superiore al minor importo tra 500 milioni e il 2 per cento;

   al comma 7, sostituire le parole: senza limiti di importo con le seguenti: nei limiti di cui al comma 2.
39.9. Zanichelli, Pastorino, Raduzzi, Currò, Maniero, Cabras, Martinciglio, Manzo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La trasformazione in credito d'imposta di cui al comma 1 è consentita altresì, con le modalità di cui al comma 2-bis, in caso di aumento di capitale esclusivamente in denaro o in natura, deliberato dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge. Il conferimento dei beni in natura o il totale versamento dell'aumento di capitale deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis, la trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data d'inizio della decorrenza degli effetti delle operazioni di cui al comma 1-bis e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data d'inizio della decorrenza degli effetti di dette operazioni per un ammontare complessivo non superiore all'aumento del capitale sociale. Dalla data di decorrenza degli effetti dell'operazione di aumento di capitale, per i soggetti di cui al comma 1-bis:

   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

   b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.;

   al comma 8 dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – ;

   2022: – 5.000.000;

   2023: –.
39.6. Currò, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

  1-bis. Le operazioni di cui al comma 1 riguardano le PMI, tanto nella dimensione «verticale», di filiera, quanto nella dimensione «orizzontale», di distretto territoriale e i professionisti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 580 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
39.5. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 6, dopo le parole: in tal caso, aggiungere le seguenti: la trasformazione in credito d'imposta avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 e per i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento delle attività del soggetto di cui si è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 e.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma, la trasformazione in credito di imposta è consentita anche nel caso l'aggregazione di cui al comma 1 coinvolga il soggetto di cui si è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, e il soggetto controllante o soggetti controllati da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.
39.2. Buratti.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 520 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
39.4. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il presente comma non si applica alle imprese con meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a euro 50.000.000, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a euro 43.000.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
39.3. Albano, Osnato, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8, è inserita il seguente:

   «8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
39.1. Bitonci, Molinari, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. L'attuazione del presente articolo avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione di tale fondo è pari a 463,1 milioni di euro per il 2021 e 1312,3 milioni di euro per il 2022. Le risorse sono rese disponibili per ciascuna operazione di cui al comma 1 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione di parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione.
39.7. Pastorino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Azioni di finanziamento)

  1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente», sono aggiunte le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente»; e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo», le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;

   b) al comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.»;

   c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:

   «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione stabiliscono nello statuto i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento emesse in occasione dell'operazione di fusione o scissione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3.».
39.05. Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo 446 del 1997)

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
  2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
39.07. Buratti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Interpretazione autentica e disciplina temporanea in materia di riduzione del capitale)

  1. Ai fini dell'applicazione della disciplina temporanea in materia di riduzione del capitale, l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che la determinazione della perdita relativa all'anno 2019 si considera alla data di approvazione del relativo bilancio.
  2. Le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.
39.08. Buratti.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la determinazione della perdita relativa all'anno 2019 si considera alla data di approvazione del relativo bilancio.
  2. Le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.
39.09. Buratti, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Ammortamento dei beni materiali)

  1. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non è superiore a 516,46 euro», sono sostituite dalle seguenti: «non è superiore a 800 euro».

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
39.02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Incentivi fiscali sulle sinergie derivanti dalle aggregazioni aziendali)

  1. Al fine di favorire l'aggregazione tra imprese, è escluso dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive il maggior reddito derivante dalle sinergie, determinato ai sensi del successivo comma 5.
  2. Ai fini del presente articolo per operazioni di aggregazione si intendono le seguenti operazioni realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e da soggetti di cui alla lettera d) dello stesso articolo relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato:

   fusioni;

   scissioni;

   trasferimenti di aziende, anche per effetto di conferimento;

   trasferimenti di partecipazioni in società, per effetto delle quali una società acquista il controllo su un'altra società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile.

  3. Non rilevano ai fini del presente articolo le operazioni di aggregazione:

   tra società soggette a comune controllo ovvero tra imprese facenti capo, anche per interposta persona, ad un medesimo soggetto;

   tra società di cui almeno una con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, salvo che tale società sia controllata da un terzo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile;

   tra imprese di cui almeno una non operativa da almeno due anni.

  4. Il regime di esclusione di cui al comma 1 si applica nel periodo di imposta successivo a quello in cui si perfeziona l'operazione di aggregazione e nei cinque periodi successivi.
  5. In ciascuno dei periodi di imposta di cui al comma 4, l'importo escluso da imposizione è pari al 10 per cento della somma dei redditi imponibili dichiarati in media da ciascuna delle imprese partecipanti all'aggregazione nei due periodi d'imposta anteriori all'aggregazione.
  6. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
39.014. Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Incentivazione alle aggregazioni aziendali)

  1. Al fine di favorire l'aggregazione tra imprese, è escluso dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive il maggior reddito derivante dalle sinergie, determinato ai sensi del successivo comma 5.
  2. Ai fini del presente articolo per operazioni di aggregazione si intendono le seguenti operazioni realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e da soggetti di cui alla lettera d) dello stesso articolo relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato:

   a) fusioni;

   b) scissioni;

   c) trasferimenti di aziende, anche per effetto di conferimento;

   d) trasferimenti di partecipazioni in società, per effetto delle quali una società acquista il controllo su un'altra società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile.

  3. Non rilevano ai fini del presente articolo le operazioni di aggregazione:

   a) tra società soggette a comune controllo ovvero tra imprese facenti capo, anche per interposta persona, ad un medesimo soggetto;

   b) tra società di cui almeno una con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, salvo che tale società sia controllata da un terzo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile;

   c) tra imprese di cui almeno una non operativa da almeno due anni.

  4. Il regime di esclusione di cui al comma 1 si applica nel periodo di imposta successivo a quello in cui si perfeziona l'operazione di aggregazione e nei cinque periodi successivi.
  5. In ciascuno dei periodi di imposta di cui al comma 4, l'importo escluso da imposizione è pari al 10 per cento della somma dei redditi imponibili dichiarati in media da ciascuna delle imprese partecipanti all'aggregazione nei due periodi d'imposta anteriori all'aggregazione.
  6. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021, a 123 milioni per l'anno 2022 e 211 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
39.011. Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Incentivi fiscali per investimenti finalizzati ad aggregazioni aziendali)

  1. Al fine di favorire l'aggregazione tra imprese, non concorre inoltre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e degli Organismi di investimento collettivo del risparmio il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese terze che partecipino ad operazioni di aggregazione.
  2. Ai fini del presente articolo per operazioni di aggregazione si intendono le seguenti operazioni realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da soggetti di cui alla lettera d) dello stesso articolo relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato:

   a) fusioni;

   b) scissioni;

   c) trasferimenti di aziende, anche per effetto di conferimento;

   d) trasferimenti di partecipazioni in società, per effetto delle quali una società acquista il controllo su un'altra società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile.

  3. Non rilevano ai fini del presente articolo le operazioni di aggregazione:

   a) tra società soggette a comune controllo ovvero tra imprese facenti capo, anche per interposta persona, ad un medesimo soggetto;

   b) tra società di cui almeno una con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, salvo che tale società sia controllata da un terzo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile;

   c) tra imprese di cui almeno una non operativa da almeno due anni.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge
39.015. Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Operazioni di riorganizzazione aziendale)

  1. All'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 10 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
39.018. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Operazioni di riorganizzazione aziendale)

  1. All'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 10 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.».
39.023. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Razionalizzazione imposte per supportare operazioni di aggregazione aziendale)

  1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda perfezionate nel corso del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 i contribuenti possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del cinque per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di detto periodo d'imposta.
  2. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.
  3. La deduzione di cui all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, indipendentemente dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.
  4. In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. L'imposta sostituiva di cui al comma 1 rileva alle medesime condizioni anche ai fini dell'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 125 milioni di euro per l'anno 2023, 85 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.024. Porchietto, Nevi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Razionalizzazione imposte per supportare operazioni di aggregazione aziendale)

  1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, è ridotta al 5 per cento; in tal caso, l'importo dell'imposta sostitutiva è versato in unica soluzione entro il termine di detto periodo d'imposta e i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo.
  2. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni, per i quali sono state applicate le disposizioni di cui al comma 1, in data anteriore al quarto periodo d'imposta successivo a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo fiscale che si sarebbe determinato in assenza dell'applicazione dell'imposta sostitutiva; in tal caso, l'imposta sostitutiva versata è computata in diminuzione dell'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023 e in 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.020. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al bonus aggregazioni)

  1. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione diretta superiore al 20 per cento, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile».
*39.017. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al bonus aggregazioni)

  1. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione diretta superiore al 20 per cento, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile».
*39.022. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Esclusione di alcuni componenti di reddito per i bilanci 2020)

  1. Al fine di mitigare l'effetto delle perdite sui bilanci 2020 nonché di consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, l'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica anche per le spese inerenti ai costi fissi individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
**39.01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Esclusione di alcuni componenti di reddito per i bilanci 2020)

  1. Al fine di mitigare l'effetto delle perdite sui bilanci 2020 nonché di consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, l'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica anche per le spese inerenti ai costi fissi individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
**39.012. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

  1. All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso.
39.04. Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

  1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è inserito il seguente:

«Art. 120-quaterdecies.1.

   1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.»;

   b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

   «1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater»;

   c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies.
(Rimborso anticipato)

   1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi, se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte.
   1-bis. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.
   2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
   3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

   a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

   b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

   c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

   d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.».

  2. L'articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1.
39.010. Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020)

  1. All'articolo 110, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La rivalutazione delle partecipazioni non richiede la rivalutazione delle immobilizzazioni presenti nei bilanci delle società partecipate oggetto di rivalutazione. In sede di redazione del bilancio consolidato è ammessa l'allocazione ad avviamento della differenza positiva derivante dall'annullamento della partecipazione e riconducibile alla rivalutazione della partecipazione stessa in base ad asseverazione di un esperto professionista abilitato».
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, è ridotto il Fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.
39.03. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di acquisti immobiliari delle persone giuridiche)

  1. All'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali» sono sostituite dalle seguenti: «per le cessioni nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge
39.021. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Attrazione di capitali internazionali per il sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. Le operazioni di finanziamento, in qualsiasi forma, a favore di soggetti diversi dai consumatori si intendono ad ogni fine consentite, anche laddove effettuate da soggetti (italiani o esteri) privi dell'autorizzazione all'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al testo unico bancario, qualora poste in essere per il tramite di soggetti autorizzati a prestare finanziamenti a prenditori italiani.
39.016. Mor, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.».
39.06. Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2021, nei territori in cui l'attività termale e turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituti i Distretti termali.
  2. I Distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti nel territorio di tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, e loro applicabili, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti d'impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare rilevanza per l'economia territoriale in cui operano, individuate con proprio decreto dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, si applicano, su richiesta del Ministero medesimo, le norme di cui al decreto-legge 232 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
39.019. Giordano, Di Lauro, Iovino, Topo, Vitiello.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
39.013. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 40.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 13, comma 1 con le seguenti: all'articolo 13, commi 1, 11 e 12-bis.

   b) al comma 2, sopprimere le parole: non inferiore a 250 e.
*40.19. Raduzzi, Manzo.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 13, comma 1 con le seguenti: all'articolo 13, commi 1, 11 e 12-bis.

   b) al comma 2, sopprimere le parole: non inferiore a 250 e.
*40.28. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 13, comma 1 con le seguenti: all'articolo 13, commi 1, 11 e 12-bis.

   b) al comma 2, sopprimere le parole: non inferiore a 250 e.
*40.22. Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 2;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate nell'anno relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.;

   c) sopprimere il comma 2.
**40.13. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 2;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate nell'anno relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.;

   c) sopprimere il comma 2.
**40.26. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al periodo precedente che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi e l'estensione si applica anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro per l'anno 2026».

   all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
40.12. Migliore, Del Barba.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al periodo precedente che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 148 mesi e l'estensione si applica anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

   3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro per l'anno 2026.

   all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
40.14. Migliore, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40 che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi.
  2-ter. Le estensioni di cui al comma 2-bis sono applicate anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.

  Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
40.15. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che prevedono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi, si estendono fino a 240 mesi per le imprese turistiche e termali.
  2-ter. Le estensioni di cui al comma 2-bis sono applicate prioritariamente ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite con le seguenti: 495 milioni.
40.3. Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40 che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi.
  2-ter. Le estensioni di cui al comma 3 sono applicate anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.
40.25. Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alla lettera c), sono sostituite le parole: «fino a 72 mesi» con le seguenti: «fino a 120 mesi».
40.4. Navarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), le parole: «fino a 72 mesi» sono sostituite con le seguenti: «fino a 180 mesi»;

   b) alla lettera m), le parole: «fino a 120 mesi» sono sostituite con le seguenti: «fino a 180 mesi».
40.5. Buratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e le parole: «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo di euro 150 milioni».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
40.17. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e le parole: «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo di euro 150 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
40.23. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e le parole: «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo di euro 150 milioni».
*40.6. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Braga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e le parole: «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo di euro 150 milioni».
*40.27. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'incremento del limite di finanziamento delle operazioni di microcredito aumentato a 40 mila euro dal comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge. È abrogato il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020.
40.18. Emiliozzi, Currò, Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Maurizio Cattoi, Carelli, Roberto Rossini, Cataldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modifiche:

   a) Dopo le parole: «in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti» inserire le seguenti: «nonché i gestori di strutture ricettive extra alberghiere non imprenditoriali,».

   b) Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
40.16. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2023.
40.24. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sul processo di ripresa economica, per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro, destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attraverso il veicolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
  3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

   a) i criteri e i termini per le procedure di selezione e adesione, sotto forma di convenzionamento aperto, dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

   b) le modalità di attuazione degli interventi da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

  3-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero come rideterminato dall'articolo 212, comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3-quinquies. Le disponibilità del Fondo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
40.2. Zennaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100 per cento.
  3-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-bis, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  3-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  3-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
40.11. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Cavandoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «finanziamenti di durata non superiore a 6 anni», sono sostituite dalle seguenti: «finanziamenti di durata non superiore a 8 anni»;

   b) all'articolo 13, comma 1, lettera c), le parole: «con durata fino a 72 mesi», sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 96 mesi con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi».
40.9. Dal Moro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) in caso di rinegoziazione di finanziamenti in essere, la garanzia del Fondo Centrale PMI è estesa anche in presenza di altre garanzie e il finanziamento può prevedere un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi. La rinegoziazione non può estendere la durata del finanziamento per un periodo superiore a 6 anni, ovvero alla durata massima ammessa dalle normative UE in tema di aiuti di Stato tempo per tempo vigenti;» .
40.8. Dal Moro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera f), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «la durata della garanzia è estesa in conseguenza;» sono aggiunte le seguenti: «tale principio si applica altresì nei casi in cui, a fronte di comprovate difficoltà aziendali, l'ente finanziatore, in accordo con il debitore, individui altre forme di ristrutturazione del debito; in tali casi, se la linea di credito è già garantita dal Fondo Centrale, si applica un'automatica conferma della garanzia stessa».
40.7. Dal Moro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente:

   «g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: +10.000.000;

   2022: – ;
   2023: –.
40.21. Sut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

   «m-ter) La garanzia di cui alla lettera m) è altresì concessa in favore di microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che alla data del 31 dicembre 2019 risultassero in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento, che fossero classificate come inadempienze probabili ovvero come esposizioni scadute ovvero sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), del paragrafo 2 della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le stesse abbiano raggiunto un accordo preventivo con le banche creditrici, subordinato all'ottenimento della garanzia, per la rimodulazione del debito di cui al comma 1), attraverso una sostanziale estensione temporale di ammortamento e la concessione di nuova finanza netta per un importo superiore al 25 per cento del debito di cui al comma 1.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: +10.000.000;

   2022: – ;
   2023: –.
40.20. Sut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per le operazioni di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente, gli istituti di credito sono obbligati, al fine di garantire ed agevolare il rapporto di collaborazione con le imprese, a seguito delle prime richieste ricevute, anche a mezzo mail ordinaria dal proprio cliente, a procedere a comunicare al cliente e formalmente, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, l'elenco delle richieste documentali necessarie all'effettuazione dell'istruttoria, per le operazioni finanziarie di cui alle lettere c ed e) del comma 1. Nel termine di 30 giorni consecutivi dal ricevimento della documentazione gli istituti di credito devono comunicare formalmente l'esito dell'istruttoria al proprio cliente, indicando le motivazioni, nel caso di esito negativo o di riduzione di oltre il 20 per cento degli importi richiesti. In caso di mancata risposta, o silenzio dell'istituto di credito, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 144, comma 1, decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
40.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifica alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge n. 44, 23 febbraio 1999 sono aggiunti i seguenti:

   «1-quater. È istituito presso il Mediocredito Centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1, all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni annui a decorrere dal 2021. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.
   1-quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1-quater, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-quater i soggetti di cui al medesimo comma 1-quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le pregresse garanzie, gli intermediari ed il Fondo di garanzia non tengono conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di Mediocredito Centrale e non considerano pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi della presente legge e della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non sono considerati come non ammissibili al rilascio della garanzia del Mediocredito Centrale i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca d'Italia. Non è considerato il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti, imprese ed operatori economici, che si trovino ad avere bilanci “inquinati” da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese. Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione alla garanzia di cui al comma 1-quater.
   1-sexies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-quater».

  Conseguentemente all'articolo 209 il Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dalla presente legge è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
40.01. Piera Aiello, Baldino, Barbuto, Grippa, Ascari, Trano, Ermellino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Rimborso totale delle «polizze dormienti»)

  1. Per favorire una restituzione totale a favore dei beneficiari di polizze prescritte, e nel limite delle relative somme versate all'entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, di cui ai commi 345-quater e 345-octies dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, la somma di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica potrà stipulare apposita convenzione con CONSAP SPA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) ovvero con altro soggetto pubblico, con cui disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.
  3. Si ha diritto al rimborso se la polizza prescritta soddisfa le seguenti condizioni:

   a) l'evento (la morte o la scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato è avvenuto dopo il 1° gennaio 2006;

   b) la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima del 1° gennaio 2012;

  4. È possibile fare richiesta di rimborso della polizza prescritta alla CONSAP fino al 31 dicembre 2021.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
40.03. De Filippo, Del Barba.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

  1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
40.05. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Accesso al Fondo di garanzia PMI per gli esercenti attività finanziaria e assicurativa)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:

   «12-ter. Alle garanzie di cui al presente articolo possono accedere le piccole e medie imprese, le associazioni di professionisti e le persone fisiche, esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO nei limiti degli importi massimi garantiti per singola impresa, e alle condizioni stabilite nei commi precedenti.».
*40.06. Buratti, Sani.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Accesso al Fondo di garanzia PMI per gli esercenti attività finanziaria e assicurativa)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:

   «12-ter. Alle garanzie di cui al presente articolo possono accedere le piccole e medie imprese, le associazioni di professionisti e le persone fisiche, esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO nei limiti degli importi massimi garantiti per singola impresa, e alle condizioni stabilite nei commi precedenti.».
*40.026. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

   «12-ter. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse anche in favore degli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.027. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

   «12-ter. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse anche in favore degli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi».
40.019. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019»;

   b) al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente:

   «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019 come segue:».

  2. Le imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla base della differenza di fatturato aprile 2020 su aprile 2019, possono presentare una nuova istanza con le medesime modalità, sulla base del periodo di riferimento aggiornato ai sensi del comma 1 dal semestre 1° marzo al 31 agosto 2020 rispetto al semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019. L'Agenzia delle entrate corrisponde, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, il contributo a fondo perduto integrando quanto corrisposto a seguito della precedente istanza sulla base dei nuovi dati comunicati.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
40.07. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Moratoria per le famiglie)

  1. Entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 30 settembre 2020, anche garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, possono richiedere la sospensione della quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore, purché la somma delle sospensioni richieste complessivamente non sia superiore a 12 mesi.
  2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 106 del TUIR, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze l'Associazione bancaria italiana e Assofin che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la sospensione di cui al comma 1, ovvero la rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, sottoscritti entro il 30 settembre 2020.
  3. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono al Protocollo d'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

   a) sospensione, rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse e da oneri di rinegoziazione per i soggetti affidatari;

   b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un «periodo di grazia» in cui i rimborsi siano sospesi per capitale e interessi.

  4. Alle operazioni di cui al presente articolo si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa.
  5. Le operazioni di sospensione e di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 4 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'intesa di cui al comma 2, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
40.015. Masi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Cambiale agraria e della pesca)

  1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 e successive modificazioni, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro a favore di imprese della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
40.09. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle microimprese e alle piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Analogamente a quanto disposto dal comma precedente, possono essere concessi aiuti da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da parte delle amministrazioni statali, alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

   a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure;

   b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure;

   c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
40.010. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle microimprese e alle piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Analogamente a quanto disposto dal comma precedente, possono essere concessi aiuti da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da parte delle amministrazioni statali, alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

   a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure;

   b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure;

   c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.».
40.018. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

  1. Le misure di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2020.
  2. La dotazione del fondo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
40.08. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo di garanzia per i settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19)

  1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per i soggetti la cui attività prevalente rientra tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e per i quali l'ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale del 200 per cento e del 400 per cento, la percentuale di copertura della garanzia diretta del Fondo disciplinata dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata al 100 per cento.
40.016. Frusone.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondi interconsortili dei Confidi)

  1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci».
*40.012. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondi interconsortili dei Confidi)

  1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci».
*40.021. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondi interconsortili dei Confidi)

  1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci».
*40.029. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Liberalizzazione delle promozioni per gli esercizi commerciali)

  1. In ogni esercizio commerciale, nell'anno 2021, sono liberalizzate le vendite promozionali, gli sconti, i saldi, in deroga ai periodi stabiliti dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
40.024. Pentangelo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».
40.025. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. All'articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

   «1-ter. Tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020».

  2. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «9 mesi» sono sostituite con le seguenti: «18 mesi».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
40.013. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. All'articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

   «1-ter. Tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020».

  2. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «9 mesi» sono sostituite con le seguenti: «18 mesi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.
40.023. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. L'articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

   «1-ter. Tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020».

  2. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «9 mesi» sono sostituite con le seguenti: «18 mesi».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.030. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. All'articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

   «1-ter. Tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020».

  2. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «9 mesi» sono sostituite con le seguenti: «18 mesi».
40.04. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione beneficiari moratoria debiti bancari)

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.031. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione beneficiari moratoria debiti bancari)

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.
*40.014. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione beneficiari moratoria debiti bancari)

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.
*40.022. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni, Tabacci.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono inserite le parole: «, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.028. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni».
*40.011. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni».
*40.017. Raduzzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni».
*40.020. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

ART. 41.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021;

   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021»;

   c) al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021, e le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 giugno 2021;

   d) al comma 3, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021;

   e) al comma 7, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
41.29. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Furgiuele.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021;

   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021»;

   c) al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021, e le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 giugno 2021;

   d) al comma 3, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021;

   e) al comma 7, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 650.
41.35. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021;

   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021»;

   c) al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021, e le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 giugno 2021;

   d) al comma 3, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021;

   e) al comma 7, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.

  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.39. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 1400 milioni di euro»;

   b) al comma 2 sostituire le parole: «dei mesi da marzo a giugno 2020» con le parole: «dei mesi da marzo a dicembre 2020» e le parole: «da marzo a giugno 2019» con le parole: «da marzo a dicembre 2019».

  1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41.17. Cavandoli, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle parole: «Al contratto di lavoro subordinato» anteporre le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi».
  1-ter. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle parole: «Il contratto può essere rinnovato» anteporre le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi».
  1-quater. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «dodici giorni».
41.16. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 2, articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c)».
41.8. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*41.36. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*41.2. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*41.9. Sani, Verini.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*41.15. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*41.20. Mor, Del Barba.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*41.10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*41.28. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
41.24. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, all'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la parola: «56.10.12» aggiungere le seguenti: «ovvero quelle aziende agrituristiche che svolgono attività prevalente di produzione agricola con servizio secondario di ristorazione».
41.18. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 3, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 2021 con le seguenti: entro il 31 marzo 2021.
*41.32. Trano.

  Al comma 3, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 2021 con le seguenti: entro il 31 marzo 2021.
*41.33. Trano.

  Al comma 3, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 2021 con le seguenti: entro il 31 marzo 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sopprimere le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021.
41.34. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 2021 con le seguenti: entro il 31 marzo 2021.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
41.4. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  6-ter. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 6-bis, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
41.19. Minardo, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 7, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 828,26092 milioni di euro per l'anno 2021, 525,760923 milioni di euro per l'anno 2022 e 525,760923 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 1.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: –528.260.923;
    CS: –528.260.923;

   2022:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923;

   2023:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.
41.23. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nei territori terremotati di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la cui attività ha maggiormente risentito la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
41.6. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I suddetti parametri non si applicano al comune di Aosta, nei cui confronti è riconosciuto il contributo a fondo perduto, secondo quanto disposto dai commi successivi del presente articolo.».
41.31. Elisa Tripodi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:

«Art. 103-bis.1.
(Titoli di credito o atti aventi forza esecutiva)

   1. Nei riguardi dei soggetti residenti sul territorio nazionale, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dall'11 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Analogamente è sospesa l'elevabilità dei protesti per i titoli emessi e negoziati nello stesso periodo.».
41.11. Buratti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa come disciplinati dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui al precedente articolo 17.

  Conseguentemente, alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta di 800.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
*41.30. Emiliozzi, Currò, Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Maurizio Cattoi, Carelli, Roberto Rossini, Cataldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa come disciplinati dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui al precedente articolo 17.

  Conseguentemente, alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta di 800.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
*41.5. Lacarra.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa come disciplinati dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui al precedente articolo 17.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
41.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:

  7-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 del 1° aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 e 2017, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
41.7. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

  1. All'articolo 28-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole da «le amministrazioni concedenti» fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i pagamenti dei suddetti canoni sono sospesi fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
41.029. Del Barba.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Nuova metodologia di calcolo del contributo a fondo perduto e ristoro aggiuntivo per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. Alle imprese che registrano una contrazione del fatturato superiore a un terzo, calcolata sulla differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo semestrale che va da maggio a ottobre 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo semestrale che va da maggio a ottobre 2019, è attribuito un contributo a fondo perduto aggiuntivo il cui ammontare è determinato applicando una percentuale alla predetta differenza tra le medie mensili semestrali, come segue:

   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

   5-ter. Il contributo di cui al comma precedente non può comunque essere superiore a 200.000 euro per ciascuna impresa.
   5-quater.Il contributo di cui ai commi 5-bis e 5-ter è erogato per la differenza, se positiva, rispetto al contributo a fondo perduto percepito ai sensi del comma 5 del presente articolo nonché a quello percepito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere all'anno 2022 con le seguenti: 500 milioni per l'anno 2021 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2022.
41.042. Cimino.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Nuova indennità per i lavoratori marittimi)

  1. È prevista una indennità pari a 1.000 euro per i lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte dell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
41.044. Licatini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Contributo a fondo perduto per le start up che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 interessate dalle misure restrittive di ottobre e novembre 2020 per contenere il contagio da COVID-19)

  1. Per l'anno 2021 il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta, in assenza dei requisiti di fatturato e di ricavi e nella misura e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, alle imprese di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221 che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno sede operativa nel territorio nazionale che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
  2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che si intende limite annuale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021.
41.043. Masi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga in materia di certificazione antimafia)

  All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
41.04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

  1. Per un anno a far data dalla dichiarazione di fine emergenza o pandemia, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012 riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
41.052. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

  1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti i criteri di attribuzione e le modalità per l'erogazione dei rimborsi, e sono altresì individuate le spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, di 480 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
41.040. Sut.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Benefici a favore delle piccole e microimprese con sede nei comuni soggetti a spopolamento)

  1. Al fine ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese, perseguendo obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori soggetti al fenomeno dello spopolamento, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che hanno sede principale o operativa che ricade in comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e in riferimento ai quali la percentuale di diminuzione della popolazione residente degli ultimi dieci anni, calcolata sulla base delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT, sia pari almeno al 10 per cento, fruiscono, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione, limitata al 50 per cento, dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nei comuni di al primo capoverso;

   b) esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, fino a concorrenza di euro 50.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

   c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nel limite di 3.000 euro annui, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività nei comuni di cui al primo capoverso.

  2. Le esenzioni previste del presente articolo sono riconosciute anche a favore di coloro che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, avviano nei comuni di cui al comma 1, una nuova attività economica, ovvero vi trasferiscano la sede legale o operativa della propria attività.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
41.041. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Cancelleri, Davide Aiello, D'Orso, Marzana, Perconti, Pignatone, Rizzo, Gabriele Lorenzoni, Scanu, Perantoni, Elisa Tripodi, Maglione, Papiro, Grillo, Segneri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «leasing», aggiungere le seguenti: «operativo e finanziario».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41.060. Bergamini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali)

  1. Il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, per le Regioni con rating almeno pari al rating statale, è equiparato a quello del fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2. Per i fondi di garanzia regionali di cui al comma 1 sono attivabili interventi di controgaranzia da parte del fondo centrale di garanzia.
41.061. Mandelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la copertura totale degli interessi passivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla rinegoziazione dei debiti, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola e associata.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
41.066. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 400 milioni di euro, per la concessione di contributi a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa ammissibile per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle reti di impresa. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
41.063. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo prestiti cambiari)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di impresa», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
41.016. Gadda, Scoma, Del Barba.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di impresa», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
41.065. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, denominato «Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di impresa», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
41.033. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la copertura degli interessi passivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, denominato «Fondo per la copertura degli interessi passivi», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla rinegoziazione dei debiti, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola e associata.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
41.034. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo mutui a tasso agevolato)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro, per la concessione di mutui a tasso agevolato della durata non superiore a 20 anni, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di imprese», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. L'erogazione dei mutui agevolati è finalizzata all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
41.064. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di fondo mutui a tasso agevolato)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, denominato «Fondo per mutui a tasso agevolato», con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di mutui a tasso agevolato della durata non superiore a 20 anni, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di imprese», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. L'erogazione dei mutui agevolati è finalizzata all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
41.032. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 46 del 1982. Piano di rientro sostenibile)

  1. In relazione alle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 46 del 1982, istitutiva del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, viene introdotto un sistema di sospensione dei pagamenti residui e/o pendenti, fatta salva l'adesione delle aziende ad un piano di parziale recupero dei crediti rivenienti dalle agevolazioni concesse ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
  2. Il piano di rientro, finalizzato a sostenere la liquidità residua delle PMI aderenti, sarà redatto dal Ministero dello sviluppo economico in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e non dovrà essere superiore ai 24 mesi, per un importo pari alla percentuale del 20 per cento delle agevolazioni concesse – nella quota di finanziamento agevolato – nel presupposto che sia già stato restituito almeno il 20 per cento dell'importo dovuto.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 790 milioni.
41.059. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale della provincia di Parma e dei territori limitrofi nella Regione dell'Emilia Romagna e al fine di favorirne lo sviluppo occupazionale nonché il ripopolamento e di sostenere le attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono, è istituita una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma e territori limitrofi.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo.
  3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui al presente articolo le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
  4. Sono ammesse ai benefici di cui al presente articolo le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 2 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.
  5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 7.
  6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese di cui al comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2023, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.
  8. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui al presente articolo, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.
  9. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui al presente articolo. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani e alla copertura dei costi derivanti.
  10. La regione Emilia Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 1, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
  11. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  12. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui al comma 1, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui all'articolo 2. La detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.
  13. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-bis a 1-octies, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.
  14. Per gli interventi di cui al comma 12, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  15. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.
  16. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
41.05. Tombolato.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
  2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
41.049. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

  1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*41.068. Sandra Savino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

  1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*41.055. Gelmini, Spena.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

  1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*41.026. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari)

  1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da ottobre a dicembre 2020, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero.
  2. Per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1, si applica ai locatori, nel caso in cui questi non percepiscano il relativo canone di locazione.
  3. Il restante 40 per cento del canone d'affitto rimane responsabilità del conduttore il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
41.069. Rospi, Bologna.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-19 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

  1. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili».
41.011. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modalità di assegnazione delle risorse del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator)

  1. Al fine di ampliare l'efficacia delle misure previste per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riconoscendo un contributo pari all'80 per cento della differenza tra i ricavi effettivi maturati dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare dei medesimi ricavi nel corrispondente periodo del 2019.».
41.018. Fogliani, Andreuzza.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dal terremoto 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

   «2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 aprile 2021 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 189 del 2016, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».
41.010. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari di immobili adibiti a istituti scolastici)

  1. Sono sospesi, alla data di entrata della presente legge di conversione, gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da ottobre a dicembre 2020, per gli immobili adibiti a istituti scolastici paritari.
  2. Per gli immobili, di cui al comma 1, il credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1, non si applica ai conduttori ma si applica ai locatori, nel caso in cui questi non percepiscano il relativo canone di locazione.
  3. Il restante 40 per cento del canone d'affitto rimane a carico del conduttore, il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
41.070. Rospi, Bologna.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
41.09. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  1. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 dopo le parole «che abbiano dovuto sospendere l'attività» sono aggiunte «o che abbiano riportato un calo del fatturato, nonostante la riapertura, non inferiore al 30 per cento».

  All'onere derivante dal presente articolo, si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
41.072. Bignami, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

  1. All'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A partire dal 1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
41.038. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
41.020. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota pari a complessivi 100 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4»;

   b) al comma 2, le parole «I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
41.012. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, denominato «Fondo per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento», con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa ammissibile per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle reti di impresa. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
41.031. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ristoro danni imprese commerciali)

  1. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2021.
  2. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
41.014. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

  All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso.
41.048. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a sostegno dei locali interni ai centri commerciali)

  1. Il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, in deroga al comma 1 dell'articolo 8, spetta al locatore, per ciascuno dei mesi ottobre, novembre e dicembre, se non percepisce il relativo canone di locazione dei locali interni ai centri commerciali, di cui al comma 1 n. 114, nella misura pari al 60 per cento.
  2. Il restante 40 per cento del canone d'affitto rimane a carico del locatario, il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.
  3. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
41.071. Rospi, Bologna.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.
  2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.
41.08. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

   «6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole: “entro il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026”;

   b) al comma 4, le parole: “e per i tre anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “e per i nove anni successivi” e le parole: “per il 2019 e il 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026”;

   c) al comma 6 le parole: “e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026” e le parole: “dal 2019 al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2026”.

  6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».
41.013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
   2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
   2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
41.07. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «leasing» aggiungere le seguenti: «operativo e finanziario».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41.030. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno alle PMI)

  1. All'articolo 13, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, lettera m) sono apportate le seguenti modifiche:

   a) la parola: «30.000» è sostituita dalla seguente: «50.000»;

   b) le parole: «120 mesi» sono sostituite con le seguenti: «30 anni».

  2. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
41.073. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le seguenti: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
*41.021. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le seguenti: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
*41.035. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le seguenti: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
*41.074. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul contributo a fondo perduto)

  1. All'articolo 25, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «aprile 2020» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,»;

    2) dopo le parole: «aprile 2019» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,».
41.017. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147 del 2013.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
*41.019. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
*41.075. Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147 del 2013.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
*41.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147 del 2013.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
*41.056. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze può subordinare la concessione di tali operazioni da parte dei confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ulteriori i requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all'organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
41.053. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e modifica dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo decreto legislativo. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze può subordinare la concessione di tali operazioni da parte dei confidi iscritti all'elenco di cui al citato articolo 112 a ulteriori requisiti – patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza – demandandone la verifica all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 7 luglio 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000».
41.027. Moretto, Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI alle fiere internazionali nel 2021)

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole «periodi di imposta 2019 e 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 2021»;

   b) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;

   c) le parole «e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
41.022. Frassini, Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Garanzie per agenti e broker assicurativi)

  1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche ad agenti e broker assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nei limiti degli importi massimi garanti per singola impresa.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
41.076. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione)

  1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. All'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis le parole: «nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali».

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole 110 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2022.
41.025. Tabacci, Pastorino, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
*41.077. Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
*41.039. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
*41.037. Siani.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
*41.057. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
*41.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
*41.028. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  All'articolo 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, alle imprese italiane esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento di cui al comma 2 fino ad un massimo di 100.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 150 milioni per l'anno 2021.».

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 41-bis per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge per 150 milioni di euro per l'anno 2021.
41.023. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fino alla data di delibera di impegno da parte della banca di credito cooperativo di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione della stessa al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

   b) sostituire il comma 3, con il seguente:

   «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a. e/o con l'Ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.».
41.051. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifica all'articolo 150-ter, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

  1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.»;

   b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.»;

   c) al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «gruppo bancario cooperativo», aggiungere le seguenti: «e dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto»;

   d) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle assemblee delle banche cui prendono parte soci finanziatori le maggioranze richieste per la costituzione delle medesime assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo, di cui al presente articolo, non si applica l'articolo 2437 del codice civile.».
41.050. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga termine per alienazione di partecipazioni societarie)

  1. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».
41.015. Ribolla, Fogliani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno ai locatori)

  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020».
41.062. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Claudio Borghi, Cavandoli, Bianchi, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Rafforzamento degli strumenti di sostegno all'azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori)

  1. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
41.024. Tabacci, Pastorino, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
*41.067. D'Attis, Mandelli, Porchietto, Squeri, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
*41.036. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Prestiti in favore delle imprese agricole e della pesca)

  1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono trasferiti a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 700.
41.054. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le seguenti: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
*41.058. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le seguenti: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
*41.03. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incremento della misura di detrazione fiscale ai fini della neutralizzazione di oneri amministrativi e bancari)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), la misura della detrazione relativa a ciascuno degli interventi di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. L'incremento della detrazione vale ai fini della maggiorazione del credito d'imposta spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi».
41.06. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 42.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente: 0a) alla rubrica, dopo la parola: «medie», sono inserite le seguenti: «, piccole e micro»;

   b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 9-bis. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1 che presentano un ammontare di ricavi, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, relativo al periodo d'imposta chiuso nel 2019, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite al codice ATECO riportati nell'allegato 2 alla presente legge, compete il credito di imposta previsto al comma 8 nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021, e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:
«Allegato 2
(Articolo 42, comma 1, lett. b))
CODICI ATECO

   749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
   773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
   799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
   855209 – Altra formazione culturale
   900101 – Attività nel campo della recitazione
   900109 – Altre rappresentazioni artistiche
   900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
   900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
   900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
   900400- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche».
42.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, lettera a), le parole: «superiore a cinque milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a cinquecento mila euro».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni.
42.4. Dal Moro.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

  0a) al comma 1, lettera a), le parole: «superiore a cinque milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a tre milioni di euro».
42.7. Del Barba.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, lettera b), le parole: «nei mesi di marzo e aprile 2020» sono sostituite dalle parole: «per almeno due mesi nel periodo tra marzo e agosto 2020».
*42.2. Topo, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, lettera b), le parole: «nei mesi di marzo e aprile 2020» sono sostituite dalle parole: «per almeno due mesi nel periodo tra marzo e agosto 2020».
*42.5. Tabacci, Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, lettera b), le parole: «nei mesi di marzo e aprile 2020» sono sostituite dalle parole: «per almeno due mesi nel periodo tra marzo e agosto 2020».
*42.3. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 9-bis. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1 che presentano un ammontare di ricavi, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, relativo al periodo d'imposta chiuso nel 2019, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codice ATECO riportati nell'Allegato 2 alla presente legge, compete il credito di imposta previsto al comma 8 nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021, e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, inserire il seguente:
«Allegato 2
(Articolo 42, comma 1, lettera b))
CODICI ATECO

   749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
   773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
   799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
   855209 – Altra formazione culturale
   900101 – Attività nel campo della recitazione
   900109 – Altre rappresentazioni artistiche
   900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
   900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
   900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
   900400- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: medie, sono inserite le seguenti: , piccole e micro;.
42.8. Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Articolo 42-bis.
(Rivalutazione beni d'impresa)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

   «3-bis. Il saldo attivo della rivalutazione può essere liberamente distribuito senza applicazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, a partire dall'ottavo esercizio successivo rispetto a quello della sua iscrizione. Il periodo precedente si applica anche alle riserve in sospensione di imposta previste in caso di ricorso alla disciplina di riallineamento ai sensi dei commi successivi del presente articolo».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42.02. Bitonci, Molinari, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Articolo 42-bis.
(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «leasing», aggiungere le seguenti: «operativo e finanziario».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42.07. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Improcedibilità dello sfratto nei confronti del conduttore di un pubblico esercizio in caso di sanatoria sino alla prima udienza dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e/o dei mesi di novembre, dicembre 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore, titolare di un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sino alla prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex articolo 665 e seguenti del codice di procedura civile, diviene improcedibile la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento.
  2. È inefficace ogni procedura esecutiva iniziata dal 1° marzo 2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe.
42.016. Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Superbonus della ricapitalizzazione delle imprese)

  1. Al fine di rafforzare il patrimonio delle piccole e medie imprese, per ogni aumento di capitale è riconosciuto, in misura proporzionale, un euro di contributo nella forma di credito di imposta cedibile a terzi, ivi comprese banche e istituti di credito. L'aumento di capitare dovrà essere appostato in una riserva di patrimonio netto non distribuibile.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle imprese che nel 2020, rispetto al 2019, hanno registrato un calo di fatturato del 33 per cento.

  Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sul Fondo si cui all'articolo 184.
42.09. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici)

  1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 105, al comma 13:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa;»;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) su richiesta del creditore.»;

   b) all'articolo 194, il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi nei confronti dei loro fornitori: ove risulti l'inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario e ai loro fornitori, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».

  4. Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appaltante, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inviata all'appaltatore o, in caso di affidamento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di lavori. Le imprese allegano alla richiesta l'attestazione, da parte di revisore contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della sussistenza dei crediti.
  5. La stazione appaltante, entro trenta giorni dalla richiesta verifica l'effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e in caso positivo, provvede al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori. La stazione appaltante è surrogata nel credito nei confronti dell'appaltatore o del contraente generali (o suo affidatario di lavori) inadempienti.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli relativi all'esecuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
42.015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali a provvista finanziaria pubblica)

  1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo le parole: «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di opere, un appaltatore, un subappaltatore o un subcontraente dell'appaltatore, un contraente generale o un suo affidatario di lavori oppure un concessionario di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici,».
*42.014. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali a provvista finanziaria pubblica)

  1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo le parole: «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di opere, un appaltatore, un subappaltatore o un subcontraente dell'appaltatore, un contraente generale o un suo affidatario di lavori oppure un concessionario di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici,».
*42.03. Gavino Manca.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure a sostegno delle società cooperative sottoposte a procedure concorsuali e autorizzate alla continuazione dell'attività di impresa)

  1. È riconosciuto a favore delle società cooperative a responsabilità limitata di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410 sottoposte a procedure concorsuali autorizzate alla continuazione dell'attività di impresa, al fine di garantire la continuità aziendale, un contributo a fondo perduto per il solo anno 2021 pari al 30 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile 2020 a ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo riferito all'anno 2019.
  2. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal precedente comma. Si applicano le procedure previste dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 209 e comunque nel limite massimo previsto di euro 1 milione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021.
42.020. Maglione, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Norme per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese e per favorire la produttività)

  1. I contratti collettivi o quelli aziendali prevedono procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori, anche attraverso le loro rappresentanze:

   a) sulla situazione economico-produttiva dell'impresa;

   b) sui programmi di sviluppo di breve e medio periodo;

   c) sull'evoluzione recente e prevedibile dei flussi occupazionali;

   d) sui cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e del funzionamento delle unità produttive.

  2. L'azienda interpella le rappresentanze dei lavoratori, anche su loro richiesta, circa l'opportunità di introdurre innovazioni o nuovi standard di lavoro volti a migliorare l'organizzazione e i processi produttivi.
  3. Gli utili delle imprese, produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli stessi utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati su risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.
  4. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno per il quale si intende introdurre l'iniziativa ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito si effettua presso la Camera di Commercio territoriale competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.
  5. Una volta depositato, il piano ha valore contrattuale tra le parti, ovvero fra l'impresa e tutti i suoi dipendenti. Questi ultimi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità, per qualunque motivo, una volta conosciuta la relativa entità, di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata. Le somme complessive oggetto di rinuncia vengono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.
  6. Gli utili distribuiti ai dipendenti costituiscono costi nei bilanci delle rispettive imprese. Gli stessi sono soggetti all'aliquota sui dividendi del ventisei per cento. Il versamento è a carico del lavoratore.
  7. I piani di cui ai precedenti commi fissano esplicitamente una percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai propri dipendenti. Il totale degli utili distribuiti non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei propri dipendenti.
  8. I contratti collettivi o individuali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
  9. Un contratto aziendale può disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.
  10. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2441 del codice civile.
  11. Le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2, lettere g) e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti. A tal fine, l'importo massimo di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 51 del detto testo unico è fissato in 2.600 euro e il periodo minimo di possesso di cui alla medesima lettera è fissato in quattro anni, salvo il caso di offerta pubblica di acquisto.
42.04. Librandi, D'Alessandro, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Istituzione del Comitato Nazionale per la Produttività)

  1. In attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01) è istituito il Comitato nazionale per la produttività presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  2. Il Comitato è composto da 9 membri scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza a livello nazionale e internazionale, in ambito economico e statistico, con specifica attenzione alle tematiche della produttività e delle competitività. Non possono far parte del Comitato esperti che svolgono cariche pubbliche elettive, rappresentanti delle parti sociali, che si trovano in posizione di dipendenza gerarchica da un Ministro, titolari di incarichi di diretta collaborazione, di amministrazione o di direzione. Nella sua composizione è assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere. I membri sono designati su proposta:

   a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri;

   b) due dal Ministro per lo sviluppo economico;

   c) due dal Ministro dell'economia e delle finanze;

   d) uno dal Ministro degli affari europei;

   e) uno dalla Banca d'Italia;

   f) uno dall'Istituto nazionale di statistica.

  3. Il Presidente del CNEL è membro di diritto del Comitato.
  4. I membri del Comitato durano in carica tre anni, la loro nomina può essere rinnovata una volta e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Il Comitato opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, assicurando la trasparenza delle sue attività e dei suoi studi. Il Comitato elegge un Presidente, scelto tra i membri di nomina governativa, che ne assume la direzione dei lavori e il ruolo di rappresentante e portavoce nelle sedi istituzionali.
  5. Al Comitato sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01) e in particolare:

   a) analizza e valuta i fattori determinanti e i cambiamenti di produttività e competitività nazionali, ne monitora gli sviluppi e assicura l'informazione degli esiti della propria attività;

   b) formula proposte di politiche e di riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione Europea;

   c) svolge compiti di studio e promozione di attività di ricerca e di approfondimento dei fattori che contribuiscono alla produttività e alla competitività nazionale; svolge analisi economiche, valuta le misure pertinenti e formula raccomandazioni, tenendo conto delle specificità nazionali e delle politiche dell'Unione Europea;

   d) predispone una relazione annuale, entro il 31 ottobre di ogni anno, propedeutica alle analisi effettuate dalla Commissione Europea nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici;

   e) mantiene rapporti di confronto e scambio informativo con gli analoghi Comitati costituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

  6. Il Comitato stipula convenzioni con le istituzioni pubbliche nazionali e locali, redatte sulla base delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accedere e scambiare i dati necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per finalità statistiche ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il Comitato è equiparato agli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
  7. I Ministeri e le Commissioni parlamentari possono richiedere al Comitato specifici pareri e analisi e chiedere di riferire sulle questioni di propria competenza.
  8. Il Comitato garantisce la pubblicazione e la diffusione dei suoi studi, analisi, ricerche e della relazione annuale di cui al comma 4, lettera d).
  9. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dei membri del comitato di cui al comma 2 e, su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dell'economia e del lavoro, il decreto di organizzazione del Comitato, ivi inclusa la segreteria tecnica composta da personale specializzato delle amministrazioni pubbliche e di società partecipate e in house statali.
  10. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
42.021. Madia.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure in materia di pagamento degli appalti pubblici)

  1. All' articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

   «10-ter. Per appalti di valore superiore ad euro 1.000.000 la stazione appaltante attribuisce punteggi aggiuntivi all'operatore che si impegna a fornire almeno l'80 per cento delle fatture dei propri eventuali subappaltatori. Nei casi di cui al primo periodo l'ente appaltante paga il servizio direttamente ai soggetti terzi nel rispetto dell'articolo 105 del presente decreto.»
42.013. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come riformato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020)

  1. Al fine di favorire la liquidità delle imprese, l'articolo 80, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice degli appalti), è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati con l'iscrizione a ruolo, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione».
  2. Con successivo decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico saranno stabiliti i tassativi casi in cui può esercitarsi tale facoltà da parte della stazione appaltante.
  3. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al 10 per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro, con esclusione sempre dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento, totale o parziale, o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.
42.011. Giannone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di mutue di autogestione)

  1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che rientrino nei limiti dimensionali pari a 600.000 euro di fatturato, 900.000 euro di attivo patrimoniale e 300.000 di indebitamento bancario.
  2. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo.
42.012. Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi, Emiliozzi, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Scerra.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

  1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
   3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.».
42.01. D'Alessandro, Del Barba, Librandi, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul patrimonio destinato)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020, comma 18-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio alternativi di cui all'articolo 136 del presente decreto»;

   b) dopo il comma 18-ter aggiungere il seguente:

   «18-quater. Dall'attuazione del comma 18-ter discendono oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
42.019. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul patrimonio destinato)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020 dopo il comma 14 inserire il seguente:

   «14-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 14 del presente articolo in relazione al potere di indirizzo esercitato delle Commissioni parlamentari competenti per materia, la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico, rilancio dell'economia e di sostegno alle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti Spa verificando i criteri di individuazione degli investimenti e l'evoluzione dei relativi processi sotto il profilo della tutela del risparmio postale e la conformità con gli obiettivi strategici del piano industriale di Cassa Deposti e Prestiti S.p.A».
42.017. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul patrimonio destinato)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020 dopo il comma 14 inserire il seguente:

   «14-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 14 del presente articolo in relazione al potere di indirizzo esercitato delle Commissioni parlamentari competenti per materia, la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi del presente articolo, verificando i criteri di individuazione degli investimenti e l'evoluzione dei relativi processi sotto il profilo della tutela del risparmio postale e la conformità con gli obiettivi strategici del piano industriale di Cassa Deposti e Prestiti Spa».
42.018. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)

  1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che presentino, requisiti dimensionali non superiori al triplo di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle nuove disposizioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
42.05. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo, Pezzopane, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2020», sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021,»;

   b) al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   «a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e comunque non rientrava alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà; ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014»;

   c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese non in difficoltà; alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione»;

   d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2024» sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021,»;

   e) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.»;

   f) al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «lettera a)» è aggiunta la seguente: «e»; sono soppresse le parole: «il fabbisogno di liquidità; della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da autocertificazione del rappresentante legale»;

   g) al comma 16, sono soppresse le parole: «Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso»;

   h) al comma 18, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;

   i) al comma 19, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli strumenti finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli strumenti finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020 e in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

  2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente al 31 dicembre 2020.
42.08. Pastorino.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

   «7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. l credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
42.06. Frassini, Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «4. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità indicate nel medesimo comma 1, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi».
42.010. Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

ART. 43.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di agevolare il ricorso al credito al consumo delle famiglie, rendendo certe le condizioni di rimborso anticipato nei relativi finanziamenti, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

Art. 120-quaterdecies.1

  1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

   b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

Art. 120-noviesdecies.
(Disposizioni applicabili)

  1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater.

   c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

Art. 125-sexies.
(Rimborso anticipato)

  1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte.
  1-bis. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.
  2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
  3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

   a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

   b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

   c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

   d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

  3. L'articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 2, lettera c), del presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 2, lettera c), del presente articolo.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 43 con la seguente: «Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché agli articoli 120-quaterdecies, 120-noviesdecies, 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
43.1. Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO», sono inserite le seguenti: «e le figure professionali (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) che operano anche come persone giuridiche».
43.02. Tasso, Borghese, Cecconi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase di ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO», sono inserite le seguenti: «e le figure professionali (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) che operano anche come persone giuridiche».
43.01. Tasso, Borghese, Cecconi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Norma di Interpretazione autentica in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici)

  1. L'articolo 1, comma 4, legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che è sempre ammessa la prova da parte del fornitore del servizio che il mancato esercizio del diritto al pagamento del corrispettivo è attribuibile a responsabilità dell'utente.
43.04. Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'art. 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100 per cento.
  2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  3. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  4. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
43.03. Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

ART. 44.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le delegazioni di pagamento degli enti territoriali poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere rinegoziate con Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  2-ter. I risparmi derivanti dalla rinegoziazione delle operazioni di cui al comma 2-bis sono destinati agli interventi a il sostegno e per il rilancio dell'economia.
44.2. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

   1. Fino al 31 dicembre 2021, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni è calcolata sull'annualità di riferimento.
   2. Al decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, al comma 7 dell'articolo 8, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

   «a-bis) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: “L'articolo 59, comma 1, terzo e quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, nonché i commi 1-bis e 1-ter»;

   3. Al decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, al comma 7 dell'articolo 8, è aggiunta la seguente lettera:

   e) al comma 6, dopo le parole: «per gli anni 2019 e 2020», sono aggiunte le seguenti: «e 2021,».
44.040. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro».
44.026. Manzo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Termine ventennale dei finanziamenti garantiti)

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «anche per durate superiori a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «per una durata di massimo venti anni.»
44.023. Currò, Manzo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Gli investitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)", adottato con Delibera della Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, che hanno subito un pregiudizio ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività d'investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento di azioni e obbligazioni emesse e collocate da banche, o loro controllate, aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima dell'entrata in vigore del presente articolo, possono presentare ricorso all'ACF per vedersi riconosciuto un risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito di acquisto dei predetti strumenti finanziari, fermo restando il limite massimo di competenza per valore dell'ACF, a valere sul Fondo di cui all'art. 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. A tal fine il predetto Fondo è integrato, per le finalità di cui al presente comma, per l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. L'Arbitro Controversie Finanziarie accerta le violazioni dell'obbligo in capo all'intermediario di informazioni circa le vicende e l'andamento del titolo successivamente all'acquisto quindi la violazione di obblighi di informazione post contrattuale collocati nella fase esecutiva del rapporto secondo il disposto dell'articolo 21 del TUF.
  3. Il ricorso di cui al comma 1 è presentato entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  4. Al fine di agevolare le procedure risarcitorie di cui al presente articolo, le banche in liquidazione ovvero le banche resesi cessionarie di attività e passività delle stesse, trasmettono all'ACF, su richiesta, in ossequio ad un dovere di leale collaborazione, la documentazione nella loro disponibilità a tal fine occorrente, eventualmente corredata di una memoria illustrativa.
  5. Il risarcimento del danno, come riconosciuto con pronuncia dell'ACF, nei confronti degli investitori di cui al comma 1 è liquidato al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento eventualmente già percepito. A tal fine la CONSOB può definire apposite intese con il FIR, il FITD e l'ANAC, al fine di acquisire ogni elemento informativo utile.
  6. Ai fini della presentazione del ricorso all'ACF da parte degli investitori di cui al comma 1 e della relativa trattazione, trova applicazione la procedura prevista dal citato Regolamento adottato con Delibera della Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce. Tali modalità sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro 90 giorni dalla data di entra in vigore del presente articolo e pubblicate sul sito internet dell'Autorità e dell'ACF. Agli oneri di funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ivi inclusi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come integrato ai sensi del comma 1.
  7. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fino a 60 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a valere su le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 100.000.000;
   2022: – 100.000.000;
   2023: – 100.000.000.
44.06. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle entrate provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209.
44.029. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

  1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».
*44.041. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

  1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».
*44.042. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;

   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.»

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefìci.
  4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
**44.07. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;

   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.»

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefìci.
  4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
**44.04. Navarra.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;

   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.»

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefìci.
  4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
**44.035. Pastorino, Tabacci.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;

   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.»

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefìci.
  4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
**44.015. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Potenziamento ACE)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

   «4-bis. Ferme restando le modalità di calcolo del rendimento nozionale come disposte dal presente articolo e dal decreto ministeriale 3 agosto 2017, su opzione del contribuente, in alternativa alla deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del rendimento nozionale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui si determina l'incremento patrimoniale e fino ad esaurimento del credito d'imposta stesso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi incrementi patrimoniali, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento dell'incremento patrimoniale effettuato. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
44.016. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
*44.011. Frate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio- dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
*44.03. Bruno Bossio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
*44.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
*44.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titolari di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione come rifinanziato dall'articolo 29.
44.014. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
44.017. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209.
44.013. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44.010. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico del-le imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
44.019. Claudio Borghi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Al fine di ristorare tutte le attività economiche soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno attivi gli abbonamenti musica d'ambiente SIAE, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del predetto canone, nel limite di spesa complessiva di 350 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1.
44.043. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Istituzione ZES «cratere sisma 2016»)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata.».
44.034. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, è riconosciuto altresì anche ai lavoratori individuati dall'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
44.036. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

  1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 3 novembre 2020 ed il 30 giugno 2021 sono improcedibili.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

   a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

   b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

   c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

  3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
44.039. Martino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Sostegno alle attività economiche con destinazione del 5 per cento della ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell'area cratere)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

   5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
   5-ter. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

   5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
   5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
   5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
   5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
   5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
44.032. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Capitalizzazione costi fissi di gestione)

  1. In via eccezionale, esclusivamente per le società che hanno l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese relativi al personale risultante dal libro unico di lavoro – LUL – i servizi di supporto ed assistenza all'attività amministrativa, fiscale e tributaria, le spese di affitto, le utenze, i servizi informatici e di telefonia, possono essere capitalizzati e ammortizzati, in deroga al principio contabile OIC 24, nella misura non superiore alle eventuali perdite altrimenti registrate, entro il 31 dicembre 2025.
44.012. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Versamenti delle ritenute fiscali per appalti e subappalti: abrogazione della disciplina)

  1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogato.
*44.044. Guidesi, Cavandoli, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Versamenti delle ritenute fiscali per appalti e subappalti: abrogazione della disciplina)

  1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogato.
*44.045. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Versamenti delle ritenute fiscali per appalti e subappalti: abrogazione della disciplina)

  1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogato.
*44.038. Mazzetti, Prestigiacomo, Cortelazzo, D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 6 con i seguenti:

   6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

   b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

   c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

   6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
44.033. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Capitalizzazione delle imprese tramite azionariato dei lavoratori)

  1. Al fine di incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle società di capitali di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Ministero dello sviluppo economico emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con il quale definisce le modalità e i criteri della partecipazione medesima, avendo particolare riguardo:

   all'acquisto di azioni o titoli partecipativi da parte dei lavoratori con rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma non occasionale, anche mediante destinazione allo scopo di parte della remunerazione e/o del trattamento di fine rapporto;

   al rafforzamento dell'informazione e della partecipazione alle assemblee da parte dei lavoratori, anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare; al rafforzamento dei diritti dei medesimi soggetti nei confronti dei consigli di amministrazione della società anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai lavoratori e dell'obbligo di motivazione; alle condizioni statutarie e/o regolamentari, qualora i titoli destinati ai lavoratori siano azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o strumenti finanziari partecipativi dotati dei diritti di cui all'articolo 2351, comma 5, del codice civile, per procedere alla nomina di almeno un componente indipendente dell'organo di amministrazione e un componente dell'organo di controllo;

   alle condizioni di trasferimento o di riscatto delle azioni o dei titoli partecipativi, soprattutto in occasione della cessazione del rapporto con la società, in presenza delle necessarie condizioni economico-patrimoniali.

  2. Gli importi della remunerazione o del trattamento di fine rapporto destinati dai lavoratori alla sottoscrizione delle azioni o di titoli partecipativi non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi. Si applica l'articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai lavoratori di cui al precedente comma 2, lettera a), che effettuano conferimenti in denaro, ai fini della sottoscrizione delle azioni e dei titoli partecipativi, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento.
  3. Allo scopo di sostenere le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo cui sono assegnati 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, secondo le modalità e i criteri determinati con il decreto di cui al comma 1, di S.p.A. Invitalia, del Fondo Italiano di Investimento, dei Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 e delle società finanziarie di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, i quali possono assumere partecipazioni temporanee nelle società per un ammontare massimo pari all'importo dei titoli sottoscritti dai lavoratori di cui al precedente comma 2, lettera a).
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
44.09. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.
(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)

   1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.
   2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.
   3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.
   4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture.»
44.05. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Sospensione mutui e leasing)

  1. All'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» con le seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2021».
44.018. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Potenziamento ACE)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

   «4-bis. Ferme restando le modalità di calcolo del rendimento nozionale come disposte dal presente articolo e dal decreto ministeriale 3 agosto 2017, su opzione del contribuente, in alternativa alla deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del rendimento nozionale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui si determina l'incremento patrimoniale e fino ad esaurimento del credito d'imposta stesso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi incrementi patrimoniali, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento dell'incremento patrimoniale effettuato. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
44.08. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(«Cedolare secca» per immobili commerciali)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 di superficie fino al 600 metri quadrati escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

   2. Il regime di tassazione sostitutiva cedolare secca, può essere adottato esclusivamente in alternativa alla cessione del credito d'imposta al proprietario dell'immobile commerciale da parte del conduttore dell'immobile oggetto del contratto di locazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
44.021. Scutellà.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(«Cedolare secca» per immobili commerciali)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.
44.022. Scutellà.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

  1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».
44.037. Mazzetti, D'Attis, Cortelazzo, Labriola.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis: Qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione, sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.»

  2. Qualora dopo l'omologazione di un concordato preventivo si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore apporta le modifiche idonee ad assicurarne l'esecuzione, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione, e depositando presso la cancelleria del tribunale competente il piano modificato, una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata e la relazione di attestato L'attestazione riferisce anche in ordine alla funzionalità del piano modificato alla miglior soddisfazione dei creditori.
  3. Il tribunale fissa la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, da tenersi entro 45 giorni dal deposito del piano modificato, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori.
  4. Il commissario giudiziale deposita la sua relazione entro quindici giorni dalla data iniziale fissata per l'espressione del voto e la comunica ai creditori. 5. Il concordato è approvato se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; si considera favorevole il voto di chi non abbia espresso il proprio dissenso entro il termine fissato dal tribunale.
44.020. Currò.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di proroga dei mutui)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvedere per 200.000 euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
44.024. Ascari.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento fino ad un massimo di 84 rate mensili dei termini di restituzione. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia Spa dai soggetti richiedenti.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa., previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente e, comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia Spa che comunque verranno imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente prevedrebbe la restituzione anche dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia Spa che comunque verranno imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale.»;

   c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo, per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. A tal proposito, deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi della presente disposizione, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
44.025. Adelizzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
  2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
  3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
  4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.».
  6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la Camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021.
44.031. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209.
44.030. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

ART. 45.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di 600 milioni per l'anno 2021 e.

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Disposizioni in materia di NASPI)

  1. I soggetti beneficiari della prestazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020, possono fruire della suddetta prestazione per i mesi di gennaio e febbraio 2021, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

   b) all'articolo 209, comma 1, sopprimere le parole: di 800 milioni per l'anno 2021 e;

   c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 50.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
45.9. Topo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 1.128 milioni di euro per l'anno 2021, 725 milioni di euro per l'anno 2022 e 725 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

  2021:
CP: – 528.000.000;
CS: – 528.000.000.

  2022:
CP: – 525.760.923;
CS: – 525.760.923.

  2023:
CP: – 525.760.923;
CS: – 525.760.923.
45.4. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, una quota pari al sette per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo linee guida da emanarsi, sulla base delle migliori pratiche esistenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*45.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, una quota pari al sette per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo linee guida da emanarsi, sulla base delle migliori pratiche esistenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*45.8. Mandelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, una quota pari al sette per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo linee guida da emanarsi, sulla base delle migliori pratiche esistenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*45.6. Buompane, Maraia, Manzo, Caso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, una quota pari al sette per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo linee guida da emanarsi, sulla base delle migliori pratiche esistenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
45.2. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «con università e scuole pubbliche, nonché» sono aggiunte le seguenti: «indirizzate ad interventi destinati ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati né in un percorso di studi né in attività lavorative, o in iniziative».
45.3. Lattanzio, Siani, Viscomi, Serracchiani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti impatriati)

  1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

   «5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano a decorrere dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
45.010. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di funzionamento del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione)

  1. All'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Tali disposizioni non si applicano al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 gennaio 2009, n. 2».
  2. Con lo strumento di cui all'articolo 33, comma 4-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con inclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono essere rimodulate all'interno del Fondo anche nel conto dei residui, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
45.012. Cubeddu, Amitrano, Invidia, Barzotti, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini , Segneri , Ciprini, Tucci , Villani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni concernenti le politiche attive del lavoro)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 8, n. 3), dopo le parole: «alle attività individuate nel Patto per il lavoro», sono inserite le seguenti: «e ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui il soggetto preposto al colloquio di orientamento e al percorso del bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni;».
  2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «a tempo pieno», sono inserite le seguenti: «ovvero a tempo parziale».
  3. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «possono stipulare» sono sostituite dalla seguente: «stipulano».
  4. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo pieno», sono inserite le seguenti: «ovvero a tempo parziale».
  5. All'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli eventuali osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti dei propri percorsi formativi, nonché di registrare e comunicare alle piattaforme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto».

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 5, si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dal comma 209 della presente legge.
45.013. Invidia, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Proroga rinvio ammortamento mutui enti locali)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di 6 anni».
45.015. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Criteri istituzione retribuzione minima garantita)

  1. Al fine di garantire un'equa retribuzione a tutti i lavoratori in conformità all'articolo 36 della Costituzione, il Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce una commissione indipendente che individui i criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita su base nazionale.
45.019. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni relative alla selezione dei gestori, del depositario e degli esperti indipendenti da parte degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996)

  1. Dopo il comma 10-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 162 del 2008, è inserito il seguente:

   «10-ter-1. Gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e del decreto legislativo n. 103 del 1996, si dotano di procedura di evidenza pubblica di tipo semplificato per la selezione dei gestori, del depositario e degli esperti indipendenti in grado di assicurare un'adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e degli aderenti, la trasparenza e la competitività del procedimento nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione. I competenti organi di amministrazione degli Enti richiedono offerte contrattuali per ogni tipologia di servizio o attività. Le offerte contrattuali rivolte agli Enti sono formulate per ogni tipologia di servizio o attività richiesta in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento a ciascuna tipologia di servizio offerto. Nello svolgimento di tali procedure i predetti Enti provvedono a:

   a) istituire nel proprio sito internet una sezione separata e dedicata alla procedura di evidenza pubblica di tipo semplificato di cui al precedente comma 1-ter.1;

   b) prevedere per la procedura di evidenza pubblica, quanto meno, la diffusione al pubblico di un avviso, contenente i contenuti, i termini, la durata, gli obblighi e i diritti dei servizi o delle attività che l'Ente intende esternalizzare. Tale avviso è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente ed è contestualmente comunicato ad almeno due agenzie di stampa a diffusione nazionale. Tra la data di pubblicazione dell'avviso e il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori terzi devono intercorrere almeno 30 giorni di calendario;

   c) prevedere per la procedura di evidenza pubblica che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Ente e i soggetti terzi sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Al termine della procedura l'Ente pubblica nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente un avviso contenente la denominazione sociale e la partita IVA del soggetto aggiudicatario del servizio o attività;

   d) rispettare i principi di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, dotandosi della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, che comunque può essere utilizzata solo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
45.014. Manzo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo per il controesodo dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, non hanno beneficiato del regime di cui al presente articolo nei tre periodi d'imposta precedenti, e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni».

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
45.01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo per il controesodo dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, non hanno beneficiato del regime di cui al presente articolo nei tre periodi d'imposta precedenti, e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020, che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
45.020. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione ed il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di ottemperanza alle prescrizioni di cui ai predetti protocolli, è esclusa ogni responsabilità civile e penale del datore di lavoro e delle persone fisiche che agiscano in nome e per conto dello stesso.
45.08. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Potenziamento I.T.S e sviluppo tecnologie abilitanti)

  1. Affinché il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sia messo in grado di adeguare i percorsi formativi professionalizzanti con le profonde e improvvise trasformazioni che interessano il contesto innovativo d'impresa, con particolare riferimento alle competenze abilitanti di impresa 4.0 e agli obiettivi del «Green New Deal», è istituito, dall'anno 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per la formazione professionalizzante, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, così ripartito:

   a) 15 milioni di euro per l'aggiornamento delle tecnologie abilitanti dei laboratori delle Fondazioni degli istituti tecnici superiori;

   b) 5 milioni di euro per un'adeguata campagna di comunicazione che superi i gap culturali italiani sulla formazione tecnica e professionale.

  2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite: per quanto riguarda le risorse di cui alla lettera a) attraverso un bando destinato alle Fondazioni ITS regolarmente riconosciute e attive con percorsi formativi inerenti le competenze abilitanti sopra richiamate, per quanto riguarda il Fondo di cui alla lettera b) attraverso una gara pubblica alla quale saranno chiamati a partecipare i principali player del settore della comunicazione.
  3. L'assegnazione delle risorse segue il criterio di ripartizione tra le regioni, che prevede che il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogate come cofinanziamento dei piani territoriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, alle regioni in cui sono attive Fondazioni ITS riconosciute, e che il restante 30 per cento delle risorse sia erogato alle Fondazioni riconosciute, che in seguito al monitoraggio ministeriale abbiano conseguito una valutazione positiva sui percorsi del precedente anno formativo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
45.03. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini, Ciampi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Al fine di garantire la qualità dei tirocini formativi e di orientamento e un'adeguata indennità di partecipazione ai tirocinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'indennità minima di partecipazione per coloro che svolgono attività di tirocinio di cui all'articolo 12 delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate il 25 maggio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è innalzata a 600 euro lordi.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

   a) revisione della disciplina dei tirocini come modalità residuale per l'ingresso nel mondo del lavoro;

   b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, in particolare rispetto al divieto di utilizzo di tirocinanti in caso di ripetuta mancata trasformazione in contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
45.05. Gribaudo, Fusacchia, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Welfare aziendale – fringe benefit)

  1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «servizi prestati» sono aggiunte le seguenti: «volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale»;

   b) le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 500».

  2. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «3-ter. I lavoratori possono cedere a titolo gratuito la totalità o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, agli enti destinatari del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, accreditati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, al Dipartimento della Protezione Civile Italiana e al Servizio Sanitario Italiano secondo le modalità indicate dal Ministero della salute;
   3-quater. I lavoratori possono cedere a titolo gratuito la totalità o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi come regolati dai precedenti commi 2 e 3 a lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che abbiano particolari esigenze di cura proprie o di familiari conviventi».
45.02. Quartapelle Procopio, Gribaudo, Pezzopane.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla riforma del sistema delle politiche attive per il lavoro e degli ammortizzatori sociali.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
45.018. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei parametri indicati dai decreti ministeriali n. 140 del 2012 e n. 55 del 2014. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti».
45.09. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Procedure di concessione della cittadinanza italiana)

  1. Nei casi in cui le procedure relative alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevedono la dimostrazione del possesso di requisiti reddituali sufficienti al sostentamento da parte del richiedente, su istanza di quest'ultimo, i redditi individuali e familiari relativi all'anno 2020 non vengono considerati. Nei casi predetti, le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare che, ove necessario ai fini della procedura, si consideri il reddito dell'anno precedente o successivo.
45.011. Ascari, Baldino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo indennizzo risparmiatori: determinazione del prezzo di acquisto delle azioni)

  1. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per determinare il prezzo medio di carico in caso di più acquisti, o in caso di affrancamento delle azioni, si fa riferimento all'ultimo valore riportato nel rendiconto titoli antecedente alla liquidazione coatta amministrativa della Banca per i cui titoli viene richiesto l'indennizzo, come certificato dalla banca depositaria. Qualora non sia disponibile un rendiconto titoli ante liquidazione, o i dati siano contraddittori o mancanti, per determinare il prezzo medio si fa riferimento, nell'ordine: all'estratto del libro soci, alle certificazioni di possesso continuato azioni, al valore storico delle stesse»;

   b) al terzo periodo, le parole: «anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo» sono sostituite dalle seguenti: «anticipo dell'intero importo dell'indennizzo».
45.017. Zanettin, Milanato.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo indennizzo risparmiatori: determinazione del prezzo di acquisto delle azioni)

  1. Al comma 496 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per determinare il prezzo medio di carico in caso di più acquisti, o in caso di affrancamento delle azioni, si fa riferimento all'ultimo valore riportato nel rendiconto titoli antecedente alla liquidazione coatta amministrativa della Banca per i cui titoli viene richiesto l'indennizzo, come certificato dalla banca depositaria. Qualora non sia disponibile un rendiconto titoli ante liquidazione, o i dati siano contraddittori o mancanti, per determinare il prezzo medio si fa riferimento nell'ordine: all'estratto del libro soci, alle certificazioni di possesso continuato azioni, al valore storico delle stesse»;

   b) al terzo periodo le parole: «anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo» sono sostituite dalle seguenti: «anticipo nel limite massimo del 90 per cento dell'importo dell'indennizzo».
45.016. Zanettin, Milanato.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Assegno di Ricollocazione)

  1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 31 dicembre 2020».
45.07. Lacarra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere)

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
45.06. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Fusacchia, Gagnarli, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

  1. All'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A partire dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2022».
45.04. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a chi ha svolto attività di rappresentanza politica nei contesti locali.
  2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  3. L'onere di riscatto è determinato sulla base delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
  4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
  5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
46.016. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Ai soggetti di cui agli articoli 27 e 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta in via sperimentale, per l'anno 2021, un'indennità mensile pari all'80 per cento di un dodicesimo del reddito da lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019.
  2. L'indennità, nel limite massimo di 1.200 euro, è corrisposta entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui al comma 4, a condizione che, nel mese precedente a quello di presentazione della stessa, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi risulti inferiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno 2019 e non superi 10.000 euro.
  3. Qualora, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, il reddito da lavoro autonomo risulti superiore a 10.000 euro, le indennità percepite nel corso dell'anno precedente sono soggette a restituzione. Con successivi provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i tempi e le modalità di restituzione delle stesse.
  4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
46.011. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

  1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, è istituita un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e spettante, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subito una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
  3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.
  4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante l'erogazione del trattamento dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
  5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento dell'ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.
  6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.
  7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
  8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
  9. L'ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
  10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neanche in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
  12. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 del presente articolo confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.
46.012. Mandelli, Zangrillo, Polverini, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Fondo per iniziative a sostegno dei professionisti iscritti alla gestione separata)

  1 Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per il finanziamento di iniziative a sostegno del reddito dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore della presente legge iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2021.
  2 Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di indennità una tantum da erogare a favore dei soggetti di cui al medesimo comma 1 che vedano sospesa o ridotta la propria attività professionale a causa dagli effetti prodotti della pandemia da COVID-19.
  3 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con uno o più decreti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al riparto del fondo di cui al comma 1 ai sensi del comma 2.
  4 All'onere derivante dal comma 1, quantificato in 1000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
46.013. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

  1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i valori percentuali: «0,65 per cento» e «0,45 per cento» sono sostituiti dai seguenti: «0,50 per cento» e «0,30 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207.
46.014. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

  1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i valori percentuali: «0,65 per cento» e «0,45 per cento» sono sostituiti dai seguenti: «0,50 per cento» e «0,30 per cento».
46.015. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente articolo:

Art. 46-bis.
(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

  1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148, 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  2. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 148, 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
*46.04. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente articolo:

Art. 46-bis.
(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

  1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148, 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  2. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 148, 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
*46.017. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione)

  1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148, 14 settembre 2015, in via emergenziale per l'anno 2021, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediate corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
46.01. Gadda, Scoma, Del Barba.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Proroga modalità semplificata di lavoro agile)

  1. All'articolo 90, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono soppresse.
46.06. Scerra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

  1. Al comma 500, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 72 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «e di periodici» sono aggiunte le seguenti: «anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti prodotti periodici».
46.09. Businarolo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: «richiesti dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «richiesti dal 1° gennaio 2022».
46.08. Businarolo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

  1. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è soppresso.
46.07. Businarolo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro autonomo)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ad altre forme previdenziali obbligatorie ovvero ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano cessato o ridotto o sospeso la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, subendo una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel 2020, rispetto al precedente periodo di imposta 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento della differenza del fatturato ovvero dei corrispettivi del 2020 rispetto al 2019. Il credito d'imposta si applica ai liberi professionisti titolari di partita IVA con redditi 2019 inferiori o uguali a 65.000 euro.
  2. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Al riguardo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
46.02. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Delega al governo per l'anticipo bancario della Cassa Integrazione)

  1. Per velocizzare l'erogazione delle spettanze previste nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti che contengano disposizioni idonee a predisporre, nelle more del procedimento, l'anticipo bancario delle somme dovute attraverso convenzioni con i principali istituti bancari, senza alcun costo o pregiudizio per il lavoratore beneficiario.
  2. Il termine per l'esercizio di tale deroga è fissato in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante una riduzione di pari importo delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
46.03. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Proroga Naspi e DisColl in scadenza)

  1. Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione termini entro il 31 dicembre 2020 sono prorogate per ulteriori quattro mesi a decorrere dal giorno di scadenza, compresi i trattamenti di Naspi e Dis-Coll che già hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 46-bis, valutati in euro 178,2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
46.05. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di proroga NASPI e DIS-COLL)

  1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 agosto 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 500 milioni. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
46.010. Segneri.

ART. 47.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

  1. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le predette condizioni sono soddisfatte dalle condizioni individuate dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».
47.5. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «Art. 93 – (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;

   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso».
*47.9. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «Art. 93 – (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;

   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso».
*47.33. Claudio Borghi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «Art. 93 – (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;

   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso».
*47.19. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

  1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021» e dopo le parole «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «del settore pubblico e privato».
47.18. Del Barba.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche all'Articolo 19, decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di contratti a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

   b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

   c) il comma 1-bis è soppresso;

   d) al comma 2, le parole: «ventiquattro mesi» del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 01 è soppresso;

   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
*47.35. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche all'Articolo 19, D.lgs. n. 81/2015 in materia di contratti a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

   b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

   c) il comma 1-bis è soppresso;

   d) al comma 2, le parole: «ventiquattro mesi» del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 01 è soppresso;

   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
*47.49. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche all'Articolo 19, decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di contratti a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

   b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

   c) il comma 1-bis è soppresso;

   d) al comma 2, le parole: «ventiquattro mesi» del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 01 è soppresso;

   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
*47.37. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;

   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**47.29. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;

   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**47.32. Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;

   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**47.14. Delmastro Delle Vedove.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;

   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**47.41. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;

   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**47.25. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;

   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**47.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.

  1. Il comma 1, dell'articolo n. 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

   «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
47.21. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.

  1. Il comma 1 dell'articolo n. 93 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

   «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
47.51. Porchietto, D'Attis, Squeri, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Contratti a tempo determinato)

  1. L'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
47.24. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i commi da 1 a 3 dell'articolo 19 e il comma 01 dell'articolo 21 sono soppressi.
47.13. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 dicembre.
*47.52. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 dicembre.
*47.28. Guidesi, Durigon, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Murelli, Moschioni, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 dicembre.
*47.4. Mura, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 dicembre.
*47.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma, dopo le parole: «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 del 2012»; le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; le parole: «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» e le parole: «e per una sola volta» sono soppresse.
**47.46. Mazzetti, Pella, Occhiuto, D'Attis, Labriola.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma, dopo le parole: «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 del 2012»; le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; le parole: «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» e le parole: «e per una sola volta» sono soppresse.
**47.45. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2021 non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 13, 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
47.31. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2021 non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
47.27. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima delle parole: «Al contratto di lavoro subordinato» sono inserite le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.».
  1-ter. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima delle parole: «Il contratto può essere rinnovato,» sono inserite le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi,».
  1-quater. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle parole: «dodici giorni».
*47.23. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima delle parole: «Al contratto di lavoro subordinato» sono inserite le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.».
  1-ter. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima delle parole: «Il contratto può essere rinnovato,» sono inserite le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi,».
  1-quater. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle parole: «dodici giorni».
*47.40. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima delle parole: «Al contratto di lavoro subordinato» sono inserite le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.».
  1-ter. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima delle parole: «Il contratto può essere rinnovato,» sono inserite le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi,».
  1-quater. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle parole: «dodici giorni».
*47.3. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), con scadenza sino al 21 giugno 2021, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
47.36. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 248 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

   «c) visto il perdurare dello stato di emergenza stabilito con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, inizialmente per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020), in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020 e, successivamente, il termine è stato esteso al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020. Prevedere una soppressione, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, delle prove previste per i concorsi che hanno già svolto almeno una prova scritta e considerare l'attuale graduatoria come graduatoria finale di merito. Tenendo in considerazione tutti i candidati che hanno superato le prove già espletate, con la soglia minima di riferimento al fine di ridurre i costi e i tempi che occorrerebbero per bandire ed espletare nuovi concorsi, per selezionare e formare soggetti destinati ad assumere ruoli nella PA in cui si lamenta una grande penuria di personale e garantire il turn over in tempi ragionevoli.».
47.53. Casciello, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «2. Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché per i datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, considerata la natura stagionale delle attività, il termine del 31 marzo 2021, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2021».
*47.10. Mor, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «2. Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché per i datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, considerata la natura stagionale delle attività, il termine del 31 marzo 2021, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2021».
*47.43. Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «2. Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché per i datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, considerata la natura stagionale delle attività, il termine del 31 marzo 2021, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2021».
*47.22. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 60 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
47.20. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge
47.34. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo 47, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni.».
*47.16. Marco Di Maio, Del Barba.

  All'articolo 47, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni.».
*47.47. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni.».

  Conseguentemente, a copertura degli oneri relativi alle esigenze organizzative, gestionali e informative derivanti dalla presente disposizione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
47.11. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 16,9 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*47.12. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 16,9 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*47.48. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 16,9 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*47.17. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «settore del turismo», sono aggiunte le seguenti: «, termale».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.500.000
   2022: –1.500.000
47.44. Mandelli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis.Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per le sole attività di cui all'allegato c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 48 mesi. Superati i 12 mesi di durata, successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati oltre a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, solo per esigenze connesse a incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria. Qualora il limite dei quarantotto mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
47.8. Fregolent, D'Alessandro, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 47, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
47.30. Guidesi, Durigon, Galli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 789 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 440 milioni.
*47.6. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 789 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 440 milioni.
*47.26. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.
**47.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.
**47.15. Delmastro Delle Vedove.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.
**47.42. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Fino al 31 gennaio 2021, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporto. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
   2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
47.09. Segneri, Viscomi, D'Alessandro, Epifani, D'Arrando, Zanichelli, Perconti, Pezzopane, Manzo, Serritella, Palmisano.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. All'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

   b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

   c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

   d) la lettera a) del comma 14 è soppressa;

   e) al comma 17, lettera e), le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.
47.011. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro»;

   b) comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;

   c) al comma 6, la lettere a) è soppressa;

   d) al comma 8, alla lettera d), dopo le parole: «di reddito di inclusione (REI)», sono aggiunte le seguenti: «di reddito di cittadinanza sottoscrittori di Progetti Utili alla Collettività (PUC)»;

   e) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, ONLUS, nonché imprese agricole.»;

   f) al comma 14, le lettere c) e d) sono soppresse.

   g) al comma 16, primo periodo, le parole da: «La misura minima» fino a: «sul piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «La misura minima oraria del compenso è pari a 10 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
47.06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

   b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

   c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

   d) la lettera a) del comma 14 è soppressa;

   e) al comma 17, lettera e), le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
47.08. Guidesi, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

   1. al comma 1, lettera a), le parole: «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

   2. al comma 1, lettera b), le parole: «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

   3. al comma 1, lettera c), le parole: «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

   4. la lettera a) del comma 14 è soppressa;

   5. al comma 17, lettera e), le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.
47.012. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022 è sospesa la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25. Conseguentemente fino al 31 dicembre 2022, il lavoro accessorio torna ad essere disciplinato dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
47.04. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Dimissioni per fatti concludenti)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui al comma 1.».
47.013. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

  1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
47.07. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

  1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi.
47.010. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

  1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 44 del 1999 che godono della sospensione dei termini di cui all'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4 della medesima legge n. 44 del 1999, nonché ai soggetti di cui alla legge n. 108 del 7 marzo 1996 che godono della sospensione dei termini di cui all'articolo 20, comma 6, della legge n. 108 del 7 marzo 1996, è consentito il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovunque previsto, esibendo esclusivamente il certificato di godimento della sospensione dei termini.
47.01. Piera Aiello.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 432 è sostituito dal seguente:

   «432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2020, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2020, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data dei 31 dicembre 2020, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017, un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.».
47.05. Pastorino.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Interventi in favore dei Centri autorizzati di assistenza agricola)

   1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale decreto deve confermare la piena inclusione, nelle attività di cui ai commi 1 e 2, dei liberi professionisti sia con contratto di lavoro dipendente che con contratto di incarico professionale»;

   b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alcun modo le Convenzioni Organismo Pagatore-CAA potranno limitare le attività di operatore CAA esclusivamente in forza di specifici contratti di lavoro dipendente».
47.03. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Prestazioni occasionali)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2021, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato del 100 per cento.
47.02. Lacarra, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.

ART. 48

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Misure di sostegno a favore dell'Avvocatura)

  1. Al fine di sostenere l'avvocatura in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, che con la parziale sospensione nel corso dell'anno 2020 dell'attività giudiziaria di fatto hanno visto bloccato il flusso economico dei compensi agli stessi dovuti è stabilito che i compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, devono essere pagati entro sessanta giorni dall'emissione della fattura, secondo un rigoroso criterio cronologico. I compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per i quali è già stata emessa fattura entro il 5 marzo 2020, devono essere versati in favore del professionista entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, fermo restando quanto disposto dall'articolo 87 comma 1 lettera a) e b) ed al comma 2, i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari a garantire l'assolvimento delle pratiche disponendo nel caso, l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, al fine di regolarizzare le pratiche arretrate e correnti.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate nel Capitolo 1360 «spese di giustizia» del Ministero della giustizia.
48.08. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Sospensione dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati)

  1. Per tutto il 2021 sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
48.06. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Liquidazione crediti gratuito patrocinio)

  1. Lo Stato, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al saldo di tutti i crediti, già liquidati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, vantati dagli avvocati per l'attività svolta nella qualità di difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate nel Capitolo 1360 «spese di giustizia» del Ministero della Giustizia.
48.07. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1. All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «55.10.00» sono aggiunte le seguenti: «e 55.20.52»;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le attività con codice ATECO 56.10.12 e più in generale, per le attività di agriturismo autorizzate alla somministrazione di cibo, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende con riferimento alle attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile».
48.02. Gadda, Scoma, Del Barba.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Sostegno alla manodopera nel settore agricolo)

  1. Fino al 30 giugno 2021, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.000 da utilizzare in ticket necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.
  2. Il ticket di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54- bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 9, e in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
  3. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
48.012. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Sostegno manodopera nel settore agricolo)

  1. Fino al 30 giugno 2021, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.000 da utilizzare in ticket necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.
  2. Il ticket di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
  3. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*48.01. Gadda, Scoma, Del Barba.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Sostegno manodopera nel settore agricolo)

  4. Fino al 30 giugno 2021, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.000 da utilizzare in ticket necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.
  5. Il ticket di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
  6. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*48.011. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.».
48.03. Golinelli, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

  1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «4 milioni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «6 milioni».
  2. Ai maggiori onori derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
48.04. Pastorino.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

  1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. Ai maggiori onori derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
48.05. Pastorino, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Paita.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Regime forfettario)

  1. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso comma 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
48.09. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente articolo:

Art. 48-bis.
(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta 2020, non si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96.
48.010. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 49.

  Al comma 1, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 278 milioni;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: 7 milioni con le seguenti: 250 milioni;

   allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

  2021

  2022

  2023

   CP: – 528.000.000

   CP: – 525.760.923

   CP: – 525.760.923

   CS: – 528.000.000

   CS: – 525.760.923

   CS: – 525.760.923

49.2. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate o rinviate nel corso del 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2022:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2023:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
49.016. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito di imposta per cassette biodegradabili)

  1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice: «15 01 11*» è inserito il seguente codice: «15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta in fine la seguente categoria: «128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 5000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797,5 milioni di euro per l'anno 2021, 498,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
*49.021. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito di imposta per cassette biodegradabili)

  1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice: «15 01 11*» è inserito il seguente codice: «15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta in fine la seguente categoria: «128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 5000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797,5 milioni di euro per l'anno 2021, 498,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
*49.03. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito di imposta per cassette biodegradabili)

  1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice: «15 01 11*» è inserito il seguente codice: «15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta in fine la seguente categoria: «128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 5000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797,5 milioni di euro per l'anno 2021, 498,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
*49.07. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fondo Pesca CISOA)

  1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
49.01. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

  1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*49.09. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

  1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*49.018. Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i seguenti criteri:

   a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Il contributo, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione dell'articolo 25, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti comunicazioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
49.08. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di aprile e settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra aprile e settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato nell'anno 2021 nei limiti di spesa di 20 milioni di euro secondo termini e modalità stabiliti dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
49.017. Cadeddu, Gagnarli, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro)

  1. Per il sostegno ai familiari dei diciotto marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per ventiquattro mesi, è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione dell'attività di pesca dal 1° settembre 2020. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.
  2. Per le due motonavi da pesca sequestrate il 1° settembre 2020, considerato il buono stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati, viene erogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in ventiquattro rate mensili. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
49.012. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro)

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
  2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1,5 milioni per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
49.013. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese poste sotto sequestro da forze armate irregolari)

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
  2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1,5 milioni per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
49.015. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

  1. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «del presente decreto», sono inserite le seguenti: «, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 794,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
49.019. Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

  1. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «del presente decreto», sono inserite le seguenti: «, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 794,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
49.02. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

  1. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti «, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 2,1 milioni di euro per il comma 1 per l'anno 2021 e in 5 milioni di euro per i commi 2 e 3 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
49.06. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

  1. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «del presente decreto», sono inserite le seguenti: «, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2,1 milioni di euro annui in riferimento al comma 1 e in 3 milioni di euro annui in riferimento ai commi 2 e 3, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49.04. Scoma, Gadda, Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Esonero da fatturazione elettronica piccoli imprenditori ittici)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole da «54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aventi un fatturato netto annuale inferiore ai 10.000 euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,7 milioni di euro per l'anno 2021, 499,7 milioni di euro per l'anno 2022, 499,7 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
49.020. Galizia, Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Gallinella, Del Sesto, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Pignatone, Parentela.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, escluse quelle per le attività di pesca e l'acquacoltura,».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
49.014. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4 è soppresso.
49.010. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni»;

   b) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.
   1-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità con cui i comuni rendicontano alla regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.
   1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».
49.023. Barbuto.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari».
49.022. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Pesca lavoro usurante)

  1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate particolarmente usuranti le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui alla Tabella B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
49.011. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacultura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, al fine di prevedere interventi compensativi fino al 100 per cento per danni materiali e da mancato reddito subìti dalle imprese di pesca e dai relativi equipaggi nonché dalle imprese dell'acquacultura entro tre anni dalla calamità o da eventi eccezionali, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea – Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01) e successive integrazioni.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
49.026. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Codatorialità e distacco nelle imprese agricole)

  1. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.
*49.05. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Codatorialità e distacco nelle imprese agricole)

  1. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.
*49.027. Nevi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 50.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

   b) al secondo periodo, le parole “10 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “10 gennaio 2022”».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –900.000.
50.1. Martinciglio, Suriano, Cancelleri, Caso, Currò, Alemanno, Scerra, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Troiano, Maglione, Zanichelli, Piera Aiello.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Riduzione contributiva nel settore edile)

  1. All'articolo 29, comma 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazione dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 dopo le parole: «della previdenza sociale» aggiungere le parole: «e all'INAIL».
  2. Al comma 1126 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.
*50.04. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Riduzione contributiva nel settore edile)

  1. All'articolo 29, comma 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazione dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 dopo le parole: «della previdenza sociale» aggiungere le parole: «e all'INAIL».
  2. Al comma 1126 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.
*50.05. Mazzetti, Cortelazzo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Ruffino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure economiche in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) al secondo periodo, le parole «10 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2022»;

   b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e pari a 612.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
50.02. Davide Aiello, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro)

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
  2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1,5 milioni per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
50.01. Benedetti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Riconoscimento della malattia e infortunio COVID-19 come periodo neutro)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica per i periodi di malattia e infortunio COVID-19 usufruiti durante il periodo di emergenza sanitaria per cui è previsto l'accredito della contribuzione figurativa. Tali periodi saranno quindi da considerare periodi neutri ai sensi dell'attuale limite all'accredito della contribuzione figurativa previsto, che può essere riconosciuto ai fini del diritto e della misura per la pensione».
50.03. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 51.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
51.1. Vianello, Amitrano, Invidia, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La misura del sostegno relativo al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari a quella fissata anteriormente alla prima proroga della stessa.
  1-ter. Le risorse residue dei precedenti finanziamenti che risultano ancora nella disponibilità dell'INPS sono destinate alla copertura delle misure di cui al precedente comma.
51.2. Cappellacci.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)

  1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
51.03. Ubaldo Pagano, Galizia.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

  1. In considerazione del perdurare dello stato di emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19, le misure disposte a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relativa terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, disposte dall'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono ulteriormente prorogate al 15 aprile 2021.
51.09. Amitrano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
  2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. In deroga all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le sospensioni del lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzate soltanto nel limite del 60 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma utilizzato.
  4. Esaurito il periodo di cui al comma 1, l'azienda ha facoltà di richiedere, in deroga all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per un massimo di 12 mesi nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 3.
  5. Le aziende che facciano ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1 non potranno stipulare contratti di solidarietà di cui articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 per un periodo superiore ai 12 mesi.
51.07. Paita, Nobili, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
51.010. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Centemero, Ziello.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
51.05. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
51.06. Nobili, Paita, Gadda.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
51.04. Paita, Nobili, Del Barba.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
51.01. Zennaro.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 634,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 127 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 634,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 127 milioni di euro per l'anno 2022.
51.02. Serracchiani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in favore del settore aereo)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 2, per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, può essere concessa la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del citato decreto e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro n. 94033 del 2016, sino al limite massimo di sei mesi ed entro il limite complessivo di spesa di 765 milioni di euro per l'anno 2021 e di 151,9 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. La durata dei trattamenti erogati ai sensi del comma 1, non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Le imprese che fanno ricorso ai trattamenti di cui al comma 1 sono tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementato di 51,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 9,3 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 748,9 milioni di euro per l'anno 2021, 490,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;
51.08. Luciano Cantone, Scagliusi, Invidia, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente

Art. 51-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'erogazione di contributi a favore delle imprese operanti nel settore dell'handling aeroportuale al fine di fronteggiare le perdite economiche prodotte nel settore aereo dalla pandemia da COVID-19.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.
51.012. Versace, Sozzani.

  Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente

Art. 51-bis.
(Trattamenti Cigs settore handling)

  1. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per l'anno 2021, alle imprese del settore handling aeroportuale che accedono al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria non si applica il contributo del 9 per cento sui trattamenti di integrazione salariale, nonché il requisito di anzianità di novanta giorni di effettivo lavoro svolto presso l'unità produttiva.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 400 milioni.
51.011. Versace, Sozzani.

ART. 52.

  Al comma 1, sostituire la parola: 180 con la seguente: 708.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021

    CP: – 528.000.000;
    CS: – 528.000.000.

   2022

    CP: – 525.760.923;
    CS: – 525.760.923.

   2023

    CP: – 525.760.923;
    CS: – 525.760.923.
52.5. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impegnare le risorse ancora disponibili, loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per autorizzare, nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, le prestazioni di Cassa integrazione guadagni in deroga, al fine del compimento dei piani di reindustrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni e delle Province autonome, previa certificazione della disponibilità finanziaria, da parte dell'INPS.
  1-ter. A favore dei lavoratori fruitori della prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga di cui al precedente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano misure di politiche attive, a valere su risorse proprie e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da definire in accordo con le parti sindacali e datoriali costituite al tavolo di crisi aziendale presso le regioni e le province autonome o presso il Ministero dello sviluppo economico, previa comunicazione all'Anpal ed al Ministero del lavoro.
52.6. Galizia, Cassese, Lacarra, Ruggiero, Masi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la proroga di 12 mesi dell'indennità di mobilità in deroga ai lavoratori della parte marchigiana dell'Accordo di programma per l'area di crisi industriale complessa Piceno Valle del Tronto Val Vibrata, ai sensi dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si dispone l'assegnazione, per le competenze relative all'annualità 2020, di 4,5 milioni di euro a favore della Regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.

  Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
52.4. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Molise per un onere complessivo di 7 milioni di euro per l'anno 2021. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 52, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
52.2. Durigon.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le regioni sono autorizzate a utilizzare i fondi di cui al comma 1, per le specifiche situazioni occupazionali nelle relative aree di crisi industriale complessa, anche per esigenze ricadenti nell'anno 2020.
52.7. Segneri, Gabriele Lorenzoni, Frusone, Ilaria Fontana, Testamento, Ciprini, Invidia, Cominardi, Amitrano, Barzotti, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Tucci, Tripiedi, Villani, Giarrizzo, Manzo, Serritella, Maglione, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole 21 giugno 2017, n. 96 aggiungere le seguenti: nonché a consentire alle regioni di dare soluzione alle specifiche esigenze occupazionali esistenti sul territorio, legate all'emergenza COVID-19, anche con riferimento alle misure già in atto;

   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Entro il 1° marzo 2021, le regioni determinano i fabbisogni relativi agli interventi realizzati e provvedono alla relativa copertura anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
52.3. Gavino Manca, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Pella, Scerra.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Trasferimenti di azienda)

  1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-bis e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, secondo comma, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
  2. All'articolo 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «previste dal» sono inserite le seguenti: «comma 4-bis e dal».

  3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
52.013. Tripiedi, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Invidia, Villani, Davide Aiello, Costanzo, Pallini , Cubeddu, Segneri, Tucci, Manzo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

  1. Al fine di garantire ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val Vibrata, omogeneità dei trattamenti in deroga, è disposta un'assegnazione, per le competenze relative all'annualità 2020, di 4,5 milioni di euro a favore della Regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione Marche può utilizzare le risorse già assegnate e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite massimo dell'importo indicato al comma 2, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo decreto.
52.010. Cataldi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità per i lavoratori della regione Campania»;

   b) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a far fronte ai vuoti normativi che di fatto hanno pregiudicato e pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti, ai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.»;

   c) al comma 2:

    1) al secondo periodo, alinea, dopo la parola: «presenza», sono aggiunte le seguenti: «al momento dell'istanza»;

    2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI).»;

   d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 776,7 milioni.
52.011. Villani, Amitrano.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure occupazionali per i servizi di manovalanza per il Ministero della difesa)

  1. Per sopperire alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, sullo stato di previsione del Ministero della difesa sono assegnati 700.000 euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse del fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge.
52.02. Pagani, De Menech, Carè, Enrico Borghi, Frailis, Losacco, Lotti, Miceli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Agevolazioni per il controesodo)

  1. Il comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2020 anche ai soggetti che dal 30 aprile 2019 trasferiscono che dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Resta ferma per il periodo di imposta 2019, per i medesimi soggetti di cui al periodo precedente, l'applicazione del regime agevolativo di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34”.»
52.015. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di IVA per l'acquisto della prima casa)

  1. Al fine di sostenere il mercato dell'edilizia, limitatamente al triennio 2021-2023 e previa autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sono esenti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei beni di cui al punto 21) della Tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 390 milioni per l'anno 2021, 1 miliardo per l'anno 2022 e 1,128 miliardi per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
52.08. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Istituzione del Fondo Attiva Giovani)

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di sostegno al Programma nazionale Attiva Giovani. Il Programma prevede il finanziamento di un periodo di lavoro e formazione per giovani inattivi, giovani disoccupati non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, presso imprese private, amministrazioni pubbliche o enti del terzo settore, con contestuale erogazione di un ristoro economico equivalente a 500 euro al mese per 6 mesi. I giovani lavoratori sono selezionati dalle imprese in base alle loro esigenze mentre il compenso per l'attività prestata è interamente a carico dello Stato. Le imprese potranno far domanda a condizione che i lavoratori selezionati siano giovani inattivi under 30 e che si tratti di nuovi posti di lavoro.
  2. Il programma nazionale Attiva Giovani è redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto di concerto con l'ANPAL.
  3. Per l'istituzione e l'avvio del piano nazionale emergenza giovani è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
52.016. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Programma straordinario postpandemico per l'inclusione lavorativa delle persone disabili)

  1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.
(Programma straordinario postpandemico per l'inclusione lavorativa di disabili gravi, psichici, intellettivi e affetti da malattia rara)

   1. È autorizzata la spesa, rispettivamente, di 70, 140 e 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di:

   a) incentivare l'impiego di persone con disabilità grave, con disabilità psichica o intellettiva ovvero affette da malattia rara, in attività di servizio, artigiane, commerciali, agricole e industriali, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

   b) finanziare programmi di lavoro produttivo di giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, iscritti nelle liste di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento all'incremento della capacità di prevenzione e risposta alle criticità del sistema sanitario e assistenziale, promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche;

   c) promuovere la costituzione di cooperative sociali ai sensi del comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbiano fra i propri soci almeno il trenta per cento di lavoratori disabili con i requisiti di cui al successivo comma 2;

   d) realizzare, in partenariato almeno con una cooperativa dotata dei requisiti di cui alla precedente lettera c), piani di formazione professionale nel settore socio assistenziale finalizzati agli obiettivi di cui al presente comma.

   2. I benefici di cui alla presente disciplina sono riservati a persone con disabilità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con disabilità psichica o intellettiva o determinata da malattia rara che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, che, al momento della domanda di accesso al beneficio, risultino iscritte da almeno dodici mesi nelle liste di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
   3. Il beneficio consiste in un contributo incentivante erogato al datore di lavoro, pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi per ciascun lavoratore assunto, in caso di assunzione a tempo determinato, e del 90 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi, a partire dalla assunzione a tempo indeterminato. Per le cooperative sociali ammesse ai benefici ai sensi del presente articolo, il contributo è equivalente al 30 per cento del costo lordo per ogni lavoratore disabile assunto avente le caratteristiche di cui al comma 2.
   4. Al contributo incentivante accedono:

   a) le imprese, individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

   b) le cooperative, anche di nuova costituzione, che abbiano fra i propri soci non meno del 30 per cento di soci con i requisiti di cui al comma 2;

   c) i programmi di lavoro produttivo promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni centrali o periferiche che prevedano l'assunzione di una quota almeno pari al 20 per cento di persone disabili con le caratteristiche di cui al comma 2.

   5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Funzione pubblica, sentita la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

   a) la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi;

   b) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2;

   c) le modalità di presentazione e i requisiti dei programmi di cui al comma 1, lettera b), i criteri di selezione e di ammissione ai benefici della presente disciplina;

   d) le modalità di presentazione, i requisiti, i criteri di selezione e di ammissione ai benefici, nonché le modalità di finanziamento dei programmi di formazione di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo;

   e) le modalità di erogazione dei contributi.

   6. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro, dispongono le necessarie ispezioni e trasmettono alle regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto informativo recante i dati sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle disposizioni di cui al presente articolo e in particolare sulla continuità lavorativa delle persone disabili assunte. Le regioni predispongono, entro il successivo 30 aprile, i prospetti regionali e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni allestiscono una cabina di regia e assistenza per i programmi di lavoro produttivo di cui al comma 1, lettera b), localizzati nel territorio regionale e pubblicano annualmente una relazione da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante i dati informativi sui programmi e sulle misure di assistenza adottate.»

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni euro per l'anno 2021, 140 milioni di euro per il 2022, e 280 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*52.020. Mandelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Programma straordinario postpandemico per l'inclusione lavorativa delle persone disabili)

  1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.
(Programma straordinario postpandemico per l'inclusione lavorativa di disabili gravi, psichici, intellettivi e affetti da malattia rara)

   1. È autorizzata la spesa, rispettivamente, di 70, 140 e 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di:

   a) incentivare l'impiego di persone con disabilità grave, con disabilità psichica o intellettiva ovvero affette da malattia rara, in attività di servizio, artigiane, commerciali, agricole e industriali, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

   b) finanziare programmi di lavoro produttivo di giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, iscritti nelle liste di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento all'incremento della capacità di prevenzione e risposta alle criticità del sistema sanitario e assistenziale, promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche;

   c) promuovere la costituzione di cooperative sociali ai sensi del comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbiano fra i propri soci almeno il trenta per cento di lavoratori disabili con i requisiti di cui al successivo comma 2;

   d) realizzare, in partenariato almeno con una cooperativa dotata dei requisiti di cui alla precedente lettera c), piani di formazione professionale nel settore socio assistenziale finalizzati agli obiettivi di cui al presente comma.

   2. I benefici di cui alla presente disciplina sono riservati a persone con disabilità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con disabilità psichica o intellettiva o determinata da malattia rara che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, che, al momento della domanda di accesso al beneficio, risultino iscritte da almeno dodici mesi nelle liste di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
   3. Il beneficio consiste in un contributo incentivante erogato al datore di lavoro, pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi per ciascun lavoratore assunto, in caso di assunzione a tempo determinato, e del 90 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi, a partire dalla assunzione a tempo indeterminato. Per le cooperative sociali ammesse ai benefici ai sensi del presente articolo, il contributo è equivalente al 30 per cento del costo lordo per ogni lavoratore disabile assunto avente le caratteristiche di cui al comma 2.
   4. Al contributo incentivante accedono:

   a) le imprese, individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

   b) le cooperative, anche di nuova costituzione, che abbiano fra i propri soci non meno del 30 per cento di soci con i requisiti di cui al comma 2;

   c) i programmi di lavoro produttivo promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni centrali o periferiche che prevedano l'assunzione di una quota almeno pari al 20 per cento di persone disabili con le caratteristiche di cui al comma 2.

   5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Funzione pubblica, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

   a) la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi;

   b) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2;

   c) le modalità di presentazione e i requisiti dei programmi di cui al comma 1, lettera b), i criteri di selezione e di ammissione ai benefici della presente disciplina;

   d) le modalità di presentazione, i requisiti, i criteri di selezione e di ammissione ai benefici, nonché le modalità di finanziamento dei programmi di formazione di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo;

   e) le modalità di erogazione dei contributi.

   6. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro, dispongono le necessarie ispezioni e trasmettono alle regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto informativo recante i dati sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle disposizioni di cui al presente articolo e in particolare sulla continuità lavorativa delle persone disabili assunte. Le regioni predispongono, entro il successivo 30 aprile, i prospetti regionali e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni allestiscono una cabina di regia e assistenza per i programmi di lavoro produttivo di cui al comma 1, lettera b) localizzati nel territorio regionale e pubblicano annualmente una relazione da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante i dati informativi sui programmi e sulle misure di assistenza adottate.»

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni euro per l'anno 2021, 140 milioni di euro per il 2022, e 280 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*52.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Programma straordinario postpandemico per l'inclusione lavorativa delle persone disabili)

  1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.
(Programma straordinario postpandemico per l'inclusione lavorativa di disabili gravi, psichici, intellettivi e affetti da malattia rara)

   1. È autorizzata la spesa, rispettivamente, di 70, 140 e 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di:

   a) incentivare l'impiego di persone con disabilità grave, con disabilità psichica o intellettiva ovvero affette da malattia rara, in attività di servizio, artigiane, commerciali, agricole e industriali, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

   b) finanziare programmi di lavoro produttivo di giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, iscritti nelle liste di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento all'incremento della capacità di prevenzione e risposta alle criticità del sistema sanitario e assistenziale, promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche;

   c) promuovere la costituzione di cooperative sociali ai sensi del comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che abbiano fra i propri soci almeno il trenta per cento di lavoratori disabili con i requisiti di cui al successivo comma 2;

   d) realizzare, in partenariato almeno con una cooperativa dotata dei requisiti di cui alla precedente lettera c), piani di formazione professionale nel settore socio assistenziale finalizzati agli obiettivi di cui al presente comma.

   2. I benefici di cui alla presente disciplina sono riservati a persone con disabilità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con disabilità psichica o intellettiva o determinata da malattia rara che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, che, al momento della domanda di accesso al beneficio, risultino iscritte da almeno dodici mesi nelle liste di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
   3. Il beneficio consiste in un contributo incentivante erogato al datore di lavoro, pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi per ciascun lavoratore assunto, in caso di assunzione a tempo determinato, e del 90 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi, a partire dalla assunzione a tempo indeterminato. Per le cooperative sociali ammesse ai benefici ai sensi del presente articolo, il contributo è equivalente al 30 per cento del costo lordo per ogni lavoratore disabile assunto avente le caratteristiche di cui al comma 2.
   4. Al contributo incentivante accedono:

   a) le imprese, individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

   b) le cooperative, anche di nuova costituzione, che abbiano fra i propri soci non meno del 30 per cento di soci con i requisiti di cui al comma 2;

   c) i programmi di lavoro produttivo promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni centrali o periferiche che prevedano l'assunzione di una quota almeno pari al 20 per cento di persone disabili con le caratteristiche di cui al comma 2.

   5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Funzione pubblica, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

   a) la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi;

   b) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2;

   c) le modalità di presentazione e i requisiti dei programmi di cui al comma 1, lettera b), i criteri di selezione e di ammissione ai benefici della presente disciplina;

   d) le modalità di presentazione, i requisiti, i criteri di selezione e di ammissione ai benefici, nonché le modalità di finanziamento dei programmi di formazione di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo;

   e) le modalità di erogazione dei contributi.

   6. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro, dispongono le necessarie ispezioni e trasmettono alle regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto informativo recate i dati sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle disposizioni di cui al presente articolo e in particolare sulla continuità lavorativa delle persone disabili assunte. Le regioni predispongono, entro il successivo 30 aprile, i prospetti regionali e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni allestiscono una cabina di regia e assistenza per i programmi di lavoro produttivo di cui al comma 1, lettera b) localizzati nel territorio regionale e pubblicano annualmente una relazione da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante i dati informativi sui programmi e sulle misure di assistenza adottate.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
52.021. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola «decreto» sono aggiunte le seguenti: «nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a far fronte ai vuoti normativi che di fatto hanno pregiudicato e pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti»;

   b) al comma 1, le parole «delle aree di crisi complessa» sono soppresse;

   c) al comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   d) al comma 1, le parole «nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020» sono soppresse;

   e) al comma 2, dopo la parola «presenza» sono aggiunte le seguenti: «al momento dell'istanza»;

   f) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI).»;

   g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;

   f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità per i lavoratori della regione Campania.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 776,7 milioni.
52.014. Buompane, Maraia, Manzo, Caso, Invidia, Del Monaco, Del Sesto, Giovanni Russo, Grimaldi, Iorio, Villani, Maglione.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Nell'ambito delle risorse già assegnate alle regioni mediante convenzioni sottoscritte col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle relative procedure di cui all'articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, commi da 495 a 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, gli enti locali possono utilizzare le economie dei fondi di cui al succitato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del miglioramento economico-retributivo dei lavoratori socialmente utili, già stabilizzati.
  2. Le disposizioni, di cui al comma 1, non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
52.012. Tucci, Nesci, Invidia, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Villani, Manzo, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

  1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituito un Fondo per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021. L'ISCRO è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei limiti delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo ed è riconosciuta, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
  3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.
  4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante l'erogazione del trattamento dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
  5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento dell'ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.
  6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.
  7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
  8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
  9. L'ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
  10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, se non a concorrenza dell'importo maggiore fra l'ISCRO e quest'ultimo.
  11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
  12. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.
  14. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
52.04. D'Alessandro, Del Barba, Librandi, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sopprimere il comma 3 e sostituirlo col seguente:

   «3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente.».
52.018. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è estesa ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 1° gennaio 2016 al 22 novembre 2017. L'indennità, pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria o in deroga percepita comprensiva della contribuzione figurativa e nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, è concessa dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 209 e comunque nel limite massimo previsto di euro 10 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021.
52.022. Maglione.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incentivi per l'apprendistato di primo livello)

  1. All'articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «, 5 milioni annui per l'anno 2020 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre tutti gli importi ivi previsti di 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
52.017. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incentivi per l'apprendistato di primo livello)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogate.

  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione ai sensi dell'articolo 209.
52.019. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incentivi per l'apprendistato di primo livello)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogate.
52.09. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

  1. All'articolo 1, comma 495, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
52.023. Del Sesto, Manzo, Topo, Villani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori e lavoratrici autonomi)

  1. Per l'anno 2021, in via sperimentale e al fine di sostenere e parificare il trattamento previdenziale del lavoro autonomo e del lavoro subordinato, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l'eguaglianza del lavoro autonomo e subordinato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

   «2-ter. Per le professioniste lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'importo dell'indennità giornaliera di cui al comma 2 del presente articolo è pari al 100 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto-legge n. 402 del 1981 e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del citato articolo 1».

  3. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

   «10. Per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera sono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la citata Gestione separata».

  4. L'attuazione del presente articolo è riconosciuta nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
52.07. D'Alessandro, Viscomi, Invidia, Epifani, Librandi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

  1. Ad integrazione e modificazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160, ai fini di cui al comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si dispone che per le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 limitatamente alla Regione Calabria tra i destinatari dell'incentivo siano ricompresi i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, analogamente ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
52.05. Viscomi, Bruno Bossio.

ART. 53.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
53.3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Al comma 1, sostituire le parole: incrementate di 50 milioni di euro con le seguenti: incrementate di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
53.1. Nobili, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
53.2. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2021, di 1.000 milioni di euro. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono trasformate in fondazioni smart academy, di seguito smart academy, che erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale. Le smart academy costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.
  3. Le smart academy organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Alle smart academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la smart academy rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite. Al termine dei percorsi di cui ai precedenti periodi, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle smart academy un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato. Alle smart academy, al fine di semplificarne e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le smart academy finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le smart academy sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. Le smart academy propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi. Alle smart academy, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003. n. 131, è adottato il regolamento di attuazione delle norme di cui al comma 2.
  5. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 4, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in smart academy.
  6. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, sono previste modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le smart academy o stage nelle imprese di industria 4.0.
  7. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, le fondazioni smart academy predispongono azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.
  8. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni smart academy, partecipare alla loro governance, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.
  9. Per offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le smart academy valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui al successivo comma 10 del presente articolo e attuate a livello territoriale.
  10. Per garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni smart academy, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle smart academy dei settori tecnologici innovativi. Tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali. A tal fine provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente smart academy e dalle rappresentanze datoriali. Il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.
53.04. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia, limitatamente ai commi da 2 a 10)

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema dell'istruzione tecnica superiore il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2021, di 1.000 milioni di euro per il potenziamento degli istituti tecnici superiori (ITS). Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a 1.000 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2021, mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
53.03. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Mandelli, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al fine di sostenere il diritto allo studio delle studentesse madri, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le regioni possono riconoscere l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale alle studentesse regolarmente iscritte ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, in stato di gravidanza, per il numero minimo di un anno accademico e non oltre il quarto anno successivo alla certificazione dello stato di gravidanza.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 94.
53.01. Valbusa, Comencini.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis) Studentesse in stato di gravidanza».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 94.
53.02. Valbusa, Comencini.

ART. 54.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
54.32. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Per le imprese del settore turistico e degli stabilimenti terminali, le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
54.38. Andreuzza, Colla, Bazzaro.

  Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Per i datori di lavoro del settore turistico-alberghiero e termale, il numero di settimane di cui ai precedenti periodi è incrementato a 26 settimane.
54.14. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sulla base della media delle giornate lavorate nei dodici mesi antecedenti al 17 marzo 2020.
54.22. Del Barba.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  6-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
*54.4. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  6-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
*54.9. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  6-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
*54.28. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, relativamente a ciascuna regione e provincia autonoma, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, o successivi decreti, per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
**54.8. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, relativamente a ciascuna regione e provincia autonoma, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, o successivi decreti, per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
**54.10. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche paritarie e le scuole private.
54.20. Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

   «3-bis. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro.»;

   b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).».
*54.47. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

   «3-bis. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro.»;

   b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).».
*54.48. Mazzetti, Prestigiacomo, Cortelazzo, D'Attis, Labriola.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020.
54.34. Scerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, dopo le parole: di cui al comma 2 inserire le seguenti: per almeno un terzo dei dipendenti;

   b) al comma 16, sostituire le parole: 155,6 milioni con le seguenti: 205,6 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
54.27. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 8, inserire il seguente:

   «8-bis. Per i datori di lavoro del comparto turistico, l'esonero di cui al comma 8 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro»;

   b) al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero.

   Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
54.36. Masi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 8, inserire il seguente:

   «8-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 8 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.»;

   b) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero.

  Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

  16-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
54.24. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

   «8-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 8 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.»;

   b) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero.
*54.12. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

   «8-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 8 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.»;

   b) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero.
*54.40. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini, Cristina.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 8 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.
54.2. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui al precedente comma 2.
*54.15. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui al precedente comma 2.
*54.44. Mandelli, Baldini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero.
54.3. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021.
54.41. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

  9-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

  16-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
54.25. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

  10-bis. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogate dal presente articolo, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 10-ter.
  10-ter. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.
  10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
54.45. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 10 inserire il seguente:

  10-bis. L'accesso ai trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ove non integralmente esauriti e fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, del presente articolo, è riconosciuto anche per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.
54.51. Paolo Russo.

  Sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

  11. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  12. Alle condizioni di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
*54.39. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

  11. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  12. Alle condizioni di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
*54.50. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

  11-bis. Il regime di obbligazione solidale di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non opera in relazione alle prestazioni rese negli appalti di servizi durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 o, se successivo, il 180° giorno successivo alla data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  11-ter. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle parole: «entro il limite di un anno».
**54.26. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

  11-bis. Il regime di obbligazione solidale di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non opera in relazione alle prestazioni rese negli appalti di servizi durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 o, se successivo, il 180° giorno successivo alla data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  11-ter. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle parole: «entro il limite di un anno».
**54.42. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

  11-bis. Il regime di obbligazione solidale di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non opera in relazione alle prestazioni rese negli appalti di servizi durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 o, se successivo, il 180° giorno successivo alla data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  11-ter. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle parole: «entro il limite di un anno».
**54.13. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

  11-bis. Il regime di obbligazione solidale di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non opera in relazione alle prestazioni rese negli appalti di servizi durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 o, se successivo, il 180° giorno successivo alla data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  11-ter. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle parole: «entro il limite di un anno».
**54.16. Mor, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre preclusa ai datori di lavoro la possibilità di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in caso indisponibilità del lavoratore al trasferimento presso una sede o unità operativa distante oltre 50 chilometri dal comune dove risiede la sede o l'unità operativa nella quale è impiegato.
54.37. Pastorino.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
54.46. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*54.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*54.11. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*54.18. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*54.23. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*54.31. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*54.33. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*54.43. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
**54.30. Guidesi, Durigon, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Murelli, Moschioni, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
**54.49. Mazzetti, Prestigiacomo, Cortelazzo, D'Attis, Labriola.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Ai lavoratori di cui all'articolo 1, commi 251 e 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2021, in continuità con le prestazioni di cui alle medesime disposizioni, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente:

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Proroga dei trattamenti di mobilità in deroga.
54.35. Davide Aiello, Sodano, Rizzo, Grillo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui al comma 2 è riconosciuto anche in favore degli enti del Terzo settore che abbiano in organico almeno una unità lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per una durata massima di nove settimane, anche frazionate e non continuative, collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021.
  16-ter. Il trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui al comma 2 è riconosciuto anche in favore dei lavoratori autonomi, indipendentemente dal numero di unità lavorative dagli stessi impiegate.
  16-quater. Entro i limiti di spesa si cui al comma 1, la liquidazione dei trattamenti di cui ai commi 16-bis e 16-ter deve essere effettuata improrogabilmente entro 90 giorni dalla presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui comma 2, delle domande di accesso all'INPS che provvederà a trasmettere tempestivamente gli elenchi di liquidazione mensile dei predetti trattamenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che a sua volta provvede, fino alla dichiarazione di cessazione dell'efficacia dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a curare, in via prioritaria, l'istruttoria delle predette domande di accesso e a vigilare sul tempestivo completamento delle relative procedure entro il termine perentorio di cui al presente comma.
54.21. Del Barba.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure a favore dei lavoratori stagionali non agricoli)

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Calcolo per lavoratori stagionali)

   1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASPI, fermi restando la riduzione e il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è così determinata:

   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI, possono far valere un periodo contributivo compreso tra le 13 e le 52 settimane negli ultimi 4 anni;

   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI, possono far valere un periodo contributivo compreso tra le 53 e le 103 settimane negli ultimi 4 anni;

   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI, possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni.

   2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per le attività di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 7 ottobre 1963, quelli definiti da avvisi comuni e dal CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico.
   3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2021 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente.
   4. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, viene aggiornato l'elenco delle attività aventi carattere stagionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»;

   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in deroga a quanto statuito dal comma 1, la NASPI è corrisposta mensilmente per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.»;

   c) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo 5 comma 2, opera anche per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis.»;

   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso».
54.013. Manzo, Invidia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Blocco della decurtazione dei trattamenti di mobilità in deroga)

  1. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
54.012. Davide Aiello, Scerra, Sodano, Rizzo, Grillo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Sostegno al reddito dei liberi professionisti)

  1. Gli enti di previdenza di diritto privato, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermi restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti, l'erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo di una quota fino al 4 per cento dei rendimenti netti cumulati fino a tre anni del patrimonio delle singole gestioni.
  3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, e fermi restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, gli enti di previdenza di diritto privato, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020.
  4. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 degli enti si provvede mediante utilizzo dei rendimenti netti accumulati fino a tre anni del patrimonio delle singole gestioni.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, gli enti provvedono mediante utilizzo di una quota fino all'1 per cento del rendimento netto cumulato di un anno del patrimonio delle singole gestioni.
54.011. Amitrano.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 3 novembre 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di gennaio 2021, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 205 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
54.019. Mandelli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Fondo Pesca CISOA)

  1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nelle more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*54.03. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Fondo Pesca CISOA)

  1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nelle more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*54.04. Benedetti, Trano, Piera Aiello.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Fondo Pesca CISOA)

  1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nelle more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*54.09. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cappellani, Cenni, Critelli, Frailis, Incerti, Martina, Manzo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ovunque ricorrino le parole: «sei settimane» sono sostituite dalle seguenti: «undici settimane»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le undici settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;

   c) il comma 3 è abrogato.

  2. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza.
54.05. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Documento unico di regolarità contributiva)

  1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resta valido fino al 31 gennaio 2021.».
54.01. Alessandro Pagano, Potenti, Bitonci, Garavaglia.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26, comma 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine dello stato di emergenza».
54.06. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al personale dipendente dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza che, a seguito di contatto con familiare convivente positivo al COVID-19, sia costretto, anche in forza di provvedimenti emessi da autorità amministrative, ad assentarsi dal lavoro, il periodo di permanenza domiciliare è automaticamente equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
54.021. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

  1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, è istituita un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e spettante, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subito una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
  3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.
  4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante l'erogazione del trattamento dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
  5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento dell'ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.
  6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.
  7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
  8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
  9. L'ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
  10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neanche in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è disposto un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12, del presente articolo confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2021.
54.016. Invidia, Manzo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

  1. Le risorse contrattualizzate, autorizzate o previste in preventivo nei propri capitoli di spesa dalle pubbliche amministrazioni per le prestazioni semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità ed anziani non autosufficienti per l'anno 2020 e non spese per una riduzione del numero delle prestazioni erogate al 31 dicembre 2020 sono utilizzate, in aggiunta alle risorse per l'anno 2021, per il rimborso di medesime tipologie di prestazioni erogate dai medesimi enti privati contrattualizzati, autorizzati o accreditati, entro il 30 settembre 2021, in deroga ai tetti di spesa per l'anno 2021.
  2. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso dell'anno 2020 e 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spese complessiva di euro 100 milioni di euro con fondo di previsione sulla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
54.017. Locatelli, Lorenzo Fontana, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

  1. Le risorse contrattualizzate, autorizzate o previste in preventivo nei propri capitoli di spesa dalle pubbliche amministrazioni per le prestazioni semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità ed anziani non autosufficienti per l'anno 2020 e non spese per una riduzione delle numero delle prestazioni erogate al 31 dicembre 2020, sono utilizzate, in aggiunta alle risorse per l'anno 2021, per il rimborso di medesime tipologie di prestazioni erogate dai medesimi enti privati contrattualizzati, autorizzati o accreditati, entro il 30 settembre 2021, in deroga ai tetti di spesa per l'anno 2021.
  2. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso del 2020 e del 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori, nei limiti di 100 milioni di euro.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 2.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54.018. Gelmini, Bagnasco, Mandelli, Occhiuto, Novelli, Bond, Pella, Cannizzaro, Mugnai, Prestigiacomo, D'Attis, Versace, Labriola.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Fondo per la per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore aereo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore del trasporto aereo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio delle imprese del settore di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 ed a garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i livelli occupazionali dando la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante l'accesso a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.
  3. Il Fondo opera riconoscendo alle imprese che presentino o abbiano in corso domande di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria l'esonero, per l'anno 2021, dal contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nella misura di quanto già corrisposto da ciascuna per tale contributo nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
  4. Le aziende che dopo la data prevista dal comma 6 dell'articolo 54 avranno necessità di procedere a licenziamenti collettivi nel corso del 2021 cesseranno di avere diritto all'esonero a partire dalla data di avvio della procedura.
  5. I periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui al comma 3, non si computano ai fini della determinazione dei limiti di durata, di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e la loro proroga o una nuova richiesta di autorizzazione non è assoggettata al rispetto degli intervalli ivi previsti.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
  8. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
*54.022. Zennaro.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Fondo per la per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore aereo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore del trasporto aereo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio delle imprese del settore di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 ed a garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i livelli occupazionali dando la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante l'accesso a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.
  3. Il Fondo opera riconoscendo alle imprese che presentino o abbiano in corso domande di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria l'esonero, per l'anno 2021, dal contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nella misura di quanto già corrisposto da ciascuna per tale contributo nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
  4. Le aziende che dopo la data prevista dal comma 6 dell'articolo 54 avranno necessità di procedere a licenziamenti collettivi nel corso del 2021 cesseranno di avere diritto all'esonero a partire dalla data di avvio della procedura.
  5. I periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui al comma 3, non si computano ai fini della determinazione dei limiti di durata, di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e la loro proroga o una nuova richiesta di autorizzazione non è assoggettata al rispetto degli intervalli ivi previsti.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
  8. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
*54.08. De Girolamo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art.54-bis.
(Trattamenti integrativi del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano a tutti i trattamenti di integrazione salariale richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
54.015. Suriano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Trattamento fiscale delle contribuzioni e delle prestazioni degli enti bilaterali)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 49, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

   b) all'articolo 51, comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);» sono aggiunte le seguenti: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50.
54.020. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) e d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizio di mensa o ristorazione o le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi conciliabili all'emergenza epidemiologica COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
54.07. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  2. In deroga a quanto disposto dall'articolo, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
*54.02. Viscomi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  2. In deroga a quanto disposto dall'articolo, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
*54.010. Scerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20 per cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
54.023. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 55.

  Al comma 1, dopo le parole: Anpal Servizi S.p.a. aggiungere le seguenti: , al fine dell'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128.
55.1. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Fratoianni, Mura.

  Aggiungere, in fine i seguenti commi:

  1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2021 l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è soppresso e le funzioni di Anpal e Anpal Servizi Spa sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  1-ter. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2021.
  1-quater. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «con una selezione per titoli e colloqui motivazionali».
  1-quinquies. I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione di cui al comma 1 confluiscono al Fondo per le politiche attive.

  Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: Contributo con la seguente: Misure.
55.4. Pastorino, Muroni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di assicurare tempestività, trasparenza e sicurezza nell'assunzione di personale a tempo indeterminato presso Anpal Servizi s.p.a., all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «, con una selezione per titoli e colloqui motivazionali,».

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: Contributo con la seguente: Misure.
55.3. Epifani, Muroni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Trattamento accessorio per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di massimizzare le iniziative di vigilanza finalizzate al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-COV-2, nonché di implementare le azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo e il miglioramento dei servizi per i cittadini e le imprese, tenendo anche conto della perdurante necessità di adeguamento della dotazione organica alle esigenze funzionali dell'ispettorato, a decorrere dall'anno 2021, l'avanzo di amministrazione non vincolato dell'Ispettorato nazionale del lavoro, effettivamente realizzato, risultante al termine dell'esercizio precedente, è destinato, nel limite del 75 per cento e comunque per un importo non superiore a 40 milioni di euro, ad una incentivazione del proprio personale attraverso l'integrazione dei relativi fondi per il trattamento accessorio, secondo percentuali e modalità di attribuzione stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali.
55.01. Viscomi.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Dematerializzazione delle procedure di notificazione degli atti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro)

  1. La notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresi gli atti di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato o da altri soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica di atti da parte di pubbliche amministrazioni, ivi compresi i soggetti di cui al comma 3, può essere effettuata, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste da altre disposizioni di legge, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti oggetto di notifica sono trasmessi all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese o all'indirizzo altrimenti comunicato a tal fine dal destinatario.
  2. In caso di esito negativo della notifica, l'Ispettorato effettua un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio e, in caso di ulteriore esito negativo, provvede al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, pubblicando il relativo avviso. La notifica si intende effettuata decorsi quindici giorni dal deposito.
  3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione, all'atto di iscrizione al registro delle imprese, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dotare i legali rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica certificata e a mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico. L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INI-PEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica relativa agli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.
*55.02. Viscomi, Serracchiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Dematerializzazione delle procedure di notificazione degli atti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro)

  1. La notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresi gli atti di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato o da altri soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica di atti da parte di pubbliche amministrazioni, ivi compresi i soggetti di cui al comma 3, può essere effettuata, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste da altre disposizioni di legge, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti oggetto di notifica sono trasmessi all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese o all'indirizzo altrimenti comunicato a tal fine dal destinatario.
  2. In caso di esito negativo della notifica, l'Ispettorato effettua un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio e, in caso di ulteriore esito negativo, provvede al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, pubblicando il relativo avviso. La notifica si intende effettuata decorsi quindici giorni dal deposito.
  3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione, all'atto di iscrizione al registro delle imprese, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dotare i legali rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica certificata e a mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico. L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INI-PEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica relativa agli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.
*55.04. Cominardi, Zanichelli, Gallinella, Nesci.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Disposizioni per la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica prestata dai Navigator agli operatori dei centri per l'impiego)

  1. Al fine di assicurare l'assistenza tecnica alle regioni impegnate nella realizzazione del Piano straordinario di rafforzamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro adottato con decreto del Ministro n. 74 del 28 giugno 2019, è autorizzata la spesa di ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di Anpal Servizi S.p.A. per consentire la proroga delle attività relative alle professionalità contrattualizzate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  2. Per assicurare il supporto a tutte le tipologie di utenti dei centri per l'impiego per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, Anpal Servizi s.p.a. è autorizzata ad adeguare i contratti delle professionalità di cui al comma 1, previa integrazione delle convenzioni stipulate tra Anpal Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali individuate nel Piano con le quali sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede nell'ambito dei residui derivanti dal risparmio di spesa conseguiti da ANPAL negli anni 2019 e 2020.
55.03. Ciprini, Nesci, Gallinella, Grippa, Cubeddu, Amitrano, Invidia, Barzotti, Cominardi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Segneri, Tucci, Tripiedi, Villani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter. La sezione dedicata ai lavoratori disabili, finalizzata alla raccolta, elaborazione e integrazione di specifici dati riguardanti le attitudini lavorative, oltre all'indicazione delle preferenze, sulla base di test clinici, funzionali, psicometrici o attitudinali, standardizzati per ciascuna condizione di disabilità, al fine di rendere maggiormente efficiente il collocamento dei suddetti lavoratori. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa istituzione di un tavolo di lavoro presso l'Istituto superiore di sanità, con il coinvolgimento delle federazioni e associazioni del mondo della disabilità, sono emanate le linee guida, contenenti le modalità di elaborazione dei test indicati al primo periodo. Ai componenti del tavolo di lavoro non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali, previste a legislazione vigente.
55.05. Leda Volpi, Nappi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Dismissione del patrimonio immobiliare da reddito in favore dei comuni per la gestione delle politiche abitative e sociali)

  1. Le unità immobiliari residenziali non di pregio e le relative pertinenze di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale situate in comuni ad alta tensione abitativa e che sono risultate inoptate in esito alla procedura di dismissione di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprese quelle offerte in opzione agli aventi diritto di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite al comune in cui le unità immobiliari si trovano, che ne acquisisce la proprietà.
  2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al comune i dati identificativi e il valore delle unità immobiliari inoptate in esito alla procedura di dismissione.
  3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale invia la comunicazione di cui al comma 2 anche all'Agenzia delle entrate per il necessario aggiornamento dei registri immobiliari e dei dati catastali.
  4. Per la cessione degli immobili di cui al comma 1, lo Stato trasferisce l'importo corrispondente al valore degli immobili, individuato in misura pari al prezzo contenuto nella comunicazione di offerta in opzione notificata agli aventi diritto, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli immobili da parte dei comuni, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
55.06. Davide Aiello, Tripiedi, Manzo.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Rideterminazione dell'importo minimo e dei limiti di reddito dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è incrementata, a favore dei soggetti di età superiore a diciotto anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
  2. All'articolo 38, comma 5, della 28 dicembre 2001, n. 448, ovunque occorrono, le parole: «6.713,98 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.818 euro».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse derivanti dai commi 4, 5 e 6.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
  6. Le risorse previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono ridotte di 2.500 milioni.
55.07. Versace, Pella, Bagnasco, Occhiuto, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni per l'anno 2022, per l'assunzione da parte di Anpal di personale altamente qualificato in materia di politiche attive per il lavoro e con esperienza pluriennale, documentabile, nel settore, e per il potenziamento dell'infrastruttura informatica dell'Agenzia.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
55.08. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Al fine di favorire l'apprendimento di competenze digitali e in materia di nuove tecnologie è riconosciuto un contributo alle imprese che organizzano percorsi specifici di formazione per i propri dipendenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto individua le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1, e l'importo massimo del contributo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 850 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
55.09. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego)

  1. Al fine del potenziamento dei centri per l'impiego al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 33, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.
   2-ter. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni»;

   b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.
(Personale dei servizi competenti)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
   2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
   3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
   4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 290.
55.010. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 56.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 56.
(Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)

  1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «0,199 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,226 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
56.7. Caso, Buompane, Maraia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 56.

  1. Al fine di garantire il finanziamento delle nuove attività svolte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dagli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, previste dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione, per l'anno 2021, pari a 15 milioni di euro. Le predette risorse vengono trasferite all'INPS che provvede ad erogarle agli istituti di patronato, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle attività da ciascun istituto svolte.
  2. All'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui al comma 1 si provvede con l'aumento allo 0,226 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dell'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL. Le eventuali eccedenze confluiscono negli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
  3. Resta inteso che, al termine del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 rimane inalterata nella misura dello 0,226 per cento e le relative risorse confluiscono nel capitolo 4331 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del bilancio di previsione dello stato di ciascun anno finanziario.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
56.11. Brunetta.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni.
56.8. Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL è pari allo 0,226 per cento.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*56.4. Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL è pari allo 0,226 per cento.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*56.9. Invidia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.
56.10. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)

  1. Al comma 1, dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «0,199 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,226 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
56.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Finanziamento Patronati – Denuncia di infortunio)

  1. L'intervento del patronato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere di cui al medesimo articolo 100.
56.010. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia)

  1. Al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto ministeriale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni per il 2021 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798,500 milioni per il 2021 e 498,500 milioni a decorrere dall'anno 2022.
*56.02. Siani, Ubaldo Pagano, Lattanzio, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia)

  1. Al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto ministeriale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni per il 2021 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798,500 milioni per il 2021 e di 498,500 milioni a decorrere dall'anno 2022.
*56.08. Lattanzio, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia)

  1. Al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto ministeriale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni per il 2021 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798,500 milioni per il 2021 e di 498,500 milioni a decorrere dall'anno 2022.
*56.09. Siani, Bazoli, Carnevali, Sportiello, Stumpo, Lattanzio, Annibali, Muroni, Viscomi, Serracchiani, Fragomeli, Fusacchia, Casa, Di Giorgi, Nitti, Rizzo Nervo, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Piccoli Nardelli, Pellicani, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Pezzopane, Ubaldo Pagano, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022
  2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste e alle assemblee sindacali.
56.04. Costanzo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Incremento del fondo per le politiche della famiglia e criteri di utilizzazione)

  1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023.
  2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia utilizza l'incremento di cui al precedente comma per realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e garantire la costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della Legge n. 34 del 1996.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per l'anno 2022, 497 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
56.05. Macina, Lapia, Mammì, Ruggiero, Lorefice.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore che esercitano attività con finalità educativa, anche non formale, hanno facoltà di iscrivere nel libro degli associati i soli associati educatori.»;

   b) all'articolo 85 al comma 1, le parole: «degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

   c) all'articolo 85, al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soggetti indicati al comma 1».

   d) all'articolo 85, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 209 della presente legge».
56.06. Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Ai soggetti fiscali persone fisiche è riconosciuto un «bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso nel 2021 a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
  2. Il bonus di cui al comma 1 è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili annui.
  3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l'erogazione del bonus per i servizi di sostegno psicologico con una dotazione di euro 50 milioni.
  4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione del bonus.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
56.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo nazionale per le politiche sociali)

  1. Al fine di sostenere le comunità di recupero per tossicodipendenti, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinarsi al finanziamento diretto dei servizi per le dipendenze. La quota aggiuntiva di 50 milioni di euro annui è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
56.07. Lorenzo Fontana.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Contributo in favore di UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare Onlus)

  1. È autorizzata la spesa di 300.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di garantire l'attività di rappresentanza, inclusione, formazione e informazione, promozione sociale delle persone con malattia rara, svolta sull'intero territorio nazionale, dalla Federazione UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare Onlus, che ha funzione sociale ai sensi delle leggi n. 476 del 1897 e n. 438 del 1998 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legittimata ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità e vittime di discriminazioni ai sensi del decreto 21 giugno 2007, articolo 4, comma 2, unico ente di secondo livello che tutela la comunità dei malati rari in Italia rappresentando le persone con malattia rara al Tavolo istituito presso il Ministero della salute per l'aggiornamento del Piano Nazionale Malattie Rare.

  Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta si provvede mediante riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
56.011. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 57.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.
(Politiche attive del lavoro)

  1. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro è corrisposta una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire tra regioni e Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro.
57.13. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.
(Riforma delle politiche attive)

  1. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali ai sensi del commi 2, il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla commissione europea nell'ambito del programma React EU, è incrementato con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento e comunque in coerenza con le prescrizioni che seguono.
  2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 12, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I livelli essenziali delle prestazioni di cui di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 150 del 2015, devono prevedere anche la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Al fine di assicurare il coordinamento della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANPAL definisce i criteri per l'adozione di Convenzioni tra i Centri per l'impiego e gli operatori accreditati.»;

   b) dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

   «18-bis. 1. Al fine di ridurre l'impatto occupazionale della crisi epidemiologica da COVID-19 e favorire le transizioni lavorative delle persone interessate da processi di riorganizzazione aziendale, a decorrere dall'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nei limiti e alle condizioni ivi previste per quanto non derogato dalla presente legge, ai lavoratori e alle lavoratrici che si trovino, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2021, in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali, sono in grado di raggiungere i requisiti necessari all'accesso alla pensione:

   a) collocazione in cassa integrazione ai sensi dell'articolo 1 comma 136 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205;

   b) sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

   c) cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo;

   d) percettore di Naspi e DisColl da oltre 4 mesi.

   2. L'assegno è spendibile in costanza di trattamento di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento di integrazione salariale. Esso è prorogabile nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del comma 1, lettere a), non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.
   3. Il Centro per l'Impiego competente per territorio assicura il servizio di presa in carico e profilazione dei lavoratori e delle lavoratrici rientranti in una delle condizioni indicate al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 e dall'articolo 20, e riconosce l'assegno di ricollocazione ai sensi dell'articolo 23. Il lavoratore sceglie una delle agenzie per il lavoro autorizzate o accreditate allo svolgimento di uno o più servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, a cui affidare il proprio percorso di accompagnamento ad una nuova occupazione compreso l'eventuale percorso formativo, la cui realizzazione è affidata ai soggetti autorizzati allo svolgimento di uno o più servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003. Gli operatori scelti ai sensi del presente comma effettuano l'analisi delle competenze e l'analisi degli eventuali bisogni formativi di qualificazione o innalzamento delle competenze dei beneficiari, anche avvalendosi di enti di formazione pubblici o privati accreditati, Fondazioni ITS, Università, sulla base di specifiche intese. Tale formazione può essere svolta anche avvalendosi del contributo dei Fondi Interprofessionali. Nel caso in cui il percorso di ricollocazione sia integrato con un percorso formativo, l'ammontare dell'Assegno di ricollocazione è aumentato fino ad un massimo di euro settemila».

   c) all'articolo 23, comma 7, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   «a) per ciascun beneficiario preso in carico, l'agenzia per il lavoro percepisce un corrispettivo di valore variabile in funzione del livello di occupabilità della persona, della tipologia di azioni in concreto svolte e dei risultati occupazionali delle stesse. Il corrispettivo prevede un riconoscimento del 40 per cento a processo e del 60 per cento a risultato;».

   d) all'articolo 23, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Il lavoratore di cui al comma 7, lettera a), che nel periodo in cui usufruisce del servizio di ricollocazione accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.
   7-ter. Nei casi di cui al comma 7, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
   7-quater. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 7 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

   a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

   b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

   7-quinquies. Il centro per l'impiego o l'agenzia per il lavoro scelta dal beneficiario dell'assegno traccia il bilancio delle competenze e l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze. Accertato un fabbisogno formativo, il medesimo centro per l'impiego o agenzia per il lavoro predispone il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Il piano di riqualificazione definisce e le attività, distinguendo tra quelle di formazione e quelle di orientamento. Il centro per l'impiego o l'agenzia per il lavoro affida l'incarico di erogazione del percorso formativo anche attraverso il contributo dei Fondi Interprofessionali ad uno tra i seguenti soggetti:

   a) Enti di formazione pubblici o privati accreditati;

   b) Fondazioni ITS;

   c) Università.

   I soggetti che erogano il percorso formativo devono possedere i requisiti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. Essi effettuano la validazione formale delle competenze apprese e certificano l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi formativi in relazione al bilancio delle competenze iniziale.».

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021, il fondo di cui al comma 1 corrispondentemente ridotto di 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
57.1. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Pezzopane.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.
(Politiche attive del lavoro)

  1. Al fine di favorire iniziative di politiche attive nell'ambito dell'attuazione di misure relative al programma React EU, le risorse attribuite all'Agenzia nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono incrementate di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e finalizzate, con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento, ad investimenti per sostenere l'incentivo dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo.
57.5. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1000 milioni di euro e aggiungere alla fine: in particolare il potenziamento delle indennità Naspi e DisColl e dei Contratti di solidarietà nonché il ripristino dell'assegno di ricollocazione per i percettori di Naspi.
57.6. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate, agli operai agricoli assunti a tempo determinato impiegati per almeno 182 giornate di lavoro annue, con riferimento ad ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai medesimi. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 1-bis.
57.7. Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Marzana, Cillis, Cassese, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Lovecchio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse del «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU» di cui al comma 1, sono ulteriormente incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
57.9. Invidia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Con apposito decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, previa consultazione con le organizzazioni datoriali e sindacali, verranno individuati i tempi, le modalità ed eventuali risorse aggiuntive per consentire ai lavoratori in cassa integrazione di accedere a percorsi di formazione, riqualificazione professionale avvalendosi dello strumento dei fondi paritetici interprofessionali.
57.3. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 alle persone con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 20.000 euro, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro annui, per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatorie volte all'ottenimento o al rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nonché dei certificati di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
57.8. Gallo, Casa, Scagliusi, Luciano Cantone, Barbuto, Davide Aiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Una quota delle risorse stanziate è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, attraverso:

   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

  1-ter. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
  1-quater. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
  1-quinquies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
  1-sexies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  1-septies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, in 80 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni per gli anni 2023, 224, 225 e in 15 milioni per gli anni 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
57.2. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Istituzione di partenariati pubblico-privati denominati «Industry Academy»)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione, nell'ottica di sostenere lo sviluppo delle competenze a sostegno delle transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1° luglio 2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali prioritariamente intervenire e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati «Industry Academy».
  2. I partenariati di cui al comma 1 dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, dei Fondi Interprofessionali, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.
  3. L'ANPAL è responsabile dell'attuazione delle azioni connesse all'attivazione dei partenariati di cui al comma 1. Le attività realizzate da ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» del Fondo sociale europeo nel limite di 100 milioni di euro per l'annualità 2021.
  4. Tutti i soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, potranno destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.
57.025. Invidia, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Villani, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Manzo, Maglione.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021/2022 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nel rispetto degli equilibri generali di bilancio.
57.020. Lombardo, Alaimo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Incremento organico Arma dei Carabinieri)

  1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° settembre 2021. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «570 unità» sono sostituite dalle seguenti: «660 unità»;

   b) alla lettera b), il numero: «6» è sostituito dal seguente: «8»;

   c) la lettera c) è abrogata;

   d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «c) ispettori: 246»;

   e) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «d) sovrintendenti: 176»;

   f) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «e) appuntati e carabinieri: 229».

  2. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 2, pari a euro 631.391,10 per l'anno 2021, a euro 3.568.467,30 per l'anno 2022, a euro 4.110.859,80 per l'anno 2023, a euro 4.318.393,50 per l'anno 2024, a euro 4.366.669,50 per l'anno 2025, a euro 4.436.605,80 per l'anno 2026, e a euro 4.479.926,40 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
57.022. Invidia.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Potenziamento dei centri per l'impiego)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «1-ter. Per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, società, consorzi, studi associati, studi professionali, fondazioni ed associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.
   1-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze e con ANPAL Servizi S.p.A. dispone le necessarie iniziative per promuovere le finalità di cui al comma 1-ter.
   1-quinquies. Le amministrazioni competenti predispongono misure trasparenti di monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.
(Personale dei servizi competenti)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
   2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
   3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
   4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
57.011. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente comma:

   «5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto».
57.034. Mazzetti, Pella, D'Attis, Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. All'articolo 88 del decreto-legge n. 137 del 2020, aggiungere dopo il comma 3, il seguente comma:

   «3-bis. Con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali verranno individuate le modalità più idonee per favorire, attraverso la sottoscrizione dei contratti collettivi territoriali di cui al comma 1, l'accesso al Fondo Nuove Competenze da parte delle PMI come definite dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».
57.035. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Destinazione quote del cinque per mille al Fondo istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sostenere attività del Terzo Settore)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 al comma 3, è soppressa la frase: «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» e sostituita dalla seguente: «nonché le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

   a) il 50 per cento è destinato all'associazione di enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo Settore a essa aderenti;

   b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziare attività informative e formative poste in essere dagli enti del Terzo Settore in materia di raccolta fondi.

  2. La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è regolata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
57.027. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Destinazione quote del cinque per mille al Fondo istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sostenere attività del Terzo Settore)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

   a) il 50 per cento è destinato all'associazione di enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo Settore a essa aderenti;

   b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziare attività informative e formative poste in essere dagli enti del Terzo Settore in materia di raccolta fondi».

  2. La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è regolata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
57.026. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Finanziamento funzione controllo fenomeni discriminatori)

  1. Per il finanziamento della funzione di cui all'articolo 1, comma 85, lettera f) della legge 17 aprile 2014, n. 56 per province e città metropolitane, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo destinato al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità, con una dotazione annua pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in conferenza Stato città autonomie locali.
57.05. Marattin, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Finanziamento della funzione controllo fenomeni discriminatori)

  1. Per il finanziamento della funzione di cui all'articolo 1, comma 85, lettera f) della legge 17 aprile 2014, n. 56 per province e città metropolitane, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo destinato al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2021 da ripartire, tra gli enti interessati, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in conferenza Stato città autonomie locali.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1 del presente provvedimento.
57.03. Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle PMI fino al perdurare dello stato di emergenza.
57.09. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di DURC)

  1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

   «2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2021».
57.010. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 80 del 2015 è rifinanziato con 40 milioni annui per il triennio 2021-2023, per il finanziamento di accordi collettivi di secondo livello, in base ai criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
57.015. Del Barba.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto».
57.033. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Voucher lavoro)

  1. L'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
  2. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «percettori della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 209;

   b) aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   c) sopprimere l'allegata Tabella A, ad eccezione della voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
57.036. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Modifiche all'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi)

  1. All'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

   «32-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai lavoratori autonomi di cui al comma 26 non si applica l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui al medesimo comma. Rimane ferma, per i medesimi lavoratori la facoltà di iscrizione alla predetta gestione separata con le modalità di cui ai commi 26 e seguenti.
   32-ter. I lavoratori autonomi di cui al comma 26 già iscritti alla gestione separata di cui al medesimo comma, a decorrere dal 1 gennaio 2021, possono cessare di adempiere all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti, previa comunicazione da inviare all'Inps entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello dal quale intendono interrompere il versamento dei contributi.».

  2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
57.031. Tartaglione, Ruggieri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla patologia COVID-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, l'agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloquio anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di n. 13 unità di personale di cui 5 appartenenti all'area III del comparto funzioni centrali e 8 appartenenti alla dirigenza sanitaria medica dell'area funzioni centrali, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. L'AIFA, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero può, altresì, avviare concorsi pubblici per titoli e colloquio, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di n. 79 unità appartenenti alle qualifiche di area III F1 e di n. 21 unità appartenenti alle qualifiche di area II F2, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. La dotazione organica di AIFA di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata di n. 113 unità.
  4. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'AIFA può prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità e può richiamare in servizio, qualora ne ravvisasse l'esigenza, personale che a qualunque titolo sia stato impiegato nelle attività strategiche dell'Agenzia e il cui contratto risulti essere terminato e non rinnovato successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza.
  5. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
57.037. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Fino al 31 gennaio 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
   2-bis. Dal 16 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 che, in ragione della natura dell'attività lavorativa, siano impossibilitati a svolgere prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del precedente comma 2 possono usufruire di un periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero e prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Le assenze di cui al presente comma non sono computabili nel periodo di comporto Nessuna responsabilità neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma».

  Conseguentemente:

   a) al comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 949,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 116 milioni di euro per l'anno 2021.

   b) all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 514 milioni e le parole: di 500 milioni con le seguenti: di 384 milioni.
57.038. Noja, Del Barba, Carnevali, Bologna, Marco Di Maio, Fioramonti.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale transhipment)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;

   b) al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, 11,2 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
57.021. Vianello.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, si applicano anche alle donne vittime di violenza basata sul genere, nella definizione di cui all'articolo 3, lettera d), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché ai figli orfani di madre vittima di omicidio.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 .000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.000 milioni di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2021, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
57.028. Polverini, Cannizzaro, Torromino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*57.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*57.08. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*57.013. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*57.017. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*57.019. Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*57.024. Costanzo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*57.030. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 140 milioni per l'anno 2021 e di 80 milioni l'anno a decorrere dall'anno 2021.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore la presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità volte a semplificare e accelerare l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
57.032. Rosso, Occhiuto, Pella, Labriola, Cortelazzo, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
*57.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
*57.04. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
*57.07. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
*57.012. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
*57.014. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
*57.016. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
*57.018. Cestari, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
*57.023. Costanzo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
*57.029. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 58.

  Al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021 e di 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
58.3. Trizzino, Ruggiero, Lapia, Mammì, D'Arrando, Lorefice.

  Al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
58.5. Stumpo, Pastorino.

  Al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021 e di 498 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
58.1. Lapia, Ruggiero, Mammì, D'Arrando, Ianaro, Grillo, Lorefice.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1250 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.».

  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, per l'anno 2021, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500 mila euro, volti a finanziare le attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori che vivono gravi disagi sociali e psicologici in relazione al lutto per la perdita dei propri figli.
  1-quater. Al relativo onere, pari a 500 mila euro, si provvede ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.
58.4. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza dei pazienti affetti da malattia oncologica)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati all'assistenza dei pazienti affetti da malattia oncologica.
  2. In sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore degli interventi legislativi di cui al comma 1, il fondo di cui al presente articolo è destinato al risarcimento delle spese occorrenti al trasferimento ai centri ospedalieri per eseguire le terapie e le medicazioni.
  3. L'accesso al fondo di cui al presente articolo è destinato, a richiesta, ai pazienti affetti da malattia oncologica nei limiti dell'indennità di rimborso chilometrico determinata in base alle Tabelle ACI valide per l'anno di calcolo e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
  4. In alternativa all'indennità di cui al comma 3, i destinatari del presente fondo possono richiedere una tessera di esenzione dal pagamento dei viaggi in treno e/o autobus, da esibire unitamente alla ricetta medica di prenotazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021, di 475 milioni di euro per l'anno 2022, 475 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
58.09. Papiro, Trizzino, Giarrizzo, Suriano, Martinciglio, D'Orso, D'Uva, Alaimo, Penna, Ehm, Bruno, Cancelleri, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Scanu.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «al comma 1-quinquies».

  2. Al comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola «dodicivirgolacinquepercento» è sostituita dalla parola «dodicivirgolaottopercento» a decorrere dall'anno 2021. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A – parte prima, la tariffa di cui alla voce n. 4 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall'anno 2021; alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A – parte seconda, la tariffa di cui alla voce n. 19 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
58.03. Durigon, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per la prevenzione di malattie croniche connesse all'assunzione di alimenti contenenti residui di prodotti chimici di sintesi utilizzati in agricoltura e incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

  1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza o con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) le spese debbono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia delle fatture che attestano lo sconto applicato.
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
  8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa pari a 10 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
58.023. Di Lauro, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato alla emissione di voucher per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia e facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Le modalità di utilizzo del Fondo e l'emissione dei voucher sono disciplinati con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , 470 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
58.01. Quartapelle Procopio, Gribaudo, Pezzopane, Carnevali, Muroni, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato alla emissione di voucher per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia e facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Le modalità di utilizzo del Fondo e di erogazione dei voucher sono individuati con del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021 – 30.000.000;
  2022 – 30.000.000;
  2023 – 30.000.000.
58.022. Polverini.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*58.06. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*58.07. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*58.016. Locatelli, Lorenzo Fontana, Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
  2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021 – 20.000.000;
  2022 – 50.000.000;
  2023 – 50.000.000.
58.021. Versace, Brunetta, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Dall'Osso, Brambilla.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. La dotazione del Fondo per le non autosufficienze di cui l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 della presente legge.
  2. Una quota del finanziamento di cui al precedente comma, pari a 3 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di progetti di ricerca, cura e assistenza a carattere innovativo in favore delle persone afflitte da disabilità causata da sindrome di Hanefeld o sindrome CDKL5.
58.013. Amitrano, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice, D'Arrando.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

  1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato «fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
58.05. Bologna, Rospi, Longo, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

  1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato «fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
58.011. Ianaro, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Nappi, Manzo, Sarli, Gagnarli, Carnevali, Sportiello, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Pella, Scerra, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per le malattie rare)

  1. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le malattie rare, con una dotazione iniziale di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
58.04. Bologna, Rospi, Longo, Noja, Trizzino, Nappi, De Filippo, Carnevali, Siani, Menga, Leda Volpi, Ianaro.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Al fine di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, sono attivati, anche attraverso la collaborazione con le associazioni operanti nel settore, corsi di difesa personale, di arti marziali e sport da combattimento.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.
58.020. Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   «l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale, di arti marziali e sport da combattimento anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore.».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
58.019. Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Al fine di sostenere il miglioramento delle condizioni di salute, di inclusione sociale, di partecipazione alla vita attiva ed al mondo del lavoro dei soggetti con sclerosi multipla e dei loro familiari presenti nel Paese, attraverso l'attività di assistenza e supporto all'autonomia, promozione della salute, informazione e affermazione dei diritti, e contrastare gli effetti diretti ed indiretti della pandemia concorrendo alla concreta realizzazione degli obiettivi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, è erogato un contributo di 450.000 euro per l'anno 2021 a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM ONLUS.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni:

   2021: – 450.000.
58.02. Trizzino.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

  1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
58.018. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Indennità di frequenza)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
58.017. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'esecuzione del test genetico per la ricerca di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 sulla popolazione ad alto rischio di sviluppo di tumore eredo-familiare)

  1. Per il triennio 2021-2023 è istituito un fondo finalizzato a interventi legislativi per l'esecuzione del test genetico per la ricerca di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 sulla popolazione ad alto rischio di sviluppo di tumore eredo-familiare, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
58.012. Massimo Enrico Baroni, Sportiello, Lorefice, Ianaro, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Agevolazioni fiscali per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  2. Ai privati e volontari che custodiscono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate rispettivamente negli anni 2021, 2022, 2023 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 300 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –13 milioni di euro;
   2022: –13 milioni di euro;
   2023: –13 milioni di euro.
58.014. Flati, Di Lauro, Papiro, Sarli, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Bella, Manzo, Maglione, Adelizzi, Buompane, Donno, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali di affezione, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 3 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Per gli anni 2021 e 2022, il 50 per cento del fondo è da destinare, a titolo di ristoro per le difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica, alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali di affezione e non ricevono sussidi statali, al fine di finanziare:

   a) le spese di sterilizzazione degli animali;

   b) le attività di cura e assistenza medica in favore degli animali.

  3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –3 milioni di euro;
   2022: –3 milioni di euro;
   2023: –2 milioni di euro.
58.08. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Riduzione aliquota IVA per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)

  1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127, è aggiunto il seguente numero 128:

    «128) le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e l'acquisto del cibo per animali di affezione».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
58.015. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Lorefice, Bella.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per viaggi per cure mediche a tariffe agevolate)

  1. A decorre dal 1° gennaio 2021, al fine di consentire ai malati di raggiungere le strutture ospedaliere non presenti sul territorio regionale, specializzate nella cura e nel trattamento di gravi patologie, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui, per l'acquisto, sia per l'Italia che per l'estero, di biglietti A/R sia ferroviari che aerei a tariffe agevolate, ridotti del 50 per cento, per il soggetto interessato alle cure e per un massimo di due accompagnatori.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è prevista qualora il soggetto interessato, presenti idonea certificazione medica attestante la prenotazione della visita o del ricovero e il nucleo familiare di appartenenza sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri per l'accesso al beneficio previsto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
58.010. Barbuto, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice.

ART. 59.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Rifinanziamento del Fondo per i caregiver familiari e concessione di un contributo unico annuale).

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Cov-Sars-2 (COVID-19), nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data di entrata in vigore della presente legge con la persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presenti disturbi dell'età evolutiva o che sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda degli interessati da inoltrarsi entro il 30 giugno di ciscun anno solare di cui al comma 1, all'Istituto medesimo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti soggettivi da questi definiti sulla base di quanto disposto al comma 1. Il contributo di cui al precedente periodo, è corrisposto agli aventi diritto secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte dell'INPS ed è determinato dividendo la somma annualmente disponibile sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per il numero delle domande validamente pervenute che previa verifica dei requisiti soggettivi del richiedente.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  5. Per le finalità del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 20 della presente legge.
59.26. Casciello, Versace, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, sostituire la parola: 25 con la seguente: 125.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
59.15. Locatelli, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 725 e la parola: 500 con la seguente: 325.
*59.10. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 725 e la parola: 500 con la seguente: 325.
*59.19. Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 475 milioni.
59.13. Noja, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
59.22. Versace, Brunetta, Gelmini, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Brambilla, Paolo Russo, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire la parola: 25 con la seguente: 95.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021: –70.000.000;
  2022: –70.000.000;
  2023: –70.000.000.
59.23. Novelli, Versace, Mandelli, Bagnasco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*59.2. La XII Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*59.4. De Filippo, Noja, Rostan, Del Barba, Marco Di Maio, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani, Tabacci, Lorenzin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*59.5. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*59.8. Bellucci, Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*59.21. Stumpo, Pastorino, Tabacci.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*59.17. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ianaro, Mammì, Lapia, Ruggiero, Nesci, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Nappi, Provenza, Sapia, Menga, Manzo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: 25 con la seguente: 50;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dagli addetti all'assistenza domiciliare e domiciliare integrata per prevenire l'istituzionalizzazione dei pazienti;

   c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
59.6. Tabacci.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2024.
59.20. Stumpo, Pastorino, Muroni, Tabacci.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
59.7. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere le seguenti: nonché, per le particolari condizioni usuranti dell'attività di caregiving familiare, ai fini dell'accesso al prepensionamento anticipato e senza penalizzazioni al raggiungimento di 30 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, o al raggiungimento di 60 anni di età e, almeno, 20 anni di attività di caregiver familiare.
59.3. Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione degli interventi legislativi richiamati al comma 1, è riconosciuto, a un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita, un contributo pari a 600 euro per il mese di gennaio 2021 e, comunque, per ciascun mese sino al termine dello stato di emergenza. Per i caregiver familiari che assistono una persona minorenne nelle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, il contributo di cui al primo periodo è maggiorato del 40 per cento.
  1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento del valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  1-quater. I contributi di cui al comma 1-bis sono erogati dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-ter, nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
59.14. Locatelli, Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.
  1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis è erogato dall'INPS, previa domanda, a valere sullo stanziamento per l'anno 2021 del Fondo di cui al comma 1.
59.25. Carfagna, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione ai caregiver familiari, in possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1, di un assegno annuale unico, il cui importo è rideterminato annualmente ai sensi del comma 1-septies.
  1-ter. L'assegno di cui al comma 1-bis ha natura indennitaria, è strettamente personale ed è corrisposto al caregiver familiare, a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito o degli assistiti.
  1-quater. I decreti di cui al comma 1-bis prevedono:

   a) l'individuazione dell'organismo che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, stabilisce le modalità di individuazione e di nomina del caregiver familiare, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai fini della valida presentazione della domanda di cui al comma 3 per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 2 nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare, utile alla definizione e all'attivazione di altre misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei caregiver familiari;

   b) l'individuazione dell'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati del contesto socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili ad attuare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

   c) la definizione della procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dai dati di cui alla lettera b) necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del caregiver familiare, da svolgere dopo la presentazione della domanda di cui al comma 3 a seguito della quale, mediante la formazione di una graduatoria basata anche sull'effettiva attività di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare nei confronti dell'assistito o degli assistiti, lo stesso è ammesso all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 o alle altre misure di sostegno individualizzate, soggette a revisione periodica;

   d) la definizione delle altre misure di sostegno individualizzate che possono essere destinate al caregiver familiare anche se esso non sia stato ammesso all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 per carenza di uno o più requisiti.

  1-quinquies. L'assegno di cui al comma 1-bis, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno.
  1-sexies. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, allo svolgimento delle attività a esso demandate dai decreti di cui al comma 1-bis, alla ricezione delle domande di cui al comma 3, alla comunicazione agli interessati relativa all'accoglimento o al diniego delle domande, all'erogazione dell'assegno di cui al comma 1-bis o, in caso di diniego, alla comunicazione agli interessati relativa all'accesso alle altre misure di sostegno individualizzate.
  1-septies. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'assegno di cui al comma 1-bis, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di cui al comma 3 accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 30 novembre di ciascun anno, è determinato l'importo dell'assegno di cui al comma 2, sulla base del monitoraggio di cui al primo periodo del presente comma, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte al 31 ottobre dell'anno di riferimento e di quelle presentate e accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente.
59.24. Carfagna, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nelle more dell'approvazione degli interventi legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire una maggiore tutela e flessibilità ai caregiver familiari, anche a fronte delle ripercussioni legate alla pandemia da COVID-19, è riconosciuto a coloro che assistono e si prendono cura di uno dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un congedo speciale, retribuito all'80 per cento, usufruibile fino al 31 marzo 2021, per periodi continuativi o frazionati non superiori a trenta giorni, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio che caratterizza la zona di residenza.
  1-ter. Il congedo è riconosciuto in favore dei caregiver familiari lavoratori autonomi e dipendenti. Ai fini del calcolo dell'indennità di cui al comma 1-bis, nella misura dell'80 per cento della retribuzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quater. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 1-quinquies, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 170 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
59.16. Lazzarini, Vanessa Cattoi, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Contributo per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

  1. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge.
  2. Le modalità operative per accedere al contributo di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
59.018. Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Sarli.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente

Art. 59-bis.
(Detrazione delle spese connesse a sicurezza domestica)

  1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 marzo 2021, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme o videosorveglianza in abitazioni private, ovvero a contratti con istituti di vigilanza privata finalizzati a controlli antiintrusione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 70 per cento dell'importo della spesa sostenuta, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
59.02. Zoffili, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Riserva Fondo per i careleavers)

  1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
59.01. Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Care leavers)

  1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.
59.027. Sportiello, Ianaro, Lorefice, D'Arrando, Lapia, Mammì, Ruggiero, Amitrano, Barzotti, Invidia, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo, Maglione, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Scerra, Fregolent.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Agevolazione del regime sull'imposta del valore aggiunto per assistenza disabili)

  1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma i-septies, è sostituito dal seguente: «le spese sostenute, per un importo non superiore a 10.000 euro, per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 50.000 euro, ovvero in caso di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. Alla tabella A – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114-ter è aggiunto il seguente: «114-bis. le spese sanitarie specialistiche, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie sostenute dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  3. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021 corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
59.04. Comencini.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni dirette a promuovere l'adesione consapevole alle forme pensionistiche complementari)

  1. I lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione di quelli domestici, che non abbiano già aderito ad una forma pensionistica complementare ed abbiano un rapporto di lavoro in essere alla data del 1° gennaio 2021, entro i sei mesi successivi a tale data esercitano la facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei modi previsti dai commi seguenti del presente articolo.
  2. Il lavoratore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente è tenuto a manifestare la propria volontà con apposita comunicazione scritta, che dovrà essere convalidata dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato ovvero attraverso gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi applicabili o le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  4. Nel caso in cui il lavoratore, nel termine di cui al comma 1, non abbia manifestato la propria volontà nei modi di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro trasferisce le quote di trattamento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, individuati in conformità dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  5. È fatta salva la facoltà del lavoratore di revocare in qualunque momento la scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro per conferirlo ad una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.
  6. Ferme le modalità di adesione esplicita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i lavoratori di cui al comma 1, assunti successivamente alla data del 1° gennaio 2021, che non manifestino entro sei mesi dalla data di assunzione, con le modalità previste dai commi 2 e 3, la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, quest'ultimo trasferisce le relative quote maturande alle forma pensionistica complementare individuata ai sensi del comma 4.
  7. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il trattamento di fine rapporto maturando è destinato alla scadenza del semestre.
  8. A fini di semplificazione amministrativa, i fondi pensione sono autorizzati a sottoscrivere apposite convezioni con l'INPS per il versamento, con procedura unificata, della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e alle gestioni previdenziali obbligatorie di afferenza.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti ed al fine di realizzare una campagna informativa a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, si provvede nel limite di spesa di euro 20 milioni, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 209 della presente legge.
59.016. Davide Aiello.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; 2 e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.
  2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.
  5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
59.028. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Regime pensionistico Quota 41)

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento, dal 1° gennaio 2021, è istituito il regime pensionistico «Quota 41» che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quarantuno anni di contributi, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.

  Agli oneri derivanti nei limiti delle risorse di un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: quanto a 700 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , quanto a 1.500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
59.029. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevedono l'obbligo di dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.
59.013. Deiana.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi inclusi» sono sostituite dalle seguenti: «o, comunque, da malattie croniche o rare, ivi inclusi i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione, portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio nonché»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;

   c) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

   d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. L'equiparazione si applica anche ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari e fruiti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 450 milioni di euro per l'anno 2021.
59.014. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo Nazionale Lotta alle dipendenze)

  1. Al fine di garantire le attività di prevenzione, cura e trattamento su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone con problematiche di dipendenza patologica, nonché al fine di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo Nazionale Lotta alle Dipendenze», al quale è assegnata la somma iniziale di 500 milioni di euro.
  2. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione delle relative risorse al servizio pubblico per le tossicodipendenze e al privato sociale attivo nell'ambito delle dipendenze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
59.07. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli utilizzati dai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo)

  1. All'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «affetti da pluriamputazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 700 e la parola: 500 con la seguente: 400.
59.015. Fogliani, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentata a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 331,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 883 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1334,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 331,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 383 milioni di euro per l'anno 2022 e a 334,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
59.019. Locatelli, Lorenzo Fontana, Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 2 milioni di euro a partire dall'anno 2023.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 2 milioni di euro a partire dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
59.08. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
  2. Previo accordo in sede di Conferenza Stato regioni, nell'ambito della prevista programmazione viene individuata una quota crescente del Fondo per le non autosufficienza, a destinazione vincolata, volta finanziare il potenziamento dell'assistenza domiciliare e domiciliare integrata, anche al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell'erogazione della medesima assistenza domiciliare e della continuità assistenziale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
59.022. Brunetta, Gelmini, Versace, Mandelli, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
  2. Una quota delle risorse del Fondo deve essere finalizzata al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
59.025. Brunetta, Gelmini, Versace, Mandelli, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 2.000 milioni di euro a partire dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
59.024. Versace, Gelmini, Brunetta, Bagnasco, Mandelli, Paolo Russo, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

  1. Il fondo nazionale per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziano di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
59.017. Grippa, Lapia, Mammì, Ruggiero, D'Arrando, Lorefice.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è pari a 1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro a partire dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro a partire dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
59.011. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo per la Vita Indipendente)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per il supporto alla vita indipendente» con una dotazione iniziale per l'anno 2021 di 100 milioni di euro volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*59.012. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo per la Vita Indipendente)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per il supporto alla vita indipendente» con una dotazione iniziale per l'anno 2021 di 100 milioni di euro volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*59.020. Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo per la Vita Indipendente)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per il supporto alla vita indipendente» con una dotazione iniziale per l'anno 2021 di 100 milioni di euro volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*59.030. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente articolo

Art. 59-bis.
(Fondo per la Vita Indipendente)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per il supporto alla vita indipendente», con una dotazione per l'anno 2021 di 100 milioni di euro, e 400 milioni dall'anno 2022, volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consigli dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le seguenti: 700 milioni e 100 milioni.
59.026. Versace, Gelmini, Brunetta, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Brambilla, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Arti. 59-bis.
(Incremento fondi per contrastare l'epidemia da COVID-19)

  1. Le somme a disposizione per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate in ragione delle modifiche dell'accisa di cui all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
59.06. Trano.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Contributo per l'acquisto di coperture assicurative di welfare da parte di dipendenti e collaboratori di strutture di assistenza per anziani e disabili)

  1. Al fine di incentivare e sostenere l'acquisto di coperture assicurative, da parte di dipendenti e collaboratori di strutture di assistenza per anziani e disabili, finalizzate all'erogazione di servizi di welfare alla persona e al suo nucleo familiare e di realizzare, tramite questo contributo, una maggiore tutela sociale per gli operatori di tale comparto, gravemente colpito dalla pandemia da COVID-19, soprattutto per quanto attiene alla conciliazione vita/lavoro, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il Welfare dei dipendenti e collaboratori di R.S.A.» con una dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga un contributo finalizzato all'acquisto di polizze assicurative finalizzate all'erogazione di servizi di welfare e assistenza alla persona, soprattutto nell'ambito della conciliazione vita privata e professionale.
  3. L'ammontare del contributo è pari al premio assicurativo annuale, con il limite massimo di euro 250,00 per avente diritto e nucleo familiare.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al contributo, includendo tra i criteri:

   a) la residenza in Italia dei beneficiari della polizza;

   b) l'assenza di limiti di età del beneficiario;

   c) possesso di un ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 40.000.

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
59.031. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Incentivi alla contrattazione per la conciliazione tempi di vita e di lavoro)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015 è rifinanziato con 40 milioni annui per il triennio 2021-2023, per il finanziamento di accordi collettivi di secondo livello, in base ai criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
59.010. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Welfare aziendale)

  1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «servizi prestati» sono aggiunte le seguenti parole: «volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale»;

   b) le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalla seguente: «ad euro 500».

  2. I criteri per la determinazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili di cui all'articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possono essere definiti dai contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
59.09. Murelli, Giaccone, Durigon, Caparvi, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Caregiver familiari)

  1. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2021»;

   b) all'ultimo periodo, le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono soppresse.

  2. A decorrere dall'anno 2021, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione.
  3. All'onere recato, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
59.023. Versace, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Brambilla, Paolo Russo, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia fiscale per l'assistenza di persone non autosufficienti)

  1. Ai datori di lavoro di addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti a partire dall'anno 2021 spetta una detrazione pari al 25 per cento per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 10.000, nel limite complessivo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
59.05. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Agevolazioni dispositivi telesoccorso persone fragili e anziane)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate per l'acquisto, l'installazione e il collegamento con i sistemi di telesoccorso domestico, ivi comprese apparecchiature telefoniche fisse, ovvero per la trasmissione di richieste di soccorso a distanza, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 70 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro.
  2. La detrazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni, pazienti fragili per patologie pregresse o in condizione rilevata, con comprovate esigenze di mobilità, ovvero con una percentuale di invalidità superiore al 50 per cento. La spesa è invece a totale rimborso dell'importo sostenuto se il soggetto è unico convivente.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
59.03. Zoffili, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 60.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
60.8. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
60.13. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «a 59 anni» sono soppresse;

    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  2-bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

   2. alla lettera b), le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.

  Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede: quanto a 700 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , quanto a 1.000 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
60.6. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» le parole: «a 59 anni» sono soppresse;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

   b) alla lettera b), le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
60.7. Claudio Borghi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a 59 anni» sono soppresse;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

   2. alla lettera b), le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.

  Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
60.5. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, primo periodo, le parole: «a 59 anni» sono soppresse;

   2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   2-bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera a), dopo le parole «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

   2. alla lettera b), le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
*60.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, primo periodo, le parole: «a 59 anni» sono soppresse;

   2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   2-bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera a), dopo le parole «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

   2. alla lettera b), le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
*60.11. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, primo periodo, le parole: «a 59 anni» sono soppresse;

   2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   2-bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera a), dopo le parole «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

   2. alla lettera b), le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
*60.9. Costanzo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, primo periodo, le parole: «a 59 anni» sono soppresse;

   2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   2-bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera a), dopo le parole «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

   2. alla lettera b), le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
*60.4. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In via sperimentale, per l'anno 2021, tali requisiti di anzianità contributiva e anagrafica sono ridotti di un anno per ogni figlio, per le donne lavoratrici dipendenti e autonome, fino a un massimo di due anni».
  1-ter. Il beneficio di cui al comma 1-bis è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
60.2. Mura, Viscomi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo sono riconosciuti anche i contributi versati nella gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
60.3. Mura, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Le lavoratrici dipendenti delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 che entro il 31 dicembre 2020 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a venti anni e un'età pari o superiore a 58 anni è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, il diritto al trattamento pensionistico anticipato. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.
60.12. Polverini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della Pensione di cittadinanza e di ISEE per l'accesso a prestazioni di diritto allo studio universitario)

  1. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, l'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

   «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6».

  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un suo membro;».
60.011. Ciprini, Invidia, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo per il reddito di libertà)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
60.03. Annibali, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo esattoriali)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha, altresì, lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
60.07. Invidia.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivo ripresa lavorativa delle donne dopo il periodo di gravidanza)

  1. In via sperimentale per l'anno 2021, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di collaborazione coordinativa e continuativa di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o di contratto di lavoro dipendente, e con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposta per 12 mensilità un'indennità pari a 500 euro mensili, finalizzata all'acquisto di servizi di baby sitting o alla copertura delle spese per i servizi di assistenza all'infanzia.
  2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
60.010. Invidia, Pallini, Amitrano, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Barzotti, Costanzo, Segneri, Ciprini, Tucci, Villani.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 nel limite di 4.500 soggetti appartenenti alla seguenti categorie:

   a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo.
  3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 4.500 soggetti e nel limite massimo di 71 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 209 della presente legge.
60.012. Pastorino, Tabacci.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti)

  1. È istituito un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
  2. Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanata la disciplina attuativa del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
60.02. Giannone.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo esattoriali)

  1. Il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La misura di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.
60.013. D'Attis.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Riduzione contributiva per lavoratori già pensionati)

  1. Ai soggetti collocati a riposo precedentemente iscritti nelle gestioni IPOST, INPDAP, ENPALS è applicabile il comma 15 dell'articolo 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di contribuzione ridotta della metà a richiesta dell'interessato.
60.014. D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)

  1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

   a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: «26 dicembre 1981, n. 763», sono inserite le seguenti: «e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

   b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «le donne vittime di violenza di genere».
*60.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)

  1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

   a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: «26 dicembre 1981, n. 763», sono inserite le seguenti: «e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

   b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «le donne vittime di violenza di genere».
*60.06. Bologna, Rospi, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)

  1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

   a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: «26 dicembre 1981, n. 763», sono inserite le seguenti: «e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

   b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «le donne vittime di violenza di genere».
*60.08. Buompane, Maraia, Manzo, Caso, Amitrano, Invidia, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere i seguenti:

Art. 60-bis.
(Requisiti agevolati per l'accesso al prepensionamento dei lavoratori poligrafici)

  1. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per l'esodo e il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 32 anni di anzianità contributiva. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 1 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui al comma 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici di cui al comma 1 e l'INPS provvede al monitoraggio delle suddette domande.
  3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di euro 2.312.000 per l'anno 2020, euro 8.525.500 per l'anno 2021, euro 9.840.000 per l'anno 2022, euro 15.372.000 per l'anno 2023, euro 13.330.000 per l'anno 2024, euro 9.040.500 per l'anno 2025 ed euro 6.976.000 per l'anno 2026.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 60-ter.
(Utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore editoriale)

  1. Il comma 2 dell'articolo 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si tiene conto dei trattamenti richiesti a far data dal 1° gennaio 2020. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2020 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.».
60.09. Masi, Scagliusi, Galizia, Costanzo, Cassese.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Proroga prestazioni economiche accessorie INPS ex articolo 5, legge 24 ottobre 2000, n. 323)

  1. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire: 800 milioni con: 794 milioni e: 500 milioni con: 494 milioni.
60.015. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le spese di alimenti animali d'affezione)

  1. Al fine di supportare economicamente le famiglie che ospitano un animale d'affezione, agli alimenti destinati al sostentamento dei medesimo si applica l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e in 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
60.04. Maturi, Di Muro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le per cure mediche degli animali d'affezione)

  1. Al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e cura degli animali di affezione, per le cure mediche degli animali d'affezione si applica l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e in 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
60.05. Maturi, Di Muro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 61.

  Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 166, all'alinea, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono integrate dalle seguenti: «e per l'anno 2021»;

  Conseguentemente, al comma 2, le parole: di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 165 sono sostituite con: di cui ai commi 162-165.
61.12. Brunetta.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 179, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi».
61.3. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.

  All'articolo 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 179 sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, salvo per le lavoratrici delle tipologie di cui all'articolo 1, commi 214 della legge n. 232 del 2016, a cui è richiesta un'anzianità contributiva di 20 anni.».
61.11. Polverini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 179, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, ovvero non hanno diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 46,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 47 milioni di euro per l'anno 2023, di 30,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 16,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026.
*61.2. Carla Cantone, Viscomi, Serracchiani, Lepri, Mura, Lacarra.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 179, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, ovvero non hanno diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 46,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 47 milioni di euro per l'anno 2023, di 30,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 16,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026.
*61.8. Tripiedi, Amitrano, Ciprini, Invidia, Cominardi, Barzotti, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».

  Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede: quanto a 700 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.000 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
61.5. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
61.7. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.
61.10. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori, Mandelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività auto-noma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 e le parole: 500 milioni con le seguenti: 220 milioni.
61.6. Durigon, Guidesi, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».

  Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
61.9. Costanzo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».
61.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Inserimento dell'educatore professionale tra i lavori notturni)

  1. Al capo I, articolo 1, comma 2, punto e) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il capoverso n. 2 è aggiunto il seguente:

    «3) Qualsiasi lavoratore che opera in periodo notturno, in quelle strutture dove sono presenti minori non accompagnati in misura di allontanamento preventivo, ovvero soggetti ad azione penale, nonché in strutture residenziali per disabili fisici e psichici e anziani, anche in regime di custodia passiva notturna».
61.018. Alberto Manca.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Cancellazione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

  1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «Per l'anno 2020,» sono soppresse sostituite con le seguenti «Per gli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, al medesimo comma 4-sexies, al primo capoverso, le parole: il contratto sono sostituite dalle seguenti: Il contratto.
61.012. Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019 per gli operatori socio-sanitari)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni, nei dieci precedenti il pensionamento, la professione di operatore socio-sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dal comma 1, pari a 70 milioni si provvede con le risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 730 milioni di euro per l'anno 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
61.019. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ianaro, Lapia, Ruggiero, Mammì.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019 per gli operatori socio-sanitari)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio-sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

  Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per il 2021, 3 milioni di euro per il 2022, 4 milioni di euro per il 2023, 5 milioni per il 2024, 5,7 milioni di euro per il 2025, 7,2 milioni di euro 2026, 8,5 milioni di euro per il 2027,9,6 milioni di euro per il 2028, 10,2 milioni di euro per 2029 e 10,9 milioni di euro per il 2030, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 208, tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze.
61.014. D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammì, Lorefice.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Inserimento dell'educatore professionale tra i lavori usuranti)

  1. Alla Tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto il seguente punto:

  «Professioni di aiuto che lavorano in contesti di forte marginalità e devianza, o di natura educativa insistentemente incentrata sulla relazione personale, ovvero in assistenza a fasce estremamente deboli quali minori in regime di tutela, disabilità fisica e psichica, nonché con anziani o soggetti estremamente fragili quali tossicodipendenti o detenuti».
61.016. Alberto Manca.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

  2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.
  5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2021, 179,7 milioni per l'anno 2022, 195,3 milioni di euro per l'anno 2023, 138,6 milioni di euro per l'anno 2024, 71 milioni di euro per l'anno 2025, 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, 21,3 milioni di euro per l'anno 2027, 10,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 179,7 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2023, 138,6 milioni di euro per l'anno 2024, 71 milioni di euro per l'anno 2025, 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, 21,3 milioni di euro per l'anno 2027, 10,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
61.024. Bergamini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

  1. Dopo l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi precedenti al 1° gennaio 1997, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, nella misura massima di sei mesi, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 785 milioni di euro e le parole: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono sostituire dalle parole: 490 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
61.08. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

  1. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale limitatamente al periodo 2021-2023 i lavoratori coinvolti nel programma di cui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, anche nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
61.017. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Poligrafici)

  1. Il principio di cui all'articolo 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991 secondo cui i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione, si applica ai casi di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017.
61.07. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Trattamento pensionistico anticipato per giornalisti di imprese editoriali in crisi)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti alle dipendenze di imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che abbiano ripreso un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPGI entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. L'INPGI provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPGI non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'INPGI rendiconta annualmente alla Presidenza del Consiglio l'onere sostenuto ai fini del Consiglio l'onere sostenuto ai fini del relativo rimborso di quanto anticipato.
61.026. Palazzotto, Muroni.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, commi da 212 a 221 della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti, con il blocco dei medesimi requisiti ai valori: 61 anni e 05 mesi per le donne, 61 anni e 7 mesi per le/i quotisti, 40 anni di contributi per i quarantisti, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011 .
  2. Per i soggetti di cui al punto 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia.
  3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 53,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 67,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 64,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 55,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026.
61.023. Polverini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Misure di accompagnamento)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2021, nelle aziende in crisi i cui lavoratori possano raggiungere i requisiti di accesso a pensione con il riscatto del periodo di studi, previo accordo collettivo aziendale stipulato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è riconosciuta l'esenzione da oneri contributivi e fiscali alla somma erogata dal datore di lavoro per il sostenimento totale o parziale dell'onere economico da riscatto, documentato dal lavoratore che aderisca all'accordo con contestuale chiusura consensuale del rapporto di lavoro.
  2. Le misure di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle fattispecie richiamate al comma 13 dell'articolo 54 ed all'articolo 62.
*61.027. Brunetta.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Misure di accompagnamento)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2021, nelle aziende in crisi i cui lavoratori possano raggiungere i requisiti di accesso a pensione con il riscatto del periodo di studi, previo accordo collettivo aziendale stipulato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è riconosciuta l'esenzione da oneri contributivi e fiscali alla somma erogata dal datore di lavoro per il sostenimento totale o parziale dell'onere economico da riscatto, documentato dal lavoratore che aderisca all'accordo con contestuale chiusura consensuale del rapporto di lavoro.
  2. Le misure di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle fattispecie richiamate al comma 13 dell'articolo 54 ed all'articolo 62.
*61.03. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Quota 92 per lavoratrici e lavoratori esodati)

  1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 che entro il 31 dicembre 2021 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 30 anni, di seguito definita «quota 92» , con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ogni figlio massimo 2 anni in meno
61.022. Polverini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Quota 82 per lavoratrici esodate)

  1. Le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 1, comma 214 della legge n. 232 del 2016 che entro il 31 dicembre 2021, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 20 anni, di seguito definita «quota 82» . Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e a incremento di genere, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
61.020. Polverini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Quota 87 per lavoratrici esodate)

  1. Le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 1, comma 214 della legge n. 232 del 2016 che entro il 31 dicembre 2021 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 25 anni, di seguito definita «quota 87» , con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, massimo 2 anni in meno. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e a incremento di genere, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
61.021. Polverini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Isopensione)

  1. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale limitatamente al periodo 2021-2023 i lavoratori coinvolti nel programma di cui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, anche nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
61.013. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Misure per l'accesso al credito e il mantenimento della proprietà della prima casa nella terza età)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:

   «c-ter. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne e per assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo.».
61.010. Buratti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti alle dipendenze di imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che abbiano ripreso un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPGI entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. L'INPGI provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPGI non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'INPGI rendiconta annualmente alla Presidenza del Consiglio l'onere sostenuto ai fini del relativo rimborso di quanto anticipato.
61.01. Verini.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica)

  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica, è istituito nello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo destinato all'implementazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzarsi per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
  2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
  3. La Presidenza del Consiglio assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2021.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 1, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 100.000;
   2022: – 100.000;
   2023: – 100.000.
61.025. Versace, Mandelli, Dall'Osso, Bagnasco, D'Attis, Fioramonti.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Interventi per il personale docente ai ruoli dell'INPS di cui alla OM 217/98)

  1. Per quanto attiene il trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui alla OM 217/98, il riferimento all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL SCUOLA 1994/1997, in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL – EPNE 1994/1997 proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale, in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
61.028. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Benefici fiscali per agevolare l'accesso al credito degli anziani)

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente lettera:

   «b-ter) gli interessi passivi, l'imposta sostitutiva e gli oneri accessori comunque denominati pagati in dipendenza di prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44».

  2. All'articolo 20, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

   «3. Sono inoltre deducibili gli interessi e gli oneri accessori comunque denominati corrisposti dagli eredi legittimi in relazione a prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relativi agli immobili compresi nell'attivo ereditario.»
61.011. Buratti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere i seguenti:

Art. 61-bis.

  1. All'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei soggetti di cui al comma 179, lettera b), già titolari di un trattamento pensionistico diretto, anche derivante da pensione estera, non superiore ad un quarto del trattamento minimo INPS.».

Art. 61-ter.

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 61-bis, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1,1 milioni per l'anno 2023, 0,7 milioni per l'anno 2024, 0,4 milioni per l'anno 2025, 0,1 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
61.015. Tripiedi, Amitrano, Invidia, Ciprini, Barzotti, Cominardi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 3.500 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alla seguenti categorie:

   a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   f) i lavoratori salvaguardati ricompresi nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, che matureranno il requisito pensionistico anche al raggiungimento dei 62 anni di età, con almeno 20 anni contributivi, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo.
  3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 3.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 24,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 33,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 18,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 6,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 209.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 24,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 33,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 18,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 6,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.
61.04. Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente;

Art. 61-bis.
(Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 179, lettera c), dopo le parole: «di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che verranno giudicati inidonei alla mansione». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

   b) al comma 199, lettera c), dopo le parole: «uguale al 74 per cento», sono aggiunte le seguenti: «o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che verranno giudicati inidonei alla mansione». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
61.05. Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Serracchiani, Lacarra, Lepri, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Previdenza professionisti)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «della legge 8 agosto 1995, n. 335», sono aggiunte le seguenti: «o agli enti di previdenza di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
  2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021-2026.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021-2026.
61.09. Frailis.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente;

Art. 61-bis.
(Isopensione)

  1. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «2018-2023».
61.06. Carla Cantone, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Pezzopane.

ART. 62.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 62.
(Contratto di espansione)

  1. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 150 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità per consentire un ricambio generazionale, l'impresa può avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Il contratto si applica anche ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
  2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:

   a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

   b) la programmazione temporale delle assunzioni;

   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati;

   e) il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 6;

   f) un progetto di formazione e di riqualificazione nel caso di applicazione della riduzione oraria prevista dal comma 3.

  3. Per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del contratto di espansione è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. L'intervento di cassa integrazione può essere richiesto per un periodo non superiore a 24 mesi, anche non continuativi.
  4. I benefici di cui al comma 3 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2021 e di 360 milioni di euro per l'anno 2022. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Il trattamento di cassa integrazione di cui al comma 3 è concesso a condizione che l'impresa presenti un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto in parte, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.
  6. Per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Nel caso in cui il primo diritto a pensione sia rappresentato dalla pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche la contribuzione figurativa. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e, ove dovuta, per la contribuzione figurativa.
  7. La prestazione di cui al comma 6 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
  8. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 6 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 6.
  9. Il regime ordinario dei contributi previdenziali dovuti per i nuovi lavoratori assunti ai sensi del comma 1 è ridotto del 5 per cento rispetto a quello applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro. In ogni caso, ai nuovi lavoratori assunti, se più favorevoli, trovano applicazione le norme sugli esoneri contributivi previsti dalle norme vigenti. Ove previsto, il regime ordinario dei contributi previdenziali trova applicazione a partire dall'anno successivo al termine dell'esonero contributivo applicato.
  10. Al fine di valorizzare i sistemi di istruzione tecnici, per le nuove assunzioni di cui al comma 1 che riguardano i giovani che hanno conseguito il diploma dagli istituti tecnici superiori, il regime previdenziale ordinario è ridotto del 6 per cento.
  11. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dalla legislazione vigente compreso con quanto disposto dall'articolo 88 del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34.
  12. L'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato. Al trattamento di cassa integrazione di cui al comma 4 non trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate.
  13. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati complessivamente in 381 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
62.13. Durigon, Guidesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 62.
(Contratto di espansione interprofessionale)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022, 2023»;

    2) le parole «con un organico superiore a 1.000 unità lavorative» sono sostituite dalle seguenti: «con un organico superiore a 250 unità lavorative»;

   b) al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

   «e) la durata complessiva del contratto di espansione, che non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2023»;

   c) al comma 5:

    1) dopo le parole: «dell'indennità Naspi» sono aggiunte le seguenti: «nella misura iniziale»;

    2) le parole: «e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 108 milioni per il 2021, di 100 milioni per il 2022, di 22,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.»;

    3) dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze.» è aggiunto il seguente periodo: «Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell'ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 5, l'indennità mensile di cui al comma 5 è interamente corrisposta dall'INPS per i primi 36 mesi. Successivamente, e ferma restando la durata massima dei 60 mesi, l'indennità di cui al comma 5 sarà riconosciuta dal datore di lavoro ed è sempre comprensiva dell'indennità NASPI nella misura prevista per il primo mese di erogazione. L'INPS riconosce per i lavoratori di cui al presente comma, per tutto il periodo e fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, la contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale dell'ultimo anno, utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.»;

   e) al comma 7, le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023»;

   f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. Laddove il piano di riorganizzazione di cui al comma 1 preveda esodi tra i lavoratori di cui al comma precedente, l'impresa farà ricorso all'accordo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   7-ter. I lavoratori di cui al comma precedente hanno diritto all'assegno di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

   g) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Le imprese che abbiano instaurato partnership con Istituti tecnici superiori e che assumano a tempo indeterminato lavoratori con professionalità che conseguano oppure abbiano conseguito il titolo di studio in questi Istituti, hanno diritto relativamente a questi lavoratori all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300,9 milioni di euro per il 2021, 324,9 milioni di euro per il 2022 e 375 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
*62.17. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 62.
(Contratto di espansione interprofessionale)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022, 2023»;

    2) le parole «con un organico superiore a 1.000 unità lavorative» sono sostituite dalle seguenti: «con un organico superiore a 250 unità lavorative»;

   b) al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

   «e) la durata complessiva del contratto di espansione, che non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2023»;

   c) al comma 5:

    1) dopo le parole: «dell'indennità Naspi» sono aggiunte le seguenti: «nella misura iniziale»;

    2) le parole: «e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 108 milioni per il 2021, di 100 milioni per il 2022, di 22,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.»;

    3) dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze.» è aggiunto il seguente periodo: «Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell'ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 5, l'indennità mensile di cui al comma 5 è interamente corrisposta dall'INPS per i primi 36 mesi. Successivamente, e ferma restando la durata massima dei 60 mesi, l'indennità di cui al comma 5 sarà riconosciuta dal datore di lavoro ed è sempre comprensiva dell'indennità NASPI nella misura prevista per il primo mese di erogazione. L'INPS riconosce per i lavoratori di cui al presente comma, per tutto il periodo e fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, la contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale dell'ultimo anno, utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.»;

   e) al comma 7, le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023»;

   f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. Laddove il piano di riorganizzazione di cui al comma 1 preveda esodi tra i lavoratori di cui al comma precedente, l'impresa farà ricorso all'accordo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   7-ter. I lavoratori di cui al comma precedente hanno diritto all'assegno di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

   g) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Le imprese che abbiano instaurato partnership con Istituti tecnici superiori e che assumano a tempo indeterminato lavoratori con professionalità che conseguano oppure abbiano conseguito il titolo di studio in questi Istituti, hanno diritto relativamente a questi lavoratori all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300,9 milioni di euro per il 2021, 324,9 milioni di euro per il 2022 e 375 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
*62.8. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 62.
(Contratto di espansione interprofessionale)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022, 2023»;

    2) le parole «con un organico superiore a 1.000 unità lavorative» sono sostituite dalle seguenti: «con un organico superiore a 250 unità lavorative»;

   b) al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

   «e) la durata complessiva del contratto di espansione, che non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2023»;

   c) al comma 5:

    1) dopo le parole: «dell'indennità Naspi» sono aggiunte le seguenti: «nella misura iniziale»;

    2) le parole: «e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 108 milioni per il 2021, di 100 milioni per il 2022, di 22,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.»;

    3) dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze.» è aggiunto il seguente periodo: «Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell'ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 5, l'indennità mensile di cui al comma 5 è interamente corrisposta dall'INPS per i primi 36 mesi. Successivamente, e ferma restando la durata massima dei 60 mesi, l'indennità di cui al comma 5 sarà riconosciuta dal datore di lavoro ed è sempre comprensiva dell'indennità NASPI nella misura prevista per il primo mese di erogazione. L'INPS riconosce per i lavoratori di cui al presente comma, per tutto il periodo e fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, la contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale dell'ultimo anno, utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.»;

   e) al comma 7, le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023»;

   f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. Laddove il piano di riorganizzazione di cui al comma 1 preveda esodi tra i lavoratori di cui al comma precedente, l'impresa farà ricorso all'accordo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   7-ter. I lavoratori di cui al comma precedente hanno diritto all'assegno di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

   g) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Le imprese che abbiano instaurato partnership con Istituti tecnici superiori e che assumano a tempo indeterminato lavoratori con professionalità che conseguano oppure abbiano conseguito il titolo di studio in questi Istituti, hanno diritto relativamente a questi lavoratori all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300,9 milioni di euro per il 2021, 324,9 milioni di euro per il 2022 e 375 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
*62.11. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 62.
(Contratto di espansione interprofessionale)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022, 2023»;

    2) le parole «con un organico superiore a 1.000 unità lavorative» sono sostituite dalle seguenti: «con un organico superiore a 250 unità lavorative»;

   b) al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

   «e) la durata complessiva del contratto di espansione, che non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2023»;

   c) al comma 5:

    1) dopo le parole: «dell'indennità Naspi» sono aggiunte le seguenti: «nella misura iniziale»;

    2) le parole: «e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 108 milioni per il 2021, di 100 milioni per il 2022, di 22,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.»;

    3) dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze.» è aggiunto il seguente periodo: «Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell'ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 5, l'indennità mensile di cui al comma 5 è interamente corrisposta dall'INPS per i primi 36 mesi. Successivamente, e ferma restando la durata massima dei 60 mesi, l'indennità di cui al comma 5 sarà riconosciuta dal datore di lavoro ed è sempre comprensiva dell'indennità NASPI nella misura prevista per il primo mese di erogazione. L'INPS riconosce per i lavoratori di cui al presente comma, per tutto il periodo e fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, la contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale dell'ultimo anno, utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.»;

   e) al comma 7, le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023»;

   f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. Laddove il piano di riorganizzazione di cui al comma 1 preveda esodi tra i lavoratori di cui al comma precedente, l'impresa farà ricorso all'accordo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   7-ter. I lavoratori di cui al comma precedente hanno diritto all'assegno di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

   g) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Le imprese che abbiano instaurato partnership con Istituti tecnici superiori e che assumano a tempo indeterminato lavoratori con professionalità che conseguano oppure abbiano conseguito il titolo di studio in questi Istituti, hanno diritto relativamente a questi lavoratori all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300,9 milioni di euro per il 2021, 324,9 milioni di euro per il 2022 e 375 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
*62.2. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis» sostituire le parole: 500 con le seguenti: 100.
62.18. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  All'articolo 62, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di 36 milioni di euro per il 2021, di 33,10 milioni di euro per il 2022 e di 7,5 milioni di euro per il 2023. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».
62.15. Invidia, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell'ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 36,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 36,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
62.3. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) le parole: «e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 46,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 53,10 milioni di euro per l'anno 2022, di 27,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025».

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

   c-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. In via sperimentale per il 2021, per le imprese che producono imballaggi primari attraverso l'utilizzo prevalente di materie prime seconde provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani, la soglia di cui al comma 1 è ridotta a 50 unità lavorative e l'indennità NASpI di cui al comma 5 è riconosciuta per un numero di settimane pari alle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.»;

   c-ter) al comma 6 le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

  Conseguentemente, ridurre l'importo di cui all'articolo 209, comma 1, di 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025.
62.9. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a seguito dell'adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26».
*62.4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a seguito dell'adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26».
*62.10. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a seguito dell'adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26».
*62.7. Marattin, Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a seguito dell'adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26».
*62.12. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a seguito dell'adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26».
*62.16. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito delle sole attività di cui all'allegato c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nelle aziende in cui il rapporto tra il numero totale del personale operativo e i lavoratori destinatari dei giudizi di cui all'articolo. 41, comma 6, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ecceda il 3 per cento, è possibile stipulare un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori ultrasessantenni che aderiscono al predetto accordo, a cui è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'accordo aziendale deve prevedere a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori con meno di 35 anni da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale trattamento. Ove il diritto alla pensione non possa essere maturato nel periodo di fruizione del trattamento di disoccupazione, allo scopo di favorire la riduzione della percentuale di cui al precedente comma al di sotto del 3 per cento, il predetto trattamento potrà essere fruito fino al perfezionamento dei requisiti pensionistici e comunque nel limite massimo di 36 mesi, senza l'applicazione della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
62.5. Fregolent, D'Alessandro, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dai seguenti:

   «276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 50 milioni di euro destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 30 gennaio 2019. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
62.06. Pallini.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Misure a favore delle vittime dell'amianto)

  1. L'INAIL eroga, dal 1° gennaio 2021, ai titolari di rendita contratta per patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, e in caso di premorte agli eredi ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 20 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dall'INAIL unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
  2. L'INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'Istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.
  3. È istituito presso l'INAIL il Comitato nazionale per i malati di amianto, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con compiti di monitoraggio e approfondimento delle tematiche legate alle Vittime delle patologie asbesto-correlate. La nomina, la composizione e la durata dei membri del Comitato è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L'INAIL utilizza le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo. Le predette disponibilità sono, altresì, utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies della legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. L'INAIL provvede nel 2026 a trasferire alle entrate del bilancio dello Stato le eventuali risorse residue del Fondo alla data del 31 dicembre 2025 non utilizzate per i pagamenti ai sensi del presente comma.
  5. I commi dal 241 al 246 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogati.
  6. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 60.920.000 euro annui, si provvede con un trasferimento annuale a favore dell'INAIL di pari importo a carico del bilancio dello Stato per 22 milioni a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 38.920.000 a valere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. All'onere per le prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 4.800.000 annui, si provvede con un trasferimento annuale a carico del bilancio dello Stato di pari importo a favore dell'INAIL si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
62.08. Pallini.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Contratti di solidarietà)

  1. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. I contratti di solidarietà riguardano le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
  3. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati è pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per tali integrazioni salariali non si applica quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comma 5.
  4. Per le ore di riduzione di orario è prevista un'integrazione pari all'80 per cento della retribuzione persa a carico dell'INPS. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà.
  5. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
  6. Nel caso si rappresenti per l'impresa la necessità di soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, quindi con un orario in aumento, ciò comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
  7. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
  8. Possono ricorrere a tali contratti le aziende al di sopra dei 15 dipendenti, e per una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento, l'impresa ha diritto alla riduzione del 35 per cento della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, 50 per cento per le aziende site in aree di transizione o aree meno sviluppate. Le aziende devono altresì dare dimostrazione di un incremento della produttività del 20 per cento. L'aumento di produttività può sostituire un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo di pari valore percentuale. Lo sgravio è regolato di anno in anno secondo quanto previsto dal decreto interministeriale dell'Economia e del Lavoro (17981/2015) in applicazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 con appositi decreti ministeriali.
  9. Il termine per le aziende per la presentazione delle istanze di decontribuzione scade non oltre il trentesimo giorno il termine dell'efficacia del Contratto di solidarietà. Il rimborso avviene non oltre 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso a cura dell'INPS. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari al 5 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti per la durata dell'intero periodo del trattamento.
62.04. Epifani, Viscomi, Invidia, D'Alessandro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi COVID-19)

  1. L'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza definisce, entro due mesi dall'approvazione della presente legge di bilancio, un Piano straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi COVID-19, che costituisce parte integrante del Piano Nazionale Infanzia. Il Piano straordinario, della durata di un anno, tiene conto delle indicazioni contenute nel documento elaborato dal gruppo emergenza COVID-19 dell'Osservatorio nazionale infanzia, ha come obiettivo la protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti dagli effetti sociali, educativi e psicologici provocati dalla pandemia ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello locale, regionale e nazionale di: sostegno alla genitorialità, sostegno alla comunità educante, sostegno agli adolescenti anche ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e contrasto della violenza tra pari e a danno dei minori. Il Piano è dotato di un sistema di monitoraggio e di valutazione degli esiti.
  2. La dotazione finanziaria del Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza è pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, incrementato in misura corrispondente. Per l'approvazione del Piano si applica l'iter di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, con termini ridotti ad un terzo.
  3. Il Piano straordinario prevede forme di raccordo delle iniziative e delle risorse statali ed europee a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.
  4. Nell'ambito della programmazione regionale e conformemente alle linee di indirizzo del Piano nazionale, le regioni definiscono Piani straordinari regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali, anche nel quadro della programmazione dei Piani di Zona, con la partecipazione di direzioni scolastiche, centri per la giustizia minorile, organizzazioni del terzo settore, università e mondo della cultura, soggetti del mondo produttivo, approvano Patti territoriali per l'infanzia e l'adolescenza, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
*62.07. Sportiello, Lorefice, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Mammì, Ruggiero, Sarli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi COVID-19)

  1. L'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza definisce, entro due mesi dall'approvazione della presente legge di bilancio, un Piano straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi COVID-19, che costituisce parte integrante del Piano Nazionale Infanzia. Il Piano straordinario, della durata di un anno, tiene conto delle indicazioni contenute nel documento elaborato dal gruppo emergenza COVID-19 dell'Osservatorio nazionale infanzia, ha come obiettivo la protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti dagli effetti sociali, educativi e psicologici provocati dalla pandemia ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello locale, regionale e nazionale di: sostegno alla genitorialità, sostegno alla comunità educante, sostegno agli adolescenti anche ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e contrasto della violenza tra pari e a danno dei minori. Il Piano è dotato di un sistema di monitoraggio e di valutazione degli esiti.
  2. La dotazione finanziaria del Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza è pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, incrementato in misura corrispondente. Per l'approvazione del Piano si applica l'iter di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, con termini ridotti ad un terzo.
  3. Il Piano straordinario prevede forme di raccordo delle iniziative e delle risorse statali ed europee a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.
  4. Nell'ambito della programmazione regionale e conformemente alle linee di indirizzo del Piano nazionale, le regioni definiscono Piani straordinari regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali, anche nel quadro della programmazione dei Piani di Zona, con la partecipazione di direzioni scolastiche, centri per la giustizia minorile, organizzazioni del terzo settore, università e mondo della cultura, soggetti del mondo produttivo, approvano Patti territoriali per l'infanzia e l'adolescenza, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
*62.09. Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole: «successivi al 31 dicembre 1996,» sono soppresse.
  2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
62.01. Serracchiani, Carla Cantone, Mura, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Pensioni di guerra)

  1. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96», sono aggiunte le seguenti: «nonché dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».
  2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
62.02. Carla Cantone, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Automaticità delle prestazioni per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano entro il limite di spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
62.03. Viscomi.

ART. 63.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La presente disposizione si applica ai trattamenti pensionistici in corso di esame da parte dell'INPS alla data di entrata in vigore della presente legge per tutti i periodi utili al calcolo pensionistico.;

   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il comma 1 si applica alla prestazione lavorativa degli operai agricoli concentrata in determinati periodi, siano essi divisi nella settimana, nel mese o nell'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le seguenti parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
63.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. Nelle more di un riordino strutturale della materia, per l'anno 2021, ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati non superiori alle 13 settimane all'anno, è riconosciuta per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro in relazione ad esigenze temporalmente predeterminate ed oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale, l'indennità NASpI.
  1-ter. Il diritto di cui al comma precedente è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro dell'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part-time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa.
  1-quater. La NaspI di cui al comma 1-bis del presente articolo non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro ovvero di pensione ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 209 della presente legge.
63.6. Costanzo, Amitrano, Invidia, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.».
63.4. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Alberto Manca, Maglione, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
63.014. Manzo.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di indebito pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto)

  1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 o dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente norma. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 542.000 euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63.027. Pallini.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)

  1. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 495 milioni.
63.028. Novelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita contratta per patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, e in caso di premorte agli eredi ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 20 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dal Fondo vittime amianto unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
  2. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.
  3. Vengono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo. Le predette disponibilità sono, altresì, utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies della legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 60,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede parzialmente per 22 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri per le prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono determinate in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  5. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 o dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente norma. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente.
  6. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, sono determinati in 600.000 euro per l'anno 2021, 500.000 per gli anni 2022, 2023 e 2024, 350.000 euro per l'anno 2025, 250.000 mila euro per gli anni 2026 e 2027 e 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 44,32 milioni di euro per l'anno 2021, di 44,22 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, di 44,07 milioni di euro per l'anno 2025, di 43,97 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 44,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
63.04. Serracchiani, Invidia, Epifani, D'Alessandro, Pallini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

  1. Al fine di attivare la convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –20.000.000;
   2022: –20.000.000;
   2023: –20.000.000.
63.01. Pellicani.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)

  1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato «Fondo di solidarietà lavoratori ex Ilva in Amministrazione straordinaria» destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –50.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
63.017. Labriola.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Criteri restituzione contributi silenti)

  1. Al fine di garantire il diritto alla pensione, il Governo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce una commissione indipendente che individui i criteri per la restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati ad una cassa previdenziale che non abbiano dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico.
63.029. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. Al decreto del Ministero del lavoro del 12 marzo 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) la lettera b) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

   «b-bis) hanno prestato nelle aziende interessate la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, avvalendosi di rilevazioni strumentali sui soggetti e relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi accertati e riconosciuti negli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro.»;

   b) il comma 1, dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

   «2-bis. I lavoratori esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, devono presentare domanda per il rilascio della certificazione di esposizione all'amianto all'INAIL o ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.».
63.030. Bruno Bossio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 212 a 221, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

   a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche su base volontaria;

   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

   c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

   d) ai lavoratori cessati:

    1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 co. III, codice di procedura civile. (Verbale di Conciliazione in sede sindacale), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL ex DTL), anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato

    2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 co. III, codice di procedura civile. (Verbale di Conciliazione in sede sindacale) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL ex DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

    3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL ex DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

   e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

   f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le leggi di salvaguardie – con le modifiche ivi indicate al punto 1 –, continuano ad applicarsi con validità sino ad esaurimento delle 9.000 unità ai soggetti di cui al comma 1 che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 con requisiti per tutte le tipologie bloccati ai valori della ottava:

   61 anni e 5 mesi per la pensione di vecchiaia donne;

   61 anni e 7 mesi per la quota a 97,6;

   40 anni per i 40 isti;

   +12 mesi di finestra (+15 mesi di finestra per i 40 isti).

  Per i soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia (20 anni), anche per accedere alle pensioni anticipate, a quota 100, a OD, a Ape sociale.
  3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
  L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  4. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione alle Camere di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  5. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030.
  6. Agli oneri di cui al comma 5 della presente legge, pari di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
63.015. Manzo, Invidia.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Compatibilità tra trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità e trattamenti indennitari)

  1. I titolari di trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità, qualora risultino in possesso di tutti i requisiti necessari per godere di un trattamento indennitario erogato dallo Stato o dalle regioni e qualora suddetti trattamenti pensionistici stessi siano di ammontare inferiore ai predetti trattamenti indennitari, hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti per le indennità medesime.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63.08. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
63.011. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Equiparazione del trattamento previdenziale dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine)

  1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sono attribuiti sei scatti in misura pari a 2,50 per cento ciascuno, da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
  2. All'onere derivante dalla precedente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
63.025. Stumpo.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Misura del trattamento normale di quiescenza spettante all'appartenente alla Polizia di Stato)

  1. Allo scopo di tutelare il personale della Polizia di Stato da possibili discriminazioni nell'erogazione dei trattamenti pensionistici di competenza, nell'articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «la pensione spettante al militare» sono inserite le seguenti: «e all'appartenente alla Polizia di Stato».
63.07. Potenti, Molteni, Iezzi, Garavaglia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.».
63.09. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. Al comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non possono, quindi, essere iscritti presso la gestione separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale.».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'articolo 63-bis, valutato in 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
63.010. Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Trattamenti pensionistici lavoratori autonomi agricoli)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.».
63.031. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Fondo esattoriali)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ha altresì lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
63.013. Invidia.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184)

  1. L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, si interpreta nel senso che sono riscattabili i periodi di iscrizione a corsi legali di studio universitari, anche diversi da quelli per i quali si è conseguito il titolo, che non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 fino a un periodo massimo pari a quello corrispondente alla durata del corso legale di studio universitario relativo al titolo conseguito.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
63.06. Mancini.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 – Fondo casalinghe)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle parole: «tre anni»;

   b) alla lettera b) le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle parole: «tre anni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
63.02. Mura, Viscomi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri.
  Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 75 del 31 marzo 1998».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,0 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 12,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito dei «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi a ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
63.012. Alberto Manca.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale limitatamente al periodo 2021-2023 i lavoratori coinvolti nel programma di cui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, anche nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
63.016. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
63.020. Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
63.019. Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
63.021. Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) le somme derivanti dall'importo di cui all'articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 spettanti anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
63.023. Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) le somme derivanti dall'importo di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, spettanti anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
63.022. Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applica anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
63.024. Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

  1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023.
63.03. Viscomi.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*63.05. Topo.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*63.026. Gelmini, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 64.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente comma:

   «140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane e alle Province per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici».

  2-ter. Le risorse di cui al precedente comma 2-bis sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2021 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al presente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la bonifica dell'amianto.
64.8. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64.9. Paolo Russo, Mandelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003 si interpreta nel senso che coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno maturato il diritto ai benefici previsti a seguito dell'esposizione all'amianto, con dieci anni di esposizione, oltre le 100 ff/ll, per ogni anno, secondo una media di 8 ore lavorative, hanno diritto ad ottenere la maggiorazione con il coefficiente 1,5, di cui all'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, senza obbligo di domanda all'Inail e senza applicabilità del regime decadenziale.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 200 milioni:
64.10. Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La disciplina di cui ai commi dal 277 al 277-sexies dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 108, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica, altresì, al personale impiegato nella conduzione e nel controllo dei titoli di viaggio sugli automezzi di linea del servizio di trasporto pubblico realizzati senza la previsione di specifici mezzi di protezione e di prevenzione contro il rischio di propagazione nell'ambiente interno di fibre di amianto formatesi per distacco dovuto all'uso normale di componenti meccaniche, di impianti e di rivestimenti, costruiti secondo le rispettive specifiche tecniche con l'impiego di amianto. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente sugli automezzi di linea di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
64.5. Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sul Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
64.6. Fornaro, Epifani, Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Riapertura dei termini per la fruizione dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257)

  1. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto, contraendo la patologia, accertata e comprovata anche in via extragiudiziale, o che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto la cui domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, ovvero che non abbiano presentato la domanda stessa possono presentarla nuovamente per i medesimi fini entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definiti le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la loro trattazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
64.07. Davide Aiello, Scerra, Cancelleri, Rizzo, D'Orso, Marzana, Pignatone, Grillo.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)

  1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
64.022. Fornaro, Epifani, Pastorino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno attuato nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio.
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni di euro.
  3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863- final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final.
  4. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari a:

   a) euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1, fino a 9 dipendenti;

   b) euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1, da 10 a 50 dipendenti;

   c) euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti.

  5. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
64.05. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per l'anno 2021.
  2. Al credito di imposta di cui al comma 1 possono accedere, secondo le modalità attuative di cui alla circolare attuativa n. 20/E del 10 luglio 2020 emessa dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 che, pur avendone diritto, non ne hanno usufruito.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
64.04. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga dell'esenzione dal contributo addizionale di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto prevista dall'articolo 1, comma 244, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 7,33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*64.024. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga dell'esenzione dal contributo addizionale di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto prevista dall'articolo 1, comma 244, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 7,33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*64.025. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e soggetti in isolamento cautelativo o in quarantena)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» aggiungere le seguenti: «nonché in isolamento così come previsto e codificato nella circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 e successive modifiche»;

    2) dopo le parole: «è equiparato a malattia» sono aggiunte le seguenti: «anche per il periodo di attesa degli esiti degli accertamenti sanitari»;

   b) al comma 2, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando lo svolgimento delle attività da remoto qualora tale modalità di lavoro risultasse compatibile con le caratteristiche della prestazione,»;

  Conseguentemente l'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che vi ha dato origine»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica laddove lo stesso, nelle more della messa a regime di sistemi informativi aggiornati e pienamente dialoganti, non risulti nella disponibilità del medico curante».
64.026. Scerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporto. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda dal fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
64.08. D'Arrando, Lorefice, Sportiello, Ianaro, Mammì, Ruggiero, Lapia.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporto. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante progressiva riduzione tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
64.01. Fioramonti, Lattanzio, Muroni.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
64.027. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020».
64.028. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Fino al 30 aprile 2021 a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
64.021. Versace, Mandelli, Bagnasco, Dall'Osso, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Riconoscimento del lavoro di cura per i «lavoratori precoci»)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 199 è aggiunto il seguente:

   «199-bis. In via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, il requisito contributivo di cui al comma 199, è ridotto di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni, per le donne lavoratrici, e per i genitori lavoratori di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

  2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
64.02. Mura, Viscomi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2015, n. 60, così come modificato dal decreto-legge n. 124 del 2019, articolo 45, comma 1-bis relativo ai tetti di spesa per il personale del SSN)

  1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 50, è sostituito dal seguente:

   «1. Dal 1° gennaio 2021 la spesa per il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale è rideterminata, nell'ambito del livello di fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, in funzione del raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ed in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale. Per il personale del SSN, le disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2012, n. 75, si applicano garantendo l'invarianza del valore medio pro capite nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, avendo a riferimento, il 31 dicembre 2020 per il triennio 2021-2023. Per la determinazione dei Piani di fabbisogno del personale si applica quanto previsto dal Patto per la salute Stato-regioni 2019-2021 quanto alla metodologia per la determinazione del fabbisogno del personale ospedaliero e dei servizi territoriali».
64.03. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in merito ad agenti finanziari e mediatori creditizi)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 128-quater, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari»;

   b) all'articolo 128-sexies, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il mediatore creditizio e il consulente di cui al comma 2-bis, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali»;

   c) l'articolo 128-octies è abrogato.
64.06. Raduzzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 2, primo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, nonché i soggetti cui è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2021.
64.023. Pastorino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure a sostegno della maternità)

  1. Al fine di sostenere la maternità e la natalità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato ad erogare contributi alle famiglie con figli per l'acquisto di culle, passeggini e attrezzature per la prima infanzia. I contributi di cui al presente anno sono destinati ai figli nati a decorrere dal 1° gennaio 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.
  2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, alle famiglie con figli è altresì destinato un reddito d'infanzia, consistente in un contributo giornaliero di 10 euro per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2021, fino al raggiungimento della maggiore età, per i redditi familiari annui inferiori a 30.000 euro netti. Le modalità di erogazione del reddito d'infanzia sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.018. Lorenzo Fontana, Locatelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo di sostegno alla natalità)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno del crollo delle nascite, particolarmente aggravato dalla crisi ingenerata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, la dotazione del Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.013. Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Campagna di sensibilizzazione «Madre segreta»)

  1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e consentire alle donne di effettuare il parto in anonimato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo di sostegno della Campagna di sensibilizzazione «Madre segreta», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.09. Tiramani.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per i consultori familiari)

  1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.014. Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio e contrasto della maternità surrogata)

  1. Al fine di consentire il monitoraggio e il contrasto del fenomeno della maternità surrogata, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per la prevenzione della maternità surrogata, di seguito denominato «Osservatorio», composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, giuridico e sociologico. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.
  2. L'Osservatorio monitora le segnalazioni trasmesse da istituzioni, anche straniere, associazioni o privati cittadini riguardanti il fenomeno della maternità surrogata e attiva, sulla scorta delle segnalazioni, interventi mirati di contrasto, propone alle Forze di polizia l'utilizzo di strumenti, anche informatici, di contrasto del fenomeno, propone moduli formativi per qualificare in materia gli operatori delle Forze di polizia, favorisce i collegamenti con le altre istituzioni pubbliche o private che si occupano del fenomeno. Promuove altresì progetti e iniziative per sensibilizzare la società civile sulla tematica della maternità surrogata, anche mediante il finanziamento diretto di associazioni che operano nell'attività di informazione e contrasto del fenomeno, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  3. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno mensile ed elabora una relazione annuale sulle attività svolte, con un'analisi dei dati raccolti, da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
64.020. Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

  1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.015. Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Corsi per fidanzati)

  1. Al fine di sostenere e garantire l'unità e la stabilità del nucleo familiare, i comuni, anche mediante convenzioni con consultori accreditati, organizzano corsi gratuiti di formazione al matrimonio civile, indirizzati alle coppie di fidanzati, dedicati a illustrare i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio e dalla genitorialità, nonché al tema della fertilità.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro della famiglia e della disabilità e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse le modalità di riparto del fondo di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.019. Lorenzo Fontana.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo di garanzia per acquisto della prima casa)

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per le giovani famiglie», finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di matrimonio o di arredamento della casa familiare erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga garanzie per importi non superiori a 60 mila euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro dieci anni senza interessi.
  3. Il termine di cui al comma precedente è prolungato a un massimo di quindici anni in caso di nascita o adozione del primo figlio e a un massimo di venti anni in caso di nascita o adozione del secondo figlio.
  4. In caso di nascita o adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo è convertita in finanziamento a fondo perduto, integralmente a carico del Fondo.
  5. Il Fondo eroga altresì garanzie per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati erogati da banche e istituzioni finanziarie alle giovani coppie, di cui al comma 1, finalizzati all'acquisto della prima casa.
  6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a., anche a valere su risorse di soggetti terzi.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.010. Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

  1. Al fine di garantire al genitore separato o divorziato, che si trovi in condizioni di difficoltà economica, il versamento degli assegni di mantenimento per i figli, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo di sostegno ai genitori separati o divorziati, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il genitore separato o divorziato che si trovi nell'impossibilità di provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento, ovvero nell'impossibilità di provvedere al regolare versamento dello stesso, può richiedere l'intervento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accertamento dell'effettiva condizione di impossibilità al pagamento dell'assegno o degli assegni di mantenimento da parte del richiedente, autorizza il ricorso al Fondo e individua l'importo e la durata del contributo spettante.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento fino a un importo massimo di 800 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.012. Lorenzo Fontana.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati colpiti dalla crisi)

  1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.
  2. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.011. Lorenzo Fontana.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Incremento spesa carta della famiglia)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 1 milione di euro all'anno a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.017. Lorenzo Fontana, Locatelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Istituzione fondo per le famiglie in difficoltà)

  1. Al fine di realizzare interventi in ausilio delle famiglie in difficoltà e con l'obiettivo di evitare il collocamento dei minori nelle case famiglia, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per le famiglie in difficoltà, con una dotazione annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
64.016. Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 65.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, ovunque ricorrano sostituire le parole: 340 milioni con le seguenti: 868,260923 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 925,760923 milioni;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per l'annualità 2023 nel limite di spesa di 525,760923 milioni di euro».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: – 528.260.923;
    CS: – 528.260.923.

   2022:

    CP: – 525.760.923;
    CS: – 525.760.923.

   2023:

    CP: – 525.760.923;
    CS: – 525.760.923.
65.4. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 viene corrisposto alle famiglie, per ogni figlio minore di 14 anni, un assegno mensile sulla base del reddito ISEE, pari a:

   a) 300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro;

   b) 250 euro al mese per redditi fino tra 7.000 euro e 40.000 euro;

   c) 100 euro mese per redditi sopra 40.000 euro.

  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
65.7. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non sarà più erogato. Le somme di cui al comma 1 non ancora erogate saranno versate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6.
*65.5. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non sarà più erogato. Le somme di cui al comma 1 non ancora erogate saranno versate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6.
*65.6. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

  1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
65.011. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Patrocinio a spese dello Stato non solo nel processo penale anche per chi ha un reddito familiare destinato a più figli e altri conviventi)

  1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

   «2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma i limiti di reddito indicati dal comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con una ulteriore elevazione di euro 500,00 per ciascuno dei figli conviventi, a partire dal terzo, incluso».

  2. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato.
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
65.08. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «1-quater) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –30.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.
65.06. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammì, Ruggiero.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di alcuni prodotti destinati alla prima infanzia)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

   «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari all'imposta sul valore aggiunto, certificata con le modalità di cui al comma 1, lettera c), pagata per l'acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 40.000 ed è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – ;
   2022: –15.000.000;
   2023: –15.000.000.
65.05. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammì, Ruggiero.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita)

  1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 6.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) le spese debbono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia delle fatture che attestano lo sconto applicato.
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021.
65.07. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa)

  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) dopo le parole: «del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «nonché ogni procedura di cui all'articolo 655 del codice di procedura civile,».

  2. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui agli articoli 555 e 655 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge.
65.017. Rospi, Bologna.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Accredito figurativo per madri lavoratrici)

  1. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
65.010. Lorenzo Fontana, Locatelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni per la tutela della famiglia e la promozione della natalità)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, destinato a finanziare la realizzazione, da parte delle regioni, di un programma di interventi straordinari per il rafforzamento e la valorizzazione della rete dei consultori familiari e dei centri per la famiglia e l'adozione di misure per il sostegno alla natalità e alla maternità.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità e della famiglia, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) il rapporto tra la popolazione residente in ciascuna regione ed il numero di consultori familiari operanti nel relativo territorio e la correlata distanza di ciascuna regione dall'obiettivo di un consultorio ogni 20.000 abitanti di cui alla legge 31 gennaio 1996, n. 34;

   b) il tasso di natalità in ciascuna regione risultante dai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione;

   c) il numero di interruzioni di gravidanza in rapporto al numero di donne in età fertile di ciascuna regione risultante dai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.

  3. Ciascuna regione, con deliberazione della giunta o con apposita legge regionale, definisce i criteri per l'attuazione del programma e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 sulla base delle seguenti finalità:

   a) ampliamento, riqualificazione e valorizzazione della rete dei consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e dei Centri per le famiglie e adozione di interventi di supporto agli enti del Terzo settore impegnati in attività di interesse generale afferenti il sostegno alla genitorialità, al fine in particolare di favorire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), e dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della citata legge 22 maggio 1978, n. 194;

   b) finanziamento di interventi di competenza regionale e degli enti locali volti all'adozione di provvidenze e misure di sostegno economico destinate alle puerpere in condizioni di vulnerabilità socio-economica, diretti a supportare sia la fase di gestazione che la prima infanzia dei nascituri;

   c) realizzazione di campagne informative, anche mediante strumenti telematici, per la sensibilizzazione sui temi della tutela della vita umana dal suo inizio, con particolare riferimento alla diffusione delle informazioni concernenti la facoltà, riconosciuta alla madre ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 39, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita.

  4. Ad esito del riparto del Fondo di cui al comma 1 le relative risorse sono trasferite alle regioni a seguito di loro specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le Autonomie locali, corredate da un cronoprogramma con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 200 milioni.
65.013. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure a sostegno della genitorialità responsiva)

  1. Al fine di contribuire ad integrare e rafforzare le azioni a sostegno delle famiglie, anche nel quadro delle indicazioni previste nel documento di indirizzo «Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita» approvato dalla Conferenza Stato-regioni e promosso dal Ministero della salute, è prevista l'implementazione di campagne educative destinate ad accompagnare i genitori nel potenziamento delle proprie capacità educative e relazionali, coerentemente con l'organizzazione dell'offerta dei servizi materno-infantili di ciascuna regione o provincia autonoma. Tali campagne prevedono specifici incontri con esperti del settore sociale e sanitario e dell'ambito della salute materna ed infantile e sono promosse anche attraverso il contributo di enti del terzo settore, così come identificati dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  2. Con il contributo dei servizi educativi per l'infanzia, così come identificati dall'articolo 2 del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, viene promosso l'inserimento di contenuti relativi allo sviluppo del bambino e alla genitorialità nell'ambito dei percorsi nascita.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di euro 30 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
65.015. Lattanzio.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Invalidità civile)

  1. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33, sono abrogati.
65.02. Frate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Contributo latte materno)

  1. Al fine di sostenere la scelta dell'allattamento materno nei primi mesi di vita così come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'UNICEF e di garantire un contributo di 200 euro mensili per i primi sei mesi di vita del bambino a quelle mamme che scelgono in via esclusiva tale allattamento, è istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione annua di due milioni di euro a decorrere dal 2020.
  2. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza stato regioni, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
  3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorre dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
65.016. Lattanzio.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Incremento spesa carta della famiglia per spese DAD)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di erogare buoni per famiglie con figli iscritti alle scuole obbligatorie, statali e paritarie, per l'acquisto di tablet, personal computer ed altri ausili tecnologici finalizzati a favorire la didattica a distanza, nonché per sostenere il costo della connessione alla rete internet veloce.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
65.09. Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni a favore della famiglia)

  1. Al fine di fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 730 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 430 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2023.
65.012. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni a favore della famiglia)

  1. Al fine di fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
65.014. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni a favore della famiglia)

  1. Al fine di fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
65.04. Guidesi, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Corresponsione delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dipendenti)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

   b) il comma 6 è abrogato.
65.01. Mura, Gribaudo, Boldrini, Quartapelle Procopio, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Corresponsione delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dipendenti)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

   b) il comma 6 è abrogato.
65.03. Mura, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

ART. 66.

  Al comma 1:

   alla lettera a), sostituire le parole: e 2021 con le seguenti: , 2021 e 2022;

   alla lettera b), sostituire le parole: e a sette giorni con le seguenti: e a otto giorni e le parole: anni 2020 e 2021 con le seguenti: , 2020, 2021 e 2022;

   al medesimo periodo, alla lettera c), dopo le parole: per gli anni 2018, 2019, 2020 aggiungere le seguenti: 2021 e 2022 e le parole: un giorno sono sostituite dalle seguenti: due giorni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 106,1 milioni con le seguenti: 212,2 milioni e le parole: per l'anno 2021 con le seguenti: per gli anni 2021 e 2022.
66.7. Benedetti, Trano, Piera Aiello, Ermellino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
66.6. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e a sette giorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: e a dieci giorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 106,1 milioni con le seguenti: 158 milioni.
66.10. Amitrano, Spadoni, Frusone, Palmisano, Iovino, Ehm, Giordano, Dieni, Lorefice, Martinciglio, Serritella, Bruno, Di Lauro, Ascari, Sportiello, Roberto Rossini, Raduzzi, Maniero, Zanichelli, Tuzi, Berti, Romaniello, Manzo, Grippa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al secondo periodo dopo le parole: «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e novanta giorni per l'anno 2021»;

  All'onere derivante si prevede mediante il fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
66.3. Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Raciti, Gribaudo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al secondo periodo, dopo le parole «e a sette giorni per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e a trenta giorni per l'anno 2021».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 335 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione per 106,1 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge, e per 228,9 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
*66.2. Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Raciti, Gribaudo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al secondo periodo, dopo le parole «e a sette giorni per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e a trenta giorni per l'anno 2021».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 335 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione per 106,1 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge, e per 228,9 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
*66.4. Gribaudo, Boldrini, Quartapelle Procopio, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, la fruizione del congedo obbligatorio di paternità di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, trova diretta e immediata applicazione anche per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fatte salve le ulteriori specificazioni in merito alle modalità di fruizione contenute nella eventuale normativa attuativa di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, della medesima legge.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: dal comma 1 con le parole: dai commi 1 e 1-bis;

   b) all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 700.
66.1. Buratti, Invidia, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole: «nascita del figlio» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di morte perinatale».

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
66.9. Rosato, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai magistrati onorari, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge 8 marzo 2000, n. 53, sui congedi parentali, familiari e formativi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
66.8. Occhionero, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di maternità e di congedo parentale)

  1. All'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 90 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la quota integrativa fino al raggiungimento dell'importo del trattamento economico complessivamente previsto dal contratto di lavoro resta a carico del datore di lavoro»;
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 300 milioni a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 209, comma 1, e, per la restante parte, mediante i maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  3. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

   1-bis. I canoni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
66.04. Boldrini, Berlinghieri, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Madia, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serracchiani, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Estensione congedo genitoriale da lavoro)

  1. Al fine di garantire adeguate misure a sostegno della genitorialità, il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, previsto dagli articoli 32 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è esteso fino ad un periodo massimo di tre anni.
  2. Il trattamento economico previsto dall'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è elevato dall'attuale 30 per cento al 60 per cento della retribuzione per i primi due anni di vita del bambino e al 50 per cento per il terzo anno di vita del bambino. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, la madre o il padre possono astenersi dal lavoro per un massimo di tre anni, per periodo continuativo o frazionato, dal quarto al dodicesimo anno di vita del bambino, durante il quale è riconosciuta una retribuzione pari al 30 cento.
  3. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità, salvo che nel primo mese di vita del bambino.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede per l'anno 2021 con quota parte delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 2, comma 6, della presente legge e per gli anni a decorrere dal 2022, con quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge destinate all'assegno universale e servizi alla famiglia.
66.025. Rospi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art.66-bis.
(Indennità congedo parentale)

  1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   4-ter. Il genitore che fruisce del congedo parentale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza ricevere alcun tipo di penalizzazione, beneficiando di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui abbia avuto diritto durante la sua assenza.

  2. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione».
  3. All'onere di cui comma 2, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge
66.026. Carfagna, Gelmini, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente articolo:

Art. 66-bis.
(Modifiche alla disciplina della corresponsione dell'indennità di maternità)

  1. L'articolo 22, comma 2, del Testo unico sulla maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente comma:
  2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 67.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 è soppresso.
66.09. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche in materia di congedo parentale)

  1. Al comma 4, dell'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per trenta» sono sostituite dalle seguenti: «per ventisei».
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, transitoriamente, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
66.03. Mura.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di riconoscimento previdenziale del lavoro di cura dei genitori)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201:

   a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. In via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 6 sono ridotti per le donne lavoratrici di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi, e per i genitori lavoratori di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151».

   b) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

   «0-bis. In via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, ai fini dell'accesso alla pensione anticipata i requisiti di anzianità contributiva di cui al medesimo comma 10 sono ridotti per le donne lavoratrici di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi, e per i genitori lavoratori di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151».

  2. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
66.02. Mura, Viscomi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Sostegno alle madri con figli disabili)

  1. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile pari a 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
66.017. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ruggiero, Mammì, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Invidia, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo, Grippa, Maglione, Fregolent, Scerra, Pella, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 28, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e degli operatori sociosanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «, degli operatori sociosanitari e degli operatori professionali della riabilitazione,».
66.06. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art.6 6-bis.

  1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive sei giornate usufruibili in ciascuno dei mesi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nell'anno 2021.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
66.020. Versace, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Dall'Osso.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Congedo speciale COVID-19 per genitori con figli con disabilità, indipendentemente dalla zona di residenza)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, hanno diritto a fruire di un congedo speciale COVID-19 per il quale è riconosciuta un'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione, indipendentemente dello scenario di gravità e dal livello di rischio che caratterizza la zona di residenza. Per i figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado rimane in ogni caso ferma e prioritaria la garanzia della didattica in presenza in una dimensione effettivamente inclusiva e non meramente formale.
  2. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, a entrambi i genitori e può essere fruito anche nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  3. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
  4. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata, per ciascuna giornata indennizzabile, in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  5. Il congedo di cui al presente articolo è aggiuntivo rispetto agli altri congedi previsti dalla normativa vigente. È possibile fruire del congedo di cui al presente articolo nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
  6. Le modalità operative per accedere al congedo di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 7, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
66.011. Locatelli, Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolini, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Bonus baby-sitting per genitori con figli con disabilità, indipendentemente dalla zona di residenza)

  1. I genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio della zona di residenza. Per i figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado rimane in ogni caso ferma e prioritaria la garanzia della didattica in presenza in una dimensione effettivamente inclusiva e non meramente formale.
  2. Il bonus è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, a entrambi i genitori e può essere fruito anche per le prestazioni rese dai familiari e anche nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
  3. Il bonus può essere erogato ai genitori lavoratori dipendenti o autonomi, anche non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Ai fini dell'erogazione del bonus si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
66.012. Lazzarini, Locatelli, Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolini, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche all'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati» sono soppresse;

   b) il comma 2 è soppresso;

   c) al comma 3, primo periodo, le parole «minori di anni quattordici» ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «minore di anni sedici» e le parole «a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico» sono soppresse;

   d) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

   e) al comma 6, le parole «per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

   f) al comma 7, le parole «93 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «143 milioni di euro»;

   g) conseguentemente, in rubrica, le parole «per contatti scolastici» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
66.013. Vanessa Cattoi, Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolini, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Congedo straordinario per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per il periodo di cui ai commi 1 e 2, per i figli minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
*66.01. Quartapelle Procopio, Gribaudo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Congedo straordinario per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per il periodo di cui ai commi 1 e 2, per i figli minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
*66.022. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Congedi covid)

  1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 è abrogato;

   b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 luglio 2021»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 30 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si fa fronte mediante il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 2021.

   Rinnovo dei congedi COVID fino al 31 luglio 2020 sotto i 14 anni; abrogazione della clausola che nega il congedo se un genitore è disoccupato.
66.05. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

Art. 21-bis.1.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi compresi entro il 31 gennaio 2021 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni sedici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.
  4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
66.014. Vanessa Cattoi, Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Indennità di malattia e di degenza ospedaliera, congedo di maternità e il congedo parentale)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo l'articolo 2-bis è aggiunto il seguente:

Art. 2-ter.

  1.Per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2021 in ragione dell'emergenza sanitaria, potrà essere ricercata la mensilità nella predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile, considerando un periodo neutro quello tra il 27 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. La verifica di cui al comma 1, sarà effettuata garantendo il trattamento di miglior favore nella ricerca del requisito contributivo e reddituale.
66.021. Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale)

  1. All'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 10, è sostituito dal seguente:
  10. Per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera sono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la citata Gestione separata.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 784 milioni di euro per l'anno 2021 e 484 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
66.018. Invidia.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione e accelerazione delle procedure di adozione)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di adozione dei minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 4, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

   b) all'articolo 6:

    1) al comma 1, le parole: «tre anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

    2) al comma 4, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

   c) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro il termine di novanta giorni, prorogabile una sola volta con provvedimento motivato»;

   d) all'articolo 22, comma 4, le parole: «centoventi giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

   e) all'articolo 26:

    1) al comma. 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte d'Appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;

    2) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

   f) all'articolo 29-bis:

    1) al comma 1, dopo la parola: «presentano» sono inserite le seguenti: «, anche per via telematica,»;

    2) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

   g) all'articolo 30, comma 1, le parole: «i due mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «i quaranta giorni successivi».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;

   b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;

   c) gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a).
66.015. Lorenzo Fontana, Bazzaro, Colmellere, Vanessa Cattoi, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. I Fondi assegnati e non impiegati previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 105 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n.77, possono essere utilizzati fino al 31.03.2021. Con successivo decreto del Ministro delle pari opportunità e la famiglia sono fissati i nuovi termini per le attività di cui all'articolo 2, comma 7 del decreto ministeriale 25 giugno 2020.
66.019. Adelizzi, D'Arrando, Lorefice, Ruggiero, Mammì, Lapia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Piano nazionale per la difesa della vita e la promozione di stili di vita sani)

  1. Al fine di promuovere uno stile di vita sano e dare attuazione al principio fondamentale di difesa della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il Piano nazionale per la difesa della vita e la promozione di stili di vita sani.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per difesa della vita e la promozione di stili di vita sani, con una dotazione iniziale pari a 3 miliardi di euro.

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
66.08. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2021 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 150 mln di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
66.024. Marin, Barelli, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Mollicone.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al fine di promuovere la diffusione territoriale dei servizi socio-assistenziali e di sostenere per la popolazione anziana, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:
  1. realizzare un welfare di comunità attraverso la previsione, anche in via sperimentale, di comunità di quartiere miste giovani coppie-anziani con vincolo di mutuo soccorso;
  2. prevedere misure volte a favorire l'inclusione dei nonni nella struttura della famiglia;
  3. introdurre deroghe urbanistiche per l'adeguamento del Piano Regolatore Generale.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo nazionale per un sistema sociale di comunità», con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, pari ad 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 208.
66.07. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni sulla base all'effettivo numero di soggetti residenti in possesso di certificazione o diagnosi clinica di disabilità ovvero di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione medico-legale della Asl di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n.102.
  3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché garantire la piena corrispondenza tra le somme assegnate e le prestazioni di assistenza realmente erogate, ciascuna Regione, a decorrere dall'anno 2021, ha l'obbligo di presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare nell'anno successivo in favore dei soggetti in situazioni di disabilità e degli anziani non autosufficienti, distinguendo il fabbisogno di ciascuna delle due categorie.
  4. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3 comporta, per l'anno successivo, l'esclusione della Regione dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1.
  5. A decorrere dall'anno 2023 le economie non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui al comma 3 vengono revocate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le somme derivanti dalla revoca di cui al primo periodo sono nuovamente assegnate nell'esercizio finanziario successivo alle Regioni che nell'anno precedente hanno registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nel piano preventivo e dettagliato di rendicontazione di cui al comma 3 e le prestazioni e i servizi realmente attivati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
66.027. Testamento, D'Arrando, Lorefice, Lapia, Ruggiero, Mammì.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Fondo per il potenziamento dell'assistenza in favore delle persone anziane)

  1. Al fine di promuovere una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane ed avviare eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno delle persone anziane», con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, si provvede alla definizione di criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
66.016. Lazzarini, Vanessa Cattoi, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche al Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76)

  1. All'articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di inclusione per le persone di minore età con disabilità»;
  2. dopo il comma 5.1. aggiungere il seguente comma: «5.1-bis. Gli interventi di inclusione per le persone di minore età con disabilità consistono nella realizzazione o adeguamento dei parchi gioco esistenti o di nuova progettazione a livello locale secondo criteri di accessibilità e inclusività»;
  3. al comma 5.2, sostituire le parole «e 5.1» con le seguenti parole: «, 5.1 e 5.1-bis»;
  4. al comma 5-bis, sostituire le parole «e 5.1» con le seguenti parole: «, 5.1 e 5.1-bis»;
  5. al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole «di cui al comma 5.1» con le seguenti parole: «di cui ai commi 5.1 e 5.1-bis».
66.010. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al fine di sostenere le spese di istruzione a decorrere dall'anno 2021 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 percento delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado, l'università o altra istituzione di istruzione terziaria e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, per un importo non superiore a 250 euro annui. La misura è autorizzata nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
66.023. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo.

ART. 67

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari a euro 1 milione per l'anno 2021.
  2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti persegue, mediante proprie agenzie specializzate:

   a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi alle applicazioni, ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi, agli ipovedenti e alle persone pluridisabili;

   b) promozione, tutela e sostegno dei Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e alle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

   b) all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 799.
*67.1. De Maria.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari a euro 1 milione per l'anno 2021.
  2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti persegue, mediante proprie agenzie specializzate:

   a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi alle applicazioni, ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi, agli ipovedenti e alle persone pluridisabili;

   b) promozione, tutela e sostegno dei Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e alle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

   b) all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 799.
*67.11. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari a euro 1 milione per l'anno 2021.
  2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti persegue, mediante proprie agenzie specializzate:

   a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi alle applicazioni, ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi, agli ipovedenti e alle persone pluridisabili;

   b) promozione, tutela e sostegno dei Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e alle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

   b) all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 799.
*67.13. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari a euro 1 milione per l'anno 2021.
  2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti persegue, mediante proprie agenzie specializzate:

   a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi alle applicazioni, ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi, agli ipovedenti e alle persone pluridisabili;

   b) promozione, tutela e sostegno dei Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e alle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

   b) all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 799.
*67.15. Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari a euro 1 milione per l'anno 2021.
  2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti persegue, mediante proprie agenzie specializzate:

   a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi alle applicazioni, ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi, agli ipovedenti e alle persone pluridisabili;

   b) promozione, tutela e sostegno dei Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e alle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

   b) all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 799.
*67.17. Stumpo, Tabacci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Una quota pari al 25 per cento delle entrate di ciascun fondo regionale è assegnata ad un Fondo perequativo per il sostegno all'integrazione lavorativa dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo perequativo sono erogate annualmente alle regioni in proporzione al numero di disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 1.».
**67.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Una quota pari al 25 per cento delle entrate di ciascun fondo regionale è assegnata ad un Fondo perequativo per il sostegno all'integrazione lavorativa dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo perequativo sono erogate annualmente alle regioni in proporzione al numero di disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 1.».
**67.6. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Una quota pari al 25 per cento delle entrate di ciascun fondo regionale è assegnata ad un Fondo perequativo per il sostegno all'integrazione lavorativa dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo perequativo sono erogate annualmente alle regioni in proporzione al numero di disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 1.».
**67.19. Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   1-bis. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento nella seguente misura:

   a) se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;

   b) se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;

   c) se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.

   1-ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1-bis, nell'interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'azienda o dell'ente.».

   b) all'articolo 9, comma 4, le parole: «i disabili psichici vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45 per cento vengono avviate» ed è aggiunto, in fondo, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l'ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all'inclusione, concordano con l'azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.».

   c) all'articolo 13, comma 1-bis, dopo le parole: «intellettiva e psichica» inserire le seguenti: «ovvero affetto da malattia rara».
*67.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   1-bis. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento nella seguente misura:

   a) se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;

   b) se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;

   c) se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.

   1-ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1-bis, nell'interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'azienda o dell'ente.».

   b) all'articolo 9, comma 4, le parole: «i disabili psichici vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45 per cento vengono avviate» ed è aggiunto, in fondo, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l'ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all'inclusione, concordano con l'azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.».

   c) all'articolo 13, comma 1-bis, dopo le parole: «intellettiva e psichica» inserire le seguenti: «ovvero affetto da malattia rara».
*67.9. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   1-bis. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento nella seguente misura:

   a) se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;

   b) se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;

   c) se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.

   1-ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1-bis, nell'interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'azienda o dell'ente.».

   b) all'articolo 9, comma 4, le parole: «i disabili psichici vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45 per cento vengono avviate» ed è aggiunto, in fondo, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l'ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all'inclusione, concordano con l'azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.».

   c) all'articolo 13, comma 1-bis, dopo le parole: «intellettiva e psichica» inserire le seguenti: «ovvero affetto da malattia rara».
*67.20. Mandelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge», con le seguenti: «con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle imprese interessate», con le seguenti: «delle imprese e degli enti pubblici interessati»;

   c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «, riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento»;

   d) al comma 3, dopo le parole: «sono tenute le imprese», sono inserite le seguenti: «e gli enti pubblici», dopo le parole: «ciascuna impresa», sono inserite le seguenti: «o ente pubblico» e dopo le parole «delle imprese», sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici»;

   e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono tenuti a trasmettere trimestralmente alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, i dati relativi alle aziende che necessitano di coperture obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
**67.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge», con le seguenti: «con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle imprese interessate», con le seguenti: «delle imprese e degli enti pubblici interessati»;

   c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «, riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento»;

   d) al comma 3, dopo le parole: «sono tenute le imprese», sono inserite le seguenti: «e gli enti pubblici», dopo le parole: «ciascuna impresa», sono inserite le seguenti: «o ente pubblico» e dopo le parole «delle imprese», sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici»;

   e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono tenuti a trasmettere trimestralmente alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, i dati relativi alle aziende che necessitano di coperture obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
**67.5. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge», con le seguenti: «con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle imprese interessate», con le seguenti: «delle imprese e degli enti pubblici interessati»;

   c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «, riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento»;

   d) al comma 3, dopo le parole: «sono tenute le imprese», sono inserite le seguenti: «e gli enti pubblici», dopo le parole: «ciascuna impresa», sono inserite le seguenti: «o ente pubblico» e dopo le parole «delle imprese», sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici»;

   e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono tenuti a trasmettere trimestralmente alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, i dati relativi alle aziende che necessitano di coperture obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
**67.18. Mandelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari nonché potenziamento delle reti di riferimento oncologico)

  1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, agli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome sono autorizzate a valere sulle risorse comma 4 ad avviare un piano straordinario triennale di intervento. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2020.
  3. Per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO), con altre patologie oncologiche nonché ai soggetti immunodepressi, le regioni garantiscono la destinazione di una quota, non inferiore al cinque per cento delle quote di finanziamento garantito dall'incremento di spesa di cui al comma 4, alle reti di riferimento oncologici regionali.
  4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».
  5. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, determina le quote di riparto.
67.09. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Fino al 30 aprile 2021 a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
*67.016. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Fino al 30 aprile 2021 a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
*67.018. Noja, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole: «giugno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di ulteriori complessive sei giornate usufruibili sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, sino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
67.025. Donina, Locatelli, Vanessa Cattoi, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente «Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Agli oneri si provvede con le risorse di cui si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge»;

   b) il comma 2-bis è soppresso.
67.06. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Tutela lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Fino al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti oncologici o dallo svolgimento di terapie salvavita o da patologie croniche che configurino maggior rischiosità di complicanze derivanti dall'infezione di Covid-19, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di medicina generale che ha in carico il paziente, è equiparato al ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del periodo di comporto e del periodo massimo di erogazione previsto dai CCNL e dall'Inps. La tutela dall'assenza del servizio equiparata a ricovero ospedaliero si applica ai lavoratori cosiddetti fragili, di cui al presente comma, per i quali la modalità di lavoro agile non sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, nonché ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con giudizio di inidoneità temporanea assoluta al lavoro correlata all'emergenza sanitaria da Covid-19, certificata dal medico competente dell'azienda, ed ai periodi di aspettativa fruiti dai lavoratori fragili giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da Covid-19 sino all'entrata in vigore della presente legge.
   2-bis. È fatto obbligo ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di adibire a lavoro agile i lavoratori fragili, di cui al presente comma, per i quali tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, senza demansionamenti del lavoratore e/o ulteriori aggravio del monte orario previsto dal relativo CCNL.».
67.01. Tasso, Borghese, Cecconi, Fioramonti.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

  1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019.
  3. Per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO) ed immunodepressi, le regioni garantiscono la destinazione di una quota, non inferiore al cinque per cento delle quote di finanziamento garantito dall'incremento di spesa di cui al comma 2, al potenziamento dell'offerta di servizi per la cura del tabagismo e delle problematiche fumo-correlate presso le Aziende Sanitarie Locali.
  5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente dopo l'articolo 205 aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di tabacchi lavorati)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
67.038. Buratti, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.
67.033. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

  1. Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
67.035. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammì, Ruggiero.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali)

  1. È incrementato lo stanziamento per le finalità di cui al comma 947, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208, per 1 milione di euro a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente sono abrogati i commi 11 e 12 dell'articolo 161 della presente legge, le maggiori risorse rivenienti rispetto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 sono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
67.049. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Trattamento IVA delle prestazioni rese nelle R.S.A.)

  1. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all'articolo 10, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «legge 21 marzo 1958, n. 326,» aggiungere le seguenti parole: «incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture e».
*67.015. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Trattamento IVA delle prestazioni rese nelle R.S.A.)

  1. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all'articolo 10, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «legge 21 marzo 1958, n. 326,» aggiungere le seguenti parole: «incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture e».
*67.050. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)

  1. Al fine di garantire fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'accessibilità ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il Fondo di cui al comma 489 e seguenti dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per il triennio 2020-2022 per un importo annuo non inferiore a 3 milioni di euro.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 3.000.000;
   2022: – 3.000.000;
   2023: – 3.000.000.
67.034. Grippa, D'Arrando, Lorefice, Ruggiero, Lapia, Mammì.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli a basso impatto ambientale utilizzati dagli invalidi)

  1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».
  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».
  3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Fondo di cui all'articolo 209.
67.047. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure in favore dei centri di pet therapy ippoterapia per persone con disabilità)

  1. Allo scopo di contrastare le difficoltà economiche conseguenti alla sospensione delle attività dovuta all'emergenza sanitaria scatenata dall'epidemia da Covid-19, ai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate dalla data di sospensione delle attività e fino al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10 milioni di euro;
   2022: – 10 milioni di euro.
67.036. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice, Bella, Scanu.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

  1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 495 milioni.
67.045. Versace, Mandelli, Prestigiacomo, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, sostituire le parole: «si applica anche» con le seguenti: «si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia»;

   all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 non è cumulabile con la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
67.054. Rospi, Bologna.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

    «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità;».
67.030. Sutto, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in favore delle persone affette da sordocecità)

  1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Definizione)

   1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
   2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
   3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
   4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili»;

   c) all'articolo 5, comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «sono tenute a».
67.022. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)

  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2021, e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021 – 5.000.000.
67.046. Versace, Bagnasco, Mandelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Agevolazioni fiscali per cani guida per persone non vedenti a carico)

  1. All'articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole «Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e quelli indicati dal comma 1-quater».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
67.019. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo nazionale per le politiche sociali e Unione Italia Ciechi e Ipovedenti)

  1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
  2. Al fine di promuovere in modo attivo le politiche a sostegno delle persone con disabilità visiva, è concesso un contributo pari ad euro 1 milione per l'anno 2021 per la realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti; e per la promozione e sostegno dei diritti delle persone con disabilità.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «789 milioni»
67.013. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Federazione nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi)

  1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
*67.012. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Federazione nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi)

  1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
*67.029. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Federazione nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi)

  1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
*67.043. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Contributo Ente Nazionale Sordi)

  1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
67.07. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ONLUS)

  1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
67.028. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Promozione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas)

  1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di advocacy, è attribuito, a decorrere dall'anno 2021, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS – ONLUS).

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021.
67.02. Bonomo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Promozione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas)

  1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di advocacy, è attribuito, a decorrere dall'anno 2021, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS – ONLUS).
67.010. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Lattanzio, Pezzopane.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1. 500.000 a decorrere dal 2021.
67.08. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Campana, Schirò.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno alla FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

  1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*67.011. Lorenzo Fontana, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno alla FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

  1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*67.017. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno alla FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

  1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*67.040. Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)

  1. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore ai 150 euro effettuate nell'anno 2020.». Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di donazioni».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
67.041. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di invalidità)

  1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1.».

  2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
67.024. Panizzut, Locatelli, Binelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di invalidità)

  1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

   «4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, anche parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

  2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;

   c) il comma 2 è abrogato.

  3. I commi 5 e 6 dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

   a) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020;

   b) quanto a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
67.023. Binelli, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle pensioni minime e dei disabili)

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le pensioni minime e le prestazioni previdenziali delle persone disabili, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali di cui al comma 1.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
67.014. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

  1. Le somme relative ai risarcimenti e ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti in ragione della condizione di disabilità sono escluse dal patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono adottate le modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 volte a recepire la disposizione di cui al comma 1.
  3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
  4. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
67.026. Ribolla, Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 200)

  1. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa. Alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2017».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
67.027. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

   «4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le Amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.».
*67.021. Lombardo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

   «4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le Amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.».
*67.048. Brunetta, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Pensionati di guerra)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in euro 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
67.044. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

  1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

  Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.
*67.03. Navarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

  1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

  Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.
*67.04. Pellicani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

  1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

  Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.
*67.05. Vinci.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

  1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

  Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.
*67.032. Lovecchio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

  1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

  Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.
*67.039. Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

  1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

  Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.
*67.042. Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

  1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

  Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.
*67.052. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Contributo ordinario per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

  1. A decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.886.161,66 mila euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.
67.053. Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria Speciale ed Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, con disabilità e non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)

  1. In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio Sanitario Nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con particolare riguardo alle finalità di contrasto del rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte delle categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per la specificità che assume nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività dell'assistenza il progetto «Smile House Roma», che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per pazienti disabili non collaboranti operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di 300 mila euro annui per ciascun anno dal 2021 al 2023, da destinare all'Ospedale San Filippo Neri di Roma per tali attività.
67.037. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riconoscimento della mototerapia)

  1. Lo Stato riconosce la mototerapia quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche e ne promuove la conoscenza, lo studio e la diffusione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti e le associazioni interessati, provvede all'elaborazione di linee guida volte a disciplinare i requisiti e le modalità di svolgimento della mototerapia nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, con l'accordo di genitori e medici curanti e con la partecipazione riservata a piloti esperti.
67.031. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Osservatorio sugli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere)

  1. Presso il Dipartimento delle pari opportunità è istituito l'Osservatorio sugli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere (di seguito denominato ODVIGE).
  2. In particolare l'ODVIGE svolge le seguenti funzioni:

   a) raccoglie dati su procedimenti giudiziari legati a reati connessi alla violenza di genere;

   b) con il coordinamento del ministero della Giustizia promuove la realizzazione di un database unico nazionale;

   c) segue l'evoluzione degli esiti giudiziari in relazione alle evidenze sociali del fenomeno per offrire uno strumento di analisi e di supporto per le iniziative legislative.
67.020. Bilotti, Baldino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 68.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, l'avanzo di spesa determinato dallo stesso viene ripartito in eguale misura e per tutti gli anni interessati, sul fondo per la determinazione dell'assegno di cui all'articolo 65 del presente testo e al comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
68.12. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*68.6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Sopprimerlo.
*68.9. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*68.15. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*68.16. Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 68.

  1. Al fine di incentivare la ripresa economica e aumentare il numero dei contratti di assunzione per le piccole e medie imprese che nell'anno 2020 hanno registrato un ridimensionamento del proprio fatturato nella misura del 40 per cento e che abbiano usufruito dei trattamenti di cassa integrazione salariale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione 196, 3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di applicazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che assumeranno percettori del beneficio economico di cui all'articolo 2 e 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 o comunque soggetti con età superiore ai 35 anni e che al momento dell'assunzione risultino inoccupati.
68.11. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai fini del riconoscimento del RdC, il requisito di cui al comma 1, lettera b), numero 2, non si applica ai soggetti senza fissa dimora con residenza fittizia in un comune, aventi un patrimonio immobiliare in un comune diverso, con meno di 5.000 abitanti, e un valore, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 50.000 euro.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000;
   2023: – 20.000.000.
68.2. Gavino Manca.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «sei mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mensilità»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a ventiquattro mensilità del Rdc nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000;
   2023: – 20.000.000.
68.1. Gavino Manca.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. In considerazione delle finalità occupazionali dello strumento, a decorrere dall'anno 2021 lo stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto annualmente di un importo pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno precedente.
68.26. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il numero 2) della lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni», è aggiunto il seguente numero:

    «3) il requisito dei due anni continuativi di residenza in Italia al momento della presentazione della domanda non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia».
68.5. Schirò, La Marca.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. I beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, senza ulteriori oneri a proprio carico, possono iscriversi presso i rispettivi Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ovvero altre istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio di riferimento, al fine di frequentare obbligatoriamente corsi di studio, propedeutici al conseguimento del Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, qualora ne siano sprovvisti, ovvero di un livello di istruzione pari al Diploma di istruzione di scuola secondaria di II grado ovvero alla qualifica o al diploma professionale, qualora già in possesso di un valido titolo di accesso a tale grado di istruzione, ovvero, qualora in possesso di un valido titolo di studio per l'accesso all'istruzione terziaria, frequentare corsi brevi professionalizzanti di istruzione terziaria, presso università statali, al fine del conseguimento di una certificazione utilizzabile nel mondo del lavoro, attestante l'acquisizione delle relative competenze. L'ingiustificata mancata frequentazione dei corsi di cui al periodo precedente comporta la perdita del beneficio di cui al periodo medesimo».

  1-ter. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata, con proprio decreto disciplinano i corsi d'istruzione primaria e secondaria di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata, con proprio decreto disciplinano i percorsi professionalizzanti di istruzione terziaria di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 730 milioni di euro per l'anno 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
68.10. Gallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1. Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 740 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 440 milioni.
68.20. Noja, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 740 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 440 milioni.
68.19. Noja, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), secondo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall'età».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 730 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 430 milioni.
68.18. Noja, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 le seguenti parole sono soppresse: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 720 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 420 milioni.
68.21. Noja, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «sei mensilità» sono sostituite con le seguenti: «dodici mensilità»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a ventiquattro mensilità del Rdc nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».

   L'attuazione delle presenti disposizioni avviene nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 68 della presente legge.
68.13. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
68.17. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad adottare progetti, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, destinati ai comuni che non hanno ancora attivato i progetti di propria competenza di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.
  1-ter. Le forme e le caratteristiche, nonchè le modalità di attuazione dei progetti di cui al comma 1-bis sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021 e 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
68.23. Gallo, Sarli, Costanzo, Lorefice, Lapia, Ruggiero, Mammì.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rendere effettiva la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale e di seguirne l'applicazione e gli esiti, come previsto dall'articolo 4 comma 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, la complessiva autorizzazione di spesa prevista per il Reddito di cittadinanza, comprensiva di quella prevista al comma 1, è destinata per cento milioni annui, a decorrere dall'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato di personale delle professioni dei servizi sociali a tale fine impiegate. Con successivo decreto sono definite le relative modalità di applicazione e riparto.
68.4. Lepri, Carnevali, Braga, Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane, Noja, Martinciglio.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai nuclei familiari con minorenni e/o donne in stato di gravidanza beneficiari del RdC, viene assicurata una «dote educativa», ossia un intervento di sostegno educativo personalizzato per prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica dei minorenni in grave povertà economica. La dote educativa viene definita con la partecipazione dei minori e dei loro genitori ed è posta in atto in rete dai servizi sociali comunali, le scuole, i pediatri e i servizi sanitari di base, i centri per le famiglie, i servizi di mediazione culturale, le organizzazioni del terzo settore e del volontariato. La dote educativa assicura ai futuri o neo genitori, ai bambini, alle bambine e agli adolescenti dei nuclei familiari destinatari del RdC una presa in carico integrata su base volontaria, comprese prestazioni personalizzate di carattere sociale, educativo, ricreativo e sportivo e l'orientamento alla fruizione della rete di servizi di welfare ed educativi presenti sul territorio. Ai fini del precedente periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è incrementata di 10 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
68.3. Lattanzio, Siani, Viscomi, Serracchiani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. La Guardia di finanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per quanto di rispettiva competenza, provvedono trimestralmente a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati nell'istanza di accesso da parte dei percettori del reddito di cittadinanza, effettuando gli opportuni controlli e verifiche su almeno il 40 per cento del numero totale dei percettori e provvedendo a recuperare, di concerto con l'Agenzia delle entrate e per la riscossione, le somme indebitamente percepite, più eventuali interessi, oneri e sanzioni previsti ai sensi di legge.
68.14. Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è sostituito dal seguente:

   «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n. 26, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali ed altri operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
68.24. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n. 26 e garantire la continuità della presa in carico da parte del Servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli enti locali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse individuate dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le procedure di cui al primo periodo possono essere attuate nel triennio 2021-2023. Ai fini del requisito dell'anzianità, rileva il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2021.
68.25. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25)

   1. Al decreto 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «diverso dalla casa di abitazione» sono aggiunte le seguenti: «o dalla casa adibita a residenza familiare assegnata all'ex coniuge con provvedimento dell'Autorità giudiziaria»;

   b) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Ai soli fini del Rdc, i redditi presunti derivanti da terreni agricoli incoltivati e improduttivi non devono essere calcolati ai fini del reddito familiare di cui al comma 1, lettera b) numero 4), determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.»;

   c) all'articolo 4, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9.1. In caso di rinnovo del Reddito di cittadinanza, ferma restando la valutazione circa la coerenza con le esperienze e competenze maturate, deve considerarsi congrua e deve dunque essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, anche l'offerta di lavoro che abbia ad oggetto lo svolgimento di attività stagionali, se collocata entro i cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Durante tale periodo lavorativo il Reddito di cittadinanza si intenderà sospeso, con conseguente ripristino automatico dell'erogazione del beneficio alla scadenza del contratto di lavoro a termine. Ove il compenso mensile ricevuto per lo svolgimento della prestazione lavorativa stagionale, pur conforme ai contratti collettivi di settore, risulti di importo inferiore a quello del Reddito di cittadinanza fruito, l'INPS provvederà all'integrazione del compenso sino a concorrenza dell'importo spettante a titolo di Reddito di cittadinanza.»;

   d) all'articolo 5, comma 6, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Contestualmente alla consegna della Carta RdC il gestore del servizio integrato attiva gratuitamente una casella di posta elettronica certificata a nome del beneficiario. Tutte le comunicazioni tra il beneficiario del reddito di cittadinanza, i centri per l'impiego e i navigator che riguardano l'indicazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva e le indicazioni relative alle offerte di lavoro devono essere indirizzate alla casella di posta elettronica certificata di cui al precedente periodo. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 18,486 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, come incrementata dalla presente legge».

   e) all'articolo 7, comma 3, le parole: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite con le seguenti: «per i delitti non colposi per i quali sia stata irrogata una pena detentiva superiore a tre anni»;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 sono sostituite con le seguenti: l'avere, ove punito per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, terminato l'esecuzione della pena da un tempo non inferiore a quello necessario per la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale.
68.020. D'Orso.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Destinazione del reddito di cittadinanza alle imprese)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 6:

    «1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Allo scadere dei diciotto mesi, ove il beneficiario non avesse trovato un nuovo lavoro, il Rdc non può essere rinnovato. Per ogni scadenza dei diciotto mesi di cui al precedente periodo è riconosciuto, per un massimo di diciotto mesi, un esonero contributivo pari all'ammontare della somma del Rdc scaduta alle imprese che assumono nuovi dipendenti.”;

    2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La Pensione di cittadinanza può essere rinnovata.”»;

   b) all'articolo 4, comma 8:

    «1) alla lettera b), n. 5, è soppresso il secondo periodo;

    2) la lettera c) è soppressa;

    3) alla lettera d-bis), sono soppresse le seguenti parole: “non operano le previsioni di cui alla lettera c) e,”»;

   c) alla lettera e) all'articolo 7, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile».

   d) all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.».
68.015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  1. All'articolo 4, comma 8, n. 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «alle attività individuate nel Patto per il lavoro», sono aggiunte le seguenti: «e ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui il soggetto preposto al colloquio di orientamento e al percorso del bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni;».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 del fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
68.010. Grippa, Ruggiero.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «possono stipulare» sono sostituite con le seguenti: «stipulano».
68.08. Grippa, Ruggiero, D'Arrando, Costanzo, Alemanno.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli eventuali osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti dei propri percorsi formativi, nonché di registrare e comunicare alle piattaforme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
   2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
68.09. Grippa.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, la parola: «2021» è sostituita con la seguente: «2020»;

   b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

   «7-bis. Dal 1° gennaio 2021 l'assegno di ricollocazione è erogato anche ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
68.07. Grippa.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «assuma», inserire le seguenti: «a tempo determinato ovvero».
  2. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato», inserire le seguenti: «ovvero a tempo determinato».
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
68.016. Varrica, Ruggiero, Sarti.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  1. Lo stanziamento per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Missione 1, Istruzione scolastica, Programma 1.2, Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 25.000.000;
    CS: + 25.000.000.

   2022:

    CP: + 25.000.000;
    CS: + 25.000.000;

   2023:

    CP: + 25.000.000;
    CS: + 25.000.000;
68.019. Gobbato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Progetto «Portinerie solidali»)

  1. Per l'anno 2021 è avviata la sperimentazione del progetto «Portinerie solidali».
  2. Al fine di consentire ai cittadini percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e in stato di emergenza abitativa, di svolgere un servizio di utilità sociale e contestualmente di disporre di un alloggio in cui risiedere, nei comuni con almeno diecimila abitanti è avviato un censimento degli stabili con locali di proprietà comune dei condomìni e destinati alla portineria e all'alloggio del portiere secondo quanto previsto all'articolo 1117 del codice civile in cui il servizio di portineria risulti dismesso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Al termine del censimento, realizzato previo accordo tra i comuni coinvolti e l'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (ANACI), i locali di proprietà comune risultanti dismessi, accatastati come bene comune censibile, la cui destinazione d'uso a servizio di portineria è vincolata in ragione di quanto stabilito negli atti d'acquisto ovvero nel regolamento condominiale, sono inseriti in una lista e possono essere assegnati al soggetto percettore del reddito di cittadinanza.
  4. Il soggetto percettore del reddito di cittadinanza che intenda candidarsi al progetto «Portinerie solidali» sostiene un colloquio presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del comune di appartenenza, a seguito del quale, se ritenuto idoneo, viene inserito in una lista di candidati all'incarico.
  5. Il soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza inserito nelle liste di cui al comma 4 si impegna, al momento della stipula del «patto di portineria solidale», a prestare ai condòmini servizi quali la distribuzione della corrispondenza, la sorveglianza dell'uso dei servizi e dei locali comuni, la pulizia delle zone condominiali comuni.
  6. I comuni, singoli o associati, raccordandosi a livello di ambito territoriale, sono responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio del progetto «Portinerie solidali», anche con l'apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale.
  7. Per il progetto «Portinerie solidali» e per la realizzazione del censimento di cui al comma 1, è istituito il fondo «Portinerie solidali» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le forme, caratteristiche e modalità di attuazione del progetto «Nuove Portinerie». L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario del reddito di cittadinanza sono subordinati all'attivazione dei progetti.
68.011. Costanzo, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Invidia, Villani, Davide Aiello, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica prestata dai Navigator agli operatori dei Centri per l'impiego)

  1. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro, il monitoraggio delle azioni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza e la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l'impiego e nel rispetto delle Convenzioni sottoscritte da Anpal Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, la stessa Anpal Servizi S.p.A. è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2022 i contratti di collaborazione del personale selezionato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2019, n. 181.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse disponibili nel Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
68.05. Cominardi, Gallinella, Nesci, Ciprini, Amitrano, Barzotti, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Tripiedi, Villani, Buompane, Manzo, Grippa, Zanichelli, Dori, Trano.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica prestata dai Navigator agli operatori dei Centri per l'impiego)

  1. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro, il monitoraggio delle azioni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza e la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l'impiego e nel rispetto delle Convenzioni sottoscritte da Anpal Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, la stessa Anpal Servizi S.p.A. è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2021 i contratti di collaborazione del personale selezionato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2019, n. 181.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse disponibili nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
68.06. Cominardi, Zanichelli, Gallinella, Nesci.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Nuove disposizioni in materia di condizionalità per i percettori di reddito di cittadinanza)

  1. I fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, e i percettori di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e di idennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste da tali benefìci, sono adibiti alle opere di sanificazione per il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 qualora ancora non impiegati in altre attività di tipo lavorativo.
  2. Le categorie indicate dal comma 1 sono immediatamente messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.
  3. Coloro che alla data del 23 febbraio 2020 già beneficiavano delle integrazioni salariali previste dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di dispositivi di protezione individuale o in operazioni di protezione civile nell'ambito della provincia di residenza.
68.03. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Fondo per le misure anti-tratta)

  1. Alla legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: “600,” è aggiunta la seguente: “600-bis,”;

   b) all'articolo 13, le parole, ovunque presenti: “articoli 600 e 601 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 600, 600-bis e 601 del codice penale”».

  2. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 371, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per l'anno 2017» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 2021».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
68.04. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Esclusione dal calcolo ISEE dei canoni di locazione relativi ad abitazioni diverse della prima casa utilizzate per motivi di lavoro)

  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, alla lettera a) è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è riconosciuta, anche nel caso in cui il nucleo familiare abbia una abitazione in affitto in comune diverso da quello ove e situata prima casa per motivi di lavoro, come risultante del contratto di lavoro dell'intestatario del contratto d'affitto».
  2. La misura di cui al comma 1 si applica a decorrere dell'ISSE relativo all'anno 2020.
  3. Al relativo onere, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati.
68.014. Novelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Esclusione della prima casa dal calcolo ISEE)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «non esercenti attività di impresa», sono aggiunte le seguenti parole: «con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10»;

   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  2. La misura di cui al comma 1 si applica a decorrere dell'ISSE relativo all'anno 2020.
  3. Al relativo onere, valutato in 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati.
68.013. Novelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere i seguenti:

Art. 68-bis.
(Formazione di personale sanitario e forze dell'ordine in materia di prevenzione del suicidio)

  1. Al fine di garantire l'intervento di personale competente in caso di emergenza connessa a un tentativo di suicidio o di atti di autolesionismo, è prevista la formazione del personale già operante presso il servizio sanitario di urgenza ed emergenza 112, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali, i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, i presìdi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e le Forze di polizia attraverso specifici corsi di formazione in materia di prevenzione del suicidio e di trattamento del soggetto a rischio di suicidio, in base alle funzioni esercitate.

Art. 68-ter.
(Numero verde per emergenza suicidi)

  1. È autorizzata l'attivazione di un numero verde e di un sito internet dedicati all'emergenza relativa ai suicidi e ai tentativi di suicidio.
  2. Presso il Ministero della salute è istituito un numero verde dedicato all'emergenza relativa ai suicidi, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, finalizzato a fornire un servizio di prima assistenza psicologica da parte di personale dotato di adeguate competenze, nonché a comunicare prontamente, nei casi di urgenza o su richiesta della persona a rischio, al servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica la necessità di un intervento immediato.
  3. All'interno del sito internet istituzionale del Ministero della salute è istituita una sezione dedicata all'informazione, alla prevenzione e all'emergenza relativa ai comportamenti autolesionistici e ai tentativi di suicidio.
  4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
68.012. Romaniello, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Fondo per gli addetti ai servizi di controllo)

  1. Nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico è istituito, con la dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, il «Fondo per il sostegno degli addetti ai servizi di controllo».
  2. Al fine di sostenere i lavoratori «Addetti ai servizi di controllo», è prevista la concessione di un bonus 1800 euro per i mesi di settembre, ottobre, novembre e un'indennità di 600 euro con cadenza mensile fino alla cessazione dello stato d'emergenza.
  3. Agli oneri derivanti, pari a 20 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
68.017. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Modifiche allo status contributivo dei rappresentanti negli enti locali)

  1. Coloro che siano stati eletti o nominati consiglieri di enti locali di qualsiasi tipo e che abbiano ricevuto esclusivamente un'indennità di presenza o simile, non sottoposta a contribuzione obbligatoria, possono sanare a richiesta i periodi del loro incarico mediante una contribuzione volontaria al Fondo della «Gestione separata» istituito dall'INPS.
  2. Tale sanatoria potrà essere retroattiva a partire dal momento della costituzione del suddetto Fondo.
  3. L'INPS dovrà emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni operative per tale sanatoria che dovranno comunque comprendere:

   a) l'attestazione dell'Ente locale di appartenenza del periodo di carica e dell'ammontare delle indennità corrisposte;

   b) il calcolo della contribuzione da corrispondere parametrata a quella in vigore per analoghi incarichi a favore della Gestione Separata dell'INPS;

   c) le modalità di versamento in unica soluzione o rateizzata. In questo caso, dovranno essere addebitati gli interessi di mora corrispondenti al tasso ufficiale di sconto attualmente vigente.
68.018. Mollicone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Fondo per i servizi di tabacchi)

  1. Nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico è istituito, con la dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, il «Fondo per il sostegno delle famiglie degli esercenti di tabacchi vittime di reati», al fine di sostenere i lavoratori del settore dell'esercizio di vendita dei tabacchi.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
68.02. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Nuove diposizioni in materia di revoca dell'assegno sociale)

  1. A coloro che sono cittadini italiani ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno un'età superiore a 67 anni, si trovano in stato di bisogno economico e che operano nei settori dell'assistenza e del volontariato, anche religiosi, all'estero, nonché nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, è riconosciuto l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per un periodo di cinque anni anche se non hanno la residenza o il domicilio effettivo, stabile e continuativo in Italia.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
68.01. Emanuela Rossini.

ART. 69.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, quantificati in 800.000 euro per il 2021 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
69.1. Formentini, Zoffili.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, alinea, dopo le parole: «Il datore di lavoro e il dirigente,», sono aggiunte le seguenti: «salva la concreta inesigibilità, in ragione di situazioni ostative, soggettive od oggettive, di una condotta difforme,».
*69.08. Invidia.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, alinea, dopo le parole: «Il datore di lavoro e il dirigente,», sono aggiunte le seguenti: «salva la concreta inesigibilità, in ragione di situazioni ostative, soggettive od oggettive, di una condotta difforme,».
*69.09. Barbuto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano, in quanto compatibili, alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché ai familiari superstiti, come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
  2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori, compresi i volontari, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e tutti gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di pubblica sicurezza impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiori al venticinque per cento o dalle quali consegua il decesso, durante o in seguito al servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3. L'assegno vitalizio o le elargizioni previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con la rendita INAIL, con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
  4. In caso di concorso di benefìci pubblici non cumulabili, ad eccezione della rendita INAIL, è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. In caso di decesso, le prestazioni sono erogate a tutti i superstiti, nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, legge 13 agosto 1980, n. 466, rispettivamente nell'ordine di cui ai nn. 1, 3 e 4, compresi gli orfani non nel carico fiscale.
  5. Al tale fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
69.03. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
  2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
  3. Gli assegni vitalizi previsti dalla normativa vigente nonché le somme di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
  4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
69.015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, viene garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere ai sensi dell'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
69.05. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della Legge n. 466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.
  3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
69.017. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Riconoscimento alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 salvo che non sia diversamente stabilito»;

   b) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
69.019. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
69.016. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere già riconosciute ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetti automaticamente l'adeguamento dell'assegno vitalizio all'importo previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari a 500 euro.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
69.04. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

Art. 69-bis.

  1. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi.
  2. I criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di riparto delle relative risorse sono definiti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.500.000;

   2022: – 1.500.000;

   2023: – 1.500.000.
69.06. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Fondo vittime reati violenti)

  1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
69.01. Annibali, Del Barba.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Disposizioni in materia di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1-bis, le parole: «se prevista dai rispettivi contratti di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «anche se prevista dai rispettivi contratti di categoria»;

   b) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1° settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
   1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ed in mancanza, ai genitori» sono aggiunte le seguenti: «e ai fratelli e alle sorelle»;

   d) all'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente:

   «3-bis. Nel caso in cui il soggetto sia titolare di più trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità di cui alla presente legge, i criteri più favorevoli attribuiti o attribuibili ad una delle pensioni con anche la totale esenzione fiscale devono essere attribuiti per tutte le posizioni di categoria del beneficiario indicate. I medesimi criteri devono essere applicati per ciascuna pensione anche per il titolare di più posizioni dirette includendo anche quelle stabilite all'articolo 3 della presente legge»;

   e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014»;

    2) al comma 3-ter, le parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento» sono soppresse;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014»;

   f) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica non può in ogni caso superare la misura del cento per cento.
   1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
   1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione»;

   g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

   «Art. 7. – A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
69.012. Sarti, De Maria, Perantoni, Giuliano, Ascari, Manzo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Disposizioni sull'assunzione di personale specializzato in materia di prevenzione del suicidio)

  1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione dell'elevato numero di casi di suicidio, è autorizzata l'assunzione di operatori sanitari competenti in materia. Nella fattispecie, è autorizzata l'assunzione di psicologi e psicoterapeuti specializzati in materia.
  2. Il Ministero dell'Economia e Finanze, con proprio decreto, determina la spesa e le modalità di reperimento delle risorse.
69.010. Romaniello, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice, D'Arrando, Zanichelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il secondo comma dell'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al primo comma non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.
*69.020. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il secondo comma dell'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al primo comma non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.
*69.013. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il secondo comma dell'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al primo comma non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.
*69.02. Topo.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il secondo comma dell'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al primo comma non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.
*69.011. Pastorino, Stumpo.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Al fine di sostenere i famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
69.018. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto per le famiglie dei marittimi trattenuti presso Paesi della Costa mediterranea del Nord Africa, attraversati da sommosse civili che creano instabilità nei rapporti tra gli stessi Paesi interessati.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
69.014. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.

ART. 70.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 70.
(Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti ed utilizzo dei canali di distribuzione)

  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Al fine di contrastare gli effetti della chiusura prolungata delle scuole sul benessere fisico dei minori appartenenti ai nuclei familiari più poveri, il sistema di distribuzione di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è utilizzato per la distribuzione domiciliare dei pasti preparati dalle mense scolastiche degli istituti scolastici di appartenenza.
70.1. Lattanzio, Siani, Viscomi, Serracchiani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 70.

  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
70.9. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 70.

  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana.

  Conseguentemente, all'articolo 209, l'importo ivi previsto è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
70.12. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 568 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021

    CP: – 528.000.000;
    CS: – 528.000.000.

   2022

    CP: – 525.760.923;
    CS: – 525.760.923.

   2023

    CP: – 525.760.923;
    CS: – 525.760.923.
70.7. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 140 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
70.8. Nobili, Del Barba.

  Al comma 1, le parole: 40 milioni sono sostituite dalle seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
70.6. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Al comma 1 sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021.
70.11. Stumpo, Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al comma 4 dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è inserito, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
70.5. Gadda, Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Accesso al Fondo prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, terzo periodo, dopo le parole: «comunque denominati,», aggiungere le seguenti: «ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, purché richiedenti individuali,».
70.011. Buratti.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».
70.04. Guidesi, Cavandoli, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Sezione speciale Fondo prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «01.c-bis) al fine di favorire l'accesso al credito da parte di categorie diverse da quelle definite dal comma c), nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Per i mutui garantiti dalla sezione speciale il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che è pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento +100 punti base. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Alla sezione è assegnata, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, il 30 per cento dell'intera capacità. È istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti dei settori bancario ed assicurativo per la determinazione del costo della garanzia. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia.».
70.08. Buratti.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subìto la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
  2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.
  3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
  4. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
  5. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
  6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
  7. Al fine di favorire la rinegoziazione dei canoni anche in conseguenza della grave emergenza prodotta dalla pandemia da COVID-19, la convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convocata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative sono convocate saranno preventivamente forniti i dati emergenti dal monitoraggio previsto dall'articolo 1 commi 8, 9, 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 6 giugno 2020 oltre ai dati aggiornati sulle locazioni forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare e quelli relativi all'andamento delle procedure di sfratto per morosità, al fine di garantire elementi conoscitivi e dati necessari alla valutazione delle condizioni di mercato e della condizione abitativa delle famiglie in locazione, anche in relazione al prevedibile aumento degli sfratti per morosità incolpevole derivanti dall'onerosità dei canoni conseguente agli effetti della pandemia da COVID-19 sui redditi familiari e alle possibili modalità di rinegoziazione dei contratti.
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, i criteri per la definizione di organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative con riferimento sia all'ambito nazionale che territoriale nonché nuovi criteri e modalità di funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
*70.02. Pellicani.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subìto la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
  2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.
  3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
  4. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
  5. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
  6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
  7. Al fine di favorire la rinegoziazione dei canoni anche in conseguenza della grave emergenza prodotta dalla pandemia da COVID-19, la convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convocata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative sono convocate saranno preventivamente forniti i dati emergenti dal monitoraggio previsto dall'articolo 1 commi 8, 9, 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 6 giugno 2020 oltre ai dati aggiornati sulle locazioni forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare e quelli relativi all'andamento delle procedure di sfratto per morosità, al fine di garantire elementi conoscitivi e dati necessari alla valutazione delle condizioni di mercato e della condizione abitativa delle famiglie in locazione, anche in relazione al prevedibile aumento degli sfratti per morosità incolpevole derivanti dall'onerosità dei canoni conseguente agli effetti della pandemia da COVID-19 sui redditi familiari e alle possibili modalità di rinegoziazione dei contratti.
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, i criteri per la definizione di organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative con riferimento sia all'ambito nazionale che territoriale nonché nuovi criteri e modalità di funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
*70.05. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Morosità incolpevole)

  1. Ai fini ISEE il soggetto che abbia subito sfratto per morosità continua a costituire nucleo familiare a sé stante qualora fissi la nuova residenza presso l'abitazione di un parente o di un affine fino al quarto grado per il periodo di un anno dall'avvenuto cambio della stessa e qualora sia stato accertato che sia morosità incolpevole ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
70.015. Costanzo.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. All'articolo 5, comma 4, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole: «buoni fruttiferi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «intestati a maggiorenni».
70.016. Costanzo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Estensione della categorie beneficiarie di indennità)

  1. Sono autorizzati a richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i soggetti iscritti anche a più forme previdenziali obbligatorie, o diverse nel 2019 e nel 2020, che dichiarano causa COVID-19 di non aver superato cumulati i 15.000 euro di reddito sino al 31 ottobre 2020 e che risultino ancora iscritti ad una o più forme previdenziali obbligatorie.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
*70.07. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Estensione della categorie beneficiarie di indennità)

  1. Sono autorizzati a richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i soggetti iscritti anche a più forme previdenziali obbligatorie, o diverse nel 2019 e nel 2020, che dichiarano causa COVID-19 di non aver superato cumulati i 15.000 euro di reddito sino al 31 ottobre 2020 e che risultino ancora iscritti ad una o più forme previdenziali obbligatorie.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
*70.09. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per l'acquisizione di servizi per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono esclusi dall'imposizione IVA. Il provvedimento con cui il beneficio viene adottato indica espressamente l'applicazione della fattispecie di cui alla presente disposizione.
70.021. Mandelli.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per gli acquisti alimentari per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono esclusi dall'imposizione IVA.
70.020. Mandelli.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Indennizzo danno biologico in capitale)

  1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica della persona derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento anche a seguito da contagio per SARS-CoV-2, al secondo periodo dell'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da «pari o superiore al 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 4 per cento».
  2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Tabella dell'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
  3. Il presente articolo si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  4. Gli indennizzi di cui al presente articolo sono riconosciuti entro il limite di spesa di 71 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 71 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
70.06. Lacarra, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Bonus connettività e dispositivi per famiglie con disabili)

  1. Al fine di potenziare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e disabilità grave e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinati all'acquisto degli strumenti necessari per i collegamenti internet in banda ultra larga, nonché degli appositi strumenti per la comunicazione e l'apprendimento.
  2. L'incremento di cui al comma 1 è finalizzato al riconoscimento di un contributo massimo di 500 euro alle famiglie con ISEE inferiore ai 50.000 euro, per ciascun componente del nucleo familiare che sia in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sotto forma di sconto che può essere utilizzato:

    1) per la fornitura dei dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer necessari per la connessione ad internet in banda ultra larga;

    2) per la fornitura di dispositivi predisposti specificamente per la comunicazione e l'apprendimento per soggetti in condizione di disabilità.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, anche ai fini del coordinamento dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo con altre forme di sostegno analoghe previste a legislazione vigente e nel rispetto del limite di spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
70.014. Termini.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2021 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
70.023. Schirò, La Marca.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità)

  1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per le attività delle consigliere di parità, finanziato con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di 10 milioni di euro, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è destinato a finanziare:

   a) le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità;

   b) i compensi per le indennità di funzione, i rimborsi spese e la remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere di parità nazionali, regionali e provinciali;

   c) le spese relative alla costituzione in giudizio a tutela dei soggetti vittime di discriminazioni sui luoghi di lavoro che si rivolgano all'ufficio della consigliera nazionale, regionale e provinciale;

   d) ed infine anche i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

   a) una quota pari al 5 per cento è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività conferenza delle consigliere e dei consiglieri di parità;

   b) la restante quota del 85 cento è destinata alle regioni che la distribuiranno a loro volta tra le province del territorio.

  3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti. Una proposta di riparto annualmente viene predisposta dalla commissione interministeriale a cui partecipa di diritto la consigliera di parità nazionale e n. 3 consigliere rappresentanti ciascuna il Nord, il Centro e il Sud.
  4. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
70.03. Boldrini, Berlinghieri, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Madia, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serracchiani, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Risorse per i servizi territoriali, i centri antiviolenza e per i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

  1. Al fine di implementare e sostenere l'attività di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
70.019. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la lotta all'abbandono)

  1. Il fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia istituito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è incrementato di 10 milioni di euro per il 2021.
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1991 è aggiunto il seguente: «3. Il 60 per cento delle risorse previste dal fondo viene destinato alle regioni del Mezzogiorno».
  3. Per il solo 2021, gli enti locali possono richiedere i fondi erogati ai sensi del comma 1 per la realizzazione di strutture di ricovero pubbliche previste dal comma 1, articolo 4 della legge n. 281 del 1991.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
70.024. Papiro, Di Lauro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando, Ruggiero, Lorefice, Mammì, Lapia.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Coordinamento del Codice del Terzo settore con la normativa fiscale relativa alle ONLUS e IVA)

  1. All'articolo 89, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 82, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,»;

   b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. Ferma restando l'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le prestazioni dei servizi di cui all'articolo 5 del presente decreto, in sede di fissazione o determinazione di tariffe, prezzi o corrispettivi comunque denominati ovvero dei rispettivi valori di riferimento, le pubbliche amministrazioni determinano gli importi totali pagabili al netto dell'IVA».
*70.012. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Coordinamento del Codice del Terzo settore con la normativa fiscale relativa alle ONLUS e IVA)

  1. All'articolo 89, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 82, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,»;

   b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. Ferma restando l'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le prestazioni dei servizi di cui all'articolo 5 del presente decreto, in sede di fissazione o determinazione di tariffe, prezzi o corrispettivi comunque denominati ovvero dei rispettivi valori di riferimento, le pubbliche amministrazioni determinano gli importi totali pagabili al netto dell'IVA».
*70.022. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)

  1. All'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole: «nei successivi tre anni da tale data» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore».
70.01. Lepri, Martina, Gribaudo, Viscomi, Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «5.164,57 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «7.500 euro»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, nei limiti dell'importo complessivamente stabilito dal comma 4, aumentato ad euro 1.500, per ciascuna persona indicata nell'articolo 12 del TUIR»;

   c) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la parola: «5.164,57 euro» è sostituita dalla seguente: «6.000 euro»;

    2) la parola: «25.822,85 euro» è sostituita dalla seguente: «30.000 euro»;

    3) la parola: «2.582,29 euro» è sostituita dalla seguente: «3.000».

  2. All'articolo 11, al comma 8, la parola: «5.164,57 euro», è sostituita dalla seguente: «6.000 euro».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
70.013. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. Ai magistrati onorari, GOP e VPO, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, Capo II, articoli 3, 4, 5, 6, e 8, sui congedi parentali, familiari e formativi.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
70.018. Siracusano.

ART. 71.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: «a) almeno 64 anni di età;».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituito: «Salvo quanto disposto dall'articolo 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie le età pensionabili per la vecchiaia, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte dal 1o gennaio 2012, dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214».
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola «incompatibile», aggiungere: «con qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero».
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola «beneficiario» aggiungere: «sia divenuto titolare di qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero».
71.16. Mandelli, Squeri, D'Attis, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: «a) almeno 64 anni di età;»;
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituito: «Salvo quanto disposto dall'articolo 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie le età pensionabili per la vecchiaia, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte dal 1° gennaio 2012, dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214».
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola «incompatibile», aggiungere: «con qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero».
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola «beneficiario» aggiungere: «sia divenuto titolare di qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
71.3. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «1o gennaio 2022» con le seguenti: «1o gennaio 2023»;

   b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»; di conseguenza, alla fine del comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

   c) alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «In ogni caso, entro il 31 dicembre 2022, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le parti sociali rappresentate nel Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali INPS, verifica il conseguimento anche in via prospettica dell'equilibrio tra contributi e prestazioni al fine di verificare la possibilità di evitare, anche parzialmente, l'incremento dell'aliquota di cui al primo periodo del presente comma».
71.6. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «1o gennaio 2022» con le seguenti: «1o gennaio 2023»;

   b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»; di conseguenza, alla fine del comma 1 sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

   c) alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «In ogni caso, entro il 31 dicembre 2022, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le parti sociali rappresentate nel Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali INPS, verifica il conseguimento anche in via prospettica dell'equilibrio tra contributi e prestazioni al fine di verificare la possibilità di evitare, anche parzialmente, l'incremento dell'aliquota di cui al primo periodo del presente comma».

   d) agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
71.14. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire il riallineamento contrattuale alle norme legislative introdotte in materia di professioni sanitarie e socio-sanitarie le regioni sono autorizzate a stanziare, in via straordinaria, le risorse finanziare necessarie per la costituzione un apposito fondo destinato ad un contratto collettivo nazionale integrativo del CCNL 2016-2018 per la revisione del sistema di classificazione professionale del personale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, tecnico ed amministrativo del comparto della sanità pubblica.
71.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e che, entro il 31 dicembre 2017, hanno soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni per l'anno 2021 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
71.7. Sut, Invidia, Ruggiero, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto ai soggetti in possesso, al momento della domanda, dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, anche per le cessazioni delle attività anteriori 1° gennaio 2017. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
71.18. Lacarra, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno cessato l'attività commerciale».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 71, valutati in euro 35 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
71.5. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Detrazioni fiscali per alloggi sociali)

  1. Sono riconosciute per il triennio 2020-2022 le detrazioni fiscali di cui all'articolo 7, comma 1 e 2 del decreto legislativo 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Le detrazioni fiscali di cui al presente comma sono fruibili anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento o in locazione a canone concordato di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 del citato articolo 7.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –5.000.000;
   2022: –5.000.000;
   2023: –5.000.000.
71.054. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «c) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

  2. All'articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);» sono aggiunte le seguenti parole: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50.
71.055. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento)

  1. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, nonché di garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, il «Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo:

   a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle «pluriclassi»;

   b) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;

   c) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
71.031. Cabras.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

   a) comma 1, lettera b);

   b) comma 8;

   c) comma 8-bis;

   d) comma 14, lettere a) e b).

  2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

   a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

   b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

  3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
71.020. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Rifinanziamento di fondi destinati ad esigenze abitative)

  1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 25 milioni di euro.
  2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –87.000.000;
   2022: – ;
   2023: – .
71.07. Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art.71-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
71.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sospensione dei provvedimenti di rilascio)

  1. Il comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato con effetto decorrente dal giorno 1o gennaio 2021.
71.044. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. A decorrere dall'anno finanziario 2021, sono destinati al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ulteriori 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio di usura, che dovranno essere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro, con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e di 490 milioni di euro.
71.024. Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Manzo, Zanichelli, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Al comma 1122, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il punto 2 della lettera b) e la lettera c) sono abrogati.
  2. Gli effetti finanziari del comma 1 sono determinati in 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
71.010. Lacarra, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni in materia di regime della cedolare secca)

  1. In alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari locate ad uso commerciale può optare per il seguente regime:

   a) il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento;

   b) sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

   a) quanto a 700 milioni di euro, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge;

   b) quanto a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro il 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni per l'anno 2021. Entro il 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
71.028. Alemanno, Manzo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere i seguenti:

Art. 71-bis.
(Misure di sostegno alle strutture semiresidenziali)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti sia dall'adozione di sistemi di protezione per il personale e per gli utenti che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture del presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 71-ter.
(Misure di sostegno alle strutture residenziali)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti sia dall'adozione di sistemi di protezione per il personale e per gli utenti, sia da una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
71.05. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

  1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:

   a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

   b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

   c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

  3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.
  4. Ai fini di cui al comma 3:

   a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

   b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

  5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
  6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
  7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

   b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

   c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

  8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
71.014. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie)

  1. All'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.».
71.04. Verini, Bazoli, Bordo, Miceli, Vazio, Zan.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 durante il periodo di emergenza, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti al trentesimo giorno successivo alla fine del periodo di isolamento obbligatorio, quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, risultante da idonea certificazione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 1.
  3. Se le misure di cui al comma 1 sono iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, il differimento dei termini decorre da quest'ultima data.
71.046. Mandelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1 Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 201, n. 50.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni e 100 milioni.
71.049. Mandelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, dall'articolo 1, comma 1, lettere a) ed e), e agli articoli 7, comma 3, 8 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni di cui al comma 2.
  2. Sono destinatarie delle risorse del Fondo le associazioni del Terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello Statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere con un approccio laico e femminista;

   b) siano attive da almeno tre anni e presentino un curriculum che contenga attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

  3. Le amministrazioni di competenza concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), che gestiscano luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza, culturali dedicate alle questioni di genere e erogazione di servizi alla comunità di riferimento promozione di attività culturali e erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
  4. Il Fondo di cui al comma 1, lettera a), ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  5. Con decreto del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, entro il mese di marzo di ciascun anno, sono disciplinati modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.
  6. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.
71.06. Madia, Muroni, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serracchiani, Sensi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.
(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate)

   1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale, presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.
   2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, di esercitare, temporaneamente, in via autonoma o dipendente, presso strutture private autorizzate o accreditate, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti, all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.».
71.037. Locatelli, Lorenzo Fontana, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1 Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni e 100 milioni.
71.048. Mandelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure urgenti per la definizione delle sofferenze bancarie)

  1. Ai fini del presente articolo, sono considerate posizioni in sofferenza, i rapporti giuridici tra banche e intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le società titolari di licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che si sono rese cessionarie di tali rapporti, da un lato, e loro debitori, dall'altro, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia alla data del 30 giugno 2021.
  2. Entro il 31 dicembre 2022, i debitori delle posizioni a sofferenza possono richiedere in forma scritta, anche tramite l'utilizzo di PEC, alla banca o all'intermediario finanziario di concordare una transazione stragiudiziale per l'estinzione del rapporto debitorio.
  3. Entro il 31 dicembre 2022, in caso di posizioni a sofferenza cedute dalla banca o dall'intermediario finanziario a terzi, i debitori possono richiedere in forma scritta, anche tramite l'utilizzo di PEC, al cessionario di concordare una transazione stragiudiziale per l'estinzione del rapporto debitorio.
  4. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 2 e 3, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario sono tenuti a comunicare al debitore in forma scritta il valore contabile lordo e netto dei crediti, come risultante dal bilancio del creditore, vantati verso il debitore e il prezzo di cessione del credito. La comunicazione deve essere chiaramente leggibile e illustrare in forma sintetica e comprensibile l'intera evoluzione del rapporto contrattuale, nonché l'indicazione dell'indirizzo e della PEC cui inviare la corrispondenza.
  5. La banca, l'intermediario finanziario e la società autorizzata, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 il cessionario e il richiedente, sono obbligati a negoziare secondo i principi di buona fede e con la finalità di evitare reciproche perdite e pregiudizi.
  6. Il debitore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 formula una proposta transattiva alla banca o all'intermediario o alla società autorizzata ai sensi del citato articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza o al cessionario. Nei casi di cui al comma 2, la proposta transattiva è da qualificarsi ragionevole, qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore, per ciascuno dei crediti, è pari al valore netto di bilancio maggiorato del 20 per cento del differenziale tra il valore lordo contabile e il valore netto contabile di bilancio. Nei casi di cui al comma 3, la proposta transattiva è da qualificarsi ragionevole qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore, per ciascuno dei crediti, è pari al prezzo di cessione maggiorato del 20 per cento del differenziale tra il valore netto contabile di bilancio e il prezzo di cessione. Il creditore che rifiuta la proposta transattiva, soprattutto se ragionevole, deve giustificare il proprio rifiuto, esplicitando in forma chiara e comprensibile le perdite che la proposta del debitore è in grado di provocare e, contestualmente formulare la propria ragionevole controproposta transattiva.
  7. L'atto di transazione, da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della proposta del debitore al creditore, deve prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggiore credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo e deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Sulle cause di nullità, per quanto non previsto al presente comma, si applicano le norme specificamente previste dal codice civile.
  8. L'atto di transazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento del debito entro il termine massimo di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, su richiesta del debitore, il creditore deve concedere una dilazione di pagamento nel termine massimo di due anni. Il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi dell'atto di transazione determina l'estinzione del credito e di tutte le garanzie.
  9. La negoziazione si considera conclusa con successo se le parti stipulano un contratto di transazione in cui sia concordata l'estinzione della posizione al momento del saldo del credito. Lo scadere del termine di cui al comma 7 determina l'insuccesso della negoziazione. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche nonché le imposte di bollo e di registro l'atto di transazione, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario o della società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti.
  10. Nei casi in cui il debitore non provvede al pagamento di quanto definito negli accordi transattivi e secondo le tempistiche all'uopo definite, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario hanno diritto a pretendere dal debitore l'intero importo del debito originario al netto di quanto già percepito in virtù della risoluzione di diritto dell'accordo transattivo.
  11. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso dato a garanzia e detenuto alla data dell'istanza di cui ai commi 2 e 3 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere irrimediabilmente la sua capacità di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato.
  12. In caso di accordi transattivi, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario, notifica senza indugio, al debitore, l'intervenuta cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La notifica è documento valido per il debitore ai fini della cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La sopravvenienza attiva nel bilancio dell'impresa è soggetta a tassazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del debito cancellato dal bilancio dell'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  13. La proposta di accordi transattivi per l'estinzione della posizione debitoria può essere esperita anche in pendenza di una procedura esecutiva, a condizione che nella stessa, non siano intervenuti altri creditori, entro e non oltre l'udienza di autorizzazione della vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile e ne determina la sospensione per legge. Il pagamento integrale estingue la procedura esecutiva. Il debitore originario rimborsa esclusivamente le spese come liquidate dal giudice dell'esecuzione. Eventuali atti di intervento nella procedura esecutiva sono inammissibili se successivi alla data di deposito in cancelleria della proposta transattiva, da depositarsi senza indugio a cura del debitore.
  14. Il pagamento integrale di quanto concordato dalle parti di cui all'accordo transattivo, libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore riferite alle posizioni in sofferenza, tutte le garanzie rilasciate cessano di avere efficacia e comporta l'obbligo per la banca o per l'intermediario finanziario o per la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o per il cessionario di attivarsi tempestivamente, sostenendone tutti gli oneri relativi, presso l'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, i sistemi privati di informazioni creditizie e la centrale di allarme interbancaria per la cancellazione, da concludersi entro il termine di 60 giorni, della posizione debitoria in sofferenza, fermo restando una mera annotazione contabile separata. Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  15. La banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti qualora non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi dei commi 2 e 3, lo facciano in ritardo rispetto ai termini perentori indicati, forniscano informazioni non veritiere o incomplete ovvero violino le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia, da un minimo di euro 100.000 fino a euro 10 milioni, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Banca d'Italia da adottarsi con proprio provvedimento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia definisce altresì con proprio regolamento le norme di condotta cui dovranno attenersi i creditori nelle negoziazioni con il debitore.
71.029. Ruocco, Maniero, Zanichelli, Cancelleri, Manzo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
  2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione del presente, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  5. Le disposizioni del presente articolo hanno valore di norma di interpretazione autentica.
71.045. Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure di sostegno per i professionisti iscritti agli enti di previdenza di diritto privato)

  1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
  2. Al fine di sostenere le forme di tutela di cui all'articolo 1, la tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è ridotta al 20 per cento per l'anno 2021 e al 10 per cento per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 209.
71.011. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)

  1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.
  2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

   a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

   b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

   c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

   d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

  3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:

   a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1o gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

   b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

   c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

   d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

  4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.
  5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.
  6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.
71.013. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure per il ristoro delle aziende di commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria e camicie)

  1. All'allegato 1, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aggiunto il seguente codice ateco: «47.71.3 commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie – 200 per cento».

  Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
71.021. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

  1. Il comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili fino al 31 dicembre 2020, è abrogato con effetto decorrente dal giorno 1o gennaio 2021.
71.03. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Tavolo di confronto Ente nazionale per il microcredito Ministero dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali)

  1. In relazione alle misure previste dai decreti legge di emergenza sanitaria da Covid-19, che interessano direttamente o indirettamente il settore del microcredito, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un tavolo di lavoro congiunto tra l'Ente nazionale per il microcredito, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di condividere la definizione delle relative norme di attuazione connesse all'emergenza epidemiologica.
71.027. Emiliozzi, Currò, Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Maurizio Cattoi, Carelli, Roberto Rossini, Cataldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa – ISCRO)

  1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali frangenti, è istituita una «Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa» (ISCRO), erogata dall'INPS e spettante ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda abbiano subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei 3 anni precedenti, e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
  3. Se nel corso dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o malattia o altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della gestione separata INPS, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità, malattia o altro indennizzo a carico della gestione separata INPS, tali indennità rilevano ai fini della quantificazione del reddito.
  4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, al momento della domanda, abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 3 anni alla medesima gestione separata, e che nel corso dei 3 anni precedenti non abbiano cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante il trattamento di indennità determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione non dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
  5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno 5 anni dalla conclusione del precedente trattamento di indennità. In ogni caso, nessuno può usufruire della indennità per più di 3 volte.
  6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'indennità non può in ogni caso superare i 6.516 euro.
  7. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
  8. La domanda di ISCRO è presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
  9. L'indennità è corrisposta in 6 mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
  10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neppure in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, definirne i contenuti formativi, predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Anpal riunisce un tavolo di coordinamento con le regioni e le associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
  12. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 della presente legge si provvede, con un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 0,28 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.
71.012. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura, Bonomo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni per tutela dei lavoratori fragili)

  1. Fino al 30 aprile 2021, a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
71.034. Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sospensione dei provvedimenti di rilascio)

  1. Il comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2021.
71.09. Navarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure per la gestione delle sofferenze dei crediti garantiti da ipoteca o leasing immobiliari)

  1. Ai fini del presente articolo, sono considerate posizioni in sofferenza, i rapporti giuridici, garantiti da ipoteca o leasing immobiliari, tra banche, intermediari finanziari, individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le società titolari di licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che si sono rese cessionarie di tali rapporti, da un lato, e loro debitori, dall'altro, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
  2. Per i crediti classificati a sofferenza, la banca o l'intermediario finanziario o i soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 115, comma 1, o i cessionari, al fine di rendere più efficiente la gestione delle posizioni deteriorate, possono utilizzare, con obbligo di negoziare secondo buona fede, uno o più fondi di intervento alternativi (FIA) riservati, italiani o europei, costituiti da intermediari specializzati e vigilati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli accordi tra debitore, creditore, cessionari e FIA riservati, italiani o europei, propedeutici alla strutturazione dell'operazione, sono formalizzati con la mediazione civile o con atto pubblico. La partecipazione ai FIA e alle Sicaf, italiani o europei, è riservata esclusivamente a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 testo unico della finanza.
  3. Nel caso in cui i regolamenti di gestione dei FIA riservati, italiani o europei, prevedano tutte le seguenti condizioni:

   a) il prezzo di vendita da parte del soggetto debitore al FIA riservato, italiano o europeo, è pari al maggiore valore tra: a) il valore contabile netto di bilancio del creditore; b) l'eventuale prezzo di cessione del credito; c) il valore di mercato con l'assunzione relativa alla vendita tramite procedura stragiudiziale o giudiziale determinato da un'apposita relazione di stima predisposta, in data non anteriore a 90 giorni rispetto alla data di stipula dell'atto pubblico, da un esperto indipendente nominato congiuntamente dal creditore e dal FIA riservato, italiano o europeo. Il corrispettivo della vendita è destinato, in via principale, all'estinzione del debito nei confronti del creditore pari al valore contabile netto di bilancio o, nel caso di cessione del credito, al pagamento del prezzo di cessione al cessionario. Nel caso in cui il valore di mercato con l'assunzione relativa alla vendita tramite procedura stragiudiziale o giudiziale è maggiore o del valore contabile netto di bilancio del creditore o, nel caso di cessione, del prezzo di cessione del credito, previo accordo tra le parti, il differenziale positivo tra tali valori, entro il limite del 20 per cento, è corrisposto o al soggetto creditore o al cessionario. La parte residua è assegnata al debitore;

   b) la locazione da parte del FIA riservato, italiano o europeo dell'immobile acquistato, per un periodo non inferiore a 10 anni, al debitore originario;

   c) la possibilità da parte del debitore originario, nel suddetto periodo decennale, di poter acquistare in qualsiasi momento l'immobile locato al valore come definito ai sensi del precedente punto 1). Il prefissato valore di acquisto rimane invariato per l'intero decennio;

   d) la commissione di gestione applicata al FIA riservato, italiano o europeo, inferiore all'1 per cento del patrimonio netto;

   e) il canone di locazione decennale, definito su base annua, applicato al debitore originario inferiore al 5 per cento del valore come definito ai sensi del precedente punto i);

   f) il divieto per la società di gestione del risparmio (SGR) o la società di investimento a capitale fisso (Sicaf), fintanto che il debitore originario è regolare nel pagamento dei canoni di locazione, di alienare o locare l'immobile a soggetti terzi;

   g) la nullità dell'accordo e la possibilità della SGR o della Sicaf, salvo diversa volontà e a totale discrezione della SGR o della Sicaf stessa, di vendere o locare a soggetti terzi l'immobile oggetto di locazione in caso di mancato pagamento, per il periodo decennale, di complessivi 5 canoni di locazione dovuti dall'originario debitore entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuno di essi;

   h) il diritto della SGR o della Sicaf, in assenza di acquisto dell'immobile da parte dell'originario debitore al termine del periodo decennale, di vendere o locare a soggetti terzi l'immobile oggetto di locazione, potendone definire le relative condizioni economiche e contrattuali;

   i) il divieto da parte del debitore originario di sublocare a terzi l'immobile, pena nullità dell'accordo;

   sono ammesse le seguenti agevolazioni fiscali:

    1) la tassazione degli immobili in capo ai FIA riservati, italiani o europei, è, per tutta la durata, la medesima del debitore originario.

    2) gli accordi transattivi propedeutici alla costituzione dei FIA riservati, italiani o europei, sono esenti da imposte di bollo e di registro.

    3) i redditi prodotti dalla detenzione delle quote o azioni dei FIA riservati, italiani o europei, anche se cedute a soggetti terzi, sono esenti dall'imposta sul reddito per tutta la durata degli stessi.

    4) gli oneri per la cancellazione di ipoteche, sono esenti da tassazione e per la parte residua sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario o della società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti.

   Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma.

  4. In caso di utilizzo di FIA riservati, italiani o europei, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti, notifica senza indugio, al debitore, l'intervenuta cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La notifica è documento valido per il debitore ai fini della cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La sopravvenienza attiva nel bilancio dell'impresa è soggetta a tassazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del debito cancellato dal bilancio dell'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  5. L'utilizzo di FIA riservati, italiani o europei, per la gestione della posizione debitoria può essere esperita anche in pendenza della procedura esecutiva, a condizione che nella stessa non siano intervenuti altri creditori, entro e non oltre l'udienza di autorizzazione della vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile e ne determina la sospensione per legge. La positiva definizione della gestione della posizione debitoria estingue la procedura esecutiva. Il debitore originario rimborsa esclusivamente le spese come liquidate dal Giudice dell'esecuzione. Eventuali atti di intervento nella procedura esecutiva sono inammissibili se successivi alla data di deposito in cancelleria dell'istanza di avvio della mediazione, da depositarsi senza indugio a cura della parte che vi ha interesse.
  6. Gli accordi sottostanti alla gestione della posizione debitoria tramite l'utilizzo di FIA riservati, italiani o europei, libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore, tutte le garanzie rilasciate cessano di avere efficacia e comporta l'obbligo per la banca o per l'intermediario finanziario o per la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o cessionario di attivarsi tempestivamente, sostenendone tutti gli oneri relativi, presso l'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, i sistemi privati di informazioni creditizie e la centrale di allarme interbancaria per la cancellazione, da concludersi entro il termine di 60 giorni, della posizione debitoria in sofferenza, fermo restando una mera annotazione contabile separata. Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  7. La banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti qualora non ottemperino alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia, da un minimo di euro 100.000 fino a euro 10 milioni, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Banca d'Italia da adottarsi con proprio provvedimento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia aggiorna il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio approvato a norma dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 58 del 1998 e definisce con proprio regolamento, le norme di condotta cui dovranno attenersi i creditori nelle negoziazioni con il debitore
71.030. Ruocco, Maniero, Raduzzi, Cancelleri, Manzo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Microcredito sociale)

  1. È istituita un'apposita sezione speciale, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 denominata «sezione Microcredito sociale», con una dotazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per la prestazione di garanzie nella misura dell'80 per cento sui finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con particolare riguardo per le necessità di approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, erogati con le modalità disciplinate dal Titolo secondo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. L'Ente nazionale per il microcredito coordina l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto n. 176 del 2014.
71.026. Emiliozzi, Currò, Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Maurizio Cattoi, Carelli, Roberto Rossini, Cataldi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in materia di redditi dei lavoratori frontalieri in stato di quiescenza)

  1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   «m) le prestazioni pensionistiche percepite dagli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
71.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

   «6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2021. In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 80 per cento del canone di locazione relativo ai mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile».

  Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 270 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
71.015. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

   «1-bis. Le attività di cui al comma 1, lett. a), b) e c) si considerano di interesse generale ai sensi dell'articolo 5.
   1-ter. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.».
71.016. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. All'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;

   b) al comma 3, le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7» e le parole: «per l'anno successivo» sono soppresse;

   c) al comma 5, le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;

   d) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 79, comma 5-ter».
71.017. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto anche a tutte le attività che siano impossibilitate al confronto con i suddetti mesi di riferimento dell'anno precedente per comprovate motivazioni quali: chiusura stagionale, chiusura per delocalizzazione, chiusura per rinnovo locali e/o che abbiano avviato l'attività in data successiva a quella di riferimento e che siano comunque in grado di dimostrare un fatturato in perdita di un terzo rispetto a quanto fatturato in altri mesi di apertura».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
71.038. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1 All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «c) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

  2 All'articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);» sono aggiunte le seguenti parole: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sopprimere le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
71.052. Mandelli, Squeri, D'Attis, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. La dotazione del Fondo del microcredito, di cui al decreto legislativo n. 176 del 2014 è incrementata di 50 milioni, a decorrere dal 2021. Le predette risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla concessione di un prestito senza interessi, fino a un massimo del 30 per cento per la stipula di contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
  2. Possono accedere al beneficio di cui al comma 1, persone con età anagrafica compresa tra i venti e i trentotto anni.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al prestito di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
71.032. Barzotti, Ciprini, Cominardi, Invidia, Villani, Davide Aiello, Tripiedi, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Potenziamento del Fondo di garanzia prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».
71.08. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. L'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cessa i suoi effetti il 1o gennaio 2020.
71.050. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Modificazione alla legge n. 145 del 2018 articolo 1, comma 537)

  1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, i cui corsi sono stati autorizzati entro il 31 dicembre 1995.
   Tutti coloro i cui corsi sono stati prorogati e autorizzati attivati ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni sino alla chiusura delle autorizzazioni attivazione dei corsi di cui all'articolo 1 comma 541 della presente legge, che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019 30 giugno 19, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
   Coloro i quali all'entrata in vigore della presente legge, in forza del conseguimento del diploma di massaggiatore-massofisioterapista svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente, non avendo maturato un periodo minimo lavorativo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, hanno il diritto di iscriversi nei registri tenuti presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento sino alla maturazione dei 36 mesi lavorativi. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente al suddetto elenco. L'iscrizione temporanea al registro deve garantire di poter maturare l'esperienza lavorativa richiesta anche a coloro i cui corsi di studio siano stati autorizzati attivati entro il 31 dicembre 2018 per gli anni scolastici 18-19-20; nonché la validità del titolo conseguito per lo svolgimento della professione sanitaria di riferimento. Per tutti costoro è obbligatoria l'iscrizione al registro, tenuto presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 30 aprile 2024. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente all'elenco speciale ad esaurimento.».
71.056. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Incremento fondo diritto al lavoro disabili)

   1. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: «780 milioni per l'anno 2021 e 480 milioni a decorrere dall'anno 2022».
71.057. Stumpo, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Incremento fondo non autosufficienza)

  1. A decorrere dall'anno 2021 il fondo per la non autosufficienza è incrementato di 100 milioni di euro, 40 milioni di euro della predetta dotazione sono destinati, in modo aggiuntivo, alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni sono destinati ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni per l'anno 2021 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
71.058. Stumpo, Pastorino, Carnevali.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Rifinanziamento progetto «Filippide», progetti di integrazione disabili nello sport)

  1. All'articolo 1 comma 333 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «per l'anno 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209 della presente legge sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,5 milioni per l'anno 2021 e 499,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.
71.059. Pastorino, Stumpo, Pella.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure in materia di forniture e di contratti di locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

   «6-bis.1. Nei rapporti contrattuali di fornitura e di locazione di immobili ad uso commerciale in cui una delle parti svolga un'attività soggetta alle misure di contenimento epidemiologico, si presume, salvo prova contraria, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento, secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.
   6-bis.2. Nei casi previsti dai commi 6-bis e 6-bis.1, il pagamento delle somme di denaro ancora dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 24 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.
   6-bis.3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6-bis.1 e 6-bis.2 si applicano, in quanto compatibili, anche a tutti i contratti assimilabili alle locazioni commerciali quali i contratti di affitto di ramo d'azienda e di vendita con patto di riservato dominio».
*71.060. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure in materia di forniture e di contratti di locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis.1. Nei rapporti contrattuali di fornitura e di locazione di immobili ad uso commerciale in cui una delle parti svolga un'attività soggetta alle misure di contenimento epidemiologico, si presume, salvo prova contraria, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento, secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.
   6-bis.2. Nei casi previsti dai commi 6-bis e 6-bis.1, il pagamento delle somme di denaro ancora dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 24 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.
   6-bis.3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6-bis.1 e 6-bis.2 si applicano, in quanto compatibili, anche a tutti i contratti assimilabili alle locazioni commerciali quali i contratti di affitto di ramo d'azienda e di vendita con patto di riservato dominio.».
*71.053. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

   1. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subìto danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1o settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
71.061. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

   1. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
71.039. Stumpo, Pastorino.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Rating di legalità)

   1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza», sono soppresse.
*71.051. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Rating di legalità)

  1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza», sono soppresse.
*71.041. Squeri, Barelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Rating di legalità)

  1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza», sono soppresse.
*71.040. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, ha una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 610 milioni.
71.043. Gelmini, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Cannizzaro, Paolo Russo, Mandelli, Labriola.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sostengono gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, ha una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
71.042. Gelmini, Occhiuto, Novelli, Mandelli, Bagnasco, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Labriola.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. All'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Concorrono al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede, i recuperi e i riposi compensativi di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ed i riposi compensativi così come disposto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 39».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
71.025. Ruggiero.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Improcedibilità dello sfratto nei confronti del conduttore di un pubblico esercizio in caso di sanatoria sino alla prima udienza di convalida dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e/o dei mesi di novembre, dicembre 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore, titolare di un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sino alla la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex articolo 665 del codice di procedura civile e seguenti, diviene improcedibile la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento.
  2. È inefficace ogni procedura esecutiva iniziata dal 1o marzo 2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe.
71.019. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Supervisione professionale degli assistenti sociali)

  1. Allo scopo di garantire la maggior efficacia e qualità degli interventi del servizio sociale professionale a favore dei cittadini, coerentemente con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, lo Stato promuove la continuità della supervisione professionale per gli assistenti sociali iscritti all'albo previsto dalla legge 23 marzo 1993, n. 84. A tal fine, entro 90 giorni dalla approvazione della presente, norma il Consiglio nazionale dell'Ordine, previo parere del Ministero vigilante, approva un apposito regolamento che individui gli assistenti sociali specialisti autorizzati alla supervisione iscritti all'apposita sezione dell'Albo, le modalità di svolgimento, di organizzazione e di assolvimento della supervisione stessa.
  2. La supervisione professionale è obbligatoria per l'assistente sociale che eserciti sia in forma subordinata sia in libera professione ed è da considerarsi valida ai fini dell'assolvimento della Formazione continua così come regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
  3. Per la realizzazione dei percorsi di supervisione professionale gli enti pubblici e privati presso i quali eserciti l'assistente sociale organizzano specifici percorsi con i professionisti individuati ai sensi del precedente comma 1, anche in collaborazione tra loro e con l'Ordine professionale. A tal fine il Ministero delle Politiche sociali, definendo i criteri con proprio decreto, finanzia appositi bandi per la realizzazione della Supervisione professionale degli assistenti sociali per un importo complessivo di 5.625.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,652 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
71.023. Noja, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Al comma 7 dell'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui alla lettera f), dell'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono riferite anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1.»;

   b) alla lettera b) le parole: «enti del Terzo settore non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1».
71.018. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Nell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «I contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente articolo.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni e 100 milioni
71.047. Mandelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Modifiche alle condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici)

  1. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: «non superiore a L. 2.400.000» sono aggiunte le seguenti: «, o risultante dal Modello ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente».
71.033. Berardini.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Aliquota agevolata regime forfettario)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, per i soggetti che usufruiscono dell'aliquota agevolata del 5 per cento di cui al comma 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 l'anno 2020 è escluso dal computo dei periodi di imposta per i quali si applica l'agevolazione.
  2. All'onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
71.062. Giacometto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sostegno alle famiglie con animali)

  1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione e contribuire alle spese per l'accudimento e la cura, per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una quota di risorse, pari a 5 milioni di euro, è destinata al riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe e comunque di importo massimo pari ad euro 450 annui.
  2. L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo comma è raddoppiato e comunque di importo massimo pari ad euro 900 annui.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2021.
71.022. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
71.035. Locatelli, Lorenzo Fontana, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
71.036. Locatelli, Lorenzo Fontana, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 72

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «121.370,1 milioni» con la seguente: «121.670,1»;

   b) al comma 2, sostituire le parole da: «822,870 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del periodo con le seguenti: «1.022,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 727,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 617,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
72.13. De Filippo, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: 121.370,1 milioni di euro con le seguenti: 121.480 milioni di euro e dopo le parole: 73, 74 aggiungere le seguenti: 74-bis.

  Conseguentemente dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività di tutela e promozione della salute è riconosciuta ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 110 milioni di euro un'indennità di tutela e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale al personale appartenente alle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, di ostetrica e della professione sociosanitaria di assistente sociale nonché degli operatori sociosanitari.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale e agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della professione di ostetrica e della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista; le Aziende sanitarie e gli altri enti del servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale di cui ai commi precedenti per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al comma 3 una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.
  4. Le aziende sanitarie che hanno istituito il Servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, possono assumere il dirigente assistente sociale di tale servizio a tempo indeterminato avvalendosi in analogia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2008.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
72.4. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Gribaudo, Sensi, Campana, Schirò, Verini, De Filippo, Stumpo, Mammì.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 75 e 76 con le seguenti: 75, 76 e 84-bis;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dagli articoli 73, 74, 76, 82 e 84-bis il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 922,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 627,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 517,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

  1. Al fine di garantire alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza, i test prenatali non invasivi sono inseriti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. A decorrere dall'anno 2021 la somma di 100 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale è ripartita tra le regioni in relazione al numero medio annuo di gravidanze, calcolato sul numero di gravidanze dell'ultimo quinquennio, per la copertura delle spese relative ai test prenatali non invasivi.

   b) all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
72.17. Lorefice, Sportiello, Ianaro, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammì.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente.
72.11. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2022, 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023. con le seguenti: a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209.
72.25. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 2, sostituire le parole: di 527,070 con le seguenti: di 827,070 e le parole: di 417,870 con le seguenti: di 717,870.

  Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui all'articolo 68, comma 1 della presente legge.
72.5. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, sostituire le parole: di 527,070 con le seguenti: di 827,070 e le parole: di 417,870 con le seguenti: di 717,870.

  Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
72.6. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 al fine di eliminare le prestazioni obsolete.
  2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 gli indicatori e parametri di riferimento, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, sono ridefiniti assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni di essi siano fissi ed altri variabili.
  2-quater. Le economie derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter sono finalizzate a garantire le risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza e all'adozione, entro i medesimi termini di cui al comma 3-bis, dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
72.19. Lorefice, D'Arrando, Sportiello, Ianaro, Mammì, Lapia, Ruggiero.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 2021 le regioni e le province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2-ter. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2 dopo è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

   «Per le medesime finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti Covid positivi».

   b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «integrata o equivalenti,» sono inserite le seguenti: «tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,»;

   c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ad incrementare» è inserita la seguente: «anche»;

   d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole: «ad incrementare» è inserita la seguente: «anche».

  2-quater. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «suddette strutture» sono inserite le seguenti: «nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività».
  2-quinquies. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: «liste di attesa» sono inserite le seguenti: «, incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-CoV-2,».
  2-sexies. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche livelli essenziali di assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle residenze sanitarie assistenziali, le regioni e le province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta regionale.
72.8. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 2021 le regioni e le province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2-ter. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le regioni e le province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. È consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2-quater. All'articolo 18, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

   «1-bis. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1.».
*72.7. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 2021 le regioni e le province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2-ter. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le regioni e le province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. È consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2-quater. All'articolo 18, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

   «1-bis. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1.».
*72.9. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla ripartizione relativa ai redditi 2017 da effettuare nell'anno 2021, in caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate al Fondo sanitario nazionale.».
72.1. Magi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 6, lettera e), dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti: «e in base all'indice di deprivazione sociale».
72.10. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2021, per le regioni del Mezzogiorno.
72.12. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16 è sostituito dal seguente:

   «16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale e di telemedicina di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 30 giugno 2021 a valere sul finanziamento di cui al comma 1».
72.16. Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, per l'anno 2021, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,2 per cento. L'incremento di cui al presente comma è utilizzato per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata di cui alla lettera a) del medesimo articolo 12, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 557 milioni.
72.18. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Ruggiero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».
72.23. Trizzino, Ruggiero, Lapia, Mammì, D'Arrando, Lorefice, Manzo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
72.022. Massimo Enrico Baroni, Sportiello, Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Ruggiero, Manzo, Grippa, Zanichelli, Sarli, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Fondo per lo studio e la cura della sindrome fibromialgica)

  1. Al fine di promuovere la ricerca, anche in considerazione della riscontrata difficoltà da parte dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica nel condurre una vita sedentaria, situazione acuitasi in conseguenza delle restrizioni Covid-19, nonché al fine di garantire un'adeguata cura per gli stessi, è istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per lo studio e la cura della sindrome fibromialgica, cui è assegnata la dotazione iniziale di 10 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabili i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 790 milioni.
72.010. Del Barba.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni per incentivare il presidio medico piccoli centri e per il sostegno dei piccoli comuni montani)

  1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 790 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 490 milioni.
72.011. Del Barba.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è sostituito con il seguente:

   «9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le modalità procedurali, attuative del precedente periodo, sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sopprimere le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
72.07. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Incarichi a tempo determinato dei medici in formazione specialistica)

  1. Il comma 5 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:

   «5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le parole: 700 milioni e 400 milioni.
72.040. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Mandelli, D'Attis, Bond.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Reclutamento a tempo determinato degli specializzandi)

  1. Il comma 5 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:

   «5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.».

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 660 milioni.
72.04. De Filippo, Del Barba.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Reclutamento a tempo determinato degli specializzandi)

  1. Il comma 5 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:

   «5.Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico- specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.».

  Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
72.016. De Filippo, Del Barba.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Il comma 5 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:

   «5.Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.».
*72.05. Siani, Carnevali, Pini, Schirò, Rizzo Nervo, Campana.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Il comma 5 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:

   «5.Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.».
*72.031. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario)

  1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, per un importo massimo di euro 500, in favore di:

   a) in favore di nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, utilizzabile da ogni componente del nucleo familiare;

   b) personale sanitario medico ed infermieristico impiegato o precedentemente impiegato direttamente nell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del COVID-19;

   c) pazienti che sono stati ricoverati in reparti di terapia intensiva per infezione da COVID-19.

  2. È ammesso l'accesso al credito di cui al presente articolo in ragione di uno solo dei titoli di cui al comma 1. Nel caso in cui un soggetto sia contemporaneamente beneficiario del credito d'imposta in base a più titoli di cui al comma 1, deve scegliere il titolo in base al quale accedere al beneficio.
  3. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
  5. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 106 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 694 milioni.
72.018. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Iovino.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Credito di imposta per servizi sanitari)

  1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

   a) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

   b) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 400.

  2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile da ogni componente del nucleo familiare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA Spa.
  4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 104,5 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 695,5 milioni.
72.021. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Iovino, Lorefice, Ruggiero, Mammì, Lapia, Manzo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Agevolazioni per personale sanitario delle isole minori)

  1. Il personale sanitario assunto a qualsiasi titolo presso strutture pubbliche ospedaliere e territoriali delle isole minori, e residente o domiciliato in altro luogo, ha diritto ad un'agevolazione per facilitare il raggiungimento del luogo di lavoro.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 consiste nella riduzione del prezzo normale del biglietto per il trasporto marittimo tra uno o più porti delle isole minori e i più vicini porti continentali, ovvero in Sardegna e in Sicilia, in misura pari a quella applicata ai residenti delle isole minori medesime.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le compagnie marittime, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, conclude convenzioni con le compagnie marittime medesime e regolamenta le procedure di cui al presente articolo.
  4. L'importo complessivo annuale delle riduzioni effettuate ai sensi del presente articolo, è determinato in un importo non superiore a 2 milioni di euro a partire dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, può aumentare l'importo di cui al periodo precedente sino a complessivi quattro milione di euro.
72.019. Di Lauro.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di cure palliative)

  1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e in coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le regioni e le province autonome potenziano le cure palliative specialistiche domiciliari, incrementando progressivamente la presa in carico di malati in condizioni di cronicità complesse e avanzate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
  2. In attuazione dell'articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire le cure palliative nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario, si prevede l'attivazione in ambito ospedaliero di «servizi di medicina e cure palliative». Tali servizi svolgono attività di consulenza, specialistica e al letto del paziente, attività ambulatoriale e attività in regime di ricovero attraverso posti letto di «hospice ospedaliero» che, ai sensi dell'articolo 31 del citato decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale anche quando operano all'interno di una struttura ospedaliera. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare un decreto di aggiornamento del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, nel quale siano definiti gli standard minimi e massimi della disciplina cure palliative. All'onere di cui al primo periodo del presente comma, derivante dall'istituzione in sede ospedaliera dei «servizi di medicina e cure palliative» con le relative equipe di cura, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2021 e a 46 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri di cui al secondo periodo del presente comma, derivanti dall'incremento dei posti letto di hospice da collocare in sede ospedaliera, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2021 e a 52 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
  3. Le regioni e le province autonome attivano le Reti locali di cure palliative e ne garantiscono la piena operatività, anche attraverso il potenziamento e il finanziamento delle attività di coordinamento, da affidarsi ad apposite equipe dedicate che operano presso le aziende sanitarie pubbliche, così come previsto dall'Accordo sancito il 27 luglio 2020 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 118/CSR). All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 27 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
  4. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».
72.043. Trizzino, Lapia, Mammì, Ruggiero, D'Arrando.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni relative alle cure palliative domiciliari)

  1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e in coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le regioni e le province autonome potenziano le cure palliative specialistiche domiciliari, incrementando progressivamente la presa in carico di malati in condizioni di cronicità complesse e avanzate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
  2. In attuazione dell'articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire le cure palliative nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario, si prevede l'attivazione in ambito ospedaliero di «servizi di medicina e cure palliative». Tali servizi svolgono attività di consulenza, specialistica e al letto del paziente, attività ambulatoriale e attività in regime di ricovero attraverso posti letto di «hospice ospedaliero» che, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale anche quando operano all'interno di una struttura ospedaliera. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare un decreto di aggiornamento del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, nel quale siano definiti gli standard minimi e massimi della disciplina cure palliative. All'onere di cui al primo periodo del presente comma, derivante dall'istituzione in sede ospedaliera dei «servizi di medicina e cure palliative» con le relative equipe di cura, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2021 e a 46 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri di cui al secondo periodo del presente comma, derivanti dall'incremento dei posti letto di hospice da collocare in sede ospedaliera, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2021 e a 52 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
  3. Le regioni e le province autonome attivano le Reti locali di cure palliative e ne garantiscono la piena operatività, anche attraverso il potenziamento e il finanziamento delle attività di coordinamento, da affidarsi ad apposite equipe dedicate che operano presso le aziende sanitarie pubbliche, così come previsto dall'Accordo sancito il 27 luglio 2020 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 118/CSR). All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 27 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
72.042. Trizzino, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Sarli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Cure palliative)

  1. A decorrere dal 2020, al fine di garantire il potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro annui da destinare alla realizzazione delle finalità di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni, con le seguenti: 400 milioni.
72.08. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Per l'anno scolastico 2021/2022, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico, tramite l'impiego di personale iscritto all'albo professionale di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, con formazione o esperienza specifica in ambito scolastico, nonché in materia di prevenzione di suicidio, atti di autolesionismo, bullismo e cyberbullismo. Tramite il predetto servizio di supporto psicologico, è autorizzata la realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali, a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali, nonché a incentivare l'impegno in campo sociale come strumenti per prevenire il suicidio di soggetti ad alto rischio.
  2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 27 milioni per l'anno 2021 e 53 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
  3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentito il Consiglio nazionale Ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse di cui al comma 2.
72.041. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, Romaniello, Sarli, Giordano, Iovino.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 68, sostituire le parole: «196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni», con le parole: «96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni».

   b) all'articolo 209, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
72.027. Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Risorse per remunerazione prestazioni oltre debito orario contrattuale)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 600 milioni.
72.01. De Filippo, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Risorse per remunerazione prestazioni oltre debito orario contrattuale)

  1.All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
72.012. De Filippo, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post Covid)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge
72.017. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
72.035. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Mandelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Finanziamento per prestazioni aggiuntive)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a) e al comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
72.02. De Filippo, Del Barba.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro», sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.
72.025. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Liste d'attesa e finanziamento per prestazioni aggiuntive)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a) e al comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
72.033. Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Mandelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Finanziamento per prestazioni aggiuntive)

  1.All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive».

  Conseguentemente, gli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
72.013. De Filippo, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1.All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni
72.026. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Liste d'attesa e finanziamento per prestazioni aggiuntive)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a) e al comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
72.034. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Mandelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
72.014. De Filippo, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
   Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –10.000.000;
   2022: – ;
   2023: – .
*72.024. Paolo Russo, Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
   Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –10.000.000;
   2022: – ;
   2023: – .
*72.032. Bagnasco, Novelli, Versace, Mandelli, Mugnai.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

  1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e, successivamente, dall'articolo 45, comma 1-bis, lettera a) e b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dall'articolo 1, comma 269, lettera a), legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25, comma 4-septies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in deroga a quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.
  2. I piani di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), e del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adottano misure di governo della spesa del personale volte ad assicurare la coerenza dei piani approvati, con i piani triennali dei fabbisogni di personale, che i rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale adottano ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
72.023. Pastorino, Stumpo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle attività di erogazione di cure domiciliari)

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari,»;

   b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,»;

   c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: «e con i professionisti accreditati,» sono inserite le seguenti: «nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,».
72.044. Trizzino, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Manzo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è sostituito con il seguente:

   «9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le modalità procedurali, attuative del precedente periodo, sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 400 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 .
72.06. Campana, Bordo, Nardi, Carnevali.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2021-2022 il Ministero della salute autorizza una sperimentazione in 3 Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 e 2.000.000 di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
72.09. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Fondo per attività trapiantologica)

  1. Al fine di aggiornare e implementare correttamente l'Accordo n. 55 in sede di Conferenza Stato-regioni del 25 marzo 2015 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Revisione e aggiornamento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche, sono destinati 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
72.045. Grillo, Lorefice, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammì, Fantinati, Trizzino, Dieni, D'Orso, Papiro, Suriano, Luciano Cantone, Rizzo, Penna, Sodano, Martinciglio, Giarrizzo, Saitta, Cancelleri, Scerra, Marzana.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l'emergenza Sars-Cov-2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato sono assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui prestano servizio, secondo l'ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, secondo l'ordine di graduatoria.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le parole: 300 milioni e 50 milioni.
72.038. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Mandelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l'emergenza Sars-Cov-2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui prestano servizio, secondo l'ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, secondo l'ordine di graduatoria
72.030. Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini, a decorrere dall'anno 2021, le regioni che presentano livelli di erogazione delle prestazioni insufficienti al soddisfacimento dei fabbisogni, possono stipulare accordi in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 95 del 2012, modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 45 comma 1-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni regionali presenti negli atti di programmazione. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, le regioni provvedono ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.
72.039. D'Attis.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1o gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 ed euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.
  2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.
  3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.

   b) all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni.
72.028. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

  1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1o gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 ed euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.
  2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le seguenti: 570 milioni e 270 milioni.
72.036. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Mandelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

  1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 ed euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.
  2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è effettuata annualmente dal medico competente.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni l'anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
72.03. De Filippo, Del Barba.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse residue dei fondi per i farmaci innovativi e oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1, comma 402-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2021, nel caso in cui le risorse di uno due Fondi, di cui ai commi 400 e 401, non fossero utilizzate per le finalità ivi indicate, concorrono a finanziare l'eventuale eccedenza di spesa rispetto alla dotazione dell'altro Fondo, con esclusivo riferimento allo specifico anno in cui tale eccedenza è accertata. Le eventuali risorse residue non impiegate né per le finalità dei due Fondi, né per finanziare l'eventuale eccedenza di spesa di uno dei due, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392 della medesima legge.».
72.020. Ianaro, Ruggiero, Lapia, Mammì, D'Arrando, Lorefice, Nappi.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Per tutti gli eventi dannosi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla Sars-COV-2, gli esercenti le professioni sanitarie non rispondono civilmente e per responsabilità amministrativa per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte poste in essere con dolo.
  2. Gli eventi dannosi di cui al comma 1, non danno altresì luogo a fatti punibili ai sensi della legge penale, all'infuori dei casi in cui l'evento sia riconducibile a condotte poste in essere con dolo.
*72.029. Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Per tutti gli eventi dannosi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla Sars-COV-2, gli esercenti le professioni sanitarie non rispondono civilmente e per responsabilità amministrativa per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte poste in essere con dolo.
  2. Gli eventi dannosi di cui al comma 1, non danno altresì luogo a fatti punibili ai sensi della legge penale, all'infuori dei casi in cui l'evento sia riconducibile a condotte poste in essere con dolo.
*72.037. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 73.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 73.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri, delle ostetriche, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione del Servizio sanitario nazionale)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, alle esercenti la Professione di Ostetrica dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità sanitaria specifica annua da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  3. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli esercenti le Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità sanitaria specifica annua da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  4. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2021.
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge è ridotto di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
73.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: veterinaria e sanitaria, aggiungere le seguenti: nonché delle altre professioni sanitarie tecniche, tecniche sanitarie di radiologia medica, della riabilitazione e della prevenzione;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede per 500 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021, e per 200 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
73.14. Mandelli, Novelli, D'Attis, Bagnasco, Bond, Versace, Prestigiacomo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: compresi gli ospedali equiparati e inseriti nei piani sanitari regionali che applicano il contratto pubblico;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede per 500 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021, e per 100 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
73.13. Mandelli, Novelli, Occhiuto, Bagnasco.

  Al comma 1, dopo le parole: del servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e quelle equiparate.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dalla maggiore spesa di cui al comma 1, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
73.2. Rospi, Longo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 27 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   b) al comma 2, sostituire le parole 500 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 700 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
73.11. Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: del 27 per cento con le seguenti: del 30,5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 550 milioni e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
73.15. De Filippo, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni e gli effetti del Titolo V del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti la disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies e successivi si applicano anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui agli articoli n. 6 e n. 7 della legge n. 251 del 2000.
73.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. L'indennità di esclusività di cui al comma 1 compete, con decorrenza 1° gennaio 2021, anche ai dirigenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 251 del 2000 nella misura già prevista per gli altri profili professionali della dirigenza sanitaria.
73.9. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Campana, Schirò, Pezzopane.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.
*73.4. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.
*73.6. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è riconosciuta altresì ai dirigenti delle professioni sanitarie e ai professionisti sanitari del comparto della sanità, nessuno escluso. La misura e la disciplina dell'indennità di esclusività da attribuire, con decorrenza 1° gennaio 2021, ai dirigenti delle professioni sanitarie e ai professionisti sanitari di cui al primo periodo è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 850 milioni di euro.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
73.10. Boldi, Vanessa Cattoi, Tiramani, Ribolla, Eva Lorenzoni, Frassini, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, è soppresso.
73.12. Baldino, Berti, Manzo, Sarli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  3. L'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

   «2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione».
73.3. Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:

    «114-bis. prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75.00.00).»

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
73.01. Gemmato, Trancassini, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Rimozione contribuzione obbligatoria ENPAM)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), cessa di essere obbligatoria. La contribuzione può proseguire su base volontaria.
73.02. Iovino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia di indennità dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei professionisti sanitari tecnici, della riabilitazione e della prevenzione)

  1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 73 comma 1, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità e dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei professionisti sanitari tecnici, della riabilitazione e della prevenzione con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 15 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, valutati in 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 718 milioni di euro per l'anno 2021 e 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
73.03. Mammì, Ianaro, Lorefice, D'Arrando, Lapia, Ruggiero.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici INAIL)

  1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 73 del presente decreto, a titolo di indennità di esclusività.

  Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all'articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
73.04. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

  1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 73 del presente decreto, a titolo di indennità di esclusività.
73.08. Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Prolungamento in servizio dei medici dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per garantire la miglior tutela della salute dei lavoratori in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,)

  1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le misure previste dall'articolo 30-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

  Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all'articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
73.06. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Misure per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale necessarie per fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi)

  1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le misure previste dall'articolo 30-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

  Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all'articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
73.05. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni di euro.
73.07. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia di detrazione premi assicurativi)

  1. Al comma 1, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente:

   «f-ter) i premi per assicurazioni professionali, nella misura del 50 per cento, aventi ad oggetto attività medico sanitaria».
73.09. Trizzino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 74.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e degli operatori socio-sanitari)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 700 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è estesa anche agli infermieri e agli operatori socio-sanitari dipendenti di residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dipendenti dei centri residenziali di servizi per anziani a gestione pubblica.
  3. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 e comma 2 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 72, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 121.370,1 milioni di euro con le seguenti: 121,735,1 milioni di euro;

   al comma 2, sostituire le parole: 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui con le seguenti: 1.187,87 milioni di euro per l'anno 2022, di 892,07 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 782,87 milioni di euro annui;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 435 milioni di euro per l'anno 2021 e 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
74.17. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ianaro, Lapia, Mammì, Ruggiero, Manzo, Costanzo, Zanichelli, Sarli, Menga, Villani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e degli operatori socio-sanitari)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 700 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è esteso anche agli infermieri e agli operatori socio-sanitari dipendenti di residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dipendenti dei centri residenziali di servizi per anziani a gestione pubblica.
  3. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 e comma 2 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
74.19. Sportiello, Lorefice, Mammì, Lapia, Ruggiero.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, nell'ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 420 milioni di euro, una indennità di specificità professionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
*74.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, nell'ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 420 milioni di euro, una indennità di specificità professionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
*74.5. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, nell'ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 420 milioni di euro, una indennità di specificità professionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
*74.23. Pastorino, Stumpo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, nell'ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 420 milioni di euro, una indennità di specificità professionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 715 milioni di euro per l'anno 2021 e 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
74.21. Mammì, Ruggiero, Lapia, Ianaro, Lorefice, D'Arrando.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione del personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 492 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale e così distribuite:

   a) 400 milioni per il personale infermieristico;

   b) 92 milioni per i professionisti del Sistema sanitario nazionale: personale dell'area tecnico-sanitaria, personale dell'area della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
74.31. Bellucci, Gemmato, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: agli infermieri con le seguenti: agli operatori sanitari di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 7 sostituire le parole: di 335 milioni con le seguenti: di 1.005 milioni e sopprimere la parola: infermieristica;

   b) al comma 3, sostituire le parole: pari a 335 milioni con le seguenti: pari a 1.005 milioni;

   c) alla rubrica sostituire le parole: degli infermieri del servizio sanitario nazionale con le parole: degli operatori sanitari di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
74.20. Menga, Lorefice, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Ianaro, Palmisano, Bologna.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: agli infermieri dipendenti con le seguenti: ai professionisti sanitari dipendenti, le parole: 335 milioni di euro con le seguenti: 735 milioni di euro e le parole: indennità di specificità infermieristica con le seguenti: indennità di specificità;

   b) al comma 3, sostituire la parola: 335 con la seguente: 735.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
74.14. Boldi, Vanessa Cattoi, Tiramani, Ribolla, Eva Lorenzoni, Frassini, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolini, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo le parole: attività svolte, agli infermieri aggiungere: ai tecnici sanitari, della riabilitazione e della prevenzione e conseguentemente sostituire: 335 con: 400.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 735 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 435 milioni.
74.25. Paolo Russo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: infermieri aggiungere le seguenti: e i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

   b) sopprimere le parole: di specificità infermieristica.
74.15. Licatini, D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammì.

  Al comma 1, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: ed equiparate.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Agli oneri derivanti dalla maggiore spesa di cui ai commi 1 e 2, valutati in 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209».
74.3. Rospi, Longo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni di euro con le seguenti: 1.675 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 1.675 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede quanto a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e quanto a 1.340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
74.24. Tiramani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni, con le seguenti: 1.500 milioni;

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:

   3. A copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede con le disposizioni di cui al successivo comma.
   3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

   3-ter. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
74.29. Ripani, Novelli, Bagnasco, Occhiuto, Mandelli, Mugnai, Versace.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni, con le seguenti: 1.000 milioni;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. A parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede per 335 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, e 465 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   b) alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100.000.000
   2022: –100.000.000
   2023: –100.000.000
74.28. Novelli, Occhiuto, Bagnasco, Mandelli, Mugnai, Versace.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 335 milioni con le seguenti: 700 milioni;

   b) al comma 2 dopo le parole: contrattazione collettiva nazionale aggiungere le seguenti: da tenersi non oltre i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, agli oneri eccedenti derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 365 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
74.12. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni con le seguenti: 700 milioni.

  Conseguentemente agli oneri eccedenti derivanti dalla suddetta modifica, pari ad euro 365 milioni, si interviene mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
74.10. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nonché degli operatori socio sanitari;

   b) al comma 1 sostituire le parole: 335 milioni con le seguenti: 650 milioni;

   c) al comma 3 sostituire le parole: 335 milioni con le seguenti: 650 milioni;

   d) alla rubrica dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e degli operatori socio sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 485 milioni.
74.22. Lovecchio, D'Arrando, Lapia, Mammì, Ruggiero.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni con le seguenti: del 535 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
74.13. De Filippo, Del Barba, Villani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni di euro con le seguenti: 528.000.000 euro per l'anno 2021, di 525.760.923 euro per l'anno 2022, di 525.760.923 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: –528.000.000;
    CS: –528.000.000.

   2022:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.

   2023:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.
74.8. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 7 e al comma 3 sostituire le parole: 335 milioni di euro con le seguenti: 455 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 72, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sostituire le parole: «21.370,1 milioni di euro» con le seguenti: «121.490,1 milioni di euro»;

    2) al comma 2, le sostituire parole: «822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui» con le seguenti: «942,87 milioni di euro per l'anno 2022, di 647,07 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 537,87 milioni di euro annui»;

   b) all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 680 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
74.18. Mammì, Lapia, Ianaro, Lorefice, Ruggiero, D'Arrando, Palmisano.

  Al comma 1, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: compresi gli ospedali equiparati e inseriti nei piani sanitari regionali che applicano il contratto pubblico.
74.27. Mandelli, Novelli, Occhiuto, Bagnasco, Bond, Mugnai, Prestigiacomo.

  Al comma 1, sostituire le parole: riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con le seguenti: è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 2700 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
74.26. Pentangelo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, è riconosciuta, altresì, nei limiti dell'importo complessivo anno lordo di 300 milioni di euro, una indennità specifica per gli operatori socio sanitari dipendenti dagli enti e dell'aziende del Servizio sanitario nazionale, da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

   b) al comma 2, sostituire le parole: dell'indennità di cui al comma 1 con le seguenti: delle indennità di cui ai commi 1 e 1-bis;

   c) al comma 3, sostituire le parole: 1 e 2, pari a 335 milioni con le seguenti: 1, 1-bis e 2, pari a 635 milioni;

   d) alla rubrica dell'articolo dopo la parola: infermieri aggiungere le seguenti: e degli operatori socio sanitari;

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
74.16. Lapia, Mammì, Ruggiero, D'Arrando, Ianaro, Lorefice, Grillo, Palmisano.

  Al comma 2, dopo le parole: contrattazione collettiva nazionale aggiungere le seguenti: da tenersi non oltre i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
74.11. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al personale sanitario di cui al comma 1, in deroga all'articolo 31, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità, ed al personale ad esso equiparato, a decorrere dal 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, la maggiorazione per le prestazioni di lavoro straordinario è pari al 25 per cento per lavoro straordinario diurno, al 40 per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo), al 60 per cento per lavoro straordinario notturno-festivo.
  2-ter. È equiparata al personale sanitario di cui al comma 1 la figura dell'autista soccorritore. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «autista soccorritore» si intende l'operatore che svolge attività di:

   a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

   b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato;

   c) conoscenza e corretto utilizzo di tutti i presìdi sanitari a bordo;

   d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione;

   e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS);

   f) comunicazione con la centrale operativa (CO) 118 e altri mezzi di soccorso e con l'area di emergenza pronto soccorso degli ospedali;

   g) comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;

   h) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.

  All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede nel limite di 500 milioni di euro annui a partire dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'art. 209 della presente legge.
74.9. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.
*74.4. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.
*74.7. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
(Riscatto degli anni di iscrizione all'ordine dei medici)

   1. Gli iscritti alla cassa pensioni sanitari sono ammessi a riscattare, a domanda senza limiti, i periodi di appartenenza agli albi professionali che non siano contemporanei a periodi già assicurati presso la predetta cassa.».
74.6. Miceli.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

  1. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
74.01. Baldelli, Terzoni, Patassini, Pezzopane, Trancassini, Fregolent, Muroni, Schullian, Gregorio Fontana, D'Uva, Cirielli, Pastorino.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Destinazione ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

  1. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dal COVID-19, l'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
74.02. D'Uva, Gregorio Fontana, Cirielli, Carfagna, Spadoni, Rampelli, Rosato, De Maria, Tateo, Colucci, Liuni, Pastorino, Comaroli, Iovino, Daga, Cancelleri, Amitrano, Scoma, Manzo.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Attività dei medici universitari)

  1. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono compiti assistenziali ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extra-muraria si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno. Non si applicano le disposizioni in contrasto e incompatibili con il contenuto del presente comma.».
74.03. Navarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Nuove norme sul personale pubblico vittima del dovere)

  1. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità grave; permanentemente invalidanti pari o superiore all'ottanta per cento o siano decedute, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
  2. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità grave; pari o superiore all'ottanta per cento, nonché ai familiari superstiti, così grave; come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
  3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
  4. Le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
  5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
  6. Ai fini di cui ai commi precedenti, nel limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle Finanze provvede all'emanazione di un decreto che, nei limiti della dotazione, provveda alla individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74.05. Del Barba.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di indennità per le vittime del dovere)

  1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità grave; pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
  2. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che abbiano contratto infermità grave; permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da Covid-19.
  3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. Non sono parimenti cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
  4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
  5. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
74.017. Pastorino, Stumpo, Palmisano.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di indennità per le vittime del dovere)

  1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro l'anno 2021 e decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
74.018. Pastorino, Stumpo.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Bonus in favore dei lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica dipendenti o collaboratori delle strutture private)

  1. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi, ai lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica dipendenti di strutture private, è concesso un bonus mensile pari a 100 euro.
  2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, il bonus di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di gennaio 2021.
  3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il medesimo bonus è concesso, per l'anno 2021, sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito, a prescindere dal regime fiscale, ai collaboratori autonomi delle strutture private esercenti le professioni di cui al comma 1.
  2. Conseguentemente, per far fronte al relativo onere, stimato in euro 50 milioni per l'anno 2021, ridurre della corrispondente somma il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
74.024. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. Con decorrenza 1° gennaio 2021, al fine di riconoscere la valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, da tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie, ivi compresi gli stessi operatori socio sanitari e comunque personale non indicato nei commi 73 e 74, operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 300 milioni di euro, un'indennità di specificità quale parte del trattamento economico fondamentale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
74.07. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Bonus al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari)

  1. Al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari impiegati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nelle residenze assistenziali sanitarie (RSA) e nei centri residenziali di servizi per anziani a gestione privata, è riconosciuta una indennità per il primo trimestre del 2021 pari a 750 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
74.09. D'Arrando, Lorefice, Sportiello, Mammì, Lapia, Ruggiero, Ianaro, Palmisano.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Bonus al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari)

  1. Al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari impiegati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nelle residenze assistenziali sanitarie (RSA) e nei centri residenziali di servizi per anziani a gestione privata, è riconosciuta una indennità pari a 250 euro per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.
74.010. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammì, Ruggiero, Palmisano.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. A tutti gli esercenti le professioni sanitarie, operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale, non indicati negli articoli 73 e 74 della presente legge, è riconosciuta con finalità di valorizzazione delle competenze svolte, un'indennità di specificità quale parte del trattamento economico fondamentale nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 250 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 550 milioni di euro.
74.015. Misiti, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Manzo.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. In conseguenza delle particolari condizioni di lavoro dei professionisti e operatori delle RSA, delle strutture per anziani non autosufficienti e per disabili, pubbliche o private convenzionate svolto per le attività di gestione e contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono assegnati alle regioni e province autonome, 250 milioni di euro per il 2021, finalizzati alla remunerazione e al riconoscimento delle prestazioni svolte dai suddetti soggetti. Le regioni e le province autonome provvedono, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, all'attuazione del presente comma.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione agli enti territoriali delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 550 milioni.
74.021. Mugnai, Versace, Gelmini, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Paolo Russo, Bond, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di garantire anche per l'anno 2021 le risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 del 2020, per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica in atto, è autorizzata per il 2021 la spesa di 250 milioni di euro. Delle suddette risorse ne possono beneficiare, alle condizioni previste, anche il personale docente universitario in convenzione, i medici specializzandi e i medici dipendenti a rapporto non esclusivo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 550 milioni.
74.020. Novelli, Gelmini, Bagnasco, Mandelli, Paolo Russo, Mugnai, Versace, Bond, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Defiscalizzazione remunerazione comparto sanitario)

  1. Per l'anno 2021 è disposta la completa e automatica defiscalizzazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID 19.
  2. Per l'anno 2021 è altresì disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, sino al limite massimo di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
74.019. Paolo Russo, Gelmini, Bagnasco, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e agli operatori delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 300 milioni di euro, una indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
74.04. Del Barba.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzione dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei professionisti sanitari tecnici, della riabilitazione e della prevenzione del Servizio sanitario nazionale)

  1. Nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, per le medesime finalità di cui all'articolo 74 comma 1, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 82 milioni di euro, un'indennità di specificità per i tecnici sanitari di radiologia medica e per i professionisti sanitari tecnici, della riabilitazione e della prevenzione da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 718 milioni di euro per l'anno 2021 e 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
74.011. Mammì, Lapia, Ruggiero, Ianaro, Lorefice, D'Arrando.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei sanitari)

  1. I sanitari di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, previa comunicazione al datore di lavoro, possono svolgere attività libero professionale intra muraria ed extra muraria in deroga alle disposizione del presente articolo 53, in deroga all'articolo 13, comma 2, e articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché in deroga all'articolo 2105 del codice civile.
74.06. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

  1. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfetario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei pronto soccorso, a partire dal 2021 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.
  2. Per i medici convenzionati e dirigenti del servizio di emergenza-urgenza territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, lo stanziamento di 35 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 758 milioni di euro per l'anno 2021 e di 458 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
74.013. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammì, Ruggiero, Palmisano, Villani, Manzo.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Inquadramento del Pedagogista nel SSN)

  1. Il personale dell'area pedagogica, previsto obbligatoriamente quale requisito minimo nell'équipe pluridisciplinare nei centri di riabilitazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, è individuato nella figura pedagogista di cui agli articoli 1, commi 594 e 595, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 e 1, comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
74.014. Alberto Manca, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Istituzione di borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario)

  1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per l'erogazione di borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del Covid-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
74.016. Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –10.000.000
   2022: –10.000.000
   2023: –10.000.000
74.022. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120 sull'esercizio della libera professione delle professioni sanitarie)

  1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43)

   1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste dal presente articolo.
   2. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma 1 al di fuori dell'orario di servizio.
   3. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.
   4. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   5. Per i redditi di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».
74.012. Mammì, Sportiello, Lapia, Ruggiero, D'Arrando.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»)

  1. In ciascuna regione è istituito il Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118», di seguito denominato «Sistema», al fine di garantire, con carattere di appropriatezza e di massima tempestività, il soccorso professionale nelle situazioni di emergenza e urgenza. Il Sistema non confluisce nel Numero unico di emergenza (NUE).
  2. Il Sistema è costituito dalla centrale operativa «118», con annessa sala operativa, dotata di ambienti idonei alle attività svolte, dalle postazioni territoriali, dalle risorse umane e professionali ad esso assegnate e dal centro direzionale di coordinamento e di gestione al fine di garantire le attività di emergenza sanitaria nel territorio di competenza, secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.
  3. Il Sistema è istituito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è organizzato a livello territoriale ai sensi di quanto disposto dal comma 7.
  4. La centrale operativa «118» è un'unità operativa complessa. Alla direzione della centrale operativa «118» possono accedere, con le modalità previste dalla vigente normativa per il conferimento degli incarichi quinquennali della dirigenza medica, i laureati in medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, in anestesia e rianimazione e titoli equipollenti.
  5. Il direttore della centrale operativa è anche direttore del Sistema.
  6. Il Sistema, in quanto macrostruttura ad elevata complessità gestionale, è strutturato a valenza dipartimentale.
  7. Il Sistema è organizzato su base provinciale in conformità ai seguenti parametri: a) popolazione servita: minimo 300.000 abitanti e massimo 1.500.000 abitanti; b) postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato: minimo 12 e massimo 30.
  8. Il numero di postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato è stabilito in base ai seguenti criteri: a) popolazione servita: minimo 15.000 abitanti e massimo 70.000 abitanti; b) estensione del territorio: minimo 200 chilometri quadrati (kmq) e massimo 300 kmq; c) tempi medi di impegno: minimo 5-6 ore su 24 ore e massimo 12 ore su 24 ore; d) tempi di intervento nei casi classificati come codici gialli e rossi: massimo 20 minuti.
  9. I medici del Sistema sono assunti mediante le procedure concorsuali previste per la dirigenza medica. In mancanza di candidati possono essere attribuiti incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 23 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006.
  10. I medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano presso il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro a tempo inde-terminato e con rapporto convenzionale stipulato ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 1 transitano nella dirigenza medica, previa domanda e prova di valutazione svolta da un'apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo Sistema.
  11. I medici del Sistema assegnati alle centrali operative «118» svolgono, oltre alle ordinarie attività mediche, compiti specifici di coordinamento e di supervisione delle attività delle medesime centrali nonché di verifica, in tempo reale, della qualità dei servizi e delle cure prestati nonché della formazione professionale del personale assegnato, in conformità agli indirizzi e alle direttive del direttore della centrale operativa.
  12. Gli infermieri del Sistema sono assunti mediante procedure concorsuali pubbliche. Gli infermieri del Sistema assegnati alle centrali operative «118» devono possedere una formazione professionale nell'area dell'emergenza. Ad ogni centrale operativa «118» sono assegnati almeno due infermieri.
  13. In ciascuna centrale operativa «118» è garantita la presenza di almeno un'unità di personale amministrativo dipendente dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
  14. Per i mezzi mobili di soccorso il Sistema si avvale di personale formato per le funzioni di autista soccorritore. Per tali funzioni il Sistema può altresì stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.
  15. Il personale medico e infermieristico e gli autisti soccorritori dipendono giuridicamente e funzionalmente dal Sistema e i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.
  16. Il Sistema è articolato nelle seguenti aree: a) gestione del rischio; b) gestione della qualità dei servizi prestati e delle attività svolte; c) formazione del personale; d) gestione delle maxiemergenze; e) soccorsi speciali; f) comunicazione e divulgazione della cultura dell'emergenza.
  17. Presso ogni regione è istituito il comitato regionale del Sistema, di seguito denominato «comitato», composto da:

   a) i direttori delle centrali operative «118»;

   b) almeno due rappresentanti dei dirigenti medici delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   c) almeno due medici di medicina generale nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   d) almeno due coordinatori infermieri nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   e) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato convenzionate, indicati dalle organizzazioni medesime, sostituiti ogni due anni a rotazione;

   f) altre figure ritenute utili o necessarie in base alla programmazione delle attività del Sistema.

  18. Il comitato nomina al suo interno il presidente fra i direttori delle centrali operative «118» con funzioni di coordinamento delle riunioni e della loro indizione, di promozione di iniziative per migliorare le attività e le funzioni dell'emergenza sanitaria territoriale nonché di relazione con le istituzioni regionali per rappresentare le istanze comuni e le proposte di miglioramento. La durata dell'incarico è biennale ed è svolta a rotazione tra i direttori delle centrali operative «118».
  19. Il comitato ha il compito di:

   a) uniformare le attività svolte dalle centrali operative «118» e di favorire le integrazioni funzionali e operative;

   b) valutare la congruità degli aspetti organizzativi comuni e individuare possibili interventi migliorativi;

   c) elaborare linee guida comuni di intervento e di interoperatività;

   d) proporre e uniformare le attività di formazione del personale;

   e) definire i piani di comune interesse per le maxiemergenze e le relative modalità di gestione;

   f) definire gli aspetti che richiedono il coinvolgimento di enti e di strutture esterni e le modalità di rapporto con essi;

   g) elaborare l'analisi congiunta delle esigenze del territorio e formulare proposte per rendere più efficace la risposta in emergenza;

   h) formulare proposte al fine di migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del Sistema.
74.025. Labriola.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri delle RSA e delle Case di cura pubbliche)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti degli enti pubblici e degli enti del terzo settore che gestiscono residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri di servizi per anziani e altre strutture analoghe a carattere residenziale, comunque denominate dalla normativa regionale, pubbliche o accreditate, è riconosciuto un premio una tantum a carico del bilancio Stato. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un apposito fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1, per l'individuazione dei beneficiari e per l'erogazione del premio una tantum in loro favore.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
74.023. Paolin, Locatelli, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 75.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Al fine di assicurare un'efficacie risposta dell'assistenza territoriale alla situazione epidemica caratterizzata da una trasmissibilità sostenuta e diffusa di SARS-CoV-2, contribuire a mantenere la trasmissione sotto controllo, rafforzare le attività di indagine epidemiologica, tracciamento dei contatti e accertamento diagnostico e al fine di evitare che l'attività di indagine epidemiologica gravi esclusivamente sui Dipartimenti di prevenzione, in conformità all'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 27 ottobre 2020, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di concerto e in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione, effettuano i tamponi antigenici rapidi, prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico. L'effettuazione dei tamponi può essere svolta presso lo studio del medico ovvero presso quello della forma organizzativa nella quale opera ovvero nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie o rese disponibili dalla protezione civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell'assistenza primaria. Le regioni, in forza delle disponibilità rilevate, possono inoltre prevedere, nell'ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), anche forme di adesione dei medici al servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente. Per l'effettuazione dei tamponi di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 202, n. 137, e del decreto adottato in data 3 novembre 2020 dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali i PLS e MMG, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, anche attraverso sistemi di interoperabilità, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti nonché, nel caso di esito positivo e in via opzionale, dei dati di contatto dell'assistito. In caso di esito positivo il medico raccomanda l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma da parte del Dipartimento di prevenzione dell'ASL. La fornitura dei test antigenici rapidi è assicurata dal Commissario per l'emergenza COVID-19 unitamente ai necessari dispositivi di protezione individuale.

  Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 con le seguenti: In attuazione del precedente comma e per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
75.15. Lorefice, Sportiello, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammì.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'ulteriore spesa di 70 milioni con le seguenti: l'ulteriore spesa di 140 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 730 milioni.
75.13. De Filippo, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi dei casi positivi al COVID-19, si dispone all'interno delle Istituzioni Scolastiche pubbliche e private di un canale diretto e dedicato di interscambio con le Asl preposte al fine di garantire un rapido isolamento dei casi di positività.
75.7. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di potenziare il monitoraggio e il tempestivo intervento di casi sospetti con possibili sintomi da COVID-19, si autorizza la spesa e si introduce l'obbligo presso ciascuno plesso di ogni Istituzione Scolastica di un dispositivo «Termo scanner» posto all'ingresso degli stessi per la rilevazione in automatica della temperatura di alunni e personale scolastico.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
75.8. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
*75.4. De Filippo, Noja, Rostan, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
*75.16. Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sportiello, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
*75.20. Stumpo, Pastorino.

  Al comma 2, sostituire le parole: 70 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 528.000.000 euro per l'anno 2021, di 525.760.923 euro per l'anno 2022, di 525.760.923 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021

2022

2023

CP: –528.000.000

CP: –525.760.923

CP: –525.760.923

CS: –528.000.000

CS: –525.760.923

CS: –525.760.923

75.11. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le regioni possono concludere accordi con gli ordini professionali e le sigle sindacali rappresentative dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle strutture di laboratorio di analisi accreditate con il Sistema sanitario regionale per autorizzare i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta alla prescrizione dell'attività di diagnosi rapida e le strutture di laboratorio accreditate con il SSR all'esecuzione dell'attività di diagnosi rapida.
  2-ter. Alla definizione della quota di remunerazione spettante per l'attività prescrittiva e per l'esecuzione della diagnosi rapida si provvede tramite gli accordi di cui al precedente comma.
  2-quater. Al finanziamento dell'attività di diagnosi rapida suddivisa secondo quanto prescritto dal comma 2-ter, si provvede attraverso le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo e a valere sui fondi di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137.
75.3. Trizzino, D'Uva.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In relazione alla peculiare situazione di emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus SARS CoV-2, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, anche al fine dello sgravio dei compiti dei dipartimenti di prevenzione delle ASL impegnati nella gestione emergenziale e per il miglioramento dei servizi in favore degli assistiti, procedono alla valutazione del prolungamento o di fine isolamento per i soggetti positivi al COVID-19, che pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2 per un lungo termine.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: tamponi antigenici rapidi inserire le seguenti: e per la valutazione di fine isolamento.
75.14. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Ruggiero, Manzo, Sarli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire il potenziamento dell'attività di tracciamento e screening di massa sul territorio nazionale e implementare l'attività di esecuzione di tamponi antigenici rapidi, gli enti locali, in coordinamento con le regioni interessate, provvedono a impiegare a titolo gratuito i soggetti percettori del reddito di cittadinanza qualora disoccupati, per lo svolgimento di attività di supporto al personale sanitario o altre attività di sostegno alle attività di screening e tracciamento di soggetti positivi.
75.19. Novelli, Bagnasco, Mandelli, Versace, Bond, Mugnai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per l'anno 2021 al fine di garantire l'utilizzo dei tamponi antigenici rapidi da parte del personale militare impegnato sul territorio nazionale, missioni internazionali e in operazioni di pattugliamenti delle coste italiane e salvataggi in mare.

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 20 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
75.12. Lucaselli, Deidda, Ferro, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Qualora gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta non fossero idonei all'effettuazione dei tamponi di cui al presente articolo, perché non provvisti di entrata ed uscita secondaria dedicata ovvero di un locale da destinare esclusivamente all'effettuazione dei tamponi, le Aziende sanitarie locali hanno l'obbligo di adibire una struttura per ciascun distretto sanitario per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi. L'utenza, previo appuntamento telefonico con il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta potrà recarsi presso le strutture individuate al fine dell'effettuazione del tampone. Le Aziende sanitarie locali per le finalità di cui al presente comma possono avvalersi anche di unità mobili o unità tenda al fine di garantire l'effettuazione dei tamponi in sicurezza a tutta l'utenza.
75.17. Nappi, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Ruggiero, Mammì, Villani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi presso le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate pubbliche e private, definisce la ripartizione delle risorse di cui al presente comma per l'anno 2021 nonché le condizioni e le modalità di esecuzione dei tamponi antigenici rapidi presso le farmacie. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: nonché presso le farmacie pubbliche e private.
75.9. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Prestazioni di specialistica ambulatoriale acquistate dal SSN da privati accreditati)

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5-ter, è aggiunto il seguente comma:

   «5-quater. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni di specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano che, in applicazione dell'articolo 5-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, abbiano rimodulato o sospeso nelle strutture pubbliche le attività ambulatoriali differibili e non urgenti possono utilizzare le risorse già destinate dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche per integrare il budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale».
75.01. De Luca.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Contributo straordinario alla ricerca sul plasma iperimmune per i malati COVID-19)

  1. Al Centro nazionale sangue, presso l'Istituto superiore di sanità, è assegnato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e per l'anno 2022 per promuove la ricerca scientifica finalizzata allo studio e sviluppo di terapie sull'efficacia del plasma iperimmune per i malati COVID-19 con insufficienza respiratoria.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,5 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2021, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
75.02. Zennaro.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Dispositivi di protezione individuale tecnologicamente avanzati)

  1. Per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta e per il personale operante nelle strutture sanitarie nazionali è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In fase di emergenza COVID-19, le maschere per le vie respiratorie dovranno essere dispositivi tecnologicamente avanzati a protezione attiva con sistema elettroventilati che consentono una protezione congiunta delle vie respiratorie, del viso e degli occhi, in grado di garantire la massima protezione a tutela dell'integrità della salute dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli operatori sanitari.
  2. Per l'acquisto di dispositivi tecnologicamente avanzati a protezione attiva di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 402 milioni.
75.04. Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Invidia, Villani, Davide Aiello, Tripiedi, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

  1. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, si estende l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata – di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – a tutti i farmaci dotati di AIC, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), mantenendo in essere il tracciato record già esistente utilizzando l'infrastruttura del progetto Tessera Sanitaria di cui al citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003.
  2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
  3. L'accesso ai dati è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'AIFA, all'ISTAT, all'ISS, all'Agenas, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero della sanità del 18 giugno 1999.
  4. Per l'implementazione delle banche dati del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'AIFA, dell'ISTAT, dell'ISS e dell'Agenas è stanziata la somma complessiva di euro 50.000 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili articolo di cui all'articolo 209 della presente legge.
75.05. Lorenzin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria)

  1. Per le province autonome di Trento e di Bolzano i limiti alla spesa sanitaria previsti dalla presente legge e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono riferiti alle risorse aggiuntive stanziate per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
*75.03. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria)

  1. Per le province autonome di Trento e di Bolzano i limiti alla spesa sanitaria previsti dalla presente legge e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono riferiti alle risorse aggiuntive stanziate per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
*75.06. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

  1. Al fine di garantire la fornitura gratuita di tamponi e vaccini per gli operatori di strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, e per i soggetti che vi sono ricoverati, incluse le persone asintomatiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali».
  2. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1. I tamponi e i vaccini vengono forniti gratuitamente, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
75.013. Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

  1. Per l'anno 2021 è obbligatorio effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche. Ai medesimi beneficiari di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipenumococcici.
  2. I tamponi ed i vaccini vengono forniti gratuitamente dalla regione o provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite; a tal fine nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per l'anno 2021 un «Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali» di 10 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
75.07. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

  1. Per l'anno 2021 è obbligatorio effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche. Ai medesimi beneficiari di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipenumococcici.
  2. I tamponi ed i vaccini vengono forniti gratuitamente dalla regione o provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite; a tal fine nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per l'anno 2021 un «Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali» di 10 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
75.08. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

  1. Per l'anno 2021, è fatto obbligo effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte, il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche.
  2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipenumococcici.
  3. I tamponi ed i vaccini sono forniti a titolo gratuito dalla regione o provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati 10 milioni di euro per il 2021.
  5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità attuative delle suddette disposizioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –10.000.000;
   2022: – ;
   2023: – ;
*75.014. Gelmini, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Cannizzaro, Versace, Occhiuto, Pella, Bond, Mugnai, Brambilla, Prestigiacomo, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

  1. Per l'anno 2021, è fatto obbligo effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte, il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche.
  2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipenumococcici.
  3. I tamponi ed i vaccini sono forniti a titolo gratuito dalla regione o provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati 10 milioni di euro per il 2021.
  5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità attuative delle suddette disposizioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –10.000.000;
   2022: – ;
   2023: – ;
*75.017. Versace, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive sei giornate usufruibili in ciascuno dei mesi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nell'anno 2021.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
75.09. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Inclusione scolastica)

  1. Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
75.010. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Programmi di Screening Polmonare)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*75.011. Ianaro, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Nappi, Manzo.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Programmi di Screening Polmonare)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*75.021. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Programmi di Screening Polmonare)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*75.022. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Programmi di Screening Polmonare)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*75.023. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Programmi di Screening Polmonare e disassuefazione dal fumo)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia correlati a programmi di disassuefazione dal fumo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione, dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
75.024. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

  1. Al fine di sopperire rapidamente alla mancanza di strutture per la realizzazione delle strutture sanitarie indicate dai Piani sanitari regionali per l'emergenza COVID-19 come centri di accoglimento dei pazienti COVID-positivi, in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla pandemia in essere, gli enti territoriali possono stipulare apposite convenzioni, previa intesa intercorsa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, al fine di assegnare i beni confiscati, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle medesime, per la creazione delle strutture sanitarie di cui al presente comma, identificabili come Covid Hospital.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge.
75.012. Amitrano, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, D'Arrando, Sarli.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Riparto fondo sanitario)

  1. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 31 gennaio 2021, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
75.015. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)

  1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito una repentina perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 490 milioni.
75.016. Versace, Paolo Russo, Bagnasco, Mandelli, Novelli, Pella.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

  1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli operatori sanitari, i medici, ivi inclusi i medici di medicina generale, non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

   a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

   b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;

   c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei princìpi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.
75.018. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di vaccini nelle farmacie)

  1. Al fine di contenere gli accessi ospedalieri e di alleggerire il carico degli ambulatori medici nell'attuale contesto emergenziale sanitario legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è consentita la somministrazione di vaccini, anche in regime di SSN, nell'ambito di campagne vaccinali programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.
  2. La somministrazione dei vaccini nelle farmacie, da praticarsi a fronte di anamnesi di esclusiva competenza medica, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, definita con decreto del Ministro della salute.
  3. Il Ministero della salute, sentite la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria ordinanza individua l'elenco dei vaccini che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza e il rispetto della privacy per la somministrazione dei vaccini all'interno della farmacia.
  4. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative allo svolgimento del servizio di somministrazione vaccinale sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali.
  5. Per garantire l'approvvigionamento dei vaccini da parte delle farmacie, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
75.019. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi nelle farmacie)

  1. Per l'intera durata dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus Sars-CoV-2, in deroga alle disposizioni, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, anche al fine contenere gli accessi ospedalieri, è consentita la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi, anche in regime di SSN, nell'ambito di campagne vaccinali e di screening programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.
  2. La somministrazione nelle farmacie dei vaccini e dei test di cui al comma 1, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, da conseguire attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione ECM programmati nell'ambito delle campagne vaccinali e di screening.
  3. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con propria ordinanza individua l'elenco dei vaccini e dei test sierologici e test antigenici rapidi che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza per la somministrazione dei vaccini in farmacia, tenendo conto dell'esigenza di consentire il più ampio accesso a tale servizio da parte dei cittadini.
  4. Per l'esecuzione delle attività di somministrazione in regime di SSN, la remunerazione da riconoscere alle farmacie è definita attraverso l'integrazione degli accordi stipulati a livello regionale per la distribuzione per conto dei medicinali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito con modificazioni nella legge n. 405 del 2001.
75.025. Trizzino.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi in farmacia)

  1. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy.
  2. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 1 nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

   «e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».
75.020. Mandelli, Saccani Jotti.

ART. 76.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 76.
(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi, formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital)

  1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
  2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di sopperire alla mancanza di medici specialisti, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere ad assunzioni di medici specializzandi, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da formare attraverso un contratto di formazione denominato contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di formazione e praticantato specialistico può essere stipulato con soggetti fino a 35 anni. Il rapporto di lavoro del personale medico assunto in formazione a tempo determinato in deroga al possesso del requisito di specializzazione è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo quanto previsto dal presente articolo.
  3. I medici specialisti da formare attraverso il praticantato specialistico Teaching Hospital di cui al presente articolo sono assegnati, nell'ambito della rete formativa, alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie come disciplinate dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e se Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che si sono resi disponibili con manifestazione d'interesse all'attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistico, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 43 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Con proprio decreto di natura non regolamentare, il Ministro della salute dispone l'accreditamento delle strutture di cui al periodo precedente, verifica la corrispondenza agli standard, ai requisiti e agli indicatori di attività formativa e assistenziale previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2017, oggi il Ministero dell'università e della ricerca individua le scuole di specializzazione territorialmente competenti di riferimento per le strutture accreditate e definisce le modalità di integrazione della rappresentanza delle predette strutture e degli IRCCS accreditati non presenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medico-specialistica e nelle corrispondenti sedi regionali. Con il medesimo decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, riserva, altresì, una quota non inferiore al 10 per cento dei posti aggiuntivi, da assegnare alle strutture ospedaliere universitarie, non universitarie di secondo livello e agli IRCCS, ai fini dell'attivazione di contratti di formazione e praticantato specialistico per la specializzazione in medicina di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, medicina interna e virologia.
  4. Il contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital prevede una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015. L'attività di formazione teorico-pratica, in accordo con quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, si svolge sotto la guida di tutor senior riconosciuti dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento tra i dirigenti medici di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata con almeno cinque anni di anzianità di servizio che, su base volontaria, al raggiungimento, ove dipendenti di enti del SSN, dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di formazione e praticantato specialistico nelle strutture accreditate. I tutor senior di cui al periodo precedente possono essere altresì reclutati tra i medici, in possesso dei predetti requisiti, collocati a riposo da non oltre 36 mesi. I compensi erogati ai tutor senior ai sensi del presente articolo sono soggetti ad una tassazione fissa nella misura del 15 per cento e non sono cumulabili con i rispettivi redditi da lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I tutor senior sono individuati dal consiglio della scuola di specializzazione in via prioritaria tra i direttori di struttura ospedaliera complessa, semplice ovvero di alta specializzazione o posizioni equivalenti, comunque con non meno di cinque anni di anzianità di servizio con merito certificato dalle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di appartenenza, che aderiscono al sistema formativo delle strutture qualificate di Teaching Hospital e Second Opinion Supporting di cui al comma 5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, la formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital è disciplinato dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in quanto compatibili, e in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di specializzazione.
  5. Al fine di valorizzare le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie e gli IRCCS che utilizzano prestazioni di Second Opinion, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate disposizioni per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital di cui alla presente Legge, la procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC-VH) che si svolge all'interno del sistema formativo «Teaching Hospital e Second Opinion Supporting (TH-SOS)» consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli standard. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di realizzazione della messa in rete delle strutture di tipo TH-SOS, nell'ambito di forme qualificate di Constant Training On The Job, nonché dei programmi formativi da svolgersi presso i centri di simulazione medica avanzata.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le specializzazioni afferenti alle restanti professioni della dirigenza sanitaria, in particolare a biologi, farmacisti, odontoiatri, veterinari, fisici e chimici.
  7. Il contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital di cui al presente articolo può essere utilizzato anche per la formazione specialistiche dei medici operanti presso le strutture socio-assistenziali e residenziali per anziani e disabili pubbliche e private accreditate e a contratto in regime di SSN.
  8. Alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie e gli IRCCS titolari di contratti di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital stipulati ai sensi del presente articolo, è riconosciuto annualmente, per l'erogazione delle attività formative, in forma forfettaria e anticipata, un importo pari al costo lordo annuo sostenuto per ciascun medici specialisti da formare che operi presso le proprie strutture, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge, per ciascun anno di contratto e fino al momento del conseguimento del titolo. Il beneficiario del contratto di formazione e praticantato specialistico è tenuto a prestare servizio presso strutture pubbliche e private accreditate e a contratto in regime di SSN per almeno i successivi cinque anni dalla specializzazione, salvo rifondere lo Stato di quanto sostenuto per la sua formazione specialistica ove si determini di recarsi all'estero a svolgere la propria attività professionale.
  9. Per l'attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistica Teaching Hospital e per il trattenimento in servizio dei tutor senior, di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  10. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale il numero dei medici specialisti da formare per ciascuna tipologia di specializzazione, comunicandolo al Ministero della salute e al Ministero dell'università e della ricerca. Ricevute le comunicazioni di cui al precedente periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero di medici specialisti da formare attraverso i corsi di specializzazione istituiti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed il numero di medici specialisti da formare attraverso l'apprendistato di alta formazione presso le strutture di cui al comma 4 del presente articolo.
76.18. Tiramani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 76.
(Accesso ai corsi di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria dei candidati che hanno presentato ricorso avverso la mancata ammissione e aumento dei contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)

  1. Ai candidati alle prove di accesso ai corsi di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria attivati ai sensi della la legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle facoltà di medicina e chirurgia per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, che hanno impugnato dinanzi agli Organi della giustizia amministrativa la mancata ammissione al relativo corso, le università indicate come prima scelta nella relativa domanda di ammissione consentono l'iscrizione anche ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti maturati.
  2. Per l'iscrizione di cui al comma 1 dovrà essere inviata domanda al relativo ateneo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale dovranno essere indicati i dati anagrafici dello studente, gli estremi del ricorso, il corso e l'ateneo indicati come prima scelta, nonché gli eventuali crediti maturati.
  3. Al fine di rendere compatibile la partecipazione ai corsi con le capacità ricettive degli Atenei, le attività formative e curricolari si svolgono a distanza per i primi due anni.
  4. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 199,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
76.3. De Filippo, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 76.

  1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica in medicina e chirurgia di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 271 e 859, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è complessivamente incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2021 e l'anno 2022, e di 200 milioni di euro per l'anno 2023, 2024 e 2025.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
76.17. Trizzino, D'Arrando, Ruggiero, Lorefice, Mammì, Lapia.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole: «pediatri di libera scelta», aggiungere le seguenti: «nonché dai servizi di assistenza farmaceutica».
  02. Agli oneri derivanti dal comma 01, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui al comma 209.
76.10. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2021 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 175 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 432 nel 2023, 437 nel 2024, 442 nel 2025, 260 nel 2026, 130 nel 2027.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
76.21. Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge n. 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2021 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 125 milioni nel 2021, 250 milioni nel 2022, 380 nel 2023, 385 nel 2024, 390 nel 2025, 260 nel 2026, 130 nel 2027.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
76.20. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Bagnasco, Novelli, Mandelli, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Versace, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025., con le seguenti: 05 milioni di euro per l'anno 2021, 210 milioni di euro per l'anno 2022, 305 milioni di euro per l'anno 2023, 410 milioni nel 2024 e 515 milioni a decorrere dal 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 105 milioni nel 2022, 196 milioni nel 2023, 301 milioni nel 2024 e 406 milioni nel 2025.
76.7. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 312 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 195 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e in 202,8 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.
76.9. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 225 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 234 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di riconoscere la borsa di studio anche alle specializzazioni non mediche dell'area sanitaria si autorizza la spesa di 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 1-bis, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
76.4. Costa, Angiola, Magi, Frate, Fusacchia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro e parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 213,4 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni per l'anno 2021, 395,8 a decorrere dall'anno 2022.
76.16. Menga, Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Lapia, Ruggiero, Sarli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro e 109,2 milioni di euro con le seguenti: 209,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*76.8. Rostan, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro e 109,2 milioni di euro con le seguenti: 209,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*76.12. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'ulteriore spesa di 105 milioni con le seguenti: l'ulteriore spesa di 160 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.
76.11. De Filippo, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, di 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*76.1. La XII Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, di 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*76.5. Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò, Siani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, di 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*76.22. Bagnasco, Mandelli, Novelli, Saccani Jotti, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Calabria, Versace.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, di 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*76.19. Stumpo, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, di 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*76.14. Lapia, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e di 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**76.2. La XII Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e di 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**76.6. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e di 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**76.23. Bagnasco, Mandelli, Novelli, Saccani Jotti, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Calabria, Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni per l'anno 2021 e 480 milioni a decorrere dall'anno 2022.
76.13. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione e dal perdurare dell'emergenza da COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, viene autorizzata anche nelle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale l'assunzione di medici in formazione specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Gli oneri derivanti rimangono totalmente a carico delle strutture private accreditate.
  1-ter. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e le strutture private accreditate».
76.15. Ianaro, D'Arrando, Lapia, Mammì, Ruggiero, Nappi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali, i contratti finanziati con risorse regionali, i contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché per i posti riservati alle categorie di cui all'articolo 35 che risultano interrotti in data precedente alla durata dei corsi, vengono rimodulati nel computo dei contratti finanziati nell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata l'interruzione, ai sensi di quanto disposto in materia di perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria di cui all'articolo 35, comma 1. L'ammontare della quota economica residua dei contratti di formazione interrotti viene versata da parte dell'Università di competenza al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che la quota già erogata viene finanziata nuovamente dall'ente erogatore.
76.25. Calabria, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il medico non specializzato, assunto a tempo determinato in reparti del Servizio sanitario nazionale interessati dall'emergenza COVID-19, e che maturato esperienza diretta nella gestione dei pazienti ammalati di SARS-CoV-2 durante l'emergenza sanitaria, può accedere ai concorsi inerenti posti in organico per strutture di medicina interna, medicina d'emergenza/urgenza, malattie infettive, una volta maturato un periodo di cinque anni di servizio effettivo e certificato dall'azienda sanitaria dove ha svolto l'attività, con valore equipollente alla specializzazione ed il titolo di specialista equiparato.
76.24. Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Bond.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Ammissione medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

  1. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali n. 68 del 4 febbraio 2015 e n. 402 del 13 giugno 2017, il periodo di almeno tre mesi trascorso presso le aziende sanitarie ed ospedaliere in relazione all'emergenza COVID-19 è considerato come punteggio aggiuntivo ai fini della predisposizione della graduatoria finale. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.
76.02. Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina generale, di comunità e di cure primarie)

  1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, la scuola di specializzazione in medicina di comunità e cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, è riordinata, per l'anno accademico 2020-2021, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella scuola di specializzazione in «Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie», il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
  2. Con il decreto di cui al comma 1, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
  3. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito oltre che ai medici in possesso del diploma di specializzazione in «Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie», di cui ai precedenti commi, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.
  4. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie»;

   c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.».

   d) nell'allegato E, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie».

  5. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la «Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie». Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici operanti nelle cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in «Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie». Conseguentemente, è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  6. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 3, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina «Medicina di Comunità e Cure Primarie» nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.
  7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
76.05. Sportiello, Lapia, Mammì, Ruggiero.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina di comunità e di cure primarie e dirigenza medica di assistenza sanitaria primaria)

  1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, l'esercizio dell'attività di medico di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.
  2. L'esercizio dell'attività di medico di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito ai medici in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ed è da intendersi in rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  3. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68»;

   c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE.».

   d) nell'allegato E, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68».

  4. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina «Medicina di Comunità e Cure Primarie» nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.
  5. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 5 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di «Medicina di Comunità e Cure Primarie» di cui al presente articolo per la formazione dei futuri dirigenti medici di assistenza primaria.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
76.04. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di massimale di assistiti compatibile con la borsa di specializzazione)

  1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, terzo periodo, le parole: «superiore a 650» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 800».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
76.03. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Misure di prevenzione e contrasto SARS-CoV-2 nelle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali)

  1. Per l'anno 2021, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria in corso, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro volta all'adozione di misure di prevenzione e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 nelle strutture residenziali sociosanitarie e socio-assistenziali. Le somme individuate nel presente articolo sono destinate al finanziamento di misure in favore della diagnostica, della formazione del personale e della sensibilizzazione degli ospiti e dei loro familiari.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30.000.000 di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo stato.
76.01. Misiti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Contratti di formazione specialistica per i biologi diretti a conseguire un titolo per poter operare nel settore della riproduzione umana)

  1. Al fine di aumentare il numero dei posti nelle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, recante il Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2017 e consentirne l'accesso ai biologi, attraverso borse di studio destinate agli specializzandi e in particolare per coloro che operano nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di 40 milioni di euro. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2022 di cui all'articolo 72 che è incrementato di un corrispondente importo.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 760 milioni di euro per l'anno 2021, 460 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
76.06. Mammì, Lorefice, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Ruggiero.

ART. 77.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatti salvi gli effetti prodottisi e gli effetti giuridici così come disposto dal comma 2, articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono, altresì, procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, di medici specializzandi, iscritti a qualunque anno di corso delle scuole di specializzazione.
77.5. Trizzino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati, identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano le prestazioni anche domiciliari, mediche specialistiche, riabilitative, diagnostiche, terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, così come previste dal «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» con l'obiettivo di assicurare le attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, rafforzando i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o posti in quarantena nonché per i soggetti cronici, disabili, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assunzione del personale coinvolto nell'erogazione dei LEA, nei limiti indicati al comma 3.
77.15. Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammì, Ianaro, Sportiello, Lorefice.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti: «a 800».
*77.4. La XII Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti: «a 800».
*77.9. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «enti del Servizio Sanitario Nazionale» sono inserite le seguenti: «e le strutture private accreditate».
**77.12. Schirò, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «enti del Servizio Sanitario Nazionale» sono inserite le seguenti: «e le strutture private accreditate».
**77.32. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni, con le parole: Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni di cui alla lettera a) e al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui alla lettera b).

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le misure previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 del 2020, di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

   b) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 700 milioni per l'anno 2021, 400 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 500 milioni dall'anno 2022.
77.30. Sisto, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: comma 6 con le parole: commi 6, 7 e 7-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 778,2 milioni.
77.14. Noja, Del Barba.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: articolo 1, comma 6 aggiungere le seguenti: e comma 7 e dopo le parole: 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti: con la possibilità di effettuare le assunzioni anche con contratto di lavoro a tempo determinato.
*77.10. Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Campana, Schirò.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: articolo 1, comma 6 aggiungere le seguenti: e comma 7 e dopo le parole: 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti: con la possibilità di effettuare le assunzioni anche con contratto di lavoro a tempo determinato.
*77.6. De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: maggiorate del 70 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 643 milioni.
77.31. Novelli, Brunetta, Bagnasco, Mandelli, Occhiuto, Versace.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
77.16. Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Mammì, Ruggiero, Sportiello, Ianaro, Lapia, Lorefice.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
77.25. Trizzino, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. All'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020 apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «per un periodo massimo di tre anni, anche per il recupero delle prestazioni specialistiche, ambulatoriali e ospedaliere sospese per effetto dell'emergenza sanitaria» conseguentemente dopo la parola: «2021», aggiungere le seguenti: «2022 e 2023»;

   2) al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito in legge n. 126 del 2020, commi 5, 6 e 7 si intendono prorogate per tutta la durata dei contratti stipulati con i medici specializzandi dalle singole aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le risorse di cui al comma 8 non utilizzate vengono riassegnate, per l'anno 2021 e seguenti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.».

  2-ter. All'articolo 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 comma 5-bis dopo le parole «categorie A, B, Bs, C» aggiungere le seguenti: «e D secondo le procedure e i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017 è soppresso».
  2-quater. Allo scopo di remunerare le particolari condizioni di lavoro dei lavoratori somministrati in servizio durante l'emergenza COVID-19 presso le aziende e gli enti del Sistema sanitario nazionale, sono stanziati 1.500.000 euro da ripartirsi con apposito Accordo in sede di Conferenza Stato regioni in base alla consistenze di personale di ciascuna regione e provincia autonoma.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1.500.000 a decorrere dal 2021.
77.11. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Campana, Schirò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-CoV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disabilità, compresi i caregiver familiari o di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale anche ai fini dell'applicazione della Direttiva del 13 giugno 2006, recante criteri di massima sugli interventi psico-sociali nelle catastrofi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006. In tale ambito vengono assicurate azioni di supporto psicologico agli operatori sanitari coinvolti nel contrasto all'epidemia da SARS-CoV-2. Le amministrazioni provvedono all'applicazione del presente comma senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
77.17. Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Sportiello, Lapia, Ianaro, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si autorizzano le reti locali di cure palliative e le strutture di cure palliative che le compongono ad operare impiegando, fino ad un massimo del 30 per cento delle piante organiche per il profilo medico, medici privi di idonea specializzazione equipollente alla disciplina in cure palliative ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2013 o di certificazione regionale ai sensi della legge n. 147 del 2013, o siano in attesa di tale certificazione regionale, a condizione che siano adeguatamente formati relativamente ai contenuti minimi di cui all'Accordo in CSR/87 del 10 luglio 2014 e che operino sotto la supervisione di un medico in possesso dei requisiti sopra richiamati. L'applicazione di tale deroga produce effetti a condizione che l'Ente abbia esperito senza successo, nei 12 mesi precedenti, procedure per l'assunzione di medici in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La presente disposizione ha carattere transitorio e cesserà di aver vigore il 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente al comma 3, ovunque ricorre nel testo, dopo le parole: di cui ai commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: e 2-bis.
77.24. Trizzino, Ruggiero, Mammì, D'Arrando, Lapia, Lorefice.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono implementati i servizi fisioterapici per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al citato comma 4. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con fisioterapisti che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto ai fisioterapisti un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri e fisioterapisti in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis.
77.22. Bilotti, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e dei percorsi di cure domiciliari di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, è necessario il riconoscimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, come disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, dopo le parole: L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta, sono aggiunte le seguenti: per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 nonché;

   b) all'articolo 10, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992 dopo la parola: ambulatoriali sono aggiunte le seguenti: e domiciliari.
77.26. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i servizi di assistenza domiciliare è necessario il riconoscimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, come disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

  Conseguentemente, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole: L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta, aggiungere le seguenti parole: per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 nonché;

   b) all'articolo 10, lettera b), dopo la parola: ambulatoriali inserire le seguenti parole: e domiciliari.
77.13. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti del Servizio sanitario nazionale, ovvero convenzionati con esso, le Aziende sanitarie locali e gli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006. Nell'ambito della riorganizzazione di cui al presente comma, è assicurato per l'anno 2021, l'assistenza psicologica agli operatori sanitari impiegati nell'ambito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19. Le amministrazioni provvedono all'applicazione del presente comma senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
77.23. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Iovino, Mammì, Lapia, Ruggiero, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021». Al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021».
77.1. Aprile, Piera Aiello, Ermellino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le misure previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 di cui al comma 2, lettera b), sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 700 milioni.
77.29. Sisto, Bagnasco, Mandelli, Novelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2022, i termini di cui al comma 2, lettera c), primo periodo, e comma 3 primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
77.28. Calabria.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sopperire alla carenza di personale medico e sanitario che ha provocato gravi conseguenze sul piano della prevenzione e dell'erogazione dei servizi di screening, le aziende sanitarie possono ricorrere all'ausilio di medici di continuità assistenziale e della medicina dei servizi, già contrattualizzati con il SSN o con altri enti ad esso collegati, aumentando il monte ore di lavoro fino a 38 ore settimanali.
  3-ter. Nell'ambito dell'orario, di cui al comma 3-bis, i medici di continuità assistenziale e della medicina dei servizi possono svolgere l'attività di tracciamento dei contatti COVID-19, implementare le Usca, effettuare i tamponi, garantire i servizi vaccinali, migliorare i servizi di telemedicina e condurre campagne di prevenzione nell'ambito di strutture scolastiche.

  Conseguentemente, all'articolo 75, alla rubrica, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: nonché dei medici di continuità assistenziale e della medicina dei servizi.
77.21. Nappi, D'Arrando, Mammì, Ruggiero, Ianaro, Lorefice, Lapia, Sarli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di far fronte alle accresciute attività e carichi di lavoro delle strutture sanitarie pubbliche, anche in considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in casi di dichiarata carenza di operatori sanitari e socio-sanitari presso suddette strutture, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, può autorizzare, sulla base dei fabbisogni regionali individuati per gli anni 2021, 2022 e 2023, la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di figure professionali già assunte a tempo determinato a seguito di una selezione ad evidenza pubblica e comunque inserite in pertinenti graduatorie attive sul territorio nazionale.
  3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e di 3 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
77.27. Tiramani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine fronteggiare le esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e sopperire alla carenza di personale infermieristico, nelle regioni e nelle province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, in deroga all'articolo 1 comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche, possono esercitare l'attività libero-professionale, nell'ambito delle prestazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con durata non superiore ai sei mesi, eventualmente prorogabile entro il termine dello stato di emergenza sanitaria.
77.18. Mammì, Lapia, D'Arrando, Ianaro, Ruggiero, Lorefice.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni speciali relative al reclutamento del personale di cui agli articoli 2-bis, 2-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, già prorogate prima al 15 ottobre 2020 e poi al 31 dicembre 2020 ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2020, convertito nella legge n. 124 del 2020, e del decreto-legge n. 125 del 2020, per far fronte alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2021.
77.20. Mammì, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Ianaro, Lorefice.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2-ter, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni, in legge n. 27 del 2020, le parole: «non sono rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovabili fino a tre anni».
77.19. Mammì, D'Arrando, Lapia, Ianaro, Lorefice, Ruggiero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'Articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «della legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge.»;

   b) al comma 4-duodecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020 e per l'anno 2021 il credito d'imposta di cui al precedente periodo è attribuito, alle medesime condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
77.8. Navarra.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus SARS-CoV-2)

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus SARS-CoV-2, le regioni e le province autonome devono garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e fase analitica ogni 40.000 abitanti o ogni 30 chilometri e in ogni comune, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da SARS-CoV-2 indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue fissato dall'Accordo del 23 marzo 2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio».
  2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
77.014. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Istituzione del servizio ambulatoriale di cure primarie e delle unità speciali per il coordinamento per la continuità assistenziale)

  1. Al fine di garantire l'attività assistenziale di base ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono il servizio ambulatoriale di cure primarie ad attività medica di base, infermieristica e diagnostica. Fino al persistere dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, gli ambulatori di cui al precedente periodo sono utilizzati come ambulatori COVID-19 per la diagnosi e il monitoraggio dei pazienti affetti potenzialmente da COVID-19.
  2. Ogni ambulatorio è rivolto ad una popolazione di circa 10.000 abitanti, consentendo altresì un bacino di utenza di circa la metà nel caso di particolari situazioni oro-geografiche e infrastrutturali, per la gestione ambulatoriale dei pazienti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19 e deambulabili che non necessitano di ricovero ospedaliero o di attivazione Usca. Possono far parte degli ambulatori COVID-19 i medici di medicina generale titolari di convenzione con il SSN, i dirigenti medici delle aziende sanitarie specializzati in medicina di comunità e cure primarie, altri specialisti ambulatoriali, i medici di continuità assistenziale o supplenti che svolgono attività nel territorio di afferenza. Possono operare presso il predetto ambulatorio anche i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e i medici in formazione specialistica. L'ambulatorio è attivo 7 giorni su sette dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
  3. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene in parte ridestinato alla istituzione degli ambulatori COVID-19 dotati di tutti i dispositivi previsti dal comma 1. Negli ambulatori COVID-19 possono operare medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dipendenti del SSN. I suddetti ambulatori sono destinati ad assistere, sorvegliare e monitorare i pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19.
  4. Al fine potenziare l'attività di presa in carico dei pazienti in assistenza domiciliare integrata e aumentarne l'efficienza, ivi compresi i pazienti in cure palliative, i pazienti dei centri residenziali per anziani, i pazienti ospiti degli ospedali di comunità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono le Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico.
  5. Il coordinamento viene affidato ad un medico dirigente del distretto con competenze di medicina clinica generale. Oltre al medico di distretto fanno parte dello staff di coordinamento, infermieri e assistenti sociali, psicologi. Ogni unità di coordinamento deve prevedere: servizi domiciliari integrati; servizi cure palliative; servizio ambulatoriale di cure primarie con attività medica, infermieristica e di diagnostica di base; unità speciale di continuità assistenziale (Usca).
  6. Tutti i servizi di cui al comma 5, devono prevedere un comune punto di accoglienza unico di accesso. Spetta al punto di accoglienza dell'unità di coordinamento, attraverso triage, valutare l'appropriatezza delle richieste in cooperazione con l'unità di coordinamento. Possono far parte della accoglienza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici dirigenti dipendenti con competenze cliniche di medicina generale con specifici che competenze in medicina di comunità e cure primarie, altri medici specialisti.
  7. L'unità speciale di coordinamento per la continuità assistenziale (Usca) è costituita dai medici di continuità assistenziale titolari o supplenti o medici dipendenti dalle aziende sanitarie con competenze di clinica medica generale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; e in via residuale in caso di mancata copertura, anche di medici specializzandi. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
77.015. Sportiello, Lapia, Mammì, Ruggiero, Lorefice.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al comma 1-bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1-bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
77.017. Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento in servizio di medici, dirigenti della pubblica amministrazione e magistrati)

  1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, soprattutto in relazione all'attuale emergenza epidemiologica, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 dicembre 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio, nonché del personale dirigente della pubblica amministrazione e dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
77.02. Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «sanitarie», ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti parole: «e socio-sanitarie»;

   c) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esercitare sul territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente,»;

   d) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo»;

   e) al comma 1-bis, dopo le parole: «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso strutture private autorizzate o accreditate»;

   f) al comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo».
77.06. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Campana, Schirò.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate)

   1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale, presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
   2. Ai fini del comma 1, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.
   3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, di esercitare, temporaneamente, in via autonoma o dipendente, presso strutture private autorizzate o accreditate, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti, all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.».
77.020. Gelmini, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Pella, Bond.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Nel lavoro flessibile di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si intendono ricompresi anche i rapporti di lavoro a somministrazione nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
77.09. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)

  1. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.».
77.010. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco per fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19 e dei vaccini, di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee e di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno trentasei mesi anche non continuativi tra gli anni 2015 e 2020, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.
  2. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 1 accedono ad una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
77.019. Pastorino, Stumpo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei medici)

  1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo particolare momento di emergenza sanitaria, con dichiarazione dell'interessato da presentarsi entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a risposo per raggiunti limiti di età dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020 che, alla stessa data esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
77.01. Zan, De Filippo.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni per l'esonero dei professionisti sanitari ultraottantenni dagli obblighi in materia di domicilio digitale)

  1. I soggetti ultraottantenni che hanno esercitato una professione sanitaria e che rimangono iscritti all'Ordine professionale di appartenenza, pur non esercitando più la professione stessa, sono esonerati dagli obblighi in materia di domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, nonché dagli obblighi di cui ai commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
77.011. Molinari, Boldi, Locatelli, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modificazioni all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42)

  1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, l'articolo 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, i cui corsi sono stati autorizzati entro il 31 dicembre 1995. Tutti coloro i cui corsi sono stati prorogati e attivati ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni sino alla chiusura delle attivazioni dei corsi di cui all'articolo 1 comma 541 della presente legge, che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Coloro i quali all'entrata in vigore della presente disposizione, svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente, non avendo maturato un periodo minimo lavorativo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, hanno il diritto di iscriversi nei registri tenuti presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento sino alla maturazione dei 36 mesi lavorativi. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente al suddetto elenco. L'iscrizione temporanea al registro deve garantire di poter maturare l'esperienza lavorativa richiesta anche a coloro i cui corsi di studio siano stati attivati entro il 31 dicembre 2018; nonché la validità del titolo conseguito per lo svolgimento della professione sanitaria di riferimento. Per tutti costoro è obbligatoria l'iscrizione al registro, tenuto presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 30 aprile 2021. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente all'elenco speciale ad esaurimento.».
77.013. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche in riferimento alla figura del direttore scientifico.
  2. Gli effetti relativi all'accredito della contribuzione derivante dal riscatto di cui all'articolo 20 commi 1-5 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 si intendono efficaci sia ai fini del diritto che del calcolo
  3. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2021 ed euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
77.07. Lorenzin, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Campana.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico legate all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ottica di valorizzazione della professionalità dei medici appartenenti al Servizio sanitario nazionale ed al fine di incrementare le prestazioni orarie dei professionisti, le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate ad effettuare gli incrementi di orario dei medici addetti ai servizi di continuità assistenziale e della medicina dei servizi territoriale fino alla concorrenza oraria della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali).
  2. Con l'impegno delle regioni di un graduale e progressivo passaggio a rapporto di lavoro dipendente secondo le seguenti procedure: le aziende unità sanitarie locali utilizzano a esaurimento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i medici addetti alle attività di continuità assistenziale, di medicina dei servizi territoriale e di emergenza sanitaria territoriale. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni individuano le aree di attività della continuità assistenziale, della medicina dei servizi territoriale e dell'emergenza sanitaria territoriale, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, addetti a tali attività, i quali risultano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno tre anni e, comunque, al compimento del terzo anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.
77.08. Schirò, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di carenza del personale infermieristico)

  1. Al fine di fronteggiare la carenza del personale infermieristico sul territorio nazionale, agli infermieri non si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
77.026. Novelli, Bagnasco, Mandelli, Occhiuto, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120 sull'esercizio della libera professione delle professioni sanitarie)

  1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 1-bis.
(Attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43)

   1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste dal presente articolo.
   2. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma 1 al di fuori dell'orario di servizio.
   3. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.
   4. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   5. Per i redditi di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».
77.016. Mammì.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Istituzione del ruolo sociosanitario)

  1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dopo le parole: «ruolo sanitario,» sono inserite le parole: «ruolo sociosanitario,».
  2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è abrogato.
  3. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ruolo sociosanitario. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è collocato nel ruolo sociosanitario.».
77.05. De Filippo, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Anche al fine di escludere possibili contenziosi con eventuale danno erariale, con riferimento alla normativa relativa alle funzioni e ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute, all'articolo 33-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza», sono sostituite dalle seguenti: «nelle sue declinazioni inerenti agli apprendimenti»;

   b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

   «2. L'educatore socio-pedagogico è figura di professionista intellettuale che esercita attività non riservate per legge a soggetti iscritti negli albi delle professioni sanitarie come da definizione della qualifica di cui alla legge n. 205 del 2017.».
77.024. Bagnasco.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Anche al fine di escludere possibili contenziosi con eventuale danno erariale, con riferimento alla normativa relativa alle funzioni e ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute, l'articolo 33-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è soppresso.
77.025. Bagnasco.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Anche in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al personale medico e sanitario in pensione, non si applica la disposizione di cui al comma 3, articolo 14, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
77.023. Bond, Bagnasco, Novelli, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.
77.022. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. All'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, svolti, in via prioritaria, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante l'utilizzo esclusivo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), del predetto decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
77.018. Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modificazioni all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42)

  1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. I soggetti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista e i soggetti che stanno seguendo un corso per il conseguimento del diploma medesimo, attivato entro il 31 dicembre 2018, qualora non siano stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 4-bis, possono presentare domanda di iscrizione con riserva negli elenchi medesimi entro il 30 giugno 2021. L'iscrizione con riserva di cui al presente comma garantisce la possibilità di maturare il periodo minimo lavorativo di trentasei mesi a tutti coloro che hanno iniziato un corso per il conseguimento del diploma di massofisioterapista entro il 31 dicembre 2018, nonché la validità del titolo conseguito o da conseguire per lo svolgimento dell'attività medesima. L'iscrizione con riserva è confermata automaticamente all'atto della dimostrazione da parte dell'interessato di aver svolto l'attività di massofisioterapista in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi. La mancata acquisizione del requisito di cui al precedente periodo entro il 31 dicembre 2025 determina la cancellazione dagli elenchi e l'impossibilità di svolgere l'attività di massofisioterapista».
77.012. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Indennità professionisti produttori di salute)

  1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività di tutela e promozione della salute è riconosciuta ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 80 milioni di euro un'indennità di «professionisti produttori di salute», da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale al personale appartenente alle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e di ostetrica nonché della professione sociosanitaria di assistente sociale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma precedente sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale e agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti, pari a 670 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
  3. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali e ospedaliere, gli Irccs e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la professione sociosanitaria di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:

   nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

   all'interno dell'azienda di appartenenza;

   in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

  Per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati specifici regolamenti, sentite le organizzazioni sindacali. A partire dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.
  Conseguentemente i commi da 1 a 6 dell'articolo 1, della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni e proroghe sono abrogati.
  4. L'indennità di esclusività di cui al comma 1 dell'articolo 73 compete anche ai dirigenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 251 del 2000 nella misura prevista per gli altri profili professionali della dirigenza sanitaria, con decorrenza 1° gennaio 2021.
77.04. De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i compensi, indennità, corrispettivi e ogni altra forma di remunerazione riconosciuta al personale medico, paramedico e infermieristico in quiescenza richiamati in servizio ai fini del contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19.
  2. Il medesimo regime tributario di cui al comma 1 si applica altresì alle gratifiche economiche riconosciute al personale medico e paramedico in servizio la cui corresponsione sia legata all'eccedenza di ore lavorate rispetto a quelle contrattualmente stabilite in ragione della disponibilità ad operare in attività di contrasto all'emergenza sanitaria COVID-19.
  3. Agli incarichi di cui al comma 1 non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo o dipendente e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Il regime di cui ai commi 1 e 2 si applica in relazione alle somme erogate a partire dal 7 marzo 2020. I sostituti di imposta calcolano gli eventuali conguagli entro il 31 dicembre 2020. Le eventuali eccedenze di imposta già corrisposte possono essere compensate con le ritenute di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dovute dal datore di lavoro per il mese di dicembre 2020 e nei tre mesi successivi.
77.029. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente

Art. 77-bis.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, per gli anni 2021 e 2022 le regioni verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, autorizzano le Asl ad attivare procedure di selezione di medici, infermieri e assistenti sanitari da dedicare all'attività di prevenzione e controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi. Le procedure sono aperte anche ai laureati in medicina e chirurgia iscritti all'ordine non in possesso di specializzazione nonché ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno delle scuole di specializzazione. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per il 2021 e 500 milioni di euro per il 2022, che costituiscono limite di spesa, si procede euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
77.027. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle strutture residenziali)

  1. Al fine di supportare le residenze sanitarie assistenziali e le altre strutture residenziali, comunque denominate dalle normative regionali, che erogano prestazioni in favore di anziani non autosufficienti, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, anche in considerazione della riduzione del numero di posti letto occupati dovuta alla necessità di rispettare gli indirizzi regionali e nazionali per far fronte all'epidemia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2021, per il riconoscimento di incrementi tariffari per singola giornata su posto letto occupato accreditato e a contratto per tutte le prestazioni rese dalle strutture medesime e certificate mediante i flussi regionali.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1 e per il riparto del Fondo ivi previsto tra le regioni e le province autonome.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
77.028. Belotti, Locatelli, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 78.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 tutti i soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni nei confronti del Ministero della salute a partire dal 1° gennaio 2008 e ancora pendenti al 31 dicembre 2010».
78.5. Lorefice, D'Arrando, Mammì, Ruggiero, Lapia, Ianaro, Sportiello.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 i familiari che sono stati contagiati dal danneggiato da sangue».
78.6. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Ruggiero, Ianaro, Mammì, Lapia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità in ottemperanza all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, definisce criteri per l'aggiornamento dell'Allegato A, punto 3, lettera b), del proprio decreto del 17 ottobre 2017, n. 166, recante Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in modo da non creare situazioni di sperequazione tra i soggetti di cui alla lettera b) richiamata e quelli di cui alla lettera a) del medesimo punto 3, in ordine all'obbligatorietà del reperimento della documentazione, stante il lungo lasso di tempo decorso, da cui si evinca la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza da parte della madre.
78.1. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie è estesa agli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 5-ter, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 119. Conseguentemente il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 1.076.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
78.7. Lorefice, D'Arrando, Sportiello, Ianaro, Ruggiero, Lapia, Mammì.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'esecuzione delle prestazioni emergenziali di contrasto alla diffusione epidemiologica determinata dal virus SARS-CoV-2, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 della legge dell'8 marzo 2017, n. 24, non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie, né gli stessi possono essere soggetti ad azioni di rivalsa né penale né civile.
78.2. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Finanziamento della diagnostica molecolare)

  1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Gruppo di progetto per la definizione della destinazione e distribuzione delle risorse allocate, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore della sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e delle maggiori società scientifiche in ambito oncologico.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
78.08. Sportiello, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Finanziamento della diagnostica molecolare)

  1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza. Un decreto del Ministero della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un Gruppo di progetto per la definizione della destinazione e distribuzione delle risorse allocate, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore della sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e delle maggiori società scientifiche in ambito oncologico.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
78.04. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
  3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
*78.01. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
  3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
*78.010. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
  3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
*78.03. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. La Repubblica riconosce il 13 ottobre come «Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno metastatico», di seguito definita «Giornata», al fine di promuovere l'informazione su questo tipo di neoplasia, nonché le attività necessarie per la sua prevenzione. La Giornata è occasione per diffondere la consapevolezza del fatto che il tumore del seno metastatico è una patologia cronica.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, le istituzioni competenti a livello regionale e locale, avvia annualmente una campagna di informazione istituzionale, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la predisposizione di materiale informativo da distribuire nelle scuole del secondo ciclo di istruzione, presso i consultori, gli studi medici per sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare il tumore al seno metastatico. La campagna è organizzata in modo che si concluda il 13 ottobre con la giornata nazionale della sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico di cui al comma 1.
  3. Per la campagna informativa di cui al comma 1 le istituzioni competenti a livello nazionale, regionale e locale, possono promuovere ed organizzare in accordo con le associazioni di riferimento sul tumore al seno metastatico, incontri, iniziative, pubbliche e altro, per sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare il Tumore al Seno Metastatico.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è autorizzata a decorrere dal 2021 la spesa nel limite massimo di 100.00 euro annui. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
78.09. Saccani Jotti, Aprea, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Introduzione degli articoli 18-bis e 18-ter della legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di anonimato dei donatori di organi e di tessuti a scopo di trapianto e di coloro che li ricevono)

  1. Al capo III della legge 1° aprile 1999, n. 91, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 18-bis.
(Incontro tra donatore e ricevente)

   1. Decorso un anno dalla donazione, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo possono presentare alle strutture sanitarie ove si sono svolti gli interventi di prelievo e trapianto una richiesta per la rimozione dell'anonimato di cui al comma 2 dell'articolo 18, al fine di incontrarsi.
   2. La richiesta è redatta utilizzando il modello di cui all'articolo 18-ter, comma 1, lettera a), o, nel caso in cui una condizione di disabilità non consenta all'interessato l'utilizzo del modello, attraverso qualsiasi dispositivo che gli permetta di comunicare la propria volontà. La richiesta consiste in una manifestazione di volontà in ordine alla divulgazione dei propri dati identificativi all'altra parte della donazione, fatta salva la riservatezza nei confronti dei terzi. La richiesta può essere revocata in ogni momento.
   3. Sono legittimati a presentare la richiesta il donatore e il ricevente di organi o di tessuti ovvero, in caso di decesso, i loro familiari o conviventi o un fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Nel caso di soggetti minori di età, inabilitati o interdetti ai sensi dell'articolo 414 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della citata legge n. 219 del 2017.
   4. Le strutture sanitarie trasmettono le richieste al Centro nazionale, ai fini della loro raccolta e registrazione, presso il quale è istituita la Commissione di garanzia per il mantenimento e la rimozione dell'anonimato in materia di trapianti, di seguito denominata “Commissione”, con il compito di esaminare le richieste, dirigere la procedura di rimozione dell'anonimato e mediare l'eventuale incontro tra le parti della donazione.
   5. In caso di mancata presentazione della richiesta da parte di una o di entrambe le parti della donazione, la Commissione garantisce il mantenimento dell'anonimato.
   6. Nel caso in cui la rimozione dell'anonimato sia richiesta sia dal donatore che dal ricevente, la Commissione attiva una procedura finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per consentire l'incontro tra le parti della donazione, ponendo particolare attenzione alla vulnerabilità dei soggetti coinvolti, alla tutela del loro benessere psicofisico e alla necessità di prevenire comportamenti inappropriati o lesivi dell'altrui serenità. Fino al termine dell'istruttoria i membri della Commissione e il personale sanitario e amministrativo a qualsiasi titolo coinvolto sono tenuti a garantire il mantenimento dell'anonimato.
   7. Al termine dell'istruttoria, la Commissione accoglie le richieste se non ravvisa elementi di rischio per l'incolumità psico-fisica e, in generale, per la serenità degli interessati. In caso contrario, adotta un provvedimento motivato di rigetto o di rinvio.

Art. 18-ter.
(Disposizioni attuative)

   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti il Centro nazionale, il Consiglio superiore di sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

   a) il modello per la redazione della richiesta della rimozione dell'anonimato;

   b) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione;

   c) le fasi in cui si articola la procedura di cui all'articolo 18-bis, comma 6;

   d) le modalità attraverso le quali il Centro nazionale cura la registrazione, la tracciabilità e l'incrocio delle richieste trasmesse dalle strutture sanitarie.

  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
78.07. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 449 del 1997. Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap),

  1. Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. Sono estese ai disabili riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992 per i quali siano state riscontrate malattie rare ed irreversibili, con particolare riferimento a quelle respiratorie ed ai postumi di interventi chirurgici altamente invalidanti, tutte le agevolazioni fiscali previste dai commi da 1 a 7.».
78.05. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Campana, Schirò.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. All'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «e comunque non oltre il 1° gennaio 2022» sono soppresse.
78.06. Morelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 79.

  Al comma 1, sostituire le parole: incrementato di 2 miliardi di euro con le seguenti: incrementato di 2,4 miliardi di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
79.13. De Filippo, Del Barba.

  Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nel triennio 2021-2023, al fine di accelerare la sottoscrizione degli Accordi di Programma, non si applicano le previsioni di cui all'allegato A – capitolo 1 – dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome del 28 febbraio 2008.
79.8. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di evitare le difficoltà evidenziate dall'emergenza epidemiologica correlata al virus Sars-Cov-2 che hanno compromesso la qualità delle cure oncologiche a tutti i pazienti ivi compresi quelli pediatrici, le Regioni e le provincie autonome possono programmare l'efficientamento e/o la costruzione di un centro di riferimento regionale, specializzato per le cure oncologiche pediatriche.
  1-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce criteri di ripartizione dei fondi agli enti richiedenti, nonché i piani di riorganizzazione per i centri di oncologia pediatrica.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
79.22. Misiti, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.
  1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
79.7. Minardo.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.
  1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*79.9. Frassinetti, Gemmato, Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.
  1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*79.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone, Mulè.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.
  1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
79.3. Lapia.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.
  1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
79.25. Mulè, Mandelli, Bagnasco, Paolo Russo, Novelli.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. L'incremento di cui al precedente comma 1 viene destinato in via prioritaria al riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, ed alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70, nonché della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, di strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
  1-ter. Nell'ambito dell'ammodernamento tecnologico di cui al comma 1, vengono istituiti specifici flussi informativi sanitari dedicati agli assistiti che ricevono le prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito il tracciato record dei predetti flussi informativi sanitari da adottare a livello nazionale. Le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano i medici di un applicativo software comune in ambito regionale, la cui base di dati sia strutturata secondo i tracciati record e i flussi informativi nazionali, in guisa da garantire la completa compatibilità e l'interscambio dei dati con gli altri sistemi regionali e nazionale. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti, già raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici, vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021 e di 475 milioni di euro annui di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
79.18. Sportiello, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il maggior importo di cui al presente articolo è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento della dotazione tecnologica di apparecchiature per radioterapia presso le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. La ripartizione di tale quota è definita con accordo della Conferenza Stato-regioni su proposta del Ministero della salute, tenuto conto del fabbisogno di ciascuna regione.
*79.23. Trizzino, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice, Bologna.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il maggior importo di cui al presente articolo è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento della dotazione tecnologica di apparecchiature per radioterapia presso le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. La ripartizione di tale quota è definita con accordo della Conferenza Stato-regioni su proposta del Ministero della salute, tenuto conto del fabbisogno di ciascuna regione.
*79.17. Sportiello.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente indirizzati al risanamento e recupero del patrimonio edilizio nonché alla riqualificazione degli ospedali esistenti, assicurandone l'idoneità alle nuove norme anti sismiche e anti-antincendio. Gli interventi edilizi sanitari sono effettuati tenendo conto della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica. L'ammodernamento complessivo del parco tecnologico ospedaliero deve comprendere sia attrezzature di alta tecnologia che dotazioni digitali.
79.19. Lapia, Ruggiero, Mammì, D'Arrando, Ianaro, Lorefice.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.
79.20. Provenza, Sportiello, Ianaro, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice, Manzo, Sarli, Zanichelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. L'incremento di cui ai comma 1 è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione.
79.12. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 81, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella tabella di cui all'allegato B, colonna 2, annesso alla presente legge.

  Conseguentemente l'Allegato B è sostituito dal seguente:

Art. 79,
comma 1.

Art. 79,
comma 2.

PIEMONTE

149.995.638

149.995.638

VALLE
D'AOSTA

4.279.607

4.279.607

LOMBARDIA

338.911.921

338.911.921

BOLZANO

-

-

TRENTO

-

-

VENETO

165.817.819

165.817.819

FRIULI VENEZIA
GIULIA

42.035.924

42.035.924

LIGURIA

54.597.532

54.597.532

EMILIA
ROMAGNA

151.984.333

151.984.333

TOSCANA

128.277.406

128.277.406

UMBRIA

30.356.161

30.356.161

MARCHE

52.175.686

52.175.686

LAZIO

196.972.051

196.972.051

ABRUZZO

44.568.303

44.568.303

MOLISE

10.439.754

10.439.754

CAMPANIA

189.189.504

189.189.504

PUGLIA

134.679.197

134.679.197

BASILICATA

19.025.229

19.025.229

CALABRIA

64.878.966

64.878.966

SICILIA

165.977.327

165.977.327

SARDEGNA

55.837.641

55.837.641

TOTALE

2.000.000.000

2.000.000.000

79.24. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza contemperando l'esigenza di distanziamento anche tra utenti ed operatori sanitari, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte di studi medici, ambulatori sanitari privati e strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti, interventi d'urgenza da remoto e assistenza domiciliare da remoto.
*79.5. Siani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza contemperando l'esigenza di distanziamento anche tra utenti ed operatori sanitari, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte di studi medici, ambulatori sanitari privati e strutture sanitarie pubbliche e private nonché di farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti, interventi d'urgenza da remoto e assistenza domiciliare da remoto.
*79.11. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico nella diagnostica precoce anche oncologica mediante la realizzazione e lo sviluppo di laboratori di analisi del respiro presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e presso i principali ospedali, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 a strumenti di incentivazione economica coerenti con le finalità di cui al presente comma.
**79.10. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico nella diagnostica precoce anche oncologica mediante la realizzazione e lo sviluppo di laboratori di analisi del respiro presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e presso i principali ospedali, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 a strumenti di incentivazione economica coerenti con le finalità di cui al presente comma.
**79.6. Siani, Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:

  2. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza contemperando l'esigenza di distanziamento anche tra utenti ed operatori sanitari, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte di studi medici, ambulatori sanitari privati e strutture sanitarie pubbliche e private, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti, interventi d'urgenza da remoto e assistenza domiciliare da remoto.
79.4. Fusacchia, Ianaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.
(Compiti del dirigente delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza nell'ambito scolastico)

   1. Il dirigente scolastico garantisce l'esercizio del diritto alla sicurezza nell'ambito scolastico, definita ai sensi della legislazione vigente, da parte degli studenti, dei docenti, dei dirigenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti scolastici. Gli obblighi che ne derivano integrano quelli posti a carico dello stesso dirigente dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
   2. In caso di rischi per l'incolumità, per la salute o per il benessere psicofisico degli studenti, dei docenti o del personale non docente all'interno dell'edificio scolastico o comunque per cause riconducibili a tali rischi, il dirigente scolastico:

   a) sentito il responsabile per il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o su suo impulso, adotta ogni misura urgente idonea a prevenire lo stato di pregiudizio che deriverebbe dai rischi, comprese, ove indispensabili a tale fine, la sospensione totale o parziale delle attività didattiche, l'evacuazione dell'edificio e l'inibizione dell'accesso ad esso, nonché l'individuazione, ove disponibili, di soluzioni alternative alla prosecuzione dell'attività scolastica all'interno dell'edificio;

   b) informa tempestivamente in forma scritta l'ente locale proprietario dell'edificio scolastico ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, tra i quali i necessari interventi strutturali o di manutenzione, dandone altresì comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria.

   3. Il dirigente scolastico che dispone la sospensione, anche parziale, delle attività didattiche, l'evacuazione dell'edificio e l'inibizione dell'accesso ad esso per i motivi di cui al comma 2, non è perseguibile per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale.».
79.16. Gallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 32-sexies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, la parola: «2029» è sostituita dalla seguente: «2030»;

   2) al comma 2, le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 397 milioni di euro, dal 2022 al 2030, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
79.14. Grimaldi, Iorio, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione.
79.1. Bruno Bossio, Carnevali, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di esercitare e di garantire il diritto alla sicurezza nell'ambito scolastico, agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici, al personale non docente, ai genitori degli studenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli studenti stessi, è garantita l'accessibilità delle informazioni contenute nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e di quelle contenute in altri atti e documenti rilevanti in materia di sicurezza, tra i quali:

   a) il fascicolo di fabbricato dell'istituto scolastico;

   b) i risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica;

   c) il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   d) il piano di evacuazione;

   e) il piano di emergenza;

   f) il piano di protezione civile del comune.

  1-ter. Gli atti e i documenti rilevanti in materia di sicurezza, in base alla loro tipologia, devono essere redatti in forma chiara e comprensibile al fine di garantire il rispetto del diritto dei soggetti di cui al comma 1-bis alla partecipazione e all'informazione, e, in particolare, quello dei minori predisponendo versioni adeguate alle diverse età degli studenti.
  1-quater. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico.
79.15. Gallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Istituzione di un Fondo dedicato per le Terapie Avanzate)

  1. Viene istituito presso il Ministero della Salute un Fondo, pari a 100 milioni di euro per il triennio 2021-2023 vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cosiddetto ATMPs) così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriannuale.
  2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali terapie, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.
  4. Le Terapie Avanzate che verranno finanziate attraverso il presente Fondo saranno automaticamente inserite nei formulari regionali.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute istituisce un tavolo tecnico con AIFA, un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esperti dallo stesso nominati con apposito decreto ministeriale, sulle Terapie Avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con l'obiettivo di adottare modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.

  Conseguentemente all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022 e 2023 e 300 milioni a decorre dall'anno 2024.
79.03. Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Schirò, Siani, Campana.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza domiciliare)

  1. Al fine di rafforzare la presa in carico domiciliare dei pazienti complessi affetti da malattie croniche, disabili, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, ai quali, anche a causa dell'emergenza SARS-CoV-2, devono essere garantiti a domicilio tutti quei servizi e presidi essenziali per il supporto vitale e per una migliore qualità di vita, le regioni e le province autonome promuovono l'implementazione di azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata.
  2. Al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è modificato come segue: «A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale e per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10».
79.08. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni per la costruzione di una nave ospedale)

  1. Al fine di potenziare il sistema del Servizio sanitario militare, nello stato di previsione del Ministero della Difesa per l'anno 2021 e per il triennio 2022-2024, è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro, ripartita in 50 milioni a per l'anno 2021, 150 per l'anno 2022 e 200 milioni per gli anni 2023 e 2024 per la costruzione di una nave ospedale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 350 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni per l'anno 2023, 300 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
79.06. Misiti, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Screening neonatali)

  1. Al fine di agevolare la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole «e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»; le parole «e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
79.04. Noja, Del Barba, Bologna.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Centri delle malattie neurodegenerative ad alta ed intensa complessità aziendale)

  1. Al fine di consentire l'individuazione e la creazione di Centri delle malattie neurodegenerative ad alta ed intensa complessità assistenziale, capaci di garantire ai pazienti, anche pediatrici, e ai loro familiari un approccio multidisciplinare e di rete, comprensivo della fase territoriale e domiciliare, per le patologie complesse che in virtù delle attuali conoscenze scientifiche e disponibilità tecnologiche sono divenute croniche, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del comma 1, nonché all'individuazione dei centri di cui al medesimo comma 1, garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
79.07. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Realizzazione centro socio sanitario di prossimità)

  1. È autorizzata la spesa di 750 mila euro per l'anno 2021, 450 mila euro per l'anno 2022 e 300 mila euro per l'anno 2023 a finanziamento dell'intervento sperimentale di realizzazione di un centro socio sanitario di prossimità in comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –750.000;
   2022: –450.000;
   2023: –300.000.
79.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 79, è aggiunto il seguente:

Art. 79-bis.

  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 97 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24, il comma 10 è così sostituito:

   «10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco vengono affidati gli interventi di soccorso pubblico integrato HEMTS ed il trasporto di pazienti affetti da COVID 19 , attraverso l'utilizzo della propria componente aerea munita di KIT sanitari HEMS e idonea all'installazione dei vari modelli di barelle biocontenitive in uso ai vari servizi 118 nelle varie regioni. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su richiesta delle centrali operative 118, può effettuare anche trasporti sanitari come contemplato dalle linee guida del servizio di elisoccorso in caso di indisponibilità di mezzi aerei a ciò deputati e/o in contesti di particolare difficoltà operativa e di particolare pericolo per l'incolumità delle persone».

   b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

   «10-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, provvederanno all'attivazione del soccorso pubblico integrato mediante stipula di apposite convenzioni.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
79.09. Amitrano, Mammì, Lapia, Ruggiero, D'Arrando, Lorefice.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Armadio Farmaceutico digitale Nazionale)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, definisce principi e criteri relativi al riconoscimento dell'Armadio Farmaceutico Digitale Nazionale (AFDN).
  2. Al comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «l'interoperabilità dei FSE» sono aggiunte le seguenti: «fra loro stessi e l'Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN)».
79.010. Misiti, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art.79-bis.
(Procedura negoziale farmaci)

  1. All'articolo 48, comma 5, lettera e), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003 n. 326, sono soppresse le parole: «o uguale».
79.012. Grillo, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice, Fantinati, Trizzino, Dieni, D'Orso, Papiro, Suriano, Luciano Cantone, Rizzo, Penna, Sodano, Martinciglio, Giarrizzo, Saitta, Cancelleri, Scerra.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art.79-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

  1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
79.011. Mandelli, Bagnasco, Novelli.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia per l'autoproduzione di ossigeno a uso medicinale)

  1. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinati alle regioni in base al numero di abitanti, per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79.02. Claudio Borghi.

ART. 80.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 700 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.
80.3. De Filippo, Del Barba.

  Al comma 1, dopo le parole: SARS-COV-2 inserire le seguenti: autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco.
80.4. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  3. All'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 9 novembre 2020, numero 149, dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «o di altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento»; di conseguenza, nel penultimo e ultimo capoverso, dopo le parole: «stipulati per l'anno 2020» aggiungere le seguenti: «o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».
80.8. Mandelli, Baldini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Piano nazionale per il contrasto dell'HCV)

  1. Al fine di conseguire l'obiettivo di eradicazione del virus dell'HCV è istituita presso il Ministero della salute una cabina di regia finalizzata alla definizione, attuazione e monitoraggio di un «Piano nazionale per il contrasto dell'HCV» che consenta l'utilizzo tempestivo di tutti gli strumenti a disposizione per prevenzione, screening, presa in carico e terapia dei pazienti.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione della cabina di regia di cui al comma 1.
  3. Il Piano di cui al comma 1 definisce le linee di azione per dare seguito all'attuazione dell'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e per la conseguente presa in carico e terapia dei pazienti, nonché gli indicatori per le regioni nella stesura di piani specifici e protocolli dedicati alla popolazione generale e alle popolazioni speciali.
  4. Al fine di consentire l'effettiva attuazione del Piano di cui al comma 1, le regioni vincolano alle linee di azione di cui al comma 3, al netto del finanziamento già previsto dal comma 3 dell'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, risorse pari a 200 milioni per il 2021 e 220 milioni per il 2022 a valere sulla quota parte del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 72 della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
80.04. Rostan, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni per la distribuzione e la somministrazione di vaccini nelle farmacie)

  1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e nell'ambito del livello essenziale di assistenza riferito alla Prevenzione collettiva e alla sanità pubblica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, le prestazioni sanitarie afferenti ai programmi vaccinali anche per il tramite delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
  2. I farmacisti, nell'ambito delle prestazioni sanitarie afferenti ai programmi vaccinali di cui al comma 1, sono autorizzati ad esercitare l'attività professionale di inoculazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 di cui all'articolo 80, nonché di altre tipologie di vaccini individuati secondo le modalità disposte dal comma 6, subordinatamente al conseguimento di una certificazione di abilitazione all'esercizio della predetta attività professionale le cui specifiche e modalità di acquisizione sono definite secondo le disposizioni dello stesso comma 6.
  3. All'articolo 184 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».
  4. All'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, dopo la lettera g-quater) aggiungere la seguente:

   «g-quinquies) inoculazione dei vaccini»;

  5. L'inoculazione dei vaccini di cui al comma 2 si effettua presso i locali delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni e le modalità disposte dal comma 6.
  6. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate pubbliche e private nonché l'Ordine dei farmacisti italiani, definisce le specifiche e le modalità di conseguimento da parte del farmacista della certificazione di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di inoculazione dei vaccini di cui al comma 2, l'elenco dei vaccini inoculati dai farmacisti agli assistiti, le condizioni e le modalità di inoculazione dei vaccini da parte dei farmacisti nonché i requisiti strutturali, tecnologici e igienico-sanitari dei locali delle farmacie destinati alla somministrazione dei vaccini. Con il medesimo decreto possono essere stabilite eventuali quote di compartecipazione a carico degli assistiti per determinate tipologie di vaccini.
  7. I vaccini possono essere distribuiti agli assistiti anche secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
80.028. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Proroga dell'esenzione IVA per le cessioni di beni e dispositivi sanitari necessari e il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid)

  1. All'articolo 124, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
80.010. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Incremento delle risorse per la prevenzione e il controllo del randagismo)

  1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
80.022. Bilotti, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di defibrillatori automatici o semiautomatici)

  1. Al fine di garantire la diffusione capillare di defibrillatori automatici o semiautomatici esterni, come previsto dal decreto ministeriale del 18 marzo 2011, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 191 del 2009, è necessaria la presenza di tali apparecchiature in luoghi strategici al fine di favorire la defibrillazione precoce dall'arresto cardiaco, se possibile prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.
  2. Per la finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i centri commerciali e gli ipermercati le cui superfici superino, nel complesso, i 400 metri quadrati nonché le farmacie sono tenuti a predisporre l'istallazione di defibrillatori automatici e semiautomatici, facilmente accessibili e disponibili all'uso.
  3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, le farmacie, i centri commerciali e gli ipermercati garantiscono, con oneri a loro carico:

   a) la predisposizione nei propri locali dei defibrillatori automatici o semiautomatici esterni;

   b) la collocazione dei defibrillatori automatici o semiautomatici esterni in posti facili da raggiungere e ben contraddistinti da un'apposita segnaletica che indichi la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente;

   c) l'accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica degli apparecchi.

  4. All'interno o all'esterno delle farmacie aperte h24 il defibrillatore automatico o semiautomatico dovrà essere sempre disponibile e facilmente accessibile; le farmacie che osservano turni e chiusure dovranno favorire un accesso h24 all'apparecchiatura ovvero, in subordine, garantirne il funzionamento durante l'apertura dell'esercizio.
  5. Per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022;.
80.018. Leda Volpi, Olgiati, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice, Nappi, Bologna.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Giornata nazionale della defibrillazione precoce)

  1. Il giorno 3 febbraio è istituita la Giornata nazionale della defibrillazione precoce nelle scuole, di seguito denominata «Giornata» al fine di promuovere la cultura e la pratica della defibrillazione precoce all'interno e all'esterno degli edifici scolastici.
  2. In occasione della Giornata, all'interno delle scuole di ogni ordine e grado e nelle piazze, su iniziativa dei dirigenti scolastici e delle associazioni maggiormente rappresentative, si svolgeranno incontri, convegni ed esercitazioni pratiche volti ad informare e sensibilizzare circa la defibrillazione precoce e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
  3. Considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  4. Si demanda al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione la determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata e delle campagna di informazione e sensibilizzazione sulla defibrillazione precoce e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore e con la dirigenza scolastica. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
80.017. Leda Volpi, Olgiati, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice, Nappi, Bologna.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)

  1. Al fine di garantire alla coppie con infertilità e sterilità l'accesso uniforme alle prestazioni di cura e diagnosi della infertilità e sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui alla presente disposizione da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione della infertilità e sterilità e la donazione di cellule riproduttive.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 10.000.000;
  2022: – 10.000.000;
  2023: – 10.000.000.
80.019. Mammì, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Ianaro, Lorefice, Manzo, Sarli.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Fondo tampone solidale)

  1. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro da destinare all'acquisto di tamponi antigenici rapidi per rilevare la positività al COVID-19.
  2. I tamponi antigenici rapidi di cui al comma 1, sono destinati, gratuitamente:

   a) ai cittadini con età superiore a 65 anni;

   b) ai lavoratori fragili di cui alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 38 del 4 settembre 2020;

   c) ai soggetti fragili individuabili secondo i criteri della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 38 del 4 settembre 2020;

   d) ai soggetti con ISEE inferiore a 9.360 euro l'anno.

  3. L'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi di cui al presente articolo è effettuata da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 75 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
80.013. Papiro, Trizzino, Giarrizzo, Suriano, Martinciglio, D'Orso, D'Uva, Alaimo, Penna, Ehm, Bruno, Cancelleri, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
  2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
  3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

   a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

   b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

   c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;

   d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.
80.09. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

  1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  2. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

   «402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo siano destinate ai seguenti settori di intervento:

   a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

   b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

   c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità.».

  3. Il regolamento previsto dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
80.08. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:

Art. 80-bis.

  1. All'articolo 23-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per gli anni 2021, 2022 e 2023, 5 milioni di euro annui agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della “Rete oncologica” del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro annui agli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.»
80.027. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento»;
  2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80.029. Manzato, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione di un tavolo dedicato e modelli di pagamento pluriannuali per le terapie avanzate)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute istituisce un tavolo tecnico sulle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004.
  2. Al tavolo tecnico di cui al comma 1 partecipano: l'AIFA, un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed esperti nominati con decreto del Ministero della salute.
  3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 ha le seguenti finalità:

   a) inserire le terapie avanzate nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria sfruttando i fondi europei;

   b) adottare modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle terapie avanzate che prevedano lo stanziamento in anticipo di somme determinate e permettano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.

  4. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
80.014. Lorefice, Sportiello, Ianaro, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

  1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, Allegato n. 9, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, l'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
80.024. Raduzzi, Businarolo, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Mammì, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

  1. All'articolo 18-quater della legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

   «7-bis. Per le finalità di cui al comma 4 e la promozione ed attuazione di corsi di aggiornamento periodico per il personale medico, sanitario e sociosanitario sul tema della cannabis terapeutica è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 200.000;
  2022: – 200.000.
80.025. Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

  1. Al fine di avviare campagne di formazione, sensibilizzazione ed informazione per lo sviluppo di una cultura della donazione degli organi a scopo di trapianto, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito, presso il Ministero della salute uno specifico fondo denominato «Fondo per una cultura del trapianto» con una dotazione di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati allo sviluppo di una cultura della donazione degli organi, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza del diritto alla salute, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 sull'insegnamento dell'educazione civica.
  3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di categoria, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziarsi con il fondo di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 della presente legge.
80.030. Amitrano, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizione in materia di screening sui geni BRCA1 e BRCA2)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute istituisce un tavolo tecnico con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle regioni italiane che hanno deliberato i Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza per Persone ad Alto Rischio Eredo-Familiare (PDTA-AREF), ed esperti rappresentanti delle principali associazioni italiane senza scopo di lucro come AIRC ed AIOM, che si occupano con continuità di ricerca per la cura del cancro, di studi clinici e sperimentali, di redazione di rapporti annuali e dell'analisi dei dati sui tumori, con l'obiettivo di:

   a) redigere un documento finale che fornisca alle strutture sanitarie di tutto il territorio nazionale chiare ed uniformi linee guida nazionali sui Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza per Persone ad Alto Rischio Eredo-Familiare (PDTA-AREF) con focus particolare sui criteri di valutazione del rischio del/della paziente per l'accesso al test di screening sui geni BRCA1 e BRCA2 e, in caso di accertata mutazione genetica, sul conseguente programma di sorveglianza;

   b) inserire il test di screening sui geni BRCA1 e BRCA2 tra gli accertamenti gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori, introducendo apposito codice di esenzione per sospetta malattia eredo-familiare;

   c) escludere i portatori/portatrici di mutazione dei geni BRCA1 o BRAC2 dalla compartecipazione alla spesa (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate al programma di sorveglianza introducendo appositi codici di esenzione;

   d) redigere un documento contabile di previsioni di risparmio di spesa sanitaria nazionale conseguenti all'esecuzione del test di strategia preventiva su soggetti ambosessi che per significatività della storia clinica personale e/o importanza della storia familiare possono essere portatori/portatrici di mutazione dei geni BRCA1 o BRAC2 e che pertanto hanno un rischio significativamente maggiore rispetto a un soggetto sano, di sviluppare cancro alla mammella, alla prostata, al pancreas, colon retto (uomini) mammella, ovaio e pancreas (donne);

   e) inserire il finanziamento PDTA-AREF nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria sfruttando i fondi europei.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 300 mila euro da destinare all'istituzione del tavolo tecnico. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
80.015. Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Mammì, Lapia, Ruggiero, Sportiello, Ianaro, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Servizio di supporto psicologico da COVID-19)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare all'attivazione di un servizio permanente di assistenza telefonica psicologica per tutti i soggetti affetti da disturbi psicologici particolari (sindrome da capanna o del prigioniero) ovvero da effetti collaterali derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del virus Sars-Cov-2.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, 499 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
80.023. Sodano, Davide Aiello, Suriano, Alaimo, Penna, Licatini, Papiro, Martinciglio, Giarrizzo, Pignatone, Serritella, Perconti, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Cannabis terapeutica)

  1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e di euro 1.700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.300.000.
80.01. Magi, Costa, Angiola, Frate, Termini, Di Lauro, Trano, Sarli, Sodano, Saitta.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

  1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis.

   1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.
   2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
   3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della Salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.»
80.031. Grillo, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice, Fantinati, Trizzino, Dieni, D'Orso, Papiro, Suriano, Luciano Cantone, Rizzo, Penna, Sodano, Martinciglio, Giarrizzo, Saitta, Cancelleri, Scerra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Ulteriori misure sulla spesa sanitaria)

  1. È istituito presso il Ministero della salute il «Fondo straordinario per il sostegno degli Irccs» con dotazione iniziale, per il 2021, pari a 1 milione di euro. Annualmente affluiscono al fondo istituito dal presente comma le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 205-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzazione del fondo medesimo.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di tabacchi lavorati)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».
80.07. Rosato, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito nello lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
80.06. Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizione in materia di buoni spesa per l'assistenza psicologica correlata all'emergenza COVID-19)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute istituisce un tavolo tecnico con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle regioni italiane che hanno deliberato i Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza psicologica correlata alle misure di quarantena e isolamento volontario, esperti rappresentanti delle principali associazioni scientifiche in materia di assistenza psicologica, un rappresentante CNOP, un rappresentante per ciascuno dei tre ordini regionali degli psicologi con maggior numero di iscritti, un rappresentante ENPAP, con l'obiettivo di:

   a) redigere un documento che fornisca chiare ed uniformi linee guida nazionali sui Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza Psicologica correlata al supporto psicologico per chi è costretto da misure di quarantena, isolamento volontario e limitazione degli spostamenti;

   b) stabilire le modalità di erogazione del servizio, e i costi unitari e i tetti economici dei sopracitati bonus per l'assistenza psicologica COVID-19 correlata, anche attraverso la modalità del credito d'imposta;

   c) stabilire ulteriori modalità della compartecipazione alla spesa per prestazioni ulteriori, l'ottimizzazione del bacino d'utenza che usufruisce delle prestazioni sanitarie correlate al programma di trattamento psicologico;

   d) redigere un documento finale di previsione di risparmio di spesa sanitaria nazionale conseguenti all'erogazione dei bonus per l'assistenza psicologici correlata all'emergenza COVID-19.

  2. Per le finalità del servizio da erogare di cui al comma 1, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro da destinare all'erogazione dei bonus di spesa per l'assistenza psicologica. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  3. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al secondo comma, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80.020. Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sportiello, Mammì, Ruggiero, Lapia, Ianaro, Lorefice, Sarli.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di partecipazione alla spesa degli assistiti)

  1. Per i pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o sub- intensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritte dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nel periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus Sars-CoV-2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della salute n. 329 del 28 maggio 1999, regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in particolare al n. 049 dell'allegato 1.

  Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021: –3.500.000;
  2022: –3.500.000;
  2023: –3.500.000.
80.026. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Fondo supporto psicologico per l'anno 2021)

  1. Per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 8 milioni di euro destinato al servizio di ascolto psicologico gratuito mediante attivazione di apposito numero verde attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 792 milioni.
80.021. Iorio, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice, Ruggiero.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Gratuità dell'accesso del personale delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco alle prestazioni di Pronto soccorso)

  1. Le prestazioni di pronto soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia a al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al pronto soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È all'uopo prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2021.
  2. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
80.03. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

  1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

   a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2;

   b) l'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV-2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

  Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 790 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle parole: 490 milioni.
80.032. Mandelli, Baldini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

  1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

   1. nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2;

  2. L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

  Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 790 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle parole: 490 milioni.
80.033. Lorenzin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Misure di sostegno in favore dei medici di base che partecipano a studi osservazionali o sperimentali dedicati alla cura della sindrome SARS-CoV-2)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno in favore dei medici di base che partecipano a studi osservazionali o sperimentali dedicati alla cura della sindrome SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di assegnazione e di riparto delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
80.02. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione di un Fondo dedicato ai prodotti medicinali di terapia avanzata)

  1. Viene istituito presso il Ministero della salute un Fondo vincolato per il finanziamento dell'accesso ai medicinali per terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriennale.
  2. Le risorse del Fondo ci cui al comma 1 sono suddivise annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in virtù della presenza sui rispettivi territori di centri accreditati per la somministrazione dei Medicinali per Terapie Avanzate e in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni e province autonome medesime per l'acquisto di tali medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro di euro per l'anno 2023, si provvede mediante:

   a) un contributo a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

   b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN).

  5. Le terapie avanzate che verranno finanziate attraverso il presente Fondo saranno automaticamente inserite nei formulari regionali.
  6. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute costituisce un tavolo tecnico con la partecipazione di AIFA, del Ministero dell'economia e delle finanze, dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e di esperti nominati dallo stesso Ministero della salute incaricato di individuare soluzioni volte all'implementazione di modelli di pagamento rateizzato pluriennali dei medicinali per terapie avanzate di cui al comma 1.
80.012. Noja, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Fondo cure tumore testicolare)

  1. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto del farmaco testosterone undecanoato 1000 mg al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore testicolare l'accesso a una cura fondamentale e salvavita.
  2. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209 per l'anno 2021.
80.05. Rostan, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Incremento del fondo nazionale per la ricerca)

  1. Al fine di sostenere l'attività di ricerca svolta nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in relazione alla necessità di incrementare la capacità di risposta anche a eventi pandemici, a decorrere dall'anno 2021, la dotazione per la ricerca corrente prevista dall'art. 12, comma 2, lettera a), punto 4) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è incrementata di 130 milioni di euro, da iscrivere in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute;
  2. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, di cui al primo comma, sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri di premialità.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 670 milioni di euro per l'anno 2021 e 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
80.016. Ianaro, D'Arrando, Mammì, Ruggiero, Lapia, Lorefice, Nappi.

ART. 81.

  Sopprimerlo.
81.11. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7,30 con la seguente: 8.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 7,55 con la seguente: 6,85;.
81.12. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: nella misura del 7,30 per cento con le seguenti: nella misura del 6,80 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura del 7,55 per cento con le seguenti: nella misura dell'8,05 per cento.
81.3. Bologna, Rospi, Longo.

  Al comma 2 dopo la parola: rideterminate aggiungere le seguenti: , anche a fronte di un programmato incremento della distribuzione per conto,
81.19. Provenza, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Sportiello, Ianaro, Lapia, Lorefice.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento, entro il 30 settembre 2021 l'AIFA provvede ad una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica e di quelli indicati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 30 giugno 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
81.21. Stumpo, Pastorino.

  Sopprimere il comma 3.
81.15. Garavaglia, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'attuazione di quanto previsto dal comma 1, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche di oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018, pari a un importo da stabilire, entro il 15 febbraio 2021, con metodo analogo a quello alla base dell'Accordo del 18 gennaio 2019 tra la Conferenza delle regioni e province autonome e il settore che verrà successivamente adottato con specifica norma di legge. La verifica dell'importo è certificata dall'AIFA e in caso di certificazione negativa restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
81.2. Lorenzin, Carnevali, Ianaro.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. I medicinali a base di cannabis, prescritti dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38 e ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono dispensati ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, come modificato dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2020, n. 86, recante «Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica».
  3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011, richiamate dall'articolo 3 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2020, n. 86, si applicano anche ai medicinali a base di cannabis di cui al comma 1.
  3-quater. Fermo restando quanto disposto all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 , n. 309, le farmacie sono autorizzate a consegnare o spedire, tramite posta assicurata, al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, le quantità terapeutiche dei medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, compresi nell'allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo dopo la parola: farmaceutica aggiungere le seguenti: e disposizioni in materia di dematerializzazione della prescrizione e per la consegna a domicilio dei medicinali a base di cannabis.
81.17. Sarli, Lorefice, Termini, Penna, Di Lauro, Sodano, Giuliodori, Zanichelli, Ficara, Olgiati, Saitta, Perantoni, Lombardo, Elisa Tripodi, De Carlo, Vianello, Davide Aiello, Licatini, Perconti, Serritella, Giordano, Masi, Berti, Bilotti, Papiro, Suriano, D'Arrando, Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia, Flati.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La quota di ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione del commercio relativa al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 non può essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018.
  3-ter. Le aziende la cui quota di ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
*81.4. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La quota di ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione del commercio relativa al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 non può essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018.
  3-ter. Le aziende la cui quota di ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
*81.24. D'Ettore, Mugnai, Ripani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La quota di ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione del commercio relativa al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 non può essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018.
  3-ter. Le aziende la cui quota di ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
*81.9. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le aziende farmaceutiche titolari di AIC la cui quota di ripiano attribuita per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2019 sia superiore alla quota di ripiano attribuita per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2018, una prima quota del ripiano, pari a quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018, è corrisposta entro il 30 giugno 2021. Per la quota restante è riconosciuta alle aziende la facoltà di dilazionare il versamento, su base annuale e fino al 2029.
81.8. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di riequilibrare la ripartizione della spesa farmaceutica tra il tetto della spesa per gli acquisti diretti e il tetto della spesa convenzionata, l'Agenzia italiana del farmaco entro 60 giorni provvede alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT) escludendo i prodotti prescrivibili dai medici di medicina generale per i quali sono venute a mancare le motivazioni di inclusione come definito dalla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva, l'Agenzia italiana del farmaco può prevedere accordi di remunerazione temporanea sperimentale per specifiche classi di farmaci per patologie incluse nel Piano della cronicità.
*81.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di riequilibrare la ripartizione della spesa farmaceutica tra il tetto della spesa per gli acquisti diretti e il tetto della spesa convenzionata, l'Agenzia italiana del farmaco entro 60 giorni provvede alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT) escludendo i prodotti prescrivibili dai medici di medicina generale per i quali sono venute a mancare le motivazioni di inclusione come definito dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva, l'Agenzia italiana del farmaco può prevedere accordi di remunerazione temporanea sperimentale per specifiche classi di farmaci per patologie incluse nel Piano della cronicità.
*81.13. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai grossisti spetta altresì una quota fissa, a carico delle aziende farmaceutiche, pari ad euro 0,25 al netto dell'IVA per ciascuna confezione di farmaco di fascia A acquistata dal grossista. La quota fissa non può in tutto od in parte essere trasferita o scontata ai farmacisti».
81.18. Menga, D'Arrando, Ianaro, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis.1. All'articolo 15, comma 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «del Servizio sanitario nazionale» sono soppresse;

   b) al secondo periodo, le parole: «L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita» sono sostituite dalle seguenti: «, inserendo in questo caso,».

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: spesa farmaceutica aggiungere le seguenti: e disposizioni in materia di farmaci equivalenti.
81.16. Chiazzese, Ianaro, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Lorefice, Mammì.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure in materia di farmaci orfani)

  1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, per i quali è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 20 milioni di euro».
81.010. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 578, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea», sono aggiunte le seguenti: «Inoltre per i farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'art. 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, prevedere una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro.».
81.23. Bagnasco, Novelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153, dopo le parole: «defibrillatori automatici» inserire le seguenti: «e dispositivi per il prelievo ematico capillare a scopo diagnostico».
81.14. De Filippo, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

   «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
*81.04. Siani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

   «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
*81.013. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

   «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
*81.014. Boldi, Vanessa Cattoi, Tiramani, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

   «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
*81.029. Trizzino, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice, Manzo.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

   «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
*81.030. Paolo Russo, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di controllo della spesa sanitaria)

  1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «come quota minima a questi spettante» inserire le seguenti: «Ai grossisti spetta altresì una quota fissa, a carico delle aziende farmaceutiche, pari ad euro 0,25 al netto dell'IVA per ciascuna confezione acquistata dal grossista, esclusi i farmaci generici. La quota fissa non può in tutto od in parte essere trasferita o scontata ai farmacisti. Nelle vendite dirette delle aziende farmaceutiche o loro concessionari ai farmacisti le aziende farmaceutiche versano in apposito fondo del SSN le quote, fissa e percentuale, che sarebbero spettate al grossista. Con successivo decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Sanità sentita AIFA e le associazioni di categoria dei grossisti maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità di attribuzione, sotto forma di credito d'imposta, del 50 per cento di tale fondo mentre il 50 per cento deve essere destinato, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi del Fondo sanitario nazionale verificatisi nell'anno in corso o in quelli precedenti».
81.024. Sportiello, Mammì, Lapia, Ruggiero.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze)

  1. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone affette da demenze, è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le demenze, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo è destinato a favorire l'implementazione del «Piano nazionale demenze –Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze», approvato con l'accordo del 30 ottobre 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché a permettere l'applicazione delle indicazioni e delle linee guida contenute nei documenti di indirizzo già prodotti dal Tavolo di cui al comma 5, nonché quelli che verranno prodotti dal nuovo Tavolo di cui al comma 3, attraverso una sperimentazione presso le regioni con l'obiettivo di diffondere le migliori pratiche.
  3. È istituito, presso il Ministero della salute, il Tavolo permanente sulle demenze di seguito denominato «Tavolo», al quale partecipano rappresentanti del medesimo Ministero e rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità (ISS), delle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti più rappresentative, delle società scientifiche ed esperti e rappresentanti di altre istituzioni e organizzazioni di rilevanza per il settore.
  4. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il numero dei componenti del Tavolo e la durata dell'incarico dei suoi membri.
  5. Il Tavolo sostituisce il Tavolo di confronto permanente sulle demenze, istituito, dalla Conferenza unificata, con il citato accordo del 30 ottobre 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane.
  6. Il Tavolo ha il compito di:

   a) monitorare il recepimento e l'implementazione del Piano nazionale demenze, a tal fine individuando specifici indicatori di misurazione per ciascuno degli obiettivi previsti dal Piano;

   b) aggiornare e revisionare, con cadenza quinquennale, il Piano nazionale demenze;

   c) individuare eventuali criticità ed elaborare proposte per il loro superamento;

   d) definire indicatori e criteri di qualità per le strutture incluse nella rete della gestione integrata;

   e) formulare linee di indirizzo per promuovere corretti approcci nelle fasi di comunicazione della diagnosi, nell'acquisizione del consenso informato e nell'utilizzo degli istituti giuridici;

   f) valutare gli aspetti etici, quali il tema delle direttive anticipate di trattamento, inclusa la possibilità di accedere alle cure palliative nella fase terminale della malattia;

   g) promuovere la stesura di linee di indirizzo per gli operatori di supporto e tutela del paziente in età lavorativa;

   h) approfondire le problematiche legate alle specificità delle demenze e all'esordio precoce;

   i) redigere documenti di approfondimento del Piano nazionale demenze, per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi integrati nel settore delle demenze;

   l) promuovere linee di indirizzo per il miglioramento della qualità di vita delle persone con demenza, anche attraverso la riduzione dello stigma e l'aumento della consapevolezza della cittadinanza.

  5. Dall'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
  6. All'onere derivante dall'attuazione al comma 1, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
81.021. Businarolo, D'Arrando, Mammì, Lapia, Ruggiero, Lorefice.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze)

  1. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone affette da demenze, è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le demenze, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo è destinato a favorire l'implementazione del «Piano nazionale demenze – Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze», approvato con l'accordo del 30 ottobre 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché a permettere l'applicazione delle indicazioni e delle linee guida contenute nei documenti di indirizzo già prodotti dal Tavolo di cui al comma 5, nonché quelli che verranno prodotti dal nuovo Tavolo di cui al comma 3, attraverso una sperimentazione presso le regioni con l'obiettivo di diffondere le migliori pratiche.
  3. È istituito, presso il Ministero della salute, il Tavolo permanente sulle demenze di seguito denominato «Tavolo», al quale partecipano rappresentanti del medesimo Ministero e rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità (ISS), delle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti più rappresentative, delle società scientifiche ed esperti e rappresentanti di altre istituzioni e organizzazioni di rilevanza per il settore.
  4. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il numero dei componenti del Tavolo e la durata dell'incarico dei suoi membri.
  5. Il Tavolo sostituisce il Tavolo di confronto permanente sulle demenze, istituito, dalla Conferenza unificata, con il citato accordo del 30 ottobre 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane.
  6. Il Tavolo ha il compito di:

   a) monitorare il recepimento e l'implementazione del Piano nazionale demenze, a tal fine individuando specifici indicatori di misurazione per ciascuno degli obiettivi previsti dal Piano;

   b) aggiornare e revisionare, con cadenza quinquennale, il Piano nazionale demenze;

   c) individuare eventuali criticità ed elaborare proposte per il loro superamento;

   d) definire indicatori e criteri di qualità per le strutture incluse nella rete della gestione integrata;

   e) formulare linee di indirizzo per promuovere corretti approcci nelle fasi di comunicazione della diagnosi, nell'acquisizione del consenso informato e nell'utilizzo degli istituti giuridici;

   f) valutare gli aspetti etici, quali il tema delle direttive anticipate di trattamento, inclusa la possibilità di accedere alle cure palliative nella fase terminale della malattia;

   g) promuovere la stesura di linee di indirizzo per gli operatori di supporto e tutela del paziente in età lavorativa;

   h) approfondire le problematiche legate alle specificità delle demenze e all'esordio precoce;

   i) redigere documenti di approfondimento del Piano nazionale demenze, per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi integrati nel settore delle demenze;

   l) promuovere linee di indirizzo per il miglioramento della qualità di vita delle persone con demenza, anche attraverso la riduzione dello stigma e l'aumento della consapevolezza della cittadinanza.

  5. Dall'attuazione dei commi 3,4,5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –15.000.000;
   2022: –15.000.000;
   2023: –15.000.000.
81.023. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Sostegno alla riabilitazione da patologie connesse al virus Sars-Cov2)

  1. Per la riabilitazione mediante fisioterapia cardiopolmonare dei pazienti con esiti da contagio del virus SARS-COV2, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Entro il 30 marzo 2021 il Fondo è ripartito tra le Regioni in relazione al numero dei pazienti COVID con patologie conseguenti al contagio da SARS-COV-2 residenti sul territorio, rilevati dall'Istituto Superiore di Sanità. Le risorse assegnate sono vincolate alla erogazione di prestazioni fisioterapiche gratuite ai soggetti con un reddito imponibile inferiore a 55.000 euro.
  2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

    «18-bis) dispositivi e apparecchiature per la fisioterapia, la riabilitazione e la rieducazione funzionale cardiopolmonare dei pazienti con esiti da contagio del virus SARS-COV2 in dotazione dei dipartimenti e degli ambulatori ospedalieri e dei centri di fisioterapia pubblici e convenzionati del territorio».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 370 milioni di euro per l'anno 2022, 370 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
81.027. Grimaldi, Iorio, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani dal ripiano della spesa farmaceutica)

  1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci orfani che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, per la designazione a farmaco orfano, quelli elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuare con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del medesimo Regolamento n. 141 del 2000 per i quali è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro.».
*81.041. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani dal ripiano della spesa farmaceutica)

  1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci orfani che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, per la designazione a farmaco orfano, quelli elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuare con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del medesimo Regolamento n. 141 del 2000 per i quali è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro.».
*81.015. Boldi, Vanessa Cattoi, Tiramani, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello allo stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Aifa, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di n. 13 unità di personale di cui 5 appartenenti all'Area III del comparto funzioni centrali e 8 appartenenti alla dirigenza sanitaria medica dell'area funzioni centrali.
  2. L'Aifa, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può, altresì, avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di n. 79 unità appartenenti alla qualifiche di Area III F1 e di n. 21 unità appartenenti alle qualifiche di Area II F2, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. La dotazione organica di Aifa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata di n. 113 unità.
  4. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'Aifa può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
  5. Per far fronte alle esigenze di cui al comma 1, l'Aifa può conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rispetto alla percentuale ivi prevista, ulteriori quattro incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, nonché ulteriori quattro incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai sensi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo, rispetto alla percentuale ivi prevista.
  6. Per ciascuno degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di cui al comma 5, è previsto, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito e alle qualificazioni professionali possedute, un emolumento aggiuntivo pari a 40.000 euro lordi annui.
  7. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'Aifa ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
81.09. Del Barba.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di spesa farmaceutica)

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «con esclusione dei» sono sostituite con le parole: «compresi i».
81.05. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di Procedure Pubbliche di Acquisto)

  1. Al fine di garantire un effettiva razionalizzazione della spesa, assicurando al contempo la possibilità agli enti sanitari, nell'interesse del cittadino, di avere accesso ad una più ampia platea di fornitori e garantendo risposte rapide a variazioni impreviste di domanda, nonché alla difficoltà di programmazione tempestiva dei fabbisogni un'ampia disponibilità delle terapie farmacologiche, nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto da svolgersi, ai sensi dell'articolo 15, comma 11-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici, le centrali regionali d'acquisto nella predisposizione dei capitolati di appalto assicurano una distribuzione percentuale tra gli operatori economici dei primi tre farmaci della graduatoria dell'accordo quadro.
*81.011. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di Procedure Pubbliche di Acquisto)

  1. Al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa, assicurando al contempo la possibilità agli enti sanitari, nell'interesse del cittadino, di avere accesso ad una più ampia platea di fornitori e garantendo risposte rapide a variazioni impreviste di domanda, nonché alla difficoltà di programmazione tempestiva dei fabbisogni un'ampia disponibilità delle terapie farmacologiche, nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto da svolgersi, ai sensi dell'articolo 15, comma 11-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici, le centrali regionali d'acquisto nella predisposizione dei capitolati di appalto assicurano una distribuzione percentuale tra gli operatori economici dei primi tre farmaci della graduatoria dell'accordo quadro.
*81.025. Segneri, Ianaro, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Sperimentazione delle Unità Operative Complesse – UOC – di Farmacologia Clinica)

  1. Al fine di contribuire alla migliore definizione delle scelte terapeutiche di tipo farmacologico, specialmente in condizioni di carenza di farmaci disponibili e di emergenza epidemiologica, come avviene nella diffusione pandemica del virus SARS-Cov-2, o per la complessità della patologia e necessità di integrazione dei dati di laboratorio con le molteplici classi terapeutiche registrate, come avviene in campo oncologico, neurologico e cardiovascolare, il Ministero della Salute autorizza la sperimentazione delle Unità Operative Complesse (UOC) di Farmacologia Clinica, per il triennio 2021-2023.
  Le regioni individuano, nel territorio di competenza, le strutture sanitarie pubbliche dove istituire le Unità Operative Complesse (UOC) di Farmacologia Clinica (di seguito per brevità UOC di Farmacologia Clinica) nell'ambito del Dipartimento dei Servizi Sanitari o della Direzione Sanitaria presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOU).
  2. Le UOC di Farmacologia Clinica di cui al comma 1 sono dirette a:

   a) ottimizzare la terapia per singolo paziente, attraverso il coordinamento operativo delle attività prescrittive, facendo riferimento alla farmacocinetica e alla farmacogenetica con particolare attenzione ai pazienti più fragili, critici e in situazioni di co-morbilità nei confronti dei quali è necessario selezionare i farmaci nell'ottica di una medicina di precisione, fornendo inoltre consulenza alle interazioni farmacologiche in poli-terapia;

   b) in collaborazione con il farmacista ospedaliero, razionalizzare la prescrizione farmacologica e favorire la sostenibilità della spesa farmaceutica attraverso l'analisi farmaco-economica dei costi diretti ed indiretti della terapia e la sorveglianza epidemiologica dei farmaci, anche su gruppi di pazienti, associata alla valutazione dell'appropriatezza prescrittiva;

   c) contribuire, d'intesa con i medici specialisti, i medici di medicina generale e i farmacisti ospedalieri e territoriali, la corretta continuità terapeutica tra ospedale e territorio, supportando il medico di medicina generale nei processi di riconciliazione terapeutica al fine di razionalizzare e ridurre il numero di farmaci per il paziente complesso;

   d) supportare, attraverso un costante raccordo con i centri regionali di farmacovigilanza ed in collaborazione con il farmacista ospedaliero e territoriale, il monitoraggio delle reazioni avverse e degli effetti tossicologici dei farmaci, attraverso la valutazione costante e appropriata del nesso di causalità tra assunzione di farmaci e insorgenza di eventi avversi;

   e) supportare le strutture regionali competenti per la valutazione delle prestazioni farmacologiche;

   f) promuovere l'informazione e la formazione continua in farmacologia clinica attraverso corsi di formazione e un servizio di consulenza farmacologica telefonica e telematica per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici ospedalieri;

   g) supportare il sistema regionale della ricerca clinica attraverso la partecipazione ai comitati etici e ai clinical trial offices/centers per la consulenza agli sperimentatori indipendenti per studi clinici.

  3. Le UOC di Farmacologia Clinica di cui al comma 1 sono composte da: una Direzione, al cui vertice figura preferibilmente un medico assistito da un numero di Dirigenti e Tecnici TLSB stabilito in base al fabbisogno della Struttura Ospedaliera all'interno della quale l'UOC è ubicata; Sezioni interne di monitoraggio terapeutico dei farmaci; di Farmacogenetica; di Farmacovigilanza in collaborazione con la Farmacia Ospedaliera; una Sezione interna di sperimentazione clinica e una per le consulenze esterne su interazioni farmacologiche.
  4. Nelle UOC di Farmacologia Clinica opera la figura professionale del farmacologo clinico, che svolge: la consulenza farmacologica sugli schemi terapeutici e sulle interazioni tra farmaci, in particolare per quanto riguarda i pazienti sottoposti a terapie multi-farmacologiche e in condizioni di co-morbilità; la refertazione del monitoraggio terapeutico dei farmaci e delle analisi farmacogenetiche per la prevenzione delle tossicità e dei fallimenti terapeutici nonché per la selezione dei trattamenti; la partecipazione alle attività di farmacovigilanza.
  È esclusivo compito del farmacologo clinico medico gestire il rischio clinico collegato a terapie farmacologiche e l'impostazione dei protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali, in accordo con il medico clinico.
  5. Il farmacologo clinico, di cui al precedente comma, è il professionista sanitario in possesso dei seguenti titoli:

   a) Laurea specialistica o magistrale in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;

   b) Diploma di specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica, o discipline affini ed equipollenti.

  6. il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e le società scientifiche di categoria, definisce le linee guida per il funzionamento e l'organizzazione delle UOC di Farmacologia Clinica.
  7. Con il medesimo decreto, di cui al precedente comma, è istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio dei centri operativi e gestionali del farmaco che provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, a monitorare l'attività dei centri e a verificare i risultati della sperimentazione:

   a) gli esiti dell'attività di monitoraggio svolti dall'Osservatorio dei centri operativi e gestionali del farmaco sono resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al termine di ogni anno della sperimentazione;

   b) al termine del triennio, il Ministro della salute presenta una relazione alle Camere con i risultati della sperimentazione;

   c) sulla base degli esiti ottenuti dalla sperimentazione, se in linea con il fine di cui al comma 1, oltreché delle conclusioni indicate nella relazione di cui al punto b) del presente comma, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e sentiti la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e il Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, provvede ad apportare le necessarie modifiche al medesimo regolamento al fine di rendere permanente l'istituzione dei centri operativi e gestionali del farmaco in numero congruo nel territorio nazionale.

  8. Per le finalità di cui al presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10. Ulteriori eventuali oneri previsti per il funzionamento dei centri operativi e gestionali del farmaco conseguenti all'istituzione delle Unità Operative Complesse (UOC) di Farmacologia Clinica, sono posti a carico dei bilanci delle regioni, nel rispetto dei criteri definiti dal Ministro della salute, con successivo proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
81.031. Ianaro, Provenza, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice, Siani, De Filippo, Stumpo, Nappi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Incentivi fiscali per la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione di farmaci orfani)

  1. Al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione di farmaci orfani ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di usufruire degli incentivi fiscali di cui al medesimo comma, inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze il protocollo relativo alla ricerca sulle malattie rare.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
81.016. Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

  1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche che consentano loro di evitare chemioterapie inutili, nonché evitando loro un abbassamento delle difese immunitarie che le esporrebbe ad ulteriori rischi di contagio da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale pari ad euro 20.000.000 annui, destinato al rimborso diretto delle spese per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici che privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso ed i requisiti ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000;
   2023: – 20.000.000.
81.039. Elvira Savino, Bagnasco, Novelli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

  1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche che consentano loro di evitare chemioterapie inutili, nonché evitando loro un abbassamento delle difese immunitarie che le esporrebbe ad ulteriori rischi di contagio da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale pari ad euro 20.000.000 annui, destinato al rimborso diretto delle spese per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici che privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso ed i requisiti ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*81.026. Sportiello, Lapia, Lorefice, D'Arrando, Mammì, Ianaro, Ruggiero, Manzo, Gagnarli, Fregolent, Pella.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

  1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche che consentano loro di evitare chemioterapie inutili, nonché evitando loro un abbassamento delle difese immunitarie che le esporrebbe ad ulteriori rischi di contagio da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale pari ad euro 20.000.000 annui, destinato al rimborso diretto delle spese per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici che privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso ed i requisiti ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*81.03. De Filippo, Del Barba, Lorenzin, Boschi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di efficientamento telematico del ministero della salute)

  1. Al fine di rendere più efficace, efficiente e trasparente il sistema di relazioni e comunicazioni telematiche del Ministero della salute con le organizzazioni sanitarie e con i soggetti che operano nel settore della salute è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
81.022. Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ruggiero, Sportiello, Ianaro, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Immatricolazione straordinaria per il corso di laurea infermieristica, anno accademico 2021/2022)

  1. Al fine di fronteggiare la carenza di infermieri, essenziali per garantire delle prestazioni sanitarie essenziali sia in ambito ospedaliero che nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle case di riposo, per l'anno accademico 2021/2022, il numero di posti disponibile per le immatricolazioni al corso di laurea in infermieristica è determinato in misura non inferiore a 24 mila unità.
  2. Per il reperimento delle sedi dove svolgere i corsi di laurea, le Università potranno avvalersi della collaborazione della Regione o di altri enti pubblici.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021 e in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
81.019. Paolin, Locatelli, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove pre-cliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici e/o le sostanze utilizzate sono di impiego consolidato e/o tradizionalmente impiegate nelle indicazioni rivendicate nell'ambito della letteratura omeopatica, la bibliografia o pubblicazioni tratte anche dalla letteratura scientifica a supporto delle indicazioni proposte. Sono altresì riconosciute le indicazioni già approvate in altri stati membri in accordo all'articolo 16 comma 2 della direttiva 2001/83».
81.018. Morelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Tariffe di variazione relative ai medicinali omeopatici che hanno espletato la procedura per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio)

  1. Entro il 30 marzo 2021, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabilititi in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di una «autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento».
81.017. Morelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondi per il Piano nazionale di Contrasto dell'Antibiotico-Resistenza)

  1. Al fine di aggiornare e implementare correttamente il Piano nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020, ai sensi dell'Intesa n. 188/CSR del 02 novembre 2017, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono destinati 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 760 milioni di euro per l'anno 2021 e 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
81.042. Grillo, Lorefice, D'Arrando, Mammì, Lapia, Ruggiero, Fantinati, Trizzino, Dieni, D'Orso, Papiro, Suriano, Luciano Cantone, Rizzo, Penna, Sodano, Martinciglio, Giarrizzo, Saitta, Cancelleri, Scerra.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Deroga all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)

  1. Ove esista un medicinale autorizzato per uso umano con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive rispetto al medicinale veterinario autorizzato per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore a quello del medicinale veterinario, il veterinario può prescrivere il medicinale per uso umano.
81.01. Prestipino, Carnevali, Fregolent.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci orfani)

  1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «dei codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01 /EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, prevedere una franchigia fino ad un fatturato di 15 milioni di euro».
81.040. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di importazione di medicinali)

  1. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, per medicinale di importazione parallela si intende la specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore.
  2. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i medicinali di importazione parallela, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 agosto 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1997, n. 235, sono attribuiti i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia. Eventuali variazioni di regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico di una specialità medicinale registrata in Italia sono applicate, entro trenta giorni, anche al relativo medicinale di importazione parallela»;

   b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia italiana del farmaco provvede ad attribuire ai medicinali già autorizzati all'importazione parallela i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.
  4. Al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa farmaceutica, ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela corrisponde su base semestrale un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato derivante dalla vendita di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A. Il fatturato è calcolato tenendo conto del prezzo al pubblico, al netto dell'IVA e delle riduzioni di legge, nonché di eventuali payback effettivamente versati, sulla base dei dati trasmessi attraverso il flusso delle tracciabilità di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 per i canali ospedaliero e diretto e DPC, ed il flusso OSMED per la spesa convenzionata.
  5. Il contributo di cui al comma 4 è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello del raggiungimento del valore di 100 milioni di euro di spesa complessiva per l'acquisto di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A.
  6. Il contributo di cui al comma 4 è maggiorato di un ulteriore 0,25 per cento per ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela, nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 4 sia pari o superiore a 200 milioni di euro, ovvero di un ulteriore 0,50 per cento nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 4 sia pari o superiore a 250 milioni di euro.
  7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5.
81.028. Misiti, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Manzo.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

  1. All'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «provette sterili;» sono aggiunte le seguenti: «reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro;».
  2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 417,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del «Fondo esigenze indifferibili e urgenti» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
81.034. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute avvia tutte le iniziative volte ad inserire l'OPL-RONS (ossigeno poliatomico liquido) tra le terapie ossidative autorizzate alla sperimentazione su malattie oncologiche, infiammatorie e degenerative.
81.033. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

  1. Nelle more della revisione del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 recante la «definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», come statuito alla scheda 15 «Revisione del DM 70/2015» del Patto per la Salute approvato nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 18 dicembre 2019, vista la necessità di aggiornare i contenuti sulla base delle evidenze e delle criticità di implementazione individuate dalle diverse Regioni, nonché di integrare il medesimo decreto con indirizzi specifici per alcune tipologie di ambiti assistenziali e specifiche deroghe per le regioni più piccole, è sospesa l'efficacia del suddetto decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, fino alla definizione dei nuovi standard.
81.032. Gelmini, Musella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

  1. Alle farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN è riconosciuto, per gli anni 2021 e 2022, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 60 per cento e, comunque, non superiore all'importo di euro 2000, per le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi volti all'adeguamento della propria attività alle prescrizioni disposte dai provvedimenti governativi per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2.
  2. Al relativo onere, valutato in euro 22.800.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rideterminato dall'articolo 209.
81.012. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni per il contrasto alla resistenza antimicrobica)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica in Italia e di permettere l'accesso tempestivo alle terapie disponibili per i pazienti più gravi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei nuovi medicinali antibiotici con copertura di germi resistenti.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
81.035. Novelli, Bagnasco, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Revisione dei criteri di innovazione farmaceutica)

  1. Nell'ambito della revisione dei criteri per l'attribuzione del grado di innovazione terapeutica ai farmaci, come prevista dal Piano di attività per l'anno 2020 dell'Agenzia italiana del farmaco, si tiene conto delle specificità di valutazione dei nuovi farmaci antibiotici.
81.036. Novelli, Bagnasco, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure urgenti per distribuzione dei nuovi medicinali)

  1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai nuovi farmaci basati sugli anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia italiana del farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al primo periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
81.037. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure urgenti per la distribuzione dei medicinali)

  1. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19, per contenere gli accessi alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
81.038. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

  1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione «Aventi diritto» dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.
  2. All'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «70 milioni» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali».
  3. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto.».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
81.06. Piastra, Andreuzza, Binelli, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Unificazione dei fondi dedicati al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393 la parola: «400,» è soppressa;

   b) il comma 400 è soppresso;

   c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   d) al comma 402 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2020, accedono al Fondo unico di cui al comma 401»;

   e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

   f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola: «Fondi» è sostituita dalla seguente: «Fondo».

  2. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
81.08. Rostan, De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Unificazione dei fondi dedicati al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393 la parola: «400,» è soppressa;

   b) il comma 400 è soppresso;

   c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   d) al comma 402 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2020, accedono al Fondo unico di cui al comma 401»;

   e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

   f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola: «Fondi» è sostituita dalla seguente: «Fondo».

   2. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
*81.02. Zennaro, De Toma, Trano, Piera Aiello, Ermellino.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Unificazione dei fondi dedicati al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393 la parola: «400,» è soppressa;

   b) il comma 400 è soppresso;

   c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   d) al comma 402 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2020, accedono al Fondo unico di cui al comma 401»;

   e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

   f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola: «Fondi» è sostituita dalla seguente: «Fondo».

   2. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
*81.07. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Campana, Schirò.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci biosimilari)

  1. Al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari da svolgersi, ai sensi dell'articolo 15, comma 11-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo, le centrali regionali di acquisto nella predisposizione dei capitolati di appalto assicurano una distribuzione per quote tra gli operatori economici dei primi tre farmaci della graduatoria dell'accordo-quadro.
81.043. Bologna, Rospi, Longo.

ART. 82.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato.
  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

   a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

   b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

  1-ter. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione.

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sostituire la parola: Finanziamento con la seguente: Riordinamento
82.1. Massimo Enrico Baroni, Sportiello, D'Arrando, Ruggiero, Ianaro, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Beni utilizzati per attività istituzionali). – 1. I beni immobili e/o unità immobiliari attualmente di proprietà di ESACRI in LCA che, già alla data del 1° gennaio 2018 e a tutt'oggi, sono utilizzati quali sedi istituzionali e/o operative dei Comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto ai sensi del comma 1-bis avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari.
   2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana fa istanza di trasferimento ad ESACRI ed il Commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.
   3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal Commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.
   4. Tutti i beni immobili di proprietà di ESACRI in LCA, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria sono a carico dell'usuario.
   5. I lasciti disposti con atti testamentari datati entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018 vanno all'Associazione dalla Croce Rossa Italiana».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: Finanziamento della con le seguenti: Disposizioni per la.
82.2. Pastorino.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia italiana del farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.
  3. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
*82.01. Del Barba.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia italiana del farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.
  3. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
*82.02. Paolo Russo.

ART. 83.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Attività sperimentale per l'ottimizzazione dell'assistenza in materia di distrofie retiniche ereditarie)

  1. Al fine di supportare le attività per la sostenibile ottimizzazione delle attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, è istituito per il periodo 2021-2023 un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione complessiva di 105 mila euro da destinare al Centro specializzato per la Retinite Pigmentosa della Regione Veneto dell'Azienda ULSS6 Euganea di Padova, la USLSS6, e agli altri enti coinvolti, a sostegno del progetto per il Governo clinico avanzato di fenotipizzazione, genotipizzazione e monitoraggio a medio e lungo termine dei pazienti affetti da distrofie retiniche ereditarie.
  2. Il Ministro della Salute definisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione dei fondi del Fondo di cui al presente articolo.
  3. Al termine del periodo sperimentale, il Centro specializzato per la Retinite Pigmentosa della Regione Veneto dell'Azienda ULSS6 Euganea di Padova, insieme agli altri enti coinvolti nel progetto, predispone un Rapporto finale da inviare al Ministero della Salute per consentire la valutazione dei risultati sperimentali del progetto anche per valutare l'opportunità di estendere le attività a livello nazionale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 mila euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
83.015. Coin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Fondo per il finanziamento di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie)

  1. Al fine di ottimizzare le attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, focalizzata su una presa a carico integrata i cui livelli essenziali di assistenza, LEA, definiti e aggiornati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, e favorire le attività di ricerca clinica strettamente correlate alle suddette attività di assistenziali, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per l'anno 2021 con una dotazione di 500 mila euro da destinare alle creazione di un sistema di rete o di reti dei Centri di riferimento per la riabilitazione visiva di cui alla Legge del 28 agosto 1997, n. 284.
  2. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione dei fondi del Fondo di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
83.016. Coin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni di guerra)

  1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a euro 1.300, o risultante dal Modello ISEE – Indicatore della situazione economica equivalente.
83.01. D'Alessandro, Del Barba, Librandi.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Istituzione del Fondo per il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie della Difesa)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il potenziamento dei servizi sanitari militari e la riconfigurazione di due Centri ospedalieri militari, dismessi o in corso di dismissione, sul territorio nazionale, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, in deroga all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –20.000.000;
   2023: –20.000.000.
83.06. Corda, Aresta, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Potenziamento del Servizio sanitario militare)

  1. Al fine di potenziare il Servizio sanitario militare, per la realizzazione di moduli medico-sanitario e polifunzionali di supporto da impiegare a bordo di unità navali e rischierabili anche a terra, è autorizzata la spesa di 2 milione di euro per il 2021 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 486.000 milioni di euro per l'anno 2022, 486.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
83.08. Giovanni Russo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente articolo:

Art. 83-bis.

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, è realizzato un centro COVID nel Presidio Ospedaliero «Villa Bianca» dell'Azienda ospedaliero universitaria Mater Domini di Catanzaro.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 10 milioni, si provvede a valere sulle risorse del fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
83.04. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Disposizioni in materia di tutela e gestione degli animali domestici)

  1. Al fine di garantire la tutela e la gestione degli animali domestici, il personale pubblico degli enti e delle associazioni animaliste, può essere impiegato per l'assistenza o il trasporto, quando necessario per visite veterinarie, di animali domestici nel caso in cui il proprietario sia sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio o ricoverato presso una struttura sanitaria per aver contratto il virus SARS-CoV-2.
83.011. Corda, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla patologia COVID-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee e di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché con contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che sia stato impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, detto personale ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli dell'Agenzia, con conseguente adeguamento della pianta organica, a seguito di apposito concorso per titoli ed esame orale.
  2. La dotazione organica di AIFA di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata fino ad un massimo di 113 unità.
  3. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'AIFA può prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità e può richiamare in servizio, qualora ne ravvisasse l'esigenza, con contratti a tempo determinato il personale che a qualunque titolo sia stato impiegato nelle attività strategiche dell'Agenzia e il cui contratto risulti essere terminato e non rinnovato successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 6.400.000 euro a decorrere dall'anno 2021.
83.03. Mancini.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Disposizioni per l'arruolamento straordinario di personale medico militare)

  1. Al fine di avviare una fase di riorganizzazione dell'intero Servizio sanitario militare sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, destinati all'arruolamento straordinario di personale medico militare.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e modalità dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
83.010. Misiti, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Finanziamento a sostegno della ricerca scientifica in materia di prevenzione del suicidio)

  1. Si prevede l'avviamento di progetti di collaborazione con università, ospedali e centri di ricerca pubblici al fine di predisporre unità didattiche in materia di suicidio, tentativi di suicidio e atti autolesionismo.
83.012. Romaniello, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure di potenziamento del Ministero della Salute)

  1. Per le finalità previste dal comma 355, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il Fondo unico di amministrazione delle aree funzionali del Ministero della salute è incrementato di 3.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 748, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. La qualifica del personale del Ministero della salute inquadrato nel profilo professionale di Assistente di prevenzione e sanità e nel profilo professionale di Funzionario tecnico della prevenzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equipollente alla laurea in Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della salute e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione all'albo)

  1. I professionisti sanitari in pensione che intendano continuare ad essere iscritti all'albo sono esonerati dal pagamento del contributo ai rispettivi enti previdenziali a condizione che non producano reddito da lavoro.
83.014. Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

  1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.
83.07. Roberto Rossini, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Giovanni Russo, Manzo.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure per favorire la ripartenza del settore termale)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, l'incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*83.017. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure per favorire la ripartenza del settore termale)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, l'incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*83.018. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione all'albo)

  1. I professionisti sanitari in pensione che intendano continuare ad essere iscritti all'albo sono esonerati dal pagamento del contributo ai rispettivi Enti previdenziali a condizione che non producano reddito da lavoro.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021: –5.000.000;
  2022: –5.000.000;
  2023: –5.000.000.
83.013. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Istituzione del fondo per la capacità operativa della Sanità Militare)

  1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della sanità militare con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2021, 10 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni per ciascun anno.
  2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della sanità militare ed in particolare:

   a) alla costruzione di un data hub centrale e di data spokes regionali interoperabili con i Sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sanitari delle singole regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla sanità militare;

   b) all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il data hub centrale;

   c) all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla sanità militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;

   d) alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;

   e) all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;

   f) all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.

  3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli articoli 59 e 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, n. 5.
  4. Il Ministro della difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con decreto del Ministro della difesa 18 giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione «Sanità Militare, Innovazione e territorio», stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

   a) la responsabilità gestionale operativa del fondo;

   b) le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

   c) l'attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;

   d) le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. procede, nell'ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l'impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;

   e) le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. riversa una quota parte dei ricavi dell'attività di cui alla lettera d) nell'ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all'ammodernamento e all'aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per l'anno 2023 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
83.09. Giovanni Russo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

Art. 83-bis.
(Stabilizzazione personale Agenas)

  1. L'Agenas è autorizzata, per l'anno 2021, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
  2. Per la stabilizzazione di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
83.02. Serracchiani.

ART. 84.

  Al comma 1 dopo le parole: con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto aggiungere le seguenti: opportunamente rivalutando gli anni condizionati dalla pandemia da COVID-19.
84.2. De Filippo, Del Barba.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di accelerare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dei servizi sanitari regionali attraverso l'attuazione dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, a decorrere dal 2021, le regioni sottoposte a commissariamento non possono programmare l'acquisto oltre il budget attribuito di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale.
84.5. Testamento, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

  2. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA elabora linee guida attraverso la puntuale valutazione e l'aggiornamento del set di indicatori oggettivi e misurabili già definiti nell'accordo sancito tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 9 luglio 2020, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza delle prestazioni e degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
  3. Il Comitato di cui al comma 2 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, spesso carente perché dovuto al mancato adempimento nella programmazione da parte delle regioni, in particolare rispetto al Nuovo sistema di garanzia (NSG) e al Programma nazionale delle liste di attesa (PNGLA), nonché di prevenire i casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato definisce con le regioni interventi destinati alla programmazione regionale in caso di carenza dell'offerta complessiva delle prestazioni nonché specifici programmi per le aree di confine per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
  4. Tenuto conto di quanto previsto ai commi 2 e 3, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituirà adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
84.7. Provenza, Sportiello, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammì, Lorefice, Manzo, Sarli, Trizzino.

  Al comma 2, premettere le seguenti le parole: A decorre dal 2022,.
84.3. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di ridurre l'elevata mobilità nel settore della procreazione medicalmente assistita e consentire a tutte le regioni, incluse quelle in piano di rientro, di applicare i Livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto recante le tariffe sulle prestazioni, relative alla procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
84.6. Mammì, Ruggiero, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. In sede di attuazione di quanto previsto nel presente articolo è garantito l'accesso alle prestazioni di alta complessità e quelle rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti dotati di elevati requisiti di eccellenza per la cura e la ricerca scientifica di cui al decreto del Ministero della salute 5 febbraio 2015, a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza e tenendo conto del bacino interregionale di afferenza e della domanda storica.
84.9. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Protocollo uniforme informatico e Telemedicina)

  1. Il Ministero della salute di concerto col Ministero dell'innovazione tecnologica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione assistenziale-terapeutica dei pazienti, ed al fine di promuovere l'impiego della telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità nonché di ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
84.013. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. A decorrere dall'anno 2022, le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3 riferiti all'anno precedente e, d'intesa con il Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accerta la consistenza delle predette risorse aggiuntive e determina altresì con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili. Al fine di consentire alle regioni una migliore programmazione dei piani pluriennali di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al periodo precedenza, invia anche una stima sull'andamento pluriennale delle maggiori entrate di cui al comma 3.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
84.015. Gallo, Brescia, Martinciglio, Sarli, Serritella, Costanzo, Gagnarli, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Eventuali maggiori entrate, eccedenti l'aumento di cui al periodo precedente, sono accantonate e rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ogni anno, stimando la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3, può deliberare l'incremento delle risorse di cui al comma 2 fino ad un massimo complessivo di 300 milioni di euro, e, d'intesa con il Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.
84.01. Fioramonti, Nitti, Tasso, Lattanzio, Muroni.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Eventuali maggiori entrate, eccedenti l'aumento di cui al primo periodo, sono accantonate e rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-CoV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ogni anno, stimando la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3, può deliberare l'incremento delle risorse di cui al comma 2 fino ad un massimo complessivo di 300 milioni di euro, e, d'intesa con il Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.
*84.011. Muroni, Fusacchia, Lattanzio, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Fioramonti, Stumpo, Magi, Fratoianni, Pastorino, Bologna.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Eventuali maggiori entrate, eccedenti l'aumento di cui al primo periodo, sono accantonate e rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-CoV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ogni anno, stimando la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3, può deliberare l'incremento delle risorse di cui al comma 2 fino ad un massimo complessivo di 300 milioni di euro, e, d'intesa con il Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.
*84.014. Gallo, Brescia, Lorefice, Sarli, Martinciglio, Serritella, Costanzo, Gagnarli, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Manzo, Trizzino.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3 e, d'intesa con il Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accerta la consistenza delle predette risorse aggiuntive e determina altresì con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
**84.06. Buratti.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3 e, d'intesa con il Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accerta la consistenza delle predette risorse aggiuntive e determina altresì con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
**84.016. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Percorsi di assistenza sanitaria per le persone con disabilità)

  1. Dopo il comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

   «4-bis. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono inoltre a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza e di soluzioni organizzative che consentano, ove possibile e nel rispetto delle misure di protezione dal COVID-19 e di distanziamento sociale, l'accesso e la permanenza ai luoghi di cura del familiare o del congiunto con funzioni di assistenza personale ai pazienti con disabilità in attesa di diagnosi, anche non collaboranti o con particolari quadri di salute, avuto riguardo degli eventuali Piani di assistenza individualizzata, anche per quei pazienti con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per tutte le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV e del Capo VI del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”».
84.05. Bologna, Rospi, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Sostegno ai centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili e flessibilizzazione dell'uso delle risorse finanziarie per far fronte all'emergenza sanitaria)

  1. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano i livelli essenziali di assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività sanitarie e socio sanitarie in regime ordinario delle comunità residenziali accreditate, delle Residenze sanitarie assistenziali e delle Residenze sanitarie per disabili, dei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta regionale.
  2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, al fine di far fronte, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e degli strumenti in uso, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti degli enti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 2 sono ripartite fra le regioni e province autonome secondo l'accordo raggiunto in sede di coordinamento in Conferenza delle regioni e province autonome.
  4. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*84.07. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Lattanzio, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Sostegno ai centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili e flessibilizzazione dell'uso delle risorse finanziarie per far fronte all'emergenza sanitaria)

  1. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano i livelli essenziali di assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività sanitarie e socio sanitarie in regime ordinario delle comunità residenziali accreditate, delle Residenze sanitarie assistenziali e delle Residenze sanitarie per disabili, dei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta regionale.
  2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, al fine di far fronte, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e degli strumenti in uso, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti degli enti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 2 sono ripartite fra le regioni e province autonome secondo l'accordo raggiunto in sede di coordinamento in Conferenza delle regioni e province autonome.
  4. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*84.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

  1. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
84.010. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

  1. Fermo restando che le società di cui all'articolo articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non esercitano direttamente attività sanitaria, ma espletano attività funzionali all'esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad Iva, svolgono le medesime all'interno di strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e riscuotono i compensi in nome e per conto del professionista con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le società sono tenute a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24. Le polizze di assicurazione stipulate ai sensi del primo periodo del presente comma prevedono apposita copertura per i danni subiti dal paziente per un ammontare non inferiore al compenso corrisposto, in qualunque modo, per prestazioni non completate per causa imputabile alle predette società, ivi incluse eventuali procedure concorsuali cui sono sottoposte.
84.08. Lorenzin, Mancini, Carnevali, Gribaudo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Misure per il sostegno dei soggetti affetti da celiachia)

  1. A decorrere dal 01 aprile 2021, i buoni alimentari riconosciuti in favore dei cittadini affetti da celiachia sono erogati in formato elettronico mediante accreditato mensile nella Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), con possibilità di spesa anche successivamente al periodo di riferimento del medesimo buono.
  2. I relativi buoni saranno spendibili, senza alcun vincolo, presso tutte le farmacie e gli altri esercizi commerciali convenzionati con il SSN: a tal fine, entro il 29 febbraio 2020, il Ministro della Salute, di concerto con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, adotterà apposito decreto attuativo, al fine di stabilire le modalità tecniche di utilizzo del predetto buono elettronico, nonché i termini e i criteri per il convenzionamento dei citati esercizi commerciali.
  3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 del presente disegno di legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), Programma 3.2, Azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: -10.000.000;
    CS: -10.000.000.

   2022:

    CP: -10.000.000;
    CS: -10.000.000.

   2023:

    CP: -10.000.000;
    CS: -10.000.000.
84.017. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rivalutazione del fabbisogno e programmazione mobilità sanitaria)

  1. Nelle regioni che hanno sottoscritto programmi operativi in prosieguo dei piani di rientro, la rivalutazione del fabbisogno e la conseguente programmazione della mobilità sanitaria è effettuata tenendo conto del livello di attrazione, del bacino interregionale di riferimento e, nella misura riconosciuta nell'ultimo riparto del finanziamento statale della spesa sanitaria.
  2. La mobilità attiva programmata ex articolo 20, comma 1, lettera a), Entrate del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», va adeguata alle indicazioni di cui al presente articolo.
84.04. De Filippo, Del Barba.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Salvaguardia, eccellenza e libera scelta delle prestazioni sanitarie)

  1. Al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti nel decreto del Ministro della salute del 5 febbraio del 2015 ed il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e ricerca scientifica, è garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, anche rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni.
84.03. De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Disposizioni in materia di diagnostica di accompagnamento)

  1. Al fine di garantire un rapido ed equo accesso su tutto il territorio nazionale a trattamenti terapeutici innovativi, che per appropriatezza prescrittiva necessitano di test diagnostici di accompagnamento certificati e non ancora inseriti all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) entro 30 giorni dall'inizio del processo di approvazione del farmaco, sottopone alla valutazione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, la richiesta di valutazione e inclusione del relativo test diagnostico all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).
84.02. De Filippo, Del Barba.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75, le parole: «la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2021 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2021 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 30.000.000;
   2022: – 30.000.000;
   2023: – 30.000.000.
84.012. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice, Nesci, Manzo, Sarli, Trizzino, Villani.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

   a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

   b) l'impresa affidataria può utilizzare:

    1) lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105 comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

    2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;

    3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Subappalto)

  1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo del contratto da affidare.» sono aggiunte le seguenti: «Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto»;

   2) al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente».

   3) al comma 4:

    è abrogata la lettera a);

    alla lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;

    è abrogata la lettera d);

   4) il comma 5 è soppresso. Conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: «e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2, del Codice».

   5) il comma 6 è soppresso;

   6) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «al subappaltatore, al cottimista» sono soppresse le seguenti: «al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori»; inoltre, è eliminata la lettera a); in fine, alla lettera c), dopo le parole: «se la natura lo consente» sono aggiunte le seguenti «previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante»;

   7) al comma 14, è soppresso il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: «della sicurezza» sono soppresse le seguenti: «e della manodopera»;

   8) al comma 22, dopo le parole: «all'appaltatore», le parole: «scomputando dall'intero valore dell'appalto» sono sostituite con la seguente: «indicando».
84.018. Mazzetti, Cortelazzo, Paolo Russo, Pella, Labriola.
(Inammissibile per estraneità di materia)